Di seguito si esaminano gli aspetti significativi del decreto legge n. 98/ 2011 , relativo alla manovra finanziaria , convertito con modificazioni dalla legge n.111 del 15 luglio 2011,che risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 16.7.20 ,precisando che :
a) il testo coordinato è composto da 41 articoli e 3 allegati ;
b) le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in grassetto e sono riportate tra i segni “… “ ;
c) le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 17.7.2011 ,invece le disposizioni del decreto legge sono in vigore dal 6.7.2011,
1. Livellamento remunerativo Italia-Europa
Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell’incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o
quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, di cui all’allegato A, non puo’
superare la media «ponderata rispetto al PIL» degli analoghi trattamenti economici percepiti
annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri«sei
principali»Stati dell’Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,
per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo’ superare la media
«ponderata rispetto al PIL». del costo relativo ai componenti dei Parlamenti
nazionali.
La disposizione di cui sopra si applica anche ai segretari
generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai
titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma
per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso
delle retribuzioni e delle indennita’ a carico delle pubbliche
finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e’
istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell’ISTAT e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1°
luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e
all’individuazione della media dei trattamenti economici di cui al
comma 1 riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in corso
sulla base delle previsioni dell’indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La
partecipazione alla commissione e’ a titolo gratuito. In sede di
prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei
Ministri di cui al primo periodo e’ adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto
dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a
raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la
individuazione riferite all’anno 2010 sono provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro
il 31 marzo 2012.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti costituiscono, ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di
principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle
previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
I componenti degli organi di cui all’allegato B, che siano
dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita,
salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del
trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza.
Le norme sopra riportate si applicano a decorrere
dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i
compensi, le retribuzioni e le indennita’ che non siano stati ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Allegato A
Senato della Repubblica;
Camera dei deputati;
Corte costituzionale;
Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);
Autorità amministrative indipendenti, di cui all’Elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d’Italia;
Commissione nazionale per la società e borsa – CONSOB;
Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. – ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’ integrità delle amministrazioni pubbliche.
Allegato B
Autorità amministrative indipendenti di cui all’Elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d’Italia;
Commissione nazionale per la società e borsa – CONSOB;
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. – ARAN
DIgitPA
Agenzia nazionale per il turismo
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche
Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’ integrità delle amministrazioni pubbliche
2. Auto blu
. La cilindrata delle auto di servizio non puo’ superare i 1600
cc.
Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai
Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto
blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino
alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, sono disposti modalita’ e limiti di utilizzo delle
autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.
3. Aerei blu
I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della
Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.
Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente
autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali,
e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.
4. Benefits
Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la
cessazione dall’ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico
o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli
organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi
quelli indicati nell’articolo 121 della Costituzione, non possono
essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne’
destinato personale pubblico, ne’ messi a disposizione mezzi di
trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti
ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano
ferme le norme previste dall’ordinamento in materia di sicurezza
nazionale o di protezione personale.
La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte
costituzionale, nell’ambito della propria autonomia, assumono le
opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al
comma 1 «che vengono riconosciuti» ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione
dalla carica.
La disposizione di cui al primo periodo e’ principio di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
5. Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi
collegiali
Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a
decorrere dall’anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa
e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31
dicembre 2013, con le modalita’ previste dai rispettivi ordinamenti
dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati
dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo,
calamita’ naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni
culturali previsti dall’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.
222.
A decorrere dall’anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), degli organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, nonche’ delle autorita’ indipendenti, compresa
la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all’anno 2011. Ai
fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si
considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente,
nonche’, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione
e l’aggiornamento del personale.
« La disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte
concernente gli organi previsti per legge che operano presso il
Ministero per l’ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e alla Commissione
istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC, si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248».
6. Finanziamento dei partiti politici
Ferme restando le riduzioni di spesa gia’ previste dall’articolo
2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’importo previsto
dall’articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999,
n. 157, e’ ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi’ cumulando una
riduzione complessiva del 30 per cento.
All’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e
quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: “In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi
e’ interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno
diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un
numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi
organi.
Quanto stabilito nel primo periodo si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Election day
A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni
dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei
Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente
con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un’unica data
nell’arco dell’anno.
Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia le consultazioni di cui sopra si effettuano nella data stabilita per le elezioni del
Parlamento europeo.
8. Interventi per la razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di
beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all’articolo
1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate
misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli
acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero
dell’economia e delle finanze – nell’ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti – a decorrere dal 30 settembre 2011
avvia un piano volto all’ampliamento della quota di spesa per gli
acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di
centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con
cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il piano.
9. Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta,
da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
l’esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e
degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche’ del Ministero
degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati
all’estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
10. Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
Alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e’
costituita la societa’ a responsabilita’ limitata «Istituto Luce –
Cinecitta’», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa’ di
cui al presente comma e’ stabilito in sede di costituzione in euro
15.000. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume la
titolarita’ delle relativa partecipazione, che non puo’ formare
oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le
attivita’ culturali esercita i diritti del socio, sentito il
Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali, finanziari e statutari.
Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni
successivi alla costituzione della societa’ di cui al comma 6, sono
individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa’ di cui all’articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa’ «Istituto
Luce – Cinecitta’».
Dalla data di adozione del decreto di cui sopra, la
societa’ di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e’ posta in liquidazione ed e’ trasferita alla Societa’ Fintecna
s.p.a. o a Societa’ da essa interamente controllata .
L’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e’ soppresso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni
attribuite all’ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di
personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero
dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 e’
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.Le risorse gia’ destinate
all’ICE per il finanziamento dell’attivita’ di promozione e di
sviluppo degli scambi commerciali con l’estero, come determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e
l’internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del
Fondo e’ determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero
dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le
linee guida e di indirizzo strategico per l’utilizzo delle relative
risorse in materia di promozione ed internalizzazione delle imprese
sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell’economia e
delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un
rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione
generale dell’industria italiana e della Associazione bancaria
italiana. Il Ministero per lo sviluppo economico puo’ destinare a
prestare servizio presso le Sezioni all’estero un contingente massimo
di 100 unita’, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri
accreditato secondo le procedure previste dall’articolo 31 del DPR 5
gennaio 1967, n. 18, in conformita’ alle convenzioni di Vienna sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento.
I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto
salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21,
sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o
piu’ dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per
l’innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicurando
l’invarianza della spesa complessiva. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell’inquadramentoLa legge 25 marzo 1997, n. 68, e’ abrogata.
L’UNIRE e’ trasformato in Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico – ASSI con il compito di promuovere
l’incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle
razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi
di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e
programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti
nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse,
valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di
allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri
internazionalmente riconosciuti. L’ASSI subentra nella titolarita’
dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’UNIRE.Il personale dell’UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l’Agenzia. La
consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il
limite massimo della dotazione organica dell’Agenzia. Nei confronti
del personale dell’Agenzia continua ad applicarsi la disciplinprevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti
pubblici non economici e dell’Area VI della dirigenza.
11. Misure di razionalizzazione dell’attivita’ dei commissari straordinari
A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o
sub commissari ad acta e’ composto da una parte fissa e da
una parte variabile. La parte fissa non puo’ superare 50 mila euro,
annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento
degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli
interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale, non
puo’ superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si
procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi
precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e
sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle
disposizioni del presente comma costituisce responsabilita’ per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall’applicazione del comma 3 i Commissari nominati
ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i
cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e
negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro
dell’Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di
amministrazione straordinaria delle imprese di cui all’articolo 2,
comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali
sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino
nella fase di liquidazione, l’organo commissariale monocratico e’
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo
economico con le modalita’ di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio
puo’ delegare incombenze specifiche. L’applicazione delle norme di
cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo’ comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono
liquidati ripartendo per tre le somme gia’ riconoscibili al
commissario unico.
12. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico
impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per
gli anni 2011-2013, nonche’ ulteriori risparmi in termini di
indebitamento netto, con uno o piu’ regolamenti da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta:
a) la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facolta’ assunzionali
per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie
fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti
dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle
disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalita’ di calcolo relative
all’erogazione dell’indennita’ di vacanza contrattuale per gli anni
2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorieta’ delle
procedure di mobilita’ del personale tra le pubbliche
amministrazioni;
e) la possibilita’ che l’ambito applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche’, all’esito di apposite consultazioni con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell’esigenza
di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;
f) l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione
delle regioni e delle province autonome, nonche’ degli enti del
servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli enti destinatari in
via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con
particolare riferimento a quelle previste dall’articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche
attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure,
la riduzione dell’uso delle autovetture di servizio, la lotta
all’assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui
all’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale
del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
attivita’ operative o missioni. «, fatti salvi i contenuti del
comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall’articolo 17,
comma 23, lettera a), del decreto-legge 1 º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»
Le disposizioni recate dalla lettera b), con riferimento
al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
In ragione dell’esigenza di un effettivo perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea
relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l’emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per
ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 22 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere
generale, nell’anno immediatamente successivo nei riguardi delle
stesse categorie di personale cui si applicano le predette
disposizioni.
I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche’ gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni
delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimita’
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l’eventuale applicazione
dell’articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza
indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta
sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli.
13. Modifiche disciplina controllo malattie dipendenti pubblici
Il comma 5 dell’articolo 5-septies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e’ sostituito dai seguenti:
“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo
sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta
complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione
della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire
l’assenteismo. Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin dal primo
giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita’ entro le quali devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni
dalla reperibilita’ sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di
reperibilita’ per effettuare visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, e’ tenuto a darne preventiva
comunicazione all’amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per
l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici l’assenza e’ giustificata mediante la presentazione
di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell’articolo
55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano anche ai dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo
decreto ,(che riguarda il Personale in regime di diritto pubblico e dispone che:
“1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche’ i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita’ nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita’ ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.)”
14. Precisazione per risoluzione rapporti lavoro pp.aa.
In tema di risoluzione del rapporto di lavoro, l’esercizio della
facolta’ riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal
comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione,
qualora l’amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto
generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei
competenti organi di controllo.
Si ricorda che il comma 11 dell’art.72 dellalegge n.133/08 ,stabilisce :”Nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari”.
15. Misure per razionalizzazione spesa sanitaria
A decorrere dall’anno 2014, con regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono introdotte misure di
compartecipazione sull’assistenza farmaceutica e sulle altre
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di
compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente
gia’ disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel
rispetto del principio di equilibrio finanziario, l’appropriatezza,
l’efficacia e l’economicita’ delle prestazioni. La predetta quota di
compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per
l’assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare
provvedimenti di riduzione delle predette misure di
compartecipazione, purche’ assicurino comunque, con misure
alternative, l’equilibrio economico finanziario, da certificarsi
preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
16. Interventi in materia previdenziale
-. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
pensione e’ liquidata a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche’ della
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per
l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022,
di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.
– L’articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, come successivamente prorogato, e’ abrogato dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge ,ricordando che detta norma stabiliva:
“10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo’ essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all’indennita’ di mobilita’ nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”
Dalla medesima data, nell’ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto
decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, puo’ concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di
licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i
lavoratori medesimi siano percettori dell’indennita’ ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari
alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e
l’indennita’ di mobilita’ per un numero di mesi pari alla durata
dell’indennita’ di disoccupazione.
– “A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non e’ concessa, con esclusione della fascia di importo
inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con
riferimento alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle
pensioni e’ applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di
rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato.»;
. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: “2015” e’ sostituita dalla
seguente: “2013” e sono soppresse le parole: “, salvo quanto indicato
al comma 12-ter,”;
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: “2013” e “30
giugno” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2011” e “31
dicembre” ed e’ soppresso l’ultimo periodo.»;
dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:
«22-bis. In considerazione della eccezionalita’ della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dal 1 º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino
90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di
perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche’ pari al 10 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il
trattamento pensionistico complessivo non puo’ essere comunque
inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono
anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, nonche’ i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei
dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
nonche’ le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il
personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale gia’
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e’
applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione
dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun
rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta e’
preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal
casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, e’ tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i
necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del
contributo di perequazione, secondo modalita’ proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate,
entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e’ erogato il
trattamento su cui e’ effettuata la trattenuta, all’entrata del
bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti
di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il
diritto al pensionamento indipendentemente dall’eta’ anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto
stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.”
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter
le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorche’
maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal
1 º gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di
mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita’ lunga ai sensi
dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta’ di settore di cui all’articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
22-quinquies. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che
intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione, l’INPS non prendera’ in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 22-quater».
-Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012
l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto
regime, nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’ ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta’ del
medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta’ tra i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di
ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al
numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione
percentuale e’ proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli
di minore eta’, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di
cumulabilita’ disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta
legge n. 335 del 1995.
L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si
interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorche’ non esclusiva, attivita’ di lavoro autonomo
tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita’ il cui esercizio non
sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita’ non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia’ effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INPS,
l’INAIL, l’Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al
fenomeno dell’omissione ed evasione contributiva mediante l’incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
adottate le necessarie disposizioni attuative di quanto sopra previsto.
All’articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
“1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di finanziamento dell’indennita’ economica di malattia in base
all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le
categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e’ applicabile
ai sensi della normativa vigente.”
b) al comma 1, le parole: “alla data del 1° gennaio 2009” sono
sostituite dalle seguenti: “alla data di cui al comma 1-bis”.
L’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e
l’articolo 1, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si
interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non e’ comprensiva della voce del trattamento di di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
Hanno effetto a partire dal 2012 le disposizioni relative a.
Ai fini della razionalizzazione e dell’unificazione del
procedimento relativo al riconoscimento dell’invalidita’ civile,
della cecita’ civile, della sordita’, dell’handicap e della
disabilita’, le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,
possono affidare all’Istituto nazionale della previdenza sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all’accertamento dei requisiti sanitari
17. Norme in materia tributaria
A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e’ dovuta
una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro
dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a
duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio
dello Stato. L’addizionale deve essere corrisposta con le modalita’ e
i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non
versato.
A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da
tempo, all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater e’ aggiunto il
seguente: “15-quinquies. L’attribuzione del numero di partita IVA e’
revocata d’ufficio qualora per tre annualita’ consecutive il titolare
non abbia esercitato l’attivita’ d’impresa o di arti e professioni o,
se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in
materia d’imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale
obbligo. Il provvedimento di revoca e’ impugnabile davanti alle
Commissioni tributarie.”.
I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano
tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di
attivita’ di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la
violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima
indicata nell’articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata
gia’ constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
In attesa di una revisione complessiva della disciplina
dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi
o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli
182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come
modificato da ultimo dall’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola
di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall’articolo
3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011,
relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonche’ dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione all’eccezionale afflusso di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e’ differito alla
data del 30 giugno 2012.
Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca
urbana ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di
assicurare l’effettiva compatibilita’ comunitaria della presente
disposizione, la sua efficacia e’ subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria
In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa
l’azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa
devono essere indicati, le generalita’ complete della parte, la
residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il
codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in
giudizio.
18. Contrattazione aziendale
Per l’anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del
settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o
contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di
produttivita’, qualita’, redditivita’, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento
economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitivita’ aziendale,
compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del
sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei
limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita’ ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione.
19. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilita’
Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per
favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi
forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attivita’
e’ iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone
fisiche: a) che intraprendono un’attivita’ d’impresa, arte o
professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007. L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo
1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e’ ridotta al 5 per cento.
«Il regime di cui ai periodi precedenti e’ applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta
successivo a quello di inizio dell’attivita’ ma non oltre il periodo
di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta’».
Il beneficio di cui sopra e’ riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l’inizio dell’attivita’ di cui al comma 1, attivita’ artistica,
professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attivita’ da esercitare non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attivita’ d’impresa svolta in
precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi,
realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo ,
pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del
regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,
fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte
dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi’ esenti
dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il regime di cui al terzo periodo cessa di avere applicazione
dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
I soggetti di cui al terzo periodo possono optare per l’applicazione
del regime contabile ordinario. L’opzione, valida per almeno un
triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei
commi precedenti.
20.. Liberalizzazione del collocamento e dei servizi
1. L’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e’ sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) – 1. Sono
autorizzati allo svolgimento delle attivita’ di intermediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali
e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
b) le universita’, pubbliche e private, e i consorzi
universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di
comuni e delle comunita’ montane, e le camere di commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale anche per
il tramite delle associazioni territoriali e delle societa’ di
servizi controllate;
e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza
fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro,
l’assistenza e la promozione delle attivita’ imprenditoriali, la
progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza,
la tutela della disabilita’;
f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la
predetta attivita’ senza finalita’ di lucro e che rendano pubblici
sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante .
Al fine di incrementare il tasso di crescita
dell’economia nazionale, ferme restando le categorie di cui
all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l’Alta
Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera’ alle categorie
interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei
servizi e delle attivita’ economiche; trascorso il termine di otto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, cio’ che non sara’ espressamente regolamentato
sara’ libero.
Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell’economia e
delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o piu’ programmi per la dismissione
di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo l’approvazione, sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita’ di alienazione
sono stabilite, con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non
discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»;
L’ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo’ chiedere
l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 di una apposita
fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita’
giuridica costituito nell’ambito del consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di
attivita’ di intermediazione. L’iscrizione e’ subordinata al rispetto
dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui sopra
Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici
regimi di autorizzazione su base regionale, l’autorizzazione allo
svolgimento della attivita’ di intermediazione per i soggetti di cui
ai commi che precedono e’ subordinata alla interconnessione alla
borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic
lavoro, nonche’ al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali definisce con proprio decreto le modalita’ di
interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic
lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro,
nonche’ le modalita’ della loro iscrizione in una apposita sezione
dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000,
nonche’ alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1,
con conseguente divieto di proseguire l’attivita’ di intermediazione.
Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell’elenco di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
svolgono l’attivita’ di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.”.
E’ istituita presso il Ministero della giustizia una Alta
Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei
servizi. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o
indennita’. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio
del Ministero della giustizia
L’Alta Commissione di cui al secondo periodo e’ composta da esperti
nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.
Dell’Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione
europea, dell’OCSE e del Fondo monetario internazionale.
L’alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta
giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.
21. Finanziamento della banda larga
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale
europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i
cittadini “ad una velocita’ di connessione superiore a 30 Mb/s” (e
almeno per il 50% ” al di sopra di 100 Mb/s”), il Ministero dello
sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari
di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile,
predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio
di sussidiarieta’ orizzontale e di partenariato pubblico – privato,
sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione
dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga,
anche mediante la valorizzazione, l’ammodernamento e il coordinamento
delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel
progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico
generale in conformita’ all’articolo 106 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea
22. Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche
In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare
un’adeguata protezione delle risorse ittiche, e’ disposta, per
impresa, la misura di arresto temporaneo dell’attivita’ di pesca per
le imbarcazioni autorizzate all’uso del sistema strascico e/o
volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto
al comma 3.
. In conseguenza dell’arresto temporaneo di cui sopra , il
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e’
autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle
imposte sui redditi, ne’ del valore della produzione netta ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. La compensazione da concedere e’ rapportata ai
parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla
Commissione europea, per l’applicazione in Italia del Fondo europeo
per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22
milioni di euro per l’anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di
euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell’Asse prioritario
i – misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria – del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e,
quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilita’ del Fondo
rotativo di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Le modalita’ di attuazione dell’arresto temporaneo, l’entita’
del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali
periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche,
le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di
localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche
giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica,
sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca e l’acquacoltura.
23.Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e’ istituita, ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con sede in Roma, l’Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull’Agenzia e’ esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita’ di cui al
comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e’ esercitato, quanto
ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai
sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le
entrate relative al loro utilizzo, nonche’ alla loro manutenzione
ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della
rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa
segnaletica;
c) curare l’acquisto, la costruzione, la conservazione, il
miglioramento e l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al
comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495;
A decorrere dalla data di cui al primo periodo , l’Agenzia subentra ad
Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere
alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti
convenzionali con le societa’ regionali, nonche’ con i concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto,
con il riferimento all’Agenzia di cui al comma 1.
Relativamente alle attivita’ e ai compiti di cui al comma 2,
l’Agenzia esercita ogni competenza gia’ attribuita in materia
all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e’ trasferito all’Agenzia,
per formarne il relativo ruolo organico. All’Agenzia sono altresi’
trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a
legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture, nonche’ le risorse di cui all’articolo 1, comma 1020,
della legge 296 del 2006, gia’ finalizzate, in via prioritaria, alla
vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di funzionamento dell’Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi
nazionali relativi al comparto Ministeri e dell’Area I della
dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonche’
l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu’ elevato rispetto a quello previsto
e’ attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile
con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione si procede alla
individuazione delle unita’ di personale da trasferire all’Agenzia e
alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle
amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso
decreto e’ stabilita un’apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato
all’Agenzia.
Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione
che, successivamente al 1° gennaio 2012, l’Agenzia di cui al comma 1
sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni
conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al
Ministero dell’economia e delle finanze, o a societa’ dallo stesso
controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
societa’ regionali, nonche’ in Stretto di Messina s.p.a.
24. Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere
definizione delle controversie
In relazione alle concrete esigenze organizzative dell’ufficio,
i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite
convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le
facolta’ universitarie di giurisprudenza, con le scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell’ordine degli avvocati per
consentire ai piu’ meritevoli, su richiesta dell’interessato e previo
parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura
ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i
medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o
della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli
uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno
richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita’, anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita’ previste dal
presente comma sostituisce ogni altra attivita’ del corso del
dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le
professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato
designato dal capo dell’ufficio giudiziario redige una relazione
sull’attivita’ e sulla formazione professionale acquisita, che viene
trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal
presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita’,
di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della
pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E’ in ogni caso consentita la partecipazione alle
convenzioni previste sopra di terzi finanziatori.
25. Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale
Al fine di realizzare una maggiore economicita’ dell’azione
amministrativa e favorire la piena operativita’ e trasparenza dei
pagamenti, nonche’ deflazionare il contenzioso in materia
previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia
previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte
l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31
dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta
sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si
estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a
favore del ricorrente. L’estinzione e’ dichiarata con decreto dal
giudice, anche d’ufficio. Per le spese del processo si applica
l’articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.”
b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni ,a decorrere dall’1.1.2012, 1) dopo l’articolo 445 e’ inserito il seguente:
“Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidita’ civile, cecita’ civile,
sordita’ civile, handicap e disabilita’, nonche’ di pensione di
inabilita’ e di assegno di invalidita’, disciplinati dalla legge 12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice
competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile.,
presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede
l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva
delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il
giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura
civile, in quanto compatibile nonche’ secondo le previsioni inerenti
all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo
195.
L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo
costituisce condizione di procedibilita’ della domanda di cui al
primo comma. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto a
pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la
prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico
preventivo non e’ stato espletato ovvero che e’ iniziato ma non si e’
concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione dell’ istanza di accertamento tecnico ovvero di
completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico
interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con
decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non
superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai
sensi dell’articolo 196 con decreto pronunciato fuori udienza entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma
precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le
risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico
dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne’
modificabile, e’ notificato agli enti competenti, che provvedono,
subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti
previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative
prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve
depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena
di inammissibilita’, i motivi della contestazione.
Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma
precedente sono inappellabili.” .
Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l’articolo 12
e’ inserito il seguente:
“12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con
riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell’articolo 6,
commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per
gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di
cui all’articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati
mediante pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio
sito internet entro il mese di marzo dell’anno successivo secondo
specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso. “.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo
9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di
riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative
intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco
nominativo annuale, l’INPS provvede alla notifica ai lavoratori
interessati mediante la pubblicazione, con le modalita’ telematiche
previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli
eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico
dell’INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
26..Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria
Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro «che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale” esercitano le attivita’ individuate nella regione e
nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la
commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi’, essere
componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo
grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero
esercitano le attivita’ individuate nella lettera i) nella regione
dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni
con essa confinanti.”;
“All’accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita’
previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria»;
Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire
sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in
tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i
magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in
servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.”;
I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del
presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita’ di cui
al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la
cessazione delle cause di incompatibilita’ entro il 31 dicembre 2011
al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche’ alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancata
rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilita’, i
giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all’esame
di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati
nell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita’.
Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti
vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla
predetta data, apposite procedure ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo
espletamento della procedura di cui all’articolo 11, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti
presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai
soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in
servizio, che non prestino gia’ servizio presso le predette
commissioni.
I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie
entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si
intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi
dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione,
hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di
cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero
dell’economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze
armate che risulti in esubero puo’ essere distaccato, con il proprio
consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco
deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del
Ministero dell’economia e delle finanze territorialmente competente,
delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati
dall’interessato diretta ad accertare l’idoneita’ dello stesso a
svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che
risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.
Il personale distaccato conserva il trattamento economico in
godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi
carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare
sull’amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in
base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministro
della difesa e dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’invarianza
della spesa, con l’accordo di cui al primo periodo, vengono
individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti
per l’amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili
con quelle in godimento
Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e’ inserito il seguente articolo:
«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) – 1. Per le
controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad
atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso
e’ tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le
disposizioni seguenti ed e’ esclusa la conciliazione giudiziale di
cui all’articolo 48.
2. La presentazione del reclamo e’ condizione di ammissibilita’
del ricorso. L’inammissibilita’ e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del giudizio.
3. Il valore di cui al comma 1 e’ determinato secondo le
disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui
all’articolo 47-bis.
5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla
Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono
attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che
curano l’istruttoria degli atti reclamabili.
6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22, in quanto
compatibili.
7. Il reclamo puo’ contenere una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
8. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo
volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, ne’ l’eventuale
proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione
avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse,
al grado di sostenibilita’ della pretesa e al principio di
economicita’ dell’azione amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 48, in quanto compatibili.
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la
mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia
delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti
termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla
notificazione dell’atto di accoglimento parziale.
10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e’
condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una
somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di
rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente
articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, puo’ compensare parzialmente o
per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la proposta di mediazione.”.
Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento
agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1°
aprile 2012.
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e
quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla
proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e’ parte
l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011
dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo
del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi
dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine,
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le
seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro
il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
b) la domanda di definizione e’ presentata entro il 31 marzo
2012;
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del
presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse
sono altresi’ sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i
termini per la costituzione in giudizio;
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,
ai tribunali e alle corti di appello nonche’ alla Corte di
cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti
per le quali e’ stata presentata domanda di definizione. Tali liti
sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici
attestante la regolarita’ della domanda di definizione ed il
pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il
30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e
notificato l’eventuale diniego della definizione;
e) restano comunque dovute per intero le somme relative al
recupero di aiuti di Stato illegittimi;
f) con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita’ di versamento, di presentazione
della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa
del presente comma.
13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed
economicita’, entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ per il
trasferimento, anche graduale, delle attivita’ di accertamento,
liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate
erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali
e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonche’ dalle
societa’ per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo
3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e
organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con
il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere
autorizzati a svolgere l’attivita’ di riscossione con le modalita’ di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
27 Mobilita’ personale docente inidoneo insegnamento
L’argomento risulta disciplinato dall’art.19 nei commi da 12 a 15 ,che prevedono quanto segue::
“12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica
operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi all’Ufficio scolastico
regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita’,
assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio scolastico
regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto
vacante e disponibile, con priorita’ nella provincia di appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di
criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e mantiene il
maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale
amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell’ambito del
piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l’istanza ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti
disponibili, e’ soggetto a mobilita’ intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita’ con il mantenimento dell’anzianita’
maturata, nonche’ dell’eventuale maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14. La mobilita’ di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
le facolta’ assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli
enti destinatari del personale interessato ed avviene all’interno
della regione della scuola in cui attualmente il personale e’
assegnato, ovvero in altra regione, nell’ambito dei posti
disponibili.
15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonche’ il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni
destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da
utilizzare per l’attuazione della mobilita’ intercompartimentale,
nonche’ le qualifiche e i profili professionali da attribuire al
medesimo personale