Archive for marzo 2014

INAIL :LIMITI MINIMI GIORNALIERI RETRIBUZIONE PER CALCOLO PREMI ASSICURATIVI 2014

31/03/2014

L’argomento di cui al titolo risulta trattato nella circolare INAIL sottostante ,cui si rinvia,

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  la circolare n. 21/2014 

MLPS:PIANO GARANZIA GIOVANI

31/03/2014

 

Il 2014 sarà l’anno di avvio della Youth Guarantee, programma europeo per favorire l’occupabilità e l’avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro. Un percorso che prevede una serie di misure, a livello nazionale e territoriale, volte a facilitare la presa in carico dei giovani tra 15 e 25 anni per offrire loro opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro.

Il “Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani” è stato predisposto dalla Struttura di Missione, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, composta dai rappresentanti del Ministero e delle sue agenzie tecniche – ISFOL e Italia Lavoro – del MIUR, MISE, MEF, del Dipartimento della Gioventù, dell’INPS, delle Regioni e Province Autonome, delle Province e Unioncamere.

Il Piano è stato condiviso con le parti sociali, le associazioni di giovani, del Terzo Settore ed è attualmente all’attenzione della Commissione Europea dalla quale si attende il via libera al progetto per l’erogazione dei finanziamenti e l’avvio delle azioni previste. Nel corso del primo trimestre del 2014 verrà realizzata la piattaforma tecnologica per consentire la registrazione dei giovani al progetto, verranno formalizzati i protocolli operativi con le Regioni, alle quali spetterà l’attuazione del Piano. Verrà inoltre lanciata la campagna di comunicazione a livello nazionale, già avviata a novembre con il contest online per la realizzazione della grafica coordinata e dello spot video.

Alcuni degli obiettivi della Garanzia per i Giovani sono stati già anticipati da una serie di misure messe in atto dal Governo, tra cui il Decreto Legge 76/2013 (Scheda di sintesi) che prevede, tra l’altro, incentivi per le imprese che assumono giovani under 30 a tempo indeterminato, il finanziamento di tirocini formativi in azienda e nelle pubbliche amministrazioni, finanziamento di iniziative di auto impiego e auto imprenditorialità. Sono poi in corso altre iniziative per i giovani mirati ad aumentare le possibilità occupazionali e a promuovere l’apprendistato come principale contratto di inserimento nel mondo del lavoro.

Cosa chiede l’Europa?

La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia per i Giovani” invita tutti gli Stati membri ad assicurare ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o altra misura di formazione, entro 4 mesi dall’uscita dal sistema di istruzione formale o dall’inizio della disoccupazione.

In generale, obiettivo della “Garanzia per i Giovani”  è quello di offrire una risposta ai ragazzi e alle ragazze che ogni anno si affacciano al mondo del lavoro dopo la conclusione degli studi. Considerato lo specifico contesto italiano tale iniziativa prevede, inoltre, anche azioni mirate ai giovani disoccupati e scoraggiati, che hanno necessità di ricevere un’adeguata attenzione da parte delle strutture preposte alle politiche attive del lavoro.

La Raccomandazione distingue chiaramente l’aspetto di riforma strutturale della Garanzia medesima, per la quale raccomanda un recepimento normativo, e l’introduzione di un ampio ventaglio di iniziative a favore dei giovani sostenute sia dal finanziamento previsto dal progetto europeo Youth Employment Initiative sia dal Fondo Sociale Europeo (FSE 2014-2020).

Cosa prevede il Piano Italiano: dall’informazione alla presa in carico

Informazione – Il Piano Italiano prevede un sistema universale di informazione e orientamento a cui il giovane accede registrandosi attraverso vari punti di contatto: il sito http://www.garanziaperigiovani.it (in fase di realizzazione), il portale Cliclavoro, i portali regionali, i Servizi per l’Impiego e altri servizi competenti, sportelli ad hoc che saranno aperti presso gli istituti di istruzione e formazione. Nella fase di informazione e comunicazione saranno coinvolte varie istituzioni o associazioni, tra cui Camere di Commercio, associazioni sindacali e datoriali, associazioni giovanili e del Terzo Settore.

Orientamento – Dopo la registrazione e un primo colloquio nella fase di accoglienza, al giovane verrà indicato un percorso di orientamento individuale destinato a definire un progetto personalizzato di formazione o lavorativo/professionale. In sintesi, s’intende rendere sistematiche le attività di orientamento al lavoro anche con il mondo dell’educazione (istituti scolastici, istruzione e formazione professionale ed università), attraverso gli operatori e supporti informatici ad alto valore aggiunto.

Colloquio – Il Piano italiano intende offrire ai giovani l’opportunità di un colloquio specializzato da parte di orientatori qualificati che preparino i giovani all’ingresso nel mercato del lavoro con percorsi di costruzione del curriculum e di autovalutazione delle esperienze e delle competenze.  In altri termini, si vogliono incoraggiare interventi nei confronti dei giovani che non studiano e non lavorano (Neet) o che hanno abbandonato precocemente gli studi promuovendo percorsi verso l’occupazione, anche incentivati, attraverso servizi e strumenti che favoriscano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I percorsi possibili – Ai giovani che presenteranno i requisiti verrà offerto un finanziamento diretto (bonus, voucher, ecc.) per accedere ad una gamma di possibili percorsi, tra cui: l’inserimento in un contratto di lavoro dipendente, l’avvio di un contratto di apprendistato o di un’esperienza di tirocinio, l’impegno nel servizio civile, la formazione specifica professionalizzante e l’accompagnamento nell’avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo.

La comunicazione – Per informare i giovani delle misure messe in campo dal Piano italiano e spingerli ad attivarsi per cogliere le opportunità descritte, è stato predisposto un piano di comunicazione integrata. La prima fase, avviata a novembre, prevede l’avvio di un contest online per la definizione della linea grafica e dello spot che caratterizzeranno la campagna di comunicazione. L’idea di indire una gara sul web per la creazione dei principali strumenti di comunicazione della Garanzia Giovani nasce dal desiderio far partecipare il più ampio numero possibile di giovani ad un progetto rivolto proprio a loro, coinvolgendoli fin dall’inizio e stimolando un dibattito “virale”, che faccia circolare idee e proposte creative per sviluppare messaggi e prodotti adatti ai giovani elaborati dai giovani stessi.

Appendici

WIKI Garanzia Giovani, numero 2

Piano di comunicazione per la Garanzia per i Giovani

Contributo del Gruppo di lavoro “Supporto informativo e orientamento per i giovani”

Contributo del Gruppo di lavoro “Autoimprenditorialità”

Contributo del Gruppo di lavoro “Focus Group giovanili e mobilitazione delle idee”

Contributo di Unioncamere “L’inserimento al lavoro dei giovani”

DIPARTIMENTO F.P.: CIRCOLARE LIMITI RETRIBUZIONI E PENSIONI

31/03/2014

Si richiama l’attenzione sulla circolare del  Dipartimento della Funzione Pubblica  n. 3 del 18 marzo 2014,  contenente  indicazioni e chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni ed ai trattamenti pensionistici introdotti con la legge di stabilità per il 2014 ,richiamando altresi  le  disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico che continuano a trovare applicazione.

la circolare n. 3/2014

ANTICIPAZIONE CIG LAVORATORI PROVINCIA PESCARA

31/03/2014
CARTA UTILE  è  l’iniziativa realizzata  dalla Provincia di Pescara, assessorato al Lavoro e Formazione, in favore dei lavoratori in difficoltà.
Infatti , grazie ad  un accordo sottoscritto il 12 marzo 2013con le Parti Sociali e l’Istituto Monte dei Paschi di Siena, è possibile   attivare il servizio di anticipazione della cassa integrazione straordinaria o in deroga per quei lavoratori che ne hanno diritto e che sono costretti ad aspettare a volte diversi mesi per l’effettiva erogazione dell’ammortizzatore sociale.
 In allegato,   la modulistica da utilizzare e alcune slides di istruzioni per l’uso.

 

 

 
doc  Richiesta anticipazione cassa modulo20671
rtf  Autorizzazione rimborso INPS su conto anticipazione MPS_modulo20674
pdf  CARTA UTILE come utilizzarla

INPS: RICHIESTE BONUS ASSUNZIONI SOSTITUTIVE PICCOLA MOBILITA’

31/03/2014

Al via le richieste all’inps ddel bonus per le asunzioni in sostituzione delle agevolazioni dalla piccola mobilita’.

Infatti entro il 12 aprile 2014 i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo possono richiedere il riconoscimento del beneficio di 190 euro mensili per  6/12 mesi ,in base alla durata a  termine ovvero indeterminata del contratto stipulato ,entro il limite delle risorse disponobili , pari a 20 milioni di euro.

Le istruzioni operative da seguire  risultano nella Circolare n. 32 del 13-03-2014 – Inps

OBBLIGO CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE PER ATTIVITA’ COMPORTANTI CONTATTO MINORI

30/03/2014

IL  certificato del casellario giudiziale entra a far parte dei documenti di lavoro.

Lo stabilisce l’art.2 del decreto legislativo n.39/2014 ,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68/14 ,in vigore dal 6 aprile p.v , che da’  attuazione  alla  direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).

In base al predetto articolo ,che inserisce nel dpr n. 313/02 , dopo l’articolo 25 ,  il seguente: «Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita’ professionali o attivita’ volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

 

In ordine alla previsione del predetto articolo 2 ,si sottolinea quanto segue:

1)   il  certificato penale del casellario giudiziale, deve essere richiesto ed acquisito  in caso di esercizio  di  attivita’ comportanti contatti diretti   e regolari con minori

2) il suddetto documento serve per verificare  l’assenza di condanne per qualcuno  dei seguenti reati:

a) prodstituzione e pornograsfia minorile (art.600 bis e 600 ter)

b) detenzione di matyeriale pornografico (art.600 quaster9

c) pornogrsafia virtuale ed adescamento minorenni sul web 8art 600 quinquies e art.600 undecies) interdizione perpertua da qualunque incarico nelle scuolre di ogni ordine e grado,nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzionei o strutture pubbliche o private frequentate da minori (art.600 septies)

3) l’obbligo di acquisire il certificato in parola  coinvolge  non solo i datori di lavoro titolari di rapporti  di lavoro dipendente ,ma anche ogni altro soggetto che intende impiegare una persona”e quindi anche ,ad esempio,  dai committenti  di co co co a progetto ,nonche persino l’impiego in “attivita’ volontarie organizzate”

4)  l’obbligo si determina, in relazione alla circostanza che l’attivita’ (subordinata  o  non ,  ,retribuita , volontaria  o  gratuita ,comporti contastti con minori  che siano “diretti e regolari ” e percio’ non sporadici (ad esempo per  un infermiere operante in una struttura sanitaria pediatricea si potra ‘parlare di “contatti regolari”,che, invece ,saranno sporadici per l’infermiere di un ospedale civile;

5) l’inosservanza dell’obbligo di richiedere  il certificato penale del casellario giudiziale comporta , a titolo di    sanzione amministrativa pecuniaria  ,il pagamento  di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

6) pur  restando  doverosamente  in attesa di conferma in merioto  ,trattandosi di documentazione attinente il lavoro ,pur se volontario,si ritiene  che l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui sopra debba spettare agli organi di vigilanza del Minisero del Lavoro

7) a titolo di esempio   indicano alcune attivita’ che dovrebbero rientrare tra quelle di cui all’art.2 del decrerto legislavo n.39/14: asili ,scuole, palestre,   piscine, attivita’ di autisti   scuolabus ,baby sitter ,ecc.

 

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testo

il Decreto Legislativo n. 39/2014

 

 

 

NOVITA’ LAVORATORI STRANIERI

30/03/2014

Di seguito si evidenziano le novita’ introdotte per i lavoratori extracumunitari dal Decrerto n.40/14 ,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n68 del 23.3.2014  formato da due soli articoli  ,    in vigore dal 6 aprile  p.v.

Il predetto provvedimento all’art.1   introce  le seguenti modifiche  al T.U n.286/98 :

1) art.4 bis    :dopo il comma 1 ,è agiunto il comma 1 bis ,secondo cui  le  attivita’ preordinate alla realizzazione del processo di integrazione dello straniero comprendono  anche quelle  sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno;

2)art.5 :dopo il comma 8 ,vengono inseriti :

a) il comma 8.1,che dispone l’inserimento nella modulistica del permesso di soggiorno  della dicitura”permesso . unico lavoro”;

b) il comma 8.2 ,che  esclude la dicitura “permesso unico lavoro per:

– il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo(art.9)

– lo status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE(art9 ter)

–  il lavoro stagionale (art.24)

– l’ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.(art.26)

– i dirigenti oil  personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di

-gli  uffici di rappresentanza di società estere che abbi ano la sede principale di attività nel territorio     di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principalin Italia di società italiane o di società di altrStato membro dell’Unione europea(art.27 c.1 lett.a)

– i lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che sianostati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compitispecifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati (art,27 c.1 lett.g)

– i lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione (art.27 c.1 lett.h)

– i lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia,al finedi effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulat o tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie (art.27 c.1 lett.i)

– le persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italiaattività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilitàdi giovani o sono persone collocate “alla pari” (art.27 c.1 lett.r)

-gli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di   protezione
temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso
di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su  tale
richiesta; 
 
- gli  stranieri  che  soggiornano  a  titolo  di   protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  ovvero  hanno
chiesto il riconoscimento della protezione e sono in  attesa  di  una
decisione su tale richiesta; 

-  gli  stranieri  che  soggiornano  per  motivi  di  studio  o
formazione.»;

c) comma 9 ,   nel cui testo  figura ,  dal 6 aprile 2014,che  il permesso di soggiorno deve  essere rilasciato ,rinnovato o convertito non piu’ entro 20 giorni ,bensi’ entro 60 giorni

d) comma 9 bis , il cui testo ,dal 6 aprile 2014  diventa il seguente:”9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, illavoratore straniero può legittimamente soggiornarenel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

3) Art.22 :

a)al comma 5 le parole: «quaranta giorni» del c sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» ,il cui testo ,pertanto,dal 6 aprile , sara’ il seguente:

“5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel compl
essivo termine massimo di quaranta giorni
sessanta giorni dalla presentazione della richiesta
, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni de
l contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il que
store, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell
‘articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la docume
ntazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il null
a osta al lavoro subordinato ha validità per un
periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio”
b) all’articolo 22, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: «5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell’ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.»
L’art.2 del dec.legvo n.40/2014 ,prevede ,invece ,che  sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 13, comma 2-bis, dpr n  394/1999
b) articolo 36 dpr n.394/98.
c) articolo 10, n. 1°, dell’Allegato A al regio decreto  , n. 148/1931.
  A proposito delle disposizioni  di cui sopra abrogate , si evidenzia che:
– l’ art.13 ,comma 2 bis del dpr n.394/98 prevedeva:

“2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla
sussistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro, nonché alla consegna di
autocertificazione del datore di lavoro at
testante la sussistenza di un alloggio del
lavoratore, fornito dei parametri richiamati da
ll’articolo 5-bis, comma 1, lettera a) del
Testo Unico.”
-l’ art.36 dpr n394/98 recitava :
“Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro
1. All’atto della sottoscrizione del cont
ratto di soggiorno per lavoro, ai sensi
dell’articolo 35, comma 1, lo Sportello Unico provvede a far
sottoscrivere al lavoratore
straniero il modulo precompilato di richie
sta del permesso di soggiorno, i cui dati
sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per
il rilascio del permesso
di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le
disposizioni di cui
all’articolo 11, comma 2-bis.
2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero
la data della
convocazione stabilita dalla questura per
  i rilievi fotodattiloscopici, previsti
dall’articolo 5, comma 2-bis, del Testo Unico.”
– l’articolo 10, n. 1°, dell’Allegato A al regio decreto .n. 148/1931.
stabiliva    l’obbligo del requisito della cittadinanza
italiana per i lavoratori delle imprese dei settori
autoferrotranviario e del trasporto pubblicpo locale ,urbano
ed extraurbano,

SENTENZA CASSAZIONE LAVORO A TERMINE ILLEGITTIMO

30/03/2014

Per la particolarita’ della questione definita, si  sottopone  all’attenzione  la sottoriportata sentenza ,che definisce il ricorso inerente un rapporto di lavoro a termine,per cui risulta insussistente la ragione giustificatrice  per la costituzione  dello  stesso .

 

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Sentenza 27 marzo 2014, n. 7244

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26/11/2007 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra P. e T.M. dall’ 11/7/2002 al 30/9/2002 per “esigenze tecniche, organizzative, e produttive , anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie. prodotti o servizi nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”. Ha riconosciuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha condannato P.I. a pagare le retribuzioni con decorrenza dalla data di notifica del ricorso giudiziario .

La Corte, esclusa la risoluzione consensuale del rapporto, ha rilevato che P. aveva addotto a giustificazione del termine tutte le causali che in astratto nella gestione di un’impresa possono consigliare in alcuni momenti assunzioni a tempo determinato ; che tuttavia mancava il rapporto tra le svariate causali indicate e le esigenze dei l’ufficio cui era destinato il lavoratore e le mansioni che lo stesso avrebbe dovuto svolgere ; che dal contratto non si poteva ricavare se nell’ufficio di destinazione vi fossero le esigenze indicate ed il rapporto tra le stesse esigenze e l’assenza del personale nel periodo estivo . La Corte ha , inoltre, rilevato che gli accordi richiamati facevano riferimento ad esigenze generali di riposizionamento ed a procedure di mobilità senza specificare se dette esigenze fossero presenti ed in che misura nell’ufficio di destinazione e che. con riferimento alla sostituzione per ferie, mancava l’indicazione del numero degli addetti alle mansioni di portalettere, gli assenti per ferie, la durata delle ferie ed il carico di lavoro che sarebbe rimasto su quelli in servizio.

Circa conseguenze derivanti dall’accertata illegittimità del termine la Corte ha ritenuto che la caducazione di tale elemento accidentale non travolgeva il contratto di lavoro subordinato da intendersi a tempo indeterminato.

Quanto alla clausola risolutiva contenuta nel contratto individuale in base alla quale l’apposizione del termine era considerata essenziale dalle parti, la Corte territoriale ha rilevato la nullità della stessa e l’inserzione automatica ai sensi dell’art 1419 cc, 2° comma, delle norme imperative dei primi due commi dell’art 1 del dlgs n 368 citato, con la conseguenza che l’apposizione del termine in spregio all’art 1 del dlgs n. 368 era priva di effetto ed il contratto proseguiva tra le parti.

Infine, la Corte ha confermato la misura del risarcimento pari alle retribuzioni perse decorrenti dalla notifica del ricorso giudiziario.

Avverso la sentenza ricorre P.I. formulando 14 motivi (e non 13 stante l’erronea numerazione contenuta in ricorso).

Il lavoratore è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt 1372, 1 comma, 1175,1375,2697 c.c.

Censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso . Il trascorrere di circa due anni dalla cessazione del rapporto faceva presumere, secondo la ricorrente, la risoluzione . spettando al lavoratore dimostrare circostanze atte a contrastare detta presunzione.

Con il secondo motivo P. denuncia vizio di motivazione circa raffermata irrilevanza ai fini della prova della risoluzione consensuale del rapporto, dell’eventuale svolgimento da parte del lavoratore di altra attività lavorativa.

I due motivi. congiuntamente esaminati. sono infondati.

Deve, sul punto, ribadirsi, in conformità al l’insegnamento di questa Suprema Corte, che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle pani e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. ad es. Cass. 11 11- 2009 n. 23872, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-12- 2001 n. 15621). Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere dì provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle pani ili volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. ad es. Cass. 2-12-2002 n. 17070). La Corte d’Appello di Catanzaro ha ritenuto, con motivazione esente da vizi, non provate dette circostanze, alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo maturatosi prima della proposizione del ricorso. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il tempo intercorso tra Ia risoluzione del contratto e le contestazioni del lavoratore era tutt’altro che eccessivo e significativo nel senso voluto da P. I.in presenza, fra l’altro, di una situazione di incertezza inerente all’interpretazione della normativa sul contratto a termine da poco entrata in vigore.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione circa l’affermazione del Tribunale di applicabilità dell’art 25 del CCNL e dunque sulla normativa applicabile.

Il motivo è infondato. La Corte ha ben chiaro che il contratto in esame è disciplinato dalla nuova normativa di cui all’art 368/2001 e, dunque il richiamo all’art 25 del CCNL 2001, peraltro impropriamente menzionato dalle stesse P. sebbene non più in vigore fin dal 31/12/2001, è del tutto inconferente. La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente esaminato il contratto alla luce della nuova normativa.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art 1 dlgs n 368/2001, art 1362 e seg cc , art 1325 e seg c.c. Censura la sentenza per aver ritenuto violato l’onere di specificità delle ragioni giustificative, laddove la descrizione particolareggiata e dettagliata era desumibile per relationem dal contenuto scritto di altri documenti preesistenti che richiamavano tali esigenze a livello aziendale non dovendo necessariamente riferirsi ad un singolo ufficio ovvero alla posizione di ogni singolo lavoratore.

Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento all’idoneità degli accordi sindacali citati a specificare le causali del contratto .

Con il sesto motivo denuncia violazione dell’art 4 del dlgs n 368/2001, art 2697 cc. Contesta che l’onere probatorio della sussistenza delle esigenze poste a fondamento dell’apposizione del termine sia a carico del datore di lavoro pur in assenza di una espressa previsione in tal senso nell’art 4 citato .

Con il settimo motivo denuncia nullità della sentenza ex art 112 epe Lamenta clic la Corte non si è pronunciata sul motivo sollevato in appello circa l’affermazione del Tribunale della mancanza di prova, presso l’ufficio di applicazione del ricorrente, delle esigenze poste a fondamento dell’assunzione, pur in assenza della relativa contestazione da parte del ricorrente.

Con l’ottavo motivo denuncia violazione dell’art 1 del dlgs 368/2001, artt. 115, 116 c.p.c. Rileva che ai”Sensi dell’art 1 citato e sufficiente fornire la prova della sussistenza delle esigenze di carattere generale dedotte nel contratto senza che sia necessario provare la situazione del singolo ufficio.

Con il 9 motivo denuncia violazione dell’art 115.116,244,253 c.p.c., 421, comma 2. c.p.c.. Lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori cd in particolare la prova per testi che il giudice avrebbe potuto integrare esercitando i poteri ufficiosi.

Con il 10 motivo denuncia vi/io di motivazione per avere il giudice omesso di motivare circa la richiesta istruttoria e sull’esercizio dei poteri del giudice al fine di integrare le richieste istruttorie.

Le censure, congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse .sono infondate. Deve premettersi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNlCE, dal CLP e dal CES, costituisce fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. 18 aprile 1962. n. 230 e della successiva legislazione integrativa.

Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. I prevede che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (comma 1 ) e che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1” (comma 2).

Contestualmente al recepimento dell’accordo-quadro il D.Lgs. n. 368, ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01 ) l’abrogazione della L. 18 aprile 1962. n. 230. della L. 25 marzo 1983. n. 79, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11. comma 1). 11 quadro normativo che emerge è. dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva norma/ione della L. n. 79 del 1983 e della L.. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte “di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema impone al datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di “specificare” in esso le ragioni dì carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze n 2279/2010, n 10033 2010 . n 16705/2010 e numerose altre che a queste si sono adeguate, l’onere di “specificazione” nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al l’imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che in sede di controllo giudiziale deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Ciò premesso va rilevato che le considerazioni della ricorrente sul significato da attribuire al termine “specificate” non appaiono condivisibili in quanto, come ritenuto da questa Corte con sentenza n. 2279 del 1 febbraio 2010, con l’espressione sopra riprodotta, di chiaro significato già alla stregua delle parole usate, il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214): il decreto legislativo n. 36S del 2001. abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono l’apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si c posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo determinato (cfr.. in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985) del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale; in altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività delle stesse che questo debba ritenersi il significato del termine “specificate” usato dall’art. 1, 2 comma del decreto legislativo, risulta del resto confermato dalla interpretazione della relativa disciplina anche alla luce della direttiva comunitaria a cui il decreto medesimo da attuazione (cfr sull’argomento Cass. n 1931/2011).

Va. peraltro, affermato che siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e P. articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a tenni ne. questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.

La ricorrente deduco che ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui il contratto di lavoro, pur enunciando genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, fa riferimento, per precisarne in concreto la portata, “all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17. 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio . 13 febbraio e 17 aprile 2002”. Da tali accordi si desumerebbe, infatti, l’attivazione, nei periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di riequilibrane la distribuzione su tutto il territorio nazionale nonché quanto alle mansioni, da posizioni sovradimensionate, in genere di staff, verso il servizio di recapito, carente di personale.

Deve, in primo luogo, rilevarsi l’infondatezza della pretesa della ricorrente secondo la quale, nel nuovo sistema introdotto dal D.Lgs n. 368 del 2001 non graverebbe più sul datore di lavoro l’onere di provare le ragioni obiettive che giustificherebbero la clausola oppositiva del termine, ma dovrebbe essere il lavoratore a dedurre e provare la non ricorrenza nel caso concreto della situazione legittimante il termine (cfr primo motivo ).

Questa Corte (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985. cit. nonché gli obiter dieta in Cass. 21 maggio 2002 n. 7468 e 26 luglio 2004 n. 14011 ) ha, infatti, avuto già modo di osservare che, anche anteriormente alla esplicita introduzione del comma “premesso” dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 39, secondo cui “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”, l’art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001. ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria come risulta confermato dalla stessa tecnica legislativa adottala dal decreto legislativo, secondo la quale l’apposizione del termine “é consentita” solo “a fronte” di determinate specifiche ragioni derogatorie, come tali normalmente da provare in giudizio da chi le deduce a sostegno delle proprie difese. Ulteriore conferma é ravvisabile nella circostanza relativa alla “vicinanza” al datore di lavoro delle situazioni derogatorie, anch’essa elemento normalmente significativo del conseguente carico probatorio in giudizio e, infine il richiamo alla cd, clausola di non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto da attuazione.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha escluso che la ricorrente avesse adempiuto all’onere di specificità delle ragioni giustificatrici l’apposizione del termine.

La Corte ha affermato che P. aveva addotto a giustificazione dell’apposizione del termine congiuntamente tutte le causali che in astratto nella gestione di un’impresa possono consigliare in alcuni momenti assunzioni a tempo determinato. Ha sottolineato il mancato rapporto delle svariate causali addotte alle esigenze dell’ufficio cui era destinata l’appellante e alle mansioni che la stessa avrebbe dovuto svolgere : l’impossibilità di evincere dalla clausola se nell’ufficio di destinazione vi fossero esigenze produttive o di organizzazione ovvero innovazione o sperimentazioni tecnologiche o ancora processi di riposizionamento del personale in relazione all’area di inquadramento e alle mansioni assegnate all’appellante ed il rapporto tra le stesse esigenze e l’assenza del personale nei periodo estivo. La Corte ha, altresì, rilevato che P. si era limitata a richiamare gli accordi collettivi che facevano riferimento a generali esigenze di riposizionamento del personale e a procedure di mobilità, senza specificare se dette esigenze fossero presenti e in che misura nell’ufficio presso il quale era stato assunto il lavoratore e investissero anche l’urea operativa che lo riguardava. Ha sottolineato che nulla era stato dedotto in termini specifici circa la posizione del T.. La Corte ha infine dedotto che l’obbligo di specificità non era stato rispettato neppure in relazione alle dedotte esigenze di sostituzione del personale durante le ferie nonostante l’allegazione del prospetto relativo al personale in ferie : che, pur non essendo necessario indicare il nominativo del dipendente sostituito, era comunque onere del datore di lavoro fornire la prova delle esigenze che imponevano l’assunzione temporanea in sostituzione di dipendenti in ferie e che nella specie gli elementi offerti non fornivano alcun elemento concreto.

La Corte ha. quindi, concluso che P. aveva omesso di indicare la ragione che l’aveva indotta a stipulare un contratto a termine venendo meno all’obbligo di specificare e dimostrare la sussistenza in relazione al caso concreto come imposto dall’art dlgs art 1. comma 2. del dlgs n 368/2001.

Alla luce dell’accertata e ampiamente motivata affermazione della genericità della causale indicata nel contratto resta assorbita ogni questione circa l’ammissibilità delle prove e l’esercizio dei poteri istruttori del giudice di merito.

Deve osservarsi, altresì, che l’interpretazione delle disposizioni collettive compiuta dal giudice di merito non è censurabile in quanto adeguatamente motivata e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (cfr Cass. 4821/2007 secondo cui l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune deve essere compiuta, dal giudice del merito, in base ai canoni di ermeneutica contrattuale ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni predetti o per vizi di motivazione).

Con l’11 motivo P. denuncia violazione dell’art 5 dlgs n 368/2001, art 12 preleggi. 1362 c.c. 1419. Lamenta che in difetto di un’espressa previsione normativa la Corte avesse applicato la conversione del contratto a termine sebbene tale conversione fosse prevista solo dall’art 5 per una diversa ipotesi. Censura , altresì, la mancata estensione a tutto il contratto della nullità della clausola con la quale era stato apposto il termine sebbene vi fosse la clausola con la quale le parti avevano dichiarato essenziale la clausola del termine.

La censura è infondata. Deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte ( cass. n 2279/2010, n. 12985/2008). a cui è conforme la sentenza impugnata, secondo cui “l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una nonna che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei proti li sanzionatoti nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Non sono censurabili neppure le ulteriori affermazioni della Corte relative alla clausola contenuta nel contratto intercorso tra le parti in base alla quale l’apposizione del termine era ritenuta dalle parti essenziale.

Deve rilevarsi, a riguardo che l’art 1 , comma 2. dlgs n 368 2001 stabilisce che l’apposizione al contratto di lavoro di un termine non sorretto dalle ragioni di cui al comma precedente ” è priva di effetto” . ossia cade lasciando in vita il contratto che rimarrà perciò a tempo indeterminato. Questa statuizione é imperativa nel senso dell’art 1418 . primo comma, cod.civ., con la conseguente nullità della clausola contrattuale che affermi l’essenzialità del termine. Tale clausola é manifestazione di autonomia privata che non può sovrapporsi alla tutela di un valore costituzionale. quale il lavoro

art 1.4.36 Cost.), di fronte al quale gli interessi individuali recedono..

Con il 12 motivo denuncia violazione artt 1206, 1207, 1217, 1219, 2094, 2099 c.c. per violazione dei principi sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni.

Con il 13 motivo denuncia vizio di motivazione circa lo svolgimento di altre attività da parte del lavoratore avendo P. eccepito la necessità di dedurre l’aliunde perceptum.

Con il 14 motivo denuncia violazione degli artt 1218, 1219 , 1223, 1227, 2099 e 2697 cc . Eccepisce che il risarcimento deve essere determinato considerando l’aliunde perceptum e il concorso colposo del lavoratore.

I motivi sono inammissibili stante la loro genericità nonché inammissibilità ilei quesiti.

Con riferimento al motivo n. 12 la ricorrente formula il seguente quesito : “Dica la S.C. se per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore …ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio . salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli art. 1206 c.c. circostanza la quale non è concretata dalla notifica del ricorso giudiziale volto all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro”.

Con riferimento al motivo n 14 P. formula il seguente quesito : “se nel caso di accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto al contratto di assunzione il risarcimento del preteso danno derivante dalla perdita della retribuzione debba in ogni caso essere quantificato considerando l’aliunde perceptum. ovvero ai sensi dell’art 1227 cc., il concorso colposo del lavoratore che abbia omesso di ricercare una diversa occupazione”.

Osserva il Collegio che il quesito sub I ). riguardante la mora credenti risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di con ili dispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 e Cass. 29-4-201 I n. 9583). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve intatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare “deve comprendere l ‘indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” e “la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339).

Va, comunque, rilevato che anche la illustrazione della censura risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanti si incentra nella doglianza circa la asserita mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, trascurando che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la necessità di una messa a disposizione del datore di lavoro della prestazione lavorativa in termini chiari ed inequivocabili, ha espressamente affermato che nel caso in esame la certa manifestazione di volontà della lavoratrice andava fatta risalire alla data notifica del ricorso giudiziario. Nel censurare tale statuizione, infatti, la ricorrente, anziché lamentare genericamente una mancata verifica della messa in mora, avrebbe dovuto riportare il ricorso . nel rispetto del principio di autosufficienza, al fine di enucleare i punti dello stesso che secondo il suo assunto non avrebbe integrato una costituzione in mora, dai quali doveva desumersi la censurabilità della decisione impugnata.

Parimenti, per quanto concerne l’aliunde perceptum ed il concorso colposo dei lavoratore, il quesito risulta assolutamente generico, risolvendosi soltanto nella mera enunciazione astratta del principio invocato dalla ricorrente, senza enucleare il momento e le ragioni di conflitto rispetto ad esso del concreto accertamento operato dai giudici di merito (v. fra le altre Cass. N. 80/2011 , n 9583/2011, sul medesimo quesito n 7955/2011 e n 17075/2011).

Anche con riferimento al motivo n 13 le argomentazioni della ricorrente, per quanto concerne l’aliunde perceptum o il concorso colposo del lavoratore , sono del tutto generiche poste in termini di mera possibilità e senza il minimo riscontro di natura obiettiva. La ricorrente neppure specifica come ed in quali termini sia stata svolta una allegazione, a riguardo, comunque necessaria, limitandosi ad insistere per l’ammissibilità di istanze istruttorie meramente esplorative delle quali nulla riferisce in ordine alla loro decisività.

Così risultati inammissibili i motivi riguardanti le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ins superveniens, rappresentato dall’art. 32. commi 5°, 6° e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183. in vigore dal 24 novembre 2010.

In proposito, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547. Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Nulla per spese del presente giudizio stante l’assenza di attività difensiva da parte del lavoratore .

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per spese del presente giudizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLPS:RISPOSTE INTERPELLI IN MATERIA SICUREZZA

30/03/2014

Si  richiama l’attenzione sulle   risposte che ,a norma del dec.legvo n.81/08 e smi ,il Ministero del Lavoro ha fornito ad interpelli  relsativi ad argomenti riguardanti lsa sicurezza del lavoro .

ISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 27 marzo 2014, n. 1 Lavoro

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri dì identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d urgenza.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 27 marzo 2014, n. 2 Lavoro

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 27 marzo 2014, n. 3 Lavoro

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 27 marzo 2014, n. 4 Lavoro

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 27 marzo 2014, n. 5 Lavoro

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 27 marzo 2014, n. 6 Lavoro

Art. 12. D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 27 marzo 2014, n. 7 

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell’impresa affidatario – ai sensi dell’art. 89, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 81/2008 – nel caso di costituzione, a valle dell’aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l’esecuzione unitaria dei lavori.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 27 marzo 2014, n. 8 

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 27 marzo 2014, n. 9 

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

DIRETTIVA UE PER LAVORO STAGIONALE CITTADINI PAESI TERZI

30/03/2014

Si richiama l’attenzione sulla sotto indiocata  Direttiva UE    sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali,in vigore dala pubblicazione   nella G.U. Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94,che deve esere recepita dagli Stati membri mettendo   in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla  direttivainparola  entro il 30 settembre 2016  comunicand  immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

 

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UE – Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/36/UE,in cui risultano individuati e regolamentati i seguenti aspetti:

 

Articolo 1 Oggetto

 

Articolo 2 Ambito di applicazione

Articolo 3 Definizioni

Articolo 4 Disposizioni più favorevoli

Articolo 5 Criteri e requisiti di ammissione per l’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni non superiori a 90 giorni

Articolo 6 Criteri e requisiti di ammissione all’impiego in qualità di lavoratore stagionale per soggiorni superiori a 90 giorni

Articolo 7 Volume di ingresso

Articolo 8 Motivi di rigetto

Articolo 9 Revoca dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

Articolo 10 Obbligo di cooperazione

Articolo 11 Accesso alle informazioni

Articolo 12 Autorizzazioni per motivi di lavoro stagionale

Articolo 13 Domande di permesso di lavoro stagionale

 Articolo 14 Durata del soggiorno

Articolo 15 Proroga del soggiorno o rinnovo dell’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

Articolo 16 Agevolazione del reingresso

Articolo 17 Sanzioni nei confronti dei datori di lavoro

Articolo 18  Garanzie procedurali

Articolo 19 Tasse e spese

Articolo 20 Alloggio

Articolo 21 Collocamento da parte dei servizi pubblici dell’impiego

Articolo 22 Diritti derivanti dall’autorizzazione per motivi di lavoro stagionale

Articolo 23 Diritto alla parità di trattamento

Articolo 24 Monitoraggio, valutazione e ispezione

 Articolo 25 Agevolazione delle denunce

Articolo 26 Statistiche

Articolo 27 Relazioni

Articolo 28 Recepimento

Articolo 29 Entrata in vigore

Articolo 30 Destinatari

Il testo del provedimento cliccando

UE – Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/36/UE