Si riporta il testo del decreto del Ministero del Lavoro 8 marzo 2013 contenente la definizione delle modalita’ di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE. ,pubbòlicato sulla GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;
Visto in particolare l'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328
che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni
istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre
tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche
sociali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua
criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro
che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non
destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce
l'obbligo per gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto
allo studio universitario, a seguito di presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, di comunicazione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di
direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei
dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate;
Visto l'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
che stabilisce, tra l'altro, che le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la
costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate,
condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da
parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;
Visto l'art. 16 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che:
al comma 1 stabilisce che «al fine di semplificare e razionalizzare
lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la
programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti
erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente
all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni
concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' all'art. 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene
telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, secondo modalita' definite con provvedimento del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni di cui al
comma 1 «sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche', con
riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e
province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili
della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e
socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo
dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000,
n. 328»;
Ritenuto di disciplinare con il presente decreto la definizione
delle modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli
dell'ISEE, limitatamente alla costituzione di una banca dati delle
prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, di cui al terzo
periodo dell'art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Ritenuto altresi', di fornire con il presente decreto le direttive
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art.
38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto di raccordare, nelle more della definizione dei flussi
informativi relativi al Casellario dell'assistenza, di cui all'art.
13 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i flussi relativi
alle prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 5, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e all'art. 38 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche ai fini dell'alimentazione
del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21,
della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'art. 128,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dell'art. 1,
comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attivita'
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
b) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non
destinate alla generalita' dei soggetti o comunque collegate nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi
assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni
vigenti;
c) «Ente erogatore»: ente titolare dell'erogazione di prestazioni
sociali agevolate;
d) «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui
all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
e) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
f) «ISR»: indicatore della situazione reddituale;
g) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale;
h) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Banca dati delle prestazioni sociali agevolate
1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate e' istituita
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine
di rafforzare il sistema dei controlli dell'ISEE, ai sensi dell'art.
5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La banca dati e'
alimentata dalle informazioni sulle prestazioni sociali agevolate,
condizionate all'ISEE, e sui soggetti che ne hanno beneficiato, che
devono essere comunicate all'INPS anche ai sensi dell'art. 38 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali informazioni, limitatamente
alle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE,
contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni
sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali e costituiscono, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
8 novembre 2000, n. 328, parte della base conoscitiva del SISS.
2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle
prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:
a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore
economico delle prestazioni sociali agevolate.
Le informazioni sono raccolte secondo le modalita' di cui alla
Tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto. L'elenco
delle prestazioni sociali agevolate, di cui alla lettera b), e'
riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni
sociali agevolate mettono a disposizione della banca dati le
informazioni, di cui al comma 2, di propria competenza. Ai fini della
trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi
del sistema pubblico di connettivita' attraverso servizi di
cooperazione applicativa.
4. Per le prestazioni che non siano riconducibili all'elenco di cui
alla Tabella 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su
segnalazione degli enti erogatori, si provvedera' ad ampliare
l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.
5. Le modalita' attuative e le specifiche tecniche per
l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei
dati di cui al comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite dall'INPS con decreto direttoriale, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3 Integrazioni al sistema informativo ISEE 1. Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 38 del decreto-legge n. 78/2010, le informazioni contenute nel Sistema informativo ISEE sono arricchite dell'informazione sull'eventuale maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero delle informazioni sulle eventuali discordanze tra componenti dell'ISEE note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonche' del nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior reddito rilevato come esito della verifica, specificando se si tratti di maggior reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze con quanto presente negli archivi dell'anagrafe tributaria. Art. 4 Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate 1. Le informazioni della banca dati, di cui all'art. 2, sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonche' per le attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate accedono, per finalita' di controllo, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i medesimi enti possono accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In particolare, le informazioni della banca dati sono utilizzate dall'INPS al fine del rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorita' basati, tra l'altro, sul valore economico e la tipologia della prestazione, individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale. 3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, il valore dell'ISEE ricalcolato e' comunicato dall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualita' che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza. 4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate, integrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonche' con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'eta', in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio; b) Regioni e Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alle finalita' di cui alla lettera a). 5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Provincie autonome e' altresi' fornito un campione contenente, oltre alle informazioni di cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individuale ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili sulla base di apposita valutazione del rischio di identificazione. 6. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. 7. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente, le informazioni, corredate di codice fiscale, contenute nella banca dati di cui all'art. 2, al fine di migliorare e rendere piu' efficiente ed efficace la gestione delle risorse. Art. 5 Trattamento e sicurezza dei dati 1. Gli enti locali, anche in forma associata, e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni della banca dati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative. 2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica della banca dati, ed e', a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione dalla banca dati. 5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito della banca dati.
Art. 6
Disposizioni finali
1. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente decreto con le risorse umane e
finanziarie previste a legislazione vigente.
Roma, 8 marzo 2013
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico