Si premette di ritenere che ,in mancanza di previsione contraria nelle norme legislative che saranno in seguito citate e nelle istruzioni dell’Inps ,comprese quelle che qui verranno esaminate,la compatibilità tra reddito da lavoro ed integrazione salariale sia applicabile alle prestazioni rese dai lavoratori beneficiari della cig straordinaria,ordinaria ed in deroga,tanto più che che nei riguardi dei destinatari di quest’ultima può intervenire l’applicazione dell’art.7 ter ,comma 7 , della legge n.33/09,di conversione del dec.legge n.5/09,in base a cui ai datori di lavoro per l’assuzione dei destinatari per gli anni 2009 ,2010 e 2011 degli ammortizzatori sociali in deroga ,compresa la integrazione salariale, spetta un incentivo mensile equivalente all’indennità che sarebbe spettata agli assunti,applicando le istruzioni operative previste dallacircolare Inps n.5 del13.1.201o .
A livello legislativo , il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata è regolato dal combinato disposto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160).
La prima norma stabilisce che l’integrazione salariale «non sarà (…) corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate»; l’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che «il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
Il combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata. e la conferma al riguardo viene fornita dalla la circolare Inps n.130/2010 ,che prevede quanto di seguito si espone. .
Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.
Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
Si osserva peraltro che ,rispettto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto di lavoro (e quindi del diritto all’integrazione salariale) in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la norma contenuta nell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che «i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio». Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale, dell’integrazione salariale con relativo reddito.
Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.
Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, preventivamente comunicata all’Inps,per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.
In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.
Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.
Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio.
In proposito è da evidenziare che l’art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, ha aggiunto il comma 1-bis, che recita: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
Si aggiunge che l’art. 2, comma 148, lett. g), L. 23.12.2009 n. 191 ha esteso la portata dellapredetta disposizione anche all’anno 2010.
La suddetta norma – con efficacia quindi limitata agli anni 2009 e 2010 – consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.
Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa
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In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa.
Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all’integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’ integrazione salariale spettante e il reddito percepito.
Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time.
Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante.
Analogamente nel caso in cui il lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività – a differenza del caso contemplato sopra – non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.
Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili.
Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.
Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.
Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.
Si segnala che.
a) rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione;
b) tra ttandosi di prestazioni di lavoro subordinato ,il datore di lavoro deve adempiere all ‘obbligo della comunicazione preventiva di assunzione al competente Centro Impiego.
Si conclude rinviando agli ALLEGATI , contenenti i fac simile da utilizzare per le comunicazioni da parte dei lavoratori in cassa integrazione guadagni circa lo svolgimento delle prestazioni lavorative all’Inps e al datore di lavoro ,nonche’ in ordine al reddito mensilmente percepito.
ALLEGATI
RACCOMANDATA A.R.
Alla DIREZIONE Provinciale INPS di ….
Alla Ditta………………….
OGGETTO : ART.8 COMMI 4 E 5 LEGGE N.160/88 e circolare Inps n.130/ 2010
In ottemperanza alle disposizioni in oggetto ,il/la sottoscritto/a ………………………,nat a ………….il…………………………,residente a in via…………N…….,telef n…….,. in possesso del seguente codice fiscale……………..,in qualità di dipendente della Societa’ …… ,beneficiario/ a ,ma decorrere dal …………,.del trattamento di integrazione salariale ordinaria/straordinaria/in deroga sino al….
c o m u n i c a
che a decorrere dal………….. per un periodo di n.…….mesi,intende svolgere l’ attivita’ lavorativa dipendente/ autonoma di ….. ,essendo titolare di partita IVA n.……………………..
Consapevole che le disposizioni Inps (messaggio n29489 del 23.11.2010) tra l’altro,prevedono che:
a) Il lavoratore interessato dovrà, quindi, dimostrare e documentare, con cadenza mensile, l’effettivo ammontare dei proventi, al fine di consentire all’Istituto di erogare l’eventuale quota differenziale di integrazione salariale;
b) nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve, comunque, sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva. Tuttavia per tali particolari casi, al fine di consentire ai lavoratori di continuare a fruire dei benefici di integrazione salariale ,in attesa della obbligatoria presentazione della certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R., comprovante il reddito conseguito nell’anno di interesse, il lavoratore autonomo potrà attestare l’ ammontare dei proventi conseguiti attraverso una dichiarazione mensile di responsabilità redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e che evidenzi, in particolare, le conseguenze penali previste dal predetto art. 76 del D.P.R.”;
il/la sottoscritt…, evidenzia che , per l”incertezza che oggettivamente connota l’attività autonoma da intraprendere, l’ ammontare dei redditi derivanti dalla stessa non risulta agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente al momento della presente comunicazione preventiva .
Pertanto ,al fine di consentire all’Inps l’ erogazione dell’eventuale quota differenziale d’integrazione salariale ,il/la scrivente
r i m a n e i m p e g n a to/a ,
in attesa della obbligatoria presentazione della certificazione fiscale prevista dal TUIR ,comprovante il reddito conseguito nell’anno d’interesse ,ad attestare all’INPS l’ammontare dei proventi conseguiti attraverso una dichiarazione mensile di responsabilità ,redatta ai sensi e per gli effetti degli artt ..46 e 76 del dpr n. .445/ 2000,e che evidenzi ,in particolare ,le conseguenze penali previste dal predetto dpr all’ art.76 .
Allega la seguente documentazione relativa all’attività autonoma da svolgere:
1)………… 2)…….. 3)………..
DATA …………………………………… firma leggibile …………………………………………….
Raccomandata A.R.
Alla Sede Provinciale Inps di….
OGGETTO .Dichiarazione di responsabilità circa i proventi conseguiti con attività autonoma nel mese di………..Anno………..
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia ,nonche’ in riferimento e seguito alla comunicazione dell’inizio di attività autonoma di ………, a decorrere dal ……………per un periodo di…………mesi……, rimessa con Raccomandata A.R n. ……….. del……….., in attesa della obbligatoria presentazione della certificazione fiscale prevista dal Tuir comprovante il reddito conseguito nell’anno d’interesse, il/la sottoscritto/a ……………..nat a…..il………….,residente a ….in via…..n…,telefono n……,titolare del codice fiscale n…………, dipendente in cigo /cigs/ cig in deroga della Società….. , sotto la personale responsabilita’, ai sensi del’art.46 del d p r n. 445/00 , e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art.76 del predetto d p r ,
dichiara
che nel mese di …….dell’anno… l’ammontare dei proventi conseguiti con l’attivita’ dipendente/ autonoma di ……….. è stato pari ad euro…
In fede.
Data….. firma leggibile………………………………….