Archive for luglio 2017

INPS:CRITERIO COMPETENZA ANCHE PER PRESTAZIONI INVALIDITA’ CIVILE

31/07/2017

L’argomento di cui al titolo risulta trattato  dal  Messaggio Inps sottostante ed conseguenza del contenzioso giudiziario derivato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.n. 12796/2005,i cui  aspetti  sono riassunti  di seguito,anticipando che l’Istituto è risultato soccombente

In materia di   controllo  dei dati reddituali  conseguiti dai titolari di prestazioni collegate al reddito, l’art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recita: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.

Sul punto sinora ha operato la circolare n.26/2010 ,che,nell’ambito delle istruzioni fornite dall’Inps ,distingue tra l’assegno sociale e le   prestazioni dell’invalidità civile,vale a dire che:

-per il primo , nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dello stesso , si applica il” criterio di competenza”;

-per le seconde,invece,in  assenza di  una diversa previsione legislativa,  vanno computati tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza ,ossia  trova applicazione “il criterio di cassa ”

La citata sentenza n. 12796/2005 in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, ha statuito  che, per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati – purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l’art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all’assegno sociale) – non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.

In base a quanto previsto dalla sentenza in questione ,  acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro ,  l’Istituto ha disposto  che, dal 25 luglio 2017,data di pubblicazione del   messaggio sotto riportato , nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati  sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza e  non nel loro importo complessivo.

Inoltre ,risulta disposto  che le sedi,  per dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.

Circa il periodo antecedente alla pubblicazione del   Messaggio e con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame

dovranno essere  adottati i seguenti provvedimenti:

a)   domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l’istanza;

b)   domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;

c)   domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.


Messaggio numero 3098 del 25-07-2017 – Inps

 

                     

 

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

31/07/2017
  – Ordinanza 17 luglio 2017, n. 17700

 

Lavoro – Contratti interinali – Indicazione della causale – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

  – Ordinanza 26 luglio 2017, n. 18586

 

Rapporto di lavoro – Docente – Successione di contratti a termine – Progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo

 
Ordinanza 27 luglio 2017, n. 18691

 

Rapporto di lavoro – Liquidazione coatta amministrativa – Integrazione della retribuzione ed accessori – Anzianità maturata

   – Sentenza 25 luglio 2017, n. 18285

 

Rapporto di lavoro – Assistente di volo – Esenzione dall’obbligo di prestare lavoro notturno – Art. 53, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 151/2001 – Esclusione

 Sentenza 26 luglio 2017, n. 18506

 Rapporto di lavoro – Riammissione in servizio – Mansioni diverse da quelle in precedenza svolte – Visita di idoneità

    
  – Sentenza 28 luglio 2017, n. 18852

 

Lavoro – Dipendenti INPS – Dirigenti superiori – Parametrazione del trattamento economico

MLPS:CHIARIMENTI CIRCA ANZIANTA’ EFFETTIVO LAVORO AI FINI CIGS

31/07/2017

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 14 del 26 luglio 2017, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito al requisito dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015.

L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 dispone che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione “.

In sede di valutazione dei programmi aziendali, il Ministero ha riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.

In tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro – il Dicastero ritiene che nel corso dei programmi contemplati dall’art. 21, del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs; pertanto il requisito previsto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

ISTAT:ANDAMENTO OCCUPAZIONE IN ITALIA A GIUGNO 2017

31/07/2017

istatPubblichiamo la nota mensile dell’Istat, del 31 luglio 2017, sull’andamento dell’occupazione in Italia a Giugno 2017.

A giugno 2017 la stima degli occupati cresce dello 0,1% rispetto a maggio (+23 mila), recuperando parzialmente il calo registrato nel mese precedente
(-53 mila). Il tasso di occupazione si attesta al 57,8%, in aumento di 0,1 punti percentuali.

La lieve crescita congiunturale dell’occupazione è interamente dovuta alla componente femminile, mentre per gli uomini si registra un modesto calo, e interessa i 15-24enni e i 35-49enni. Aumentano i dipendenti a termine, sono stabili i dipendenti a tempo indeterminato mentre diminuisce il numero degli indipendenti.

Nel periodo aprile-giugno si registra una crescita degli occupati rispetto al trimestre precedente (+0,3%, +64 mila), determinata dall’aumento dei dipendenti, sia permanenti sia, in misura maggiore, a termine. L’aumento riguarda entrambe le componenti di genere e si concentra quasi esclusivamente tra gli over 50.

Dopo l’incremento rilevato a maggio, la stima delle persone in cerca di occupazione a giugno cala del 2,0% (-57 mila), tornando su un livello prossimo a quello di aprile. La diminuzione della disoccupazione interessa uomini e donne ed è distribuita tra tutte le classi di età ad eccezione degli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione scende all’11,1% (-0,2 punti percentuali); anche il tasso di disoccupazione giovanile torna a scendere (-1,1 punti), attestandosi al 35,4%.

La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a giugno sale dello 0,1% (+12 mila), sintesi di un aumento tra gli uomini e un calo tra le donne. L’inattività risulta in calo tra i 15-24enni e i 35-49enni e in crescita nelle restanti classi di età. Il tasso di inattività è pari al 34,9%, invariato rispetto ad maggio.

Nel trimestre aprile-giugno alla crescita degli occupati si accompagna un significativo calo dei disoccupati (-3,9%, -115 mila) e l’aumento degli inattivi (+0,4%, +50 mila).

Su base annua si conferma l’aumento del numero di occupati (+0,6%, +147 mila). La crescita, è determinata principalmente dalle donne e riguarda i lavoratori dipendenti (+367 mila, di cui +265 mila a termine e +103 mila permanenti), mentre calano gli indipendenti (-220 mila). A crescere sono gli occupati ultracinquantenni (+335 mila) a fronte di un calo nelle altre classi di età (-188 mila). Nello stesso periodo diminuiscono i disoccupati (-5,6%, -169 mila) e gli inattivi (-0,6%, -80 mila).

Al netto dell’effetto della componente demografica, su base annua cresce l’incidenza degli occupati sulla popolazione tra gli ultratrentacinquenni mentre cala tra i 15-34enni.

 

Fonte: Istat

 

PENSIONE INABILITA’ PER ESPOSIZIONE AMIANTO

30/07/2017

L’argomento di cui al titolo  e’ regolamentato ,giusta la legge n.232/16(legge stabilita’ 2017) dal Dec.ministeriale del 31 maggio 2017 ,pubblicato sula Gazzetta Ufficiale n.Entro il 16 settembre 2017 (e dal 2018 entro il 31 marzo di ogni anno) i lavoratori esposti all’amianto per almeno cinque anni di contributi possono richiedere la pensione di inabilità: la misura prevista dalla Legge di Stabilità 2017 diventa operativa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM Lavoro dello scorso 31 maggio.

Requisiti

I beneficiari sono i lavoratori affetti da malattie  legate all’esposizione all’amianto in base all’articolo 1, comma 250, della legge 232/2016: mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi. Come dicevamo, servono almeno cinque anni di contributi versati ed il riconoscimento INAIL della patologia professionale o per causa di servizio, ottenibile anche dall’assicurato che non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Nel caso dell’esposizione all’amianto, dunque, si introducono regole meno rigide di quelle ordinarie per questo tipo di prestazione, che prevede l’impossibilità di svolgere qualsiasi mansione lavorativa e, sul fronte contributivo, richiede che almeno tre dei cinque anni di contributi versati si collochino nell’ambito degli ultimi cinque precedenti alla presentazione della domanda.

=> Pensione inabilità, requisiti e contributi

Domanda

La domanda si presenta all’INPS, che le accoglie fino al raggiungimento del limite di spesa (20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro dal 2018). Quando il tetto di risorse viene superato, l’INPS fa slittare le domande valide all’anno successivo, tenendo conto prioritariamente di età anagrafica, anzianità contributiva, e solo a parità delle stesse, della data di presentazione dell’istanza. Limitatamente al 2017, il termine di presentazione della domanda è il 16 settembre 2017, 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta. Dal 2018 la data resta fissa al 31 marzo. Si attendono le istruzioni INPS e l’attivazione della specifica procedura.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma e non è cumulabile con la rendita  vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, e con altri benefici pensionistici.

Ricordiamo infine che, in base alla Legge di Stabilità, dipendenti pubblici e personale degli enti di ricerca, nel momento in cui chiedono al pensione inabilità per esposizione all’amianto, non percepiscono il TFR con regole diverse da quelle previste in caso di pensionamento ordinario. In pratica, la liquidazione verrà versata, come in tutti i casi di pensionamento, con decorrenza a partire dal momento in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia.

Fonte: decreto ministeriale

A PROPOSITO DI 13MA E 14MA MENSILITA’

30/07/2017

A proposito  si segnala lo  strumento online gratuito capace di calcolare precisamente Contributi, Tredicesima e Ferie ,predispopsto e messo a disposizione dall’INPS,che si puo’ consultare cliccando qui.

Tuttavia ,si rimarca che detto  strumento   non è facile da utilizzare  ,in quanto richiede adeguate conoscenze tecniche

Pertanto ,è opportruno andare con ordine ,precisando che la  tredicesima è uno stipendio aggiuntivo che deve essere pagato dal datore di lavoro al dipendente entro il mese di dicembre dell’anno in essere.

La stessa     corrisponde a 1/12 della retribuzione lorda annuale ,da calcolare   sugli effettivi mesi di lavoro effettuati. ,nel senso che ,ad esempio , se m un dipendente  ha lavorato dal primo di marzo 2015 fino al 31 dicembre 2015  per 1000€ lordi mensili, il calcolo da effettuare sarà:

retribuzione lorda mensile X numero di mesi lavorati / totale mensilità

ossia:

[1.000€ (retribuzione lorda mensile) X 10 (numero di mesi lavorati) ] / 12 (totale mensilità) = 833,33€

Quando matura il calcolo della Tredicesima

La tredicesima matura tutto l’anno. L’importo quindi viene calcolato e fa parte della base imponibile del calcolo anche quando il lavoratore dipendente non sta effettivamente svolgendo la sua attività lavorativa per  qualcuna  o per  tutte tra le seguenti cause:

  • Ferie;
  • Malattia;
  • Infortunio;
  • Maternità (nei limiti temporali di conservazione del posto. Matura la parte solo a carico del datore di lavoro, non viene conteggiata la parte a carico degli enti preposti);
  • Congedo Matrimoniale;
  • Cassa Integrazione;
  • Riposo giornaliero per allattamento.

L’importo, invece, non viene maturato quando il dipendente:

  • Svolge lavoro straordinario (diurno e notturno);
  • Percepisce indennità per ferie non godute;
  • Usufruisce dell’aspettativa.

NOTA BENE:

L’importo della tredicesima viene incluso nella base imponibile per il calcolo del TFR.

Il prelievo Irpef  sulla 13ma e 14ma è fatto con l’aliquota massima, senza l’applicazione di alcuna detrazione d’imposta

Cose da sapere quando si calcola la Tredicesima

Prima di effettuare il calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità è necessario conoscere gli importi delle seguenti voci:

  • Retribuzione lorda mensile;
  • Retribuzione lorda annuale;
  • Indennità di contingenza;
  • Scatti di anzianità;
  • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione);
  • Trattamento di vacanza Contrattuale;
  • Terzi elementi;
  • Indennità mansione svolta.

Infine, necessita  sapere   gli importi che vengono detratti dal calcolo:

  • Ritenute Fiscali (bisogna detrarre sulla base delle aliquote del mese);
  • Contributi Sociali (gli apprendisti devono versare il contributo sociale per il 5,54% dello stipendio);
  • anticipazioni di ratei versati per l’Inail.

 Normativa particolare  per  Colf, Pensionati e Docenti

 -Calcolo   tredicesima per Colf e badanti 

 La mensilità ,che spetta di diritto anche a questa categoria di lavoratori ,  si  calcola  secondo le medesime modalità precedentemente menzionate, ovvero

retribuzione lorda mensile X numero di mesi lavorati / totale mensilità

Calcolo tredicesima per i pensionati

La tredicesima viene in effetti calcolata anche sulle pensioni, tuttavia a differenza di una tredicesima normale questa viene distribuita sui dodici mesi.e ,quindi,non viene   versata una pensione aggiuntiva a dicembre,ma  l’importo viene   spalmato su tutti e 12 i mesi dell’anno.

E’d tener conto ,pèeraltro,che coloro che ricevono l’indennita’ di accompagnamento non icevono la tredicesima mensilita’

Calcolo  tredicesima per i  docenti

 

Per i docenti la 13ma si versa per intero neicasi di congedo per maternita’ e malattia ,mentre i ratei non sono versati qualora il docente si assenti per motivi familiari o personali o nel caso in cui sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari. La tredicesima viene calcolata per ogni mese di servizio effettuato o per ogni frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Come si calcola la quattordicesima mensilità


Il calcolo è molto simile a quello della tredicesima, bisogna  misurarla sulla base della retribuzione annuale, scevra da tutte le detrazioni precedentemente menzionate. Ha una variabilità maggiore della tredicesima (l’importo infatti varia significativamente in base ai mesi di contributi versati), viene pagata di solitotra giugno e luglio e di norma è inferiore alla mensilità aggiuntiva di fine anno.

 

Calcolo tredicesima per i pensionati

Sono in molti i pensionati che si chiedono se hanno diritto a ricevere questa retribuzione aggiuntiva.
La tredicesima viene in effetti calcolata anche sulle pensioni, tuttavia a differenza di una tredicesima normale questa viene distribuita sui dodici mesi. Non viene quindi versata una pensione aggiuntiva a dicembre. L’importo viene infatti spalmato su tutti e 12 i mesi dell’anno. Coloro che ricevono l’assegno di accompagnamento non beneficiano di questo aumento.

 TREDICESIMA ,FERIE,PERMESSI  104/92 e CONGEDO STRAORDINARIO

I giorni di ferie non influiscono sulla maturazione dei giorni di permesso legge 104/92 e questo vale sia per il lavoratore che fruisce per se stesso dei permessi, che per il familiare che presta assistenza.

 .

Sono soggetti a riduzione delle ferie e della 13^ mensilità solo i permessi fruiti dai genitori della persona con grave disabilità che siano cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Conseguentemente, come espresso nel Parere del Consiglio di Stato n. 3389  del 9 novembre 2005, negli altri casi non verranno applicate decurtazioni o riduzioni di sorta.

L’INPS con nota n. 0119563del 04/03/2009 così risponde alla richiesta di chiarimenti sulla riducibilità dei permessi retribuiti art.33 legge 104/1992 qualora, durante la stessa mensilità, il lavoratore usufruisse di ferie o periodi di malattia: “Le giornate di ferie e malattia non incidono sul diritto ai 3 giorni di permesso”.
Il Ministero del Lavoro, è intervenuto più volte sulla lungamente controversa questione della decurtazione di ferie e tredicesima mensilità rispetto ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104 stabilendo, anche a seguito di parere del Consiglio di Stato, che le ferie e la tredicesima mensilità non sono soggette a decurtazione.

In particolare si segnalano i seguenti pronunciamenti:
Eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell’incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992, risultano inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni (Parere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004).

A seguito di richiesta promossa dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, il Consiglio di Stato, con il parere 9 novembre 2005 ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale”. (Lettera circolare – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575).

Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave. Ad avviso della Corte di Cassazione la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.

La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 24 del 1 agosto 2012, ribadisce che i giorni di permesso di cui alla legge 104 non devono essere riproporzionati seil lavoratore ha fruito nello stesso mese di giorni di ferie o di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia, ecc., ribadendo il parere già espresso con l’Interpello 21/2011 chiarisce bene che i permessi Legge 104/92 e le Ferie non sono interscambiabili perché tutelano diritti differenti, “La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.
Diversamente, le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate dall’art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) – introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della citata disposizione legislativa è, evidentemente, quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.
Premesso quanto sopra, appare evidente che i permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”.
Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese”.

Aziende private
L’INPS ha recepito quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n. A/2006 prot.15/V/0002575 del 14.01.2006 con cui ha portato a conoscenza dell’INPS il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito all’incidenza dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 su ferie e tredicesima mensilità.
Con tale parere, detto Consesso ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale”. (Messaggio INPS – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 6 marzo 2006, n. 7014).

Pubblico Impiego
Nel pubblico impiego, dopo anni di comportamenti difformi da parte delle diverse amministrazioni, molti contratti di lavoro hanno stabilito che ferie e tredicesima mensilità non possono essere decurtate.
I pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Consiglio di Stato non dovrebbero più lasciare adito a dubbi.
In ogni caso è sempre opportuno verificare quanto stabilito nel contratto collettivo di categoria.
Inoltre, per quanto riguarda il pubblico impiego si evidenziano le seguenti ulteriori disposizioni normative

Tredicesima mensilità
La fruizione dei permessi retribuiti, di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/92, non comporta alcuna riduzione sulla tredicesima mensilità (Nota Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 208 del 8 marzo 2005).

Ferie
I permessi non riducono le ferie (Circolare INPDAP – Direzione Centrale Personale Ufficio IV – 10 luglio 2000, n. 34).

Normativa di riferimento

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104:  “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.);
  • Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34: “Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000”;
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
  • InterpelloMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali21/2011 – Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e giorni di ferie usufruite nel medesimo mese;
  • Parere Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004: “Influenza dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92 sulla 13° mensilità e sulle ferie spettanti”;
  • Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n. 3389 – “Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Quesito in ordine ai permessi per i genitori di minore disabile in situazione di gravità accertata, di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sugli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.”;
  • Nota Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 8 marzo 2005, n. 208; “Permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104/1992”;
  • Lettera circolare – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575: “Parere n. 3389/2005 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in merito agli effetti dei permessi di cui all’art. 33, legge n. 104/1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.”;
  • Messaggio INPS – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 6 marzo 2006, n. 7014: “Effetti dei permessi di cui all’art. 33 L. 104/92 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.”;
  • Sentenza Corte di Cassazione 7 luglio 2014, n. 15435.

L’INPS con nota n. 0119563 del 04/03/2009 così risponde alla richiesta di chiarimenti sulla riducibilità dei permessi retribuiti art.33 legge 104/1992 qualora, durante la stessa mensilità, il lavoratore usufruisse di ferie o periodi di malattia: “Le giornate di ferie e malattia non incidono sul diritto ai 3 giorni di permesso”.
Il Ministero del Lavoro, è intervenuto più volte sulla lungamente controversa questione della decurtazione di ferie e tredicesima mensilità rispetto ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104 stabilendo, anche a seguito di parere del Consiglio di Stato, che le ferie e la tredicesima mensilità non sono soggette a decurtazione.

In particolare si segnalano i seguenti pronunciamenti:
Eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell’incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992, risultano inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni (Parere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004).

A seguito di richiesta promossa dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, il Consiglio di Stato, con il parere 9 novembre 2005 ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale”. (Lettera circolare – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575).

Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave. Ad avviso della Corte di Cassazione la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.

La Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 24 del 1 agosto 2012, ribadisce che i giorni di permesso di cui alla legge 104 non devono essere riproporzionati se il lavoratore ha fruito nello stesso mese di giorni di ferie o di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia, ecc., ribadendo il parere già espresso con l’Interpello 21/2011 chiarisce bene che i permessi Legge 104/92 e le Ferie non sono interscambiabili perché tutelano diritti differenti, “La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.
Diversamente, le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate dall’art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) – introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della citata disposizione legislativa è, evidentemente, quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.
Premesso quanto sopra, appare evidente che i permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”.
Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese”.

Tredicesima/quattordicesima e ed aspettativa per motivi familiari o personali senza retribuzione

i ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.

13ma/14 e conged0 straordinari0 sino a 24 mesi  dec.legvo 151/01

I giorni di congedio non fanno maturare ferie e mensilkita’ aggiuntive per iol lavoratore assente dal lavoro

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO

30/07/2017
 – Ordinanza 26 luglio 2017, n. 18502

 

Contratti di formazione e lavoro – Sgravio contributivo – Recupero da parte dell’Inps – Illegittimità degli aiuti di Stato

  – Ordinanza 27 luglio 2017, n. 18739

 

Lavoro – Collaboratrici scolastiche – Reiterati contratti a tempo determinato – Successione – Illegittimità

  – Ordinanza 27 luglio 2017, n. 18741

 

Crediti degli enti previdenziali – Prescrizione – Opposizione – Scadenza del termine perentorio

   – Sentenza 27 luglio 2017, n. 18666

 

Licenziamento – Riduzione di personale ex lege n. 223/1991 – Lavoratori “scomodi” – Criteri di scelta – Violazione

  – Sentenza 27 luglio 2017, n. 18670

 

Lavoro – Medici – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Benefici di carriera –

ISTAT:INDICE RETRIBUZIONI CCNL

30/07/2017

 

Nel periodo aprile-giugno sono stati recepiti sette accordi e nessuno è venuto a scadenza.

Alla fine di giugno 2017 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano 7,6 milioni di dipendenti (58,7% del totale) e corrispondono al 55,8% del monte retributivo osservato.

Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo a fine giugno sono 35 relativi a circa 5,3 milioni di dipendenti (41,3%) e in diminuzione rispetto al mese precedente (42,3%).

L’attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 65,5 mesi. L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 27,0 mesi, in crescita rispetto a un anno prima (25,5).

A giugno l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie è invariato rispetto al mese precedente e aumenta dello 0,3% nei confronti di giugno 2016. Complessivamente, nei primi sei mesi del 2017 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,4% rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Con riferimento ai principali macrosettori, a giugno le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,5% per i dipendenti del settore privato (0,4% nell’industria e 0,5% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione.

I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: estrazioni minerali e legno, carta e stampa (entrambi 1,7%); energia e petroli (1,5%); ed energia elettrica e gas (entrambi 1,5%). Si registrano variazioni nulle nei settori del commercio, dei pubblici esercizi e alberghi, dei servizi di informazione e comunicazione; delle telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Si registra una variazione negativa nel settore dell’acqua e servizi di smaltimento rifiuti (-1,5%).

 

Fonte: Istat

nota con l’indice delle retribuzioni contrattuali orarie nel periodo aprile-giugno 2017.

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO: CORRESPONSIONE AUMENTO CONTRATTUALE

30/07/2017

Per l’accordo integrativo al CCNL  Confcommercio del 24 ottobre 2016 per i dipendenti d’aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, l’incremento di novembre 2016 rimane sospeso, mentre nel mese di agosto 2017 andrà corrisposta la tranche di aumento prevista dal CCNL 30 marzo 2015

INAIL:INSERIMENTO E REINTEGRAZIONE LAVORO PERSONE CON DISABILITA’

27/07/2017

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 30 del 25 luglio 2017 , con la quale informa circa l’attivazione, alle nuove assunzioni ed in via sperimentale, delle misure già previste per sostenere le imprese negli interventi di conservazione del posto di lavoro delle persone con disabilità da lavoro.

Allegato 1 alla circolare n. 30 del 25 luglio 2017