Archive for agosto 2013

LEGGE OCCUPAZIONE :MODIFICHE DISCIPLINA RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTI

30/08/2013

L’argomento di cui al titolo è trattato dall’ art 9 del  decreto legge n.76/2013  ,in vigore dal 28 giugno econvertito senza variazioni dalla legge n.99/13.

Il comma 1  del predetto artiocola prevede   una specifica aggiunta  all ‘ articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s m i ,secondo cui:

“2.Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori
di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative
del settore che possono individuare metodi e
procedure di controllo e di verifica della
regolarita` complessiva degli appalti,
in caso di appalto di opere o
di servizi, il committente imprenditore o datore di
lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore,
nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, comprese le quote di
trattamento di finerapporto, nonche’ i contributi previdenziali e
i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell’inadempimento..Il committente imprenditore o datore di lavoro e`

convenuto in giudizio per il pagamento unitamente

all’appaltatore e con gli eventuali ulteriorisubappaltatori.

Il committente imprenditore o datore di lavoro puo`
eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo
e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice
accerta la responsabilita` solidale di tutti gli ob
bligati, ma l’azione esecutiva puo` essere intentat
a neiconfronti del committente imprenditore o datore di
lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Il committente che ha eseguito il pagamento puo` esercitare
l’azione di regresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali.”  -.
L’aggiunta normativa  introdotta   stabilisce   che le disposizioni dell’art.29 ,comma 2,dal 29 .6.20913 trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (di qualsiasi tipo) mentre  le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
 Si evidenzia che l’estensione della responsabilita’ di cui sopra è stata anticipata   in via amministrativa dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 5/2011 e dall’INPS con la circolare n. 106/2012
Infine ,si fa presente che nell’ultimo  periodo della disposizione  che ha esteso la responsabilita’ solidale ai lavoratori autonomi impegnati negli appalti privati   rimarca che le disposizioni dei contratti collettivi di cui  al comma 2 dell’art.29 del dec,legvo 276/03 e smihanno effetto esclusivamente in relazione aitrattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto ,mentre è  escluso   qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi

LEGGE OCCUPAZIONE :DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI LAVORO

30/08/2013

Si conclude l’esame  compiuto da questo blog sul  decreto  legge n.76/13(in vigore dal 28.6.2013) ,convertito in legge n.99/13(in viogore dal 22.8.2013) ,dedicando attenzione anche ad alcune disposizioni del provvedimento che trattano altre  specifiche e marginali   questioni in materia lavoro

ARTICOLO 1

Il comma 9, estende al 15 maggio 2015 il periodo di utilizzo del credito d’imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011. Il credito è quindi utilizzabile secondo il regime della compensazione entro il 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione.

I commi da 10 a 13 introducono misure per il sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell’anno accademico 2013-2014, al fine di promuovere l’alternanza fra studio e lavoro.

Il comma 14 dispone in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici.

ARTICOLO 3

Il  comma 1, reca il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno, per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego, per la promozione di progetti relativi all’infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici, e per borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno di età compresa tra 18 e 29 anni.ù

I commi da 2 a 5 estendono la sperimentazione della nuova social card, già prevista per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno.

AERTICOLO 5

Istituisce una struttura sperimentale di missione presso il ministero del lavoro per l’attuazione, dal 1° gennaio 2014, del programma “Garanzia per i giovani” e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cd. in deroga). La struttura opera in attesa del riordino dei servizi per l’impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

ARTICOLO 8

  Istituisce, nell’ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva del lavoro di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l’attivazione del programma “Garanzia per i Giovani”.

ARTIOLO  9

Il comma 7 modifica la procedura per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con un lavoratore non comunitario residente all’estero, prevedendo che la verifica, presso il centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, sia svolta precedentemente (e non successivamente) alla presentazione della richiesta del nulla osta, da parte del datore, presso lo sportello unico per l’immigrazione.

Il comma 8 modifica le procedure relative all’ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari ammessi per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, prevedendo essenzialmente la definizione di un contingente triennale (in luogo di quello annuale stabilito dalla normativa vigente).

Il comma 8-bis estende agli stranieri soggiornanti per motivi di studio, che abbiano conseguito la laurea, la possibilità, una volta scaduto il permesso, di chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il comma 10 è volto a semplificare taluni procedimenti volti all’emersione del lavoro nero.

I commi 10-bis e 10-ter prevedono che la dichiarazione che il datore di lavoro rende alla questura relativa all’alloggio del lavoratore straniero non comunitario sia assolta con la dichiarazione di instaurazione di un rapporto di lavoro che il datore di lavoro medesimo è tenuto a presentare presso il Servizio del lavoro competente per territorio.

Il comma 11 introduce la facoltà per le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, prevedendo una responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti.

Il comma 12 prevede che, a decorrere dal 2013, la spesa sostenuta dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non è soggetta ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale.

Il comma 16-quinquies prevede che la deroga al limite di utilizzo del personale a tempo determinato, disposta per specifici enti (soprattutto enti di ricerca), sia possibile anche per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, nonché di progetti finalizzati al miglioramenti di servizi anche didattici per gli studenti.

 ARTICOLO 10

I commi 1 e 2, recano disposizioni in materia di previdenza complementare. In particolare, si precisa che l’attuale componente in carica della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in attesa delle nuove nomine, possa continuare a garantire lo svolgimento di tutte le funzioni proprie dell’Autorità. Inoltre, si prevede la rideterminazione della disciplina dell’erogazione dei finanziamenti e delle prestazioni, da parte di particolari categorie di fondi pensione, nel caso in cui non dispongano di un adeguato patrimonio.

I commi 3 e 4 trasferiscono dall’I.N.A.I.L. all’I.N.P.S., a decorrere dal 1° gennaio 2014, le funzioni amministrative in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi.

I commi 5 e 6 chiariscono che i requisiti reddituali ai fini della fruizione della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili debbano essere computati soltanto con riferimento al reddito imponibile I.R.P.E.F. degli stessi soggetti, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare.

Il comma 7 esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione, da parte della regione, delle misure di “riduzione dei costi della politica” (di cui all’articolo 2 del decreto legge 174/2012). Il comma 7-bis rifinanzia di 5,5 milioni di euro, a partire dal 2014, la legge 193/2000 (legge Smuraglia), volta a favorire l’attività lavorativa dei detenuti

 ARTICOLO  10-bis

Iimpone ulteriori risparmi di gestione per gli enti previdenziali privatizzati.

  ARTICOLO 11,

il comma 1, posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21 al 22 per cento. Viene altresì abrogata la norma che sterilizzava l’aumento dell’IVA in caso di introduzione, entro il 30 giugno 2013, di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull’indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.

Il comma 11-bis, introduce, quale condizione per il pagamento dei SAL (stati di avanzamento lavori) successivi al primo, emessi dal direttore dei lavori e concernenti gli edifici della “ricostruzione privata”, la presentazione di apposita autocertificazione rilasciata dall’impresa affidataria dei lavori, che attesti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.

Il comma 17 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l’anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime.

I comma 18-20 incrementano dal 99 al 100 per cento la misura dell’acconto IRPEF dovuto a decorrere dall’anno 2013; il comma 19 prevede che per l’anno 2013 gli effetti di tale incremento si producano esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto di imposta; il comma 20 incrementa dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto IRES.

Il comma 21 fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell’acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.

Il comma 22 assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigarette elettroniche) ad un’imposta di consumo del 58,5 per cento. La commercializzazione di tali prodotti viene sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; la definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita dei prodotti in esame e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. ed infine che la vendita delle c.d. sigarette elettroniche è consentita alle tabaccherie.

LEGGE OCCUPAZIONE:SANATORIA RAPPORTI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE IRREGOLARI

30/08/2013
 L’argomento di cui al titolo risulta disciplinato dall’art.7 bis ,cha è stato inserito ex novo dalla legge n.99/13  di conversione del decreto legge n.76/13.in vigore dal 28 giugno scorso
 Detto articolo ,in vigore dal 22 agosto 2013, detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro ,che deve  avvenire   sulla base di contratti collettivi stipulati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e si attua mediante la stipula, tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche di apprendistato) con i soggetti in precedenza associati in partecipazione.
A fronte dell’assunzione, il lavoratore è tenuto a sottoscrivere un atto di conciliazione riguardante la pregressa associazione in partecipazione (che vale come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto), mentre il datore di lavoro deve versare alla gestione separata INPS un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un periodo massimo di 6 mesi.
l
Di seguito si precisano gli aspetti rilevanti della suddetta disposizione ,con riferimento al testo del citato art.7 bis.
 1.Scopo della disposizione

 S’intende  promuovere la stabilizzazione dell’occupazione
2.Contratti da stipulare
Per soddisfare la previsione normativa occorre procedere alla stipula di contratti di lavoro sub
ordinato a tempo indeterminato ,compreso quello di apprendistato secpondo la disciplina dvigente per il medesimo
3.I rapporti destinatari della sanatoria
 La disposizione interessa il corretto utilizzo   dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro,
4.Modalita’ per le aziende
4.a) Nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende,
anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono
stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi
che devono avere  i contenuti di cui al  numero 2 della presente esposizione , così da rendere
applicabili le disposizioni  dell’art.7 bis
  4,b)La  stipula dei  contratti  collettivi di  di cui sopra devono prevedono
l’assunzione concontratto di lavoro subordinato a tempo indetermina
to, entro tre mesidalla loro stipulazione, di soggetti gia’ parti, in veste di
associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto
di lavoro.
5.Benefici previsti per  le assunzioni
Sono applicabili ibenefici previstic dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato ,compreso  l’ apprendistato.
6.Verbali di conciliazione
I lavoratoriinteressati alleassunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante
i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nellesedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile(commissioni presso DTL ovvero in sede sindacale)
  7.Vincolo  per recesso   datori di lavoro
Nei sei mesi successivi alle assunzioni  in questione   i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di
lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
8.Obbligo contributivo per  datori lavoro
 L’efficacia degli atti di conciliazione di cui al precedente n.6
è risolutivamente condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il
solo datore di lavoro, del versamento alla gestioneseparata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo
di contributo straordinario integrativo finalizzatoal miglioramento
del trattamento previdenziale, di una somma pari al
5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di
vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi,
riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.
9.Deposito contratti collettivi   e verbali conciliazione presso INPS
  I datori di lavoro depositano, presso lecompetenti sedidell’INPS, i contratti collettivi di cui
al comma 1 dell’art.7 bis  e gli atti
di conciliazionedi cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato stipulati con ciascun
lavoratore eall’attestazione dell’avvenuto versamento di cui al
comma 4 entro il31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la
correttezza degliadempimenti.
10.Comunicazione esiti verifica alla DTL
Gli esiti della predetta  verifica, anche per
quanto riguardal’effettivita’ dell’assunzione, sono comunicati
alle competentiDirezioni territoriali del lavoro individuate in
base alla sede legale dell’azienda.
11.Accesso art.7 bis anche aziende che hanno in corso provvedimenti
circa qualificazione pregressi rapporti
Il coma 6 stabilisce che   l’accesso alla normativa di cui  all’articolo  in esame
  e’consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali non definitiviconcernenti la
qualificazione dei pregressi rapporti ,restando precisato peraltro che
gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all’esito della verifica di cui sopra da parte dell’Inps e della Dtl
 Si aggiunge cheil positivo   esito della verifica
relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di
tirocinio, comporta l’estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni
in materia di versamenti contributivi, assicurativie fiscali, anche
connessi ad attivita’ ispettiva gia’ compiuta alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e con
riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende
sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1 dell’art.7 bis.

Come si vede ,dunque,all’esioto della predetta verifica positiva , viene altresi’ meno

l’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni
riguardanti i medesimi rapporti anche se gia’ oggetto di accertamento
giudiziale non definitivo ,mentre  l’estinzione riguardaanche le pretese
contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rap
porti ritenuti irregolari,
La disposizione contenuta nell’art.7 bis è gia’ in vigore ,ma per la pratica operativita’ della stessa risulta opportuno che intervengano le indicazioni ed i chiarimenti del Ministero del Lavoro e dell’Inps ,che tra l’altro dovrebbero chiarire la portata del riferimento ” alle forme di tirocinio avviate dalle aziende” ,previsto  in due passaggi del  comma 7 dell’articolo esaminato  ,in cui appunto  si fa

riferimento ai rapporti di tirocinio instaurati presso le imprese oggetto di accertamento per i quali,esplicitamente, è prevista l’estinzione di qualunque illecito direttamente od indirettamente connessoalla qualificazione del rapporto, ma per i quali non è prevista alcuna stabilizzazione in  rapporti di lavoro dipendente.

LEGGE OCCUPAZIONE :MODIFICHE COMUNICAZIONE PREVENTIVA DTL LICENZIAMENTI LEGGE N. 604/1966

29/08/2013

Tra gli interventi di manutenzione della riforma Fornero ,di cui alla legge n.92/12 e smi,uno riguarda la procedura conciliativa preventiva presso la DTL ,da seguire prima d’ intimare il licenziamento individuale  per giustificato motiovo oggettivo da parte di dfatore di lavoro con piu’ di 15 dipendenti,soggetto all’art.18 dello Statuto dei lavoratori.

Come è noto, la citata legge di riforma  negli artt 37 e segg. ha introdotto modifiche alla procedura di cui all’art.7 della legge n.604/66,

 , consistenti    nella previsione  che il licenziamento per giustificato motivo di datore soggetto all’art.18 richiamato,  deve essere preceduto da una comunicazione  del  datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, ,che va  trasmessa per conoscenza al lavoratore,in cui  si dichiara    l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e  s’indicano  i motivi del licenziamento che si vuole attuatre , nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

Ricevuta tale comuniucazione ,la  Direzione territoriale del lavoro  provvede alla  convocazione  di  datore di lavoro e   lavoratore nel termine perentorio di sette giorni  per un  l’incontro   dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.

La  disposizione   precisa peraltro  che la  comunicazione contenente l’invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero se risulti consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

 Nella riunione per la conciliazione ,le parti possono farsi assistere   dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

La procedura  di cui si parla,durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione  di conciliazione , procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni  dalla data  in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro,  a meno che le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.

In caso di fallimento del   tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di sette giorni dalla ricezione della richiesta senza che sia stata disposta la convocazioner avanti la commissione di conciliazione da pasrtev della dtl competente  , il datore di lavoro può  intimare  il licenziamento al lavoratore.

Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI),che pertanto compete ricevere , e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di lavoro in  .

 Risulta stabilito inoltre che il I comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.,

Infine e da tener presente la previsione secondo cui  in  caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro  di conciliazione  la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.

Premesso quanto sopra ,si rappresenta che Il comma 4 dell’art.7 del decreto legge n.76/13 in vigore dal 28.6.13 e    convertito in legge n.99/13  , senza variazioni , ha sostituito il  testo del   comma 6 dell’art.7 della legge n.604/66 ,con il seguente:

“La procedura di cui al presente articolo .non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’art.2110 c c ,nonche’ per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art.2 ,comma 34, della legge n.92/12.La stessa procedura durante la quale le parti ,con la partecipazione attiva della Commissione di cui al commna 3 ,procedono ad esaminare anche soluzioni alternastive al recesso,si conclude ventro 20 giorni daòl momento in cvui òla DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro,fatta salva l’ipotesi in cui le parti ,di comunbe avviso,non ritengano dio proseguire la discussione finalizxzata al rsggioungimento di un accordo.Se fallisce il tentativo di conciliazione e,comunque decorso il termine di cui al comma 3,il datore di lavoro puo’ comuniucare il licenziamnenmtyo al lavoratore.La mancata presentazione di una o entrambe le paerti al tentativo di conciliuazione è valutata dal giudice ai sensi dell’art.116 del c p c .”

Tale  disposizione     introduce,quindi, ha introdotto  dal 26 giugno scorso , i seguenti  casi in cui il tentativo di conciliazione presso la DTL non va attivata:

1) licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia;

2) licenziamento per cambio d’appalto ,quando al licenziamento risulta/no   seguita/e   la/e ‘assunzione/i   presso altro datore di lavoro ,in applicazione di clausole dei contratti  collettivi nazionali di lavoro che garantiscono la continuita’ occupazionale (es.CCNL multiservizi,ma non il ccnl pulizir artigiani) ;

3) licenziamento per completamento delle attivita’ e chiusura dei cantieri nel settore delle costriuzioni edili

L’innovazione normativa era necessaria ed attesa ,perche’ su detti aspetti  si sono contrapposte interpretazione della legge  differenti ,,mentre il Ministero  del Lavoro sin era espresso per l’esclusiuione del tentativo di conciliuazione nel caso del licenziameto per superamento del comporto per malattia nella circolare n.3 del 16.1.2013.

Nel  frattempo però sono intevenute sulla questione due decisioni contraddittorie del  Tribunale di Milano,nel senso che una ha negato l’applicabilita’ ,mentre l’altra ha stabilito l’obbligo della preventiva comunicazione alla DTL dell’intenzione datoriale  di licenziamento per il superamento del comporto.

Per quanto riguarda l’inapplicabilita’ dell’art.7 della legge n.604 nel caso di licenziamento/i relativo/i   al  n.2,  appare confacente  che i  datori di lavoro interessati pongano  ogni attenzione e  valutazione   circa la  fattipecie che li riguarda  prima di  decidere di chiedere   o  richiedere alla dtl la convocazione per il tentativo di conciliazionre   ,esaminando se ricorrano o meno le condizioni di esclusione stabilite dalla norma in questione ,ossia che sia sussistente   la certa e fondata    prospettiva  che i lavoratori da licenziare ,in relazione  alla  cessione dell’ appalto  di servizi,saranno rioccupati  dal nuovo  datore di lavoro ,propendendo comunque  per la presentazione della richiesta in caso di dubbi ed incertezze sulla rioccupabilita’   dei dipendenti da licenziare .

Resta inteso che quanto sopra vale ancjhe in riferimento all’operato delle Direzioni Territoriali del Lavoro ,che ,nelle situazioni di licenziamenti  come quelle previste dal n.2,potrebbere ricevere la richiesta di convocazione   in ottemperanza sia  della norma collettiva ,come prevista ,ad esempio ,dal ccnl multiservizi,sia dell’art.7 della l.604/66,In tali casi   melius abundare ,quam deficere,anche perche’ il buon esito  della prima convocazione renderebbe superflua e revocabile la seconda.

Si conclude riportando il testo  della legge n.604/66,contenente le modifiche dela legge n.92/12 e del decreto n.76/13.

Art. 1

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contrattocollettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giustacausa ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Art. 2

1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il

licenziamento al prestatore di lavoro.

2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla  richiesta deve comunivcarli per iscritt0

2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».

3. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 é inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.

Art. 3

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Art. 4

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali é nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Art. 5

L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Art. 6

1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

 2. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta centottanta” giorni ( avvertendo che detto nuovo termine   si deve applicare in relazione ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge di riforma -comma 38 art.1), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

3. A conoscere delle controversie derivanti dall’applicazione della presente legge é competente  il pretore (ora Tribunale -Sezione lavoro)

Art. 7

1. Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.

3. Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del  pretore (ora Tribunale-Sezione  lavoro9

4. Il termine di cui al primo comma dell’articolo precedente é sospeso dal giorno della richiesta all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.

5. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.

Art. 7

. – 1. Ferma l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.

4. La comunicazione contenente l’invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

6.”La procedura di cui al presente articolo .non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’art.2110 c c ,nonche’ per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art.2 ,comma 34, della legge n.92/12.La stessa procedura durante la quale le parti ,con la partecipazione attiva della Commissione di cui al commna 3 ,procedono ad esaminare anche soluzioni alternastive al recesso,si conclude ventro 20 giorni daòl momento in cui la DTL ha trasmesso la convocazione per l’incontro,fatta salva l’ipotesi in cui le parti ,di comunbe avviso,non ritengano dio proseguire la discussione finalizxzata al rsggioungimento di un accordo.Se fallisce il tentativo di conciliazione e,comunque decorso il termine di cui al comma 3,il datore di lavoro puo’ comuniucare il licenziamnenmtyo al lavoratore.La mancata presentazione di una o entrambe le paerti al tentativo di conciliuazione è valutata dal giudice ai sensi dell’art.116 del c p c .”

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di cui all’articolo 4, comma l, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni».

Art. 8

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa giustificato motivo, il datore di lavoro é tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

Art. 9

L’indennità di anzianità é dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 10

Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell’articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Art. 11

La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale é esclusa dalle disposizioni della presente legge

Art. 12

Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 13

Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.”

LEGGE OCCUPAZIONE : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DISCIPLINA TUTELA SICUREZZA

29/08/2013

Dell’argomento  di cui al titolo si occupa l’art.9,commi 2 e 6 ,   del decreto legge n.76/2013 vigente dal 28.6.123 e ,convertito in legge n.99/13 ,in vigore dal 22.8.13,

Il  comma 2  prevede  :

“2. Il comma 4-bis, dell’articolo 306  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e’ sostituito dal
seguente: “4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto
nonche’ da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore
generale della Direzione generale per l’Attivita’ Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al
decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio
2013, nella misura del 9,6%

(( e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. )) (modifica intervenuta in sede di conversione)

.Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione delpresente comma sono destinate, per la meta’ del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonche’di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioniterritoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

In propposito si richiamata la sottostante nota della DGAI del Ministero del Lavoro ,che ha fornito primi chiarimenti  sull’aumento delle ammente per le contravvenzioni
“MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nota 2 luglio 2013, n. 12059
Applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 306 comma 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto legge 28 giugno 2013 n. 76.

Dal 29 giugno u.s. è entrato in vigore il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.
Tra le varie modifiche normative introdotte è stato anche modificato il comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 che nella attuale versione risulta così formulato “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igieni salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni…”

Tale formulazione oltre ad individuare in un decreto direttoriale lo strumento di rivalutazione quinquennale delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, consente anche la immediata applicazione della rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto già fissa l’entità dell’incremento nella misura del 9,6%.

Pertanto, tutte le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono incrementate del 9.6%.

L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sul risultato finale della sanzione incrementata del 9.6% e pertanto, salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge, al momento non va applicato alcun arrotondamento delle cifre.”

Come si èpuo’ constatare ,òla riportata nota ministeriale nulla dice a proposito della somma  aggiuntiva di 1.500 euro prevista dall’art. 14, in caso disospensione dell’attività imprenditoriale. Tale silenzio puo’ essere  valutato che l’aumento disposto  dall’art.9 comme 2 non deve trovare applicazione alla suddetta,che in pratica non è ritenuta  avere i caratteri veri e propri delle sanzioni amministrative ,tanto che non segue la strada dell’ordinanza ingiunzione

. Oltre alla  variazione di cui sopra, sempre   in materia di sicurezza   ,va  segnalato  quanto   previsto dal   comma  6   dell’art.9   , che,in riferimento ai lavoratori in somministrazione integra le modifiche apportate all’ art.23 del dec.legvo n.276/03     dal decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24, secondo cui:”Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parita’ di mansioni svolte.

Infatti, il richiamato comma 6 prevede  che :

6.(( All’articolo 23, comma 1, primo periodo,del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, )) (aggiunta intervenuta in sede di conversione)dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti:«e ferma restando l’integrale applicabilita’ delle disposizioni inmateria di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

LEGGE OCCUPAZIONE: MISURE PER GARANZIA GIOVANI E RICOLLOCAZIONE DESTINATARI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

29/08/2013

Gli argomenti di cui al titolo hanno trovato trattazione nell’art.5 del decreto legge n.76/13 invigore dal 28.6.13 e  ,convertito con modifiche ed integrazioni nella legge n.99/13, segnalate in grassetto con il segno ((     )),il cui testo si riporta di seguito.

1. In considerazione della necessita’ di da
re tempestiva ed
efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 201
4, alla cosiddetta
«Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee), nonche’
di promuovere la
ricollocazione dei lavoratori beneficiari di
interventi di
integrazione salariale relativi, in particolare,
al sistema degli
ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga»
alla legislazione
vigente, e’ istituita presso il Ministero del
lavoro e delle

politiche sociali un’apposita struttura di missione
(( con compiti
propositivi e istruttori. ))
La struttura opera in via sperimentale,
in attesa della definizione del processo di riordin
o sul territorio
nazionale dei servizi per l’impiego e cessa comunqu
e al 31 dicembre
2015.
2. Al fine di realizzare le attivita’ di cui
al comma 1, la
struttura di missione, in particolare:
a) nel rispetto dei principi di leale collabora
zione, interagisce
con i diversi livelli di Governo preposti alla re
alizzazione delle
relative politiche occupazionali,
(( raccogliendo dati sulla
situazione dei servizi all’impiego delle regioni, c
he sono tenute a
comunicarli almeno ogni due mesi; ))
b) definisce le linee-guida nazionali, da a
dottarsi anche a
livello locale, per la programmazione degli interv
enti di politica
attiva mirati alle finalita’ di cui al medesimo com
ma 1,
(( nonche’ i
criteri per l’utilizzo delle relative risorse econo
miche; ))
c) ) 
(( (soppressa) ))
d) promuove, indirizza e coordina gli interven
ti di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di Italia Lavoro
S.p.A. e dell’ISFOL;
e) individua le migliori prassi, promuovendone
la diffusione e
l’adozione fra i diversi soggetti operanti per
realizzazione dei
medesimi obiettivi;
f) promuove la stipula di convenzioni e accordi
con istituzioni
pubbliche, enti e associazioni privati per implemen
tare e rafforzare,
in una logica sinergica ed integrata, le diverse az
ioni;
g) valuta gli interventi e le attivita’ espleta
te in termini di
efficacia ed efficienza e di impatto e definis
ce meccanismi di
premialita’ in funzione dei risultati conseguiti da
i vari soggetti;
h) propone ogni opportuna iniziativa, anche
progettuale, per
integrare i diversi sistemi informativi ai fini del
miglior utilizzo
dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comm
a 1, definendo a
tal fine linee-guida per la banca dati di cui all’a
rticolo 8;
i) in esito al monitoraggio degli interv
enti, predispone
periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro
e delle politiche
sociali con proposte di miglioramento dell’azione a
mministrativa.
(( i-bis) avvia l’organizzazione della rilevazione
sistematica e
la pubblicazione in rete, per la formazione profess
ionale finanziata
in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tass
o di coerenza tra
formazione impartita e sbocchi occupazionali
effettivi, anche
utilizzando, mediante distacco, personale dei Centr
i per l’impiego,
di Italia Lavoro S.p.A. o dell’ISFOL, senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
i-ter) promuove l’accessibilita’ da parte
di ogni persona
interessata, nonche’ da parte del mandatario della
persona stessa,
alle banche dati, da chiunque detenute e ges
tite, contenenti
informazioni sugli studi compiuti dalla persona ste
ssa o sulle sue
esperienze lavorative o formative. ))
3. La struttura di missione e’ coordinata dal Se
gretario Generale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
o da un Dirigente
Generale a tal fine designato ed e’ composta
dal Presidente
dell’ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A
., dal Direttore
Generale dell’INPS, dai Dirigenti delle Direzioni
Generali
(( del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ric
erca ))
aventi
competenza nelle materie di cui al comma 1, da t
re rappresentanti
designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da d
ue rappresentanti
designati dall’Unione Province Italiane e da
un rappresentante
designato dall’Unione italiana delle Camere di comm
ercio, industria,
artigianato e agricoltura. La partecipazione a
lla struttura di
missione non da’ luogo alla corresponsione di compe
nsi, emolumenti o
indennita’ di alcun tipo, ma soltanto al rimborso
di eventuali e
documentate spese di missione.

( 4. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell

a struttura di
missione sono posti a carico di un apposito capitol
o dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politic
he sociali con una

dotazione di euro 20.000 per l’anno 2013, ed euro 7
0.000 per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, cui si provvede median
te corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e f
ormazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-l
egge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio
2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comi
tati scientifico e
tecnico per l’indirizzo dei metodi e delle p
rocedure per il
monitoraggio della riforma del mercato del lavoro,
costituiti per le
finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, della leg
ge 28 giugno 2012,
n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Minist
ero, sono posti a
carico di un apposito capitolo dello stato d
i previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
una dotazione di
euro 20.000 per l’anno 2013 ed euro 30.000 per cia
scuno degli anni
2014 e 2015, cui si provvede mediante corrisponden
te riduzione del
citato Fondo sociale per occupazione e formazione.
4-bis. In considerazione delle attivita’ affidat
e all’ISFOL, con
riferimento alle previsioni di cui al presente arti
colo e, piu’ in
generale, a supporto dell’attuazione della «Garanzi
a per i Giovani»,
nonche’ di quelle connesse al monitoraggio di cui
all’articolo 1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e’ dest
inato l’importo di
6 milioni di euro per l’anno 2014, per la proroga
dei contratti di
lavoro stipulati dall’ISFOL ai sensi dell’articolo
118, comma 14,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 di
cembre 2014. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 mili
oni di euro per
l’anno 2014, si provvede, anche al fine di garantir
e la compensazione
in termini di indebitamento netto e fabbisogno, m
ediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, c
on modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel F
ondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, p
er 10 milioni di
euro per l’anno 2014.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, per il pe
rsonale dell’ISFOL
proveniente dal soppresso Istituto per gli af
fari sociali il
trattamento fondamentale e accessorio in godim
ento presso il
soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effe
tti equiparato a
quello riconosciuto al personale dell’ISFOL, fermo
restando che il
medesimo personale conserva sino al 31 dicembre
2011 il suddetto
trattamento in godimento presso l’Istituto per gli
affari sociali. ))

LEGGE OCCUPAZIONE: DISPOSIZIONI RELATIVE DISTACCO LAVORATORI

29/08/2013

Le disposizioni afferenti l’istituto del distacco ,disciplinato nell’art.30 del dec.legvo n.,276/03  risultano inserite nell’art.7  del   decreto legge n.76/13  ,in vigore dal 28.6.13 , ad opera della legge di conversione n.99/13.,entrato in vigore  dal  22.8.2013.

Infatti il comma 2 del predetto articolo 7 recita quanto segue:

(( “2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003
, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 20
12, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all’articolo 30, dopo il comma 4-bis e’
aggiunto il seguente:
«4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga
tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia
validita’ ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza
dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita’dei lavoratori previste
dall’articolo 2103 del codice civile.
Inoltre per le stesse imprese e’ ammessa la codatorialita’ dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso»; )).
In merito a quanto sopra ,in attesa dei prevedibili chiarimenti  degli organi istituzionali competenti,si riyiene confacente sottolineare :
a) che  le disposizioni di cui sopra non hanno portato significative modifiche alla disciuplina del distacco ,che restya quella contenuta nel gia’ citato art.30 del dec.legvo n.276/03;
b) si rendono necessarie indicazioni ministeriali sul significato confore ed uniforme da dare al termine “codatorialita’” ,usato dal legislatore  nei confronti dei”
dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso»;
c) la definizione del “contratto di rete ” è fornita ‘dal

l quale,  dopo la conversione, è stato  integrato ”  dalle  modifiche introdotte
dalla legge n. 134/2012 e dalla legge n. 221/2012  ,di conversione del   dec.legge 179/12.,il cui testo e’ sotto riportato :
 Art. 3 Comma 4ter.
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare
in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o
tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività r
ientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale
comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei
partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singol
e parti o fasi dello stesso
.
I

LEGGE OCCUPAZIONE: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DISABILI

29/08/2013

L’argomento di cui al titolo è previsto  dai commi 4 bis e 4 ter introdotti all’art.9 del decreto legge n.76/13 dalla legge di conversione n.99/13 ,in vigore dal 22 agosto c.a.,il cui testo  e’ di seguito riportato :

(( 4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei

disabili di cui al comma 4 dell’articolo 13 della
legge 12 marzo
1999, n. 68, e’ incrementata di 10 milioni di euro
per l’anno 2013 e
di 20 milioni di euro per l’anno 2014. Agli one
ri derivanti dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’an
no 2013 e a 20
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede, a
nche al fine di
garantire la compensazione in termini di indeb
itamento netto e
fabbisogno, mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggi
o 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lugli
o 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e fo
rmazione, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-l
egge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio
2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l’anno
2013 e per 33,3
milioni di euro per l’anno 2014.
4-ter. All’articolo 3 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n.
216, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il rispetto del
principio della
parita’ di trattamento delle persone con disabilit
a’, i datori di
lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adott
are accomodamenti
ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita’, ratificata
ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, pe
r garantire alle
persone con disabilita’ la piena eguaglianza
con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici d
evono provvedere
all’attuazione del presente comma senza nuovi o mag
giori oneri per la
finanza pubblica e con le risorse umane, finanziar
ie e strumentali
disponibili a legislazione vigente». ))

GOVERNO INDIVIDUA LINEE OPERATIVE PER ASSUNZIONI PP.AA.

28/08/2013

Le linee operative tracciate dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 scorso circa le assunzioni presso le pubbliche amministraziooni  prevedono diverse tipologie d’intervento  ,che di seguito vengono precisati.

Accesso nelle pubbliche amministrazioni

Il testo interviene anche sul decreto legge “spending review”, in quanto il margine di assunzione viene subordinato al congelamento di posti corrispondenti al valore finanziario delle posizioni soprannumerarie che saranno assorbite mediante prepensionamento. In ogni caso, l’autorizzazione ad assumere viene valutata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economia e Finanze, previa presentazione di un piano di assorbimento delle eccedenze. Viene spostato al 31 dicembre 2015 (invece che al 31 dicembre 2014) il termine previsto per la maturazione dei requisiti pensionistici in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per assorbire le eccedenze in alternativa alle procedure di mobilità del personale, in modo da rendere le disposizioni coerenti con lo slittamento delle procedure di “spending rewiev”.

Nessun taglio alle dotazioni organiche previste dalla “spending rewiev” per ordini e collegi professionali.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, inoltre, potrà assumere già nel 2013, nel limite del 20% delle unità cessate nell’anno precedente, circa 150 nuovi dipendenti presi dalle graduatorie dei concorsi.

Infine, l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) potrà assumere tre unità dirigenziali che avranno funzione di raccordo con i fondi europei.

Mobilità nel pubblico impiego

Per sopperire alle gravi carenze di personale negli uffici giudiziari, si introduce la possibilità di un passaggio diretto presso il Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo: questo avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della Giustizia.

Si introduce, altresì, un sistema di facilitazione della mobilità del personale all’interno delle società partecipate dalla medesima amministrazione al fine di favorire piani industriali più razionali e sostenibili. Lo strumento della mobilità può essere utilizzato anche in ambiti più ampi, regionali e interregionali, con la prevista partecipazione sindacale.

Trasparenza, anticorruzione e valutazione performance

La “mission” della CIVIT (commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) sarà concentrata sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione; sono trasferite all’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance. A tal fine viene adeguata la composizione del Collegio di indirizzo e controllo dell’ARAN con l’aggiunta di due ulteriori componenti esperti in servizi e management. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della CIVIT in materia di qualità dei servizi pubblici.

Nuove norme sui servizi di controllo aeroportuali

Si stabilisce che l’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) possa affidare, nel rispetto dei principi comunitari, ai gestori delle aerostazioni alcuni servizi di controllo dei veicoli, del personale che opera in queste infrastrutture, degli equipaggi dei velivoli, nonché degli altri soggetti che accedono alle aree sterili degli aeroporti. La supervisione sui servizi di controllo si svolgerà con il concorso delle forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.

Il Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti potrà assumere fino a 50 unità di personale per implementare i controlli sulle concessioni stradali.

Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell’ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell’Interno è autorizzato a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della Difesa per l’espletamento delle attività delle commissioni mediche anche nei confronti del personale militare, compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.

Vigili del fuoco: 1000 unità in più

Al fine di garantire il potenziamento e la piena operatività del corpo nazionale dei Vigili del fuoco viene incrementata di 1.000 unità la dotazione organica oggi composta da 17.193 unità. È inoltre garantita la prosecuzione delle procedure di copertura del turn-over nel triennio considerato mediante ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 della vigenza di entrambe le graduatorie oggetto delle disposizioni approvate dal 1° gennaio 2008.

Rafforzamento delle politiche di coesione territoriale e di miglioramento dell’utilizzazione dei Fondi europei

Nel quadro dei provvedimenti che riguardano la pubblica amministrazione si inseriscono anche alcune norme che hanno l’obiettivo di rendere più efficace l’uso dei fondi europei, sia dal punto di vista della capacità di spesa che da quello della qualità della spesa stessa, come è stato anche raccomandato dalla Commissione europea. Per rispondere a questa esigenza è necessario potenziare il coordinamento e il controllo sull’uso dei fondi, obiettivi che comportano un rafforzamento della capacità di governo nazionale.

A questo fine viene prevista la creazione di un’Agenzia per la Coesione territoriale che svolga tre tipi di funzioni:

  • monitoraggio sistematico e continuo sull’uso dei fondi;
  • sostegno e assistenza tecnica alle amministrazioni interessate nella gestione dei programmi, sia attraverso attività di formazione specifica del personale, sia con apposite strutture di sostegno alle amministrazioni, per quanto riguarda in particolare la gestione degli appalti pubblici;
  • svolgimento, in alcuni casi bene definiti, di compiti diretti di autorità di gestione tanto per progetti sperimentali, quanto nell’ipotesi di gravi inadempienze e ritardi di alcune autorità di gestione dei programmi, valutati dal Presidente dei Consiglio e dal Ministro per la Coesione territoriale.

La costituzione dell’Agenzia è un passo significativo nella direzione del necessario miglioramento dell’utilizzo di risorse strategiche per lo sviluppo del Paese che comporteranno per i prossimi sette anni l’impiego di circa 100 miliardi di euro, includendo le risorse europee e quelle nazionali.

Istruzione: misure per le scuole italiane all’estero

Per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche all’estero si stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014, per specifiche e insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, possano essere conservati, a invarianza di spesa, un numero limitato di posti sui quali possano essere assegnate unità di personale da individuare tra coloro utilmente collocati nelle graduatorie previste dall’articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Semplificazioni sul controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) sarà molto più semplice e riguarderà principalmente i rifiuti pericolosi. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, potranno aderire al sistema di controllo su base volontaria. Il SISTRI sarà operativo dal primo ottobre prossimo per i nuovi produttori, per chi raccoglie, trasporta e tratta i rifiuti pericolosi e anche per enti e imprese che lo vogliano utilizzare su base volontaria mentre per i produttori cosiddetti iniziali, per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Campania l’inizio dell’operatività sarà il 3 marzo 2014. Le semplificazioni sono finalizzate anche ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema e verranno stabilite periodicamente con decreto del ministro dell’Ambiente.

Disposizioni su imprese di interesse nazionale

Al fine di garantire l’attuazione del Piano e delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell’urgente necessità di provvedere a ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel Comune di Statte, località “Mater gratiae”, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione di impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Al commissario straordinario dell’ILVA è attribuita la possibilità di sciogliersi dai contratti in corso d’esecuzione alla data di avvio del commissariamento che non risultino coerenti rispetto alle esigenze connesse alla predisposizione ed all’attuazione del piano delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza e del piano industriale di conformazione della produzione alle predette prescrizioni.

È, infine, riconosciuto il beneficio della prededuzione per i finanziamenti a favore dell’ILVA, funzionali alla predisposizione ed all’attuazione dei piani di risanamento.

Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale

Sono disciplinate a regime le procedure di reclutamento del personale, precisando i limiti della riserva di posti per titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato e dell’utilizzazione di graduatorie concorsuali.

Norme di semplificazione

Sono previste norme di semplificazione di vario genere, rispondenti alle esigenze di funzionalità delle amministrazioni:

  • per favorire e ampliare l’utilizzo di dirigenti in posizioni di fuori ruolo o comando, allo scopo di favorire la valorizzazione delle professionalità dirigenziali, la rotazione e l’acquisizione di esperienze differenziate, oltre a una maggiore flessibilità per le singole amministrazioni nel conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti ad altre amministrazioni;
  • criteri di regolamentazione delle priorità tra categorie riservatarie da applicare ai concorsi pubblici;
  • semplificazione delle procedure di autorizzazione a bandire e ad assumere per le amministrazioni centrali;
  • monitoraggio, da parte del dipartimento della Funzione Pubblica, delle graduatorie concorsuali vigenti al fine di favorire l’assunzione dei vincitori;
  • semplificazioni delle procedure di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche.

Misure in materia di protezione civile

Soccorso pubblico integrato con mezzi aerei e prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante.

Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le Regioni e le Province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle Regioni e delle Province autonome. Sono fatte salve le funzioni riservate al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Sono inoltre previste norme che riguardano l’alienazione e la rottamazione di veicoli sequestrati per illecito amministrativo e misure per gli affari esteri in materia di razionalizzazione della spesa relativa al personale in servizio all’estero.

LEGGE OCCUPAZIONE:DISPOSIZIONI D’ INTEGRAZIONE DISCIPLINA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

28/08/2013

Ad eccezione di quelle relative al comma 3 ,oportunamente evidenziate con il segno ((    )) ed in grassetto,la   conversione in legge n.99/13 ,in vigore dal 22.8.2013, del decreto legge n.76/13 non ha comportato  modifiche significative e rilevanti ai testi originari dei commi 1,2 e 3 dell’art.2 di quest’ultimo  che contengono  la trattazione dell’argomento di cui al titolo,che fa parte    delle misure  volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale ,che, coinvolgendo  in particolare i soggetti giovani, prevedono quanto segue   :

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di
carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31  dicembre
2015, volte a fronteggiare  la  grave  situazione  occupazionale  che
coinvolge in particolare i soggetti giovani. 
  2. In considerazione della situazione occupazionale  richiamata  al
comma 1,  che  richiede  l'adozione  di  misure  volte  a  restituire
all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani
nel mercato del lavoro, entro il  30  settembre  2013  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a  disciplinare
il contratto di  apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di
mestiere per assunzioni effettuate entro il 31  dicembre  2015  dalle
microimprese, piccole e medie imprese  di  cui  alla  raccomandazione
della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina
maggiormente uniforme sull'intero territorio  nazionale  dell'offerta
formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167. Nell'ambito  delle  linee  guida  di  cui  al
precedente  periodo,  possono  in  particolare  essere  adottate   le
seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167: 
  a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera  a)  e'  obbligatorio  esclusivamente   in   relazione   alla
formazione per l'acquisizione delle competenze  tecnico-professionali
e specialistiche; 
  b)  la   registrazione   della   formazione   e   della   qualifica
professionale  a  fini  contrattuali   eventualmente   acquisita   e'
effettuata in un documento avente i contenuti minimi del  modello  di
libretto formativo del cittadino di cui al decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  del  10  ottobre  2005,  recante
"Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino"; 
  c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene  nel
rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha  la  propria
sede legale.
3. Decorso inutilmente il termine per l’adozione
delle linee guidadi cui al comma 2, in relazione alle assunzioni
con contratto diapprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere(( a), b) e c)))del medesimo comma 2.
(( Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva ))
la possibilita’ di una diversa disciplina in seguito all’adozione delle richia
mate linee guidaovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.
Vale a dire che:
a) entro il  30  settembre  2013  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a  disciplinare
il contratto di  apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di
mestiere per assunzioni effettuate entro il 31  dicembre  2015  dalle
microimprese, piccole e medie imprese;
b)la definizione di micro ,piccole e e medie imprese è quella stabilita dalla raccomandazione
della Commissione del 6 maggio 2003,come segue:

Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale.

Una media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.

Una piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.

Una microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro

c)La Conferenza puo introdurre  le seguenti deroghe alla disciplina dell’apprendistato di mestiere   :

1) rendere obbligatorio il piano formativo individividuale esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

2) stabilire la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e’   avente i requisiti minimi del libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005;

3)realizzazione  della  formazione  nella localita’ della sede legale in caso di impresa multilocata

Infine ,si prevede che,ferma restando la possibilita’ che ,dopo le linee guida fissate dalla Conferenza ,le Regioni approvino differenti criteri e principi e disposizioni di specie  sull’apprendistato professionalzzante ,decorso il termine del 30.9.2013,senza che siano state approvate le linee guida da parte della Conferenza, i principi contenuti nelle lettere ), b) e c) trovano diretta applicazione, ai contratti di apprendistato profesionalizzante costituiti dal 28 giugno al 31 dicembre 2015  .

Sempre in materia di novita’  sull’ apprendistato ,si segnala il comma

3 dell’art.9 del  provvedimento  legislativo inesame ,secondo cui:

“3. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 se
ttembre 2011, n.167, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma
professionale ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n.226,contenente le Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai finicontrattuali,
e’ possibile la trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere; in talcaso la durata massima complessiva dei due periodi
di apprendistato non puo’ eccedere quella individuata dalla
contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo».
Si tratta    di una aggiunta che  riguarda il “dopo”’ottenimento della
qualifica o del diploma professionale attraverso l’iter previsto dall’art. 3 ,del citato dec.legvo n.167/11