Con la circolare n.10 del 20 scorso il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni operative alle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione dell’art.72 del decreto legge n,112/08 convertito in legge n.133/08 riguardante : a) il nuovo istituto dell’esonero dal servizio,b) il trattenimento in servizio,c) la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che maturano 40 anni di anzianità contributiva . Di seguito si evidenziano gli aspetti rilevanti contenuti nelle disposizioni ministeriali rispetto alle predette tre distinte situazioni disciplinate.
1, ESONERO DAL SERVIZIO
1.1 LA PREVISIONE NORMATIVA
L’art 72 comma 1 stabilisce che per gli anni 2009,2010 E 2011 il personale delle PP AA nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni può richiedere di essere esonerato dal servizio.
1.2 I DIPENDENTI LEGITTIMATI
L’esonero può essere richiesto dal personale in servizio presso : le amministrazioni statali,anche ad ordinamento autonomo,le agenzie fiscali,la Presidenza del Consiglio dei Ministri,gli enti pubblici non economici ,le università,le istituzioni ed enti di ricerca,nochègli enti previsti nell’art.70 comma 4 dec.legvo n.165/01,mentre risulta escluso il personale della scuola.
1.3 LAPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ESONERO
La presentazione della domanda( irrevocabile) di esonero deve avvenire entro il 1° marzo di ciascun anno in cui il dipendente raggiunge 35 anni di contribuzione per conseguire la pensione di anzianità.
1.4 LA PROCEDURA PER IL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI ESONERO
Compete all’Amministrazione di appartenenza, verificato il possesso del requisito dell’anzianità minima di 35 anni di contribuzione sia per le domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo maturato,sia per quelle presentate dai dipen denti che dichiarano di maturarlo nel corso dell’anno di presentazione,disporre soltanto per gli anni 2009,2010 e 2011 l’esonero dal servizio per la durata massima di un quinquennio,previa valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale, che deve essere operata in ragione di criteri di priorità e tenendo in debita considerazione il parere del responsabile della struttura in cui il personale richiedente è inserito.
1.5 LA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DELLA POSIZIONE DI ESONERO
Nel periodo di esonero si determina una sospensione del rapporto d’impiego di lavoro di durata variabile (fino ad un massimo di cinque anni) , durante la quale il personale non è tenuto a rendere la prestazione lavorativa presso la propria amministrazione.
Al personale esonerato non è consentito instaurare altri rapporti di lavoro dipendente con soggetti pubblici e privati,mentre,senza che possa derivare pregiudizio all’amministrazione di appartenednza, può svolgere attività di lavoro autonomo a carattere occasionale,cotinuativo e professionale purchè non a favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipate , neppure tramite le società di consulenza e le associazioni,Infine si fa notare che ,non solo risulta consentito ,ma anche incentivato l’impegno nel volontariato e si evidenzia che il dipendente deve rendere preventiva dichiarazione circa le attività che ritiene di svolgere ,nonchè altra successiva all’inizio di quella che s’instaura nel corso del periodo di esonero.
1.6 IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN POSIZIONE DI ESONERO
Al personale durante l’intero periodo di esonero spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto all’atto del collocamento nella nuova posizione derivante da stipendio, indennità fisse ed eventuali componenti legati alla produittività ed ai risultati, facendo riferimento per le voci della retribuzione accessoria a quelle dell ‘anno solare precedente quello di collocamento in esonero.
Si precisa che il trattamento di esonero resta immutato per tutto il periodo dello stesso e non subisce variazioni per effetto di rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al collocamento in posizione di esonero ed altresì che rimane congelata la quota parte della retribuzione prevista nel periodo di esonero eventualmente posta a carico dei fondi unici di amministrazione o altri fondi comunque denominati.
Si aggiunge che, essendo il periodo di esonero utile ai fine della pensione e del trattamento di fine servi zio,,si devono effettuare i versamenti dei contributi sulle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito per le voci in godimento se avesse continuato a svolgere l’attività lavorativa.
1.7 IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE SPETTANTE AL TERMINE DEL PERIODO DI ESONERO
Il dipendente consegue il trattamento di pensione spettante o per raggiunti limiti d’età o in presenza dell’anzianità contributiva di 40 anni ,la cui decorrenza segue la regola delle” finestre”, ai sensi dell’art.1 comma 5 lettere a) e b) della legge n.247/07.
2 .TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
2.1 GENERALITA’
Si tratta della possibiltà prevista dall’art.16 comma 1 del dec.leg.vo n.503/1992,così come modificato dall’art.72 commi da 7 a 10 del dec.legge n.112/08,che i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di restare in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti d’età per il collocamento a riposo per essi previsti.
La previgente normativa non riconosceva alle Amministrazioni alcuna discrezionalità per disporre o negare il trattenimento nei confronti dei dipendenti richedenti in possesso dei requisiti stabiliti ,che invece il nuovo regime attribuisce e di conseguenza la domanda del personale potrà essere ovvero non essere accolta dal datore di lavoro sulla base di una valutazione dafare tenendo conto delle seguenti condizioni oggettive:
– esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione,
-particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti,
-efficiente andamento dei servizi.
In relazione a quanto sopra, risulterà confacente ,onde evitare comportamenti contraddittori o incoerenti,che ciascuna amministrazioni approvi dei criteri generali in materia ,mentre resta precisato in generale che:
-il trattenimento può essere accordato anche per un periodo inferiore ai due anni stabiliti come limite massimo ;
-la presentazione della domanda deve avvenire non prima di 24 e non più tardi di 12 mesi antecedenti il compimento del limite d’età per il collocamento a riposo previsto dal rispettivo ordinamento ,cosi’ da consentire al datore di lavoro di appartenenza di soddisfare eventuali esigenze organizzative e funzionali nel frattempo sopravvenute .
2.2 LA FASE TRANSITORIA
La normativa prevede le seguenti disposizioni particolari per gestire la fase transitoria:
a) i trattenimenti già adottati alla data del 25.6.08 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 saranno riconsiderati con provvedimento motivato alla luce delle nuove regole;
b) decadono ope legis i trattenimenti già autorizzati alla stessa data con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 ed i dipendenti interessati al trattenimento in servizio dovranno presentare una nuova istanza in conformita alle nuove norme;
c) i trattenimenti in essere al 25.6.08 e quelli disposti per le domande presentate nei sei mesi successivi a tale data sono fatti salvi.
Peraltro , sembra il caso di evidenzia alcune indicazioni particolarmente importanti che si riferiscono alle date di compimento dei limiti d’età ed alle istanze presentate prima del 25.6.08 ed entro i sei mesi successivi ,ma non ancora evase, ma stante la loro specificità le stesse meritano di venire esaminate integralmente, consultando allo scopo il testo della circolare in commento pubblicata sul sito del Ministero Pubblica Amministrazione Dipartimento Funzione Pubblica Voce :circolari e direttive.
3.RISOLUZIONE CONTRATTO DIPENDENTI CON 40 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
3.1 GENERALITA’
L’art.72 comma 11 attribuisce dal 25.6.08 alle Amministrazioni Pubbliche la facoltà di risoluzione del contratto di lavoro ,rispettando il preavviso di 6 mesi ,nei confronti del dipendente che raggiunge l’anzianità massima contributiva di 40 anni.
3.2 AMMINISTRAZIONI E DIPENDENTI DESTINATARI
Sono interessati i dipendenti,compresi i dirigenti, di tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D.legvo n.165/01, con l’esclusione di magistrati e professori universitari,mentre per il personale dei comparti sicurezza,difesa ed esteri la disposizione troverà applicazione in base alle modalità e ai criteri che spetta ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fissare.
3.3 CRITERI PER LA RISOLUZIONE
Viene auspicato che ciascuna Amministrazione,prima di procedere all’applicazione della disposizione,che ha applicazione immediata ,approvi dei criteri generali in materia da calibrare in base alle proprie esigenze,onde evitare comportamenti che portino a scelte contraddittorie , riportandosi ad esempio a :
– esigenze di riorganizzazione delle strutture con riferimento a progetti di innovazione tecologica , di ammodernamento e dell’utilizzo di nuove professionalità,
– rideterminazione dei fabbisogni del personale,
– razionalizzazione degli assetti organizzativi ,
– eventuali situazioni di esubero per determinate professionalità.