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RAPPORTO TRA REDDITO DA LAVORO ED INTEGRAZIONE SALARIALE

30/12/2010

  Si premette di  ritenere che ,in mancanza di previsione contraria nelle norme legislative che saranno in seguito citate e nelle istruzioni dell’Inps ,comprese quelle che qui verranno esaminate,la compatibilità tra  reddito da lavoro  ed integrazione salariale  sia applicabile    alle prestazioni rese dai  lavoratori beneficiari  della cig straordinaria,ordinaria ed in deroga,tanto più che che nei riguardi dei destinatari di quest’ultima può intervenire l’applicazione dell’art.7 ter ,comma 7 , della legge n.33/09,di conversione del dec.legge n.5/09,in base a cui ai datori di lavoro per l’assuzione dei destinatari per gli anni 2009  ,2010 e 2011  degli ammortizzatori sociali in deroga ,compresa la integrazione salariale, spetta un incentivo mensile equivalente all’indennità che sarebbe spettata  agli assunti,applicando le istruzioni operative previste dallacircolare Inps n.5 del13.1.201o . 

A  livello legislativo , il   caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra attività di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata è regolato dal combinato disposto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160).

La prima norma stabilisce che l’integrazione salariale «non sarà (…) corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate»; l’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che «il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».

 Il combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa sia essa autonoma oppure subordinata.  e la conferma al riguardo  viene fornita dalla  la circolare Inps n.130/2010 ,che prevede quanto  di seguito si espone. .

 Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del rapporto di lavoro che dava luogo all’integrazione salariale.

Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario dell’integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.  

 Si osserva peraltro che ,rispettto  alla regola generale del venir meno del precedente rapporto di lavoro (e quindi del diritto all’integrazione salariale) in caso di stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la norma contenuta nell’articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie (ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede eccezionalmente che «i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio».  Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale, dell’integrazione salariale con relativo reddito.

   Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione salariale: cumulabilità totale dell’indennità con la remunerazione.

Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, preventivamente comunicata all’Inps,per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all’integrazione salariale.

In tali casi l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.

Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell’orario ordinario giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere giornate in periodi predeterminati). Del resto nell’ipotesi di part-time verticale l’integrazione salariale è dovuta soltanto nei periodi in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa.

Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro.

 Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio.

 In proposito è da evidenziare che  l’art. 7-ter, comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, ha aggiunto  il comma 1-bis, che recita: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

Si aggiunge che  l’art. 2, comma 148, lett. g), L. 23.12.2009 n. 191 ha esteso la portata  dellapredetta   disposizione anche all’anno 2010.

La suddetta norma – con efficacia quindi limitata agli anni 2009 e 2010 – consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.

Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.

Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.

 Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa

 .

In via generale l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa.

Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all’integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’ integrazione salariale spettante e il reddito percepito.

  Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato e contratto di lavoro part-time.

Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante. 

Analogamente nel caso in cui il lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività – a differenza del caso contemplato  sopra  – non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.

  Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il reddito da lavoro autonomo o simili.

Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale attività e la misura dell’integrazione salariale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto.

Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.

Nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve comunque sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.

Si segnala che.

a) rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio onorario con la Pubblica Amministrazione;

b)  tra ttandosi di prestazioni di lavoro subordinato ,il datore di lavoro deve adempiere all ‘obbligo della comunicazione preventiva di assunzione al competente Centro Impiego. 

Si conclude rinviando   agli ALLEGATI  , contenenti i   fac simile  da utilizzare per  le  comunicazioni    da parte  dei lavoratori  in cassa integrazione guadagni  circa  lo svolgimento   delle   prestazioni  lavorative    all’Inps e al datore di lavoro ,nonche’  in ordine al reddito  mensilmente   percepito.

 ALLEGATI

 RACCOMANDATA A.R.

Alla  DIREZIONE Provinciale  INPS   di     ….

 Alla Ditta………………….

OGGETTO : ART.8 COMMI 4  E 5 LEGGE N.160/88  e circolare Inps n.130/ 2010

In ottemperanza alle disposizioni in oggetto ,il/la  sottoscritto/a ………………………,nat  a ………….il…………………………,residente a  in via…………N…….,telef n…….,. in possesso del seguente codice fiscale……………..,in qualità di dipendente della Societa’ ……    ,beneficiario/ a  ,ma decorrere dal …………,.del trattamento  di integrazione salariale  ordinaria/straordinaria/in deroga  sino al….

                                                 c o m u n i c a

che a decorrere dal………….. per un periodo di n.…….mesi,intende  svolgere  l’ attivita’ lavorativa dipendente/ autonoma di ….. ,essendo  titolare di partita IVA n.……………………..

 Consapevole  che  le disposizioni   Inps   (messaggio n29489 del 23.11.2010)  tra l’altro,prevedono    che:

 a) Il lavoratore interessato dovrà, quindi, dimostrare e documentare, con cadenza mensile, l’effettivo ammontare dei proventi, al fine di consentire all’Istituto di erogare l’eventuale quota differenziale di integrazione salariale;  

 b)  nel caso in cui l’ammontare dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente, l’Istituto deve, comunque, sospendere l’erogazione delle integrazioni salariali  al momento della comunicazione preventiva. Tuttavia per tali particolari casi, al fine di consentire ai lavoratori di continuare a fruire dei benefici di integrazione salariale ,in attesa della obbligatoria presentazione della certificazione fiscale prevista dal T.U.I.R., comprovante il reddito conseguito nell’anno di interesse, il lavoratore autonomo potrà attestare l’ ammontare dei proventi conseguiti attraverso una dichiarazione mensile di responsabilità redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e che evidenzi, in particolare, le conseguenze penali previste dal predetto art. 76 del D.P.R.”;

il/la sottoscritt…, evidenzia    che ,  per   l”incertezza  che oggettivamente  connota l’attività autonoma da intraprendere, l’ ammontare dei redditi derivanti  dalla stessa   non  risulta agevolmente quantificabile o collocabile temporalmente  al momento della presente  comunicazione preventiva  .

Pertanto ,al fine di consentire all’Inps l’ erogazione dell’eventuale quota differenziale d’integrazione  salariale ,il/la scrivente

                                                        r i  m a n e  i m p e g n a to/a  ,

in attesa della obbligatoria presentazione della certificazione fiscale prevista dal TUIR ,comprovante il reddito conseguito nell’anno d’interesse ,ad attestare all’INPS l’ammontare dei proventi conseguiti attraverso una dichiarazione mensile di responsabilità ,redatta ai sensi e per gli effetti degli artt ..46 e 76 del dpr n. .445/ 2000,e che evidenzi ,in particolare ,le conseguenze penali previste dal predetto dpr  all’ art.76 .

 Allega la seguente documentazione relativa all’attività autonoma da svolgere:

1)…………         2)……..      3)………..

  DATA  ……………………………………                                             firma leggibile …………………………………………….

Raccomandata A.R.

  Alla Sede Provinciale Inps di….

OGGETTO .Dichiarazione di responsabilità circa i proventi conseguiti con attività autonoma  nel mese di………..Anno………..

In ottemperanza a quanto previsto dalle  disposizioni  in materia  ,nonche’ in riferimento e seguito alla comunicazione dell’inizio di attività autonoma di ………, a  decorrere  dal ……………per un periodo   di…………mesi……, rimessa con Raccomandata A.R n.  ……….. del……….., in attesa  della obbligatoria presentazione della certificazione fiscale prevista dal Tuir  comprovante  il  reddito conseguito nell’anno d’interesse, il/la sottoscritto/a ……………..nat  a…..il………….,residente a ….in via…..n…,telefono n……,titolare del codice fiscale n…………,    dipendente in cigo /cigs/ cig in deroga  della  Società…..   ,  sotto la personale responsabilita’, ai sensi  del’art.46 del  d p r  n. 445/00 ,  e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art.76 del predetto d p r ,

                                                             dichiara  

che  nel mese di …….dell’anno…   l’ammontare dei proventi conseguiti con l’attivita’ dipendente/ autonoma di ………..  è stato pari ad euro…  

In fede.

  Data…..                                                     firma  leggibile………………………………….

CHIARIMENTI MINISTERO INTERNO SUI “BUTTAFUORI”

29/12/2010

 Con la circolare  nr.557 del  17 novembre 2010 il Ministero Interno -Dip.P.S. -fornisce chiarimenti circa la corretta applicazione  del D.M. 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell’art.3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, nr.94 per la disciplina del servizio del personale di controllo  nelle attività di trattenimento e di pubblico  spettacolo ,comunemente   denominati “buttafuori”. ( Ved.su questo blog in data 8 ottobre 2009 sotto il titolo “Decreto Ministro Interno  disciplina  buttafuori”)

La circolare,che  ha il fine   di realizzare un indirizzo interpretativo univoco,prevede   le seguenti    indicazioni.
1. Ambito di applicazione.
  Le disposizioni contenute nel  D.M. del 6.10.2009  trovano applicazione alle attività di spettacolo in luogo
aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei
locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera
occasionale attività d’intrattenimento e spettacolo ,mentre non trovano  essenzialmente applicazione
 ai pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività d’intrattenimento e/o di spettacolo.
 Peraltro,osserva la circolare in  esame ,  va considerato che le funzioni attribuite al personale di controllo
dall’art.5 del D.M., nelle tre fattispecie considerate (controlli preliminari, accesso e deflusso
del pubblico, controlli all’interno del locale), hanno riguardo, in particolare, alla presenza di
sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere
pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone e, quindi, destinate ad una
determinata “tipologia” di utenti, caratterizzata per fasce d’età e/o modelli comportamentali.
 Di conseguenza , per le attività che presentano un minore impatto per l’ordine e la sicurezza
pubblica, quali appunto quelle dei cinema e dei teatri, le prescrizioni del decreto in parola
andranno a regolamentare esclusivamente il servizio di quella parte di personale addetto a
 cui potranno essere attribuiti compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle
maschere.
 Con tale  interpretazione ,che risponde a criteri di ragionevolezza,  si evita di gravare
i gestori di dette attività d’intrattenimento degli oneri della formazione per personale che non
necessariamente verrà reimpiegato.
Analoghe considerazioni,sottolinea il provvedimento i questione  possono essere svolte per gli addetti ai
servizi di controllo dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, riservando le
funzioni di cui all’articolo 5 del decreto al personale con funzioni di coordinamento degli
addetti ai servizi di accoglienza ed assistenza.
Resta inteso tuttavia  che, laddove nei locali destinati alle citate attività si svolgano anche
attività d’intrattenimento e spettacolo diverse da quelle a cui tali locali sono destinati, ai sensi
del Decreto del Ministro dell’Interno 19 agosto 1996 (c.d. Regola tecnica), tutto il personale
addetto ai servizi di controllo dovrà essere iscritto nell’elenco previsto dall’art.1 del D.M. 6
ottobre 2009.
Infine , per quel che concerne l’entrata in vigore delle disposizioni del D.M. in parola,  la nota ministeriale in commento chiarisce che la proroga al 31 dicembre prossimo consente, come testualmente recita l’art.8
del decreto, a chi già svolge i servizi di assistenza di continuare ad espletare tale attività anche
prima dell’iscrizione all’elenco prefettizio; resta inteso che i soggetti che intendano, invece,
iniziare ex novo le attività in parola debbono attenersi da subito alle disposizioni del D.M.
2. Requisiti per l’iscrizione all’elenco prefettizio.
 Ricordato che è  l’art. 1 del D.M. a prevedere  nel dettaglio i requisiti per l’iscrizione nell’elenco
prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo.,la circolare 
  richiama in proposito  l’attenzione sull’opportunità di uniformare le procedure per
l’iscrizione all’elenco, attenendosi  per l’
  applicazione al termine di conclusione del procedimento di quello generale di trenta
giorni, di cui all’art.2 della legge 241/1990 .

   Al fine quindi di realizzare un indirizzo interpretativo univoco, si forniscono le
seguenti indicazioni.
1. Ambito di applicazione.
Dalla lettura congiunta degli artt.1 e 4 del D.M. 6 ottobre 2009 si evince che le
disposizioni contenute nel provvedimento si applicano alle attività di spettacolo in luogo
aperto al pubblico (ad es. concerti musicali negli impianti sportivi, parchi di divertimento), nei
locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività
svolta (ad es. discoteche, cinema, teatri), e nei locali che svolgono anche in maniera
occasionale attività d’intrattenimento e spettacolo. Devono ritenersi, invece, essenzialmente
esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove
non si svolge ordinariamente attività d’intrattenimento e/o di spettacolo.
 Da ciò discende che una letterale applicazione del citato art.4 alle attività teatrali e
cinematografiche comporterebbe il coinvolgimento del personale di sala (c.d. “maschere”),
con la conseguente sottoposizione ai controlli ed alle verifiche previste dal D.M. di un numero
elevato di persone senza, peraltro, apprezzabili benefici per l’ordine e la sicurezza pubblica.
A tale riguardo va considerato che le funzioni attribuite al personale di controllo
dall’art.5 del D.M., nelle tre fattispecie considerate (controlli preliminari, accesso e deflusso
del pubblico, controlli all’interno del locale), hanno riguardo, in particolare, alla presenza di
sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere
pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone e, quindi, destinate ad una
determinata “tipologia” di utenti, caratterizzata per fasce d’età e/o modelli comportamentali.
Pertanto, per le attività che presentano un minore impatto per l’ordine e la sicurezza
pubblica, quali appunto quelle dei cinema e dei teatri, le prescrizioni del decreto in parola
andranno a regolamentare esclusivamente il servizio di quella parte di personale addetto a
svolgere il complesso di attività, unitariamente considerate, individuate dal citato articolo 5, a
cui potranno essere attribuiti compiti di responsabilità di sala e coordinamento delle
maschere.
Tale interpretazione risponde a criteri di ragionevolezza, anche perché evita di gravare
i gestori di dette attività d’intrattenimento degli oneri della formazione per personale che non
necessariamente verrà reimpiegato.
Analoghe considerazioni possono essere svolte, mutatis mutandis, per gli addetti ai
servizi di controllo dei parchi di divertimento e degli spettacoli viaggianti, riservando le
funzioni di cui all’articolo 5 del decreto al personale con funzioni di coordinamento degli
addetti ai servizi di accoglienza ed assistenza.
Resta inteso che laddove nei locali destinati alle citate attività si svolgano anche
attività d’intrattenimento e spettacolo diverse da quelle a cui tali locali sono destinati, ai sensi
del Decreto del Ministro dell’Interno 19 agosto 1996 (c.d. Regola tecnica), tutto il personale
addetto ai servizi di controllo dovrà essere iscritto nell’elenco previsto dall’art.1 del D.M. 6
ottobre 2009.
Per quel che concerne l’entrata in vigore delle disposizioni del D.M. in parola, si
chiarisce che la proroga al 31 dicembre prossimo consente, come testualmente recita l’art.8
del decreto, a chi già svolge i servizi di assistenza di continuare ad espletare tale attività anche
prima dell’iscrizione all’elenco prefettizio; resta inteso che i soggetti che intendano, invece,
iniziare ex novo le attività in parola debbono attenersi da subito alle disposizioni del D.M.
2. Requisiti per l’iscrizione all’elenco prefettizio.
Come noto, l’art. 1 del D.M. prevede nel dettaglio i requisiti per l’iscrizione nell’elenco
prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo.
A tale riguardo, si richiama l’attenzione sull’opportunità di uniformare le procedure per
l’iscrizione all’elenco, attenendosi alle seguenti regole:
a) applicazione quale termine di conclusione del procedimento di quello generale di trenta
giorni, di cui all’art.2 della legge 241/1990;
 b) obbligo per il soggetto istante di produrre, in allegato all’istanza di iscrizione, la
documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva ex art.46 del D.P.R. nr.445/2000,
tendente ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del D.M., ad eccezione di
quelli medico-sanitari e di quelli formativi che non possono costituire oggetto di
autocertificazione;
c) conclusione del procedimento con un provvedimento espresso che dispone (o nega)
l’iscrizione all’elenco prefettizio.
Per quel che concerne i requisiti psico-fisici, si osserva che il comma 4, lett.b),
nell’elencare tali requisiti chiarisce che il possesso degli stessi deve essere attestato da
“certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche”. Cionondimeno,   – tenuto conto della peculiare
competenza delle Regioni in materia di sanità – ai fini dell’iscrizione all’elenco prefettizio
debbono ritenersi valide le attestazioni redatte dai  medici di base o medici competenti ex d.legvo n.81/ 08.

Relativamente al requisito  del superamento  corso di formazione previsto dall’art. 3 del D.M.), si chiarisce che in ragione dell’accordo sancito tra il Ministero dell’Interno e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, sono state regolamentate le modalità per
l’organizzazione e l’erogazione dei corsi da parte dei predetti enti territoriali, al fine di
renderli coerenti con le finalità ed i contenuti del decreto del Ministro ed uniformemente
applicabili sul territorio nazionale.
Conseguentemente potranno essere iscritti all’elenco prefettizio i soggetti che
dimostreranno di aver frequentato e superato un corso di formazione per addetti ai servizi di
controllo – secondo le modalità fissate dal citato Accordo del 29 aprile 2010 –  validato da una
Regione anche diversa da quella della provincia nella quale si chiede l’iscrizione.
Come chiarito nell’Accordo stesso, requisito per l’ammissione al corso è il diploma di
scuola media inferiore, in coerenza con quanto previsto dall’art.1 comma 4, lett. f), del D.M.
A tale riguardo si evidenzia che per i cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari (per i
quali non è esclusa la possibilità di essere iscritti all’elenco prefettizio purché, evidentemente,
in regola con la vigente legislazione in materia di permesso di soggiorno), è necessaria e
sufficiente una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente rappresentanza
diplomatico-consolare, che attesti il livello di scolarizzazione.
3. Modalità d’iscrizione all’elenco prefettizio.
L’art.1, comma 3, del D.M. in parola prevede che la domanda di iscrizione è presentata,
al Prefetto territorialmente competente, dal gestore delle attività d’intrattenimento e spettacolo
ovvero dal titolare di un istituto autorizzato ai sensi dell’art.134 TULPS, con ciò riferendosi
indifferentemente ad entrambe le fattispecie previste dalla legge (vigilanza o investigazione
privata).
 
E’ quindi esclusa la possibilità che l’iscrizione venga richiesta da soggetti diversi (ad
es. agenzie di lavoro) ovvero direttamente dagli aspiranti “addetti ai servizi di controllo”.
Nulla impedisce, invece, che l’autorizzazione di cui all’art. 134 TULPS venga richiesta ex
novo esclusivamente per lo svolgimento dei servizi del D.M. 6 ottobre 2009; in tal caso le
relative istanze dovranno essere valutate alla stregua delle altre richieste di licenza per lo
svolgimento dell’attività di vigilanza o investigazione privata, ancorché limitate ad uno
specifico servizio e/o ambito territoriale e, conseguentemente, le valutazioni preordinate al
rilascio o al diniego del titolo dovranno essere quelle tipiche del relativo procedimento
autorizzatorio, con particolare riferimento ai requisiti di affidabilità dei soggetti interessati, le
eventuali controindicazioni inerenti la sicurezza pubblica o l’ordine pubblico nonché al
requisito della capacità tecnica pur se commisurato alla specificità della richiesta.
Gli istituti già autorizzati ai sensi dell’art.134 TULPS dovranno, invece, richiedere
l’ampliamento dei servizi autorizzati, con le procedure individuate dal comma 5 dell’art.257
ter del Regolamento d’esecuzione.
Nel caso in cui i servizi in parola siano disimpegnati da personale dipendente da
istituti di vigilanza privata, in analogia a quanto già previsto per i servizi di “stewarding”, tali
istituti potranno avvalersi di soggetti privi della qualifica di guardia giurata che, ovviamente,
non potranno essere impiegati nelle attività di vigilanza e custodia dei beni.
Nulla esclude, peraltro, che l’attività regolamentata dal D.M. venga svolta da
personale, dipendente da istituti di vigilanza già autorizzati, in possesso della qualifica di
guardia giurata. Detto personale dovrà però svolgere i servizi in questione senza portare armi
né indossare l’uniforme approvata ma dovrà utilizzare il tesserino di riconoscimento previsto
dall’art.7 del D.M.
Deve, inoltre, ritenersi ammissibile l’iscrizione all’elenco degli addetti ai servizi di
controllo di soggetti già iscritti all’elenco di cui al D.M. 8 agosto 2007 (servizi di stewarding
negli impianti sportivi), purché in possesso dei requisiti specifici che non possono essere
considerati equivalenti fra le due attività (si pensi alla formazione professionale prevista dal
D.M. 8 agosto 2007 e quella fissata dal D.M. 6 ottobre 2009, diverse sia per i programmi
formativi che per i soggetti abilitati ad erogare la formazione).
In caso di diniego dell’iscrizione, onde evitare possibili violazioni della privacy, al
gestore dell’attività, come al titolare della licenza ex art.134 TULPS, andrà comunicata solo
l’esistenza di motivi ostativi all’iscrizione stessa. L’avvio di procedimento ed il successivo,
eventuale, diniego dovranno essere notificati direttamente all’interessato, secondo le consuete
modalità.
 .
 In conclusione   di  circolare   si  evidenzia  che le richieste, come noto, devono essere presentate
in ogni provincia nella quale opera l’addetto ai servizi di controllo, il quale, una volta iscritto,
può prestare la propria opera anche in più locali della stessa provincia. Pertanto appare
necessario prescrivere al gestore dell’attività di intrattenimento ovvero al titolare di licenza ex
art.134 TULPS di comunicare la variazione dell’esercizio presso il quale vengono svolti i
servizi indicati nel D.M. 06.10.2009.
Tale prescrizione potrà essere riportata nel provvedimento con il quale viene
comunicata al richiedente l’iscrizione dei soggetti interessati all’elenco prefettizio e gli
estremi dell’iscrizione stessa, onde consentirne l’inserimento nel tesserino di cui all’art.7 del
D.M. che deve essere realizzato a cura del richiedente, con le caratteristiche di cui all’allegato
A del decreto stesso.
Per quel che concerne la validità temporale dell’iscrizione all’elenco, si evidenzia che
in caso di richiesta di iscrizione presso l’elenco di una provincia di soggetti già iscritti presso
un altro elenco, i due anni di validità dell’iscrizione, previsti dall’art.2 del D.M., decorrono
comunque dal momento della prima iscrizione, fermo restando che l’iscrizione presso il
nuovo elenco, nell’arco temporale dei due anni, potrà avvenire senza reiterare l’accertamento
dei requisiti.
°°°°°

INVIO AI LAVORATORI ATTESTAZIONI MALATTIA TRAMITE CASELLA PEC

29/12/2010

  Dopo che  con la circolare n. 60 del 16.4.2010   ,l’INPS  , in attuazione di quanto previsto dalle recenti disposizioni normative (decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze del 26.02.2010 e circolare n. 1/2010 del  Dipartimento della funzione pubblica),  ha fornito indicazioni  operative in merito ai servizi messi a disposizione dei cittadini lavoratori, sia pubblici che privati, per la consultazione e la stampa dei propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante (ved.su questo blog in data 19 aprile 2010),l’Istituto  torna   sull’argomento con la circolare n.164 del 28.12.2010  .

  Nella stessa ,dopo  aver  premesso che ,mediante accesso al sito   www.inps.it – servizi on-line,risulta  consentito  al cittadino:

–              tramite il codice PIN, di avere la disponibilità di tutti i certificati telematici rilasciati alla persona che si è identificata, comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicati dal medico;

–              mediante il codice fiscale personale e il numero del certificato, di ricercare e consultare uno specifico attestato di malattia ,

 è  evidenziato  il rilascio di    un ulteriore servizio consistente nell’invio delle attestazioni di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata del cittadino che ne fa richiesta ,seguendo  le seguenti   istruzioni operative :

 1.Il cittadino, dopo aver scelto sul sito Internet dell’Inps l’opzione “consultazione certificati di malattia” ed aver immesso il codice PIN di identificazione, visualizza un pannello sul quale può scegliere di consultare i certificati telematici a lui rilasciati e/o di gestire la richiesta di invio degli attestati alla sua casella di Posta Elettronica Certificata.

2La scelta di questa seconda funzione presenta lo stato (attivo, disattivo) della richiesta; su tale stato il cittadino interessato può intervenire per modificare la condizione della richiesta.

3.Il cambiamento dello stato iniziale da “disattivo” a quello “attivo” determinerà la ricerca automatica nell’indice delle PEC (CEC-PAC) del cittadino e la sua visualizzazione; a tale indirizzo di posta elettronica verranno inviati gli attestati.

4.La disattivazione del servizio si ottiene selezionando la stessa funzione e  variando lo stato della richiesta in “disattivo”.

 Infine si segnala che alla circolare risulta  allegato il  manuale nel quale sono descritte in dettaglio le funzioni disponibili nel servizio di “consultazione certificati di malattia”.

A PROPOSITO DI PENSIONI

28/12/2010

 In vista delle  modifiche  che dall’anno prossimo caratterizzerano il sistema pensionistico dei lavoratori italiani,,in conseguenza sia  dell ‘ applicazione del terzo scalino  della  riforma del 2007   ,sia  delle restrizioni stabilite da  recenti provvedimenti  legislativi,si ritiene confacente   evidenziare  gli elementi significativi e rilevanti in materia,riportandosi alle corrispondenti indicazioni di Inps ed Inpdap.

1. LAVORATORI PRIVATI

A) Pensione di anzianità

La stessa presuppone  la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. L’eventuale ripresa dell’attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistic

 REQUISITI

 Dall’1.2.99 ,è  stato introdotto il cosiddetto “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva.

I lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:

  • 59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010;
  • 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012;
  • 61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dall’ 1.1.2013.

I lavoratori autonomi che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:

  • 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall’ 1.7.2009 al 31.12.2010;
  • 61 anni di età e raggiungere quota 97, nel periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2012;
  • 62 anni di età e raggiungere quota 98, a partire dall’ 1.1.2013.

Il requisito minimo contributivo per il raggiungimento della quota deve essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Si può andare in pensione a prescindere dall’età se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.

QUANDO   VIENE LIQUIDATA

Tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso” ,  fermo restando che in attesa di conseguire la pensione ,continuano a lavorare ,conseguendo la retribuzione e la contribuzione .Entro il 31.12.2010 sono previste le seguenti finestre:

Con meno 40 anni di contributi
  Decorrenza della pensione
Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
30 giugno 1° gennaio anno successivo 1° luglio anno successivo
31 dicembre 1° luglio anno successivo 1° gennaio secondo anno successivo

 

Con almeno 40 anni di contributi
  Decorrenza della pensione
Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
31 marzo 1° luglio stesso anno
se 57 anni di età entro il 30 giugno
1° ottobre stesso anno
30 giugno 1° ottobre stesso anno
se 57 anni di età entro il 30 settembre
1° gennaio anno successivo
30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo
31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo

Resta stabilito che i dipendenti ,in attesa dell’apertura delle finestre per acquisire la pensione,continuano a lavorare maturando la contribuzione  e la retribuzione spettante

Dall ‘1.1.2011 sono previste le seguenti finestre :

Lavoratori dipendenti  Lavoratori autonomi, parasubordinati e pensioni in totalizzazione 
12 mesi successivi alla maturazione dei requisiti  18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti 

Esempio: lavoratore dipendente che perfeziona il requisito entro il 30 aprile 2011 potrà andare in pensione dal 1* maggio 2012

B) PENSIONE VECCHIAIA

 Si evidenzia che  cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.

REQUISITI

 I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e i iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995,in generale e salvo specifiche deroghe   hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:

  • 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
  • 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).

 I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO e i lavoratori parasubordinati), assicurati successivamente al 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:

  • 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
  • 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane).

 Per le pensioni di vecchiaia contributive sono previste particolari disposizioni se il lavoratore ha perfezionato almeno 35 anni di contribuzione (settimane 1820) ovvero almeno 40 anni di contribuzione (settimane 2080).

QUANDO VIENE LIQUIDATA

 Dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia possono ottenere la liquidazione della pensione nel rispetto delle cosiddette “finestre di accesso” ,fermo restando che in  attesa delle stesse  e della  pensione ,continuano a lavorare  con la relativa retribuzione e contribuzione.

Requisiti maturati entro 31.12.2010:

                                                                                           Decorrenza pensione

Requisiti maturati entro il  
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
31 marzo 1° luglio stesso anno 1° ottobre stesso anno
30 giugno 1° ottobre stesso anno 1° gennaio anno successivo
30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo
31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo

REQUISITI PERFEZIONATI DAL 1° GENNAIO 2011

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi, parasubordinati e pensioni in totalizzazione
12 mesi successivi alla maturazione dei requisiti 18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti

 Esempio: lavoratore dipendente che perfeziona il requisito entro il 30 aprile 2011 potrà andare in pensione dal 1* maggio 2012

 2.DIPENDENTI PUBBLICI  (Iscritti INPDAP)

 

A) PENSIONE ANZIANITA’

Requisiti di accesso
La pensione di anzianità può essere richiesta al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l’anno considerato e riepilogati nella tabella sottostante.

  In  seguito alle modifiche portate dalla legge 247/2007, i requisiti anagrafici di accesso sono i seguenti:

  •    la somma degli anni di anzianità contributiva e quelli dell’età anagrafica deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l’anno in questione, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni e il possesso dell’età anagrafica minima prevista per l’anno considerato (es. 59 anni nel 2010).

 

 

 

 2010

 

 

  59 + 36
oppure
60 + 35
(quota 95)

 

 

 2011 – 2012

 

 

 60 + 36
oppure
61 + 35
(quota 96)

 

 

 2013

 

 

 61 + 36
oppure
62 + 35
(quota 97 – soggetta a verifica)

 

 

 2014

 

 

 61 + 36

Decorrenza (finestre di uscita)
Per decorrenza si intende la prima data utile per poter ottenere il pagamento della pensione.
Dal primo gennaio 2011, in base all’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, per coloro che maturano i requisiti minimi per l’accesso alla pensione di anzianità, il trattamento di pensione decorre 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti necessari (cosiddetta finestra mobile).
Le amministrazioni e gli enti datori di lavoro manterranno in servizio i dipendenti fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Per coloro invece che maturano i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2010 si applicano le precedenti disposizioni.
Per i lavoratori con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni le decorrenze per la pensione di anzianità sono le seguenti:

 

 

 

 DECORRENZA PENSIONI CON 40 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA (Esempi)

 

 

REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010 

 Maturazione Requisiti : 28.2.2010/I Trimestre

 Decorrenza Pensione   : con 57 anni entro 30.6.2010 da 1.7.2010 , con meno  57 anni    da 1.1.2011   

Maturazione Requisiti  :  30.4.2010/II Trimestre

Decorrenza  Pensione:  con 57 anni entro 30.9.2010 da 1.10.2010 , con meno 57 anni  da 1.1.2011

Maturazione requisiti: 31.7.2010/ III Trimestre

Decorrenza   pensione  : da 1. 1.2011

Maturazione requisiti :30.11.2010/ IV  Trimestre       

DecorrenzaPensione da 1.4.2011

 

REQUISITI MATURATI DAL 1.1.2011

Maturazione Requisiti                                                                     Decorrenza  Pensione

 28.2 .2011                                                                                                     1.3.2012

30.4.2011                                                                                                        1.5.2012

31.7.2011                                                                                                         1.8.2012

30.11.2011                                                                                                        1.12.2012

 

 

 

Per coloro che maturano invece il diritto a pensione con il sistema delle quote le decorrenze sono riportate nella tabella seguente:

 

 

 

 

 

 

 DECORRENZA PENSIONI DI ANZIANITÀ CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE (Esempi) 

 

 

 REQUISITI MATURATI ENTRO  31.12.2010

MATURAZIONE REQUISITI .31.5.201/I Semestre

DecorrenzaPensione :1.1 .2011

Maturazione Requisiti :30 .7. 2010/II Semestre

 REQUISITI MATURATI DAL 1.1.2011

Maturazione Requisiti: 28. 2.2011

DecorrenzaPensione :1. 3.2012

Maturazione Requisiti :30. 4.2011

Decorrenza Pensione:1. 6.2012

Maturazione Requisiti:3 1.7.2011

 Decorrenza   Pensione :1.8.2012  

DecorrenzaPensione: 1.7.2011

Maturazione Requisiti :3o.11.2011

Decorrenza Pensione:1.12.2012

 Il trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola, in deroga alle finestre d’accesso generali, decorre a partire dal primo settembre di ogni anno, anche per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

 

 

 

 

 b) PENSIONE VECCHIAIA

 

 

 

 

 

 
 
 

 
   
       

 
       
        
                         

 

 

 DECORRENZA PENSIONI DI VECCHIAIA (Esempi)

 REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010 

Requisiti di accesso
I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto
Alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi fino al 31 dicembre 2011: 

  • 65 anni per gli uomini e 61 per le donne, insieme a 20 anni di anzianità contributiva o di servizio.

Per chi era in titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi (secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 503 del 1992).

Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo
A partire dal primo gennaio 2008 sono quattro i casi in cui si può accedere al trattamento, con i seguenti requisiti: 

  • aver compiuto 65 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi;
  • aver compiuto 61 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi per le donne, purché l’importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale;
  • aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall’età;
  • aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un’età pari a quella prevista per la pensione di anzianità (vedi le nuove regole su Pensione di anzianità).

Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente (aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l’importo dell’assegno sociale).

 Decorrenza dal primo gennaio 2011 (finestre di uscita)
Per coloro che maturano i requisiti minimi per la pensione a decorrere dal 2011, l’accesso al pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile) come stabilito dall’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Sono quindi destinatari della finestra mobile:

  • gli uomini che accedono alla pensione di vecchiaia con 65 anni di età;
  • le donne che accedono alla pensione di vecchiaia con 61 anni di età fino al 31/12/2011, ovvero 65 dal 01/01/2012

Decorrenza del trattamento di pensione delle lavoratrici:
per le donne che abbiano maturato i requisiti prima del primo gennaio 2012 è necessario distinguere le diverse casistiche:

  • con requisito anagrafico dei 60 anni maturato entro il 31/12/2009 (unitamente al minimo contributivo), la decorrenza è dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • con requisito anagrafico dei 61 anni maturato entro il 31/12/2010 (unitamente al minimo contributivo), la decorrenza è in base alle finestre di accesso previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei requisiti;
  • con requisito anagrafico dei 61 anni maturato entro 31/12/2011 (unitamente al minimo contributivo) il trattamento di pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (finestra mobile).

Le amministrazioni e gli enti datori di lavoro manterranno in servizio i dipendenti fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Decorrenza fino al 31 dicembre 2010
Per coloro invece che acquisiscono  i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2010 continuano ad applicarsi le 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.

 
   
REQUISITI MATURATI  ENTRO 31.12.2010Maturazione Requisiti:  31.1.2010/I TrimestreDecorrenzaPensione: 1.7.201Maturazione Requisiti: 30-6.2010/II TrimestreDecorrenzaPensione :1.10.2010 Maturazione Requisiti :31.8.2010/  III Trimestre 2010Decorrenza Pensione: 1.1.2011Maturazione Requisiti :30 Novembre/IV TrimestreDecorrenzaensione:1.4.2011

REQUISITI MATURATI DALL ‘1,1,2011

Maturazione requisiti:31.1.2011

DecorrenzaPensione: 1.2.2012

Maturazione Requisiti:30.6.2011

DecorrenzaPensione:1.7.2012

Mturazione Requisoiti:31.8.2011

DecorrenzaPensione:1.9.2012

Maturazione Re quisiti : 30.11.2011

DecorrenzaPensione :1.12.2012

 
        
       
       

CHIARIMENTI INPS ASSUNZIONI A TERMINE LAVORATORI LISTE MOBILITA’

28/12/2010

 

 I chiarimenti   in questione  sono contenuti nel messaggio Inps n.32661 del 27 dicembre 2010,di cui si  evidenziano i  seguenti aspetti.

Anzitutto si chiarisce che le assunzioni previste dal messaggio citato risultano essere quelle dell’art.8 c.2 della legge n.223/91,che testualmente afferma  : “i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, con la conseguente applicazione – per il corrispondente periodo appunto non superiore a 12 mesi- dell’agevolazione contributiva   riconosciuta  all’apprendistato

 La norma predetta (applicabile anche agli iscritti in lista di mobilità senza indennità ed ai beneficiari dell’indennità in deroga) secondo l’Inps   ha una duplice valenza  ,nel senso che : da un lato introduce nell’ordinamento italiano una particolare deroga, di carattere soggettivo, alle  d isposizioni che limitano l’apposizione del termine finale al rapporto di lavoro subordinato e dall’altro lato prevede un’agevolazione contributiva.

Proseguendo il messaggio prevede che , in  conseguenza  di quanto sopra  ,il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l’apposizione del termine in base all’art. 1 del d.l.vo 368/2001 ,ma in  tal caso, tuttavia, il rapporto dovrà avere una durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) di 12 mesi con analoga durata  dell’agevolazione contributiva.

Peraltro, osserva ancora l’Istituto,può   accadere che l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia alla base una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste dall’art. 1 del d.l.vo 368/2001. In tali casi il rapporto di lavoro potrà avere – conformemente alla disciplina contenuta nel decreto legislativo citato – durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi ,però in ogni caso,  l’agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi.

Ad esempio, nel caso in cui si stipuli, per ragioni produttive, un contratto di durata di 16 mesi, spetta l’agevolazione per i primi 12 mesi; se, per ragioni produttive, si stipuli un contratto di 6 mesi e poi – ricorrendo sempre le ragioni produttive – si proroghi il rapporto per ulteriori 10 mesi, spetterà l’agevolazione contributiva per i complessivi primi 12 mesi del rapporto.

Il messaggio si conclude con la precisazione che  le sopra riportate   istruzioni   superano eventuali indicazioni difformi contenute in messaggi o circolari precedenti.

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

27/12/2010

 Si richiama l’attenzione  sulle seguenti  decisioni della Corte di Cassazione in materia di lavoro e legislazione sociale

Sentenza n.25140 del 13.12.2010

Il cambio dei criteri per la  scelta dei lavoratori da porre in cigs per ristrutturazione,riorganizzazione e crisi aziendale,rispetto a quelli stabiliti nel verbale di consultazione sindacale a norma della legge n.223/91 ,non può avvenire dopo l’approvazione del programmaaziendale da parte del Ministero del Lavoro,neppure a seguito di apposoto accordo sindacale ,apena d’invalidità dell’intera procedura di messa in cassa integrazione.Le regole selettive possono cambiare solo con un decreto di proroga che accerta la compatibilità del cambiamento con  il programma.

Sentenza n.25150 del 13.12.2010

 Anche ai lavoratori autonomi ,ai soci ovvero agli associati in partecipazione possono essere impartite dai datori di lavoro o dai consociati diretttive o indicazioni sullo cvolgimento del lavoro ,senza che per ciò solo possa ritenersi provata inequivocabilmente  l’esistenza di un rapporto subordinato ,caratterizzato invece da un piùpregnante vincolo che impone di  assoggettarsi al potere  organizzativo,gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

-Sentenza n.25144 del 13.12.2010

La giusta causa di licenziamento,quale  atto che non consente laprosecuzione anche provvisoria del rapporto è unanozione che la legge configura con una disposizione di contenuto limitato,che delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione tanto di fattori esterni relativi alla coscienza sociale,quanto di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.

Sentenza n.24898 del 9.12.2010

I soci lavboratori di una S r l  non sono tenuti a versare i contributi sui compnsi nella gestion commrcianti se hanno una partecipazione minima e non svolgono una vera attività imprenditoriale.Per rotenere necessaria l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria per i commercianti, deve  risultare che il soggetto interessato abbia un ruolo gestoptio,fanche solo di fatto,e che goda di facoltà d’iniziativa e di autonomia.

-Sentenza n.25137 del 13.12.2010

Il lavoratore che ha litigato con il collega per futili motivi nel parcheggio dell’azienda non pò essere licenziato quando all’ltro litigante non risulta mossa alcuna contestazione disciplinare ,apparendo in questo caso la sanzion espulsiva sproporzionata proprio in base alla circostanza che il medesimo comportamento tenuto dal collga è stato considerato dall’impresa totalmente indifferente dal punto di vista disciplinare.

-Sentenza n.25136 del 13.12,2010

Lo svolgimento di un’attività lavorativa altamente qualificata può far alterare anche il concetto di immediatezza della contestazione nel licenziamento disciplinare.Essendo necessario un controllo specifico e mirato dell operazioni svolte dal dipendente sotto accusa, si dilata anche il tempo a disposizione dell’azienda per procedere alla formulazione della contestazione.

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

27/12/2010

 Si riporta di seguito l’elenco delle aziende operanti in Abruzzo per cui nel perodo 1/23.dicembre 2010 il Minister0 del Lavoro ha emessso i provvedimenti per l’intervento della CIGS :

 

Denominazione Azienda :    VIBAC SPA
con sede in :   TICINETO Prov :    AL
Causale di Intervento :    Riorganizzazione, Conversione aziendale
Unità di :    L’AQUILA Prov :    AQ  
Settore:    FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE    
Decreto del  01/12/2010 n.  55693        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   04/01/2010   al   03/01/2011        
*********************
Denominazione Azienda :    ACS.-SpA
con sede in :   PIGNATARO INTERAMNA Prov :    FR
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    ATESSA Prov :    CH  
Settore:    Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.    
Decreto del  23/12/2010 n.  56159        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/09/2010   al   31/08/2011        
*********************
 
 
  
 
Denominazione Azienda :    Finmek in amministrazione straordinaria
con sede in :   PADOVA
Causale di Intervento :   
Unità di :    SULMONA
Settore:    Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l’installazione, la riparazione e la manutenzione
Decreto del  17/12/2010 n.  56014
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/10/2010   al   31/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************

Denominazione Azienda :    Finmek Solutions in amministrazione straordinaria
con sede in :   L’AQUILA Prov :    AQ
Causale di Intervento :   
Unità di :    L’AQUILA Prov :    AQ  
Settore:    FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI    
Decreto del  17/12/2010 n.  56017        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/10/2010   al   31/12/2010        
Con autorizzazione al pagamento diretto        
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Denominazione Azienda :    FO.CE.IT. SPA – IN LIQUIDAZIONE
con sede in :   PRATOLA PELIGNA Prov :    AQ
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    PRATOLA PELIGNA Prov :    AQ  
Settore:    Fusione di ghisa    
Decreto del  23/12/2010 n.  56166        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   03/11/2010   al   02/11/2011        
Con autorizzazione al pagamento diretto        
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Denominazione Azienda :    PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA
con sede in :   CESENA Prov :    FC
Causale di Intervento :    Riorganizzazione, Conversione aziendale
 
Unità di :    GIULIANOVA Prov :    TE  
Settore:    COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI    
Unità di :    MONTESILVANO Prov :    PE  
Settore:    COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI    
Unità di :    TERAMO Prov :    TE  
Settore:    COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI    
Decreto del  22/12/2010 n.  56090        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/06/2010   al   31/05/2012Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/06/2010   al   30/11/2010        
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Denominazione Azienda :    VIBAC SPA
con sede in :   TICINETO Prov :    AL
Causale di Intervento :    Riorganizzazione, Conversione aziendale
Unità di :    L’AQUILA Prov :    AQ  
Settore:    FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE    
Decreto del  20/12/2010 n.  56068        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   04/01/2010   al   03/07/2010A rettifica del decreto n. 55693 del 01/12/2010        
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  Prov :    TE  
     
  Prov :    PE  
       
  Prov :    TE  
     
         
          
 
Prov :    AQ
 
  Prov :    AQ  
     
         
         
         
 

PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LEGGE FINANZIARIA 2011

26/12/2010

 Si segnala che sul  Supplemento  Ordinario n.281 alla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dic.2010 è stata  pubblicata  la legge finanziaria   n.220 del 13.12.2010 .

  Le disposizioni della  legge  , composta da un solo articolo contenente  n.171 commi ,nonchè da n.  2 Allegati e da n. 3 Tabelle ,entreranno in vigore dall’1.1 .2011,ad eccezione di quelle dei commi da 42 a 46, in vigore dal 21.12.2010.

Di seguito si evidenziano gli aspetti dalla legge in questione che  apppaiono   particolarmente rilevanti    in materia di lavoro e legislazione sociale:

COMMA   18.

Dal  1°  febbraio 2011 sono apportate le seguenti variazioni al  dec. leg. vo   n.218/97 :in materia di sanzioni  variano   da un quarto a un terzo del minimo previsto per legge le sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all’Iva, e alle altre imposte indirette ,nonchè le multe  per la  rinuncia all’ impugnazione  dell’avviso di accertamento o liquidazione o di  formulazione dell’  istanza di accertamento con adesione ed infine  le sanzioni pecuniarie  conseguenti alle diverse ipotesi di ravvedimento operoso.

COMMA 24.

 La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l’anno 2011, di 800 milioni di euro, nonchè di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui  all’ art.66 comma 6 della  legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ,contenente limitazioni e modalità darispettare per le assunzioni dele pp.aa.

COMMA 25.

 Al fine di finanziare la concessione di un credito d’imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2011. Il credito d’imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con decreto  di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico,con cui altresì  sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonchè le modalità di fruizione del credito d’imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.

COMMA 26.

La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2011.

COMMA  29. 

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18,  comma  1,  lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e` incrementata  di 1.000 milioni di euro per l’anno 2011. Avendo riguardo alle  concrete modalita` con le quali le singole regioni, in  conformita`  a  quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con  l’accordo  tra  lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l’intesa sancita  dallaConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  leprovince autonome di Trento e di Bolzano l’8 aprile 2009,  concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30,  una  quota  delle
risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e  delle  finanze,  d’intesa  con  le  singole  regioni  interessate, puo`  essere  attribuita  alle  regioni  stesse  per  le esigenze del trasporto pubblico locale.

COMMA 30. 

 In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ,per l’anno 2011 e nel limite delle risorse  previste allo scopo , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. 

 COMMA  31 .

Viene ribadita la disposizione ,già prevista dalla legge n.191/09 ,secondo cui al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160   ( che richiede an’anzianità aziendale di almeno 90 giorni)  , e di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223( che dispone  un’anzianità aziendale all’atto della messa in mobilità di almeno 12 mesi ,di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni )   . Inoltre si conferma  ,in     riferimento ai lavoratori aspiranti all’indennità di mobilità    , che ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione  per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

Inoltre,

Anche nell’anno 2011 trovano  applicazione   i  commi 3 e 7 dell’art.7 ter del dec.legge n.5/09 convertito in legge n.33/09,che rispettivamente stabiliscono :

 .-comma3: In  attesa dell’emanazione dei provvedimenti di    trattamento di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e’ autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalita’ stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalita’ di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa ;

 -comma 7: Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari  di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attivita’ o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, e’ concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennita’ spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilita’ di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e’ erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991

 COMMA  32.Primo Periodo

 Sono prorogate, per l’anno 2011, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2011, 15 e 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni ,che prevedono rispettivamente quanto segue:

 Sono prorogate, per l’anno 2011, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2011, 15 e 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni ,che prevedono rispettivamente quanto segue:

-comma 10 bis :Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, puo’ essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all’indennita’ di mobilita’ nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per    gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

– comma 11 : In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali    possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita’ ai dipendenti delle imprese esercenti attivita’ commerciali con piu’ di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con piu’ di quindici dipendenti

-comma 13:  è consentito  sino al 31.12 .2011 l’iscrizione nelle liste di mobilita’ dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, in base alla previsione dell’  ’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni.

-comma 14:All’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: “al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,” sono aggiunte le seguenti: “o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,”

-comma 15:.  il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita’, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,  è     a carico del Fondo per l’occupazione.

 COMMA  32 .   Secondo periodo

L’intervento di cui all’articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2009 convertito in legge n.2/09 è prorogato per l’anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro,evidenziando che  il citato comma 12 stabilisce che dette risorse  sono destinate alla concessione ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle societa’ derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, diun’indennita’ pari a unventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche’ della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche’ per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L’indennita’ e’ riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita’. L’erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell’INPS e’ subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita’ portuali o, laddove non istituite, dalle autorita’ marittime.

COMMA 33 Pimo periodo

L’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta’ di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,anche nel 2011 , e’ aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario, nel limite di 80 milioni di euro.

COMMA 33 -Secondo  periodo

L’intervento a carattere sperimentale di cui  all’articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e`  prorogato  per l’anno 2011 nel limite  di  50  milioni  di  euro .Pertanto ,al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese,anche neòl 2011   , i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita’ produttiva connessa all’apprendimento. L’inserimento del lavoratore nelle attivita’ del progetto puo’ avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l’accordo relativo agli ammortizzatori nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione .

COMMA 33 -Terzo periodo

 Gli interventi a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogati per l’anno 2011 con le modalità che sono state definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l’anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per l’anno 2010 medesimo ,precisando che gi interventi sperimentali risultano essere i seguenti:

-comma 131 :per l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l’equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».

comma 132 :  ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, e’ riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre  2011 

 La contribuzione figurativa integrativa e’ pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. 
comma 134. :la riduzione contributiva prevista dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011 , ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di eta’. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e’ prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita’ o che beneficiano dell’indennita’ di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita’ contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2011 . 
 Il beneficio di cui al comma 134 e’ concesso a domanda  .

-comma 151: ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennita’ di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell’indennita’ di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e’ concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennita’ spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilita’ di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e’ erogato, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili  , attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.   6. Anche nell’anno 2011 trovano  applicazione   i  commi 3 e 7 dell’art.7 ter del dec.legge n.5/09 convertito in legge n.33/09,che rispettivamente stabiliscono :

 .-comma3: In  attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e’ autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalita’ stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalita’ di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa ;

-Comma 7: Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari  di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attivita’ o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, e’ concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennita’ spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilita’ di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e’ erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991

 COMMA 37.

 Dall’1.1.2011 , il testo dell’art.12 comma 5 della legge n.122/2010,  secondo cui le   disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti ha i pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6  , è il seguente

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
 

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Inoltre dopo il  comma 5 risulta aggiunta il seguene nuovo comma :

5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.

 COMMA 38.

 Per l’anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale  per  le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, e` incrementato di 200 milioni di euro.

COMMA 39

Risulta  abrogato il comma 10 dell’articolo 1 della legge 247/2007 che prevedeva, a decorrere dal 2011, l’innalzamento di 0,09 punti percentuali dalle aliquote contributive di finanziamento relative all’Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con riferimento agli iscritti  lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori; alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’Inps; alla gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Inoltre si stabilisce   che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento  .

COMMA 41.

.In ordine  alla  piccola proprietà contadina ,si  rendono permanenti le agevolazioni individuate dal comma 4-bis dell’articolo 2 del Dl  194/2009   ,  scadenti  il 31 dicembre 2010  ,che sono destinate agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina che incidono sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

COMMA 45.

 Per le  agevolazioni contributive del settore agricolo   sono disponibili  86 milioni per il 2010   e risulta   confermata a regime dal 1° agosto 2010 la rideterminazione delle agevolazioni contributive (articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge 67/1988) per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

Comma 47

.Per la  detassazione dei premi di produttività viene  prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività (articolo 5 del Dl 185/2008) in base al quale il lavoratore dipendente può optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (10%) in luogo dell’Irpef e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario. L’agevolazione per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 prevede già anche uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili. La proroga 2011 si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro e comunque su un ammontare non superiore a 6mila euro.  Allo scopo è prevista  la disponibilità nel 2011 di 60 milioni di euro.

 COMMA  59

Viene istituoito un Fondo per velocizzare i pagamenti da parte dei comuni verso le imprese fornitrici,  dotato di 60 milioni di euro e finalizzato al pagamento degli interessi passivi dei comuni per il ritardato pagamento dei fornitori. Le  modalità ed i criteri  di riparto e i comuni che avranno accesso al fondo sarranno stabilti da un decreto del Ministero Interno  in riferimento specifico a  quelli virtuosi, che rispettano il patto di stabilità ed evidenziano un rapporto tra spese del personale ed entrate correnti interiore alla media nazionale.

COMMA 60

  Il  Ministro  dell’interno  individua  con  proprio  decreto,stabilendo modalita` e criteri per il riparto del  fondo  di  cui  al
comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che,  avendo  rispettato  il
patto di stabilita` interno nell’ultimo triennio ed  evidenziando  un
rapporto tra  le  spese  per  il  personale  e  le  entrate  correnti inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.

 

 

 

AUGURI

23/12/2010

Come programmato al momento del   collocamento in pensione da dirigente della  Direzione Regionale del Lavoro di L’Aquila, avvenuto   dal  1° agosto  2008,ho  dato corso a   questo blog proponendomi di continuare a seguire ( senza fini  professionali,ma solo per passione)  le materie a cui  mi sono dedicato in tanti anni di servizio presso il Ministero del Lavoro .

 Sul blog trovano pubblicazione   impressioni,valutazioni,pareri e chiarimenti    relativi a provvedimenti legislativi,disposizioni amministrative,regolamentazioni collettive,decisioni della giurisprudenza,trattazioni della dottrina  riguardanti il lavoro e la legislazione sociale,nonchè le relazioni sindacali ,la sicurezza del lavoro,le attività della  vigilanza,il mercato del lavoro ,ecc,    con  una attenzione particolare ,ma non esclusiva ,per le questioni che riguardano   la regione abruzzese,dove continuo a risiedere con la famiglia.

  Ala data  odierna il blog ha registrato  circa 550 mila visite di accessi,,con una media  di mille accessi al giorno ,a  testimonianza che un parere,un consiglio,un chiarimento,un confronto ,  rispetto alla  vasta e complessa materia del lavoro ,è cosa gradita  agli operatori del settore.

Confortato dalla predetta constatazione , nel ringraziare  per  gli accessi   al blog realizzati e realizzandi,assicuro  di voler proseguire   nell’impegno ,  confidando di continuare a  corrispondere alle aspettative  di quanti frequentano il blog  ,mentre nell’imminenza  delle festività di fine d’anno  formulo a tutti sentiti e cordiali auguronissimi  di buon natale e felice 2009.

RISPOSTE DEL MINISTERO LAVORO AD INTERPELLI

23/12/2010

 Si  richiama l’attenzione sulle seguenti risposte che in data 22 dic.2010  la DGAI del Ministero del Lavoro ha fornito a  corrispondenti interpelli  presentati a norma dell’art.9 del dec.lg.vo n.124/04:

 –Interpello n.43/10

Alleanza Lavoro, Associazione di categoria delle Agenzie per il lavoro, ha   richiest0  di conoscere   la  corretta interpretazione del combinato disposto di cui agli artt.75 e 113, D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare  se la lettura in chiave sistematica delle norme di cui sopra possa essere intesa nel senso che la cauzione versata dalle Agenzie, in base alla prima disposizione, assolva altresì all’obbligo previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 276/2003

Nella risposta ministeriale ,viene osservato anzitutto che   nell’obiettivo di perseguire la tutela dell’interesse pubblico, il D.Lgs. n. 163/2006, dispone  la prestazione di un duplice ordine di garanzie.

Si tratta in particolare di quella contemplata dall’art. 113, quale cauzione definitiva, in sede di esecuzione del contratto.

Scopo della prima, comunemente intesa come “cauzione provvisoria”, è quello di garantire la serietà e la congruità dell’offerta e dell’eventuale affidatario. Dalla lettera della norma si evince, infatti, che la garanzia potrà essere svincolata automaticamente solo in fase della stipulazione del contratto medesimo (art. 75, comma 6).

Diversamente, una volta individuato l’esecutore del contratto e svincolata la cauzione provvisoria, grava sull’aggiudicatario l’obbligo di costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. Questa seconda tipologia di cauzione è posta a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa di avere effetto solo in via progressiva alla “data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione” (art. 113, comma 5).

Il quadro normativo esaminato consente di poter tracciare una linea di demarcazione nell’ambito delle garanzie, prestate sia sotto forma di deposito cauzionale che di fideiussione, a seconda del contesto fattuale nel quale si inseriscono. Si può ritenere infatti che l’obbligo di fornire la garanzia ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. c), rientra, come detto, tra gli elementi essenziali e strutturali che le Agenzie di somministrazione devono necessariamente possedere per essere considerate tali ed ottenere perciò regolare autorizzazione all’espletamento della relativa attività, essere iscritte nell’apposito albo istituito presso questo Ministero, nonché partecipare con tale connotazione giuridica agli appalti pubblici.

Le cauzioni “provvisoria” e “definitiva” previste ex D.Lgs. n. 163/2006 costituiscono, invece, alcuni degli elementi del complesso iter procedurale delle gare d’appalto, scandendo specificamente la fase di aggiudicazione della gara e quella di esecuzione del relativo contratto.

Concludendo la  risposta al quesito proposto  afferma  che l’obbligo della prestazione di garanzia gravante sulle Agenzie per l’esercizio dell’attività di somministrazione non possa assolvere altresì alla funzione espletata dalla cauzione definitiva negli appalti pubblici, trattandosi di ambiti di applicazione autonomi e distinti.

-Interpello n.44/2010

L’UNCI, Unione Nazionale Cooperative Italiane, ha   richiesto   di     conoscere il parere  in merito alla problematica afferente l’eventuale applicabilità della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria alle cooperastive sociali, di cui alla L. n. 381/1991.

Nella risposta ministeriale in primo luogo si afferma che  occorre inquadrare le cooperative sociali nell’ambito del più ampio genus delle società cooperative di lavoro, aventi scopo mutualistico. ,mentre la cornice normativa che definisce, in via generale, la natura e la funzione delle cooperative di lavoro è dettata dall’L. n. 30/2003.

Si aggiunge che ai sensi della legge da ultimo citata, tra il socio lavoratore e la cooperativa si instaurano due distinti rapporti giuridici, quello associativo e quello di lavoro, il quale può essere costituito in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale evidenziando  che ai fini dell’applicazione delle disposizioni afferenti la cassa integrazione guadagni straordinaria e la mobilità di cui alla L. n. 223/1991, risulta essenziale l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la cooperativa.

 Premesso quanto sopra   , la risposta ministertiale sotolinea che ai fini della soluzione della problematica in esame, occorre tener conto delle diverse finalità perseguite dalle cooperative sociali di lavoro di cui alla L. n. 381/1991.

Ai sensi dell’art 1 della suddetta legge, le stesse hanno per scopo il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e si distinguono in cooperative di tipo a) per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e di tipo b) per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate.

Inoltre, alle cooperative sociali si applicano in quanto compatibili le norme relative al settore in cui operano (art. 1 comma 2).

Infine viene fatto presente che   la disciplina della CIGS, di cui alla L. n. 223/1991, si applica soltanto alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti negli ultimi sei mesi e che operano in particolari settori economici (imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi mensa o ristorazione, commerciali, etc.).

Ne consegue che le cooperative sociali di tipo a), costituite per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, appartengono ad un settore non rientrante tra quelli sopra indicati e pertanto non sono ammesse alla fruizione dei benefici di cui alla CIGS.

Le cooperative di tipo b), invece, qualificandosi in base alla finalità perseguita, possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i soci lavoratori subordinati, nell’ipotesi in cui rientrino in uno dei particolari settori economici ammessi al beneficio e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla specifica normativa di riferimento.

Va comunque evidenziato che, per tali cooperative deve essere altresì accertato il perfezionamento della posizione contributiva e assicurativa, quale condizione necessaria ai fini dell’accesso al trattamento di integrazione salariale.

 Conclusivamente viene  precisato , per completezza, che nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non possano evidentemente beneficiare della disciplina della CIGS i soci volontari in quanto, svolgendo questi ultimi prestazioni a titolo volontario, non si riscontra il requisito del rapporto di lavoro subordinato.

-Interpello n .45/10

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha   richiesto  di  conoscere il parere    in merito alla possibilità, per un adolescente assunto con contratto di apprendistato presso un’impresa artigianale addetta alla produzione di pasta fresca artigianale con annesso punto vendita al minuto, di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, analogamente a quanto la legge vigente in materia dispone per i minori nell’ambito dei settori turistico, alberghiero e della ristorazione.

Nella risposta   ministeriale  si dichiara che in via preliminare, occorre muovere dall’analisi della D.Lgs. n. 345/1999, recante la disciplina della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescentied in particolare

  dall’art. 13 del Decreto stesso che  disciplina il riposo settimanale  da garantire garantito ai lavoratori minori, stabilendo specifiche modalità di fruizione ed introducendo alcune deroghe in relazione ad attività svolte in particolari settori.

Inoltre si osserva che il secondo comma dell’art. 22 della L. n. 977/1967 – sancisce il diritto per i minori di godere del riposo settimanale per almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica. Il comma 3 contempla, invece, una eccezione al principio di cui sopra in quanto prevede che “ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica”.

La risposta ministeriale èperaltro sostiene che l’ attività di produzione di paste fresche alimentari consiste in un’attività di tipo artigianale che si estrinseca nella trasformazione di materie prime, anche attraverso l’ausilio di macchinari, al fine di ottenere formati diversi di pasta fresca, con eventuale possibilità di vendita al minuto del prodotto ,mentre questo

  tipo di produzione può concentrarsi nei periodi festivi e nelle domeniche, in quanto si tratta di giornate in cui si registra frequentemente un aumento della domanda della clientela per l’acquisto di prodotto alimentare fresco.

Ciò premesso, occore verificare se  l’attività di produzione e vendita di pasta fresca possa essere inserita  , ai fini della enucleazione dei limiti della deroga di cui all’art. 13 comma 2 sopra indicato,   in quella di ristorazione ,la cui nozione  può essere utilmente ricavata facendo ricorso alle definizioni dettate dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dello specifico settore, ovvero quello afferente al turismo e pubblici esercizi.

Tra le aziende inquadrabili nel settore di cui sopra, infatti, alla luce delle categorie declinate nel testo contrattuale, sono da annoverare oltre che i ristoranti tradizionalmente intesi ovvero fastfoods, trattorie, tavole calde ecc., anche i caffè, bar, snack-bar, negozi di pasticceria e confetteria nonché ogni altro esercizio dove si somministrano alimenti e bevande di cui agli 5 della L. n. 287/1991 ,in forza del quale

 si intendono per pubblici esercizi, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle relative attività – sia gli esercizi di ristorazione, in senso stretto, per la somministrazione di alimenti e bevande, come ristoranti, tavole calde, pizzerie e trattorie (comma 1 lett. a); – che gli esercizi per la somministrazione di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) (comma 1 lett. b).

Sulla base delle disposizioni normative innanzi evidenziate  la risposta ricorda che il  Ministero del Lavoro , con D.Lgs. n. 345/1999 sul lavoro dei minori ha ritenuto, per quanto concerne l’aspetto del riposo settimanale, che tra le attività per le quali lo stesso possa essere concesso in un giorno diverso dalla domenica possano essere ricomprese, nell’ambito del settore della ristorazione, anche quelle esercitate nei bar, gelaterie, pasticcerie etc., intese come attività per le quali il maggiore carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.

L’elencazione fornita dalla nota ministeriale, peraltro, non assume carattere tassativo, ma risulta meramente esemplificativa, consentendo perciò di considerare passibili di disciplina derogatoria anche altre attività evidentemente assimilabili nelle modalità di espletamento a quelle ivi espressamente indicate.

In virtù delle suesposte argomentazioni,la risposta ministeriale conclusivamente    ritiene che l’attività di produzione di paste fresche alimentari, sostanzialmente analoga alle summenzionate attività, possa rientrare nell’alveo delle tipologie di attività destinatarie della disciplina derogatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 345/1999, con l’effetto di consentire ai minori nella stessa impiegati di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.

Interpello n.46/10

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha  richiesto  di conoscere il parere   in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio ed in  particolare  se, ai sensi della normativa sopra richiamata, sia possibile lo svolgimento di prestazioni di natura occasionale e accessoria per i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno.

 .

La risposta ministeiale afferma che ai  fini della soluzione del quesito, occorre ricordare l’ambito di applicazione dell’istituto de quo, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; in particolare:

– con riferimento ai settori di attività tassativamente elencati (ad es. lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nell’ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli ecc.) si evidenzia che il lavoro occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo.

Conseguentemente le attività lavorative specificatamente indicate, dall’art. 70, comma 1, del D.Lgs. citato, possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time);

– nell’ambito di tutti gli altri settori produttivi non espressamente richiamati la norma prevede, invece, che i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1 bis).

La medesima disposizione esclude inoltre la possibilità di utilizzare il sistema dei c.d. voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, con l’intento di tutelare la ratio sottesa a tale rapporto di lavoro ed evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.

Concludendo la risposta ministeriale dichiara di ritenere  si ritiene dunque che i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno possano comunque svolgere prestazioni di natura occasionale secondo quanto  previsto dallcui

In merito alla possibilità da parte dei dipendenti pubblici di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio si precisa che per questi trova applicazione l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti sia pubblici che privati, all’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri dufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso (art. 53, comma 6). La norma esclude dalla richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

La richiesta può essere effettuata, ai sensi del comma 10 del citato art. 53, da parte dello stesso dipendente o dei soggetti pubblici e privati che intendono avvalersi delle prestazioni del lavoro occasionale. L’impiego di dipendenti pubblici, senza la preventiva autorizzazione, comporta – per il dipendente e per l’amministrazione pubblica interessata – le sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.