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REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI

30/09/2013

Si premette che la disciplina delle Societa’ previste dal titolo risulta disposta dall’asrt.10 della olegge n.183/2011 ,  il cui testo ,per facilita’ di consultazione,si riporta di seguito:

                               Art. 10 

  Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti 

  1. All'articolo 3, comma 5, alinea,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le  parole:  «Gli  ordinamenti  professionali  dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto per recepire i seguenti principi:»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per
recepire i seguenti principi:». 
  2. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  sono
abrogate  con  effetto  dall'entrata  in   vigore   del   regolamento
governativo di cui al comma 5». 
  3. E' consentita la costituzione di  societa'  per  l'esercizio  di
attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo
i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice
civile. 
  4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti  le
societa' il cui atto costitutivo preveda: 
    a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'  professionale  da
parte dei soci; 
    b) l'ammissione in  qualita'  di  soci  dei  soli  professionisti
iscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni,
nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'
in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita'  di
investimento; 
    c)  criteri  e  modalita'  affinche'  l'esecuzione  dell'incarico
professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai  soci  in
possesso   dei   requisiti   per   l'esercizio   della    prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia
compiuta  dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il
nominativo  debba  essere   previamente   comunicato   per   iscritto
all'utente; 
    d) le modalita' di esclusione dalla societa' del  socio  che  sia
stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 
  5. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve
contenere l'indicazione di societa' tra professionisti. 
  6. La partecipazione  ad  una  societa'  e'  incompatibile  con  la
partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 
  7. I professionisti soci  sono  tenuti  all'osservanza  del  codice
deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa'  e'  soggetta
al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. 
  8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche  per
l'esercizio di piu' attivita' professionali. 
  9. Restano salvi i diversi modelli  societari  e  associativi  gia'
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di  pubblicazione
della  presente  legge,  adotta  un   regolamento   allo   scopo   di
disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e
7. 
  11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
e' abrogata. 
  12. All'articolo 3, comma  5,  lettera  d),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole:  «prendendo  come  riferimento  le
tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei  compensi  anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse. 

Per dare attuazione alla previsione legislativa di cui sopra ,e' intervenuto
 il Regolamento n.34 dell'8.2.2013 ,il cui testo si puo' consultare cliccando

DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 –

Considerato che, in merito al regime fiscale da applicare ai redditi derivant  dalle Societa’ in parola ,nulla risulta previsto nei provvedimenti sopra citati,appaiono utili e   significative le linee guida che in materia sono state  predisposte   dall’Istituto di ricerca  del CNDCEC ,che le gha diffuse attraverso la circolare n. 34/IR del 19 Settembre 2013 (Visualizza il documento)dal titolo “Il regime fiscale e previdenziale delle societa` tra professionisti”.,

Dopo che   le  precedenti circolari n. 33/IR 2013 (, Visualizza il documento) –e n.32/IR2013(Visualizza il documento avevano esaminato nuova disciplina delle società tra professionisti: iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell’albo, incompatibilità e regime disciplinare,preso atto che, in merito al regime fiscale da applicare ai redditi derivanti  dalle Societa’ in parola ,nulla risulta previsto  dai  provvedimenti sopra citati,appaiono utili e   significative le linee guida che in materia sono state  predisposte   dall’Istituto di ricerca  del CNDCEC ,che le ha diffuse attraverso la circolare n. 34/IR del 19 Settembre 2013 (Visualizza il documento) 


SENTENZA CASSAZIONE DANNI EMOTRASFUSIONE LAVORATORE

30/09/2013

Si richiama l’attenzione sulla sottoriportata Sentenza in cui la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’indennizzo ,comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, in favore di lavoratore danneggiato da emotrasfusione.

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Sentenza 27 settembre 2013, n. 22256

Svolgimento del processo

La sentenza attualmente impugnata (depositata l’11 febbraio 2010) accoglie l’appello del Ministero della Salute avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 5 marzo 2007 e, in riforma di tale sentenza, rigetta la domanda proposta da (…) titolare dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 – nel ricorso introduttivo del giudizio, volta ad ottenere la dichiarazione del proprio diritto alla percezione di quanto dovutole (euro 7440,60) a titolo di capitale per il mancato adeguamento annuo, secondo il tasso di inflazione determinato sulla base degli indici ISTAT, anche della voce “indennità integrativa speciale” (con i relativi interessi legali), che compone il suddetto indennizzo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2005.

La Corte d’appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il Ministero della Salute sostiene che la rivalutazione annua di cui si discute compete soltanto per l’indennizzo e contesta altresì le modalità di calcolo dei conteggi, in considerazione dell’erroneità dell’utilizzazione come base della somma capitale maggiorata dagli interessi, anziché della sola somma capitale;

b) la (…) richiama l’orientamento a sé favorevole espresso da Cass. 28 luglio 2005, n. 15894, cui si è conformata Cass. 27 agosto 2007, n. 18109;

c) tale indirizzo è stato abbandonato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 13 ottobre 2009, n. 21703 e Cass. 19 ottobre 2009, n. 22112), con argomentazioni del tutto condivisibili;

d) ne consegue che, nella specie, la rivalutazione non può essere estesa all’indennità integrativa speciale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso (…), con due atti distinti di impugnazione, il secondo dei quali sostitutivo del primo e articolato in due motivi; resiste, con controricorso, il Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Motivi della decisione

I – Profili preliminari

In primo luogo si rileva che la proposizione del secondo atto di impugnazione, in astratto, nella specie, ammissibile, perché il secondo ricorso è stato proposto in sostituzione del primo e non ad integrazione né correzione dello stesso (vedi, per tutte: Cass. 31 maggio 2010, n. 13257; Cass. 11 maggio 2012, n. 7344), è divenuta priva di effetti significativi, in considerazione degli ultimi sviluppi del quadro normativo di riferimento.

Va, infatti, osservato che il secondo ricorso è stato proposto, in sostituzione del precedente e in seguito ad alcune sopravvenienze verificatesi medio tempore, rappresentate da:

1) l’entrata in vigore dell’art. 11, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in particolare, il citato art. 11, comma 13, ha disposto che «il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione», mentre il successivo comma 14 ha stabilito che «Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

2) il passaggio in giudicato della sentenza n. 1347/2009 del Tribunale di Napoli, che in una controversia tra le stesse parti del presente giudizio relativa ad una analoga domanda della (…), ha accolto la domanda stessa con riferimento all’intero anno 2006.

Va, tuttavia, osservato che, successivamente al suddetto secondo ricorso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 293 del 9 novembre 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 cit..

Dati gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, la sopravvenienza della suddetta sentenza è assolutamente assorbente ai fini della decisione della presente controversia e, quindi, ovviamente, anche con riguardo alla questione della successiva proposizione di due distinti atti di impugnazione da parte della G.. Il secondo ricorso è perciò inammissibile per difetto di interesse.

Il – Sintesi dei motivi di ricorso

Quanto alle censure proposte, la ricorrente, dopo aver posto l’accento sull’efficacia vincolante – anche nella presente controversia – del suddetto giudicato esterno:

a) con il primo motivo prospetta una serie di profili di illegittimità costituzionale del sopravvenuto art. 11, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 cit., da considerare ormai superati per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011;

b) con il secondo motivo denuncia:

1) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992 e dei principi in materia di determinazione dell’indennizzo di cui alla legge medesima;

2) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., difetto di motivazione.

Si contesta l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui sì è uniformata la Corte partenopea, e si rileva che si sarebbe potuti pervenire ad una soluzione differente da quella adottata nella sentenza impugnata, dando il giusto significato ai termini usati dal legislatore nel comma 1 dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992 – sia nella versione originale sia in quelle successive, risultanti dalle modifiche intervenute nel corso del tempo – ed effettuando una lettura combinata delle norme dettate dall’intero art. 2 cit..

Sarebbe così emerso che la somma corrispondente all’integrità integrativa speciale è parte essenziale dell’indennizzo e non si tratta di due distinte e autonome entità, come ha chiarito il legislatore a partire dalle modifiche dell’art. 2 cit. introdotte con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.

IlI – Esame delle censure

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Nella suindicata sentenza n. 293 del 2011, la Corte Costituzionale ha affermato, fra l’altro, che: “l’art. 2, comma 1, della citata legge n. 210 del 1992 (e successive modificazioni) aggiunge che l’indennizzo de quo «consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall’articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L’indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso d’inflazione programmato».

L’art. 2, comma 2 (primo periodo), della medesima legge prevede che l’indennizzo in questione sia integrato da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), e successive modificazioni, contemplata per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.

La rivalutazione su base annua, secondo il tasso d’inflazione programmato, dell’assegno disciplinato dall’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992 non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con l’art. 1, comma 1, della legge n. 238 del 1997. Nulla, invece, fu disposto al riguardo per la seconda componente dell’indennizzo, cioè per la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse per l’appunto funzione integrativa dell’indennizzo medesimo.

Sulla possibilità di rivalutare o meno la detta somma la giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo contrastante (in senso favorevole alla rivalutazione, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze del 27 agosto 2007, n. 18109 e del 28 luglio 2005, n. 15894, secondo cui l’importo bimestrale corrisposto agli aventi diritto all’indennizzo deve essere rivalutato secondo il tasso d’inflazione annualmente programmato, sia con riferimento all’assegno di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, sia con riferimento alla somma prevista dall’art. 2, comma 2, della medesima legge; in senso contrario, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza del 19 ottobre 2009, n. 22112 e 13 ottobre 2009, n. 21703, secondo le quali la possibilità di rivalutare la somma de qua sarebbe esclusa sia dal dato testuale, sia dal rilievo che l’indennità integrativa speciale avrebbe proprio la funzione di attenuare o impedire gli effetti della svalutazione monetaria, onde sarebbe ragionevole che ne sia esclusa la rivalutabilità).

La giurisprudenza di merito ha in prevalenza seguito il primo orientamento.

In questo quadro, è intervenuta la normativa censurata, recata dall’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.”.

“Tale disciplina non è conforme al parametro dettato dall’art. 3, primo comma, Cost., in quanto risulta in violazione del principio di uguaglianza.

Va premesso che, come questa Corte ha già chiarito, la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno in base alla previsione dell’art. 2043 del codice civile, il diritto ad un equo indennizzo, in forza dell’art. 32 in collegamento con l’art. 2 Cost., qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell’adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie (fattispecie alla quale è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società: sentenza n. 27 del 1998); nonché il diritto, qualora ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 2 e 38, secondo comma, Cost., a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell’ambito della propria discrezionalità (sentenze n. 342 del 2006, n. 226 del 2000 e n. 118 del 1996).

La situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite è riconducibile all’ultima delle ipotesi ora indicate. E il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è intervenuto con la legge n. 210 del 1992, prevedendo (tra l’altro) un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in diritto), misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009).

Le scelte del legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella sfera della sua discrezionalità. Tuttavia, compete a questa Corte verificare che esse non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia (sentenze n. 342 del 2006 e n. 226 del 2000).

Ciò posto, si deve rilevare che con l’art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), è stato disposto che «L’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia».

L’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) rinvia, a sua volta, ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 e disciplina l’ulteriore indennizzo ai medesimi spettante, determinandone importo e modalità di erogazione (comma 1). Il comma 4 della norma statuisce che «L’intero importo dell’indennizzo, stabilito ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT». Per il richiamo effettuato dalla legge n. 24 del 2007 all’intero art. 1 della legge n. 229 del 2005 anche quest’ultima disposizione si applica all’indennizzo riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide. Del resto, il regolamento di esecuzione dell’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, recato dal decreto ministeriale del 2 ottobre 2009, n. 163 (Regolamento di esecuzione dell’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco), ribadisce nell’art. 1, comma 4, che l’importo dell’indennizzo suddetto «è interamente rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT».

Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una visione unificatrice (sentenza n. 423 del 2000 e ordinanza n. 522 del 2000). Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone affette da sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost..

In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3, comma primo, Cost., la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide.

A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero indennizzo, mentre alte prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione programmato: art. 2, comma 1, legge n. 210 del 1992) è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l’altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra riscontrate tra i due benefici.

La tesi della difesa dello Stato, secondo cui essi in realtà resterebbero differenziati ab origine, «nel senso che il relativo ammontare è comunque diverso», anche a prescindere dalla rivalutabilità o meno della componente commisurata alla indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere condivisa. Infatti, il diverso ammontare dell’indennizzo attiene alla determinazione del quantum e, quindi, risponde a legittime scelte discrezionali del legislatore che non sono qui in discussione. Esse, comunque, non incidono sulle ragioni unificanti sopra evidenziate.

Conclusivamente, alla stregua delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010. La declaratoria riguarda anche il successivo comma 14, trattandosi di disposizione strettamente connessa alla precedente, in quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma interpretativa, della quale, dunque, segue la sorte”.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 136, primo comma, Cost. “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una nonna di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”, inoltre l’art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 prevede che detta norma dal medesimo giorno «non possa avere applicazione». Di qui l’efficacia erga omnes della dichiarazione di incostituzionalità e l’obbligo gravante su tutti i giudici (compreso, ovviamente, il giudice a quo) di disapplicare la norma dichiarata incostituzionale. Peraltro, l’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento trova un limite nei cosiddetti «rapporti esauriti», vale a dire in quei rapporti che sono stati definitivamente risolti a livello giudiziario o che non sono comunque più azionabili. Tale principio è stato più volte enunciato dalla stessa Corte, che ha affermato essere «nella logica del giudizio costituzionale incidentale che – ferma restando la perdita di efficacia della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, e la sua inapplicabilità nel giudizio a quo e in tutti quelli ancora pendenti, anche in relazione a situazioni determinatesi antecedentemente – la retroattività delle pronunce d’incostituzionalità trovi un limite nei rapporti ormai esauriti, la cui definizione – nel rispetto del principio di uguaglianza e di ragionevolezza – spetta solo al legislatore di determinare» (vedi, per tutte: Corte cost. sentenza n. 3 del 1996). Va anche precisato che il limite dei rapporti esauriti non vale, però, in relazione alle sentenze penali di condanna: l’articolo 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, stabilisce, infatti, che «[q]uando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali».

Detto questo, ai fini della presente controversia è indubbio che per effetto della richiamata sentenza n. 293 del 2011 della Corte costituzionale, in favore della attuale ricorrente, la componente dell’indennizzo costituita dall’indennità integrativa speciale di cui al secondo comma dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992 è rivalutabile secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all’art. 2, primo comma, della stessa legge n. 210 del 1992 (nello stesso senso vedi: Cass. 5 aprile 2013, n. 8433).

Tale considerazione è assorbente rispetto a tutti i proposti profili di censura.

IV – Conclusioni

In sintesi il ricorso va accolto. Conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la dichiarazione del diritto di (…) ad ottenere la rivalutazione secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all’art. 2, primo comma, della stessa legge n. 210 del 1992 della voce indennità integrativa speciale, che compone l’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 di cui è titolare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2005, come richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.

Il sopravvenire della sentenza dì incostituzionalità costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di A. G. ad ottenere l’adeguamento della voce indennità integrativa speciale, che compone l’indennizzo ex legge n. 210 del 1992, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2005, come richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio. Compensa, tra le parti, le spese dell’intero processo.

PRESTAZIONI ESENTI DA OBBLIGO ASSUNZIONE ,RETRIBUZIONE E CONTRIBUZIONE

30/09/2013

In ordine alle  prestazioni di cui al titolo, è da dire che alcune delle stesse sono espresamente individuate da disposizioni legislative ,mentre altre sono state indicate dalla prassi aministrativa.

Nelle prime rientrano quelle  di cui all’art.74 del dec.levo n.276/03 ed all’art.21 comma 3 ter della legge n.326/03 ,di coversione del decreto legge  n.269/03.

L’art.74 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276  “   intitolato “Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”,  ha  normativamente definita l’attività prestata a titolo occasionale in agricoltura ,prevedendo che:

“Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione di lavori”.

 Come è noto, le prestazioni in parola  erano state disciplinate   attraverso l’articolo 122 della legge 23 dicembre 2000 n. 388   e l’articolo 45 della legge 27 dicembre 2002 n. 289  , ma si trattava di norme sperimentali ad efficacia temporale limitata.

In particolare, l’articolo 122 della legge 388/2000 era destinato a regolamentare le prestazioni in oggetto per un periodo non superiore a due anni e riconosceva la possibilità ai coltivatori diretti di avvalersi, per la sola raccolta dei prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi.

Come chiarito dalla  circolare  Inps   n. 184/01 , il citato articolo 122 configurava i rapporti in esame, purché intervenuti a titolo gratuito, come mere collaborazioni occasionali non produttive di obbligazioni contributive, escludendone l’inquadramento sia nello schema del lavoro subordinato, sia in quello del lavoro autonomo.

Successivamente  l’   articolo 45 della Legge 289/2002 ha regolamentato la materia limitatamente all’anno 2003, riconoscendo ai coltivatori diretti, ancora una volta per la sola raccolta dei prodotti agricoli, la possibilità di avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 90 giorni. Tale disposizione richiedeva, ai fini dell’applicazione, un decreto Ministeriale attuativo ,non   emanato.

 

  L’articolo 74  dianzi citato   ha individuato una nuova definizione di prestazioni occasionali, attraverso una disciplina che, a differenza delle precedenti norme, è diretta, cioè non richiede provvedimenti attuativi ed è, altresì, priva di precostituiti limiti di efficacia temporale.

Sotto il profilo soggettivo, le prestazioni previste dalla suddetta norma   devono essere svolte da parenti e affini sino al terzo grado., come risultano   nell’allegata tabella

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cc). 

 
IV Grado
III Grado
II Grado
I Grado
Trisavi
Bisnonni
Nonni
Genitori
II grado
Fratelli
Sorelle
ñASCENDENTI
III grado
Zii
Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
DE CUIUS
ð
COLLATERALI
IV grado
Prozii
Pronipoti
Primi cugini
òDISCENDENTI
V grado
Figli di prozii
Secondi nipoti
Secondi cugini
I Grado
II Grado
III Grado
IV Grado
Figli
Nipoti (figli dei figli)
Pronipoti
Figli dei pronipoti
VI grado
Altri cugini
La parentela e i suoi gradi nella famiglia
Parentela in
linea retta: 
Persone di cui l’una discende dall’altra (es. madre e figlia)
Parentela in
linea collaterale:
Persone che pur avendo uno stipite comune,  non discendono l’una dall’altra (es. fratello e sorella, zio e nipote). 
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.
La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado … (art. 77 e 572 cc)
L’Inps ha fornito chiarimenti sull’argomento con la circolare n.22dell’8 febbraio 2005, che  si  ripoortano  di seguito

La disposizione legislativa, a differenza delle precedenti, non fa esplicito riferimento alla figura del coltivatore diretto quale soggetto in relazione al quale deve sussistere il grado di parentela o affinità. Tuttavia la norma in esame implicitamente cristallizza una disciplina già esistente, contenuta nell’art. 122 legge 388/2000 e nell’art. 45 legge 289/2002 e che richiamava espressamente la figura del coltivatore diretto quale soggetto destinatario delle collaborazioni occasionali di parenti e affini.

Da quanto in premessa, anche l’articolo 74 deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di cui trattasi devono provenire da parenti e affini, entro il terzo grado, di coltivatori diretti.

Con riguardo all’oggetto delle prestazioni, la norma, a differenza delle precedenti discipline, non lo limita alla sola raccolta dei prodotti agricoli, ma lo individua genericamente nelle “…prestazioni svolte da…”.

Ne consegue che, mentre in passato le prestazioni occasionali potevano avere ad oggetto esclusivamente attività di raccolta dei prodotti agricoli,  con l’articolo 74 qualunque attività definibile agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile può, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, integrare una prestazione occasionale.

Le prestazioni devono avere tre caratteri fondamentali,ossia che devono essere svolte:

1)  in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo

2) esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale

3) gratuitamente , ovvero senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Rispetto al primo punto, si ritengono sussistere l’occasionalità o la ricorrenza di breve periodo quando l’attività è resa senza carattere di abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell’anno, ma sempre per brevi intervalli di tempo.

In mancanza di precise indicazioni legislative ed amministrative  sul limite temporale massimo entro cui deve contenersi l’attività per essere considerata occasionale o di breve periodo, si  ritiene che la stessa  possa essere   commisurata alla durata normale delle singole  operazioni  stagionali interessate  (raccolta pomodori,frutta ,ortaggi ,uva,olive,ecc.)  . ,cui di volta in volta si partecipa

Con riferimento al secondo punto, le prestazioni devono essere fornite a titolo di aiuto, unilaterale o reciproco, o in adempimento di un dovere esclusivamente morale; qualora la prestazione sia fornita in esecuzione di una obbligazione giuridica, non sussistono gli estremi del lavoro occasionale.

In merito al terzo punto, le prestazioni devono essere gratuite ,pertanto  il beneficiario delle presazioni  non deve corrispondere alcun compenso a titolo di retribuzione o corrispettivo per l’attività prestata.

Non alterano la gratuità della prestazione i rimborsi delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (es. vitto, alloggio, spese per l’acquisto di attrezzi ,materiali ,  ecc.), che l’imprenditore può pertanto corrispondere ai prestatori, senza che ciò comporti modifica del titolo della prestazione.

Ai sensi dell’articolo in esame, ricorrendo tutti i requisiti sopra descritti, le attività prestate dal parente o affine sono considerate come “prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo.

Ne consegue che le stesse non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali e pertanto non sussiste obbligo di denuncia  , come si desume, tra l’altro, dal principio di cui alla legge delega n. 30/2003, articolo 4 lettera f): “configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale, senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole”. 

Per quanto riguarda le prestazioni previste dalla seconda delle due fonti   normative  citata all’inizio della presente esposizione,si  rimarca  che la  stessa si stabilisce  quanto segue:” Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. E’ fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”

Rispetto a tale  norma   appare confacente esternare qualche considerazione ed  alcune riflessioni,la prima dele quali   riguarda il concetto di collaborazione occasionale.

In proposito ,anzitutto ,è da dire che le prestazioni di cui sopra ,si aggiungono     alle occasionali   previste dall’art. articolo  61 ed alle   accessorie occasionali  disciplinate.70 comma 2  che presentano elementi  del tutto  differenti ,in quanto    è espressamente previsto il requisito dell’onerosità della prestazione (rispettivamente 5.000 e 3.000 euro nell’anno solare)   ,mentre manca  peraltro  ogni specifico riferimento  alla parentela.

Per quelle dell’art.21 comma 6 ter legge 326/03 , invece, si parla  esplicitamente di gratuità, così come è   previsto per le prestazioni agricole ex art. 74.dec.legvo n.276/03.

Inoltre, si sottolinea circa  la durata temporale che  ,parlandosi  di  di novanta giorni nell’anno ,lo stesso è da intendersi ,mancando   diversa  specificazione , come  solare .

Peraltro è da richiamare l’attenzione sulla   delimitazione  sui  soggetti che possono fornire le  collaborazioni occasional in questione  ,trattandosi  di parenti entro il terzo grado del titolare dell’impresa artigiana, con esclusione quindi, a differenza del settore agricolo, degli affini.

Un’uleteriore considerazione concerne lo stato soggettivo   del parente  , il quale può anche  essere studente  in  qualsiasi scuola di ogni ordine e grado: ovviamente si reputa  che  occorre rispettare il limite

di età minima ,che non può essere inferiore ai  16 anni e che  l’impegno di collaborazione non deve contrastare con l’obbligo scolastico.

Del tutto oscuro a prima vista appare  la specificazione “avente anche il titolo di studente” ,a meno che non si voglia dare alla stessa che quando la collaborazione del parente viene da un parente studente, può risultare legittima la prestazione  pure nel caso in cui fornirla comporta  l’assenza dalla frequenza scolastica.

Si   richiama altresì   la situazione  soggettiva   che    deve   essere posseduta dal titolare dell’azienda artigiana ,che appunto deve trovarsi  nella condizione temporanea di impossibilità ad espletare il proprio lavoro , avvertendo che  ,in base al testo della    norma    ,può   essere  conseguente ad un fatto   fisico      (  es. malattia, infortunio, gravidanza, ecc.) ,ma   anche  connessa    a situazioni temporanee di indisponibilità

Infine ,si accenna  all’assicurazione INAIL ,    che in   caso degli artigiani con “collaboratori occasionali parenti” c’è, mentre per le prestazioni in agricoltura che esulano dal mercato del lavoro di cui si è parlato prima, esso non è rinvenibile. L’obbligo assicurativo antinfortunistico comporta la denuncia istantanea nominativa all’Istituto come previsto dall’art. 14 del D. L.vo n. 38/2000.

Si conclude   sottolineando che   :

a) non instaurandosi un  rapporto di lavoro subordinato, l’utilizzazione non è soggetta ad alcun obbligo comunicativo verso il centro per l’impiego ;

b)  manca  il richiamo esplicito alle “spese di mantenimento ed esecuzione dei lavori” che, invece, si trova nelle prestazioni agricole disciplinate dall’art. 74 . Comunque è da ritenere  che possono     esserci in concreto  ed in tale ipotesi trattandosi di rimborsi  di costi sostenuti ,le stesse possono ammettersi  ,restando escluso che  per questo si realizzi  una correponsione di compenso .

Invece ,sono di natura amministrativa le disposizioni del MLPS   previste  dalla   circolare    n. 10 giugno 2013, n. 10478 e  lettera circolare del 5 agosto 2013  , riguardanti  entrambe  le prestazioni occasionali dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio ,

Con  la prima circolare  risultano forniti    importanti parametri di  orientamento e comportamento per il personale ispettivo  ed al riguardo  agli organi deputati a decidere su eventuali ricorsi amministrativi in merito alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro,considerato che si prevede quanto segue

 Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti da parte del personale ispettivo, nonché da parte   di professionisti e di associazioni di categoria, in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a tre   diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio.

I quesiti sollevati attengono, in particolare, alla possibilità per l’imprenditore, rientrante in uno dei citati settori, di utilizzare l’attività di familiari – già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo – a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell’Istituto previdenziale competente.

Si riscontra, infatti, di frequente che. nelle piccole realtà imprenditoriali. il soggetto titolare dell’azienda si avvalga della collaborazione di coniuge, parenti e affini, per espletare compiti o attività a carattere puramente residuale o saltuario, a titolo di mero “aiuto” nella conduzione dell’azienda.

Quadro normativo

Nella maggior parie dei casi, la collaborazione prestala all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, basala sulla cd. affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Sull’argomento in esame – il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell’imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS – la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto.

In via prioritaria, appare opportuno ricondurre nell’ambito delle collaborazioni occasionali affectionis causa, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale, le prestazioni rese da pensionati, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Le ragioni possono essere molte; la scarsa volontà di impegnarsi in una attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare. In sintesi è sempre possibile individuare una o più ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo. Ciò appare tanto più plausibile in quanto la “contropartita” di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata di pensione, potrebbe apparire poco “invitante” anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare.

Alla luce di tali osservazioni, il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.

Analoga conclusione può adottarsi nell’ipotesi di prestazioni svolte dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.

Nei suddetti casi, dunque, la collaborazione del familiare si considera “presuntivamente” di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una “prestazione lavorativa” in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile.

Fatta questa premessa per illustrare due casi specifici di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale, ricordiamo alcuni interventi di legge aventi l’obiettivo di affermare. al verificarsi di determinate condizioni, il carattere occasionale della prestazione lavorativa.

Il riferimento è in particolare agli artt. 21 comma 6 ter D.I.. n. 260/2003 (conv. da I.. n. 326/2003) e 74. D.I.gs. n. 276/2003 concernenti, rispettivamente, la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese appartenenti ai settori dell’artigianato e dell’agricoltura.

La prima delle due disposizioni stabilisce che “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni”. La norma prosegue, inoltre, evidenziando che le collaborazioni debbano avere “carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale”, ovvero senza corresponsione alcuna di compensi ed essere rese nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. Resta ferma, tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali ex D.P.R. n. 1124/1965 (cfr. art. 21 comma 6 ter).

Con riferimento alle attività agricole, l’art.74 D.Lgs. n. 276/2003 dispone, invece, che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (…).

Per quanto concerne il settore del commercio, pur non rinvenendosi un’espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, si può comunque richiamare l’art. 29. L. n. 160/1975, come modificato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n 613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Comune denominatore delle norme sopra illustrate è costituito dal fattore dell’occasionalità che rappresenta l’elemento dirimerne al fine di escludere l’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare a titolo gratuito.

Parametri e casistiche utili al riscontro dell’occasionalità nelle collaborazioni familiari.

Prendendo le mosse dal summenzionato quadro normativo, obiettivo della presente circolare risulta quello di fornire indicazioni di cantiere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva anche mediante l’utilizzo di presunzioni operative; ciò al fine di orientare le valutazioni in merito alle collaborazioni familiari di tipo occasionale escluse dagli obblighi previdenziali, assicurando in tal modo un’uniforme applicazione della soluzioni da adottare in sede di accertamento ispettivo.

Occorre sottolineare, innanzitutto, che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituata e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa.

Al di fuori delle fattispecie sopra declinate (familiare pensionato o lavoratore full time), al fine di fornire una linea guida che orienti il giudizio sulla non abitualità della prestazione, appare opportuno individuare un parametro  di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea generale al fine di uniformare l’attività di vigilanza in ordine all’accertamento delle collaborazioni “familiari” in questione.

Tale parametro può essere utilmente desunto dalla disposizione di cui all’art. 21 comma 6 ter citato già previsto specificatamente per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita prestata nel caso in cui il familiare sia impossibilitato al lavoro. Lo stesso può dunque essere ragionevolmente applicato agli artigiani al commercio e al settore agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale.

Sii ricorda, infatti, che la norma considera collaborazioni occasionali, in deroga alla normativa previdenziale vigente, le prestazioni rese da parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo del corso dell’anno non superiore a novanta giorni

In tal senso, nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare.

Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

Trattandosi di parametro esclusivamente orientativo non si ritiene necessario, ai fini del rispetto dello stesso, che l’attività del collaboratore venga svolta “in sostituzione” del titolare dell’azienda. L’art. 21. infatti, fa semplicemente riferimento all’ipotesi di temporanea impossibilità dell’imprenditore di espletare la propria attività lavorativa ed appare dunque possibile riscontrare la genuina occasionalità della prestazione del collaboratore a prescindere dalla contestuale presenza del titolare nei locali dell’azienda ove impegnato in altre attività.

Sotto il profilo propriamente istruttorio, in virtù dei criteri generali di riparti/ione dell’onere della prova, il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà evidentemente essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.

Vincolo di parentela e natura giuridica dell’impresa

Per quanto attiene al riscontro del vincolo di parentela, si ritiene opportuno ricondurre in linea generale nell’ambito delle collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale, quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità lino al quarto grado. In proposito, si ricorda che sono parenti:

– di primo grado i genitori e i figli;

– di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;

– di terzo grado i bisnonni e gli zii;

– i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.

Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge:

– di primo grado i suoceri;

– di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;

– di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

Per quanto infine concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito, in linea di massima vale la regola generale che l’obbligo contributivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata. Disposizioni più specifiche valgono per le imprese artigiane e agricole, soprattutto in ragione delle possibili attività esercitate. Per quanto riguarda l’impresa artigiana, essa può essere esercitata in forma individuale e di società, a responsabilità limitata (INPS circ. n. 126/1997), in nome collettivo (INPS circ. n. 94/1987) e in accomandita semplice (INPS circ. nn. 126 e 179 del 1997). restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni. Più complesse sono le disposizioni che individuano la figura dell’imprenditore agricolo e per tale motivo si rimanda in primo luogo alle specifiche norme su coltivatori diretti . coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Collaborazioni familiari non occasionali – tipologie contrattuali

Merita una ulteriore considerazione la circostanza che nelle realtà imprenditoriali il familiare collaboratore sia inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher.

Nel rispetto della libere scelte imprenditoriali, nulla vieta, infatti, che il titolare dell’azienda possa avvalersi dell’ausilio del collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico.

In queste ipotesi, l’eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro posti in essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate.

In altri termini, laddove il familiare risulti inquadrato nell’ambito di tipologie contrattuali di lavoro subordinalo o autonomo (ad esempio iscrizione alla gestione INPS in concomitanza di eventi che danno diritto alle prestazioni indennitarie di maternità), si predisporrà l’attività istruttoria alla luce dei consueti criteri già evidenziali da questo Ministero in precedenti circolari.

Con la  lettera circolare del 05/08/2013,la DGAI del Ministero del Lavoro ,a seguito di richiesta di chiarimenti ,ha ritenuto di fornire ulteriori indicazioni alle strutture territoriali competenti in materia di vigilanza rispetto  alle collaborazioni dei familiari sempre con riferimento alle attivita’  dei settori a gricoltura,commercio e artigianato , facendo particolare riferimento all’obblighi assicurativi Inail e al conteggio dei dipendenti per la sospensione dell’attivita’ aziendale.

Infatt i si evidenzia che  le  disposizioni  della lettera circolare prot. 10478 del 10 giugno 2013  , a seguito di chiarimenti da parte dell’ Inail, sono evidentemente da riferire   agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.

Relativamente agli obblighi assicurativi Inail, il Dicastero del Lavoro precisa che gli stessi sussistono ogni qual volta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”.

In via del tutto esemplificati, il Ministero intende quale prestazione “accidentale” quella resa una/due colte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le stesse prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.

Alla luce di quanto sopra pertanto occorre osservare che:

– la base numerica su cui calcolare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo deve ricomprendere anche i lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente” e cioè i lavoratori non soggetti all’iscrizione Inail;

– ai fini dell’individuazione della quota del 20% necessaria per l’adozione dell’anzidetto provvedimento non vanno computati i lavoratori non assicurabili all’Inail in base alle indicazioni fornite con la lettera circolare in esame.

Per il testo integrale della nota cliccare lettera circolare del 05/08/2013

 .

PERMESSI LEGGE 104/92 PER ASSISTENZA PIU’ FAMILIARI INVALIDI

30/09/2013

In merito   all’argomento di cui al   titolo,  si fa riferimento in primo luogo  all’art.6 del decreto legvo n.119/11,poi alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubbica n.1 del 3 febbaio 2012 ed infine alla circolare Inps n.32  del 6 marzo 2012.

L’ art.6   recita quanto segue :

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è   apportata e la  seguente modificazione:

” al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu’ persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i 65 anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»

A sua volta ,la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica afferma che :

“Il  d.lgs. 119/2011, ha aggiunto un nuovo periodo al comma 3 dell’articolo 33 della Legge 104/92, disponendo che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”

-La  circolare Inps stabilisce :

” Lart. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.

Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/92, «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».

Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità.

La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”

 Pertanto , si superano con la nuova disposizione  le incertezze ed i condizionament che in precedenza hanno  determinato posizioni confliggenti sull’argomento  e comportamernti non sempre uniformi ed omogenei  da parte dei datori di lsavoro privati e pubblici ,che spesso hannpo indotto i lavoratori interessati a ricorrere alla magistratura per veder tutelati i propri diritti  in materia.

Sia L’INPS che il DFP riprendendo la normativa richiamata, concordano aggiungendo che non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado (zii e i bisnonni), nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore sia deceduti o mancanti o invalidi o ultra65enni.

DISCIPLINA VIGENTE PER INCENTIVI ASSUNZIONI

29/09/2013
Il dec.legge n.76/13 ,convertito in legge n.99/13,risulta in ordine di tempo,l’ultimo provvedimento  che
prevede incentivi per l’occupazione ed il lavoro ,sottolineando che gli stessi possono essere contributivi
e normativi , rinviando per  la relativa differenza   all’esposizione ed esemplificazione che
degli stessi  fornisce   il  Ministero del Lavoro  nella  Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008,
1. PREMESSA CIRCA LIMITI E CONDIZIONI INCENTIVI PER ASSUNZIONI
Prima di individuare le varie fattispecie di assunzioni  in ordine alle quali  le leggi prevedono
bonus ed agevolazioni,risulta confacente  premettere quali sono le condizioni stabilitiedalla normativa
per accedere agli incentivi   in  questione ,evidenziando, anzitutto ,che la legge n.92/12 ha riorganizzato dette condizioni,prevedendo  all’art.4 ,commi da 12 a 14 ,   che  per  garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si  applicano i seguenti princìpi:a) a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva,restando inteso che  gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;b) b)gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e detta esclusione opera   anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;c) c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;d) d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (Sent.Cassazione n.16288 dell’16.7.2011 ed art.2539 cc),fermo restando che , in caso di somministrazione, tale condizione si applica anche all’utilizzatore.Inoltre è stabilito che  per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato,mentre non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo..Infine  si  evidenzia la nuova disposizione ,prevista nel comma 15 del richiamato art.4, secondo cui l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un (qualsiasi )rapporto di lavoro o di somministrazione(incentivato) producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Peraltro ,è da  aggiungere  che  limiti e condizioni per conseguire  agevolazioni per le assuzioni erano contenutenell’art.1 comma 1175 della legge n.2096/06,secondo cui :”  A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita’ contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.”
Si osserva,circa il rispetto da parte del datore di lavoro degli “accordi e contratti Collettivi” di cui all’1 ,comma 1175 riportato, che occerre che venga applicata la sola parte economica e norativa degli stessi ,rrelatibva al trattamento dei lavoratori e npon anche la parte obbligatoria ,che regolamenta i rapporti tra le organizzazioni stipulanti ed in genere istituisce organismi paritetici ,come ad esempio gli enti bilaterali,l’adesione ai quali non è condizione per godere dei benefici  .
Da ultimo ,in merito alle limitazioni e condizionamenti che si possono registrare nell’acquisizione da parte dei daiori di lavoro delle agevolazioni per le assunzioni,si  deve fare cenno  a quelli  derioventi dalla previsione ,divenuta ormai  una
  regola ,che le domande aziendali vanno rimesse alle istituzioni compertenti esclusivamente on line ,che, se per un verso garaniscono celerita’ e trasparenza all’azione amministrativa ,consentendo inoltre il monitoraggio delle risporse finanziarie  assegnate allo scopo ,per un altro verso non garantiscono a tutti i datori di lavoro in regola con i requisiti stabili di accedere sagli incentivi ,posto che gli stessio sono appsnnaggio di quelli meglio attrezzati sotto il profilo tecnologioco e dotati di maggior  confiodenza e destrezza con gli strumenti telematici .
Premesso quanto sopra ., di seguito si esaminano le fattispecie ,previste  da specifiche   norme legislative   attualmente vigenti , in cui    viene offerta  ai datori di lavoro la possibilita’ di procedere alle assunzioni agevolate.
2.INCENTIVI PER ASSUNZIONE LAVORATORI  BENEFICIARI  AMMORTIZZATORI SOCIALI
Quando si parla di   lavoratori beneficiari di  amortizzatori sociali i , si fa riferimento sia  a dipendenti   sospesi  o  lavoranti ad orario ridotto ,sia a dipendenti licenziati ,che utilizzano rispettivamente  la cassa integrazione guadagni ovvero l’indennità di mobilita’ o di disoccupazione(dall’1.1.13 ASPI) ,sottilineando che  i predetti ammortizzatori sociali   possono essere  accordati  in via  ordinaria oppure in deroga

In relazione a quanto or ora detto,si osserva  che nel tempo sono stati  molteplici  i provvedimenti legislativi

intervenuti ,che ,per favorire la  norale ripresa lavorativa dei dipendenti sospesi,ad orario ridotto  e licenziati ,

prevedono in favore delle imprese ovvero dei datori in genere agevolazioni contributive e/o incentivi economici

collegati alle asssunzioni  dei  lavoratori

In proposito si citano i seguenti:

-Art.9 comma 2 legge n.407/90

-Artt.8,commi 2 e 4 ,e  25  ,comma 2 ,legge n.223/91

-Art .4, comma 3 ,legge n.236/93

-Art.7 ter,comma 7,  dec.legge n.5/09 , covertito in legge n.33/09

-Art .7 ,comma 5 b,lett.b) del decreto legge n.76/2013,conv.in legge n.99/13

Di seguito si esamina  la previsione  di ciascuna delle sopra elencate disposizioni legislative.

A) Art.9 comma 2 legge n.407/90

I lavoratori in cigs da almeno 24 mesi che  vengono  assunti da imprese con rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine ,anche parziale ,purchè non in sostituzione di  lavoratori licenziati per qualsiasi causa o sospesi

nei sei mesi precedenti   , consentono alle stesse per un periodo di 36 mesi  :

-se operanti al centro nord  di pagare i contributi previdenziali ed assicurativi al 50 %

se operanti nel mezzogiorno o   artigiane di godere  dell’esenzione totale dai contributi suddetti.

Specifiche indicazioni applicative sull’argomento sono previste  dal messaggio inps  n. 20607 del 30.5.2005 ,a cui si rinvia.

Inoltre è stabilito che  per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato,mentre non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Altresì  è da evidenziare  che all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».

Pertanto ,il nuovo testo della disposizione citata ,risulta essere il seguente:”9. A decorrere dal 1› gennaio 1991  nei  confronti  dei  datori  di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno  ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento  straordinario di integrazione salariale da un periodo  uguale  a  quello  suddetto, quando esse  non  siano  effettuate  in  sostituzione  di  lavoratori dipendenti dalle stesse imprese  per  qualsiasi  causa  licenziati  o sospesi,

Le modifiche introdotte sull’art.8 comma 9 della legge n.407/90 sono state oggetto di istruzioni da parte dell’Inps con la circolare n.137/12,cui si rinvia ,richiamando l’attenzione in particolare sulle indicazioni riguardanti il principio del cumulo e le assuzioni a scopo di somministrazione

B) Artt.8,commi 2 e 4 ,e  25  ,comma 2 ,legge n.223/91

a ) I   lavoratori in mobilità ,nell’ambito di una    fattispecie  che appare  distinta ed aggiuntiva rispetto  alla disciplina generale  per le  assunzioni a  temine   contenuta nel  dec.leg.vo n.368/01,possono venir assunti con contratto

a tempo  determinato non superiore a 12 mesi  , anche in periodi frazionati, consentendo  al datore di lavoro di usufruire della    contribuzione  di sua spettanza  in misura pari a quella      degli   apprendisti ,nonchè , in caso di trasformazione  del rapporto  a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento , il riconoscimento  di detto beneficio per ulteriori dodici mesi ;

b) Il  datore di lavoro che senza esservi tenuto  ,  in quanto obbligato a rispettareb il diritto di precedenza riconosciuto  per sei mesi ai lavoratori  licenziati per riduzione di personale  ,  assume a tempo pieno ed indeterminato  ovvero trasforma a tempo pieno ed  indeterminato  i contratti a termine  dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e beneficiari della relativa indennità   è riconosciuto ,oltre la riduzione per 18 ovvero 12 mesi dell ‘aliquota  contributiva  di spettanza  nella misura prevista per gli apprendisti  , anche , per ogni mensilità di  retribuzione corrisposta al lavoratore,  un contributo mensile pari al  50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe  spettata all’assunto per un periodo  non superiore a 12 mesi ,che salgono    a  24 ovvero  a 36 mesi per  i datori di lavoro operanti   nelle  aree meridionali  ( Abruzzo compreso ),  se  trattasi  di   lavoratori d’età superiore a cinquant’anni   all’atto dell’assunzione  ;

c)   I   benefici contributivi ed economici di cui alle lettere  a) e b) ad avviso del Ministero del Lavoro,che in tal senso si è pronunciato nella  nota n.25/1 /0001564 del 13.7.06  ,  rispondendo  a corrispondente interpello,spettano anche  alle aziende che riassumono i lavoratori posti  in mobilità, dopo che sono trascorsi sei mesi dal licenziamento.

d )Il  contributo economico   di cui alla precedente lettera  b) ( ved.  circolare Inps n.252 del 30.10.92)  spetta dal giorno dell’assunzione  o della trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato  e cessa nel giorno del corrispondente anno  di scadenza ,precedente a quello di inizio dell’erogazione .Scaduto l’arco temporale di spettanza  il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi

titolo non retribuiti.

Il beneficio  in questione non può comunque superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora

spettata al lavoratore   assunto,  che va da determinata  di volta in volta ,in riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo presente, tra l’altro, che il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso – in applicazione dell’art. 7, 3° comma, della legge n. 223/1991 – dalla data in cui il lavoratore   percepisce   la pensione di vecchiaia.

Infine si fa notare che l’ azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall’art. 8, 4° comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all’ufficio riscossione contributi della sede inps presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello allegato alla citata circolare  .

Art .4, comma 3 ,legge n.236/93

Per l’assunzione  a tempo pieno  ed indeterminato   o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro  dei lavoratori sospesi in cigs   da  almeno  tre mesi   presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,si determina il beneficio per

12 mesi  del pagamento della contribuzione pari a quella   degli apprendisti,nonchè del contributo  mensile pari al 50%dell’indennità di  cigs che sarebbe spettata    per un periodo di  9 mesi . Detto contributo viene concesso  sino a  21 mesi  se gli  assunti  risiedono  nei territori  non meridionali    e sino a   33 mesi se  residenti    in quest’ultimi (Abruzzo compreso) ovvero in circoscrizioni  aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,

purchè i datori di lavoro  che effettuano le assunzioni operano  negli stessi territori ed  a condizione che i lavoratori  al momento dell’assunzione  siano  ultracinquantenni.

Art.7ter  ,comma 7,  dec.legge n.5/09 , convertito in legge n.33/09 

La predetta disposizione ,inizialmente valida soltanto per gli anni 2009 e 2010 ,ma prorogata per l’anno  2011e 2012 ,   stabiliva  che ” ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore, evidenziando che   ad illustrare  le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione al beneficio  erano contenute nella circolare Inps n.5 del 13 gennaio 2010 ,

Per il 2013 la norma in questione non risulta prorogata e quindi la sua applicazione è cessata con le assunzioni intervenute entro il 31.12.2012 .

D) Art .7 ,comma 5 b,lett.b), del decreto legge n.76/2013,conv.in legge n.99/13

L’argomento di cui al titolo trova  disciplina nell’art.7 ,comma 5 b,lett.b) del decreto legge n.76/2013,che aggiunge all’art.2   della legge n.92/12 ,dopo il comma 210  ,il comma 10 bis,che ,al fune   di  favorire l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori dell’ASPI,prevede  l’attribuzione ai datori di lavoro che li assumono a tempo pieno ed indeterminato per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennita’ mesnsile predetta ,che sarebbe spettata  al lavoratore assunto.

La disposizione esclude  il beneficio   ,come gia’  dispone la legge n.223/91 ,con riferimento a quei lavoratori licenziati  nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Infine a garanzia della responsabilita’ che si assume ,si stabilisce che l’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

Schematizzando  la dispposizione esposta stabiliusce quanto segue:

Tipologia assunzione

A tempo pieno ed indeterminato,quindi sono escluse le asunzioni a termine ,a tempo psarziale ,nonche’ le trasformnazioni di rèpporti a tempo determinato ovvero a tempo parziale

Datori di lavoro destinatari

Sia imprenditori che non imprenditori di quaslunque settore produtivo ,compresa l’agricoltura

Lavoratori interessati

Tutti quelli che sono beneficiasri dell’Aspi ,mentre sono esclusi i titolari della Mini Aspi

Lavorastori  esclusi

lavoratori licenziati  nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Misura beneficio

Spetta il  50% indennita’ mensile Aspi in godimento  ,da commisurare all’0rario di lavoro  prestato nel mese

Durata beneficio

Va determinata   con riferimento alla durata differenziata dell’Aspi fissata dalla legge con riferimento anche all’eta’ dei lavoratori ed   all’inzio della   decorrenza dell’indennita’ ,detraendo le mensilita’ gia’ usufruite dal lavoratore assunto di  volta in volta

Rispetto norme legge n.92/12  e legge n.296/96

Si rinvia a quanto esposto  nella “Premessa” di questa esposizione

3. INCENTIVO  PER ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI DATORI LAVORO CON MENO15 DIPENDENTI

l beneficio spetta per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, part-time ed in somministrazione.

E’ pari a 190 euro al mese e viene erogato per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 6 mesi per i contratti a termine. Nel caso del part-time, invece, l’incentivo dipende dall’orario: bisogna moltiplicare il beneficio (190 euro) per il rapporto fra l’orario part-time e quello a tempo pieno previsto dal contratto di riferimento.

 Il  lavoratore che viene riassunto deve essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività.

Per poterne usufruire, il datore di lavoro deve anche garantire «interventi di formazione professionale sul posto di lavoro» a favore del neo-assunto, anche mediante «il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale».

In base al comma 4 del decreto direttoriale, l’incentivo spetta anche per i lavoratori soci di cooperative che stabiliscano, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata.

Non è invece riconosciuto nel caso di lavoro domestico.

Il datore di lavoro deve presentare istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l’istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Sarà l’Inps a verificare i requisiti (attraverso le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione) e ad autorizzare il beneficio.

Ricevuto il via libera dell’Inps, l’erogazione avviene attraverso conguaglio sulle dichiarazioni contributive.

L’Inps concede le autorizzazioni all’incentivo fino a esaurimento della somma disponibile di 20 milioni di euro. Il criterio: la valutazione ex ante del costo relativo a ogni singola assunzione, e l‘ordine cronologico di presentazione delle domande.

E’ vietato presentare un’istanza con data antecedente a quella di assunzione.

La misura è finanziata attraverso il Fondo di rotazione per la formazione professionale e dal Fondo sociale europeo previsto dall’articolo 25 della legge 845/1978.

Si ricorda  che si tratta di un provvedimento che ha l’obiettivo di compensare la mancata proroga degli incentivi all’assunzione di lavoratori che vengono licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti e non hanno diritto alla mobilità. Fino al 2012 era prevista una deroga per cui questi lavoratori, anche se non avevano diritto all’indennità, potevano iscriversi nelle liste di mobilità, in modo tale da rientrare negli incentivi. La legge di Stabilità non ha prorogato questa misura, facendo decadere il beneficio, che con questo provvedimento di fatto viene, almeno in parte, ripristinato.

 Cliccare per  il decreto direttoriale 19 aprile 2013

 Di  seguito si evidenziano gli aspetti  principali del provvedimento in questione

 .AMMONTARE RISORSE DISPONINBILI

Il beneficio è di 190 euro mensili per dodici mesi l’anno per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e 190 euro mensili per sei mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.Analogo importo spetta per  l’adesioni come soci alla cooperativa

 Sono disponibili 20 milioni di euro da valere  sul Fondo rotazione formazione e F-.S.E

 .TIPOLOGIA ASSUNZIONI

  Lavoro  a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione,,nonche’ adesione come soci a  cooperativa produzione e lavoro ,stipulando contratto lavoro  dipendente

  PERIODO IN CUI DEVONO  AVVENIRE LE ASSUNZIONI

  Nel corso dell’anno 2013

 LAVORATORI DA ASSUMERE O ASSOCIARE IN COOPERATIVA

Lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione ,da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggetto connesso a cessazione ,trasformazione o riduzione  di attivita’ o di lavoro

   ASSUNZIONI ESCLUSE DA INCENTIVI

Quelle relative a rapporti di lavoro domestico

 .DESTINATARI INCENTIVI

Datori di lavoro privati

 GARANZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSUNTI

Per conseguire i benefici le imprese devono garantire agli assunti interventi di formazione sul podto di lsavoro ,utilizzando anche le risorse delkla formazione continua

 .IMPORTI INCENTIVI

Il beneficio è di 190 euro mensili per dodici mesi l’anno per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e 190 euro mensili per sei mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.Analogo importo spetta per  l’adesioni come soci alla  cooperativa

 MODALITA’ RICHIESTE INCENTIVI

Per usufruire del beneficio i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare una istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata,conformandosi alle modalita’ che sèpetta al’Inps stabilire entro 3o ggiornio dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale

 .AUTORIZZAZIONE INCENTIVI

A seguito dell’accertamento positivo dei requisiti dell’istanza ,tramite le comunicazioni obbligatoria di assunzione e cessazione ,nonche’ mediante le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro,l’Inps sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata , autorizza la fruizione del beneficio,mentre, a seguito dell’autorizzazionre ,l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive

 .RISPETTO ORDINE  PRESENTAZIONE ISTANZE   PER AUTORIZZAZIONE INCEBNTIVI

L’Inp nell’autorizzare i benefici rispetta l’ordine di presentazione in via telemastica della  domanda ,che non puo’ preceddere la decorrenza dell’assunzione

 APPLICAZIONE  REGOLAMENTO (CE) N.1998/06 deòl 15.12.06

Gli incentivi sono fruiti nel rispeto del sopra ciotasto Regolamento ,relativio all’applicazione degli artt.87 e 88 del trasttasto agli aiuti d’importanza minore (” de minimis”)

4.BONUS ASSUNZUNZIONI GIOVANI DA 18 A 29 anni

l decreto legge  28 giugno 2013 n.76 ,relativo ai primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione ,in particolare giovani ,     in vigore  dallo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28.6.2013,risulta convertito  in legge n.99/2013  con  modifiche ed integrazioni efficaci  dal 22 agosto 2013 ,data di pubblicazione   sulla Gazzetta Ufficiale   n.196

In riferimento al  testo coordinato del provvedimento in questione  ,in questa sede si  procede   all’esame   dell’art.1  dello stesso    riguardante   gli”Incentivi per nuove  assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani”,evidenziando gli aspetti particolarmente significativi  dello stesso,sottolineando che le variazioni apportate dalle legge di conversione sono evidenziate in grassetto ovvero con il segno
  RISORSE DISPONIBILI

In attesa dell’adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020,le risorse     sono determinate  nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni   Abruzzo, Campania,Calaria, Basilicata,Molise ,Puglie ,Sicilia e Sardegna a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia’ destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche’, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia’ destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione Europea. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalita’cui sono dfestinate.

Inoltre, a valere  sulle risorse programmate nell'ambito  dei  Programmi
operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province  autonome possono  
 prevedere   l'ulteriorefinanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. 
In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute  a  decorrere  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il
quale si dispone l'attivazione dell'incentivo  medesimo,  e  comunque
intervenute non oltre il 30 giugno 2014. 
  La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. a valere  sulle risorse programmate nell'ambito  dei  Programmi
operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province  autonome  anche
non  rientranti  nel  Mezzogiorno,  possono   prevedere   l'ulteriore
finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso
l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute  a  decorrere  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il
quale si dispone l'attivazione dell'incentivo  medesimo,  e  comunque
intervenute non oltre il 30 giugno 2014. 
  La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. a valere  sulle risorse programmate nell'ambito  dei  Programmi
operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province  autonome  anche
non  rientranti  nel  Mezzogiorno,  possono   prevedere   l'ulteriore
finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso
l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute  a  decorrere  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il
quale si dispone l'attivazione dell'incentivo  medesimo,  e  comunque
intervenute non oltre il 30 giugno 2014. 
  16. La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps.  .  Sulla base  delle  predette
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le  risorse  individuate
nell'ambito dei programmi regionali  imputandole,  nelle  more  della
rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del
Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di  spesa
al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione  degli
importi destinati per singola Regione anche ai  fini  dell'attuazione
della procedura e del monitoraggio  necessario.

 DESTINATARI INCENTIVI
Tutti i datori di lavoro ,imprenditori e non imprenditori,comprese le cooperative di lavoro e produzione,operanti in ogni settore, compresa l’agricoltura,con la sola esclusione dei datori di rapporti di lavoro domestico ,purche? :

a) procedono ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche parziale)

b) trasformano a tempo indeterminato contratti a termine

 REQUISITI LAVORATORI DESTINATARI ASSUNZIONI  O TRASFORMAZIONI  TEMPO INDETERMINATO

Deve trattarsi di lavoratori di eta’ compresa  tra i 18 anni ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni ,quindi prima del compimento del 30simo anno , in base a conforme indicazione MLPS per l’apprendistato),che si trovino in   una delle due seguenti condizioni:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

Si  precisa che, in sede di conversione ,è stata soppressa la  l’ulteriuore condizione  di” lavoratori che vivono da soli con una o più persone a carico”.

Resta inteso che per  aspirare all’  incentivo è sufficiente  che il lavoratore interessato disponga di almeno una delle previste dueb  condizioni,rimarcando che :

-i soggetti di cui alla lettera a) ,s’interndono coloro che negli ultimi sei mesi predenti la data di assunzione non ha prestato  attivita’ lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro  subordinato  di durata di almeno 6 mesi  ovvero colui che negli ultimi sei mesi ha svolto attivita’ autonoma o parasubordinata ,ricavando un  compenso inferiore al reddito annuale minimo  personale escluso da imposizione ,che attualmente e corrisponde rispettivamente a 4.800 e a 8.000 euro;

-i soggetti  di cui alla lettera b) ,s’intendono  coloro  non hanno conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria  superiore ,rientrante nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione.

  INCREMENTO OCCUPAZIONALE PER  INCENTIVI

Nel comma 3 dell’art.1 si prevede che per fruire dell’incentivo le nuove assunzioni devono realizzare un incremento occupazionale netto  calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in  ogni  mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione, ,restando precisato che:

a) i dipendenti con contratto part time sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro “dei lavoratori a tempo pieno” (parole aggiunte in sede di conversione).

b) l’incremento della base occupazionale deve considerarsi al netto delle diminuzioni verificatesi in societa’ controllate o collegate ,anche per interposta persona ,allo stesso  datore di lavoro,ricordando che ,secondo l’art. 2359 c .c . ,sono considerate  controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Invece  ,sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

c) all’incentivo si applicano le disposizioni di cui all’art.4 commi 12,13 e 15 della legge n.92/12,secondo cui :

-comma 12

Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi

all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma

9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2

e 4, e 25, comma 9, della le

gge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi

di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i

seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce

attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o

della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel

caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene

utilizzato mediante contratto di somministrazi

one;

b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di

precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla

riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo

indeterminato o cessato da un rapporto a

termine; gli incentivi sono

esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore

mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia

preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un

diritto di prece

denza per essere stato precedentemente licenziato da

un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o

l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano

in atto

sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione

aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la

somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di

professionalita’ sostanzialmente dive

rse da quelle dei lavoratori

sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita’ produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori

che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un

datore di la

voro che, al momento del licenziamento, presenti assetti

proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di

lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di

collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale

condizione si applica anche all’utilizzatore.

Comma 13.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della

loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato

l’attivita’ in favore dello stesso soggetto, a titolo di

lavorosubordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in

somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di

diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di

somministrazione di lavoro, di cui all’

articolo 4, comma 1, lettere

a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli

utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente

coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

.

Comma 15.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie

inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di

somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo

relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato

e la data della tardiva comunicazione.

 QUANDO VANNO EFFETTUATE LE ASSUNZIONI O LE TRASFORMAZIONI PER ASPIRARE ALL’INCENTIVO

Per tale aspetto bisogna fare riferimento ai commi 3 e 10 dell’art.1 in esame.

Il primo recita:

“Le assunzioni ,a valere sulle risorse di cui al comma 1,…devono essere effettuatea decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,(ossia dal 29 giugno 2013) e in ogni caso non antecedente a quello di cui al comma 10,e non oltre il 30 giugno 2015″.

Il  comma 10  stabilisce:

“L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di programmazione di cui al comma 12″,che appunto alla lettera a)  prevede la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 per le regioni del mezzogiorno ,mentre alla lettera b) ,relativa alle risorse spettanti alle altre Regioni.prevede che “La Regione interessata all’attivazione dell’inmcentivo finanziato  dalleb  risorse di cui alla presente lettera è tenuta a fasrne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del Lavoro ed  alla  Presidenza del Consiglio dei  Ministri-Ministero per la coesione territoriale”

Infine si richiama l’attenzione sul comma 13 dell’art.1 ,secondo cui:”Le predete risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazionre di cui all’sart.18 ,comma 1,legge n.2/09,con decretpo del Mionistro Economia e finanzxe con l’indicazione degli importio destinati per singola Regionme”

Tenendo conto di quanto sopra   ,sembra confacente  suggerire di attendere ,prima di procedere alle assunzioni e alle trasformazioni in questione ,che intervengano precisazioni e chiarimenti da parte degli organi istituzionali competenti( Ministero Lavoro ,MEF ed Inps ) ,che dovranno dare diffusione degli atti con cui saranno determinate le risorse economiche  utilizzabili allo scopo.

 RISPETTO PARAMETRI OGGETTIVI ART.40  REGOLAMENTO CE n.80/208

 Si  prevede   il rispetto dei paramentri di cui  all’art.40 del Regolamento indicato sopra ,il cui testo  si riporta di seguito:

 1. I regimi di aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L’intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.
4. Nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell’impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d’occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

  Pertanto ,se le assunzioni non rappresentano  un incremento netto del numero di dipendenti  dell’unita’ operativa interessata ,il posto o i  posti occupato/i deve/ono esser reso/i vacante/i a seguito di dimissione/i ,di pensionamento per rsggiunti limiti d’eta’ ,di riduzione  volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamento per giusta causa e non a seguito di riduzione di personale.

 

 MISURA  – DURATA –MODALITA’ ATTRIBUZIONE  INCENTIVI

 In caso di assunzione a tempo indeterminato , l’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mei ,venendo corrisposta unicamente mediante conguaglio nelle  denunce contributive mensili del periodo di riferimento,fatte salve le dioverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura Comunque  il valore mensile non puo’ supersare l’importo  di 650meuro èperb ogni lavoratore assunto.

Invece ,in caso di trasformazione di rapporto a termine ,l’incentivo è corrisposto per 12 mesi ,sempre entro il limite mensile di 650 euro per ciascuna trasformazione , purche’  ricorrano i requisiti previsti  per i lavoratori  del  punto 2 e l’incremento occupazionale del punto 3 della presente esposizione,

Peraltro ,riguardo alle trasformazioni ,è da tener presente che:

sclude dall’incentivo i lavoratori per i quali i datori di lavoro sono esclusi  dall’incentivo i lavoratori per cui i datori dim lavoro hanno gia’ beneficiato comunque beneficiato dell’incentivo

– -alla trasformazione deve corrispondere , ai fini del rispetto dell’incremento occupazionale ,«entro un mese un’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente ,prescindendo  pero’  in  tal caso ,per la  sola assunzione ulteriore ,delle condizioni soggettive  di cui al punto 2. di questa esposizione.

 

PROCEDURE INFORMATIZZATE INPS

 Entro 60 giorni dal 28.6.2013 ,l’Inps provvede ad adeguare   le proprie procedure  informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telemativìche di ammissione  e fruizione dell’incentivo   ,disciplinando con propria circolare le modalita’ attuative  per il mmedesimo .

 

 .RICONOSCIMENTO INPS INCENTIVO

L'incentivo  previsto  è riconosciuto dall'INPS con le
 modalità  seguenti:
 a) L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da 
parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in
 ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per 
l'accesso al beneficio medesimo.
b) A seguito della comunicazione di cui al
 precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di 
somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base 
della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è 
assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per 
provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo 
all'agevolazione. 
c)Entro il termine perentorio dei successivi sette 
giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al 
competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà 
titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini 
perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla 
riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente 
rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
d) L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine 
cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito 
l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione e, in 
caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base 
pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non 
prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla 
regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, 
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet
 istituzionale.
e) L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate 
valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni 
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
 dell'economia e delle finanze» 

 .POSIZIONE E RUOLO   REGIONI CIRCA L’INCENTIVO

 La decisione delle Regioni  di sattivare l’incentivo in questione, comporta per  le  stesse di indicare l’ammontare massimo di risorse ,da comunicare sollecitamente al Ministero Lavoro ,al MEF ed all’INPS.di desdtinsatre specifiche risorse all’incentivo non puo’ prevedere requisiti aggiuntivi rispoeti a quelli previstio dall’asrt.1 del decreto legge n.76/13 in esame.

Resta stabilito che la decisone delle Regioni di destinare specifiche risorse all’incentivo ,non  permette di  prevedere requisiti aggiuntivi rispetto  a quelli previsti  dall’asrt.1 del decreto legge n.76/13 in esame.

Ricevuta  la comunicazione della decisione regionale di attivare l’incentivo con  proprie  risorse ,l’Inps ne da’ apposita diffusione .

  ADEMPIMENTI E MONITORAGGIO INPS E MLPS

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ,quindi entro il   13.9.2013 , il Ministero del lavoro ,in relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008,   verifica la compatibilita’ delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all’eventuale adeguamento. Gli interventi di cui sopra costituiscono oggetto di monitoraggio .”ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012».

Di seguito si riportano i testi delle sopra citate disposizioni della lergge n.92/12:

Art.1, comma 2

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi  e
delle misure di cui alla presente legge e di  valutarne  gli  effetti
sull'efficienza  del  mercato  del  lavoro,  sull'occupabilita'   dei
cittadini, sulle modalita' di entrata e di  uscita  nell'impiego,  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
in collaborazione con le altre  istituzioni  competenti,  un  sistema
permanente di monitoraggio  e  valutazione  basato  su  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del
Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi'
le parti sociali attraverso la  partecipazione  delle  organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori. 

Art.1 ,comma 3 ,terzo periodo
Dagli esiti del monitoraggio  e della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 
sono desunti elementi  perl'implementazione ovvero per  eventuali  correzioni  delle  misure  e
degli interventi introdotti dalla presente  legge,  anche  alla  luce
dell'evoluzione   del   quadro   macroeconomico,   degli    andamenti
produttivi, delle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro  e,  piu'  in
generale, di quelle sociali.

 5. INCENTIVI ASSUNZIONI OVER 50 %  E DONNEù

Rispetto ai varii    istituti   su cui ha posto l’attenzione la riforma perseguita dalla  legge 92/2012 ,  in  questa sede  si  fa riferimento  alle disposizioni dei  commi da 8  ad 11 dell’art.4 della stessa ,che , trovando applicazione dall’1.1.2013 ,  prevedono:

a)  per le assunzioni, effettuate   a decorrere dalla suddetta data  , con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato anche in somministrazione, riguardanti   lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni e disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro;

b)  nel caso in cui il contratto venga  trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto  a termine;

c)qualora l’assunzione dei lavoratori previsti nella lettera a)  sia effettuata direttamente  con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione

d) le disposizioni di cui  alle lettere precedenti si applicano, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche  alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e  residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto Regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ed ovunque residenti.

Sulle  disposizioni suddettte   occorre fare  alcune precisazioni.

La prima riguarda i requisiti soggettivi riferiti al lavoratore: deve essere un “over 50”, ossia

aver compiuto i cinquanta anni ed essere iscritto negli elenchi di chi è disponibile ad una

occupazione da almeno dodici mesi.

La seconda delucidazione concerne i potenziali destinatari degli incentivi: la norma parla

“tout court” di datori di lavoro senza alcuna distinzione. Vi rientrano, quindi, tutti i privati ma

anche, ad avviso di chi scrive, quelli a capitale pubblico che agiscono sul mercato come

soggetti privati, con l’ovvia esclusione di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Il terzo chiarimento riguarda le modalità di assunzione a tempo determinato. Se si tratta

del primo contratto con il lavoratore esso può ben essere “a causale”, ma la durata non può

superare i dodici mesi, termine non soggetto ad alcuna proroga. Ovviamente, il contratto a

termine può essere stipulato per un periodo più lungo (ma l’agevolazione è soltanto per

dodici mesi) o anche più volte nel limite massimo dei trentasei mesi (comprensivi di

eventuali rapporti in somministrazione), ma in questi casi occorre individuare la causale

riferibile ad esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, non essendo

possibile applicare la normativa sui contratti a termine dei lavoratori in mobilità (art. 8,

comma 2, della legge n. 223/1991), esplicitamente esclusa dal campo di applicazione del

D.L.vo n. 368/2001, attraverso l’art. 10.

L’ampia dizione adoperata dal Legislatore non sembra escludere i contratti a termine

stagionali che, indubbiamente, durano meno di dodici mesi ma che, in tal modo,

risulterebbero agevolati.

La quarta questione da risolvere riguarda il concetto di “riduzione del 50% dei contributi a

carico del datore di lavoro”. Ci si trova di fronte, senza ombra di dubbio, ad uno sgravio

contributivo, rispetto all’aliquota generale, destinato a favorire il reingresso nel mondo del

lavoro di soggetti particolarmente svantaggiati che, per vari motivi, non sono fruitori di

alcuna indennità di mobilità e, forse, neanche di quella di disoccupazione (seppur

quest’ultima non pare, di principio, esclusa). Di conseguenza, (il discorso è del tutto

analogo per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato sia dall’inizio che dopo la

conversione) non possono che trovare applicazione sia l’art. 1, comma 1175, della legge

n. 296/2006 che le successive circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008, che

subordinano la riduzione al possesso del DURC ed al rispetto dei trattamenti previsti dalla

contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale od aziendale. La

questione appare totalmente analoga a quella concernente sia le agevolazioni riconosciute

in caso di assunzione di lavoratori in mobilità, che di disoccupati da oltre ventiquattro mesi,

che di soggetti in CIGS da almeno tre mesi (con l’azienda in trattamento da almeno sei)

per le quali il Dicastero del Lavoro ha ritenuto pienamente applicabile la norma del 2006,

differenziandole da quelle situazioni ove per scelta politica del Legislatore interi settori (ad

esempio, quello marittimo o quello agricolo di “zone svantaggiate”) o tipologie contrattuali

(apprendistato) hanno diritto ad una contribuzione di favore che è “propria” e non ridotta.

Se la riduzione sarà definita “sgravio contributivo”, sarà necessario attivare la Comunità

Europea, per la prevista autorizzazione, configurandosi come “aiuto di Stato”. Appare

appena il caso di precisare che la norma parla di riduzione della contribuzione ma non dei

premi assicurativi INAIL che, ad avviso di chi scrive, non subiscono variazione d’aliquota.

C’è, poi, un quinto problema da risolvere e concerne le modalità di assunzione: nel

silenzio del Legislatore, si ritiene che i contratti tempo determinato od indeterminato

possano essere non soltanto a tempo pieno ma anche a tempo parziale (orizzontale,

verticale o misto).

sesto chiarimento concerne la piena computabilità degli assunti a tempo indeterminato

sia per quel che concerne l’applicabilità dell’art. 18 ai fini della c.d. “tutela reale”, che per il

calcolo del personale disabile da assumere (nel computo complessivo rientrano anche i

contratti a termine di durata superiore a sei mesi).

C’è, poi, da esaminare il regolamento CE n. 800/2008 nei limiti che interessano l’incentivo

sul quale si sta riflettendo: le donne assumibili, di qualsiasi età, che hanno alle spalle un

impiego non retribuito regolarmente da almeno sei mesi, devono essere residenti

(requisito essenziale) nelle aree potenzialmente destinatarie di aiuti strutturali comunitari

e nelle zone ove si rinvengano professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità

uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna in tutti i

settori economici dello Stato se le stesse appartengono al genere sotto rappresentato

(requisiti oggettivi). Ovviamente, perché si possa procedere occorre (in  sintonia

con ciò che accadeva, sia pure con estremo ritardo nei contratti di reinserimento)  un specificpo decreto decreto del ministero del Lavoro e dell’Economia.

6..INCENTIVI PER ASSUNZIONI  BENEFICIARI ASPI
L’argomento di cui al titolo trova  disciplina nell’art.7 ,comma 5 b,lett.b) del decreto legge n.76/2013,che aggiunge all’art.2   della legge n.92/12 ,dopo il comma 210  ,il comma 10 bis,che ,al   di  favorire l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori dell’ASPI,prevede  l’attribuzione ai datori di lavoro che li assumono a tempo piueno ed iondeterminato per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennita’ mesnsile predetta ,che sarebbe spettata  al lavoratore assunto.

La disposizione esclude  il beneficio   ,come gia’  dispone la legge n.223/91 ,con riferimento a quei lavoratori licenziati  nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Infine a garanzia della responsabilita’ che si assume ,si stabilisce che l’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

Schematizzando  la diospposizione esposta stabiliusce quanto segue:

Tipologia assunzione

A tempo pieno ed indeterminato,quindi sono escluse le asunzioni a termine ,a tempo psarziale ,nonche’ le trasformnazioni di rèpporti a tempo determinato ovvero a tempo parziale

Datori di lavoro destinatari

Sia imprenditori che non imprenditori di quaslunque settore produtivo ,compresa l’agricoltura

Lavoratori interessati

Tutti quelli che sono beneficiasri dell’Aspi ,mentre sono esclusi i titolari della Mini Aspi

Lavorastori  esclusi

lavoratori licenziati  nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Misura benedìficio

Cinquanta  per cento indennita’ mensile Aspi in godimento  ,da commisurare all’0rario di lavoro  prestato nel mese

Durata beneficio

Va determinata   con riferimento alla durata differenziata dell’Aspi fissata dalla legge con riferimento anche all’eta’ dei lavoratori ed   all’inzio della   decorrenza dell’indennita’ ,detraendo le mensilita’ gia’ usufruite dal lavoratore assunto di  volta in volta

Rispetto norme legge n.92/12 sugli incentivi

Si applicano le seguente disposizioni  dell’art.4 ,commi   12 e 15 della legge n..92/12,oltre che

l’art.1, comma 1175, legge n.296/06,

cosi’ come esposte nella “Premessa” a questa esposizione,cui si rinvia

 A conclusione della presente esposizione ,si evidenzia che l'Inps ha
 reso disponibile il modulo  per le domande ,fornendo le relative
 istruzioni operative  con Circolare n. 138/2013, ,in cui si prevede che detto 
modulo 76/2013 sia disponiobile dalle ore 15 del giorno 1.10.2013 

ISTRUZIONI INPS RICHIESTE IMPRESE AGRICOLE INCENTIVI ASSUNZIONI GIOVANI E DONNE

29/09/2013

Le istruzioni di cui al titolo sono contenute nella circolare inps n.139/13 sottoriportata

—————————————————

CIRCOLARE INPS n.139/2013

OGGETTO: Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92 – Incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età. Indicazioni operative. Adempimenti datori di lavoro agricoli.
SOMMARIO: Chiarimenti.

1. Premessa.

Con circolare n.111 del 24 /7/2013 sono state illustrate le novità normative introdotte dall’art.4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n.92, che prevede uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro che  proceda all’assunzione di lavoratori con almeno cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree;  tale riduzione   è pari al 50% della contribuzione sulla quota a carico del datore di lavoro.

Con successivo messaggio Hermes n.12212 del 29/7/2013 è stato pubblicato il modulo di comunicazione on-line per la fruizione del beneficio in argomento, reso disponibile nel “Cassetto previdenziale aziende agricole” a decorrere dal 30/7/2013.

Con la presente circolare vengono illustrate le modalità operative cui le aziende agricole dovranno attenersi al fine di denunciare lavoratori appartenenti alle suddette categorie.

2. Modalità di denuncia da parte delle Aziende agricole.

 

A seguito della formale approvazione del modulo di richiesta incentivo trasmesso  dall’azienda, verrà attribuito un codice di autorizzazione con relative date di inizio e fine autorizzazione.

Con tale codice, il cui valore è 2H, l’azienda potrà procedere alla denuncia dei lavoratori per la cui assunzione si è richiesto di accedere agli incentivi di cui all’art. 4, commi 8-11, legge 92/2012.

Tale valore dovrà essere indicato nell’apposito campo, di nuova istituzione,  denominato CODAGIO che, dall’ esercizio  III/2013, integra i dati occupazionali-retributivi ( quadro F ) del lavoratore nel modello Dmag.

Per una corretta dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento e per le sole denunce principali – Tipo Dichiarazione P – l’azienda /intermediario dovrà per il lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese, anche obbligatoriamente e congiuntamente:

– indicare il valore Y per il Tipo Retribuzione;

– non indicare alcun valore di retribuzione;

– indicare il valore 2H nel campo CODAGIO.

Allo scopo di verificare la congruità con i dati della richiesta datoriale dell’ incentivo, le denunce Dmag, caratterizzate dal valore 2H nell’ apposito campo, saranno sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con cui è validato il codice CIDA ( cfr. circolare Inps n° 46/2011 ). Pertanto, al momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag la stessa sarà scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti nella denuncia Dmag e quelli della richiesta datoriale dell’ incentivo come ad esempio:

– l’azienda non sia stata preventivamente autorizzata all’utilizzo di tale codice;

– l’azienda denunci lavoratori con codice di autorizzazione fuori dall’intervallo temporale valido rispetto alla competenza della denuncia stessa.

Si fa presente che, con esclusivo riferimento all’incentivo in argomento, non è prevista la presentazione di dichiarazioni Dmag di Tipo V.

3. Assunzioni dal 1° gennaio 2013 al  30 giugno 2013.

Nel ribadire che le integrazioni sopra descritte saranno rese disponibili a decorrere dalla denuncia del terzo trimestre 2013, per  le aziende che hanno proceduto all’assunzione di lavoratori “over 50” per il primo e secondo trimestre 2013, la sede competente , nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 11 del 24 luglio 2013, procederà al calcolo della quota di incentivo spettante per i suddetti trimestri.

Entro dicembre 2013, l’importo spettante verrà messo a disposizione dell’azienda che potrà presentare apposita istanza di rimborso  o compensazione sui contributi dovuti.

Il Direttore Generale

INPS:DISPONIBILITA’ MODULO 76/2013 PER RICHIESTA INCENTIVI ASSUNZIONE GIOVANI

29/09/2013

In ordine a quanto in oggetto, si richiama l’attenzione sulla sottostante circolare n,138/13 con cui l’Inps comunica che a  decorrere dalle ore 15.00  del giorno 01.10.2013 sarà accessibile il modulo telematico “76-2013”, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo   di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a 29 anni d’età, e si  forniscono indicazioni operative per la compilazione dei moduli. in questione

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Adecorrere dalle ore 15.00  del giorno 01.10.2013 sarà accessibile il modulo telematico “76-2013”, per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo.

Il modulo è rinvenibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it; il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Si rinvia alla circolare citata per conoscere i presupposti di spettanza dell’incentivo e il complessivo procedimento da svolgere per il suo riconoscimento da parte dell’Inps.

In allegato si riportano il fac- simile dell’istanza di prenotazione (MOD. 76-2013 – prenotazione) e dell’istanza di conferma (MOD. 76–2013 – conferma); nell’ambito dell’applicazione “DiResCo” il modulo dell’istanza di conferma è visualizzabile all’interno della prenotazione da confermare (Allegati nn. 1 e 2).

Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i  moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/ Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.

Si evidenzia in particolare che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione; né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/ Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell’Unilav/ Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).

In particolare è necessario che corrispondano:

  • il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’Inps);
  • la tipologia dell’ evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione o trasformazione);
  • la data di decorrenza dell’evento, se già indicata nella prenotazione;
  • il codice fiscale del lavoratore.

Ad integrazione della descrizione del procedimento effettuata nel paragrafo 7 della circolare 131/2013 si precisa che:

  • le istanze di prenotazione e di conferma sono per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio;
  • l’istanza di prenotazione dell’incentivo, che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta; si invita pertanto l’interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e  l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

Si riepilogano di seguito i vari stati/ esiti che possono essere attribuiti alle istanze di prenotazione e il loro significato:

  • APERTA: Istanza di prenotazione inviata dall’interessato ma non ancora elaborata dai sistemi informativi centrali dell’Inps
  • ACCOLTA: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta per disponibilità dei fondi
  • RIFIUTATA PRELIMINARE: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per indisponibilità dei fondi; l’istanza sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30 giorni.
  • RIFIUTATA DEFINITIVA: dopo 30 giorni l’istanza “rifiutata preliminare” si trasforma in “rifiutata definitiva”
  • SCADUTA: Istanza di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha fatto seguito la comunicazione di conferma dell’interessato
  • ANNULLATA: Istanza di prenotazione annullata dall’interessato; è possibile annullare solo le istanze di prenotazione che  si trovano nello stato “Aperta” oppure “Rifiutata Preliminare”
  • CONFERMATA: Istanza di prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda definitiva del datore di lavoro.

Lo stato / esito delle istanze di prenotazione e di conferma, diversamente da quanto indicato nella circolare 131/2013, è visualizzabile all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co”.

All’interno dell’applicazione  “Di.Res.Co” è possibile consultare la consistenza dei fondi disponibili per regione o provincia autonoma, in relazione ai periodi cui va imputata la durata del beneficio; la disponibilità delle somme è aggiornata quotidianamente in conseguenza delle istanze accolte, confermate o scadute.

Per questioni giuridico-amministrative o tecnico-informatiche è possibile inviare una richiesta o segnalazione all’indirizzo di posta elettronica dedicato incentivigiovanidecreto76.2013@inps.it ; per eventuali problematiche connesse a specifiche posizioni contributive l’interessato è invitato a contattare la Sede Inps competente, avvalendosi della funzionalità contatti del Cassetto previdenziale aziende.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1
Allegato N.2

AGENZIA ENTRATE: SI PAGA IRPEF SU TFR LIQUIDATO A STRANIERO DA IMPRESA ITALIANA

29/09/2013

 La questione di cui al titolo risulta trattata dall Agenzia Entrate  con la Risoluzione n.61/E del 26.9.2013.in cui appunto si afferma che Il TFR erogato da un datore di lavoro nazionale a un soggetto non residente (nella fattispecie inglese), erede del dipendente deceduto, è soggetto a tassazione in Italia per la parte maturata nel periodo in cui l’attività lavorativa è stata svolta in Italia. Questo in quanto, data la natura retributiva, tali compensi devono essere ricondotti nell’ambito applicativo delle norme convenzionali relative all’imposizione dei redditi da lavoro dipendente, contenute nell’art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. Il richiamo dell’Agenzia è all’art. 23 co. 2 lett. a) del TUIR, che specifica come siano imponibili in Italia il TFR e l’indennità di mancato preavviso, dovute in relazione alla durata del rapporto di lavoro dipendente, quando corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tali emolumenti, come anzidetto assimilabili ai redditi di lavoro dipendente, sono così assoggettati ad imposta sia nello Stato in cui viene svolta l’attività, sia in quello di residenza del contribuente che beneficia così di  un credito d’imposta per le imposte già versate nell’altro Stato.

 Risoluzione n.61/E clicca

RISCHIO COMMISSARIAMENTO PER SOCIETA’ PARTECIPATE NON DISMESSE

29/09/2013

L’art.14,comma 32,del decrerto legge n.78/2010 stabilisce quanto segue:

 "32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,  28  e  29,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore  a
30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre
2010 i comuni mettono in liquidazione  le  societa'  gia'  costituite
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono
le partecipazioni. La disposizione di cui al presente  comma  non  si
applica  alle  societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite  da
piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000  abitanti;
i comuni con  popolazione  compresa  tra  30.000  e  50.000  abitanti
possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il  31
dicembre 2010 i predetti  comuni  mettono  in  liquidazione  le  altre
societa' gia' costituite."
In base alla disposizione sopra richiamata risulta che:
a) gli enti comunali con popolazione inferiore a 30 ila abitanti non possono 
avere partecipazioni societarie e devono disporre la cessazione di quelle di cui siano 
parecipanti entro il 31 dicembre 2010;
 b) quanto sopra non si applica alle societa' con  partecipazione  paritaria 
 ovvero  con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite  da
piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000  abitanti; 
c) i comuni con popolazione da tra 30 mila  e 50 mila abitanti  possono  avere 
una sola partecipazione societaria ,mentre entro il 31-12.2010 devono disporre la cessazuione 
delle altre di cui abbiano la partecipazione .

Dopo il citato decreto legge ,sono intervenute altre disposizioni legislative  
che ha inserito altre derpoghe ,tra cui quelle relative a societa partecipate 
con i conti in ordine, entre l'intervento della Corte dei Conti 
in sostanza hanno esonerato dalla cessazione tutte 
le societa' gestrici di servizi pubblici.

Inoltre altre disposizioni hanno  prorogato i termini di cessazione   ,prima stabiliti al 31.12.2010 ,
tanto che attualmente si refgistra la seguente situazione in merito:
- societa' partecipoate da comuni aventi sino a 30 mila abitanti: cessazione entro 
il 30.9.2013;
-societa' partecipate da comuni  aventi  da 30 a 50 mila abitanti:cessazione  
entro il 31.12.2014;
.societa' strumentali:cessazione entro il 31.12.2013.

Peraltro ,la vera novita' è prevista dall'art.16 ,comma  14,del dec.legge n.138/11 ,
che recita:
"14. Al fine di  verificare  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti
locali, il Prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati
abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del
citato decreto-legge n. 78 del  2010.  Nel  caso  in  cui,  all'esito
dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto
previsto dalle disposizioni di cui al  primo  periodo,  assegna  agli
enti inadempienti un termine perentorio entro  il  quale  provvedere.
Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un  commissario
ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari". 

Da qui la previsione che per le partecipate  per cui 
i comuni devono disporre le dismissioni enro il termine del 30.9.2013,
sussiste il rischio che da parte dei Prefetti competenti si  disponga 
 il commissariamento per l 'adozione dei provvedimenti necessari
 alla dismissione delle societa'partecipate dai comuni.

CRITERI CORREZIONE PROVE SCRITTE ESAMI CONSULENTE LAVORO ABRUZZO 2013

26/09/2013

 La DRL di L’Aquila ha pubblicato i criteri ,approvati dalla competente Commissione nella riunione tenuta il 24.9.2013 , ,che saranno applicati per la  correzione delle prove scritte degli esami per l’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro dell’anno 2013,che di seguito si riportano:

1.aderenza alla traccia assegnata e capacità di sintesi;
2.conoscenza specifica dell’argomento;
3.coerenza ed organicità nella trattazione dell’argomento;
4.proprietà’ del linguaggio giuridico utilizzato;
5.correttezza della forma espositiva;
6.per laprova teorico-pratica di diritto tributario, inoltre, esattezza nella
impostazione dei calcoli.
Per ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati ogni Commissario può esprimere un
punteggio da 1 a 10 secondo la scala seguente:
1.SCARSO
2.DEL TUTTO INSUFFICIENTE
3.GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
4.INSUFFICIENTE
5.MODESTO
6.SUFFICIENTE
7.DISCRETO
8.BUONO
9.OTTIMO
10.ECCELLENTE