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PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEFINITIVA PENSIONI ANNO 2011

31/03/2011

Si richiama l’attenzione sulla circolare Inps n.60 del 30 marzo 2011 riguardante l’argomento riportato nel titolo,di cui si evedenzia quanto segue.

Premesso che con la circolare n. 167 del 30 dicembre 2010 l’Istituto ha cmunicato che è stato comunicato che il decreto del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, aveva  fissato  nella misura dello 1,4 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2011.;Considerato che L con nota del 17 gennaio2011 l’Istat hacomunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, tra il periodo gennaio 2009 – dicembre 2009 e il periodo gennaio 2010 – dicembre 2010 è risultata pari al 1,6 per cento.

viene asserito che  detto  valore rappresenta l’indice  di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l’anno 2011.

Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2011 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2012, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 1,6 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

 Inoltre è da prendere tto che   sulla   base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2011, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione del 1,6 per cento (euro 468,35 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2011 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 1,4 per cento stabilita con decreto ministeriale 19 novembre 2010, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno 2012.

 Peraltro  la circolare sottolinea che  stati rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2011 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed infine che

a)è stato  aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 67 della legge n. 488 del 1999 ;

  b)  i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva ;

  c)  le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 1,6 per cento accertata dall’ISTAT per l’anno 2011.

Alla circolare in questione risultano allegate    le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione del 1,6 per cento, in sostituzione delle tabelle F, G, O, R, S e T  trasmesse in allegato alla circolare n. 167 del 30 dicembre 2010 ,che possono essere consultate accedendo al sito inps.it

 

INPDAP:AGGIORNAMENTO FASCE RETRIBUZIONE E ALIQUOTE RENDIMENTO PER CALCOLO TRATTAMENTI QIESCIENZA E MASSIMALE CONTRIBUTIVO

31/03/2011

 
 In relazione all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT per l’anno 2010,che è pari al 1,6% l’Inpdap con nota operativa n.15 del 29marzo 2011  comunica
 le fasce di retribuzione e le aliquote di rendimento aggiornate per il calcolo dei trattamenti di quiescenza nelle relative tabelle riepilogative.
A) FASCE DI RETRIBUZIONE E ALIQUOTE DI RENDIMENTO.
Il tetto pensionabile, oltre il quale si applicano le riduzioni progressive delle aliquote di rendimento, è stato aggiornato, per l’anno 2011, ad € 43.042,00.
Conseguentemente, per gli effetti prodotti dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state individuate le seguenti fasce retributive:
 Fasce di retribuzione annue pensionabili e aliquote di rendimento per pensioni decorrenti dal 1/1/2011
Retribuzione
Aliquota pensionistica
fino ad Euro 43.042,00
2 %
oltre ad Euro 43.042,00
fino ad Euro 57.245,86
1,60 %
(abbattimento del 20 %)
oltre ad Euro 57.245,86
fino ad Euro 71.449,72
1,35 %
(abbattimento del 32,5 %)
oltre ad Euro 71.449,72
fino ad Euro 81.779,80
1,10 %
(abbattimento del 45 %)
oltre ad Euro 81.779,80
0,90 %
(abbattimento del 55 %)
B) MASSIMALE CONTRIBUTIVO
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall’1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 1,6 per cento, è pari, per l’anno 2011, ad Euro 93.621,38.
Massimale contributivo art. 2, c. 18, l. 335/95
Anno
Importo Euro
Anno
Importo Euro
1996
68.172,31
2004
82.400,54
1997
70.881,03
2005
84.048,55
1998
72.035,41
2006
85.477,37
1999
73.332,23
2007
87.186,91
2000
74.505,62
2008
88.669,08
2001
76.442,85
2009
91.506,49
2002
78.506,61
2010
92.147,03
2003
80.390,77
2011
93.621,38

CIRCOLARE MINISTERO LAVORO EFFETTI NOTIFICAZIONE ILLECITI

30/03/2011

 Con la circolare n.10 del 28 marzo 2011 ilMinistero del Lavoro ha ritenuto fi chiarire alcuni aspetti conseguenti alla contestazione e notificazione degli illeciti attraverso il verbale unico  con particolare riferimento all’individuazione del dies a quodal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), ex art. 16 L. n. 689/1981, qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad illeciti non diffidabili.

 Premessso che sul punto va evidenziato che il Legislatore, all’art. 33, comma 5, della L. 183/2010, ha stabilito che “ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico (…) produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificata alla efficacia della notificazione” ,significando che in    altri termini, qualora nel verbale unico si provveda contestualmente, per taluni illeciti, a diffidare il trasgressore e, per altri illeciti, a richiedere il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, il termine di 60 giorni previsto dal citato art. 16 della L. n. 689/1981 decorre necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati dal Legislatore del Collegato lavoro ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la c.d. diffida ora per allora).

 Ciò in quanto il Legislatore, con il richiamato art. 33, comma 5, ha inteso produrre “gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido” solo dopo lo spirare del termine utile per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla diffida impartita dal personale ispettivo.

Resta fermo che il termine dei 60 giorni per aderire alla c.d. conciliazione amministrativa di cui all’art. 16 della L. 689/1981 decorre invece dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidati.

CHIARIMENTI INPS DS LAVORATORI SOSPESI E MOBILITA’ IN DEROGA

30/03/2011

Si richiama l’attenzione  sul Messaggio Inps n.7570 del 29 marzo 2011 contenente i chiarimenti di cui al titolo,che di seguito si riportano.

1.Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione prevista dall’art. 19 legge n. 2/2009  in favore   dei lavoratori sospesi per crisi aziendali e   occupazionali ,il messaggio ricorda che il   flusso di lavoro prevede la liquidazione dell’intera prestazione alla fine del periodo di sospensione 

 Per potere istruire la domanda, è necessario che l’EBAM abbia effettuato il pagamento della quota di propria competenza relativa al primo mese di sospensione. Deve inoltre essere verificata la presenza delle rendicontazioni mensili che l’azienda deve comunicare entro il 20° giorno del mese successivo a quello di fruizione della sospensione ,mentre situazioni particolari dovranno essere valutate caso per caso, fermo restando il principio della massima tempestività possibile nella erogazione della prestazione in oggetto ed infine che  l’eventuale esaurimento dei fondi EBAM, da comunicare da parte della Direzione Regionale Inps, che comporterà la chiusura di tutte le domande di indennità di disoccupazione per sospensione ancora in liquidazione.

2.Riguardo all’ Indennità di mobilità in deroga ,viene preliminarmnte ricordato il messaggio  n. 27995 del 8/11/2010 (Disposizioni in materia di concessione e/o proroga, in deroga alla vigente normativa, del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in favore di lavoratori dipendenti di imprese ubicate nella Regione MARCHE) ,in cui si stabilisce che un lavoratore decade dalla prestazione in oggetto nel caso in cui sia stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione prima della data di fine concessione del trattamento in deroga.

 Invece la circolare n. 5/2010 (incentivi per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga) prevede la possibilità, al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale il datore di lavoro percepisce l’incentivo, di riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente.

Tenuto conto di quanto indicato nei documenti citati, il Messaggio in esame precisa che l’indennità di mobilità in deroga resta sospesa per tutto il periodo in cui il lavoratore viene assunto con contratto a tempo determinato o, se assunto a tempo indeterminato, non supera il relativo periodo di prova. Il periodo di assunzione di cui al punto precedente deve essere considerato neutro ai fini della durata complessiva dell’indennità, nel rispetto dei limiti temporali previsti dagli accordi regionali vigenti in materia di ammortizzatori sociali in deroga   

 Infine con riferimento all’Accordo dellaRegione Marche che     prevede l’erogazione della mobilità in deroga a tutti i lavoratori dipendenti che non possano fruire di altri ammortizzatori,  il Messaggio citato afferma che  fermo restando il controllo del requisito soggettivo, é possibile il pagamento anche per i lavoratori domestici.

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

30/03/2011

 Si richiama l’attenzione sulle seguenti  decisioni della Corte di Cassazione in materia di lavoro e legislazione sociale ,con riferimento ale questioni affrontate:

Sentenza 20 gennaio 2011, n. 1253

 Condotte datoriali, quali la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, l’assunzione di nuovi lavoratori o la devoluzione all’esterno dell’impresa di parte della produzione, successive al licenziamento collettivo, non sono suscettibili di incidere sulla validità del licenziamento stesso, una volta che la procedura di mobilità si sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti dagli5 della legge n. 223 del 1991, ove non risulti la necessità di colmare vuoti di organico originati ingiustificatamente dal processo di ristrutturazione, e ove non si sia in presenza di un ampliamento dell’attività economica dell’impresa, non giustificata sulla base delle ragioni che hanno portato alla riduzione del personale, sicché non sarebbe neppure sufficiente dedurre che vi è stata l’assunzione di nuovi lavoratori per escludere sic et simpliciter la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità

Sentenza 11 febbraio 2011, n. 3383

Con tale sentenza la Corte territoriale dà per scontato che, dato il tipo di compiti affidati alla ricorrente, la subordinazione va misurata sulla base di parametri attenuati (cfr., da ultimo, Cass. 19 aprile 2010 n. 9251), ma sostanzialmente rileva che, proprio sulla base di tali indicatori, nel rapporto dedotto appare prevalente l’aspetto relativo al godimento del locale utilizzato come abitazione dalla A. di cui l’attività lavorativa di quest’ultima costituiva mero corrispettivo (cfr., per la distinzione dal lavoro subordinato compensato anche con il godimento di un alloggio Cass. 29 dicembre 1998 n. 12871).

La Corte esclude infatti che i compiti della Aggio attenessero alla custodia dell’impianto, avendo accertato, con valutazione di fatto delle risultanze istruttorie di sua esclusiva competenza – e che il ricorso tenta di contrastare attraverso una inammissibile rivisitazione dell’intero materiale istruttorio, per proporne in questa sede di legittimità una rivalutazione nell’ambito di un giudizio di merito -, che l’unico incarico riguardava la pulizia dei piccoli uffici situati presso l’impianto e l’apertura la mattina e la chiusura la sera (alle 19 e occasionalmente più tardi) dei cancelli dell’impianto. Per cui le considerazioni in diritto che la difesa della ricorrente ritiene di trarre dall’affidamento a questa di compiti di custodia appaiono non pertinenti rispetto alla realtà accertata in giudizio.

Ma anche per ciò che riguarda il preteso inserimento dell’opera della A. nella organizzazione aziendale (inserimento che, per essere significativo sul piano considerato, deve comunque avvenire mediante subordinazione), la descrizione dei modesti compiti una volta per tutte ad essa affidati (e con ampia libertà di orario quanto a quelli di pulizia) finisce per rendere evanescente nella motivazione della sentenza la stessa percepibilità di siffatto elemento, come di ogni altro riferibile al tipo di rapporto rivendicato.

Né d’altronde emergono dal ricorso indicazioni di fatti significativi trascurati o male interpretati dalla Corte territoriale e in grado di rimettere in discussione la decisione.

In conclusione appare quindi non censurabile la qualificazione operata dalla Corte territoriale di un rapporto in cui la prestazione lavorativa autonoma rappresenta il mero corrispettivo del godimento di un immobile, in corrispondenza della funzione propria assegnata dalle parti al rapporto medesimo

 Sentenza 21 febbraio 2011, n. 4149

Al riguardo è opportuno rammentare che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. sez. lav. n. 9141 del 13/5/2004), “nel rapporto di lavoro subordinato, il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all’inquadramento nella qualifica superiore del sostituito, e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, sia quando la sostituzione non abbia riguardato mansioni proprie della qualifica rivendicata né comportato l’assunzione dell’autonomia e della responsabilità tipiche della qualifica stessa, sia quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della superiore qualifica di funzionario, proposta da dipendente del B. di N. avente la qualifica di vice capo ufficio, grado 9.0, che, in conformità all’ordinamento interno del B., aveva svolto i compiti previsti per gli impiegati di prima classe, grado 10.0) (in senso conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 14738 del 30/12/1999).

 Sentenza n. 6806 del 24 marzo 2011

 In  merito alla deduzione della remunerazione dell’amministratore, il quale sia anche socio di una società in nome collettivo.l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un accertamento per il recupero delle imposte indebitamente dedotte ad una snc di Ponte San Pietro, la quale lo aveva impugnato con successo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia conferma il giudizio di primo grado, ma la Corte di Cassazione ribalta le sorti della vicenda e accoglie il ricorso dell’amministrazione finanziaria, alla luce della seguente considerazione: la deduzione dei costi per la remunerazione dell’amministratore, qualora siano maggiori di quelli dovuti in quanto socio, è ammessa solo se si dimostra che l’attività di socio è quella prevalente.

  Sentenza n. 6625/2011

 Risulta sancito che non può considerarsi assolto l’onere di “repechage” del dipendente licenziato se l’azienda propone un’attività di natura non subordinata esterna all’azienda, quale si configura il lavoro con contratto di sub-agenzia.  In particolare, nei confronti del dipendente assunto precedentemente con un contratto di lavoro dipendente, l’azienda non può considerare assolto l’onere di “repechage” offrendo un contratto di sub-agenzia (quindi lavoro autonomo ed esterno all’azienda), che non garantisce – sostiene la Corte – le stesse garanzie reali in termini di flusso di lavoro e di reddito, soprattutto quando l’azienda offre ad altri dipendenti un posto fisso. In questa situazione, quindi, il datore non può licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo motivando tale provvedimento con il “rifiuto di accettare qualsiasi ipotesi di ricollocazione tra quelle prospettate dall’azienda”.

  Sentenza n. 6298/2011

Risulta chiarito che, in presenza di trasformazione di un contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero in caso di assunzione a tempo indeterminato sulla base di chiamata diretta entro i dodici mesi dal momento della cessazione del contratto di formazione e lavoro, la disposizione di cui all’art. 3 del DL n. 726/1984 in base alla quale il periodo di formazione e lavoro va computato nell’anzianità di servizio, vale anche in materia economica.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che il beneficio, di cui alla disposizione legislativa citata, va considerato valido anche in relazione alle disposizioni in materia economica contenute nei diversi CCNL, prime fra tutte quelle relative alla concessione di somme a titolo di anzianità.

  Sentenza n. 6633 del 23 marzo 2011

 Risulta stabilito l’inapplicabilità di quanto previsto dal Collegato Lavoro in tema di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo, così come previsto dall’art. 32 della norma.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che “(…) costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità, ed a prescindere dalla riferibilità pur a tale giudizio della disposizione dell’articolo 32 del Collegato, che estende retroattivamente i nuovi criteri di determinazione del danno, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi del ricorso (…)”.

 Sentenza n. 6500 del 22 marzo 2011

Risulta stabilito   che non può essere licenziato per giusta causa il lavoratore che si azzuffa con un collega davanti agli altri.

La decisione presa dalla Corte si basa sul fatto che il comportamento del lavoratore, contrario alle più comuni norme etiche e civili, pur essendo previsto tra le ipotesi di licenziamento per giusta causa dal contratto collettivo, può essere escluso da queste stesse ipotesi dal giudice se questo ravvisa che tale comportamento non ha fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, condizione necessaria per poter procedere a licenziamento per giusta causa

sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011  Risulta respinto il ricorso  il ricorso di un un’azienda sottolineando che il lavoratore (in malattia per una distorsione alla caviglia) “si era adeguato alle prescrizioni del suo medico curante” e che “la ripresa di alcune attività della vita privata”, come fare la spesa, “non è evidentemente comparabile con un’attività lavorativa a tempo pieno”.
 
 Pertanto se   il medico consiglia al malato di uscire di casa, passeggiare e fare la spesa, il datore di lavoro non può considerare il dipendente guarito e licenziarlo per assenza ingiustificata e in malafede dal luogo del lavoro  
A favore del lavoratore hanno giocato, infatti, i rilievi strumentali che dimostravano l’infortunio, la documentazione mediche fornite (“provenienti anche dall’Inail, ente previdenziale pubblico”) e sulle terapie seguite che dimostrava la volontà di favorire la guarigione. E soprattutto la testimonianza del medico curante che aveva prescritto al malato di compiere movimento e, in particolare, di camminare.

 Sentenza  22 marzo 2011 n. 6498
 

 

Le riprese a circuito chiuso sono utilizzabili anche per accertare eventuali illeciti dei dipendenti. Il divieto di monitorare l’attività dei lavoratori attraverso impianti audiovisivi, infatti, non si applica qualora il controllo serva a tutelare il patrimonio aziendale.

 sentenza n.6908 del 20 marzo 2011
Le Fiamme gialle non possono, senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, fare accertamenti fiscali nei locali in cui il professionista ha la residenza. Anche se si tratta dello studio.

Sentenza n.6734 del 24 marzo 2011

  • Se l’azienda, e nella fattispecie una snc, non impugna il decreto ingiuntivo, lo stesso atto diventa definitivo nei confronti dei soci che non abbiano fatto opposizione. Inoltre, i soci stessi non potranno nemmeno rivendicare la prescrizione precedentemente maturata nel tentativo di evitare il versamento. Per i giudici della Cassazione, si legge nella sentenza, “il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, anche ciascuno di questi ha l’onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturatasi in precedenza….(il socio) ha l’onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti l’effetto della definitività del monitorio stesso

 

NUOVA DECISIONE FAVOREVOLE RIFORMA DECRETO LEG.VO N.150/09

29/03/2011

 Come è noto l’art.65 del dec.lgvo n.150/09 prevede quanto segue :

“1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonche’ a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.

3. In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l’ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all’articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.

4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 4.

5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.”

La validità ed applicazione di quanto contenuto in detta disposizione risulta affermata nella circola del Dipartimento Funzione Pubblica n.7 /2010 , ma ciò malgrado  sono intervenute alcune decisioni della magistratura contrarie  all’immediata applicazione della disposizione in questione ed in merito tra le altre   si ricorda  quella del giudice del lavoro di Trieste  contenuta nel decreto  del 6 ottobe 2010.

Ma la norma citata è stata dichiarata legittima ed applicabile da altre decisioni, nel senso che dopo quella del giudice di Pesaro  n.417/2010,è intervenuta quella  del tribunale di Venezia in data 14 marzo 2011.

Il Tribunale di Pesaro ha sancito che la piena operatività del D.Lgs. n. 150/2009 non è condizionata da un diritto transitorio legatoall’adeguamento dei contratti, smontando efficacemente tutte le interpretazioni su cui erano state
fondate le decisioni dei giudici monocratici, con l’emanazione di decreti in via di urgenza.
Innanzitutto, i giudici del tribunale di Pesaro hanno affermato che le clausole contrattuali collettive
contrastanti con il sistema basato sulla riforma della Legge Brunetta devono intendersi sostituite di
diritto con le previsioni contenute nella legge, unica soluzione giuridicamente corretta del contrasto
tra legge e contratti. La sentenza del Tribunale, in definitiva, fornisce un’interpretazione conforme a
quella data dal Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione con circolare 13 maggio
2010, n. 7.
In secondo luogo, la sentenza n. 417/2010 fa chiarezza su una situazione fonte di confusione nelle
precedenti decisioni dei giudici del lavoro monocratici, che hanno ritenuto che l’applicazione delle
novità in tema di gestione del rapporto previste dalla Riforma Brunetta fossero condizionate
dall’articolo 65 dello stesso D.Lgs. n. 150/2009 al previo e necessario adeguamento dei contratti
decentrati. Per il giudice del lavoro di Pesaro, invece, i commi 1-4 dell’articolo 65 citato si
riferiscono espressamente ai contratti collettivi integrativi, per cui le norme attinenti al loro
necessario adeguamento non si applicano ai contratti collettivi nazionali.

Il giudice delLavoro di  Venezia è stato ancora più esplicito ,avendo affermato che  l’applicazione della riforma Brunetta non può configurare condotta antisindacale, perché è un dovere del dirigente pubblico.

  . Oggetto della controversia, in questo caso, la decisione di un dirigente scolastico di non sottoporre alla contrattazione decentrata materie che, pur essendo rimesse a tale forma di relazione dall’articolo 6, lettera m), del Ccnl 29/11/2007 del comparto scuola, riguardavano tuttavia l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale.  che risultano ambiti, attribuiti dal dlgs 150/2009 all’esclusiva competenza della dirigenza,  per cui    i ammette alcuna  soltanto   l’informazione.al sindacato   . Il giudice veneziano esclude radicalmente che il dirigente scolastico abbia posto in essere una condotta antisindacale, mostrandosi contrario alla contrattazione decentrata sulla base di un proprio convincimento e sostiene che il medesimo    ha operato bene e doverosamente. Infatti, da un lato si è attenuto alle previsioni della circolare 7/2010 del dipartimento della funzione pubblica. Dall’altro, essendo gravato dell’obbligo di adottare gli atti di organizzazione dell’ufficio, era tenuto a fornire una propria interpretazione circa l’ambito temporale di applicazione del dlgs 150/2009.     ,ispirato dal desideriodi  non arrecare danni alle prerogative sindacali: infatti ha proseguito nella negoziazione integrativa fino a tutto il 31/12/2010, nonostante il mancato consenso del sindacato.

Secondo il    decreto del giudice veneziano  l’articolo 65 del dlgs 150/2009, erroneamente ritenuto dai sindacati e dalle prime decisioni dei giudici del lavoro alla stregua di norma di diritto transitorio, non costituisce ostacolo alcuno al pieno dipanarsi dell’operatività della riforma-Brunetta. Detto articolo 65, infatti, si limita a mantenere in vita solo i contratti decentrati vigenti al 15/11/2009, ma fino al 31/12/2010 (per le amministrazioni locali, il termine è al 31/12/2011). Se i contratti già vigenti al momento dell’entrata in vigore della riforma restano efficaci al verificarsi delle scadenze previste proprio dall’articolo 65 «tanto più deve ritenersi esclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti integrativi in contrasto con la disciplina di cui al dlgs 150/09». Insomma la conservazione di efficacia dei contratti integrativi stipulati prima del 15/11/2009, che per altro non solo possono, ma devono essere adeguati alla riforma se i loro contenuti siano con essa incompatibili, non consente di stipulare, a riforma vigente, contratti decentrati nuovi in contrasto con la stessa.

Il decreto   sostiene inoltre che a far data dall’1/1/2011 si è determinata la sostanziale disapplicazione delle clausole dei contratti collettivi nazionali vigenti al momento dell’entrata in vigore del dlgs 150/2009 che disciplinavano la contrattazione integrativa affidandole materie riferibili all’organizzazione degli uffici e alla gestione del personale.

RAPPORTO TRA INDENNITA’ MOBILITA’ E DS CON LAVORO INTERMITTENTE

28/03/2011

Si richiama l’attenzione sul  Messaggio n.7401 del 25 marzo con cui l’Inps  fornisce indicazioni circa  il comportamento  da  adottare nei confronti dei percettori di indennità di mobilità che si rioccupano con contratto di lavoro subordinato intermittente ed in   particolare se, durante i periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra, all’avente diritto sia possibile riconoscere l’indennità in parola.

 L’Istituto ritiene che sia necessario, preliminarmente, verificare se il lavoratore abbia o meno l’obbligo contrattuale di risposta alla chiamata del datore di lavoro con conseguente corresponsione dell’indennità di disponibilità ,che a norma degli artt.33 e 34 del dec.leg.vo il   contratto di lavoro intermittente, sia nella forma a tempo determinato che in quella a tempo indeterminato, può infatti prevedere l’indennità di disponibilità, che vincola il lavoratore a rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

 Precisato che  tal fine   l’indennità di disponibilità deve essere contrattualmente assunta dal lavoratore ed il relativo ammontare indicato nel corpo del contratto , dichiarando  la possibile assimilazione di tale forma contrattuale con quella del rapporto di lavoro part-time di tipo verticale,  la circolare  contiene i seguenti chiarimenti:

– nell’ipotesi di lavoratore che ha assunto l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trova applicazione la disciplina dettata, in via generale, dalla l. 223/1991. E dunque, in caso di rioccupazione sia a tempo determinato che indeterminato, la prestazione rimane sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale (art. 8, commi 6 e 7, l. 223/91);

– nell’ipotesi di lavoratore che non ha assunto l’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, trovano applicazione, per analogia legis, le disposizioni vigenti in materia di disoccupazione. Ciò in quanto, in tale evenienza, “il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro” (circ. 41 del 13 marzo 2006). Per tale motivo, sia in caso di riassunzione a tempo determinato che indeterminato, l’indennità di mobilità può essere riconosciuta limitatamente ai periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra, restando la prestazione sospesa durante i periodi di risposta alla chiamata da parte del lavoratore.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA LEGGE COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO VITTIME E RELATIVI FAMILIARI CRIMINALITA’,TERRORISMO,DOVERE E LAVORO

28/03/2011

Si segnala che sulla Gazzetta  Ufficiale n.69 del 25 marzo 2011 risulta pubblicata la legge n.25 dell’11.3.2011 ,relativa alla”Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”,  in vigore  dal 9 aprile p.v.,il cui testo si riporta di seguito .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo  1  della  legge  23
novembre 1998, n. 407,  introdotto  dall’articolo  5,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta  nel  senso  che  il
superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18,  comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in  ogni  caso
avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto  dei  limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa  vigente  per  l’anno  di
riferimento  e  che  resta  comunque   ferma   l’applicazione   delle
disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.  68,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni  obbligatorie  e
quote di riserva in quanto  ad  esclusivo  beneficio  dei  lavoratori
disabili.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Prima di commentare la   legge  di cui  sopra ,per completezza informativa si ritiene opportuno anztutto riportare  il testo   delle seguenti  disposizioni    richiamate dalla legge n.25/2011 :

A) comma 2  dell’  art.1   della legge n.407/1998,come modificato dalla legge n.288/99    ed integrato  con l’aggiunta dell ‘ultimo   periodo dall’art.5 comma 7 della dalla legge n.126 /2010:

“2. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.   Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo ,le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.Alle  assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 “

 

B ) Art.3 comma 1 della legge n.68/99 :

” 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”

 C) Art.18 comma 2 legge n.68/99:


 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione .

Inoltre  , risultando pertinente  sia alla  legge n. 407/1998 ,che   alla legge  d’interpretazione n.25/2011,si riporta il testo  dell’art.3 comma 123 della legge n.244/2007  :

“123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.”

 Peraltro si ritiene confacente  elencare i  destinatari del collocamento obbligatorio  di cui alla   legge n.407/1998 :

 a) Art 1 legge n.302/90- Norme a favore vittime terrorismo  e criminalità organizzata

 
   1.Chiunque subisca un’invalidita’ permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territori0 dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questiconnessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale,  .
2.Chiunque subisca un’invalidita’permanente   per effetto di ferite o lesioniriportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi peril perseguimento delle finalita’ delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale, a condizione che:
a)  il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero
di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura
penale;
b)   il soggetto leso risulti essere, al tempo dell’evento, del tutto estraneo ad ambienti e
rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalita’ del suo coinvolgimento passivo
nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si era gia’
dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui
partecipava.
3. Chiunque subisca un’invalidita’ permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione
dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo
alle attivita’ criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. Chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un’invalidita’ permanente    per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

 b)legge  23 dicembre 2005 n. 266    articolo 1, comma 563–564

 Contenenti isposizioni per le vittime del dovere  :

ed in genere tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Inoltre, sono equiparati ai soggetti di cui sopra coloro che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative

c) Art.2 comm2   legge n.407/98 ,come modificato dalle  leggi   n.288/99 : 

   Il  coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi  di cui all’art.1 della legge n.302/90(vittime terrorismo e criminalità organizzata)

 d) Art.3 comma 123 legge n.244/07:

   Orfani o, in alternativa,  coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

e) Art.34  comma 1 legge n. 3/2003 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale :

  Coniuge e   figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

f )   Art 122  comma 1 lett.b) decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252″ :

  Coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio

   In  ordine all  ‘assunzione con precedenza disciplinatadalla legge n.407/98 ,è da dire  chela stessa  riguarda anche i soggetti che già svolgono un’attività lavorativa e che trova applicazione    sia ai datori di lavoro privati -compresi gli enti pubblici economici -,che alle pubbliche amministrazioni  di cui all’art,1 comma 2 del dec.legvo n.165/01 , ritenendo  peraltro che ,in ordine all’organico di personale da tener presente affinchè sorga l’obbligo per gli uni e le altre, occorre   far rifermento, se l’assunzione riguarda le “vittime ”  all’art.3 dellal egge n.68/99 ,a quello previsto dalla stessa norma ,  mentre, se riguarda i superstiti delle stesse ,bisogna riportatarsi all’art.18 della citata legge n.68/99

 I   destinatari dell’assunzione ex legge n.407/98 sono anche  quelli che    non risultano in possesso dello stato di disoccupazione,   pur essendo tenuti   ,per espressa previsione dell’art 1 comm 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento  obbligatorio presso  i Servizi per l’Impiego ,prescindendo, nel caso degli orfani delle   vittime o equiparati ,dalla minore età al momento del decesso del genitore o dell’evento riguardante il medesimo che   comporta  l’equiparazione.Infatti   il citato art.1 al comma  3 stabilisce che  , agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non   superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari  .

Si precisa altresì che per   “fatto di lavoro”deve intendersi l’evento dannoso ,quale l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale ,comportante il decesso del lavoratore ,occorso in un luogo di lavoro privato .

 Presso  i datori di lavoro privati, le assunzioni in questione   devono   avvenire secondo le   disposizioni generali   della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,  vigendo   per le assunzioni obbligatorie    il sistema del nullaosta rilasciato dai Servizi Impiego,previa richiesta   dei datori di lavoro,che può essere nominativa ovvero numerica,secondo la disciplina dell’art.7 della legge n.68/99 ,che  stabilisce   le richieste nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti richieste ,fermo restando  che  i Servizi Impiego sono tenuti ad evadere le stesse avviando con precedenza o con preferenza a parità di titoli ,i soggetti appartenenti alle categorie delle vittime e superstiti  del terrorismo,della criminalità ,del dovere o del lavoro, regolarmente   iscritti negli elenchi delle strutture interessate ed in possesso dei requisiti professionali indicati nelle richieste pervenute , avviando    dalle  graduatorie   formate sulla base dei criteri generali indicati dall’art.9 comma 3 del dpr n.333/2000  ,ma ferma restando la facolta’ delle Regioni d’individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali.

  Resta  inteso peraltro che le richieste di avviamento nel  settore  privato  possono riguardare i quadri,gli impiegati  (d’ordine,di concetto ,direttivi,amministrativi e tecnici),nonche’ gli operai (generici,qualificati e specializzati) ed anche gli intermedi.

 Per quanto riguarda la procedura  delle  assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni  , ci si riportarsi alla previsione  della circolare n.2/03 del Dipartimento Funzione Pubblica,che   dispone quanto segue.

  Per le pubbliche amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla  categoria delle vittime  del terrorismo  , della criminalita’ organizzata,del dovere e del lavoro  o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell’ipotesi in cui gia’ svolgano un’attivita’ lavorativa     , la normativa   prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo,comune a tutte le amministrazioni pubbliche, che riguarda    le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, relativo ai   livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente  B3, C1 e C2:
 In ordine alle assunzioni    per i profili professionali sino al quinto livello retributivo, è da dire che le stesse  possono essere effettuate tramite  chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell’eventualita’ in cui non risultino presentate domande, l’amministrazione dovra’ rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste ,applicando l’art.32 del dec.leg.vo n.487 94.mentre  in riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche aquelle previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, iviincluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzion secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte.
Le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo  della criminalita’  ,del dovere e del lavoro  secondo quanto prescritto dall’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate nell’ambito del sistema della programmazione delle assunzioni. ed in  conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione di
soggetti appartenenti alle categorie protette,  (comprese quelle relative ai soggetti di cui alla legge n.407/98) deve attenersi   alle seguenti fasi procedurali:
1) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette;
2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita’ previste dall’art. 32 deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ,come modificato dal dec.legvo n.246/97 in caso di assunzioni corrispondenti alle posizioni economiche B 2,avvertendo che tali  prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzateall’accertamento di specifiche capacita’ e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto;
3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche conriferimento all’ordine di convocazione degli interessati ai fini dell’espletamento delle prove di idoneita’.
Per quanto riguarda in particolare la possibilita’, limitatamente al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, la circolare prima citata ritiene opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie vacanze di organico, diano la piu’ ampia e capillare pubblicita’dell’avvio di tali procedure di assunzione ,al fine di garantire a tutti gli eventuali interessati la possibilita’ di usufruire dei benefici.

  Nel   caso in cui una pubblica amministrazione,  abbia  verificata ed individuata  l’effettiva carenza in organico del personale da assumere  , può  riservare sino al  10% dei posti da coprire  agli appartenenti alla categoria delle  “vittime”   di  terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro e/o ai rispettivi superstiti  inseriti nelle graduatorie formate a seguito dei  bandi pubblici  ,fermo restando che probabilmente le assunzioni    vanno   autorizzate i dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nel rispetto  dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  ,applicando ,come gia’ detto ,la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487ì/94  per posti di posizione economica sino a B2 ovvero quella del concorso oubblico  o della pubblica selezione. , tenendo conto     dei posti di  posizione economica superiore,riservando la nomina  con preceden  agli inseriti in graduatoria appartenenti alla categoria delle “vittime” e/o dei superstiti delle stesse.

  Venendo alla  disposizione aggiunta dall’art 3 comma 123 della legge n.244 /07    ,si fa notare che  la stessa prevede    che  alle assunzioni  obbligatorie delle vittime e relativi   superstiti non si applica la quota di riserva prevista dall’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999,fissata   per le  aziende private ed amministrazioni pubbliche  con più di 50 dipendenti   all’1% , bensì , stando  al tenore letterale  della  richiamata disposizione  , quella del 7%   stabilita per le categorie del invalidi in caso di datori di  lavoro  con un organico di personale  superiore a 50 unità.

  L’inserimento  sia degli appartenenti alla categoria delle  “vittime”  ,chea quella  dei superstiti delle stesse all’interno della disciplina specifica per i disabili ,ha  comportato  molteplici  perplessita’  interpretative e conseguenti incertezze operative .
 Le assassociazioni dei disabili , ritenendo che  la categoria  risultava   eccessivamente  penalizzata   nella  ricerca e  conseguimento di confacente sistemazione lavorativa   attraverso  il collocamento obbligatorio  , ha  attivato  corrispondenti iniziative  ,  ed hanno convinto il     Parlamento ad approvare appunto la    legge d’interpretazione n.25 dell’11.3.2011,citata all’inizio della presente  ,che, ripristinando  il 7% dei posti di lavoro riservati soltanto ai lavoratori portatori di   disabilità    dei    datori di lavoro pubblici e privati ,  realizza   la tutela dei diritti  acquisiti dalla categoria  degli  invalidi , limita invece   lo sbocco lavorativo per i  familiari superstiti  delle vittime della criminalità,del terrorismo ,del dovere e del lavoro decedute o  divenute grandi invalidi
 ,  perche’ dispone  l’applicazione  della percentuale dell’1%  prevista   dall’art.18 della legge n.68/99.

In definitiva ,in  base ad  una interpretazione letteraria del testo  della  legge in questione , risulta che      la volontà  del legislatore   appare quella  di contenere  il beneficio riconosciuto  ai familiari delle “vittime ” nei limiti della quota del 1% previsto dall’art.18 della legge 68/99  , ripristinando   la situazione normativa   preesistente  alla legge  n. 126/2010 , pur  rimanendo fermo  che la percentuale riservata  ai portatori  di  handicap dall’art.3 della legge n.68/99 trova applicazione anche alle vittime del terrorismo ,criminalità , dovere  e lavoro   rimasti permanentemente invalidi .

Inoltre  ,sempre in base all’interpretazione letterale dell’a legge n.25/2011  , rispetto alle   pubbliche amminitrazioni, le assunzioni  relative ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3,C1 e C2 , riguardanti  i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998,  appartenenti al personale contrattualizzato del comparto Ministeri,   non possono superare l’aliquota del 10% del numero di vacanze in organico.

 In   attesa che gli organi istituzionali competenti forniscano le istruzioni    del caso  rispetto  all’applicazione conforme ed uniforme della legge n.25/2011 in esame,  secondo l’interpretazione letterale della stessa  è da ritiene in sintesi che :

a)   la precedenza concessa   agli appartenenti alla categoria delle  “vittime”   di lavoro,dovere,criminalità e terrorismo  è confermata ,ma  dovrebbe    valere esclusivamente nei confronti delle altre categorie ricomprese nell’art. 18 dela legge n.68/99 ;

b)  tale precedenza  sembra esclusa nel collocamento obbligatorio  presso i datori di lavoro privati,   che   pertanto  dovrebbe avvenire secondo le   disposizioni generali   della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,  

 .c) il “superamento” della percentuale dell’1% potrebbe essere effettuato soltanto  nel caso in cui una pubblica amministrazione,   verificata ed individuata  l’effettiva carenza in organico del personale da assumere  ,  stabilisca la  riserva del   10%  agli appartenenti alla categoria delle  “vittime” e superstiti  di  terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro nei bandi di concorso  ,che probabilmente   vanno   autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nel rispetto  dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  ,applicando ,come gia detto, la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487ì/94  per posti di posizione economica sino a B2 ovvero quella del concorso  o della pubblica selezione.  per  posti di  posizione economica superiore

d) al di fuori dell’ipotesi considerata nella precedente lettera c) ,di norma  alle “vittime ” essendo  invalide,si applicherebbero le aliquote  previste  dell’art.3 della legge n.68/99,mentre   ai superstiti ed equiparati delle stesse si applicherebbe quella dell’1% di cui all’art.18  della  predetta legge. 

ANCORA SULLA MOBILITA’ VOLONTARIA PUBBLICI DIPENDENTI

27/03/2011

Qualche giorno fa ,sul blog  è stato pubblicato il post recante il titolo ” A proposito  mobilità pubblici dipendenti”   per  esporre la posizione degli autori  indirizzati a sostenere   che ,a seguito    del dec.legv.vo n.150/2009,che tra l’altro ha novellato l’art.30 del dec.legvo n.165/01 ,risulta venuto meno l’obbligo del preventivo consenso al trasferimento dei  dipendenti pubblici da parte delle amministrazioni cedenti neòll’ambito di una procedura di mobilità volontaria.

 Ora appare confacente tornare  a parlare  del medesimo   argomento, considerato  che la tesi suddetta viene contestata da altri interpreti ,che ,   dichiarando un opposto orientamento in merito,  sono  portati a rirenere  che  risulta  ancora necessario il nullaosta  anche dell’amministrazione   di provenienza ,  sulla base di valutazioni e considerazioni che di seguito si  riportano.

Questi interpreti  ritengono non    convincenti le argomentazioni contrarie  , affrmando  che le stesse si basano su una presunta e  non dimostrata volontà del legislatore di  favorire e  snellire  il passaggio dei dipendenti da un’amministrazione all’altra ,mentre appare del tutto improprio il riportarsi all’ articolo 12 delle preleggi,secondo cui occorre dare priorità nell’interpretazione della legge al senso che deriva dal testo letterale dell stesse. 

Inoltre   questi  autori contestano agli altri  che   nel testo dell’articolo 30, comma 1, del dlgs 165/2001  non si rinviene    un’espressa volontà del legislatore di eliminare il consenso e che la   previsione  normativa  non  fa cenno all’   eliminazione della necessità del «nulla osta 

Gli stessi si oppongono altresì a  ritenere che il parere favorevole del dirigente riferito al personale che «è assegnato» riguardi il dipendente, estraneo ai ruoli dell’amministrazione, ma in essa operante in posizione di comando ,in quanto    dei dipendenti in comando o fuori ruolo non parla il comma 1  dell’articolo 30 e ,ma il comma 2 bis .   ,che condiziona  il reclutamento di nuovo personale all’espletamento delle procedure di mobilità o all’immissione in ruolo del personale comandato.

 Ma il vero punto di forza ,su cui gli interpreti favorevoli alla persistenza dell’obbligo del consenso al trasferimento da parte dell’amministrazione cedente,oltre che del parere  di quella   di destinazione ,sta nel far notare che     il comma 1, dell’art.30   qualifica la mobilità come «cessione del contratto». e di conseguenza dichiarano che  non può che trattarsi della fattispecie regolata dall’articolo 1406 del codice civile, che  la  dottrina dominante e maggioritaria considera come un negozio necessariamente trilaterale, posto che si configura ogni volta che un soggetto, detto cedente, sostituisce a sé  stesso  un terzo, detto cessionario, nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive con  il  il consenso dell’altro contraente (il c.d. ceduto) e che le prestazioni oggetto del contratto trasferito non siano ancora state eseguite.

  Nel caso dell’articolo 30, comma 1, cedente è il lavoratore, cessionario è l’amministrazione verso la quale il lavoratore intende trasferirsi, ceduto è l’amministrazione dalla quale il lavoratore intende andar via ,pertanto l’  obbligatorietà del consenso del ceduto  è esplicitamente necessario.

 La conferma della tesi sostenuta ,secondo questi interpreti , discende dalla constatazione  che il comma 1 dell’art.30 più volte citato  prevede il parere favorevole del dirigente dell’amministrazione     presso cui  il personale «è» assegnato, che    altra  non che quella  da cui il lavoratore vuol andare via .

L’aspetto finale che  risulta sottolineato   in ordine alla  conferma del persistere del consenso al trasferimento da parte dell’amministrazione cedente  fa riferimento alla cicostanza che  detto  consenso     si esprime in forma scritta , al pari del   contratto di cessione   ,in applicazione   della  regola generale  , secondo  la quale   i negozi modificativi debbono avere la medesima forma del negozio a cui si ricollegano .

Conclusivamente  viene evidenziato  la dichiarazione degli autori in parola circa  l’inaccettabilita’ di interpretazioni  capaci   di consentire  al dipendente pubblico attraverso la mobilità  di cambiare liberamente ed autonomamente  il datore di lavoro.

Rispetto a quanto sopra esposto, si ritiene di fare qualche osservazione costruttiva ,ritenendo che parte delle  argomentazioni portata a sostegno della tesi sul  mantenimento dell’obbligo di preventivo consenso al trasferimento da parte dell’amministrazione cedente  ,non trovando  completo  riscontro nel testo dell’art.30 comma 1 deldecreto lgislatovo n.165/01,potrebbe determinare perplessità e dubbi  nell’applicazione della norma e favorire contrasti operativi con conseguente richieste d’intervento dei giudici.

 Gli  aspetti che,rispetto a quanto  prima  detto ,   suggeriscono una certa prudenza nella condivisione    appaiono  quelli in cui,  sostenendo    che tuttora  la mobilita ‘è condizionata dal consenso dell’amministrazione di provenienza ,si afferma che:

a) nel testo dell’art.30 non vi è traccia che esplicitamente esclude il predetto consenso;

b) posto che nell’ art.30 si prevede che deve essere  espresso il parere favorevole del dirigente dell’aminisistrazione ” cuiilprsonale è o sarà assegnato”,detto consenso  non  può che essere  dato dall’amministrazione cedene. 

c  ) dei dipendenti in comando o fuori ruolo non parla il comma 1  dell’articolo 30 e ,ma il comma 2 bis .   

Per quanto riguarda l’aspetto sub a), in realtà nel testo del’art.30 ,come novellato dal dec.leg.vo n.150/09 ,non  solo manca ogni  traccia non solo circa  l’esplicita  abolizione  dell’obbligo del consenso al trasferimento,ma anche ogni indicazione sul mantenimento delo stesso. Stando così la situazione ,la  soluzione dell’incertezza puòvenire soltando ponendo a confronto i testi dell’art.30 prima e dopo la novella allo stesoapportata daò dc.leg.vo n.150/09,che peròsi ritiene   sia fa vorevole a chi  esclude l’obbligo delconenso in questione.Infatti il testo del come 1 seconda parte dell’art. 30 prima d’ essere novellato stabilisce :”Il trasferimento e’ disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.”,che invece manca  nel testo modificato dal dec.lgvo n.150/09.

Per quanto concerne l’aspetto sub)   ,visto che nel testo novellato dell’art.30 comma 1  si parla di ufficio di “assegnazione” e non dove già si presta servizio, si ritiene più corretto  leggere   che necessita il parere dell’ufficio cui il dipendente dovrà andare. Tale lettura, peraltro,   sembra   pertinente visto che la lettera “O” inserita tra “è” e “sarà” significa che se occorresse il parere dell’ente di provenienza, sarebbe escluso quello dell’ente di arrivo, e ciò sarebbe una evidente incongruenza.

Infine in merito a quanto sub c) , occorre  notare che,se  è  vero che di dipendenti in comando e fuori ruolo si parla non  nel comma 1 ,ma   nel .2 bis dell’art.30 del  dec.legvo n.165/01,altrettanto vero è che   quest’ultimo   si riporta esplicitamente  al primo ,poichè  dispone che ” le  amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali  finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 “che ,come è stato  sottolineato  prima  ,  a differenza del precedente ,nel testo ora igente  tace sull’obbligatorio  preventivo consenso dell’amministrazione cedente  ,dovendosi tutt’al più riportare al riguardo all’eventuale  previsione della contrattazione collettiva.  In conclusione  si ritiene  che la  rilevanza  del comma 2 bis,non sta  nella  conferma dell’obbligo del consenso dell’amministrazione di provenienza ,ma piuttosto ,come risulta scritto nella disposizione,  che l’amministrazione cedente  deve procedere “in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e’ disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”

Si  termina affermando l’esigenza  che gli organi istituzionali competenti  ,affiancando le opinioni degli interpreti,   anche   a seguito di specifica sollecitazione di amminitrazioni  o enti direttamente   interessati alla questione ,forniscano al più presto indicazioni capaci tanto  di indirizzare verso comportamenti uniformi e conformi al dettato normativo  ,quanto di prevenire  l’ attivazione  di controversie da parte dei  dipendenti  a causa di disposizioni poco chiare  ovvero di letture delle stesse non convergenti.

INDICAZIONI INAIL PER DURC

27/03/2011

La circolare n. 22   del 24  marzo  2011 diffusa   dall’Inail con le novità in materia di regolarità contributiva operative dall’8 giugno, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del codice di attuazione dei contratti pubblici, prevede che occorre il DURC per tutti i contratti pubblici, siano essi di lavoro, di servizi o di forniture, e anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità.

Viene  chiarito però che nell’  ‘aggiudicazione di un appalto   vale il criterio dello scostamento non grave  ,nel senso che    omissioni contributive fino al 5% del dovuto o, se superiori, fino a 100 euro, non pregiudicano la regolarità,mentre la valdità è pregiudicata per sempre per omissioni contribute di mporto a 100 euro.

Inoltre si   spiega che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del predetto regolamento (dpr n. 207/2010), l’ambito di applicazione del Durc nei contratti pubblici comprende praticamente tutti i contratti sia di lavori, di servizi che di forniture ,mentre restano esclusi i soli contratti per i quali lo stesso Codice prevede una deroga espressa (ad esempio i contratti di servizi di arbitrato e conciliazione).

In base a tale previsione, quindi, il Due deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.

 L’Istuto aggiunge che spetta  alla pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere chiesto il Durc ,risultando confermato    che, anche a seguito del nuovo codice dei contratti, il Durc va richiesto per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, per ciascuna fase operativa.

il Durc rilasciato  ha un periodo di validità  trimestrale ,che decorre sempre dalla data di emissione  .

Infine si segnala che lo   sportello unico previdenziale comunica la modifica, in maniera sensibile, dell’applicazione dedicata alla richiesta ed al rilascio del Durc, con nuove funzionalità ed una diversa veste grafica. La nuova versione 4.0 sarà disponibile dal 28 marzo 2011.
L’Inail diffonde un vademecum riepilogativo sulle principali regole per il Durc aggiornato con le novità del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici che entreranno in vigore l’8 giugno.