Si richiama l’attenzione sulla Circolare 27 luglio 2010, n. 4848,con cui il Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni operative sullaLegge 15 luglio 2009 n. 94, con particolare riferimento all’ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati e sul ricongiungimento familiare del genitore naturale.
In ordine alle ALTE PROFESSIONALITÀ’, la circolare prevede che l’art. 1 comma 22 lett. r della suddetta normativa – che ha inserito i commi 1ter e 1quater all’art. 27 del T.U. n. 286/98 – prevede, per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati indicate al comma 1 lett. a), e) e g) dello stesso art. 27 la possibilità di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione allo Sportello Unico da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Pertanto ,anzitutto viene ribadita la necessità che il datore di lavoro – per poter accedere alla nuova procedura – sottoscriva con il Ministero dell’Interno un apposito protocollo d’intesa, in cui sia contenuto l’impegno a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di lavoratori extracomunitari, con particolare riguardo alla capacità economica richiesta.
Al riguardo si informa che il Ministerodell’Interno , d’intesa con il Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha predisposto uno schema di protocollo e, pertanto, le imprese/ enti e le Università/Istituti di Ricerca, interessate ad aderire allo stesso protocollo, potranno far pervenire le richieste di sottoscrizione al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.prefettomalandrino@interno.it., inviando la visura camerale e/o lo statuto e/o l’atto costitutivo.
Sarà cura della Direzione Centrale competente trasmettere lo schema di protocollo alle imprese o Università richiedenti la sottoscrizione.
Inoltre, si informa che, al fine di facilitare l’attività delle singole imprese, in considerazione dell’ampia rappresentatività del mondo imprenditoriale riconosciuta a Confindustria, il 19 luglio u.s. è stato sottoscritto un protocollo fra il Ministero dell’Interno – D.L.C.I. e la predetta confederazione, sentito il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali a cui potranno aderire le Aziende associate alla medesima organizzazione, utilizzando la dichiarazione di adesione allegata allo stesso protocollo.
Si sottolinea peraltro che la sottoscrizione del protocollo con questo Ministero o l’adesione a quello sottoscritto dalla Confindustria consentirà di utilizzare la procedura semplificata di seguito descritta.
Per la nuova procedura, sono stati predisposti tre specifici moduli telematici” :
– mod. CD (art. 27 c. 1 lett. a) per i dirigenti o personale altamente specializzato
– mod. CF (art. 27 c. 1. lett. c) per i professori universitari
– mod. CL (art. 27 c. 1. lett. g) per i lavoratori ammessitemporaneamente nel territorio italiano per adempiere funzioni specifiche per un periodo determinato.
La compilazione di tali moduli sarà consentita soltanto a chi, dopo aver sottoscritto il protocollo, avrà ottenuto dalle Prefetture – UTG la password specificamente dedicata.
Ai fini dell’abilitazione all’accesso, per il tramite della Prefettura competente, l’Università / Istituto di Ricerca firmatario dovrà comunicare i dati anagrafici dell’utente da accreditare (nome, cognome, data di nascita ed indirizzo e-mail) attraverso l’apposito modulo allegato allacircolare ministeriale in argomento (all. 2).
Sarà quindi cura di codeste Sedi inoltrare successivamente la richiesta alla casella di posta associazioni.sui@interno.it..
L’utenza potrà sempre far ricorso al servizio di help desk accessibile tramite il sito di questo Ministero alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it..
Si evidenzia che, per la procedura in questione, non è previsto alcun parere da parte delle D.P.L., mentre le Questure continueranno ad effettuare le verifiche relative all’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del D.P.R. 394/99.
Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell’istanza collegandosi sul sito http://www.interno.it alla pagina https://domanda.nullaostalavoro.interno.it..
Allorquando la domanda sarà nello step “attesa visto dall’Autorità Consolare”, il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso.
Infine, si sottolinea che, entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale, il lavoratore extracomunitario, unitamente al datore di lavoro, dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, esibendo la necessaria documentazione completa, indicata nelle istruzioni allegate alla modulistica (all. 3).
In merito al RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL GENITORE NATURALE,la circolare fa presente che l ‘art. 1 comma 22 lett. t della normativa in oggetto sostituisce il comma 5 dell’art. 29 del T.U. n. 286/98 e prevede la possibilità per il genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, purché dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito; ai fini della sussistenza di tali requisiti, si tiene conto del possesso degli stessi da parte dell’altro genitore.
Pertanto si informa che, per consentire la presentazione della istanza di ricongiungimento in argomento, è stato predisposto un nuovo modulo telematico, denominato GN, reperibile sul sito http://www.interno.it. che dovrà essere compilato dal genitore già regolarmente soggiornante in Italia per presentare la domanda di ricongiungimento in nome e per conto del figlio minore.
Le procedure per la registrazione dell’utente, per la compilazione della modulistica e per l’invio della domanda – rinvenibili sul sito internet http://www.interno.it nella sezione “ricongiungimento familiare” – sono identiche a quelle già da tempo in uso, ampiamente illustrate con le pregresse circolari sulla materia.
Peraltro, si evidenzia che il genitore naturale richiedente dovrà specificare nella domanda l’alloggio che sarà occupato dal genitore naturale beneficiario. Tale alloggio dovrà essere conforme ai requisiti già previsti dalle norme vigenti in materia di ricongiungimento familiare.
Rimangono in vigore, per quanto compatibili, le disposizioni impartite con le pregresse circolari in materia.