Archive for marzo 2009

APPROVATO SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO SU SALUTE E SICUREZZA LAVORO

30/03/2009

Nella riunione del 27 scorso il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di provvedimento che modifica ed integra la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuta nel dec.legislativo n.81/08 .

Il testo,che dovrà ora essere sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni e al parere delle Commissioni parlamentari competenti ,previo confronto tecnico con le Parti sociali e con le Regioni,risulta caratterizzato dai seguenti aspetti particolarmente rilevanti:
1) risulta teso a correggere alcuni errori materiali e tecnici presenti nell’attuale disciplina ;
2) mira a superare le difficoltà operative,le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole;
3) tende a rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza nei luoghi del lavoro secondo le seguenti linee di azione:
-superamento di un approccio meramento formalistico e burocratico al tema della salute e della sicurezza, fornendo maggiore attenzione agli aspetti sostanziali;
-superamento della cultura meramente sanzionatoria e repressiva ,prestando particolare attenzione alla prevenzione;
-integrazione tra attività del S .S .N. e dell’Inail finalizzate all’assistenza e riabilitazione delle vittime di infortuni;
-rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa con lo scopo di rendere più certi i casi di applicazione di tale straordinaria procedura attraverso la sostituzione del parametro della reiterazione con quello di plurime violazioni ,la modifica dell’Allegato I ed infine l’eliminazione di qualsiasi discrezionalità dell’0rgano di vigilanza nell’applicazione della norma , prevedendo in particolare l’esclusione della sospensione stessa nei riguardi delle imprese che occupano un solo lavoratore;
-integrale ricezione delle proposte avanzate in sede tecnica dalle parti sociali;
-definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con la peculiarietà delle forme di lavoro atipico e temporaneo;
-valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali e delle università;
-miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio con l’obbiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni , prevedendo tra l’altro l’estensione del provvedimento di prescrizione ed il mantenimento del solo arresto per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante.

INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE OPERAI AGRICOLI

29/03/2009

Due sono le tipologie di trattamento di disoccupazione per gli operai agricoli ,ossia l’indennità ordinaria di disoccupazione ed il trattamento speciale.
Per quanto concerne la prima è da dire che gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell’anno, hanno diritto all’ indennità di disoccupazione soltanto in caso di licenziamento (fatta eccezione per le lavoratrici in maternità). Tuttavia,la suddetta viene riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni).
Ha titolo per l’indennità in parola chi può far valere:
-l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene chiesta l’indennità ( ma tale condizione non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato);
-almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
-almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda ( peraltro ,in mancanza dei 102 contributi, l’indennità spetta ugualmente purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell’anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate).
Si precisa che l ‘indennità spetta anche ai soci delle cooperative agricole in possesso dei requisiti richiesti.
Il modulo di domanda (Prest agric 21 T P ) va presentato alla Sede INPS competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità.
L’indennità spetta, in linea di massima, per un numero di giornate pari a quelle lavorate per gli operai agricoli a tempo determinato,mentre per quelli a tempo indeterminato è pari alla differenza tra il numero fisso 270 (corrispondente al numero delle giornate necessarie per la copertura assicurativa dell’intero anno) ed il totale delle giornate di effettiva occupazione intervenuta nell’anno,sino al limite massimo di 180 giornate annue.
Il trattamento di disoccupazione viene corrisposto nella misura del 30% della retribuzione su cui è calcolata la contribuzione
Riguardo al trattamento speciale di disoccupazione ,si precisa che lo stesso spetta ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ed anch’esso non è riconosciuto nei confronti di chi si dimette senza giusta causa, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
Detto trattamento spetta al lavoratore che:
ha i requisiti richiesti per l’indennità ordinaria (iscrizione negli elenchi nominativi, due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi giornalieri nel biennio);
ha lavorato a tempo determinato nell’anno cui si riferisce la prestazione;
ha prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure risulta iscritto, nell’anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 14 del 30/01/2013 (pari ad euro 959,22 ed euro 1.152,90)

Il modulo di domanda va presentato alla Sede INPS competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento della prestazione.
Il trattamento viene corrisposto :
-ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella misura del 66% della retribuzione ;
-agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40%.
Il trattamento speciale spetta fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno.

 

TRATTAMENTO SPECIALE DISOCCUPAZIONE EDILIZIA

29/03/2009

Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori con la qualifica di operai ,impiegati e quadri licenziati da imprese edili ed affini,anche artigiane e cooperative per una delle seguenti cause :
a)cessazione dell’attività aziendale ,ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative,riduzione di personale ;
b)stato di grave crisi occupazionale conseguente al previsto completamento d’impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni;
c)mancata ripresa al termine di un programma di cigs.
Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, oltre a rendere la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa al Centro Impiego competente, deve far valere:
-per situazioni relative alla precedente lettera a) ,almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali versato o dovuti per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia;
– per situazioni relative alla precedente lettera b) un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e licenziamento intervenuto dopo che i lavori edili abbiano superato il 70%;
– per situazioni relative alla precedente lettrea c) anzianità aziendale di almeno 36 mesi ,di cui almeno 24 di lavoro effettivamente prestato,compresi i periodi di ferie, festività,infortunio e maternità .
Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi l’80 % della retribuzione delle ultime quattro settimane precedenti il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge . Per i periodi successivi spetta l’80% di tale importo.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451,per l’anno 2014 trovano applicazione gli importi sottindicati  .rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Indennità  trattamento speciale edilizia

Retribuzione (euro)

 Tetto

 Importo lordo (euro)

 Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.098,04

 Basso

 969,77

 913,14

Superiore a 2.098,04

 Alto

 1.165,58

 1.097,51

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2014, in: euro 634,07 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 597,04.

Il trattamento è pagato ogni mese dall’INPS ed è corrisposto per 90 giorni ,mentre per l’ipotesi di cui alla lettera b) spetta per 18 mesi con prolungamento a 27 mesi per i territori del Mezzogiorno.
La domanda va presentata all’INPS entro due anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le Sedi ed il
trattamento decorre:
-dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l’iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
-dal giorno della dichiarazione della immediata disponibilita lavorativa al Centro impiego competente negli altri casi.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
-ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
-viene avviato ad un nuovo lavoro;
– risulta cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
-diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Altresì si osserva che:
insieme al trattamento spetta l’assegno familiare se dovuto ;
-il trattamento risulta utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità ;
– il godimente del trattamento trattamento preclude il conseguimento della disoccupazione ordinaria
Infine si evidenzia che se la domanda di trattamento in questione viene respinta , l’interessato può presentare ricorso in carta libera al Comitato Provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
-presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda;
-inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
-presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI

29/03/2009

 Coloro  che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell’anno precedente,  possono ottenere l’indennità ordinaria di         disoccupazione con i requisiti ridotti ,che  ,esclusa per chi si dimette  volontariamente ,   spetta  soltanto in caso di licenziamento  ,precisando tuttavia che il trattamento   viene riconosciuto  quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

L’indennità  in parola  compete  quando il lavoratore può far valere:

  • un’anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l’anno  in cui viene chiesta l’indennità ;
  • almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente,,includendo nel calcolo  di dette  giornate   anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).

   L’importo dell’indennità giornaliera  risulta pari al  35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni ed al 40 % per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo( per le indennità da pagare nel 2009 )di  €   858,58,    elevato ad €  1031,93 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a €  1857,48. 

L’indennità è pagata dall’INPS con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell’anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a  180 giornate.

La domanda  per l’indennità  in parola  va   presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, direttamente alla sede Inps o al centro per l’impiego, competenti per residenza, o tramite i Patronati che offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta sul modulo  modulo  Ds 21  ,a cui necessita   unire:
-la dichiarazione (modello DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell’anno precedente;
– il modulo per la richiesta di detrazioni d’imposta.

 Si segnala che i moduli di cui sopra  sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell’Istituto http://www.inps.it, nella sezione “moduli”.

  La riscossione dell’indennità può avvenire:
-con assegno circolare , con bonifico bancario o postale ,allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali   e il numero di conto corrente.

In  caso di mancato accoglimento della domanda,entro 90 gioni dal ricevimento della relativa comunicazione si può fare ricorso al Comitato Provinciale Inps,allegando la documentazione ritenuta utile .

Si conclude la presente esposizione evidenziando che l’art.19 comma 1 del dec.legge n.185/08,convertito in legge n.2/09 ,nell’ambito degli interventi  per contrastare  le  difficoltà del sistema produttivo e  la crisi economicade prevede la possibiltà di erogazione   dell’indennità  indennità di disoccupazione  ordinaria  con i requisiti ridotti  anche in  favore   dei   lavoratori  sospesi a causa di crisi aziendali o occupazionali ,erogabile per un limite massimo di 90 giornate,mentre l’anzianità assicurativa,la contribuzione e l’mporto dell’indennità  sono conformi a quelli stabiliti per i licenziati.         

RISPOSTE AD INTERPELLI

27/03/2009

 Di seguito si riassumono le risposte  fornite con le  note del 20 scorso  dalla DGAI del Ministero del Lavoro ,a norma dell’art.9 dec.leg.vo n.124/04 ,ad alcuni interpelli  su questioni di lavoro e legislazione sociale :

con la nota n.25/I/0003918 si  ritiene legittima la sospensione del con gedo parentale nei casi in cui l’interessato chieda di poetr fruire dei tre giorni di permesso retribuiti,a causa dell’insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ,debitamente documentata  ed integrante il requisito dei gravi motivi di cui   alla disciplina collettiva di riferimento .Cio inquanto si riconosce al lavoratore un trattamento di maggior favore sotto il profilo economico rispetto alla fruizione di un permesso non retribuito o parzialmente retribuito ;

-con la nota n.25/I/0003916,in merito alle deroghe della contrattazione collettiva alla disciplina legislativa dei riposi settimanali,   si afferma  essere  necessario evidenziare che, in forza di quanto recentemente stabilito dal D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, il riposo settimanale consecutivo è “calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”. La previsione normativa, che modifica il dettato dello stesso articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, introduce dunque una maggiore flessibilità di impiego della manodopera, rispondendo almeno in parte alle esigenze di datori di lavoro e lavoratori senza che, sul punto, sia necessario alcun intervento della contrattazione collettiva; modifica coerente non solo con le direttive europee di riferimento (93/104/CE e 2000/34/CE), ma anche con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione – ricordate anche nella recente prassi ministeriale (circ. n. 8/2005 e risposte ad interpello n. 2186/2005 e n. 29/2007) – che ha precisato come la regola del riposo settimanale possa essere derogata, mediante accordi collettivi o individuali, in caso di sussistenza di interessi apprezzabili della produzione e garantendo in ogni caso il mantenimento di una media di 6 giorni di lavoro e 1 di riposo con riferimento ad un arco temporale complessivo, in modo da non snaturare o eludere la periodicità tipica della pausa, arco temporale che la novella apportata al D.Lgs. n. 66/2003 ha fissato, appunto, in quattordici giorni.
Inoltre si aggiunge che il D.L. n. 112/2008,  convertito dalla L. n. 133/2008, non ha invece inciso sui principi di consecutività delle ventiquattro ore di riposo e di cumulo con il riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell’art. 9 D.Lgs. n. 66/2003 e che possono essere derogati solo nei casi indicati dal secondo comma del medesimo articolo. In particolare, con specifico riferimento all’interpello in esame, detti principi possono essere derogati da parte dei contratti collettivi a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata;

con la nota n.25/I/0003914,riguardo ,alla portata delle disposizioni concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro dei dipendenti di imprese di trasporto di persone che svolgano attività differenti nell’arco della stessa giornata o della stessa settimana, che sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione di differenti discipline normative,si ritiene che la scelta sul regime della durata massima dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali da applicare dovrà seguire un criterio di prevalenza rispetto alle attività normalmente svolte dal lavoratore interessato. In altri termini sarà cura del datore di lavoro applicare, in via alternativa, la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003 o nel D.Lgs. n. 234/2007 verificando se il lavoratore svolga “normalmente” e “prevalentemente” una attività compresa nel campo di applicazione dell’uno o dell’altro Decreto. Peraltro, nelle ipotesi in cui risulti particolarmente difficile individuare le “attività prevalenti” si ritiene, secondo un principio di cautela, che vada applicata la disciplina di maggior tutela per il lavoratore;

con la  nota n.25/I/ 0003910,riguardo all’adempimento previsto dall’art.9 della legge n.68/99 viene  affermata   la punibilità ai sensi della richiamata  legge  del datore di lavoro che, pur ottemperando all’obbligo dell’invio del prospetto informativo, abbia trasmesso un prospetto talmente lacunoso e carente degli elementi essenziali da impedire nel singolo caso concreto la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile. In tal senso l’indicazione, nel prospetto informativo, delle mansioni disponibili rappresenta un elemento che, nella generalità dei casi, risulta essenziale ai fini dell’inserimento mirato del disabile. Occorre tuttavia evidenziare la necessità, prima di ogni segnalazione alle Direzioni provinciali del lavoro ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, che i Servizi competenti ed i datori di lavoro operino in un’ottica di massima collaborazione affinché possano essere oggetto di sanzione esclusivamente quei comportamenti evidentemente posti in essere al fine di ostacolare o rallentare le procedure di avviamento ;

con la nota n.25/I/ 3913, circa il computo o meno dei funzionari responsabili  degli uffici e dei servizi ai fini del collocamento obbligatorio,si precisa che In virtù del provvedimento che colloca i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi nell’area dirigenziale, deve ritenersi corretta l’esclusione di tale personale dalla base di computo della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili. Infatti l’art. 4 della L. n. 68/1999, recante i “criteri di computo della quota di riserva”, esclude dal novero dei soggetti computabili, tra l’altro, proprio “i dirigenti”, a cui vanno dunque equiparati i soggetti che, in virtù di tali specifici provvedimenti, svolgono le relative funzioni. Detta equiparazione, evidentemente, anche ai fini del collocamento obbligatorio, non può tuttavia prescindere dalle disposizioni dell’  art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, laddove si rinvia al “regolamento degli uffici e dei servizi” al fine di individuare “i limiti, i criteri e le modalità” con cui possono essere affidati gli incarichi e si prevede uno specifico trattamento economico da riservare ai soggetti in questione ;

-con la nota n.25/I/0003908, in merito al quesito dell’Unione Province Italiane ,teso a conoscere ,con riferimento all’art.9  comma  5 della legge n.68/99,  se  deve   tenersi conto della posizione del lavoratore ricoperta e “congelata” al 31 dicembre dell’anno precedente oppure se  i requisiti previsti dalla suddetta normativa devono essere posseduti al momento in cui il soggetto partecipa alla specifica occasione di lavoro,si dà la seguente risposta:nell’eventualità in cui le Regioni nulla dispongano in ordine alle modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, si ritiene che il Servizio competente, ricevute le candidature dei lavoratori interessati alla specifica occasione di lavoro, debba redigere l’apposita graduatoria dei disabili già iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 68/1999 secondo il punteggio posseduto al 31 dicembre ;

con la nota n.25/I/3912,in materia di sanzioni per violazione della normativa sui riposi giornalieri ed in particolare  in merito alla corretta interpretazione della norma sanzionatoria di cui all’art. 18 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 applicabile in caso di violazione della disciplina in materia di riposi giornalieri di cui all’art. 7 dello stesso Decreto ,si chiarisce  che se i lavoratori non fruiscano del riposo giornaliero con riferimento a più periodi di ventiquattr’ore, l’illecito si realizza tante volte quanti siano i riposi non goduti,mentre si aggiunge che, qualora    risulta  accertato  la violazione da parte del  datore di lavoro  della  normativa in esame per più lavoratori e, per ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di ventiquattr’ore, trattandosi di tante violazioni quanti sono i riposi giornalieri non concessi per ciascun lavoratore, l’importo complessivo della somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16, L. n. 698/1981, è il prodotto scaturente della somma edittale (ridotta), moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore ;

con la nota n.25/I/0003907, sull’esatta portata dell’art. 7 del D.Lgs. n. 124/2004, relativo ai compiti del personale ispettivo. In particolare, si chiede di sapere quali siano i provvedimenti adottabili da parte del personale di vigilanza di questo Ministero nel caso in cui rilevi l’erronea applicazione di un contratto collettivo di lavoro,si risponde che per quanto attiene al concreto esplicarsi della attività di vigilanza oggetto del quesito, va anzitutto precisato che l’eventuale accertamento, da parte del personale ispettivo, di inosservanze ai precetti contrattuali collettivi, in genere, non determina in linea di massima l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, salve talune ipotesi individuate esplicitamente dal Legislatore (ad es. la violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale “il lavoro straordinario deve essere (…) compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro”, è punita in via amministrativa con una somma da € 25 ad € 154) e salva l’inosservanza di contratti collettivi erga omnes, di cui alla c.d. “Legge Vigorelli” (L. n. 741/1959).
Peraltro, fermi restando i casi da ultimo citati, attualmente del tutto residuali nella prassi, può ritenersi che la vigilanza sui contratti collettivi di lavoro, di cui al citato art. 7, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 124/2004 trovi il suo principale strumento attuativo nell’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali disciplinata dall’art. 12 del medesimo Decreto.
La previsione da ultimo menzionata consente, infatti, al personale ispettivo di questo Ministero di diffidare, in sede ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili.
Infine, sotto altro e differente profilo, vale la pena ricordare che la vigilanza di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 124/2004 può concentrarsi anche sulla corretta determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione, a norma dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989, come convertito nella L. n. 389/1989 ;

con la nota n.25/I/0003911 ,in merito alla disciplina applicabile in materia di riposi giornalieri del personale dipendente dalle aziende del settore Vigilanza Privata alla luce delle recenti modifiche apportate alle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003,si afferma anzitutto che gli  addetti ai servizi di vigilanza privata sono dunque sottratti al campo di applicazione della disciplina dell’orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ivi compresa la disciplina dei riposi giornalieri dettata dall’art. 7 del Decreto.  Inoltre   si  segnala   che in materia di riposi giornalieri non si rinviene alcuna altra norma di legge applicabile a tali lavoratori, atteso che l’art. 7 del D.Lgs. n. 66 ha rappresentato una assoluta novità nel nostro ordinamento. Gli unici vincoli alla durata dei riposi che devono intervallare due prestazioni di lavoro potranno, pertanto, essere dedotti dalla contrattazione collettiva applicabile ;

-con la nota n.25/I/ 0003906,in merito ai termini ed alle modalità per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con lo stesso o diverso datore, da parte di un lavoratore subordinato che, maturati 40 anni o più di contribuzione, abbia risolto il proprio precedente rapporto ,si  precisa che  alla data di presentazione della domanda di pensione non deve sussistere alcun rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, essendo in ogni caso necessaria una soluzione di continuità per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. Ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.

Pertanto, non sembra possibile concedere trattamenti di anzianità nel caso in cui vi sia coincidenza temporale tra la data di rioccupazione (riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa vigente) e la decorrenza della pensione stessa.

Si evidenzia, inoltre, che l’interpretazione sostenuta possa ritenersi applicabile anche alla seconda ipotesi, prospettata dall’istante, di stipulazione di un nuovo contratto di lavoro con datore di lavoro diverso dal precedente, tenuto conto che per il passaggio dalla condizione di lavoratore attivo a quella di lavoratore pensionato, è necessario il conseguimento del diritto stesso alla pensione.
In definitiva viene affermato  che, sia in caso di medesimo che di diverso datore, risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa  ;

 

-con la nota n.25/I/00039o5,rispondendo al quesito del Comnsiglio  Nazionale Dottori Commercialisti in merito alla possibilità ,. per le società cessionarie di aziende che abbiano   proceduto a riduzioni di personale ai sensi degli artt.4 e 24 della legge n.223/91,di accedere alle agevolazioni contributive di cui    all’art.8 commi 2 e 4 della stessa legge n.223/91,qualora assumano il medesimo   peronale posto in mobilità ,decorso il termine di sei mesi dal licenziamento , risulta fornita risposta affermativa  e questo  nel presupposto che le disposizioni intendono garantire che le agevolazioni contributive vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche e non solo perche’ finalizzate al solo godimento degli incentivi attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente decise.La risposta ministeriale  in definita afferma   che l’azienda che ha posto in mobilità i lavoratori ,in quanto entità economica caratterizzata dall’impiego complessivo di mezzi  e di  persone stabilmente organizzati al fine di svolgere un’attività produttiva,non rilevando ,invece , anche in caso di   cambio per   trasfedrimento aziendale,  il   soggetto titolare ovvero l’imprenditore datore di lavoro  (Cass.n.1113 del 20.1.05)  , può riassumerli usufruendo  di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento.  

 

 

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ISTRUZIONI INPS SU UTILIZZO BUONI LAVORO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE DOMESTICHE

27/03/2009

Sull’argomento di cui al titolo è  intervenuta    la circolare dell’Inps  n.44 del 24 scorso contenente indicazioni operative alle strutture ed all’utenza interessata , di cuio si evidenziano     i seguenti aspetti:

-rientrano nel campo di applicazione  della  normativa sul  lavoro  accessorio ,da compensare con i voucher ,le prestazioni di lavoro domestico svolte in  maniera  meramente occasionale,intendendosi    tali le attività che non danno  complessivamente luogo,con riferimento al medesimo committente ,a compensi superiori a  5 mila euro nel corso di un anno solare;

-detto compemso risulta esente da qualsiasi    imposizione fiscale e non incide sullo stato di inoccupato o disoccupato e non richiede la sottoscrizionr di un contratto di lavoro ;

-le prestazioni di natura occasionale accessoria   di lavoro  domestico,non danno diritto alle prestazioni di malattia,maternità, disoccupazione ed assegni familiari ed inoltre ,per  i cittadini   extracomunitari non consentono nè il rilascio nè il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro

-il valore nominale dei singoli voucher è pari a 10 euro,che risulta comprensivo della contribuzione Inps alla gestione  separata(aliquota del 13%) e di quella dell’Inail (aliquotadel 7%) , nonche’  della  quota del 5/% per la gestione del servizio ,così che al prestatore competono per l il lavoro reso  rispetto a ciascun buono euro 7,50 ;

-risultano predisposte  le seguenti due modalità di processo:

a) uno in cui l’accredito dei buoni avviene attraverso una procedura telematica,

b) un  altro con l’acquisto e la riscossione presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale   dei voucher cartacei,  disponibili presso le sedi Inps;

-per il flusso procedurale si potrà utilizzare,a discrezione il contact center Inps 8 (numero telefonico gratuito   803.164),il sito internet www.inps.it, le sedi  Inps,le associazioni datoriali di  categoria firmatarie del ccnl sul lavoro domestico;

-prima dell’inizio delle prestazioni,il committente deve comunicare all’Inail  (fax n.800.657657) i dati relativi  al luogo e periodo della prestazione,nonchè i dati angrafici propri e quelli  del prestatore.

RISPOSTE AD INTERPELLI SU LIBRO UNICO LAVORO

27/03/2009

 Si riassumono di seguito le risposte   fornite,a norma dell’ articolo 9 del decreto legislativo n.124/04,dalla DGAI del Ministero del Lavoro con le note del 25 scorso ad interpelli in materia di registrazione sul Libro Unico Lavoro   :

 con la nota n.25/I/00o4252 , alla richiesta del Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro  riguardante rapporti di lavoro con professionisti sportivi, indi di  conoscere se risulta obbligatorio o meno istituire il registro delle presenze,viene data risposta escludente il predetto obbligo,  essendo  sufficiente  l’indicazione  sul LUL  della sola lettera P per la   presenza  al lavoro;

con la nota n.25/I/0004251 ,  all’ interessamento della Federfarma diretto a conoscere l’esistenza o meno dell’obbligo di istituire il LUL per registrare i dati relativi  ai componenti degli  organi   federali  (consiglio di presidenza,comitato centrale ,collegio sindacale e commissioni interne9,nochè delle commissioni regionali ed aziendali ,risulta data risposta negativa,non potendosi qualificare i   rapporti  dei membri di detti organi con Federfarma come contratti  per cui sussista l’onere di registrazione sul LUL;

 

con nota n.25/I/0004250,  al quesito della Associazione AGIDAE  di  sapere se  per i docenti  è consentito  non compilare il calendario presenze del LUL e   registrare   la presenza degli stessi riportando soltanto la P,facendo riferimento al vigente ccnl , risulta  dato  riscontro affermativo ,precisando tuttavia    che sul LUL   vanno specificate singolarmente le ore supplementari,staordinarie o comunque eccedenti l’orario normale di lavoro  ovvero per attività  richiedenti il pagamento di quote supplementari di retribuzione ;

ISTRUZIONI MINISTERO LAVORO PER CIGS EX ART.3 LEGGE N.223/91

27/03/2009

 Con la nota n.14/4314 del 17 scorso la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni riguardo all’argomento specificato nel titolo con specifico riferimento all’ipotesi dell’ accordo di ristrutturazioned d  l debito previsto dall’art.182 bis della legge fallimentare,che viene ritenuta figura che può   essere avvicinata a quella del concordato preventivo     di cui all’ art.160 della legge  fallimentare

 In proposito la nota ministeriale citata  sottolinea la circostanza che in entrambe le procedure ricorre una situazione di crisi d’impresa ed una proposta  della ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori.

Inoltre   osserva che  in entrambi i casi il piano presentato deve essere corredato da una relazione  predisposta da un professionista che è chiamato a stilare garanzie della fattibilità e della ragionevolezza dell’accordo.

Pertanto conclude la nota ministeriale la predetta ricostruzione porta ad ipotizzare l’attrazione della ristrutturazione   del debito nelle causali previste dall’art.3  comma 1 della  citata legge n.223/91,ai fini dell’ammissione ai trattamenti della cassa integrazione guadagni straordinaria  con decorrenza del trattamento  dalla data di pubblicazione  dell’accordo  nel registro dell’imprese,così come nei casi di concordato preventivo il suddetto trattamento avviene a decorrere dal decreto di ammissione da parte  del Tribunale,senza attendere il decreto di omologa.

Di conseguenza, se non interviene l’omologa dell’accordo di ristrutturazione  del debito,   da parte del  Ministero  si provvede  all’interruzione del   trattamento di cigs gia concesso,che quindi  troverà applicazione  limitatamente al    periodo  compreso  tra la  data di pubblicazione nel registro delle imprese  e quella di mancata omologa  dell’accordo  stesso.

RIPARTIZIONE QUOTE ANNO 2008 PER ASSUNZIONI NON STAGIONALI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

26/03/2009

 Con la circolare n.7 del 19 scorso il Ministero  del Lavoro ha provveduto alla ripartizione a livello   regionale e provinciale delle 150 mila  quote previste dal DPCM del 3.12.08 per l’assunzione in Italia con rapporto di lavoro subordinato non stagionale di lavoratori  extracomunitari,previo rilascio di nulla osta da parte dei competenti Sportelli Unici operanti presso le Prefetture.

Si   ricorda  che  n n.44.600 delle predette 150 mila quote quote,  da   utilizzare    per  rapporti di lavoro subordinato   in  tutti i settori produttivi , sono  riservate a lavoratori di Paesi esteri con cui l’Italia ha stipulato ovvero si appresta stipulare accordi e convenzioni in materia di emigrazione  ,ossia:Albania,Algeria,Bangladesh,Egitto,Filppine ,Ghana,Marocco,Moldavia, Nigeria,Pakistan ,Senegal,Somalia,Sri Lankra  e Tunisia  .

 Le restanti 105.400 quote sono invece destinabili ai lavoratopri degli  altri  Paesi esteri,ma soltanto per  dar corso a rapporti  di lavoro domestico e di assistenza alle persone.

Si ricorda  altresì che le 150  mila quote in questione  , assegnabili in   base all’ordine crologico di presentazione delle richieste di nulla osta agli Sportelli Unici Immigrazione, riguardano  esclusivamente  le domande valide ed ammissibili presentate ai sensi del DPCM del 3o  .10.  2007   entro il 31.5.08 che non sono state    soddisfatte con la precedente disponibilità, evidenziando  in merito  che i datori di lavoro stranieri devono aver confermato formalmente ed   esplicitamente  l’interesse all’assunzione dei lavoratori extracomunitari entro 20 giorni , decorrenti dal 15.12.08.

Per quanto riguarda  la regione Abruzzo ,la ripartizione delle quote in parola  si presenta  come segue:

                                    Paesi riservatari                    Paesi non riservatari

Chieti                                   57                                                      13

L’Aquila                            108                                                      59                                 

Pescara                                45                                                     244

 Teramo                                85                                                     222

Regione                               295                                                     538

 Le indicazioni operative  fornite dal Ministero del Lavoro  prevedono  che solo dopo che    siano state   impegnate tutte  le quote relative al  DPCM del 30.10.07, verranno  rese disponibili agli uffici periferici quelle   di cuial  s DPCM del 3.12.08   attraverso il sistema informatizzato Silen.

Inoltre è stabilito che il Ministero dell’Interno trasmetterà alla Dir:Gen.Immigrazione del Ministero del Lavoro le comunicazioni di attivazione delle procedure relative al DPCM del 3.12.08 presso i singoli   Sportelli  Unici ,cui  seguirà analoga informazione da parte della predetta Direazione Generale   alle  Direzioni del  Lavoro direttamente coinvolte ,con l’avvertenza che le quote del 2008 non verranno assegnate agli uffici periferici del lavoro che hanno  effettuato la  restituzione di quote del 2007 della medesima tipologia.

Infine si stabilisce che le quote del 2007 non più assegnabili e non utilizzabili a livello provinciale che ,a seguito per esempio di rigetto della richiesta ovvero di rinuncia del datore di lavoro ,sono ritornate nella disponibilità degli uffici periferici del lavoiro    dovranno essere restituite alla citata Direzione Generale  Immigrazione ,che  provvederà al loro recupero tramite il Silen ed alla conseguente   redistribuzione verso le strutture territoriali ove risultano ancora aperte le procedure sui flussi 2007.

Si conclude rinviando al sito   lavoro.gov.it per la consultazione del testo  integrale della circolare ministeriale n.7/09  contenente il prospetto  di   ripartizione delle quote  a livello provinciale   .

FIRMATO IL DPCM PER ASSUNZIONI STAGIONALI ANNO 2009 LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

26/03/2009

Il 20 marzo  scorso dal   Presidente del Consiglio dei Ministri  risulta firmato il decreto relativo alla quota massima di lavoratori stagionali extracomunitari  da ammettere  nel territorio nazionale   nell’anno in corso che è  in   fase  di registrazione.

 Il provvedimento consente l’entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero entro la quota massima di 80.000 unità, che verranno  ripartite  a livello territoriale   dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

 Nell’ambito delle 80 mila quote del decreto si preve la destinazione seguente delle medesime :

a) ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.

b)ai  lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

c) ai i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

A seguito della registrazione   e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  del DPCM citato saranno emanate le disposizioni ministeriali attuative  con la distribuzione a livello regionale e provinciale delle 8o mila  quote stabilite.