Il Cicas ,è tornato a riunirsi il 28.3.2012 presso la sede della Regione Abruzzo di Pescara, decidendo in materia di ammortizzatori sociali in deroga quanto viene di seguito riportato .
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– II PUNTO O.D.G.
– ulteriori misure ammortizzatori in deroga – ACCORDO QUADRO ANNO 2012 –
Il Presidente, introduce, quindi, gli argomenti posti al secondo punto dell’ordine del giorno, ossia: “ulteriori misure ammortizzatori in deroga”.
Il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.):
VISTO il comma 21, dell’art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), “In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell’intesa Stato regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l’anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga”;
VISTO l’art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, conla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 7-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, conla L. 9 aprile 2009, n. 33;
VISTO l’accordo del 12 febbraio 2009, con il quale Governo e Regioni concordano che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica e definiscono inoltre gli interventi a sostegno del reddito, le competenze e le risorse;
VISTO l’accordo Stato, Regioni e Province Autonome 2011/2012, del 20 aprile 2010, con il quale viene prorogato per il biennio 2011/2012 l’accordo sugli AA.SS. in deroga;
VISTI gli accordi governativi raggiunti presso il MLPS in data 19.4.2011 e 10.11.2011;
VISTO l’accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo del 14 aprile 2010, il quale al punto 6 prevede che “i lavoratori destinatari dei trattamenti, l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d’intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie”;
RITENUTO che le imprese che rientrano nell’ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime continueranno ad utilizzare gli istituti previsti, comprese le aziende industriali con meno di 15 dipendenti che, ove necessario, possono utilizzare l’istituto della CIGO utilizzando il concetto di “evento improvviso ed imprevisto”, richiamato dall’art. 1, comma 1 – lettera e), del D.M. 31826 del 18.12.2002, con pagamento diretto da parte dell’INPS;
RITENUTO pertanto di dover stipulare un nuovo Accordo Quadro, successivo a quelli sottoscritti in data 28 aprile 2010 e s.m.i. che, sulla base delle esigenze del territorio, così come verificate e condivise, definisca i lavoratori destinatari dei trattamenti e moduli l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi;
PREMESSO CHE:
– l’impresa e/o i lavoratori vanno tenuti indenni da qualsiasi onere relativo alla definizione del verbale di accordo sindacale funzionale alla richiesta dell’indennità di cassa in deroga;
– le Amministrazioni Provinciali, anche per l’anno 2012, hanno confermato l’impegno a porre in essere le azioni di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato con D.G.R. 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nei tempi di utilizzo delle risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga, coinvolgendo nelle attività di politica attiva di cui al Patto almeno il 50% dei lavoratori che mensilmente sono percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e, comunque, un numero di lavoratori sufficiente a garantire la certificazione della quota del 40% di contributo erogata a carico del FSE;
– perla CIG in deroga va utilizzato esclusivamente il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell’INPS, anche in considerazione delle disposizioni dell’Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga;
all’unanimità
conviene e stipula il seguente
accordo quadro per l’anno 2012
- 1. Risorse e decorrenza
Il presente accordo quadro ridefinisce i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga a far data dal 01 Aprile dell’anno 2012, di cui alle risorse derivanti dagli accordi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Regione Abruzzosottoscritti sino alla data del 10 novembre 2011, nonché successivi ulteriori accordi integrativi.
- 2. Linee guida per l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga
2.1. C.I.G. IN DEROGA
A. Campo di applicazione
A.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento
L’intervento d’integrazione salariale in deroga è destinato esclusivamente ai datori di lavoro con unità produttive ubicate nella Regione Abruzzo.
Le imprese industriali sono ammesse al trattamento di integrazione salariale in deroga qualora non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti ordinari (CIGO e CIGS) in quanto non operano oppure risultano esauriti.
Restano escluse dall’intervento le seguenti categorie di datori di lavoro:
– aziende agricole
– imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico;
– datori di lavoro domestico;
– imprese appartenenti al settore armatoriale/pesca;
– compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore;
– aziende in procedura concorsuale;
– enti pubblici.
A.2 Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare dell’integrazione salariale i lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato che operano sul territorio delle Regione Abruzzo, sospesi o ad orario ridotto, che non possono accedere agli strumenti ordinari in quanto non operano oppure risultano esauriti e con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni continuativi maturata presso lo stesso datore di lavoro ammesso al trattamento. A favore dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso la società fornitrice; per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga fino alla scadenza del contratto in corso.
I lavoratori con qualifica di apprendista, dipendenti di datori di lavoro che utilizzano l’ammortizzatore ordinario (CIGO e CIGS), possono accedere alle misure di CIG in deroga.
Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:
– lavoratori dipendenti dei datori di lavoro esclusi di cui al punto A.1;
– dirigenti;
– lavoratori domestici;
– collaboratori coordinati continuativi;
– soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato;
– i lavoratori con contratto part time verticale per i soli periodi di sospensione programmata.
B. Presupposti e cause di intervento
B.1 Presupposti
I presupposti per il ricorso alla CIG in deroga sono:
– la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga e del presente accordo;
– sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause previste dalla legge riguardanti l’unità produttiva in cui è inserito il lavoratore;
– perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettato;
– ragionevole previsione di ripresa dell’attività lavorativa oppure, per gli esuberi dichiarati nel verbale di consultazione sindacale, presentazione del piano di gestione delle eccedenze condiviso con le OO.SS. in sede istituzionale;
– la mancanza o l’esaurimento, per almeno un lavoratore, degli istituti di tutela al reddito per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e c) del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009, oppure in caso di esaurimento dei fondi della bilateralità.
B.2 Condizioni per l’accesso alla CIG in deroga
La L.2/2009 individua nelle crisi aziendali o occupazionali le cause che legittimano il ricorso alla CIG in deroga e che si manifestano nei seguenti casi:
– crisi di mercato;
– mancanza di lavoro;
– mancanza di commesse e di ordini;
– mancanza di materie prime;
– altri eventi imprevisti ed improvvisi (ad eccezione degli eventi meteo, facendo salvi i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione dello “stato di calamità naturale”).
Resta escluso il ricorso alla CIG in deroga nei casi di:
– sospensione programmata delle attività lavorativa (contratto part time verticale);
– cessazione dell’attività dell’impresa, con o senza procedura concorsuale, fatta salva la prosecuzione della CIG in deroga qualora la cessazione dell’attività avvenga nel corso di un periodo di CIG in deroga già concesso. In questo caso il periodo di CIG in deroga potrà essere proseguito fino alla scadenza inizialmente concessa.
C. Misura e durata del trattamento
C.1 Misura dell’indennità
L’integrazione salariale è dovuta nella misura prevista dalla legislazione vigente: l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite orario contrattuale. La misura è erogata nel limite del massimale retributivo mensile.
Si precisa che continueranno a trovare applicazione le percentuali di abbattimento dei predetti trattamenti previsti nella misura del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e 40% per le proroghe successive.
Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l’istituto della CIGO, compatibilmente ai settori e/o alle mansioni per le quali, per effetto di normative di legge di contratto, vengono utilizzati regimi di orario discontinui.
Per i lavoranti a domicilio monocommessa verranno integrate le ore/giornate, su computo mensile della differenza tra le ore/giornate svolte in media sui mesi lavorati dell’anno precedente e quelle svolte parzialmente o non svolte nel periodo richiesto a causa di mancanza di commesse.
C.2 Durata complessiva
Le misure di CIG in deroga, giusto quanto disposto dal comma 21, dell’art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), dovranno essere contenute entro il 31 dicembre 2012.
D. Richiesta di intervento
I datori di lavoro interessati, esperita la procedura di consultazione sindacale, devono trasmettere la richiesta di intervento di CIG in deroga utilizzando la procedura telematica presente sul sito www.inps.it.
Ai sensi dell’art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012): ”… I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione….”. In tali casi l’esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale in deroga, a pena di inammissibilità dell’istanza, deve essere svolto in sede istituzionale, presso le Province o la Regione, secondo le competenze attribuite dagli artt. 2 e 3 della L.R. 76/1998.
Il verbale di accordo sindacale, pena l’inammissibilità dell’istanza, dovrà inderogabilmente riportare:
– specifica motivazione della richiesta di intervento:
– percorsi di politica attiva da porre in essere:
– periodi pregressi di CIG (CIGO, CIGS e CIG in deroga) già riconosciuti.
I datori di lavoro, all’atto della effettiva sospensione dei lavoratori, pena l’esclusione dal beneficio, dovranno trasmettere al CPI territorialmente competente, il relativo elenco dei lavoratori interessati.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle istruzioni operative e relativa modulistica da approvare in Conferenza dei Servizi.
2.2. MOBILITA’ IN DEROGA
A. Lavoratori beneficiari
Possono beneficiare della mobilità in deroga i lavoratori residenti in Abruzzo da almeno 6 mesi, subordinati a tempo determinato o indeterminato, espulsi, che non possono accedere all’ammortizzatore ordinario perché mancante o esaurito, iscritti in regione Abruzzo presso un CPI o nelle liste di mobilità ex lege 223/1991 e con le seguenti qualifiche:
– operai;
– impiegati;
– intermedi
– quadri;
– apprendisti;
– lavoratori assunti con contratto di inserimento;
– soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
– lavoratori somministrati;
– lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività lavorativa;
– lavoratori dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto;
– lavoratori a domicilio monocommessa.
I lavoratori devono altresì possedere il requisito relativo “all’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, così come previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.
Restano esclusi dal trattamento di mobilità in deroga i lavoratori espulsi con le seguenti qualifiche:
– i dirigenti;
– i lavoratori domestici;
– i collaboratori coordinati continuativi;
– i soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.
B. Durata complessiva
Le misure di mobilità in deroga, giusto quanto disposto dal comma 21, dell’art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), dovranno essere contenute entro il 31 dicembre 2012.
C. Richiesta di intervento
La domanda di mobilità in deroga va presentata all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente per il tramite del CPI. Contestualmente all’acquisizione della domanda il CPI, ai fini della presa in carico per l’attivazione del percorso di Politica Attiva, richiede al lavoratore la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) ai sensi dell’art.19 comma 10 del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009.
Le Amministrazioni Provinciali, fatta eccezione per i lavoratori residenti nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessatola Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della RegioneAbruzzo ilgiorno 06.04.2009, devono coinvolgere in specifici percorsi di Politica Attiva la totalità dei lavoratori in mobilità in deroga.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle istruzioni operative e relativa modulistica da approvare in Conferenza dei Servizi.
- 3. Interventi – intero territorio regionale con esclusione area sisma
In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusionedegli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano e/o sono residenti sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessatola Provinciadell’Aquila ed altri Comuni della RegioneAbruzzo ilgiorno 06.04.2009 per i quali si rinvia al successivo punto “4”, le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:
C.I.G. IN DEROGA
a) Concessione di 13 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dall’01.04.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa;
b) Proroga, sino alla data del 30.06.2012, della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe.
c) Concessione della CIG in deroga fino ad un massimo di 35 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012 in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria.La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa. La misura può essere richiesta ed utilizzata una sola volta, conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che hanno già beneficiato dell’omologo intervento di cui alla lettera g), punto 3, verbale CICAS del 28/04/2010;
MOBILITA’ IN DEROGA
d) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012 risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91;
e) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
f) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91; Tale intervento non ha effetto retroattivo, il periodo di mobilità in deroga decorre dalla data di presentazione della domanda presso il CPI competente;
g) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;
h) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 2 lettera “j” del verbale CICAS del 21.12.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;
i) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 2 lettera “k” del verbale CICAS del 21.12.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;
j) Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori dello IAL CISL Abruzzo, assunti con contratto di collaborazione, già interessati da provvedimento di concessione di cui alla lettera “j”, punto 2, del verbale CICAS del 28.01.2011;
k) Concessione della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 31.03.2012 al 31.12.2012, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;
l) Proroga della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali viene a scadere l’indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 2 lettera “p” del verbale CICAS del 21.12.2011, fermo restando che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.
- 4. Interventi – territorio interessato dal sisma del 06/04/2009
In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano e/o sono residenti sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessatola Provinciadell’Aquila ed altri Comuni della RegioneAbruzzo ilgiorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto “3”, le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:
C.I.G. IN DEROGA
a) Concessione di 13 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dall’01.04.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa;
b) Proroga, sino alla data del 30.06.2012, della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe.
c) Concessione della CIG in deroga fino ad un massimo di 35 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012 in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria.La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa. La misura può essere richiesta ed utilizzata una sola volta, conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che hanno già beneficiato dell’omologo intervento di cui alla lettera i), punto 4, verbale CICAS del 28/04/2010;
MOBILITA’ IN DEROGA
d) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.04.2012 ed il 30.06.2012, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
e) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 3 lettere d) ed e) del verbale CICAS del 21.12.2011 nei confronti dei quali entro il 30.06.2012, venga a scadere la mobilità in deroga, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
f) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
g) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
h) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91; Tale intervento non ha effetto retroattivo, il periodo di mobilità in deroga decorre dalla data di presentazione della domanda presso il CPI competente;
i) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;
j) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera “l” del verbale CICAS del 21.12.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;
k) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera “m” del verbale CICAS del 21.12.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;
l) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, sia scaduta l’indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 3 lettera n) del verbale CICAS del 21.12.2011;
m) Concessione della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 31.03.2012 al 31.12.2012, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;
n) Proroga della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali viene a scadere l’indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera “r” del verbale CICAS del 21.12.2011, fermo restando che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.
- 5. Formazione on the job
A favore dei datori di lavoro che hanno in atto sospensioni del lavoro, e che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella L. 102/2009, utilizzano i lavoratori sospesi, percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttive di beni o servizi connessi all’apprendimento, la durata massima delle misure di cui al punto 4 lettera a) e b) e punto 5, lettera a) e b), del presente accordo, previo accordo sindacale, è di 26 settimane.
- 6. Conferenza dei servizi – competenze
Alla Conferenza dei Servizi, presieduta dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro, è demandata la competenza di definire termini e modalità per accedere all’utilizzo delle misure di cui al presente verbale, nonché la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica
- 7. Disponibilità finanziarie
L’erogazione dei trattamenti del sostegno al reddito in deroga, conseguenti ai provvedimenti decisi nell’odierna riunione, è subordinata alle disponibilità finanziarie, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.
III PUNTO O.D.G. – Il Presidente introduce l’argomento posto al terzo punto dell’ordine del giorno: “Varie ed Eventuali”:
Facendo seguito all’intervento delle OO.SS., il CICAS conferma che ai lavoratori interessati dalla CIG in deroga con formazione on the job ( II punto ODG, comma 5, del presente verbale), vada riconosciuta la dote di cui al Patto delle Politiche Attive del Lavoro.
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