Di seguito si dà conto delle determinazioni del Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore (C.I.C.A.S.) , cha si è riunito a Pescara ,presso la sede della Giunta Regionale Abruzzo,il 28.04.2010
Preliminarmente l’ Organo collegiale anzitutto ha preso atto dell’ “Accordo del 14 aprile 2010 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo”. che nell’ambito della prima ripartizione di risorse, ha assegnato , a valere sui Fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati , 60 milioni di euro ,la metà dei quali sono di da destinare per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei Comuni di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, relativa agli eventi sismici del 6.4.09 nel territorio abruzzese ,con la precisazione che nel mese di luglio 2010 verrà effettuata una verifica sull’andamento della spesa ai fini dell’eventuale integrazione delle risorse qualora necessarie.
Inoltre sono stati portati all’attenzione del Comitato i dati relativi all’l’anno 2009 ed al primo trimestre del 2010 circa le misure poste in essere per contrastare gli effetti della crisi esistente nella Regione Abruzzo,che hanno comportato una spesa complessiva, tra CIG e mobilità in deroga, superiore ai 100 milioni di euro, venendo precisato che:
– nell’area sisma sono state presentate più di 3.000 istanze che hanno coinvolto almeno 2.500 aziende, 8.000 lavoratori ,per un numero di ore superiore ai 5 milioni ed una spesa complessiva stimata in 48 milioni di euro;
– nel restante territorio regionale circa 400 aziende hanno prodotto istanza di cassa in deroga ,coinvolgendo n° 4.304 lavoratori per un totale di ore superiore ai 2 milioni ;
– all’intervento di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, adottato in favore dei lavoratori per cui risulta scaduta l’indennità di disoccupazione ordinaria sono stati interessati circa 2.834 disoccupati.
Infine il Comitato ha esaminato e discusso i dati circa le risorse finanziarie spese/impegnate in Abruzzo in base alla specificarelazione sulla rendicontazione della Direzione Regionale I.N.P.S. del 23/04/2010 , che evidenzia i seguenti importi delle risorse residue:
– sulle risorse per il territorio regionale extra cratere pari ad Euro 25.000.000,00, assegnati nel 2009 con i Decreti 45080 e 46449, residuano circa € 607.772,00;
– sulle risorse Area Sisma, pari ad € 60.000.000,00, assegnati nel 2009 co ngli lAccordi del 17/04/09 e 28/07/09, residuano circa € 11.984.501,00.
Nel rispetto della previsione dell’ordine del giono della riunione ,il CICAS ha stabilito di destinare le risorse assegnate con l’accordo traMinistero del Lavoro e Regione Abruzzo ai seguenti interventi , relativi a richieste presentate dal 1 maggio 2010 ed utilizzabili secondo i criteri e le modalità previsti dall’ accordo e dalla Conferenza dei Servizi :
1) Territori extra cratere sismico :
a) Concessione di 13 settimane di Cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto a decorrere dal 01.05.2010, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti d’accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.
L’intervento previsto nella lettera a) interessa le situazioni aziendali che sino al 30.4.2010 non hanno fatto ricorso alla cig in deroga ed a cui a domanda e previa consultazione sindacale può essere riconosciuto dai competenti organi istituzionali per un periodo continuativo ovvero frazionato non superiore a 13 settimane il predetto trattamento previdenziale.
b) Proroga, sino alla data del 31/07/2010, della cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, di cui alla lett. a) del verbale CICAS del 20/05/2009, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.
L’intervento di cui alla lettera b) concerne le situazioni aziendali che prima dell’1.5.2010 hanno fatto ricorso a periodi di cig in deroga autorizzata dal CICAS per 13 settimane a decorrere 12.4.09, come da lettera a) del verbale della riunione in data 25.5.09 ,disponendo poi successive proroghe di detto trattamento previdenziale rispettivamente :
1) per cinque settimane (verbale riunione del 10.7.09),
2) sino alla data del 31.12.09 ( verbale riunione del 5.8.09),
3) sino alla data del 31.01.2010 (verbale di riunione del 10.11. 09) ,
4)sino alla data del 30.04.2010 (verbale di riunione del 29.01.2010.
Si sottolinea che la proroga in parola può essere utilizzata sino ad un massimo di 13 settimane a prescindere dal/i periodo /i di cig in deroga già usufruito/i in base alle autorizzazioni Cicas citate nei precedenti nn.1),2),3),e 4). Pertanto la proroga è utilizzabile sia dai datori di lavoro che hanno fatto ricorso ininterrottamente della cig in deroga autorizzata a decorrere dal 12.4.09 sino al 30.4.2010,sia da quelli che hanno fatto ricorso alla stessa per una parte sltanto dell’intero periodo autorizzato e di conseguenza in pratica : chi entro il 30.aprile scorso , ad esempio ,ha utilizzato 56 settimane potra’ arrivare a 69 ; chi ha fatto soltanto 13 settimane potrà arrivare a 26 .
c) Concessione di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.04.2010 ed il 31.07.2010, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.
Possono beneficiare dell’intervento previdenziale di cui alla lettera c) i lavoratori che nel periodo sopra precisato registrano la scadenza del trattamento di disoccupazione ordinaria e continuano a risultare disoccupati.
d) Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione di pari periodo di detto trattamento per effetto della lettera b) del verbale CICAS del 29.01.2010, nei confronti dei quali sia scaduta o venga a scadere la mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 01.04.2010 ed il 31.07.2010, sempre che in capo a gli stessi permanga lo stato di disoccupazione.
L’intervento autorizzato dalla lettera d) si riferisce ai lavoratori che , essendo venuta a scadenza il trattamento di disoccupazione nel periodo compreso tra il 01.01.2010 el 31.03.2010, sono risultati , destinatari dell’intervento trimestrale dell’indennità di mobilità in deroga (verbale riunione del 29.01.2010),che ,quindi,con la decisione Cicas del 28 scorso viene portata a 26 settimane complessive di durata,sempre che perduri lo stato di disoccupazione degli interessati.
e) Concessione di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.05.2010 al 31.07.2010, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.
Si tratta di un intervento sempre autorizzato dal Cicas per situazioni similari relative a scadenze dell’indennità di mobilità ordinaria in in periodi trimestrali pregressi rispetto a quello sopra specificato.
f) Concessione della mobilità in deroga per un periodo massimo di 13 settimane, a favore dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, licenziati nel periodo dal 01/02/2010 al 31/07/2010, per crisi aziendali o occupazionali, purché in possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 19 – comma 1 – lett. c) della legge 2/2009.
Destinatari del trattamento previdenziale di durata trimestrale di cui alla lettera f) sono gli apprendisti che, risultando licenziati durante il semestre febbraio/luglio del corrente anno, sono in possesso all’atto della risoluzione del rapprto lavorativo di almeno 3 mesi di servizio presso l’azienda di riferimento.
g) Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa.
L’intervento disciplinato dalla lettera g) interessa in particolare le aziende a cui trovano applicazione i commi 1 e 5 dell’art.1 della legge n.223/91 in materia d’ integrazione salariale straordinaria.
Il comma 1 prevede che”. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta…”
Il comma 5 stabilisce che ” La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione”.
Si ricorda altresì che la legge n.164/75 di disciplina della cigo all’art.6 comma 1 dispone che ” Qualora l’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa”.
Premesso quanto sopra, si sottolinea che l’intervento introdotto dal Cicas nella lettera g) mira a fornire uno strumento per favorire il mantenimento dell ‘occupazione in situazioni aziendali che transitoriamente non potrebbero affidarsi per fronteggiare le difficoltà produttive e lavorative nè alla cigo ne’ alla cigs a causa della scadenza dei limiti massimi d’ intervento di detti trattamenti consentiti dalla disciplina generale .
h) Proroga di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7 del D.Lgs. 468/1997 e per i quali, nel periodo dal 01/04/2010 al 31/07/2010 sia scaduta o venga a scadere detto trattamento. La proroga è condizionata all’utilizzo del lavoratore a tempo pieno. Allo stesso compete un importo integrativo, a carico dell’ente utilizzatore, secondo quanto disposto dall’art. 8, D.Lgs. 468/1997.
Rispetto agli analoghi interventi disposto dal Cicas in precedenti riunioni,quello contenuto nella lettera h ) presenta un significativo profilo di novità,costituito dalla previsione che l’impiego da parte degli enti pubblici nelle attivoità socialmente utili a norma dell’art.7 del dec.leg.vo n,468/97 deve avvenire con rapporto a tempo pieno,così che ai lavoratori,oltre che l’indennità di mobilità in deroga prorogata,spetti a carico dell’ente un contributo economico ,considerato quantoprevisto dai commi 1 e2 del citato decreto legislativo,secondo cui appunto:”1. L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all’articolo 1 non determina l’instaurazione
di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste dicollocamento o dalle liste di mobilità.”
“2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all’articolo 4, comma 1,lettere c) e d), sono impegnati per l’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il
trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenzialied assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto
promotore dell’intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario
contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzioneoraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali edassistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.”
i) Proroga della mobilità in deroga, per un periodo pari al precedente, ove persistano i requisiti soggettivi di durata ex lege 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4 del verbale CICAS del 14.10.2008 ed all’ultimo capoverso di pag. 4 del verbale CICAS del 24.09.2007 (DGR 1233/2007 e DGR 986/2008).
In merito a quanto previsto dalla lettera i) ,si ricorda che i requisiti soggettivi di durata ex lege n.223/91 per l’indennità di mobilità fanno riferimento all’età anagrafica dei lavoratori ed all’anzianità aziendale all’ato della messa in mobilità degli stessi.
B) Lavoratori operanti nel cratere sismico
Le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono
a) Concessione di 13 settimane di Cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto a decorrere dal 01.05.2010, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti d’accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.
b)Proroga, sino alla data del 31/07/2010, della cassa integrazione guadagni in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, di cui alla lett. a) del verbale CICAS del 27/04/2009, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.
c) Concessione di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.04.2010 ed il 31.07.2010, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.
d) Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione di pari periodo di detto trattamento per effetto della lettera b) del verbale CICAS del 29.01.2010, nei confronti dei quali sia scaduta o venga a scadere la mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 01.04.2010 ed il 31.07.2010, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.
e) Concessione di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.05.2010 al 31.07.2010, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.
f) Concessione della mobilità in deroga per un periodo massimo di 13 settimane, a favore dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, licenziati nel periodo dal 01/02/2010 al 31/07/2010, per crisi aziendali o occupazionali, purché in possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 19 – comma 1 – lett. c) della legge 2/2009.
g) Proroga di 13 settimane della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori sospesi , dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa e per i quali, dal periodo 01.05.2010 al 31.07.2010, risulti scadere l’indennità di cassa in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera a) del presente verbale di riunione, né con quella sempre alla stessa lettera dei verbali CICAS del 27.04.09 e del 10/11/2009. h) Proroga di 13 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.05.2010 al 31.07.2010 sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera b) del verbale del 10.11.09 e alle lettere b) e c) del verbale del 29/01/2010.
i) Concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga fino ad un massimo di 35 settimane in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa.
j) Proroga di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7 del D.Lgs. 468/1997 e per i quali, nel periodo dal 01/04/2010 al 31/07/2010 sia scaduta o venga a scadere detto trattamento. La proroga è condizionata all’utilizzo del lavoratore a tempo pieno. Allo stesso compete un importo integrativo, a carico dell’ente utilizzatore, secondo quanto disposto dall’art. 8, D.Lgs. 468/1997.
k) Proroga della mobilità in deroga, per un periodo pari al precedente, ove persistano i requisiti soggettivi di durata ex lege 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4 del verbale CICAS del 14.10.2008 ed all’ultimo capoverso di pag. 4 del verbale CICAS del 24.09.2007 (DGR 1233/2007 e DGR 986/2008).
Per gli interventi riguardanti i lavoratori del cratere sismico valgono le medesime indicazioni e precisazioni sopra espresse a margine di ciascuno degli interventi in favore dei lavoratori operanti fuori cratere.
Le altre decisioni assunte dal Cicasnel corso della riunione preveono quanto segue:
1) Il riparto tra le risorse attribuite dall’Accordo traMinistero del Lavoro e Regione Abbruzzo del 14.4.2010 è stabilito in: – 70% agli interventi di cassa in deroga, – 30% agli interventi di mobilità in deroga ,fermo restando che detto riparto potrà essere variato dalla Conferenza dei Servizi in relazione alle eventuali necessità che si dovessero verificare nel corso del periodo di validità del presente accordo.
2. In favore dei datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro, e che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella Legge 102/2009, utilizzano i lavoratori sospesi, percettori di trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessi all’apprendimento, la durata massima delle misure in favore dei lavoratori fuori cratere di cui alle lettere a) e b) e in favore dei lavoratori del cratere lettere a), b) e g) , è pari a di 26 settimane., previo accordo sindacale.
Con tale intervento si cerca di dare avvio adiniziative valide di politica attiva,accompagnando agli ammortizzatori sociali alle attività formative nei luoghi e processi di lavoro.
3) . Risulta premurato che al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie per la CIG in derogasiautilizzato il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell’INPS, tanto anche in considerazione delle nuove disposizioni dell’Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di di sostegno al reddito in deroga.
4) E’ stato sottolineato che i requisiti individuali per l’accesso alla CIG e alla mobilità in deroga sono quelli stabiliti dall’art. 2, comma 139 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,che sono quelli di almeno 90 giorni di anzianità e di almeno 12 mesi di anzianità aziendale di cui almeno sei di lavoro effettivi.
In conclusione di riunione risulta precisato altresì che:
-quanto deciso nella riunione trova applicazione dalla data dellastessa e sostituisce predenti disposizioni che risultano in contrasto;
– alla Conferenza dei Servizi, presieduta dal Dirigente dell’ex Servizio Politiche Strutturali dell’Occupazione, è demandata la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica per accedere all’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga previsti ,la definizione delle istanze/problematiche connesse alla fruibilità degli interventi decisi dal CICAS, nonché delle modalità di attuazione di quanto contenuto nel verbale di Accordo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e della Regione Abruzzo in data 14 aprile 2010. ;
– in merito alle richieste di chiarimenti riguardanti i la problematica del versamento del contributo addizionale pari al 4,5% sul totale delle ore autorizzate, previsto per le aziende che beneficiano delle integrazioni salariali ,il Comitato ,evidenziato che il contributo in questione è previsto, sia per le integrazioni ordinarie che straordinarie, dalle seguenti disposizioni di legge: art. 12 L.164/75, per l’industria non edilizia; art. 8 L. 427/75, per l’edilizia; art. 21 l. 675/77 e DL 86/88, convertito in L. 160/88, per gli interventi straordinari ed esaminata la problematica sottoposta alla sua attenzione, ha ritenuto che il contributo addizionale non sia dovuto da parte dei datori di lavoro che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale in deroga giusta OPCM del 09/04/2009, atteso che, in assenza di specifica normativa di riferimento, la CIG in deroga rientra nella disciplina generale di cui al comma 2, dell’art. 12, della L. 164/1975, il quale dispone che il contributo addizionale a carico delle imprese non è dovuto nel caso in cui l’integrazione salariale è corrisposta per eventi oggettivamente non evitabili, così come il sisma del 06/04/2009.