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NUOVE DETERMINAZIONI CICAS PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

31/07/2011

Il Cicas è tornato a riunirsi a Pescara presso la sede della Regione Abruzzo il 25 luglio scorso ,autorizzando nuovi  interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga ,come  risulta riportato nel verbale ,il cui testo integrale si porta a  margine.

Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore (C.I.C.A.S.)

 

VERBALE di RIUNIONE

 

______________

 

Il giorno 25 del mese di Luglio, dell’anno 2011, con inizio alle ore 14,30, presso la sede della Giunta Regionale, Palazzo Ignazio Silone. 2° piano, sala Celestino V° – Via L. Da Vinci 6, L’AQUILA, su conforme convocazione disposta dall’ Assessore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con nota prot. n. 895/Segr. del 18.07.2011, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l’esame dei seguenti argomenti all’o.d.g.:

  1. Monitoraggio azione/verifica della spesa;
  2. Ulteriori misure ammortizzatori in deroga;
  3. Varie ed eventuali.

Alla riunione, presieduta dall’Assessore al Lavoro, Avv. Paolo Gatti, assistito dal Dott. Germano De Sanctis, Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali  e dal Dott.Giuseppe Sciullo, Dirigente Regionale del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro, partecipano, come da foglio di presenza allegato, i rappresentanti di:

à Regione Abruzzo;

à Amministrazioni Provinciali;

à Direzione Regionale I.N.P.S.;

à Direzione Regionale Lavoro;

à Associazioni dei datori di lavoro;

à Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

à Italia Lavoro;

à Abruzzo Lavoro.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta e procede all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno:

I° PUNTO O.D.G. – Monitoraggio azione/verifica della spesa”

Il Presidente preliminarmente porta a conoscenza del Comitato il contenuto dell’Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011, con particolare riferimento ai seguenti punti richiamati testualmente:

– “5) ……. per quanto non modificato dalla presente intesa, resta valido quanto disposto nell’Accordo del 12 febbraio 2009 e nell’Intesa dell’8 aprile 2009, comprendenti le categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le procedure per l’accesso”.

“…… di estendere per il biennio 2011-2012, previa verifica con le parti sociali, la validità delle linee guida per la formazione per il 2010 contenute nella intesa del 17 febbraio 2010”.  

– “7) Il Governo e le Regioni si impegnano, pertanto, ciascuno per i propri ambiti di competenza a programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, politiche attive del lavoro che siano – nel metodo, nel merito e nelle finalità – in linea e coerenti con la condizione specifica dei lavoratori e con le esigenze delle imprese e dei mercati del lavoro, tenuto conto del periodo temporale e della ripetizione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di una formazione efficace e non derivante soltanto dagli obblighi formali relativi all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo, attraverso:

a. l’organizzazione di politiche della formazione progettate in funzione della finalità della politica attiva (ricollocazione in caso di lavoratori in mobilità in deroga e conservazione del posto di lavoro in caso di lavoratori in Cassa integrazione in deroga) e dei fabbisogni di competenze espressi dai settori, dalle imprese e dai mercati del lavoro e della occupabilità delle persone, anche valorizzando gli strumenti di programmazione integrata per potenziare le sinergie tra politiche di sviluppo, occupazionali e formative;

b. il coinvolgimento delle imprese che fanno richiesta di ammortizzatori sociali in deroga nel processo di gestione delle politiche attive a favore dei lavoratori coinvolti, in cui siano definite le politiche da attivare per ciascuna categoria di lavoratori (sospesi, espulsi, a rischio di espulsione), da elaborare con il concorso, sia in termini di azioni che di risorse da mettere in campo, dei diversi attori (Ministero del Lavoro, Regioni, Province, parti sociali, servizi per il lavoro, impresa);

c. il coinvolgimento dei servizi competenti nei processi di definizione e di attivazione delle politiche attive, col duplice scopo di creare tutte le condizioni per rendere effettivo l’obbligo di immediata disponibilità al lavoro o alla riqualificazione professionale, predisponendo i previsti servizi e misure di politica attiva e di attivare con i servizi competenti i meccanismi necessari alla effettiva operatività del relativo regime sanzionatorio;

d. la diffusione, promozione e valorizzazione presso i sistemi e servizi che concorrono alla predisposizione delle azioni di formazione e all’incontro domanda e offerta di lavoro (soggetti firmatari degli accordi sugli ammortizzatori sociali in deroga in sede ministeriale e regionale/territoriale, servizi competenti al lavoro, enti bilaterali – qualora a ciò autorizzati dai relativi statuti – e fondi interprofessionali) e presso i lavoratori stessi del patrimonio informativo in tema di fabbisogni delle competenze reso disponibile dal rinnovato sistema Excelsior e dai sistemi informativi regionali allo scopo di superare il marcato disallineamento formativo e professionale fra le competenze richieste dalle imprese e quelle presenti nel mercato del lavoro, valorizzando il sistema di ricerca di lavoro Cliclavoro promosso dal Ministero del Lavoro e quelli sviluppati in sede regionale”;

– “11) Il Governo e le Regioni, fermo restando che le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31 dicembre 2011, si impegnano nei propri ambiti di competenza e al fine del reimpiego nell’azienda o della ricollocazione sul mercato del lavoro anche con l’eventuale utilizzo di risorse delle imprese e dei fondi interprofessionali:

a. a rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori ai percorsi di politiche attive e di formazione/riqualificazione;

b. ove per i lavoratori sospesi in cig in deroga sia previsto il rientro in azienda, a prevedere percorsi di riqualificazione idonei a migliorare le competenze dei lavoratori con conseguente rafforzamento della competitività delle imprese;

c. a rendere effettiva l’accettazione dell’offerta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia, di un lavoro congruo e/o di un percorso di accompagnamento alla ricollocazione offerto ai lavoratori licenziati o ai lavoratori sospesi per cessazione o procedure concorsuali;

d. conseguentemente, ai fini dell’applicazione del regime della decadenza da sostegno al reddito – peraltro così come prevista dalla vigente normativa – le Regioni e Province Autonome si impegnano a rendere effettiva la segnalazione all’Inps dei lavoratori che senza giustificato motivo rifiutano i percorsi di politiche attive/formazione o l’offerta di un lavoro congruo”.

-“14) Il Governo e le Regioni, nel comune convincimento di delineare regole che possano valere su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene alle situazioni in cui intervenire in deroga ed alla durata delle deroghe medesime, condividono quanto segue:

a. l’indennità di mobilità in deroga è prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell’indennità di mobilità prevista dalla Legge 223/1991. Le Regioni disciplinano autonomamente – per quanto attiene alle situazioni di crisi di loro competenza su base territoriale – l’eventuale utilizzo di tale strumento e le relative modalità applicative, disciplinando anche l’eventualità del ricorso straordinario alla mobilità in deroga per lavoratori che abbiano beneficiato di periodi di mobilità ex lege 223/1991. I periodi di mobilità in deroga, previsti dai citati accordi, preceduti dall’indennità equivalente alla mobilità di cui all’art. 10 bis del D.L. 185/2008 ove concedibile, non possono comunque superare due annualità”.

-“15) Governo e Regioni riconfermano, fino al 31.12.2012 e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l’Accordo del 12 febbraio 2009 sulle modalità di finanziamento dell’intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga, fuorché per le quote delle politiche passive che vengono definite, nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni (al netto dell’intera contribuzione figurativa). La regola del 60-40 si applica a tutte le mensilità di sostegno del reddito erogate –con accordi regionali- dal mese successivo alla sottoscrizione della presente intesa. Per quanto attiene agli accordi nazionali tale regola si applica a tutte le intese stipulate dopo la sottoscrizione della presente intesa.”

                  L’Assessore introduce quindi i risultati dell’attività di monitoraggio posta in essere da Italia Lavoro-UT Abruzzo con la collaborazione dell’INPS e della DRL:

– per gli interventi di cassa e mobilità in deroga nella regione Abruzzo, eccetto area sisma, alla data del 30/06/2011, risultano risorse residue  complessive pari a circa € 38 mln.

– per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei Comuni di cui all’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, risultano risorse residue complessive pari a circa  € .38.4 mln.

Il Presidente ringrazia le Organizzazioni e le Istituzioni per la collaborazione che assicurano nel farsi parte attiva sul territorio, portando a conoscenza dei  lavoratori e delle aziende in difficoltà gli interventi posti in essere dal CICAS e  supportando gli interessati negli adempimenti da porre in essere.

In particolare, il Presidente, ponendo in comparazione il primo semestre del 2010 ed il primo semestre 2011, fa rilevare che il numero delle aziende che hanno fatto ricorso alla CIG in deroga è rimasto sostanzialmente invariato.

Infatti, nel primo semestre 2010 il numero delle aziende era pari a 319, mentre nel primo semestre 2011, il numero delle  aziende è pari a 313.

Al contrario, il numero dei lavoratori coinvolti nella CIG in deroga ha registrato un rilevante incremento, infatti, si è passati da circa 3.600 lavoratori nel primo semestre2010 acirca 4.800 nel primo semestre 2011.

Tale incremento si può imputare al passaggio a regime degli interventi  posti in essere dal CICAS in favore delle aziende con più di 15 dipendenti. A conferma di ciò, anche i dati presenti sul Sistema Informatico Percettori dell’INPS registrano, nei periodi posti in comparazione, una considerevole diminuzione del numero dei lavoratori posti in mobilità ex lege 223/91.

Per quanto sopra detto, va evidenziato che le misure di Cig in deroga poste in essere dal CICAS, hanno contribuito a favorire la permanenza nel sistema produttivo dei lavoratori di aziende interessate dalla crisi ed assicurato loro un valido sostegno al reddito.

Per una illustrazione specifica sui risultati delle singole azioni e sull’andamento della spesa, il Presidente  cede la parola al Dr. Francesco Liberati della Direzione Regionale I.N.P.S. e al Dr. Attilio Toriello per Italia Lavoro affinché, ciascuno degli stessi, per quanto di rispettiva competenza, illustri i risultati del monitoraggio compiuto sulle domande presentate, sulle risorse finanziarie spese/impegnate e sulla situazione occupazionale in Abruzzo.

Interviene il Dr. Francesco Liberati della Direzione Regionale I.N.P.S. il quale conferma che quanto anticipato dall’Assessore, con riferimento alle risorse residue, corrisponde sostanzialmente ai dati dell’INPS, se si tiene conto:

di € 10.600.000 quale quota di cofinanziamento regionale relativa ai Decreti Interministeriali n. 53256 e n. 56218 del 2010;

degli ulteriori € 25.400.000 (di cui € 5.400.000 quota di cofinanziamento regionale) di cui al recente accordo tra il MLPS e la  Regione del 13 aprile u.s.

che i dati in questione sono stati rielaborati alla luce di valutazioni più aggiornate e di previsioni più approfondite in merito all’effettivo utilizzo degli ammortizzatori in deroga richiesti nelle diverse realtà della regione Abruzzo. In particolare, per la cig in deroga è da prevedere una spesa sostanzialmente inferiore all’impegnato e/o preventivato considerata la percentuale di tiraggio degli ultimi mesi

A seguire, per Italia Lavoro, prende la parola il Dr. Attilio Toriello, che espone il contenuto delle tavole sinottiche allegate al presente verbale. I dati confermano quanto anticipato dal Presidente.

Il Comitato prende atto di quanto rappresentato, esprime apprezzamento per il lavoro svolto da INPS e Italia Lavoro e condivide che le misure di CIG  e di Mobilità in deroga  sono risultate essere  una concreta risposta  alle esigenze del territorio.

I lavoratori licenziati sono stati supportati con l’indennità  di Mobilità in deroga, mentre   i lavoratori  appartenenti ad aziende interessate da situazioni di crisi sono stati tutelati con l’intervento della Cassa in deroga, la quale, oltre ad  aver  assicurato  un concreto sostegno al reddito  ne  ha scongiurato il  licenziamento.

Infine, lo stesso CICAS, sollecita, le Amministrazioni Provinciali ad attuare, in favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, le politiche attive del lavoro, previste dal “Patto”, così come richiamate al punto 7) dell’Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011.

 

II° PUNTO O.D.G. – Il Presidente, introduce, quindi,  l’argomento posto al secondo punto dell’ordine del giorno, ossia: “Ulteriori misure ammortizzatori in deroga”.

Premesso che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regione,  collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica che continua a protrarsi anche nell’anno 2011, esprime la necessità di confermare, anche per prossimo trimestre,  le strategie adottate con successo nel corso nel biennio 2009-2010 nonché nel primo semestre 2011 e, contestualmente, di dare impulso alle misure di politica attiva di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato  con DGR 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Sulla scorta dei precedenti provvedimenti assunti, sempre al fine di tutelare i lavoratori in particolari situazioni di difficoltà, tra le altre misure proposte, il Presidente pone in evidenza gli interventi di:

– concessione/proroga della mobilità in deroga in favore dei lavoratori nei confronti dei quali viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga ed a cui  mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane (due anni).

La misura proposta trova motivazione nella particolare situazione di crisi che stiamo attraversando, i cui effetti sono oltremodo insostenibili per i lavoratori svantaggiati prossimi alla pensione.

– ultima proroga sino al 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997. La proroga è concessa a condizione che l’Ente che utilizza il lavoratore in ASU ex art. 7 del D. Lgs 468/1997, debba impiegarlo per un monte ore tale da colmare almeno l’abbattimento della prestazione prevista dal comma 30, Art.1, L. 220/2010 (finanziaria 2011), con conseguenti oneri a suo carico.

 Tanto con l’auspicio che gli Enti che utilizzano il lavoratore, nelle more di questo ultimo periodo di ammortizzatore in deroga, pongano in essere le possibili attività utili alla loro stabilizzazione.

Il  Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore, ai sensi della normativa vigente, conferma, anche per il prossimo trimestre, l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga a beneficio delle imprese e dei lavoratori.

Il  C.I.C.A.S., richiamato:

– l’accordo quadro del 28/04/2010  che, sulla base delle esigenze del territorio, così come verificate e condivise, ha individuato  i lavoratori destinatari dei trattamenti di ammortizzatori in deroga, nonché l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi;

– l’Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011;

– le premesse di cui sopra;

– la disponibilità  finanziaria residua disponibile;

all’unanimità,   decide quanto segue:

  1. 1.                       Il presente accordo integra l’accordo quadro del 28/04/2010 e successive modifiche.

Si ribadisce che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui:

–  alla lettera  “a” dei punti 2 e 3 del verbale CICAS del 05/11/2010;

–  alla lettera “g” del punto 3 ed alla lettera “i” del punto 4  del verbale CICAS del 28/04/2010 ;

– al punto “6”del verbale CICAS del 28/04/2010;

                  con la precisazione che, sulla scorta di quanto previsto al punto 11) dell’Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011, le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga di cui sopra, nonché le nuove misure previste dal presente verbale, dovranno essere contenute entro la data del  31.12.2011.

  1. 2.                       In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori  che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, per i quali si rinvia al successivo punto 3, stabilisce che le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:

 

CIG IN DEROGA

INTERVENTI

a)                      Proroga, sino alla data del 31/10/2011, della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa;  nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe.

b)                      Proroga, sino al 31/10/2011, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi dal lavoro e ad orario ridotto per carenza di attività  già beneficiari del provvedimento di cui alla lettera “e”,  del verbale del 28.04.2011.

 

MOBILITA’ IN DEROGA

INTERVENTI

 

c)                       Concessione, fino ad un  massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.08.2011 al 31.10.2011 risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

d)                      Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.08.2011 al 31.10.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91.

e)                       Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.08.2011 al 31.10.2011, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire   l’indennità di disoccupazione  o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

f)                        Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.08.2011 al 31.10.2011, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione  o altra tipologia di ammortizzatore sociale, già beneficiari di detto trattamento in forza delle punto 2 lettera “g” del verbale CICAS del 20.04.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

g)                      Proroga fino al 31/10/2011 della mobilità in deroga in favore dei lavoratori di cui alla DGR 433/06 inseriti in specifici percorsi di stabilizzazione.

h)                      Concessione/Proroga della mobilità in deroga sino al 31/12/2011,  in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali,  nel periodo dal 01.08.2011 al 31.12.2011,  viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;

i)             Ultima proroga sino al 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997, già destinatari di detto trattamento a seguito della disposizione di cui al punto 2 della lettera “g” del verbale CICAS del 28.01.2011 ed assimilate. La proroga è concessa a condizione che l’Ente che utilizza il lavoratore in ASU ex art. 7 del D. Lgs 468/1997, debba impiegarlo per un monte ore tale da colmare almeno l’abbattimento della prestazione prevista dal comma 30, Art. 1, L. 220/2010 (finanziaria 2011), con conseguenti oneri a suo carico;

j)  Proroga fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori  dello IAL  CISL Abruzzo, assunti con contratto di collaborazione, già interessati da provvedimento di concessione di cui alla lettera “j”, punto 2, del verbale CICAS del 28/01/2011.

 

 

  1. 3.                       In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto 2, le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:

 

CIG IN DEROGA

INTERVENTI

 

a)                      Proroga, fino alla data del 31/10/2011 della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe;

b)                      Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori sospesi, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa e per i quali, dal periodo 01.08.2011 al 31.10.2011, risulti scadere l’indennità di cassa in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alla lettera a) dei  verbali CICAS del 27.04.09, del 10/11/2009,  del 28/04/2010,  del 05/11/2010 del 28/01/2011 e del 20.04.2011 ;

c)                        Proroga, fino al 31/10/2011, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi  dal lavoro, o ad orario ridotto per carenza di attività, già beneficiari del  provvedimento di cui alla lettera  “ i ” del verbale CICAS del 20.04.2011.

MOBILITA’ IN DEROGA

INTERVENTI

 

d)                       Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro  titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali,  nel periodo dal  01.08.2011 al 31.10.2011,  viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.

e)                       Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 28.01.2011 e lettere b) e c) del verbale CICAS del 20.04.2011, nei confronti dei quali, entro la data del  31.10.2011, sia scaduta o venga a scadere la mobilità in deroga. Sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione.

f)                        Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.08.2011 al 31.10.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

g)                       Proroga sino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.08.2011 al 31.10.2011, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa allo scadere della mobilità  ex lege 223/91.

h)                      Concessione sino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.08.2011 al  31.10.2011, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire   l’indennità di disoccupazione  o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

i)   Proroga sino ad un massimo di 13 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.08.2011 al 31.10.2011, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire   l’indennità di disoccupazione  o altra tipologia di ammortizzatore sociale, già beneficiari di detto trattamento in forza delle punto 3 lettera “f” del verbale CICAS del 20.04.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

j)  Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.08.2011 al 31.10.2011 sia scaduta o venga a scadere l’indennità di mobilità in deroga, che non coincide con quella relativa all’intervento di cui alle lettere b) e c) del 28/01/2011 e del 20.04.2011.

k)                      Concessione/Proroga della mobilità in deroga sino al 31/12/2011,  in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali,  nel periodo compreso tra il 01.08.2011 ed il 31.12.2011,  viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;

l)                 Ultima Proroga, fino al 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997, già destinatari di detto trattamento a seguito della disposizione di cui al punto 3 della lettera “l” del verbale CICAS del 28.01.2011 ed assimilati. La proroga è concessa a condizione che l’Ente che utilizza il lavoratore in ASU ex art. 7 del D. Lgs 468/1997, debba impiegarlo per un monte ore tale da colmare almeno l’abbattimento della prestazione prevista dal comma 30, Art. 1, L. 220/2010 (finanziaria 2011), con conseguenti oneri a suo carico.

  1. 4.                       I componenti del CICAS all’unanimità concordano che l’impresa e/o i lavoratori vanno tenuti indenni da qualsiasi onere relativo alla definizione del verbale di accordo sindacale funzionale alla richiesta dell’indennità di cassa in deroga.
  1. 5.                       Le Amministrazioni Provinciali, anche a seguito dell’Intesa Stato-Regioni del 20.04.2011, già puntualmente richiamata dall’Assessore Paolo Gatti, confermano l’impegno a porre in essere le azioni di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato  con DGR 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nei tempi di utilizzo delle risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga.
  1. 6.                       Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie , perla CIG in deroga va utilizzato il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell’INPS, tanto anche in considerazione delle nuove disposizioni dell’Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di  sostegno al reddito in deroga.
  1. 7.                       Alla  Conferenza dei Servizi, presieduta dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro, è demandata la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica per accedere all’utilizzo delle disposizioni di cui al presente verbale.
  1. 8.                       L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, conseguenti ai provvedimenti decisi nell’odierna riunione, è subordinata alle disponibilità finanziarie, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.
  1. 9.                       La validità del presente verbale  decorre dalla data della sua sottoscrizione.

III°  PUNTO O.D.G. – Il Presidente introduce l’argomento posto al terzo punto dell’ordine del giorno: “Varie ed Eventuali”:

a) Periodo di anzianità lavorativa. 

La delegata della Direzione Regionale del Lavoro rappresenta la problematica posta alla sua attenzione dalle OOSS in merito al  permanere o meno in capo ai lavoratori, in caso di cessione dei contratti d’appalto, del requisito dell’anzianità lavorativa utile per poter usufruire del trattamento di integrazione salariale dei lavoratori in deroga.

Interviene il Dott. Sciullo il quale rappresenta  che i lavoratori per i quali si richiede l’indennità di cassa integrazione in deroga devono aver maturato, alla data di inizio del periodo di sospensione per il quale viene richiesta l’integrazione salariale in deroga, almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di provenienza, ai sensi dell’art. 7-ter, comma 6, della L. 33/2009. Inoltre, per i soli somministrati i 90 giorni possono essere anche non continuativi, purchè maturati entro i 12 mesi precedenti la data di sospensione prevista nell’ambito delle mansioni svolte presso l’azienda o unità produttiva che dichiara lo stato di crisi.

Visto quanto sopra, tenuto conto della posizione incolpevole dei lavoratori, in caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo d’azienda o di incorporazione, o assimilabili che comportino un passaggio diretto, i periodi di lavoro precedenti tali operazioni posso essere considerati  utili ai fini del calcolo suddetto.

La DRL e l’INPS  concordano con la posizione rappresentata dal Dott. Sciullo.

Il Comitato, in considerazione di ciò, all’unanimità,  dispone che  in caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo d’azienda o di incorporazione, o assimilabili che comportino un passaggio diretto, i periodi di lavoro precedenti tali operazioni vanno  considerati  utili ai fini del calcolo suddetto.

Alle ore __________ il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

 

   

Regione Abruzzo

 

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Amministrazioni Provinciali

 

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Direzione Regionale I.N.P.S.

 
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Direzione Regionale Lavoro

 

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Associazioni dei datori di lavoro

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Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

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Italia Lavoro

 

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Abruzzo Lavoro

 

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PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

31/07/2011

Si riporta di seguito l’elenco delle Aziende operanti in Abruzzo per cui nel periodo dal 16/07/2011 al 23/07/2011 risultano emanati i provvedimenti del Ministero delLavoro per l’intervento della cigs.

Denominazione Azienda :    COMEC INNOVATIVE
con sede in :   CHIETI Prov :    CH
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta
Unità di :    CHIETI Prov :    CH  
Settore:    FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI, ESCLUSE LE PARTI INTERCAMBIABILI    
Decreto del  19/07/2011 n.  60723        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   21/02/2011   al   20/02/2012        
Con autorizzazione al pagamento diretto        

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Denominazione Azienda :    FOTOLITO
con sede in :   CITTA’ SANT’ANGELO Prov :    PE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    SAN GIOVANNI TEATINO Prov :    CH  
Settore:    Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa    
Decreto del  19/07/2011 n.  60667        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   02/05/2011   al   01/05/2012        
Con autorizzazione al pagamento diretto        

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Denominazione Azienda :    PUBLIPRESS
con sede in :   L’AQUILA Prov :    AQ
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta
Unità di :    L’AQUILA Prov :    AQ  
Settore:    Edizione di riviste e periodici    
Decreto del  19/07/2011 n.  60718        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   11/04/2011   al   10/04/2012        

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Denominazione Azienda :    Soc. Ingg. Ettore e Guido Di Veroli
con sede in :   ROMA Prov :    RM
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
     
     
Unità di :    L’AQUILA Prov :    AQ  
Settore:    Lavori generali di costruzione di edifici    
Decreto del  19/07/2011 n.  60664        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   07/02/2011   al   06/02/2012        

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Denominazione Azienda :    TEXILE
con sede in :   GIULIANOVA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    GIULIANOVA Prov :    TE  
Settore:    INDUSTRIE TESSILI E DELL’ABBIGLIAMENTO    
Decreto del  19/07/2011 n.  60683        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   25/02/2011   al   24/02/2012        
Con autorizzazione al pagamento diretto        

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NOVITA’ PENSIONI IN MANOVRA FINANZIARIA 2011

28/07/2011

Il blocco totale o parziale (45%) della rivalutazione delle pensioni nel biennio 2012-2013 – misura che garantirà una riduzione della spesa previdenziale pari a 2,2 miliardi entro il 2014 – si applicherà per fasce. Ragion per cui tutti gli assegni continueranno a beneficiare dell’indicizzazione al carovita anche se in misura progressivamente inversa rispetto all’entità della pensione. A precisare come funzionerà la misura introdotta in manovra è una nota dell’Inps.
Le pensioni più basse fino a tre volte il minimo, ovvero fino a un importo di 1.428 euro mensili, anche l’anno prossimo saranno rivalutate per intero. Le pensioni tra tre e cinque volte il minimo – nello scaglione tra 1.428 e 2.380 euro mensili – saranno invece rivalutate al cento per cento nella fascia fino a 1.428 e al 45 per cento nella fascia fino a 2.380. Le pensioni oltre cinque volte il minimo – ovvero superiori a 2.380 euro mensili – saranno infine rivalutare al 100 per cento nella fascia fino a 1.428 euro e al 45 per cento nella fascia da 1.428 a 2.380. Solo per la quota di assegno che supera quest’ultima soglia la rivalutazione sarà azzerata.

L’intervento sull’indicizzazione degli assegni, che riguarderà, secondo l’Inps, 4,4 milioni di pensionati, ieri ha scatenato i sindacati, uniti nel respingere una misura che il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, ha definito «socialmente ingiusta». In questo modo, ha osservato Bonanni, si rendono «ancora più vulnerabili quei pensionati che negli ultimi quindici anni hanno già visto ridursi il potere di acquisto delle loro pensioni». Dura anche la reazione della Cgil, per cui è intervenuta la segretaria confederale Vera Lamonica: «Siamo assolutamente contrari – ha sottolineato – e ci opporremo con tutti gli strumenti della mobilitazione. È una misura inaccettabile, iniqua e vessatoria che ancora una volta colpisce gli stessi e non le grandi ricchezze. È il segno di una manovra che scarica su lavoratori e pensionati il costo del risanamento e non colpisce la ricchezza».

 

 

Proteste per la nuova stretta sulle rivalutazione sono giunte anche dal fronte politico. Cesare Damiano (Pd), autore in veste di ministro del Lavoro del governo Prodi dell’ultimo intervento analogo che però riguardava gli assegni superiori otto volte il minimo, ha parlato di misura inaccettabile «che colpisce non le pensioni ricche ma quelle medie e che conferma il carattere di ingiustizia sociale di questo provvedimento». Nino Lo Presti, capogruppo di Fli in commissione Bilancio alla Camera sottolinea poi che la stretta «creerà ancora più disagio nelle fasce più deboli». E contro queste ultime «continueremo ad andare» ha sottolineato il vicepresidente dei deputati dell’Udc, Gian Luca Galletti, «almeno fino a quando non si faranno riforme vere». Secondo l’Idv, infine, «la manovra è una truffa, scarica il peso sul prossimo governo, non contiene misure strutturali, non rilancia l’economia ed offende pure i cittadini».

Nel corso delle riforme del sistema pensionistico degli anni Novanta il meccanismo di indicizzazione degli assegni è stato più volte rimodulato. L’intervento più lontano nel tempo risale alla riforma Amato (1992) quando l’indicizzazione venne ridotta prima che il meccanismo venisse modificato con l’adeguamento degli assegni non più alla dinamica dei salari ma a quella dei prezzi. Qualche anno dopo (1994) il primo governo Berlusconi intervenne nuovamente, con l’aggancio della rivalutazione all’inflazione programmata. Poi fu la volta del governo Dini, che con il varo della sua riforma (legge 335/1995) realizzò il blocco generalizzato per tutte le pensioni, anche per le più basse. Infine l’ultima stretta voluta dal governo Prodi (2007) con il blocco per un solo anno degli adeguamenti delle pensioni superiori otto volte il minimo.

LE PRINCIPALI MISURE PREVIDENZIALI

Sale l’età di vecchiaia
catterà dal 2020 il graduale aumento fino a 65 anni dell’età di pensionamento delle donne nel settore privato. Da quell’anno ci vorrà un mese in più (60 anni e un mese) per lasciare il lavoro. Poi i requisiti anagrafici vengono incrementati via via fino al 2032

Pensione e attesa di vita
Dal 2014 il momento del pensionamento verrà definito, oltre che dalla finestra unica, anche sulla base dell’aspettativa di vita del lavoratore secondo le proiezioni Istat. In fase di prima attuazione questo ulteriore posticipo non potrà superare i tre mesi

Rivalutazione bloccata
Le pensioni più basse, fino a 3 volte il minimo, ovvero fino a 1.428 euro mensili, saranno sempre rivalutate al 100%. Le pensioni tra 3 e 5 volte il minimo saranno rivalutate al 45%. Stop alla rivalutazione per quelle oltre 5 volte il minimo. Il blocco sarà per fasce

INDICAZIONI INPDAP PENSIONI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO MANOVRA FINANZIARIA

28/07/2011

Le indicazioni di cui al titolo sono contenute nella nota operativa dell’Inpdap n.27/2011  ,che fa riferimento alle  corrispondenti previsioni dell’art.16  del decreto legge n.98/2011 ,convertito con modificazioni dalla legge n.11/2011,riguardanti la manovra finaziaria.

Gli aspetti pensionisti dei pubblici dipendenti che  il predetto art.16 considera  e regolamenta con effetto immediato sono i seguenti :

 1)  a decorrere dal  1 º  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre  2014,  i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di
previdenza obbligatorie,  i  cui  importi  complessivamente  superino
90.000 euro lordi  annui ,ossia  un importo netto mensile per tredici mesi di euro 4.381,77,  sono  assoggettati  ad  un  contributo  di perequazione pari al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche’ pari al  10  per  cento  per  la
parte eccedente 150.000 euro ossia un importo netto mensile per tredici mesi di euro 6.947,96; a seguito della predetta  riduzione  il trattamento  pensionistico  complessivo  non  puo’  essere   comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Ai predetti  importi  concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che  garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del  trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle  di  cui  al  decreto
legislativo 16 settembre 1996, n.  563,  al  decreto  legislativo  20
novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252, nonche’ i trattamenti che assicurano  prestazioni  definitive  dei
dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi  compresa
la gestione speciale  ad  esaurimento  di  cui  all’articolo  75  del
decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,
nonche’ le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS  per  il
personale  addetto  alle  imposte  di  consumo,  per   il   personale
dipendente dalle aziende private del gas  e  per  il  personale  gia’
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte  dirette.  La
trattenuta  relativa  al  predetto  contributo  di  perequazione   e’
applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a  conclusione
dell’anno di riferimento, all’atto della  corresponsione  di  ciascun
rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta e’
preso a riferimento il trattamento  pensionistico  complessivo  lordo
per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal
casellario  centrale  dei  pensionati,  istituito  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,  e  successive
modificazioni, e’ tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i
necessari  elementi  per   l’effettuazione   della   trattenuta   del
contributo  di  perequazione,  secondo  modalita’  proporzionali   ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono  versate,
entro il  quindicesimo  giorno  dalla  data  in  cui  e’  erogato  il
trattamento su cui  e’  effettuata  la  trattenuta,  all’entrata  del
bilancio dello Stato. 

 2)   l”articolo 21, ottavo comma, della legge 27  dicembre  1983,  n.
730, si  interpreta  nel  senso  che  le  percentuali  di  incremento
dell’indennita’ integrativa speciale ivi previste  vanno  corrisposte
nell’aliquota massima, calcolata sulla quota dell’indennita’ medesima
effettivamente spettante  in  proporzione  all’anzianita’  conseguita
alla data di’ cessazione dal servizio.

Hanno effetto a partire dal 2012 le disposizioni  riguardanti i seguenti aspetti pensionistici:

1)   per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  non  e’  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo
inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento alla quale l’indice  di  rivalutazione  automatica  delle
pensioni e’ applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l’aumento   di
rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato;

2) All’articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 12-bis,  la  parola:  “2015”  e’  sostituita  dalla
seguente: “2013” e sono soppresse le parole: “, salvo quanto indicato
al comma 12-ter,”;
      b) al comma 12-ter, primo periodo,  le  parole:  “2013”  e  “30
giugno” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2011” e  “31
dicembre” ed e’ soppresso l’ultimo periodo.»

 Pertanto l’adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione, in base al quale l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita individuata dall’ISTAT, programmato dall’1.1.2015, è anticipato all’1.1.2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall’ISTAT a partire dall’anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, a partire dall’1.1.2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi;

Per un’immediata visualizzazione degli effetti derivanti dalla disposizione in esame nell’ano 2013 ,si riporta il seguente schema riepilogativo:

 ANNO                                  REQUISITO ANAGRAFICO PENSIONE VECCHIAIA               REQUISITI PENSIONE ANZ.(QUOTE)

2013                                                          65 ANNI E 3 MESI                                                            -61 ANNI E 3 MESI+36ANNI CONTR.

                                                                                                                                                                       -62ANNIE 3 MESI+35ANNI CONTR.

                                                                                                                                                                               (QUOTA 97 E 3)

3) in merito alle pensioni di reversibilità,  le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dall’1.1.2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale-ora del 60%-, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai 10 anni. La riduzionedel 10% ,che non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili ,sara’ in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.Nei casi di frazione d’anno la predetta riduzione saràproprzionalmente rideterminata.

 4)  accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva in virtù del quale:

* chi matura, nel 2012, il diritto alla pensione con il solo requisito della massima anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica (40 anni di anzianità contributiva), potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito;

* chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva;

* chi matura il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del suddetto requisito.

La disposizione di cui sopra non trova applicazione al personale della scuola ,ai sensi dell’art59 c.9 della legge n.449/1997,che stabilisce il pensionamento dal 1^ settembre dell’anno dimaturazione del requisito .

MESSAGGIO INPS ACCREDITO PERIODI LAVORO COMPATIBILE CON MOBILITA’

28/07/2011

Si richiama’attenzione sul messaggio inps 15 luglio 2011, n. 14692,riguardante l’accredito  figurativo per periodi di mobilità nei casi di compatibilità della relativa indennità con l’attività di lavoro – circolare 67 del 14 aprile 2011.,il cui testo itegrale si riporta in allegato

La circolare n.67 del 14 aprile 2011 disciplina la compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa. Il presente messaggio, ad integrazione della predetta circolare, disciplina il regime dell’accredito figurativo nelle suddette ipotesi di compatibilità.

1) Regime dell’accredito figurativo nei casi di cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa (punto 4 della circolare 67/2011).

Nei casi di cumulabilità disciplinati dal punto 4 della circolare 67/2011, l’accredito dei contributi figurativi dovrà essere effettuato in quota integrativa, in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla differenza tra l’intera retribuzione presa a base per il calcolo dell’indennità di mobilità e la retribuzione percepita in relazione all’attività svolta. In tale ipotesi la contribuzione obbligatoria relativa all’attività effettivamente svolta verrà accreditata nella gestione di competenza e darà luogo, laddove ne ricorrano le condizioni, alle prestazioni previste dall’ordinamento delle medesime gestioni.

2) Regime dell’accredito figurativo nei casi di cumulabilità totale dell’indennità di mobilità con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per gli anni 2009 e 2010 (punto 5 della circolare 67/2011).

Per quanto riguarda le fattispecie di compatibilità e cumulabilità totale dell’indennità di mobilità con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per gli anni 2009 e 2010 (punto 5 della messaggio 12082 del 4 maggio 2010.

3) Esclusione dell’accredito figurativo in caso di corresponsione anticipata in unica soluzione dell’indennità di mobilità.

Nei casi in cui, ai sensi della circolare n.67/2011, l’interessato abbia percepito l’indennità di mobilità in un’unica soluzione, l’accredito figurativo non potrà essere concesso.

4) Norme speciali.

Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscano diversi criteri di valorizzazione della contribuzione figurativa per fattispecie particolari da esse disciplinare.

AUTORIZZAZIONE GARANTE PRIVACY TRATTAMENTO DATI RAPPORTO LAVORO

28/07/2011

 Si richiama l’attenzione sull’autorizzazione n.1 del 24 giugno scorso fornita dal Garante della privacy su l trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

                                                                             AUTORIZZA

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità, in conformità all’art. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione è rilasciata:

a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);

b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;

– l’autorizzazione riguarda anche l’attività svolta:

c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;

d) dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;

e) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità di cui al punto 3), lettera h).

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

a) a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;

b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;

c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto 1);

d) a candidati all’instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;

e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);

f) a terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

3) Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:

a) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché del riconoscimento di agevolazioni, dell’applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica;

b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;

c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo;

d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;

f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale;

g) per garantire le pari opportunità nel lavoro;

h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.

4) Categorie di dati.

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:

a) nell’ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell’obiezione di coscienza;

b) nell’ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l’esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l’organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;

c) nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all’idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all’appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell’interessato, o comunque relativi anche all’indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.

5) Modalità di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l’interessato.

La comunicazione di dati all’interessato deve avvenire di regola direttamente a quest’ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l’interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli 26 del Codice.

6) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell’obbligo previsto dall’art. 11, comma 1, lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l’indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

7) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell’interessato.

Ai sensi dell’art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

8) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell’art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

a) nell’art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell’assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore;

b) nell’art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro, l’esistenza di uno stato di sieropositività;

c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni;

d) fermo restando quanto disposto dall’art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all’handicap, alla razza, all’origine etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2011 fino al 31 dicembre 2012, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVA OPZIONE TRATTAMENTO INVALIDITA’ E DISOCCUPAZIONE

28/07/2011

La questione specificata in oggetto risulta trattata dalla Corte Costituzionalità con l’Ordinanza n.234 del 22.7.2011 ,con cui ,riconoscendo che i lavoratori parzialmente invalidi ,titolari di assegno o di pensione d’invalidità ,in caso di perdita del posto di lavoro ,hanno diritto ad optare tra il trattamento di invalidità e quello si disoccupazione,ha stabilito l’illegittimita’ costituzionale dell’art.7 ,comma 6 ,del dec.legge n.148/83,convertito  dalla legge n.236/83,che invece prevede l’incompatibilita’ tra i due trattamenti

Di seguito si riporta il testo integrale dellla predetta Ordinanza.

 

SENTENZA N. 234

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e dell’articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, promosso dal Tribunale di Bologna nel procedimento vertente tra M.L. e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 4 maggio 2010, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di M. L. e dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini per M.L., Antonietta Coretti per l’INPS e l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.− Con ordinanza del 4 maggio 2010, il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, «nella parte in cui tali norme non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato».

Il rimettente riferisce che, nel giudizio sottoposto al suo esame la ricorrente, dopo la concessione dell’assegno di invalidità parziale, aveva continuato a prestare la propria attività lavorativa. Licenziata per riduzione di personale, ed essendo assicurata contro la disoccupazione presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), la predetta ricorrente aveva dichiarato di optare per il trattamento più favorevole tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione. La sede INPS competente, tuttavia, aveva respinto la domanda, affermando che l’assegno di invalidità era incompatibile con l’indennità di disoccupazione, in forza dell’art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali), non convertito in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dal successivo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

L’art. 6, comma 7, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993, infatti, riferisce il rimettente, inizialmente prevedeva solo che i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l’indennità di mobilità fossero incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché dei lavoratori autonomi. In seguito, prosegue il rimettente, tale norma è stata modificata per effetto della sentenza n. 218 del 1995, con cui questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso articolo, nonché dell’art. 1 della legge n. 236 del 1993, solo per lavoratori aventi diritto alla mobilità, nella parte in cui non prevedono che, all’atto di iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidità, possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità, nei modi e con gli effetti di cui agli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Tornando al caso del giudizio a quo, il rimettente riferisce che, poiché la normativa in vigore prevede tale facoltà solo nel caso di concorso tra il trattamento di mobilità e l’assegno o la pensione di invalidità, la ricorrente, avendo diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione, non aveva avuto la facoltà di optare tra l’assegno di invalidità, di cui è titolare, e il predetto trattamento di disoccupazione, in concreto più favorevole.

Ebbene, secondo il Tribunale di Bologna, la mancata previsione delle facoltà di opzione anche nel caso di concorso tra indennità di disoccupazione e trattamento di invalidità, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., per le stesse ragioni poste a fondamento della già citata sentenza n. 218 del 1995 della Corte costituzionale, violando ulteriormente l’art. 3 della Carta costituzionale, sotto l’aspetto della disparità di trattamento tra chi, fruendo di un trattamento di invalidità, si trova in stato di disoccupazione con o senza collocazione in mobilità, posto che nel primo caso può esercitare la facoltà di opzione del trattamento più favorevole, mentre nel secondo tale facoltà è preclusa.

Secondo il rimettente, la questione di costituzionalità della norma citata, inoltre, è rilevante nel giudizio a quo, posto che l’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993 e l’art. 1 della legge n. 236 del 1993 non prevedono la suddetta opzione e non sono superabili in via meramente interpretativa, stante il letterale e chiaro disposto delle norme in questione.

2.− Con memoria depositata il 22 dicembre del 2010, l’Istituto nazionale per la previdenza sociale ha chiesto che la sollevata questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

Quanto alla dedotta inammissibilità, secondo l’INPS, l’ordinanza di rimessione non sarebbe motivata in modo esauriente ed autosufficiente, facendo rinvio alle «ragioni poste a fondamento della già citata sentenza n. 218 del 1995 della Corte costituzionale», senza motivare in ordine alla configurabilità di una coincidenza – quanto a natura, presupposti ed effetti – tra il trattamento di disoccupazione ed il trattamento di mobilità, così riproducendo il profilo di inammissibilità stigmatizzato dalla Corte nell’ordinanza n. 297 del 2000, in relazione ad altra questione sollevata con riferimento alla medesima norma.

Quanto al merito, l’INPS ha chiesto che la questione di costituzionalità sia dichiarata infondata, attesa la non comparabilità tra l’istituto dell’indennità di disoccupazione, rispetto al quale è intervenuta la sentenza citata dal rimettente, e quello dell’indennità di disoccupazione. Secondo l’INPS, infatti, nei due istituti sarebbero diversi la natura giuridica, i presupposti di applicabilità e la struttura, per cui, come rimarcato dalla Corte nella citata ordinanza n. 297 del 2000, la pronuncia additiva richiesta non sarebbe “a rime obbligate”.

3.− Con memoria, depositata il 23 dicembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, ed ha chiesto che la questione di legittimità sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Quanto al primo aspetto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato il carattere eccezionale dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 299 del 1994 – norma della cui efficacia il rimettente ha chiesto l’estensione anche alla fattispecie sottoposta al suo esame – atteso che, come già la Corte costituzionale avrebbe evidenziato nell’ordinanza n. 218 del 2000, tale norma, introducendo l’opzione soltanto tra l’indennità di mobilità e le prestazioni di invalidità, costituirebbe eccezione al principio generale, dettato dall’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, di incompatibilità tra trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e trattamenti pensionistici diretti.

Nel merito, secondo il Presidente del Consiglio non vi sarebbe coincidenza tra l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione: mentre la prima, connessa strettamente al trattamento di integrazione salariale, sarebbe svincolata dall’accertamento dello stato di bisogno individuale e sarebbe legata a obiettivi di politica economico-sociale di tutela dell’occupazione (tanto da essere strettamente connessa alla dimensione occupazionale dell’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera), la seconda avrebbe natura prettamente assicurativa e sarebbe legata funzionalmente alla situazione di bisogno del lavoratore. Inoltre, quanto ai presupposti, l’indennità di mobilità, a differenza di quella di disoccupazione (riconosciuta a tutti i lavoratori, in conseguenza di un licenziamento anche individuale), è attribuita ai soli lavoratori dipendenti di imprese del settore industriale con almeno quindici dipendenti e a condizione che possano far valere un minimo di anzianità lavorativa presso l’azienda datrice di lavoro, e solo a seguito di licenziamento collettivo e dopo l’inizio di una procedura sindacale di messa in mobilità.

Diverse, poi, sarebbero anche la struttura e l’articolazione dei due istituti indennitari, sia con riferimento all’entità che alla durata dei benefici concessi.

4.− Si è costituita in giudizio anche la ricorrente L.M., chiedendo che la questione di costituzionalità sollevata sia dichiarata rilevante nel giudizio a quo, a causa della impossibilità di riconoscere al titolare dell’indennità di invalidità il diritto di optare per l’indennità di disoccupazione in via interpretativa, sulla base della legislazione vigente. Essa ha poi chiesto che la questione sia dichiarata fondata, potendosi desumere la ratio decidendi dell’accoglimento dalla stessa sentenza n. 218 del 1995, citando alcuni passi della stessa pronuncia e svolgendo ulteriori considerazioni a sostegno della tesi della perfetta adattabilità di tale pronuncia anche al caso della opzione tra indennità di invalidità ed indennità di disoccupazione.

5.− Con memoria depositata in data 14 giugno 2001, la parte privata ha illustrato ulteriormente le proprie argomentazioni a sostegno della sollevata questione.

Considerato in diritto

1.− Il Tribunale di Bologna dubita, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui non prevedono che i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, possono optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

1.1.− La norma censurata, nella sua originaria formulazione, si limitava ad introdurre il divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e dell’indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; escludendo, dunque, che i soggetti che si trovavano nelle condizioni di poter astrattamente fruire, contemporaneamente, di entrambi tali tipologie di prestazioni previdenziali potessero in concreto godere di entrambe, cumulandole.

1.2.− Successivamente alla sua emanazione, la norma è stata integrata per effetto dell’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha introdotto un temperamento al divieto di cumulo, consentendo, ai soli lavoratori aventi diritto alla mobilità, di scegliere, all’atto di iscrizione nelle liste di mobilità, tra tali trattamenti e quello di mobilità e stabilendo che, in caso di opzione a favore del trattamento di mobilità, l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità resti sospesa per tutto il periodo di fruizione del predetto trattamento.

Tale facoltà di opzione, invece, non risulta estensibile ai lavoratori titolari dell’assegno di invalidità che abbiano diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione. Questi ultimi, al momento del licenziamento, durante il periodo di disoccupazione potranno percepire il solo assegno parziale di invalidità.

1.3.− In seguito, questa Corte, con la sentenza n. 218 del 1995, ha esteso l’operatività del diritto di opzione anche al periodo precedente alla riforma del 1994, rendendo, dunque, retroattiva la norma introdotta dal legislatore appena l’anno precedente.

2.− Preliminarmente, deve osservarsi che la questione è stata sollevata con riferimento sia all’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, sia all’art. 1 della legge n. 236 del 1993, che, nel convertire in legge il predetto decreto, ha fatto salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), tra i quali v’è quella posta a fondamento dell’impugnato provvedimento di reiezione dell’istanza di opzione.

2.1.− Sempre in via preliminare, l’INPS e il Presidente del Consiglio hanno eccepito l’inammissibilità della questione, in quanto la stessa, in punto di non manifesta infondatezza, risulterebbe motivata solo per relationem, mediante rinvio integrale alle argomentazioni contenute in altra sentenza di questa Corte.

Tale eccezione è fondata solo con riferimento all’art. 38 Cost.

Questa Corte ha avuto modo di ribadire (ex plurimis, sentenze n. 64 del 2009, n. 328 del 2008 e ordinanze n. 354, n. 75 e n. 42 del 2007, n. 312 del 2005) che, nell’ordinanza di rimessione, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, non potendosi limitare ad un generico richiamo alla giurisprudenza, o ad altri atti estranei all’ordinanza stessa.

Ebbene, con riferimento al parametro di cui all’art. 38 Cost., l’ordinanza di rimessione, oggi in esame, risulta motivata unicamente attraverso il rinvio recettizio alle motivazioni contenute nella già citata sentenza n. 218 del 1995. Al di fuori di tale inammissibile rinvio, non è rinvenibile alcuna motivazione specificamente riferibile all’art. 38 Cost. Pertanto, la predetta questione va dichiarata, in parte qua, inammissibile.

Al contrario, con riferimento al principio di cui all’art. 3 Cost., l’eccezione di inammissibilità deve essere respinta. Il rimettente, infatti, dopo aver richiamato le argomentazioni contenute nella motivazione della predetta sentenza, nel prosieguo dell’ordinanza, individua in modo autonomo il vulnus costituzionale denunciato con riferimento al principio di uguaglianza, identificandolo nella disparità di trattamento tra lavoratori aventi diritto alla mobilità e lavoratori che, pur disoccupati, ne sono esclusi. Tale motivazione, ancorché sintetica, deve ritenersi idonea a circoscrivere in modo adeguato ed autosufficiente l’oggetto dello scrutinio di costituzionalità demandato a questa Corte.

2.3.− Né sussiste l’eccepito profilo di inammissibilità, connesso all’asserito carattere non “a rime obbligate” dell’intervento additivo richiesto, perché quest’ultimo costituisce l’unica possibile soluzione alla denunciata disparità di trattamento.

3.− Nel merito, la questione è fondata.

3.1.− La disposizione censurata, come integrata dall’art. 2 del decreto-legge n. 299 del 1994 e dalla sentenza n. 218 del 1995, determina un’oggettiva diversità di trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un assegno o di una pensione di invalidità che, al momento del licenziamento, rientri nel novero dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e quello che abbia invece diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione.

Mentre nel primo caso, infatti, il lavoratore che, a causa del regime di incompatibilità, non può percepire entrambi gli assegni (di invalidità e di mobilità), ha però la facoltà di scegliere tra le due prestazioni, a seconda di quale dei due trattamenti sia, in concreto, più conveniente, nel secondo caso, non ha tale possibilità di scelta e si trova, di fatto, obbligato a beneficiare di quello connesso al suo stato di invalidità. L’impossibilità di optare per il trattamento di disoccupazione in occasione del licenziamento, determina, dunque, per i soli lavoratori inabili non aventi diritto alla mobilità, la concreta inutilizzabilità di tale tutela assicurativa.

3.2.− Come questa Corte ha affermato, il legislatore, nel regolamentare il concorso tra più assicurazioni sociali e, in particolare, tra quelle connesse allo stato di invalidità e vecchiaia e quelle connesse allo stato di disoccupazione, gode certamente della più ampia discrezionalità (e può ben valutare, quindi, come sufficiente l’attribuzione di un unico trattamento previdenziale al fine di garantire al lavoratore assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e della sua famiglia), ma, nel fare tale scelta, deve soddisfare il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 218 del 1995).

Nel caso in esame, la descritta diversità di disciplina tra indennità di disoccupazione ed indennità di mobilità non è ragionevole, perché, non essendo connessa a rilevanti differenze strutturali delle due situazioni poste a confronto, risulta irragionevolmente discriminatoria.

Diversamente, infatti, da quello che sostengono l’INPS e il Presidente del Consiglio dei ministri, circa la non equiparabilità dell’assegno ordinario di disoccupazione al trattamento di mobilità, le differenze tra i due emolumenti (che si assumono essere connesse a diversità di presupposti, entità e struttura degli stessi) sono marginali e non giustificano, per i lavoratori non aventi diritto alla mobilità, la mancata previsione del diritto di opzione.

Infatti, l’indennità ordinaria di disoccupazione e l’indennità di mobilità − valutate non in astratto ma con specifico riferimento alla ratio della disposizione di cui si chiede l’estensione – presentano, nella finalità e nella struttura, assorbenti analogie, perché tali sussidi rientrano nel più ampio genus delle assicurazioni sociali contro la disoccupazione.

Un tale inquadramento è stato già avallato, da questa Corte, nella sentenza n. 184 del 2000, laddove si è affermato che, nell’ambito dei cosiddetti “ammortizzatori sociali”, l’indennità di mobilità − a differenza della Cassa integrazione guadagni, connessa ad un mero stato transitorio di crisi dell’impresa – è finalizzata a favorire il ricollocamento del lavoratore in altre imprese ed è, dunque, collegata ad una crisi irreversibile dell’impresa. Essa, cioè, deve considerarsi un vero e proprio trattamento di disoccupazione.

3.3.− D’altra parte, la norma censurata, come da questa Corte sottolineato (per i lavoratori in mobilità) nella citata sentenza n. 218 del 1995, presenta un’ulteriore disparità di trattamento, perché discrimina i lavoratori disoccupati invalidi, non aventi diritto alla mobilità, anche rispetto agli altri lavoratori disoccupati pienamente validi. I primi, infatti, secondo la normativa attualmente vigente, percepiscono la sola indennità di invalidità (che potrebbe, peraltro, essere solo parziale), mentre i secondi, a partire dal momento del licenziamento, godono del più vantaggioso trattamento, ordinario o speciale, di disoccupazione.

Anche sotto tale profilo, pertanto, la norma censurata determina una lesione del principio di uguaglianza, dal momento che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire nella più volte citata sentenza n. 218 del 1995, «il lavoratore parzialmente invalido, ove collocato in mobilità, viene a trovarsi in una situazione di più urgente bisogno del lavoratore valido, anch’egli collocato in mobilità, essendo prevedibile che egli, rispetto a quest’ultimo, abbia maggiori esigenze di mantenimento», e considerato che «chi subisce plurimi eventi pregiudizievoli si trova esposto ad una situazione di bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo e quindi il primo non potrà, rispetto a quest’ultimo, avere un trattamento deteriore».

4.− Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale, in parte qua, delle norme censurate.

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

APPROVATA LEGGE CHE ESCLUDE RIVERSIBILITA’ PENSIONE UXORICIDA CONDANNATO

28/07/2011

 E’ stata approvata definitivamente  dalla  Commissione  XI del Senato ed attende la pubblicazione in Gazzettafficiale ,la legge,su cui confluiti quattro pro getti della maggioranza e dell’opposizione,riguardante quanto specificato nel  titolo ,che   ,sanando  un ‘ anomalia dell’ordinamento, esclude dal diritto alla pensione di reversibilità i familiari che abbiano dolosamente causato la morte dell’assicurato o pensionato.

In particolare, il  provvedimento legislativo     ,composto,come detto  ,di un unico articolo ed  approvato     all’unanimità dai due rami del Parlamento e ‘ rivolto   ad escludere dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché dal diritto alla cosiddetta una tantum, con effetto retroattivo, i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell’iscritto.

 Attualmente, infatti, l’ordinamento non prevede l’esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta del familiare superstite, nei casi in cui questi sia stato condannato per omicidio (articolo 575 del codice penale), per omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale), o morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (articolo 586 del codice penale) dell’avente diritto .

Pertanto ,a seguito dell’eventuale decesso di tale soggetto,   l’omicida  poteva  comunque percepire, a legislazione vigente, il beneficio previdenziale.

Proprio a conferma dell’esistenza di un vuoto normativo, la stessa Corte costituzionale ha ribadito più volte che la pensione di reversibilità o indiretta spetta ai superstiti iure proprio e non iure successionis, con la conseguenza che non si rilevano le ipotesi di indegnità a succedere previste dal codice civile. .

La legge approvata dal Parlamento  recita quanto segue:

1.Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ,ovvero all’indennità una tantum ,i familiari supersiti xhe sono stati condannati con sentenzapassatain giudicato per i delitti di cui agli artt.575,584 586 c.p.c.in danno dell’iscritto o del pensionato.

2.Coloro che si sono macchiati  dei delitti di cui sopra e sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta ,perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

CIRCOLARE INPS SU ASPETTI CONTRIBUZIONE DISCIPLINATI DA MANOVRA FINANZIARIA

28/07/2011

Si segnala la circolare  n.99 del 22.7.2011 ,riportata di seguito,con cui l’Inps fornisce chiarimenti  su taluni aspetti inerenti la contribruzione  previsti daldecretro legge  n.98/2011 ,convertito con mofidificazioni dalla legge n.1

 
 

Premessa

Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio2011 haintrodotto, all’art. 18, comma 11 ss., disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale dei soggetti iscritti agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

 La norma ha altresì definitivamente chiarito la portata della disposizione di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps.

 1. Permanenza dell’obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale.

 L’art. 18, comma 11 del decreto in parola impone agli enti previdenziali privati di provvedere, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, all’adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell’ottica dell’obbligatorietà dell’imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali e che risultano percepire un reddito da tale attività.  

 Pertanto i soggetti già pensionati, ove svolgano attività professionale, dovranno essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria da ciascun ente per i propri iscritti.

 Il successivo comma 12 inoltre, con norma di interpretazione autentica, riconosce la loro esclusione dall’ambito di operatività dell’art. 2, co. 26 della l. 335 del 1995 e dal conseguente obbligo contributivo degli stessi alla gestione separata Inps. Si evidenzia, peraltro, che la disposizione contenuta nel comma 12 fa salvi i versamenti già effettuati alla citata gestione, che non costituiranno oggetto di ripetizione e che saranno valorizzati nella posizione individuale.

 Al contrario, saranno oggetto di restituzione, a seguito di domanda presentata dall’interessato, i contributi che erano stati eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.

 2. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.

 Il comma 12 dell’articolo 18 del decreto legge 98 introduce una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/95, art. 2, comma26, inordine al novero dei soggetti destinatari dell’obbligo contributivo presso la gestione separata.

 Tale disposizione conferma l’orientamento costantemente seguito dall’Istituto sin dall’istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell’ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali.

 Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

–        mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito

–        esercizio di attività di tirocinio o praticantato

–        esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della qualela Cassadi appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale.

 Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

 Infatti il principio contenuto nell’art. 2, co. 26 della l. 335/95, che aveva previsto, tra l’altro, l’obbligo contributivo alla gestione separata da parte dei “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, deve essere letto in coordinato disposto con il precedente art. 2, co. 25, che prevede testualmente “la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”.

In tale senso il D.M. 281/96, recante modalità e termini per il versamento contributivo alla gestione separata, all’art. 6 haesplicitato che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.

 Si rammenta che l’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata (cfr. circolare n. 124/96).

 3. Contribuzione relativa all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

 La disposizione contenuta nel comma 13 dell’art. 18, nulla aggiungendo rispetto alla normativa e prassi vigente, conferma la natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur trattandosi di un ente compreso tra quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, i relativi iscritti, ricorrendone i requisiti, sono altresì soggetti all’obbligo di versamento contributivo presso la gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.

11/2011

ESAME MANOVRA FINANZIARIA DOPO LEGGE CONVERSIONE

24/07/2011

Di seguito si  esaminano    gli aspetti significativi  del  decreto   legge  n. 98/ 2011 , relativo  alla manovra finanziaria ,   convertito con modificazioni  dalla legge n.111 del 15 luglio 2011,che risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.164 del 16.7.20   ,precisando che :

 a) il testo coordinato è composto  da  41 articoli e 3 allegati  ;

 b)  le  modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate in grassetto e  sono riportate   tra i segni “… “ ;

 c) le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal  17.7.2011 ,invece   le disposizioni del decreto legge   sono in vigore    dal 6.7.2011,

1. Livellamento remunerativo Italia-Europa

 Il   trattamento   economico    omnicomprensivo    annualmente
corrisposto, in  funzione  della  carica  ricoperta  o  dell’incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed  incarichi  di  vertice  o
quali  componenti,  comunque  denominati,  degli  organismi,  enti  e
istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all’allegato  A,  non  puo’
superare la media «ponderata rispetto al PIL» degli  analoghi  trattamenti  economici  percepiti
annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli  altri«sei
principali»Stati dell’Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,
per i componenti del Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati il costo relativo al trattamento  economico  omnicomprensivo
annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta  non  puo’  superare la media 
«ponderata rispetto al PIL».   del costo relativo  ai  componenti  dei  Parlamenti
nazionali.
 La disposizione di cui sopra  si applica anche ai  segretari
generali, ai capi  dei  dipartimenti,  ai  dirigenti  generali  e  ai
titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma
per trattamento economico omnicomprensivo  si  intende  il  complesso
delle retribuzioni  e  delle  indennita’  a  carico  delle  pubbliche
finanze percepiti dal titolare delle predette cariche,  ivi  compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e’
istituita una Commissione, presieduta  dal  Presidente  dell’ISTAT  e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il  1°
luglio di ogni anno e con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  provvede  alla  ricognizione  e
all’individuazione della media dei trattamenti economici  di  cui  al
comma 1 riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in  corso
sulla base delle previsioni dell’indice  armonizzato  dei  prezzi  al
consumo  contenute  nel  Documento  di   economia   e   finanza.   La
partecipazione alla commissione e’ a  titolo  gratuito.  In  sede  di
prima applicazione, il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei
Ministri di cui al primo periodo  e’  adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto;  tenuto  conto
dei tempi necessari  a  stabilire  la  metodologia  di  calcolo  e  a
raccogliere  le  informazioni  rilevanti,  la   ricognizione   e   la
individuazione   riferite   all’anno   2010   sono   provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente  riviste  entro
il 31 marzo 2012.

 Le disposizioni di cui ai  periodi precedenti  costituiscono, ai sensi
dell’articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   norme   di
principio in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione  alle
previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale  e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.

I componenti degli organi  di  cui  all’allegato  B,  che  siano
dipendenti pubblici, sono collocati in  aspettativa  non  retribuita,
salvo  che  optino  per  il  mantenimento,  in  via  esclusiva,   del
trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza. 
   Le norme  sopra riportate si  applicano  a  decorrere
dalle  prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,  comunque,  per  i
compensi, le retribuzioni e le indennita’ che non siano stati  ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Allegato A

 Senato della Repubblica;

Camera dei deputati;

Corte costituzionale;

Organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL);

Autorità amministrative indipendenti, di cui all’Elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d’Italia;

Commissione nazionale per la società e borsa – CONSOB;

Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri regionali, provinciali e comunali

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. – ARAN

DIgitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’ integrità delle amministrazioni pubbliche.

Allegato B

Autorità amministrative indipendenti di cui all’Elenco (ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 compresa l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed esclusa la Banca d’Italia;

Commissione nazionale per la società e borsa – CONSOB;

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. – ARAN

DIgitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’ integrità delle amministrazioni pubbliche

                        2. Auto blu 

   . La cilindrata delle auto di servizio non puo’  superare  i  1600
cc. 
   Fanno eccezione le auto in dotazione al  Capo  dello  Stato,  ai
Presidenti del Senato e della Camera, del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale  e  le  auto
blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.
 Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo  fino
alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. 
    Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l’innovazione, sono disposti modalita’ e  limiti  di  utilizzo  delle
autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo. 

             
              3.   Aerei blu 

  I voli di Stato  devono  essere  limitati  al  Presidente  della
Repubblica, ai Presidenti di  Camera  e  Senato,  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale. 
    Eccezioni rispetto a questa regola devono essere  specificamente
autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali,
e  rese  pubbliche  sul  sito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

             4.  Benefits 

  Fatta eccezione per il  Presidente  della  Repubblica,  dopo  la
cessazione dall’ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi  incarico
o carica pubblica, elettiva o  conseguita  per  nomina,  anche  negli
organi costituzionali e di  rilevanza  costituzionale,  ivi  compresi
quelli indicati nell’articolo 121  della  Costituzione,  non  possono
essere utilizzati immobili pubblici,  anche  ad  uso  abitativo,  ne’
destinato personale pubblico,  ne’  messi  a  disposizione  mezzi  di
trasporto o apparati di comunicazione e di informazione  appartenenti
ad organi o enti pubblici o da questi  comunque  finanziati.  Restano
ferme le norme previste  dall’ordinamento  in  materia  di  sicurezza
nazionale o di protezione personale. 
  La Camera dei deputati, il Senato  della  Repubblica,  la  Corte
costituzionale, nell’ambito  della  propria  autonomia,  assumono  le
opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di  cui  al
comma 1 «che vengono riconosciuti»  ai  rispettivi  Presidenti  dopo  la  cessazione
dalla carica.
 La disposizione di cui  al primo periodo  e’ principio di  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione. 

     5.  Riduzione  dotazioni  Organismi  politico-amministrativi   e   organi
                             collegiali 

  Nel  rispetto  del  principio  costituzionale  di  autonomia,  a
decorrere dall’anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di
spesa che, anche con riferimento alle spese di natura  amministrativa
e per il personale, saranno  autonomamente  deliberate  entro  il  31
dicembre 2013, con le modalita’ previste dai  rispettivi  ordinamenti
dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla  Corte
costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati
dallo Stato per gli  interventi  straordinari  per  fame  nel  mondo,
calamita’ naturali, assistenza ai rifugiati,  conservazione  di  beni
culturali previsti dall’articolo 48 della legge 20  maggio  1985,  n.
222.
 A  decorrere  dall’anno  2012  gli  stanziamenti  del  Consiglio
nazionale  dell’economia  e  del  lavoro  (CNEL),  degli  organi   di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,  contabile,
tributaria, militare, nonche’ delle autorita’ indipendenti,  compresa
la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all’anno  2011.  Ai
fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti  si
considerano al netto degli oneri relativi  al  personale  dipendente,
nonche’, per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione
e l’aggiornamento del personale. 

«  La disposizione di cui all’articolo 6, comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nella  parte
concernente gli organi previsti  per  legge  che  operano  presso  il
Ministero per l’ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale –  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione
istruttoria per l’autorizzazione  integrata  ambientale  –  IPPC,  si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si  applica  quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248».

                    6.    Finanziamento dei partiti politici 

   Ferme restando le riduzioni di spesa gia’ previste dall’articolo
2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 5,
comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’importo previsto
dall’articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3  giugno  1999,
n. 157, e’ ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi’ cumulando  una
riduzione complessiva del 30 per cento.
 All’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n.  157,  il  terzo  e
quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: “In caso  di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica  o  della  Camera
dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi  rimborsi
e’ interrotto. In tale caso i  movimenti  o  partiti  politici  hanno
diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per  un
numero di anni pari alla  durata  della  legislatura  dei  rispettivi
organi.

Quanto stabilito nel primo periodo  si applica a decorrere del primo rinnovo  del  Senato
della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore  del
presente decreto.

                            7.     Election day 

  A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni
dei sindaci, dei Presidenti  delle  province  e  delle  regioni,  dei
Consigli  comunali,  provinciali  e  regionali,  del   Senato   della
Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono,  compatibilmente
con quanto previsto dai  rispettivi  ordinamenti,  in  un’unica  data
nell’arco dell’anno. 
Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia le consultazioni  di  cui sopra                                                                                                         si effettuano  nella  data  stabilita  per le elezioni  del
Parlamento europeo.

                                   8.  Interventi    per    la    razionalizzazione    dei    processi    di
                                   approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

 Ai fini del perseguimento degli obiettivi di  finanza  pubblica,
anche attraverso la razionalizzazione della spesa per  l’acquisto  di
beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di  cui  all’articolo
1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,  sono  individuate
misure dirette ad incrementare i processi di  centralizzazione  degli
acquisti riguardanti  beni  e  servizi.  A  tale  fine  il  Ministero
dell’economia  e  delle  finanze  –  nell’ambito  del  Programma   di
razionalizzazione degli acquisti – a decorrere dal 30 settembre  2011
avvia un piano volto all’ampliamento della quota  di  spesa  per  gli
acquisti di beni  e  servizi  gestita  attraverso  gli  strumenti  di
centralizzazione  e  pubblica  sul  sito  www.acquistinretepa.it  con
cadenza trimestrale le merceologie per  le  quali  viene  attuato  il piano.
                       9. Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici 

  A decorrere dal 1° gennaio 2012  le  operazioni  di  acquisto  e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta  sia  indiretta,
da  parte  delle  amministrazioni  inserite   nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell’articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   con
l’esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e
degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonche’  del  Ministero
degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili   ubicati
all’estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e  delle  finanze.

  
     
                    10.  Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

 

 Alla  data  dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e’
costituita la societa’ a responsabilita’ limitata  «Istituto  Luce  –
Cinecitta’», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa’  di
cui al presente comma e’ stabilito in sede di  costituzione  in  euro
15.000.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  assume   la
titolarita’ delle  relativa  partecipazione,  che  non  puo’  formare
oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e  le
attivita’  culturali  esercita  i  diritti  del  socio,  sentito   il
Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda  i
profili patrimoniali, finanziari e statutari.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro  per  i
beni  e  le  attivita’  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
dell’economia e delle finanze, da  adottare  entro  i  trenta  giorni
successivi alla costituzione della societa’ di cui al comma  6,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti
alla societa’ di cui all’articolo 5-bis del decreto- legge 23  aprile
1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa’ «Istituto
Luce – Cinecitta’».
Dalla data di adozione del  decreto  di  cui   sopra,  la
societa’ di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile  1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, e’ posta in liquidazione ed e’ trasferita alla Societa’ Fintecna
s.p.a. o a Societa’ da essa interamente controllata .

L’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e’ soppresso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  18. Salvo quanto previsto  nei  commi  da  21  a  24,  le  funzioni
attribuite all’ICE dalla normativa vigente e le inerenti  risorse  di
personale, finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che  sia  esperita
alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero
dello sviluppo economico, il quale  entro  il  31  dicembre  2011  e’
conseguentemente riorganizzato ai sensi dell’articolo 4  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni.Le  risorse  gia’  destinate
all’ICE per  il  finanziamento  dell’attivita’  di  promozione  e  di
sviluppo degli scambi  commerciali  con  l’estero,  come  determinate
nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite
in  un  apposito   Fondo   per   la   promozione   degli   scambi   e
l’internazionalizzazione delle imprese da istituire  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico. La  dotazione  del
Fondo e’ determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera  d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
   I poteri di indirizzo e vigilanza in materia  di  promozione  e
internazionalizzazione delle imprese sono  esercitati  dal  Ministero
dello sviluppo economico e dal  Ministero  degli  affari  esteri.  Le
linee guida e di indirizzo strategico per l’utilizzo  delle  relative
risorse in materia di promozione ed internalizzazione  delle  imprese
sono assunte da  una  cabina  di  regia,  costituita  senza  nuovi  o
maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello
sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell’economia e
delle  finanze  o  da  persona  dallo   stesso   designata,   da   un
rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione
generale  dell’industria  italiana  e  della  Associazione   bancaria
italiana. Il  Ministero  per  lo  sviluppo  economico  puo’  destinare  a
prestare servizio presso le Sezioni all’estero un contingente massimo
di 100 unita’, previo nulla osta del Ministero  degli  affari  esteri
accreditato secondo le procedure previste dall’articolo 31 del DPR  5
gennaio 1967, n. 18, in conformita’ alle convenzioni di Vienna  sulle
relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini
esistenti nei Paesi di accreditamento.
I dipendenti a tempo indeterminato  del  soppresso  ICE,  fatto
salvo quanto previsto per il personale locale di  cui  al  comma  21,
sono inquadrati nei ruoli  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno  o
piu’ dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione  e  per
l’innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,  assicurando
l’invarianza della spesa complessiva.  I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell’inquadramentoLa legge 25 marzo 1997, n. 68, e’ abrogata.

L’UNIRE  e’  trasformato  in  Agenzia  per  lo
sviluppo del settore ippico –  ASSI  con  il  compito  di  promuovere
l’incremento e il  miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  delle
razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare  i  meccanismi
di programmazione delle corse, delle manifestazioni  e  dei  piani  e
programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le  reti
nazionali ed interregionali delle  riprese  televisive  delle  corse,
valutare  le  strutture  degli  ippodromi   e   degli   impianti   di
allevamento, di allenamento e  di  addestramento,  secondo  parametri
internazionalmente riconosciuti. L’ASSI  subentra  nella  titolarita’
dei rapporti giuridici attivi e  passivi  dell’UNIRE.Il personale dell’UNIRE con rapporto di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, prosegue il  proprio  rapporto  con  l’Agenzia.  La
consistenza numerica complessiva di  tale  personale  costituisce  il
limite massimo della dotazione organica dell’Agenzia.  Nei  confronti
del personale  dell’Agenzia  continua  ad  applicarsi  la  disciplinprevista dai contratti collettivi nazionali del comparto  degli  enti
pubblici non economici e dell’Area VI  della  dirigenza.

                              11.  Misure  di  razionalizzazione dell’attivita’ dei commissari straordinari 

A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso  dei  commissari  o
sub commissari ad acta  e’ composto da una parte fissa e  da
una parte variabile. La parte fissa non puo’ superare 50  mila  euro,
annui; la parte variabile, strettamente correlata  al  raggiungimento
degli obiettivi ed al  rispetto  dei  tempi  di  realizzazione  degli
interventi ricadenti nell’oggetto  dell’incarico  commissariale,  non
puo’ superare 50 mila euro  annui.  Con  la  medesima  decorrenza  si
procede alla  rideterminazione  nei  termini  stabiliti  dai  periodi
precedenti dei compensi previsti per gli incarichi  di  commissario e
sub commissario conferiti prima di tale  data.  La  violazione  delle
disposizioni del presente comma costituisce responsabilita’ per danno
erariale.
  4. Sono esclusi dall’applicazione del comma 3 i Commissari nominati
ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre  2007,  n.  159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i
cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo  e
negli  importi   indicati   nei   relativi   decreti   del   Ministro
dell’Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.
  5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle  procedure  di
amministrazione straordinaria delle imprese di  cui  all’articolo  2,
comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito  dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali
sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che  si  trovino
nella fase di liquidazione,  l’organo  commissariale  monocratico  e’
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro  dello  sviluppo
economico con  le  modalita’  di  cui  all’articolo  38  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il  collegio
puo’ delegare incombenze specifiche. L’applicazione  delle  norme  di
cui ai commi da 2 a 5  del  presente  articolo  non  puo’  comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i  compensi  che  sono
liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia’   riconoscibili   al
commissario unico. 

                                

  12.  Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1.  Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  delle  misure  di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia  di  pubblico
impiego adottate nell’ambito della manovra di  finanza  pubblica  per
gli  anni  2011-2013,  nonche’  ulteriori  risparmi  in  termini   di
indebitamento netto,   con uno o piu’  regolamenti  da  emanare  ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e
l’innovazione e dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta:
    a)  la  proroga  di  un   anno   dell’efficacia   delle   vigenti
disposizioni in materia di limitazione  delle  facolta’  assunzionali
per le amministrazioni  dello  Stato,  ad  esclusione  dei  Corpi  di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  per  le  agenzie
fiscali,  per  gli  enti  pubblici  non  economici  e  per  gli  enti
dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165;
    b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti  economici  anche  accessori
del  personale  delle  pubbliche   amministrazioni   previste   dalle
disposizioni medesime;
    c)  la   fissazione   delle   modalita’   di   calcolo   relative
all’erogazione dell’indennita’ di vacanza contrattuale per  gli  anni
2015-2017;
    d) la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorieta’ delle
procedure   di   mobilita’   del   personale   tra    le    pubbliche
amministrazioni;
    e) la possibilita’ che l’ambito applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche’, all’esito di apposite consultazioni  con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione  dell’esigenza
di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;
    f) l’inclusione di tutti  i  soggetti  pubblici,  con  esclusione
delle regioni e delle  province  autonome,  nonche’  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli enti  destinatari  in
via diretta  delle  misure  di  razionalizzazione  della  spesa,  con
particolare  riferimento  a  quelle  previste  dall’articolo  6   del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    g)   ulteriori   misure   di   risparmio,   razionalizzazione   e
qualificazione  della  spesa  delle  amministrazioni  centrali  anche
attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle  procedure,
la  riduzione  dell’uso  delle  autovetture  di  servizio,  la  lotta
all’assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni  di  cui
all’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  al  personale
del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
attivita’ operative o missioni. «, fatti salvi i  contenuti  del
comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall’articolo  17,
comma 23, lettera a), del  decreto-legge  1 º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» 
   Le disposizioni recate dalla   lettera b), con  riferimento
al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
In ragione dell’esigenza di  un  effettivo  perseguimento  degli
obiettivi  di   finanza   pubblica   concordati   in   sede   europea
relativamente  alla  manovra  finanziaria  per  gli  anni  2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l’emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle decisioni della  Corte  costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti finanziari  utili  conseguenti,  per
ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle  disposizioni  di  cui  ai
commi 2 e 22 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di  carattere
generale, nell’anno  immediatamente  successivo  nei  riguardi  delle
stesse  categorie  di  personale  cui  si   applicano   le   predette
disposizioni. 
    I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni  a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione  di  rapporti  a  tempo   determinato,   nonche’   gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a  disposizioni
delle  quali  venga   successivamente   dichiarata   l’illegittimita’
costituzionale  sono  nulle  di  diritto  e  viene  ripristinata   la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma  l’eventuale  applicazione
dell’articolo 2126 del codice civile in  relazione  alle  prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente  e  senza
indugio a comunicare agli  interessati  gli  effetti  della  predetta
sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato  trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli.
                           13.  Modifiche disciplina controllo malattie  dipendenti pubblici 

 Il comma 5 dell’articolo 5-septies del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e’ sostituito dai seguenti:
    “5. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il  controllo
sulle assenze per  malattia  dei  dipendenti  valutando  la  condotta
complessiva del dipendente e  gli  oneri  connessi  all’effettuazione
della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e  prevenire
l’assenteismo. Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin  dal  primo
giorno quando l’assenza  si  verifica  nelle  giornate  precedenti  o
successive a quelle non lavorative.
    5-bis. Le fasce orarie di reperibilita’  entro  le  quali  devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle  esenzioni
dalla reperibilita’ sono stabiliti con decreto del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi  dall’indirizzo   comunicato   durante   le   fasce   di
reperibilita’  per   effettuare   visite   mediche,   prestazioni   o
accertamenti specialistici  o  per  altri  giustificati  motivi,  che
devono essere, a richiesta, documentati, e’ tenuto a darne preventiva
comunicazione all’amministrazione.
    5-ter. Nel caso in cui l’assenza per  malattia  abbia  luogo  per
l’espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  od
esami diagnostici l’assenza e’ giustificata mediante la presentazione
di attestazione  rilasciata  dal  medico  o  dalla  struttura,  anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.” 
  Le disposizioni dei  commi  5,  5-bis  e  5-ter,  dell’articolo
55-septies, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  si
applicano anche ai dipendenti di  cui  all’articolo  3  del  medesimo
decreto ,(che riguarda il Personale in regime di diritto pubblico e dispone  che:
   “1. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonche’ i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita’ nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita’ ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.)”

                    14. Precisazione per risoluzione rapporti lavoro pp.aa.

In tema di risoluzione del rapporto di lavoro, l’esercizio della
facolta’ riconosciuta alle  pubbliche  amministrazioni  prevista  dal
comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, non  necessita  di  ulteriore  motivazione,
qualora   l’amministrazione   interessata    abbia    preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con  atto
generale  di  organizzazione  interna,  sottoposto   al   visto   dei
competenti organi di controllo. 
  Si ricorda che il comma 11 dell’art.72 dellalegge n.133/08 ,stabilisce :”Nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari”.

 15.     Misure per razionalizzazione spesa   sanitaria

 

 A decorrere dall’anno 2014,  con  regolamento  da  emanare  ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro
dell’economia  e   delle   finanze,   sono   introdotte   misure   di
compartecipazione  sull’assistenza   farmaceutica   e   sulle   altre
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.  Le  misure  di
compartecipazione sono aggiuntive  rispetto  a  quelle  eventualmente
gia’ disposte dalle regioni e sono  finalizzate  ad  assicurare,  nel
rispetto del principio di equilibrio  finanziario,  l’appropriatezza,
l’efficacia e l’economicita’ delle prestazioni. La predetta quota  di
compartecipazione non concorre  alla  determinazione  del  tetto  per
l’assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni  possono  adottare
provvedimenti    di    riduzione    delle    predette    misure    di
compartecipazione,   purche’   assicurino   comunque,   con    misure
alternative,  l’equilibrio  economico  finanziario,  da  certificarsi
preventivamente da parte del  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  e  dal  Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

                            16.  Interventi in materia previdenziale 

  -. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma  restando  la  disciplina
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico  e  di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell’articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le lavoratrici dipendenti  e  per  le  lavoratrici  autonome  la  cui
pensione  e’   liquidata   a   carico   dell’assicurazione   generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche’  della
gestione separata di cui all’articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico  di  sessanta  anni  per
l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
e il requisito anagrafico di sessanta anni  di  cui  all’articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni,  sono  incrementati  di  un   mese.   Tali   requisiti
anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio  2022,
di ulteriori quattro  mesi  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  di
ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024,  di  ulteriori
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni  anno  successivo
fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032. 
 – L’articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come successivamente prorogato, e’ abrogato dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente   decreto-legge ,ricordando che detta norma stabiliva:

“10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo’ essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all’indennita’ di mobilita’ nell’ambito delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”

  Dalla   medesima   data, nell’ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per  occupazione  e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera a),  del  predetto
decreto-legge  n.185  del  2008,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle
finanze, puo’ concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina
di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso  di
licenziamento o di cessazione del rapporto  di  lavoro  e  qualora  i
lavoratori medesimi siano  percettori  dell’indennita’  ordinaria  di
disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo  pari
alla differenza tra il  trattamento  di  disoccupazione  spettante  e
l’indennita’ di mobilita’ per un numero  di  mesi  pari  alla  durata
dell’indennita’ di disoccupazione.

 – “A titolo di concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  non  e’  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo
inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento alla quale l’indice  di  rivalutazione  automatica  delle
pensioni e’ applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l’aumento   di
rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato.»;    
. All’articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 12-bis,  la  parola:  “2015”  e’  sostituita  dalla
seguente: “2013” e sono soppresse le parole: “, salvo quanto indicato
al comma 12-ter,”;
      b) al comma 12-ter, primo periodo,  le  parole:  “2013”  e  “30
giugno” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2011” e  “31
dicembre” ed e’ soppresso l’ultimo periodo.»;   

dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:
      «22-bis.   In   considerazione   della   eccezionalita’   della
situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle  esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,  a
decorrere dal  1 º  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre  2014,  i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di
previdenza obbligatorie,  i  cui  importi  complessivamente  superino
90.000 euro lordi  annui,  sono  assoggettati  ad  un  contributo  di
perequazione pari al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche’ pari al  10  per  cento  per  la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il
trattamento  pensionistico  complessivo  non  puo’  essere   comunque
inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti  importi  concorrono
anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che  garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del  trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle  di  cui  al  decreto
legislativo 16 settembre 1996, n.  563,  al  decreto  legislativo  20
novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252, nonche’ i trattamenti che assicurano  prestazioni  definite  dei
dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi  compresa
la gestione speciale  ad  esaurimento  di  cui  all’articolo  75  del
decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,
nonche’ le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS  per  il
personale  addetto  alle  imposte  di  consumo,  per   il   personale
dipendente dalle aziende private del gas  e  per  il  personale  gia’
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte  dirette.  La
trattenuta  relativa  al  predetto  contributo  di  perequazione   e’
applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a  conclusione
dell’anno di riferimento, all’atto della  corresponsione  di  ciascun
rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta e’
preso a riferimento il trattamento  pensionistico  complessivo  lordo
per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal
casellario  centrale  dei  pensionati,  istituito  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,  e  successive
modificazioni, e’ tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i
necessari  elementi  per   l’effettuazione   della   trattenuta   del
contributo  di  perequazione,  secondo  modalita’  proporzionali   ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono  versate,
entro il  quindicesimo  giorno  dalla  data  in  cui  e’  erogato  il
trattamento su cui  e’  effettuata  la  trattenuta,  all’entrata  del
bilancio dello Stato. 

22-ter. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I  soggetti
di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il
diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall’eta’   anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di  tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º  gennaio
2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto
stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, e successive modificazioni.”
     22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter
le  disposizioni   in   materia   di   decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto continuano  ad  applicarsi,
nei limiti del numero  di  5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche’
maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a  decorrere  dal
1 º gennaio 2012:
        a) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita’  ai  sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell’indennita’  di
mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
1991, n. 223;
        b) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita’  lunga  ai  sensi
dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011;
        c) ai lavoratori che, alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta’ di settore di cui all’articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      22-quinquies. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che
intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione,  l’INPS  non  prendera’  in  esame  ulteriori  domande   di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
disposizione di cui al comma 22-quater». 
    -Con effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dal  1°  gennaio  2012
l’aliquota percentuale della pensione  a  favore  dei  superstiti  di
assicurato e pensionato  nell’ambito  del  regime  dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di  detto
regime, nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’ ridotta, nei casi in cui il
matrimonio con il  dante  causa  sia  stato  contratto  ad  eta’  del
medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di  eta’  tra  i
coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento  in  ragione  di
ogni anno di matrimonio con  il  dante  causa  mancante  rispetto  al
numero di 10. Nei casi di frazione  di  anno  la  predetta  riduzione
percentuale e’ proporzionalmente rideterminata.  Le  disposizioni  di
cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di  figli
di minore eta’, studenti, ovvero inabili. Resta fermo  il  regime  di
cumulabilita’ disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della  predetta
legge n. 335 del 1995. 
 L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  si
interpreta nel senso che i soggetti che  esercitano  per  professione
abituale, ancorche’  non  esclusiva,  attivita’  di  lavoro  autonomo
tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata  INPS  sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attivita’ il cui esercizio non
sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero
attivita’ non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione  di  cui
all’articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia’  effettuati
ai sensi del citato articolo 2, comma 26,  della  legge  n.  335  del
1995.
Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l’INPS,
l’INAIL, l’Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di  cui  ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.
103, possono stipulare  apposite  convenzioni  per  il  contrasto  al
fenomeno dell’omissione ed evasione contributiva mediante  l’incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso. 
    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sono
adottate le necessarie disposizioni attuative di quanto sopra previsto.

All’articolo 20 del decreto- legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
      “1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di  lavoro  di
cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione
di  finanziamento  dell’indennita’  economica  di  malattia  in  base
all’articolo 31 della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  e  per  le
categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e’  applicabile
ai sensi della normativa vigente.”
    b) al comma 1, le parole: “alla data del 1°  gennaio  2009”  sono
sostituite dalle seguenti: “alla data di cui al comma 1-bis”.

 L’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n.  146,  e
l’articolo 1, comma 5, del decreto-  legge  10  gennaio  2006  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006  n.  81,  si
interpretano nel senso che la  retribuzione,  utile  per  il  calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a  tempo
determinato, non e’ comprensiva della voce del  trattamento  di  di  fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

Hanno effetto a partire dal 2012 le disposizioni relative a.

 Ai  fini  della  razionalizzazione  e  dell’unificazione   del
procedimento  relativo  al  riconoscimento  dell’invalidita’  civile,
della  cecita’  civile,  della  sordita’,   dell’handicap   e   della
disabilita’, le regioni, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente,
possono affidare all’Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative
all’accertamento dei requisiti sanitari

                    17. Norme in materia tributaria 

A  partire  dall’anno  2011,  per  le  autovetture  e  per  gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e  cose  e’  dovuta
una addizionale erariale della tassa automobilistica,  pari  ad  euro
dieci  per  ogni  chilowatt  di  potenza  del  veicolo  superiore   a
duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate  del  bilancio
dello Stato. L’addizionale deve essere corrisposta con le modalita’ e
i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero  dell’Economia
e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle  Entrate,  da  emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione.  In  caso  di   omesso   o   insufficiente   versamento
dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D.
Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento  dell’importo  non
versato.
A fini di chiarimento in relazione a partite  IVA  inattive  da
tempo, all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n.  633,  dopo  il  comma  15-quater  e’  aggiunto  il
seguente: “15-quinquies. L’attribuzione del numero di partita IVA  e’
revocata d’ufficio qualora per tre annualita’ consecutive il titolare
non abbia esercitato l’attivita’ d’impresa o di arti e professioni o,
se  obbligato  alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  in
materia d’imposta sul valore aggiunto, non  abbia  adempiuto  a  tale
obbligo. Il provvedimento  di  revoca  e’  impugnabile  davanti  alle
Commissioni tributarie.”. 
   I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati,  non  abbiano
tempestivamente  presentato  la  dichiarazione   di   cessazione   di
attivita’ di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono  sanare   la
violazione versando, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, un importo  pari  alla  sanzione  minima
indicata nell’articolo  articolo  5,  comma  6,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad  un  quarto.
La disposizione si applica sempre che la  violazione  non  sia  stata
gia’ constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

In  attesa  di  una  revisione  complessiva  della  disciplina
dell’imprenditore  agricolo  in  crisi  e  del  coordinamento   delle
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di  crisi
o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli  articoli
182-bis e 182-ter del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  come
modificato da ultimo dall’articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2.
 . In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola
di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall’articolo
3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del  16  giugno  2011,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  147  del  27  giugno  2011,
relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi,  nonche’  dei
contributi  previdenziali  ed   assistenziali   e   dei   premi   per
l’assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali,  sospesi  in  relazione  all’eccezionale  afflusso  di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord  Africa  e’  differito  alla
data del 30 giugno 2012. 
   Il territorio del comune di Lampedusa costituisce  zona  franca
urbana ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 343, della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di
assicurare  l’effettiva  compatibilita’  comunitaria  della  presente
disposizione,  la  sua  efficacia  e’  subordinata  alla   preventiva
autorizzazione comunitaria

 In  tutti  gli  atti  introduttivi  di  un  giudizio,  compresa
l’azione civile in sede penale e in tutti gli atti  di  prima  difesa
devono essere indicati,  le  generalita’  complete  della  parte,  la
residenza o sede, il domicilio  eletto  presso  il  difensore  ed  il
codice fiscale, oltre che della parte, anche  dei  rappresentanti  in
giudizio.

                              18.  Contrattazione aziendale

 Per l’anno 2012 le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del
settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di
produttivita’,  qualita’,   redditivita’,   innovazione,   efficienza
organizzativa,  collegate   ai   risultati   riferiti   all’andamento
economico o agli  utili  della  impresa,  o  a  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita’  aziendale,
compresi i contratti aziendali  sottoscritti  ai  sensi  dell’accordo
interconfederale del 28 giugno 2011 tra  Confindustria,  Cgil,  Cisl,
Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del  reddito
dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di  lavoro.  Il  Governo,  sentite  le  parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla  determinazione  del
sostegno fiscale e  contributivo  previsto  nel  presente  comma  nei
limiti delle risorse stanziate con  la  legge  di  stabilita’  ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione.

 
                     19.   Regime  fiscale  di  vantaggio  per   l’imprenditoria   giovanile   e
                       lavoratori in mobilita’ 

   Per favorire la  costituzione  di  nuove  imprese  da  parte  di
giovani ovvero di coloro  che  perdono  il  lavoro  e,  inoltre,  per
favorire  la  costituzione  di  nuove  imprese,  gli  attuali  regimi
forfettari  sono  riformati  e  concentrati  in  funzione  di  questi
obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime
di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attivita’
e’ iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente  alle  persone
fisiche:  a)  che  intraprendono  un’attivita’  d’impresa,   arte   o
professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre
2007.  L’imposta  sostitutiva  dell’imposta  sui  redditi   e   delle
addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo
1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e’ ridotta al 5 per cento. 
  «Il  regime  di  cui  ai  periodi precedenti e’ applicabile anche oltre il quarto  periodo  di  imposta
successivo a quello di inizio dell’attivita’ ma non oltre il  periodo
di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta’».

 Il beneficio di cui  sopra e’ riconosciuto a condizione che:
    a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni  precedenti
l’inizio dell’attivita’ di  cui  al  comma  1,  attivita’  artistica,
professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
    b) l’attivita’ da esercitare non  costituisca,  in  nessun  modo,
mera prosecuzione di altra  attivita’  precedentemente  svolta  sotto
forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui
l’attivita’ precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
    c) qualora venga  proseguita  un’attivita’  d’impresa  svolta  in
precedenza  da  altro  soggetto,  l’ammontare  dei  relativi  ricavi,
realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di  riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
 Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui  al   primo periodo ,
pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  non  possono  beneficiare  del
regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne  fuoriescono,
fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni,  i  documenti  ricevuti  ed  emessi  e,  se
prescritti, gli obblighi di  fatturazione  e  di  certificazione  dei
corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di  registrazione  e  di
tenuta delle scritture contabili, rilevanti  ai  fini  delle  imposte
dirette  e  dell’imposta   sul   valore   aggiunto,   nonche’   dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti  ai  fini  dell’IVA
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998,
n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi’  esenti
dall’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui  al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
    Il regime  di  cui  al   terzo periodo   cessa  di  avere  applicazione
dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della  condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie  indicate
al comma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
   I soggetti di cui al  terzo periodo possono optare  per  l’applicazione
del regime contabile  ordinario.  L’opzione,  valida  per  almeno  un
triennio,  e’  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale  da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per
ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta
applicazione della scelta operata. 
   Con uno o piu’ provvedimenti del  direttore  dell’Agenzia  delle
entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione  dei
commi precedenti. 

                    20..  Liberalizzazione del collocamento e dei servizi

  1. L’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,
e’ sostituito dal seguente:
    “Art.  6  (Regimi  particolari  di  autorizzazione)  –  1.   Sono
autorizzati allo svolgimento delle attivita’ di intermediazione:
      a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,  statali
e  paritari,a  condizione  che  rendano  pubblici   e   gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
studenti all’ultimo anno di  corso  e  fino  ad  almeno  dodici  mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
      b)  le  universita’,  pubbliche  e  private,   e   i   consorzi
universitari, a  condizione  che  rendano  pubblici  e  gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i  curricula  dei  propri
studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici  mesi
successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
      c) i comuni, singoli o associati nelle forme  delle  unioni  di
comuni e delle comunita’ montane, e le camere di commercio;
      d) le associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale  anche  per
il tramite  delle  associazioni  territoriali  e  delle  societa’  di
servizi controllate;
      e) i patronati, gli enti bilaterali  e  le  associazioni  senza
fini  di  lucro  che  hanno  per  oggetto  la  tutela   del   lavoro,
l’assistenza e la  promozione  delle  attivita’  imprenditoriali,  la
progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e  di  alternanza,
la tutela della disabilita’;
      f) i gestori di siti internet  a  condizione  che  svolgano  la
predetta attivita’ senza finalita’ di lucro e  che  rendano  pubblici
sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante .

 Al  fine  di  incrementare  il   tasso   di   crescita
dell’economia  nazionale,  ferme  restando  le   categorie   di   cui
all’articolo 33, quinto comma,  della  Costituzione,  sentita  l’Alta
Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera’  alle  categorie
interessate proposte di riforma in materia  di  liberalizzazione  dei
servizi e delle attivita’ economiche; trascorso il  termine  di  otto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, cio’  che  non  sara’  espressamente  regolamentato
sara’ libero. 
   Entro il 31 dicembre 2013 il  Ministro  dell’economia  e
delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e  di
garanzia per le privatizzazioni, approva, su  conforme  deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o piu’ programmi per  la  dismissione
di partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  di  enti  pubblici  non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo  l’approvazione,  sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita’  di  alienazione
sono stabilite, con uno o piu’ decreti del Ministro  dell’economia  e
delle finanze, nel rispetto del principio di  trasparenza  e  di  non
discriminazione. Il Ministro riferisce  al  Parlamento  entro  il  30
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»;

      L’ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo’  chiedere
l’iscrizione  all’albo  di  cui  all’articolo  4  di   una   apposita
fondazione o di  altro  soggetto  giuridico  dotato  di  personalita’
giuridica  costituito  nell’ambito  del   consiglio   nazionale   dei
consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a  livello  nazionale  di
attivita’ di intermediazione. L’iscrizione e’ subordinata al rispetto
dei requisiti di  cui  alle  lettere  c),  d),  e),  f),  g)  di  cui sopra
 
  Ferme restando le normative regionali  vigenti  per  specifici
regimi di autorizzazione su  base  regionale,  l’autorizzazione  allo
svolgimento della attivita’ di intermediazione per i soggetti di  cui
ai commi che precedono  e’  subordinata  alla  interconnessione  alla
borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del  portale  clic
lavoro, nonche’ al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro  e
delle politiche  sociali  di  ogni  informazione  utile  relativa  al
monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del
mercato del lavoro. 
   Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali   definisce   con   proprio   decreto   le    modalita’    di
interconnessione dei soggetti di cui  al  comma  3  al  portale  clic
lavoro che  costituisce  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro,
nonche’ le modalita’ della loro iscrizione in  una  apposita  sezione
dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei
dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l’applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro  12000,
nonche’ alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma  1,
con conseguente divieto di proseguire l’attivita’ di intermediazione. 
     Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite  nell’elenco  di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
svolgono l’attivita’ di intermediazione senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica.”. 
   E’ istituita  presso  il  Ministero  della  giustizia  una  Alta
Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei
servizi. Ai componenti della  Commissione  non  spettano  compensi  o
indennita’. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede  a
valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel  bilancio
del Ministero della giustizia 
    L’Alta Commissione di cui al  secondo periodo   e’  composta  da  esperti
nominati dai Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.
Dell’Alta Commissione devono fare  parte  esperti  della  Commissione
europea, dell’OCSE e del Fondo monetario internazionale. 
  L’alta Commissione termina i  propri  lavori  entro  centottanta
giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto. 

      
                   21.     Finanziamento della banda larga 

  Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda  digitale
europea, concernenti il diritto di accesso a  internet  per  tutti  i
cittadini “ad una velocita’ di connessione superiore a  30  Mb/s”  (e
almeno per il 50% ” al di sopra di 100  Mb/s”),  il  Ministero  dello
sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari
di reti e impianti  di  comunicazione  elettronica  fissa  o  mobile,
predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio
di sussidiarieta’ orizzontale e di partenariato pubblico  –  privato,
sono  individuati  gli  interventi  finalizzati  alla   realizzazione
dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e  ultralarga,
anche mediante la valorizzazione, l’ammodernamento e il coordinamento
delle infrastrutture  esistenti.  Le  infrastrutture  ricomprese  nel
progetto strategico, costituiscono servizio  di  interesse  economico
generale  in  conformita’   all’articolo   106   del   Trattato   sul
funzionamento dell’Unione europea

      
                22.    Disposizioni in  materia  di  salvaguardia  delle  risorse  ittiche

  In  esecuzione  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al  fine  di  assicurare
un’adeguata  protezione  delle  risorse  ittiche,  e’  disposta,  per
impresa, la misura di arresto temporaneo dell’attivita’ di pesca  per
le  imbarcazioni  autorizzate  all’uso  del  sistema  strascico   e/o
volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto
al comma 3. 
   . In conseguenza dell’arresto temporaneo di cui sopra ,  il
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e   forestali   e’
autorizzato a concedere alle imprese di pesca una  compensazione  che
non concorre alla formazione della  base  imponibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi, ne’ del valore della produzione  netta  ai  fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Tale compensazione
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  La  compensazione  da  concedere  e’  rapportata   ai
parametri  stabiliti  nel  Programma   operativo,   approvato   dalla
Commissione europea, per l’applicazione in Italia del  Fondo  europeo
per la pesca. Al relativo onere fino  a  concorrenza  massima  di  22
milioni di euro per l’anno 2011, si provvede quanto a 13  milioni  di
euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell’Asse prioritario
i – misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria –  del
regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio  2006,  e,
quanto a 9 milioni di euro a valere sulle  disponibilita’  del  Fondo
rotativo di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  Le modalita’ di attuazione  dell’arresto  temporaneo,  l’entita’
del premio, le relative erogazioni, la  definizione  degli  eventuali
periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze  biologiche,
le misure di gestione  e  controllo,  tenuto  conto  del  sistema  di
localizzazione satellitare,  per  la  tutela  delle  risorse  ittiche
giovanili nella fascia costiera e nelle  zone  di  tutela  biologica,
sono definite con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sentita la  Commissione  consultiva  centrale
per la pesca e l’acquacoltura.  

                      23.Disposizioni in materia di riordino dell’ANAS S.p.A. 

   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  e’  istituita,  ai  sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e con sede in Roma,  l’Agenzia  per  le  infrastrutture
stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di  vigilanza  e  di
controllo   sull’Agenzia   e’   esercitato   dal    Ministro    delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita’  di  cui  al
comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e’ esercitato,  quanto
ai profili finanziari, di concerto con il Ministero  dell’economia  e
delle finanze.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite
delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica, esclusivamente a:
    a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a
pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di  subentro  ai
sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone  tutte  le
entrate relative al loro utilizzo,  nonche’  alla  loro  manutenzione
ordinaria e straordinaria;
    b) realizzare il progressivo miglioramento ed  adeguamento  della
rete delle  strade  e  delle  autostrade  statali  e  della  relativa
segnaletica;
    c)  curare  l’acquisto,  la  costruzione,  la  conservazione,  il
miglioramento e l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al
servizio delle strade e delle autostrade statali;
    d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui  al
comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e dell’articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495; 
   A decorrere dalla data di cui al primo periodo , l’Agenzia subentra  ad
Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere
alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti  gli  atti
convenzionali con le societa’ regionali, nonche’ con i  concessionari
di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque  ripetuto,
con il riferimento all’Agenzia di cui al comma 1. 
    Relativamente alle attivita’ e ai compiti di  cui  al  comma  2,
l’Agenzia  esercita  ogni  competenza  gia’  attribuita  in   materia
all’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali  e  ad
altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici  soppressi  con  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  e’  trasferito  all’Agenzia,
per formarne il relativo ruolo organico.  All’Agenzia  sono  altresi’
trasferite le risorse finanziarie  previste  per  detto  personale  a
legislazione vigente nello stato di previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture, nonche’ le risorse di cui all’articolo 1, comma 1020,
della legge 296 del 2006, gia’ finalizzate, in via prioritaria,  alla
vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze
di copertura delle spese di funzionamento dell’Agenzia. Al  personale
trasferito  si  applica  la  disciplina  dei   contratti   collettivi
nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e  dell’Area  I   della
dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento  economico
fondamentale  ed  accessorio,  limitatamente  alle   voci   fisse   e
continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento,  nonche’
l’inquadramento  previdenziale.  Nel  caso   in   cui   il   predetto
trattamento economico risulti piu’ elevato rispetto a quello previsto
e’ attribuito per la differenza un assegno ad personam  riassorbibile
con  i  successivi  miglioramenti  economici   a   qualsiasi   titolo
conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro
per la pubblica  amministrazione  e  l’innovazione  si  procede  alla
individuazione delle unita’ di personale da trasferire all’Agenzia  e
alla riduzione delle dotazioni  organiche  e  delle  strutture  delle
amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo  stesso
decreto e’ stabilita un’apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
qualifiche  e  le  posizioni  economiche  del   personale   assegnato
all’Agenzia. 
   Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo  schema  di  convenzione
che, successivamente al 1° gennaio 2012, l’Agenzia di cui al comma  1
sottoscrive  con  Anas  s.p.a.  in   funzione   delle   modificazioni
conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 
  A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al
Ministero dell’economia e delle finanze, o a  societa’  dallo  stesso
controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in
societa’ regionali, nonche’ in Stretto di Messina s.p.a.

                                24.    Disposizioni per l’efficienza del sistema  giudiziario  e  la  celere
                                     definizione delle controversie 


In relazione alle concrete esigenze organizzative  dell’ufficio,
i  capi  degli   uffici   giudiziari   possono   stipulare   apposite
convenzioni, senza oneri a carico  della  finanza  pubblica,  con  le
facolta’  universitarie  di  giurisprudenza,   con   le   scuole   di
specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del
decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
modificazioni, e  con  i  consigli  dell’ordine  degli  avvocati  per
consentire ai piu’ meritevoli, su richiesta dell’interessato e previo
parere favorevole  del  Consiglio  giudiziario  per  la  magistratura
ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
per  quella  amministrativa  e  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento  presso  i
medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di  dottorato  di
ricerca, del corso di specializzazione per le  professioni  legali  o
della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.
  5. Coloro che sono  ammessi  alla  formazione  professionale  negli
uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati  che  ne  fanno
richiesta nel compimento delle loro ordinarie  attivita’,  anche  con
compiti di studio, e ad essi si applica l’articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957 n.  3.  Lo  svolgimento  delle  attivita’  previste  dal
presente  comma  sostituisce  ogni  altra  attivita’  del  corso  del
dottorato  di  ricerca,  del  corso  di   specializzazione   per   le
professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame
di avvocato. Al termine  del  periodo  di  formazione  il  magistrato
designato dal capo  dell’ufficio  giudiziario  redige  una  relazione
sull’attivita’ e sulla formazione professionale acquisita, che  viene
trasmessa agli enti di cui al  comma  4.  Ai  soggetti  previsti  dal
presente comma non compete alcuna forma di compenso,  di  indennita’,
di rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte  della
pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo
pubblico impiego. E’ in ogni caso consentita la  partecipazione  alle
convenzioni previste   sopra di terzi finanziatori.

               25.  Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale 

 Al fine di  realizzare  una  maggiore  economicita’  dell’azione
amministrativa e favorire la piena  operativita’  e  trasparenza  dei
pagamenti,   nonche’   deflazionare   il   contenzioso   in   materia
previdenziale,  di  contenere  la  durata  dei  processi  in  materia
previdenziale,  nei  termini  di  durata  ragionevole  dei  processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei
diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai  sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848:
    a) i processi  in  materia  previdenziale  nei  quali  sia  parte
l’INPS, pendenti nel  primo  grado  di  giudizio  alla  data  del  31
dicembre 2010,  per  i  quali,  a  tale  data,  non  sia  intervenuta
sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro  500,00,  si
estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa  economica  a
favore del ricorrente. L’estinzione e’  dichiarata  con  decreto  dal
giudice, anche d’ufficio.  Per  le  spese  del  processo  si  applica
l’articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile.”
    b) Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni ,a decorrere dall’1.1.2012,      1) dopo l’articolo 445 e’ inserito il seguente:
        “Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidita’ civile, cecita’  civile,
sordita’ civile, handicap  e  disabilita’,  nonche’  di  pensione  di
inabilita’ e di assegno di invalidita’, disciplinati dalla  legge  12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per  il
riconoscimento dei propri diritti presenta  con  ricorso  al  giudice
competente ai sensi dell’articolo 442 codice  di  procedura  civile.,
presso il  Tribunale  del  capoluogo  di  provincia  in  cui  risiede
l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica  preventiva
delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta  valere.  Il
giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice  di  procedura
civile, in quanto compatibile nonche’ secondo le previsioni  inerenti
all’accertamento peritale di cui all’articolo 10,  comma  6-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e  all’articolo
195.
        L’espletamento    dell’accertamento    tecnico     preventivo
costituisce condizione di procedibilita’  della  domanda  di  cui  al
primo comma. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto  a
pena di decadenza o rilevata d’ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la
prima udienza. Il  giudice  ove  rilevi  che  l’accertamento  tecnico
preventivo non e’ stato espletato ovvero che e’ iniziato ma non si e’
concluso, assegna alle parti il termine di  quindici  giorni  per  la
presentazione  dell’  istanza  di  accertamento  tecnico  ovvero   di
completamento dello stesso.
        La  richiesta  di  espletamento   dell’accertamento   tecnico
interrompe la prescrizione.
        Il  giudice,  terminate  le  operazioni  di  consulenza,  con
decreto comunicato  alle  parti,  fissa  un  termine  perentorio  non
superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale  le  medesime  devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se  intendono
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
        In assenza di contestazione, il giudice, se  non  procede  ai
sensi dell’articolo 196 con decreto pronunciato fuori  udienza  entro
trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto   dal   comma
precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo  le
risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico
dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne’
modificabile, e’ notificato agli  enti  competenti,  che  provvedono,
subordinatamente alla  verifica  di  tutti  gli  ulteriori  requisiti
previsti  dalla  normativa  vigente,  al  pagamento  delle   relative
prestazioni, entro 120 giorni.
        Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato  di
contestare le conclusioni del consulente  tecnico  dell’ufficio  deve
depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a  pena
di inammissibilita’, i motivi della contestazione.
        Le  sentenze  pronunciate  nei  giudizi  di  cui   al   comma
precedente sono inappellabili.” .

Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l’articolo  12
e’ inserito il seguente:
    “12-bis. (Notifica  mediante  pubblicazione  telematica)  1.  Con
riferimento alle giornate di occupazione successive  al  31  dicembre
2010, dichiarate dai  datori  di  lavoro  e  comunicate  all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi  dell’articolo  6,
commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.375,  per
gli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  per  i  compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi  annuali  di
cui  all’articolo  12  sono  notificati  ai  lavoratori   interessati
mediante pubblicazione telematica effettuata  dall’INPS  nel  proprio
sito internet entro il mese di  marzo  dell’anno  successivo  secondo
specifiche tecniche stabilite dall’Istituto stesso. “. 
    A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all’articolo
9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge  28  novembre  1996,  n.608.  In  caso  di
riconoscimento  o   di   disconoscimento   di   giornate   lavorative
intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell’elenco
nominativo annuale,  l’INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori
interessati mediante la pubblicazione, con le  modalita’  telematiche
previste dall’articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.  Agli
eventuali maggiori compiti  previsti  dal  presente  comma  a  carico
dell’INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

                  26..Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi,  i
conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo
grado di coloro    «che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in  forma  non  individuale” esercitano le attivita’ individuate   nella regione  e
nelle province confinanti con la predetta regione  dove  ha  sede  la
commissione tributaria provinciale.  Non  possono,  altresi’,  essere
componenti  delle  commissioni  tributarie  regionali  i  coniugi,  i
conviventi o i parenti fino al terzo grado  o  gli  affini  in  primo
grado di coloro  che  sono  iscritti  in  albi  professionali  ovvero
esercitano le attivita’ individuate nella lettera  i)  nella  regione
dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni
con essa confinanti.”;

“All’accertamento della sussistenza delle cause  di  incompatibilita’
previste  nei  periodi  che  precedono  provvede  il   Consiglio   di
Presidenza della giustizia tributaria»;
Per le commissioni tributarie regionali i posti da  conferire
sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in
tali  commissioni  di  due  terzi  dei  giudici  selezionati  tra   i
magistrati  ordinari,  amministrativi,  militari  e   contabili,   in
servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.”;

I giudici tributari che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita’ di  cui
al  comma  2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  comunicano  la
cessazione delle cause di incompatibilita’ entro il 31 dicembre  2011
al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,  nonche’  alla
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento  delle  finanze
del Ministero dell’economia e  delle  finanze.  In  caso  di  mancata
rimozione nel termine predetto delle  cause  di  incompatibilita’,  i
giudici decadono. Scaduto il temine  di  cui  al  primo  periodo,  il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede  all’esame
di tutte le  posizioni  dei  giudici,  diversi  dai  quelli  indicati
nell’articolo 4, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992,  n.  545,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in  materia  di
incompatibilita’. 
  Al fine di coprire, a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  i  posti
vacanti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
Consiglio di Presidenza provvede ad  indire,  entro  due  mesi  dalla
predetta data,  apposite  procedure  ai  sensi  dell’articolo  9  del
decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   senza   previo
espletamento della procedura di cui all’articolo  11,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960  posti  vacanti
presso le  commissioni  tributarie.  I  concorsi  sono  riservati  ai
soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 4, comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  in
servizio,  che  non  prestino  gia’  servizio  presso   le   predette
commissioni. 
  I compensi corrisposti ai membri  delle  commissioni  tributarie
entro il periodo di imposta successivo a  quello  di  riferimento  si
intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai  sensi
dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
   I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di  quelli
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le
funzioni di Presidente di sezione e di vice  Presidente  di  sezione,
hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e  variabile  di
cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.
 Previo accordo tra il Ministero della  difesa  ed  il  Ministero
dell’economia e delle finanze, il personale  dei  ruoli  delle  Forze
armate che risulti in esubero puo’ essere distaccato, con il  proprio
consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie.  Il  distacco
deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente  del
Ministero dell’economia e delle finanze territorialmente  competente,
delle  esperienze  professionali  e  dei  titoli  di  studio  vantati
dall’interessato diretta ad  accertare  l’idoneita’  dello  stesso  a
svolgere le  funzioni  proprie  delle  qualifiche  professionali  che
risultano carenti presso le segreterie delle commissioni  tributarie.
Il  personale  distaccato  conserva  il  trattamento   economico   in
godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi
carattere  fisso   e   continuativo,   che   continuano   a   gravare
sull’amministrazione di appartenenza, e svolge i  propri  compiti  in
base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i  Ministro
della difesa e dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’invarianza
della  spesa,  con  l’accordo  di  cui  al  primo  periodo,   vengono
individuate le voci del trattamento  economico  accessorio  spettanti
per l’amministrazione di destinazione, che non  risultino  cumulabili
con quelle in godimento

Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.
546, e’ inserito il seguente articolo:
    «Art.  17-bis  (Il  reclamo  e  la  mediazione)  –  1.   Per   le
controversie di valore non superiore a ventimila  euro,  relative  ad
atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre  ricorso
e’  tenuto  preliminarmente   a   presentare   reclamo   secondo   le
disposizioni seguenti ed e’ esclusa la  conciliazione  giudiziale  di
cui all’articolo 48.
    2. La presentazione del reclamo e’ condizione  di  ammissibilita’
del ricorso. L’inammissibilita’ e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del giudizio.
    3. Il valore  di  cui  al  comma  1  e’  determinato  secondo  le
disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12.
    4. Il presente articolo non si applica alle controversie  di  cui
all’articolo 47-bis.
    5. Il reclamo va presentato alla  Direzione  provinciale  o  alla
Direzione regionale  che  ha  emanato  l’atto,  le  quali  provvedono
attraverso apposite strutture  diverse  ed  autonome  da  quelle  che
curano l’istruttoria degli atti reclamabili.
    6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di  cui  agli
articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22,  in  quanto
compatibili.
    7. Il reclamo puo’ contenere una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
    8. L’organo destinatario, se non intende  accogliere  il  reclamo
volto all’annullamento totale o parziale dell’atto,  ne’  l’eventuale
proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di  mediazione
avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni  controverse,
al  grado  di  sostenibilita’  della  pretesa  e  al   principio   di
economicita’ dell’azione amministrativa. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 48, in quanto compatibili.
    9.  Decorsi  novanta  giorni  senza  che  sia  stato   notificato
l’accoglimento  del  reclamo  o  senza  che  sia  stata  conclusa  la
mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini  di
cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia
delle entrate respinge il reclamo in  data  antecedente,  i  predetti
termini  decorrono  dal  ricevimento  del   diniego.   In   caso   di
accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla
notificazione dell’atto di accoglimento parziale.
    10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente  e’
condannata a rimborsare, in aggiunta  alle  spese  di  giudizio,  una
somma pari al 50 per cento  delle  spese  di  giudizio  a  titolo  di
rimborso delle  spese  del  procedimento  disciplinato  dal  presente
articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di  soccombenza
reciproca, la commissione tributaria, puo’ compensare parzialmente  o
per intero le spese tra le parti solo  se  ricorrono  giusti  motivi,
esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte
soccombente a disattendere la proposta di mediazione.”.
 Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con  riferimento
agli atti suscettibili di  reclamo  notificati  a  decorrere  dal  1°
aprile 2012.
  12. Al fine di ridurre  il  numero  delle  pendenze  giudiziarie  e
quindi concentrare gli impegni  amministrativi  e  le  risorse  sulla
proficua e spedita gestione del procedimento di cui  al  comma  9  le
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in  cui  e’  parte
l’Agenzia delle entrate,  pendenti  alla  data  del  1°  maggio  2011
dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice  ordinario  in  ogni
grado del giudizio e  anche  a  seguito  di  rinvio,  possono  essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto  introduttivo
del giudizio, con il  pagamento  delle  somme  determinate  ai  sensi
dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A  tale  fine,
si applicano le disposizioni di cui al citato  articolo  16,  con  le
seguenti specificazioni:
    a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro
il 30 novembre 2011 in unica soluzione;
    b) la domanda di definizione e’  presentata  entro  il  31  marzo
2012;
    c) le liti fiscali che  possono  essere  definite  ai  sensi  del
presente comma sono sospese fino al 30 giugno  2012.  Per  le  stesse
sono altresi’ sospesi, sino al  30  giugno  2012  i  termini  per  la
proposizione  di  ricorsi,  appelli,  controdeduzioni,  ricorsi   per
cassazione, controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi  i
termini per la costituzione in giudizio;
    d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,
ai  tribunali  e  alle  corti  di  appello  nonche’  alla  Corte   di
cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco  delle  liti  pendenti
per le quali e’ stata presentata domanda di  definizione.  Tali  liti
sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici
attestante  la  regolarita’  della  domanda  di  definizione  ed   il
pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro  il
30 settembre 2012. Entro la stessa  data  deve  essere  comunicato  e
notificato l’eventuale diniego della definizione;
    e) restano comunque  dovute  per  intero  le  somme  relative  al
recupero di aiuti di Stato illegittimi;
    f) con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’agenzia  delle
entrate sono stabilite le modalita’ di versamento,  di  presentazione
della domanda di definizione ed ogni altra  disposizione  applicativa
del presente comma.
  13. Al fine di  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle
entrate patrimoniali  dello  Stato  e  di  garantirne  efficienza  ed
economicita’, entro il 31 dicembre 2011,  con  decreto  del  Ministro
dell’economia e delle finanze sono  stabilite  le  modalita’  per  il
trasferimento,  anche  graduale,  delle  attivita’  di  accertamento,
liquidazione  e  riscossione,  spontanea  o  coattiva,   di   entrate
erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali
e assistenziali  obbligatori,  da  Equitalia  S.p.a.,  nonche’  dalle
societa’ per azioni dalla stessa partecipate ai  sensi  dell’articolo
3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  ad  enti  e
organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali.  Con
il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici  potranno  essere
autorizzati a svolgere l’attivita’ di riscossione con le modalita’ di
cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 27 Mobilita’ personale docente inidoneo insegnamento

 L’argomento risulta disciplinato  dall’art.19  nei commi da 12 a 15 ,che prevedono quanto segue::

“12. Il  personale  docente  dichiarato,  dalla  commissione  medica
operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo
alla propria funzione per  motivi  di  salute,  ma  idoneo  ad  altri
compiti, su istanza di parte, da presentarsi  all’Ufficio  scolastico
regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita’,
assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio  scolastico
regionale competente, la qualifica  di  assistente  amministrativo  o
tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale  attualmente
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni,  i  30  giorni
decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su  posto
vacante e disponibile, con priorita’ nella provincia di  appartenenza
e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente,  sulla  base  di
criteri   stabiliti   con    successivo    decreto    del    Ministro
dell’istruzione, dell’universita’  e  della  ricerca  e  mantiene  il
maggior   trattamento   stipendiale   mediante   assegno    personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo  conseguiti.   Le   immissioni   nei   ruoli   del   personale
amministrativo e tecnico sono  comunque  effettuate  nell’ambito  del
piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
  13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l’istanza  ivi
prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di  posti
disponibili,   e’   soggetto   a   mobilita’    intercompartimentale,
transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale  amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici
non economici e delle universita’ con il mantenimento dell’anzianita’
maturata,  nonche’  dell’eventuale  maggior  trattamento  stipendiale
mediante  assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  14. La mobilita’ di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con
le facolta’ assunzionali previste dalla legislazione vigente per  gli
enti destinatari del personale  interessato  ed  avviene  all’interno
della regione  della  scuola  in  cui  attualmente  il  personale  e’
assegnato,  ovvero  in   altra   regione,   nell’ambito   dei   posti
disponibili.
  15.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del   Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonche’  il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  individuate  le  pubbliche  amministrazioni
destinatarie del personale di  cui  al  comma  13,  le  procedure  da
utilizzare per  l’attuazione  della  mobilita’  intercompartimentale,
nonche’ le qualifiche e i  profili  professionali  da  attribuire  al
medesimo personale