Archive for aprile 2010

CAMERA APPROVA COLLEGATO LAVORO

29/04/2010

 In data odierna la Camera dei Deputati ha approvato il collegato lavoro. I sì al ddl sono stati 259, i no 214 e 35 gli astenuti. Il testo ora passa al Senato. Il ddl era stato rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica   che aveva chiesto correzioni su due punti in particolare: l’arbitrato e i risarcimenti per le cause di lavoro legate all’amianto

 Per esporre le considerazioni del caso sul provvedimento ,risulta confacente attendere l’approvazione definitiva dello stesso.

CICAS : NUOVO ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ABRUZZO

29/04/2010

Di seguito si dà conto delle determinazioni del Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore (C.I.C.A.S.) , cha si è riunito a Pescara ,presso la sede della Giunta Regionale Abruzzo,il  28.04.2010 

Preliminarmente  l’ Organo collegiale   anzitutto   ha preso   atto dell’  Accordo del 14 aprile 2010 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo”. che nell’ambito della prima ripartizione di risorse,  ha assegnato    , a valere sui Fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati  , 60 milioni di euro ,la metà dei quali sono di  da destinare   per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei Comuni di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, relativa    agli eventi sismici del 6.4.09 nel  territorio abruzzese  ,con la precisazione che  nel mese di luglio 2010 verrà effettuata una verifica sull’andamento della spesa ai fini dell’eventuale integrazione delle risorse qualora necessarie. 

Inoltre   sono stati    portati  all’attenzione del Comitato  i dati relativi  all’l’anno 2009 ed  al  primo trimestre del 2010  circa le misure poste in essere  per contrastare gli effetti della crisi  esistente   nella Regione Abruzzo,che hanno comportato  una spesa complessiva, tra CIG e mobilità in deroga, superiore ai 100 milioni di euro, venendo precisato che:

  –   nell’area sisma sono state presentate più di 3.000 istanze che hanno coinvolto almeno 2.500 aziende, 8.000 lavoratori ,per un numero di ore superiore ai 5 milioni ed  una spesa complessiva stimata in 48 milioni di euro;

 – nel  restante territorio  regionale  circa 400 aziende hanno prodotto istanza di cassa in deroga ,coinvolgendo n° 4.304 lavoratori per un totale di ore superiore ai 2 milioni ;

 – all’intervento di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, adottato in favore dei lavoratori  per cui   risulta scaduta  l’indennità di disoccupazione ordinaria sono stati interessati circa 2.834 disoccupati.

Infine   il   Comitato ha esaminato e discusso i dati circa le   risorse finanziarie spese/impegnate in  Abruzzo in base  alla specificarelazione sulla  rendicontazione    della Direzione Regionale I.N.P.S.   del 23/04/2010  , che evidenzia  i seguenti importi delle risorse residue:

 – sulle risorse per il territorio regionale extra cratere   pari ad    Euro 25.000.000,00, assegnati   nel 2009 con i Decreti 45080 e 46449, residuano circa € 607.772,00;

– sulle risorse Area Sisma, pari ad € 60.000.000,00, assegnati   nel 2009 co ngli   lAccordi del 17/04/09 e 28/07/09, residuano circa € 11.984.501,00. 

 Nel  rispetto della previsione dell’ordine del giono della riunione ,il CICAS ha stabilito di destinare le risorse assegnate con l’accordo  traMinistero del Lavoro   e Regione Abruzzo ai seguenti interventi ,    relativi a richieste presentate dal 1 maggio 2010 ed utilizzabili secondo i criteri e le modalità previsti dall’ accordo e dalla Conferenza dei Servizi :

  1)  Territori extra cratere sismico  : 

 a) Concessione di 13 settimane di Cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto a decorrere dal 01.05.2010, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti d’accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.

  L’intervento  previsto nella lettera a) interessa le  situazioni aziendali che   sino al 30.4.2010 non hanno fatto ricorso alla cig in deroga ed a cui a domanda e previa consultazione sindacale  può  essere riconosciuto  dai competenti organi istituzionali  per un periodo continuativo ovvero  frazionato  non superiore a 13 settimane  il   predetto trattamento  previdenziale.  

b) Proroga, sino alla data del 31/07/2010, della cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, di cui alla lett. a) del verbale CICAS del 20/05/2009, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.

L’intervento di cui alla lettera b) concerne le  situazioni aziendali  che prima dell’1.5.2010 hanno fatto ricorso  a periodi di cig in deroga autorizzata dal CICAS   per  13 settimane  a decorrere 12.4.09, come da lettera a) del verbale della riunione  in data 25.5.09 ,disponendo poi   successive proroghe   di detto trattamento previdenziale rispettivamente  :

 1) per cinque settimane (verbale riunione del 10.7.09),

 2) sino alla data del 31.12.09 ( verbale riunione del 5.8.09),

 3) sino alla data del 31.01.2010 (verbale di riunione del 10.11. 09) ,

 4)sino alla data del 30.04.2010 (verbale di riunione del 29.01.2010.

Si sottolinea che la proroga  in parola può essere utilizzata sino ad un massimo di 13 settimane a prescindere  dal/i periodo /i  di cig in deroga  già  usufruito/i  in base alle   autorizzazioni Cicas citate nei precedenti nn.1),2),3),e 4). Pertanto la proroga è utilizzabile   sia dai datori di lavoro che hanno fatto ricorso ininterrottamente della cig in deroga autorizzata a decorrere    dal 12.4.09 sino al   30.4.2010,sia da quelli che  hanno fatto ricorso alla stessa per una parte sltanto  dell’intero periodo autorizzato  e di conseguenza in pratica  : chi entro il 30.aprile scorso , ad esempio ,ha utilizzato 56 settimane potra’ arrivare a 69 ; chi   ha fatto  soltanto 13  settimane potrà arrivare a 26   .

c) Concessione di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.04.2010 ed il 31.07.2010, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.

Possono beneficiare dell’intervento previdenziale di cui alla lettera c)  i lavoratori che nel periodo sopra precisato  registrano la scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria e continuano a risultare disoccupati.

 d) Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione di pari periodo di detto trattamento per effetto della lettera b) del verbale CICAS del 29.01.2010, nei confronti dei quali sia scaduta o venga a scadere la mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 01.04.2010 ed il 31.07.2010, sempre che  in capo  a gli stessi  permanga lo stato di disoccupazione.

L’intervento autorizzato dalla lettera d) si riferisce ai lavoratori che , essendo venuta a   scadenza il trattamento   di disoccupazione nel periodo  compreso tra il 01.01.2010  el 31.03.2010, sono risultati , destinatari dell’intervento trimestrale dell’indennità di mobilità in deroga (verbale riunione del 29.01.2010),che ,quindi,con la decisione Cicas del 28 scorso viene portata a 26 settimane complessive di durata,sempre che perduri lo stato di disoccupazione degli interessati.  

 e) Concessione di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.05.2010 al 31.07.2010, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

 Si tratta  di un intervento  sempre autorizzato  dal Cicas per situazioni similari relative a scadenze   dell’indennità di mobilità ordinaria in  in periodi trimestrali pregressi rispetto a quello sopra specificato.

f) Concessione della mobilità in deroga per un periodo massimo di 13 settimane, a favore dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, licenziati nel periodo dal 01/02/2010 al 31/07/2010, per crisi aziendali o occupazionali, purché in possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 19 – comma 1 – lett. c) della legge 2/2009.

 Destinatari del   trattamento previdenziale di durata trimestrale di cui alla lettera f) sono gli apprendisti che, risultando licenziati   durante il  semestre febbraio/luglio del corrente anno, sono  in possesso all’atto della risoluzione del rapprto lavorativo di almeno  3 mesi di servizio presso l’azienda di riferimento.

g) Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa.

L’intervento disciplinato dalla lettera  g)  interessa in particolare  le aziende   a cui trovano applicazione i commi 1 e 5 dell’art.1 della legge n.223/91 in materia d’ integrazione salariale straordinaria.

 Il comma 1 prevede che”. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta…”

Il comma 5 stabilisce che ”   La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione”.

 Si ricorda altresì che la legge n.164/75 di disciplina della cigo all’art.6 comma 1 dispone che ” Qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa”.

Premesso quanto sopra, si sottolinea che l’intervento  introdotto dal Cicas  nella lettera g)  mira a fornire uno strumento per  favorire il mantenimento dell ‘occupazione in situazioni aziendali che transitoriamente non potrebbero affidarsi  per fronteggiare le difficoltà produttive e lavorative   nè alla cigo ne’ alla cigs  a causa della  scadenza dei limiti massimi  d’ intervento di detti trattamenti consentiti dalla disciplina generale .

 h) Proroga di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7 del D.Lgs. 468/1997 e per i quali, nel periodo dal 01/04/2010 al 31/07/2010 sia scaduta o venga a scadere detto trattamento. La proroga è condizionata all’utilizzo del lavoratore a tempo pieno. Allo stesso compete un importo integrativo, a carico dell’ente utilizzatore, secondo quanto disposto dall’art. 8, D.Lgs. 468/1997.

Rispetto agli analoghi interventi  disposto dal Cicas in precedenti riunioni,quello contenuto nella lettera  h ) presenta un significativo profilo di novità,costituito dalla previsione che l’impiego da parte degli enti pubblici nelle attivoità socialmente utili a norma dell’art.7 del dec.leg.vo n,468/97  deve avvenire  con rapporto a tempo pieno,così che ai lavoratori,oltre che l’indennità di mobilità in deroga prorogata,spetti a carico dell’ente  un contributo economico  ,considerato quantoprevisto dai commi 1 e2 del citato decreto legislativo,secondo cui appunto:”1. L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all’articolo 1 non determina l’instaurazione
di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste dicollocamento o dalle liste di mobilità.”
“2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all’articolo 4, comma 1,lettere c) e d), sono impegnati per l’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il
trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenzialied assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto
promotore dell’intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario
contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzioneoraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali edassistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.”
 i) Proroga della mobilità in deroga, per un periodo pari al precedente, ove persistano i requisiti soggettivi di durata ex lege 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4 del verbale CICAS del 14.10.2008 ed all’ultimo capoverso di pag. 4 del verbale CICAS del 24.09.2007 (DGR 1233/2007 e DGR 986/2008).

In merito a quanto previsto dalla lettera i) ,si ricorda che i requisiti soggettivi di durata ex lege n.223/91 per l’indennità di mobilità fanno riferimento all’età anagrafica dei lavoratori ed all’anzianità aziendale  all’ato della messa in mobilità degli stessi.

 B)    Lavoratori  operanti nel  cratere sismico

  Le  misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono

 a) Concessione di 13 settimane di Cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto a decorrere dal 01.05.2010, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti d’accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.

 b)Proroga, sino alla data del 31/07/2010, della cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, di cui alla lett. a) del verbale CICAS del 27/04/2009, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.

 c) Concessione di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.04.2010 ed il 31.07.2010, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.

d) Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione di pari periodo di detto trattamento per effetto della lettera b) del verbale CICAS del 29.01.2010, nei confronti dei quali sia scaduta o venga a scadere la mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 01.04.2010 ed il 31.07.2010, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.

 e) Concessione di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.05.2010 al 31.07.2010, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

f) Concessione della mobilità in deroga per un periodo massimo di 13 settimane, a favore dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, licenziati nel periodo dal 01/02/2010 al 31/07/2010, per crisi aziendali o occupazionali, purché in possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 19 – comma 1 – lett. c) della legge 2/2009.

g) Proroga di 13 settimane della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori sospesi , dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa e per i quali, dal periodo 01.05.2010 al 31.07.2010, risulti scadere l’indennità di cassa in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera a) del presente verbale di riunione, né con quella sempre alla stessa lettera dei verbali CICAS del 27.04.09 e del 10/11/2009. h) Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.05.2010 al 31.07.2010 sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera b) del verbale del 10.11.09 e alle lettere b) e c) del verbale del 29/01/2010.

 i) Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa.

 j) Proroga di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7 del D.Lgs. 468/1997 e per i quali, nel periodo dal 01/04/2010 al 31/07/2010 sia scaduta o venga a scadere detto trattamento. La proroga è condizionata all’utilizzo del lavoratore a tempo pieno. Allo stesso compete un importo integrativo, a carico dell’ente utilizzatore, secondo quanto disposto dall’art. 8, D.Lgs. 468/1997.

k) Proroga della mobilità in deroga, per un periodo pari al precedente, ove persistano i requisiti soggettivi di durata ex lege 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4 del verbale CICAS del 14.10.2008 ed all’ultimo capoverso di pag. 4 del verbale CICAS del 24.09.2007 (DGR 1233/2007 e DGR 986/2008).

Per gli interventi  riguardanti i lavoratori del cratere sismico valgono le  medesime indicazioni e precisazioni  sopra espresse  a margine di ciascuno degli     interventi in favore dei lavoratori operanti fuori cratere. 

 Le altre decisioni assunte dal Cicasnel corso della riunione preveono quanto segue:

1)  Il riparto tra le risorse attribuite  dall’Accordo traMinistero del Lavoro e Regione Abbruzzo del 14.4.2010 è stabilito in: – 70% agli interventi di cassa in deroga, – 30% agli interventi di mobilità in deroga ,fermo restando che detto  riparto potrà essere variato dalla Conferenza dei Servizi in relazione alle eventuali necessità che si dovessero verificare nel corso del periodo di validità del presente accordo.

 2.   In favore dei datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro, e che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge 102/2009, utilizzano i lavoratori sospesi, percettori di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessi all’apprendimento, la durata massima delle misure in favore dei lavoratori fuori  cratere di cui alle lettere  a) e b) e  in favore dei lavoratori del cratere  lettere a), b) e g)  , è  pari a di 26 settimane., previo accordo sindacale.

Con tale intervento si cerca di dare  avvio adiniziative  valide di  politica attiva,accompagnando  agli ammortizzatori sociali alle attività formative nei luoghi e processi di lavoro.

 3) . Risulta premurato che al    fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie  per la CIG in derogasiautilizzato il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell’INPS, tanto anche in considerazione delle nuove disposizioni dell’Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di di sostegno al reddito in deroga.

  4)  E’ stato sottolineato   che i   requisiti individuali per l’accesso alla CIG   e alla mobilità in deroga sono quelli stabiliti dall’art. 2, comma 139 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,che sono quelli di almeno  90 giorni di anzianità e di almeno 12 mesi di anzianità aziendale di cui almeno sei di lavoro effettivi.

    In conclusione  di  riunione risulta precisato altresì che:

-quanto deciso nella riunione trova applicazione dalla data dellastessa e sostituisce predenti disposizioni che risultano in contrasto;

– alla   Conferenza dei Servizi, presieduta dal Dirigente dell’ex Servizio Politiche Strutturali dell’Occupazione, è demandata la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica per accedere all’utilizzo  degli  ammortizzatori sociali in deroga previsti  ,la definizione delle istanze/problematiche connesse alla fruibilità degli interventi decisi dal CICAS, nonché delle modalità di attuazione di quanto contenuto nel verbale di Accordo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e della Regione Abruzzo in data 14 aprile 2010. ;  

  –    in merito    alle   richieste di chiarimenti  riguardanti  i la problematica  del versamento del contributo addizionale pari al 4,5% sul totale delle ore autorizzate, previsto per le aziende che beneficiano delle integrazioni salariali ,il  Comitato  ,evidenziato che il  contributo in questione è previsto, sia per le integrazioni ordinarie che straordinarie, dalle seguenti disposizioni di legge: art. 12 L.164/75, per l’industria non edilizia; art. 8 L. 427/75, per l’edilizia; art. 21 l. 675/77 e DL 86/88, convertito in L. 160/88, per gli interventi straordinari ed  esaminata la problematica sottoposta alla sua attenzione, ha ritenuto che il contributo addizionale non sia dovuto da parte dei datori di lavoro che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale in deroga giusta OPCM del 09/04/2009, atteso che, in assenza di specifica normativa di riferimento, la CIG in deroga rientra nella disciplina generale di cui al comma 2, dell’art. 12, della L. 164/1975, il quale dispone che il contributo addizionale a carico delle imprese non è dovuto nel caso in cui l’integrazione salariale è corrisposta per eventi oggettivamente non evitabili, così come il sisma del 06/04/2009.

ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO

28/04/2010

 L’assenza dal domicilio del lavoratore in malattia durante le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo, non può considerarsi giustificata se non per motivi molto seri, ossia tali da impedire lo svolgimento delle attività che hanno determinato l’assenza in orari diversi. In tal senso è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza che di legittimità  .

Inoltre si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n.78/1988ha stabilito che:

1) l’assenza alla prima visita di controllo comporta la totale perdita di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;
2) l’assenza anche alla seconda visita di controllo comporta, oltre alla sanzione prevista dal punto 1, la riduzione del 50% del trattamento economico per il restante periodo;
3) l’assenza anche alla terza visita di controllo determina l’interruzione dell’erogazione dell’indennità economica da parte dell’INPS da quel momento fino al termine del periodo di malattia.

Peraltro non è da trascurare  che  l’assenza ingiustificata (a maggior ragione se fraudolenta) del lavoratore configura in ogni caso un inadempimento nei confronti del datore di lavoro, sussistendo l’interesse di quest’ultimo a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa del proprio dipendente. In conseguenza di ciò il lavoratore può essere sanzionato in relazione alla gravità del caso, sino ad arrivare anche al licenziamento.

  Un chiarimento del tutto particolare invece sull’argomento in esame viene dalla sentenza della Casssazione n.5718 del 9 marzo scorso secondo cui il fatto che un lavoratore si assenti alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità (per andar a far visita alla madre malata) non integra una ipotesi di giustificato motivo per la perdita del trattamento  economico, che, quindi, legittima l’assenza dello stesso.
Si specifica, inoltre, che l’assenza dalla visita di controllo per non essere sanzionata dalla perdita del conseguente trattamento economico di malattia, può essere giustificata (oltre che dal caso di forza maggiore) anche “da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito “.

NUOVO PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY SU VIDEO SORVEGLIANZA

28/04/2010

Nella riunione dell’8 scorso il Garante della privacy ha ritenuto utile ed opportuno adottare un nuovo provvedimento relativo alla videosorveglianza,in sostitutzione del precedente datato 29 aprile ,  in considerazione  che nel  frattempo   talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana(2), mentre altre norme, statali(3) e regionali(4), hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l’utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.

Per principio generale   configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice  qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione ,mentre risulta

  dimostrato  che la videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all’ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

2) protezione della proprietà;

3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

4) acquisizione di prove.

Pertanto la  necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

Naturalmente l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata sul controllo a distanza dei lavoratori  in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi  o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato ), in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali  e, ancora, nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell’ambito delle linee di trasporto urbano ).

In tale quadro, pertanto, è necessario  che l’attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).

 In relazione a quanto precede, anzitutto risulta indispensabile che gli  interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive e a

 tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa “minima”, indicante in apposito cartello  il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più carPeraltro il   Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l’informativa, benché non obbligatoria, laddove l’attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell’art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

 Ciò naturalmente all’esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l’informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l’espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di de Il provvedimento in esame  infine sottolineat  che deve essere obbligatoriamente fornita un’idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall’art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delleriguardanti l’informativa di cui all’art. 13, consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 161 del Codice.

  Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e),del Codice), anche l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario – e predeterminato – a raggiungere la finalità perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l’esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.

Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l’attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative(12), il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato “ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante ( Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l’integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l’esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

 Deve essere assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

 Disposizioni particolari sono previste dal provvedimento del Garante per alcuni settori spec fici.

 Infatti per i rappoprti di lavoro ,tra l’altro ,si stabilisce che  nelle  attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, pertanto è vietata l’installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge). Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, “dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti” (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001).

Tali garanzie vanno osservate sia all’interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”) o su veicoli addetti al servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa degli addetti,

 Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull’attività giornalistica contenute nel Codice (artt. 136 e ss.), fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l’osservanza del codice deontologico per l’attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).

 Per quanto concerne gli ospedali ed i luoghi di cura,si dispone che l’
 ‘eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell’art. 83 del Codice(13).

Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell’immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

 Infine per gli edifici scolastici ,il Garante per l’
 ‘eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza  impone  che si  deve garantire “il diritto dello studente alla riservatezza” (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all’educazione

  In tale quadro, può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola.

 . Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l’angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l’edifici

Il Garante si è anche soffermato sull’eventualità che  alcune situazioni   di particolare rischio possono fare ritenere lecita l’installazione di sistemi di videosorveglianza sia su mezzi di trasporto pubblici, sia presso le fermate dei predetti  mezzi ,prevedendo che :

 – La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa devono essere determinate nel rispetto dei richiamati principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre evitare riprese particolareggiate nei casi in cui le stesse non sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite.

 – I titolari del trattamento dovranno poi provvedere a fornire la prevista informativa agli utenti del servizio di trasporto urbano. Gli autobus, i tram, i taxi ed i veicoli da noleggio con o senza conducente dotati di telecamere dovranno pertanto portare apposite indicazioni o contrassegni che diano conto con immediatezza della presenza dell’impianto di videosorveglianza,   indicanti, comunque, il titolare del trattamento, nonché la finalità perseguita.

 -Specifiche cautele devono essere osservate laddove vengano installati impianti di videosorveglianza presso le aree di fermata, in prossimità delle quali possono transitare anche soggetti diversi dagli utenti del servizio di trasporto pubblico. In particolare, l’angolo visuale delle apparecchiature di ripresa deve essere strettamente circoscritto all’area di permanenza, permettendo l’inquadratura solo della pensilina e di altri arredi urbani funzionali al servizio di trasporto pubblico (tabelle degli orari, paline recanti l’indicazione degli autobus in transito, ecc.), con esclusione della zona non immediatamente circostante e comunque dell’area non direttamente funzionale rispetto alle esigenze di sicurezza del sistema di traffico e trasporto. Anche in tale ipotesi occorre evitare le riprese inutilmente particolareggiate o tali da rilevare caratteristiche eccessivamente dettagliate degli individui che stazionano presso le fermate. L’esistenza delle telecamere deve essere opportunamente evidenziata nelle predette aree di fermata.

 

PROTOCOLLO INTESA SULLA VIGILANZA MINISTERO LAVORO-CONFARTIGIANATO E CNA

27/04/2010

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro il 21 scorso ,nell’ambito delle iniziative volte a dare operatività sul territorio alle indicazioni contenute nella   Direttiva ministeriale del 18.9.09 in materia di Servizi Ispettivi e attività di vigilanza , mediante la sottoscrizione di apposite Intese con i Consigli Nazionali degli Ordini professionali, nonché con le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, ha siglato il 21 aprile 2010 due Protocolli d’Intesa, rispettivamente con la Confartigianato e con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA).

L’obiettivo delle Intese, che  fanno seguito al  Protocollo del 26 novembre 2009  tra Ministro Maurizio Sacconi ed il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,  è quello di disciplinare alcuni profili operativi connessi con le verifiche ispettive, creare tavoli tecnici congiunti finalizzati all’esame delle problematiche operative connesse con l’attività di vigilanza in materia di lavoro, favorire l’azione di contrasto del fenomeno dell’abusivismo professionale

Per quanto concerne i tavoli tecnici,si è stabilito che   si realizzeranno due incontro l’anno a livelo nazionale e  regionali con la partecipazione dei rispettivi rappresentanti delle parti firmatarie del protocollo che si concluderanno con la redazione di appositi verbali da rimettere alla direzione generale attività ispettivaper le valutazioni ed eventuali determinazioni.

Inoltre è stato previsto che il Ministero darà indicazioni alle proprie strutture territoriali affinche’ i verbali di primo accesso ispettivo rilasciato ai datori di lavoro siano rimessi alle sedi provinciali di confartigianato e  cna incaricate della tenuta e/o conservazione della documentazione aziendale tramite posta elettronica entro sette giorni  ,previa comunicazione da parte di quest’ultime dell’elencodegli indirizzi di posta elettronica utilizzabili allo scopo entro 15 giorni dalla data di stipula delle intese. 

Si è convenuto  anche che il personle di vigilanza della documentazione del soggetto ispezionato presso la sede provinciale di confartigianato e cna odei centri di assistenza fiscale o servizi costituiti dalle stesse. 

In applicazione della circolare n.20/2008 ,la direzione generale attività ispettiva promuoverà interventi ispettivi per la verifica della corretta tenuta del LUL e per il contrasto al fenomeno dell’abusivismo anche su segnalazione delle   menzionate associazioni  o centri di assistenza fiscale e servizi delle stesse.

 La parte conclusiva dei protocolli riguarda il corretto svolgimento delle verifiche ispettive,,il progetto uniformità e  trasparenza della vigilanza,le istanze di interpello nei   cui riguardi  d le associazioni hanno preso impegno di rigoroso esame  circa la verifica dell’esistenzapresupposti di legittimità ed opportunità e   l’organizzazione e realizzazione di incontri formativi congiunti sulla gestione del procedimento ispettivo ,le problematiche del contenzioso e la disciplina dell’apparato sanzonatorio in materia di lavoro e legislazione sociale

MINISTERO LAVORO MODIFICA PARERE CIRCA INDENNITA’ TRASFERTA.

27/04/2010

     Con l’ interpello n. 14 del 2 aprile 2010, la DGAI del Ministero del Lavoro  in risposta r ad un quesito della Confartigianato, riguardante  la possibilità per il datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti un’indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello, ma comunque non imponibile ai fini contributivi e fiscali in quanto compresa nei limiti di cui all’art. 51, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, concernente i criteri di determinazione, ai fini fiscali, del reddito da lavoro dipendente aveva risposto come segue:

“…  tale maggiorazione, configurando una deroga in melius, non rinviene prima facie, sotto il profilo lavoristico, argomentazioni contrarie alla sua ammissibilità, fatta espressamente salva la piena osservanza del regime fiscale di cui all’art. 51 cit. (in ragione del quale le indennità convenute negli accordi aziendali non devono configurare, per il relativo importo, una sottrazione al Fisco di quota della retribuzione spettante al lavoratore), nonché delle procedure decisionali di cui all’art. 3, commi 1 e 2, D.L. n. 318/1996 (conv. da L. n. 402/1996), che nell’attribuire alla previsione contrattuale la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali, impone alle parti stipulanti di curare il deposito degli accordi collettivi relativi a tali elementi presso la competente sede della Direzione provinciale del lavoro e degli Enti previdenziali.
È poi opportuno evidenziare che la frazione di indennità di trasferta che eccede ai fini IRPEF i limiti individuati nell’art. 51 del TUIR (quindi solo l’eccedenza) ha natura retributiva; è ammissibile, quindi, la stipula di un accordo collettivo aziendale per la corresponsione di una indennità di trasferta superiore a quello previsto dalla contrattazione nazionale o territoriale; tale importo tuttavia, ai fini dell’esenzione IRPEF, non dovrà superare i limiti imposti dall’art. 51 del TUIR e l’accordo aziendale deve essere depositato presso gli Enti preposti.

A modifica di quanto sopra ,risulta intervenuta la nota del predetto Ministero   n. 7301/2010,  che  rettifica l’interpretazione fornita   chiarendo che i compensi erogati per le trasferte, di importo superiore a quelli fissati dalla contrattazione collettiva, sono esenti, da imposte e contributi, fino a un massimo di 46,48 euro al giorno, elevati a 77,47 euro per le trasferte all’estero, così come stabilito dal comma 5 dell’articolo 51 del Tuir mentre restano  ferme le varie articolazioni dell’esenzione per fasce, previste dalla norma, in relazione ai rimborsi vari che il datore di lavoro eroga al lavoratore, per le missioni

 

 

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

26/04/2010

 Si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni riguardanti argomenti    in materia di lavoro e legislazione sociale:

 –Sentenza Corte di Cassazione n:3603/2010: In materia dei licenziamenti regolati dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, la comunicazione di cui all’art. 4, comma nove, che fa obbligo di indicare «puntualmente» le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. Al tal fine non è sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare .Nel caso di specie, invece questo controllo non era stato reso possibile a causa della mancata indicazione da parte , del datore di lavoro dei criteri di valutazione comparativa applicati in concreto.

Sentenza Corte di Cassazione n.7519/2010:  Ai fini della sussistenza di un licenziamento collettivo e della applicabilità della relativa disciplina, il termine licenziamento va inteso in senso tecnico, non potendo ad esso parificarsi qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto siano riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro che giustifica il ricorso ai licenziamenti.

-Sentenza Corte di Cassazione n.8255/2010: Il patto di conglobamento del compenso per lavoro straordinario nella retribuzioneordinaria deve determinare quale sia il compenso per lavoro ordinaio e quale per quello straordinario ,così da permettere al giudice il controllo in merito all’effettivo riconoscimento  al dipendente dei diritti inderogabili spettanti per legge o per contratto collettivo.Pertanto il patto deve ritenersi nullo quando non risultano riconosciuti tali diritti inderobali ose non sussiste la distinzione.

-Sentenza Corte di Cassazione n.8451/2010: I pagamenti dei contributi da parte dell’intermediario ( così detto datore di lavoro apparente) hanno effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo,totale o parziale ,a seconda della loro entità e del regime contributivo del rapporto.

Sentenza TAR Veneto n.1269/  2010: L’altezza dei candidati che si presentano al pubblico concorso  per vigile  urbano non può essere motivo di valutazione selettiva,specialmente se i requisiti richiesti dal bando sono ulteriormente limitativi rispetto a quelli previsti per l’accesso delle persone negli altri corpi di polizia,L’elenco tassativo delle mansioni ritenute particolari che possono ammettere un limite minimo di altezza dei candidati è contenuto nl DPCM n.411 /87  ed include i militari ,gòli operatori di polizia ,della guardia   forestale r dei vigili del fuoco ,ma no i vigili urbani.

Sentenza Corte di Cassazione n.8574/2010 : Affinchè ai dipendenti della  biblioteca  comunale spetti l’indennità di turno prevista dal ccnl,no basta la rotazione del personale nelle diversefasce orarie ,ma occorre anche che l’organizzazione dell’orario lavorativo rispetti tutti gli altrirequisiti stabiliti dallalegge,ossia che vengano istituiti turni diurni antimeridiani e pomeridiani in strutture operative che ammenano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno dieci ore.

COMMISSIONE NAZIONALE CASSE EDILI E DURC

25/04/2010

 Si richiama l’attenzione sulla nota  emanata  il 9 scorso  dalla   CNCE ,con cui propone di realizzare un servizio di emissione trimestrale del Durc per lavori privati su richiesta effettuata direttamente dalla Cassa Edile e non da parte dell’impresa.

Nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, ogni Cassa Edile deciderà se realizzare il servizio di emissione, valutando con attenzione le seguenti questioni: 1. la verifica del numero medio delle richieste Durc per lavori privati, al fine di determinare se l’innovazione procedurale possa comportare un aggravio di lavoro (in tal caso la questione andrebbe affrontata insieme alle sedi territoriali di INPS e INAIL); 2. la necessità di ricevere dalle imprese interessate una delega formale che autorizzi la Cassa Edile ad effettuare la richiesta trimestrale del Durc in nome e per conto dell’impresa stessa; 3. l’opportunità di inviare all’impresa, ogni tre mesi, almeno tre copie in originale del Durc, al fine di limitare al minimo le necessità di ristampa e soprattutto di contrastare la tendenza ad una richiesta mensile del Durc anche in assenza di un suo concreto utilizzo; 4. l’utilità di offrire il citato servizio, soprattutto nella fase iniziale della sperimentazione, alle sole imprese regolari con gli obblighi contributivi nei confronti della Cassa Edile.

L’accettazione del servizio in questione non pregiudica la facoltà per l’impresa di effettuare ulteriori richieste di Durc secondo le proprie necessità.

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

25/04/2010

Si riporta l’elenco delle aziende operanti in  Abruzzo nei cui confronti è intervenuto il provvedimento del Ministero del Lavoro per la cigs  nel periodo 16/23 aprile 2010:

Denominazione Azienda :    ALFAGOMMA HYDRAULIC SPA
con sede in :   CASTELLALTO Prov :    TE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
     
Settore:    Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.    
Unità di :    CASTELLALTO Prov :    TE  
     
     
     
      
     
Decreto del  20/04/2010 n.  51378        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/01/2010   al 31/12/2010        
*********************

Denominazione Azienda :    CERAMICA SABA
con sede in :   RAIANO Prov :    AQ
Causale di Intervento :    Concordato preventivo
Unità di :    RAIANO Prov :    AQ  
Settore:    FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA    
Decreto del  20/04/2010 n.  51398        
              ——————————————————————————-CORAM SUD                                                                                                                   S.r.l.  con sede in :  MONTEFINO                                                                          –  TE

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                  

  Unita’ aziendali di :

     MONTEFINO                                                                                                –   TE

  Decreto              del 21/04/2010 n.   51505 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     04/01/2010   al     03/01/2011

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     04/01/2010   al     03/01/2011

  Con autorizzazione al pagamento diretto –

  Settore : Fabbricazione di organi di trasmissione- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica: alberi di trasmissione, alberi a camme,

               alberi a gomiti, manovelle, ecc, alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi- fabbricazione di ingranaggi, d

            ——————————————————————————————————————————————

Denominazione Azienda :    NOVELLI LEGNO SPA
con sede in :   SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prov :    AP
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    COLONNELLA Prov :    TE  
Settore:    Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)    
Decreto del  20/04/2010 n.  51379        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   18/01/2010   al   17/01/2011        
Con autorizzazione al pagamento diretto        

CORAM SUD                                                                                                                   S.r.l. 

  con sede in :  MONTEFINO                                                                            TE 

  Causale di intervento :   crisi aziendale                                    

  Unita’ aziendali di : 

     MONTEFINO                                                                                                   TE

  Decreto              del  21/04/2010 n.   51505 

  Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal     04/01/2010   al     03/01/2011

  Concessione    del trattamento di C.I.G.S. dal     04/01/2010   al     03/01/2011

  Con autorizzazione al pagamento diretto –

  Settore : Fabbricazione di organi di trasmissione- fabbricazione di organi di trasmissione meccanica: alberi di trasmissione, alberi a camme, alberi a gomiti, manovelle, ecc, alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi- fabbricazione di ingranaggi, d

            ————————————————————————————–  

Denominazione Azienda :    LEGRIN SPA
con sede in :   LANCIANO Prov :    CH
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    LANCIANO Prov :    CH  
Settore:    Produzione dei derivati del latte    
Decreto del  21/04/2010 n.  51458        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/12/2009   al   30/11/2010        
Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda :    NOVELLI LEGNO SPA
con sede in :   SAN BENEDETTO DEL TRONTO Prov :    AP
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    COLONNELLA Prov :    TE  
Settore:    Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)    
Decreto del  20/04/2010 n.  51379        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   18/01/2010   al   17/01/2011        
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************
Denominazione Azienda :    SAILA S.P.A.
con sede in :   CREMONA Prov :    CR
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta
Unità di :    SILVI Prov :    TE  
Settore:    Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie    
Decreto del  20/04/2010 n.  51403        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   02/02/2010   al   01/02/2011
       
       

                                                                                           

       

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

22/04/2010

Si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni della Corte di Cassazione  relative a  questioni inerenti il lavoro e la legislazione sociale:

Sentenza n.5864/2010 : Se il lavoratore  chiede di essere sentito  a difesa,il datore di lavoro ha l’obbligo ,a pena d’illegittimità dell’irrogazione della sanzione   ,a norma comma 5 del dell’art.7 della legge n.300/70, dell’audizione orale del dirigente sotoposto a procedimento disciplinare,in quanto il suddetto è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte e quindi per iscritto o a voce .Pertanto la richiesta del lavoratore non risulta sindacabile da parte del datore di lavoro in ordine alla sua effettività difensiva ,ma viceversa è funzionale a consentire lapiena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio tra le parti e quindi alla piena realizzazione del diritto di difesa dell’incolpato con l’espressa previsione dell’impossibilità di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale senza che illavoratore,che ne abbia fatto richiesta,sia sentito a sua discolpa.

Sentenza n.7381/2010: In caso di riorganizzazione aziendale e soppressione di un ufficio il dipendente con un titolo di studio superiore non può essere licenziato con lasemplice motivazione che non esistono in azienda posti con mansioni equivalenti.In questa ipotesi infatti ,l’imprenditore prima di recedere è obbòligato a tenerlo   in considerazione anche per impieghi in settori diversi.Ove il datore di lavoro ,a giustificazione del licenziamento,adduca…la necessità di sopprimere un posto di lavoro ,incombe sul medesimo datore di lavoro l’onere di provare l’mpossibilità di assegnare il lavoratore ad altro posto ,avuto riguardo allasua capacità professionaleed all caratteristiche dell’intera azienda e no soltanto del reparto soppresso. 

Sentena n.7658/2010 :Il N. deduce che illegittimamente sarebbero stati computati i giorni festivi non compresi nei certificati medici, ma tale assunto è infondato, avendo aderito la sentenza impugnata all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui nel periodo di comporto per malattia vanno computati i giorni non lavorativi e le assenze intermedie del lavoratore tra una malattia e l’altra, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, la continuità dell’episodio morboso, onde grava sul lavoratore l’onere della prova contraria a tale presunzione.Inoltre la sentenza impugnata ha applicato il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l’ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, è soggetta alle regole dettate dall’art. 2110 Cod. Civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.

-Sentenza n.8237/2010: Il riassetto organizzativo giustifica la piena legittimità del licenziamento individuale:in tema di giustificato motivo di licenziamento non è sindacabile ,nei suoi motivi di congruità ed opportunità ,la scelta  imprenditorialeche abbia comportato la soppressione del posto cui era addetta la dipendente licenziata.Inoltre …non rileva quale comportamento contrastante il parallelo aumento di retribuzione dei dipendenti di quei settori considerati vitali per l’impresa.

-Sentenza n.8239/2010: Non è dubitabile che l’indennità di mobilità, essendo una species dei trattamenti di disoccupazione, abbia una funzione analoga all’indennità di disoccupazione  .Devesi, pertanto, affermare, in conformità all’art. 384 c.p.c., così come sostituito dall’art. 16 del Dlvo 2 febbraio 2006 n.40, che il divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui al settimo comma dell’art. 6 del DL 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, riguarda anche l’assegno ordinario d’invalidità in quanto, avendo questo tra gli elementi costitutivi del relativo diritto l’”incollocazione”, presuppone una disoccupazione per difficoltà di mercato analoga all’indennità di disoccupazione.

Sentenza n.8335/2010: I verbali redatti dal funzionrio dell’Istuto previdenziale o dall’ispettore del lavporo fanno prova fino a querela di falso dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza o esssere stati da lui compiuti.Invece per le circostanze che  l’ispettore dichiari di aver appreso de relato o in conseguenza di acquisizione di documenti il relativo materiale è liberamente valutato dal giudice,che può considerarlo prova sufficiente dei fatti riportati nel verbale ove in esito all’esame dei riscontri probatori emersi nell’istruttoria pervenga al convincimento dell’ effettiva sussistenza degli addebiti mossi dall’istituto previdenziale.

-Sentenza n8641/2010 : Nell’ipotesi di licenziamento di un dipendente di un istituto di credito,l’idoneità del comportamno contestato a ledere il rapporto  fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivoper il datore di lvoo,rilevando la lesione dell’affidamento che ,non solo il datore di lavoro,ma anche ilpubblico ,ripongono nella lealtà e correttezza del funzionario.L’assenza di nocumento della sfera patrimoniale della banca,infatti,se può concorrere a fornire elementi per la valutazione della grav del comportamento inadempiente ,non è decisiva per escludere che possa dirsi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia,da valutarsi in concreto in considerazione  della realtà aziendale e delle mansioni

Sentenza n.8886/2010: In caso di dimissioni date dal lavoratore in stato di incapacità naturale, l’interpretazione da seguire è quella per cui  il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428, cod. proc. civ., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione. Infatti, l’efficacia totalmente ripristinatoria dell’annullamento del negozio unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro non si estende al diritto alla retribuzione, di regola, e salvo espressa eccezione di legge, non dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa.tto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428, cod. proc. civ., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione. Infatti, l’efficacia totalmente ripristinatoria dell’annullamento del negozio unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro non si estende al diritto alla retribuzione, di regola, e salvo espressa eccezione di legge, non dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa.

-Sentenza n.