Si espone la disciplina in materia di collocamento obbligatorio in favore dei destinatari della legge 407/98 e ss.mm.ii,aggiornata dopo il dec.legvo n.151/15 e il dpcm n.185/16.
Peraltro, preliminarmente non si puo’ fare a meno di rimarcare con amarezza la fondatezza delle doglianze da piu’ parti espresse circa l’indifferenza dei datori di lavoro del settore privato e pubblico, che poco fanno per favorire l’occupazione dei soggetti destinatari della legge citata ,il cui confacente rispetto significherebbe ripagare almeno in parte il credito maturato dalle famiglie per effetto del sacrificio della vita costato ai familiari lavoratori
Quindi, anzittuto si sottoscrive l’ indignazione e lamentela che vengono registrate al riguardo , assicurando che tale inaccettabile negativa situazione viene evidenziata e contestata in ogni occasione in cui si ha modo di parlare o scrivere sul collocamento obbligatorio .
Purtroppo ,a fronte di principi e diritti sacrosanti previsti e tutelati dall’ordinamento giuridico nazionale e regionale, Costituzione compresa, non si puo’ non constastare con rammarico che in pochi casi soltanto gli stessi riescono ad essere rispettati
Pertanto , pur registrando che, nel nostro Paese , neppure la perdita della vita del proprio genitore per fatti, di lavoro ,della criminalita’ organizzata o comune e simili ,salvo eccezioni , consente ai superstiti di ottenere un’occupazione, malgrado l’espressa previsione in materia della legge. e le significative sanzioni a carico di coloro che ingiustificatamente non rispettano il collocamento obbligatorio per le persone appartenenti alle categorie protette ,sia invalide ,che normodotate,di seguito si evidenziano i principi e le disposizioni che regolamentano la materia di cui al titolo
Preliminarmente bisogna osservare che nel corso degli anni sono numerosi i provvedimenti normativi adottati dal legislatore per assicurare diritti e prerogative nell’ambito delle assunzioni obbligatorie a favore dei familiari e dei superstiti sia delle vittime del dovere, che della criminalità e del terrorismo ,nonchè ‘ da ultimo delle vittime del lavoro .
Per le assunzioni protette degli appartenenti alle vittime del dovere, la disposizione iniziale è contenuta nell’art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, che ebbe a riconoscere il diritto all’assunzione obbligatoria, con precedenza su ogni altra cactegoria protetta, del coniuge superstite e dei figli ricadenti nelle categorie di cui alla ptredeta legge ,presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private .
Successivamente è intervenuta la legge 20 ottobre 1990, n. 302,riguardante le “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ” , che ha disposto all’art.14 che anche al coniuge superstite, ai figli ed ai genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni o delle operazioni di cui all’art. 1 della legge stessa, spetta per ciascuno il diritto all’assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.
Tale articolo 14 ,peraltro,non solo ha ampliato i soggetti beneficiari,includendo i genitori , ma ha pure esteso l’applicazione della predetta previsione normativa ai casi di morte o invalidità derivatio dai reati compiuti dalla criminalità organizzata .
Particolarmente importante è altresì la successiva disposizione legislativa ,applicabile ai soli feriti ed ai familiari superstiti dei caduti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, prevista dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”
Successivamente , in materia di disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette, è intervenuta la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ,che ha comportato un significativo cambiamento nella legislazione del collocamento obbligatorio , stabilendo l’abrogazione di alcuni precedenti provvedimenti legislativi e cioè: della legge n. 482/68, dell’art. 12 della legge n. 466/1980, nonché dell’art. 14 della legge n. 302/1990 ,senza tuttavia abrogare la normativa di cui alla legge n.407//1998 , come risulta confermato dalla circostanza che quest’ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17agosto 1999 ,n.288.
Infatti ,la legge n. 407/1998, nella versione originaria prevedeva che “i soggetti individuati dall’art. 1 della legge n. 302/1990 e successive modificazioni, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi,godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l’assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un’attività lavorativa”.
A seguito dell’art.2 della legge n. 288/1999, risulta modificato l’articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1988, in cui il testo dell’ultimo periodo risulta sostituito dal seguente ,che attualmente trova appliocazione:
“Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del d.P.R. del 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico”.
La normativa dell’art.1,comma 2 della legge 407/98 ,come modificata dall’art.2 della legge n. 288/1999, quindi, prevede due distinti regimi giuridici :
– un primo regime ,comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo;
-un secondo regime ,invece,riferito esclusivamente al personale del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente, B3, C1 e C2.
Si fa presente , altresì, che l’art.82 della legge n.388 del 23.12.2000 ,ha esteso i benefici della legge 407/1998 alle vittime della “criminalità comune”, per eventi intervenuti con decorrenza dal 1° gennaio 1990 .
Peraltro ,si osserva che il Regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999, approvato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, stabilisce ,al comma 2 dell’art. 1(Soggetti iscritti negli elenchi), che: “in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per le cosiddette categorie protette, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 dello stesso articolo ( comprendente lavoratori invalidi fisici e psichici),anche i soggetti individuati dall’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli previsti dalla legge n. 407/1998, come modificata dalla legge n. 288/1999, precisando che a questi ultimi l’iscrizione spetta anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.
Da considerare e’ poi la legge n. 3/2003, il cui art. 34 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale), ha prescritto, al comma 1, che “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.”
Da non trascurare neppure il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252″, che ha reintrodotto per i familiari ed i congiunti delle vittime del dovere e del servizio, una disciplina organica della materia di collocamento obbligatorio .In particolare l’art. 132, comma 1, lett. b), di tale provvedimento prevede, in materia di assunzioni obbligatorie, la chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97, 108, con le prerogative e le modalità di cui all’art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall’art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288″.
Proseguendo nell’attività d’individuazione della normativa sul collocamento obbligatorio in favore di particolari categorie di soggetti ,si cita l’art. 3, comma 123, legge 24 dicembre 2007, n. 24 ,contenente la disposizione che fa al caso tuo, considerato che stabilisce l’estensione anche ai superstiti delle vittime per infortunio sul lavoro delle disposizioni relative al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998 e s.m.i stabilendo che :
- a) disposizioni relative al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998 , e successive modificazioni,si esyendono agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro .
- b) detti soggetti ,al pari di tutti quelli destinatari dell’art.1 commi 1 e 2 della legge n.407/98,hanno diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di cui agli art.1 e 18 della legge n.68/99 e con preferenza a parità di titoli ,anche se gli stessi non risultano in possesso dello stato di disoccupazione,avendo titolo però ,per espressa previsione dell’art 1 comma 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio istituiti presso i Servizi per l’Impiego ,prescindendo,se orfani ,dalla minore età al momento del decesso del genitore;
- c) per “fatto di lavoro”deve intendersi l’evento dannoso ,quale l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale ,comportante il decesso del lavoratore ,occorso in un luogo di lavoro privato ;
Prevedendo l’applicazione nei confronti degli orfani e dei coniugi superstiti di deceduti per fatto di lavoro delle medesime modalità del collocamento obbligatorio previste per i soggetti di cui alla legge n.407/98,il legislatore della legge n.244/07 ha operato una loro sottrazione alla disciplina generale prevista dalla legge n.68/99 e dal dpr n.333/2000,cui ,invece ,continuano ad essere assoggettate le altre categorie protette enunciate dall’art.18 comma 2 della legge n.68/99 ,che sono :orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra e di servizio e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 ;
L’infermità che ha provocato il decesso del lavoratore può essere connessa anche a cause di lavoro usuranti o di ordine ambientale ,purchè le stesse diano luogo al trattamento di rendita da infortunio sul lavoro di cui all’art.85 del dpr n.1124/65,così come sostituito dall’art.7 della legge 10/5 /82, n.251;
La pensione privilegiata non equivale alla rendita da infortunio sul lavoro,in quanto il primo trattamento spetta,a sensi del dpr 29.12.73 n.1092,solamente ai dipendenti pubblici ,che rimangono esclusi dall’applicazione dell’art.3 comma 123 della legge n.244/07;
Ai fini del collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all’art.3, comma 123, della legge n. 244/07,l’evento (decesso) che ammette a tale beneficio deve essersi verificato -cosi ‘ come è per le vittime e per i relativi congiunti della criminalità ,del terrorismo e del dovere -in relazione alla esplicita previsione dell’art.82, commi 5 e 6,della legge n.388/2000,a decorrere dal 1° gennaio 1967,data cui vanno ricondotti tutti i benefici previsti dalla legge n.407.
Infine è da riferire che , con l’approvazione della legge n. 126 del 3 agosto 2010, attraverso l’art.5 del comma 7 , il legislatore ancora una volta ha ritenuto d’intervenire sui beneficiari della legge 407 /98 , introducendo per loro la cancellazione del limite della quota di riserva assuntiva introdotta dalla legge 68/99 , precisando : “All’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.» Il che è stato ritenuto che dal 7 luglio 2010 per i familiari delle vittime del terrorismo,della criminalità ,del dovere e del lavoro la riserva del collocamento obbligatorio non deve essere quella dell’1%(art.18 l.68/99),bensì quella dell’art.3 della stessa legge 68/99,concernente le categorie dei disabili ,in base al quale : ” I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori …nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”
Tuttavia su tale aspetto è da sottolineare che,sia pure con riferimento soltanto alle Amministrazioni pubbliche, è intervenuta una norma di interpretazione autentica fornita dalla Legge11 marzo 2011, n. 25, che , a far data dal 9 aprile 2011 ,ha disposto:
“Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23
novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il
superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso
avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di
riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e
quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori
disabili”.
Quanto sopra ,con riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1,comma 2 .dec.legvo 165/01, .,significa che :
1)anche le assunzione dei soggetti destinatari della legge n.407/98,devono avvenire rispettando i limiti delle assunzioni consentite alle pp.aa. dalla normativa vigente per l’anno di riferimento;
2)alle assunzioni dei soggetti destinatari della legge n.407/98 si applica la quota di cui all’art.18 della legge n.68/99 ,pari all’1% ,e non quelle riservate
alle categorie invalide dall’art.3 della legge n.68/99
SOGGETTI DESTINATARI BENEFICI
Premesso che i benefici in questione si applicano, per esplicita previsione dell’art. 5,«agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969» ,data che l’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, commi 5 e 6, ha poi anticipato al 1° gennaio 1967, i soggetti destinatari dei benefici della legge n.407/98, sono di due tipologie, enunciate, rispettivamente, dall’art. 1 della legge n. 302/1990 e dall’art. 1 della legge n. 407/1998, cosi’ come modificato dall’art. 2 della legge n. 288/1999. Il primo di detti articoli prevede i benefici, purche’ non ricorrano le fattispecie di concorso o connessione ad altri reati, in favore dei seguenti soggetti: A) «chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale»; B)«chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita’ delle associazioni» di tipo mafioso (art. 416-bis del codice penale), purche’ si realizzino le condizioni precisate alle lettere a) e b) dell’art. 1 della richiamata legge n. 302/1990 (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneita’ ad ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.); C) «chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita’ criminose oggetto delle operazioni medesime»;
D)chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente, «subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato».
Il secondo dei predetti articoli prevede inoltre l’estensione dei benefici ai seguenti soggetti:
E ) il coniuge e i figli superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo;
- F) in alternativa con il punto precedente, i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo.
Si soggiunge che, secondo quanto prescritto dall’art. 34, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i benefici in parola sono stati estesi:
G ) «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita’ operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi».
Si evidenzia altresì che ai soggetti riportati nelle precedenti lettere,l’art.3 comma 123 della legge n.244/’07 ha aggiunto:
- H) gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro .
Infine, si ritiene di sottolineare ,ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998,n. 407, i benefici del collocamento sono applicabili a tutti i soggetti prima elencati in possesso dei requisiti richiesti, compresi «coloro che svolgono gia’un’attivita’ lavorativa»
In ordine ai familiari superstiti delle vittime del lavoro,di cui alla precedente lettera H) ,appare confacente riportare i seguenti aspetti evidenziati dal Ministero del Lavoro nella nota rimessa all’AMNIL n.10543 del 30 luglio 2009:
- a) detti soggetti ,al pari di tutti quelli destinatari dell’art.1 commi 1 e 2 della legge n.407/98,hanno diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria prevista dagli artt 1 e 18 della legge n.68/99 e con preferenza a parità di titoli ,anche se gli stessi non risultano in possesso dello stato di disocupazione,avendo titolo però ,per espressa previsione dell’art 1 comm 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio istituiti presso i Servizi per l’Impiego ,prescindendo,se orfani ,dalla minore età al momento del decess odel genitore;
EQUIPARATI VITTIME DOVERE
Nella categoria dei soggetti equiparati
alla vittima del dovere sono ricompresi coloro i
quali, in attività di servizio o nell’espleta
mento delle funzioni di istituto, abbiano
contratto infermità permanenti invalidanti o a
lle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori
dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa
di servizio per le particolari condizioniambientali od operative (articolo 1,
comma 564, della legge n. 266 del 2005).
Infine, i familiari ed i superstiti
delle vittime sono i soggetti, diversi dalle vittime,
destinatari dei benefici individuati, di volta in
volta, dalle singole disposizioni. Infatti, la
normativa vigente, a seconda della provvidenza, identifica espressamente una platea più
o meno vasta (coniuge, figli, ascendenti, fratel
li e sorelle) e tale categoria deve essere analizzata per singolo beneficio
. Allo stato , alle vittime del dovere , agli equiparati ed ai superstitidelle une e degli altri , oltre ad ulteriori benefici ,è riconosciuto il diritto al .collocamento obbligatorio(art. 4, comma 1 lettera b) punto 2), del d.P.R. n. 243 del 2006,attuativo dell’articolo 1, comma565, della legge n. 266 del 2005; articolo 4 della legge n.407 del 1998, legge n. 68 del 1999 e art.1 dpr n.333/2000)
Si tratta di un beneficio già previsto da tempo per le vittime della criminalità e del
terrorismo che, finalmente, che è stato esteso anche alle
vittime del dovere in quanto previsto dall’art.
4 del DPR 243/2006 che riconosce, alle vittime del
dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti,
in relazione allalegge 23 novembre 1998, n. 407, i benefici in
materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all’articolo 1, comma 2,
come modificato dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.
La legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, stabilisce anche per le pubbliche
Amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla
categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata e del lavoro o loro congiunti,
con precedenza assoluta rispettoalle altre categorie protette
, anche nell’ipotesi in cui già svolgano un’attività lavorativa e,
quindi, in alternativa a quest’ultima.
Considerato che il DPR 10 ottobre
2000, n. 333 – art.1, comma 2, regola l’iscrizione delle
suddette vittime, negli elenchi del collocamento
obbligatorio e prevede testualmente: ”In attesa
di una disciplina organica del diritto al lavoro
per tali categorie, possono essere iscritti negli
elenchi di cui al comma 1 i s
oggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999,
nonché quelli di cui alla legge 23 novembre
1998, n. 407, recante: “Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organi
zzata”, come modificata
dalla legge 17 agosto1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso
dello stato di disoccupazione. .
Infine si evidenzia che l’art.1,comma 3 ,del dpr n.333/2000 recita :
” 3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli
elenchi del collocamento obbligatorio se minori di eta’ al momento
della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso
della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli
effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli
di eta’ non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media
superiore, e a 26 anni, se studenti universitari”
Però la disposizione di cui sopra, relativa alla minore eta’ al momento della morte del genitore dante causa o
del riconoscimento allo stesso della prima categoria d’invalidita’
ed all ‘eta’ non superiore a 21 anni,
se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se
studenti universitari ,trova applicazione soltanto ai soggetti
espressamente individuati dalla medesima ,ossia agli orfani ed
ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra e di servizio ,mentre si prescinde dalla stessa per gli orfani delle vittime e
degli equiparati a causa di terrorismo , dovere, di attentati
delle organizzazioni malavitose e di lavoro.
Infatti ,mentre gli orfani per servizio e a causa di guerra sono
destinatari del collocamento obbligatorio ,secondo la
disciplina dell’art.18 della legge n.68/99 ,che richiede lo stato
di disoccupazione e la minore eta’ ,gli altri soggetti prima
citati ,essendo ricompresi tra i destibìnatari
della legge n.407/98 ,possono iscriversi nelle liste del colloca
mento obbligatorio anche se occupati e maggiorenni all’atto della
morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso
della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra .
DATORI DI LAVORO TENUTI ALLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Considerato che la legge n.407/98 riconosce alle vittime del terrorismo,della criminalità,del dovere e del lavoro,nonchè al coniuge,ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico che siano gli unici superstiti delle predette il godimento del collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,costituite attualmente da quelle contenute nella leggen. 68/99 , ,si può ritenere che le assunzioni obbligatorie per le categorie in questione riguardano i datori di lavoro pubblici e privati cosi’ come individuati dalla predetta legge , le cui disposizioni , in quanto compatibili ,trovano di norma applicazione ,tenendo presente che anche per le assunzioni in parola agli enti pubblici economici si applica la disciplina dei datori di lavoro privati .
Nell’ambito pubblico ,soggetti destinatari della normativa in esame,tenuti ad effettuare l’assunzione di appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, delle vittime del dovere ,del lavoro ,sono tutte le pubbliche amministrazioni cosi’ come specificatamente individuate dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165,sottolineando inoltre, che l’art. 19 della citata legge n. 68/1999 ha fatte salve le competenze legislative, nelle materie disciplinate dalla legge medesima, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l’art. 20 successivo ha previsto norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni «si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni» della legge stessa.
Peraltro ci si chiede : i datori di lavoro pubblici e privati devono disporre di un organico di personale dipendente minimo per essere soggetti alle assunzioni obbligatorie in parola?
Si propende a dare risposta affermativa a tale domanda (,salvo diverso avviso degli organi istituzionali competenti -Ministero Lavoro e Dipartimento Funzione Pubblica-) , dovendo fare riferimento all’art.18 ,comma 2 ,della legge n.68/99,che, come è noto, indica i ” datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti”,e che continua ad essere applicabile ,malgrado l’art.5 comma 7 del decreto legge n.102/2010,convertito in legge n.126/2010,che , ,ha escluso l’applicazione della quota di riserva pari all’1% sul numero dei dipendenti per le assunzioni dei familiari delle vittime del terrorismo ,della criminalità,del dovere e del lavoro.
Presso i datori di lavoro privati, le assunzioni in questione devono avvenire secondo le disposizioni generali della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000, vigendo per le assunzioni obbligatorie il sistema del nulla osta rilasciato dai Servizi Impiego,previa richiesta dei datori di lavoro,ricordando che attualmente il decreto legvo n.151/15 prevede la facolta’ di assunzione con richiesta nominativa o convenzione per datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici ,secondo la disciplinat contenute nell’articolo 7 leggen. 68/99,al cui testo precedente sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3,
i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i
lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici
competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui
all’articolo 11. La richiesta nominativa puo’ essere preceduta dalla
richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle
persone con disabilita’ iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8
che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle
qualifiche e secondo le modalita’ concordate dagli uffici con il
datore di lavoro.»;
- b) dopo il comma 1 e’ inserito i seguenti:
«1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita’ di cui
al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli
uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di
graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente
concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche
disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con
avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono
alla specifica occasione di lavoro.
1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua
uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al
comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilita’ e
miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale
monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- c) Si precisa che , laddove i datori di lavoro interessati non ritengono di far ricorso alle nuove disposizioni introdotte dal dec,.legvo 151/15 , possono utilizzare la nornmale richiesta che puo’ essere nominativa ovvero numerica,secondo la disciplina dell’art.7 della legge n.68/99 ,c in cui si stabiliscono le richieste nominative per: –le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi; – il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti; – il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti richieste ,fermo restando che i Servizi Impiego sono tenuti ad evadere le stesse avviando con precedenza o con preferenza a parità di titoli ,i soggetti appartenenti alle categorie delle vittime e superstiti del terrorismo,della criminalità ,del dovere o del lavoro, regolarmente iscritti negli elenchi delle strutture interessate ed in possesso dei requisiti professionali indicati nelle richieste pervenute , avviando dalle graduatorie formate sulla base dei criteri generali indicati dall’art.9 comma 3 del dpr n.333/2000 ,ma ferma restando la facolta’ delle Regioni d’individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali
- d) Resta inteso peraltro che le richieste di avviamento nel settore privato possono riguardare i quadri,gli impiegati (d’ordine,di concetto ,direttivi,amministrativi e tecnici),nonche’ gli operai (generici,qualificati e specializzati) ed anche gli intermedi.
- e) Per quanto riguarda la procedura delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni , pare con facente riportarsi alla previsione della circolare n.2/03 del Dipartimento Funzione Pubblica,che prevede quanto segue:
1)Per le pubbliche amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo , della criminalita’ organizzata,del dovere e del lavoro o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell’ipotesi in cui gia’ svolgano un’attivita’ lavorativa , la normativa prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo,comune a tutte le amministrazioni pubbliche, che riguarda le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, relativo ai livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente B3, C1 e C2:
2) In ordine alle assunzioni per i profili professionali sino al quinto livello retributivo, è da dire che le stesse possono essere effettuate tramite chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche.
Si aggiunge che nell’eventualita’ in cui non risultino presentate domande, l’amministrazione dovra’ rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste ,applicando l’art.32 del dec.leg.vo n.487 94,mentre in riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche a quelle previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzion secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte.
3) Si rimarca ,inoltre ,che le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo della criminalita’ ,del dovere e del lavoro secondo quanto prescritto dall’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate nell’ambito del sistema della programmazione delle assunzioni. ed in conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, (comprese quelle relative ai soggetti di cui alla legge n.407/98) deve attenersi alle seguenti fasi procedurali: A)) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette; B) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita’ previste dall’art. 32 deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ,come modificato dal dec.legvo n.246/97 in caso di assunzioni corrispondenti alle posizioni economiche B2,avvertendo che tali prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzate all’accertamento di specifiche capacita’ e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto; C) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con riferimento all’ordine di convocazione degli interessati ai fini dell’espletamento delle prove di idoneita’. D)Per quanto riguarda in particolare la possibilita’, limitatamente al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n.2/2003 gia’ citata ritiene opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie vacanze di organico, diano la piu’ ampia e capillare pubblicita’dell’avvio di tali procedure di assunzione ,al fine di garantire a tutti gli eventuali interessati la possibilita’ di usufruire dei benefici.
E)Nel caso in cui una pubblica amministrazione, abbia verificata ed individuata l’effettiva carenza in organico del personale da assumere , può riservare sino al 10% dei posti da coprire agli appartenenti alla categoria delle “vittime” di terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro e/o ai rispettivi superstiti inseriti nelle graduatorie formate a seguito dei bandi pubblici ,fermo restando che probabilmente le assunzioni vanno autorizzate i dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ,applicando ,come gia’ detto ,la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487/94 (per posti di posizione economica sino a B2 )ovvero quella del concorso oubblico o della pubblica selezione. , tenendo conto dei posti di posizione economica superiore,nonche’ riservando la nomina con precedenza agli inseriti in graduatoria appartenenti alla categoria delle “vittime” e/o dei superstiti delle stesse.
La precedenza concessa agli appartenenti alla categoria delle “vittime” di lavoro,dovere,criminalità e terrorismo va applicata ,ma esclusivamente nei confronti delle altre categorie ricomprese nell’art. 18 della legge n.68/99
Tale precedenza sembra esclusa nel collocamento obbligatorio presso i datori di lavoro privati, che pertanto dovrebbe avvenire secondo le disposizioni generali della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,
Il “superamento” della percentuale dell’1% potrebbe essere effettuato soltanto nel caso in cui una pubblica amministrazione, verificata ed individuata l’effettiva carenza in organico del personale da assumere , stabilisca la riserva del 10% agli appartenenti alla categoria delle “vittime” e superstiti di terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro nei bandi di concorso ,che probabilmente vanno autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ,applicando , , la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487 /94 per posti di posizione economica sino a B2 ovvero quella del concorso o della pubblica selezione. per posti di posizione economica superiore
Al di fuori dell’ipotesi considerata sopra ,di norma alle “vittime ” essendo invalide,si applicherebbero le aliquote previste dell’art.3 della legge n.68/99,mentre ai superstiti ed equiparati delle stesse si applicherebbe quella dell’1% di cui all’art.18 della predetta leggecon riferimento alle assunzioni presso le pp.aa. ,mentre per quelle a carico dei datori di lavoro privati,resterebbe l’applicazione della percentuale stabilita dall’art.3 della legge n.68/99 ,come previsto dall’art .art.5 ,comma 7, della legge n.102/2010 convertito in legge n.126/2010.
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBLIGATORIO
Il sistema del collocamento obbligatorio registra significative differenze rispetto a quello del collocamento ordinario ,una delle quali s’individua proprio nell’iscrizione dei lavoratori negli elenchi tenuti dai Servizi dell’Impiego,che per il collocamento obbligatorio continua a risultare condizione indispensabile ,invece è divenuto mentre facoltativo per quello ordinario ,tanto che , diversamente da quanto prescriveva la normativa previgente, non trova ormai più applicazione la sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che impiegavano manodopera non iscritta nelle liste del collocamento.
Pertanto ,considerato che per aspirare al collocamento obbligatorio , a norma della legge n.68/99, occorre l’iscrizione negli elenchi dei Servizi dell’Impiego,che a sua volta presuppone lo stato di disoccupazione,la legge n.407/98 ,al fine di rendere comunque operativo il beneficio dell’assunzione obbligatoria con precedenza assoluta o con preferenza a parità di titoli in favore delle vittime del terrorismo,della criminalità ,del dovere e del lavoro,nonche’ dei familiari superstiti delle stesse,ha introdoto un’ eccezione , non già alla regola dell’obbligo d’iscrizione ,ma a quella che impone a tal fine lo stato di disoccupazione,prevedendo che l’assunzione obbligatoria , ricorrendo i requisiti stabiliti,spetta anche ai soggetti gia’ occupati, mentre l’art.1 ,comma2 ,del dpr n.333/2000 espressamente ammette l’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio per i soggetti destinatari della legge n.407/98, pure se non dispongano dello stato di disoccupazione.
Per aspirare fondatamente al collocamento obbligatorio, anche se occupati, i soggetti di cui qui si parla devono provvedere all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio tenuti dalle strutture competenti dei Servizi impiego,compilando la modulistica in uso ,nonchè fornendo le autodichiarazioni previste nelle forme di legge ovvero esibendo la documentazione attestante il possesso dello status di beneficiario della legge n.407/98.Per esempio ,i superstiti delle vittime del lavoro devono presentare apposita certificazione rilasciata dall’Inail ,come previsto dall’art.1 comma 5 della legge n.68/99 e dal dpr n,1124/65.
MODALITA’ OPERATIVE PER LE ASSUNZIONI
Per i datori di lavoro privati trovano applicazione le disposizioni generali in materia, della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,nel senso che ,a differenza della normativa del collocamento ordinario in cui si prevede l ‘assunzione diretta nominativa generalizzata, previa comunicazione obbligatoria, da effetuare on line almeno il giorno prima ai Centri Impiego territorialmente competenti,per le assunzioni obbligatoria vige,invece, tuttora il sistema del nullaosta rilasciato dai Servizi Impiego,previa richiesta da parte dei datori di lavoro,ricordando che la stessa può essere nominativa ovvero numerica,secondo la disciplina dell’art.7 della legge n.68/99 , in cui si consente il 60% di richieste nominative ai datori di lavoro privati con piu ‘ di 50 dipendenti .
Resta inteso che,a prescindere che le richieste presentate siano nominative o numeriche,occorre tener presente che ,giusta revisione della legge n.407/98,i Servizi Impiego sono tenuti ad evadere le stesse avviando con precedenza o con preferenza a parità di titoli ,i soggetti appartenenti alle categorie delle vittime del terrorismo,della criminalità ,del dovere o del lavoro, regolarmente iscritti negli elenchi delle strutture interessate ed in possesso dei requisiti professionali indicati nelle richieste pervenute ,mentre in caso di formazione di graduatorie di avviamento ,le stesse devono essere formate sulla base dei criteri generali indicati dall’art.9 comma 3 del dpr n.333/2000 ,ferma restando la facolta’ delle Regioni d’individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali.
Infine, resta inteso che le richieste di avviamento possono riguardare i quadri,gli impiegati (d’ordine,di concetto ,direttivi,amministrativi e tecnici),nonche’ gli operai (generici,qualificati e specializzati) ed anche gli intermedi.
Per quanto riguarda la procedura delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni ,pare confacente riportarsi alla previsione della circolare n.2/03 del Dipartimento Funzione Pubblica, cui si rinvia
Con riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche a quelle previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, iviincluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte.
La circolare n.2/03 della Funzione Pubblica dopo aver affermato che i soggetti previsti dalla legge n.407/98 hanno diritto di essere assunti direttamente dalle PP.AA. a domanda , prevede in realta’ una serie di limitazioni e condizionamenti a carico delle stesse circa le procedure di assunzione derivanti dall’obbligo di rispettare la programmazione delle assunzioni degli appartenenti alle categorie protette ,di adottare citeri di pubblicità dell’avvio di procedure di assunzione ,di formare graduatorie degli aspiranti riportandosi alla normativa del collocamento,infine di fare riferimento a preventivi,oggettivi e pubblici criteri per le prove di idoneità ed ai fini della convocazione degli interessati alle prove stesse e ciò vale anche in presenza di domande presentate direttamente alle Amministrazioni dai singoli destinatari dei benefici di cui alla legge n.407/98 .
Soltanto al completamento del predetto percorso per l’individuazione del/i lavoratore /i meritevole/i di esssere assunto/i ,che in effetti l’Amministrazione può provvedere all’assunzione diretta nominativa ,di cui si parla nella legge n.407/98
La conferma di quanto sopra esposto viene dall’art.35 del dec.legvo n.165/01,di cui di seguito si riportano i primi quattro commi:
- L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalita’ richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita’.
- Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita’ della invalidita’ con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonche’ delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
- Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita’ della selezione e modalita’ di svolgimento che garantiscano l’imparzialita’ e assicurino economicita’ e celerita’ di espletamento, ricorrendo, ove e’ opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
- Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’avvio delle procedure e’ subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
CONCLUSIONE
La complessità e delicatezza dell’ argomento trattato ,che tra l’altro ha suscitato osservazioni e riserve da parte delle Associazioni dei lavoratori inabili,preoccupate di veder sottratta ai propri associati una parte consistente di assunzioni obbligatorie presso i datori di lavotro privati ,da destinare con precedenza ai soggetti di cui alla legge n.407/98, , induce ad auspicare non soltanto nell’immediato un intervento del Ministero del Lavoro ,affinche’ con apposita circolare provveda all’armonizzazione delle diverse disposizioni e situazioni ,ma anche e soprattutto nel futuro prossimo quello del legisltore ,che ponga mano alla realizzazione di una disciplina unica ed omogenea in materia di collocamento obbligatorio,soprattutto con riferimento ai soggetti di cui in questa sede si è parlato