Molteplici sono le fonti che sull’argomento in questione forniscono elementi confacenti agli operatori interessati per una uniforme e conforme appli cazione della disciplina vigente in mate ria .
Senza dubbio alla base di tutto si trova l’art.9 bis comma 2 dec. legge n.510/96,convertito con modificazioni nella legge 608/96 ,che fissa per le assunzioni dei lavoratori come regola generale l’obbligo di comunicazione preventiva,ossia che il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, che viene identificato con la data di decorrenza dell’obbligo della prestazione lavorativa e della retribuzione.
Tuttavia, anche per l’argomento trattato ,il legislatore ha individuato situazioni a cui trova applicazione una disciplina i deroga rispetto alla norma di cui sopra .Infatti,il comma 2 bis , inserito nell’art.9 predetto dal comma 1180 dell’art.1 della legge n.296/ 06,stabilisce che le comunicazioni di assunzione possono effettuarsi non già in maniera preventiva, bensì “entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro” nei casi “di urgenza connessa ad esigenze produttive “,fermo restando l’obbligo di effettuare entro il giorno antecedente ,mediante comunicazione con data certa di trasmissione,una p rima informativa al Servzio competente,limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
A completare la valenza applicativa del comma 2 bis ha provveduto il Ministero del Lavoro con le note n.440 del 4.1.07 e n.4746 del 14.2.07,il cui testo integrale e’ consultabile sul sito www.lavoro.gov.it, che,nell’ambito delle precisazioni espresse, specficano che :
-vanno incluse nelle assunzioni per motivi di urgenza anche le ipotesi in cui l’assunzione sia effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti ,nonchè quelle relative a motivate esigenze tecniche ed organizzative,portando in merito esemplificazioni non esaustive;
– non sono soggette all’obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente le situazioni che impongono un ‘assunzione immediata,in quanto determinate da causa di forza maggiore ovvero avvenimenti di carattere straordinario non prevedibili da parte del datore di lavoro con l’esercizio dell’ordinaria diligenza.
In tutti i sopra indicati casi,in cui la comunica zione non può essere oggettivamente attivata il giorno prima il verificarsi dell’evento,la medesima va effettuata entro il primo giorno utile e comunque non oltre il quinto giorno.
Tra le ipotesi di deroga alla normativa sulla comunicazione abbligatoria preventiva, le disposizioni vigenti fanno rientrare quella relativa all’assunzione di lavoratori “extra”, disc iplinata dall’art .10 comma 5 del dec.leg.vo n.368/01 ,che appunto, ammettendo per i settori del turismo e dei pubblici esercizi l’assunzione diretta di manodopera da destinare all’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni determinata dalla contrasttazione locale o nazionale ,stabilsce che dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al Centro per l’impiego competente entro cinque giorni.
Si aggiunge che in proposito il vigente CCNL del settore turismo, rinviando alla contrattazione integrativa territoriale la determinazione della retribuzione spettante e prevedendo nel frattempo un compenso orario rapportato ad un servizio minimo di quattro ore .specifica come segue i i casi in cui risulta consentito far ricorso ai lavoratori extra:
-banquetting;
-esigenze alle quali non sia possibile sopperire con il normale organico ( a titolo esemplificativo :meeting,convegni,fiere,congressi,manifestazioni,presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi).
L’ultima fonte in ordine di tempo utilizzabile sull’argomento im questione risulta costituita dalla risposta fornita all’interpello della Federalberghi dalla Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con la nota n25/ I / 0009192 dell’11 luglio 2007,secondo cui la fattispecie considerata dal comma 5 dell’art.10 dec. leg.vo n.368/01 rientra nei casi di assunzione causata da “forza maggiore”o “avvenimenti di carattere straordinario”,così che la relativa comunicazione,contenente la data esatta di inizio della prestazione, potrà essere contestuale o successiva ,senza essere preceduta dalla nota informativa preliminare.
Si conclude la presente esposizione, sia evidenziando la esplicita previsione dell’art 9 del decreto legislativo n.124/2004 , secondo cui l’adegua mento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti posti con gli interpelli esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali ,amministrative e civili,sia esprimendo l’avviso che l’affermazione contenuta nella nota del Ministero del Lavoro n .25/I/0009192 dell’11 luglio c.a., che ha formalmente stabilito l’ inclusione dell’ l’assunzione dei lavoratori “extra” dell’art. 10, comma 5, del dec.leg.vo n.368/01 tra quelle causate “da forza maggiore” ovvero” da avvenimenti di carattere straordinario” ,costituisce un punto di riferimento decisivo ed imprenscidibile tanto per le imprese,quanto per le struttere istituzionali competenti della vigilanza . Vale a dire che , al fine di prevenire ovvero superare eventuali obiezioni,contestazioni ed eventuali provvedimenti sanzionatori da parte di quest’ultime in ordine all’ effettiva esistenza dei lavoratori “extra” ,ai datori di lavoro interessati si richiede in pratica di essere in grado di comprovare nei modi fissati dall’ ordinamento giuridico l’impiego del/dei prestatore/ì interessato/i rispettando i seguenti elementi:
-a) l’appartenenza dell’impresa ai settori turismo e pubblici esercizi ; – b) l’ applicazione( anche in ordine al compenso) di quanto previsto dal relativo ccnl ; -c ) l’esecuzione in concreto di uno dei servizi speciali stabiliti nella contrattazione collettiva di riferimento ; – d) la durata delle prestazioni da parte del /dei lavoratore /i coinvolto/i non superiore a tre giorni.