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NUOVE DECISIONI CICAS PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

29/03/2012

Il Cicas ,è tornato a riunirsi il 28.3.2012  presso la sede della Regione Abruzzo di Pescara, decidendo in materia di ammortizzatori sociali in deroga quanto   viene di seguito riportato .

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II PUNTO O.D.G.

– ulteriori misure ammortizzatori in deroga  – ACCORDO QUADRO ANNO 2012 –

Il Presidente, introduce, quindi,  gli argomenti posti al secondo punto dell’ordine del giorno, ossia: “ulteriori misure ammortizzatori in deroga”.

Il  Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.):

VISTO il comma 21, dell’art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), “In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell’intesa Stato regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l’anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga”;

VISTO l’art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, conla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 7-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, conla L. 9 aprile 2009, n. 33;

            VISTO l’accordo del 12 febbraio 2009, con il quale  Governo e Regioni concordano che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica e definiscono inoltre gli interventi a sostegno del reddito, le competenze e le risorse;

            VISTO l’accordo Stato, Regioni e Province Autonome 2011/2012, del 20 aprile 2010, con il quale viene prorogato per il biennio 2011/2012 l’accordo sugli AA.SS. in deroga;

VISTI gli accordi governativi raggiunti presso il MLPS in data 19.4.2011 e 10.11.2011;

VISTO l’accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo del 14 aprile 2010, il quale al punto 6 prevede che “i lavoratori destinatari dei trattamenti, l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d’intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie”;

RITENUTO che le imprese che rientrano nell’ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime continueranno ad utilizzare gli istituti previsti, comprese le aziende industriali con meno di 15 dipendenti che, ove necessario, possono utilizzare l’istituto della CIGO utilizzando il concetto di “evento improvviso ed imprevisto”, richiamato dall’art. 1, comma 1 – lettera e), del D.M. 31826 del 18.12.2002, con pagamento diretto da parte dell’INPS;

RITENUTO pertanto di dover stipulare un nuovo Accordo Quadro, successivo a quelli sottoscritti in data 28 aprile 2010 e s.m.i. che, sulla base delle esigenze del territorio, così come verificate e condivise, definisca i lavoratori destinatari dei trattamenti e moduli l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi;

PREMESSO CHE:

–       l’impresa e/o i lavoratori vanno tenuti indenni da qualsiasi onere relativo alla definizione del verbale di accordo sindacale funzionale alla richiesta dell’indennità di cassa in deroga;

–       le Amministrazioni Provinciali, anche per l’anno 2012, hanno confermato l’impegno a porre in essere le azioni di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato  con D.G.R. 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nei tempi di utilizzo delle risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga, coinvolgendo nelle attività di politica  attiva di cui al Patto almeno il 50% dei lavoratori che mensilmente sono percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e, comunque, un numero di lavoratori  sufficiente a garantire la certificazione della quota del 40% di contributo erogata a carico del FSE;

–       perla CIG in deroga va utilizzato esclusivamente il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell’INPS, anche in considerazione delle disposizioni dell’Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di  sostegno al reddito in deroga;

 

all’unanimità

conviene e stipula il seguente

 accordo quadro per l’anno 2012

 

  1. 1.  Risorse e decorrenza

Il presente accordo quadro ridefinisce i criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga a far data dal 01 Aprile dell’anno 2012,  di cui alle risorse derivanti dagli accordi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Regione Abruzzosottoscritti sino alla data del 10 novembre 2011, nonché successivi ulteriori accordi integrativi.

  1. 2.  Linee guida per l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga

 

2.1. C.I.G. IN DEROGA

A. Campo di applicazione

A.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento

L’intervento d’integrazione salariale in deroga è destinato esclusivamente ai datori di lavoro con   unità produttive ubicate nella Regione Abruzzo.

Le imprese industriali sono ammesse al trattamento di integrazione salariale in deroga qualora non ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti ordinari (CIGO e CIGS) in quanto non operano oppure risultano esauriti.

Restano escluse dall’intervento le seguenti categorie di datori di lavoro:

–       aziende agricole

–       imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico;

–       datori di lavoro domestico;

–       imprese appartenenti al settore armatoriale/pesca;

–       compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore;

–       aziende in procedura concorsuale;

–       enti pubblici.

A.2 Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare dell’integrazione salariale i lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato che operano sul territorio delle Regione Abruzzo, sospesi o ad orario ridotto, che non possono accedere agli strumenti ordinari in quanto non operano oppure risultano esauriti e con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni  continuativi maturata presso lo stesso datore di lavoro  ammesso al trattamento. A favore dei lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso la società fornitrice; per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato possono essere ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga fino alla scadenza del contratto in corso.

I lavoratori con qualifica di apprendista, dipendenti di datori di lavoro che utilizzano l’ammortizzatore ordinario (CIGO e CIGS), possono accedere alle misure di CIG in deroga.

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

–       lavoratori dipendenti dei datori di lavoro esclusi di cui al punto A.1;

–       dirigenti;

–       lavoratori domestici;

–       collaboratori coordinati continuativi;

–       soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato;

–       i lavoratori con contratto part time verticale per i soli periodi di sospensione programmata.

B. Presupposti e cause di intervento

B.1 Presupposti

I presupposti per il ricorso alla CIG in deroga sono:

–       la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga e del presente accordo;

–       sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause previste dalla legge riguardanti l’unità produttiva in cui è inserito il lavoratore;

–       perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettato;

–       ragionevole previsione di ripresa dell’attività lavorativa oppure, per gli esuberi dichiarati nel verbale di consultazione sindacale, presentazione del piano di gestione delle eccedenze condiviso con le OO.SS. in sede istituzionale;

–       la mancanza o l’esaurimento, per almeno un lavoratore, degli istituti di tutela al reddito per i casi di sospensione dal lavoro, di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e c) del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009, oppure in caso di esaurimento dei fondi della bilateralità.

B.2 Condizioni per l’accesso alla CIG in deroga

La L.2/2009 individua nelle crisi aziendali o occupazionali le cause che legittimano il ricorso alla CIG in deroga e che si manifestano nei seguenti casi:

–       crisi di mercato;

–       mancanza di lavoro;

–       mancanza di commesse e di ordini;

–       mancanza di materie prime;

–       altri eventi imprevisti ed improvvisi (ad eccezione degli eventi meteo, facendo salvi i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione dello “stato di calamità naturale”).

Resta escluso il ricorso alla CIG in deroga nei casi di:

–          sospensione programmata delle attività lavorativa (contratto part time verticale);

–          cessazione dell’attività dell’impresa, con o senza procedura concorsuale, fatta salva la prosecuzione della CIG in deroga qualora la cessazione dell’attività avvenga nel corso di un periodo di CIG in deroga già concesso. In questo caso il periodo di CIG in deroga potrà essere proseguito fino alla scadenza inizialmente concessa.

 

C. Misura e durata del trattamento

C.1 Misura dell’indennità

L’integrazione salariale è dovuta nella misura prevista dalla legislazione vigente:  l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero ed il limite orario contrattuale. La misura è erogata nel limite del massimale retributivo mensile.

Si precisa che continueranno a trovare applicazione le percentuali di abbattimento dei predetti trattamenti previsti nella misura del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e 40% per le proroghe successive.

Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l’istituto della CIGO, compatibilmente ai settori e/o alle mansioni per le quali, per effetto di normative di legge di contratto, vengono utilizzati regimi di orario discontinui.

Per i lavoranti a domicilio monocommessa verranno integrate le ore/giornate, su computo mensile della differenza tra le ore/giornate svolte in media sui mesi lavorati dell’anno precedente e quelle svolte parzialmente o non svolte nel periodo richiesto a causa di mancanza di commesse.

 

C.2 Durata complessiva

Le misure di CIG  in deroga, giusto quanto disposto dal comma 21, dell’art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), dovranno essere contenute  entro il 31 dicembre 2012.

D. Richiesta di intervento

I datori di lavoro interessati,  esperita la procedura di consultazione sindacale, devono trasmettere la richiesta di intervento di CIG in deroga utilizzando la procedura telematica presente sul sito www.inps.it.

Ai sensi dell’art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012): ”… I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione….”. In tali casi l’esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale in deroga, a pena di inammissibilità dell’istanza,  deve essere svolto in sede istituzionale, presso le Province o la Regione, secondo le competenze attribuite dagli artt. 2 e 3 della L.R.  76/1998.

Il verbale di accordo sindacale, pena l’inammissibilità dell’istanza, dovrà inderogabilmente riportare:

–          specifica motivazione della richiesta di intervento:

–          percorsi di politica attiva da porre in essere:

–          periodi  pregressi di  CIG (CIGO, CIGS e  CIG in deroga) già riconosciuti.

I datori di lavoro, all’atto della effettiva sospensione dei lavoratori, pena l’esclusione dal beneficio, dovranno  trasmettere al CPI territorialmente competente, il relativo elenco dei lavoratori interessati.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia  alle istruzioni operative e relativa modulistica da approvare in Conferenza dei Servizi.

 

2.2. MOBILITA’ IN DEROGA

A. Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare della mobilità in deroga i lavoratori residenti in Abruzzo da almeno 6 mesi, subordinati a tempo determinato o indeterminato, espulsi, che non possono accedere all’ammortizzatore ordinario perché mancante o esaurito, iscritti in regione Abruzzo presso un CPI  o nelle liste di mobilità  ex lege 223/1991 e  con le seguenti qualifiche:

–       operai;

–       impiegati;

–       intermedi

–       quadri;

–       apprendisti;

–       lavoratori assunti con contratto di inserimento;

–       soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

–       lavoratori somministrati;

–       lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività lavorativa;

–       lavoratori dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto;

–       lavoratori a domicilio monocommessa.

I lavoratori devono altresì  possedere il requisito relativo “all’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, così come previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.

Restano esclusi dal trattamento di mobilità in deroga i lavoratori espulsi con le seguenti qualifiche:

–       i dirigenti;

–       i lavoratori domestici;

–       i collaboratori coordinati continuativi;

–       i soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.

 

B. Durata complessiva

Le misure di mobilità  in deroga, giusto quanto disposto dal comma 21, dell’art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), dovranno essere contenute  entro il 31 dicembre 2012.

C. Richiesta di intervento

La domanda di mobilità in deroga va presentata  all’Amministrazione Provinciale territorialmente competente per il tramite del CPI. Contestualmente all’acquisizione della domanda il CPI, ai fini della presa in carico per l’attivazione del percorso di Politica Attiva, richiede al lavoratore la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) ai sensi dell’art.19 comma 10 del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009.

Le Amministrazioni Provinciali,  fatta eccezione per i lavoratori residenti nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessatola Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della RegioneAbruzzo ilgiorno 06.04.2009, devono coinvolgere in specifici percorsi di Politica Attiva la totalità dei lavoratori in mobilità in deroga.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia  alle istruzioni operative e relativa modulistica da approvare in Conferenza dei Servizi.

  1. 3.     Interventi – intero territorio regionale  con esclusione  area sisma

In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusionedegli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano e/o sono residenti sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori  che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessatola Provinciadell’Aquila ed altri Comuni della RegioneAbruzzo ilgiorno 06.04.2009 per i quali si rinvia al successivo punto “4”, le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:

 

C.I.G. IN DEROGA

a)   Concessione di 13 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto  a decorrere dall’01.04.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa;

b)   Proroga, sino alla data del 30.06.2012, della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe.

c)    Concessione della CIG in deroga fino ad un massimo di  35 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012 in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria.La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa. La misura può essere richiesta ed utilizzata una sola volta, conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che  hanno già beneficiato dell’omologo intervento di cui alla lettera g), punto 3, verbale CICAS del 28/04/2010;

 

 

 

MOBILITA’ IN DEROGA

d)   Concessione, fino ad un  massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012 risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della L.  223/91;

e)    Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

f)    Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91; Tale intervento non ha effetto retroattivo, il periodo di mobilità in deroga decorre dalla data di presentazione della domanda presso il CPI competente;

g)   Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;

h)   Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 2 lettera “j” del verbale CICAS del 21.12.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;

i)     Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 2 lettera “k” del verbale CICAS del 21.12.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;

j)     Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori dello IAL CISL Abruzzo, assunti con contratto di collaborazione, già interessati da provvedimento di concessione di cui alla lettera “j”, punto 2, del verbale CICAS del 28.01.2011;

k)   Concessione della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 31.03.2012 al 31.12.2012, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;

l)     Proroga della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali viene a scadere l’indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 2 lettera “p” del verbale CICAS del 21.12.2011, fermo restando che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

 

  1. 4.     Interventi – territorio interessato dal sisma del 06/04/2009

In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano e/o sono residenti sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessatola Provinciadell’Aquila ed altri Comuni della RegioneAbruzzo ilgiorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto “3”, le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:

 

C.I.G. IN DEROGA

a)   Concessione di 13 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto  a decorrere dall’01.04.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa;

b)   Proroga, sino alla data del 30.06.2012, della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe.

c)    Concessione della CIG in deroga fino ad un massimo di 35 settimane e comunque non oltre il 31.12.2012 in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria.La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa. La misura può essere richiesta ed utilizzata una sola volta, conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che  hanno già beneficiato dell’omologo intervento di cui alla lettera i), punto 4, verbale CICAS del 28/04/2010;

 

 

MOBILITA’ IN DEROGA

d)   Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali,  nel periodo compreso tra il 01.04.2012 ed il 30.06.2012, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione;

e)    Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 3 lettere d) ed  e) del verbale CICAS del 21.12.2011 nei confronti dei quali entro il  30.06.2012, venga a scadere la mobilità in deroga,  sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione;

f)    Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane,  della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

g)   Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

h)   Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91; Tale intervento non ha effetto retroattivo, il periodo di mobilità in deroga decorre dalla data di presentazione della domanda presso il CPI competente;

i)     Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;

j)     Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 3 lettera “l” del verbale CICAS del 21.12.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;

k)   Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane,  della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 3 lettera “m” del verbale CICAS del 21.12.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma1 L. 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma6, L. 33/2009;

l)     Proroga,  fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.04.2012 al 30.06.2012, sia scaduta l’indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 3 lettera n) del verbale CICAS del 21.12.2011;

m) Concessione della mobilità in deroga sino al 31.12.2012,  in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 31.03.2012 al 31.12.2012, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;

n)   Proroga della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali viene a scadere l’indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera “r” del verbale CICAS del 21.12.2011, fermo restando che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

  1. 5.     Formazione on the job

A favore dei datori di lavoro che hanno in atto sospensioni del lavoro, e che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella L. 102/2009, utilizzano i lavoratori sospesi, percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttive di beni o servizi connessi all’apprendimento, la durata massima delle misure di cui al punto 4 lettera a) e b) e punto 5, lettera a) e b), del presente accordo,  previo accordo sindacale,  è di 26 settimane.

  1. 6.     Conferenza dei servizi – competenze

Alla Conferenza dei Servizi, presieduta dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro, è demandata la competenza di definire termini e modalità per accedere all’utilizzo delle misure di cui al presente verbale, nonché la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica

  1. 7.     Disponibilità finanziarie

L’erogazione dei trattamenti del sostegno al reddito in deroga, conseguenti ai provvedimenti decisi nell’odierna riunione, è subordinata alle disponibilità finanziarie, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

 

III PUNTO O.D.G. – Il Presidente introduce l’argomento posto al terzo punto dell’ordine del giorno: “Varie ed Eventuali”:

Facendo seguito all’intervento delle OO.SS., il CICAS conferma che ai lavoratori interessati dalla CIG in deroga con formazione on the job ( II punto ODG, comma 5, del presente verbale), vada riconosciuta la dote di cui al Patto delle Politiche Attive del Lavoro.

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ISTRUZIONI INPS MODIFICHE LEGISLATIVE CIRCA CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

29/03/2012

Si richiama l’attenzione sulla circolare n.47/2012,  in  cui l’Inps espone indicazioni ed istruzioni in ordine alle modifiche legislstive intervenute di recente in materia di certificazioni e  dichiarazioni sostitutive

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  1. Premessa

Il 22 dicembre 2011 il Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione ha emanato la Direttivan. 14/2011, avente ad oggetto “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

La Direttivasopra citata mira a dare attuazione alle importanti novità introdotte – attraverso la modifica di alcuni articoli del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) – dall’art. 15 della legge n. 183/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” e chiarisce che le nuove disposizioni hanno quale obiettivo ultimo la completa “decertificazione” del rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini.

Le nuove norme si pongono in rapporto di continuità e coerenza con i principi generali di trasparenza e celerità dei procedimenti amministrativi contenuti nel citato D.P.R. n. 445/2000 ed ancora prima nella legge n.241/1990.

La ratio fondamentale della novella normativa è il rafforzamento del criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria.

Infatti, non soltanto è imposto alle PP.AA. l’assoluto divieto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità ma, laddove questi siano detenuti da altre amministrazioni, ma anche l’obbligo di acquisirli d’ufficio, tendenzialmente attraverso collegamenti telematici alle pertinenti banche dati, salvo quanto specificato al successivo par.5 inordine all’acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà quando ciò sia funzionale alla rapida definizione del procedimento.

Il ricorso al canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da parte del pubblico ufficio, dunque per effetto della nuova norma assume il carattere dell’ordinarietà.

A corollario di questi principi generali, l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 pone il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non più soltanto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli.

A completamento del ridisegno del sistema di gestione dei procedimenti amministrativi, la norma in epigrafe ha anche previsto la configurazione, presso le amministrazioni certificanti, di un ufficio ad hoc che ha il compito di gestire, garantire e verificare le operazioni di messa a disposizione dei dati alle amministrazioni procedenti e ciò sia per i casi di trasmissione degli stessi sia per le ipotesi di accesso diretto dall’esterno alle banche dati; a tale ufficio sono altresì ascritte competenze esclusive in materia di predisposizione delle convenzioni per l’accesso ai dati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 58, comma 2, del d. Lgs. n. 82/2005.

Tale previsione normativa rimarca la necessità di mettere a sistema ed integrare le diverse PP.AA., di modo tale che non soltanto ne risultino semplificati i processi di lavoro e snellite le relazioni con gli utenti, ma che anche il costo complessivo degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese venga significativamente ridotto.

Tutto ciò premesso, nei paragrafi che seguono sono indicate le prime istruzioni organizzative ed operative necessarie ad allineare l’azione amministrativa dell’Istituto al nuovo assetto normativo sopra delineato.

2. Decertificazione e telematizzazione nei rapporti fra PP.AA. e privati.

Come si è detto, la novellata formulazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, ha premesso il comma 01, che testualmente recita :

“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.

Le nuove norme sono finalizzate all’eliminazione, a partire dal 1° gennaio 2012, della produzione di certificazioni da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche o ai gestori di pubblici servizi e sanciscono l’obbligo per i pubblici uffici di acquisire le informazioni, i dati e i documenti di cui necessitano per lo svolgimento della propria attività istituzionale direttamente presso le altre amministrazioni che li possiedono oppure di accettare dall’utenza soltanto dichiarazioni sostitutive.

Alla luce di tale previsione, a corredo delle domande di servizionon è più possibile ricevere certificazioni rilasciate all’utenza da altre amministrazioni ovvero atti di notorietà.

La previgente normativa al riguardo prevedeva il divieto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma non anche quello di accettarli.

La perentorietà della nuova norma non ammette deroghe e, pertanto, gli uffici dell’Istituto non soltanto non potranno richiedere tali documenti, come già stabilito con circolare n.12 /2002, ma neppure accettarli, laddove siano prodotti d’iniziativa dell’utente.

L’Amministrazione, dunque, non potrà più richiedere né accettare le certificazioni o gli atti di notorietà da parte dei privati, tanto che, a norma del riformato art. 74, comma 2, lett. a), D.P.R. 445/2000, entrambi i comportamenti costituiscono violazione dei doveri d’ufficio.

A tale proposito occorre  fare presente che per la chiara individuazione degli atti definibili come certificazioni, l’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000, in linea con la regola delineata dal comma 01, detta l’obbligo – a pena di nullità del documento – di apporre la seguente formula sui certificati che le amministrazioni oggi possono rilasciare agli interessati, che potranno utilizzarli esclusivamente nei rapporti tra privati:” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” .

Il funzionario che richieda o accetti un documento recante la suddetta formula commette un illecito disciplinare.

Ribadendo il principio dell’ordinarietà dell’acquisizione d’ufficio da parte di tutte le strutture organizzative dell’Istituto delle informazioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nei casi in cui l’utente produca a supporto della propria istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, questa dovrà essere accettata.

Gli articoli 46, 47 e 48 del Testo Unico in argomento sono risultati confermati nel testo originario e, pertanto, si richiamano al riguardo le istruzioni fornite con circolare n.12/2002.

Giova in ogni caso rammentare in questa sede, a proposito della dichiarazione sostitutiva di certificazione, che la stessa :

–      deve essere sottoscritta dall’interessato;

–      può essere prodotta anche contestualmente all’istanza;

–      può essere presentata anche da persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax, o trasmessa per via telematica (senza necessità di allegare fotocopia non autenticata del documento di identità ove questa sia stata prodotta a corredo dell’istanza di prestazione/servizio);

–      ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce.

Si ritiene, altresì, utile ricordare che è escluso l’obbligo di far  autenticare la sottoscrizione per tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e istanze  rivolte alla pubblica amministrazione.

Il requisito della autenticità della firma si intende infatti soddisfatto allorché la dichiarazione o l’istanza sia sottoscritta dall’interessato in presenza del responsabile del procedimento o del dipendente addetto,  oppure venga inoltrata o trasmessa anche via fax, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da includere nel fascicolo, oppure, infine, trasmessa per via telematica.

In relazione  a quanto precede va, in  particolare , precisato che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rivolte all’Istituto, non sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ma inoltrate tramite ente di patronato, dovranno essere corredate da fotocopia  non autenticata del documento di identità.

A tale riguardo è anche il caso di richiamare testualmente la disposizione contenuta nel comma 6 dell’articolo 43 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa: “ I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.”

L’INPS, al fine di reperire direttamente ed automaticamente tutti gli elementi necessari alla definizione delle istanze, sta implementando i canali telematici di acquisizione d’ufficio sia delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dalle amministrazioni competenti per la loro certificazione, che di tutti i dati e i documenti conferenti ai procedimenti che siano in possesso di altre pubbliche istituzioni.

La progressiva transizione all’esclusività del canale telematico per la presentazione all’INPS delle istanze di servizio o prestazione, crea le condizioni per la concreta attuazione dei  principi dell’ordinarietà dell’acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, nonché della piena partecipazione del cittadino al procedimento.

Infatti, le procedure di presentazione telematica delle domande sono state strutturate in maniera da prelevare, contestualmente all’acquisizione dell’istanza,  dagli archivi dell’Istituto e da quelli delle altre PP.AA. in collegamento funzionale, le informazioni e gli elementi necessari all’istruttoria,  che il richiedente dovrà confermare ovvero rettificare.

Laddove,  invece, queste siano carenti, per agevolarne la ricerca le procedure richiederanno al cittadino utente di indicare “…gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti” e non solo gli elementi indispensabili per l’individuazione dell’ufficio pubblico.

Per maggior chiarezza, si ritiene utile  prendere ad esempio le domande di prestazione o servizio che richiedano necessariamente l’acquisizione di informazioni contenute in provvedimenti dell’autorità giudiziaria, che, come noto, non rientrano nel novero di quelle che possono essere sostituite da dichiarazioni del cittadino.

In tali casi è indispensabile per la procedibilità dell’istanza acquisire un atto giudiziario (sentenza, ordinanza, ecc.)  ed è, perciò, necessario che l’utente, ove non l’abbia  allegato alla domanda in copia conforme all’originale, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del procedimento,  indichi non solo il Tribunale che lo ha assunto, ma anche quegli elementi che ne consentano il reperimento ( la sezione che ha emanato il provvedimento, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero ).

Giova, infine, segnalare che per effetto dell’articolo 16 comma 8 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, per tutte le istanze di servizio o prestazione per le quali sia prevista l’esclusiva presentazione per il canale telematico, gli atti e la documentazione da allegare dovranno essere trasmessi soltanto mediante analoghi sistemi.

Tale norma, inoltre, stabilisce che con le medesime modalità l’INPS comunicherà gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati e degli istituti di patronato.

L’ultimo capoverso del sopra citato comma, infine,  prevede che rimanga in capo ai beneficiari l’obbligo di conservazione dei documenti in originale.

3. Decertificazione nell’ambito delle prestazioni in regime internazionale

Con riferimento ai procedimenti posti in essere dall’Istituto in attuazione della normativa internazionale di sicurezza sociale, si precisa che le disposizioni in argomento si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere.

In particolare non si applicano alle certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari previsti da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Si ribadisce (vedi circolare n.164 del 27 dicembre 2011, punto 2.1), altresì, che per le domande di pensione in regime comunitario presentate on-line dovrà essere prodotto alla Sede, in originale o copia autenticata, qualunque documento (esempio tessere assicurative tedesche o libretto di lavoro romeno) che, per la definizione della pratica, l’ente estero richieda in originale o, eventualmente, in copia autenticata.

Per le domande di pensione in regime di convenzione bilaterale, invece, deve essere sempre presentata alla Sede l’apposita modulistica in originale stabilita di comune intesa tra le autorità amministrative dei due Paesi contraenti, regolarmente firmata e corredata di tutta la documentazione richiesta. Su tali modelli è indicato se la documentazione da allegare deve essere in originale o, come in qualche caso, in copia autenticata.

Per i Paesi extracomunitari per i quali non è prevista un’apposita modulistica, qualunque documentazione richiesta in originale dall’ente estero per la definizione della pratica deve essere presentata in originale alla Sede competente.

Quanto sopra esposto trova applicazione anche nei confronti delle domande di prestazioni a sostegno del reddito in regime internazionale.

4. Fattispecie escluse dall’autocertificazione

L’articolo 49 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato dalla norma citata in oggetto e, pertanto,  “ i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.

Per quanto concerne il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nel confermare nella sostanza la precedente disciplina il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha precisato che l’articolo 44 bis definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (INPS, INAIL, Cassa Edile) non possono essere sostituite da un’autocertificazione, che non insiste, evidentemente né su fatti, né su “status” né tantomeno su qualità personali.

Peraltro, come precisato nel messaggio n. 1462 del 26 gennaio 2012 lo stesso Ministero ha chiarito l’inapplicabilità dell’articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del2000, inquanto nei casi previsti dal legislatore e, in particolare, dall’articolo 90, comma 9 del D.Lgs. n.81/2008, il DURC può essere espressamente presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione.

Analoghe considerazioni vanno svolte per il certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo, iscritte alla gestione ex ENPALS e per le attestazioni di regolarità contributiva in generale.

Le medesime considerazioni valgono per la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’Inail e per i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche , in quanto documenti rilasciati all’esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici.

Inoltre,  deve ritenersi che quanto previsto dall’art. 4 comma 2 Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, per i verbali di invalidità civile, possa essere esteso al certificato di esposizione all’amianto ed ai verbali di invalidità ordinaria.

Pertanto, detti documenti  possono essere presentati in copia, con dichiarazione  sostitutiva   dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000,  il quale deve altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

5.    Modalità di acquisizione  delle informazioni.

Come accennato al punto 2 della presente circolare, l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 hariformulato come segue l’articolo 43 comma 1 del DPR n.445/2000:

“ Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. “ .

A ciò si aggiunga che l’articolo 7 comma 2 lettere g) e h) della Legge 12 luglio 2011 di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n.70 prevede il divieto per gli enti previdenziali ed assistenziali di richiedere informazioni già disponibili nei propri sistemi informativi.

Dal  combinato disposto dell’art. 40 comma 1 citato e dell’art. 43 emerge chiaramente che l’intento del legislatore è stato quello di incidere, in termini fortemente preclusivi, sull’istituto della “certificazione”, senza intaccare la facoltà delle amministrazioni di richiedere l’autocertificazione, al fine di evitare un aggravio del procedimento.

A tale conclusione si perviene anche raffrontando la nuova formulazione dell’art. 43  con la precedente.

In proposito, si rileva che la circostanza di fare salva, anche nella precedente versione, la possibilità per le PP.AA. procedenti di accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni, consente all’INPS di ricorrere all’istituto dell’ autocertificazione.

Dunque, fermo restando che il reperimento diretto delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari allo svolgimento dei procedimenti d’ufficio assume il carattere dell’ordinarietà, l’Istituto, ove ritenuto necessario od opportuno, può richiedere dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) o di atti di notorietà (art. 47), nell’interesse del migliore e più rapido perfezionamento del procedimento.

Sulla base di quanto sopra, l’Istituto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, può richiedere, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive nelle procedure, che possono avere  una platea estremamente ampia di partecipanti, nelle quali è necessario procedere ad una valutazione comparativa di titoli.

Per quanto attiene in particolare agli interventi dei Fondi di Garanzia, in attesa della definizione di convenzioni e procedure per il collegamento telematico con i Tribunali, il richiedente, per la pronta liquidazione della prestazione, dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:

–        che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo reso esecutivo con decreto del giudice;

–        che il credito ammesso allo stato passivo non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 98 LF o, in caso di concordato preventivo, che lo stesso non è stato appellato o reclamato dinanzi alla Corte di Appello;

salvo che il responsabile della procedura concorsuale fornisca con propria dichiarazione tali informazioni esonerandone il lavoratore.

5.1 Modalità di acquisizione in materia di contratti pubblici

Le disposizioni introdotte dall’art. 15 della L. 183/11, rafforzano quanto già previsto, in materia di appalti pubblici, dal D.Lgs. 163/06 in merito alla verifica da parte delle Stazioni Appaltanti del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del predetto decreto, vale a dire dei requisiti di idoneità morale e professionale necessari per la partecipazione alle procedure di gara.

Ai sensi, infatti, di quanto previsto all’art. 38, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 163/06: «Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 […]; Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 […]»

Il comma 2 del predetto articolo dispone l’obbligo in capo al candidato/concorrente di attestare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica mediante una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/00,  in cui è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il comma 3 dispone, invece, che ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06, trova applicazione quanto previsto all’art. 43 del d.P.R. 445/00 in merito agli accertamenti d’ufficio da parte delle pubbliche amministrazioni.

6.    Stati, qualità personali e fatti accertati dall’INPS

L’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000, in linea con la regola delineata dal comma 01, detta l’obbligo – a pena di nullità del documento – di apporre una precisa formula sui certificati che le amministrazioni oggi possono rilasciare agli interessati, che potranno utilizzarli esclusivamente nei rapporti tra privati.

Infatti, al fine di non incorrere nell’ipotesi di nullità, i certificati dovranno riportare la locuzione: ” il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e la mancata apposizione della citata dicituracostituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile ai sensi del comma 2, lettera c-bis), dell’articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000.

La Direzione CentraleSistemi Informativi e Tecnologici sta predisponendo gli interventi atti ad adeguare, mediante inserimento della formula prescritta, le certificazioni emesse dall’Istituto.

Nelle more del completamento di tale attività, all’atto del rilascio di ogni certificazione in favore dei privati, sarà compito delle strutture in indirizzo disporre affinché la formula prescritta dalla legge sia immediatamente apposta su tutti i documenti che ne siano privi e che ricadano nelle fattispecie indicate dal secondo comma dell’articolo 40 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in argomento, si rinvia alla definizione di certificato contenuta all’art. 1, comma 1 lett. f), del D.P.R. n. 445/2000, ove si dispone che si ricada in questa fattispecie in presenza di un “documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.

Sulla base di tale generale definizione l’INPS, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è amministrazione certificante rispetto ai seguenti stati, qualità e fatti:

  • qualità di pensionato, categoria di pensione ed eventuale integrazione al minimo;
  • fruizione di prestazioni a sostegno del reddito;
  • misura delle prestazioni pensionistiche ed a sostegno del reddito;
  • qualità di assicurato come lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato;
  • ISE/ISEE;
  • assolvimento degli obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto (estratto conto);
  • iscrizione elenchi (agricoli);
  • qualità di dipendente dell’Inps.

7.    Rapporti tra PP.AA. in ordine all’accesso alle informazioni ed ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Come ribadito dalla Direttiva n. 14 del 2011, l’intero impianto normativo in materia impone che le amministrazioni procedenti – attesa la novità circa la totale indisponibilità all’utilizzo di certificati e atti notori – operino per assicurare, comunque, la certezza degli atti, dei fatti e dei dati giuridicamente rilevanti attraverso l’acquisizione d’ufficio delle informazioni necessarie ed effettuino gli idonei controlli, anche a campione, previsti agli articoli 71 e 72 del DPR n. 445 del 2000,sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dagli interessati.

Come già previsto al comma 5, articolo 43 del D.P.R. 445/2000, le amministrazioni procedenti potranno accedere direttamente, senza oneri, alle informazioni attinenti a stati, qualità personali e fatti presso le amministrazioni competenti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza.

In tale contesto, un efficace strumento per implementare la cooperazione telematica tra le diverse amministrazioni è stato utilmente predisposto già dall’articolo 58, comma 2, del vigente Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), dove si dispone che le stesse concludano apposite convenzioni quadro,  aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati, sempre senza oneri a loro carico.

Su tale fronte l’Istituto si è impegnato a concludere accordi con diverse amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, Ministero degli Interni, Enti locali, ecc.) al fine di disciplinare il reciproco accesso alle banche dati e potere così disporre delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Obiettivo dell’Istituto è, infatti, attingere direttamente, quanto più possibile,  alle informazioni possedute dalle altre amministrazioni, in modo da ridurre al minimo le incombenze dei cittadini e delle imprese nella presentazione delle istanze di prestazione o servizio.

Tali accordi sono non solo preordinati ad agevolare, reciprocamente, l’acquisizione d’ufficio dei dati ma, anche, a rendere operativi i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ricevute.

La predisposizione degli schemi di convenzione quadro, sulla base delle linee guida a tal fine pubblicate da DigitPA il 22 aprile 2011 e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, avverrà esclusivamente a livello centrale.

Sarà compito della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici adeguare le procedure in modo da rendere operativi gli accordi, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività e con le misure di sicurezza previste dalla normativa posta per i trattamenti di dati personali.

Accesso da parte delle strutture dell’Istituto alle informazioni in possesso di altre PP.AA.

Fino alla sottoscrizione ed all’attivazione delle convenzioni quadro sopra descritte, per quanto attiene all’acquisizione d’ufficio delle informazioni conferenti ai processi di lavoro, le strutture centrali e periferiche valorizzeranno ulteriormente il patrimonio conoscitivo già disponibile, che consente una visione completa degli aspetti rientranti nella competenza accertativa/certificativa di altri soggetti pubblici, correlati e pertinenti alle domande  di prestazione o servizio rivolte all’Istituto.

Per le modalità di espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive pervenute, le Sedi, continueranno a fare riferimento alle disposizioni impartite  con circolare INPS n. 1 del 2000.

Accesso agli archivi dell’Istituto da parte delle amministrazioni procedenti

Per quanto attiene alla disciplina dell’accesso ai dati detenuti dall’Istituto da parte delle amministrazioni procedenti, nelle more dell’attuazione delle convenzioni quadro e per i casi che non saranno in esse ricompresi, a seconda che le richieste siano finalizzate all’acquisizione diretta delle informazioni ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive, le Sedi opereranno secondo le seguenti modalità.

Nell’ipotesi in cui le strutture a livello locale dovessero essere destinatarie di richieste di accesso nell’ambito di accertamenti d’ufficio condotti da altra amministrazione, le Direzioni territoriali invieranno le stesse ai team “Organizzazione” delle Direzioni regionali, che , effettuata una prima valutazione in ordine alla pertinenza e non eccedenza  dei dati richiesti per lo svolgimento dell’attività istituzionale del soggetto pubblico richiedente, daranno corso tempestivamente alle richieste.

Nei casi dubbi, potrà essere inviato specifico quesito alla Direzione Centrale Organizzazione, che assicurerà  in tale ambito la necessaria omogeneità applicativa sull’intero territorio nazionale.

Laddove le richieste  di accesso siano finalizzate al controllo delle dichiarazioni sostitutive ricevute dall’Amministrazione procedente, relative a stati, fatti e qualità personali certificati dall’INPS, di cui al precedente punto 5,  le Direzioni procederanno a fornire tempestivo riscontro.

Pare opportuno evidenziare che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 72 del DPR n. 445 del 2000, la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è un comportamento preso in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

8.    Ruolo della Direzione Generale

In attuazione delle recenti disposizioni di legge, le competenti strutture centrali di questa Direzione Generale hanno avviato un processo di completa rivisitazione dei processi di lavoro, degli applicativi informatici e della modulistica cartacea relativa alle residue istanze per le quali non sia ancora prevista l’esclusività della trasmissione per via telematica.

Le procedure informatiche di trasmissione delle domande da parte dell’utenza e dei relativi intermediari sono state razionalizzate ed adeguate alla nuova normativa, prevedendo a carico dell’utente esclusivamente l’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento presso le altre pubbliche amministrazioni delle informazioni o dei dati necessari ai procedimenti amministrativi e di quegli eventuali ulteriori elementi non acquisibili d’ufficio, salvo nei casi previsti dal par. 5.

Per quanto riguarda, invece, le convenzioni da stipulare con le altre PP.AA. in ordine alla condivisione dei database informativi, viene individuato nella Direzione Centrale Organizzazione l’ufficio responsabile della predisposizione delle convenzioni quadro e di tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

 

ULTERIORE AVANZAMENTO PIANO TELEMATIZZAZIONE ADEMPIMENTI INPS

29/03/2012

L’Inps sta completando il previsto piano di Telematizzazione  circa  gli adempimenti dell’utenza.

Questa volta, con  la ciorcolare n.48/2012 ,sotto riportata,l’Istituto fornisce indicazioni  sulle domande  di Dilazione e Riduzione delle Sanzioni, delle richieste di provvedimenti su Cartelle di Pagamento e Avvisi di Addebito e delle comunicazioni delle Cessioni dei Crediti degli Enti Morali.

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SOMMARIO: A decorrere dal 21 marzo 2012 sono state telematizzate le domande di dilazione e di riduzione delle sanzioni per le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e le richieste di provvedimenti su Avviso di Addebito e Cartella di Pagamento per la generalità dei contribuenti tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi nelle gestioni previdenziali dell’Istituto. E’ stato predisposto, inoltre, il servizio di trasmissione telematica delle comunicazioni delle Cessioni dei Crediti degli Enti morali.

Premessa

Con il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, all’art. 38 comma 5, sono stati previsti l’estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l’utilizzo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata.

Con la circolare n. 169 del 31 dicembre 2010, applicativa della determinazione del Presidente dell’Istituto n.75 del 30 giugno 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”, è stato dato avvio a tale processo.

Con la determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze”, cui si è data attuazione con circolare n. 110 del 30 agosto 2011, sono stati definiti i tempi della trasmissione telematica in via esclusiva in luogo delle tradizionali modalità di presentazione delle domande all’Istituto.

Ad integrazione dei servizi già resi disponibili con la circolare n. 169 del 30/12/2011, con la presente circolare si rende noto che è già disponibile, dal 21 marzo 2012, il servizio per la presentazione in via telematica delle domande di Dilazione amministrativa e Riduzione delle Sanzioni civili per le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e delle richieste di provvedimenti su Avviso di Addebito e Cartella di Pagamento per la generalità dei contribuenti tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi nelle gestioni previdenziali dell’Istituto.

1.Domande di dilazione. Domande di riduzione delle sanzioni civili A decorrere dal 21 marzo 2012 le domande di dilazione e riduzione delle sanzioni civili delle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens devono essere trasmesse con modalità telematica.

La domanda di dilazione potrà essere trasmessa dalle aziende, dai consulenti e dai professionisti che accedono mediante PIN al sito Internet dell’Istituto attraverso la sezione “Servizi on-line” secondo il seguente percorso:

Tipologia di utente: Aziende, consulenti e professionisti Servizi per le aziende e consulenti Cassetto previdenziale Aziende > Istanze on-line > Invio nuova istanza > nella lista moduli selezionare la voce Dilazioni.

Nella colonna identificata con l’intestazione “Manuale”, cliccando sull’immagine viene visualizzato il manuale per gli utenti, che contiene un percorso guidato per la compilazione e l’invio della domanda.

Le istanze inviate potranno essere visualizzate attivando il pannello di ricerca “Lista istanze inviate”, in cui è possibile verificare lo stato della domanda, l’esito e le eventuali note inserite dalla sede competente.

La domanda di riduzione delle sanzioni civili potrà essere trasmessa dai medesimi soggetti abilitati all’invio della domanda di dilazione attraverso la sezione ” Servizi on line” secondo il seguente percorso:

Tipologia di utente: Aziende, consulenti e professionisti Servizi per le aziende e consulenti “Aziende Uniemens: domanda di riduzione sanzioni Civili ” > Inserimento domanda.

Il manuale utente è immediatamente disponibile per consentire una guida per la compilazione e l’invio delle domande.

La funzione di “consultazione domande” prevede la possibilità di verificare lo stato della domanda e l’esito che consente la visualizzazione delle note inserite dalla sede competente.

2. Provvedimenti su Avviso di Addebito e Cartella di Pagamento

A decorrere dal 21 marzo 2012, le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens, gli iscritti alla gestione degli artigiani e commercianti, le aziende assuntrici di manodopera e i lavoratori autonomi agricoli, committenti e liberi professionisti dovranno trasmettere in via telematica le seguenti istanze:

– domanda di sospensione cartella di pagamento,

– domanda di sgravio cartella di pagamento,

– domanda di sospensione avviso di addebito,

– domanda di annullamento avviso di addebito,

– comunicazione di avvenuto pagamento su avviso di addebito.

Il servizio è raggiungibile dal sito internet dell’Istituto tramite appositi link posti all’interno della sezione “Servizi On-Line” -> “Per Tipologia di Utente” differenziati in base alla tipologia di utente. Gli appartenenti alle tipologie che accedono mediante codice fiscale e PIN, sono:

aziende, consulenti e professionisti, cittadino e associazione di categoria.

Le domande presentate potranno essere consultate tramite visualizzazione dello stato della domanda e delle eventuali comunicazioni inserite dalla Sede competente.

Le istruzioni operative per la compilazione e l’invio delle domande sono disponibili nel Manuale presente nell’applicazione web.

3. Cessione dei crediti enti morali da parte delle aziende con dipendenti che operano con il sistema uniemens Unitamente ai predetti modelli, nell’ambito delle iniziative volte a semplificare le modalità di trasmissione delle istanze all’Istituto, si è proceduto anche alla telematizzazione della comunicazione degli atti di Cessione dei Crediti degli Enti Morali disciplinati dall’art. 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Il modello è stato creato per consentire la comunicazione della cessione del credito vantato nei confronti dell’Amministrazione ceduta (nel caso più ricorrente le ASL) da parte di enti e istituzioni, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o in regime di convenzione.

Il modello può essere utilizzato dalle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e prevede la trasmissione di tutte le informazioni che consentono una più efficace gestione del procedimento amministrativo.

Il servizio è raggiungibile dal sito Internet dell’Istituto attraverso la sezione “Servizi on-line” > Servizi per le aziende e i consulenti (Menu Aziende), selezionando nel menu “Domanda Cessione Crediti Enti Morali”.

Il servizio consente, inoltre, la visualizzazione dei dati inseriti e la ricevuta di protocollo delle comunicazioni trasmesse.

Le istruzioni operative per la compilazione e l’invio del modello sono disponibili nel Manuale presente nell’applicazione web.

Non puoi visualizzare quest’ultimissima. La data è troppo vecchia!

Verranno visualizzate le ultime disponibili.

INAIL :LIMITI MINIMI RETRIBUZIUONE PER DETERMINARE PREMI ANNO 2012

29/03/2012

L’argomento di cui al titolo risulta trattato dall’Inail nella Circolare 27 marzo 2012 ,n  .16,riguardante  appunto la  determinazione per l’anno in corso dei imiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi

PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.

PREMESSA

I due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

  • il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata1
  • l’ammontare delle retribuzioni.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

  • retribuzione effettiva2 (v. paragrafi 1, 2 e 3)
  • retribuzione convenzionale3 (v. paragrafo 4, 5 e 6)
  • retribuzione di ragguaglio4 (v. paragrafo 7).

1. RETRIBUZIONE EFFETTIVA – MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI

La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 TUIR e 29 TU5 , deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti ad essi inferiore.

In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:

1.1 sia delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale6

1.2 sia dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita – minimale di retribuzione giornaliera7 .

Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.

Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale (vedi successivo paragrafo 1.1) e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera (vedi successivo paragrafo 1.2).

1.1 Minimale contrattuale

La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo8 .

La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera quale di seguito riportato.

1.2 Minimale di retribuzione giornaliera9

I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT.

Atteso che, per l’anno 2012 la variazione percentuale calcolata dall’ISTAT è pari al 2,7%, si riportano nell’Allegato n. 1 – tabelle A, B e C – i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per l’anno 2012.

Tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a € 45,70 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2012, pari ad € 481,00 mensili).

2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2012:

Anno 2012

Euro

Limite minimo

giornaliero

per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti10

45,70

mensile (x 26)

1.188,20

2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita

Il minimale di € 45,70 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita11 (uguale a € 48,94: v. paragrafo 5.1), poiché l’uno prescinde dall’altro12.

3. RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL’ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO

Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:

A. gli operai agricoli13 per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all’indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale14.

Per l’anno 2012, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:

Anno 2012

Euro

Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli

40,65

B. le seguenti erogazioni speciali:

      • trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro.

        Circa i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.

      • assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana15.

La base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale. Il valore dell’assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro16. Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici ed i periodi di riferimento.

C. le indennità di disponibilità previste nelcontratto di lavoro intermittente17, sulla quale i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo18.

4. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

L’imponibile convenzionale19 è, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile “effettivo” ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore20.

L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.

Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite21.

4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2012 , a € 25,3922.

Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

4.2 Limiti Minimi di retribuzione giornaliera – Anno 2012

Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.

Anno 2012

Euro

Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali

retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera

45,70

retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera

25,39

Il riepilogo per l’anno 2012 ed il riepilogo per gli anni 2003 – 2012 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell’Allegato n. 2 e nella tabella dell’Allegato n. 3.

4.3 Lavoratori a domicilio23 

Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specificolimite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente inrelazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, pari, per l’anno 2012 , a € 25,3924.

Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a € 45,7025.

5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE26

Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:

A. Generalità delle retribuzioni convenzionali , a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell’adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 4.2).

Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio, da utilizzare, si deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 30027 .

Criteri di calcolo da applicare:

      • retribuzione convenzionale annuale28

L’importo annuale va diviso per 300 e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.

      • retribuzione convenzionale giornaliera29

L’importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.

      • retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile30

L’importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.

B. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari31 stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l’anno 2012, con Decreto 24.01.201232.

5.1 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale, da variare a norma dell’art. 116 del TU n. 1124/196533

A. Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

  Dal 1° luglio 2011 , l’imponibile giornaliero (€ 14.681,10 : 300) e mensile (x 25 ovvero € 14.681,10 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

dal 1° luglio 2011

Euro

Retribuzione convenzionale

giornaliera

48,94 *

mensile

1.223,43

*per arrotondamento del valore di € 48,937

Le categorie in argomento sono:

  • detenuti ed internati34
  • allievi dei corsi di istruzione professionale35
  • lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità36
  • lavoratori in tirocini formativi e di orientamento37
  • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale38

B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art. 116 del TU n. 1124/1965

  • Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile39.Dal 1° luglio 2011 , l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi40:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Retribuzione convenzionale

    giornaliera

    49,15 *

    mensile

    1.228,76

    *per arrotondamento del valore di € 49,1502

  • Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative – di cui alla legge n. 84/199441Per questi soggetti42 è stabilita43 una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.

    Dal 1° luglio 2011 , l’imponibilemensile (€ 91,23 x 12) corrisponde al seguente importo44 :

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Retribuzione convenzionale giornaliera

    x 12 giorni mensili

    1.094,76

    5.2 Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale

    A. Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi45 La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori in argomento46 va distinta secondo quanto segue:

    • Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto Per l’anno 2012, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione convenzionale

    giornaliera

    45,70

    mensile

    1.142,50

    Lavoratori soci di cooperative anche di fatto

    Per l’anno 2012, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi47

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione convenzionale

    giornaliera

    25,39

    mensile

    634,75

    B. Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, art. 2.48 Per l’anno2012, l’imponibile giornaliero49corrisponde al seguente importo:

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione convenzionale giornaliera

    45,70

    5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale

    Nell’ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail50.

    Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all’indice ISTAT dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.

    Qualora l’importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest’ultimo. La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale.

    A. Familiari, soci e associati di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7

    Le categorie in argomento sono:

    • i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano51– con o senza retribuzione effettiva
    • i soci non artigiani di cooperative – con o senza retribuzione effettiva – ed i soci di ogni altro tipo di società anche di fatto – senza retribuzione effettiva52
    • gli associati in partecipazione (se l’associante non è imprenditore artigiano) – senza retribuzione effettiva53

    Nella tabella, Allegato n. 3, sono indicati i limiti minimi di retribuzione giornaliera di riferimento.

    6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

    Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate con legge.

    6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari54

    Per l’anno 2012, i valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell’Allegato n. 4 (la contribuzione trimestrale è da versare all’INPS anche per la quota parte relativa all’assicurazione INAIL).

    6.2 Lavoratori con contratto part-time55

    La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo56.

    La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:

    • si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali)
    • l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanalead orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).

      Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2012 risulta come segue:

    Anno 2012

    Orario normale

    Euro

    Retribuzione oraria minimale

    40 ore settimanali

    45,70 x 6 : 40 = 6,86

    La retribuzione oraria tabellaresi ottiene come segue:

    • si divide l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

    La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

    Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellarecome sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

    Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono:

    • le ore di effettiva presenza
    • le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto, (ad esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.)

    entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.

    Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell’area dirigenziale, per i quali vale un diverso criterio orario (v. paragrafo 6.4, LAVORATORI DELL’AREA DIRIGENZIALE).

    6.3 Lavoro ripartito57

    I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito58 sono assimilati,ai fini del calcolo dei premi, ai lavoratori a tempo parziale (v. paragrafo 6.2).

    Per detti soggetti, quindi, si deve tenere conto della retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro59.

    6.4 Lavoratori dell’area dirigenziale60

    La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita61.

    Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annualedivisibile in 300 giorni lavorativi.

    Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

    Dal 1° luglio 2011, l’imponibile orario (€ 90,88 : 8), giornaliero (€ 27.264,90 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Retribuzione convenzionale

    oraria

    11,36 *

    giornaliera

    90,88 **

    mensile

    2.272,08

    * per arrotondamento del valore di € 11,361 (€ 90,88 : 8)

    ** per arrotondamento del valore di € 90,883

    7. RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

    La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita.

    Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva62 .

    Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5).

    Dal 1° luglio 2011 , l’imponibile giornaliero (€ 14.681,10 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Retribuzione di ragguaglio

    giornaliera

    48,94 *

    mensile

    1.223,43

    *per arrotondamento del valore di € 48,937

    8. LAVORATORI PARASUBORDINATI63

    La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del DPR n. 917/1986 (TUIR)64, nel rispetto del minimale e massimale di rendita65 .

    Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

    L’importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

    Dal 1° luglio 2011 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (€ 14.681,10 : 12; € 27.264,90 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Minimo e massimo mensile

    1.223,43 – 2.272,08

    8.1 Prestazioni occasionali66

    Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore all’importo di € 5.000, la base imponibile è costituita daicompensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

    • rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto, qualora in sede contrattuale sia previsto il numero delle effettive giornate lavorative
    • rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia specificato il numero delle effettive giornate lavorative.

    Dal 1° luglio 2011 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile giornaliero (€14.681,10 : 300; € 27.264,90 : 300) e mensile (€ 14.681,10: 12; € 27.264,90: 12) corrispondono ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Minimo e massimo giornaliero

    48,94* – 90,88**

    Minimo e massimo mensile

    1.223,43 – 2.272,08

    * per arrotondamento del valore di € 48,937

    **per arrotondamento del valore di € 90,883

    9. SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI67

    La base imponibile degli sportivi professionisti68 è costituita dalla retribuzione effettiva69, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

    Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita70.

    Dal 1° luglio 2011 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Minimo e massimo annuale

    14.681,10 – 27.264,90

    SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.

    PREMESSA

    Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari71 in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.

    Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine ecc.. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.

    10. PREMI SPECIALI UNITARI

    I “premi speciali unitari” sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.

    Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° TU) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all’anno 2012.

    A. Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano72

    Sono stabiliti premi annualia persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000” 73.

    Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo74.

    Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2012:

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione minima

    giornaliera

    45,70

    Annuale

    45,70x 300 = 13.710,00

    Classi di rischio

    Premi minimi annuali

    a persona

    Euro

    1

    77,70

    2

    162,10

    3

    318,50

    4

    498,10

    5

    698,40

    6

    897,20

    7

    1.102,40

    8

    1.212,00

    9

    1.665,00

    N.B.: Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell’Allegato n. 6, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore.

    Nella tabella dell’Allegato n. 7 sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni 2007–2012.

    I nuovi valori avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l’avvenuto aggiornamento delle tabelle.

    Per quanto, invece, riguarda le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l’aggiornamento delle retribuzioni avverrà in occasione dell’autoliquidazione per l’anno 2012/2013.

    B. Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto75

    Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva76 – non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa77 – e, per i facchini, al settore di lavorazione78 .

    Per “facchini” devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella tabella dell’ Allegato n. 8 (comprese le attività di “insacco, pesatura, legatura, …”).

    I premi speciali in argomento riguardano anche tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a bordo navi, cioè nelle aree portuali79 .

    Questo premio speciale è dovuto a persona per trimestre, indipendentemente dalle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio lavoratore.

    Il premio è divisibile in 3 mesi nel caso di recesso o ingresso del socio dall’organismo associativo e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività80 .

    Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l’anno 2012:

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione minima giornaliera

    45,70

    Categorie di soci

    Premi minimi trimestrali a persona

    Euro

    a) Facchini

    (*)

    I settore

    98,90

    II settore

    197,90

    III settore

    (*)

    b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori

    178,40

    (*)I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.

    III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore).

    Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore.

    Quando la retribuzione giornaliera effettiva è superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino.

    Calcolo da effettuare : il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.

    Si riporta, a titolo di esempio, il calcolo del premio trimestrale per una retribuzione effettiva giornaliera superiore alla retribuzione minima giornaliera 2012:

    Esempio di calcolo del premio Retribuzione superiore al minimale 2012
    Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 47,00
    Premio minimo trimestrale
    Retribuzione minima giornaliera
    Retribuzione giornaliera effettiva
    Premio trimestrale dovuto
    Facchini I Settore
    € 98,90 :
    € 45,70 x
    € 47,00 =
    € 101,70
    Facchini II Settore
    € 197,90 :
    € 45,70 x
    € 47,00 =
    € 203,50
    Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori
    € 178,40 :
    € 45,70 x
    € 47,00 =
    € 183,50

    In caso di rapporto di lavoro part-time, ai fini di una equiparazione della categoria dei lavoratori in argomento con la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile, utile per il calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è la retribuzione convenzionale oraria prevista per i lavoratori dipendenti con contratto part-time81.

    Anno 2012

    Orario normale

    Euro

    Retribuzione oraria minimale

    40 ore settimanali

    45,70 x 6 : 40 = 6,86

    Rapporto di lavoro part-time

    Esempio di calcolo del premio per l’anno 2012

    (si ipotizza un part-time di tipo orizzontale con riduzione dell’orario giornaliero)

    Si ipotizzano 3 ore di lavoro giornaliere
    Premio minimo trimestrale
    Retribuzione minima giornaliera
    Retribuzione convenzionale oraria minimale
    Numero ore giornaliere
    Premio trimestrale dovuto
    Facchini I Settore
    € 98,90 :
    € 45,70 x
    € 6,86 x
    3 =
    € 44,50
    Facchini II Settore
    € 197,90 :
    € 45,70 x
    € 6,86 x
    3 =
    € 89,10
    Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori
    € 178,40 :
    € 45,70 x
    € 6,86 x
    3 =
    € 80,30

    Rapporto di lavoro part-time

    Esempio di calcolo del premio per l’anno 2012

    (si ipotizza un part-time di tipo verticale con riduzione delle giornate lavorative settimanali)

    Si ipotizzano 4 giorni di lavoro settimanale
    Premio minimo trimestrale
    Giornate lavorative settimanali full-time

    Giornate lavorative settimanali part-time

    Premio trimestrale dovuto
    Facchini I Settore
    € 98,90 :
    6 x
    4 =
    € 65,93
    Facchini II Settore
    € 197,90 :
    6 x
    4 =
    € 131,93
    Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori
    € 178,40 :
    6 x
    4 =
    € 118,93

    In caso di rapporto di lavoro parasubordinato, la base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati82, cioè i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita83.

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Minimo e massimo giornaliero

    48,94 – 90,88

    Minimo e massimo mensile

    1.223,43 -2.272,08

    Si riporta, a titolo di esempio, il calcolo del premio in caso di rapporto di lavoro parasubordinato con una retribuzione effettiva pari al minimale previsto per detta tipologia di rapporto di lavoro:

    Esempio di calcolo del premio – Lavoratori parasubordinati

    Retribuzione effettiva pari al minimale 2012

    Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 48,94
    Premio minimo trimestrale
    Retribuzione minima giornaliera
    Retribuzione giornaliera effettiva
    Premio trimestrale dovuto
    Facchini I Settore
    € 98,90 :
    € 45,70 x
    € 48,94 =
    € 105,90
    Facchini II Settore
    € 197,90 :
    € 45,70 x
    € 48,94 =
    € 211,90
    Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori
    € 178,40 :
    € 45,70 x
    € 48,94 =
    € 191,00

    C. Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo84

    Sono stabiliti85, a decorrere dalla campagna olearia ‘87/‘88, premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico–operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione86 :

    • alla retribuzione giornaliera effettiva87 o prescelta88
    • al tipo di frantoio89
    • alla durata dei lavori90

    Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la campagna olearia 2012/2013:

    Campagna olearia 2012/ 2013

    Euro

    Retribuzione minima giornaliera

    45,70

    Frantoi

    Durata dei lavori

    Premi minimi per frantoio

    Euro

    A) Frantoi di tipo A

    non superiore a 30 giorni

    174,50

    intera campagna olearia

    549,50

    B) Frantoi di tipo B

    non superiore a 30 giorni

    240,50

    intera campagna olearia

    671,10

    N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

    D. Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958)91

    E’ stabilito92 un premio mensilea persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore ad uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l’anno 2012 , a € 25,3993 .

    Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo94 va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, ovvero su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio.

    Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio mensile da valere per l’anno 2012:

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione minima giornaliera

    25,39

    Pescatori di cui alla legge n. 250/1958

    Premio minimo mensile

    a persona

    Euro

    30,30

    N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

    E. Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (TU n. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)95

    E’ stabilito96 un premio annuale a persona in relazione alla retribuzione annua effettiva non inferiore alla retribuzione minima giornaliera imponibile stabilita dalla legge moltiplicato per 300.

    Assumendo tali importi come premio e minimale di base, i premi speciali sono determinati con riferimento alla retribuzione effettiva nell’anno scolastico secondo il settore e la qualifica ed il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera97 .

    Si ricordano, quindi, le modalità della contribuzione:

    • per l’anticipo, il premio da versare è quello dell’anno scolastico precedente
    • per la regolazione, si tiene conto del premiominimo dovuto se la retribuzione effettiva nell’anno scolastico non supera la retribuzione minima calcolata sommando 2/12 della retribuzione minima dell’anno precedente e 10/12 della retribuzione minima dell’anno successivo; se, invece, la retribuzione effettiva è superiore, il premio minimo va aumentato proporzionalmente. Per gli insegnanti delle scuole materne e primarie98 si prescinde dalla retribuzione effettiva e si applica esclusivamente il premio minimo dovuto.

    Si illustrano gli importi delle retribuzioni minime, giornaliere ed annuali, nonché dei premi dovuti per l’anno scolastico 2011/2012:

    Insegnamento prescolare

    (insegnanti di scuole materne e primarie)

    2011

    2012

    Euro

    Insegnanti

    con funzioni direttive

    retribuzione minima

    giornaliera

    47,05

    48,32

    annuale

    14.115,00

    14.496,00

    2011/2012

    14.432,50

    premio minimo annuale a persona

    corrispondente

    60,60

    62,20

    dovuto

    61,90

    Insegnanti

    retribuzione minima

    giornaliera

    44,49

    45,70

    annuale

    13.347,00

    13.710,00

    2011/2012

    13.649,50

    premio minimo annuale a persona

    corrispondente

    57,30

    58,80

    dovuto

    58,60

    Insegnamento scolare

    2011

    2012

    Euro

    Insegnanti

    con funzioni direttive

    retribuzione minima

    Giornaliera

    48,25

    49,55

    annuale

    14.475,00

    14.865,00

    2011/2012

    14.800,00

    premio minimo annuale a persona

    corrispondente

    62,10

    63,80

    dovuto

    63,50

    Insegnanti

     

    retribuzione minima

    giornaliera

    44,49

    45,70

    annuale

    13.347,00

    13.710,00

    2011/2012

    13.649,50

    premio minimo annuale a persona

    corrispondente

    57,30

    58,80

    dovuto

    58,60

    NB: I docenti delle scuole materne e primarie pagano il premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione percepita. Per tutti gli altri docenti, con retribuzione nell’anno scolastico superiore a quella minima 2011/2012, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo dovuto va diviso per la retribuzione minima 2011/2012 e, poi, moltiplicato per la retribuzione nell’anno scolastico superiore).

    F. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5)99

    E’ stabilito100 un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del TU, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.

    Come per gli insegnanti, il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, ma questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.

    Si illustra l’importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l’anno scolastico 2011/2012:

    Anno scolastico 2011/2012:

    anticipo

    Premio annuale a persona

    Euro

    Alunni e studenti

    di scuole o istituti non statali

    2,35

    G. Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio (TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5)101

    E’ stabilito102 un premio a persona per ogni prova d’arte nella misura di L. 6.000, ovvero € 3,10.

    L’importo citato – non soggetto a variazioni – è a carico degli istituti, centri di formazione od aziende presso i quali sono svolte le prove d’arte, tecnico–pratiche o di idoneità.

    H. Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi103

    Sono stabiliti104 premi annualidovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio ed alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

    I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sonodivisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell’apparecchio.

    I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all’attività complessiva di “becquerel” utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).

    I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti ed i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all’opera di personale medico105.

    Nelle tabelle dell’Allegato n. 9 sono illustrati gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.

    TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo.

    Circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue:

    • l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2011, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico
    • ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2011, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Minimale di rendita

    annuale

    14.681,10

    giornaliero

    48,94

    Massimale di rendita

    annuale

    27.264,90

    giornaliero

    90,88

    IL DIRETTORE GENERALE

    Allegati: 9

    _______________________________ 1. DM 12.12.20 00. 2. DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 29. 3. DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 30 e art.118. 4. DPR n. 1124/1965, art. 30, comma 4, come innovato dal D.Lgs. n. 38/2000, art. 8. 5. Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR n. 917/1986 e s.m.i. e TU approvato con DPR n. 1124/1965 e s.m.i.. V. Circolare Inail n. 39 del 15 ottobre 2010: “Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare n. 17 del 20 marzo 1998”. 6. DL n. 338/1989, convertito con modificazioni nella Legge n. 389/1989. 7. DL n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981. 8. In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (Legge n. 549/1995, art. 2, c. 25). 9. DL n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 1. 10. La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche: – dall’1.1.2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al DPR n. 602/1970 (D.Lgs. n. 423/2001) – v. circolare n. 24/2007, paragrafo 4 – dall’1.1.2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 797/1955 (Testo Unico degli Assegni Familiari) – v. circolare n. 11/2010, paragrafo 2.2. Per i rapporti di lavoro nel Settore Edile, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione c.d. virtuale. Pertanto, ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto, ai fini del computo dell’orario contrattuale, l’imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti ministeriali (v. circolare Inail n. 51/2010). 11. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3. 12. Nell’ ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo. 13. Decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, art. 7, comma 5. 14. La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all’adeguamento di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. 15. Le istruzioni sono nelle circolari n. 88/1976 e n. 27/1983. 16. Il tasso da applicare è il 50‰, mentre alle eventuali somme corrisposte a titolo di integrazione dell’assegno o indennità va applicato il tasso effettivo dell’attività svolta. 17. Legge n. 30/2003, art 4 e D.Lgs. n. 276/2003, artt. da 33 a 40. DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 39, c. 11. Circolare Inail n. 22 del 12.4.2006. Legge n. 247/2007 ha, tra l’altro, introdotto modifiche alla disciplina del contratto di lavoro intermittente (v. note della Direzione Centrale Rischi del 4.4.2008: “Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e del 5.9.2008: “Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133/2008. Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni”).
    18. In caso di calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta, v. nota Direzione Centrale Prestazioni del 17.2.2012, prot. 0001839. 19. TU n. 1124/1965, artt 30 e 118. 20. Legge n. 160/1975, art. 22, comma 1.
    21. TU n. 1124/1965, art. 116 e D.lgs. n. 38/2000, art. 11. 22. Il Decreto Legge n. 402/1981, convertito in Legge n. 537/1981, art. 1, comma 3 fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (in origine Lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT.
    23. In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori v. circolari n. 37/1974 e n. 83/1977. 24. Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 1, commi 3 e 4. 25. Legge n. 638/1983, art. 7, come modificato dal DL n. 338/1989, art. 1, comma 2, convertito in legge n. 389/1989.
    26. DPR n. 797/1955, art. 35, comma 1. TU n. 1124/1965, artt 30 e 118.
    27. TU n. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare n. 45/1976.
    28. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di renditadi cui all’art. 116, comma 3, del DPR n. 1124/1965 (vedi § 5.1, lettera A).
    29. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., primo punto elenco), 5.2 (lettera A. e B.), 5.3 (lettera A). 30. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., secondo punto elenco). 31. La particolare normativa da cui scaturiscono – Decreto-legge n. 317/1987, convertito in legge n. 398/1987, artt. 1 e 4.– le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali. V. Circolari n. 54/1988 e n. 68/1989; lettera Direzione Centrale Rischi 15.12.2000; lettera Direzione Centrale Rischi, Direzione Centrale Prestazioni, Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali 12.3.2012; circolare n. 14/2012. 32. Le retribuzioni convenzionali per l’anno 2012 sono riportate nella circolare n. 14/2012. 33. Il DM 13.6.2011 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Inail nel settore industriale a decorrere dall’1.7.2011. V. circolare n. 49/2011. 34. Per l’“attività occupazionale” di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al D.M. 30.6.1969. V. circolari n. 120/1969, n. 10/1980 e n. 53/2001. 35. Per l’attività di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5 e al D.M. 26.10.1970. V. circolare n. 125/1970, notiziario n. 21/1977 e circ. n. 1/2011. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/1999 (v. lettera Direzione Centrale Rischi-Ufficio Tariffe 26.7.2007, prot. 0006087). 36. DM 18.5.1988, leggi n. 236/1993, n. 451/1994 e n. 608/1996 e decreti legislativi n. 280/1997, n. 468/1997 e n. 81/2000 (v. lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 8.8.1995). 37. Leggi n. 236/1993 e n. 196/1997, Decreto interministeriale n. 142/1998, DPR n. 156/1999 (v. lettere Direzione Centrale Rischi 19.6.1998, 22.6.1999 e 23.9.2011 prot. 0006295; v. lettera Direzione Centrale Rischi-Prestazioni 31.7.2002).
    38. DM n. 49281 del 18.12.2009, art. 4, c. 4 (v. circolare Inail n. 18/2010 e lettere Direzione Centrale Rischi18.2.2010 prot. 0001597 e 2.7.2010 prot. 0005153). L’utilizzo di lavoratori percettori di sostegno del reddito nei progetti di formazione in azienda previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall’art. 1, comma 1, del DL 1.7.2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102 del 3.8.2009, è stato prorogato per l’anno 2011 dall’art. 1, comma 33, della legge n. 220 del 13.12.2010 e per l’anno 2012 dall’art. 33, comma 24, della legge n. 183 del 12.11.2011. 39. Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (si distinguono dai familiari previsti all’art. 4, punto 6, del TU n. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare). In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari n. 67/1988, n. 42/1989, n. 24/1990, n. 62/1991, n. 49/2011 e n. 53/2011.
    40. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all’impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al D.M. 1.2.2001 (v. paragrafo 10, punto A). 41. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/1996 (all. 3), aggiornate con lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 12.12.1996, ed alle circolari n. 49/2011 e n. 53/2011.
    42. Lavoratori che esercitano l’attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 84/1994 (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali). 43. DM 12.1.1996.
    44. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al DPR n. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali (v. paragrafo 10 punto B).
    45. In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico–agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari n. 32/1976, n. 31/1979 e n. 47/1980, al notiziario n. 43/1989, alla lettera Direzione Centrale Rischi 23.3.2001 ed alla circolare n. 53/2011. 46. DM 31.3.1980. 47. Il premio ordinario su base convenzionale: – non è applicato le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. paragrafo 10 punto C) è applicato, per espressa previsione dell’art. 2, comma 2, del DM 31.3.1980, anche alle categorie di cui all’art. 4 , nn. 3, 6, e 7 TU, compresi, quindi, i titolari e i soci artigiani, i familiari del titolare artigiano e gli associati ad imprenditore artigiano. 48. I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare n. 55/1993. 49. DM 11.6.1992. 50. TU n. 1124/1965, art. 118, comma 1; DPR n. 797/1955, art. 35, comma 1. 51. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 6. Sono assicurati anche i familiari coadiuvanti dei soci di società in nome collettivo e gli accomandanti di s.a.s. coadiuvanti familiari degli accomandatari, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l’impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari (v. nota della Direzione Centrale Rischi 22.3.2010: “Assicurazione Inail del coadiuvante di socio di società artigiana e non”). 52. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 7.
    53. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 7 (Corte Costituzionale n. 332/1992).
    54. DL n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/1972 e n. 83/1973, ai notiziari n. 12/1974 e n. 18/1976, alle circolari n. 61/1979 e n. 53/2011. 55. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 57/2004. Detta circolare è modificata dalla Legge n. 247/2007 (v. nota della Direzione Centrale Rischi del 4.4.2008: “Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”). Circa il profilo risarcitivo, si rinvia alle istruzioni della lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 21.7.1995 (circolare n. 21/1999: all. 2) e delle lettere Direzione Centrale Prestazioni 26.6.2001 e 8.5.2003. 56. Le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale introdotte dal D.lgs n. 276/2003 – in adempimento a quanto previsto dalla Legge delega n. 30/2003, art. 3 – non hanno modificato la disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo n. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3, che conferma ai fini INAIL la disciplina imponibile – fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – già prevista dal D.L. n. 726/1984, convertito in L. n. 863/1984, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996). 57. In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005 “Decreto legislativo n. 276 del 10.9.2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”. 58. D.Lgs. n. 273/2003, artt. 41- 45. 59. Nota della Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005: “Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”. 60. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione Centrale Rischi 13.3 e 5.4.2000, alla circolare n. 49/2011. 61. D.Lgs. n. 38/2000, art. 4, comma 1.
    62. Ad esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, soci ed associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali). 63. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 32/2000, n. 22/2004, n. 49/2011 ed alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione Centrale Prestazioni 8.5.2003. 64. TUIR così come modificato, a far data dal 1° gennaio 2004, per effetto del D.lgs. n. 344/2003 (il vecchio art. 48 è traslato al n. 51 senza modificazioni di contenuto).
    65. D. Lgs. n. 38/2000, art. 5, comma 4. 66. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 22/2004.
    67. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 48/2002 e n. 49/2011. 68. Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art. 2, emanato in attuazione del D. Lgs. n. 38/2000, art. 6.
    69. TU n. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal D Lgs. n. 314/1997, art. 6. 70. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3. 71. TU n. 1124/1965, artt. 42 e 39. 72. Rientrano in tale tipologia anche i familiari coadiuvanti dei soci di società artigiana, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l’impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari (v. nota della Direzione Centrale Rischi 22.3.2010: “Assicurazione Inail del coadiuvante di socio di società artigiana e non”). In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari n. 51 e n. 58/1981 (par. 3), n. 30/1982 e n. 61/1986, alle lettere-circolari n. 33/1987 e n. 24/1988, alla circolare n. 56/1988, al notiziario n. 55/1994, alle circolari n. 70 e n. 97/1997, n. 30 e n. 40/1998 e n. 1/1999 (2° parte, par. 8), alle lettere Direzione Centrale Rischi 20.11.2000, 20.2 e 23.3.2001, alle circolari n. 21/2002 e n. 53/2011. 73. DM 1.2.2001 (Allegato n. 5). 74. DM 4.12.1981, a cui rinvia il DM 1.2.2001. 75. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare n. 8/1966 (all. 1 e 2 : “modalità di applicazione dei premi”), al notiziario n. 12/1974, alla circolare n. 60/1987, alla nota della Direzione Centrale Rischi del 29.1.2002. È previsto un servizio telematico “Regolazione trimestri” presente su Punto Cliente, sezione “Polizze facchini” che permette alle cooperative di facchinaggio di assolvere l’obbligo di presentazione degli elenchi trimestrali con modalità esclusivamente telematiche: v. note della Direzione Centrale Rischi del 30.1.2012 prot. 0000655 e del 13.3.2012 prot. 0001850. 76. A decorrere dall’1.1.2007, la retribuzione imponibile per i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto è la retribuzione effettiva (D.Lgs. n. 423/2001, art. 3, comma 4): v. circolare n. 24/2007, paragrafo 4. 77. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, art. 1, comma 1. 78. DM 15.7.1987 (Allegato A, lettera B; Allegato B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal D.Lgs. n. 423/2001, art. 3, comma 4. 79. v. circolare n. 46/2008. 80. DM 15.7.1987, art. 2. 81. D.Lgs. n. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3. V. paragrafo 6.2 – Lavoratori con contratto part-time. 82. D.Lgs. n. 38/2000, art. 5, c. 4. 83. V. paragrafo 8 – Lavoratori parasubordinati. 84. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario n. 12/1974 ed alle circolari n. 79/1982 e n. 58/1987. 85. DM 15.7.1987. 86. DM 18.11.1982. 87. Retribuzione giornaliera effettiva: nei frantoi dove, oltre al titolare ed ai suoi familiari coadiuvanti, operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, il premio va commisurato alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito nell’ambito del frantoio.
    88. Retribuzione prescelta : nei frantoi dove operano solo persone senza retribuzione effettiva (titolare e familiari coadiuvanti) il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio, non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge (Anno 2012 – € 45,70). 89. Tipo di frantoio: Frantoio con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse (Frantoio di tipo A). Qualunque altro tipo di frantoio (Frantoio di tipo B). 90. Durata dei lavori: il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a 30 giorni di calendario (“breve periodo”) è tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell’ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l’intera campagna olearia. 91. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari n. 8/1966 (all. 3: “modalità di applicazione del premio”), n. 61/1987 e n. 30/1998, alla lettera Direzione Centrale Rischi-Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA del 18.1.2012 (esonero dal pagamento dei premi assicurativi nel limite del 60%, con conseguente riduzione al 40% dell’importo dovuto per l’anno 2012). 92. DM 15.7.1987. 93. Legge n. 537/1981 (v. paragrafo 1). 94. Testo Unico n. 1124/1965, art. 4, n. 6.
    95. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti insegnanti, si rinvia anche alle circolari n. 62/1987, n. 12/1990, n. 28/2003 e n. 53/2011, alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alla lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999. Il Commissario Straordinario dell’Istituto, con provvedimento CS n. 23 del 6.12.2011, ha determinato il passaggio a regime assicurativo ordinario per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali a partire dall’anno 2012. Detta determinazione è stata inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza. Si fa riserva di dettare sul punto apposite istruzioni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che stabilisce il passaggio a tariffa ordinaria della citata categoria. 96. DM 15.7.1987, art. 2. 97. Legge n. 537/1981 e – solo fino al 31.3.2000 – legge n. 863/1984 (v. circolare n. 61/2000: paragrafo 11.6; v. questa circolare, Allegato n. 1, tabella B: istruzione “prescolare” e “scolare”). 98. v. lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
    99. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari n. 62/1987, n. 73/1987, n. 12/1990, n. 28/2003, n. 79/2004, n. 19/2006, n. 49/2011 e n. 53/2011; alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.1999 e 20.2.2001. 100. DM 15.7.1987, art. 1. 101. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari n. 30/1967, n. 55/1987 e n. 33/1989. 102. DM 15.7.1987. 103. Legge n. 93/1958. DPR n. 1055/1960. Legge n. 1103/1965. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario n. 28/1982, alle circolari n. 47/1983, n. 20/1984 e n. 55/1985, alla lettera–circolare n. 43/1986, ai notiziari n. 41 e n. 42/1988, alle circolari n. 67/1989 e n. 4 e n. 65/1990, alle circolari n. 41 /1991 e n. 53/2011. 104. DM 24.9.1996.

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PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE REGIONE ABRUZZO

29/03/2012

Si riporta l’elenco delle aziende operanti in Abruzzo per cui,nel periodo dal 16 al 23 marzo 2012,risultano intervenuti i provvedimenti del Ministero del Lavoro per l’intervento della cigs.

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Denominazione Azienda :    ITALFER NORD SRL
con sede in :   CONTROGUERRA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    CONTROGUERRA Prov :    TE
Settore:    Fabbricazione, installazione e   riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture
Decreto del  23/03/2012 n.  65001
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   16/01/2012     al   15/01/2013
Denominazione Azienda :    CONFORT
con sede in :   ARIELLI
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    ARIELLI
Settore:    Fabbricazione di materassi e   relativi supporti (reti metalliche, doghe in legno, ecc.)
Decreto del  19/03/2012 n.  64862
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   27/12/2011     al   26/12/2012
Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda :    CORAM SUD
con sede in :   MONTEFINO Prov :    TE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    MONTEFINO Prov :    TE
Settore:    Fabbricazione, installazione,   riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione
Decreto del  19/03/2012 n.  64850
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/01/2012     al   31/12/2012
Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda :    FALLIMENTO HOLDING   DELL’ARREDO SPA
con sede in :   CAPENA Prov :    RM
Causale di Intervento :    Fallimento
Unità di :    SAN GIOVANNI TEATINO Prov :    CH
Settore:    Commercio al dettaglio di mobili,   compresi quelli per ufficio
Decreto del  23/03/2012 n.  65023
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/01/2012     al   29/02/2012
Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda :    FULL MOBILI SRL
con sede in :   MARTINSICURO Prov :    TE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    TERAMO Prov :    TE
Settore:    Fabbricazione di mobili non   metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
Decreto del  21/03/2012 n.  64941
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   19/12/2011     al   15/12/2012
Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda :    KIMBERLY-CLARKcon sede in :   TORINOProv :    TOCausale di Intervento :    Riorganizzazione,   Conversione aziendaleUnità di :    ALANNOProv :    PE Settore:    Fabbricazione di prodotti di   carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario  Decreto del  21/03/2012 n.  64943    Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/12/2011     al   31/05/2012

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Denominazione Azienda :    VALSINELLO
con sede in :   GISSI Prov :    CH
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    GISSI Prov :    CH
Settore:    Fabbricazione, installazione e   riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture
Decreto del  19/03/2012 n.  64870
Estensione del trattamento C.I.G.S. ad un massimo di 51   lavoratori, dal  01/01/2012   al   11/09/2012

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ACCORDO APPRENDISTATO CONFCOMMERCIO/CGIL-CISL-UIL

28/03/2012

Il  24/3/2012, tra CONFCOMMERCIO /FISASCAT – CISL, FILCAMS – CGIL, UILTUCS – UIL, risulta siglsto l’accordo  contenente la nuova disciplina del contratto di apprendistato nel settore del Terziario, distribuzione, servizi,che  si conforma alla previsione del   Testo Unico  di cui   del’art. 1, comma 30, Legge n. 247/2007 e del D. Lgs. n. 167/2011.

Il citato Accordo collettivo è il primo sottoscrittpo in Italia ,dopo l’entrata in vigoire della riforma dell’istituto attuata dalle nporme sopra citate,che tra l’altro stabilisco un periodo transitorio ,scadentre il 21 aprile 2012 ,affinche’ le Regioni e la contrattazione collettiova regolamentino gli aspettio di rispettiva competenza.

In proposito giova ricordare che tra le Regioni,soltanto la Regione Lazio ha approvato sinora un’apposita normativa al riguardo ,cui appunto si aggiunge ,per la contrattazione collettiva l’Accordo menzionato ,di cui di seguito  si  evidenziano i punti rilevanti.

Il contratto di apprendistato, visto come un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tre tipologie: – contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; – contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; – contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’istituto dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi di secondo livello in materia devono ritenersi non più applicabili, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, che potranno essere concordate a livello regionale. Inoltre, tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel presente accordo, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente accordo. Tuttavia, sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore ed i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Inoltre, i datori i lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.

Proporzione numerica – Il numero di apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. – Il numero di apprendisti non può superare le 3 unità, qualora il numero di lavoratori qualificati o specializzati sia nullo o inferiore a 3 unità.

Limiti di età Possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca: – Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; – Giovani di 17 anni, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005;

Possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: – Giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 3 D. Lgs. n. 167/2011 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme contrattuali nazionali del settore Terziario, in quanto compatibili. Tuttavia, l’età minima per l’assunzione di apprendisti è di 18 anni compiuti, nelle aziende commerciali di armi e munizioni.

Disciplina generale I lavoratore apprendista viene assunto con contratto in forma scritta, nel quale deve essere indicato: – la prestazione oggetto del contratto, – il periodo di prova, – il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, – la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, – la durata del periodo di apprendistato.

Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto ed il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza dei contratto di apprendistato.

La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza dei contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.

Le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto di 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso.

Procedure di applicabilità Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: – I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio. – La Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento. Qualora la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. Nel caso di aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la suddetta domanda all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale che esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalle norme contrattuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Qualora, la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale – apprendistato di alta formazione e ricerca: In questo caso, l’inoltro del piano formativo così come previsto per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, sarà effettuato con il fine di verificare tramite l’osservatorio territoriale la diffusione e l’utilizzo di tali tipologie contrattuali, oltre che per verificare il rispetto dei limiti di età.

Periodo di prova La durata massima dei periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: – Quadri e Primo Livello: 6 mesi di calendario; – Secondo e Terzo Livello: 60 giorni di lavoro effettivo; – Quarto e Quinto Livello: 60 giorni di lavoro effettivo; – Sesto Livello: 45 giorni di lavoro effettivo.

Trattamento normativo L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori qualificati. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione prevista dalla disciplina contrattuale nazionale dei Terziario, ferme restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione.

Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà così articolato: – 2 livelli inferiori a quello di inquadramento dell’apprendista per la prima metà del periodo di apprendistato; – 1 livello inferiore a quello di inquadramento dell’apprendista per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

Malattia Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto: – per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 6 eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; – in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Referente per l’apprendistato L’attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.

EST Gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria (EST).

Fon.Te Gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te). La contribuzione al suddetto fondo, a carico del datore di lavoro, sarà pari all’1,55%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR.

For.Te Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo Forte.

Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro ha l’obbligo: – di impartire o di far impartire nella sua azienda, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; – di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo; – di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto; – di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro; -di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.

Doveri dell’apprendista L’apprendista deve: – seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire coi massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; – prestare la sua opera con la massima diligenza; – partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste; – osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda.

Sfera di applicazione contratto di apprendistato professionalizzante L’apprendistato professionalizzante è ammesso nell’ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello e dei lavori di scrittura, dattilografia, archivio e protocollo.

Durata dell’apprendistato professionalizzante Durata dell’apprendistato professionalizzante: – II livello di inquadramento: 36 mesi; – III livello di inquadramento: 36 mesi; – IV livello di inquadramento: 36 mesi; – V livello di inquadramento: 36 mesi; – VI livello di inquadramento: 24 mesi.

COMUNICATO INPS SCADENZA DOMANDE DISOCCUPAZIONE

28/03/2012

Per opportuna informazione degli interessati si riporta il Comunicato emesso  dell’Inps  in data 27.3.2012b circa l’argomento del titolo

OGGETTO: Sabato 31 marzo ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola e di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

Il termine di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola e di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti è perentoriamente fissato alla data del 31 marzo, a meno che tale data non cada di domenica o in un giorno festivo.

Poiché quest’anno il 31 marzo cade di sabato, giorno considerato non festivo, tale data è utile per la presentazione delle domande.

Infatti, nonostante la chiusura delle strutture territoriali Inps nella giornata del sabato, in considerazione dell’avvenuta telematizzazione delle domande in questione, della residualità delle domande presentate presso gli sportelli Inps e della possibilità di presentazione delle stesse tramite più canali (servizi online per il cittadino, enti di Patronato, Contact Center 803164, nonché per posta o per fax), non saranno ritenute valide le domande di indennità di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti presentate in data successiva al 31 marzo 2012

ULTERIORI PRECISAZIONI MINISTERO LAVORO COMUNICAZIONI ASSUNZIONI SETTORE TURISMO

28/03/2012

Si richiama l’attenzione sulla nota del Ministero del Lavoro   26 marzo 2012, n. 4269 relativa ad ulteriori precisazioni circa lecomunicazioni di assunzione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi.

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Con precedente nota n. 39/2369 del 16 febbraio 2012 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi della normativa indicata in oggetto.

Contestualmente è stata avviata la consueta interlocuzione con i soggetti interessati per chiarire eventuali dubbi sulla corretta applicazione della normativa introdotta dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 in materia di comunicazione di instaurazione di un rapporto di lavoro nel settore del turismo e dei pubblici esercizi.

Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente nota precisando che le aziende ammesse alla comunicazione prevista dall’articolo 4, comma 2 della Legge n. 183/2012 possono identificarsi anche in quelle che non rientrano nella classificazione Ateco 2007 ma comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi.

Conseguentemente restano escluse dall’ambito operativo della comunicazione semplificata quei rapporti di lavoro che, pur regolati dai contratti collettivi del turismo e dei pubblici esercizi, non siano evidentemente riconducibili alle attività proprie del settore.

PROROGATA SCADENZA PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE LAVORO USURANTE NOTTURNO

28/03/2012

Quanto previsto nel titolo risulta dalla Nota  del Ministero del Lavoro 27 marzo 2012, n. 4383,.in cui appunto si afferma  quanto sottoriportato.

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 Come è noto il Decreto Ministeriale 20 settembre 2011 e la nota del 28 novembre 2011 hanno individuato le modalità di comunicazione delle attività di cui in oggetto, secondo la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 67/2011.

In particolare, la nota del 28 novembre 2011 ha fissato le modalità operative per l’invio telematico del Modello “LAV.US”.

In considerazione delle novità introdotte dalla normativa in parola e in ragione dei numerosi quesiti giunti alle direzioni generali interessate, d’accordo con le medesime, si informa che la scadenza per la presentazione della comunicazione relativa al “Lavoro usurante notturno” è prorogata al 31 maggio 2012.

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE TERMINI EX ART.17 DEC.LEGVO N.124/704 ?

27/03/2012

L’art.17 ,comma 3,del decreto legislsativo n.124/04 ,novellato dall’art.34, comma 5 ,del dec.legvo n.150/2011,relativo al ricorso al Comitato Regionale rapporti di lavoro,recita :”3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».

Sin dall’entrata in vigore  del citato provvedimento legislativo ,tra gli operatori sono sorti dubbi e perplessita’ circa  l’effettivo significato da dare all’espresione “sospende i termini…” ,contenuta nel comma 3 dell’art.17  sopra riportato ,considerato peraltro che   in manioera del tutto differente   si esprime il legislatore nell’art.16 del medesimo provvedimento  , che appunto,al comma 3   dispone che”  Il termine di cui all’articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione” ,lasciando chiaramente intendere  trattarsI non “sospensione ”  ,bensì d”‘interruzione “dei termini.

Al superamento di ogni dubbio in proposito a tale questione ha contribuito il Ministerio del Lavoro .,che nella circolare n.24del 24-6-04 ,contenente chiarimenti ed indicazioni operative sul dec.legvo n.124-04 ,trattando dei ricorsi dell’art.17 tra l’altro  precisa espressamente  che:” il ricorso interrompe i termini di cui agli art.14 , 18 , e 22 (poi eliminato dall’art.34 declegvo n.150/11) della legge n.689/81 e quelli previsti dalla normativa vigente per i ricorsi giursdizionali nei confronti degli istituti previdenziali”.

La posizione ministeriale sopra indicata di recente  ha trovato conforto,  ai fini del definitivo superamento dell’ incertezza  inizialmente insorta, nella  sottostante sentenza della Corte di Cassazione  06 febbraio 2012, n. 1717  ,che  ha affrontato e definito   proprio tale questione.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 febbraio 2012, n. 1717

Sanzioni amministrative – Applicazione – Opposizione – Ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro – Effetto sulla decorrenza del termine per l’opposizione giudiziaria – “Sospensione” ex art. 17 del d.lgs. n. 124 del 2004 – Equivalenza ad interruzione – Fondamento.

Con provvedimento denominato “sentenza” del 16 novembre 2009 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso promosso da P.M., in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. S., contro l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano (n. 146/08/i) per violazione di norme in materia di lavoro subordinato.

Il ricorrente aveva negato di essere titolare di rapporti di lavoro subordinato, quale datore di lavoro.

L’inammissibilità era data dal mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, sospeso per ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 17 d. lgs. 23 aprile 2004 n. 124. Contro la sentenza ricorre per cassazione il M. mentre la Direzione provinciale resiste con controricorso.

Circa l’impugnazione dei provvedimenti giudiziari in materia di pagamento di sanzioni amministrative, deve rilevarsi un contrasto giurisprudenziale nell’ambito di questa Corte, relativo all’ufficio competente. Per alcune pronunce l’art. 26 d. lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 ha bensì attribuito in via di regola la competenza alla Corte d’appello, con eccezione però dell’impugnazione dell’ordinanza giudiziaria dichiarativa d’inammissibilità delle impugnazione per mancata osservanza del termine, prevista dall’art. 23, primo comma, l. n. 689 del 1981, non modificato dall’art. 26 d. lgs. cit. (Cass. 24 novembre 2009 n. 24748, 22 aprile 2010 n. 9667, 2 agosto 2010 n. 18009, 8 giugno 2011 n. 12521). Per contro Cass. Sez. lav. 23 febbraio 2010 n. 4355 ritiene che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981 in caso di tardiva proposizione del ricorso è non impugnabile con ricorso per cassazione ma con l’appello, allo stesso modo dell’ordinanza di convalida emessa ai sensi del quinto comma in caso di mancata comparizione dell’opponente alla prima udienza, non assumendo alcun rilievo la mancata modificazione del primo comma da parte dell’art. 26 del d. Igs. n. 40 cit., in quanto l’appello costituisce il mezzo generale d’impugnazione delle decisioni rese nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative. Questo collegio ritiene di uniformarsi al primo dei due orientamenti, espresso da un maggior numero di sentenze, e ciò per una migliore realizzazione del principio di nomofilachia, e così di dichiarare ammissibile il ricorso, non assumendo poi alcun rilievo il fatto, puramente formale, dell’essere stato denominato il provvedimento qui impugnato “sentenza” invece che “ordinanza”.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 17 d. Igs. n. 124 del 2004, e 8 l. 14 febbraio 2003 n. 30, in relazione agli artt. 3, 24, 113 Cost, negando l’intempestività del suo ricorso proposto al Tribunale contro l’ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro: infatti il termine di trenta giorni, stabilito dall’art. 22 l. n. 689 del 1981 era stato interrotto – e non soltanto sospeso come erroneamente ritenuto dalla decisione giudiziaria ora impugnata – dal ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, necessario perché imposto dall’art. 14 d. Igs. cit.

Ne consegue, secondo il ricorrente, che dopo il provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo, il termine di trenta giorni in questione era iniziato di nuovo a decorrere e, prima della sua scadenza, era stato proposto il ricorso all’autorità giudiziaria, che perciò doveva considerarsi ammissibile. Il motivo è fondato.

L’art. 17 d. Igs. n. 24 del 2004 (ndr L’art. 17 d. Igs. n. 124 del 2004)istituisce presso ogni direzione regionale del lavoro un comitato regionale per i rapporti di lavoro, competente a decidere tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni emesse dalle dette direzioni. Il comma 3 dello stesso articolo diceva che il ricorso amministrativo “sospende” i termini di cui agli artt. 14, 18 e 22 l n. 689 del 1981.

Il riferimento all’art. 22 è stato soppresso dall’art. 34, comma 5, d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150, che però ai sensi del successivo art. 36 non è applicabile ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore. All’epoca dei fatti di causa, perciò, l’art. 17, comma 3, cit, si applicava nel testo originario.

Se fosse esatta l’interpretazione letterale data a questa disposizione dal Tribunale, secondo cui la sospensione andrebbe intesa nel senso di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ., una volta proposto dall’ingiunto tempestivamente un ricorso amministrativo entro ventinove giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, come nel caso di specie, dopo la decisione del comitato regionale il medesimo disporrebbe di un solo giorno per ricorrere al giudice.

Il suo diritto di adire l’autorità giudiziaria, non azionabile per difetto di interesse (art. 100 cod. proc. civ.) prima della decisione sfavorevole del comitato, risulterebbe troppo difficilmente esercitabile, con conseguente contrasto dell’art. 17, comma 3 cit., con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa in giudizio, tutelato dall’art. 24 Cost. Una siffatta interpretazione, – risultante tanto più in contrasto con la Costituzione quando si consideri che il procedimento giurisdizionale di opposizione alle sanzioni amministrative, regolato in via generale dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizza “per una semplicità di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia” (Corte Cost sentt. nn. 98 del 2004 e 365 del 2010) – deve essere rifiutata e ad essa va preferita l’interpretazione del testo originario dell’art. 17, comma3, cit. secondo cui il ricorso interrompe, e non sospende, il termine di cui all’art. 22 l. n. 689 del 1981, con la conseguenza che, ottenuti dall’ingiunto la decisione sfavorevole, oppure il silenzio rifiuto, del comitato regionale, per effetto dell’interruzione inizia un nuovo decorso del termine in questione (cfr. art. 2945, primo comma, cod. civ.).

In tal senso si esprime letteralmente il legislatore del 2004 con l’art. 16 d. lgs. cit, relativo ai ricorsi in materia diversa dalla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro: il trattamento differente stabilito dai due artt. 16 e 17 risulterebbe ancora una volta in contrasto col principio di ragionevolezza.

Accolto il primo motivo di ricorso, gli altri debbono essere dichiarati inammissibili perché relativi al merito della controversia, vale a dire ad un tema non deciso dal Tribunale. In essi difetta perciò il requisito dell’interesse.

Cassata la decisione impugnata, la causa va rinviata ad altro giudice del Tribunale di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, anche per le spese.