L’art.6 del decreto legge n.201/2011 ,convertito in legge n.214/2011 , sotto il titolo “Equo indennizzo e pensioni privilegiate “,recita:
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermita’ da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche’ ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data”..
L’esame della riportata disposizione consente di evidenziare ,anzituto ,che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n,201/11,ossia dal 6.12.2011 :
1) resta ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, fatta con l’eccezione per il personale espresamente previsto,nonche con riferimento ai :
a) procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
b)procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,
c) procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data
2) dal 6.12.2011 viene meno la disciplina circa i seguenti istituti relativi ai pubblici dipendenti:
A)’accertamento della dipendenza dell’infermita’ da causa di servizio,
B) rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
C) dell’equo indennizzo ,
D) della pensione privilegiata.
Pertanto ,per effetto dell’abrogazione predetta,la tutela del personale dipendente da istituzioni pubbliche circainfortuni e malattie profesionali competera soltanto all’INAIL,secondo le norme del T:U:n.1124/1965,come modificato dal decreto ministeriale del 15 giugno 2005e successive modificazioni ,che in ogni caso allaluce delle previsioni dell’art.6 della legge Monti andra’ revisionato
In merito a quanto sopra ,si osserva che il quadro normativo circa la disciplina della materia deglki infornuti sul lavoro e le malatie profesionali appare notevolmente diverso da quello in vigore per i diendenti pubblici prima del 6.12.2011,cpome si puo’ verificare dallalettura dell’esposizione che segue.
L’assicurazione INAIL è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (T.U. n.1124/65), nel Decreto legislativo n.38/2000 e da disposizioni speciali (lavoratori domestici, casalinghe, medici radiologi, ecc.).
Nel Testo Unico e nel Decreto legislativo n.38/2000 sono specificati i soggetti che devono essere assicurati e gli infortuni e le malattie per i quali viene riconosciuta la causa lavorativa.
L’INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro (infortunio in itinere).
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni INAIL anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato.
Sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
– tutti coloro che lavorano utilizzando sia in Italia che all’estero, qualunque sia il settore lavorativo in cui operano, alle dipendenze di chiunque, persone fisiche o giuridiche, privati o enti pubblici
– gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura
– i lavoratori appartenenti all’area dirigenziale
– gi sportivi professionisti
– i lavoratori parasubordinati
– le casalinghe
Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Cosa deve fare il lavoratore
in caso di infortunio sul lavoro: informare immediatamente il datore di lavoro
in caso di malattia professionale: informare il datore di lavoro entro 15 giorni
Cosa deve fare il datore di lavoro
Appena ne ha avuto notizia, inviare all’INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la denuncia di infortunio o di malattia professionale, compilando gli appositi moduli forniti dall’INAIL.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall’evento.
Le prestazioni
Il datore di lavoro deve pagare per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se quest’ultima ha causato astensione dal lavoro
il 60% della retribuzione, più l’eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi 3 giorni.
L’INAIL deve pagare dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limite di tempo)
fino al 90° giorno un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l’evento
dal 91° giorno la stessa indennità aumentata al 75%.
Le cure sono fornite dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale oppure dagli ambulatori dell’INAIL ove esistenti.
Gli apparecchi protesici sono forniti dall’INAIL,gli strumenti e le attrezzature necessari all’infortunato per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione (es. carrozzella ortopedica) devono essere richiesti alla Sede INAIL di appartenenza.
Se l’infortunio o la malattia professionale non sono stati denunciati subito dopo il verificarsi dell’evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia.
Se la causa dell’infortunio o della malattia è dubbia, una convenzione tra l’INAIL e l’INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all’infortunio o alla malattia fornisca comunque le prestazioni in attesa della definizione della natura dell’evento (causa lavorativa o comune).
La rendita per inabilità permanente
Dopo la guarigione clinica, l’INAIL invita il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale a sottoporsi a visita medico-legale per accertare se dall’infortunio o dalla malattia sia derivata inabilità permanente ed eventualmente quantificarne il grado.
Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24.7.2000.
Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l’11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento.
Se il grado di inabilità accertato è inferiore all’11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita.
In caso di successivo aggravamento, però, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità.
Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo al 24.7.2000.
L’INAIL corrisponde un Indennizzo in rendita se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16% ed il 100%.
La rendita è costituita da
– una quota di indennizzo del danno biologico, calcolata sulla base della specifica tabella
– una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.
La revisone della rendita per inabilità permanente
Per i casi precedenti il 25.7.2000
Dopo la costituzione della rendita sarà possibile verificare un’eventuale modificazione del grado di inabilità. La visita di revisione quindi avrà come esito la conferma, l’aumento o la diminuzione della rendita.
La revisione del grado di inabilità può essere disposta dall’INAIL (revisione attiva) o richiesta dall’interessato (revisione passiva):
In caso di infortunio entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita
Il lavoratore può richiedere o può essere inviato a sottoporsi a visita ogni anno (nei primi quattro anni), alla scadenza del settimo anno,alla scadenza del decimo anno
In caso di malattia professionale entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita
prima visita dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia
ultima visita alla scadenza dei 15 anni dalla data di costituzione della rendita.
Per i casi dal 25.7.2000
Infortunati o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%
In caso di aggravamento:
entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell’infortunio o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale
il lavoratore ha diritto a richiedere
l’indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%
la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 16%.
Se trattasi di malattie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, e quindi non ai fini dell’indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.
Infortunati o tecnopatici con postumi di grado compreso fra il 6% ed il 15%
In caso di aggravamento :
entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell’infortunio, o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale,
il lavoratore può chiedere
dell’indennizzo in capitale già concesso, se la menomazione si è aggravata ma non ha raggiunto un grado indennizabile in rendita (pari o superiore al 16%).
In tali casi l’accoglimento della domanda comporta l’impossibilità di effettuare altre richieste di adeguamento dell’indennizzo in capitale, in quanto “la revisione dell’indennizzo in capitale per aggravamento della menomazione puo’ avvenire una sola volta”.
L’impossibilità di richiedere ulteriori adeguamenti dell’indennizzo in capitale non preclude il diritto dell’assicurato di continuare a richiedere, nei termini indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita.
Infortunati o tecnopatici con postumi pari o superiori al 16%
In tali casi vigono le norme stabilite dal Testo Unico ( vedi casistica precedente al 25.7.2000 ).
In caso di Silicosi (malattia polmonare dovuta a polvere di silicio) o Asbestosi (malattia polmonare dovuta di polvere di amianto) .
Le revisioni potranno avvenire senza alcun limite di tempo.
Rendita per morte
Nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto a una rendita pari al 100% della retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento, così ripartita:
50% al coniuge
20% a ciascun figlio
La rendita in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento
Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)
È l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.
È coperto dalla tutela assicurativa anche l’uso del mezzo privato purché necessitato.
Sono esclusi dalla tutela
– le interruzioni o le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate
– gli infortuni cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni
Il danno biologico
Il danno biologico inteso come “danno alla salute” è stato introdotto nell’ambito dell’indennizzo Inail dall’art.13 del decreto legislativo n.38/2000.
Le caratteristiche proprie del danno biologico hanno comportato la ricostruzione del sistema indennitario Inail.
La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro di approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi).
Pertanto in base all’art.13 il danno permanente di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica:
Grado di menomazione |
Indennizzo del danno biologico |
Indennizzo delle conseguenze patrimoniali |
Inferiore al 6% |
Nessun indennizzo |
— |
Tra il 6% ed il 15% |
Indennizzo in capitale |
Presumibilmente non vi sono conseguenze |
Dal 16% |
Indennizzo in rendita |
Indennizzo con ulteriore quota di rendita |
Dal 16% Indennizzo in rendita Indennizzo con ulteriore quota di rendita
Pertanto sar’ indispensabile che gli organi istituzionali competenti diraminino in tempi rapidi le disposizioni d’indirizzo e comportamento sia da parte dei lavoratori che dei datori di lavoro pubblico,cominciando tra l’altro ad estendere a tutti glioperstori del settore pubblico l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ,coiderato che per alcune categorie lastessa non risulta prevista.
Inoltre precisazioni dovranno essere fornite circa la modulistica e le modalita’ delle denunce d0’infortuni e malattie professionali ,comprese le procedure on line ,che ormai sono la regola per l’Inail .
Infine ocorrera’ evidenziare che :
-l’accertamentoeed il rionoscimento dell’infortunio in servizio o lamalattiaprofessionale non spetta ormai in primaistanza alla commissione medicaospedaliera e definitivamente al Comitato di verifica ,ma esclusivamente alle strutture ed ai sanitari dell’Inail:
-al posto dell’equo indennizzo ,gia’ previsto in caso di perdita per infortunio in servizio in precedenza,è soswtituito dal beneficio economico che compete all’Inail quantificare sulla base delle propie regole e dei supi parametri ,risultano oltremodo diversi ,a fronte degli altri aboliti,come cambiate sono le regole per la pensione per infermita’ dell’Inail.
Di certo, al contrario di quanto registrato sinora ,occorre che gli organi istituzionali(Inail ,Presidenza del Consiglio ed Inps ,che ,come risulta,è stato chiamato a sostituire l’Inpdap) ,provvedano tempestivamente e conformemente,considerando che gli infortuni in servizio non sono poi tanto rari ad accadere.