Archive for novembre 2014

PARTITE IVA: VICINA STRETTA PREVISTA DA LEGGE FORNERO

30/11/2014

L’affermazione di cui al titolo fa riferimento alla previsione della legge n.92/12 ,che dall’1.1.20215 rendera’ posibili al personale della vigilanza di  applicare alle partite Iva la presunzione di collaborazione di co co co..cjhe necesita di essere valutata su due anni solari pieni e consecutivi .

Infatti ,in merito si richiama  il comma .26 dell’art.1 della legge n.92/92 ,cosi’ come modificata dal decreto legge n,83/12 ,convertito dalla legge n.134/12

26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l’articolo 69 è aggiunto il seguente: «Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). – 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; (1) b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; (2) c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita’ tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attivita’; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi’ con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita’ si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. 4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».

 

Le conseguenze  della trasformazione in sede ispettiva della partita iva in collsborazione ,sono idividuste dalla sopra esposta disoposizione , nel senso che la mancanza del progetto comporta la sanzione della conversione in un rapporto subordinato  a tempo indeterminasto,se invece c’è il ptrpgetto la cpolaborazione sara’ ritenuta legiottima e si avra un cocopro con partita Iva.

Naturalmente occorre anche tener presenti le eccezioni  ,che evitano di applicare la presunzione

PUBBLICATO DEC. LEGVO SEMPLIFICAZIONE FISCALI

30/11/2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n.277 del 28.11.2014 ,risulta pubblica il decreto legge n.175/14  relativo alle semplificazioni fiscale ,le cui disposizioni entreranno in vigore dal 13 dicembre prossimo,tra cui quelle riguardanti la dichiarazione precompilata e l’abrogazione della responsabilita’ solidale fiscale negli appalti e la dichiarazione di successissione,

Per quanto riguarda i primi due argomenti si rinvia  alla trattazione degli stessi intervenuta su questo blog rispettivamente  in data 20 e 23 novembre 2014  :

DISCIPLINA RESPONSABILITA’ SOLIDALE APPALTI DOPO DECRETO LEG.VO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

DEC.LEG.VO SEMPLIFICAZIONI FISCALI : LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

 In riferimento alla successioni ,,che traova trattazione nell’art.11 del dec.legvo in esame,si evidenzia che il provvedimento stabilisce l’esonero dalla ptresentazione della dichisazione di successione per l’eredita’ da parenti in linea diretta inferiore,esclusi immobioli o diritti reali sugli stessi ,oltre av talune semplificazioni dei documenti da unire. a 100 mila euro

 

DA GENNAIO 2015 MODIFICHE DURATA INDENNITA’ MOBILITA’ E INCENTIVI ASSUNZIONI BENEFICIARI MEDESIMA

30/11/2014
Riguardo all’argomento  di cui al tiyolo , si ritiene  di   ricordare  in primo luogo la regolamentazione   sulla  durata dell’indennita’ mobilita’, di cui all’art.7 ,commi 1 e 2 della legge n.223/91,su cui sono  previste significative  modifiche  per i licenziamenti collettivi decorrenti dall’1.1.2015
In proposito,fermo restando che la disciplina sull’indennita’ di mobilita’ restera’ vigente sino  a tutto il    2016,si precisa  che per effetto
di dette  modifiche  legislative ,la durata dell’indennita’ di mobilita’  è fissata come segue, con rispettivo riferimento ai   lavoratori dei territori della Casmez  e dei restanti territori del Paese.:
a)  collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
sia per i lavoratori collocati in mobilita’ da imprese operanti nei territori meridionali,che  nei restanti territori del Paese, non  sono  intervenute variazioni di durata, nel senso che per i primi la durata massima  e’ rimasta così  fissata  :24 mesi per i lavoratori con meno di 40 anni di eta’,36 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni e 48 mesi per i lavoratori con almeno  50 anni  compiuti; invece, per i secondi la durata sara’ la seguente   : 12 mesi per i lavoratori con meno di 40 anni di eta’, 24 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni e   36 mesi per i lavoratori con almeno  50 anni  compiuti
b) collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
-lavoratori dei territori non meridionali :
Dopo modifiche:
12 mesi , elevati  a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni ed a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima  modifiche
un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione:  riduzione di  sei mesi  per lavoratori di 40 anni  e di 12 mesi per lavoratori di 50 anni
lavoratori  dei territori meridionali :
Dopo modifiche
dodici mesi, elevati  a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
Prima modifiche
un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
Variazione :diminuzione 12 mesi per  tutti i lavoratori
d)   collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
– lavoratori dei territori non meridionali:
Dopo modifiche :
dodici mesi, elevati  a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto cinquanta anni;
Prima modifiche
un periodo massimo di  dodici mesi , elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a  36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione:diminuzione  12 mesi per lavoratori  conn almeno quaranta anni  e di 18 mesi per i lavoratori  con almeno 50 anni d’eta’
lavoratori  dei territori meridionali:
Dopo  modifiche:
dodici mesi per i lavoratori al di sotto di 40 anni d’eta’, elevati   a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni ed a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
Prima modifiche  
un periodo massimo di ventiquattro mes per lavoratori con meno di 40 anni , elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni
Variazione:diminuzione di 12 mesi per lavoratori di meno di 40 anni,di 18 mesi per lavoratori  di  40 anni e di 24 ,mesi per i lavoratori di  almeno 50 anni.
 In secondo luogo, si   precisano  le agevolazioni che spettano ai datori lavoro che assumono  i titolari  dell’indennita’ di mobilita’ ,così come   fissati  dagli artt.8,commi 2 e 4 ,e  25  ,comma 2 ,della  legge n.223/91:
 a ) I   lavoratori in mobilità  possono venir assunti con contratto a tempo  determinato non superiore a 12 mesi  ,  consentendo  al datore di lavoro di usufruire della    contribuzione  di sua spettanza  in misura pari a quella      degli   apprendisti ,nonchè , in caso di trasformazione  del rapporto  a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento , il riconoscimento  di detto beneficio per ulteriori dodici mesi ;
b) Al datore di lavoro che senza esservi tenuto  , in relazione al diritto di precedenza     riconosciuto  per sei mesi ai lavoratori  licenziati per riduzione di personale  ,  assume a tempo pieno ed indeterminato  ovvero trasforma a tempo pieno ed  indeterminato  i contratti a termine  dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e beneficiari della relativa indennità   è riconosciuto ,oltre la riduzione per 18 ovvero 12 mesi dell ‘aliquota  contributiva  di spettanza  nella misura prevista per gli apprendisti  , anche , per ogni mensilità di  retribuzione corrisposta al lavoratore,  un contributo mensile pari al  50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe  spettata all’assunto per un periodo  non superiore a 12 mesi ,che salgono    a  24 ovvero  a 36 mesi per datori di lavoro operanti   nelle  aree meridionali  ( Abruzzo compreso ),  se  trattasi  di   lavoratori d’età superiore a cinquant’anni   all’atto dell’assunzione  ;c)   I   benefici contributivi ed economici di cui alle lettere  a) e b) ad avviso del Ministero del Lavoro,che in tal senso si è pronunciato nella  nota n.25/1 /0001564 del 13.7.06  , in risposta   a corrispondente interpello ex art 9 dec.legvo n.124/04, spettano anche  alle aziende che riassumono i lavoratori posti  in mobilità,   trascorsi sei mesi dal licenziamento.d )Il  contributo economico   di cui alla precedente lettera  b) ( ved.  circolare Inps n.252 del 30.10.92)  spetta dal giorno dell’assunzione  o della trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato  e cessa nel giorno del corrispondente anno  di scadenza ,precedente a quello di inizio dell’erogazione ,mentre ,scaduto l’arco temporale di spettanza , il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi titolo non retribuiti.Il beneficio  in questione non può comunque superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo presente, tra l’altro, che il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso – in applicazione dell’art. 7, 3° comma, della legge n. 223/1991 – dalla data in cui il lavoratore   percepisce   la pensione di vecchiaia.Infine si fa notare che l’ azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall’art. 8, 4° comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all’ufficio riscossione contributi della sede inps presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello allegato alla citata circolare  .Infine ,risulta  consono  riportarsi ai  commi da 12 a 14 dell’art.4 della legge n.92/12  in cui risulta   stabilito che  per  garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli previsti   dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si  applicano i seguenti princìpi:a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva,restando inteso che  gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e detta esclusione opera   anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (Sent.Cassazione n.16288 dell’16.7.2011 ed art.2539 cc),fermo restando che , in caso di somministrazione, tale condizione si applica anche all’utilizzatore.

Dopo  quanto sopra ,si completa il quadro   di regolamentazione  degli  incentivi per l’assunzione dei lavoratori beneficiari dell’indennita’ di mobilita’ richiamando  la circolare Inps n.137 del 12 .12.2012,che  al riguardo recita quanto segue ,anche in previsione che dall’1 gennaio 2017  la  legge 92/2012 abroga la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità  e che , a decorrere dalla stessa data, sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità(cfr. art . 2, co. 71, l. 92/2012),fornendo al riguardo le seguenti precisazioni:

1) Gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe
che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016; ad esempio, non spetterà
l’incentivo per un’assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore sarà
stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016 ovvero anche se il lavoratore rimarrà
titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016.
2)Alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016
spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo
dovesse scadere successivamente alla suddetta data; ad esempio, se il datore di lavoro
assume il primo ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle
liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto
non potrà però più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.
 La   previsione  esplicitata dall’Inps nella circolare n.137/2012 circa  il mantenimento per  la durata prevista dalle disposizioni abrogate    dell’agevolazione contributiva   a favore di  chi al 31 dicembre 2016 sara’ stato assunto ai sensi della legge n.223/91 ,suscita  perplessità se posta a confronto con quanto disposto dall’Istituto per l’agevolazione della così detta “piccola mobilita’ “,in merito alla  quale  è stata adottata un’interèrestazione opposta,facendo cessare l’agevolazione al 31.12.2012 ,a seguito dellaege di stabilita’ n.228/132 ,che,come e’ risaputo ,non ha più previsto per il 2013 la possibilita’ d’iscrizione nelle liste di mobilita’ deio lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende  con meno di 15 dipendenti.,comportando  il venir meno dell’ agevolazione  contributiva in favore  di coloro che assumevano  tali òlavoratori iscritti in lista della “piccola mobiolita”,come l’agevolazione di cui all’art.8 ,comma 2,della legge  n.223/91,applicabile ai ai licenziati da imprese con piu’ di 15 lavoratori sino al 31 dicembre 2016.
L’Inps,a diffetrenza di quanto previsto nella circolare sopra esposta n.137/12 ,nel Messaggio  n.4679 del 18 marzo 2013  ha dato un’interpretazione riduttiva  aòlla disposizione ,ritenendo decadute al 31.12 2012 le agevolazioni contributive della “piccola mobilita’ ” pure per i rapporti instaurati coni lavoratori  nenzionati nel 2012,dichiarando ne predetto   Messaggio che, in attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del lavoro , i benefici contributivi sono sospesi:

  • per le assunzioni effettuate nel 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013
  • per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2013 di rapporti agevolati instaurati nel 2012
  • per le assunzioni effettuate nel  2013 di lavoratori licenziati nel 2013.
  • AL suddetto ha fatto seguito quello n.2889/2014 con cui l’Itituto ha dispposto in proposito che:”le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza agosto 2013 – maggio 2014 saranno spedite il 15.09.2014″ e pertsanto le aziemndfe si vedram+ènno richioedere la restituzione di agevolazioni richieste ed ottenutev per rapporti di lacvìvori instsaurasri nel 2012  pari a 12 mesi (a termine) ovvero a 18 mesi (a tempo indeterminato) ,alcuni  costituiti ancora priva della lege n.228/12,violando sì oil principio secpondo cui la legge non  dispone che  per l’avvenire .
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CAMERA APPROVA LEGGE STABILITA’ 2015

30/11/2014

Con riserva di  approfondimenti in merito a singoli argomenti ,si segnala che   sono molte le novità contenute nel testo della legge di Stabilità che   ha ottenuto il primo via libera dalla Camera,che  ha  votato le tre fiducie sui tre articoli della manovra.  , che deve passare al Senato.

Di seguito una sintesi delle   norme contenute nel provvedimento approvato

– PENSIONI D’ORO, ARRIVA IL TETTO: Arriva un tetto alle pensioni d’oro dei grand commis dalla Pa. La misura, che nasce per sanare “una falla” della riforma Fornero, prevede che l’importo complessivo del trattamento pensionistico percepito non possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo del regime retributivo. Il tetto si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati, con effetto a decorrere dal 2015. Vengono anche eliminate le penalizzazioni previste dalla legge Fornero per chi, avendo maturato l’anzianità contributiva necessaria (42 anni e un mese se uomo e 41 anni e un mese se donna), decideva di andare in pensione prima dei 62 anni di età. La misura, si applica solo a quanti matureranno il previsto requisito di anzianita’ contributiva entro il 31 dicembre 2017.

– PATRONATI, MENO TAGLI: Dimezzati i tagli ai patronati che passano da 170 a 75 milioni di euro. Vengono fissati una serie si paletti per razionalizzare la loro presenza sul territorio evitandone la proliferazione.

– BONUS BEBE’ DOPPIO PER I PIU’ POVERI: L’assegno di 80 euro potrà essere erogato ai nuclei familiari che non superano un valore dell’indicatore ISEE di 25.000 euro. Il bonus raddoppia per i nuclei che hanno un indicatore Isee inferiore a 7.000 euro.

– ECCO IL BUONO PANNOLINO: I nuclei familiari con quattro o piu’ figli minori e una situazione economica corrispondente a una valore Isee non superiore a 8.500 euro annui avranno diritto a buoni acquisto per pannolini e altri beni e servizi per l’infanzia del valore di 1000 euro l’anno.

– CIBO AI POVERI: In arrivo 7,7 milioni di euro nel 2015 per il fondo per la distribuzione di derrate alimentari allepersone indigenti.

– RILANCIO ASILI NIDO: 100 milioni del fondo per la famiglia al saranno vincolati al “rilancio del del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”.

– PIU’ SOLDI A FONDO SLA E GARANTE INFANZIA: Aumenteranno da 250 a 400 milioni di euro per il 2015 le risorse per il fondo per la nonautosufficienza. Più risorse (650.000 euro l’anno fino al 2017) anche per il garante per l’infanzia e l’adolescenza.

– FONDO CONTRO EBOLA: Arrivano 10 milioni in tre anni per il potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive.

– DETRAZIONE PER FINANZIAMENTO AI PARTITI: I politici potranno detrarre i finanziamenti ai partiti, che vengono considerati “erogazioni liberali”.

– E-BOOK, GIU’ L’IVA: L’aliquota Iva libri di periodici in formato elettronico viene equiparata a quella dei libri in formato cartaceo e cala dal 22% al 4%. La misura è stata contestata da Bruxelles.

– BUONI PASTO, SCONTO FISCO: Sale da 5,29 a 7 euro la soglia di deducibilità fiscale dei buoni pasto elettronici Lo sconto entrerà in vigore dal 1 luglio 2015.

– MADE IN ITALY: Per la promozione del Made in Italy vengono stanziati per l’Ice 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 per il 2017.

– RIFINANZIATA LA SABATINI BIS: Rifinanziata la legge Sabatini, che prevede incentivi all’acquisto di beni strumentali per le imprese, per 12 milioni di euro nel 2015, 31,6 milioni di euro nel 2016 e 46,6 nel 2017.

– DEBITI-CREDITI P.A., PROROGATA COMPENSAZIONE: Proroga di un anno alla compensazione dei debiti fiscali delle imprese con i loro crediti verso la P.a.

– BANCHE DATI CONTRO EVASIONE: L’Agenzia delle entrate potra’ utilizzare a pieno le banche dati del fisco “per le analisi del rischio di evasione” senza concentrarsi sulle liste selezionate, cosi’ come previsto dal dl Salva Italia.

– COMUNI, PIU’ FLESSIBILE GESTIONE TAGLI: Maggiore spazio di manovra ai primi cittadini nella gestione dei tagli, il cui importo complessivo resta fermo a 1,2 miliardi: i risparmi non dovranno essere più limitati esclusivamente alla spesa corrente ma potranno essere estesi anche agli investimenti. Niente patto di stabilità interno per 5 anni per i Comuni istituiti a seguito di fusione dal 2015. Ai Comuni che collaboreranno alla lotta all’evasione andrà una quota pari al 55% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse nonche’ delle sanzioni civili applicate.

– FREQUENZE TV PER EMITTENTI LOCALI: Le frequenze televisive per il digitale terrestre attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali saranno messe a disposizione di emittenti locali.

– TORNANO RISORSE PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI: Rispuntano le risorse per i lavoratori socialmente utili per i quali vengono stanziati 100 milioni l’anno a partire dal 2015.

– EXPO: Le norme di contenimento delle spese per beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni, anche con contratti flessibili, previste per le pubbliche amministrazioni non si applicano per la società Expo spa fino al 31 dicembre 2015.

– PARTECIPATE: Paletti più stringenti per la razionalizzazione delle società  partecipate, non solo degli enti locali, ma anche di camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici e autorità portuali.

– AMIANTO: Benefici previdenziali per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto in quantita’ superiore ai limiti di legge per oltre 10 anni.

ECOBONUS ANTISISMICO: L’ecobonus al 65% sara’ prorogato a tutto il 2015 non solo per l’efficienza energetica ma anche per gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici esistenti.

– EMERGENZE NAZIONALI: Per il 2015 sono stanziati 60 milioni di euro per il fondo per le emergenze nazionali.

– SCUOLA: Il piano di assunzioni, previsto tra le finalità prioritarie del Fondo, non è più limitato al solo personale docente. Entro febbraio arriverà un decreto del ministero dell’Istruzione con i nuovi criteri per la composizione delle commissioni degli esami di maturità.

– DEFICIT:
Recepite le modifiche concordate con l’Ue per ridurre il deficit di 4,5 miliardi.

– REVERSE CHARGE E CLAUSOLA SALVAGUARDIA
: Estesa la reverse charge a ipermercati, supermercati e discount alimentari e ai ‘pallets’, i bancali di legno. In mancanza del via libera di Bruxelles alla misura scattera’ una clausola di salvaguardia sulle accise della benzina.

– WI-FI: Il credito di imposta legato al wi-fi per hotel e alberghi sarà concesso solo se il servizio sarà gratuito e con una velocità di connessione pari almeno ad 1 megabit/s.

– AGRICOLURA: Sconti irap anche per i lavoratori neoassunti del settore agricolo.

AGEVOLATO RICORSO CONTRATTO SOLIDARIETA ‘ PER DEROGA LIMITE 36 MESI CIGS NEL QUINQUENNIO

30/11/2014

L’argomento di cui  al titolo  ,anzitutto,   fa   riferimento    alla previsione dell’art.1 ,comma 9 ,della legge n.223/91 ,che dispone:

 “9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall’articolo 3 della presente legge, dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma

 Al riguardo, preliminarmente ,si evidenzia che il quinquennio di cui parla la norma or ora  esposta , si calcola per limiti temporali fissi consecutivi, a partire dall’11 agosto 1990 (L. n. 223/91 art. 22,c.5 ed art.4 , c.35 legge n.608/96)

Di conseguenza, il primo quinquennio è scaduto il 10 agosto 1995, il secondo il 10 agosto 2000, il terzo il 10 agosto 2005, il quarto il 10 agosto 2010, il quinto si concluderà il 10 agosto 2015 ed in tal senso si rinvia alla Nota del Min. Lav. N. 14/3779 del 30 marzo 2006.

L’esame dell’art.1,comma 9 ,sopra esposto evidenzia i seguenti aspetti:

a) il limite dei 36 mesi di integrazione salariale strordinaria  non concerne l’azienda nel suo complesso ,ma  ogni singola  unita’ produttiva  della medesima .Pertanto se l’azienda fosse  costituita  da piu’ unita’ produttive ,  potrebbe  accadere   che per qualcuna si raggiunga detto limite ,mentre per altre no,così che per le prime viene meno la possibilita’ di utilizzare ulteriormente la cigs ,mentre  per le seconde persiste  detta possibilita;

b)  al raggiungimento di detto limite ,secondo la previsione normativa  sopra   richiamata           concorrono  :
 
1 )   tutti  gli interventi della cigs ,indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, (  crisi aziendale,  riorganizzazione  ,ristrutturazione e  riconversione aziendale , )

2)  i periodi  di cigo  concessi   all’unita’ aziendale per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva   per  situazioni temporanee di mercato,

3 )  i periodi di cigs autorizzati ,a norma dell’art.1 della legge n.863/84 ,per i contratti di solidarieta’ difenzivi  e  proroga degli  stessi .

Pertanto ,quanto sinora  riportato  comporta che ,ferma restando  la possibilita’ di ricorrere alla cigo  per   12  mesi  consecutivi  ovvero frazionati nel biennio ,come stabilito dall’art.6    della legge n.164/75,se l’impresa   , sommando  cigo e cigs ,compresa quella del contratto di solidarieta’ ,ha consumato ad esempio complesivamente 30 mesi di trattamento previdenziale ,   dispone  ancora  di  6 mesi  di cigs indipendente  dalle  cause  della richiesta.

 Si  deve aggiungere ,tuttavia  che   l’ultimo periodo dell’  art. 1, c. 9 ,L. 223/91 ha previsto     alcune  deroghe al limite dei 36 mesi di cigs nel quinquiennio , demandando  la determinazione delle condizioni e modalità per l’ammissione  delle medesime  al Cipi , cui  originariamente spettava  l’approvazione dei programmi d’intervento dell’integrazione salariale straordinaria

Infatti in proposito il CIPI  ha adottato la delibera 13 luglio 1993 (pubblicata sulla G.U. n. 216 del 14/09/93), con la quale sono stati fissati i criteri per la concessione delle deroghe nelle situazioni di seguito elencate:

  1)Procedure concorsuali ,ossia fattispecie in cui il trattamento di cigs risulta concesso ai sensi dell’art. 3 L. 223/91;·

2) Ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale ,nel senso che la deroga riguarda le proroghedi cigs  oltre i 24 mesi, ove i programmi presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi delle aziende;

3))Trasformazione dell’assetto proprietario  ,significando che la deroga si sostanzia nella neutralizzazione dei periodi di concessione antecedenti la trasformazione societaria ed in  merito si rinvia alla  Circ. INPS n. 103 dell’11.4.95 ;

4)Per i periodi durante i quali una azienda usufruisce dei contratti di solidarietà può essere richiesta una deroga al limite di cui all’art. 1 c. 9 L. 223/91 sulla base di quanto disposto dall’art. 7 del D.M. n. 31445 del 20.8.2002 e cioè quando il ricorso al CDS abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura di mobilità  ,secondo la regolamentazione dell’art. 4 L. 223/91  .

Per quanto concerne  la deroga  al limite dei 36 mesi di cigs nel quinquennio successivamente è  intervenuto  il Decreto del Ministro del Lavoro n.46448 del 10 luglio 2009, che ha   disposto  la    semplificazione      nelle  modalità d’accesso al trattamento d’ integrazione salariale straordinaria  in favore di lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti di solidarietà ,considerato che  ,mentre originariamente la legge demandava al CIPI la determinazione delle” condizioni e delle modalità” per il superamento del detto limite dei 36 mesi, nelle sopra indicate ipotesi con l’art. 1 comma 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e con il successivo DPR del 20 aprile1994, n. 373, le funzioni del detto Comitato interministeriale sono state devolute al  Ministero del Lavoro con la conseguente competenza dello stesso per ’individuazione delle condizioni e delle modalità   di    cui al richiamato art 1, comma 9 della legge n.223/91 ..

A conferma di quanto sopra  ,  sui  contratti di solidarieta’  ,il Ministero Lavoro ha emanato la nota  n.1879 del 21.1.2010, il cui testo si  espone di seguito.

“Oggetto:Articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n.223 e contratti di cui all’articolo 1 del decreto-logge 30ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, n. 863.

 In riscontro ai diversi quesiti pervenuti alla scrivente Direzione Generale in merito alla possibilità  di stipulare contratti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, n. 863, da parte diimprese che abbiano nell’arco del quinquennio già fruito del limite massimo di 36 mesi di integrazione salariale, si osserva quanto segue.

L’articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 riporta testualmente “Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono staticoncessi, ivi compresa quella prevista dall’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863

 Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni temporane e di mercato

. Il predetto limite può essere superato,secondo condizioni e modalità determinate dai CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall’art. 3 della presente legge, dall’art. 1 del decreto-legge30 ottobre1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovveroper i casi di proroga di cui al comma 3.”

Tale norma pone dunque il limite della durata massima dell’intervento di integrazione salariale fruibile dai lavoratori di una unità produttiva nell’arco di un quinquennio.

Nel computo dei 36 mesi indicati dalla norma vanno  considerati,pertanto , tutti i periodi in cui una unità produttiva abbia fruito di integrazione salariale,equiparandosi ai periodi di integrazione salarialestraordinaria, i periodi di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà e di integrazione salariale ordinaria concessa per contrazione o sospensione dell’attività produttiva determinateda situazioni temporanee di mercato.

Va sottolineato che questo limite non è tuttavia rigido prevedendo la legge stessa espressamente la possibilità di un suo superamento:

– nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di particolare complessità di cui all’articolo 1, comma 3 della legge n. 223/1991 (per i quali appunto è prevista una durata massima di   48mesi);- nelle ipotesi in cui l’impresa sia ammessa a procedure concorsuali, di cui all’articolo 3 della legge n.223/91;

– nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

– nel caso di proroga dei sopra detti contratti disolidarietà di cui dall’art. 7 del decreto-legge 30dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

La ratio sottesa al citato articolo 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è chiara, si vuole impedire che operando rigidamente il tetto dei detti 36 mesi nel quinquennio, vengano preclusi validi piani e programmi volti al salvataggio dei livelli occupazionali.

In linea con quanto sopra esposto,  , con decreto n.46488 /09 sono state disposte le indicazioni operatiove  per le modalità d’accesso al trattamento di integrazione salariale in favore di lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti di solidarietà,il cui

articolo 7, rubricato “deroga ai sensi dell’articolo 1 comma, 9 dellalegge 23luglio 1991, n. 223″  chiarisce che qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione   di mobilità di cui all’articolo 4, della legge n. 223/91 il limite disposto all’articolo 1, comma 9 della medesima legge può essere superato.

Pertanto, per quanto sopra esposto e in conformità al dettato normativo e in particolare con il sopra esposto articolo 1, comma 9 della legge n. 223/91 si ribadisce che se una impresa che abbia già fruito dei 36  esi di integrazione salariale a qualunque titolo corrisposta nel quinquennio, faccia ricorso alla stipula di un contratto di solidarietà, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito conmodificazioni dalla legge, 19 dicembre 1984, n. 863, come strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità, il predetto tetto massimo dei 36 mesi nel quinquennio possa essere superato


I
in definitiva  ,la nota ministeriale n.1879 del 21.1.2010   chiarisce   che  affinche’   la cigs  dei   contratti di solidarieta’  disciplinati dalla legge n.863/84  venga consentita  in deroga al limite dei 36 mesi nel quinquennio ,risulta necessario che l’impresa ,prima del nuovo contratto di solidarieta’ da stipulare ,abbia gia’ usufruito dei 36 mesi d’integrazione salariale a qualunque titolo corrisposta nel quinquennio.

   La possibilita’ di derogare  dal  limite    sul       ricorso alla cigs di 36 mesi   nell’arco temporale del quinquennio     ,risulta agevolata  dalla nuova disposizione   prevista dal  decreto del MLPS   10  ottobre 2014   ,

Infatti ,   detto provvedimento ,pubblicato sulla G:U n.276  del 27.11.2014 , dispone:
“Ritenuta, pertanto, la necessita’ di modificare parzialmente l’art.
7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009,  al  fine  di
consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale  ove
vi sia la possibilita’ di  attivare  la  procedura  di  licenziamento
collettivo con la non opposizione dei lavoratori;

Decreta:

Art. 1

Modifica all’art. 7 del decreto ministeriale n. 46448 del  10  luglio
2009, rubricato «Deroga ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge,
del 23 luglio 1991, n. 223».
All’art. 7 del decreto del Ministero del  lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009 sono aggiunte  in
fine le seguenti parole: «ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione  in
mobilita’».

 In merito  è intervenuta la circolare del MLPS n.32/14  che  ribadisce che la nuova disposizione   considera  e  regolamenta l’esigenza    di favorire la circolazione della   forza lavoro, evitando di mantenere legati all’impresa lavoratori che , costituendo un esubero, possono aderire a procedure di mobilita’  non  oppositiva .

Quanto sopra vuol dire che l’impresa  destinataria delle disposizioni sulla cigs ,allorquando registra esuberanza strutturale di manodopera ed ha gia’ consumato nell’arco del   quinquennio  di riferimento i 36   mesi d’integrazione salarialariale consentiti dall’art.1 ,comma 9,della legge n.223/91,  potra’ sottoscrivere un contratto di solidarietà difensivo  in cui sia anche esplicitamente convernuta  la previsione  di     messa in mobilita’   dei dipendenti che dichiarano la non opposizione alla stessa,  così da   contare su un ulteriore periodo di cigs ,in aggiunta a quelli gia’  consumatio  ,idonei a gestire in modo confacente  le  difficolta’produttive esistenti ,riducendo l’organico di personale in forza .

 

DISEGNO LEGGE JOBS ACT APPROVATO CAMERA

27/11/2014

Dopo  il Senato ,  anche  la  Camera in data 25.11.2014 ha approvato  il  disegno di legge relativo alla riforma del lavoro,apportando alcune modifiche ,cjhe richiederanno un nuovo passaggio  al Senato ,doive si prevede il vpoto di fiducia ,che esclude ulteriori variazioni al testo , sotto richiamato

 

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   disegno di legge sul Jobs Act  pdf_icon

 

 

 

 

 

 

 

SENTENZA CASSAZIONE :SIMULAZIONE MALATTIA E LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

27/11/2014

Si richiama l’attenzione sulla sottostante decisione della Corte di Cassazione riguardante  un caso di licenziamento per giusta causa determinato da simulazione della malattia da parte del lavoratore

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INPS : PRECISAZIONI NUOVO CRITERIO GESTIONE DURC INTERNO

27/11/2014

L’argomento di cui al titolo e’ oggetto di trattazione da parte del sotto riportato Messaggio

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Messaggio 26 novembre 2014, n. 9152

 .

A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Sedi e dai contribuenti, si forniscono alcuni chiarimenti riguardanti la nuova gestione del DURC interno, cui è subordinata la spettanza dei benefici, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006 (il nuovo sistema è stato illustrato con i messaggi n.2889 del 27.2.2014, 4069 del 14.4.2014, 5192 del 6.6.2014, 5828 del 4.7.2014 e 7119 del 19.9.2014).

Computo del termine per regolarizzare.

Come è noto, il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità ivi evidenziate entro 15 giorni dalla notifica; per quanto concerne la modalità di computo dei termini si precisa quanto segue:

– qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo;

– il giorno di notifica non si computa.

Esempi:

a) preavviso notificato il 3 giugno 2014; l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione (es: invio Uniemens, versamento contributi, presentazione istanza di dilazione) è mercoledì 18 giugno;

b) preavviso notificato il 6 giugno 2014; poiché il quindicesimo giorno successivo al 6 giugno è sabato 21 giugno, l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione (es.: invio Uniemens, versamento contributi, presentazione istanza di dilazione) è lunedì 23 giugno 2014.

Il datore di lavoro che – nonostante abbia regolarizzato la propria posizione entro il termine di scadenza, computato secondo i criteri qui esposti – sia stato destinatario di un DURC interno negativo, potrà chiederne l’annullamento alla Sede, la quale provvederà a forzare a verde il semaforo rosso lucchettato, azzerando i corrispondenti addebiti con causale “art. 1, co. 1175, l. 296/2006”.

Mancato pagamento delle sanzioni

Si richiama il principio in base al quale ai fini della acquisizione della condizione di regolarità negli adempimenti contributivi si rende necessario siano versati anche gli importi dovuti a titolo di sanzioni. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro riceva un preavviso di DURC interno negativo, sarà tenuto a versare entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso anche l’importo delle sanzioni, affinché possa essere formato il DURC interno positivo e possano – quindi – essere confermati i benefici relativi al periodo cui si riferisce il preavviso.

Al fine di consentire l’adeguamento a tale principio, considerato che lo stesso non è stato richiamato nei messaggi che hanno illustrato il nuovo sistema del DURC interno, e che i preavvisi finora notificati non lo hanno espressamente richiamato, si dispone quanto segue.

I datori di lavoro, i quali abbiano versato nel termine assegnato dal preavviso i contributi, ma non anche le sanzioni, potranno effettuare il versamento del residuo debito a titolo di sanzioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio,al fine di ottenere l’annullamento del DURC interno negativo.

I datori di lavoro interessati – avvalendosi della funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale e selezionando l’oggetto “Agevolazione contributiva – Durc interno (regolarità contributiva)” – dovranno informare la Sede competente dell’avvenuto versamento delle sanzioni e chiedere l’annullamento del DURC interno negativo.

La Sede, verificato il rispetto dei termini indicati, annullerà il DURC interno negativo, forzando a verde il corrispondente semaforo rosso lucchettato; la stessa procedura dovrà essere seguita – sempre dietro apposita richiesta del datore di lavoro – nell’ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano versato le sanzioni nel periodo compreso tra la scadenza del termine assegnato nel preavviso di DURC interno negativo e la pubblicazione del presente messaggio.

La Sede potrà annullare il DURC negativo anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio, abbia inoltrato istanza di rateazione, sempre che riguardi solo importi dovuti a titolo di sanzioni.

La “rimessione in termini” qui descritta si applica ai preavvisi notificati prima della pubblicazione del presente messaggio.

Notifiche di nuovi preavvisi di DURC interno negativo

In considerazione dei molteplici adempimenti in scadenza per la fine dell’anno, sia da parte delle strutture dell’Istituto che dei contribuenti, è rinviato al mese di gennaio 2015 il riavvio delle operazioni di spedizione dei preavvisi di DURC interno negativo

MLPS:ULTERIORI CHIARIMENTI RIGUARDANTI AMMORTIZZATORI IN DEROGA

27/11/2014

In relazione all’argomento di cui al titolo,, per gli adempimenti di competenza, si pubblica la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. – prot. n. 40/0005425 del 24/11/2014 – “Definizione di aspetti applicativi del decreto interministeriale n. 83472 del 1° agosto 2014 sui criteri di concessione”

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Per testo nota ministeriale cliccare Ammortizzatori Sociali in Deroga

INAIL :DETERMINAZIONE CIRCA MISURA RIDUZIONE PREMI ANNO 2015

26/11/2014

Con la sotto riportata determinazione l’Inail ha stabilito quanto specificato nel titolo.

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Determinazione 03 novembre 2014 n. 327 

 

la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per  l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione, per l’anno 2015 è pari al 15,38 %. La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’adozione del Decreto direttoriale di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.