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LEGGE BILANCIO 2017:MODIFICHE FISCALI E CONTRIBUTIVE PREMIO RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

30/10/2016

La bozza della Legge di bilancio 2017 prevede – all’articolo 24 – alcune modifiche, di natura fiscale e contributiva, al premio di risultato ed al welfare aziendale. In particolare, la legge di bilancio modifica i commi 182, 184, 186 e 189 e introduce il comma 184-bis, all’articolo 1, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e modifica l’articolo 51, del TUIR (DPR n. 917 del 22 dicembre 1986).

Le modifiche sono apportate in rosso.

 

Prossime modifiche alla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015)

 182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare   variabile   la   cui corresponsione   sia   legata   ad   incrementi   di   produttivita’, redditivita’, qualita’, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonche’ le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 183. Ai fini della determinazione dei premi di produttivita’, e’ computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

 184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne’ sono soggetti all’imposta sostitutiva  disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualita’ in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme ed i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.

 184-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto;
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo;
c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.

 185. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni   e   il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

 186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000 euro 80.000. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non e’ lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

  187. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttivita’, redditivita’, qualita’, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonche’ le modalita’ attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalita’ di partecipazione all’organizzazione del lavoro, di cui al comma     189. Il decreto prevede altresi’ le modalita’ del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

189. Il limite di cui al comma 182 e’ aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro 4.000 euro per le   aziende   che   coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le modalita’ specificate nel decreto di cui al comma 188.

 

Prossime modifiche all’articolo 51 del TUIR

Art. 51 – (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)

1. Il reddito di lavoro dipendente e’ costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita’ a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di   intervento stabiliti con il decreto del Ministro della   salute   di   cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126;

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche’ quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennita’   sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita’ produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita’ o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;

e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47;

f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformita’ a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalita’ dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalita’ di cui al comma 1 dell’articolo 100));

[Le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dalle modifiche recate, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.]

f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita’ dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in eta’ prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche’ per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari));

f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalita’ dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12));

f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

“f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;

g) il valore delle azioni offerte alla generalita’ dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa’ emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito   al   momento   dell’acquisto   e’ assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione;

g-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133;

h) le somme trattenute al dipendente per   oneri   di   cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche’ le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita’ a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;

i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.

i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facolta’ di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione   generale   obbligatoria   per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita’, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche’ a quelle emesse da societa’ che direttamente   o   indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate   o   sono controllate dalla stessa societa’ che controlla l’impresa.   La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando   ricorrano   congiuntamente   le seguenti condizioni:

a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l’opzione e’ esercitabile, la societa’ risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione e’ assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti e’ determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore e’ superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo’ avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:

a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente   ad   una   percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto   degli   ammontari   eventualmente trattenuti al dipendente;

b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta’ o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.

c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti,   l’importo   corrispondente   all’introito   medio   per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza   media   convenzionale,   riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’ emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).

5. Le indennita’ percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e’ ridotto di un terzo. Il limite e’ ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche’ i   rimborsi   di   altre   spese,   anche   non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennita’ o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

6. Le indennita’ e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attivita’ lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita’, le indennita’ di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del   codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ articolo 2161 del citato codice, nonche’ le indennita’ di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita’ della presente disposizione.

7. Le indennita’ di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennita’ in questione, con   riferimento   allo   stesso   trasferimento,   sono corrisposte per piu’ anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita’ corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche’ le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita’ di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro   e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita’.

8. Gli assegni di sede e le altre indennita’ percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la sorresponsione di una indennita’ base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita’ base nella misura del 50 per cento nonche’ il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennita’ base. Qualora l’indennita’ per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attivita’ prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilita’ di quella di cui al comma 5.

8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e’ determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto   decreto   si   fara’   fronte   all’onere   derivante dall’applicazione del medesimo decreto.

DISCIPLINA AGGIORNATA COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO LEGGE 407/98 E SS.MM.II.

30/10/2016

Si espone    la disciplina  in materia di collocamento obbligatorio in favore dei destinatari della legge 407/98 e ss.mm.ii,aggiornata dopo il dec.legvo n.151/15 e il dpcm n.185/16.

Peraltro, preliminarmente non  si puo’  fare a meno  di rimarcare   con   amarezza  la fondatezza delle   doglianze da piu’ parti espresse  circa l’indifferenza dei datori di lavoro del settore privato e    pubblico, che  poco fanno per favorire  l’occupazione dei soggetti destinatari della legge citata  ,il cui confacente rispetto   significherebbe  ripagare almeno in parte il credito  maturato  dalle   famiglie  per effetto del  sacrificio  della vita  costato ai familiari lavoratori

Quindi, anzittuto  si    sottoscrive  l’ indignazione e lamentela  che vengono registrate al riguardo , assicurando   che tale inaccettabile negativa situazione viene    evidenziata e contestata  in ogni occasione in cui  si ha  modo di  parlare o scrivere sul collocamento obbligatorio .

Purtroppo ,a fronte di principi e diritti sacrosanti previsti e tutelati dall’ordinamento giuridico  nazionale e regionale,   Costituzione compresa,  non si puo’ non   constastare  con   rammarico  che      in pochi casi soltanto gli stessi riescono ad essere rispettati

Pertanto , pur  registrando  che, nel nostro   Paese ,  neppure  la perdita della vita del proprio genitore  per fatti, di lavoro ,della criminalita’ organizzata o comune e simili ,salvo eccezioni ,   consente ai superstiti di ottenere un’occupazione, malgrado l’espressa previsione in materia   della legge. e le significative sanzioni  a carico di coloro  che   ingiustificatamente  non rispettano il collocamento obbligatorio per le persone appartenenti alle categorie protette ,sia invalide ,che normodotate,di seguito  si evidenziano i principi e le disposizioni che regolamentano la materia di cui al titolo

Preliminarmente  bisogna osservare che  nel     corso degli anni  sono numerosi i provvedimenti normativi    adottati dal legislatore    per assicurare  diritti e prerogative nell’ambito  delle assunzioni obbligatorie a favore dei familiari e dei superstiti sia  delle vittime del dovere, che  della criminalità e del terrorismo ,nonchè ‘  da  ultimo  delle  vittime del lavoro .

Per le assunzioni protette  degli appartenenti alle vittime del dovere, la disposizione iniziale è   contenuta  nell’art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466,  che  ebbe a riconoscere  il diritto all’assunzione obbligatoria, con precedenza su ogni altra cactegoria protetta, del coniuge superstite e dei figli ricadenti nelle categorie di cui alla  ptredeta legge ,presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private .

Successivamente è intervenuta  la legge 20 ottobre 1990, n. 302,riguardante le  “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata  ” , che ha  disposto   all’art.14    che anche  al coniuge superstite, ai figli ed ai   genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni o delle operazioni di cui all’art. 1 della legge stessa,  spetta  per ciascuno il  diritto  all’assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Tale articolo 14 ,peraltro,non solo  ha  ampliato i soggetti   beneficiari,includendo   i genitori , ma ha pure    esteso  l’applicazione della predetta  previsione normativa      ai casi di morte o invalidità   derivatio dai  reati compiuti dalla criminalità organizzata .

Particolarmente importante è altresì la successiva  disposizione legislativa ,applicabile ai soli feriti ed ai familiari superstiti dei caduti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo,   prevista   dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”

Successivamente , in materia di   disciplina generale sulle   assunzioni obbligatorie delle categorie protette, è intervenuta  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ,che ha  comportato   un  significativo    cambiamento  nella  legislazione  del collocamento obbligatorio  ,  stabilendo   l’abrogazione  di alcuni  precedenti provvedimenti legislativi e cioè:  della legge  n. 482/68, dell’art. 12 della legge n. 466/1980, nonché dell’art. 14 della legge n. 302/1990 ,senza tuttavia   abrogare  la normativa  di cui   alla  legge  n.407//1998 , come risulta   confermato dalla circostanza che quest’ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17agosto 1999 ,n.288.

Infatti ,la legge n.  407/1998, nella versione originaria prevedeva che “i soggetti individuati dall’art. 1 della legge n. 302/1990 e successive modificazioni, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi,godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l’assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un’attività lavorativa”.

A seguito  dell’art.2 della legge n. 288/1999, risulta   modificato  l’articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1988,  in cui    il   testo dell’ultimo periodo risulta sostituito dal seguente ,che attualmente trova appliocazione:

“Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del d.P.R. del 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico”.

La normativa  dell’art.1,comma 2 della legge 407/98 ,come modificata dall’art.2 della legge n. 288/1999,  quindi,   prevede  due distinti regimi giuridici :

–  un  primo  regime ,comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo;

-un secondo  regime ,invece,riferito esclusivamente al personale del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente, B3, C1 e C2.

Si fa presente , altresì, che l’art.82 della legge n.388 del 23.12.2000 ,ha esteso   i   benefici della  legge  407/1998  alle vittime della “criminalità comune”, per  eventi intervenuti con decorrenza dal 1° gennaio 1990 .

Peraltro ,si  osserva  che il  Regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999, approvato con  D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, stabilisce ,al comma 2 dell’art. 1(Soggetti iscritti negli elenchi), che: “in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per le cosiddette categorie protette, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 dello stesso articolo ( comprendente lavoratori invalidi fisici e psichici),anche  i soggetti individuati   dall’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli previsti dalla legge n. 407/1998, come modificata dalla legge n. 288/1999, precisando  che a  questi ultimi   l’iscrizione spetta   anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.  

Da considerare e’ poi   la legge n. 3/2003, il cui art. 34 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale), ha prescritto, al comma 1, che “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.”

Da non trascurare    neppure    il   decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252″,  che ha reintrodotto  per i familiari ed i congiunti delle vittime del dovere e del servizio, una disciplina organica della materia di collocamento obbligatorio .In particolare l’art. 132, comma 1, lett. b), di tale provvedimento prevede, in materia di assunzioni obbligatorie, la chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97, 108,  con le prerogative e le modalità di cui all’art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall’art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288″.

   Proseguendo nell’attività d’individuazione  della normativa  sul collocamento obbligatorio in favore  di particolari categorie di soggetti  ,si   cita l’art. 3, comma 123, legge 24 dicembre 2007, n. 24 ,contenente la disposizione che fa al caso tuo,  considerato che stabilisce l’estensione  anche ai superstiti delle vittime per infortunio sul  lavoro  delle disposizioni relative al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998 e s.m.i stabilendo che :

  1. a) disposizioni relative al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998 , e successive modificazioni,si esyendono agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro .
  2. b)  detti soggetti ,al pari di tutti quelli destinatari  dell’art.1 commi 1 e 2 della legge n.407/98,hanno diritto al  collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di cui agli art.1 e   18 della legge n.68/99 e con preferenza a parità di titoli ,anche se gli stessi non risultano in possesso dello stato di disoccupazione,avendo titolo però ,per espressa previsione dell’art 1 comma 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento  obbligatorio istituiti presso  i Servizi per l’Impiego ,prescindendo,se orfani ,dalla minore età al momento del decesso del genitore;
  3. c) per “fatto di lavoro”deve intendersi l’evento dannoso ,quale l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale ,comportante il decesso del lavoratore ,occorso in un luogo di lavoro privato  ;

Prevedendo l’applicazione  nei confronti degli orfani e dei coniugi superstiti di deceduti per fatto di lavoro delle  medesime modalità del collocamento obbligatorio previste per i soggetti di cui alla legge n.407/98,il legislatore della legge n.244/07 ha operato una loro sottrazione alla disciplina generale prevista dalla legge n.68/99 e dal dpr n.333/2000,cui ,invece ,continuano ad essere assoggettate le altre categorie protette enunciate dall’art.18 comma  2 della legge n.68/99 ,che sono   :orfani e  coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa   di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra   e di servizio    e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 ;

L’infermità che ha provocato il decesso del lavoratore può essere connessa anche a cause di lavoro usuranti o di ordine ambientale ,purchè le  stesse diano  luogo al trattamento di rendita da infortunio  sul lavoro  di cui all’art.85 del dpr n.1124/65,così come sostituito dall’art.7 della legge 10/5 /82, n.251;

La pensione privilegiata non equivale alla rendita  da infortunio sul lavoro,in quanto il primo trattamento spetta,a sensi del dpr 29.12.73 n.1092,solamente ai dipendenti pubblici ,che rimangono esclusi dall’applicazione dell’art.3 comma 123 della legge n.244/07;

Ai fini del collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all’art.3, comma 123, della legge n. 244/07,l’evento (decesso) che ammette a tale beneficio deve essersi verificato -cosi ‘ come è per le  vittime  e per i relativi congiunti della criminalità ,del terrorismo e del dovere -in relazione alla  esplicita previsione dell’art.82, commi 5  e 6,della legge n.388/2000,a decorrere dal 1° gennaio 1967,data   cui vanno ricondotti tutti i benefici previsti dalla legge n.407.

Infine  è da  riferire  che , con l’approvazione della  legge  n. 126  del 3 agosto 2010,  attraverso l’art.5 del  comma 7 , il legislatore ancora una  volta ha ritenuto d’intervenire    sui beneficiari della legge 407 /98 , introducendo  per loro la cancellazione del  limite della quota di riserva assuntiva introdotta dalla legge 68/99 ,  precisando  : “All’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.» Il che  è stato ritenuto     che    dal 7 luglio 2010 per i familiari delle vittime del  terrorismo,della criminalità ,del dovere e del lavoro la riserva del collocamento obbligatorio non deve essere quella dell’1%(art.18 l.68/99),bensì quella dell’art.3 della stessa legge 68/99,concernente le categorie dei disabili ,in base al quale  : ” I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori   …nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”

Tuttavia su tale aspetto   è da sottolineare che,sia pure   con riferimento  soltanto  alle Amministrazioni pubbliche, è intervenuta una norma di interpretazione autentica   fornita dalla Legge11 marzo 2011, n. 25, che  , a far data dal 9 aprile 2011 ,ha disposto:

“Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo  1  della  legge  23

novembre 1998, n. 407,  introdotto  dall’articolo  5,  comma  7,  del

decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta  nel  senso  che  il

superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18,  comma  2,

della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in  ogni  caso

avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto  dei  limiti

delle assunzioni consentite dalla normativa  vigente  per  l’anno  di

riferimento  e  che  resta  comunque   ferma   l’applicazione   delle

disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.  68,

e successive modificazioni, in materia di assunzioni  obbligatorie  e

quote di riserva in quanto  ad  esclusivo  beneficio  dei  lavoratori

disabili”.

Quanto sopra    ,con riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1,comma 2 .dec.legvo 165/01, .,significa che :

1)anche le assunzione dei soggetti destinatari della legge n.407/98,devono avvenire  rispettando i limiti delle assunzioni consentite alle pp.aa.  dalla normativa vigente per l’anno    di riferimento;

2)alle assunzioni dei soggetti destinatari della legge n.407/98 si applica la quota di cui all’art.18 della legge n.68/99 ,pari all’1% ,e non quelle riservate

alle categorie invalide dall’art.3 della legge n.68/99

 

SOGGETTI  DESTINATARI BENEFICI 

Premesso che i benefici in questione si   applicano, per esplicita previsione dell’art. 5,«agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969» ,data  che l’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, commi 5 e 6, ha poi anticipato al 1° gennaio 1967, i soggetti  destinatari dei benefici della legge n.407/98,  sono di due tipologie, enunciate, rispettivamente, dall’art. 1 della legge n. 302/1990 e dall’art. 1 della legge n. 407/1998, cosi’ come modificato dall’art. 2 della legge n. 288/1999. Il primo di detti articoli prevede i benefici, purche’ non ricorrano le fattispecie di concorso o connessione ad altri reati, in favore dei seguenti soggetti: A) «chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale»; B)«chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita’ delle associazioni» di tipo mafioso (art. 416-bis del codice penale), purche’ si realizzino le condizioni precisate alle lettere a) e b) dell’art. 1 della richiamata legge n. 302/1990 (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneita’ ad ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.); C) «chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita’ criminose oggetto delle operazioni medesime»;
D)chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente, «subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato».

Il secondo dei predetti articoli prevede inoltre l’estensione dei benefici ai seguenti soggetti:
E ) il coniuge e i figli superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo;

  1. F) in alternativa con il punto precedente, i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo.

Si soggiunge che, secondo quanto prescritto dall’art. 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i benefici in parola sono stati estesi:
G )  «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita’ operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi».

Si evidenzia altresì che ai soggetti riportati nelle precedenti lettere,l’art.3 comma 123 della legge n.244/’07 ha aggiunto:

  1. H) gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro .

Infine, si ritiene di sottolineare ,ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998,n. 407, i benefici del collocamento   sono applicabili a tutti i soggetti prima elencati  in   possesso dei  requisiti richiesti, compresi «coloro che svolgono gia’un’attivita’ lavorativa»

In ordine ai familiari superstiti delle vittime del lavoro,di cui alla precedente lettera H) ,appare confacente riportare   i seguenti aspetti  evidenziati dal Ministero del Lavoro nella  nota rimessa all’AMNIL n.10543 del 30 luglio 2009:

  1. a)  detti soggetti ,al pari di tutti quelli destinatari  dell’art.1 commi 1 e 2 della legge n.407/98,hanno diritto al  collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria prevista    dagli  artt 1 e 18 della legge n.68/99 e con preferenza a parità di titoli ,anche se gli stessi non risultano in possesso dello stato di disocupazione,avendo titolo però ,per espressa previsione dell’art 1 comm 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento  obbligatorio istituiti presso   i Servizi per l’Impiego ,prescindendo,se orfani ,dalla minore età al momento del decess odel genitore;

EQUIPARATI VITTIME DOVERE

Nella categoria dei soggetti equiparati

alla vittima del dovere sono ricompresi coloro i

quali, in attività di servizio o nell’espleta

mento delle funzioni di istituto, abbiano

contratto infermità permanenti invalidanti o a

lle quali consegua il decesso, in occasione

o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori

dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa

di servizio per le particolari condizioniambientali od operative (articolo 1,

comma 564, della legge n. 266 del 2005).

Infine, i familiari ed i superstiti

delle vittime sono i soggetti, diversi dalle vittime,

destinatari dei benefici individuati, di volta in

volta, dalle singole disposizioni. Infatti, la

normativa vigente, a seconda della provvidenza, identifica espressamente una platea più

o meno vasta (coniuge, figli, ascendenti, fratel

li e sorelle) e tale categoria deve essere analizzata per singolo beneficio

. Allo stato ,  alle  vittime del dovere ,  agli   equiparati  ed ai  superstitidelle une e    degli altri ,  oltre ad ulteriori    benefici ,è riconosciuto il diritto al  .collocamento obbligatorio(art. 4, comma 1 lettera b) punto 2), del d.P.R. n. 243 del 2006,attuativo dell’articolo 1, comma565, della legge n. 266 del 2005; articolo 4 della legge n.407 del 1998, legge n. 68 del 1999 e art.1 dpr n.333/2000)

Si tratta di un beneficio già previsto da tempo per le vittime della criminalità e del

terrorismo che, finalmente, che è stato esteso anche alle

vittime del dovere in quanto previsto dall’art.

4 del DPR 243/2006 che riconosce, alle vittime del

dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti,

in relazione allalegge 23 novembre 1998, n. 407, i benefici in

materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all’articolo 1, comma 2,

come modificato dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

La legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, stabilisce anche per le pubbliche

Amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla

categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità

organizzata e del lavoro  o loro congiunti,

con precedenza assoluta rispettoalle altre categorie protette

, anche nell’ipotesi in cui già svolgano un’attività lavorativa e,

quindi, in alternativa a quest’ultima.

Considerato che il DPR 10 ottobre

2000, n. 333 – art.1, comma 2, regola l’iscrizione delle

suddette vittime, negli elenchi del collocamento

obbligatorio e prevede testualmente: ”In attesa

di una disciplina organica del diritto al lavoro

per tali categorie, possono essere iscritti negli

elenchi di cui al comma 1 i s

oggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999,

nonché quelli di cui alla legge 23 novembre

1998, n. 407, recante: “Nuove norme in favore delle

vittime del terrorismo e della criminalità organi

zzata”, come modificata

dalla legge 17 agosto1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso

dello stato di disoccupazione. .

Infine si evidenzia che l’art.1,comma 3 ,del dpr n.333/2000 recita :

” 3.  Gli  orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi

per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli

elenchi  del  collocamento  obbligatorio se minori di eta’ al momento

della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso

della  prima  categoria  di  cui  alle tabelle annesse al testo unico

delle  norme  in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto

del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915. Agli

effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli

di  eta’  non  superiore  a  21  anni,  se  studenti  di scuola media

superiore, e a 26 anni, se studenti universitari”

Però   la disposizione di cui sopra, relativa alla minore eta’ al momento della morte del genitore dante causa o

del riconoscimento allo stesso della  prima  categoria d’invalidita’

ed all ‘eta’  non  superiore  a  21  anni,

se  studenti  di scuola media superiore, e a 26 anni, se

studenti universitari ,trova  applicazione soltanto ai soggetti

espressamente individuati dalla medesima  ,ossia agli orfani ed

ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi  per causa di guerra e di servizio ,mentre    si prescinde dalla stessa per gli orfani delle vittime e

degli equiparati a causa di  terrorismo ,  dovere, di attentati

delle organizzazioni malavitose e di lavoro.

Infatti ,mentre gli orfani per servizio e a causa di guerra sono

destinatari del collocamento obbligatorio ,secondo la

disciplina dell’art.18 della legge n.68/99 ,che richiede lo stato

di disoccupazione e la minore eta’ ,gli altri soggetti prima

citati   ,essendo ricompresi  tra i destibìnatari

della legge n.407/98 ,possono iscriversi nelle liste del colloca

mento obbligatorio anche se occupati e maggiorenni all’atto della

morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso

della  prima  categoria  di  cui  alle tabelle annesse al testo unico

delle  norme  in materia di pensioni di guerra .

 

DATORI DI LAVORO   TENUTI ALLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Considerato che la legge n.407/98  riconosce alle vittime del terrorismo,della criminalità,del dovere e del lavoro,nonchè   al coniuge,ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico che siano gli unici superstiti delle predette il godimento del collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,costituite attualmente  da quelle contenute nella leggen. 68/99 , ,si può ritenere   che le assunzioni obbligatorie per le categorie in questione riguardano  i datori di lavoro pubblici e privati cosi’ come individuati dalla predetta legge , le cui disposizioni , in quanto compatibili ,trovano  di norma applicazione   ,tenendo presente  che anche per le assunzioni in parola agli enti pubblici economici si applica la disciplina dei datori di lavoro privati .

Nell’ambito pubblico ,soggetti destinatari della normativa in esame,tenuti ad effettuare l’assunzione di appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, delle vittime del dovere ,del lavoro ,sono tutte le pubbliche amministrazioni cosi’ come specificatamente individuate dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165,sottolineando inoltre, che l’art. 19 della citata legge n. 68/1999 ha fatte salve le competenze legislative, nelle materie disciplinate dalla legge medesima, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l’art. 20 successivo ha previsto norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni «si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni» della legge stessa.

Peraltro ci si chiede : i datori di lavoro pubblici e privati devono disporre di un organico di personale dipendente minimo per essere soggetti alle assunzioni obbligatorie in parola?

Si propende a dare risposta affermativa a tale domanda  (,salvo diverso avviso degli organi istituzionali  competenti -Ministero Lavoro e Dipartimento Funzione Pubblica-) , dovendo fare  riferimento all’art.18 ,comma 2 ,della legge n.68/99,che, come è noto, indica i  ”  datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti”,e che continua ad essere applicabile ,malgrado l’art.5 comma 7 del decreto legge n.102/2010,convertito in legge n.126/2010,che ,  ,ha escluso l’applicazione della quota di riserva pari all’1% sul numero dei dipendenti  per le assunzioni dei familiari delle vittime del terrorismo ,della criminalità,del dovere e del lavoro.

 

Presso  i datori di lavoro privati, le assunzioni in questione   devono   avvenire secondo le   disposizioni generali   della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,  vigendo   per le assunzioni obbligatorie    il sistema del nulla osta rilasciato dai Servizi Impiego,previa richiesta   dei datori di lavoro,ricordando che attualmente il decreto legvo n.151/15  prevede  la facolta’ di assunzione con   richiesta nominativa o convenzione per datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici ,secondo la disciplinat contenute nell’articolo 7 leggen. 68/99,al cui testo precedente sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3,

i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i

lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici

competenti o mediante la stipula   delle   convenzioni   di   cui

all’articolo 11. La richiesta nominativa puo’ essere preceduta dalla

richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle

persone con disabilita’ iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8

che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle

qualifiche e secondo le modalita’ concordate dagli uffici con il

datore di lavoro.»;

  1. b) dopo il comma 1 e’ inserito i seguenti:

«1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita’ di cui

al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli

uffici competenti avviano i   lavoratori   secondo   l’ordine   di

graduatoria per la qualifica richiesta o altra   specificamente

concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche

disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con

avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono

alla specifica occasione di lavoro.

1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua

uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al

comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilita’ e

miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale

monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.».

 

 

  1. c)  Si precisa che , laddove i datori di lavoro interessati non ritengono di far ricorso alle nuove disposizioni introdotte dal dec,.legvo 151/15 , possono utilizzare la nornmale richiesta che puo’ essere nominativa ovvero numerica,secondo la disciplina dell’art.7 della legge n.68/99 ,c in cui si   stabiliscono    le richieste nominative per: le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi; il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti; il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti richieste ,fermo restando  che  i Servizi Impiego sono tenuti ad evadere le stesse avviando con precedenza o con preferenza a parità di titoli ,i soggetti appartenenti alle categorie delle vittime e superstiti  del terrorismo,della criminalità ,del dovere o del lavoro, regolarmente   iscritti negli elenchi delle strutture interessate ed in possesso dei requisiti professionali indicati nelle richieste pervenute , avviando    dalle  graduatorie   formate sulla base dei criteri generali indicati dall’art.9 comma 3 del dpr n.333/2000  ,ma ferma restando la facolta’ delle Regioni d’individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali
  2. d)   Resta  inteso peraltro che le richieste di avviamento nel  settore  privato  possono riguardare i quadri,gli impiegati  (d’ordine,di concetto ,direttivi,amministrativi e tecnici),nonche’ gli operai (generici,qualificati e specializzati) ed anche gli intermedi.
  3. e) Per quanto riguarda la procedura  delle  assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni  , pare con facente riportarsi alla previsione  della circolare n.2/03 del Dipartimento Funzione Pubblica,che    prevede quanto segue:

1)Per le pubbliche amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla  categoria delle vittime  del terrorismo  , della criminalita’ organizzata,del dovere e del lavoro  o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell’ipotesi in cui gia’ svolgano un’attivita’ lavorativa     , la normativa   prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo,comune a tutte le amministrazioni pubbliche, che riguarda    le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, relativo ai   livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente  B3, C1 e C2:
2) In ordine alle assunzioni    per i profili professionali sino al quinto livello retributivo, è da dire che le stesse  possono essere effettuate tramite  chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche.

Si aggiunge che nell’eventualita’ in cui non risultino presentate domande, l’amministrazione dovra’ rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste ,applicando l’art.32 del dec.leg.vo n.487 94,mentre  in riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche a quelle previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzion secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte.
3) Si rimarca ,inoltre ,che le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo  della criminalita’  ,del dovere e del lavoro  secondo quanto prescritto dall’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate nell’ambito del sistema della programmazione delle assunzioni. ed in  conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette,  (comprese quelle relative ai soggetti di cui alla legge n.407/98) deve attenersi   alle seguenti fasi procedurali: A)) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette; B) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita’ previste dall’art. 32 deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ,come modificato dal dec.legvo n.246/97 in caso di assunzioni corrispondenti alle posizioni economiche B2,avvertendo che tali  prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzate all’accertamento di specifiche capacita’ e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto; C) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con riferimento all’ordine di convocazione degli interessati ai fini dell’espletamento delle prove di idoneita’. D)Per quanto riguarda in particolare la possibilita’, limitatamente al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n.2/2003 gia’ citata ritiene opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie vacanze di organico, diano la piu’ ampia e capillare pubblicita’dell’avvio di tali procedure di assunzione ,al fine di garantire a tutti gli eventuali interessati la possibilita’ di usufruire dei benefici.

E)Nel   caso in cui una pubblica amministrazione,  abbia  verificata ed individuata  l’effettiva carenza in organico del personale da assumere  , può  riservare sino al  10% dei posti da coprire  agli appartenenti alla categoria delle  “vittime”   di  terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro e/o ai rispettivi superstiti  inseriti nelle graduatorie formate a seguito dei  bandi pubblici  ,fermo restando che probabilmente le assunzioni    vanno   autorizzate i dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nel rispetto  dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  ,applicando ,come gia’ detto ,la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487/94  (per posti di posizione economica sino a B2 )ovvero quella del concorso oubblico  o della pubblica selezione. , tenendo conto     dei posti di  posizione economica superiore,nonche’ riservando la nomina  con precedenza  agli inseriti in graduatoria appartenenti alla categoria delle “vittime” e/o dei superstiti delle stesse.

La precedenza concessa   agli appartenenti alla categoria delle  “vittime”   di lavoro,dovere,criminalità e terrorismo va applicata ,ma        esclusivamente nei confronti delle altre categorie ricomprese nell’art. 18 della legge n.68/99

Tale precedenza  sembra esclusa nel collocamento obbligatorio  presso i datori di lavoro privati,   che   pertanto  dovrebbe avvenire secondo le   disposizioni generali   della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,

Il “superamento” della percentuale dell’1% potrebbe essere effettuato soltanto  nel caso in cui una pubblica amministrazione,   verificata ed individuata  l’effettiva carenza in organico del personale da assumere  ,  stabilisca la  riserva del   10%  agli appartenenti alla categoria delle  “vittime” e superstiti  di  terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro nei bandi di concorso  ,che probabilmente   vanno   autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nel rispetto  dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  ,applicando , , la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487 /94  per posti di posizione economica sino a B2 ovvero quella del concorso  o della pubblica selezione.  per  posti di  posizione economica superiore

Al di fuori dell’ipotesi considerata  sopra  ,di norma  alle “vittime ” essendo  invalide,si applicherebbero le aliquote  previste  dell’art.3 della legge n.68/99,mentre   ai superstiti ed equiparati delle stesse si applicherebbe quella dell’1% di cui all’art.18  della  predetta leggecon riferimento alle assunzioni presso le pp.aa. ,mentre per quelle  a carico dei  datori di lavoro privati,resterebbe l’applicazione della percentuale stabilita dall’art.3 della legge n.68/99 ,come previsto dall’art .art.5 ,comma 7, della legge n.102/2010 convertito in legge  n.126/2010.  

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBLIGATORIO

Il sistema del collocamento obbligatorio registra significative differenze rispetto a quello del collocamento ordinario  ,una delle quali s’individua  proprio nell’iscrizione dei lavoratori negli elenchi tenuti dai Servizi dell’Impiego,che per il collocamento obbligatorio continua a risultare  condizione indispensabile ,invece è divenuto     mentre   facoltativo per quello ordinario  ,tanto che , diversamente da quanto prescriveva la normativa previgente, non trova ormai più applicazione la  sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che  impiegavano manodopera non iscritta nelle liste del collocamento.

Pertanto ,considerato che per aspirare al collocamento obbligatorio    , a norma della legge n.68/99, occorre l’iscrizione negli elenchi dei Servizi dell’Impiego,che a sua volta presuppone lo stato di disoccupazione,la legge n.407/98 ,al fine di rendere comunque operativo    il beneficio dell’assunzione obbligatoria con precedenza assoluta o con preferenza a parità di titoli  in favore delle     vittime del terrorismo,della criminalità ,del dovere e del lavoro,nonche’  dei  familiari superstiti delle  stesse,ha introdoto  un’ eccezione , non già alla regola dell’obbligo d’iscrizione  ,ma a quella  che impone  a tal fine   lo stato di  disoccupazione,prevedendo che l’assunzione obbligatoria  , ricorrendo i  requisiti stabiliti,spetta anche ai  soggetti gia’ occupati,  mentre l’art.1 ,comma2 ,del dpr n.333/2000   espressamente ammette l’iscrizione  negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio per i  soggetti  destinatari della legge n.407/98,   pure se  non dispongano  dello stato di disoccupazione.

Per  aspirare fondatamente al collocamento obbligatorio, anche se  occupati,  i   soggetti di cui qui si parla devono provvedere all’iscrizione  negli elenchi  degli aspiranti al collocamento  obbligatorio  tenuti  dalle  strutture competenti dei Servizi impiego,compilando la modulistica in  uso  ,nonchè fornendo le autodichiarazioni previste nelle forme di legge    ovvero esibendo  la documentazione attestante il possesso dello status di beneficiario della legge n.407/98.Per esempio ,i superstiti delle vittime del lavoro devono presentare apposita certificazione rilasciata dall’Inail ,come previsto dall’art.1 comma 5 della legge n.68/99 e dal dpr n,1124/65.

 MODALITA’ OPERATIVE PER LE ASSUNZIONI

Per i datori di lavoro privati  trovano applicazione le disposizioni generali in materia,  della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,nel senso che ,a differenza della normativa  del collocamento  ordinario in cui si prevede l ‘assunzione diretta nominativa generalizzata, previa comunicazione obbligatoria, da effetuare on line  almeno il giorno prima ai Centri Impiego territorialmente competenti,per le assunzioni obbligatoria vige,invece, tuttora il sistema del nullaosta rilasciato dai Servizi Impiego,previa richiesta da parte dei datori di lavoro,ricordando che la stessa può essere nominativa ovvero numerica,secondo la disciplina dell’art.7 della legge n.68/99 , in cui si consente il 60% di richieste nominative  ai datori di lavoro privati con piu ‘ di 50 dipendenti  .

Resta inteso che,a prescindere  che le richieste presentate siano nominative o numeriche,occorre tener presente che ,giusta revisione della legge n.407/98,i Servizi Impiego sono tenuti ad evadere le stesse avviando con precedenza o con preferenza a parità di titoli ,i soggetti appartenenti alle categorie delle vittime del terrorismo,della criminalità ,del dovere o del lavoro, regolarmente   iscritti negli elenchi delle strutture interessate ed in possesso dei requisiti professionali indicati nelle richieste pervenute ,mentre in caso di formazione di graduatorie di avviamento  ,le stesse devono essere formate sulla base dei criteri generali indicati dall’art.9 comma 3 del dpr n.333/2000  ,ferma restando la facolta’ delle Regioni d’individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali.

Infine, resta inteso che le richieste di avviamento possono riguardare i quadri,gli impiegati  (d’ordine,di concetto ,direttivi,amministrativi e tecnici),nonche’ gli operai (generici,qualificati e specializzati) ed anche gli intermedi.

Per quanto riguarda la procedura  delle  assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni  ,pare confacente riportarsi alla previsione  della circolare n.2/03 del Dipartimento Funzione Pubblica, cui si rinvia

Con riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche a quelle previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, iviincluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione  secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte.

La  circolare n.2/03 della Funzione Pubblica  dopo aver affermato che i soggetti previsti dalla legge n.407/98 hanno diritto di essere  assunti direttamente dalle PP.AA. a domanda , prevede in realta’  una serie di limitazioni e condizionamenti  a carico delle stesse  circa le procedure di assunzione   derivanti  dall’obbligo di rispettare la programmazione delle assunzioni  degli appartenenti alle categorie protette ,di adottare citeri di pubblicità dell’avvio di procedure di assunzione ,di formare graduatorie  degli aspiranti riportandosi alla normativa del collocamento,infine di fare riferimento a preventivi,oggettivi e pubblici criteri per le prove di idoneità ed ai fini  della convocazione degli interessati alle  prove stesse  e ciò vale anche in presenza  di domande presentate direttamente  alle Amministrazioni dai  singoli  destinatari dei benefici di cui alla legge n.407/98 .

Soltanto al completamento del predetto percorso per  l’individuazione del/i  lavoratore /i meritevole/i di esssere assunto/i  ,che in effetti l’Amministrazione può provvedere all’assunzione diretta nominativa ,di cui si parla nella legge n.407/98

La conferma di quanto sopra esposto viene dall’art.35 del dec.legvo n.165/01,di cui di seguito  si riportano   i primi quattro commi:

  1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalita’ richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita’.
  2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita’ della invalidita’ con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonche’ delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
  3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita’ della selezione e modalita’ di svolgimento che garantiscano l’imparzialita’ e assicurino economicita’ e celerita’ di espletamento, ricorrendo, ove e’ opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
  4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’avvio delle procedure e’ subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

CONCLUSIONE

La complessità e delicatezza dell’  argomento trattato   ,che tra l’altro ha suscitato osservazioni e riserve da parte delle Associazioni dei lavoratori inabili,preoccupate di veder  sottratta   ai propri associati una parte consistente  di assunzioni obbligatorie presso i datori di lavotro privati  ,da destinare con precedenza ai soggetti di cui alla legge n.407/98, , induce ad  auspicare  non soltanto  nell’immediato un intervento del Ministero del Lavoro ,affinche’ con apposita circolare provveda all’armonizzazione  delle  diverse disposizioni e situazioni ,ma anche e soprattutto nel futuro prossimo quello del legisltore ,che  ponga mano alla realizzazione di  una disciplina unica ed omogenea  in  materia di collocamento obbligatorio,soprattutto con riferimento ai  soggetti  di cui   in questa sede si è  parlato

CASSAZIONE:SENTENZA COMPETENZA ISPETTORI LAVORO SANZIONI DISCHI CRONOTACHIGRAFI

30/10/2016

Con la sentenza n. 20594 del 12 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la competenza, da parte degli ispettori del Ministero del Lavoro, dell’irrogazione di sanzioni relative alla violazione dell’art. 174 del codice della strada a seguito dell’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi sia finalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro per esigenze di sicurezza della circolazione e tutela del lavoratore. I soggetti preposti a tale verifica sono sia quelli normalmente indicati dal cds in ordine alla sicurezza della circolazione sia quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro con la conseguenza che l’accertatore è legittimato alle relative contestazioni.

LEGGE BILANCIO 2017:ALIQUOTA CONTRIBUTIVA 25% ISCRITTI SOLTANTO GESTIONE SEPARATA

30/10/2016

La bozza della Legge di bilancio 2017 prevede – all’articolo 25 – l’abbassamento al 25% dell’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla gestione separata.

Questo il testo della norma

Art. 25
(Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

1. A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della  legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita al 25 per cento.

PARLAMENTO :BOZZA TESTO LEGGE BILANCIO’ 2017

30/10/2016

In allegato ,il testo della bozza della Legge di bilancio 2017 .

 

Leggi la bozza di legge di bilancio 2017

MLPS: E-BOOK INTERPELLI SICUREZZA LAVORO

27/10/2016

Gli interpelli in materia di Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro

Scarica l’e-book gratuito con gli interpelli in materia di Sicurezza sul Lavoro dal 2005 ico_pdf

INAIL:CIRCOLARE IMPORTI PRESTAZIONI ECONOMICHE INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI 2016

27/10/2016

L’Inail, con la circolare n. 37 del 21 ottobre 2016, comunica che dal 1° luglio 2016 non ci sono scostamenti, rispetto al 2015, per quanto riguarda gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale – nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

In considerazione di ciò, l’importo delle prestazioni economiche suindicate è pari a quello corrisposto a decorrere dal 1° luglio 2015 (leggasi circolare Inail n. 73 del 3 settembre 2015).
Fonte: Ina

CASSAZIONE:PILLOLE GIURISPRUDENZA LAVORO-FISCALE

27/10/2016

– Ordinanza 25 ottobre 2016, n. 21561

Lavoro, Fiscale

IRAP – Attività professionale senza struttura organizzativa propria – Rimborso

 – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21283

Lavoro, Fiscale

TFR – Lavoro dipendente – Tassazione separata – Cumulo dei redditi – Tassazione più favorevole al contribuente

  – Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21330

Lavoro, Fiscale

IRAP – Medico esercente attività presso casa di cura privata – Compensi per prestazioni occasionali – Rimborso

  Sentenza 24 ottobre 2016, n. 21376

Lavoro

Lavoro – Assistente di volo – Riconoscimento anzianità contributiva di 52 settimane annue – Part-time verticale ciclico – trasformazione a tempo pieno

 – Sentenza 24 ottobre 2016, n. 21377

Lavoro

Licenziamento – Disabile – Superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro – Impugnazione

  – Sentenza 25 ottobre 2016, n. 21529

Lavoro

Pensione di inabilità – Indennità di accompagnamento – Requisiti –  – Sentenza 25 ottobre 2016, n. 21530

Lavoro

Lavoratori socialmente utili – Inps – Adeguamento del sussidio

 – Sentenza 25 ottobre 2016, n. 21534

Lavoro

Lavoro – Sicurezza – Infortunio – Istruzioni sui rischi derivanti dalla prestazione – Responsabilità datoriale

  – Sentenza 25 ottobre 2016, n. 21536

Lavoro

Attività commerciale – Ditte – Attività espletata – Sede operativa – Riconoscimento differenze retributive

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2016, n. 44897

Fiscale

Evasione d’imposta – Costi di impresa fittizi – Reati – Artt. 4 e 5 del dlgs n. 74 del 2000

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 ottobre 2016, n. 45225

Lavoro, Fiscale

Locale commerciale – Pizzeria – Molestia e disturbo inquilini – Molestie di tipo di tipo olfattivo – Normale tollerabilità – Valutazione

PROVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

27/10/2016

PERIODIO DAL 16 AL 23 OTTOB RE 2016



Denominazione azienda: AGENZIA ANSA – AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA

Con sede in: ROMA Prov: RM

Causale di Intervento: Contratti di solidarietà

Unità di: PESCARA Prov: PE

Settore: Altre attività editoriali

Decreto del: 19/10/2016 N. 97457

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 06/08/2016 al 05/08/2017

Pagamento diretto INPS: No

 


 

Denominazione azienda: CPL CONCORDIA.

Con sede in: CONCORDIA SULLA SECCHIA Prov: MO

Causale di Intervento: Contratti di solidarieta

Unità di: SANT’OMERO Prov: TE

Settore: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

Unità di: SANT’OMERO Prov: TE

Settore: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

Unità di: CONCORDIA SULLA SECCHIA Prov: MO

Decreto del: 18/10/2016 N. 97419

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 01/09/2016 al 31/08/2018

Pagamento diretto INPS: No


 

Denominazione azienda: L’Altracarne Spa

Con sede in: CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO Prov: TE

Causale di Intervento: Contratti di solidarieta

Unità di: CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO Prov: TE

Settore: Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)

Decreto del: 19/10/2016 N. 97506

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 05/09/2016 al 04/09/2017

Pagamento diretto INPS: No

 

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Denominazione azienda: OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL

Con sede in: BOLOGNA Prov: BO

Causale di Intervento: Contratti di solidarietà

Unità di: PESCARA Prov: PE

Settore: Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

Decreto del: 19/10/2016 N. 97501

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 19/08/2016 al 18/08/2017

Pagamento diretto INPS: No


 

 

Denominazione azienda: ROBINTUR SPA

Con sede in: BOLOGNA Prov: BO

Causale di Intervento: Contratti di solidarieta’

Unità di: SAN GIOVANNI TEATINO Prov: CH

Settore: Attività delle agenzie di viaggio

Decreto del: 19/10/2016 N. 97464

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal: 01/08/2016 al 28/02/2017

Pagamento diretto INPS: No

MLPS:FAQ RIGUARDANTI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA

26/10/2016