Quando si parla di lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali , si fa riferimento sia a dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto ,sia a dipendenti licenziati ,che utilizzanorispettivamente la cassa integrazione guadagni ovvero l’indennità di mobilita’ o di disoccupazione ,sottilineando che detti ammortizzatori sociali possono essere accordati in via ordinaria oppure in deroga
Premesso quanto sopra,si osserva che nel tempo sono stati diversi i provvedimenti legislativi intervenuti ,che ,per favorire la normale ripresa lavorativa dei sospesi,ad orario ridotto e licenziati , prevedono in favore delle imprese ovvero dei datori in genere agevolazioni contributive e/0 incentivi economici collegati alle asssunzioni dei suddetti.
In proposito si citano i seguenti:
-Art.9 comma 2 legge n.407/90
-Artt.8,commi 2 e 4 ,e 25 ,comma 2 ,legge n.223/91
-Art .4, comma 3 ,legge n.236/93
-Art.7 ter,comma 7, dec.legge n.5/09 , covertito in legge n.33/09
Di seguito si esamina il contenuto di ciascuna delle sopra elencate disposizioni legislative.
-Art.9 comma 2 legge n.407/90
I lavoratori in cigs da almeno 24 mesi che vengono assunti da imprese con rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine ,anche parziale ,purchè non in sostituzione di lavoratori licenziati per qualsiasi causa o sospesi nei sei mesi precedenti , consentono alle stesse per un periodo di 36 mesi :
-se operanti al centro nord di pagare i contributi previdenziali ed assicurativi al 50 %
se operanti nel mezzogiorno o artigiane di godere dell’esenzione totale dai contributi suddetti.
Specifiche indicazioni applicative sull’argomento sono previste dal messaggio inps n. 20607 del 30.5.2005 ,a cui si rinvia.
-Artt.8,commi 2 e 4 ,e 25 ,comma 2 ,legge n.223/91
a ) I lavoratori in mobilità ,nell’ambito di una fattispecie che appare distinta ed aggiuntiva rispetto alla disciplina generale per le assunzioni a termine contenuta nel dec.leg.vo n.368/o1,possono venir assunti con contratto a tempo determinato non superiore a 12 mesi , consentendo al datore di lavoro di usufruire della contribuzione di sua spettanza in misura pari a quella degli apprendisti ,nonchè , in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento , il riconoscimento di detto beneficio per ulteriori dodici mesi ;
b) Al datore di lavoro che senza esservi tenuto , in relazione al diritto di precedenza riconosciuto per sei mesi ai lavoratori licenziati per riduzione di personale , assume a tempo pieno ed indeterminato ovvero trasforma a tempo pieno ed indeterminato i contratti a termine dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e beneficiari della relativa indennità è riconosciuto ,oltre la riduzione per 18 ovvero 12 mesi dell ‘aliquota contributiva di spettanza nella misura prevista per gli apprendisti , anche , per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata all’assunto per un periodo non superiore a 12 mesi ,che salgono a 24 ovvero a 36 mesi per datori di lavoro operanti nelle aree meridionali ( Abruzzo compreso ), se trattasi di lavoratori d’età superiore a cinquant’anni all’atto dell’assunzione ;
c) I benefici contributivi ed economici di cui alle lettere a) e b) ad avviso del Ministero del Lavoro,che in tal senso si è pronunciato nella nota n.25/1 /0001564 del 13.7.06 , rispondendo a corrispondente interpello,spettano anche alle aziende che riassumono i lavoratori posti in mobilità, dopo che sono trascorsi sei mesi dal licenziamento.
d )Il contributo economico di cui alla precedente lettera b) ( ved. circolare Inps n.252 del 30.10.92) spetta dal giorno dell’assunzione o della trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato e cessa nel giorno del corrispondente anno di scadenza ,precedente a quello di inizio dell’erogazione .Scaduto l’arco temporale di spettanza il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi titolo non retribuiti.
Il beneficio in questione non può comunque superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora spettata al lavoratore che viene assunto, durata da determinarsi di volta in volta con riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo presente, tra l’altro, che il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso – in applicazione dell’art. 7, 3° comma, della legge n. 223/1991 – dalla data in cui il lavoratore matura percepisce la pensione di vecchiaia.
Infine si fa notare che l’ azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall’art. 8, 4° comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all’ufficio riscossione contributi della sede inps presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello allegato alla citata circolare .
Art .4, comma 3 ,legge n.236/93
Per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro dei lavoratori sospesi in cigs da almeno tre mesi presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,si determina il beneficio per 12 mesi del pagamento della contribuzione pari a quella degli apprendisti,nonchè del contributo mensile pari al 50%dell’indennità di cigs che sarebbe spettata per un periodo di 9 mesi . Detto contributo viene concesso sino a 21 mesi se gli assunti risiedono nei territori non meridionali e sino a 33 mesi se residenti in quest’ultimi ovvero in circoscrizioni aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,purchè i datori di lavoro che effettuano le assunzioni operano negli stessi territori ed a condizione che i lavoratori al momento dell’assunzione sono ultracinquantenni.
–Art.7ter ,comma 7, dec.legge n.5/09 , covertito in legge n.33/09
La predetta disposizione ,inizialmente valida soltanto per gli anni 2009 e 2010 ,ma prorogata per l’anno 2011 dalla legge di stabilità n.220(2010,stabilisce che i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore, evidenziando che ad illustrare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione al beneficio sono contenute nella circolare Inps n.5 del 13 gennaio 2010 , il cui contenuto di seguito si riporta.
1. L’incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
Con il comma 7 dell’art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 – convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 1- è stato introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della l. 223/1991.
Il comma 7 così recita:
“Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4-bis, della legge 21 luglio 1991, n. 223. …(omissis) …”
2. Datori di lavoro ammessi all’incentivo
L’incentivo previsto dalla sopracitata disposizione spetta ai datori di lavoro che assumano – a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato – lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
L’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale.
L’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.
L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
– abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 223/91;
– abbia in atto sospensioni per crisi aziendali ai sensi dell’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv in L. 2/20092;
– abbia effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti l’assunzione.
In tutti questi casi l’incentivo, comunque, spetta se l’assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
La fruizione dell’incentivo in argomento è soggetta alla condizione di regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Lavoratori per la cui assunzione compete l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di lavoratori che siano destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
Per ammortizzatori sociali in deroga incentivati dalla norma di cui si tratta si intendono i trattamenti di cassa integrazione in deroga, l’indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga previsti, da ultimo, dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008.3
L’incentivo non spetta se il lavoratore è interessato da una mera riduzione di orario.
4. Tipologia di assunzioni incentivate
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 5/2009; l’incentivo è stato infatti introdotto in sede di conversione del decreto legge citato.
L’assunzione può essere sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente (es. ammortizzatore sociale riconosciuto per 12 mesi e assunzione a tempo determinato alla fine del secondo mese, per 6 mesi; il lavoratore ha goduto della prestazione per 2 mesi, il datore di lavoro gode di 6 mesi di incentivo e il lavoratore sarà riammesso all’ammortizzatore sociale per i restanti 4 mesi).
L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.
5. Misura e durata dell’incentivo
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa; l’incentivo spetta – in costanza di rapporto di lavoro – per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a tempo determinato per un periodo
inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale, l’incentivo spetta – sempre in costanza di rapporto di lavoro – solo per tale periodo inferiore.
L’importo dell’incentivo spettante al datore può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno4.
L’incentivo spetta nel limite di spesa autorizzato ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente5.
6. Istruzioni relative ai datori di lavoro che operano con il sistema DM – Emens – Uniemens
6.1 Comunicazione di assunzione del datore di lavoro
Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro avrà cura di compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto segue:
– il campo “Ente previdenziale” sarà compilato con la dicitura “INPS”;
– il campo “Codice Ente Previdenziale” sarà compilato con la matricola aziendale, che contraddistingue la posizione contributiva presso cui il datore di lavoro è obbligato a denunciare gli obblighi contributivi mediante il modello DM10. Se – al momento della comunicazione – la matricola non è stata ancora attribuita dall’Istituto o non sia stata comunque indicata nel modello Unilav-, il datore di lavoro avrà cura di provvedere ad un successivo secondo invio, avvalendosi della procedura di rettifica6, per integrare la precedente comunicazione con la matricola originariamente mancante;
– il campo “Codice agevolazioni” non sarà compilato.
6.2 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps una dichiarazione di responsabilità contenente: il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009;
il codice comunicazione che identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione; l’attestazione che:
o l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
o tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
o l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti – ovvero ottenuti – il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo;
o l’azienda nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l’assunzione ha licenziato – per riduzione di personale – lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.
L’invio della dichiarazione di responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo.
La dichiarazione di responsabilità dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del servizio disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, secondo le indicazioni contenute in un messaggio di prossima pubblicazione.7
L’invio dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della presente circolare, la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione.
6.. Istruzioni relative ai datori di lavoro agricolo
6.1 Comunicazione di assunzione del datore di lavoro
Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro avrà cura di compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia quanto segue:
– il campo “Ente previdenziale” sarà compilato con la dicitura “INPS”;
– il campo “Codice Ente Previdenziale” sarà compilato con il codice CIDA assegnato a seguito della presentazione della denuncia aziendale telematica cosi come previsto dalla legge n. 81/2006;
– il campo “Codice agevolazioni” non sarà compilato.
6.2 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo. Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps una dichiarazione di responsabilità contenente: il codice fiscale del lavoratore assunto per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter, comma 7 del d.l. 5/2009; il codice comunicazione che identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione; l’attestazione che:
o l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
o tra l’impresa che assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
o l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti – ovvero ottenuti – il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo;
o l’azienda nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei sei mesi precedenti l’assunzione ha licenziato – per riduzione di personale – lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.
L’inoltro della dichiarazione di responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo.
In attesa del rilascio di apposita procedura telematica, la dichiarazione di responsabilità dovrà essere effettuata utilizzando il modello allegato.
La dichiarazione di responsabilità – redatta utilizzando il modello citato – dovrà essere presentata alla sede INPS competente entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della presente circolare, la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione.
6.3 Modalità di compilazione del DMAG
Le aziende agricole potranno fruire dell’incentivo, ogni trimestre, attraverso il conguaglio con la contribuzione dovuta e calcolata dall’Istituto. Per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga assunti ai sensi dell’ex art. 7 ter co.7 DL 5/2009, il quadro “F” del modello DMAG – sezione relativa al rapporto di lavoro – dovrà essere compilato, a partire dal 1° trimestre 2010, secondo le seguenti modalità:
con il tipo retribuzione “X” dovrà essere indicato, per ogni singolo mese, il solo importo dell’incentivo spettante, che verrà comunicato preventivamente dall’Istituto;
con i tipi retribuzione già in uso – “O/M/P” – le retribuzioni erogate connesse alla prestazione lavorativa svolta.
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