Archive for febbraio 2009

CONCLUSE IN ABRUZZO LE OPERAZIONI DI CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE ESAMI CONSULENTE LAVORO

27/02/2009

 La Direzione Regionale del Lavoro di L’Aquila ha comunicato che la competente Commissione ha concluso qualche giorno fa le operazioni di correzione delle prove scritte per gli esami di abilitazione alla professione di consulente del lavoro per l’anno 2008/09.

I dati resi noti danno conto  che si è registrata  una  notevole  selezione  ,   considerato che  soltanto  meno di  un    terzo dei candidati partecipanti  ha conseguito una votazione nelle due prove scritte confacente a consentire   l”ammissione al colloquio orale .Infatti rispetto ai circa 130 candidati  presenti agli scritti,gli ammessi alla prova orale sono stati   41.

Il comunicato della DRL   rende noto altresi che i colloqui dei candidati ammessi si svolgeranno nei giorni 25-26-31 marzo e  1° aprile c.a.,come da lettere di convocazione che gli interessati riceveranno a domicilio,mentre  ricorda che  la prova orale vedrà impegnati per primi i candidati il cui cognome comincia con la lettera L  , estratta  a suo tempo ,come da previsione normativa .

 Conclusivamente  si ritiene di  segnalare   che per ogni consentita informazione sugli esami in parola,compresa quella   circa la  votazione conseguita nelle prove scritte,gli interessati  possono  presentarsi  di persona  nei giorni e nell’orario di apertura in ufficio  ovvero rimettere richiesta scritta accompagnata da fotocopia del documento d’identità personale alla DRL di L’Aquila -Via Dragonetti ,3 ,anche a mezzo fax 0862-24200  .

ISTRUZIONI MINISTERO LAVORO PER CONVALIDA DIMISSIONI EX ART.55 DEC.LEG.VO N.151/01

27/02/2009

 L’art.55 comma 4  del dec.leg.vo n.151/01 stabilisce che  la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice,durante il periodo  di gravidanza,e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.A detta convalida è condizionata la risoluzione del  rapporto  di lavoro ”

In relazione a quanto sopra ,il Ministero del Lavoro,impegnato ad assicurare uniformità di comportamento  delle strutture nella delicata e rilevante materia delle dimissioni da parte dei soggetti interessati da situazioni attinenti alla tutela della maternità e paternità,nonchè allo scopo di improntare l’attività di convalida delle dimissioni in questione ad una maggiore efficacia rispetto al momento dell’accertamento della volonta dei dissionari,con la nota n.0002840 del 26 .2.09,  fornisce specifiche istruzioni operative  ,in base a cui gli uffici territoriali  devono:

–  procedere,per accertare la spontaneità delle dimissioni da convalidare,ad un colloquio diretto con  i soggetti   interessati ,da convocare personalmente presso la DPL;

-informare i dimissionari sui principali diritti stabiliti dal T.U.sulla tutela della maternità e a far inserire da parte dei suddetti le informazioni richieste nell’apposito modello predisposto allo scopo,che  favoriscono  la realizzazione di dati  statistici  funzionali al  monitoraggio del  fenomeno in esame,oltre che l’accertamento della volontà e spontaneita’ delle dimissioni;

-evidenziare agli intereressati la possibilità di rivolgersi alla Consigliera  provinciale   di parità ed   acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati  raccolti da parte della predetta Consigliera.

 Le  istruzioni ministeriali  si concludono   descrivendo  gli adempimenti necessari  al riepilogo dei dati e delle informazioni da veicolare annualmente,tramite le rispettive Direzioni Regionali del Lavoro,alla Direzione Generale Attività Ispettiva   .

PILLOLE DI …GIURISPRUDENZA

27/02/2009

       Per  la rilevanza ed attualità degli argomenti trattati , si segnalano le seguenti   sentenze :

sentenza TAR Veneto n.1136 del 28.4.08: il responsabile del procedimento non può legittimamente adottare  provvedimenti finali al posto del dirigente.Infatti l’incarico di responsabile del procedimento  non equivale a delega di funzioni dirigenziali,nè ha  il valore di assegnare a funzionari privi della qualifica dirigenziale competenze che la legge riserva ai dirigenti.La  disposizione contenuta nell’art.5 della legge n.241/90,secondo cui il dirigente assegna a sè o ad altro dipendente la responsabilità dell’istruttoria ,nonchè eventualmente dell’adozione  del provvedimento finale ,secondo il Tar, è stata posta in essere in un momento storico nel quale il principio di separazione tra politica ed amministrazione era disciplinato ed attuato in modo parziale e limitato al fine di   evidenziare in parrticolare la responsabilità procedimentale delle strutture amministrative  rispetto agli organi politici.

-sentenza Corte di Cassazione n.1293 del 23.2.09 : al marito, in attesa di processo che risulta accusato di ripetute molestie anche sul lavoro nei confronti della moglie ,non spetta il riconoscimento della condizionale.

sentenza Corte di Cassazione n.8805 del 26.2.09 . sono legittimi gli strumenti di verifica veloce per accertare il tasso di alcool degli automobilisti,compresi quelli fatti perr strada dalla polizia dotata di apparecchiature portatili,  senza che sia necessario accompagnare  il conducente al commissariato più vicino.

sentenza Corte dei Conti  n.12/2009  : i dirigenti ASL devono restituire  di tasca propria gli  emolumenti liquidati ai dipendenti  che non avevano   titolo a percepirli, così da risarcire lo  Stato per  il danno intervenuto.

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE REGIONE ABRUZZO ( PERIODO 16/23-2-09 )

26/02/2009

 Di seguito si riporta l’elenco delle aziende interessate  da provvedimento di   autorizzazione ministeriale della cigs  intervenuto nel periodo precisato nel  titolo:

MACCHINE INDUSTRIALI MAIA con sede a Monterotondo -Unità di Pineto  (Te)

Causale intervento:   Crisi Aziendale

Decreto del 23.2.09  n. 45093

CIGS dall’ 1.11.08 al 22.12.08

 

SANTOSTEFANO   di Italo Ferretti  con sede a Silvi (Te)

Causale intervento : Contratto di solidarieta’

Decreto del 23.2.09   n. 45128

CIGS dal 14.1.09 al 18.1.10

 

SITE con sede a Bologna unità di Teramo

Causale intervento.crisi aziendale

Decreto del 23.2.09 n.45086

 CIGS dall ‘ 1.1.09 al 31.12.09

AVVIATA PROCEDURA PER RICOSTITUZIONE COMITATO INTERVENTO CRISI AZIENDALI E DI SETTORE-CICAS

26/02/2009

 Con la  atto  n.45 del 14 scorso la Regione Abruzzo ha avviato la proce  dura per la ricostituzione dell’organo collegiale specificato nel titolo ,cui compete il coordinamento delle iniziative e  degli interventi per la gestione delle situazioni di crisi occupazionali   e la destinazione delle risorse assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga. 

In ordine al predetto Cicas ,si precisa che:

– è  presieduto dall’Assessore al Lavoro regionale ,risultando  composto dagli Assessori al Lavoro delle  Province abruzzesi,da quattro rappresentanti delle  organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni degli imprenditori ed infine  dai rappresentanti della Direzione Regionale Inps e della  Direzione Regionale del Lavoro;

– ha una durata di tre anni dal suo insediamento;

-è incardinato presso la Direzione Politiche Attive Lavoro  dell’ Assessorato al Lavoro della Regione con sede a Pescara,che cura i relativi adempimenti amministrativi,

–  si avvale  della  collaborazione di Abruzzo Lavoro,di Italia Lavoro e di esperti in possesso di  specifiche competente professionali;

– alle riunioni possono essere invitati rappresentati di altri  Settori della Giunta Regionale ed  ulteriori soggetti  per fornire contributi   circa le determinazioni sulle  problematiche da definire;

 -per il funzionamento sarà approvato apposito Regolamento,

-non sono previsti oneri finanziari a carico della Reguione Abruzzo  per la partecipazione alle riunioni del Comitato ;

-ha il compito di analizzare le problematiche occupazionali,formulare pareri e proposte rispetto a  Piani e Programmi d’intervento sostenute da risorse finanziarie, con particolare riferimento alla transizione attiva dei soggetti espulsi dal  mercato del lavoro o titolari di rapporti precari,nonchè  definire i soggetti destinatari degli ammortizzatori  sociali in deroga  tenendo conto delle    situazioni di crisi occupazionale presenti sul territorio  abbruzzese.

La seconda fase della procedura in questione sarà caratterizzata dal provvedimento di nomina dei vari rappresentanti a componenti del Cicas e  dalla successiva  convocazione  per l’insediamento dello stesso  e  l’esercizio delle funzioni spettanti,che si rivelano  di grande importanza  ed urgenza a fronte della grave crisi del sistema produttivo regionale ,che  interessa  in misura    preoccupante un rilevante numero di imprese  e di lavoratori,nei cui riguardi  tra l’altro occorre destinare l’impiego dei 10 milioni di euro già  disponibili per l’  Abruzzo a titolo di anticipazione per gli ammortizzatori sociali in deroga e per eventuali interventi di politica attiva del lavoro.

APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL DDL PER I DIPENDENTI PUBBLICI

25/02/2009

Il DDL    n.C 2031  relativo ai pubblici dipendenti, proposto dal Ministro Brunetta nella prospettiva di combattere fenomeni d’ inefficienza e di sprechi  presenti nelle pubbliche amministrazioni ,  in data  25.2.09 ha conseguito   l’approvazione definitiva dal Senato.

In attesa che con la pubblicazione del testo normativo sulla Gazzetta Ufficiale   diventino efficaci le  disposizioni dello stesso  ,di seguito si  evidenziano  quelle    che trattano questioni particolarmente  rilevanti  :     

 1. Il personale che opera  a contatto con il pubblico  dovrà far    uso di apposito     tesserino identificativo oppure    esporre sulla scrivania un cartello recante il proprio  nome e il cognome . Tale previsione non è una novità assoluta,ma ora diventerà   un obbligo sancito direttamente dalla legge,che peraltro non manchera’ di  prevedere   specifiche  eccezioni  relative a  determinate categorie di personale, in relazione alla  specialità  dei compiti  svolti.

  2.Si introduce una  specifica    class action che potrà essere attivata   da parte   degli utenti   dei servizi pubblici,  a cui  quindi per  legge   sarà  consentito   promuovere  l’azione   collettiva nei confronti delle Pubbliche amministrazioni,confidando di ottenere  così  un sostanziale miglioramento  dei servizi  offerti   ai cittadini   .  

3.  Vengono attribuite nuove competente al CNEL ,che dovrà in   particolare provvedere alla :    predisposizione di una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali; alla messa a punto di una Relazione annuale sulla contrattazione collettiva nelle Pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale; alla promozione ed  organizzazione di una Conferenza annuale sull’attività compiuta.

4.Si  introducono    strumenti per una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni su base territoriale,comportanti tra l’altro    la valorizzazione del   requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, laddove  essa  appare   strumentale al migliore svolgimento del servizio.

5  Si stablisce l’intregazione dei     poteri di controllo della  Corte dei conti, che, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari o del Consiglio dei Ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali e se vengono accerti gravi irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione ,la Corte ne dà comunicazione  al ministro competente che   potrà  disporre la sospensione dell’impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa.      Inoltre si prospetta  che le  Regioni e gli enti locali  procedano alla nomina di  due componenti delle sezioni regionali della Corte dei conti. 

 6. Nell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni ,non solo saranno introdotti strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva,  ma verranno   stabilite percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa misurazione secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo dipendente pubblico. 

 7. Viene  sollecitata la mobilità fra amministrazioni nei casi di carenza di organico ,e si dispone che i dirigenti  vincitori di procedure di progressione verticale  restano per almeno 5 anni nella sede di prima destinazione. , riconoscendo quale  titolo preferenziale la permanenza nelle sedi carenti di organico. 

  8. Si   stabiliscono sistemi   di valutazione del personale e delle strutture amministrative   valorizzando il    merito ed i      meccanismi premiali, prevedendo altresì una  definizione  più rigorosa   della  responsabilità dei dipendenti pubblici.

9 . Una particolare attenzione   risulta  dedicata     alla convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato ed  al sistema delle relazioni sindacali ,prevedendo    una crescita  dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva ,approvando decreti   attuativi in materia di contrattazione collettiva e integrativa ,nonchè precisando   gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge . Si  prospetta la      riforma   dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), con riguardo alle competenze, alla struttura e agli organi  della stessa ed infine  si considera la revisione del      il sistema dei controlli   sui contratti collettivi pubblici ,eliminando quelli non strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi .

10.In materia di pensioni,si stabilisce che il   tetto massimo per il pensionamento dei  dirigenti pubblici  continuerà ad essere   fissato a 40 anni  di servizio ,   che tuttavia sarranno conteggiati  con riferimento       al servizio effettivo e quindi escludendo quello figurativo  ( es.: riscatto periodo corso laurea e servizio militare) .

11.Si prefigura la razionalizzazione dei procedimenti disciplionari con riduzione dei tempi di conclusione degli stessi evengono stabiliti meccanismi rigorosi per l’esercizio dei cotrolli medioci per le assenze da malattia dei dipendenti.

12. In   ordine alla riforma della dirigenza pubblica è stabilito il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio in caso di responsabilità del dirigente che omette di vigilare sulla effettiva produttività del personale assegnato e sull’efficienza della struttura che dirige,mentre  sono previsti concorsi per accdere alla prima fascia della dirigenza con la riduzione degli incarichi conferiti a non appartenenti alla pubblica amministrazione  ,favorendo la mobilità nazionale anche tra comparti diversi.Infine la retribuzione  dei dirigenti legata al risultato non dovrà essere inferiore al 30 % di quella complessiva.

13.Per la vicedirigenza si prevede che la stessa  possa essere istituita e disciplinata  esclusivamente dalla contrattazione nazionale collettiva del comparto di riferimento.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE RIGUARDANTE ANCHE LA SICUREZZA SUL LAVORO

25/02/2009

  Anche la  Camera dei deputati ha approvato la conversione in legge del    decreto legge 30 dicembre 2008 n.207 , definito “milleproroghe”, in vigore dallo stesso giorno di    pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n.304 del 31 dicembre scorso.Di seguito si evidenziano gli aspetti del provvedimento particolarmente significativi in materia di lavoro  e pubblica amministrazione :

   – Art.3 : L’accesso ai servizi erogati in rete dalle PP. AA .è prorogato al 31.12.09

– Art.5 : Si sposta al 31.12. 10 la validità delle graduatorie delle PP.AA.per le assunzioni a tempo indeterminato  approvate successivamente al 1°  gennaio  1999 riguardanti pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni a norma dell’art.1 comma 100 della legge n.311/2004

– Art.6 : Viene differita al 30.6.2009 la facolta’ di cui all’art.3 comma 106 legge n.247/07 di bandire concorsi riservati nella misura del 20 % al personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione nelle PP:AA ;

-Art.9: Slitta al 30.6.09 l’emtrata in vigore della  possibilità di attivare la class action ;

-Art. 18 : Sono prorogati al 31.12.09 i termini per la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e per l’adeguamento degli statuti degli stessi

– Art.19: Si proroga al 30 .6.09 la possibilità di attivare la class action risarcitoria collettiva

– Art.32 : Contiene proroghe relative alla disciplina della sicurezza sul lavoro di cui ad decreto legislativo n. 81/08,Infatti ,nel comma 1 si dispone l’ulteriore proroga al 16.5.2009 dei termini,già differiti all’ 1/1/09 dall’art.4 della legge n.129/08 , per l’applicazione della disposizione relativa alla comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno ( art. 18 comma 1 lettera r) dec.leg.vo n.81/08) e di quella sul divieto per i datori di lavoro di effettuare visite preassuntive nell’ambito della sorveglianza sanitartia del medico competente (art.41 comma 3 lettera a) del dec.leg.von.81/08) .Invece nel comma 2 si stabilisce il rinvio sempre al 16.5.09 della decorrenza della disposizione( ex artt.28 commi 1e 2 e 306 comma 2) per l’aggiornamento della valutazione dei rischi da lavoro ,la cui applicazione , che inizialmente era prevista per uil 29.7.08, era stata spostata all’1.1.09 dalla stessa legge n.129/08
– Art.35 : Si consente a tutto il personale incaricato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti di ricerca di poter continuare ad assicurare sino al 30 . 06.09 lo svolgimento dell’attività di supporto alla ricerca e di supporto amministrativo-gestionale ,anche per l’attuazione del progetto straordinario di innovazione tecnologica finalizzato all’erogazione dei servizi tecnici e per la sicurezza tecnologica di macchine ed impianti sul territorio nazionale. Inoltre in materia di prestazioni previdenziali collegate ad un reddito ,si stabilisce di far riferimento a quello conseguito dal 1° luglio di ogni anno dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare antecedente e che ciò vale per corrispondere il trattamento  sino al 30 giugno successivo con la previsione dell’obbligo di comunicare agli Istituti previdenziali interessati i dati reddituali entro  giugno di ciascun anno a pena  di sospensione dei trattamenti  attribuiti.

 Art . 41 . Il comma 6 sancisce anche per gli anni successivi al 2008 la vigenza del divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche ai fini del contenimento della spesa pubblica
Il comma 7 blocca agli importi vigenti nell’anno 1992 anche per il triennio 2009/2011 i trattamenti economici accessori ,quali le indennità di bilinguismo dei magistrati,i compensi delle commissioni esaminatriici di concorso,ecc.,nonchè il blocco nelle misure erogate nell’anno 1996 delle indennità collegate al trattamento economico di missione e trasferimento. Inoltre p viene confermato il blocco predetto per compensi,indennità e rimborsi erogati dalle PP. AA. agli estranei per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di particolari funzioni ( giudici popolari,giudice di pace,compensi a periti,consulenti tecnici,interpreti e traduttori,ecc.), e si prevede che gli stessi a decorrere dall’anno 2011 possono essere rivalutati con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all’anno 2010.
Infine il comma 10 differisce al 31.5.2009 il termine per l’adozione dei provvedimenti attuativi del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative delineato dall’art.74 del dec.legge n.112/08 in relazione alla particolare complessità del medesimo .

-Art.41 bis-Si estende ai giornalisti dipendenti da imprerse editrici di giornali  periodici  sia l’applicazione della cigs di cui all’art.35 della legge n.416/81 ,che l’art.37 in materia di esodi e prepensionamenti.

Per l’efficacia delle modifiche introdotte  al testo originario del decreto legge nella fase  della conversione in legge occorre attendere la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle stesse.

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

24/02/2009

 Per l’importanza degli argomenti trattati,si riassumono di seguito alcune decisioni della Corte di  Cassazione e del Consiglio di Stato.

sentenza Corte Cassazione n.3374/09 . si computa nell’anzianità e nel trattamento di fine rapporto l’indennità di lavoro prestato all’estero avente natura retributiva  per legge ovvero in quanto collegata alla professionalità necessaria per rendere attività in un paese  estero ;

sentenza  Corte Cassazione n.3377/09  : stante la non scusabilità  dell’eventuale errore sull’identità dell’ effettivo debitore  da parte del corresponsabile della violazion  di disposizioni   legislative,non sono recuperabili le somme pagate dal datore di lavoro fittizio per retribuzioni e contribuzioni;

sentenza Corte Cassazione n.3713/09 : non costituisce impedimento al riconoscimento da parte del giudice civile  della subordinazione ,l’intervenuta assoluzione in sede penale del datore di lavoro per aver omesso il versamento dei contributi previdenziali,posto che nella sede civile il giudizio concerne non i fatti ,ma la qualificazione giuridica   del rapporto di lavoro;

sentenza  Corte di Cassazione  n.3714/09: per la liquidazione in via equitativa di un compenso per lavoro straordinario,che  risulta in ogni caso  onere del prestatore provare,il giudice deve avere certezza sull’esistenza del diritto  ;

sentenza Consiglio di Stato n.736/09  è vero che riguardo al diritto di accesso di cui alla legge n.241/90, in via generale, le necessità difensive –  riconducibili ai principi tutelati dall’art. 24 della Costituzione – sono ritenute prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi   ed in tal senso il dettato normativo richiede l’accesso sia garantito “comunque” a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90 Cit.); la medesima norma tuttavia        specifica con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”.  Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione  ,  non può però dirsi sussistente una generalizzata soccombenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giudiziaria.

 

RISPOSTE AD INTERPELLO

23/02/2009

Con note del 20 scorso la Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad alcuni interpelli posti a norma dell’art.9 del dec.leg.vo n.124/04  su argomenti di lavoro e legislazione sociale, i cui  termini  di seguito   si riassumono:

nota n.25/1/0002598:l’Università che,nei casi in cui partecipa quale appaltatore a procedure di evidenza pubblica,ha necessità di attestare la regolarità dei  propri versamenti  contributivi,è tenuta a richiedere :

-all’Inpdap il certificato di regolarità contributiva con riferimento ai versamenti relativi ai dipendenti assicurati presso  detto Istituto;

 -il Durc agli Istituti competenti al suo rilascio per il personale assicurato all’Inps ed all’Inail.

nota n.25/1/ooo2599: il Durc deve essere richiesto,senza alcuna eccezione,per ogni contratto pubblico e,dunque,anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità e rispetto a detti acquisti il suddetto documento verà richiesto soltanto nel caso di cottimo fiduciario ex art.125 comma 1 lett.b dec.leg.vo n.163/06 e non anche nel caso di ricorso all’amministrazione diretta.

nota n.25/1/0002601:   non risponde ad un obbligo di legge ,nell’ipotesi   di un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo    verticale, indicare le fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nell’ambito della singola giornata.

nota n:25/1/0002603 : le dimissioni volontarie presentate da un lavoratore dipendente,che svolga attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato non  causano la  perdita dello stato di disoccupazione,in quanto non sono assimilabili al rifiuto di una congrua offerta di lavoro di cui all’art.4 del dec.legvo n.181/00,che si riferisce ai soggetti in cerca di occupazione

nota n.25/1/0002602 : nel caso in cui il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare  visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero,si  determina  il  necessario affidamento del disabile all’assistenza familiare,il quale , ricorrendone gli altri presupposti legge,avra’ diritto alla fruizione dei permessi a norma dell’art.33 della legge n.104/92,con obbligo di presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite e le terapie effettuate.

nota n.25/1/0002604  : in caso di trasformazione anticipata del contratto d’inserimento in contratto    di lavoro a tempo i indeterminato ,gli incentivi previsti dall’art.59 comma 3 del dec.legvo n.276/03 non potranno  essere più  fruiti,anche se  prosegua lo svolgimento  dell’ attività di formazione  prevista dal contratto d’inserimento.

nota n.25/1/0002606 : riguardo alla possibilità per un consorzio fra imprese esercercenti attività di catering,banqueting e ristorazione di fornire direttamente alle imprese consorziate servizi di consulenza specializzata per la gestione e la organizzazione di quest’ultime,nonchè il servizio di gestione dei ricevimenti o di parte degli stessi   eseguito attraverso l’impiego dei dipendenti del consorzio stesso ,si osserva che ,quale centro autonomo di rapporti  giuridici,il consorzio costituisce una forma associativa del tutto peculiare ed è   dotato di autonomia  patrimoniale nell’ ipotesi in  cui svolga attività  a rilevanza  esterna , pertanto ,anche se non risulta costituito nella forma della società,esso può certamente acquisire le vesti di datore di lavoro ed avere alle dipendenze lavoratori  subordinati ed in quanto i imprenditore può fornire servizi di consulenza specializzata o di altro tipo alle imprese consorziate per le  gestione e l’organizzazione delle stesse,ma questo deve avvenire necessariamente nell’ambito di un contratto di appalto genuino ,che presenti tutti  i requisiti essenziali previsti dalla legge ed enucleati dalla giurisprudenza   (organizzazione imprenditoriale,rischio d’impresa,esercizio del potere direttivo ,impiego di   capitali,macchine,attrezzature,ecc .).

nota n.25/1/0002605 :riguardo alla problematica legata  all’impossibilità,da parte delle imprese appaltatrici ,di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori in ragione dell’assenza di regolarità contributiva da parte delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste un regime di solidarietà, è attivabile una specifica  procedura di accertamento da parte del  personale  ispettivo dell’Inps, che rilascerà un verbale in cui si dà contezza della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del  personale utilizzato nel singolo appalto.Detto verbale potrà quindi essere utilizzato ai fini del rilascio  di una certificazione di regolarità contributiva,evidentemente riferita al singolo cantiere,con il quale l’impresa potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.

PRIMA ASSEGNAZIONE RISORSE PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

23/02/2009

In relazione allo stanziamento di 600 milioni di euro per l’anno 2009 stabilito dalla legge finanziaria n.203/08,  con decreto  n.43080 del 19 scorso il Ministero del Lavoro ha disposto la prima assegnazione delle risorse da utilizzare per gli ammortizzatori sociali in deroga , riguardanti imprese e lavoratori a cui non trova applicazione la disciplina generale sui trattamenti previdenziali di cassa integrazione straordinaria,mobilità e  disoccupazione

La somma  assegnata alle Regioni e Province autonome ammonta complessivamente a 151,5 milioni di euro,di cui 10   sono  stati destinati all’Abruzzo.

Detta prima  assegnazione di risorse è  intervenuta con riferimento all’art.19 comma 9 bis del decreto legge n.185/08 convertito in legge n.2/09 nelle more della defin izione degli accordi con le regioni ed al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni  con interventi  tempestivi per la concessione degli ammortizzatori sociali   per l’anno 2009 ai lavoratori    coinvolti  in  situazioni di crisi aziendale  ed occupazionale   in presenza di    provvedimenti di sospensione o riduzione del lavoro  e  licenziamento.

Rimane inteso che nella fase di definizione degli accordi governativi, previsti dall’art.2 comma 36 della legge n.203/08 e dall’art.19 comma 9 del decreto legge n.185/08,si terrà conto  delle risorse  assegnate con il  decreto  esaminato