Archive for febbraio 2016

INPS:ISTRUZIONI INDENNITA’ MATERNITA’/PATERNITA’ GESTIONE SEPARATA

29/02/2016

L’Inps  con la circolare sottosegnata   ,  fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

In particolare:

  • indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi;
  • diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

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circolare n. 42 del 26 febbraio 2016,

 

PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LEGGE CONVERSIONE DECRETO MILLE PROROGHE 2016

29/02/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, è  pubblicata la Legge 25 febbraio 2015, n. 21 (c.d. Milleproroghe) di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 con la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il nuovo articolo 2 quater ha previsto che:

– l’art. 2, comma 34 della legge n. 92/2012 proroga i propri effetti Dino al 31 dicembre 2016. Ciò significa  che  finta quella data non è dovuto il ticket per i licenziamenti dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto a seguito di cambio di appalto con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore. Anche in caso di cessazione dal rapporto a tempo indeterminato in edilizia per fine fase lavorativa o fine cantiere non è’ dovuto il ticket fino alla data sopra menzionata;

– anche per il 2016 la percentuale per i lavoratori con contratto di solidarietà difensiva corrisposta dall’INPS è pari al 70% con riferimento alle ore di sospensione o riduzione di orario. Ovviamente, si deve trattare di contratti di solidarietà in essere prima del 24 settembre  2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 che ha previsto una nuova disciplina che prevede il trattamento integrativo del tutto uguale a quello dei lavoratori in CIGO e CIGS;

– è stato prorogato a 90 giorni il termine entro cui con decreto “concertato” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia dovranno essere dettate le modalità attuative relative alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in vista della maturazione della pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, come previsto dall’art. 1, comma 284, della legge n. 208/2015.

 

Scarica il Testo coordinato  pdficon

Fonte: Gazzetta Ufficiale

CNDCEC :STUDIO ISPEZIONI LAVORO E SISTEMA SANZIONATORIO

29/02/2016

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, sul proprio sito internet, un documento con uno studio realizzato in materia di ispezioni sul lavoro e sul suo sistema sanzionatorio.

Inoltre, vengono previsti gli strumenti di difesa del datore di lavoro.

Scarica il documento pdficon

MINISTERO BENI CULTURALI :DECRETO CRITERI PER ACQUISIRE ABILITAZIONE PROFESSIONE GUIDA TURISTICA

29/02/2016

Si richiama l’attenzione sul sottoriportato decreto del Ministero dei Beni Culturali,riguardante l’individuazione dei requisiti necessari per il rilascio  dell’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e   per lo svolgimento della professione di guida turistica in determinati siti, individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sentita la Conferenza Unificata

I siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, puntualmente individuati dal decreto di cui al comma precedente, sono divisi per Regione in cui sono localizzati.

Ogni regione, nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, rilascia, per i siti individuati dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al comma 1, localizzati sul proprio territorio, una specifica abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica

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MINISTERO BENI CULTURALI – Decreto ministeriale 1 1 dicembre 2015

CORTE APPELLO MILANO:SENTENZE ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA

29/02/2016

Con sentenze n. 677 e n. 766 del 5 e 6 ottobre 2015 la Corte di Appello di Milano ha affermato relativamente all’obbligo della doppia iscrizione alla gestione commercianti ed a quella separata, che incombe all’INPS l’onere di provare che il socio lavoratore di una srl svolge con abitualità e prevalenza la propria attività nella società che amministra.

 

LA DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DOPO DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81

28/02/2016

 

1.Introduzione

La Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015  ha pubblicato  il decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81 , in vigore dal 25 giugno 2015,che reca  la disciplina organica dei contratti di  lavoro attraverso   molteplici  disposizioni che   innovano su diversi aspetti dei contratti  stessi

Alle   collaborazioni coordinate e continuative ,anche a progetto,sono dedicati   gli artt 2 e 52 del citato dec.legvo ,di cui si evidenziano gli aspetti significativi e rilevanti,

 

2.Il rapporto di lavoro cocopro

 

Il comma 1 dell’ art. 52  dispone il superamento del   rapporto di  lavoro a progetto, cosi’ come disciplinato dagli artt. da 61 a 69-bis del d.lgs. 276/2003 ,che  ,quindi,dal  25.6.2015  risultano abrogati ,  rimanendo vigenti esclusivamente i contratti già in atto alla predetta  data .

In sostanza ,a partire da tale data i nuovi rapporti  di collaborazione  non dovranno più essere formalizzati come contratti a progetto, ma semplicemente come collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 n.3 c.p.c. ,quindi, senza progetto e senza necessità di un termine finale

Invece ,per i contratti a progetto già in essere, è consentita la proroga, ma soltanto se viene comprovato che la stessa appare   oggettivamente  funzionale alla realizzazione del progetto, cosi’  da estendere il contratto anche oltre il 25.8.2015 ,essendo mantenuta transitoriamente in tale ipotesi  la disciplina dettata dagli artt.da 61-  a 69 bis del dec.legvo 276/03 ,ma esclusivemente per i rapporti in corso

In alternativa, si permette  di concludere il contratto a progetto in scadenza per poi stipulare, con il medesimo lavoratore, un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa come consentito dalle nuove regole.

Il contratto a progetto prorogato per effettive esigenze funzionali o il nuovo contratto di collaborazione effettuato nel corso del 2015, qualora si siano estesi oltre il 1 gennaio 2016,dovranno rispettare ,oltre a quelli dell’art. 2094 del c.c , anche i requisiti indicati nell’art. 2, comma 1 del decreto,la cui  mancanza comporterebbe l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

 

3.Le nuove co .co.co.

Il sopra menzionato art. 2,del decreto legvo 81/15 , al   comma 1  prevede dal 1° gennaio 2016 l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato a carico di  tutte le collaborazioni  caratterizzate da  prestazioni esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di  lavoro

Mentre i primi due elementi – cioè il carattere esclusivamente personale della prestazione e la sua continuatività – si possono riscontrare sia nei contratti subordinati , che non subordinati e,quindi,pur  se  indicativi , non vengono considerati  decisivi per l’applicazione alle co co co della disciplina del lavoro subordinato, per l’art.2,comma 1 del decreto legvo 81/15 ,particolarmente  significativo e determinante  risulta  soprattutto  il richiamo alle “modalità di esecuzione” delle prestazioni, che nel lavoro autonomo – al di là del naturale coordinamento tra le parti – non possono essere organizzate dal committente specie per quel che concerne i tempi e il luogo di lavoro.

Quindi, l’organizzazione dei tempi e del luogo di lavoro,che in passato era indice sintomatico della subordinazione, con le nuove disposizioni, se riscontrata, fa scattare in favore dei collaboratori le medesime tutele  stabilite per i  lavoratori subordinati.

A conferma di quanto sopra ,si  segnala  che   circa la “etero-organizazione” , il Mlps con la circolare n.3/2016 segnala che l’art.2 ,comma 1 dec.legvo 81/15 esplichera’ tutta la sua efficacia quando le prestazioni di lavoro sono organizzate dal committente “quantomeno ” con riguardo alla “location” ed “alle fasce  temporali(anche orarie)” di svolgimento delle attivita’ dedotte in contratto.

 

4.Le collaborazioni escluse dall’applicazione dell’art.2,comma 1 dec.legvo 81/15

I casi di esclusione della  riconduzione al lavoro subordinato della collaborazione “organizzata”  sono consentiti  dall’art.2,,comma 2,del decreto legvo n.81/15  soltanto nelle seguenti ipotesi  ,  peraltro, previste e disciplinate anche pima dell’entrata in vigore del decreto suddetto :

a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo , in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.(Es.attivita’ di call center);

b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali (dunque le professioni ordinistiche), osservando che  l’esclusione dal campo di applicazione dell’art.2 ,comma 1 del dec.legvo 81-15 riguarda le sole collaborazioni   il  contenuto delle quali in concreto sia riconducibile alle attivita’ profressionali intellettuali per cui sia necessario l’scrizione in appositi albi profesionali. In  caso contrario ,l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali  non e’ condizione idonea di per se’ a determinare una disciplina derogatoria ,;

c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;(amministratori ,sindaci ,ecc)

d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2

Preme  evidenziare  che la  richiamata circolare del Mlps n.3/16 rimarca  il potere sanzionatorio degli ispettori del lavoro anche nei riguardi delle collaborazioni etero iorganizzate in deroga  riportate nelle predette lettere a),b),c) e d),sottolineando che le stesse  possono essere riqualificate  nelle forme del  rapporto di lavoro subordinato (operazione individuata come astrattamente ipotizzabile )all’esito dell’accertamento ispettivo , laddove  siano stati  valorizzati i criteri identificativi  del lavoro subordinato (art.2904 c c )

5.Le collaborazioni nelle Pubbliche Amministrazioni

.Il comma 4 dell’art.2 del decreto in esame precisa che  fino al 1° gennaio 2017 –in attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione –la riconduzione al lavoro subordinato ,  disposta dall’art. 2, comma 1, del decreto ,non troverà applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni;.

Pertanto ,fino a quella data, le amministrazioni pubbliche  potranno continuare a stipulare collaborazioni coordinate e continuative secondo le norme o disposizioni di prassi vigenti ,che non prevedono l’applicazione della disciplina del lavoro a progetto.

Dal 1°gennaio 2017, invece, sarà fatto divieto alle pubbliche amministrazioni distipulare i contratti di collaborazione di cui all’articolo 2, comma 1 , il che imporrà alle stesse amministrazioni di escludere la costituzione di collaborazioni non caratterizzate da modalità realmente autonome delle prestazioni di lavoro ,anche per evitare la responsabilità dei dirigenti pubblici che le autorizzino

Sul punto è da osservare che  ,non risultando espressamente   esplicitato   se  il divieto alle pp.aa. di stipulare contratti di collaborazioni si estenda  pure a quelle sottoposte al regime di deroga dell’art 2,comma 2 del dec.legvo n.81/15 ,sara’ confacente attendere specifico chiarimento da parte degli organi istituzionali competenti in materia e soprattutto  i decreti attuativi della Riforma del Ministro Madia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENZA CASSAZIONE RIGUARDANTE LICENZIAMENTO ASSENTE LAVORO PER RECARSI A MESSA

28/02/2016

l lavoratore che la domenica rifiuta di adempiere al suo turno di lavoro per andare a messa non può essere licenziarto o sanzionato.  È quanto chiarito dalla Cassazione  nella  sentenza sotto evidenziata .

.  Nel caso specifico il lavoratore, rifiutandosi di svolgere il turno domenicale, si era proposto di lavorare nei giorni successivi per compensare l’assenza. Inoltre, dopo sei giornate consecutive di lavoro, il dipendente aveva invocato il diritto al riposo settimanale. Nonostante il codice civile imponga al lavoratore di non conformarsi alle direttive importate dall’azienda, secondo la Cassazione, il diritto dei dipendenti di astenersi dal lavoro il giorno di domenica e destinato alle pratiche religiose non può essere ignorato poiché che connota di particolare rilievo e giustificazione il rifiuto della prestazione in quel giorno così particolare.  Per quanto riguarda il licenziamento, alla luce del comportamento tenuto dal dipendente, non si può ignorare l’atteggiamento da questi assunto prima e dopo la condotta contestata. Per cui, non avendo riportato precedenti sanzioni disciplinari e un comportamento da sempre integerrimo, il lavoratore non può essere licenziato dall’oggi al domani, alla prima violazione delle direttive del datore di lavoro. I giudici hanno inteso valorizzare la precedente richiesta del dipendente di non essere assegnato a turni domenicali per motivi religiosi (esercizio del diritto di culto): una motivazione ritenuta plausibile

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Corte di cassazione testo sentenza numero 3416/2016

CASSAZIONE:CARTELLE EQUITALIA VALIDE CON INDICAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO

28/02/2016

Ai fini della validità della cartella esattoriale è sufficiente il nominativo della persona responsabile del procedimento, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dirigente apicale preposto all’ufficio della specifica procedura di riscossione. È quanto affermato  dalla    ordinanza della Cassazione n. 3533/2016

La legge   prevede che la cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

Tali elementi fanno parte del contenuto essenziale della cartella e la loro mancanza comporta la nullità della stessa. Nullità che deve essere eccepita dal contribuente, mediante apposito ricorso al giudice, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella.

 Detta disposizione vale per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.  Per i ruoli antecedenti, la cartella è valida anche in assenza di indicazione del nome del responsabile del procedimento
L’obbligo in questione viene considerato adempiuto già con la sola indicazione del nominativo della persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata.

Tale indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi  sottesi all’obbligo di indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.
È dunque sufficiente il nome del responsabile del procedimento ai fini delle garanzie di trasparenza dell’attività di riscossione e di difesa del cittadino che voglia eventualmente sollevare contestazioni. Non conta il fatto che il soggetto indicato non sia colui che ha effettivamente svolto le mansioni di iscrizione a ruolo e notifica.

Al contribuente non conviene allora impugnare la cartella esattoriale per il solo motivo dell’effettività del responsabile della riscossione dei singoli tributi; tale circostanza, in quanto non invalidante la cartella, rischia di comportare unicamente una condanna alle spese processuali

MINISTERO TRASPORTI:CIRCOLARE RILASCIO PATENTE E REQUISITI MORALI

28/02/2016

il Ministero dei trasporti con la circolare  sottostante ha fornito chiarimenti sull’sargomento di cui al titolo

L’accertamento dei requisiti morali degli aspiranti piloti è disciplinato dall’art. 120 del codice della strada ed ha carattere preventivo. In pratica spetta alla motorizzazione chiedere alla prefettura se nulla osta al rilascio della licenza di guida per l’aspirante pilota al quale viene comunicata l’eventuale causa ostativa con grave ritardo, ad esami di guida parzialmente sostenuti. Contro questa comunicazione negativa gli interessati propongono spesso ricorso evidenziando ai giudici amministrativi una serie di doglianze che ricadono necessariamente sugli uffici periferici del ministero. Con queste istruzioni l’organo tecnico centrale intende dunque fornire un orientamento in materia. Le condizioni soggettive che ai sensi dell’art. 120 cds impediscono il rilascio della patente di guida derivano generalmente da sentenze di condanna o altri provvedimenti giudiziali significativi. Il Ministero dei trasporti, specifica la nota, non ha alcuna competenza nel merito di queste vicende.

Sono ,invece,le prefetture che valutano le condizioni soggettive ostative al rilascio o alla revoca della patente di guida per motivi morali. Solo gli uffici del rappresentante governativo dunque possono fornire una adeguata motivazione del provvedimento. Numerosi Tar hanno poi declinato la giurisdizione sui provvedimenti in questione, prosegue la circolare, «fondando la loro decisione sul fatto che la posizione del richiedente il titolo di abilitazione alla guida si configura quale diritto soggettivo per il quale è competente il giudice ordinario». Sulla questione il Ministero si riserva di fornire ulteriori approfondimenti anche in relazione alla possibile competenza del Tribunale al posto del giudice di pace. In buona sostanza, conclude l’istruzione, in caso di presentazione di ricorso gli uffici periferici del Ministero provvederanno a coinvolgere le prefetture «invitando queste ultime a relazionare in merito alla vicenda direttamente all’Avvocatura dello Stato, al fine di difesa in giudizio dell’amministrazione». Spetterà comunque alla motorizzazione redigere una memoria difensiva per una completa visione delle vicende da trattare in sede di contenzioso.

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  Circolare del Ministero dei trasporti del 3 febbraio 2016, n. 2582

DEDUCIBILE IRAP LAVORATORI STAGIONALI

28/02/2016

 

Costo dei lavoratori stagionali deducibile ai fini Irap ma solo a decorrere dal 2016, anche se riferibili a contratti stipulati nel corso del 2015.

Questa la risposta fornita, dal sottosegretario  in VI Commissione finanze,  al quesito proposto   sul tema della deduzione Irap per il costo dei lavoratori stagionali, di cui al comma 73, dell’art. 1, legge 208/2015 (Stabilità 2016).

Preliminarmente, viene richiamata una recente risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria (si veda ItaliaOggi, 29/01/2016) con la quale è stato precisato che il calcolo dei 120 deve intendersi come riferito ai giorni effettivi di impiego, computando anche quelli riguardanti il primo contratto di assunzione.

Di conseguenza, stante il fatto che la deduzione in commento è contenuta nella Stabilità 2016, non è possibile riconoscerla nella dichiarazione del 2016, riferibile al periodo d’imposta 2015, in presenza di un rinnovo contrattuale con il medesimo lavoratore stagionale, sebbene già assunto una prima volta nel 2015, perché la stessa è fruibile soltanto a partire dal 2016.