A proposito si segnala lo strumento online gratuito capace di calcolare precisamente Contributi, Tredicesima e Ferie ,predispopsto e messo a disposizione dall’INPS,che si puo’ consultare cliccando qui.
Tuttavia ,si rimarca che detto strumento non è facile da utilizzare ,in quanto richiede adeguate conoscenze tecniche
Pertanto ,è opportruno andare con ordine ,precisando che la tredicesima è uno stipendio aggiuntivo che deve essere pagato dal datore di lavoro al dipendente entro il mese di dicembre dell’anno in essere.
La stessa corrisponde a 1/12 della retribuzione lorda annuale ,da calcolare sugli effettivi mesi di lavoro effettuati. ,nel senso che ,ad esempio , se m un dipendente ha lavorato dal primo di marzo 2015 fino al 31 dicembre 2015 per 1000€ lordi mensili, il calcolo da effettuare sarà:
retribuzione lorda mensile X numero di mesi lavorati / totale mensilità
ossia:
[1.000€ (retribuzione lorda mensile) X 10 (numero di mesi lavorati) ] / 12 (totale mensilità) = 833,33€
Quando matura il calcolo della Tredicesima
La tredicesima matura tutto l’anno. L’importo quindi viene calcolato e fa parte della base imponibile del calcolo anche quando il lavoratore dipendente non sta effettivamente svolgendo la sua attività lavorativa per qualcuna o per tutte tra le seguenti cause:
- Ferie;
- Malattia;
- Infortunio;
- Maternità (nei limiti temporali di conservazione del posto. Matura la parte solo a carico del datore di lavoro, non viene conteggiata la parte a carico degli enti preposti);
- Congedo Matrimoniale;
- Cassa Integrazione;
- Riposo giornaliero per allattamento.
L’importo, invece, non viene maturato quando il dipendente:
- Svolge lavoro straordinario (diurno e notturno);
- Percepisce indennità per ferie non godute;
- Usufruisce dell’aspettativa.
NOTA BENE:
L’importo della tredicesima viene incluso nella base imponibile per il calcolo del TFR.
Il prelievo Irpef sulla 13ma e 14ma è fatto con l’aliquota massima, senza l’applicazione di alcuna detrazione d’imposta
Cose da sapere quando si calcola la Tredicesima
Prima di effettuare il calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità è necessario conoscere gli importi delle seguenti voci:
- Retribuzione lorda mensile;
- Retribuzione lorda annuale;
- Indennità di contingenza;
- Scatti di anzianità;
- EDR (Elemento Distinto della Retribuzione);
- Trattamento di vacanza Contrattuale;
- Terzi elementi;
- Indennità mansione svolta.
Infine, necessita sapere gli importi che vengono detratti dal calcolo:
- Ritenute Fiscali (bisogna detrarre sulla base delle aliquote del mese);
- Contributi Sociali (gli apprendisti devono versare il contributo sociale per il 5,54% dello stipendio);
- anticipazioni di ratei versati per l’Inail.
Normativa particolare per Colf, Pensionati e Docenti
-Calcolo tredicesima per Colf e badanti
La mensilità ,che spetta di diritto anche a questa categoria di lavoratori , si calcola secondo le medesime modalità precedentemente menzionate, ovvero
retribuzione lorda mensile X numero di mesi lavorati / totale mensilità
Calcolo tredicesima per i pensionati
La tredicesima viene in effetti calcolata anche sulle pensioni, tuttavia a differenza di una tredicesima normale questa viene distribuita sui dodici mesi.e ,quindi,non viene versata una pensione aggiuntiva a dicembre,ma l’importo viene spalmato su tutti e 12 i mesi dell’anno.
E’d tener conto ,pèeraltro,che coloro che ricevono l’indennita’ di accompagnamento non icevono la tredicesima mensilita’
– Calcolo tredicesima per i docenti
Per i docenti la 13ma si versa per intero neicasi di congedo per maternita’ e malattia ,mentre i ratei non sono versati qualora il docente si assenti per motivi familiari o personali o nel caso in cui sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari. La tredicesima viene calcolata per ogni mese di servizio effettuato o per ogni frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Come si calcola la quattordicesima mensilità
Il calcolo è molto simile a quello della tredicesima, bisogna misurarla sulla base della retribuzione annuale, scevra da tutte le detrazioni precedentemente menzionate. Ha una variabilità maggiore della tredicesima (l’importo infatti varia significativamente in base ai mesi di contributi versati), viene pagata di solitotra giugno e luglio e di norma è inferiore alla mensilità aggiuntiva di fine anno.
Calcolo tredicesima per i pensionati
Sono in molti i pensionati che si chiedono se hanno diritto a ricevere questa retribuzione aggiuntiva.
La tredicesima viene in effetti calcolata anche sulle pensioni, tuttavia a differenza di una tredicesima normale questa viene distribuita sui dodici mesi. Non viene quindi versata una pensione aggiuntiva a dicembre. L’importo viene infatti spalmato su tutti e 12 i mesi dell’anno. Coloro che ricevono l’assegno di accompagnamento non beneficiano di questo aumento.
TREDICESIMA ,FERIE,PERMESSI 104/92 e CONGEDO STRAORDINARIO
I giorni di ferie non influiscono sulla maturazione dei giorni di permesso legge 104/92 e questo vale sia per il lavoratore che fruisce per se stesso dei permessi, che per il familiare che presta assistenza.
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Sono soggetti a riduzione delle ferie e della 13^ mensilità solo i permessi fruiti dai genitori della persona con grave disabilità che siano cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Conseguentemente, come espresso nel Parere del Consiglio di Stato n. 3389 del 9 novembre 2005, negli altri casi non verranno applicate decurtazioni o riduzioni di sorta.
L’INPS con nota n. 0119563del 04/03/2009 così risponde alla richiesta di chiarimenti sulla riducibilità dei permessi retribuiti art.33 legge 104/1992 qualora, durante la stessa mensilità, il lavoratore usufruisse di ferie o periodi di malattia: “Le giornate di ferie e malattia non incidono sul diritto ai 3 giorni di permesso”.
Il Ministero del Lavoro, è intervenuto più volte sulla lungamente controversa questione della decurtazione di ferie e tredicesima mensilità rispetto ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104 stabilendo, anche a seguito di parere del Consiglio di Stato, che le ferie e la tredicesima mensilità non sono soggette a decurtazione.
In particolare si segnalano i seguenti pronunciamenti:
Eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell’incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992, risultano inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni (Parere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004).
A seguito di richiesta promossa dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, il Consiglio di Stato, con il parere 9 novembre 2005 ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale”. (Lettera circolare – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575).
Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave. Ad avviso della Corte di Cassazione la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.
La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 24 del 1 agosto 2012, ribadisce che i giorni di permesso di cui alla legge 104 non devono essere riproporzionati seil lavoratore ha fruito nello stesso mese di giorni di ferie o di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia, ecc., ribadendo il parere già espresso con l’Interpello 21/2011 chiarisce bene che i permessi Legge 104/92 e le Ferie non sono interscambiabili perché tutelano diritti differenti, “La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.
Diversamente, le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate dall’art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) – introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della citata disposizione legislativa è, evidentemente, quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.
Premesso quanto sopra, appare evidente che i permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”.
Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese”.
Aziende private
L’INPS ha recepito quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. A/2006 prot.15/V/0002575 del 14.01.2006 con cui ha portato a conoscenza dell’INPS il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito all’incidenza dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 su ferie e tredicesima mensilità.
Con tale parere, detto Consesso ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale”. (Messaggio INPS – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 6 marzo 2006, n. 7014).
Pubblico Impiego
Nel pubblico impiego, dopo anni di comportamenti difformi da parte delle diverse amministrazioni, molti contratti di lavoro hanno stabilito che ferie e tredicesima mensilità non possono essere decurtate.
I pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Consiglio di Stato non dovrebbero più lasciare adito a dubbi.
In ogni caso è sempre opportuno verificare quanto stabilito nel contratto collettivo di categoria.
Inoltre, per quanto riguarda il pubblico impiego si evidenziano le seguenti ulteriori disposizioni normative
Tredicesima mensilità
La fruizione dei permessi retribuiti, di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità (Nota Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 208 del 8 marzo 2005).
Ferie
I permessi non riducono le ferie (Circolare INPDAP – Direzione Centrale Personale Ufficio IV – 10 luglio 2000, n. 34).
Normativa di riferimento
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);
- Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34: “Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
- InterpelloMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali21/2011 – Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e giorni di ferie usufruite nel medesimo mese;
- Parere Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004: “Influenza dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92 sulla 13° mensilità e sulle ferie spettanti”;
- Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n. 3389 – “Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Quesito in ordine ai permessi per i genitori di minore disabile in situazione di gravità accertata, di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sugli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.”;
- Nota Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 8 marzo 2005, n. 208; “Permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992”;
- Lettera circolare – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575: “Parere n. 3389/2005 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in merito agli effetti dei permessi di cui all’art. 33, legge n. 104/1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.”;
- Messaggio INPS – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 6 marzo 2006, n. 7014: “Effetti dei permessi di cui all’art. 33 L. 104/92 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.”;
- Sentenza Corte di Cassazione 7 luglio 2014, n. 15435.
L’INPS con nota n. 0119563 del 04/03/2009 così risponde alla richiesta di chiarimenti sulla riducibilità dei permessi retribuiti art.33 legge 104/1992 qualora, durante la stessa mensilità, il lavoratore usufruisse di ferie o periodi di malattia: “Le giornate di ferie e malattia non incidono sul diritto ai 3 giorni di permesso”.
Il Ministero del Lavoro, è intervenuto più volte sulla lungamente controversa questione della decurtazione di ferie e tredicesima mensilità rispetto ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104 stabilendo, anche a seguito di parere del Consiglio di Stato, che le ferie e la tredicesima mensilità non sono soggette a decurtazione.
In particolare si segnalano i seguenti pronunciamenti:
Eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell’incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992, risultano inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni (Parere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004).
A seguito di richiesta promossa dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, il Consiglio di Stato, con il parere 9 novembre 2005 ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale”. (Lettera circolare – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575).
Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave. Ad avviso della Corte di Cassazione la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.
La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 24 del 1 agosto 2012, ribadisce che i giorni di permesso di cui alla legge 104 non devono essere riproporzionati se il lavoratore ha fruito nello stesso mese di giorni di ferie o di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia, ecc., ribadendo il parere già espresso con l’Interpello 21/2011 chiarisce bene che i permessi Legge 104/92 e le Ferie non sono interscambiabili perché tutelano diritti differenti, “La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.
Diversamente, le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate dall’art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) – introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della citata disposizione legislativa è, evidentemente, quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.
Premesso quanto sopra, appare evidente che i permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”.
Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese”.
Tredicesima/quattordicesima e ed aspettativa per motivi familiari o personali senza retribuzione
i ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
I giorni di congedio non fanno maturare ferie e mensilkita’ aggiuntive per iol lavoratore assente dal lavoro