Riguardo all’argomento di cui al tiyolo , si ritiene di ricordare in primo luogo la regolamentazione sulla durata dell’indennita’ mobilita’, di cui all’art.7 ,commi 1 e 2 della legge n.223/91,su cui sono previste significative modifiche per i licenziamenti collettivi decorrenti dall’1.1.2015
In proposito,fermo restando che la disciplina sull’indennita’ di mobilita’ restera’ vigente sino a tutto il 2016,si precisa che per effetto
di dette modifiche legislative ,la durata dell’indennita’ di mobilita’ è fissata come segue, con rispettivo riferimento ai lavoratori dei territori della Casmez e dei restanti territori del Paese.:
a) collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
sia per i lavoratori collocati in mobilita’ da imprese operanti nei territori meridionali,che nei restanti territori del Paese, non sono intervenute variazioni di durata, nel senso che per i primi la durata massima e’ rimasta così fissata :24 mesi per i lavoratori con meno di 40 anni di eta’,36 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni e 48 mesi per i lavoratori con almeno 50 anni compiuti; invece, per i secondi la durata sara’ la seguente : 12 mesi per i lavoratori con meno di 40 anni di eta’, 24 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni e 36 mesi per i lavoratori con almeno 50 anni compiuti
b) collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
-lavoratori dei territori non meridionali :
12 mesi , elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni ed a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima modifiche
un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione: riduzione di sei mesi per lavoratori di 40 anni e di 12 mesi per lavoratori di 50 anni
–lavoratori dei territori meridionali :
Dopo modifiche
dodici mesi, elevati a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima modifiche
un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
Variazione :diminuzione 12 mesi per tutti i lavoratori
d) collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
– lavoratori dei territori non meridionali:
Dopo modifiche :
dodici mesi, elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto cinquanta anni;
Prima modifiche
un periodo massimo di dodici mesi , elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione:diminuzione 12 mesi per lavoratori conn almeno quaranta anni e di 18 mesi per i lavoratori con almeno 50 anni d’eta’
–lavoratori dei territori meridionali:
Dopo modifiche:
dodici mesi per i lavoratori al di sotto di 40 anni d’eta’, elevati a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni ed a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
Prima modifiche
un periodo massimo di ventiquattro mes per lavoratori con meno di 40 anni , elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione:diminuzione di 12 mesi per lavoratori di meno di 40 anni,di 18 mesi per lavoratori di 40 anni e di 24 ,mesi per i lavoratori di almeno 50 anni.
In secondo luogo, si precisano le agevolazioni che spettano ai datori lavoro che assumono i titolari dell’indennita’ di mobilita’ ,così come fissati dagli artt.8,commi 2 e 4 ,e 25 ,comma 2 ,della legge n.223/91:
a ) I lavoratori in mobilità possono venir assunti con contratto a tempo determinato non superiore a 12 mesi , consentendo al datore di lavoro di usufruire della contribuzione di sua spettanza in misura pari a quella degli apprendisti ,nonchè , in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento , il riconoscimento di detto beneficio per ulteriori dodici mesi ;
b) Al datore di lavoro che senza esservi tenuto , in relazione al diritto di precedenza riconosciuto per sei mesi ai lavoratori licenziati per riduzione di personale , assume a tempo pieno ed indeterminato ovvero trasforma a tempo pieno ed indeterminato i contratti a termine dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e beneficiari della relativa indennità è riconosciuto ,oltre la riduzione per 18 ovvero 12 mesi dell ‘aliquota contributiva di spettanza nella misura prevista per gli apprendisti , anche , per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata all’assunto per un periodo non superiore a 12 mesi ,che salgono a 24 ovvero a 36 mesi per datori di lavoro operanti nelle aree meridionali ( Abruzzo compreso ), se trattasi di lavoratori d’età superiore a cinquant’anni all’atto dell’assunzione ;c) I benefici contributivi ed economici di cui alle lettere a) e b) ad avviso del Ministero del Lavoro,che in tal senso si è pronunciato nella nota n.25/1 /0001564 del 13.7.06 , in risposta a corrispondente interpello ex art 9 dec.legvo n.124/04, spettano anche alle aziende che riassumono i lavoratori posti in mobilità, trascorsi sei mesi dal licenziamento.d )Il contributo economico di cui alla precedente lettera b) ( ved. circolare Inps n.252 del 30.10.92) spetta dal giorno dell’assunzione o della trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato e cessa nel giorno del corrispondente anno di scadenza ,precedente a quello di inizio dell’erogazione ,mentre ,scaduto l’arco temporale di spettanza , il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi titolo non retribuiti.Il beneficio in questione non può comunque superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo presente, tra l’altro, che il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso – in applicazione dell’art. 7, 3° comma, della legge n. 223/1991 – dalla data in cui il lavoratore percepisce la pensione di vecchiaia.Infine si fa notare che l’ azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall’art. 8, 4° comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all’ufficio riscossione contributi della sede inps presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello allegato alla citata circolare .Infine ,risulta consono riportarsi ai commi da 12 a 14 dell’art.4 della legge n.92/12 in cui risulta stabilito che per garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano i seguenti princìpi:
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva,restando inteso che gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e detta esclusione opera anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (Sent.Cassazione n.16288 dell’16.7.2011 ed art.2539 cc),fermo restando che , in caso di somministrazione, tale condizione si applica anche all’utilizzatore.
Dopo quanto sopra ,si completa il quadro di regolamentazione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori beneficiari dell’indennita’ di mobilita’ richiamando la circolare Inps n.137 del 12 .12.2012,che al riguardo recita quanto segue ,anche in previsione che dall’1 gennaio 2017 la legge 92/2012 abroga la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e che , a decorrere dalla stessa data, sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità(cfr. art . 2, co. 71, l. 92/2012),fornendo al riguardo le seguenti precisazioni:
1) Gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe
che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016; ad esempio, non spetterà
l’incentivo per un’assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore sarà
stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016 ovvero anche se il lavoratore rimarrà
titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016.
2)Alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016
spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo
dovesse scadere successivamente alla suddetta data; ad esempio, se il datore di lavoro
assume il primo ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle
liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto
non potrà però più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.
La previsione esplicitata dall’Inps nella circolare n.137/2012 circa il mantenimento per la durata prevista dalle disposizioni abrogate dell’agevolazione contributiva a favore di chi al 31 dicembre 2016 sara’ stato assunto ai sensi della legge n.223/91 ,suscita perplessità se posta a confronto con quanto disposto dall’Istituto per l’agevolazione della così detta “piccola mobilita’ “,in merito alla quale è stata adottata un’interèrestazione opposta,facendo cessare l’agevolazione al 31.12.2012 ,a seguito dellaege di stabilita’ n.228/132 ,che,come e’ risaputo ,non ha più previsto per il 2013 la possibilita’ d’iscrizione nelle liste di mobilita’ deio lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti.,comportando il venir meno dell’ agevolazione contributiva in favore di coloro che assumevano tali òlavoratori iscritti in lista della “piccola mobiolita”,come l’agevolazione di cui all’art.8 ,comma 2,della legge n.223/91,applicabile ai ai licenziati da imprese con piu’ di 15 lavoratori sino al 31 dicembre 2016.
L’Inps,a diffetrenza di quanto previsto nella circolare sopra esposta n.137/12 ,nel Messaggio n.4679 del 18 marzo 2013 ha dato un’interpretazione riduttiva aòlla disposizione ,ritenendo decadute al 31.12 2012 le agevolazioni contributive della “piccola mobilita’ ” pure per i rapporti instaurati coni lavoratori nenzionati nel 2012,dichiarando ne predetto Messaggio che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del lavoro , i benefici contributivi sono sospesi:
- per le assunzioni effettuate nel 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013
- per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2013 di rapporti agevolati instaurati nel 2012
- per le assunzioni effettuate nel 2013 di lavoratori licenziati nel 2013.
- AL suddetto ha fatto seguito quello n.2889/2014 con cui l’Itituto ha dispposto in proposito che:”le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza agosto 2013 – maggio 2014 saranno spedite il 15.09.2014″ e pertsanto le aziemndfe si vedram+ènno richioedere la restituzione di agevolazioni richieste ed ottenutev per rapporti di lacvìvori instsaurasri nel 2012 pari a 12 mesi (a termine) ovvero a 18 mesi (a tempo indeterminato) ,alcuni costituiti ancora priva della lege n.228/12,violando sì oil principio secpondo cui la legge non dispone che per l’avvenire .
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