Archive for giugno 2011

PRINCIPALI NOVITA’ MANOVRA FINANZIARIA PER FISCO E LAVORO

30/06/2011

In attesa che il testo della nuova finanziaria venga presentato  agli organi parlamentari  competenti per l ‘ esame e l’approvazione,si ritiene confacente evidenziare,sulla base delle anticipazioni dei mass media,le principali novità che  potrebbero figurare nel testo iniziale.

1.Intervento sull’art.29 del decreto legge n.78/2010 con la previsione che gli accertamenti esecutivi saranno operativi non gia’ dal dall’1.7.2011 ,bensì dall’1.10.2011.Taleintervendo si aggiunge a quanto stabilito dal decreto lege n.70/2011   che ha portato il periodo di sospensione di detti accertamenti a 180 giorni,mentre lesomme da versare all’accertamento isultano fissate al 30% invece del 50%.

2.Sono reiscritte le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art.84 del Tuir  in ordine al riportodelle perdite prodotte nei periodi d’imposta successiva.

3.E ‘ modificata la norma del comma 1 n.2 dell’art.32 dpr n.600/73,nel senso che, ai fini  dell’accertamento ,i prelevamenti potrebbero no rappresentar più una componente positiva.

4.Viene introdotto un reclamo obbligatorio prima del contenzioso con il fisco  da presentare ,dal primo gennsio  2012 alla direzioni provinciali o regionali che hanno prodotto l’atto , a condizione di ammissibilita’ del ricorso.Inoltre per il contenzioso pendente al’1.5.2011 è consentita una chiusura agevolata  in cas di lite non superiore a 20 mila euro.

5. S attua  una  stretta all’accesso al regime dei contribuenti minimi ,mentre s’ introducono sanzioni massime carico di chi omette ovvero indica erroneamente e consapevolmete dati rilevanti per gli studi di settore  .

6.Si  dispone   l’ innalzamento graduale del’età di pensionamento per le donne nel privato,  sino ad arrivare a 65 anni ,ma a partire dal 2020

7.Si introduce l’imposta del 1,5 per mille per ogni transazione finanziaria effettuata in Italia con esclusione dei titoli di stato.

8.Gia’ dal 2011 viene introdotta una tassa addizionale per gli autoveicoli più potenti 8potenza superiore ai 125 Kw ossia 170 cavalli)

 9.Aumenta il contributo unificato ,proporzionalmente  al valore della controversia,,che aumenta del 50% se viene omesso dal legale i propri recapiti fax e pec negli atti depositati in tribunale ,nonchè se manca il codice fiscale del cliente.

10.Eventuali ratei di pensione e prestazioni assistenziali  non riscossi(cassa integrazione,disoccupazione,assegni,ecc.)  ,che attualmente non sono soggetti a termini di decadenza,saranno soggetti allaprescrizione quinquennale ed inoltre si stabilisce che le causa in materia previdenziale  pendenti al 31.12.2010 di  valore sino a 500 euro saranno archiviate d’ufficio con riconoscimento della prestesa in favore dei ricorrenti ,da dichiarare con decreto del giudice che fissera’ anche che le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

11.Viene reiscritto il testo dell’ art. 6  del dec.legvo n.276/03  relativo all’apertura ai privati dell’attività d’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro .

12.Potebbe essere prevista  l’abolizione delle regole che disciplinano l’accesso a molte professioni.

13.Interventi per l’illegalita’ nei   giochi .sanzioni per i giocatori con operatori non autorizzati dallo Ststo,intervento diretto delle banche sui conti dei giocatori ,blocco delle carte di credito con multe per le società emittenti ,operatori bancari ,finanziari epostali.le sanzioni previste vanno da 300 mila ad 1 milione di euro per ciascuna violazione accertata.Inoltre s’introduce l’uso del codice fiscale per giocare all slot,così da combttere il fenomeno del gioco dei minori.

14.Dall’1.1.2012 cambiano le regole per le controversie relative all’accertamento dell’invalidità civile ,per la disabilità e per la concessione della pensione e dell’assegno di inabilità.Prima di proporre riorso in giudizio ,l’interessato dovra’ produrre domanda di accertamento tecnico per la verifica preventiva dell condizioni sanitarie poste a sostegno del riorso.Ciò avverrà mediante l’aggiunta di un aopposito  disposizione nel c.p.c.

15.Diventano solo tre le aliquote per l’irpef,il cui importo dovrebbe essere fissatorispettivamente al 20,30 e 40 per cento.

16.Trovano applicazione i ticket sui medicinali (10 e.) e sugli interventi del codice bianco del pronto soccorso (25 e. )

17. Anche nel 2012 si applicheranno le agevolazioni fiscali e contributive per lo straordinario e gli incentivi per gli incrementi di produttività,gia previsti per il 2010 e 2011.

18.In merito al Patto di stabilità  per gli enti comunali,si prevedono nove parametri per misurare la virtuosità degli  stessi.I più bravi, suddivisi in 4 classi di merito,si vedranno premiati ,a decorrere dal 2013 con l’azzeramento del conttributo alle manovre correttive .

NUOVI LIMITI REDDITO PER ASSEGNI FAMILIARI

30/06/2011

  Tenuto conto della variazioni del costo della vita calcolato dall’Istat,l’Inps con circolare n.83 del 13.6.2011 e la Ragiioneria Centrale dello Stato con circolare n.22 del 20.6.2011 danno conto dei nuovi limiti di redito validi dall’1.7.2011 per gli assegni familiari ai  dipendenti e pensionati  privati e pubblici ,comisurati altresi’ al numero dei componenti dei singoli nuclei familisari.

Per prendere visione delle tabelle  contenente i  predetti liniti di reddito ,si suf accedere al sito www.inps.it.,nel quale risulta pubblicato anche il fac simile di domanda per gli assegni familiari in questione.

TESTO ACCORDO INTERCONFEDERALE CONFINDUSTRIA/OO.SS .LAVORATORI

30/06/2011

 Si segnala che il 28 giugno 2011 risulta sotoscritto l’Accordo Interconfederale tra la Confidustria e  Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL  ,di cui si riporta il testo .

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Le parti premesso che
 è interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di rappresenta-tività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 è obiettivo comune l’impegno per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupazione e le retribuzioni;
 la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche con-siderando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favo-rire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività dell’impresa;
 la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all’attività delle imprese ed alla crescita di un’occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle dif-ferenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esi-genze delle persone;
 è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
 fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l’effettività e di ga-rantire una maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rap-presentanze sindacali dei lavoratori,
tutto ciò premesso le parti convengono che
1. ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindaca-li per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali confe-rite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) che verrà pre-disposta a seguito di convenzione fra INPS e le parti stipulanti il presente ac-cordo interconfederale. I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessi-vamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle ele-zioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL. Per la legittima-zione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro;
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
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3. la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge; 4. i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firma-tarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sinda-cali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti;
5. in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad al-tre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contribu-ti sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavo-ratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali uni-tarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la par-tecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti; 6. i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che defini-scono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante e-sclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed asso-ciazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all’interno dell’azienda e non per i singoli lavoratori;
7. i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione con-trattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli speci-fici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel con-tratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda
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d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente ac-cordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di in-vestimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative così definite e-splicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo;
8. le parti con il presente accordo intendono dare ulteriore sostegno allo svilup-po della contrattazione collettiva aziendale per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure – che già hanno dimostrato reale efficacia – volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di o-biettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede a-ziendale.
martedì 28 giugno 2011
CGIL
CONFINDUSTRIA
CISL
UIL

PILLOLE DI …GIURISPRUDENZA

29/06/2011

In relazione alle specifiche questioni definite ,si segnalano le seguenti decisioni della Corte di Cassazione inerenti il lavoro e la legislazione sociale :

Sentenza 07 giugno 2011, n. 12316

  Alla  luce della più recente giurisprudenza  della Corte (Cass. SS.UU., 16.4.2009 n. 9005, cui hanno fatto seguito Cass. sez. 3a, 28.9.2009 n. 20795; Cass. sez. 3a, 1.12.2009 n. 25296; Cass. sez. 3a, 26.4.2010 n. 9928; Cass. sez. 3a, 10.9.2010 n. 19271), la previsione, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito, a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere quindi dichiarato improcedibile.

E pertanto nella fattispecie in esame, avendo il ricorrente evidenziato che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 30.10.2009, senza peraltro depositare copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Sentenza 23 giugno 2011, n. 13780

 Nel caso in esame, alcuni lavoratori si sono offerti di garantire  le  prestazioni indipensabili durante lo sciopero  e l’azienda ha preso atto di tale scelta e non ha indicato soluzioni diverse, evidentemente ritenendola adeguata e facendola propria. Ha omesso di comunicare ai sindacati chi fossero tali lavoratori.

  Dalla lettura della disposizione (  art.3 dell’accordo sui servizi pubblici essenziali 20 e 26 settembre 2001), si desume però che il diritto delle organizzazioni sindacali a sapere almeno cinque giorni prima dello sciopero quali lavoratori dovranno garantire le prestazioni indispensabili, è autonomo e distinto rispetto a quello dei singoli lavoratori interessati. La mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali lede questo diritto.

  Al di là di questo insuperabile dato formale, sussiste un interesse del sindacato che organizza uno sciopero a sapere come verrà risolto il problema delle garanzia delle prestazioni indispensabili e a conoscere i nomi dei lavoratori tenuti a garantirle ed esonerati dalla partecipazione allo sciopero (né può presumersi che il sindacato venga tempestivamente informato direttamente dai lavoratori che hanno dato la loro disponibilità al datore di lavoro, specie qualora questi lavoratori siano iscritti ad altre associazioni sindacali o non siano affiliati ad alcun sindacato). Tale interesse del sindacato è riconosciuto e tutelato dal contratto collettivo.

 Il ricorso dell’azienda ospedaliera, pertanto, deve essere rigettato

Sentenza 27 giugno 2011, n. 25615

  Osserva  il Collegio che la norma incriminatrice( art.22 ,comma 12, dec.legvo n.286/98)  punisce, prescindendo pertanto dalla fase specifica e precipua dell’assunzione, “chi occupa alle proprie dipendenze”, condotta questa la quale, come reso palese dal significato letterale delle parole utilizzate, fa riferimento all’occupazione lavorativa, condotta che può realizzarsi Con l’assunzione, ma non soltanto con essa. Ai sensi di legge risponde infatti del reato in esame non soltanto chi assume il lavoratore straniero che si trovi nelle condizioni indicate dalla fattispecie incriminatrice, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente ad essa (assunzione), se ne avvalga tenendo alle sue dipendenze, eppertanto occupando più o meno stabilmente, l’assunto.

E tanto ha inteso questa Corte affermare con le pronunce difensivamente richiamate, le quali vanno intese nel senso che la norma penale in esame punisce sia chi procede all’assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro paese, sia chi tale manodopera comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi dell’assunzione personalmente non effettuata.

 Orbene, nel caso di specie il ricorrente, al momento in cui le assunzioni avvennero, rivestiva la carica sociale di amministratore unico della persona giuridica la quale di essi si avvalse, ancorché eseguite le medesime da chi, per conto della società, aveva l’incarico di provvedervi, dappoiché non può esservi dubbio sulla circostanza di fatto che i lavoratori extracomunitari di cui alla contestazione di reato, dopo l’assunzione operata dal dipendente, siano rimasti occupati alle dipendenze della s.r.l. R. F., il cui legale rappresentante era, appunto, l’imputato ricorrente, il quale, in siffatto quadro fattuale e giuridico, legittimamente è stato ritenuto colpevole del reato.

Né può ritenersi risolutiva l’ulteriore considerazione difensiva che non era l’imputato al corrente, e quindi consapevole, della stipulazione dei contratti di lavoro da parte di M. F., giacché il reato in esame, all’epoca della contestazione, aveva natura contravvenzionale e la condotta era pertanto imputata a titolo di colpa, ravvisabile senza incertezze in capo a chi della società assuntrice della manodopera era il legale rappresentante, incombendo sul medesimo l’onere di impartire le direttive necessarie per assicurare assunzioni legittime e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

  Il ricorso pertanto, giacché fondato su argomentazioni del tutto incoerenti con il sistema normativo di riferimento, è inammissibile

Sentenza 30 marzo 2011, n. 7186

In presenza di normative che, al fine di garantire parità di trattamento, in termini particolarmente incisivi e circostanziati, e correlativamente vietare discriminazioni ingiustificate, con riferimento a fattori meritevoli di particolare considerazione sulla base di indicazioni costituzionali o fonti sopranazionali, articolano in maniera specifica disposizioni di divieto di determinate discriminazioni e contemporaneamente istituiscono strumenti processuali speciali per la loro repressione, affidati al giudice ordinario, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come “diritto assoluto” in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa.

Il fatto che la posizione tutelata assurga a diritto assoluto, e che simmetricamente possano qualificarsi come fatti illeciti i comportamenti di mancato rispetto della stessa, fa sì che il contenuto e l’estensione delle tutele conseguibili in giudizio presentino aspetti di atipicità e di variabilità in dipendenza del tipo di condotta lesiva che è stata messa in essere e anche della preesistenza o meno di posizioni soggettive di diritto o interesse legittimo del soggetto leso a determinate prestazioni. Dì ciò si trova riscontro nel dettato normativo, secondo cui il giudice può “ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione” (art. 44, comma 1, d.lgs. n. 286/1998), oltre che condannare il responsabile al risarcimento del danno (comma 7).

Deve in conclusione dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario,  cosi’ che   le spese del giudizio vengono poste a carico della parte ricorrente, che ha contestato la riconosciuta giurisdizione del giudice ordinario.

  Sentenza 27 giugno 2011, n. 25608

Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale  di …

Infatti sussiste chiaramente il vizio di contraddittorietà della motivazione denunciato, atteso che la sentenza impugnata dà atto della circostanza che la (…) aggredì per ben due volte la dottoressa (…) medico dell’INPS che nell’appartamento stava effettuando una visita fiscale ed era pertanto nell’esercizio di funzioni di Pubblico Ufficiale, non riconoscendo alla reazione della predetta le caratteristiche di azione difensiva, con la motivazione pretestuosa che la reazione appariva eccessiva, non considerando che chi è reiteratemente aggredito di regola reagisce come può secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l’intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi di eventuale manifesta sproporzione, che nel caso di specie non sussiste secondo quanto la stessa sentenza impugnata riferisce.

Sentenza 28 giugno 2011, n. 14285

 I motivi, che in quanto strettamente connessi vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

Ritiene, infatti, il Collegio di dare continuità giuridica al principio di recente riaffermato da questa Corte nella materia di cui trattasi, secondo il quale in tema di assunzione di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a termine, l’Cass. n. 8015/2003).

  Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l’affermazione che, anche in riferimento alle assunzioni a termine disposte – ai sensi dell’art. 23 della l. n. 56 del 1987, e con il principio – rimasto intatto fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 638 del 2001 – che richiede, per la legittima prosecuzione del rapporto, esigenze “contingenti e imprevedibili” relative alla stessa attività lavorativa.

 Del resto, nella fattispecie in esame, il giudice d’appello non ha nemmeno dato rilievo al fatto che la proroga sarebbe stata motivata da esigenze diverse da quelle che avevano giustificato l’assunzione iniziale, limitandosi ad osservare che la proroga del contratto a termine non poteva ritenersi giustificata da esigenze contingenti e imprevedibili, considerato che i lavori di automazione, con riferimento ai quali era stata disposta la proroga, risultavano ultimati ben prima del mese di maggio 2000 e che anche dalla deposizione testimoniale richiamata dalla difesa della società era emerso che i lavori erano terminati entro il mese di aprile dello stesso anno.

Sentenza 13 giugno 2011, n. 12919

Deve  ritenersi  diritto vivente il principio secondo il quale “in caso di vacanza di posti di lavoro che devono essere coperti (in forza di obbligo assunto dal datore di lavoro con il contratto collettivo), all’esito di procedure di selezione, l’assegnazione reiterata ad un lavoratore delle mansioni superiori inerenti ai detti posti, ciascuna per un periodo inferiore a quello richiesto dall’art. 2103 c.c. o dal contratto collettivo per l’effetto di c.d. promozione automatica, si presume determinata da una esigenza organizzativa reale, preordinata a mantenere l’effetto interruttivo della revoca dell’assegnazione alle mansioni superiori per adempiere all’obbligo negozialmente assunto presunzione che esclude la causa utilitaristica e la sanzione del computo utile dei periodi per sommatoria, salvo che non sia accertata l’eccessiva e artificiosa protrazione dei tempi di adempimento nelle diverse fasi richieste dal contenuto dell’obbligazione (determinazione dei criteri di selezione e delle modalità del procedimento; indizione del concorso, espletamento della procedura di selezione e approvazione della graduatoria)”.

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO SU DECRETO LEGGE N.89/2011

29/06/2011

Si  richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’avvenuta pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2011, del DECRETO LEGGE N.89/2011    ,su cui  il Ministero Interno fornisce indicazioni e precisazioni con la Circolare 23 giugno 2011, n. 17102 .

Il predetto provvedimento consta di due Capi.

 Il primo è dedicato al recepimento della direttiva in materia di “libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari” (Direttiva 2008/115/CE).

In merito al provvedimento, che nei prossimi giorni sarà sottoposto all’esame parlamentare per la successiva conversione, e potrà quindi subire eventuali modifiche, si ritiene di dover fornire alcune prime indicazioni sulle principali disposizioni da esso introdotte.

CAPOI

Come si può rilevare dall’esame del provvedimento, le integrazioni al Direttiva 2004/38/CE, non comportano, nel complesso, modificazioni sostanziali al quadro normativo vigente. Esse infatti sono essenzialmente dirette a definire meglio alcuni ambiti di applicazione del predetto decreto.

Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano, in particolare, le disposizioni che consentono la verifica circa la sussistenza delle condizioni per il soggiorno dei cittadini comunitari solo in presenza di ragionevoli dubbi, escludendo quindi la possibilità di controlli sistematici (art. 1, comma 1 lett. g) n. 2 e 3).

Con le modifiche introdotte dal decreto legge» la competenza all’adozione dei provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico viene attribuita al Prefetto (art. 1, comma 1 lett. g) n. 5).

Con riguardo al cittadino comunitario destinatario di un provvedimento di allontanamento per il venir meno delle condizioni che legittimano il soggiorno, è previsto, in luogo delle sanzioni stabilite dalla precedente formulazione, che qualora il predetto sia stato individuato sul territorio nazionale oltre il termine stabilito senza presentare l’attestazione circa l’adempimento dell’obbligo di allontanamento, il Prefetto possa adottare nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico immediatamente eseguibile dal Questore con accompagnamento alla frontiera (art. 1, comma 1 lett. h) n. 2).

CAPO II

In materia di rimpatri, il decreto legge modifica, in particolare, le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

Esso prevede una procedura di espulsione coattiva immediata, previa valutazione del singolo caso, per le ipotesi in cui il cittadino irregolare di un Paese terzo costituisca un pericolo per l’ordine pubblico» la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero abbia tenuto comportamenti che denotano la volontà di non assoggettarsi alla procedura di rimpatrio (rischio di fuga, inosservanza senza giustificato motivo del termine stabilito per la partenza volontaria, violazione di una o più delle misure di garanzia disposte dal Questore per evitare il rischio di fuga» mancata richiesta del termine per la partenza volontaria), o ancora qualora Io straniero sia stato espulso a titolo di misura di sicurezza o di sanzione alternativa alla detenzione, ovvero quando abbia presentato una domanda di soggiorno manifestamente infondata o fraudolenta (art. 3, comma 1 lett. c) n. 3).

L’accertamento, caso per caso, dell’esistenza o meno del rischio di fuga è rimesso al Prefetto. Sulla base dei criteri fissati dalla nonna, il rischio di fuga si configura qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze: il mancato possesso da parte dello straniero da allontanare del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità, la mancanza di un alloggio stabile, aver fornito in passato false generalità, non aver ottemperato a precedenti provvedimenti impartiti dall’autorità, aver violato le prescrizioni connesse alla partenza volontaria e alle misure meno coercitive rispetto al trattenimento (art. 3, comma 1 lett. c) n. 4).

Il decreto legge, conformemente alla direttiva, disciplina anche la procedura del rimpatrio dello straniero mediante la concessione da parte del Prefetto di un termine compreso tra sette e trenta giorni per la partenza volontaria. La norma chiarisce che detta procedura è attivabile qualora non ricorrano le condizioni per il rimpatrio immediato dello straniero (art. 3, comma 1 lett. c) n. 5).

Viene pure previsto che, nel caso in cui venga concesso tale termine, il Questore, oltre alta prestazione di garanzie finanziarie, disponga una o più misure, soggette alla convalida del Giudice di Pace, finalizzate ad assicurare l’effettività del provvedimento di allontanamento. Le misure individuate dalla norma sono quelle della consegna del passaporto, dell’obbligo di dimora e della presentazione presso un ufficio di polizia (art. 3, comma 1 lett. c) n.6).

Vengono anche stabilite misure alternative al trattenimento nei CIE. La norma prevede infatti che, nei casi in cui lo straniero irregolare sia in possesso di passaporto o di un documento equipollente e l’espulsione non sia stata disposta per motivi di sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo o di ordine pubblico o per l’appartenenza dello straniero alle categorie di cui alle leggi 1423/56 e 575/65, e successive modificazioni ed integrazioni, nei suoi confronti possono essere applicate, in luogo del trattenimento, una o più delle seguenti misure: la consegna del passaporto, l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione a un ufficio della Forza pubblica. Anche tali misure, come il trattenimento nei CE, sono soggette alla convalida del Giudice di Pace (art. 3, comma 3 lett. d) n. 2).

Per quanto riguarda invece il trattenimento nei CIE, oggi stabilito fino a un massimo di centottanta giorni complessivi, la disposizione in esame prevede che il Questore qualora, nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere all’allontanamento a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero interessato o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, possa richiedere al Giudice di Pace, di volta in volta, la proroga del trattenimento per periodi non superiori a sessanta giorni, fino a un massimo di ulteriori dodici mesi (art. 3, comma 1 lett. d) n. 3).

Il termine per l’ottemperanza da parte dello straniero all’ordine impartito dal Questore ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. d) n. 4).

Il provvedimento dispone poi che l’inottemperanza agli ordini di allontanamento del Questore, come quella alle misure dal medesimo adottate per evitare la fuga dello straniero cui è stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ovvero alle misure alternative al trattenimento presso i CIE, è punita con la pena pecuniaria della multa. Gli importi sono rapportati alla gravità delle violazioni (art. 3, comma 1 lett. d) n. 5).

Previa valutazione del singolo caso, nei confronti dello straniero è adottato un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Nel caso in cui non sia possibile darvi esecuzione, è previsto il trattenimento dello straniero presso il CIE, ovvero la notifica dell’ordine di allontanamento (art. 3, comma 1 lett. d) n. 6).

Va sottolineato che, per effetto delle nuove disposizioni, che hanno sostituito alla pena detentiva della reclusione quella pecuniaria della multa, il procedimento penale susseguente all’inottemperanza agli ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale impartiti ai sensi dell’art. 10 bis del citato D.Lgs. 286/98, con la possibilità per il Giudice di Pace di sostituire la condanna dello straniero irregolare con l’espulsione del medesimo.

Sempre in ragione della necessità di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, le nuove disposizioni prevedono che il divieto di reingresso dello straniero, da determinarsi caso per caso, non possa essere superiore a cinque anni. Periodi più lunghi di divieto possono essere fissati per gli stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo o di ordine pubblico o perché appartenenti alle categorie di cui alle citate leggi 1423/56 e 575/65, e successive modificazioni ed integrazioni, sempre tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso- La norma introduce anche un periodo minimo di divieto fissato in tre anni (art. 3, comma 1 lett. c) n. 9).

Il decreto legge disciplina infine l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito degli stranieri irregolari verso i Paesi di origine o provenienza, prevedendo a tal fine la collaborazione di organizzazioni, enti o associazioni ed enti locali. La disposizione demanda a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, la formulazione delle linee guida per l’attivazione dei programmi (art. 3, comma 1 lett. e).

Questo nuovo organico disegno di riforma, soprattutto nella parte che attiene all’esecuzione dei rimpatri, richiede un’intensificazione dell’impegno e degli sforzi da parte degli uffici preposti allo scopo di garantire, sin dalla prima fase-di applicazione delle nuove disposizioni, continuità ed efficacia nell’azione di contrasto all’immigrazione irregolare.

In questo quadro, si reputa opportuno che le SS.LL. interagiscano costantemente con le competenti Questure al fine di assicurare uniformità all’azione amministrativa nella delicata materia.

PRECISAZIONI AISS PROPOSTA MINISTERO INTERNO REGOLARIZZAZIONE AGENZIE INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO

29/06/2011

  Riguardo   al post dal titolo”SOLLECITATA NUOVA PROROGA ENTRATA IN VIGORE NORMATIVA  REQUISITI BUTTAFUORI ” ,pubblicato da questo blog il 23 scorso,è pervenuto l’intervento del Segretario dell’Aiss-Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria- che  si ritiene confacente pubblicare di seguito nel testo integrale ,  onde   favorire un’idonea  informazione sull’argomento trattato.

 “Sono  … ,Segretario dell’AISS, per chiarezza, la proposta in merito alla proroga fatta al Ministro è di attuare la legge nei confronti dei titolari di agenzia, a sostegno di coloro che si sono impegnati nel rispetto delle normative e per gli operatori un permesso temporaneo legato all’iscrizione e per la durata del corso da effettuare.
A seguire stiamo proponendo ai fini del riconoscimento di un Terzo comparto della Sicurezza Sussidiaria, oltre alla Vigilanza e alle Investigazioni, ma questo esula dalla scadenza del 30/06/2011.
In obbligo per dovere di precisione .
A disposizione
… Segretario AISS”

RIAPERTA PROCEDURA SANATORIA PERSONALE DOMESTICO DEL 2009

28/06/2011

Prima di intrattenersi sull’argomento di cui al titolo ,si ritiene confacente  ricordare quanto segue.

 L’art. 1-ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009  inibisce la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli articoli 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (arresto facoltativo in flagranza) del medesimo codice.

L’Amministrazione dell’interno ritenne che, tra i detti reati, vada ricompreso il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio.

Sulla questione sono intervenute decisioni sia favorevoli ,che contrarie alla posizione dell’Amministrazione dell’Interno ,ma l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenze nn.7 e 8 del 10.5.2011 ha ritenuto che il rilevato contrasto interpretativo abbia perduto di attualità e di rilevanza  .

  La vicenda esaminata dall’A:P.C.S.  traeva origine dalla circostanza che il legislatore italiano, nell’esercizio di una facoltà espressamente stabilita dalla Direttiva n. 115 del 2008 (art. 4, comma 3, in tema di disposizioni più favorevoli), ha previsto il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1-ter, comma 11, l. n. 102 del 2009), a favore di una limitata cerchia di lavoratori, ma anche dei rispettivi datori di lavoro, che li impiegano per esigenze di assistenza propria o di familiari non pienamente autosufficienti o per lavoro domestico.

Tale misura, tuttavia, non può essere concretamente accordata dall’Amministrazione ove sia stata emessa condanna dello straniero interessato per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, più volte citato, che, come si è visto, punisce lo straniero che non abbia osservato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato.

Ma la previsione di tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio.

 L’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali ,mentre detta  retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.

 In relazione a quanto sopra ,si è  registrato un primo   intervento  del Ministero dell’Interno   che ,in autotutela,con la nota n.3958 del 24.5.2011 ha disposto che gli Sportelli Unici si conformino prontamente all’indirizzo dell’A.P.,nei limiti e con le modalità seguenti :

a) riapertura dei  procedimenti non ancora definiti, sia ovviamente quando non sia stato già notificato il rigetto, sia quando sia pendente un ricorso presso i tribunali amministrativi o non siano trascorsi i termini per l’impugnazione.

 b) se  invece i procedimenti siano già stati definiti, cioè siano trascorsi i termini utili, oppure sia già divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell’impugnazione, su richiesta dello straniero (a cui normalmente non viene notificato il rigetto e quindi non si determina la decorrenza dei termini ) caso per caso potrà essere riaperta l’istruttoria con corrispondente parere questorile.

Però,a distanza di 24 ore , arrivò  il contrordine ministeriale ,nel senso che con la nuova  circolare n.4027 del  265.2011,il Ministero Interno  invitò gli Sportelli Unici ,tramite le Prefetture,a  ritenere   transitoriamente sospese le indicazioni  della  precedente circolare  sulla  riapertura dei termini per gli    extracomunitari esclusi dalla sanatoria del 2009    riguardante colf e badanti, ,in attesa che sulla questione siano effettuati i necessari approfondimenti,a seguito di numerosi quesiti intervenuti, con  riserva di successiva comunicazione in proposito.

 La nuova comunicazione è contenuta nella nota del M.I. n.17102/2011,che in sostanza dà via libera al riesame da parte degli uffici in autotutela  delle pratiche di regolarizzazione per colf e badanti  relative    alle  situazioni rigettate a motivo del rifiuto, del lavoratore, a un ordine di espulsione ,precisando che detta
 possibilità è limitata alle situazioni ancora pendenti ,mentre per quelle chiuse occorre presentare formale richiesta   da parte del datore di lavoro.

La sanatoria  del personale domestico,che  si era  conclusa   un anno fa, quindi continua a  suscitare attenzione  ,in relazione all’esito positivo dei ricorsi giudiziari di lavoratori stranieri rimasti fuori dalla sanatoria  in questione . 

   Nella citata nota il m.i.  spiega che, con riferimento alle fattispecie non ancora definite, la riapertura del procedimento, in sede di autotutela, può avvenire di ufficio (mediante una nuova comunicazione) in particolare nei seguenti casi:

a) quando ancora non è stato notificato il decreto di diniego dell’emersione ai richiedenti;

b) quando è pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario;

c) quando deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l’impugnazione.

In questi casi necessita    acquisire  un nuovo parere del Questore e, quindi,procedere  al conseguente riesame della domanda.

 Invece  le procedure già definite devono  ritenersi valide ,come è da ritenersi efficace il provvedimento finale che ne è conseguito. ,pur se  lo Sportello unico può procedere a un riesame degli atti in presenza di una specifica richiesta del datore di lavoro, unico soggetto legittimato in tal senso.

PRIME INDICAZIONI INPS DEROGA NUOVO REGIME DECORRENZE PENSIONI PER 10 MILA LAVORATORI

28/06/2011

L’argomento precisato nel titolo trova regolamentazione nella circolare inps n.90 del 24 giugno 2011 e si riferisce a determinate categorie di lavoratori dipendenti,nel numero massimo di diecimila,che ,inseriti in  apposita graduatoria ,potranno ottenere la liquidazione della pensione di anzianità e di vecchiaia secondo le regole vigenti al 31.12.2010 e quindi senza veder applicato nei propri confronti il sistema delle finestre   introdotto    dal 1° gennaio 2011.

Per completezza d’informazione sull’argomento si  rinvia  al  testo integrale della citata circolare  

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 24/06/2011
Circolare n. 90
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medicie, per conoscenza,Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l’accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
 
OGGETTO: Articolo 12, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato  dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila).
   

Con circolare n. 126 del 24 settembre 2010 sono state fornite le prime istruzioni per l’applicazione della deroga prevista dall’art. 12, comma 5 della legge n. 122 del 2010

L’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220   che ha integrato il comma 5, della legge in oggetto, ha esteso la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

La norma in oggetto prevede che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:

a)   lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;

b)   lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c)   titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.

La deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia, sia alla pensione di anzianità.

Conseguentemente, una volta perfezionati i requisiti  di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o vecchiaia sulla scorta delle disposizioni previgenti in materia di decorrenza della pensione.

Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 23 giugno 2011, prot. 04/UL/0009089/L, si forniscono le prime indicazioni per l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione.

 1.     Lavoratori in mobilità ordinaria 

La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità ordinaria.

 Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni:

–      che siano collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;

–      che, entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.

Riguardo alla modalità di definizione della data fine mobilità ordinaria, si precisa che per tali lavoratori il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento (circolare n. 126 punto 1.3).

 2.    Lavoratori in mobilità lunga 

La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n. 296/2006.

Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni:

–      che siano collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;

–      che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e per l’anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di  contribuzione) previsti dalle citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.

 

3.    Lavoratori in esodo

La deroga al nuovo regime delle decorrenza è riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto 78/2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si precisa che i lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010, continuano ad usufruire, oltre tale data, dell’assegno straordinario fino all’apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.

4.    Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari

 

Il comma 6 dell’art 12 della legge 122/2010 ha, tra l’altro, previsto che la graduatoria venga redatta sulla base della data di cessazione dell’attività lavorativa.

La cessazione si riferisce ovviamente all’attività di lavoro svolto presso l’azienda che ha provveduto al collocamento in mobilità ovvero in esodo.

Si sottolinea che la graduatoria è unica per tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati.

Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2, l’inserimento in graduatoria sarà effettuato previo accertamento da parte delle sedi del perfezionamento, all’interno dei periodi di mobilità ordinaria e lunga, dei requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione previsti per le due tipologie di lavoratori.

Per i lavoratori di cui al punto 3, l’inserimento in graduatoria sarà effettuato senza alcun accertamento da parte delle sedi in quanto il diritto alla pensione in uscita dall’esodo è stato verificato all’atto della liquidazione della prestazione straordinaria.

 

Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi per la determinazione della finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza.

 

 

5.    Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari

 

Il comma 6 dell’art. 12 della citata legge 122/2010 stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78.

Di conseguenza, la volontà di avvalersi della deroga in argomento deve essere manifestata all’atto della presentazione della domanda di pensione.

Al solo scopo di agevolare gli assicurati, ai potenziali beneficiari collocati in posizione utile verrà inviata la comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente prima dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento.

Resta inteso che la certificazione non esonera l’interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione, corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto.

Si sottolinea, nuovamente, che i soggetti che hanno perfezionato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010 continuano ad accedere al pensionamento con il previgente regime delle decorrenze.

6.    Certificazione del diritto a pensione utile ai fini della salvaguardia della decorrenza

 

Con successivo messaggio sarà illustrata la modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali beneficiari della salvaguardia, che sono in corso di predisposizione.

 

 

7.    Prolungamento dell’intervento di tutela del reddito

 

Il comma 5 bis (introdotto dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220) prevede “in alternativa a quanto previsto dal comma 5 la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento  pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del  presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo”.

Tale intervento non determina ope legis un diritto al suddetto prolungamento ma deve essere assunto da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

8.    Definizione delle domande di pensione giacenti.

 

Nelle more della formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari l’esame delle domande di pensione presentate con richiesta di avvalimento della deroga di cui all’articolo 12, comma 6 legge n. 122/2010 deve essere sospeso in attesa dell’accertamento del diritto alla deroga in questione.

Le Sedi avranno cura di costituire apposita evidenza delle suddette casistiche e le riesamineranno d’ufficio all’esito del procedimento di cui al precedente punto 4.

Di tali circostanze devono essere resi edotti gli interessati.

Resta fermo che l’esito positivo del procedimento di riesame resta subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti di legge previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (es. cessazione del rapporto di lavoro dipendente)

 

Per la trattazione delle fattispecie di cui sopra sotto il profilo informatico si rinvia al messaggio tecnico operativo di imminente pubblicazione.

  Il Direttore Generale  
 
   

mila

).

PROROGATO AL 31LUGLIO 2011 TERMINE PRESENTAZIONE INPS DICHIARAZIONI RESPONSABILITA’ PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

28/06/2011

Si  richiama l’attenzione   sulla disposizione,  relativa a quanto specificato nel titolo che risulta  contenuta nel messaggio inps n.13453 del 27.6.2011,il cui testo si riporta di seguito.

“Si fa seguito al messaggio n. 7991 del 4.4.2011 e si comunica che il termine per la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari dei titolari di prestazioni assistenziali rispettivamente per l’accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero – titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, Assegno sociale e AS sostitutivo di invalidità civile -, di mancato svolgimento di attività lavorativa – titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali – e della residenza effettiva in Italia – assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi di invalidità civile – è ulteriormente prorogato al 31 luglio 2011″.

RISPOSTE INTERPELLI MINISTERO LAVORO

28/06/2011

Con le note del 27.6.2011 ,la DGAI del Ministero del Lavoro ,in relazione alla previsione dell’art .9 del dec.leg.vo n.124/04,ha fornito risposta a quattro  interpelli ,aventi per oggetto questioni  inerenti il lavoro e la legislazione sociale,il cui contenuto si espone di seguito .

INTERPELLO N. 26/2011

 Alla Confindustria   ,in ordine alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’art. 9 del D.Lgs. n.
66/2003  ,che in   particolare ha chiesto  se, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile
fruire del riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica”, ogni qualvolta specifiche
esigenze dell’azienda di carattere tecnico – organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione
di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata ,risulta fornita la seguente risposta
 
 In  virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. f del Decretoleg.co n.66/03  ogni singolo lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività “ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane”, consentendo al datore di lavoro di utilizzare gli impianti produttivi, anche senza soluzione di continuità, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dallacontrattazione collettiva ,mentre l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, sancisce il diritto del
lavoratore a fruire di un periodo di riposo “ogni sette giorni (…) di almeno ventiquattro ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
di cui all’art. 7”.
 
 La norma di cui sopra, alla luce di una interpretazione letterale e sistematica, consente
dunque alle imprese che adottano modelli tecnico-organizzativi di turnazione di svolgere attività
lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di appartenenza.
Laddove, infatti, il Legislatore ha voluto attribuire autonoma rilevanza al settore produttivo
nonché alle specifiche caratteristiche dell’attività interessata, ai fini della possibile derogabilità al
principio del riposo domenicale, ne ha disposto un’apposita elencazione contenuta nel medesimo
comma 3 nonché mediante il meccanismo di individuazione di cui al Decreto interministeriale
richiamato dall’ art. 9, comma 5.
In linea con le argomentazioni sopra sostenute  si ritiene pertanto,che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui
presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica
a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il
comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette
giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un
periodo non superiore a 14 giorni”.

INTERPELLO N . 27/2011
 Alla  CONFITARMA  ,che ha avanzato istanza di interpello
per conoscere il parere  minisgteriale    in merito all’interpretazione dell’art. 6, comma
1 del D.L. n. 457/1997 (conv. da L. n. 30/1998), che prevede un totale sgravio contributivo a favore
delle imprese armatrici per il relativo personale in quanto imbarcato su navi iscritte nel Registro
internazionale ed  in particolare se i beneficiari dello sgravio contributivo totale siano le sole imprese
armatrici, ovvero anche il medesimo personale imbarcato sui relativi mezzi navali ,la DGAI ha risposto come segue.
 La questione trae origine dalla dizione letterale della norma che dispone che a decorrere dal
1° gennaio 1998 “le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del
codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale (…), nonché lo
stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge”.
 Al fine di fugare ogni dubbio ed in risposta al quesito avanzato è necessario richiamare
l’intervento del Legislatore il quale – attraverso un’interpretazione autentica della disposizione in
esame – all’art. 1, comma 1 della L. n. 472/1999 ha precisato che la norma di cui al D.L. n.
 457/1997 “si intende nel senso che (…) i benefici derivanti dall’esonero del versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli
oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell’impresa, sia la parte che le stesse
imprese versano per conto del lavoratore dipendente”.
Ne consegue che i soggetti beneficiari dello sgravio contributivo totale sono soltanto le
imprese armatrici. 

INTERPELLO N. 28/2011

 Alla Confindustria ,che ha richiesto  chiarimenti in ordine all’ipotesi del distacco del lavoratore
straniero in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate, di cui all’art. 27, lett. g), del  Decretolegvo n.286/98,  è stata fornita la seguente 

 Preliminarmente, va ricordato che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 286/1998, l’ingresso in
Italia di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato o autonomo è consentito, in linea
generale, nel rispetto di quote aventi ad oggetto il numero complessivo di lavoratori stranieri, non
ancora in possesso di permesso di soggiorno, da ammettere nel territorio italiano ,precisando che le suddette quote, nonché il conseguente numero di visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro, vengono fissati con cadenza annuale mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In tale quadro regolatorio s’inserisce la disposizione normativa di cui all’art. 27 del D.Lgs. n.
286, la quale individua alcune ipotesi in cui è consentito procedere, al di fuori delle menzionate
quote di flusso, al rilascio delle autorizzazioni, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno in
casi particolari e nei confronti di determinate categorie di lavoratori stranieri.
 Tra le ipotesi di cui sopra, l’articolo citato, alla lett. g)
annovera la categoria dei “lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati”.
Dalla lettura della disposizione menzionata non si evince alcun riferimento esplicito alla
necessaria stipulazione di un contratto di appalto tra il datore di lavoro/eventuale impresa
distaccante e l’azienda distaccataria, essendo previsto, invece, quale requisito indispensabile ai
fini dell’ingresso al lavoro, l’espletamento di compiti e prestazioni lavorative specifiche di
natura subordinata nell’ambito di un arco temporale determinato.
Peraltro, laddove la stipulazione del contratto di appalto costituisce presupposto necessario
per la concessione dell’autorizzazione, il Legislatore lo ha disposto in modo espresso, come avviene
nell’ipotesi di cui all’art. 27, lett. i), del citato Decreto.
Ai fini della soluzione del quesito avanzato, si ritiene opportuno richiamare, altresì, la
disciplina delineata in materia di distacco transnazionale dal D.Lgs. n. 72 del 2000, relativa alle
prestazioni di servizi in ambito comunitario ma applicabile anche nei confronti delle imprese
stabilite in uno Stato non membro rientranti in una delle situazioni ivi previste (art. 1, D.Lgs. n.
72/2000).
In particolare, la normativa contempla le ipotesi di mobilità temporanea di lavoratori
realizzate attraverso diverse formule organizzative: da parte di un’azienda straniera presso una
propria filiale situata in Italia o presso una azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di
impresa (collegamento societario, unico gruppo internazionale-multinazionale, joint-venture)
ovvero nell’ambito di un contratto commerciale (appalto di opera e servizi, trasporto, ecc.)
stipulato con un committente avente sede legale o operativa sul territorio italiano (cfr. risposta
ad interpello n. 33/2010).
In linea con le argomentazioni svolte,  è possibile dunque
affermare che il datore di lavoro distaccante non sia tenuto a stipulare un contratto di appalto con
  l’impresa distaccataria e, conseguentemente, ad allegare lo stesso a corredo dell’istanza per la
concessione dell’autorizzazione all’ingresso di cui all’art.27, lett. g), D.Lgs. n. 286/1998.
Ai fini di tale richiesta, si ritiene comunque indispensabile la presentazione di idonea
documentazione attestante sia il rapporto contrattuale di natura commerciale intercorrente tra il
distaccante e il distaccatario, sia il limite temporale di svolgimento dell’attività lavorativa
specializzata, nonché il rispetto di tutte le condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dalla
legislazione italiana.
Con riferimento alle ulteriori problematiche sollevate,  si rinvia a
quanto previsto dall’art. 40, comma 11, D.P.R. 31 agosto del 1999, come modificato dal D.P.R. n.
334/2004, ai sensi del quale nelle fattispecie in esame il nulla osta al lavoro può essere richiesto:
– “solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano,
con proprie sedi, rappresentanze o filiali”;
– “e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo
per tali quelli riferite all’esecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre
esperienza specifica nel contesto complessivo dell’opera o del servizio stesso, per un
numero limitato di lavoratori”.
In definitiva, la formulazione generica della normativa permette di considerare i diplomi di
qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad una specifica
prestazione lavorativa, indicati dall’interpellante, titoli adeguati ad una efficace qualificazione del
lavoratore, a condizione che la specializzazione raggiunta da quest’ultimo sia coerente con
l’esecuzione di opere o servizi particolari che lo stesso è tenuto a svolgere.

INTERPELLO N. 29/2011

 Allo  SNATER, Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni,  che ha
 richiest0   di  conoscere il parere   in merito alla compatibilità tra l’adozione in un determinato settore aziendale dello
strumento dei contratti di solidarietà difensivi, introdotti a seguito di una iniziale procedura di
mobilità ex L. n. 223/1991 e la stipulazione di contratti di appalto per le attività inerenti lo stesso
settore nonché con l’eventuale incremento di tali appalti ,la DGAI ha risposto  quanto segue
, disciplinati dall’art. 5, commi 5 e 8, della L. n. 236/1993.
 Il  contratto di solidarietà costituisce uno strumento finalizzato ad evitare in tutto o in parte la riduzione o la  dichiarazione di esubero di personale, oggi consentito, ai sensi dell’art. 7 ter , comma 9 lett. d) della L. n. 33/2009,
anche alle aziende con meno di quindici dipendenti, al fine di evitare licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo oggettivo.
 
La normativa in materia  stabilisce che, sulla base di un iniziale avvio della procedura di mobilità, entro 7 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, le
rappresentanze sindacali aziendali, nonché le rispettive associazioni possono richiedere un esame
congiunto tra le parti allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare
l’eccedenza di personale e la possibilità di utilizzazione diversa di tale personale o di una sua
parte, nell’ambito della stessa impresa, “anche mediante la sottoscrizione di contratti di solidarietà
e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro”.
In base a quanto sopra, pertanto, a questo Ministero è demandato principalmente il compito di
verificare se, al momento dell’apertura della procedura di mobilità, in sede di sottoscrizione
dell’accordo sindacale siano state adeguatamente considerate le cause che hanno determinato
l’esubero, fra le quali possono rientrare verosimilmente forme di esternalizzazione – quali l’appalto
– che, comunque, costituiscono espressione del principio della libera organizzazione del lavoro da
parte dell’impresa.
Ciò premesso, si ritiene che le valutazioni richieste dall’interpellante siano demandate dal
Legislatore alle parti firmatarie dell’accordo sindacale che, in tale sede, potranno dunque
verificare i presupposti per l’attivazione della procedura finalizzata all’erogazione del contributo di
solidarietà.