Archive for giugno 2013

INPS: COMUNICATO CONTRIBUTO SERVIZI INFANZIA

27/06/2013

Si evidenzia il testo del Comunicato dell’Inps del  25 giugno 2013 in merito al Contributo per  i servizi per l’infanzia

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Dalle ore 11,00 del giorno 1° luglio 2013 fino al giorno 10 luglio 2013 sarà possibile, per le madri lavoratrici, presentare la domanda di accesso al contributo economico per il servizio di baby-sitting oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

La domanda dovrà essere presentata all’Inps per via telematica, accedendo al portale tramite PIN o attraverso il supporto dei patronati.

DECRETO MINISTERIALE ISEE

27/06/2013

Si riporta il testo del decreto del Ministero del Lavoro 8 marzo 2013  contenente la definizione delle modalita’ di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE. ,pubbòlicato sulla   GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013 

IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

                           di concerto con 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  Visto in particolare l'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n.  328
che stabilisce che lo Stato, le  regioni,  le  province  e  i  comuni
istituiscono  un  sistema  informativo  dei   servizi   sociali   per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali,  del  sistema
integrato degli interventi e dei servizi  sociali  e  poter  disporre
tempestivamente   di   dati   ed    informazioni    necessari    alla
programmazione, alla gestione  e  alla  valutazione  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,  che  individua
criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro
che richiedono prestazioni o  servizi  sociali  o  assistenziali  non
destinati alla generalita' dei soggetti o  comunque  collegati  nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  che  stabilisce
l'obbligo per gli enti che  erogano  prestazioni  sociali  agevolate,
comprese quelle erogate nell'ambito  delle  prestazioni  del  diritto
allo  studio  universitario,  a  seguito   di   presentazione   della
dichiarazione  sostitutiva  unica  di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998,  n.  109,  di  comunicazione  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, nel rispetto  delle  disposizioni
del codice in materia di protezione dei dati  personali,  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  nei  termini  e  con
modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla  base  di
direttive del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  dei
dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che  stabilisce,  tra  l'altro,  che  le  modalita'  con  cui   viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono  disciplinate  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la
costituzione di una banca dati delle prestazioni  sociali  agevolate,
condizionate all'ISEE, attraverso  l'invio  telematico  all'INPS,  da
parte degli enti  erogatori,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
codice  in  materia  di  protezione   dei   dati   personali,   delle
informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse; 
  Visto  l'art.  16  del  decreto  legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che: 
  al comma 1 stabilisce che «al fine di semplificare e razionalizzare
lo  scambio  di  dati  volto  a  migliorare   il   monitoraggio,   la
programmazione e  la  gestione  delle  politiche  sociali,  gli  enti
erogatori di  interventi  e  servizi  sociali  inviano  unitariamente
all'INPS  le  informazioni  sui  beneficiari  e   sulle   prestazioni
concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21,  della
legge  8  novembre  2000,  n.  328,  agli  articoli  13  e   38   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  all'art.  5,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Lo  scambio  di  dati  avviene
telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, secondo modalita' definite con provvedimento del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali»; 
  al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni di  cui  al
comma  1  «sono  trasmesse  in  forma  individuale,  ma  anonima,  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche',   con
riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni  e
province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici  responsabili
della  programmazione  di  prestazioni  e  di   servizi   sociali   e
socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione  del  Sistema  informativo
dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000,
n. 328»; 
  Ritenuto di disciplinare con il  presente  decreto  la  definizione
delle modalita' con cui viene rafforzato  il  sistema  dei  controlli
dell'ISEE, limitatamente alla costituzione di una  banca  dati  delle
prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, di cui al terzo
periodo dell'art. 5 del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Ritenuto altresi', di fornire con il presente decreto le  direttive
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  di  cui  all'art.
38, comma 1, del decreto legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Ritenuto di raccordare, nelle more  della  definizione  dei  flussi
informativi relativi al Casellario dell'assistenza, di  cui  all'art.
13 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, i flussi  relativi
alle  prestazioni  sociali  agevolate  di   cui   all'art.   5,   del
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,   e   all'art.   38   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche ai fini dell'alimentazione
del sistema informativo dei servizi  sociali,  di  cui  all'art.  21,
della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
  Sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

                             Definizioni 

  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi  dell'art.  128,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'  dell'art.  1,
comma 2, della legge 8 novembre 2000,  n.  328,  tutte  le  attivita'
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o  di  prestazioni  economiche  destinate  a  rimuovere  e
superare le situazioni di bisogno e di  difficolta'  che  la  persona
umana incontra nel corso della  sua  vita,  escluse  soltanto  quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello  sanitario,  nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; 
    b)  «Prestazioni  sociali  agevolate»:  prestazioni  sociali  non
destinate alla generalita' dei soggetti o  comunque  collegate  nella
misura  o  nel  costo  a  determinate  situazioni  economiche,  fermo
restando il diritto ad usufruire  delle  prestazioni  e  dei  servizi
assicurati a tutti dalla  Costituzione  e  dalle  altre  disposizioni
vigenti; 
    c) «Ente erogatore»: ente titolare dell'erogazione di prestazioni
sociali agevolate; 
    d) «SISS»:  sistema  informativo  dei  servizi  sociali,  di  cui
all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    e) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente; 
    f) «ISR»: indicatore della situazione reddituale; 
    g) «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale; 
    h) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 

Banca dati delle prestazioni sociali agevolate 

  1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate  e'  istituita
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  al  fine
di rafforzare il sistema dei controlli dell'ISEE, ai sensi  dell'art.
5 del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La banca dati e'
alimentata dalle informazioni sulle  prestazioni  sociali  agevolate,
condizionate all'ISEE, e sui soggetti che ne hanno  beneficiato,  che
devono essere comunicate all'INPS anche ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali informazioni,  limitatamente
alle   prestazioni   sociali   agevolate,   condizionate    all'ISEE,
contribuiscono ad assicurare  una  compiuta  conoscenza  dei  bisogni
sociali e del  sistema  integrato  degli  interventi  e  dei  servizi
sociali e costituiscono, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della  legge
8 novembre 2000, n. 328, parte della base conoscitiva del SISS. 
  2.  Le  informazioni  che  costituiscono  la   banca   dati   delle
prestazioni sociali agevolate sono le seguenti: 
    a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario; 
    b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate; 
    c)  informazioni  relative  alle  caratteristiche  e  al   valore
economico delle prestazioni sociali agevolate. 
  Le informazioni sono raccolte secondo  le  modalita'  di  cui  alla
Tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.  L'elenco
delle prestazioni sociali agevolate,  di  cui  alla  lettera  b),  e'
riportato nella Tabella  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. Gli enti locali e  ogni  altro  ente  erogatore  di  prestazioni
sociali  agevolate  mettono  a  disposizione  della  banca  dati   le
informazioni, di cui al comma 2, di propria competenza. Ai fini della
trasmissione delle informazioni, gli enti  locali  possono  avvalersi
del  sistema  pubblico  di  connettivita'   attraverso   servizi   di
cooperazione applicativa. 
  4. Per le prestazioni che non siano riconducibili all'elenco di cui
alla Tabella 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   su
segnalazione  degli  enti  erogatori,  si  provvedera'  ad   ampliare
l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata. 
  5.  Le  modalita'  attuative   e   le   specifiche   tecniche   per
l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei
dati di cui al comma 2, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite  dall'INPS  con  decreto  direttoriale,  nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 Art. 3 Integrazioni al sistema informativo ISEE 1. Nel caso in cui sia stato accertato in via definitiva un maggior reddito, sulla base dello scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero sia stata rilevata una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 38 del decreto-legge n. 78/2010, le informazioni contenute nel Sistema informativo ISEE sono arricchite dell'informazione sull'eventuale maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero delle informazioni sulle eventuali discordanze tra componenti dell'ISEE note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, nonche' del nuovo valore ISEE calcolato sulla base del maggior reddito rilevato come esito della verifica, specificando se si tratti di maggior reddito accertato in via definitiva ovvero di discordanze con quanto presente negli archivi dell'anagrafe tributaria.  Art. 4 Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate 1. Le informazioni della banca dati, di cui all'art. 2, sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonche' per le attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate accedono, per finalita' di controllo, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i medesimi enti possono accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In particolare, le informazioni della banca dati sono utilizzate dall'INPS al fine del rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorita' basati, tra l'altro, sul valore economico e la tipologia della prestazione, individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale. 3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, il valore dell'ISEE ricalcolato e' comunicato dall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualita' che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza. 4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate, integrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonche' con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'eta', in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio; b) Regioni e Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alle finalita' di cui alla lettera a). 5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Provincie autonome e' altresi' fornito un campione contenente, oltre alle informazioni di cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individuale ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili sulla base di apposita valutazione del rischio di identificazione. 6. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonche' per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. 7. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente, le informazioni, corredate di codice fiscale, contenute nella banca dati di cui all'art. 2, al fine di migliorare e rendere piu' efficiente ed efficace la gestione delle risorse.  Art. 5 Trattamento e sicurezza dei dati 1. Gli enti locali, anche in forma associata, e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni della banca dati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative. 2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettivita' di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica della banca dati, ed e', a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. L'ente erogatore e' titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione dalla banca dati. 5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformita' alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito della banca dati. 
Art. 6 

                         Disposizioni finali 

  1. L'INPS e le  amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono
all'attuazione  del  presente  decreto  con  le   risorse   umane   e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
    Roma, 8 marzo 2013 

                     Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                                         Fornero                      
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
   Allegato 

              Parte di provvedimento in formato grafico

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA

27/06/2013

Con la  sottoriportata sentenza n.26 giugno 2013, n. 16095 ha escluso la legittimita’ dell’estinzione del rapporto di lavoro e disconosciuto il licenxziamento per   per giusta causa    ,cheb il datore di lavoro aveva individuato nell’asserito all’abbandono del posto di lavoro

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 febbraio 2010 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 6 ottobre 2008, ha annullato il licenziamento intimato dall’Istituto di vigilanza privata “N.L.” s.r.l. a B. S. in data 27 aprile 2006 ed ha condannato detta società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni di fatto in misura pari alle mensilità di retribuzione di fatto maturate e non riscosse dal recesso alla reintegra. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia giudicando sproporzionata la sanzione disciplinare espulsiva motivata con l’abbandono del posto di lavoro, essendo risultato provato che il B. ha lasciato il servizio mezz’ora prima del termine del suo turno di servizio solo dopo essersi accertato dell’arrivo del suo collega del turno successivo.

L’Istituto di Vigilanza Privata “N.L.” s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il B..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si lamenta violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e conseguente violazione ovvero falsa applicazione dell’art. 140 CCNL vigilanza privata, istituti, consorzi e cooperative del 2 maggio 2006, in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che l’art. 140 CCNL prevede espressamente l’abbandono del posto di lavoro quale giusta causa di licenziamento per cui la corte territoriale avrebbe interpretato tale norma in modo errato non considerando la legittimità del licenziamento in presenza di un acclarato abbandono del posto di lavoro, a nulla rilevando la mancanza di un danno procurato.

Il ricorso è infondato. In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali; spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro (per tutte Cass. 26 luglio 2010, n. 17514). In materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (Cass. 18 gennaio 2007, n. 1095). Infatti la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, non può conseguire automaticamente dal mero riscontro della corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, ma occorre sempre che quest’ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. 4 marzo 2004 n. 4435). Inoltre, in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso, rimesso al giudice di merito, si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (per tutte Cass. 22 marzo 2010, n. 6848).

Nella specie la Corte territoriale ha esattamente definito come illecito il comportamento di abbandono del posto di vigilanza, addebitato al lavoratore. Altrettanto esattamente essa non lo ha però ritenuto degno della sanzione espulsiva, considerando che all’allontanamento mezz’ora prima della fine del turno era corrisposto l’arrivo di un collega mezz’ora prima dell’inizio del turno successivo, sì che il luogo non era rimasto privo di personale di vigilanza.

Pertanto è corretta e logica la valutazione operata dal giudice dell’appello secondo cui la brevità dell’assenza e la conseguente limitatezza del danno procurato non è proporzionato alla massima sanzione espulsiva, anche considerando l’elemento soggettivo del comportamento del dipendente convinto e sicuro della presenza imminente del proprio collega. Tale valutazione, si ripete, è condivisibile e in armonia con i sopra ricordati principi affermati da questa Corte.

La sussistenza dell’illecito disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva rende comunque complessa la decisione della controversia di modo che appare equa la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

FAC SIMILE MODULO COMUNICAZIONE LAVORO INTERMITTENTE

27/06/2013

  Di seguito il modulo  per effettuare la comunicazione del lavoro intermittente ,come da disciplina del   l Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013.

Comunicazione Obbligatoria Intermittenti
Datore di Lavoro
codice fiscale *                                                e-mail *
Elenco lavoratori – prestazioni lavorative
Codice Fiscale lavoratore                    Codice comunicazione                   Data inizio                        Data Fine
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Annullamento
Selezionare la casella per effettuare l’ANNULLAMENTO delle prestazioni sopraindicate.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

AUMENTO IMPOSTA BOLLO

27/06/2013

Aumentano le misure fisse dell’imposta di bollo.  ,  in seguito della pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 25 giugno 2013 della legge 71/13, di conversione del Dl 43/13 .In particolare, gli importi ,in precedenza stabiliti in 1,81 e 14,62 euro, passano, rispettivamente, a euro 2 e 16 euro. Non sono interessati dalla novità gli atti finalizzati fino al 25 giugno, ancorché presentati in data successiva ad un ufficio pubblico per la registrazione.

L’aumento riguarda una serie di documenti che interessa diversi soggetti. In particolare l’imposta di bollo che oggi è pari a euro 2 riguarda: le fatture che contengono importi non assoggettati ad Iva; gli estratti conti o altri documenti di accreditamento o addebitamento per somme superiori a euro 77,47; ricevute o lettere commerciali presentate per l’incasso presso gli istituti di credito per somme inferiori a 129,11 euro.

L’aumento invece da euro 14,62 a euro 16 riguarda numerosi documenti (così come meglio identificati nei primi tre articoli della tariffa, parte I) nonché i documenti societari (libri sociali e registri contabili di cui all’articolo 16 della tariffa, parte I). A titolo esemplificativo questo aumento dell’imposta fissa riguarda: gli atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale; le scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che disciplinino rapporti giuridici di ogni specie; istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati ovvero provvedimenti amministrativi.

La modifica nell’imposta fissa ha anche altre implicazioni quali quelle nei riguardi dei soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta in modo virtuale. Essi infatti all’atto della presentazione della dichiarazione per l’anno 2013 saranno tenuti ad indicare separatamente gli atti ai quali si applica l’aumento dell’imposta. Inoltre laddove l’agenzia delle Entrate provveda entro il prossimo mese di luglio a notificare la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate 2013, queste ultime dovranno essere modificate.
Per quanto invece riguarda l’adeguamento del bollo da assolvere sui libri e sulle scritture contabili, occorre fare delle distinzioni. Per i registri soggetti a bollatura, anche facoltativa, sui quali è già stata assolta l’imposta   all’atto dell’effettuazione della formalità, sarà necessario procedere all’integrazione dell’imposta di bollo nel caso in cui siano completamenti inutilizzati. Ciò significa che gli accadimenti (rectius: verbali) in essi riportati devono essersi verificati prima del 26 giugno scorso. L’operazione potrà essere effettuata con l’annotazione nell’ultima pagina numerata degli estremi della ricevuta di pagamento modello F23, ovvero con l’apposizione delle marche da bollo necessarie per ottenere il nuovo importo, da annullarsi ex articolo 12 del Dpr 642/72. Nel caso in cui i registri siano già stati utilizzati ancorché parzialmente non occorre integrare il bollo.

ORDINANZA CASSAZIONE RIGUARDANTE SGRAVI PER INCREMENTO OCCUPAZIONE

27/06/2013

Si richiama l’sattenzione sulla sottostante  Ordinanza  27 giugno 2013, n. 10764 in cui la Cassazione si è pronunciata inn merito agli sgravi per incremento di occupazione  rigusardante un presunto unico gruppo imprenditoriale  ,configurabile  in relazione all’esistenza di  soci legati da rapporti familiari – e da scambi di personale 

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Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila confermava le sentenze rese dal Tribunale di Teramo n. 269/2009 e n. 455/2009 con cui, senza procedere ad istruttoria, erano state rigettate le opposizioni proposte dalle società srl E. e srl P. avverso le cartelle esattoriali per contributi Inps, asserendo l’Istituto che non spettavano gli sgravi contributivi che le due società avevano applicato, non sussistendo l’incremento di occupazione a cui art. 3 della legge 448/98 e l’art. 44 della legge 448/2001 subordinavano il diritto agli sgravi. La Corte territoriale affermava che gli sgravi non competevano e che quindi erano dovute le somme di cui alle cartelle, sussistendo un collegamento tra le società, vi era stato cioè il passaggio di dipendenti da una società ad un’altra i cui assetti societari erano connessi dal momento che gli intestatari non erano le società ma persone fisiche legate da strettissimi rapporti familiari, di qui la prova della esistenza di un gruppo societario. La prova del diritto agli sgravi gravava sulle società che non la avevano fornita. La Corte adita escludeva altresì che si fosse maturata la prescrizione, riteneva generica la contestazione sull’ammontare dei contributi dovuti e riteneva applicabile, ai fini della misura delle sanzioni, la fattispecie della evasione, e non già della omissione contributiva.

Avverso detta sentenza le società P. srl ed E. srl propongono ricorso con tre motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del primo e terzo motivo di ricorso e l’assorbimento del primo;

Letta la memoria critica dell’Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perché mancano in sentenza dati indispensabili ai fini della decisione, che non possono essere desunti né dalla statuizione di primo grado, né dal controricorso;

Infatti il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo concernente la misura delle sanzioni.

La sentenza impugnata, dopo aver correttamente riportato i principi per cui la prova del diritto agli sgravi spetta al soggetto obbligato, ha però omesso di specificare – avendo ravvisato un collegamento societario che impediva la fattispecie dell’incremento occupazionale – come esso concretamente si atteggiasse nella specie, ossia quale fosse la società cedente e quale la cessionaria dei rapporti di lavoro e come si esplicasse il collegamento, in particolare da dove si evincesse il vincolo familiare che ne sarebbe la prova, dal momento che entrambe le opponenti erano società di capitali.

Parimenti manifestamente fondato è il terzo motivo, quanto meno per parte della contribuzione, giacché la data di visita degli ispettori può considerarsi come data della interruzione della prescrizione solo ove nel verbale si indichi l’ammontare dei contributi riscontrati come dovuti ed il verbale medesimo sia stato consegnato all’obbligato, altrimenti la data dell’interruzione è quella della spedizione del verbale medesimo con l’indicazione della contribuzione richiesta. Vanno quindi accolti il primo e terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla medesima Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

ESAME DECRETO -LEGGE”DEL FARE”:SOPPRESSIONE CERTIFICAZIONI SANITARIE

26/06/2013
Il decreto legge n.69/2013 ,in vigore dal 22.6.2013 ,tratta dell’argomento di cui al titolo nell’art.42 , che appunto dispone : 1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei seguenti certificati attestanti l’idoneita’ psico-fisica al lavoro: a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:
1) all’articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653( 1));
2) all’articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330( 2);
3) all’articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364( 3);
4)all’articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402( 4) ;
b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneita’ per l’assunzione di cui all’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668( 5), e all’articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977(6), e successive modificazioni;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:
1) all’articolo 4, primo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706(7);
2) all’articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706(8);
3) all’articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275(9);
d) certificato di idoneita’ fisica per l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:
1) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3(10);
2) all’articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686(11);
3) all’articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487(12);
4) all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483(13);
5) all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220(14);
e) certificato di idoneita’ psico-fisica all’attivita’ di maestro di sci, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81(15).
2. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275(15 bis),, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l’esercizio stesso» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta»,
3. Per i lavoratori che rientrano nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l’obbligo della seguente certificazione attestante l’idoneita’ psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147(16).
4. Sono abrogate le disposizioni relative all’obbligatorieta’ del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all’articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293(17).
5. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77(18), le parole: «, muniti di idoneita’ fisica,» sono soppresse.
6. La lettera e) del comma 1, dell’articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374(19), e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate(20).
7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239(21), e’ abrogata.
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NOTE

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  (1)
Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653-Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione- Art.2 Coloro che chiedono di essere inscritti, per la prima volta, in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine indicato nell’articolo precedente, domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra: I certificato di nascita; II certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo; III titolo di studio rispettivamente prescritto; IV attestato d’identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti. Per la inscrizione al corso superiore dell’istituto magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l’assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri. Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, può ordinare la visita medica fiscale a spese dell’interessato. Ai ciechi è concessa l’inscrizione anche al corso superiore dell’istituto magistrale, nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo, soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all’ultimo comma dell’art. 102.

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(2)
Regio Decreto 21 Novembre 1929, n. 2330
Approvazione del regolamento per l’esecuzione del Regio Decreto Legge 15 Agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici
Art.17  : Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto professionale per infermiere debbono farne domanda alla direttrice della scuola stessa, prima dell’inizio dell’anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale. Alla domanda d’ammissione debbono essere uniti: -f) il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica o di perfetto stato mentale, debitamente legalizzato;

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(3)
R.D. 12ottobre 1933, n. 1364 Approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti Art.3. 
Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte dei conti debbono far pervenire, al segretariato generale, la domanda di ammissione al concorso nel termine stabilito dal relativo bando.
La domanda, rivolta al presidente della Corte, deve essere firmata dal candidato, con l’indicazione della paternità e del domicilio o della residenza e corredata dei seguenti documenti
f) certificato rilasciato o da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Al certificato predetto deve essere unita la fotografia del candidato munita del visto dell’autorità comunale e di quella sanitaria che ha rilasciato il certificato stesso.

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(4 )
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483-Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale
Art.1,comma 1,lett.b)
1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: b) idoneita’ fisica all’impiego: 1) l’accertamento della idoneita’ fisica all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di categorie protette – e’ effettuato, a cura dell’Unita’ sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio; 2) il personale dipendente da pubbliche ammininistrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e’ dispensato dalla visita medica .

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(5)
Regolamento di cui al DPR 23 novembre 2000, n. 402-Regolamento concernente modalita’ per il conseguimento della idoneita’ alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11gennaio 1951, n. 56, da emanarsi ai sensi dell’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n.146. Art.8 comma 2 I candidati idonei devono produrre, entro lo stesso termine, un certificato medico rilasciato dall’A.S.L. competente per residenza o domicilio ovvero, se il candidato risiede o si trova temporaneamente all’estero, da un medico di fiducia dell’autorita’ diplomatica o consolare, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante la sana e robusta costituzione e l’idoneita’psico-fisica all’impiego

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(6)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1956, n. 1668
Approvazione del regolamento per l’esecuzione della disciplina legislativa sull’apprendistato
Art.9 Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, ne’ possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall’art. 4 della legge per l’accertamento della idoneita’ delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti. Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione. L’accertamento e’ eseguito gratuitamente dall’autorita’ sanitaria comunale a seguito della richiesta dell’Ufficio di collocamento. Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneita’ temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro.

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(7)
Legge 17 ottobre 1967, n. 977Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti. Art.8 I fanciulli e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purche’ siano riconosciuti idonei all’attivita’ lavorativa cui saranno adibiti, a seguito di esame medico. L’esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da allegare al libretto di lavoro. Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti

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(8)
Regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 Regolamento per il servizio farmaceutico Articolo 4, primo comma, lettera c)
4. Gli aspiranti all’autorizzazione all’esercizio delle farmacie, debbono far
pervenire entro il termine fissato dal bando, al Prefetto che ha indetto ilconcorso, la domanda
contenente l’indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

e ) certificato medico comprovante che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni che impediscano

l’esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo

e che rendono pericoloso l’esercizio medesimo

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(9)

Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475,recante norme concernenti il servizio farmaceutico  Art.5 Gli aspiranti per l’autorizzazione all’esercizio della farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, al medico provinciale che ha indetto il concorso la domanda in carta legale contenente l’indicazione del domicilio, l’ordine di preferenza delle sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a piu’ di tre concorsi provinciali, nonche’ l’eventuale indicazione dei concorsi ai quali abbiano gia’ presentato la domanda in relazione a quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475. La domanda, entro il termine di presentazione, deve essere corredata come segue: 1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a norma dell’art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante: a) data e luogo di nascita; b) la residenza; c) lo stato di famiglia; d) il godimento dei diritti politici; 2) certificato generale del casellario giudiziario; 3) certificato medico comprovante che il concorrente e’ di sana costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possono impedirgli l’esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l’esercizio stesso.

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(10)
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
 Art.2,primo comma ,.n.4
Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti:
4) idoneita’psico fisica all’impiego
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(11)
DPR 3 maggio 1957, n. 686 Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Art. 11. comma 2 lett.c) I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all’Amministrazione nel termine stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina. La graduatoria prevista dall’art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e’ approvata con decreto Ministeriale sottocondizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dalla Amministrazione a presentare, nel termine e con le modalita’ stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza: c) il certificato medico attestante l’idoneita’ fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso.

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(12)
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487-Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi
Articolo 2, numero 3) Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono
i seguenti requisiti generali 3) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

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(13)
DPR 10 dicembre 1997, n. 483 Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale Articolo 1Requisiti generali di ammissione1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-sive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguentirequisiti generali: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno deiPaesi dell’Unione europea;b) idoneità fisica all’impiego: 1) l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di cate-gorie protette – è effettuato, a cura dell’Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda ospedaliera, prima del-l’immissione in servizio;2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. a)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;b)  idoneità fisica all’impiego:

1)  l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

2)  il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

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(14)

 Decreto del  Presidentedella Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 Regolamento recante disciplina concorsuale del personale
 non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2. Requisiti generali di ammissione

1 .  Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b)  idoneità fisica all’impiego:

1)  l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;

2)  il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

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(15)
Legge 8 marzo 1991, n. 81 Disciplina profesione maestro da sci articolo 4, comma 1, lettera c): “idoineita’ psico fisica” 15 BIS decreto del Presidente della Repubblica 21agosto 1971, n. 1275 Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico Art. 12. L’art. 32 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e’ sostituito dal seguente: “Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all’esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l’esercizio stesso. Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall’ufficio del medico provinciale”

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(16)
regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n .147 – regolamento speciale per l’impiego dei gas Articolo 27, primo comma,numero 4° Certificato d’idoneità. Coloro che intendono ottenere il certificato d’idoneità, di
cui all’articolo precedente, sottostanno ad esame
facendone domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza
del richiedente. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
1Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedent
e ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia
compiuto tale età, ma abbia compiuto gli anni diciotto, oc
corre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
2Certificato di studi elementari inferiori (alla fine del
la terza classe) corrispondent
e all’antico certificato di
compimento.
3Certificato generale del casellario giudiziario al
nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e
certificato, della stessa data, comprova
nte la buona condotta morale e politica.
4Certificato di un medico militare o di un ufficiale
sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non
anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli
impediscano di eseguire con sicurezza le operazi
oni relative all’impiego dei gas tossici;
non presenta segni d’intossicazione alco
olica o da sostanze stupefacenti;
ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non
inferiore a 5/1
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(17)
Legge 22 dicembre 1957,n. 1293-Distribuzione e vendita prodotti dell’Amministrazione dei monopoli) articolo 6, primo comma, numero 5) Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita) Non puo’ gestire un magazzino chi :     1) sia minore di eta’, salvo che non sia autorizzato all’esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose
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(18)
Decreto legislativo 5 aprile 2002,n. 77 Disciplina del Servizio civile nazionale
Art. 3. comma 1
Requisiti di ammissione e durata del servizio
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda,
senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneita’
fisica,
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(19)
Legge 21 novembre 1991, n. 374 Disciplina giudice di pace Lettera e) del comma 1, dell’articolo 5
requisiti per la nomina
 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
 a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneità fisica e psichica;

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Legge 22 luglio 1997, n. 276 -Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente:nomina di giudici onorari aggregati lettera e)del comma 1 dell’articolo 2, 1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione; d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; e) avere idoneità fisica e psichica

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Legge 22 giugno 1939, n. 1239

Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

 

Art. 1.

     È vietato assumere o trattenere in servizio per prestazioni di opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persone affette da malattia infettiva o da postumi di essa, che le mettano in condizioni di contagiare gli altri.

     A tale fine tutte le persone assunte in servizio devono essere munite di una tessera sanitaria conforme al modello che sarà stabilito dal Ministero dell’interno nella quale debbono essere trascritti i risultati della visita di accertamento e dei controlli medici periodici, di cui al successivo art. 2.

     Le tessere saranno fornite dal Ministero dell’interno ai Podestà, che le rilasceranno gratuitamente ai lavoratori dimoranti nel comune. I duplicati saranno rilasciati dietro pagamento, da parte del lavoratore, di una lira

          Art. 2.

     La visita medica di accertamento è eseguita gratuitamente dagli ufficiali sanitari o da chi per essi, i quali potranno valersi, per gli accertamenti, dei servizi tecnici esistenti.

     I successivi controlli sono eseguiti, sempre gratuitamente, dai sanitari di cui al precedente comma, nel primo trimestre di ogni anno ed ogni volta che il lavoratore intenda riprendere il mestiere di domestico, quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita.

          Art. 3.

     È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila il datore di lavoro che assume o trattiene in servizio persona sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia infettiva diffusiva o postumi di essa, che la mettono in condizione di contagiare altri  

     Alla stessa sanzione soggiace il lavoratore .

     Il ritardo o la inadempienza da parte di quest’ultimo all’obbligo del controllo sanitario periodico previsto dal precedente articolo è equiparato, agli effetti della sanzione, alla mancanza della tessera sanitaria.

Art. 4.

     Il Governo del Re è autorizzato ad estendere, su proposta del Ministro per l’interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, ad altre categorie di lavoratori le disposizioni della presente legge e ad emanare le norme, anche integrative occorrenti per la sua attuazione, nonché quelle per la graduale applicazione della legge.

APPROVATE DA CDM MISURE URGENTI OCCUPAZIONE E MEZZOGIORNO

26/06/2013

il Consiglio dei Ministri  nella riunione del 27.6.2013L 27,6,2013 ha approvato la norma che sposta al 1° ottobre 2013 il termine a partire dal quale viene applicato l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21 al 22 per cento previsto dal comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, termine attualmente fissato al 1° luglio 2013.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta dei ministri del Lavoro, Enrico Giovannini, dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, e della Coesione Territoriale, Carlo Trigilia, un decreto legge per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l’occupazione, soprattutto quella giovanile, sostenere le famiglie in difficoltà.

Gli obiettivi perseguiti dal Governo attraverso gli interventi previsti dal decreto-legge mirano ad aumentare il contenuto occupazionale della ripresa accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato; creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività, favorendo l’alternanza scuola-lavoro; sostenendo il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali; incentivando le assunzioni di categorie deboli della società, come le persone con disabilità (sarà previsto un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità). Si interviene inoltre per potenziare il sistema delle politiche attive del lavoro, per aumentare le tutele dei lavoratori, migliorare la trasparenza e l’efficienza dei meccanismi di conciliazione in caso di licenziamento. Infine, il decreto, che vuole dare risposte concrete alle Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività (“semestre europeo”), prevede un forte intervento per sostenere il reddito delle persone maggiormente in difficoltà, specialmente nel Mezzogiorno, cioè l’area caratterizzata da tassi di povertà più elevati. Gli interventi previsti dal decreto legge rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo per aumentare l’occupazione, specialmente giovanile, ridurre l’inattività e attenuare il disagio sociale. Un secondo gruppo di misure verrà definito non appena le istituzioni europee avranno approvato le regole per l’utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la “Garanzia giovani”.

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Vengono stanziati 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 (500 milioni per le regioni del Mezzogiorno, 294 milioni per le restanti) per incentivare l’assunzione di lavoratori in età compresa tra i 18 e i 29 anni e che godano di almeno una di queste condizioni:
a) Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) Siano lavoratori che vivono da soli con una o più persone a carico.

L’incentivo per il datore di lavoro è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali complessiva per un periodo di 18 mesi e non può superare i 650 euro per lavoratore. Se, invece, il datore di lavoro trasforma un contratto in essere da determinato a “indeterminato” il periodo di incentivazione è di 12 mesi. Alla trasformazione deve comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore.

Un apprendistato che abbia valore
In una logica di una disciplina maggiormente omogenea sull’intero territorio nazionale, entro il 30 settembre 2013 la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida che disciplinino il contratto di apprendistato professionalizzante che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro il 31 dicembre 2015.

Favorire i tirocini formativi
– Fino al 31 dicembre 2015 è istituito presso il Ministero del lavoro un fondo di 2 milioni di euro annui per permettere alle amministrazioni che non abbiano a tal fine risorse proprie di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi.
– È anche autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per promuovere l’alternanza tra studio e lavoro e quindi l’attività di tirocinio curriculare per gli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno 2013-2014.
– Per creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività. Il provvedimento prevede il finanziamento di un ampio programma di tirocini formativi per giovani residenti nel Mezzogiorno che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni; un incentivo alle università che sottoscriveranno un protocollo standard definito dal Ministero dell’università e della ricerca per il finanziamento delle attività di tirocinio curriculare presso enti pubblici e privati per gli studenti universitari più meritevoli e in difficoltà economiche; un coordinamento più stretto con la formazione realizzata dagli istituti tecnici. Viene poi istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un’apposita struttura di missione, in vista dell’avvio della “Garanzia giovani”.

Un aiuto al Mezzogiorno
– In considerazione della grave situazione occupazionale che interessa i giovani residenti nelle aree del Mezzogiorno si è deciso di rifinanziare:
a) con 80 milioni di euro, delle misure per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
b) con 80 milioni di euro il Piano di Azione Coesione rivolta a enti e organizzazioni del privato sociale che coinvolgano giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e per l’inclusione sociale;
c) con 168 milioni di euro, borse di tirocinio formativo per giovani disoccupati, che non studiano, che non partecipano ad alcuna attività di formazione.
– Per ridurre la povertà e per sostenere le famiglie del Mezzogiorno in difficoltà, viene avviato il programma “Promozione dell’inclusione sociale, finanziato con 167 milioni di euro.

Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro
Si prevede una serie di interventi, in particolare relativi alla legge 92/2012 volti a chiarire la natura dei contratti e di semplificazione. In particolare sui contratti a termine e di somministrazione (come l’abrogazione del divieto di proroga del contratto “acausale”), contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio.

Rafforzare le tutele per i lavoratori e migliorare la trasparenza
In particolare, in caso di tentativo di conciliazione la mancata presentazione di una delle parti sarà valutata dal giudice nella sua decisione finale; estensione anche ai co.co.pro. delle norme contro le cosiddette “dimissioni in bianco”; rivalutazione del 9.6% delle ammende con rivalutazione della metà del flusso che ne deriva al rafforzamento di misure di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza sul luogo del lavoro; il monitoraggio dei contratti aziendali con deposito obbligatorio presso le direzioni territoriali del lavoro; comunicazioni obbligatorie relative all’assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti valgono a tutti gli effetti.

GOVERNO APPROVA MISURE PER CONTRASTARE SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO

26/06/2013

il Consiglio dei Ministri nella riuniobne ddel 27.6.2013 ha approvato   un decreto legge contenente disposizioni tese a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario. Questo fenomeno comporta costi altissimi sotto il profilo umano e sociale, causati dalla lesione dei diritti fondamentali di decine di migliaia di persone detenute. Il provvedimento mira a sanare una situazione che espone il nostro Pease alle reiterate condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il Ministero della Giustizia ha elaborato una proposta che, pur senza stravolgere l’attuale ordinamento, intende realizzare un significativo alleggerimento del nostro sistema penitenziario. L’intervento riformatore si muove nell’ottica di favorire l’adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione (alcuni dei quali peraltro già in vigore prima della legge n. 251 del 2005, c.d. legge ex Cirielli) unicamente in relazione a soggetti di non elevata pericolosità; ferma restando, al contrario, la necessità dell’ingresso in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale.

Una doppia linea di intervento.
Sul versante della deflazione carceraria la proposta si articola su due fronti:

A. la previsione di misure dirette ad incidere strutturalmente sui flussi carcerari, agendo in una duplice direzione: quella degli ingressi in carcere e quella delle uscite dalla detenzione.

B. il rafforzamento delle opportunità trattamentali per i detenuti meno pericolosi, che costituiscono la maggior parte degli attuali ristretti.

A) Flussi carcerari.
Si è ritenuto ormai indifferibile rimuovere alcuni automatismi, ancorati ad astratte presunzioni di pericolosità, che, in maniera scarsamente selettiva e spesso indiscriminata, hanno condotto in carcere, negli ultimi anni, un numero assai elevato di persone, impedendo loro di accedere alle misure alternative alla detenzione subito dopo il passaggio in giudicato della condanna.

A1) La modifica dell’art. 656 c.p.p.
L’intervento intende riservare l’immediata incarcerazione ai soli condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva. Tra questi, oltre ai condannati per reati contemplati dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, sono stati inseriti i delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di quattordici anni.
Nei confronti degli altri condannati si è intervenuti sulla cosiddetta “liberazione anticipata”, istituto che premia con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo (v. art. 54 ord. pen). Sarà il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di carcerazione, a verificare se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata e investa, in caso di valutazione positiva, il giudice competente della relativa decisione. In questo modo, il condannato potrà attendere “da libero” la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa.
Inoltre, per le donne madri ed i soggetti portatori di gravi patologie viene ora data l’opportunità di accedere alla detenzione domiciliare nei casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni.

A2) Il lavoro di pubblica utilità
Viene, altresì, ampliata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità. Tale misura, prevista per i soggetti dipendenti dall’alcol o dagli stupefacenti, potrà essere disposta per tutti reati commessi da tale categoria di soggetti, salvo che si tratti delle violazioni più gravi della legge penale previste dall’art.407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale (si veda l’art. 73, comma 5 ter D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

A3) L’intervento sulle misure alternative (ovvero sui flussi di ingresso e di uscita).
Nella duplice prospettiva di ridurre i flussi in entrata ma anche di incrementare le possibilità di uscita dal carcere, si collocano infine le modifiche che prevedono l’estensione degli spazi di applicabilità di alcune misure alternative per determinate categorie di soggetti, che in passato erano invece esclusi, come i recidivi per piccoli reati.

B) Le misure incidenti sul trattamento rieducativo.
Al fine di alleggerire le tensioni che, in specie nel periodo estivo, possono più facilmente innescarsi sia tra i detenuti che nei confronti del personale penitenziario, il provvedimento estende la possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti recidivi e prevede l’estensione dell’istituto del c.d. lavoro all’esterno (art. 21 dell’ordinamento penitenziario) anche al lavoro di pubblica utilità (v. comma 4 ter del citato art. 21).

RINNOVATO CCNL LAVORO DOMESTICO

25/06/2013

Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTuCS-Uil e FederColf, il 21.5.2013 hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico ,la cui validita’   va dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016.

Per il testo cliccare

  CCNL per il personale domestico 2013-2016