1.Introduzione
La Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 ha pubblicato il decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81 , in vigore dal 25 giugno 2015,che reca la disciplina organica dei contratti di lavoro attraverso molteplici disposizioni che innovano su diversi aspetti dei contratti stessi
Alle collaborazioni coordinate e continuative ,anche a progetto,sono dedicati gli artt 2 e 52 del citato dec.legvo ,di cui si evidenziano gli aspetti significativi e rilevanti,
2.Il rapporto di lavoro cocopro
Il comma 1 dell’ art. 52 dispone il superamento del rapporto di lavoro a progetto, cosi’ come disciplinato dagli artt. da 61 a 69-bis del d.lgs. 276/2003 ,che ,quindi,dal 25.6.2015 risultano abrogati , rimanendo vigenti esclusivamente i contratti già in atto alla predetta data .
In sostanza ,a partire da tale data i nuovi rapporti di collaborazione non dovranno più essere formalizzati come contratti a progetto, ma semplicemente come collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 n.3 c.p.c. ,quindi, senza progetto e senza necessità di un termine finale
Invece ,per i contratti a progetto già in essere, è consentita la proroga, ma soltanto se viene comprovato che la stessa appare oggettivamente funzionale alla realizzazione del progetto, cosi’ da estendere il contratto anche oltre il 25.8.2015 ,essendo mantenuta transitoriamente in tale ipotesi la disciplina dettata dagli artt.da 61- a 69 bis del dec.legvo 276/03 ,ma esclusivemente per i rapporti in corso
In alternativa, si permette di concludere il contratto a progetto in scadenza per poi stipulare, con il medesimo lavoratore, un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa come consentito dalle nuove regole.
Il contratto a progetto prorogato per effettive esigenze funzionali o il nuovo contratto di collaborazione effettuato nel corso del 2015, qualora si siano estesi oltre il 1 gennaio 2016,dovranno rispettare ,oltre a quelli dell’art. 2094 del c.c , anche i requisiti indicati nell’art. 2, comma 1 del decreto,la cui mancanza comporterebbe l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
3.Le nuove co .co.co.
Il sopra menzionato art. 2,del decreto legvo 81/15 , al comma 1 prevede dal 1° gennaio 2016 l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato a carico di tutte le collaborazioni caratterizzate da prestazioni esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
Mentre i primi due elementi – cioè il carattere esclusivamente personale della prestazione e la sua continuatività – si possono riscontrare sia nei contratti subordinati , che non subordinati e,quindi,pur se indicativi , non vengono considerati decisivi per l’applicazione alle co co co della disciplina del lavoro subordinato, per l’art.2,comma 1 del decreto legvo 81/15 ,particolarmente significativo e determinante risulta soprattutto il richiamo alle “modalità di esecuzione” delle prestazioni, che nel lavoro autonomo – al di là del naturale coordinamento tra le parti – non possono essere organizzate dal committente specie per quel che concerne i tempi e il luogo di lavoro.
Quindi, l’organizzazione dei tempi e del luogo di lavoro,che in passato era indice sintomatico della subordinazione, con le nuove disposizioni, se riscontrata, fa scattare in favore dei collaboratori le medesime tutele stabilite per i lavoratori subordinati.
A conferma di quanto sopra ,si segnala che circa la “etero-organizazione” , il Mlps con la circolare n.3/2016 segnala che l’art.2 ,comma 1 dec.legvo 81/15 esplichera’ tutta la sua efficacia quando le prestazioni di lavoro sono organizzate dal committente “quantomeno ” con riguardo alla “location” ed “alle fasce temporali(anche orarie)” di svolgimento delle attivita’ dedotte in contratto.
4.Le collaborazioni escluse dall’applicazione dell’art.2,comma 1 dec.legvo 81/15
I casi di esclusione della riconduzione al lavoro subordinato della collaborazione “organizzata” sono consentiti dall’art.2,,comma 2,del decreto legvo n.81/15 soltanto nelle seguenti ipotesi , peraltro, previste e disciplinate anche pima dell’entrata in vigore del decreto suddetto :
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo , in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.(Es.attivita’ di call center);
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali (dunque le professioni ordinistiche), osservando che l’esclusione dal campo di applicazione dell’art.2 ,comma 1 del dec.legvo 81-15 riguarda le sole collaborazioni il contenuto delle quali in concreto sia riconducibile alle attivita’ profressionali intellettuali per cui sia necessario l’scrizione in appositi albi profesionali. In caso contrario ,l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non e’ condizione idonea di per se’ a determinare una disciplina derogatoria ,;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;(amministratori ,sindaci ,ecc)
d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2
Preme evidenziare che la richiamata circolare del Mlps n.3/16 rimarca il potere sanzionatorio degli ispettori del lavoro anche nei riguardi delle collaborazioni etero iorganizzate in deroga riportate nelle predette lettere a),b),c) e d),sottolineando che le stesse possono essere riqualificate nelle forme del rapporto di lavoro subordinato (operazione individuata come astrattamente ipotizzabile )all’esito dell’accertamento ispettivo , laddove siano stati valorizzati i criteri identificativi del lavoro subordinato (art.2904 c c )
5.Le collaborazioni nelle Pubbliche Amministrazioni
.Il comma 4 dell’art.2 del decreto in esame precisa che fino al 1° gennaio 2017 –in attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione –la riconduzione al lavoro subordinato , disposta dall’art. 2, comma 1, del decreto ,non troverà applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni;.
Pertanto ,fino a quella data, le amministrazioni pubbliche potranno continuare a stipulare collaborazioni coordinate e continuative secondo le norme o disposizioni di prassi vigenti ,che non prevedono l’applicazione della disciplina del lavoro a progetto.
Dal 1°gennaio 2017, invece, sarà fatto divieto alle pubbliche amministrazioni distipulare i contratti di collaborazione di cui all’articolo 2, comma 1 , il che imporrà alle stesse amministrazioni di escludere la costituzione di collaborazioni non caratterizzate da modalità realmente autonome delle prestazioni di lavoro ,anche per evitare la responsabilità dei dirigenti pubblici che le autorizzino
Sul punto è da osservare che ,non risultando espressamente esplicitato se il divieto alle pp.aa. di stipulare contratti di collaborazioni si estenda pure a quelle sottoposte al regime di deroga dell’art 2,comma 2 del dec.legvo n.81/15 ,sara’ confacente attendere specifico chiarimento da parte degli organi istituzionali competenti in materia e soprattutto i decreti attuativi della Riforma del Ministro Madia