Archive for Maggio 2011

DIFFERIMENTO PER 2011 TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI E ADEMPIMENTI DICIARAZIONI

31/05/2011

Si richiama il Dpcm del 12 maggio 2011,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 successivo, con cui risultano differiti i termini per i versamenti contributivi e degli adempimenti per le dichiarazioni riguardanti l’anno 2011 ,così come di seguito risulta precisato .

A: Termini per l’effettuazione dei versamenti per l’anno 2011

  1.  Le  persone  fisiche  tenute,  entro  il  16  giugno  2011,  ai
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle  in
materia di imposta regionale sulle attivita’ produttive,  nonche’  al
versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata  nella  forma
della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del  decreto  legislativo
14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:
    a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
    b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando  le  somme  da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti  risultanti  dalle
dichiarazioni  dei  redditi  e  da  quelle  in  materia  di’  imposta
regionale sulle attivita’ produttive entro il  16  giugno  2011,  che
esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o  compensi  di  ammontare  non
superiore al limite stabilito per  ciascuno  studio  di  settore  dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia  e  delle
finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti  che
partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e  116  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a  societa’,  associazioni,  e
imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente 

 
 B:Termini per la presentazione e la  trasmissione  delle  dichiarazioni
                         dei redditi modello
                              730/2011
 

  1. I possessori dei redditi indicati all’articolo 37, comma 1,  del
decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  presentano  l’apposita
dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del
5 e dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:
    a) entro il 16 maggio 2011 al proprio  sostituto  d’imposta,  che
intende prestare l’assistenza fiscale;
    b) entro il 20 giugno 2011  ad  un CAF-dipendenti  ovvero  ad  un
professionista abilitato, unitamente alla  documentazione  necessaria
all’effettuazione delle operazioni di controllo.
  2.  I  sostituti  d’imposta  che  prestano   l’assistenza   fiscale
provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2011, copia
della  dichiarazione  elaborata   ed   il   relativo   prospetto   di
liquidazione.
  3. I CAF-dipendenti ovvero, i professionisti abilitati, nell’ambito
delle attivita’ di assistenza fiscale di cui all’articolo  34,  comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:
    a) consegnare al contribuente, entro il  30  giugno  2011,  copia
della  dichiarazione  elaborata   ed   il   relativo   prospetto   di
liquidazione;
    b) comunicare, entro il 12 luglio 2011, il risultato finale delle
dichiarazioni;
    c) effettuare, entro il 12 luglio 2011, la  trasmissione  in  via
telematica all’Agenzia delle entrate delle  dichiarazioni  presentate
ai sensi dell’articolo 13 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

 C:Adempimenti fiscali e versamenti che hanno  scadenza  nel  periodo 1°
                       agosto – 20 agosto 2011

  1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui  agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno  1  ed  il
giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il
medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
  2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato  dell’importo
nella  misura  dello  0,40  per   cento   a   titolo   di   interesse
corrispettivo, di cui all’articolo 1 del presente decreto

In ordine alla previsione dellalettera C ,si precisa quanto segue:
VERSAMENTI CON IL MODELLO F24
Vengono differiti al 20.8.2011, senza maggiorazioni di interessi, i termini per effettuare i pagamenti, scadenti nel periodo dal 1° al 20.8.2011, dei tributi, dei contributi (es. INPS ed ENPALS) e dei premi INAIL rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), compresi gli importi rateizzati.
Tuttavia, poiché il 20.8.2011 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22.8.2011.
  Versamenti esclusi dal differimento
Resta ferma la suddetta scadenza del 5.8.2011 relativa al versamento, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti”.

  Versamenti rateali che scadono l’1.8.2011
Devono ritenersi differiti al 22.8.2011 anche i versamenti delle rate delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, in relazione ai contribuenti non titolari di partita IVA, che scadono l’1.8.2011.
Infatti, la scadenza ordinaria per i suddetti versamenti, cadente domenica 31.7.2011, slitta automaticamente a lunedì 1.8.2011, comportando l’applicazione dell’ulteriore proroga al 22.8.2011.
4.1.3 Altri versamenti che scadono l’1.8.2011
Analogamente, devono ritenersi differiti al 22.8.2011 anche gli altri versamenti con il modello F24 che scadono domenica 31.7.2011 (es. IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati).
 ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI
Sono prorogati al 20.8.2011, con ulteriore slittamento a lunedì 22.8.2011, anche gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, aventi scadenza tra il 1° e il 20.8.2011.
Presentazione dei modelli 770/2011
Viene quindi differito al 22.8.2011 anche il termine per la trasmissione telematica dei modelli 770/2011 Semplificato e Ordinario.
Infatti, la scadenza ordinaria per i suddetti adempimenti, cadente domenica 31.7.2011, slitta automaticamente a lunedì 1.8.2011, comportando l’applicazione dell’ulteriore proroga al 22.8.2011.

NOVITA’ PER LOCAZIONI USO ABITATIVO NEL DECRETO FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE

31/05/2011

Il federalismo fiscale municipale risulta disciplinato dal decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011,pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 67 del 23/03/2011  ed entrato in vigore dal 7 aprile scorso.

 A fronte dei diversi argomenti trattati dal   provvedimento in  questione ,in questa sede interessa  soffermare l’attenzione     sulle   disposizioni  riguardanti i contratti di locazione degli immobili  contenute nell’art.3 ,recante il titolo ”  Cedolare secca sugli affitti” ,che prevede quanto segue.

A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione  relativo  ai
contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e  le  relative
pertinenze  locate   congiuntamente   all’abitazione,   puo’   essere
assoggettato, in base alla decisione  del  locatore,  ad  un’imposta,
operata nella forma della cedolare  secca,  sostitutiva  dell’imposta
sul reddito delle  persone  fisiche  e  delle  relative  addizionali,
nonche’ delle imposte  di  registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro
e di bollo sulla  risoluzione  e  sulle  proroghe  del  contratto  di
locazione.

Sul canone di locazione annuo  stabilito  dalle  parti  la
cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21 per cento.

La cedolare  secca  puo’  essere  applicata  anche  ai  contratti  di
locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.

Per  i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli  articoli  2,
comma 3, e 8 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431, (sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo ),relativi  adabitazioni ubicate nei seguenti comuni:

a)   Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;

b) negli altri comuni capoluogo di provincia;

 c)   negli  altri comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica, 

l’aliquota  della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e’  ridotta al 19 per cento.

Fermi gli obblighi  di  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi, la registrazione del  contratto  di  locazione  assorbe  gli
ulteriori  obblighi  di  comunicazione,  incluso  l’obbligo  previsto
dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.(comunicazione di cassione  fabbricato Nei  casi  di
omessa richiesta di  registrazione  del  contratto  di  locazione  si
applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ossia una
 sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta .

La cedolare secca e’ versata entro il termine stabilito  per  il
versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 Non si  fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro  eventualmente
gia’ pagate.

 Per la liquidazione, l’accertamento, la  riscossione,  i
rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa
relativi si applicano le disposizioni previste  per  le  imposte  sui
redditi.

 Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  entrate,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente provvedimento, sono  stabilite  le  modalita’  di  esercizio
dell’opzione di cui al comma 1,  nonche’  di  versamento  in  acconto
della cedolare secca dovuta,  nella  misura  dell’85  per  cento  per
l’anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e  del  versamento  a  saldo
della medesima cedolare, nonche’ ogni altra disposizione utile, anche
dichiarativa .

Le disposizioni di cui  alla cedolare secca non  si  applicano  alle  locazioni  di  unita’  immobiliari  ad  uso
abitativo effettuate nell’esercizio di una attivita’ d’impresa, o  di arti e professioni.

Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto
reddito  rileva  anche  ai  fini  dell’indicatore  della   situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui  al  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109.

 Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso  abitativo,
comunque  stipulati,  che,  ricorrendone  i  presupposti,  non   sono
registrati entro il termine stabilito  dalla  legge,  si  applica  la
seguente disciplina:
  a) la durata  della  locazione  e’  stabilita  in  quattro  anni  a
decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;
  b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma
1, della citata legge n. 431 del 1998 ,secopndo il quale:
“Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.”

2. Per i contratti stipulati o rinnovati   c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione  e’
fissato in misura pari  al  triplo  della  rendita  catastale,  oltre
l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento
degli indici ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  degli
impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore,  si
applica comunque il canone stabilito dalle parti. 
    Le disposizioni di cu sopra i siapplicano anche ai casi in cui:
  a) nel contratto di locazione  registrato  sia  stato  indicato  un
importo inferiore a quello effettivo;
  b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. 
    La disciplina di cui sopra  non  si  applica  ove  la
registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ,ossia entro il 6 giugno   2011  11.

 Nel caso in cui  il  locatore  opti  per  l’applicazione  della
cedolare secca e’ sospesa, per un periodo corrispondente alla  durata
dell’opzione, la facolta’ di  chiedere  l’aggiornamento  del  canone,
anche se prevista  nel  contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa  la
variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi  nell’anno
precedente.

 L’opzione non ha effetto se di essa il  locatore  non  ha
dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata,
con  la  quale  rinuncia  ad  esercitare  la  facolta’  di   chiedere
l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

Le disposizioni contenute negli ultimi due  periodi   sono inderogabili

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – CIRCOLARE 30 maggio 2011, n. 103161

31/05/2011

La circolare specificata nel titolo chiarisce che  la proroga stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.5.2011  si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.

E’ conseguentemente applicabile ai versamenti del diritto annuale anche il disposto dell’articoli 17 e 20, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ° e il giorno 20 del mese di agosto 2011 possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.

A questo riguardo ,la circolare precisa ,  tuttavia ,che il comma 2 dello stesso articolo 3 chiarisce che non rientrano in tale ulteriore proroga fino al 20 agosto i versamenti già oggetto della proroga individuata dall’articolo 1 del medesimo decreto e che possono essere effettuati con la maggiorazione dello 0,40% dal 7 luglio al 5 agosto 2011.

AGGIORNAMENTO ANNO 2011 INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI VOLONTARI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

31/05/2011

In merito a quanto precisato nel titolo, si segnala che con decreto del Ministro del Lavoro del 3 maggio 3011,pubblica to nella Gazzetta Ufficiale n. n. 121 del 26-5-2011 ,risulta disposto che :

a) La retribuzione media mensile spettante  ai  lavoratori  dipendenti
del settore industria, per il 2011, e’ pari a euro 1.909,83

b)Ai fini della liquidazione delle indennita’ spettanti ai lavoratori
autonomi  di  cui  alle  premesse,  la  retribuzione  giornaliera  va
calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall’art. 1  per
22 oppure per 26, qualora la specifica attivita’ di  lavoro  autonomo
dell’interessato venga svolta rispettivamente in 5  o  6  giorni  per
settimana

INCENTIVI PER ASSUNZIONE LAVORATORI BENEFICIARI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

30/05/2011

Quando si parla di   lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali , si fa riferimento sia  a dipendenti   sospesi  o  lavoranti ad orario ridotto ,sia a dipendenti licenziati ,che utilizzanorispettivamente  la cassa integrazione guadagni ovvero l’indennità di mobilita’ o di disoccupazione ,sottilineando che detti ammortizzatori sociali   possono essere  accordati  in via  ordinaria oppure in deroga

Premesso quanto sopra,si osserva  che nel tempo sono stati diversi i provvedimenti legislativi intervenuti ,che ,per favorire la  normale ripresa lavorativa dei sospesi,ad orario ridotto  e licenziati , prevedono in favore delle imprese ovvero dei datori in genere agevolazioni contributive e/0 incentivi economici  collegati alle asssunzioni  dei suddetti.

In proposito si citano i seguenti:

-Art.9 comma 2 legge n.407/90

-Artt.8,commi 2 e 4 ,e  25  ,comma 2 ,legge n.223/91

-Art .4, comma 3 ,legge n.236/93

 -Art.7 ter,comma 7,  dec.legge n.5/09 , covertito in legge n.33/09

 Di seguito si esamina il contenuto di ciascuna delle sopra elencate disposizioni legislative.

-Art.9 comma 2 legge n.407/90

 I lavoratori in cigs da almeno 24 mesi che  vengono  assunti da imprese con rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine ,anche parziale ,purchè non in sostituzione di  lavoratori licenziati per qualsiasi causa o sospesi nei sei mesi precedenti   , consentono alle stesse per un periodo di 36 mesi  :

-se operanti al centro nord  di pagare i contributi previdenziali ed assicurativi al 50 %

se operanti nel mezzogiorno o   artigiane di godere  dell’esenzione totale dai contributi suddetti.

Specifiche indicazioni applicative sull’argomento sono previste  dal messaggio inps  n. 20607 del 30.5.2005 ,a cui si rinvia.

-Artt.8,commi 2 e 4 ,e  25  ,comma 2 ,legge n.223/91

 a ) I   lavoratori in mobilità ,nell’ambito di una    fattispecie  che appare  distinta ed aggiuntiva rispetto  alla disciplina generale  per le  assunzioni a termine  contenuta nel  dec.leg.vo n.368/o1,possono venir assunti con contratto a tempo  determinato non superiore a 12 mesi  ,  consentendo  al datore di lavoro di usufruire della    contribuzione  di sua spettanza  in misura pari a quella      degli   apprendisti ,nonchè , in caso di trasformazione  del rapporto  a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento , il riconoscimento  di detto beneficio per ulteriori dodici mesi ;

 b) Al datore di lavoro che senza esservi tenuto  , in relazione al diritto di precedenza     riconosciuto  per sei mesi ai lavoratori  licenziati per riduzione di personale  ,  assume a tempo pieno ed indeterminato  ovvero trasforma a tempo pieno ed  indeterminato  i contratti a termine  dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e beneficiari della relativa indennità   è riconosciuto ,oltre la riduzione per 18 ovvero 12 mesi dell ‘aliquota  contributiva  di spettanza  nella misura prevista per gli apprendisti  , anche , per ogni mensilità di  retribuzione corrisposta al lavoratore,  un contributo mensile pari al  50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe  spettata all’assunto per un periodo  non superiore a 12 mesi ,che salgono    a  24 ovvero  a 36 mesi per datori di lavoro operanti   nelle  aree meridionali  ( Abruzzo compreso ),  se  trattasi  di   lavoratori d’età superiore a cinquant’anni   all’atto dell’assunzione  ;

 c)   I   benefici contributivi ed economici di cui alle lettere  a) e b) ad avviso del Ministero del Lavoro,che in tal senso si è pronunciato nella  nota n.25/1 /0001564 del 13.7.06  ,  rispondendo  a corrispondente interpello,spettano anche  alle aziende che riassumono i lavoratori posti  in mobilità, dopo che sono trascorsi sei mesi dal licenziamento.

 d )Il  contributo economico   di cui alla precedente lettera  b) ( ved.  circolare Inps n.252 del 30.10.92)  spetta dal giorno dell’assunzione  o della trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato  e cessa nel giorno del corrispondente anno  di scadenza ,precedente a quello di inizio dell’erogazione .Scaduto l’arco temporale di spettanza  il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi titolo non retribuiti.

Il beneficio  in questione non può comunque superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo presente, tra l’altro, che il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso – in applicazione dell’art. 7, 3° comma, della legge n. 223/1991 – dalla data in cui il lavoratore matura  percepisce   la pensione di vecchiaia.

Infine si fa notare che l’ azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall’art. 8, 4° comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all’ufficio riscossione contributi della sede inps presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello allegato alla citata circolare  .

Art .4, comma 3 ,legge n.236/93

Per l’assunzione  a tempo pieno  ed indeterminato   o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro  dei lavoratori sospesi in cigs   da  almeno  tre mesi   presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,si determina il beneficio per 12 mesi  del pagamento della contribuzione pari a quella   degli apprendisti,nonchè del contributo  mensile pari al 50%dell’indennità di  cigs che sarebbe spettata    per un periodo di  9 mesi . Detto contributo viene concesso  sino a  21 mesi  se gli  assunti  risiedono  nei territori  non meridionali    e sino a   33 mesi se  residenti    in quest’ultimi ovvero in circoscrizioni  aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,purchè i datori di lavoro  che effettuano le assunzioni operano  negli stessi territori ed  a condizione che i lavoratori  al momento dell’assunzione  sono ultracinquantenni.

 –Art.7ter  ,comma 7,  dec.legge n.5/09 , covertito in legge n.33/09 

La predetta disposizione ,inizialmente valida soltanto per gli anni 2009 e 2010 ,ma prorogata per l’anno  2011 dalla legge di stabilità n.220(2010,stabilisce che  i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore, evidenziando che   ad illustrare  le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione al beneficio sono contenute nella circolare Inps n.5 del 13 gennaio 2010  , il cui contenuto di seguito si riporta.

1. L’incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
Con il comma 7 dell’art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 – convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 1- è stato introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della l. 223/1991.
Il comma 7 così recita:
“Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della legge 21 luglio 1991, n. 223. …(omissis) …”
2. Datori di lavoro ammessi all’incentivo
L’incentivo previsto dalla sopracitata disposizione spetta ai datori di lavoro che assumano – a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato – lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
L’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale.
L’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
– abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 223/91;
– abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv in L. 2/20092;
– abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l’assunzione.
In tutti questi casi l’incentivo, comunque, spetta se l’assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
La fruizione dell’incentivo in argomento è soggetta alla condizione di regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Lavoratori per la cui assunzione compete l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di lavoratori che siano destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
Per ammortizzatori sociali in deroga incentivati dalla norma di cui si tratta si intendono i trattamenti di cassa integrazione in deroga, l’indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga previsti, da ultimo, dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008.3
L’incentivo non spetta se il lavoratore è interessato da una mera riduzione di orario.
4. Tipologia di assunzioni incentivate
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2009; l’incentivo è stato infatti introdotto in sede di conversione del decreto legge citato.
L’assunzione può essere sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente (es. ammortizzatore sociale riconosciuto per 12 mesi e assunzione a tempo determinato alla fine del secondo mese, per 6 mesi; il lavoratore ha goduto della prestazione per 2 mesi, il datore di lavoro gode di 6 mesi di incentivo e il lavoratore sarà riammesso all’ammortizzatore sociale per i restanti 4 mesi).
L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.
5. Misura e durata dell’incentivo
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa; l’incentivo spetta – in costanza di rapporto di lavoro – per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo
inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale, l’incentivo spetta – sempre in costanza di rapporto di lavoro – solo per tale periodo inferiore.
L’importo dell’incentivo spettante al datore può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno4.
L’incentivo spetta nel limite di spesa autorizzato ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente5.
6. Istruzioni relative ai datori di lavoro che operano con il sistema DM – Emens – Uniemens
6.1 Comunicazione di assunzione del datore di lavoro
Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro avrà cura di compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto segue:
– il campo “Ente previdenziale” sarà compilato con la dicitura “INPS”;
– il campo “Codice Ente Previdenziale” sarà compilato con la matricola aziendale, che contraddistingue la posizione contributiva presso cui il datore di lavoro è obbligato a denunciare gli obblighi contributivi mediante il modello DM10. Se – al momento della comunicazione – la matricola non è stata ancora attribuita dall’Istituto o non sia stata comunque indicata nel modello Unilav-, il datore di lavoro avrà cura di provvedere ad un successivo secondo invio, avvalendosi della procedura di rettifica6, per integrare la precedente comunicazione con la matricola originariamente mancante;
– il campo “Codice agevolazioni” non sarà compilato.
6.2 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps una dichiarazione di responsabilità contenente:  il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009;
 il codice comunicazione che identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione; l’attestazione che:
o l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
o tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
o l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti – ovvero ottenuti – il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo;
o l’azienda nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l’assunzione ha licenziato – per riduzione di personale – lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.
L’invio della dichiarazione di responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo.
La dichiarazione di responsabilità dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, secondo le indicazioni contenute in un messaggio di prossima pubblicazione.7
L’invio dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della presente circolare, la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione.
 6.. Istruzioni relative ai datori di lavoro agricolo
 6.1 Comunicazione di assunzione del datore di lavoro
Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro avrà cura di compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto segue:
– il campo “Ente previdenziale” sarà compilato con la dicitura “INPS”;
– il campo “Codice Ente Previdenziale” sarà compilato con il codice CIDA assegnato a seguito della presentazione della denuncia aziendale telematica cosi come previsto dalla legge n. 81/2006;
– il campo “Codice agevolazioni” non sarà compilato.
 6.2 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps una dichiarazione di responsabilità contenente:  il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009; il codice comunicazione che identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione; l’attestazione che:
o l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
o tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
o l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti – ovvero ottenuti – il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo;
o l’azienda nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l’assunzione ha licenziato – per riduzione di personale – lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.
L’inoltro della dichiarazione di responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo.
In attesa del rilascio di apposita procedura telematica, la dichiarazione di responsabilità dovrà essere effettuata utilizzando il modello allegato.
La dichiarazione di responsabilità – redatta utilizzando il modello citato – dovrà essere presentata alla sede INPS competente entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della presente circolare, la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione.
 6.3 Modalità di compilazione del DMAG
Le aziende agricole potranno fruire dell’incentivo, ogni trimestre, attraverso il conguaglio con la contribuzione dovuta e calcolata dall’Istituto. Per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga assunti ai sensi dell’ex art. 7 ter co.7 DL 5/2009, il quadro “F” del modello DMAG – sezione relativa al rapporto di lavoro – dovrà essere compilato, a partire dal 1° trimestre 2010, secondo le seguenti modalità:
con il tipo retribuzione “X” dovrà essere indicato, per ogni singolo mese, il solo importo dell’incentivo spettante, che verrà comunicato preventivamente dall’Istituto;
 con i tipi retribuzione già in uso – “O/M/P” – le retribuzioni erogate connesse alla prestazione lavorativa svolta.

FIOM CONDUCE PER TRE DECISIONI (FAVOREVOLI ) A DUE( CONTRARIE ) CIRCA RICORSI ACCORDO SEPARATO AZIENDE METALMECCANICHE

29/05/2011

Risulta depositata in cancelleria la terza decisione emessa dal Tribunale di  Torino ,a seguito di ricorso presentato dalla Fiom  avverso l’Accordo separato del 2009 ,che accogliendo l’impugnazione sindacale ha  riconosciuto  legittimo il contratto unitario  sottoscritto nel 2008.

Nella decisione,pronunciata da un  terzo giudice ,quindi  diverso dagli altri che si sono pronunciati sui due precedenti ricorsi della FIOM ,a fronte della richiesta sindacale   che fosse disposto di applicare ai  dipendenti della Azienda convenuta il ccnl del 20 gennaio 2008 ,quale unico ed esclusivo contratto colletivo nazionale di lavoro valido ed efficace fino alla naturale  cessazione dei suoi effetti ,si legge che in realta’ le conclusioni sindacali possono essere accolte limitatamente ai dipendenti iscritti al sindacato ricorrente e a quelli non iscritti che ne facciano richiesta ,in base al principio della liberta’diorganizzazione e del’attività sindacale ssancito dall’art.39 della costituzione ,unitamente alla natura privatistica del contrato collettivo di dirittto comune,riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico,nonchè alla circostanza che costantemente ,in difetto della condizione di iscrizione dei lavoratori alle associazioni sindacali che sottoscrivono il ccnl ,i contenuti  dello stesso sono applicabili anche a coloro che espressamente abbiano aderito  ai patti collettivi  o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente.

 Nell’osservare  che sinora sono complessivamentesono  cinque le decisioni intervenute sugli atrettanti ricorsi presentati dalla Fiom, che rispetto agli stessi  ha registrato tre decisioni favorevoli e due contrarie ,si ricorda altresì che ,in aggiunta a quelle del Tribunale di Torino , gli altri due ricorsi della sigla sindacale   interessata sono stati esaminati e decisi dai giudici di Modena (favorevole) e di Tolmezzo (contrario ).

MINISTERO INTERNO SOSPENDE INDICAZIONI RIAPERTURA TERMINI EXTRACOMUNITARI ESCLUSI SANATORIA 2009

29/05/2011

 Come illustrato nel post pubblicato su questo blog il 26 scorso, in relazione  alle sentenze del Consiglio di Stato n.7 e 8 del 10.5.2011  ,in cui in  pratica  si stabilisce  che il non essersi conformati ad un ordine di espulsione del questore non può comportare il diniego alla regolarizzazione dell’anno 2009 , il Ministero dell’Interno   ,in autotutela,con la nota n.3958 del 24.5.2011  aveva disposto che gli Sportelli Unici si conformassero  prontamente all’indirizzo del    Consiglio di Stato   nei limiti e con le modalità seguenti :

a) riapertura dei  procedimenti non ancora definiti, sia ovviamente quando non sia stato già notificato il rigetto, sia quando sia pendente un ricorso presso i tribunali amministrativi o non siano trascorsi i termini per l’impugnazione.

 b) se  invece i procedimenti siano già stati definiti, cioè siano trascorsi i termini utili, oppure sia già divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell’impugnazione, su richiesta dello straniero (a cui normalmente non viene notificato il rigetto e quindi non si determina la decorrenza dei termini ) caso per caso potrà essere riaperta l’istruttoria con corrispondente parere questorile.

 La circolare ministeriale concludeva  con la raccomandazione  di seguire le direttive gia’ impartite in materia di autotutela,ai fini di determinare ,nei casi controversi,la cessazione della materia del contendere,con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei costi erariali.

A distanza di 24 ore ,è arrivato il contrordine ministeriale ,nel senso che con la nuova  circolare n.4027 del  265.2011,il Ministero Interno ha invitato gli Sportelli Unici ,tramite le Prefetture,a  ritenere   transitoriamente sospese le indicazioni  della  precedente circolare  sulla  riapertura dei termini per gli    extracomunitari esclusi dalla sanatoria del 2009    riguardante colf e badanti, ,in attesa che sulla questione siano effettuati i necessari approfondimenti,a seguito di numerosi quesiti intervenuti, con  riserva di successiva comunicazione in proposito.

INPS:MODALITA’ ON LINE RISCATTO LAUREA

29/05/2011

 Le  modalita’ relative alla domanda on line  per il  riscatto della laurea sono contenute nella circolare Inps n.77 del 27.5.2011,il cui testo si  pubblica di seguito

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 27/05/2011
Circolare n. 77
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medicie, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l’accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

   
OGGETTO: Nuove modalità di presentazione della domanda di Riscatto di Laurea. Utilizzo del canale telematico.D.L. n. 78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010.

Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010.

Modalità di pagamento dei contributi.

SOMMARIO: 1.   Premessa 2.  Presentazione  della domanda di Riscatto di Laurea tramite il canale web

     2.1 Funzionalità disponibili

     2.2 Informazioni Generali

     2.3  Riscatto di Laurea Inoccupati

     2.4 Accesso alla sezione del sito per il Riscatto di Laurea Occupati

     2.5 Stampa di bollettini MAV

     2.6 Servizi integrati di supporto

 3. Supporto del Contact Center

 4. Adempimenti per le Sedi

 5. Istruzioni procedurali

 6.   Modalità di pagamento dei contributi

 7. Chiusura dei conti correnti postali

1. Premessa.

Con circolare n.169 del 31.12.2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”  che prevede  dall’ 01/01/2011, pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo, l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi, come stabilito dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122.

 In relazione a quanto sopra si comunica che è possibile presentare le domande di riscatto del corso legale di laurea anche attraverso la seguente modalità con accesso telematico:

  • in via diretta dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai “servizi online”. 

Si tratta di un ulteriore passo verso la completa telematizzazione delle domande di prestazione/servizio, nell’ambito di un processo ormai avviato di crescita di efficienza amministrativa e di aumento della qualità delle prestazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese.

Il processo di digitalizzazione delle domande in oggetto avviene con gradualità, dopo un periodo transitorio durante il quale le consuete modalità di presentazione continuano comunque ad essere garantite.

Per facilitare l’utente nella predisposizione della comunicazione telematica sono stati previsti nella fase di acquisizione un insieme di controlli sulla correttezza e coerenza dei dati inseriti con l’obiettivo  di assicurarne la qualità.

Si forniscono quindi  di seguito le istruzioni sui servizi telematizzati al cittadino in materia di presentazione della domanda di riscatto del corso legale di laurea.

 

2. Presentazione della domanda di riscatto di Laurea tramite il canale WEB

 

Il sottosito, dedicato ai Riscatti di Laurea, è disponibile sul sito internet dell’Istituto www.Inps.it attraverso il seguente percorso nella sezione blu dei Servizi Online: Per Tipologia di Utente -> Cittadino -> Riscatti di Laurea.

La modalità di accesso prevista è con pre-identificazione tramite PIN  e conseguente immediata acquisizione della domanda di Riscatto di Laurea, verificata la completezza e congruità dei dati inseriti.

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, possono presentare domanda di riscatto del corso legale di laurea:

  • i soggetti iscrittial Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni  speciali  del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e gli iscritti   ai   fondi  sostitutivi  ed  esclusivi  dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed  alla  gestione  di  cui  all’articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (art.2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184);
  • i soggetti  non  iscritti  ad  alcuna  forma  obbligatoria  di previdenza  che  non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale caso,   il  contributo da riscatto è  versato  all’INPS  in  apposita  evidenza contabile  separata  e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo,  con  riferimento  alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a  domanda  dell’interessato,  presso  la gestione  previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto (art.2, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184).
 

Di seguito si dettaglia l’articolazione del servizio.

2.1 Funzionalità disponibili

 

In fase di accesso tramite PIN il cittadino è riconosciuto dal sistema, tramite opportuna verifica sull’Archivio Anagrafico  dell’Istituto (ARCA).

Al cittadino autenticato è reso disponibile l’accesso alle seguenti funzionalità principali:

  1. Informazioni generali riguardanti il riscatto di laurea.
  2. Riscatto di Laurea Inoccupati: funzionalità abilitata per i soli utenti identificati dal sistema come inoccupati per l’inoltro della domanda.
  3. Riscatto di Laurea Occupati: funzionalità abilitata per i soli utenti identificati dal sistema come occupati per l’inoltro della domanda.
  4. Stampa di bollettini MAV relativi ai pagamenti da effettuare.
  5. E’ inoltre reso disponibile l’accesso ad un insieme di servizi integrati di supporto: per comodità dell’utente sono stati integrati nel sottosito i collegamenti ad ulteriori servizi disponibili in altre sezioni del portale dell’Istituto :a) modifica della propria residenza
    b) modulistica di riferimento
    c) servizio pagamenti.

Nei sotto-paragrafi che seguono sono illustrate le diverse funzionalità sopra-elencate.

All’uscita dal servizio sarà richiesto all’utente di compilare uno specifico modulo per raccogliere un feedback sul servizio offerto. Le domande presentate riguardano sia le modalità con cui il cittadino è venuto a conoscenza del servizio, sia la motivazione per cui il cittadino presenta la domanda di riscatto.

2.2 Informazioni Generali

In tale sezione del sottosito sono riportate le informazioni generali riguardanti i riferimenti legislativi che rendono possibile il riscatto di laurea.

Per le informazioni inerenti tutti i dettagli normativi il sottosito rimanda comunque il cittadino alla normativa descritta sul sito INPS nell’area Informazioni, raggiungibile dal percorso Home > Come fare per > Riscattare la laurea.

2.3       Riscatto di Laurea Inoccupati

A tale sezione del sito può accedere solo l’utente riconosciuto dal sistema come inoccupato. Il servizio consente di simulare il calcolo dell’onere del riscatto di laurea. Per  procedere, la simulazione richiede al cittadino di inserire le necessarie informazioni (Tipo di Laurea, Corso di Studio, Università, Durata Legale, Anno di iscrizione). Con tali informazioni l’utente può avviare la simulazione che fornirà come risultato :

–      l’onere complessivo del riscatto per l’intero corso di laurea;

–      l’indicazione dell’importo di ciascuna rata per una rateizzazione in 120 rate.

L’utente può effettuare un ricalcolo della simulazione dell’onere, personalizzando:

–      sia il numero delle rate  di cui si vorrebbe avvalere;

–      sia la durata del periodo, espresso in anni e mesi, che intende riscattare.

 

Con i dati della simulazione il cittadino può procedere a presentare la domanda di riscatto di laurea (inoccupati): il servizio è articolato nelle seguenti tre fasi:

  1. nella prima fase, l’utente deve acconsentire a tutte le dichiarazioni di responsabilità indicate. Solo se l’utente rilascia, mettendo un opportuno flag,  le dichiarazioni di responsabilità riportate, allora è consentito dalla procedura, il passaggio alla seconda fase;
  2. nella seconda fase, l’utente deve  compilare il modulo della domanda proposto dalla procedura in cui i dati anagrafici e di residenza del cittadino sono impostati dal sistema e non modificabili. Ulteriori informazioni sono pre-compilate con i dati forniti in fase di simulazione. Le informazioni la cui compilazione è a carico dell’utente sono le seguenti:
  • sede INPS di competenza da selezionare tra quelle proposte;
  • almeno un recapito tra quelli proposti;
  • dati relativi al corso di studi. A tal fine l’utente dovrà allegare in formato elettronico il certificato di laurea, con la specifica della durata legale degli studi e degli anni in corso e fuori corso, corredata del documento di identità. Alternativamente al certificato di laurea l’utente potrà scansionare la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante: tipologia del titolo, data di conseguimento,  Università che lo ha rilasciato, durata legale degli studi, periodi in corso e fuori corso. La dichiarazione dovrà rendersi ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, con espressa assunzione di responsabilità e dovrà essere corredata del documento di identità. E’ bene precisare che la documentazione scansionata dev’essere contenuta in un unico file elettronico conforme ad una delle seguenti tipologie: tif, jpg, jpeg, png, bmp, gif, pdf.

Inserite tutte le informazioni l’utente può inviare la domanda.

In caso nel modulo siano presenti informazioni errate/omesse, la procedura elenca, ad inizio pagina, gli errori riscontrati fornendo all’utente le opportune indicazioni per inserire / correggere le informazioni omesse/errate e ritentare, a seguito delle correzioni, l’invio della domanda.

3.   nella terza fase, la procedura fornisce all’utente una ricevuta pdf della domanda di riscatto presentata, che riporta sia il numero di protocollo assegnato alla domanda, sia tutte le informazioni inerenti la domanda che sono state indicate dall’utente in fase di compilazione.

2.4 Accesso alla sezione del sito per il Riscatto di Laurea Occupati

A tale sezione del sito può accedere solo l’utente riconosciuto dal sistema come occupato. Il servizio consente di:

–      presentare la domanda di riscatto di laurea (occupati): tale funzionalità è disponibile per i cittadini/utenti aventi le seguenti caratteristiche:

  1. hanno versato i contributi in un unico fondo di gestione previdenziale;
  2. la domanda di riscatto avviene in uno dei seguenti fondi previdenziali :
  • fondo gestione separata
  • fondo lavoratori dipendenti e fondi equiparati
  • fondo gestione artigiani
  • fondo gestione commercianti
  • fondo gestione coltivatori mezzadri
  • fondo gestione coltivatori diretti
Tipo Domanda Descrizione Tipo Domanda
GSLA Riscatto di Laurea nella Gestione Separata
LA Riscatto di Laurea nella Gestione Lavoratori Dipendenti
LAAR Riscatto di Laurea nella Gestione Artigiani
LACD Riscatto di Laurea nella Gestione Coltivatori Diretti
LACM Riscatto di Laurea nella Gestione Coloni Mezzadri
LACO Riscatto di Laurea nella Gestione Commercianti

Tabella 1:  Tipologie Domande OnLine ammissibili

Agli utenti occupati che hanno versato i contributi in più fondi gestione oppure che hanno i contributi versati in un unico fondo ma diverso da quelli riportati nella Tabella 1, la procedura non consente l’invio della domanda con il canale web bensì propone di richiedere un appuntamento in sede con un consulente INPS.

Il servizio è articolato nelle seguenti tre fasi:

1)   nella prima fase, l’utente deve acconsentire a tutte le dichiarazioni di responsabilità indicate. Solo se l’utente rilascia, mettendo un opportuno flag,  tutte le dichiarazioni di responsabilità riportate, allora la procedura consente il passaggio alla seconda fase

2)   nella seconda fase, l’utente deve  compilare il modulo della domanda proposto dalla procedura in cui i dati anagrafici e di residenza del cittadino sono impostati dal sistema e non modificabili. Sono a carico del cittadino l’inserimento di tutte le altre informazioni (es. tipo di laurea, nome università, corso di studio, anno iscrizione, durata legale, periodo da riscattare, modalità di pagamento, numero rate, certificato di laurea,..) . A tale proposito si rileva che sarà necessario allegare il certificato di laurea o la dichiarazione sostitutiva corredati della fotocopia del documento di identità scansionati, secondo le modalità precisate nel punto 2 del precedente paragrafo, relativo agli inoccupati.

3)   Inserite tutte le informazioni l’utente può inviare la domanda.

In caso nel modulo siano presenti informazioni errate/omesse, la procedura elenca, ad inizio pagina, gli errori riscontrati fornendo all’utente le opportune indicazioni per inserire / correggere le informazioni omesse/errate e ritentare, a seguito delle correzioni, l’invio della domanda;

4)   nella terza fase, la procedura fornisce all’utente il riepilogo dei dati della domanda, il numero di protocollo associato alla domanda, una ricevuta pdf della domanda di riscatto presentata che riporta sia il numero di protocollo assegnato alla domanda, sia tutte le informazioni inerenti la domanda che sono state indicate dall’utente in fase di compilazione.

–      Richiedere un appuntamento in sede: tramite tale servizio l’utente può richiedere un appuntamento presso la propria sede di competenza. Nella richiesta l’utente deve indicare il giorno e l’ora dell’appuntamento tra quelli messi a disposizione.

Una volta confermato, l’appuntamento compare nell’agenda appuntamenti della sede di competenza.

Attraverso tale servizio, l’operatore di sede, sulla base della posizione assicurativa esistente e della normativa di riferimento, fornirà le informazioni necessarie ad orientare la scelta dell’interessato in ordine al fondo previdenziale presso il quale esercitare il riscatto del corso legale di laurea.

In tale occasione, con l’ausilio dell’operatore inps, sarà possibile presentare la domanda di riscatto laurea, corredata della documentazione necessaria (certificato di laurea o autocertificazione ).

 

2.5 Stampa di bollettini MAV

Tramite tale servizio l’utente può richiedere la visualizzazione (in formato pdf) dei bollettini MAV relativi ai pagamenti da effettuare riferiti ad un determinato riscatto di laurea in fase di pagamento.

 

2.6    Servizi integrati di supporto

Per comodità dell’utente sono stati integrati nel sottosito dei riscatti di Laurea i collegamenti ad ulteriori servizi disponibili in altre sezioni del portale dell’Istituto:

–      Modifica della Residenza: tramite tale funzionalità l’utente può richiedere di modificare il suo indirizzo di residenza. Tale servizio è importante in quanto l’INPS identifica la sede di competenza di un utente a partire dall’indirizzo di residenza dello stesso. La modifica dell’indirizzo di residenza può comportare la modifica della sede di competenza.

–      Modulistica On-Line: tramite tale collegamento l’utente può accedere alla modulistica INPS relativa ai riscatti di laurea.

–      Servizio Pagamenti: tramite tale collegamento l’utente può accedere al servizio, del portale INPS, da cui è possibile effettuare i pagamenti on-line.

 

3.  Supporto del Contact Center

Per assicurare, inoltre, un adeguato supporto all’utilizzo di strumenti informatici, è sempre prevista la disponibilità del Contact Center Multicanale Inps-Inail, che risponde al numero telefonico 803164, dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8 alle 14, il quale provvederà a fornire al cittadino tutte le informazioni in materia, nonché l’assistenza in merito al servizio web per orientarlo al corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi: dalle modalità di accesso alla presentazione della domanda, dalla simulazione, alla stampa dei bollettini MAV e alle modalità di pagamento dei contributi.

Inoltre, il contact center può procedere alla prenotazione dell’appuntamento in sede utilizzando l’apposita procedura Agenda Appuntamenti con le stesse modalità illustrate al punto 2.4;  alla ristampa dei bollettini MAV, relativi al piano di ammortamento, con l’invio all’indirizzo di residenza dell’utente oppure tramite canale email; al pagamento con carta di credito, come illustrato al successivo punto 6.

4.    Adempimenti per le Sedi

L’operatore INPS deve ottemperare ai seguenti adempimenti:

            I.        Gestione domande riscatto di laurea acquisite attraverso il canale web

L’operatore di sede visualizza le domande di riscatto acquisite attraverso il canale web di competenza delle propria sede nel Portale Area G.C.I. – Gestione Conti Individuali. Tale portale è raggiungibile sul percorso intranet Home > Processi > Assicurato / Pensionato > Gestione Evidenze Prima Emissione Bollettini.

Ai fini della completa acquisizione della domanda per la successiva lavorazione l’operatore di sede deve:

–          visualizzare sul Portale G.C.l. le domande ricevute via web nello stato “Presentata” di competenza della propria sede

–          procedere alla stampa della ricevuta di ciascuna domanda nello stato “Presentata”

–          acquisire la domanda nella procedura GPA92 (408WEB) raggiungibile sulla intranet al percorso Home > Servizi > Accesso alle Applicazioni EAP (ex AS-400)

–          modificare sul Portale G.C.I. lo stato della domanda che è stata acquisita su GPA92 (408WEB) dallo stato “Presentata” allo stato “Presa in carico dalla Sede”.

Si precisa che tale adempimento richiesto agli operatori, a completamento della reingegnerizzazione della procedura GPA92, non sarà più necessario.

          II.     Gestione appuntamenti acquisiti attraverso il canale web

Gli appuntamenti confermati dai cittadini  sono presenti nell’Agenda degli Appuntamenti della sede di competenza.

Tale servizio è attivabile mediante il seguente percorso intranet Home > Servizi > Agenda degli Appuntamenti.

L’operatore di sede deve visualizzare e prendere in carico gli appuntamenti di propria competenza presenti nell’Agenda degli Appuntamenti.

Una volta acquisita la domanda di riscatto Laurea, gli adempimenti istruttori seguono le consuete modalità  (verifica del diritto, eventuali richieste documentali ad integrazioni, verifica del conto,…).

 

 

5.    Istruzioni procedurali

Dopo l’avvenuta acquisizione sulla procedura GPA92 (408WEB) la pratica può essere lavorata nella modalità standard prevista dalla procedura Riscatti e Ricongiunzioni sulla Procedura GPA92 (408WEB).

 

 

6.  Modalità di pagamento dei contributi.

Il pagamento dell’onere di riscatto del corso di studi può essere effettuato:

  • utilizzando il bollettino M.AV – Pagamento mediante avviso, pagabile senza commissioni aggiuntive presso una qualunque banca e presso tutti gli uffici postali con addebito di commissione. L’Inps, in una prima fase, provvederà all’invio cartaceo dei bollettini M.AV. Successivamente si potranno richiedere e stampare i bollettini M.AV direttamente tramite il sito http://www.inps.it, seguendo il percorso: Servizi online>Per tipologia di utente>Cittadino>Pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite,oppure chiamando il contact center al numero gratuito 803164, che provvederà all’inoltro per posta all’indirizzo di residenza o per email;
  • online sul sito Internet http://www.inps.it nella sezione “Servizi online> Per tipologia di utente>Cittadino> Pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite”, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;

L’utente per accedere al servizio Pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite, sia per la stampa del MAV che per il pagamento online, dovrà autenticarsi inserendo nel caso di singola pratica ilcodice fiscale del titolare e il numero pratica, mentre nel caso diuna o più praticheverrà richiesto il codice fiscale e il proprio PIN Inps.

  • telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.

La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail segnalato dall’interessato mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo del titolare della pratica risultante nell’archivio INPS;

 
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito  “Reti Amiche”.

Allo stato attuale, in base alle adesioni finora perfezionate  alla convenzione “Reti  Amiche, il pagamento è disponibile, comunicando il codice fiscale del titolare della pratica e il numero pratica, presso:

–     le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;

–     gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario).    

–      tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.

Successive adesioni alla convenzione  da parte di altri soggetti saranno comunicate con appositi messaggi.

  • attraverso il servizio di autorizzazione permanente di addebito diretto su conto corrente bancario (RID) attivabile presentando apposito modello, disponibile presso ogni agenzia bancaria, compilandolo con i dati forniti nella comunicazione di accettazione della domanda e sottoscrivendo espressamente la  condizione con importo prefissato con la quale il contribuente rinuncia all’esercizio del diritto di rimborso entro le 8 settimane  dell’addebito autorizzato,  come previsto dall’art.13 del D. Lgs.11/2010 (PSD).  L’Istituto bancario al quale si è rivolto l’utente dovrà inoltrare richiesta telematica all’INPS che provvederà ad effettuare le necessarie verifiche inviando  agli interessati una ulteriore comunicazione, contenente la conferma di autorizzazione all’addebito, con indicazione del mese a partire dal quale il servizio RID sarà attivato. A partire dalla data di attivazione del servizio RID il richiedente non dovrà più utilizzare gli eventuali bollettini in suo possesso, predisposti per pagamenti con termine successivo. L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti,  di un’attestazione utile a fini fiscali. L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione alla banca di competenza. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

7.  Chiusura dei conti correnti postali

Si conferma che a partire dal 1 luglio 2011 e fino al 10 luglio 2011 le sedi dovranno inoltrare a Poste la richiesta di chiusura dei conti correnti postali- RiSC. CTR. Valori Di Riscatto-.

Il saldo e le competenze maturate dovranno essere riversate sul conto corrente postale – SEDI PROV. – RISCOSSIONI intestato alla sede medesima, mentre in caso di blocchi per pignoramenti presenti sul conto corrente postale in chiusura, questi dovranno essere spostati sul predetto conto corrente postale -” RISCOSSIONI”. Al momento della presentazione della richiesta dovranno altresì essere riconsegnati i postagiro ancora in possesso della sede.

Eventuali versamenti effettuati con i bollettini postali sono da considerarsi validi a tutti gli effetti fino alla chiusura del conto corrente postale.

 Il Direttore Generale

MINISTERO INTERNO DISPONE RIAPERTURA TERMINI EXTRACOMUNITARI ESCLUSI SANATORIA 2009

26/05/2011

Rispetto all’argomento del titolo ,si ritiene confacente  preliminarmente  richiamare le determinazioni contenute nelle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato numeri 7 e 8 del  10.05.2011.

 L’art. 1-ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009  inibisce la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli articoli 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (arresto facoltativo in flagranza) del medesimo codice.

L’Amministrazione dell’interno ritiene che, tra i detti reati, vada ricompreso il delitto di violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio.

Sulla questione sono intervenute decisioni sia favorevoli ,che contrarie alla posizione dell’Amministrazione dell’Interno ,ma l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che il rilevato contrasto interpretativo abbia perduto di attualità e di rilevanza  .

Infatti già con le ordinanze n. 912-917 del 21 febbraio 2011 l’Adunanza Plenaria, delibando, in sede meramente cautelare, analoghe vertenze, aveva dato atto della complessità intrinseca del problema interpretativo, segnalando – fra l’altro – che sulla sua soluzione poteva incidere anche il decorso del termine (il 24 dicembre 2010) per il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Si era in presenza, infatti, di una sopravvenienza normativa di matrice comunitaria nella materia de qua, le cui disposizioni risultavano sufficientemente precise e incondizionate, e, come tali, suscettibili di immediata applicazione negli Stati membri, secondo i principi ormai consolidati del diritto comunitario. Poteva quindi derivarne il venir meno dell’efficacia di precetti della corrispondente disciplina dettata dalla legge nazionale italiana sull’immigrazione, in quanto non compatibili con gli artt. 15 e 16 della Direttiva, e segnatamente dell’art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, dalla cui applicazione è sorto il ricordato contrasto giurisprudenziale.

Tale ipotesi, infatti, è stata portata all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in sede di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato istitutivo, con ordinanza della Corte d’appello di Trento del 2 febbraio 2011.

La Corte del Lussemburgo, accolta la domanda di procedura di urgenza, si è pronunciata con sentenza 28 aprile 2011 in causa C-61/11 PPU.

Premesso che – afferma la sentenza – sussistono le condizioni per ritenere l’immediata applicabilità della Direttiva 2008/115, posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, e che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si presentano sufficientemente precise ed incondizionate (parag. 45-46), la decisione così conclude: ” … la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.”.

 L’Adunanza Plenaria è stata dell’avviso che  il detto pronunciamento abbia rilievo decisivo ai fini della definizione del  appello portato alla sua attenzione  relativo ad istanza volta ad ottenere l’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter,comma 13, della legge n. 102 del 2009 ,rigettata in ragione della condanna riportata dal ricorrente ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (T.U. delle disposizioni sull’immigrazione), per essersi lo stesso trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto.

La vicenda esaminata dall’A:P.C.S.  traeva origine dalla circostanza che il legislatore italiano, nell’esercizio di una facoltà espressamente stabilita dalla Direttiva n. 115 del 2008 (art. 4, comma 3, in tema di disposizioni più favorevoli), ha previsto il beneficio della emersione del lavoro irregolare, con effetto estintivo di ogni illecito penale e amministrativo (art. 1-ter, comma 11, l. n. 102 del 2009), a favore di una limitata cerchia di lavoratori, ma anche dei rispettivi datori di lavoro, che li impiegano per esigenze di assistenza propria o di familiari non pienamente autosufficienti o per lavoro domestico.

Tale misura, tuttavia, non può essere concretamente accordata dall’Amministrazione ove sia stata emessa condanna dello straniero interessato per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, più volte citato, che, come si è visto, punisce lo straniero che non abbia osservato l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato.

Ma la previsione di tale fattispecie penale, e le conseguenti condanne, non sono più compatibili con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio.

In conformità, infatti, all’orientamento costantemente seguito dalla Corte di Lussemburgo (a partire dalla sentenza Simmenthal in causa 106/77), e dalla stessa Corte costituzionale italiana (con la sent. n. 170 del 1984 e successive), anche la recentissima sentenza comunitaria afferma che è compito del giudice nazionale assicurare la “piena efficacia” del diritto dell’Unione, negando l’applicazione, nella specie, dell’art. 14, comma 5-ter, in quanto contrario alla normativa dettata dalla Direttiva n. 115 del 2008, suscettibile di diretta applicazione.

“L’effetto di tale diretta applicazione – ha puntualizzato la Corte – non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario.” (Corte Cost. n. 168 del 1991).

 L’entrata in vigore della normativa comunitaria ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali ,mentre detta  retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.

 In relazione a quanto sopra ,si registral’intervento del Ministero dell’Interno   che ,in autotutela,con la nota n.3958 del 24.5.2011 ha disposto che gli Sportelli Unici si conforminoprontamente all’indirizzo dell’A.P.,nei limiti e con le modalità seguenti :

a) riapertura dei  procedimenti non ancora definiti, sia ovviamente quando non sia stato già notificato il rigetto, sia quando sia pendente un ricorso presso i tribunali amministrativi o non siano trascorsi i termini per l’impugnazione.

 b) se  invece i procedimenti siano già stati definiti, cioè siano trascorsi i termini utili, oppure sia già divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell’impugnazione, su richiesta dello straniero (a cui normalmente non viene notificato il rigetto e quindi non si determina la decorrenza dei termini ) caso per caso potrà essere riaperta l’istruttoria con corrispondente parere questorile.

 La circolare ministeriale conclude con la rcomandazione  di seguire le direttive gia’ impartite in materia di autotutela,ai fini di determinare ,nei casi controversi,la cessazione della materia del contendere,con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei costi erariali.

14MA MENSILITA’ PENSIONATI INPS ANNO 2011

26/05/2011

Circa l’argomento del titolo,si richiama l’attenzione  sul messaggio Inps    n.11226 del  20  maggio 2011 che fornisce informazioni in materia ,giusta la previsione  dell’art.5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127  .

Detto documento ,in relazione  alle richieste di alcune sedi    dell’Istituto,   nonché  di  varie parti sociali,  interessate a conoscere   se siano mutate le modalità per il riconoscimento del diritto alla somma aggiuntiva di cui alla legge sopra richiamata, ha confermato  le istruzioni fornite con circolare n. 119 dell’8 ottobre 2007 ,dichiarando che  pertanto
nulla è innovato rispetto agli anni precedenti ,ribadendo che :

 a) il beneficio in parola spetta in presenza di determinate condizioni di età e
di reddito, a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
 
  b) ai soggetti interessati verrà inviata, come di consueto, idonea informazione in ordine alla
somma aggiuntiva in pagamento per l’anno 2011.
Si chiarisce che  la somma aggiuntiva  spetta   , in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

 Si ricorda   per l’anno scorso , la somma aggiuntiva  venne erogata erogata sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2010,  avevano  un’età maggiore o uguale a 64 anni ,mentre  a  coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2010 in poi, la corresponsione  è stata  effettuata con una successiva elaborazione.

 L’importo aggiuntivo non spettava  alle pensioni di categoria:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC).

L’importo aggiuntivo in argomento non  venne  erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.

L’aumento infine non risulto’ attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione, da parte delle sedi (messaggio N. 009380 del 23 aprile)

L’aumento è  spettata , in misura proporzionale, anche coloro che hanno  il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.

La misura della quattordicesima è  stata la seguente:

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Somma aggiuntiva
Anni di contribuzione anno 2010
Fino a 15 Fino a 18 € 336,00
Sopra 15 fino a 25 Sopra 18 fino a 28 € 420,00
Oltre 25 Oltre 28 € 504,00

 Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione del soggetto.

  La quattordicesima  risulta erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione.

Anni di contribuzione Anno 2010
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi TM mensile TM annuo TM annuo x 1,5 Somma aggiuntiva Limite massimo
< 15 anni (< 780 ctr.) < 18 anni (< 936 ctr.) € 460,97 € 5.992,61 € 8.988,92 € 336,00 € 9.324,92
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) > 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) € 420,00 € 9.408,92
> 25 anni (> 1.301 ctr.) > 28 anni (> 1.457 ctr.) € 504,00 € 9.492,92

 La somma aggiuntiva  è stata erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.

Il beneficio risulta concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l’aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).