Malgrado che il Governo abbia adottato il decreto legge n.4/2015 in materia di Imu agricola ,con cui sono state reiscritte le tregole per il 2014 e 2015 e prorogando al 10 febbraio prossimo la scadenza dei psagamenti ,si deve ammettere che la situazione è caratterizzata tuttora da incertezza ,che di certo non favorisce una previsione senza che si registrino errori da parte dei soggetti interessati.
Al riguardo ,tuttavia ,si potra’ fare appello ,per contrastare eventuali conseguenze a carico per errori di calcolo o di pagamento in ritardo ad alcune specifiche disposizioni ,che si richiamano di seguito.
Anzitutto si ricorda l’art.10 della legge n.212/2000(Stastuto dei diritti del contribuente ),secondo cui:
"1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono
improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al
contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute
in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente
modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente
conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione
stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione
dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si
traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario
non possono essere causa di nullita' del contratto"
Inoltre si richiama l'attenzione sull'art.6 del dec.legvo n.476/97,che
recita:
1.Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto,
l’agente non è responsabile quando l’errore non è deter-
minato da colpa.
Le rilevazioni eseguite nel rispetto della
continuità dei valori di bilancio e secondo corretti cri-
teri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti
criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili.
In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni
conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative
alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ot-
tobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate
in misura non eccedente il cinque per cento.
(L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 05/06/1998, n. 203).
2.Non è punibile l’autore della violazione quando
essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposi-
zioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza
delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichia-
razione e per il pagamento.
3.Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’im-
posta non sono punibili quando dimostrano che il paga-
mento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato
all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4.L’ignoranza della legge tributaria non rileva se non
si tratta di ignoranza inevitabile.
5.Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza
maggiore
Si aggiunge che l’art.8 del decreto legvo n.546/92 stabilisce :” La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni nonpenali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e’ giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.”
Si conclude rimarcando che quanti pagano in ritardo ovvero non correttamente l
l’IMU si puo’ avvalersi del ravvedimento veloce, se il pagamento viene effettuato dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi dal 17/12/2014 al 30/12/2014 per il saldo) si dovrà pagare l’importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.