Archive for gennaio 2012

CASSAZIONE: NON SI APPLICA IRPEF RISARCIMENTO LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO

31/01/2012

 Quanto riportato nel titolo ha formato oggetto della sentenza n.30752/2011 pronunciata dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione , che ha deciso in modo  definitivo  il  corrispondete riorso   , precisando tuttavia  che l’esenzione irpef  opera a condizione  che l’erogazione sia corrisposta come danno alla professionalità in seguito alla lesione dell’immagine professionale o anche per l’offesa ad un familiare.

 La vertenza  era sorta a seguito  della richiesta di rimborso di ritenute Irpef trattenute dal datore di lavoro al momento della corresponsione di un risarcimento del danno in seguito a un licenziamento illegittimo ,sostenendosi dalla lavoratrice interessata  che l’erogazione ricevuta non avesse natura retributiva, bensì risarcitoria

Sul ricorso si formo’  il silenzio rifiuto ,per cui la stessa contribuente propose  ricorso alla Commissione tributaria provinciale  territorialmente che decise il  rigetto   e detta decisione  fu  confermata in appello.

  I giudici della Cassazione   ,interessati a valutare l’assoggettabilità alle imposte del risarcimento in funzione della cessazione del rapporto di lavoro ,hanno  rilevato che, in effetti, in ipotesi di cessazione del rapporto dipendente, le somme percepite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia per illegittimo licenziamento e concernente la sua causa nel rapporto di lavoro  sono sempre imponibili,  ma hanno precisato  ha indicato i casi in cui invece l’imposizione è esclusa,argomentando nel modo seguente: «Dalla lettura coordinata con l’articolo 46 del Tuir n. 917/86 si ricava che per potersi negare l’assoggettabilità a Irpef di una somma a favore del lavoratore è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro».

Pertanto non sono esenti da irpef    le somme percepite che    in modo  diretto  ed immediato  derivino  dal rapporto di lavoro,  ( esempio  per maggiori ore lavorate o  per  ferie non godute,  ed altresì da una erronea collocazione contributiva o previdenziale.

Secondo i giudici s della Cassazione   «rimangono esenti da tassazione gli importi percepiti a ristoro di un danno diverso come il danno alla professionalità, la lesione dell’immagine professionale o anche l’offesa a un familiare».

PARTE SPERIMENTAZIONE PER INDICI CONGRUITA’ CANTIERI EDILIZIA

31/01/2012

 Come è noto,     in  attuazione della legge n. 296/2006, con accordo del 28 ottobre 2010 sono stati introdotti gli indici di congruità della manodopera, per settore, categorie di imprese e territorio, al fine di   perseguire la regolarità contributiva.

Detti  indici  stabiliscono  l’incidenza minima del costo del lavoro, comprensivo di contributi Inps, Inail e casse edili, con riferimento ad un’opera.

  L’esistenza di un costo del lavoro   al di sotto di tali percentuali  fa presumere   la non congruità dell’impresa ,che  suscita  l’adozione   del durc negativo

 A  tutti gli appalti pubblici  si applicano gli indici di congruita’ , mentre a quelli privati  si applicano  solo se l’opera ha un valore complessivo pari o superiore a 70 mila euro , asseverata dal direttore dei lavori .

Il  COMITATO  della BILATERALITA’ ,che ha tenuto riunione il 16 novembre 2011, ha deciso nella delibera n.1/011   di proseguire per ulteriori dodici mesi la sperimentazione in atto sugli indici di congruita’ ,da applicare ,quindi ,dal 2013 

 Nello specifico la  predetta delibera n.1/2011 ha previsto  il seguente cronoprogramma inmerito agli indici di congruita’  :

  -una fase sperimentale di verifica della congruità sulla manodopera;

– nel mese di giugno 2012  lo stesso Comitato della Bilateralità si incontrerà per la verifica ei risultati della fase di sperimentazione al fine di apportare eventuali modifiche alle procedure;

·    dal 1° ottobre 2012 i DURC rilasciati per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell’opera;

·  dal 1° gennaio 2013 la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare;

 – viene affidato alla CNCE il compito di  fornire le indicazioni operative necessarie all’applicazione della delibera del Comitato della Bilateralità e a segnalare alle Associazioni firmatarie eventuali difficoltà applicative o comportamenti difformi da parte degli enti territoriali.

In attuazione della delibera n.1/2011 ,la CNEC ha diramato una nota rimessa alla Casse Edili territoriali in dicando quanto segue circa l’avvio dellasperimentazione dei testi sugli indici di congruita’ in questione.

 Dalla denuncia relativa al mese di febbraio, le casse edili dovranno inserire nel relativo modello i seguenti nuovi campi: descrizione cantiere; committente (pubblico/privato); tipo lavoro (appalto, subappalto, in proprio); nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto). Nella sezione relativa ai cantieri andranno previsti i seguenti campi, sotto forma di autodichiarazione dell’impresa, in merito alla quale la cassa edile ha facoltà di chiedere una verifica documentale: a) valore complessivo di aggiudicazione dell’opera; b) valore lavori edili; c) data inizio e fine (presunta) lavori. Ancora, in caso di utilizzo di subappalti, andrà prevista, per ciascun cantiere, una scheda con i seguenti campi: opere subappaltate con relativo valore; nominativo imprese subappaltatrici; data inizio e fine lavori. Infine, in caso di presenza lavorativa nei cantieri di lavoratori autonomi, titolari d’impresa, soci o collaboratori familiari, sarà previsto, nell’elenco lavoratori, la compilazione dei seguenti campi: nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto che lavora come non dipendente; tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, collaboratore, socio); cantiere di attività; numero ore lavorate (massimo 173 mensili). Sulla base dei dati così dichiarati dall’impresa, la cassa edile provvederà a calcolare il costo relativo alle diverse tipologie lavorative utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l’operaio specializzato moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate e il risultato concorrerà alla definizione del costo complessivo della manodopera.

  Dalla denuncia relativa al mese di aprile, le casse edili procederanno alla verifica di congruità. Pur trattandosi, inizialmente, di verifica a carattere sperimentale, la corretta compilazione, nella denuncia, dei dati relativi ai cantieri eviterà il ricorso, da parte della cassa edile, ad altre forme di acquisizione dei dati necessari e faciliterà la futura gestione, nel 2013, della verifica di congruità come condizione per il rilascio del Durc al termine dei lavori. Sempre dalla denuncia di aprile 2012, le casse edili si doteranno del «contatore di congruità» (uno strumento informatico) che registrerà ogni mese, per ogni cantiere: la quota del valore dei lavori edili riferiti al cantiere; la quota del costo minimo della manodopera; il costo della manodopera dell’impresa principale (imponibile cassa edile moltiplicato per 2,5); il costo della manodopera di ciascuna impresa subappaltatrice (imponibile cassa edile moltiplicato 2,5).

 

COMPETENZA ESCLUSIVA INAIL PER INFORTUNI DIPENDENTI PUBBLICI

31/01/2012

  L’art.6 del decreto legge n.201/2011 ,convertito in legge n.214/2011 , sotto il titolo “Equo indennizzo   e pensioni privilegiate “,recita:
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria  contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento  della  dipendenza  dell’infermita’  da  causa   di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizione di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa  e soccorso pubblico. La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   nonche’   ai
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora  scaduto il termine di presentazione della domanda,  nonche’  ai  procedimenti  instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”.. 

 L’esame della riportata disposizione consente di evidenziare ,anzituto ,che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n,201/11,ossia dal 6.12.2011 :

1)    resta ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria  contro gli infortuni e le malattie professionali, fatta con l’eccezione per il personale espresamente previsto,nonche con riferimento ai   :

a) procedimenti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   

b)procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora  scaduto il termine di presentazione della domanda,  

c)  procedimenti  instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data

 2) dal 6.12.2011 viene meno la disciplina circa i seguenti istituti relativi ai pubblici dipendenti:

  A)’accertamento  della  dipendenza  dell’infermita’  da  causa   di servizio,

 B)  rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,

 C) dell’equo indennizzo ,

 D) della pensione privilegiata. 

Pertanto ,per effetto dell’abrogazione predetta,la tutela del personale dipendente da istituzioni pubbliche circainfortuni e malattie profesionali competera soltanto all’INAIL,secondo le norme del T:U:n.1124/1965,come modificato dal decreto ministeriale del 15 giugno 2005e successive modificazioni ,che in ogni caso allaluce delle previsioni dell’art.6 della legge Monti andra’ revisionato

In merito a quanto sopra ,si osserva che il quadro normativo circa la disciplina della materia deglki infornuti sul lavoro e le malatie profesionali appare notevolmente diverso da quello in vigore per i diendenti pubblici prima del 6.12.2011,cpome si puo’ verificare dallalettura dell’esposizione che segue.

L’assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U. n.1124/65), nel Decreto legislativo n.38/2000 e da disposizioni speciali (lavoratori domestici, casalinghe, medici radiologi, ecc.).
Nel Testo Unico e nel Decreto legislativo n.38/2000 sono specificati i soggetti che devono essere assicurati e gli infortuni e le malattie per i quali viene riconosciuta la causa lavorativa.

L’INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in itinere).
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato.
Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

– tutti coloro che lavorano utilizzando sia in Italia che all’estero, qualunque sia il settore lavorativo in cui operano, alle dipendenze di chiunque, persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici

– gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura

– i lavoratori appartenenti all’area dirigenziale

– gi sportivi professionisti

– i lavoratori parasubordinati

– le casalinghe
Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Cosa deve fare il lavoratore

in caso di infortunio sul lavoro: informare immediatamente il datore di lavoro

in caso di malattia professionale: informare il datore di lavoro entro 15 giorni

Cosa deve fare il datore di lavoro

Appena ne ha avuto notizia, inviare all’INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la denuncia di infortunio o di malattia professionale, compilando gli appositi moduli forniti dall’INAIL.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall’evento.
Le prestazioni

Il datore di lavoro deve pagare per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se quest’ultima ha causato astensione dal lavoro

il 60% della retribuzione, più l’eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi 3 giorni.

L’INAIL deve pagare dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limite di tempo)

fino al 90° giorno un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento

dal 91° giorno la stessa indennità aumentata al 75%.

Le cure sono fornite dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale oppure dagli ambulatori dell’INAIL ove esistenti.
Gli apparecchi protesici sono forniti dall’INAIL,gli strumenti e le attrezzature necessari all’infortunato per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione (es. carrozzella ortopedica) devono essere richiesti alla Sede INAIL di appartenenza.

Se l’infortunio o la malattia professionale non sono stati denunciati subito dopo il verificarsi dell’evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia.

Se la causa dell’infortunio o della malattia è dubbia, una convenzione tra l’INAIL e l’INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all’infortunio o alla malattia fornisca comunque le prestazioni in attesa della definizione della natura dell’evento (causa lavorativa o comune).

La rendita per inabilità permanente

Dopo la guarigione clinica, l’INAIL invita il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale a sottoporsi a visita medico-legale per accertare se dall’infortunio o dalla malattia sia derivata inabilità permanente ed eventualmente quantificarne il grado.

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24.7.2000.
Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l’11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento.
Se il grado di inabilità accertato è inferiore all’11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita.
In caso di successivo aggravamento, però, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità.

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo al 24.7.2000.
L’INAIL corrisponde un Indennizzo in rendita se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16% ed il 100%.
La rendita è costituita da

– una quota di indennizzo del danno biologico, calcolata sulla base della specifica tabella

– una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.

La revisone della rendita per inabilità permanente

Per i  casi  precedenti il 25.7.2000
Dopo la costituzione della rendita sarà possibile verificare un’eventuale modificazione del grado di inabilità. La visita di revisione quindi avrà come esito la conferma, l’aumento o la diminuzione della rendita.
La revisione del grado di inabilità può essere disposta dall’INAIL (revisione attiva) o richiesta dall’interessato (revisione passiva): 

In caso di infortunio entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita

Il lavoratore può richiedere o può essere inviato a sottoporsi a visita ogni anno (nei primi quattro anni), alla scadenza del settimo anno,alla scadenza del decimo anno

In caso di malattia professionale entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita

prima visita dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia

ultima visita alla scadenza dei 15 anni dalla data di costituzione della rendita. 

Per i casi dal 25.7.2000 

Infortunati o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%

In caso di aggravamento:
entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell’infortunio o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale
il lavoratore ha diritto a richiedere

l’indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%

la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 16%.

Se trattasi di malattie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, e quindi non ai fini dell’indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.

Infortunati o tecnopatici con postumi di grado compreso fra il 6% ed il 15%

In caso di aggravamento :
entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell’infortunio,  o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale,
il lavoratore può chiedere

dell’indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizabile in rendita (pari o superiore al 16%).

In tali casi l’accoglimento della domanda comporta l’impossibilità di effettuare altre richieste di adeguamento dell’indennizzo in capitale, in quanto “la revisione dell’indennizzo in capitale per aggravamento della menomazione puo’ avvenire una sola volta”.
L’impossibilità di richiedere ulteriori adeguamenti dell’indennizzo in capitale non preclude il diritto dell’assicurato di continuare a richiedere, nei termini indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita.

Infortunati o tecnopatici con postumi pari o superiori al 16%

In tali casi vigono le norme stabilite dal Testo Unico ( vedi casistica precedente al 25.7.2000 ).
In caso  di Silicosi  (malattia polmonare dovuta a polvere di silicio) o Asbestosi  (malattia polmonare dovuta di polvere di amianto) .
Le revisioni potranno avvenire  senza alcun limite di tempo.

Rendita per morte

Nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto a una rendita pari al 100% della retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento, così ripartita:

50% al coniuge

20% a ciascun figlio

La rendita in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento
Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)

È l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro

di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.

È coperto dalla tutela assicurativa anche l’uso del mezzo privato purché necessitato.

Sono esclusi dalla tutela

– le interruzioni o le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate

– gli infortuni cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni

Il danno biologico

Il danno biologico inteso come “danno alla salute” è stato introdotto nell’ambito dell’indennizzo Inail dall’art.13 del decreto legislativo n.38/2000.

Le caratteristiche proprie del danno biologico hanno comportato la ricostruzione del sistema indennitario Inail.

La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro di approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi).

Pertanto in base all’art.13 il danno permanente di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica:

Grado di menomazione Indennizzo del danno biologico Indennizzo delle conseguenze patrimoniali
Inferiore al 6% Nessun indennizzo
Tra il 6% ed il 15% Indennizzo in capitale Presumibilmente non vi sono conseguenze
Dal 16% Indennizzo in rendita Indennizzo con ulteriore quota di rendita

Dal 16% Indennizzo in rendita  Indennizzo con ulteriore quota di rendita

Pertanto sar’ indispensabile che gli organi istituzionali competenti diraminino in tempi rapidi le disposizioni d’indirizzo e comportamento sia da parte dei lavoratori che dei datori di lavoro pubblico,cominciando tra l’altro ad estendere a tutti glioperstori del settore pubblico l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ,coiderato che per alcune categorie lastessa non risulta prevista.

Inoltre precisazioni dovranno essere fornite circa la modulistica e le modalita’ delle denunce d0’infortuni e malattie professionali ,comprese le procedure on line ,che ormai sono la regola per l’Inail .

Infine ocorrera’ evidenziare che :

-l’accertamentoeed il rionoscimento dell’infortunio in servizio o lamalattiaprofessionale non spetta ormai in primaistanza alla commissione medicaospedaliera e definitivamente al Comitato di verifica ,ma esclusivamente alle strutture ed ai sanitari dell’Inail:

-al posto dell’equo indennizzo ,gia’ previsto in caso di perdita per infortunio in servizio in precedenza,è soswtituito dal beneficio economico che compete all’Inail quantificare sulla base delle propie regole e dei supi parametri ,risultano oltremodo diversi ,a fronte degli altri aboliti,come cambiate sono le regole per la pensione per infermita’ dell’Inail.

Di certo, al contrario  di quanto  registrato  sinora ,occorre che gli organi istituzionali(Inail ,Presidenza del Consiglio ed Inps ,che ,come risulta,è stato chiamato a sostituire l’Inpdap) ,provvedano tempestivamente e conformemente,considerando  che  gli infortuni in servizio  non sono poi tanto rari ad accadere.

ISTRUZIONI MINISTERO LAVORO FINANZIAMENTO PATRONATI

30/01/2012

Le istruzioni di cui al titolo sono contenute nella circolare del Ministero delo Lavoro  25 gennaio 2012, n. 1 ,che fa riferimento alD.M. 10 ottobre 2008, n.193 – art. 3 contenente il  Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato.,fornendo chiarimenti in ordine alle modalità di statisticazione degli interventi di patrocinio nei confronti dei cittadini emigrati.

Di seguito il testo della citata circolare

Le verifiche ispettive finalizzate all’accertamento dell’attività estera 2009, hanno evidenziato un problema interpretativo dell’art. 3, co. 3, lett. b), del D.M. 10 ottobre 2008, n.193, in base al quale “gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia richiesto l’interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede estera per la parte estera”.

La corretta interpretazione di tale disposizione, come si evince dalla tabella annessa alla circolare n. 5 del 18 marzo 2010, è nel senso che la parte della pensione calcolata in pro-rata secondo la normativa italiana viene statisticata in Italia, mentre quella relativa alla normativa estera viene statisticata all’estero. Conseguentemente vengono statisticate 1 pratica in Italia e 1 pratica all’estero. Le verifiche ispettive suddette hanno evidenziato una diversa interpretazione della nonna da parte dei patronati ispezionati; in difformità a quanto suindicato, le pratiche relative al pro-rata italiano sono state statisticate all’estero al pari di quelle relative al pro-rata estero. Tale metodo di statisticazione, oltre a contraddire i criteri indicati, determina difficoltà dal punto di vista ispettivo e impossibilità di controllare fenomeni distorsivi di duplicazione.

E’ vero, tuttavia, che parte delle pratiche ispezionate sono state effettivamente lavorate dalla sede estera del Patronato di riferimento e ciò risulta dall’intestazione presente nel provvedimento finale dell’Ente previdenziale stesso, ovvero da altra documentazione attestante l’intervento diretto della sede estera nei confronti del soggetto richiedente la prestazione.

Considerato quanto accaduto, per garantire l’uniformità dei criteri di statisticazione, nonché il riconoscimento dell’attività effettivamente svolta, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) le pratiche in convenzione internazionale annullate all’estero, aventi come destinatario del provvedimento amministrativo la sede estera del Patronato, ovvero quelle in cui la determinazione dell’ente previdenziale possa essere effettivamente dimostrata con un provvedimento sostitutivo dell’ente pubblico, attestante l’intervento della sede estera di Patronato, vengono riassegnate e attribuite a livello centrale all’attività italiana;

2) relativamente alle pratiche suddette, gli effetti della decurtazione del pro-rata erroneamente statisticato all’estero, non vengono estesi al totale della produzione dello Stato estero ispezionato;

3) le pratiche di cui al punto 1 saranno sottoposte a controllo a campione e, in caso di doppia statisticazione del “pro-rata Italia”, anche qualora si tratti di una sola pratica dichiarata sia dalla sede estera che da quella italiana, il Ministero provvedere ad annullare le pratiche riassegnate. Inoltre, per tutte le pratiche in convenzione internazionale dello Stato estero ispezionato, non si applicherà quanto espresso al punto 2 e, di conseguenza, la riduzione del punteggio relativo all’attività della sede stessa sarà estesa, in misura proporzionale, a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato.

Ovviamente, restano escluse dai termini della presente circolare le pratiche in convenzione internazionale per le quali, la quota calcolata dall’Inps, non presenta alcun elemento di riferimento dell’attività della sede estera del Patronato, secondo i criteri dell’art. 3 del D.M. n. 193/2008. Si evidenzia che quanto sopra esposto vale per le ispezioni relative all’attività 2009 e 2010.

A partire dalle verifiche sull’attività 2011, a fronte di nuovi strumenti di controllo, in riferimento alle pratiche in convenzione internazionale acquisite dalle sedi estere, si ritiene di poter consentire ai Patronati, previa comunicazione all’Amministrazione del modello di comportamento adottato, di scegliere se la pratica relativa al “pro-rata italiano” sarà trattata dalla sede estera o dalla sede italiana di riferimento.

Pertanto, a partire dall’attività 2011, i Patronati metteranno a disposizione dell’Amministrazione anche i registri di chiusura in formato elettronico e, ciascun Patronato, provvedere all’invio del modello di comportamento adottato con riferimento alle pratiche in convenzione internazionale acquisite dalle sedi estere.

In definitiva, si potranno determinare le seguenti ipotesi.

Relativamente alle pratiche in convenzione internazionale con mandato di patrocinio acquisito da sede italiana, la parte della pensione calcolata in pro-rata secondo la normativa italiana viene statisticata in Italia, mentre quella relativa alla normativa estera viene statisticata all’estero (1 pratica in Italia e I pratica all’estero). Nel caso in cui non sia presente la sede estera, la sede italiana statistica entrambe le pratiche (2 pratiche in Italia e 0 all’estero). Il mandato deve contenere la precisazione degli interventi da attivare all’estero, con indicazione della specifica sede estera che curerà il relativo pro-rata, pena la non computabilità della pratica nell’attività finanziabile.

Circa le pratiche in convenzione internazionale con mandato di patrocinio acquisito da sede estera (di cittadini residenti all’estero) il modello di comportamento potrà prevedere due casi:

a) la parte della pensione calcolata in pro-rata secondo la normativa italiana viene statisticata in Italia, mentre quella relativa alla normativa estera viene statisticata all’estero (1 pratica in Italia e 1 pratica all’estero);

b) entrambi i pro-rata vengono statisticati all’estero (0 pratiche in Italia e 2 all’estero).

Entro il 25 febbraio 2012, ciascun Patronato comunicherà, utilizzando il modulo in allegato, il modello di comportamento adottato, che sarà vincolante e valido a partire dall’attività 2011 per tutte le sedi operative del Patronato stesso. Eventuali comunicazioni di variazione del modello adottato avranno validità a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Nel caso in cui il patronato non adotti il modello di comportamento si provvederà d’Ufficio ad adottare la soluzione di cui alla lettera a).

Relativamente agli interventi finalizzati al conseguimento di prestazioni in pro-rata che interessano più sedi estere, ciascuna sede estera presente nei diversi Stati coinvolti, statistica la parte della pensione calcolata in pro-rata secondo la normativa del paese in cui è situata. Qualora non siano presenti sedi del patronato in uno o più degli Stati coinvolti, i pro-rata relativi vengono attribuiti alla sede estera che ha acquisito il mandato di assistenza, ossia quella ove risiede l’assistito.

Al fine di agevolare la corretta rilevazione dell’attività delle sedi estere viene di seguito riprodotto lo schema della circolare 5/2010 aggiornato.

Attività estera

Chi statistica

 

Sede estera  

Sede italiana

Sede italiana

Sede estera

Interventi per prestazioni autonome con Enti esteri acquisite da sedi italiane e trattate direttamente da sede italiana

Modello di comportamento ( ! )

Interventi per prestazioni autonome con Enti esteri acquisite da sedi italiane e con interessamento di una sede estera

 

X

Pratiche con diritto autonomo in Italia acquisite da sedi estere e trattate direttamente da sedi estere

 

X

Pratiche in convenzione internazionale acquisite da sedi Italiane (2)

X

X

Intervento realizzato da sede estera e finalizzato al conseguimento di prestazione in prò rata erogata da ente italiano

Modello di comportamento (3)

Intervento realizzato da sede estera e finalizzato al conseguimento di prestazione in prò rata erogata da ente di altro Stato estero

 

X<4)

(1) Indicare la sede italiana o in alternativa, la sede estera

(2) Se non presente la sede estera la sede Italiana statistica entrambe le pratiche

(3) Indicare la sede italiana o in alternativa, estera che statistica il “prò- rata italiano”

(4) Per ogni sede estera presente nei diversi stati; se non presenti sedi del patronato in uno o più degli Stati coinvolti, i pro-rata relativi vengono attribuiti alla sede estera che ha acquisito il mandato di assistenza (quella ove risiede l’assistito)

Allegato

Patronato

Attività

Chi statistica (*)

 

 

Sede italiana

Sede estera

Interventi per prestazioni autonome con Enti esteri acquisite da sedi italiane e trattate direttamente da sede italiana

 

 

Intervento realizzato da sede estera e finalizzato al conseguimento di prestazione in prò rata erogata da ente italiano

 

 

(*) Indicare con una “‘X” la sede che statistica la prestazione.

DISPOSIZIONI MINISTERO INTERNO CARTA D’IDENTITA’

30/01/2012

Di seguito si riporta il testo della circolare del Ministero Interno Circolare 27 gennaio 2012, n. 1225, ,in riferimento all Art. 40 DL 20 gennaio 2012, n.1.,che ha introdotto alcune disposizioni in materia di carta d’identità.

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In particolare, il comma 2, lett. a), del citato art. 40, che modifica l’art. 3, comma secondo, del RD n. 773/1931, limita l’obbligo di apposizione dell’impronta digitale (decorrente dal 1 gennaio 2013, ai sensi d.l n. 216/2011) alla sola carta d’identità elettronica.

Il comma 2, lett. b), dell’art. 40, che sostituisce l’art. 3, quinto comma, del citato Regio decreto, prevede che “la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero”.

In attuazione del primo periodo della suindicata disposizione – applicabile alla sola carta d’identità cartacea, nelle more dell’adeguamento del supporto della carta d’identità elettronica, rilasciata dai comuni sperimentatori- l’ufficiale delegato dal sindaco, su richiesta, dovrà apporre sull’ultima facciata del documento in questione la dicitura “nome dei genitori o di chi ne fa le veci”, e di seguito il nome e il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci, nonché il timbro del comune e la firma del dipendente delegato. Tali elementi potranno altresì essere aggiunti sul documento già rilasciato atteso che la norma non esclude tale possibilità.

Si soggiunge che il secondo periodo del citato art. 3, quinto comma, rinovellato dal decreto-legge in commento, di cui al testo sopra riportato, riproduce la previsione già introdotta con il dI. n. 70/2011, oggetto della circolare di questa Direzione centrale n. 15/2011.

Si pregano

 le SS.LL. di voler informare i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1; (2) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; (3) decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216; (4) decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 conv. con modif. in legge 12 luglio 2011, n. 106;

PRASSI: (1) ministero lavoro e politiche sociali – circolare 20 giugno 2011, n. 15;

COMUNICATO MINISTERO LAVORO RIPARTIZIONE RISORSE INTERVENTI FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

30/01/2012

 Si  segnala il comunicato del 28 gennaio 2012 con cui il Ministero del Lavoro rende noto  che in data 23 dicembre 2011 è stato emesso il decreto direttoriale 78/CONTN/2011, recante «Decreto direttoriale di impegno e ripartizione delle risorse, per annualità 2011, tra le regioni e le province autonome per interventi urgenti a sostegno dell’occupazione ex art. 9 legge n. 236/1993» ,che dispone quanto segue:

 1. Per l’analisi e l’approfondimento delle situazioni occupazionali
locali  e  lo  svolgimento  di  indagini  mirate  ai  fabbisogni   di
professionalita’, le regioni e le province autonome possono stipulare
convenzioni con  organismi  paritetici  istituiti  in  attuazione  di
accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e  dei  datori
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  con  il
finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
  2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo’  erogare
contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la  realizzazione,
d’intesa con le commissioni regionali per l’impiego,  di  servizi  di
informazione  e  consulenza  in  favore  dei  lavoratori   in   cassa
integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita’,
diretti a favorirne la ricollocazione anche in  attivita’  di  lavoro
autonomo  e  cooperativo,  nonche’  servizi  di  informazione  e   di
orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di
domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorita’ per quelli
in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni  sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli  uffici  regionali  del
lavoro e/o le agenzie per l’impiego, laddove, a livello territoriale,
non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
le  province  autonome  possono  contribuire  al   finanziamento   di
interventi di formazione continua a lavoratori  occupati  in  aziende
beneficiarie dell’intervento straordinario di integrazione salariale,
interventi di  riqualificazione  o  aggiornamento  professionali  per
dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non  inferiore  al
20 per  cento  del  costo  delle  attivita’,  nonche’  interventi  di
formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita’, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese
e dalle organizzazioni sindacali,  anche  a  livello  aziendale,  dei
lavoratori,  ovvero  dalle  corrispondenti   associazioni   o   dagli
organismi  paritetici  che  abbiano   per   oggetto   la   formazione
professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi  finanziari
possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale, d’intesa con le regioni. Il  finanziamento  degli
interventi formativi di cui al presente comma non puo’  prevedere  il
rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell’impresa.
  4.  Le  attivita’  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  gravano   sulle
disponibilita’ del Fondo per la formazione professionale  di  cui  al
comma 5.

 

NUOVO DPCM INTERVENTI PER ZONE SISMA ABRUZZO

30/01/2012

Si richiama l’attenzione sul DPCM del 18 ottobre 2011,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.20 del 25 gennaio 2012,che prevede quanto stabilito dal relativo testo ,  riportato  a margine,in favore dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
  Visto l’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su  proposta  dei  Ministri  dell’interno,  della  giustizia,   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   dello   sviluppo   economico   e
dell’economia  e  delle  finanze,  la  definizione  delle   modalita’
attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della
criminalita’  organizzata  negli  interventi  per  l’emergenza  e  la
ricostruzione nella regione Abruzzo, nonche’ la costituzione,  presso
la Prefettura competente, di elenchi di  fornitori  e  prestatori  di
servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui  possono
rivolgersi gli esecutori dei lavori connessi alla ricostruzione nella
regione Abruzzo;
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre  2010,  n.  217,  e  in  particolare  gli  articoli  3  e  6
concernenti l’introduzione di una disciplina sulla tracciabilita’ dei
flussi finanziari finalizzata a prevenire fenomeni criminali;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,  n.
252;
  Viste le linee guida antimafia, di cui all’art. 16,  comma  4,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adottate  il  3  giugno  2009  dal
Comitato di coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi  Opere
e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 156,  dell’
8 luglio 2009, successivamente integrate dalle  linee  guida  del  12
agosto e del 31 dicembre 2010;
  Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, con i quali sono stati
individuati i comuni  danneggiati  dagli  eventi  sismici  che  hanno
colpito la provincia  di  L’Aquila  ed  altri  comuni  della  regione
Abruzzo;
  Sulla proposta dei Ministri dell’interno,  della  giustizia,  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   dello   sviluppo   economico   e
dell’economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1

  Contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture

  1.  Per  l’efficacia  dei  controlli  antimafia   concernenti   gli
interventi per la ricostruzione nella regione Abruzzo, nei  contratti
pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto
lavori, servizi  e  forniture  si  applicano  le  disposizioni  sulla
tracciabilita’ dei relativi flussi finanziari previste dagli articoli
3  e  6  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217. 

     Art. 2

          Erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche

  1. I soggetti privati, nell’impiego delle erogazioni e  concessioni
di provvidenze pubbliche di cui sono beneficiari per  gli  interventi
di ricostruzione previsti dall’articolo 1, sono tenuti ad  effettuare
bonifici bancari o postali ovvero ad utilizzare  altri  strumenti  di
pagamento  idonei  a  garantire   la   piena   tracciabilita’   delle
operazioni,  con  esclusione  dell’assegno  bancario   o   circolare,
contenenti, a titolo di causale, la dicitura “Emergenza ricostruzione
regione Abruzzo”, nonche’ il codice unico di progetto (CUP)  relativo
all’intervento.
  2. L’Amministrazione competente alle erogazioni e alle  concessioni
di provvidenze pubbliche ai soggetti di  cui  al  comma  1  inserisce
nell’atto di erogazione o concessione  un’apposita  clausola  con  la
quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilita’  di  cui  al
presente articolo e le clausole sanzionatorie previste dal successivo
comma 3.
  3. Qualora l’impiego delle erogazioni e concessioni di cui al comma
1 venga effettuato attraverso il trasferimento di denaro contante  si
applicano le disposizioni  di  cui  all’articolo  49,  comma  1,  del
decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231,   e   successive
modificazioni. La sanzione amministrativa  di  cui  all’articolo  58,
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007,  non  puo’
essere inferiore al dieci per cento dell’importo trasferito.
  4. Alle erogazioni e concessioni gia’ disposte alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le previsioni
contenute nelle linee guida richiamate nelle premesse. 

   Art. 3

            Elenchi dei fornitori e prestatori di servizi

  1. Presso le  prefetture  delle  province  di  L’Aquila,  Teramo  e
Pescara sono costituiti elenchi ufficiali  di  fornitori  di  beni  e
prestatori  di  servizi,  tra  loro   interconnessi   e   liberamente
consultabili  anche  per  via  telematica.  Negli   elenchi   possono
iscriversi le imprese esercenti le attivita’ di cui all’allegato 1 al
presente  decreto,  nei  cui  confronti  siano  state  effettuate  le
verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia.
  2. Le verifiche di cui al comma  1,  condotte  dal  prefetto  della
provincia ove ha sede l’impresa interessata all’iscrizione, mirano ad
accertare l’insussistenza nei  confronti  di  essa  delle  condizioni
ostative di cui all’articolo 10, comma 7, lettere a), b)  e  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

  Art. 4

                      Iscrizione negli elenchi

  1. Ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 3,  il
titolare dell’impresa individuale  ovvero  il  rappresentante  legale
della  societa’  presenta  apposita  istanza  alla  prefettura  della
provincia  nel  cui  ambito  intende  operare,  allegando  copia  del
certificato d’iscrizione presso la camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura e specificando per quale ovvero  per  quali
attivita’, nel caso di esercizio plurimo, richieda l’iscrizione.
  2. Il prefetto che  riceve  l’istanza  d’iscrizione,  esperite  con
esito negativo le verifiche di cui all’articolo  3,  comma  2,  anche
attivando il prefetto competente, se l’impresa abbia  sede  in  altra
provincia,  dispone  l’iscrizione  di   essa   nell’elenco   di   cui
all’articolo  3,   comma   1,   dandone   contestuale   comunicazione
all’interessato, alle  altre  prefetture  indicate  nell’articolo  3,
comma 1, e, ove l’impresa abbia sede in  altra  provincia,  anche  al
prefetto territorialmente competente.
  3. L’avvenuta iscrizione  ha  effetto  anche  riguardo  agli  altri
elenchi di cui all’articolo 3, comma 1.
  4. Nel caso in cui, a seguito  delle  verifiche  disposte  emergano
situazioni  di   controindicazione   rispetto   a   quanto   previsto
dall’articolo 3, comma 2, il prefetto rigetta l’istanza d’iscrizione,
effettuando contestualmente le comunicazioni di cui al comma 2.

 Art. 5

                         Revisione periodica

  1. L’iscrizione dell’impresa negli elenchi di cui all’articolo 3 e’
soggetta   a   revisione   annuale,   in   relazione   al   permanere
dell’insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso.
A tal fine, le prefetture indicate nell’articolo 3, comma  1,  previa
richiesta  agli  iscritti   negli   elenchi   circa   la   permanenza
dell’interesse  all’iscrizione,  verificano,  nei   quindici   giorni
antecedenti alla scadenza di ciascun anno successivo ad  essa,  anche
attivando il prefetto competente, se l’impresa abbia  sede  in  altra
provincia, il permanere dell’insussistenza nei loro  confronti  delle
condizioni di cui all’articolo 3, comma 2.
  2.  Quando  dalle   verifiche   svolte   emergano   situazioni   di
controindicazione rispetto a quanto previsto dall’articolo  3,  comma
2, il prefetto dispone  la  cancellazione  dell’impresa  dall’elenco,
effettuando contestualmente le comunicazioni di cui  all’articolo  4,
comma 2.
  3.  Quando  le  verifiche  da   svolgere   siano   di   particolare
complessita’, il prefetto puo’ differire la conferma  dell’iscrizione
nell’elenco per un periodo non superiore a trenta giorni, effettuando
contestualmente le comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 2.
  4. E’ fatto obbligo, in ogni  caso,  all’interessato  di  segnalare
tempestivamente  eventuali  variazioni  intervenute   negli   assetti
proprietari  o  gestionali  dell’impresa  ovvero   nell’incarico   di
direttore tecnico, se  previsto.  Nelle  more  dell’esecuzione  delle
verifiche di cui all’articolo 3, comma 2, a seguito delle intervenute
variazioni,  il  prefetto  dispone  la  sospensione   dell’iscrizione
dell’impresa dall’elenco per trenta  giorni,  decorsi  i  quali,  ove
siano riscontrate situazioni di controindicazione rispetto  a  quanto
previsto  dall’articolo   3,   comma   2,   procede   alla   relativa
cancellazione.  Il  prefetto,  all’atto  della  sospensione  e  della
cancellazione previste nel presente comma, effettua le  comunicazioni
di cui all’articolo 4, comma 2.
  5. La sospensione dell’iscrizione ha effetto  anche  riguardo  agli
altri elenchi di cui all’articolo 3, comma 1

                               Art. 6

                   Altre ipotesi di cancellazione

  1. La cancellazione dell’iscrizione dell’impresa dagli  elenchi  di
cui all’articolo 3, comma 1, oltre ai casi in cui emergano situazioni
relative a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi  dell’articolo
3, comma 2, e’ disposta anche quando l’interessato abbia violato  gli
obblighi relativi alla tracciabilita’ dei flussi  finanziari  di  cui
all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge  13  agosto  2010,  n.  136,
modificata dal decreto-legge 12 novembre  2010,  n.  187,  convertito
dalla legge 17 dicembre 2010, n.  217,  ovvero  non  abbia  adempiuto
all’obbligo  di  segnalare  tempestivamente  le  variazioni  di   cui
all’articolo 5, comma 4.
  Il  presente  decreto  sara’  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 18 ottobre 2011

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi

   Allegato 1

ELENCO DELLE  ATTIVITA’  IMPRENDITORIALI  ISCRIVIBILI  NEGLI  ELENCHI
                             PREFETTIZI

    a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
    b) trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;
    c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
    d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di
bitume;
    e) noli a freddo e a caldo di macchinari;
    f) fornitura di ferro lavorato;
    g) autotrasporto conto terzi;
    h) guardiania dei cantieri.

SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA CONTRATTI A TERMINE PER SOSTITUZIONE

29/01/2012

L’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze sostitutive può essere legittimo anche se tali esigenze risultano ricorrenti o anche permanenti.

 In tal senso si è pronunciata   la  Corte di giustizia sul contratto a tempo determinato  nella  causa C-586/10   che  costituisce un precedente di riferimento nelle prassi regolative e giurisprudenziali seguite all’interno  dell’Europa 

 La causa,da cui nasce la decisione predetta ,riguarda    una cittadina tedesca,che ha rivendicato il diritto ad essetre asunta a tempo indeterminato ,poiche’  impiegata dallo stesso datore di lavoro per un periodo di 11 anni, in forza di 13 contratti di lavoro a tempo determinato, conclusi per sostituire lavoratori assenti. 

Il Tribunale tedesco,  ha richiesto il parere della Corte di giustizia Ue, chiedendo l’ interpretazione  da dare data alle norme della direttiva 70/1999 sul contratto a termine.

  Il ragionamento della sentenza è parte dalla considerazione che la direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato stabilisce che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma generale dei rapporti di lavoro.

Per attuare questo principio, la direttiva obbliga gli Stati Ue   a  determinare le “ragioni obiettive” che giustificano il rinnovo di tali contratti. Nel caso della normativa tedesca, secondo la sentenza, queste ragioni obiettive sono state correttamente individuate, in quanto coincidono con la necessità di sostituire temporaneamente un lavoratore. In presenza di tale indicazione, prosegue la Corte, non si può escludere in linea di principio che i contratti a termine stipulati per soddisfare l’esigenza sostitutiva siano contrari al diritto comunitario. Per meglio chiarire il proprio ragionamento, la Corte di giustizia spiega che il solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente, se non addirittura permanente, non comporta l’assenza di una ragione obiettiva, né l’esistenza di un abuso,che si puo’ determinare considerando  altri elementi, come le dimensioni dell’impresa o dell’ente interessato, la composizione del suo personale, e anche il numero e la durata complessiva dei contratti a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.

Questa sentenza  avra’  un impatto diretto  ,ad esempio , sulle cause per i  contratti sostitutivi degli insegnanti della scuola, qualora tali contratti avessero superato una durata triennale ?

La risposta potrebe venire  da<i giudici  nel prossimo futuro.

Il chiarimento

01|LA REGOLA

Il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato può essere giustificato dall’esigenza di sostituzione anche se tale esigenza risulta ricorrente, se non addirittura permanente. Questa situazione non comporta l’assenza di una ragione obiettiva, né l’esistenza di un abuso. Lo ha chiarito la Corte di giustizia Ue (sentenza nella causa C-586/10, Bianca Kücük)

02|IL CONTROLLO

La Corte Ue spiega che l’utilizzo non abusivo di questi contratti a tempo determinato conclusi in successione può, se del caso, essere verificato tenendo conto del loro numero e della loro durata complessiva

03| SEMAFORO ROSSO

Il fatto di richiedere in maniera automatica la conclusione di contratti a tempo indeterminato – se le dimensioni dell’impresa e la composizione del suo personale fanno sì che il datore di lavoro debba far fronte a un’esigenza ricorrente o permanente di personale sostitutivo – violerebbe il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri e alle parti

QUATTORDICESIMA MENSILITA’ ANNO 2012 PENSIONATI INPDAP

29/01/2012

  Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (che per l’anno 2012 è pari ad € 9.370,34 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 720,80), viene prevista nel mese di luglio, ovvero nell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, una somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell’anzianità contributiva posseduta.

 Gli interessati alla corresponsione della quattordicesima mensilità riceveranno, allegato al CUD 2012, una lettera con la quale saranno invitati a presentare alla sede competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all’anno 2012.

Quanto sopra risulta comunicato dall’Inpdap nella nota operstiva n.1 del 25.gennaio 2012

NOTA CONGIUNTA INPS INAIL RIGUARDANTE DURC

29/01/2012

Dopo che con la nota del 16 gennaio 2012 ,la DGAI  del Ministero delLavoro aveva escluso che il Durc possa essere sostituito   dall’autodichiarazione prevista dall’art.46 del dpr n.445/00 ,a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.183/2011′, sull’argomento  intervengono, con la nota congiunta n.573/2012  l’Inps e l’I)nail ,emessa d’intesa con ilMinistero del Lavoro ,in cui si prevede quanto si riporta di seguito. 

Il Durc non è autocertificabile soltanto nei lavori privati edili; nel caso di appalti pubblici, invece, resta confermata la possibilità all’impresa di sostituirlo con un’autocertificazione.

 In particolare, non può essere autocertificato il Durc da presentare all’amministrazione concedente prima dell’avvio dei lavori edili, oggetto di permesso di costruire o di denuncia d’inizio attività.
Nei ( contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20 mila euro, invece, le imprese possono continuare a sostituire il Durc con una autodichiarazione.  Dec

I chiarimenti riguardano l’operazione di «decertificazione» dalla legge n. 183/2011 (legge Stabilità), per effetto della quale è stata prevista la sostituzione delle certificazioni emesse dalle p.a. con le autocertificazioni (dpr n. 445/2000) dei diretti interessati. Tra l’altro la legge ha inserito l’articolo 44-bis al dpr n. 445/2000, il quale stabilisce che «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore».

 Con nota protocollo n. 619/2012, il ministero del lavoro ha precisato che la novità della decertificazione non tocca il Durc: la previsione dell’articolo 44-bis al dpr n. 445/2000, ha detto il ministero, stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del Durc senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (nel caso, l’Inps o l’Inail) non possono essere sostituite da un’autocertificazione.

 . Di fatto, spiega la nota Inail-Inps, l’operazione di decertificazione lascia immutata la disciplina (che era e che rimane) speciale in materia di Durc; salvo la parte in cui offre la possibilità alle pubbliche amministrazioni di acquisire il Durc da parte del soggetto interessato per poi valutarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

 Tale possibilità, precisa la nota Inail-Inps, deve intendersi riferita solo ai casi in cui la normativa prevede espressamente la presentazione del Durc da parte dei privati; vale a dire alle ipotesi individuate dall’articolo 90, comma 9, del dlgs n. 81/2008 (T.u. sicurezza). In base a tale norma, il Durc deve essere trasmesso «all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività»; in tali casi quindi, in applicazione anche della nuova previsione dell’articolo 44-bis del dpr n. 445/2000, l’amministrazione che ha ricevuto il Durc può verificare in ogni momento la sua autenticità attraverso il contrassegno posto in calce al documento (la verifica può essere effettuata utilizzando l’apposito software gratuito disponibile sul sito http://www.sportellounicoprevidenziale.it).

  Per le stesse ragioni, aggiunge la nota Inail-Inps, resta confermato l’obbligo di acquisire d’ufficio il Durc da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e delle amministrazioni procedenti. E resta altresì confermata la fattispecie in cui è consentito all’impresa di presentare una dichiarazione in luogo del Durc, per espressa previsione di legge, ossia quando si tratti di ipotesi di contratti di forniture e di servizi fino a 20 mila euro stipulati con le p.a. e con società in house (articolo 38 del dlgs n. 163/2006 e articolo 4 della legge n. 106/2011). Anche in questi casi, le dichiarazioni rese dalle imprese restano soggette a verifica ai sensi dell’articolo 71 del dpr n. 445/2000, con l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte dell’amministrazione che le riceve. Infine, la nota Inail-Inps precisa che dal 13 febbraio prossimo la richiesta del Durc per le seguenti tipologie potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti:

appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;

agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni