Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 25 marzo 2011 risulta pubblicata la legge n.25 dell’11.3.2011 ,relativa alla”Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”, in vigore dal 9 aprile p.v.,il cui testo si riporta di seguito .
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23
novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il
superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso
avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di
riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e
quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori
disabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Prima di commentare la legge di cui sopra ,per completezza informativa si ritiene opportuno anztutto riportare il testo delle seguenti disposizioni richiamate dalla legge n.25/2011 :
A) comma 2 dell’ art.1 della legge n.407/1998,come modificato dalla legge n.288/99 ed integrato con l’aggiunta dell ‘ultimo periodo dall’art.5 comma 7 della dalla legge n.126 /2010:
“2. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo ,le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 “
B ) Art.3 comma 1 della legge n.68/99 :
” 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”
C) Art.18 comma 2 legge n.68/99:
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione .
Inoltre , risultando pertinente sia alla legge n. 407/1998 ,che alla legge d’interpretazione n.25/2011,si riporta il testo dell’art.3 comma 123 della legge n.244/2007 :
“123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.”
Peraltro si ritiene confacente elencare i destinatari del collocamento obbligatorio di cui alla legge n.407/1998 :
a) Art 1 legge n.302/90- Norme a favore vittime terrorismo e criminalità organizzata
1.Chiunque subisca un’invalidita’ permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territori0 dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questiconnessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale, .
2.Chiunque subisca un’invalidita’permanente per effetto di ferite o lesioniriportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi peril perseguimento delle finalita’ delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero
di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura
penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell’evento, del tutto estraneo ad ambienti e
rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalita’ del suo coinvolgimento passivo
nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si era gia’
dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui
partecipava.
3. Chiunque subisca un’invalidita’ permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione
dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo
alle attivita’ criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. Chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un’invalidita’ permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
b)legge 23 dicembre 2005 n. 266 articolo 1, comma 563–564
Contenenti isposizioni per le vittime del dovere :
ed in genere tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Inoltre, sono equiparati ai soggetti di cui sopra coloro che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative
c) Art.2 comm2 legge n.407/98 ,come modificato dalle leggi n.288/99 :
Il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi di cui all’art.1 della legge n.302/90(vittime terrorismo e criminalità organizzata)
d) Art.3 comma 123 legge n.244/07:
Orfani o, in alternativa, coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
e) Art.34 comma 1 legge n. 3/2003 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale :
Coniuge e figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
f ) Art 122 comma 1 lett.b) decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252″ :
Coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio
In ordine all ‘assunzione con precedenza disciplinatadalla legge n.407/98 ,è da dire chela stessa riguarda anche i soggetti che già svolgono un’attività lavorativa e che trova applicazione sia ai datori di lavoro privati -compresi gli enti pubblici economici -,che alle pubbliche amministrazioni di cui all’art,1 comma 2 del dec.legvo n.165/01 , ritenendo peraltro che ,in ordine all’organico di personale da tener presente affinchè sorga l’obbligo per gli uni e le altre, occorre far rifermento, se l’assunzione riguarda le “vittime ” all’art.3 dellal egge n.68/99 ,a quello previsto dalla stessa norma , mentre, se riguarda i superstiti delle stesse ,bisogna riportatarsi all’art.18 della citata legge n.68/99
I destinatari dell’assunzione ex legge n.407/98 sono anche quelli che non risultano in possesso dello stato di disoccupazione, pur essendo tenuti ,per espressa previsione dell’art 1 comm 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio presso i Servizi per l’Impiego ,prescindendo, nel caso degli orfani delle vittime o equiparati ,dalla minore età al momento del decesso del genitore o dell’evento riguardante il medesimo che comporta l’equiparazione.Infatti il citato art.1 al comma 3 stabilisce che , agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari .
Si precisa altresì che per “fatto di lavoro”deve intendersi l’evento dannoso ,quale l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale ,comportante il decesso del lavoratore ,occorso in un luogo di lavoro privato .
Presso i datori di lavoro privati, le assunzioni in questione devono avvenire secondo le disposizioni generali della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000, vigendo per le assunzioni obbligatorie il sistema del nullaosta rilasciato dai Servizi Impiego,previa richiesta dei datori di lavoro,che può essere nominativa ovvero numerica,secondo la disciplina dell’art.7 della legge n.68/99 ,che stabilisce le richieste nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti richieste ,fermo restando che i Servizi Impiego sono tenuti ad evadere le stesse avviando con precedenza o con preferenza a parità di titoli ,i soggetti appartenenti alle categorie delle vittime e superstiti del terrorismo,della criminalità ,del dovere o del lavoro, regolarmente iscritti negli elenchi delle strutture interessate ed in possesso dei requisiti professionali indicati nelle richieste pervenute , avviando dalle graduatorie formate sulla base dei criteri generali indicati dall’art.9 comma 3 del dpr n.333/2000 ,ma ferma restando la facolta’ delle Regioni d’individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali.
Resta inteso peraltro che le richieste di avviamento nel settore privato possono riguardare i quadri,gli impiegati (d’ordine,di concetto ,direttivi,amministrativi e tecnici),nonche’ gli operai (generici,qualificati e specializzati) ed anche gli intermedi.
Per quanto riguarda la procedura delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni , ci si riportarsi alla previsione della circolare n.2/03 del Dipartimento Funzione Pubblica,che dispone quanto segue.
Per le pubbliche amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo , della criminalita’ organizzata,del dovere e del lavoro o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell’ipotesi in cui gia’ svolgano un’attivita’ lavorativa , la normativa prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo,comune a tutte le amministrazioni pubbliche, che riguarda le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, relativo ai livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente B3, C1 e C2:
In ordine alle assunzioni per i profili professionali sino al quinto livello retributivo, è da dire che le stesse possono essere effettuate tramite chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell’eventualita’ in cui non risultino presentate domande, l’amministrazione dovra’ rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste ,applicando l’art.32 del dec.leg.vo n.487 94.mentre in riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche aquelle previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, iviincluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzion secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte.
Le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo della criminalita’ ,del dovere e del lavoro secondo quanto prescritto dall’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate nell’ambito del sistema della programmazione delle assunzioni. ed in conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione di
soggetti appartenenti alle categorie protette, (comprese quelle relative ai soggetti di cui alla legge n.407/98) deve attenersi alle seguenti fasi procedurali:
1) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette;
2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita’ previste dall’art. 32 deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ,come modificato dal dec.legvo n.246/97 in caso di assunzioni corrispondenti alle posizioni economiche B 2,avvertendo che tali prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzateall’accertamento di specifiche capacita’ e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto;
3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche conriferimento all’ordine di convocazione degli interessati ai fini dell’espletamento delle prove di idoneita’.
Per quanto riguarda in particolare la possibilita’, limitatamente al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, la circolare prima citata ritiene opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie vacanze di organico, diano la piu’ ampia e capillare pubblicita’dell’avvio di tali procedure di assunzione ,al fine di garantire a tutti gli eventuali interessati la possibilita’ di usufruire dei benefici.
Nel caso in cui una pubblica amministrazione, abbia verificata ed individuata l’effettiva carenza in organico del personale da assumere , può riservare sino al 10% dei posti da coprire agli appartenenti alla categoria delle “vittime” di terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro e/o ai rispettivi superstiti inseriti nelle graduatorie formate a seguito dei bandi pubblici ,fermo restando che probabilmente le assunzioni vanno autorizzate i dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ,applicando ,come gia’ detto ,la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487ì/94 per posti di posizione economica sino a B2 ovvero quella del concorso oubblico o della pubblica selezione. , tenendo conto dei posti di posizione economica superiore,riservando la nomina con preceden agli inseriti in graduatoria appartenenti alla categoria delle “vittime” e/o dei superstiti delle stesse.
Venendo alla disposizione aggiunta dall’art 3 comma 123 della legge n.244 /07 ,si fa notare che la stessa prevede che alle assunzioni obbligatorie delle vittime e relativi superstiti non si applica la quota di riserva prevista dall’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999,fissata per le aziende private ed amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti all’1% , bensì , stando al tenore letterale della richiamata disposizione , quella del 7% stabilita per le categorie del invalidi in caso di datori di lavoro con un organico di personale superiore a 50 unità.
L’inserimento sia degli appartenenti alla categoria delle “vittime” ,chea quella dei superstiti delle stesse all’interno della disciplina specifica per i disabili ,ha comportato molteplici perplessita’ interpretative e conseguenti incertezze operative .
Le assassociazioni dei disabili , ritenendo che la categoria risultava eccessivamente penalizzata nella ricerca e conseguimento di confacente sistemazione lavorativa attraverso il collocamento obbligatorio , ha attivato corrispondenti iniziative , ed hanno convinto il Parlamento ad approvare appunto la legge d’interpretazione n.25 dell’11.3.2011,citata all’inizio della presente ,che, ripristinando il 7% dei posti di lavoro riservati soltanto ai lavoratori portatori di disabilità dei datori di lavoro pubblici e privati , realizza la tutela dei diritti acquisiti dalla categoria degli invalidi , limita invece lo sbocco lavorativo per i familiari superstiti delle vittime della criminalità,del terrorismo ,del dovere e del lavoro decedute o divenute grandi invalidi , perche’ dispone l’applicazione della percentuale dell’1% prevista dall’art.18 della legge n.68/99.
In definitiva ,in base ad una interpretazione letteraria del testo della legge in questione , risulta che la volontà del legislatore appare quella di contenere il beneficio riconosciuto ai familiari delle “vittime ” nei limiti della quota del 1% previsto dall’art.18 della legge 68/99 , ripristinando la situazione normativa preesistente alla legge n. 126/2010 , pur rimanendo fermo che la percentuale riservata ai portatori di handicap dall’art.3 della legge n.68/99 trova applicazione anche alle vittime del terrorismo ,criminalità , dovere e lavoro rimasti permanentemente invalidi .
Inoltre ,sempre in base all’interpretazione letterale dell’a legge n.25/2011 , rispetto alle pubbliche amminitrazioni, le assunzioni relative ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3,C1 e C2 , riguardanti i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, appartenenti al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, non possono superare l’aliquota del 10% del numero di vacanze in organico.
In attesa che gli organi istituzionali competenti forniscano le istruzioni del caso rispetto all’applicazione conforme ed uniforme della legge n.25/2011 in esame, secondo l’interpretazione letterale della stessa è da ritiene in sintesi che :
a) la precedenza concessa agli appartenenti alla categoria delle “vittime” di lavoro,dovere,criminalità e terrorismo è confermata ,ma dovrebbe valere esclusivamente nei confronti delle altre categorie ricomprese nell’art. 18 dela legge n.68/99 ;
b) tale precedenza sembra esclusa nel collocamento obbligatorio presso i datori di lavoro privati, che pertanto dovrebbe avvenire secondo le disposizioni generali della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,
.c) il “superamento” della percentuale dell’1% potrebbe essere effettuato soltanto nel caso in cui una pubblica amministrazione, verificata ed individuata l’effettiva carenza in organico del personale da assumere , stabilisca la riserva del 10% agli appartenenti alla categoria delle “vittime” e superstiti di terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro nei bandi di concorso ,che probabilmente vanno autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ,applicando ,come gia detto, la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487ì/94 per posti di posizione economica sino a B2 ovvero quella del concorso o della pubblica selezione. per posti di posizione economica superiore
d) al di fuori dell’ipotesi considerata nella precedente lettera c) ,di norma alle “vittime ” essendo invalide,si applicherebbero le aliquote previste dell’art.3 della legge n.68/99,mentre ai superstiti ed equiparati delle stesse si applicherebbe quella dell’1% di cui all’art.18 della predetta legge.