Archive for ottobre 2008

NUOVE DETERMINAZIONI DEL CICAS PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN ABRUZZO

31/10/2008

 Il Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore – CICAS – è tornato a riunirsi il   29 scorso presso la sede di Pescara della  Giunta Regionale Abruzzo  .

Di seguito, si riportano le decisioni assunte in materia di ammortizzatori sociali in deroga, in relazione  alle corrispondenti esigenze che  caratterizzano  il sistema produttivo delle imprese abruzzesi :

-anzitutto ha condiviso la richiesta formulata dall’Assesore R egionale  Politiche Strutturali Lavoro  al Ministero del Lavoro  per l’integrazione delle risorse finanziarie da utilizzare al fine di  soddisfare le prevedibili necessità previdenziali in deroga   ,così che le stesse  ammonteranno a circa 41  milioni di euro   nel periodo 2006-2008 ;

-inoltre ha preso atto dell’informazione pervenuta da fonti ministeriali     in merito alla proroga del programma Pari per il triennio 2009-2011 ed alla possibilità di realizzare in Abruzzo il programma Arco per il miglioramento competitivo dei settori artigianato e commercio attraverso lo sviluppo di reti e network di cooperazione  agli effeti  della crescita dell’occupazione;

-infine ha esaminato ed autorizzato  i seguenti  interventi per gli ammortizzatori sociali inderoga:

1) proroga per ulteriori 52 settimane del trattamento di mobilità ai lavoratori di cui al Procololo d’intesa del 23.9.08 tra Regione, Provincia di L’Aquila ed ASL n.4 di L’Aquila , impegnati in attività LSU  onde favorire la stabilizzazione degli stessi;

2) intervento della Cigs in deroga per 26 settimane, decorrenti dal 1° ottobre  2008,  in favore di ulteriori n.10 dipendenti   sospesi o ad orario ridotto della Omana spa operante presso la ex scuola Reiss  Romoli di L’Aquila,riportandosi alla decisione intervenuta nella riunione del 14.10.08;

3) riconoscimento dei benefici degli ammortizzatori sociali in deroga  in favore di n.5 lavoratori della SE.AM,svolgente attività presso lo stabilimento della Cartiera Burgo di Chieti Scalo  in cigs per cessazione di attività ,nonchè di un dipendente della Ditta Bijoux e Accessories di Ancarano  rientrante nel settore metalmeccanico,a prescindere dal  codice Ateco dalla stessa posseduto;

4) in deroga al  criterio generale dei 12 mesi,attribuzione di ulteriori 26  settimane di mobilità in deroga in favore di n.13 ex LSU  del Parco Nazionale Gran Sasso e della Laga, in previsione della stabilizzazione degli stessi presso l’ Ente suddetto .

 Peraltro si evidenzia che  il Cicas,pur orientato a favorire l’intervento della cigs in deroga,modulando la relativa durata in base al numero dei lavoratori interessati , ha concordato di rinviare ad altra riunione la decisione sull’intervento  degli ammortizzatori sociali in deroga per   :

–  aziende Lastra di Sulmona,Etis di Cappelle sul Tavo e Dimarcsime di Giulianova in attesa della definizione del codice Ateco delle stesse;

 – imprese dei  comparti    cave –  inerti e ceramica  , in quanto necessita disporre  di confacenti dati sulle situazioni  di crisi  ,che saranno forniti dalle Province.

In conclusione di riunione il Presidente   ha assicurato ogni possibile intervento per  la stabilizzazione dei lavoratori all’interno di Italia Lavoro,sollevata dal rappresentante  della CGIL .

P S . Per la modulistica relativa alle domande e verbali di consultazione sindacale per gli ammortizzatori sociali in deroga ,si rinvia al sito  della Direzione  Regionale Lavoro di L’Aquila lavoro.gov.it .sezione Uffici territoriali-voce:elenco notizie pubblicate ,  con specifico  riferimento alla data   4.7.08 .

LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SULLO SPOYL SISTEM

30/10/2008

Con sentenza n.351 del 22 ottobre c.c.la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio n.8 del 2007  , a seguito   di corrispondente giudizio  sollevato dal Consiglio di Stato .

Nella decisione del” giudice delle leggi “,si  specifica tra l’altro che :”…nel settore pubblico il potere dell’amministrazione di esonerare un dirigente dal’incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell’interesse del soggetto da rimuovere,ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi.Si tratta di interessi che trovano riconoscimemto nelle norme costituzionali…Da tutto ciò deriva… che forme di r riparazione economica,quali,ad esempio,il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla  disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato,non possono rappresentare nel settore pubblico strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione dei dirigenti amministrativi.In particolare,la circostanza che il direttore  generale di ASL ,rimosso automaticamente e senza  contraddittorio,riceva,in applicazione della di sposizione legislativa regionale impugnata,un ristoro economico,non attenua in alcun modo il  pregiudizio da quella rimozione arrecato all’intertesse collettivo all’imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione  .Tale pregiudizio, anzi, appare in certa misura aggravato,dal momento che…la collettività subisce un agggiuntivo costo finanziario:  all’ obbligo di corrispo ndere la retribuzione ai nuovi dirigenti sanitari,nominati in sostituzione di quelli automaticamente decaduti,si aggiunge ,infatti ,quello di corrispondere a quest’ultimi un ristoro economico”.

ISTRUZIONI MINISTERO INTERNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE LAVORATORI STRANIERI

30/10/2008

 A seguito della pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale  n.247 del 21 scorso del decreto legislativo n.160 del 3.10.08,il Ministero dell’Interno con nota n.4960 del 28 scorso fornisce istruzioni operative alle  strutture  istituzionali competenti ed all’utenza interessata   sulle modifiche normative intervenute in materia di ricongiungimento familiare dei  cittadini stranieri presenti Italia ,riguardanti soprattutto i requisiti oggettivi e soggettivi  che vanno riscontrati in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere rispettivamente  dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all’estero.

I requisiti oggettivi su cui sono intervenute le   modifiche del dec.leg.vo n.160 /08 concernono il reddito e l’assicurazione sanitaria.

 Le novità relative ai requisiti soggettivi, invece , si riferiscono  al coniuge,ai figli,ai genitori ,ai rapporti di famiglia  , allo stato di salute,ed infine alla documentazione probatoria.

Nel rinviare per la  consultazione del testo integrale della nota  sopra citata al sito del Ministero dell’ Interno ,si ricorda che l’argomento in questione risulta gà trattato su questo blog in data o25.9 e 23 10 c.a.

ISTRUZIONI INPS PER L’ UTILIZZAZIONE NELLE ATTIVITA’ AGRICOLE DEL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

28/10/2008

 Si  ricorda  che l’art.22 del decreto legge n.112/08 convertito in legge n.133/08 ha modificato la disciplina in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al decreto legislativo n.276/03, così che attualmente, in base all’art.70 comma 1 del predetto, le prestazioni in questione  sono ammesse se rese  nell’ambito di:a) lavori domestici; b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici  ,strade, parchi e monumenti; c) insegnamento privato supplementare; d) manifestazioni sportive,culturali e caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscrfitti a un ciclo di studi presso l’università o  un istituto scolatico di ogni ordine e grado;f) attività agricole  di carattere stagionale effettuate da  pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ; g) attività   agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art.34 comma 6  dpr n. 633 del 26.10.1972,ossia  produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 7 mila euro  .

Premesso quanto sopra ,si evidenzia che con circolare n.94  del 27 scorso,l’Inps,in riferimento all’esito positivo riscontrato per l’ attvità  delle vendemmie,fornisce indirizzi operativi con cui si  tende a rendere pienamente operativo  il sistema di regolazione   del lavoro occasionale di tipo  accessorio per tutte le attività agricole considerate     dalle  lettere f) e g)  dell’art 70 comma 1 del dec.leg.vo n.276/03.

La nuova  circolare in sostanza ripropone le indicazioni già previste  da quella  n.81 del 31.7.08 relativa alle vendemmie ( che su questo blog  risulta esaminata in data 8 agosto scorso),sia pure con alcune precisazioni che di seguito si evidenziano:

-le attività riportate   nella lettera f) sono soltanto quelle stagionali  da rendere in favore di aziende agricole di qualunque dimensione, che possono essere realizzate esclusivamente con l’impiego dei soggeti specificati;

-il limite annuo  dei 7 mila euro di volume d’affari dei produttori  per le attività previste  nella lettera g)  concerne il limite “dimensionale” dell’azienda,non avente quindi riferimento a regimi contabili o amministrativi diversi , e le stesse   sono realizzabili con le prestazioni della generalità dei soggetti interessati e per la generalità   delle attività agricole ;

-s’introduce un nuovo buono multiplo equivalente a 5 voucher del valore di 50 euro,ferma la disponibilità anche di quelli individuali da 10 euro , con facoltà di  utilizzazione   anche in combinazione tra gli stessi ;

-si conferma l’obbligo delle comunicazioni all’Inail prima dell’inizio delle prestazioni contenenti  i dati su  luogo e  periodo dell’attività lavorativa,nonchè di quelli anagrafici del lavoratore e del committente,chesi devon effettuare    anche in caso di eventuali variazioni sopravvenute circa il    periodo di lavoro,ed in merito risulta disponibile   il fax del predetto istituto assicuratore con il  n. 800.657.657 .

Per ogni ulteriore aspetto ed informazione sull’argomento,  si  rinvia al testo integrale delle citate circolari consultabili sul sito www.Inps.it   .

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SUI PERMESSI PER ALLATTAMENTO

26/10/2008

 Appare di particolare rilievo ed interesse la sentenza n.4293/08 emessa dal Consiglio di Stato in materia di permessi spettanti per allattamento dei figli ai sensi della legge n.53/2000, respingendo il ricorso presentato dal Ministero dell’Interno  avverso la decisione del Tar della  Toscana ,che av eva accolto il gravame  di un ispettopre della Polizia di  Stato ,che appunto  si era visto negare  la richiesta di usufruire dei predetti permessi in qualità di lavoratore padre fino al compimento del primo anno di età delle proprie due  figlie.

Il diniego risultava disposto, in conformità al parere della Direzione Generale del Personale del Ministero dell’ Interno ,in quanto si sosteneva  essere consentita la sostituzione nella fruizione dei permessi al padre solo qualora la madre sia lavoratrice autonoma e non anche nel caso  di madre   casalinga.

La sentenza del C.S.,ribadendo la posizione del  Tar della Toscana ,ha stabilito che l’espressione “c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”,prevista nell’art  6 ter della legge n.903/1977 in materia di riposi disciplinati dall’art.10 della legge n.1204/1971,possa dirsi comprensiva della lavoratrice casalinga e ciò in relazione alla circostanza che nell’ordinamento ed in particolare nelle materie privatistiche ed in quelle pubblicistiche la nozione di” lavoratore” assume diversi significati e pertanto è allo stesso che bisogna fare riferimento quando trattasi,come nella fattispecie esaminata, di norma  rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità,in attuazione delle finalità  generali stabilite  dall’art.31 della Costitruzione .

Pertanto conclusivamente il C. S.,respingendo il ricorso, ha ritenuto che occorre  valorizzare la ratio della norma,volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madrenon  ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendenter  e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato .

CONVERTITO IL DECRETO LEGGE DI RIFORMA DELLA LEGGE MARZANO

26/10/2008

 Nella seduta del 24 scorso   il Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del   decreto legge n.134 del 28 .8.08 contenente rilevanti  variazioni alla disciplina   delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al decr,legge n.347/03 convertito    in legge n . 39 /04( meglio nota come legge Marzano),destinata ad affrontare le problematiche del Gruppo Alitalia.

Tra le  modifiche apportate al testo originario    nel corso dell’esame da parte degli organi parlamentari del provvedimento, di cui si attende la pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale,si segnalano quelle dei  commi 5 ter e  5 quater aggiunti all’art .2 ,riguardanti rispettivamente:

 – applicazione della deroga   al divieto di assunzione a termine  sancito  dal decreto   legislativo n.368/01 per le imprese che utilizzano la  cigs anche     alle ipotesi ed al personale di cui all’art.1 bis comma 1 del decreto legge n249/04 convertito in legge n.291/04 ,che appunto concerne anche la vicenda occupazionale di Alitalia;

– previsione che nell’ambito temporale del quadriennio della cigs concessa ai sensi dell’art. 1 bis del dec.legge n.249/04 convertito in legge n.291/04,i lavoratori beneficiari della stessa( compresi quelli di Alitalia)    assunti a tempo indeterminato,licenziati per giustificato motivo oggettivo ovvero a seguito delle procedure stabilte negli articoli 4  e 24 della legge n.223/91,hanno diritto a rientrare nel programma di cigs e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.

Per ulteriori  informazioni sull’argomento si rinvia a quanto pubblicato in merito su questo blog il 31 agosto scorso .

P.S.  La pubblicazone  della legge  di conversione di cui sopra ,recante il n.166 e   la data 27.10.08 , risulta intervenuta  sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 27. 10.08.

DISPOSIZIONI PER I DIPENDENTI PUBBLICI SU ART.72 DEC.LEGGE N.112/08

25/10/2008

 Con la  circolare n.10 del 20 scorso  il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni operative   alle Pubbliche Amministrazioni   per l’applicazione dell’art.72 del decreto legge n,112/08 convertito in legge n.133/08 riguardante : a) il    nuovo istituto dell’esonero dal servizio,b)  il trattenimento in servizio,c)   la  risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che maturano 40 anni di anzianità contributiva . Di seguito si evidenziano gli aspetti  rilevanti contenuti nelle disposizioni ministeriali  rispetto alle predette tre distinte situazioni disciplinate.

1, ESONERO DAL SERVIZIO                         

1.1  LA PREVISIONE NORMATIVA

  L’art 72  comma 1 stabilisce che per gli anni 2009,2010 E 2011 il personale delle PP AA   nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni  può richiedere di essere esonerato dal servizio.

1.2   I DIPENDENTI LEGITTIMATI

 L’esonero può essere richiesto dal personale in servizio presso : le amministrazioni statali,anche ad ordinamento autonomo,le agenzie   fiscali,la Presidenza del Consiglio dei Ministri,gli enti pubblici non economici ,le università,le istituzioni ed enti di ricerca,nochègli enti previsti nell’art.70 comma 4 dec.legvo n.165/01,mentre risulta escluso il personale della scuola.

1.3   LAPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESONERO

 La presentazione della domanda( irrevocabile) di esonero deve avvenire entro il 1°  marzo di ciascun anno in cui il dipendente raggiunge 35 anni di contribuzione per conseguire la pensione di  anzianità. 

1.4 LA PROCEDURA PER IL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI ESONERO

 Compete all’Amministrazione di appartenenza, verificato  il possesso del requisito dell’anzianità minima di 35 anni di contribuzione sia per le domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo maturato,sia per quelle presentate dai dipen denti che dichiarano di maturarlo nel corso dell’anno di presentazione,disporre soltanto per gli anni 2009,2010 e 2011 l’esonero dal servizio per la durata massima di un quinquennio,previa valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale, che deve essere operata in ragione di criteri di priorità e tenendo in debita considerazione il parere del responsabile della struttura in cui il personale richiedente è inserito.

1.5 LA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DELLA POSIZIONE DI ESONERO

Nel periodo di esonero si determina una sospensione del rapporto d’impiego di lavoro di durata variabile  (fino ad un massimo di cinque anni) , durante la quale il personale  non è tenuto a rendere la prestazione lavorativa presso la propria amministrazione.

Al personale esonerato non è consentito  instaurare altri rapporti di lavoro  dipendente con soggetti pubblici e privati,mentre,senza che possa derivare pregiudizio all’amministrazione di appartenednza,  può svolgere attività di lavoro autonomo a carattere occasionale,cotinuativo e professionale purchè non a favore di amministrazioni pubbliche o società  e   consorzi dalle stesse partecipate , neppure tramite le società di consulenza e le associazioni,Infine si fa notare che  ,non solo risulta consentito ,ma anche incentivato l’impegno nel volontariato   e si evidenzia   che il dipendente deve  rendere preventiva dichiarazione circa le attività che ritiene di  svolgere ,nonchè altra successiva all’inizio di quella  che s’instaura        nel corso del periodo di esonero.

1.6 IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN POSIZIONE DI ESONERO

Al personale durante l’intero periodo di esonero spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto all’atto del collocamento nella nuova posizione  derivante da stipendio, indennità fisse ed eventuali componenti legati alla produittività ed ai risultati,  facendo riferimento per le voci della retribuzione accessoria a  quelle dell ‘anno     solare precedente quello di collocamento in esonero.

  Si  precisa  che il trattamento di esonero  resta immutato per tutto il periodo dello stesso  e non subisce variazioni per effetto  di rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al    collocamento in posizione di esonero ed altresì che  rimane congelata la quota parte della  retribuzione prevista nel periodo di esonero eventualmente posta a carico dei fondi unici di amministrazione o altri fondi comunque   denominati.

Si aggiunge che, essendo il periodo di esonero utile ai fine della pensione e del   trattamento di fine servi zio,,si devono effettuare i versamenti dei contributi sulle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito  per le voci in godimento se avesse continuato a svolgere  l’attività lavorativa.

 

1.7 IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE  SPETTANTE AL TERMINE DEL PERIODO DI ESONERO

Il dipendente consegue il trattamento di pensione spettante o per raggiunti limiti d’età o in  presenza dell’anzianità contributiva di 40 anni ,la cui decorrenza  segue la regola delle” finestre”, ai sensi dell’art.1 comma 5 lettere a) e b) della legge n.247/07.

 

 

2 .TRATTENIMENTO IN SERVIZIO                      

2.1 GENERALITA’

 Si tratta della possibiltà prevista dall’art.16 comma 1 del dec.leg.vo n.503/1992,così come modificato dall’art.72 commi da 7 a  10   del dec.legge n.112/08,che i dipendenti civili dello Stato  e degli enti pubblici non economici di restare in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti d’età per il collocamento a riposo per essi previsti. 

 La previgente normativa non riconosceva alle Amministrazioni alcuna discrezionalità per disporre o negare il trattenimento nei confronti dei dipendenti richedenti in possesso dei requisiti stabiliti ,che invece  il   nuovo regime  attribuisce e di conseguenza la domanda del personale potrà essere ovvero non essere  accolta dal datore di lavoro sulla base di una valutazione dafare tenendo conto delle seguenti condizioni oggettive:

– esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione,

-particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti,

-efficiente andamento dei servizi.

In relazione a quanto sopra, risulterà confacente ,onde evitare comportamenti contraddittori  o incoerenti,che ciascuna amministrazioni approvi dei criteri generali in materia ,mentre  resta precisato in generale che:

-il trattenimento può essere accordato anche per un periodo inferiore ai due anni stabiliti come limite massimo ;

-la presentazione della domanda  deve avvenire non prima di   24 e non più tardi di  12 mesi antecedenti il compimento del limite d’età per il collocamento a riposo previsto  dal rispettivo ordinamento ,cosi’ da consentire al datore di lavoro di appartenenza di soddisfare eventuali esigenze organizzative e funzionali nel frattempo sopravvenute .

2.2 LA FASE TRANSITORIA

 La normativa prevede le seguenti  disposizioni  particolari  per gestire la fase transitoria:

a) i trattenimenti  già adottati alla data del 25.6.08  con decorrenza  dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 saranno riconsiderati con provvedimento motivato alla luce delle nuove regole;

b) decadono ope legis i trattenimenti  già autorizzati alla stessa data con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010  ed i dipendenti interessati al trattenimento in servizio dovranno presentare una nuova istanza in conformita alle nuove norme;

c) i trattenimenti in essere al 25.6.08 e quelli disposti  per le domande presentate nei sei mesi successivi a tale data sono fatti salvi.

Peraltro , sembra il caso di evidenzia   alcune indicazioni particolarmente importanti  che si riferiscono alle date di compimento dei limiti d’età ed alle   istanze presentate prima del 25.6.08 ed entro i sei mesi successivi ,ma non ancora evase, ma   stante   la loro specificità  le stesse     meritano di venire  esaminate integralmente, consultando allo scopo il testo della circolare  in commento pubblicata sul sito del Ministero Pubblica Amministrazione   Dipartimento Funzione Pubblica   Voce :circolari e direttive.   

 

3.RISOLUZIONE CONTRATTO DIPENDENTI CON 40 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA 

 3.1 GENERALITA’

L’art.72 comma 11 attribuisce dal 25.6.08 alle Amministrazioni Pubbliche la facoltà di risoluzione del contratto di lavoro ,rispettando il preavviso di 6 mesi ,nei confronti del dipendente che raggiunge l’anzianità massima contributiva di 40 anni.

3.2  AMMINISTRAZIONI E DIPENDENTI DESTINATARI

Sono interessati i dipendenti,compresi i dirigenti, di tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D.legvo n.165/01, con l’esclusione di   magistrati  e  professori universitari,mentre per il personale dei comparti sicurezza,difesa ed esteri la disposizione troverà applicazione in base alle modalità e ai criteri  che spetta ad    appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fissare.

3.3 CRITERI PER LA RISOLUZIONE 

Viene auspicato che ciascuna  Amministrazione,prima di procedere all’applicazione della disposizione,che  ha  applicazione immediata ,approvi dei criteri generali in materia da calibrare in base alle proprie esigenze,onde evitare comportamenti  che portino a scelte contraddittorie , riportandosi ad esempio a :

–   esigenze di riorganizzazione delle strutture  con riferimento a progetti di innovazione tecologica  ,  di ammodernamento e  dell’utilizzo di nuove professionalità,

–  rideterminazione dei fabbisogni del personale,

– razionalizzazione degli assetti organizzativi ,

–  eventuali situazioni di esubero per determinate professionalità.

SENTENZE DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI LAVORO

24/10/2008

Per la rilevanza degli aspetti trattati  ,si sottopongono  all’attenzione le seguenti sentenze della Corte di Cassazione:

Sentenza n.24430 del 2.10.08  con cui  vengono definiti i seguenti  elementi distintivi dell’attività agrituristica in confronto  a quella agricola : a) svolgimento  di attività di ricezione ed ospitalità da parte d’imprenditore agricolo; b)   l’ impegno lavorativo  e l’entita’ dei capitali impiegati che devono prevalere   sull’attività agricola; c) rapporto di connesione e complementarietà dell’esercizio dell’agriturismo rispetto all’attività   principale di coltivazione del fondo ;

Sentenza n. 24658 del 6.10.08 in cui si afferma che  in caso di trasferimento nell’ambito della stessa unità produttiva  non sussiste il limite delle esigenze tecniche ,organizzarive  e produttive richieste  dall’art 2103 c.c. per la legittimità dello stesso ;

Sentenza n.24731 del 7.10.08   in cui si sostiene  che la  configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti discendenti dal rapporto di lavoro dei  detenuti  ,  dovendosi mantenere integre le modalità di esecuzione della pena ed assicurare le esingenze organizzative dell’Amministrazione penitenziaria, possono non coincidere con quelli propri del lavoro libero;

–  Sentenza  n.25041 del 13.10.08 che stabilisce non essere nullo il licenziamento intimato per motivi disciplinari senza il rispetto delle garanzie dell’art.7 della legge n.300/70,ma lo  stesso ,pur risultando  idoneo allo scioglimento del rapporto di lavoro, perchè caratterizzato  da illegittimità comporta la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno;

-sentenza n.38819 del 14.10.08  che  riconoscela responsabilità penale dell’imprenditore in  caso d’infortunio ,essendo il predetto obbligato a tenere condotta ispirata all’acquisizione della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il prestatore operi nelle condizioni di sicurezza assoluta.

OPERATIVE LE NUOVE DISPOSIZIONI SUL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

23/10/2008

 Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficale n.247 del 21.10.08 del decreto legislativo n.160 del 3.10.08 diventano operative le  modifiche  alle  disposizioni relative al diritto  di  ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 del T U   approvato con dec.leg.vo  n.286/98 .

Per le informazioni specifiche sul contenuto del provvedimento si rinvia a quanto gà pubblicato su questo blog in data 25 settembre scorso.

ELENCO AGGIORNATO CONTRATTI COLLETTIVI CONTENENTI REGOLAMENTAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

23/10/2008

 

 

Di seguito ,si riporta l’elenco dei contratti ed accordi collettivi di categoria che, allo stato delle  conoscenze disponibili  alla data odierna , contengono la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante di cui al    Decreto legislativo 276/03 :

 

Abbigliamento (Industria p.m. i. Confapi);

Abrasivi (Artigiani);

Acconciatori  , Barbieri e Parruccheri  (artigiani);

Acqua (Confindustria);

Agenzie Ippiche (Confcommercio);

Alenia aeronautica;

Alimentari (Industrie e p.m.i.)

Aerofotogrammetria e geometrica;

Assicurazioni (SNA -UNAPASS)

Attività ferroviarie;

Autoferrotranvieri;

Autoscuole- Scuola nautica- Consulenza automobilistica;

Autorimesse, noleggio auto ed autobus, locazione automezzi, lavaggio auto, custodia

autovetture;

Aziende coibentazione e termoacustica (ANICTA);

Aziende fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termoioniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici (settore industria);

 

Calzature (Industria e p.m.i. Confai);

Conciaria (Confapi) lavorazioni interne ed esterne e produzioni di accessori e componenti per manufatti;

Carta e Cartone (industria e Confapi);

Cemento-Calce-Gesso (Industria e Confapi);

Ceramica (Artigiani);

Chimica–Farmaceutica-Fibre chimiche-Settore ceramica-abrasivi, lubrificatori e GPL (industria);

Chimica-Gomma-Vetro (Artigiani);

Commercio (Confcommercio – Confesercenti- Cooperative di consumo);

Comunicazione artigianato;

Concessionarie riscossione tributi;

Consorzi bonifica;

Credito Cooperativo;

Distribuzione, Recapito e servizi postali privati – Rinnovo;

Energia;

Edilizia (Cooperative –Industria-Confapi e Artigianato);

Editoria (Confapi);

Editoria e grafica artigianato;

Estetica;

Farmacie rurali e private (Federfarmacie);

Gas (Confindustria);

Giocattoli (Industria e Confapi);

Gomma e plastica (industria e Confapi);

Grafiche- Cartotecniche e multimediali;

Impianti sportivi;

Imprese portuali;

Imprese videografiche;

Industrie orafe ed argentieri (Feder orafi ed argentieri);

Istituti credito (Falcri-Dircredito-Art.);

Istituti vigilanza privata/federvigilanza;

Istituzioni socio assistenziali (ANPAS);

Lapidei (Assomarmi);

Lapidei Artigiani;

Legno e Arredo (Industria e Confapi);

Legno arredamento e mobili (aziende artigiane) – Rinnovo;

Laterizi (industria e Confapi);

Lavori sistemazione idraulico forestale e agraria;

Magazzini generali;

Metalmeccanica (Industria e Confapi);

Metalmeccanica (Artigiani)*;                                                                                                                                                               

 Manutenzione Verde

Miniere (Assomineraria)

Nettezza urbana

Occhialeria (Artigianato);

Ottica (Industria e Confapi);

Ombrelli (Industria)

Operai agricoli e flovivaisti (Confagricoltura – CIA – Coltivatori diretti)

Panificazione (industria);

Pelli e cuoio (industria e Confapi);

Penne-spazzole-Pennelli (Industria e Confapi);

Petrolio;

Piastrelle – Ceramica (Industria);

Pulitintolavanderie (artigianato);

Retifici meccanici da pesca;

Revisori contabili (Confcommercio);

Scuole aderenti a FISM;

Servizi Aeroportuale (Assoaeroporti);

Servizi Assistenziali (Anaste);

Servizi telecomunicazione

Servizi radiotelevisivi con attività di edizione e messa in onda produzione e

commercializzazione dei programmi (FRT- RNA- ANICA e OO.SS.) ;

Settore istruzione (Aninsei) personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;

Studi Professionali;

Terme;

Tintolavanderie (Artigiani);

Trasporto a fune (ANEF/ GCIL CISL UIL)

Trasporto merci (Confetra-Conf. Gen.- Ital Trasporti);

Trasporto conto terzi (Federsped.-Ass. Trasp. ecc);

Trasformazione dei prodotti agricoli ed alimentari

Turismo – Rinnovo;

Vigilanza antincendio società e/o Cooperative (A.N.G.A.F. e OO.SS),

 Video fonografia

*l’Ipotesi d’accordo 27.2.08 contiene “norma di rinvio ” secondo cui le parti si incontrerenno entro 31.5.08per disciplinare istituto apprendistato professionaluizzante,oltre a contratto a termine ed inserimento