Archive for settembre 2008

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI “EXTRA” NEL SETTORE TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI

30/09/2008

 Molteplici sono le fonti che  sull’argomento in questione forniscono  elementi  confacenti  agli operatori interessati  per   una uniforme e conforme appli cazione  della   disciplina vigente in mate ria .

 Senza dubbio alla   base di tutto  si trova   l’art.9 bis comma 2 dec. legge n.510/96,convertito con modificazioni nella legge  608/96 ,che fissa per le assunzioni dei lavoratori come regola generale  l’obbligo di comunicazione preventiva,ossia che il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro, che viene  identificato  con la  data di  decorrenza dell’obbligo della prestazione lavorativa e della retribuzione.

Tuttavia, anche per l’argomento trattato ,il legislatore   ha   individuato situazioni a cui  trova applicazione una   disciplina    i   deroga  rispetto alla norma di cui sopra .Infatti,il comma 2 bis , inserito nell’art.9 predetto dal comma 1180 dell’art.1 della legge n.296/ 06,stabilisce che le comunicazioni di assunzione possono effettuarsi non già in maniera preventiva,  bensì “entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro”  nei casi   “di urgenza connessa ad esigenze produttive “,fermo restando  l’obbligo di effettuare entro il giorno antecedente  ,mediante  comunicazione con data certa di trasmissione,una p rima informativa al Servzio competente,limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità del lavoratore e del datore di lavoro. 

A completare  la valenza applicativa del comma 2 bis ha provveduto il Ministero del Lavoro con le note n.440 del 4.1.07 e n.4746 del 14.2.07,il cui testo integrale e’ consultabile sul sito www.lavoro.gov.it,  che,nell’ambito delle precisazioni  espresse,  specficano   che :

 -vanno incluse nelle assunzioni per motivi di urgenza anche le ipotesi in cui l’assunzione sia effettuata per evitare  danni alle persone ed agli impianti  ,nonchè quelle  relative a motivate esigenze tecniche ed organizzative,portando  in merito esemplificazioni non esaustive;

– non sono soggette  all’obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente le situazioni che impongono un ‘assunzione   immediata,in quanto determinate  da causa di    forza maggiore  ovvero   avvenimenti di carattere straordinario non   prevedibili da parte del datore di lavoro con l’esercizio dell’ordinaria diligenza.

 In tutti i sopra indicati casi,in cui la comunica zione  non può essere oggettivamente attivata    il giorno prima il verificarsi dell’evento,la medesima va effettuata entro il primo giorno utile e comunque non  oltre il quinto giorno.

Tra le ipotesi di deroga alla normativa sulla  comunicazione abbligatoria preventiva,  le disposizioni  vigenti fanno rientrare quella  relativa all’assunzione di lavoratori “extra”,   disc iplinata  dall’art .10 comma 5 del dec.leg.vo n.368/01 ,che appunto, ammettendo per i   settori del turismo e dei pubblici esercizi l’assunzione diretta di manodopera da destinare   all’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni determinata  dalla contrasttazione locale o nazionale ,stabilsce che dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al Centro per l’impiego competente entro cinque giorni.

Si aggiunge che in proposito il  vigente CCNL del settore turismo,  rinviando  alla contrattazione integrativa territoriale la determinazione della retribuzione spettante e prevedendo nel  frattempo un     compenso orario rapportato ad un servizio minimo di quattro ore .specifica come segue i  i casi in cui risulta consentito far ricorso  ai  lavoratori extra:

-banquetting;

-esigenze alle quali non sia possibile sopperire con il normale organico ( a titolo esemplificativo :meeting,convegni,fiere,congressi,manifestazioni,presenze  straordinarie e non prevedibili di gruppi).

L’ultima fonte in ordine di tempo  utilizzabile sull’argomento im questione risulta costituita  dalla risposta fornita all’interpello della  Federalberghi dalla Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con la nota n25/ I / 0009192  dell’11 luglio  2007,secondo cui    la fattispecie  considerata dal comma 5 dell’art.10 dec. leg.vo n.368/01 rientra nei casi di assunzione   causata da “forza maggiore”o “avvenimenti di carattere straordinario”,così che la relativa comunicazione,contenente la data esatta di inizio della prestazione, potrà essere contestuale o successiva ,senza essere preceduta dalla   nota informativa preliminare.

Si conclude  la presente esposizione,  sia  evidenziando la  esplicita  previsione dell’art 9 del decreto legislativo n.124/2004 , secondo cui  l’adegua mento alle indicazioni fornite nelle risposte  ai quesiti posti con  gli interpelli esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali ,amministrative e civili,sia   esprimendo l’avviso che l’affermazione    contenuta nella nota del Ministero del Lavoro  n .25/I/0009192 dell’11 luglio c.a., che   ha   formalmente   stabilito l’ inclusione  dell’    l’assunzione dei lavoratori “extra” dell’art.  10,   comma 5, del dec.leg.vo n.368/01    tra quelle causate “da forza maggiore” ovvero” da avvenimenti di carattere straordinario” ,costituisce un punto di riferimento decisivo ed imprenscidibile tanto per le imprese,quanto per le struttere istituzionali competenti della vigilanza . Vale a dire che  , al fine  di prevenire     ovvero   superare   eventuali obiezioni,contestazioni ed eventuali provvedimenti sanzionatori da parte di quest’ultime in ordine all’   effettiva esistenza      dei   lavoratori “extra”  ,ai datori di lavoro interessati  si richiede  in pratica di essere in grado di     comprovare nei  modi fissati dall’ ordinamento   giuridico       l’impiego del/dei prestatore/ì interessato/i rispettando   i seguenti elementi:

 -a) l’appartenenza   dell’impresa   ai settori  turismo e pubblici esercizi ;  – b)  l’  applicazione( anche  in ordine al  compenso) di quanto previsto dal relativo ccnl ; -c  ) l’esecuzione in concreto  di uno dei servizi speciali stabiliti   nella contrattazione collettiva di riferimento ; –  d) la durata delle prestazioni da parte del /dei lavoratore /i coinvolto/i non superiore a tre giorni.

RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI SU DECORRENZA ISCRIZIONE LISTA ED INDENNITA’ MOBILITA’

28/09/2008

 Per rispondere alla richiesta in questione,riguardante il caso di un    lavoratore  licenziato per riduzione collettiva di personale con corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso,si fa riferimento soprattutto alla  legge n.223/1991 .

 Infatti si osserva che le  disposizioni della suddetta riguardanti   l’iscrizione nella lista di mobiltà , attribuendo tale    incombenza , da effettuare   a conclusione di un’articolata procedura ,ai  Servizi per l’Impiego della Provincia territorialmente competente,  di regola fanno coincidere  la data di decorrenza della medesima con quella della risoluzione del rapporto di lavoro, che spetta     al datore di lavoro precisare  nella   comunicazione     dell’elenco dei dipendenti licenziati .

  In merito  alla decorrenza della indennità di mobilita’,occorre premettere che l’art.7 comma 12 della citata legge n.223/91prevede esplicitamente che la   stessa” è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ,in quanto applicabile” e di conseguenza  necessita  fare riferimento al   RDL  n.1827/1935  concernente il trattamento di disoccupazione involontaria ,il cui art.73 stabilisce    che l’indennità di disoccupazione (e quindi anche quella di mobilità)  è corrisposta direttamente  dall’Inps a far data dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro,  a condizione che la relativa domanda  sia stata presentata  entro i primi  otto giorni,aggiungendo che,  quando la richiesta    risulta  formulata dal nono  al sessantottesimo giorno, l’indennità viene riconosciuta solo dal quinto giorno successivo alla domanda ,signif icando che  interviene  un differimento,ma  non una riduzione   della durata del trattamento previdenziale,da cui,  invece ,   il lavoratore decade  nell’ipotesi di r ichiesta   presentata oltre il 68° giorno.

Infine, per quanto riguarda la fattispecie relativa   al lavoratore licenziato e posto in mobilità  con la corresponsione del trattamento sostitutivo del preavviso ,si fa presente che,sempre per previsione del la normativa  sopra menzionata,si considera  primo giorno indennizzabile l’ottavo successivo a quello di scadenza del periodo corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso,  da ragguagliare a giornate  .

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PREDISPOSTE MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI LAVORO

28/09/2008

 Risultano in fase di approvazione da parte  degli organi competenti alcuni provvedimeti legislativi che introducono  modifiche ed integrazioni alle norme vigenti su argomenti che riguardano  determinate situazioni lavorative.     

In primo luogo ,si fa riferimento allo schema di decreto – legge su sicurezza e forze di polizia,di cui si richiamano gli articoli 3 e a 4 , contenenti  rispettivamente dispo sizioni relative a misure per fronteggiare l’immigrazione clandestina ed a   modifiche al dec.legge n. 112/08.

 in merito   , si precisa che l’art 2 dispone    appositi   stanziamenti finanziari per     fronteggiare l’intensificarsi  del fenomeno dell’immigrazione clandestina e  per rea lizzare l’ampliamento ed il miglioramento della ricettività dei centri di identificazione ed espulsione mentre l’art.3,affrontando la questione della decurtazione delle indennità retributive per malattia riguardanti

  le forze di sicurezza e difesa,inclusi i vigili dl fuoco, aggiunge nel   testo dell’art.71 del dec.legge 112/08, convertito in legge 133/08  il comma 1 bis,secondo cui  in caso di assenza per malattia   il trattamento economico fondamentale è comprensivo degli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specificità di status e d’impiego  del predetto personale.

In secondo luogo ,si  cita quanto previsto da  uno dei disegni di legge di  accompagnamento della manovra finanziaria   estiva,che stabilisce l’abrogazione  delle norme per la stabilizzazione  dei precari dello Stato e degli Enti Locali, ad eccezione di quelli del Corpo dei vigili del fuoco,dei Carabinieri e della G uardia di Finanza ,prevedendo anzitutto il divieto di reiterazione  delle collaborazioni che scadono se in contrasto con le previsione del D.leg.vo n.165/01, ( limitata durata degli incarichi collegati ad esigenze inderogabili),nonchè la risoluzione dei contratti    privi  di scadenza       entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.   Inoltre stabilisce che ,previa autorizzazione governativa,le PP AA possono  effettuare nel triennio  2009-2011 tramite   concorsi assunzioni di personale ,riservando  una quota del 40 per cento ai  dipendenti non dirigenti  in servizio al 1° ge nnaio 2007 con contratto a tempo determinato da almeno tre anni,anche non continuativi,  ovvero che conseguono   tale requisito per effetto di contratti stipulati anteriormente alla data del 20.9.06 o che siano in stato di servizio per almeno tre anni,anche non continuativi,nel quinquenniio anteriore al 1° gennaio 2007.

 Infine,si sottolinea   che  il medesimo disegno di legge  dedica atte nzione alla disciplina dei permessi usufruiti dai  lavoratori per l’assistenza ai portatori di handicap ed alla certificazione delle malattie   ,stabilendo che:-a)  i permessi in questione spettano soltanto al coniuge ed ai parenti ed affini sino al secodo grado degli inabili,se conviventi  oppure residenti  entro 100 km dal luogo di residenza della persona assistita;-b) abilitato a rilasciare  la certificato attestante la malattia a giusticazione dell’assenza del lavoro è ,oltre al   il medico dipendente della stuttura sanitaria pubblica ,  quello convenzionato con il S S N.

APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA SU RICONGIUNGIMENTO ED ASILO STRANIERI

25/09/2008

 Nella  riunione del 23 scorso,il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo  di due nuovi  decreti legislativi  per apportare     variazioni     alla v igente disciplina legislativa  su  ricongiungimento familiare ed asilo  politico degli stranieri.

Gli aspetti rilevanti del primo provvedimento approvato,che contiene modifiche ed   integrazioni   al dec.leg. vo  n.5/ 07 , concernono :

 – i soggetti  per cui lo straniero può richiedere il ricongiungimento familiare( coniuge non legalmente separa to e di età non inferiore ai 18 anni,figli minori non coniugati,figli maggiorenni a carico totalmente invalidi,genitori a carico senza altri figli nel Paese d’origine ovvero ultrasessantacinquenni che non  possono venire mantenuti  come comprovato da relativa documentazione  da altri figli per motivi di salute) ;

– l’obbligo di stipula  con pagamento diretto del contributo assicurativo di apposita assicurazione sanitaria e d’ iscrizione del genitore ultrasessantacinquenne ricongiunto al servizio sanitario nazionale;

-aumento da 90 a 180 giorni del termine oltre il quale l’interessato potra’ ottenere il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare dalle rappresntanze diplomatiche e c onsolari italiane,in mancanza di decisione da parte dello sportello unico immigrazione delle prefetture,senza tuttavia il formarsi del silenzio assenso ,poichè lo sportello unico potra comunque negare il nulla osta.

 Nel  secondo provvedimento approvato,  che prevede variazioni alle disposizioni del dec.leg.vo n.25/08 sul riconosc imento e sulla revoca dello stato di rifugiato, anzitutto si stabilisce il diritto del richiedente l’asilo  a stare in Italia nel tempo necessario alla   decisione sulla   propria domanda.Inoltre si afferma che:- l’obbligo di produzione della documentazione a corredo della domanda per lo  stato di rifugiato è relativo soltanto a quella di cui l’interessato abbia la disponibilità;-la domanda per il riconoscimento  di rifugiato può venire respinta anche nei casi in cui risulta che viene presentata unicamente allo scopo di impedire o ritardare l’esecuzione di un provvedimento di edspulsione o respingimento;-s’i ntroducono correttivi in ma teria di ricorsi giurisdizionali in materia.

Resta inteso che i provvedimeti cui sopra,completato l’iter previsto,saranno efficaci a seguito della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE PER RICORSI AVVERSO MAXISANZIONI PER LAVORO NERO DISPOSTE DA UFFICI FINANZIARI

25/09/2008

Con la circolare n.56/E del 24.9.08 l’Agenzia delle Entrate-Direzione  Centrale Normativa e Contenzioso- fornisce istruzioni operative  in materia di ricorsi avverso le sanzioni degli Uffici finanziari relative   a violazioni contestate fino all’11.8.2006,in quanto successivamente la competenza in materia risulta essere delle Direzioni Provinciali  Lavoro.

Le   istruzioni in parola si ricolle gano alla sentenza n.130/08 con cui la Corte Costituzionale ha rilevato l’incostituzionalità della disposizione contenuta nell’art.2 del dec.leg.vo n.546/92  per l’attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie per sanzioni irrogate da strutture   finanziarie,anche se conseguenti a violazioni di norme non aventi natura tributaria .

   Si ritiene opportuno  ricordare che la disciplina sull’argomento trattato ha registrato   diversi interventi legislativi,  , che hanno  portato prima al dec .legge n.223/06( convertito in legge n.248/06) e poi  alla   legge 247/07,riguardanti rispettivamente la definizione del lavoratore in nero  ,  la contestuale riformulazione della maxisanzione  con l’attribuzione della competenza in merito alla strutture territoriali del Ministero del Lavoro e  la competenza dell’ Agenzia dell’Entrate a sanzionare  soltanto le violazioni constatate entro l’11 agosto 2006 .

Venendo al contenuto   della circolare n.56/E , si ritiene di evidenziare i seguenti as petti essenziali e rilevanti della stessa :    

-per quanto concerne il termine  di notifica dei provvedimenti sanzionatori,  ordinariamente fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quelllo della violazione, viene precisato che entro il 31.12.2008 occorre   notificare le violazioni del 2003,entro il 31.12.2009 quelle del 2004,entro il 31.12.2010 quelle del 2005,entro il 31,12.2011 quelle fino all’11.8.2006;

 -in ordine al   calcolo della sanzione,per cui si è passati dai criteri   percentuali(dal 200 al 400 per cento del costo  del   lavoro) all’importo fisso (da 1500 a 12.000 euro) ,e’ da tener  conto del principio del favor rei,applicando la sanzione meno onerosa,salvo che il provvedimento sanzionatorio sia definitivo;

– riguardo  alla giurisdizione delle controversie sulle sanzioni irrogate dagli ufici finaziari ,che in particolare concernono le maxisanzioni sul lavoro nero,si prevede che le ste sse sono di competenza del tribunale del luogo in cui risulta commessa la violazione,in conformità alla   sentenza della corte costituzionale n.130/08,che le ha sot tratte alle commissioni tributarie , resta ndo inoltre precisato non solo che  il giudizio si instaura con il ricorso da proporre entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ( 60 giorni per i residenti all’estero) , ma altresì  che contro la decisione del tribunale è ammesso ricorso alla  corte di appello ed infine che il predetto cambio di giurisdizione si applica anche per le controversi pendenti.

FINANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO I VOUCHER PER LA FORMAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDISTI

24/09/2008

 Con determinazione N/DL 7/410 del 18.09.08,la  Direzione Politiche Attive del Lavoro dela Regione Abruzzo  ha disposto in merito  alle richieste aziendali di ammissione a finanziamento  ed affidamento di voucher  finalizzati alla formazione esterna  degli apprendisti Anno 2006 programmati  con DGR n.605 del 5.6.06.

La decisione regionale registra i seguenti dati :

-domande esaminate :n.240,di c ui n.211 accolte e n.29  non accolte

– ore di formazione esterna finanziate. n.120 annuali per ogni istanza accolta 

-importo fi naziamento: euro 1080  per ogni   istanza accolta

-n. aziende che hanno presentato domanda :   165  

-n. lavoratori apprendisti interessati a domande accolte :  211

Infine si evidenza che la formazione esterna risulta svolta presso le sedi   del Ciapi.

Per il  testo integrale della deteminazione regionale suddetta e dei prospetti contenenti gli elenchi dei  datori di lav oro interessati ,si rinvia al sito  http://www. Regione

Abruzzo.it

NOTA DI CHIARIMENTO DELLA REGIONE SUL VERBALE DI RIUNIONE CICAS DEL 5 AGOSTO 2008

24/09/2008

 Con nota n. 42258 del 18.9.08, il Dirigente del Servizio Politiche Strutturali dell’Occupazione  Settore  Lavoro della  Regione Abruzzo ha ritenuto di fornire  chiarimenti  all’utenza  ed alle istituzioni interessate  all’argomento  in merito al verbale della riunione del Cicas del 5 agosto scorso relativo agli   ammortizzatori sociali in deroga .

 Nello specifico  ,in riferimento a punto 3 di pag 3 del predetto verbale, a fronte di corrispondenti perplessità manifestate  siadai lavoratori in teressati,che   dal personale delle strutture istituzionali  chiamate ad operare , viene  precisato che:

“…beneficiari della mobilità  in deroga per 52 settimane risultano i lavorarori utilizzati in LSU presso Enti Pubblici ex Dec.Leg:vo 468/97 ,  per  i quali è cessato o cesserà il trattamento di mobilità in godimento  a norma della legge n.223/91,a far data dall’01.01.08, provenienti sia da aziende ubicate nella regione Abruzzo appartenenti ai settori tessile,abbigliamento,calzature,elettronico  e telecomunicazioni ,metalmeccanico e legno,sia da aziende…appartenenti a settori produttivi diversi da quelli considerati dall’Accordo presso il MLPS e nel verbale CICAS del 14.09.06”.

SOTTOSCRITTO ACCORDO PER C. P. L. IMPERIAL 2 spa

24/09/2008

Presso la sede della  Regione di P escara il 18 scorso ,tra le rappresentaze istituzionali,aziendali e sindacali presenti ad apposita   riunione,a conclusione di un prolungato e serrato confronto sul piano che s’intende realizzare per una confacente gestione delle difficoltà finanziarie,produttive e lavorative  che di recente hanno portato all’ammissione de lla spa  CPL  Imperial 2  al concordato preventivo con cessione dei beni aziendali,è stato raggiunto e sottoscritto l’auspicato accordo , ritenuto capace disoddisfare   le esigenze delle maestranze occupate presso le sedi di Pescara  ,Lanciano,Mozzagrogna e  San Giovanni Teani,nei cui confronti risultava avviata la procedura di riduzione collettiva di personale per 127 unità  ri tenute esuberanti. 

il verbale di accordo sottoscritto tra la parti ineressate, prevede che:

-la messa in  mobilità sara’re alizzata esclusivamente per i dipendenti   che entro un anno dall’8.8.08 dichiareranno disponibilità ad accettare volontariamente la risoluzione d el rapporto la vorativo;

– saranno attuate dagli organi   della proceduara concorsuale  iniziative tese a favorire la ricollocazione dei lavoratori  risultanti esuberanti;

– in relazione al piano d’impresa  con cui s’intende realizzare   la gestione dell’esuberanza di personale, basandosi tra l’altro sulla ce ssione di strutture ed il paassaggio del personale   ad altri operatori del comparto interessati e con cui sono stati avviati contatti confacenti,sarà attivata la richiesta agli organi competenti del Ministero del Lavoro della cigs con il sistema della rotazione, a norma della va  ,che interesserà complessivamente un massimo di 206 unità ,di cui :133 della sede di Pescara, 27 della sede di Lanciano,31 della sede di Mozzagrogna, 4 della sede  di  S.Giovanni Teatino e 11 della sede di Avezzano ;

-saranno poste in essere  iniziative idonee  affinchè i 22 lavoratori della CP Logistica siano assorbiti nella CPL  Imperial  2 spa nel rispetto delle  condizioni normative poste del concordato preventivo e  dagli organi della procedura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INAIL CONFERMA ISTRUZIONI PER VIDIMAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA LIBRO UNICO LAVORO

24/09/2008

L’Inail ha ritenuto di  confermare con nota n.7357 del 19 scorso rimessa alle proprie struttur e territoriali le istruzioni impartite con la  precedente nota del 10 .9.08, ossia che durante il perio do transitorio (dal 18.8.08 al 16.1.09) i datori di lavoro  che adempiono agli obblighi di istituzione e tenuta dedl LUL attraverso la tenuta del libro paga,nelle due sezioni paga e presenze,possono continuare a tenere detto documento anche in forma manuale,nel rispetto delle n uove disposizioni intervenute con il dec.legge n.112708 ,convertito in legge  N.133/08.

Di conseguenza, le sedi  territoriali dell’I stituto dovranno continuare a vidimare per il periodo tran sitorio alle aziende richiedenti,comprese quelle di nuova istituzione,il libro paga suddetto tenuto in forma manuale .

RISPOSTA A QUESITO SUI TIROCINI FORMATIVI

24/09/2008

E’ stato formulato quesito   in materia di tirocini formativi disciplinati dall’art. 18 legge  n.196/97 e  dalD.M.n.142/98  teso a conoscere se anche ai datori di lavoro senza dipendenti in forza sia consentito attivare gli stessi.   

Al  suddeto quesito si ritiene di poter fornire risposta affermativa e questo, non solo   con rifermento al generale favore verso tale tipologia di esperienza formativa ,che non di rado anticipa   e favorisce  la   successiva costi tuzione   tra gli stessi soggetti ospitanti e tirocinanti  di rapporti di lavoro veri e propri,ma soprattutto in quanto tale  eventualità non viene negata nè dalle   fonti normative   sopra  citate,  nè dalle istruzioni amministrative  fornite  in  materia dai c ompetenti organi ministeriali.

Peraltro sembra il caso di aggiungere che l’art.1 comma 3  lett.a)del d m 142/98 ,trattando del numero di tirocinanti ospitabili dai datoridi lavoro ,mentre prevede  un limite   massimo di dipendenti da considerare (aziende con non  più di cinque dipendenti) ,tace su  un limite    minimo.

 Infine , sottolineando     le  finalita’ e gli scopi dei tirocini  in questione , preme evidenziare che le une e gli altri trovano   specifico conforto    nell’art.4 del già citato d m 142/98, in cui si pone in particolare risalto, insieme alla  funzione del tutor   nominato  dal  soggetto  promotore ,   il ruolo del  responsabile  aziendale  dell’inserimento del tirocinante  a cui fare rifermento,che ,in caso di  mancanza di  dipendenti,potrebbe sia    coincidere con il datore di lavoro   ospitante,  che essere   un soggetto  esterno appositamente incaricato  di svolgere tale incombenza , fermo restando che  l’uno ovvero  l’altro non potrà fare a meno di assicurare una sua        presenza ( non  tanto e non solo fisica) in  azienda capace di favorire un valido   inserimento del tirocinante.