Archive for gennaio 2015

INPS:PUBBLICATA CIRCOLARE ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO LEGGE STABILITA’ 2015

30/01/2015

Con riserva di esame ed approndimento ,si comunica  è stata   pubblicata  la sottostante  circolare INPS con cui  sono  fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto dalla l. 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile.

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INPS – Circolare 29 gennaio 2015, n. 17

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA LICENZIAMENTO ASSENTE VISITA CONTROLLO

29/01/2015

Con la sentenza sotto richiamata  la Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore licenziati in riferimento a quanto precisato nel titolo ,affermando che

  nella gravata sentenza non è dato ravvisare alcun vizio di omessa motivazione e neppure alcuna contraddizione nei ragionamento della Corte di merito,mentre a

  sostegno della decisione il Giudice d’appello ha osservato che costituiva circostanza pacifica l’assenza del B alla visita di controllo di malattia nella fascia di reperibilità il giorno 17 ottobre 2007, e che risultava parimenti accertato la mancanza di idonea giustificazione.

Infine   risulta  aggiunto che, nella specie, l’assenza alla visita di controllo era sufficiente ad integrare giusta causa di licenziamento, considerato che -come rilevato dal Giudice di primo grado- tale comportamento, inserendosi in una serie, ritualmente contestata al B dall’angolazione della recidiva, di altri sei condotte sanzionate disciplinarmente nel biennio, di cui una analoga a quella in esame (contestazione 752 del 19 febbraio 2007) e altre tre in “area”, riguardando la procedura relativa alla gestione dei certificati medici (n. 5486 del 12 dicembre 2006, 671 del 7 febbraio 2007 c 1692 del 4 aprile 2007) – mentre una settima sanzione era stata annullata dal Tribunale di Milano – esprimeva una sorta di pervicacia del lavoratore nell’ignorare i suoi doveri, segnatamente quelli inerenti al modo di comportarsi in caso di malattia, tale da scuotere in modo irreversibile la fiducia del datore di lavoro

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2015, n. 1603

DISCIPLINA E SANZIONI LAVORO STRAORDINARIO

29/01/2015

Sull’argomento di cui al titolo si è intrattenuta la nota sottostante  del  MLPS ,che ha risposto al quesito posto da  un ufficio territoriale in materia,i cui aspetti  sono richiamati di   seguito-.

Le disposizioni normative riguardanti il lavoro straordinario prevedono che la computazione avvenga a parte e secondo le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 66/2003).

La mancata o ritardata consegna del prospetto paga, o in caso di omissione o inesattezza delle indicazioni contenute (dati anagrafici, qualifica professionale del lavoratore, periodo a cui si riferisce la retribuzione, assegni familiari, elementi che compongono la retribuzione e le singole trattenute), il datore paga  a tra 125 e 770 euro ed altresì un’ammenda variabile da 25 a 154 per il datore di lavoro che conteggia lo straordinario nella retribuzione, ma senza evidenziarlo “a parte” nel prospetto paga, e/o non applicando la maggiorazione corretta.

In questo ultimo caso,peraltro , la sanzione è maggiorata da 154 a 1.032 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o l’inadempimento si è verificato nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative.

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nota MLPS  n. 2642  del 6 febbraio 2014

SENTENZA CASSAZIONE RIGUARDANTE INDENNITA’ MATERNITA

29/01/2015

Con la sottostante sentenza la Corte Suporema ha accolto con rinvio il ricorso aziendale in merito alla decisione della Corte di apperllo circa l’obbligo del pagamento  dell’indennita’ di maternita’ alla lavoratrice,evidenziando che il motivo del gravame appare fondato e pertanto va accolto alla stregua dell’insegnamento di questa Corte che si condivide pienamente secondo il quale “La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell’ indennità di malattia (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 2110 cod. civ.) deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell’INPS, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ.”

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1172

ANCHE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN BONUS GRANZIA GIOVANI

29/01/2015

Alcune anticipazioni  evidenziano  che  il Ministero del Lavoro ha modificato il Bonus Occupazionale previsto dal Programma Garanzia Giovani estendendo l’incentivo anche alle assunzioni di giovani tra i 15 e i 24 anni effettuate con il contratto di apprendistato professionalizzante.

In particolare, il Bonus previsto per il contratto di apprendistato professionalizzante è lo stesso di quello riconosciuto per il contratto a tempo indeterminato, che varia da € 1.500 per la fascia bassa fino a € 6.000 per la fascia alta, a seconda della fascia di profilazione del giovane.

Il Decreto precisa che l’importo del Bonus sarà ridotto in proporzione, qualora la durata inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi.

Un’altra modifica consente la cumulabilità del Bonus Occupazionale di Garanzia Giovani con altre forme di incentivazione.

Nello specifico, il Decreto prevede che il Bonus Occupazionale sia riconosciuto anche nel caso in cui l’assunzione sia ulteriormente incentivata con altre misure sia di natura economica, sia di natura contributiva, a condizione che la somma di tutti gli incentivi non superi il 50% dei costi salariali.

Con questa nuova previsione, il Bonus Occupazionale di Garanzia Giovani sarà ora cumulabile con il Bonus della Legge di Stabilità (articolo 1, comma 118, legge 190/14) che prevede lo sgravio contributivo fino a tre anni per un importo complessivo pari a € 8.060 annui per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, decorrenti dal 1 gennaio 2015 e stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.

Inoltre, il nuovo decreto non preclude la cumulabilità del Bonus Occupazionale di Garanzia Giovani nemmeno con altra misure di incentivazione all’assunzione di giovani finanziate dalle Regioni, fermo restando il limite massimo del 50% del costo salariale.

Resta confermata la possibilità di accedere al Bonus per le assunzioni effettuate dal 1 maggio 2014.

Le imprese potranno così presentare domanda d’incentivazione per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato professionalizzante avvenute anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto, purché successive al 1 maggio 2014.

INPS:SOTTOSCRITTA CONVENZIONE CAF PER RILASCIO ISEE

28/01/2015

Si evidenzia che l’Inps con la determinazione sotto  indicata ha sottoscritto  apposito  convenzione con i CAF ,ai fini del rilascio da parte degli stessi dell’Isee nel 20125

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Determinazione n. 1 del 22 gennaio 2015pdf_icon,

CASSAZIONE :OMESSA CONTRIBUZIONE ED EVASIONE CONTRIBUTIVA

28/01/2015

Nella  sottostante sentenza la Suprema Corte pone in rilievo la distinzione  di cui al titolo ,precisando che:

-la mancata presentazione del modello DM/10 ,recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare configura la fattispecie della evasione contributiva   ;

– l’omissione contributiva si ha quando     il mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti è seguìto,   alla presentazione delle denunce e delle registrazioni obbligatorie.

Il successivo accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto non vale ad integrare la fattispecie della evasione contributiva, poiché, da un lato, dagli elementi acquisiti al processo non risulta che vi fosse da parte della società la volontà o il deliberato proposito di occultare il rapporto di lavoro, elementi questi che, ancorché non presenti nella formulazione di cui alla legge n. 662/96, sono desumibili dalla locuzione “evasione” cui fa riferimento tale legge e che sono stati tenuti presenti successivamente dal legislatore del 2000 nel riformulare le sanzioni civili; dall’altro, il datore di lavoro ha regolarmente denunziato il rapporto di lavoro quale autonomo, ancorché allo stesso sia stata poi attribuita per via giudiziale una qualificazione giuridica diversa da quella convenuta dalle parti.

D’altra parte, ritenere che nell’ipotesi di erronea qualificazione del rapporto conseguente ad incertezze sulla sua natura, ricorra l’ipotesi di evasione contributiva, significa attribuire alla disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996 un significato che essa non solo non ha, ma che nemmeno è desumibile dal tenore delle relative disposizioni, le quali fanno riferimento a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2015, n.1476

 

 

IN CASO DI EVENTUALI RITARDI E/O ERRORI CIRCA IMU TERRENI MONTANI

28/01/2015

Malgrado che il Governo abbia adottato il decreto legge n.4/2015 in materia  di  Imu  agricola ,con cui sono state reiscritte le tregole per il 2014 e 2015  e prorogando al 10 febbraio prossimo la scadenza dei psagamenti ,si deve ammettere che la situazione è caratterizzata tuttora da incertezza ,che di certo non favorisce una previsione senza che si registrino errori da parte dei soggetti interessati.

Al riguardo ,tuttavia ,si potra’ fare appello ,per contrastare eventuali conseguenze a carico  per errori di calcolo o di pagamento in ritardo  ad alcune specifiche disposizioni ,che si richiamano di seguito.

Anzitutto si ricorda l’art.10 della legge n.212/2000(Stastuto dei diritti  del contribuente ),secondo cui:

              
  "1.  I  rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono
improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
  2.  Non  sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al
contribuente,  qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute
in  atti  dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente
modificate   dall'amministrazione   medesima,   o   qualora   il  suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti  a  ritardi,  omissioni  od  errori  dell'amministrazione
stessa.
  3.  Le  sanzioni  non  sono  comunque irrogate quando la violazione
dipende  da  obiettive  condizioni  di  incertezza  sulla  portata  e
sull'ambito  di  applicazione  della  norma  tributaria  o  quando si
traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Le  violazioni  di  disposizioni di rilievo esclusivamente tributario
non possono essere causa di nullita' del contratto"
Inoltre si richiama l'attenzione sull'art.6 del dec.legvo n.476/97,che 
recita:
1.Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto,
l’agente non è responsabile quando l’errore non è deter-
minato da colpa.
Le rilevazioni eseguite nel rispetto della
continuità dei valori di bilancio e secondo corretti cri-
teri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti
criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili.
In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni
conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative
alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ot-
tobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate
in misura non eccedente il cinque per cento.
(L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 05/06/1998, n. 203).
2.Non è punibile l’autore della violazione quando
essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposi-
zioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza
delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichia-
razione e per il pagamento.
3.Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’im-
posta non sono punibili quando dimostrano che il paga-
mento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato
all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4.L’ignoranza della legge tributaria non rileva se non
si tratta di ignoranza inevitabile.
5.Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza
maggiore

Si aggiunge che l’art.8 del decreto legvo n.546/92  stabilisce :” La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni nonpenali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e’ giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.”

Si conclude rimarcando che  quanti   pagano in ritardo ovvero non correttamente l

l’IMU si puo’  avvalersi del ravvedimento veloce, se il pagamento viene effettuato dal primo giorno di ritardo  fino al quattordicesimo (quinddal 17/12/2014 al 30/12/2014 per il saldo) si dovrà pagare l’importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e gli  interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

SENTENZA CONSIGLIO STATO SU MOBBING NEL PUBBLICO IMPIEGO

28/01/2015

Si  richiama l’attenzione sulla  sottoriportata sentenza, relativa all’argomento di cui al titolo

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Sentenza 12 gennaio 2015, n. 28

MLPS :DATI 35°MONITORAGGIO PROGETTO GARANZIA GIOVANI

28/01/2015

 35° Report settimanale – Aggiornamento al 22 gennaio 2015

Il Report (1,67 Mb)

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