Archive for febbraio 2014

CIGS E CONTRATTI SOLIDARIETA’ ESTESI AI DIPENDENTI PARTITI POLITICI

27/02/2014

Sulla Gazzetta Ufficiale   26 febbraio 2014, n. 47 risulta pubblicata la legge n.13/2014 che ha convertito          il decreto legge n.149/2013 ,riguardante l’abolizione del finanziamento  pubblico ai partiti pubblici ,che all’art.16    prevede  quasnto riportato nel titolo,disponendo quanto segue,avvertendo che nell’inter parlamentare  il  comma 1 risulta  sostituito  rispetto a quello orioginario:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa  di
15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno
2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui
si provvede mediante utilizzo di quota  parte  dei  risparmi  che  si
rendono   disponibili   per   effetto   delle   disposizioni   recate
dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  disciplinate  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare  riguardo
anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai  fini  del  rispetto
del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2. 

Come attestano gli atti parlamentari ,sulla opprtunita di approvare la  disposizione in questione ,
non sono mancate critiche e riserve  ,sostenendosi che" la cassa integrazione deve servire per tenere legato il lavoratore 
all’azienda di origine quando c’è la prospettiva ragionevole di ripresa 
del lavoro in quell’azienda; ma se un partito si contrae o «chiude», se 
un partito o un Gruppo parlamentare non è premiato dal voto degli 
elettori e deve ridimensionarsi, la prospettiva qual è? Di ripresa 
dell’occupazione fra cinque anni, alla prossima legislatura? E quale mai
 comitato interministeriale potrà valutare la ragionevole prospettiva 
che quel partito riprenda vigore in un prossimo futuro? Si tratta 
evidentemente di una finzione; e non fa neppure l’interesse dei 
lavoratori, che è, sì, quello di essere sostenuti nel reddito, ma anche 
di essere reimmessi al più presto nel tessuto produttivo. A questo deve 
tendere il sostegno del reddito di  disoccupazione,quale strumento piu' appropriato"   

Detto questo , nel  sottilineare   che il comma 1 dell'art.16 sopra esposto prevede esplicitamente 
che il trattamento di cigs spetta " a prescindere dal numero dei dipendenti ,nel 
restare in attesa  del decreto interministeriale di cui al comma 3  per  disciplina  
delle  modalita'  attuative  della disposizione   in questione ,si pone l'interrogativo 
se a questo punto  debba ritenersi   tuttora vigente ovvero superata   l'esclusione  dal trattamento ù
di mobilità dei dipendenti con rapporto con datori di lavoro 
non imprenditori (associazioni politiche o sindacali,associazioni di 
volontariato,enti senza fini di lucro)di cui al comma 1 bis 
aggiunto all'art.24 della legge n.223/91 dal dec.legvo n.110/2004 ,che recita:
“1-bis.Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione
dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5,
commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti
nella lista di cui all’articolo 6, comma 1, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 7″.

Per completezza informativa di orientamento su tale aspetto,si reputa confacente  richiamare l’art.3 ,comma 1,della legge n.92/12’articolo  ,che ha  introdotto  il comma 3 bis all’art. 12 della legge n. 223 del 1991, estendendo  l’applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria ad alcuni settori per  cui  in precedenza  quest’ultima era concessa solo in base a proroghe annuali, attraverso lo stanziamento specifico di fondi nella legge di stabilità o attraverso normative specifiche di settore.

In particolare, dal 1 gennaio 2013  risulta prevista la concessione   del trattamento straordinario di integrazione salariale alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali, con più 50 dipendenti fino a 200;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Inoltre si richiama la circolare Inps n.2/13 ,che, nel  fornire le istruzioni per l’attuazione del precitatoi art.3 ,comma 1 ,asserisce che “il combinato disposto del predetto art. 3, comma 1, della legge di riforma e degli articoli 4 e 7 della legge n. 223 del 1991, estendendo la cassa integrazione guadagni alle aziende di cui ai punti a), b) e c), autorizza automaticamente l’estensione della mobilità ai medesimi settori.”

“Infatti, da un lato, l’art. 4 comma 1 della legge 223 del 1991 prevede che l’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale ha facoltà di avviare le procedure di mobilità (ora: “procedure di licenziamento collettivo” ai sensi dell’ art 2 comma 72 lettera a, della legge di riforma) qualora nel corso di attuazione del programma di integrazione salariale ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi; dall’altro l’art. 7 della predetta legge prevede che “i lavoratori collocati in mobilità (ora: “licenziati” ex. art 2 comma 72 lettera d) ai sensi dell’art. 4”, in possesso dei requisiti previsti, hanno diritto all’indennità di mobilità.”

“Pertanto, posto che con la citata disposizione di cui al comma 1 dell’art. 3 della legge di riforma si estendono, a regime (cioè senza un’apposita previsione della legge di stabilità e conseguente decretazione ministeriale), le disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni alle imprese di cui ai punti a) b) e c), deve intendersi, con concorde avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conseguentemente estesa alle stesse imprese la tutela in materia di mobilità e quindi l’applicazione alle medesime della contribuzione per la mobilità di cui alla normativa vigente.”

Va da se’ che  per  convenire  che , quanto stabilito in materia di mobilita’  in favore delle imprese di cui al comma 1 dell’art.3 della legge n.92/12 ,debba valere anche per i partiti politici ,cui l’art.16 della legge n.13/14 ha esteso  la cigs ed i  contratti di solidarieta’ , sara’  necessario edc opportuno  attendere    eventuali conformi   valutazioni e determinazioni e indicazioni    sull’argomento da parte   degli organi istituzionali  preposti alla  materia degli  ammortizzatori sociali, vale a dire il MLPS e l’INPS.

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE PER LIMITI RETRIBUTIVI

27/02/2014

Con il Messagio di seguito riportato l’Inps fornisce il fac simile da utilizzare per le dichiasraziuoni obbligatorio rigardanti i limiti di reddito,con relative istruzioni opersative da rispettare nella compilazione

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Messaggio 26 febbraio 2014, n. 2877

Si fa seguito al messaggio n. 2666 del 19 febbraio 2014 inerente le disposizioni contenute all’art. 23 ter del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha fissato il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni.

In merito, come noto, l’art.. 3 c. 2 del d.P.C.M. 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali) attuativo dell’ art. 23 ter sopra richiamato stabilisce che i dipendenti pubblici titolari di un rapporto di lavoro subordinato hanno l’obbligo di rendere dichiarazione all’amministrazione di appartenenza avente ad oggetto tutti gli incarichi in atto a carico della finanza pubblica.

Poiché ai sensi del predetto art. 3, dette comunicazioni devono essere rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi degli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, allo scopo di agevolare i dipendenti dell’Istituto interessati all’applicazione della norma menzionata, si fornisce il fax-simile del modello da compilare.

Si precisa che, al fine di poter verificare il rispetto del livello remunerativo massimo, che è stato determinato, per l’anno 2014, in Euro 311.658,53, le dichiarazioni suddette devono contenere l’elenco di tutti gli incarichi, di durata infra-annuale o pluriennale, conferiti o svolti nell’anno di riferimento e l’indicazione delle amministrazioni conferenti e dei compensi previsti; nel caso di incarico pluriennale, il compenso deve essere indicato in maniera complessiva e ripartita su base annua.

Le dichiarazioni dovranno pervenire alla Direzione Centrale Risorse Umane, Area Normativa.

L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del menzionato d.P.R. 445/2000.

Si rammenta, infine, che la dichiarazione in argomento deve essere resa entro il 30 novembre di ogni anno.

Il presente messaggio deve essere portato a conoscenza di tutto il personale anche assente a vario titolo, secondo le consuete modalità.

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Artt. 47 e 38 d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________

Nato a________________________________________________

Residente a ___________________________________________

Codice fiscale __________________________________________

sotto la personale responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

ai fini dell’applicazione della normativa concernente i limiti retributivi previsti dall’art. 23 – ter del d.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e dal d.P.C.M. 23 marzo 2012, che nell’anno 2014 gli incarichi in essere a carico della finanza pubblica sono i seguenti:

– indicare amministrazione conferente, tipologia di incarico, data di conferimento, durata, compenso attribuito – nel caso di incarichi pluriennali, indicare il compenso su base annua

 

Firma

_______________________________

ORDINANZA CASSAZIONE RIGUARDANTE LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

27/02/2014

Si richiama l’attenzione sull  ‘Ordinanza  sottostante  relativa all’argomento specificato nel titolo , che  la trasmissione degli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite affinche provveda all’accertamento della ligttimita del licenziamento per giusta causa in base al rito Fornero.

Ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3838

Rilevato in fatto

1. Con lettera datata 19 luglio 2012 la C.C. s.p.a. ha licenziato F.S. per la responsabilità del naufragio della m/n C.C., del quale era Comandante; l’atto di recesso è stato impugnato con lettera pervenuta alla società l’11 settembre 2012.

2. Con ricorso depositato in data 18 ottobre 2012 presso la Cancelleria del Tribunale di Genova, C.C. s.p.a. ha proposto ricorso giudiziale per fare “accertare e dichiarare la validità e legittimità del licenziamento intimato per giusta causa” e ciò introducendo la causa secondo il rito speciale previsto dall’art. 1, commi 47 e segg., legge 28 giugno 2012, n. 92, entrata in vigore il 18 luglio 2012 (c.d. rito Fornero).

3. Il convenuto, con memoria di costituzione e domanda riconvenzionale condizionata e subordinata datata 26 novembre 2012, ha sollevato preliminarmente – per quanto interessa nella presente sede – le seguenti eccezioni: carenza di interesse ad agire e “non usufruibilità”del rito speciale da parte della società; incompetenza territoriale del Tribunale di Genova per essere competente il Tribunale di Torre Annunziata, nel cui circondario si trova Meta ove è avvenuto il licenziamento; inammissibilità/ammissibilità della domanda riconvenzionale condizionata. A sostegno delle eccezioni, ha prospettato che la legge è intitolata “disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore” per cui il rito appare “dedicato” al lavoratore per le tutele ivi previste; che l’esecutività dell’ordinanza conclusiva del rito sommario (suscettibile di divenire definitiva in mancanza di opposizione) è strumento finalizzato, ove ne ricorrano i presupposti, alla emissione di un ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e quindi ad una esecutività urgente, che non ha motivo di essere in caso di accoglimento di un’azione di mero accertamento della validità del licenziamento proposta dal datore; che “la domanda riconvenzionale, proposta cautelativamente, sembra ammissibile solo nella fase di opposizione e non in quella iniziale a cognizione sommaria.

4. Con ricorso ex art. 1, commi 47 e segg., legge 28 giugno 2012, n. 92, depositato in data 26 novembre 2012, S. F. ha adito il Tribunale di Torre Annunziata chiedendo che il licenziamento intimatogli da C.C. sia dichiarato inesistente e/o nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o ingiustificato per violazione delle leggi nn. 604/66, 300/70 e 108/90, in quanto intimato senza giusta causa e/o giustificato motivo; che sia emesso, in suo favore, l’ordine di reintegra nel posto di lavoro; che la società resistente sia condannata a risarcirgli il danno commisurato alla retribuzione mensile globale di fatto di € 13.988,00 dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione della contribuzione assistenziale e previdenziale relativa allo stesso periodo.

5. Costituendosi in tale giudizio, C.C. s.p.a. ha eccepito preliminarmente la continenza e/o la litispendenza tra tale giudizio e quello, di cui si è detto in precedenza, pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Genova, anteriormente proposto dalla società con ricorso depositato il 18 ottobre 2012, cui “ha fatto seguito la comparsa di costituzione dello S. depositata il 26 novembre 2012 e contenente anche domanda riconvenzionale condizionata subordinata”. Ha dedotto inoltre che tra le stesse parti pende anche altro giudizio, incardinato presso il Tribunale di Genova da C.C. s.p.a. con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 22 ottobre 2012, avente lo stesso oggetto di quello proposto ex art. 1, comma 48, legge n.92/2012.

6. All’udienza del 3 gennaio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata, rilevato che dagli atti di causa era “configurabile astrattamente una situazione processuale di litispendenza e/o continenza di cause”; ritenuto tuttavia che “alla luce di diversi orientamenti giurisprudenziali” era “controversa e non unanimemente ammessa la possibilità giuridica per il datore di lavoro di agire preventivamente utilizzando lo strumento processuale del c. d. rito Fornero”, riteneva “opportuno e necessario attendere la pronuncia del Giudice del lavoro di Genova” previamente investito della questione.

7. Con ordinanza datata 9 gennaio 2013 il Tribunale di Genova ha disposto procedersi con il rito previsto dall’art. 1, comma 47, della legge 28.6.2012, n. 92 ed ha ammesso la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto S., concedendo a C.C. s.p.a. termine a difesa di giorni venti per il deposito di eventuale memoria difensiva; ha rinviato ad altra udienza per gli adempimenti istruttori del rito sommario.

Segnatamente, con tale provvedimento, il Giudice del lavoro di Genova ha ritenuto la “fruibilità del c.d. rito Fornero da parte del datore di lavoro” e l’ammissibilità della domanda riconvenzionale del lavoratore sulla base delle seguenti considerazioni:

– la giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla legge n. 92/2012 aveva sempre affermato l’ammissibilità dell’azione proposta dal datore di lavoro per l’accertamento della legittimità del licenziamento e tale indirizzo manteneva validità nel nuovo rito, avente precipua finalità acceleratoria (art. 1, comma 1, lett. C);

– l’uso dell’espressione “si applicano”, presente nel comma 47 dell’art. 1 (“le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie…”), senza alcuna specificazione quanto al soggetto legittimato all’azione, porta a ritenere che ciascuna delle parti possa avvantaggiarsi dall’uso del rito e che l’interpretazione letterale e sistematica del testo costituisca una “declinazione accentuata del principio costituzionale della ragionevole durata del processo”;

– la previsione della esecutività dell’ordinanza che chiude la fase sommaria (esecutività che non può essere sospesa, né revocata: art. 1, comma 49) vale anche, testualmente, per l’ordinanza di rigetto del ricorso del lavoratore e quindi tale esecutività non è finalizzata alla stabilità della reintegrazione nel posto di lavoro, ma a dare certezza al rapporto e alla sua cessazione;

– nei lavori preparatori relativi al comma 49 dell’art. 1 si legge: “con la modifica introdotta non risulta più differenziata la posizione del lavoratore da quella del datore di lavoro. Si ricorda infatti che il sesto comma dell’art. 18 Stat. Lav. (comma soppresso dal d.l. in esame) – assicura alle decisioni favorevoli al lavoratore una maggior tutela, atteso che l’esecuzione della sentenza che annulla il licenziamento e ordina il reintegro è sempre provvisoriamente esecutiva. La stessa giurisprudenza ha ritenuto che tale decisione sia dotata ex lege di provvisoria esecutorietà e che non sia suscettibile di sospensione in applicazione dell’art. 431 c.p. (Cass. n. 4424 del 26.7.84, n. 3306 del 19.5.1986)…”; il legislatore ha così rimosso una asimmetria degli effetti ponendo sullo stesso piano il datore di lavoro e il lavoratore, assicurando anche al primo l’esecutività del provvedimento, che in precedenza era propria del solo provvedimento a favore del lavoratore;

– il richiamo che la norma pone alle “controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 delle legge 20 maggio 1970, n. 300” è privo di significato dirimente, poiché neppure l’azione proposta dal lavoratore è tecnicamente una impugnativa di licenziamento, ma un’azione di accertamento negativo della sua legittimità, con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, così come specularmente l’azione proposta dal datore è un’azione di accertamento positivo della legittimità del licenziamento ed implicito (e consequenziale) accertamento che il lavoratore non ha diritto alla reintegra e al risarcimento; in altri termini, il c.d. rito Fornero è obbligatorio per entrambe le partì e deve trovare applicazione per tutte le controversie nelle quali si discuta della legittimità di un licenziamento;

– la tesi che nega l’interesse ad agire del datore di lavoro, poiché la certezza della definitività del provvedimento espulsivo è raggiunta rapidamente, con il decorso della doppia decadenza (60 + 180 giorni ex art. 6 legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni), non è condivisibile, ove si consideri che, una volta ritenuta l’ammissibilità del rito speciale quale l’unico utile per discutere dei licenziamenti ex art. 18 stat. lav., l’interesse ad agire in mero accertamento sussiste a fronte della situazione di incertezza posta in essere con l’impugnazione stragiudiziale del lavoratore;

– nel caso in esame, vi è l’interesse concreto ed attuale di C.C. s.p.a. ad agire in prevenzione, non avendo la società inteso aderire alla richiesta dello S. di affidare la controversia ad un Collegio Arbitrale, costituito ex art. 7 legge n. 300/70;

– sulla base del presupposto (non contestato) della iscrizione della nave C.C. presso la capitaneria di porto di Genova, è radicata ex art. 603 cod. nav. la competenza territoriale, essendo Genova foro alternativo a Torre Annunziata;

– quanto alla domanda riconvenzionale condizionata e subordinata, formulata dal convenuto S., sebbene il c.d. rito Fornero non disciplini nella fase sommaria la riconvenzionale (cosa che invece fa, non ammettendola, per la fase di merito, salvo il caso in cui sia fondata su “fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale”: così art. 1, comma 56), deve considerarsi che il legislatore ha riservato al rito speciale le controversie sul licenziamento, come “monade avulsa da altri contenziosi”, sia economici che non economici, con espressa deroga alla connessione; in tale contesto, la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto non rientra tecnicamente in quelle previste dall’art. 36 c.p.c.; nel caso di specie, l’oggetto dell’accertamento della riconvenzionale riguarda gli stessi fatti costitutivi della domanda avanzata con il ricorso da C.C. s.p.a., differenziandosi dalla domanda principale solo per le richieste consequenziali (reintegra e risarcimento); non sono introdotti fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già introdotti con il ricorso e con la memoria di costituzione;

– dalla ritenuta ammissibilità della riconvenzionale nel rito sommario, deriva la necessità di concedere un termine a difesa per consentire il contraddittorio e tale termine, non essendovi disciplina legislativa sul punto, non è regolato dall’art. 418 c.p.c. ma, attesa la sommarietà del rito, può essere di minore durata.

8. Con ordinanza depositata l’8 febbraio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio dinanzi a sé proposto da S. F. e quello “oggetto della controversia contraddistinta dal n r.g. 3591/12 pendente dinanzi al Tribunale di Genova in funzione di giudice unico del lavoro”; per l’effetto, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Le considerazioni poste a base del decisum sono le seguenti:

a) non ricorre un’ipotesi di continenza tra le due cause (art. 39, secondo comma, c.p.c.), ma di litispendenza (art. 39, primo comma, c.p.c.): le domande rispettivamente formulate nei due giudizi “risultano perfettamente identiche e sovrapponibili, ancorché proposte a parti, per così dire, invertite, senza che in alcuna di esse sia dato rinvenire uno o più elementi ulteriori e qualificanti idonei a farla ritenere più ampia dell’altra”, in entrambi i giudizi le parti hanno chiesto, l’una, di accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento, l’altra, di accertare e dichiarare l’illegittimità del recesso con ordine di reintegrazione del lavoratore e condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni; la situazione processuale “appare, pertanto, diversa” da quelle in relazione alle quali la Suprema Corte ha ritenuto sussistere un rapporto di continenza, con applicazione della regola della prevenzione, tra la controversia promossa dal datore di lavoro per l’accertamento della legittimità del licenziamento e quella instaurata dal lavoratore per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione ed al risarcimento dei danni;

b) nella consapevolezza “dell’esistenza, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, di orientamenti che ritengono inammissibile la proposizione, da parte del datore di lavoro, di un ricorso ai sensi della c.d. legge Fornero volto a far accertare la legittimità del licenziamento intimato al dipendente”, la trattazione della causa veniva rinviata in attesa della decisione sul punto da parte del Giudice previamente adito; con l’ordinanza emessa il 9 gennaio 2013 il Giudice del lavoro di Genova (anch’egli territorialmente competente ai sensi dell’art. 603 cod. nav.) ha ritenuto ammissibili entrambe le domande proposte dalle parti, per cui ricorrono le condizioni previste dall’art. 39, primo comma, c.p.c. per la declaratoria della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo;

c) non vi è alcuna possibilità per il giudice successivamente adito, in caso di litispendenza, di disporre la prosecuzione del processo a fronte dell’eventualità di una futura dichiarazione di inammissibilità dell’azione proposta dal datore di lavoro, poiché l’art. 39, primo comma, non attribuisce alcuna discrezionalità in tal senso, essendo la cancellazione della causa dal ruolo un epilogo obbligato, una volta ritenuta la litispendenza;

d) è ammissibile una decisione sulla competenza o litispendenza o continenza o connessione nella fase sommaria di cui ai commi 47 e 48 dell’art. 1 legge n. 92/2012, poiché escludere la possibilità di una pronuncia sulla competenza potrebbe condurre all’emanazione di provvedimenti contrastanti nei due giudizi contemporaneamente pendenti, tanto più ove si consideri che il legislatore ha configurato il rito sommario come un passaggio processuale obbligatorio, che non consente una immediata conversione del rito sommario in rito ordinario; non è estensibile a tale rito speciale il principio affermato nell’ordinanza n. 1120 del 2012 della Corte di Cassazione – che ha ritenuto ammissibile solo nella fase di giudizio a cognizione piena la decisione di ogni questione afferente alla litispendenza, continenza, connessione -, trattandosi di un principio da ritenersi limitato allo specifico ambito del procedimento sommario in materia societaria.

9. Con ricorso notificato l’8 marzo 2013, S. F. propone regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. per chiedere che sia accertata e dichiarata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata a giudicare nella fase sommaria del rito introdotto con ricorso ex art. 1, comma 48 legge n. 92/2012 e che sia disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso giudice.

Gli argomenti difensivi svolti nell’impugnazione e nelle note illustrative possono così sintetizzarsi:

a) è inammissibile nel rito sommario una pronuncia sulla competenza o litispendenza o continenza o connessione, dovendo tale fase processuale chiudersi solo con ordinanza di rigetto o di accoglimento della domanda (di impugnativa del licenziamento), mentre ogni eccezione preliminare può essere sollevata o rilevata d’ufficio nella fase ordinaria di cognizione con possibilità, per il giudice che ne ritenga i presupposti, di disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.;

b) il datore di lavoro difetta di interesse ad agire in mero accertamento (art. 100 c.p.c.), poiché agendo in prevenzione impedisce che il lavoratore incorra nella decadenza;

c) il dato testuale tende ad escludere la proponibilità di un’azione di mero accertamento in fase sommaria; questa deve concludersi con “ordinanza immediatamente esecutiva” e tale riferimento normativo non può che alludere ad un provvedimento che abbia efficacia esecutiva e non ad una pronuncia meramente dichiarativa;

d) la struttura del rito sommario non sembra consentire la proponibilità della domanda riconvenzionale; nella specie il giudice adito ha sostanzialmente “creato” una nuova fase, non prevista dal rito, concedendo un termine alla società ricorrente per replicare alla domanda riconvenzionale e facendo slittare l’udienza, invece finalizzata ad un rapido esame della fattispecie;

e) in realtà l’azione promossa dal datore di lavoro, sia prima che dopo l’impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore, non ha oggetto detta impugnativa e non potrebbe neppure riguardare l’applicazione dell’art. 18 stat. lav.; il petitum, infatti, non potrebbe che essere relativo alla legittimità del recesso nei suoi termini sostanziali e, ove non si ammettesse la speculare domanda riconvenzionale del lavoratore, riguarderebbe esclusivamente una pronuncia interpretativa di una norma diversa dall’art. 18 cit.;

f) ove nelle successive fasi del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Genova dovesse ritenersi non solo che il datore non poteva agire in mero accertamento, ma che nemmeno la domanda riconvenzionale del lavoratore era ammissibile, lo S., a causa della avvenuta cancellazione della causa dal ruolo presso il Tribunale di Torre Annunziata per ritenuta litispendenza, resterebbe senza possibilità di vedere accertata la legittimità o meno del proprio licenziamento e tanto in virtù di decadenza all’uopo specificamente prevista proprio dalla legge n. 92/2012.

10. La soc. C.C. resiste con controricorso argomentando come segue:

a) è pacifico tra le parti che sia il Tribunale di Genova che il Tribunale di Torre Annunziata sono territorialmente competenti ex art. 603 cod. nav.;

b) è documentalmente provato che i ricorsi proposti da C.C. ex art. 1 comma 48 legge n. 92/2012 e art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Genova sono anteriori a quello proposto dallo S. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e che vi è identità tra le cause; pertanto o si verte in un’ipotesi di litispendenza o in un’ipotesi di continenza, ma in entrambi i casi la competenza resta radicata presso il Tribunale di Genova, previamente adito;

c) nel c.d. rito Fornero il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed attivabile con l’opposizione contro l’ordinanza che abbia concluso la fase sommaria; tale ordinanza, ove non opposta, è idonea a formare il giudicato; ne consegue che, a tutela del diritto di difesa ed al fine di evitare conflitto tra giudicati, anche nella fase sommaria del procedimento ex art. 1 comma 48 l. n. 92/2012 sono delibabili e decidibili le questioni preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione tra cause;

d) il precedente di legittimità richiamato da controparte (Cass. ord. n. 1120 del 2012) non è pertinente alla fattispecie; manca infatti nella disciplina del rito ex art. 1, comma 48, legge n.92/2012 una norma come quella di cui all’art. 19 comma 3 d.lgs. n. 5/2003, per cui ove il Giudice ritenga che l’oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria deve disporre la prosecuzione del giudizio con il rito societario della cognizione piena come statuito nel citato precedente.

11. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo varie considerazioni, così sintetizzabili:

a) dagli atti emergono come fatti pacifici e non contestati:

– che sia il Tribunale di Genova, sia il Tribunale di Torre Annunziata hanno competenza per territorio ex art. 603 cod. nav. a decidere sulla controversia: il foro di Genova quale luogo del Porto di iscrizione delle navi della società (tra le quali la C.C.) ed il foro di Torre Annunziata quale luogo ove è pervenuta al lavoratore subordinato la lettera di licenziamento;

– che il ricorso di C.C. contro lo S. dinanzi al Tribunale del lavoro di Genova è stato depositato anteriormente al ricorso proposto dallo S. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata; identico è l’oggetto dei due giudizi, entrambi instaurati ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 92/2012; i due ricorsi sono dunque sovrapponibili;

b) non si versa in un’ipotesi di continenza, non essendovi in nessuna delle due cause un petitum più ampio, pur nella condivisione dei medesimi presupposti di fatto e di diritto; si tratta invece di un caso litispendenza, per assoluta identità di causa petendi e di petitum;

c) la legge non pone alcun divieto al giudice della fase sommaria di decidere questioni preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione di cause; ne consegue che una interpretazione non letterale, ma logico sistematica dei commi 48, 49 e 51 dell’art. 1 lege n. 92/2012, in conformità al principio del giusto e rapido processo (art. 111, secondo comma, Cost. e art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo) consente a quel giudice, anzi lo impone ai sensi del primo comma dell’art. 39 c.p.c., di dichiarare la litispendenza;

d) nessun pregiudizio può derivare al diritto di difesa del lavoratore (art. 24 Cost.), perché l’ordinamento appresta, quale strumento di tutela avverso la pronuncia di litispendenza, il regolamento necessario di competenza di cui all’art. 42 c.p.c.;

e) pur nell’incertezza della dottrina, deve ritenersi che anche a seguito delle modifiche introdotte con la c.d. legge Fornero sia ancora ammissibile l’azione di mero accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore di lavoro, in quanto il procedimento speciale introdotto dalla nuova legge non ha influito sugli approdi giurisprudenziali pregressi; il nuovo rito non è finalizzato alla reintegrazione del lavoratore o ad evitare risarcimenti lievitanti nel tempo, ma ad accelerare la definizione del contenzioso che insorge a seguito di un licenziamento cui sia applicabile l’art. 18 stat. lav.; il comma 47 dell’art. 1, facendo riferimento alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento, non individua alcun soggetto che dal rito dovrebbe avvantaggiarsi, come invece avviene per l’art. 28 stat. lav., con ciò manifestando la neutralità della ratio della legge, in quanto il vantaggio del processo celere non è di una delle parti, ma di entrambe.

Ritenuto in diritto

12. Il provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata ha statuito sulla sola competenza ed è stato impugnato con regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., affinché questa Corte – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (panprocessuale) – determini in modo definitivo quale sia il giudice competente per la causa (Cass. n.6657/99, 13768/2005,14405/08), con pronuncia che non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi, le questioni di competenza.

13. Come risulta documentalmente, C.C. s.p.a ha attivato dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Genova, con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, depositato il 18 ottobre 2012, un giudizio di accertamento della validità e legittimità del licenziamento intimato a S. F. il 19 luglio 2012.

Il lavoratore, costituendosi in giudizio, ha eccepito – per quanto interessa in questa sede – la carenza di interesse ad agire della società e l’”inutilizzabilità, per la stessa, del rito Fornero”; ha altresì proposto domanda riconvenzionale, condizionata e subordinata, avente ad oggetto: l’accertamento della inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o ingiustificatezza del licenziamento; domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna della società al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. La medesima domanda ha formato oggetto della domanda proposta in via principale dal medesimo S. in data 26 novembre 2013 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012.

Risulta inoltre che la soc. C.C., sempre davanti al Tribunale di Genova, ha proposto “cautelativamente” altro ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 22 ottobre 2012, di contenuto identico a quello proposto ex art. 1, comma 48 legge n. 92/2012. In tale giudizio, il resistente S. ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso e, in subordine, la litispendenza e/o la continenza tra la stessa causa e quella anteriormente proposta da C.C. ex art. 1, comma 48 legge n. 92/2012 al Tribunale di Genova il 18 ottobre 2012.

14. Segnatamente, rispetto alla domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta da C.C. s.p.a. in data 18 ottobre 2012 con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012 al Tribunale di Genova è speculare la domanda proposta con il medesimo rito dallo S. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata in data 26 novembre 2012, quest’ultima con un più ampio petitum, in quanto integrata dalle ulteriori richieste riconducibili alla disciplina sostanziale di cui all’art. 18 stat. lav.; questa domanda è, a sua volta, di tenore identico a quella riconvenzionale, condizionata e subordinata, proposta dal lavoratore lo stesso giorno 26 novembre 2012 dinanzi al Tribunale di Genova. Tali sono i petita delle domande formulate dalle parti nei giudizi introdotti ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012. La domanda di mero accertamento è stata azionata da C.C. anche mediante il rito ordinario di cognizione ex art. 414 c.p.c. con ricorso depositato in data 22 ottobre 2012, anteriormente alle domande (principale e riconvenzionale) avanzate dallo S..

15. Si pongono, dunque, nella vicenda all’esame questioni di interferenza tra le azioni esperite da ciascuna delle parti a mezzo del rito speciale di cui all’art. 1, commi 47, 48 e 49 legge n. 92/2012 e tra queste e quella proposta dal datore di lavoro con il rito ordinario di cui all’art. 414 c.p.c.. In tale contesto, ad avviso del Collegio, sembra avere carattere logico pregiudiziale la questione della ammissibilità o proponibilità o “fruibilità” dell’azione di mero accertamento proposta da parte datoriale a mezzo del c.d. rito Fornero, dalla cui risoluzione dipende anche l’esito dell’ulteriore questione interpretativa concernente l’ammissibilità in fase sommaria della domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore ai sensi dei citati commi 47, 48 e 49 legge n. 92/2012.

16. Il Giudice del provvedimento impugnato ha ritenuto sussistere un’ipotesi di litispendenza tra il giudizio innanzi a sé proposto e quello pendente dinanzi al Tribunale di Genova e, ai sensi dell’art. 39, primo comma, c.p.c., ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Nel pervenire a tale soluzione, ha affermato che l’identità deve essere ravvisata nella sovrapponibilità delle due domande al momento della decisione, alla stregua di una valutazione che include necessariamente (solo così potendosi ravvisare identità di domande) quella proposta in via riconvenzionale. Così facendo – e poiché il momento determinativo della “pendenza” è dato, nei procedimenti che si introducono con ricorso, dalla data del deposito (art. 39, terzo comma, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 45, comma 3, lett. c) della legge 18 giugno 2009, n. 69) -, ha ritenuto che la “prevenzione” sia segnata dal momento del deposito del ricorso di C.C. nelle forme del rito speciale dinanzi al Tribunale di Genova (18 ottobre 2012). Tale opzione interpretativa ha escluso che nella specie ricorra un’ipotesi di litispendenza parziale; del pari è stata esclusa la continenza tra le due cause proposte dinanzi ai diversi giudici, intendendo quella di mero accertamento quale minus compreso nella domanda di impugnativa proposta ex art. 18 stat. lav. proposta in via principale dal lavoratore, poiché, se così fosse stato, sarebbe stata disposta la translatio iudicii e non la cancellazione della causa dal ruolo.

In tutti i casi ipotizzabili nel coacervo delle intersezioni tra i diversi procedimenti e, comunque per l’individuazione del momento che determina la “prevenzione” ai sensi dell’ art. 39, terzo comma, c.p.c., ai fini della pronuncia sulla litispendenza e/o continenza e/o connessione, rileva la definizione dell’oggetto specifico del giudizio introdotto ex art. 1, comma 47, legge n. 92/2012 e la precisazione dei soggetti che tale rito possono attivare. D’altra parte, che tale sia lo snodo dei successivi passaggi logicogiuridici per la risoluzione delle questioni preliminari di rito è circostanza su cui tutte le parti convergono, avendo ampiamente argomentato al riguardo.

Va inoltre osservato che il provvedimento impugnato, nel pervenire alla declaratoria di litispendenza, ha superato positivamente la questione dell’ammissibilità delle questioni preliminari di rito nella fase sommaria, questione anch’essa allo stato controversa.

17. In dottrina e nelle prime applicazioni della giurisprudenza di merito sono emerse diverse indicazioni interpretative, con esiti contrastanti.

a) Se può dirsi sostanzialmente comune l’affermazione che il rito di cui all’art. 1, commi 47 e segg. legge n. 92/2012 sia un procedimento speciale per alcune controversie relative ai licenziamenti, strutturato in una fase a cognizione sommaria (commi 48 e 49), in un eventuale primo grado a cognizione piena introdotto con un’opposizione (comma 51 e segg.), ed in un giudizio di secondo grado introdotto da un reclamo (commi 58 e segg.), una prima questione – che direttamente interessa anche il presente giudizio – è, come già detto, se sia ammissibile nella fase sommaria il rilievo di questioni di rito. Da un lato si eccepisce – come sostenuto dalla difesa dello S. – che è inammissibile nel rito sommario siffatto accertamento, non potendo il procedimento concludersi con pronuncia in rito, ma solo con un’ordinanza di rigetto o di accoglimento della domanda (di impugnativa del licenziamento), per cui l’unica sede in cui fare rilevare tali questioni sarebbe la fase ordinaria di cognizione.

Si oppone a tale argomento che nel c.d. rito Fornero il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed attivabile con l’opposizione, di talché se l’opposizione non viene proposta l’ordinanza conclusiva della fase sommaria è idonea a formare il giudicato, con l’ulteriore conseguenza che, per consentire l’esercizio dei diritti di difesa ed anche al fine di evitare il conflitto tra giudicati, dovrebbe ammettersi il rilievo (e la decisione) delle questioni preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione tra cause.

Si è pure osservato in dottrina che, se è facile in negativo escludere la funzione cautelare di tale rito, non è chiaro se si tratti di un procedimento sommario senza efficacia decisoria, la cui funzione è solo quella di creare un titolo esecutivo, ovvero al contrario se si tratti di un procedimento a cognizione speciale, la cui funzione è quindi quella di risolvere la controversia, stabilendo una volta per tutte – e pertanto con l’efficacia propria del giudicato (art. 2909 c.c.) – i diritti e gli obblighi scaturenti dall’accertamento della legittimità/illegittimità del licenziamento.

b) La giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla riforma aveva sempre affermato l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) con azione di mero accertamento da parte del datore di lavoro ogni qual volta ricorra una situazione di incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici ed, in particolare, aveva ritenuto ammissibile la domanda diretta all’accertamento della legittimità del licenziamento, ravvisando, rispetto alla domanda di impugnativa del licenziamento proposta dal lavoratore, un rapporto di continenza ai sensi dell’art. 39 secondo comma, c.p.c. (da ultimo, Cass. n. 7096/2012).

b1) Si argomenta, da chi sostiene l’improponibilità di tale domanda nel nuovo rito, che vi è un argomento testuale, in quanto il comma 47 indica le “impugnative di licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18” stat. lav. e tale norma regola le conseguenze del licenziamento illegittimo, reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno, di modo che in tale alveo non può rientrare la domanda di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore, che non è impugnativa del licenziamento.

Lo stesso interesse ad agire in mero accertamento potrebbe risultare dubbio, in quanto se il lavoratore non propone la domanda entro centottanta giorni si crea una fattispecie secondaria (costituita da licenziamento + inerzia del dipendente) idonea a produrre gli stessi effetti di un licenziamento valido ed efficace. L’azione del datore impedirebbe il perfezionarsi di tale fattispecie, facendo apparire poco giustificabile una domanda “in prevenzione” da costui proposta.

L’interpretazione che consente al datore di lavoro di avvalersi del mezzo specifico contrasta con la necessità di una interpretazione non estensiva del rito speciale e con la sua funzione acceleratoria, anche perché non si potrebbe evitare di riconoscere al lavoratore la facoltà di proporre una domanda riconvenzionale nella stessa fase sommaria, ma a tale opzione sembra poi contrastare la previsione normativa che contempla tale possibilità (nei limiti di cui al comma 56 dell’art. 1) solo nella successiva, e meramente eventuale, fase del giudizio a cognizione piena.

La fase sommaria deve concludersi con un’ “ordinanza immediatamente esecutiva” e tale riferimento normativo non può alludere ad una pronuncia meramente dichiarativa.

b2) L’opposta tesi osserva che l’argomento letterale è superabile ove si consideri che il comma 47 fa riferimento alle “controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti” e che il comma 48 usa l’espressione “la domanda…si propone”, così disponendo che la disciplina dettata dai commi successivi attiene alla categoria delle controversie da essi contemplata. Ciò trova spiegazione nella ratio perseguita dal legislatore: le cause di licenziamento ove si invoca l’applicazione dell’art. 18 legge n. 300/70 ricevono una corsia preferenziale obbligatoria, la cui scelta non rientra nella disponibilità delle parti, ma corrisponde ad un interesse pubblico sovraordinato, quello di assicurare la celerità dei processi ex art. 111 Cost.. A differenza del procedimento di cui all’art. 28 stat. lav., qui il mezzo non è posto a tutela di una sola delle parti, ma di entrambe.

L’interesse ad agire con il rito accelerato sussiste anche in capo al datore di lavoro, il quale ha necessità di rimuovere l’incertezza del provvedimento di recesso al fine di organizzare stabilmente la propria azienda.

Potrebbero ingenerarsi problemi in caso di coordinamento in caso di duplicità di cause presentate contemporaneamente, anche davanti a giudici diversi, l’una con il rito accelerato e l’altro con il rito ordinario.

La previsione della esecutività dell’ordinanza che chiude la fase sommaria (comma 49) è testualmente prevista anche nel caso di rigetto del ricorso del lavoratore e quindi non è diretta ad assicurare la stabilità della reintegrazione nel posto di lavoro, ma a dare certezza al rapporto e alla sua risoluzione.

18. Come è dato riscontrare dal riferito quadro di opinioni espresse dalla dottrina ed emergenti dalle prime applicazioni della giurisprudenza di merito, sono molteplici gli aspetti problematici che scaturiscono dall’accoglimento dell’una o dell’altra tesi interpretativa, con conseguenti implicazioni processuali e problemi di coordinamento in presenza, come è avvenuto nel caso di specie, di una pluralità di cause introdotte sia con il rito speciale di cui all’art. 1, comma 47, legge n. 92/2012, sia attraverso il giudizio ordinario di cognizione ex art. 414 c.p.c., con evidenti implicazioni sul fronte della litispendenza, continenza o connessione di cause.

La novità dei temi processuali, sui quali non sono ancora intervenute pronunce di questa Corte, e l’idoneità delle questioni a riproporsi in altri giudizi, nonché la delicatezza degli argomenti, che attengono al corretto uso degli strumenti processuali apprestati dall’ordinamento ed alle azioni esperibili in caso di licenziamento, fanno apparire le questioni – nell’avviso di questo Collegio – come di massima di particolare importanza nei termini di cui all’art. 374, secondo comma, seconda parte, c.p.c., tali cioè da richiedere una pronuncia a Sezione Unite che possa anticipare, prima ancora che i riferiti contrasti ermeneutici sfocino in altrettanti giudizi di cassazione, un sicuro orientamento ed assicuri, attraverso la pronuncia del massimo organo di questa Corte,  quell’uniformità di interpretazione che è principio portante del nostro ordinamento giuridico.

In considerazione di quanto precede, si pone l’esigenza di rimettere gli atti al Primo Presidente affinché valuti se investire delle questioni sopra evidenziate le Sezioni Unite.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite.

RIVALUTAZIONE IMPORTI ECONOMICI LAVORO ACCESSORIO

27/02/2014

L’argomento del titolo risulta trattato  dalla sottoriportata circolare ,che aggiorna per il 2014come segue gli importi lordi economici del lavoro accesorio:

 -6.740 € per la totalità dei committenti;

– 2.690 € in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.

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Circolare 26 febbraio 2014, n. 28

SOMMARIO: Chiarimenti.

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art. 70 del d. lgs. n. 276/2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,10%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013-dicembre 2013.

I nuovi importi economici da prendere a riferimento per l’anno 2014, anche al fine delle verifiche sul loro rispetto a cura dei committenti, come precisato nella circolare n. 176 del 18 dicembre 2013, sono così rideterminati:

– 5.050 € netti per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare,

– 2.020 € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

I corrispondenti importi lordi, riferiti all’anno solare, sono pari a:

– 6.740 € per la totalità dei committenti;

– 2.690 € in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti.

I suddetti importi per l’anno 2014 saranno pubblicati sul sito istituzionale, sezione “lavoro accessorio”.

MLPS:ISTRUZIONI VIGILANZA SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

26/02/2014

Si richiama l’attenzione sulla nota n  37 del 21 .2.14      con cui  il MLPS fornisce istruzioni  in materia di vigilanza  nei confronti delle Societa precisate nel titolo ,con la  sollecitazione a concentrare le ispezioni sulle societa’ imprenditoriali non riconosciute dal Coni e su quelle non iscritte al Registro delle associazioni sportive dilettantistiche.

  La nota ministeriale

SENTENZA CASSAZIONE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA REGISTRAZIONE SUI REGISTRI AZIENDALI

26/02/2014

Con la sentenza sottoriportata la Cassazione ha affermato che le risultanze delle attivita’ di vigilanza svolte dagli organi ispettivi  competenti  in materia di lavoro e previdenza sociale non  sono da sottoporre  al libero apprezzamento del giudice di legiottimita’

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Sentenza 25 febbraio 2014, n. 4462

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 17.3.08 la Commissione tributaria regionale di Bologna rigettava l’appello, proposto dalla S.n.c. Shot di Della B. M. & C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rimini, contro la pronuncia con cui la Commissione tributaria provinciale di Rimini aveva solo parzialmente accolto il ricorso della predetta società contro l’avviso di irrogazione di sanzioni relative all’omessa registrazione sui libri paga e matricola della dipendente M. A. R., disponendo il ricalcolo delle sanzioni limitatamente al periodo compreso fra il 16.6.02 e il 26.8.02.

Per la cassazione della decisione d’appello ricorre la S.n.c. Shot di Della B. & C. affidandosi a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo si denuncia difetto di giurisdizione in quanto la Corte cost., con sentenza n. 130/08, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui include nella giurisdizione della Commissioni tributarie anche le controversie, come quella di specie, aventi ad oggetto la cognizione su sanzioni amministrative di natura non tributaria comunque irrogate da uffici finanziari, poiché tale giurisdizione è consentita soltanto se ha natura tributaria il rapporto sottostante.

Il motivo è infondato.

È pur vero (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 19495 del 16.7.08) che il principio della perpetuano iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, la quale si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, si riferisce esclusivamente all’effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge e non anche all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, che impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione; tuttavia ciò vale purché sulla giurisdizione non si sia formato il giudicato (o non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza stabiliti per l’esercizio di determinati diritti).

Nel caso in esame, avendo il giudice di primo grado pronunciato nel merito, implicitamente affermando la propria giurisdizione, senza che quest’ultima sia stata contestata in appello, trova applicazione l’altro principio, sempre affermato da questa Corte Suprema, secondo il quale la relativa questione è ormai coperta da giudicato implicito (cfr. Cass. n. 19475/12; Cass. S.U. n. 24883/08; Cass. n. 19792/2001; Cass. S.U. n.. 27531/2008).

2- Con il secondo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c., anche in riferimento all’art. 24 Cost., non avendo i giudici di merito confermato anche sul punto della data di assunzione della lavoratrice quanto emerso dal verbale di accertamento ispettivo dell’INPS: in tal modo hanno trascurato che i verbali ispettivi o formano piena prova relativamente all’intero accertamento o non lo sono per nulla, a maggior ragione quando il datore di lavoro vi abbia fatto acquiescenza senza riserve, come nel caso in esame.

Il motivo è infondato.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai limzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 12545/1992 e Cass. n. 17355/2009).

In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l’onere di fornire la prova contraria al soggetto  sul quale non ricade (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).

Dunque, sussistendo soltanto nei limiti anzidetti l’idoneità probatoria dei verbali ispettivi, non può pretendersi – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – che le dichiarazioni raccolte dai pubblici ufficiali debbano essere accolte o disattese nella loro interezza, senza alcuna possibilità di quel differenziato vaglio critico da parte del giudice che, invece, è stato compiuto in prime cure (circa la decorrenza dell’assunzione) e confermato dall’impugnata sentenza.

Per il resto, le censure di parte ricorrente finiscono con il trasmodare in critiche all’apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, il che non è consentito in sede di legittimità.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

SETTORE TERZIARIO:ACCORDO SULLA BILATERALITA’

26/02/2014

Si riporta il testo dell’Accordo che in data 20.2.2014 risulta sottoscritto per il goveno della bilateralita’ tra Confcommercio e  CGIL_CISL_UIL .

  L’Accordo

CIRCOLARE SU SGRAVI INAIL

25/02/2014

In attesa del decreto ministeriale relativo alla riduzione generalizzata dell’importo di premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, l’Inail con la  circolare n. 1147/2014 fornisce il quadro riepilogativo delle altre riduzioni applicabili ai premi assicurativi, sia a titolo di regolazione 2013 che di rata 2014, nonché la misura dell’addizionale per il Fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese

Riduzione del premio per il settore edile

Anche per il 2013 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all’11,50% e si applica alla sola regolazione 2013. La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. A tal fine, gli interessati devono:
– trasmettere l’apposita autocertificazione entro il 16 maggio 2014, via PEC, alla sede Inail competente (Inail, nota n. 816/2014);
– nonché, indicare nella dichiarazione delle retribuzioni (da trasmettere telematicamente entro la medesima data), alla sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Riduzione del premio per il settore della pesca

La riduzione contributiva per il settore della pesca è fissata nella misura del 63,2%, sia per la regolazione 2013 sia per la rata 2014. La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. La domanda di ammissione si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “3” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili

Il beneficio della fiscalizzazione del premio nella misura del 100%, sia in regolazione che in rata, si applica ai soli datori di lavoro autorizzati, in virtù di convenzione per l’inserimento lavorativo dei disabili stipulata entro il 31 dicembre 2007. Tale incentivo continua a trovare applicazione in sede di autoliquidazione del premio Inail fino al 31 dicembre 2015, poiché le convenzioni in questione avevano durata massima di otto anni. Nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, occorre valorizzare il “Tipo” codice “6” e l’importo delle retribuzioni soggette a riduzione.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. Si applica sia alla regolazione 2013 che alla rata 2014. Per il beneficio, occorre valorizzare il “Tipo” con codice “7”.

Riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto

Ai premi speciali unitari dovuti per l’anno 2013, a titolo di regolazione, dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°), si applica la riduzione dell’11,70%. La riduzione non si applica ai premi dovuti a titolo di rata 2014.

Riduzione del premio per le imprese artigiane

La riduzione si applica alla regolazione 2013 nella misura del 7,08% alle imprese che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2012, inviata entro il 18 marzo 2013.

Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia per la regolazione 2013 che per la rata 2014.

Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate

Alle cooperative agricole e loro consorzi, operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (zone montane) e del 68% (zone svantaggiate) sia alla regolazione 2013, che alla rata 2014.

Riduzioni per assunzioni con contratti di inserimento

I datori di lavoro, che hanno assunto lavoratori con contratti di inserimento entro il 31 dicembre 2012, per i quali la previgente normativa stabiliva a seconda dei casi le agevolazioni del 25%, 40%, 50% e 100%, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice, nonché le specifiche retribuzioni. L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni.

Codice Misura agevolazione
A 25%
C 100%
D 40%
F 50%

Riduzione per assunzioni ai sensi della legge n. 407/1990, art. 8, co. 9

I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, sempre da almeno ventiquattro mesi, hanno diritto alla riduzione del 50% sui relativi premi per un periodo di trentasei mesi. Essi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (“G”), nonché le specifiche retribuzioni.
Se le assunzioni sono effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane, i premi assicurativi relativi ai lavoratori assunti non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. I datori di lavoro aventi diritto all’esenzione al 100% devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni il relativo codice (“E”) nella sezione relativa alle retribuzioni esenti al 100%, nonché le specifiche retribuzioni.

Incentivi per assunzioni ai sensi della legge n. 92/2012, art. 4, commi 8 e11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi (diciotto se il contratto è instaurato o trasformato a tempo indeterminato). La stessa riduzione si applica ai datori di lavoro che assumono:
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
– donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in relazione ad una professione o settore economico, annualmente individuati con decreto ministeriale;
– donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice, nonché le specifiche retribuzioni.

Addizionale fondo per le vittime dell’amianto

A decorrere dall’anno 2013, l’addizionale Fondo per le vittime dell’amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell’1,17%. La nuova misura si applica sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014. L’addizionale si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA CONDOMINIO PREVISTE LEGGE DESTINAZIONE ITALIA

25/02/2014

Premesso che il decreto legge n.145 /13 ,conosciuto con la denominazione “Destinazione Italia”,risulta convertito in legge n.9/14 con relativa pubblicazione sulla G.U .n.43 del 21.2.2014,si segnala che il provvedimenyo   al comma 9 e seguenti dell’ art.1 contiene  disposizioni   in materia di condominio,prevedendo quanto segue:

 9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata: 
    a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
determinati i  requisiti  necessari  per  esercitare  l'attivita'  di
formazione degli amministratori di condominio nonche'  i  criteri,  i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione
iniziale e periodica  prevista  dall'articolo  71-bis,  primo  comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del  Codice  civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
    (( b) (soppressa); )) 
    c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche' ogni  dato  relativo  alle  condizioni  di  sicurezza»  sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»; 
    d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere  eseguiti  in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione
del loro progressivo stato  di  avanzamento,  il  fondo  puo'  essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»; 
    e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,  n.  220,
dopo  le  parole:  «spese  ordinarie»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«L'irrogazione della sanzione e'  deliberata  dall'assemblea  con  le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».,secondo cui:
“Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di votiche rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metàdel valore dell’edificio”.

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

25/02/2014

Si riporta di seguito l’elenco delle aziende operanti in Abruzzo per cui ,nel periodo dal 16 al 23 febbraio 2014 ,risulta intervenuto il provvedimento del Ministero del Lavoro per l’intervento della Cigs.

Denominazione Azienda :    BONTEMPI

con sede in :   MARTINSICURO

Prov :    TE

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

 

Unità di :    MARTINSICURO

Prov :    TE

Settore:    Fabbricazione di giocattoli, compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo

Decreto del  19/02/2014 n.  79159

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   30/09/2013   al   29/09/2014

Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda :    CITIGAS SOC. COOP.

con sede in :   GIULIANOVA

Prov :    TE

Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta

Unità di :    GIULIANOVA

Prov :    TE

Settore:    Installazione e riparazione di impianti per il trasporto del gas

Decreto del  19/02/2014 n.  79178

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/07/2013   al   30/06/2014

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Denominazione Azienda :    EUROBOY

con sede in :   GORLA MINORE

Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta

Unità di :    PINETO

Settore:    Fabbricazione di tappeti e moquette

Decreto del  21/02/2014 n.  79292

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   09/09/2013   al   08/09/2014

Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda :    FINEGIL EDITORIALE S.P.A. DIVISIONE CENTRO SUD

con sede in :   ROMA

Prov :    RM

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    PESCARA

Prov :    PE

Settore:    Edizione di giornali

Decreto del  21/02/2014 n.  79276

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   09/09/2013   al   08/09/2014

Denominazione Azienda :    MIVV S.p.A.

con sede in :   SANT’OMERO

Prov :    TE

Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta

Unità di :    SANT’OMERO

Prov :    TE

Settore:    FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

Decreto del  21/02/2014 n.  79296

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/10/2013   al   30/09/2014

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Denominazione Azienda :    UNIEURO SPA

con sede in :   MONTICELLO D’ALBA

Prov :    CN

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    TERAMO

Prov :    TE

Settore:    Grandi magazzini

Decreto del  21/02/2014 n.  79226

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   27/05/2013   al   26/05/2014

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Denominazione Azienda :    ZECCA SUD PREFABBRICATI S.r.l.

con sede in :   CASTELLALTO

Prov :    TE

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    CASTELLALTO

Prov :    TE

Settore:    Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l’edilizia

Decreto del  19/02/2014 n.  79155

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   05/08/2013   al   01/12/2013

Con autorizzazione al pagamento diretto

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