Il DDL n.C 2031 relativo ai pubblici dipendenti, proposto dal Ministro Brunetta nella prospettiva di combattere fenomeni d’ inefficienza e di sprechi presenti nelle pubbliche amministrazioni , in data 25.2.09 ha conseguito l’approvazione definitiva dal Senato.
In attesa che con la pubblicazione del testo normativo sulla Gazzetta Ufficiale diventino efficaci le disposizioni dello stesso ,di seguito si evidenziano quelle che trattano questioni particolarmente rilevanti :
1. Il personale che opera a contatto con il pubblico dovrà far uso di apposito tesserino identificativo oppure esporre sulla scrivania un cartello recante il proprio nome e il cognome . Tale previsione non è una novità assoluta,ma ora diventerà un obbligo sancito direttamente dalla legge,che peraltro non manchera’ di prevedere specifiche eccezioni relative a determinate categorie di personale, in relazione alla specialità dei compiti svolti.
2.Si introduce una specifica class action che potrà essere attivata da parte degli utenti dei servizi pubblici, a cui quindi per legge sarà consentito promuovere l’azione collettiva nei confronti delle Pubbliche amministrazioni,confidando di ottenere così un sostanziale miglioramento dei servizi offerti ai cittadini .
3. Vengono attribuite nuove competente al CNEL ,che dovrà in particolare provvedere alla : predisposizione di una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali; alla messa a punto di una Relazione annuale sulla contrattazione collettiva nelle Pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale; alla promozione ed organizzazione di una Conferenza annuale sull’attività compiuta.
4.Si introducono strumenti per una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni su base territoriale,comportanti tra l’altro la valorizzazione del requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, laddove essa appare strumentale al migliore svolgimento del servizio.
5 Si stablisce l’intregazione dei poteri di controllo della Corte dei conti, che, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari o del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali e se vengono accerti gravi irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione ,la Corte ne dà comunicazione al ministro competente che potrà disporre la sospensione dell’impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa. Inoltre si prospetta che le Regioni e gli enti locali procedano alla nomina di due componenti delle sezioni regionali della Corte dei conti.
6. Nell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni ,non solo saranno introdotti strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, ma verranno stabilite percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa misurazione secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo dipendente pubblico.
7. Viene sollecitata la mobilità fra amministrazioni nei casi di carenza di organico ,e si dispone che i dirigenti vincitori di procedure di progressione verticale restano per almeno 5 anni nella sede di prima destinazione. , riconoscendo quale titolo preferenziale la permanenza nelle sedi carenti di organico.
8. Si stabiliscono sistemi di valutazione del personale e delle strutture amministrative valorizzando il merito ed i meccanismi premiali, prevedendo altresì una definizione più rigorosa della responsabilità dei dipendenti pubblici.
9 . Una particolare attenzione risulta dedicata alla convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato ed al sistema delle relazioni sindacali ,prevedendo una crescita dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva ,approvando decreti attuativi in materia di contrattazione collettiva e integrativa ,nonchè precisando gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge . Si prospetta la riforma dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), con riguardo alle competenze, alla struttura e agli organi della stessa ed infine si considera la revisione del il sistema dei controlli sui contratti collettivi pubblici ,eliminando quelli non strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi .
10.In materia di pensioni,si stabilisce che il tetto massimo per il pensionamento dei dirigenti pubblici continuerà ad essere fissato a 40 anni di servizio , che tuttavia sarranno conteggiati con riferimento al servizio effettivo e quindi escludendo quello figurativo ( es.: riscatto periodo corso laurea e servizio militare) .
11.Si prefigura la razionalizzazione dei procedimenti disciplionari con riduzione dei tempi di conclusione degli stessi evengono stabiliti meccanismi rigorosi per l’esercizio dei cotrolli medioci per le assenze da malattia dei dipendenti.
12. In ordine alla riforma della dirigenza pubblica è stabilito il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio in caso di responsabilità del dirigente che omette di vigilare sulla effettiva produttività del personale assegnato e sull’efficienza della struttura che dirige,mentre sono previsti concorsi per accdere alla prima fascia della dirigenza con la riduzione degli incarichi conferiti a non appartenenti alla pubblica amministrazione ,favorendo la mobilità nazionale anche tra comparti diversi.Infine la retribuzione dei dirigenti legata al risultato non dovrà essere inferiore al 30 % di quella complessiva.
13.Per la vicedirigenza si prevede che la stessa possa essere istituita e disciplinata esclusivamente dalla contrattazione nazionale collettiva del comparto di riferimento.