Archive for febbraio 2013

INPS ATTIVA SPORTELLO MOBILE PER ANZIANI E INVALIDI

28/02/2013

Presso le  Sedi  Inps  è  in corso di   attivazione  un nuovo servizio, denominato “Sportello Mobile” per disabili e anzian

Lo sportello, rivolto agli anziani ultraottantacinquenni ed ai disabili gravi, ha l’obiettivo di fornire a domicilio degli utenti interessati gli stessi servizi che vengono forniti presso le sedi istituzionali INPS.

La principale caratteristica dello Sportello Mobile è quella di fornire all’utenza più disagiata un punto di ascolto telefonico per la soluzione delle problematiche inerenti le prestazioni erogate dall’Istituto previdenziale.

 

Ogni utente con disabilità gravi, potrà contattare telefonicamente gli operatori del servizio, i quali si occuperanno a 360° della risoluzione della problematica posta, anche con un eventuale accesso a domicilio.

Il funzionamento del servizio è molto semplice: viene inviato a domicilio dell’ utente una informativa del servizio con un codice personalizzato di sicurezza (indispensabile per la tutela della privacy e dei dati sensibili). L’utente che deve risolvere una problematica INPS (es. delega alla riscossione della pensione, cambio ufficio pagatore etc.) contatta gli operatori dello Sportello Mobile identificandosi attraverso il codice personalizzato che ha ricevuto a domicilio e gli operatori forniscono la prestazione utilizzando la tecnologia informatica.

Il nuovo servizio, sarà attivato progressivamente fino ad arrivare a tutti gli 13.000 invalidi del territorio provinciale.

I punti di forza dell’ iniziativa si caratterizzano nel fornire le prestazioni INPS senza la necessità di far spostare l’ utenza, in questo caso particolarmente disagiata e di favorire la facilità di accesso: attraverso una semplice telefonata l’utente ha la possibilità di risolvere direttamente la sua problematica INPS parlando con personale, che si prenderà carico della richiesta, dimostrando sensibilità e particolare capacità di ascolto.

 

ACCORDO INPS REGIONE ABRUZZO SEMPLIFICAZIONE RILASCIO DURC

28/02/2013

Si richiama l’attenzione sul sottostante Accordo relativo a quanto precisato nel titolo intervenuto tra  l’Inps e i Servizi Ispettivi delle Politiche agricole della Regione Abruzzo.

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Premessa.

In data 19 ottobre 2012, presso la Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole – si è svolto un incontro tra Direzione Regionale Inps Abruzzo e i Servizi Ispettivi delle Politiche agricole della Regione rappresentati, rispettivamente, dal dottor D. D., Dirigente dell’Area Entrate Contributive Direzione Regionale Inps, e dalla dott.ssa M. F., Dirigente del Servizio “Controllo e semplificazione amministrativa” nell’ambito delle Politiche Agricole della Regione Abruzzo. In considerazione delle numerose richieste che i competenti uffici della Regione inviano all’Inps per certificare la regolarità contributiva dei soggetti destinatari di agevolazioni ed altre erogazioni derivanti dalla Politica Agricola Comunitaria, l’incontro è stato incentrato sulla ricerca di azioni congiunte da parte delle due PP.AA. per la semplificazione dei rapporti e dei contatti ed, in particolare, relativamente al rilascio dell’attestazione di regolarità contributiva per i lavoratori autonomi agricoli senza manodopera alle dipendenze e per le aziende del settore della pesca (unici casi in cui non è possibile l’invio della domanda tramite http://www.sportellounicoprevidenziale.it)

 

Accordo.

Alla luce di quanto emerso dal confronto fra le parti, si adottano, dal 10 gennaio 2013, le seguenti soluzioni organizzative relativamente alle richieste di regolarità contributiva per gli autonomi agricoli che non assumono manodopera e per le aziende del settore della pesca:

– l’invio delle suddette richieste da parte degli uffici della Regione avverrà attraverso l’utilizzo delle seguenti caselle di posta elettronica istituzionale a seconda della sede Inps competente

– soggettocontribuente.pescara@inps.it

– soggettocontribuente.laquila@inps.it

– soggettocontribuente.avezzano@inps.it

– soggettocontribuente.sulmona@inps.it

– soggettocontrbuente.chieti@inps.it

– soggettocontribuente.teramo@inps.it

Tale invio avverrà con una specifica indicazione nell’Oggetto della mail (Oggetto: Richiesta regolarità contributiva autonomo agricolo/azienda pesca-Regione Abruzzo – nominativo del contribuente/matricola aziendale).

L’invio tramite mail sostituisce le richieste cartacee; nel caso di mancata risposta da parte dell’Inps entro 30 giorni, potrà essere inoltrato sollecito allo stesso indirizzo di posta e, per conoscenza, alle mail di direzione:

– direzione.pescara@inps.it;

– direzione.chieti@inps.it;

– direzione. laquila@inps.it;

– direzione. avezzano@inps.it;

– direzione.sulmona@inps.it,

– direzione.teramo@inps.it;

2) semplificazione e uniformità in ambito regionale del modello per la comunicazione dell’esito del DURC, secondo quanto previsto in allegato 2;

3) invio del suddetto modello – compilato, protocollato in uscita e firmato – da parte degli uffici Inps alle caselle di posta indicate dalla Regione, di cui sono titolari i responsabili provinciali dei Servizi (vedere allegato1);

4) costituzione di un tavolo tecnico che si riunirà due volte l’anno per affrontare congiuntamente eventuali criticità, concordare ulteriori azioni di miglioramento e monitorare l’andamento delle attività concordate.

Inoltre, i Servizi Ispettorato Politiche agricole della Regione, su richiesta delle Direzione provinciali Inps, metteranno a disposizione gli elenchi provinciali degli Imprenditori agricoli professionali (IAP), al fine di riscontrare l’iscrizione o pianificare attività nell’ambito del controllo e recupero contributivo. Tale invio potrà avvenire su richiesta delle Direzioni provinciali Inps – direzione.

provincia@inps.it da inviare allo stesso indirizzo mail della Regione previsto sub 3).

A seguito dei chiarimenti richiesti dalla Regione, si precisa che la validità dell’attestazione di regolarità contributiva per gli autonomi agricoli è limitata al periodo che va dalla sua emissione alla data di maturazione dell’obbligo di pagare la successiva scadenza contributiva A tal riguardo, si informa che le scadenze contributive per gli autonomi agricoli sono le seguenti:

1° trimestre: 16 luglio

2° trimestre: 16 settembre

3° trimestre: 16 novembre

4° trimestre: 16 gennaio dell’anno successivo;

Ne consegue che, ad esempio, un attestato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS a febbraio ha validità fino al 15 luglio successivo, mentre un attestato rilasciato il 25 luglio ha validità solo fino al 15 settembre successivo.

Per quanto riguarda, invece, la validità dell’attestazione di regolarità alle aziende del settore pesca, in considerazione dell’obbligo contributivo mensile (invio mensile flusso Uniemens per i lavoratori, più pagamento trimestrale – 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio – per la parte dei contributi dovuti dall’armatore per la sua personale posizione contributiva), l’attestazione di regolarità contributiva non può che avere validità mensile.

 

Allegato1

 

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione

Indirizzi email e PEC della Direzione e dei Servizi a cui inviare l’Attestazione di regolarità contributiva

 

1. 1.Direzione – Direttore Ing. L. D.-email:

a. posta certificata: agricoltura@pec.regione.abruzzo.it

b. grazia.palma@regione.abruzzo.it

c. maria. mirabile@regione.abruzzo.it

 

2. Servizio “Interventi Strutturali” – Dirigente Dott.ssa E. D. email:

a. elvira.divitantonio@regione.abruzzo.it

b. aldo.saraceni@regione.abruzzo.it

 

3. Servizio “Produzioni Agricole e Mercato” – Dirigente Dott. F. L. -email:

a. franco. la civita@regione.abruzzo.it

b. paolo.longo@regione.abruzzo.it

c. giovanni.angarano@regione.abruzzo.it

d. rino.difelice@regione.abruzzo.it

e. mariarosa.falone@regione.abruzzo.it

 

4. Servizio “Credito, Sviluppo Locale, Diversificazione e Ricerca”

a. Dirigente Dott.ssa G. A. – email:

b. giovanna.angelucci@regione.abruzzo.it

c. tommaso.dragani@regione.abruzzo.it

d. marzia.dimarzio@regione.abruzzo.it

e. franco.tartaglia@regione.abruzzo.it

 

5. Servizio “Pianificazione e Gestione programmi cofinanziati”

a. Dirigente Dott.ssa G. A. (ad interim) -email:

b. giovanna.angelucci@regione. abruzzo.it

c. rosario.garzarella@regione.abruzzo.it

 

6. Servizio “Semplificazione amministrativa” ex Servizio “Controllo e Semplificazione amministrativa”

a. Dirigente Dott.ssa M. F. – email:

b. mariantonietta.F.@regione.abruzzo.it

c. danubiana.trabucco@rgione.abruzzo.it

 

7. Servizio “Politiche Forestali e Demanio Civico e Armentizio”

a. Dirigente Dott. F. L.(ad interim) – email:

b. franco.lacivita@regione.abruzzo.it

c. cataldo.depalma@regione.abruzzo.it

d. francesco.contu@regione.abruzzo. it

 

8. Servizio “Economia ittica” – Dirigente Dott. A. D.

a. antonio.dipaolo@regione.abruzzo.it

b. fernando.danselmo@regione.abruzzo.it

c. carla.dilemme@regione.abruzzo.it

 

9. Servizio S.LP.A. di Pescara — Dirigente Dott. G. F. C. (ad interim)

a. email: posta certificata sipa.pescara@pecregione.abruzzo.it

b. gloria.cipollone @regione.abruzzo.it

 

10. Servizio S.I,P.A. di Chieti – Dir. Dott. F. B.

a. email: francesco.bozzelli@regione.abruzzo.it

 

11. S.I.P.A, di L’Aquila-Dirigente Dott. L. D.

a. email: L..degregorio@regione.abruzzo.it

 

12. Servizio S.LP.A. di Teramo – Dirigente Dott. G. F. C. email

a. posta certificata sipa.teramo@pecregione.abruzzo.it

b. giustino.rofi@regione.abruzzo.it

 

13. Servizio Servizio “Supporto tecnico Produzioni Animali e Vegetali”

a. elvira.divitantonio@regione.abruzzo.it

b. catia.bugio@regione.abruzzo.it

 

Allegato 2

Richiesta regolarità contributiva lavoratore autonomo agricolo/azienda settore pesca – Regione Abruzzo – nominativo assicurato/matricola aziendale

 

Alla Regione Abruzzo Servizio Ispettivo Politiche Agricole NomeProvincia

In riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che, a seguito dei controlli negli archivi Inps, alla data odierna il contribuente è risultato:

– in regola

– non in regola

(barrare una delle due ipotesi)

Rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali.

L’attestato e’ rilasciato a seguito di richiesta da parte di una p.a. (acquisizione d ‘ufficio di atti amministrativi) e non può essere usato dal contribuente nei rapporti con la p.a.

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA GIUSTA CAUSA PER DANNO IMMAGINE AZIENDA

28/02/2013

Si riporta la sottostante Sentenza 27 febbraio 2013, n. 4859,con cui la Corte di Cassazione,

 in relazione alla  diffusione da parte di un dipendente  della notizia della prossima chiusura della società ,ha riscontrato  un   danno di immagine per la datrice di lavoro ed ha confermato la  legittimita’ dell’estinzione del rapporto a seguito di  licenziamento  per giusta causa – 

Svolgimento del processo

P.C. ha adito il giudice del lavoro di Modena chiedendo accertarsi la illegittimità del licenziamento disciplinare per giustificato motivo intimatogli il 2 novembre 2002 dalla datrice di lavoro H. srl (ora denominata V.E. s.r.l. ). Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda ha accertato la illegittimità del licenziamento ordinando la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed ha condannato la società datrice a corrispondere le retribuzioni globali di fatto sino al maggio 2003, oltre accessori, previa detrazione della indennità sostitutiva del preavviso. La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Bologna che in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla società datrice di lavoro ha rigettato la domanda del C..

La Corte territoriale ha ritenuto che la istruttoria espletata aveva confermato l’addebito contestato al lavoratore e cioè l’avere diffuso la notizia della prossima chiusura della società e in particolare della struttura operativa di Colombaro presso la quale il C. svolgeva la propria attività . Ha quindi osservato che tali notizie, in quanto provenienti da un soggetto qualificato, per avere il C., dipendente da oltre un decennio dalla H. s.r.l., raggiunto un posto rilevante in seno alla società, per non essere rimaste confinate all’ambito interno essendo giunte anche ai clienti, avevano acquisito ” una più ampia potenzialità di effetti ” in ordine al danno di immagine per la datrice di lavoro; ha soggiunto che l’eventuale attentato alla credibilità di un’impresa, attraverso dichiarazioni non veritiere, costituiva fatto idoneo a minare in radice il rapporto di fiducia ed affidamento che il datore di lavoro ha diritto di nutrire verso il proprio personale e che la inspiegabilità delle ragioni che avevano indotto il C. a diffondere tali notizie non attenuava ma, anzi, aggravava la entità dell’illecito rendendo ineludibilmente compromessa la prosecuzione del rapporto.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.C. sulla base di due motivi ciascuno articolato in più profili. La parte intimata ha resistito con controricorso . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con conseguente vizio di nullità della decisione ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.. Afferma che il giudizio della Corte territoriale è stato fondato sulla acritica adesione alle tesi della società -appellante incidentale – e su elementi privi di corrispondenza nel materiale probatorio. Assume in particolare che la affermazione di particolare autorevolezza delle informazioni sulla prossima chiusura dello stabilimento, in quanto provenienti da soggetto che da decenni era dipendente in H. e che aveva conseguito una rilevante progressione in carriera, erano smentite dal fatto che il C. era stato assunto solo nel 1996 e che non ricopriva funzioni dirigenziali non essendo neppure quadro ma solo impiegato di VII livello; che non era stato provato che ai clienti fossero giunte, come ritenuto dai giudici di secondo grado, notizie tali da allarmarli e creare problemi (ed a riguardo evidenziava che la diffusione delle informazioni ai fornitori ed all’esterno non aveva costituito oggetto di addebito); che anche l’affermazione che il C. con l’atto di appello aveva modificato la precedente posizione difensiva di negazione dell’addebito era priva di riscontro; che era rimasta indimostrata la circostanza che le previsioni del C. si erano rivelate tendenziose e nocive per gli interessi dell’azienda; che in ordine alla ritenuta assenza di riscontri obiettivi alle affermazioni del ricorrente lo stesso giudice aveva dato atto della chiusura della sede operativa di Colombano per essere dislocata a Sassuolo ; che le deposizioni testimoniali avevano confermato la mancanza di prova di molte delle affermazioni della Corte territoriale; che in particolare non era stata valorizzata la deposizione del teste L. di “segno nettamente contrario” a quelle degli altri testi sui quali era stata fondata la decisione. Il motivo è infondato. Con esso parte ricorrente contesta l’accertamento operato dai giudici di appello che deduce, in sintesi, non suffragato da adeguati riscontri probatori. Si premette che la violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. (Cass.14267 del 2006). Anche tuttavia a voler superare la inadeguata prospettazione di parte ricorrente che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ., occorre considerare che secondo l’insegnamento costante di questa Corte la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti , salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra le altre, v. Cass. n. 18119 del 2008; n.5489 del 2007; n. 20455 del 2006; n. 20322 del 2005; n. 2537 del 2004). Ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’ esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite. (Cass. 5243 del 2011). In conseguenza, il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito quale risulta dalla sentenza impugnata e può ritenersi sussistente solo quando in quel ragionamento sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato diversi che, agli stessi elementi siano attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti (v., per tutte Cass. S.U. n. 10345 del 1997). In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata in quanto siffatta revisione si risolverebbe, sostanzialmente in una nuova formulazione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

Alla luce dei principi sopra richiamati le deduzioni di parte ricorrente con riferimento all’accertamento e valutazione del materiale probatorio non sono idonee a determinare la cassazione della decisione. In particolare il fatto che il C. fosse dipendente da soli sei anni della società e non, come affermato nella sentenza impugnata, da decenni è circostanza che nell’economia della motivazione non assume rilievo decisivo ; quanto al fatto che il C. non ricoprisse funzioni dirigenziali e neppure di quadro si tratta di circostanza del tutto ininfluente posto che nella decisione impugnata la valutazione di autorevolezza delle dichiarazioni del C. è collegato soltanto al “posto rilevante in seno alla società” e non allo specifico svolgimento di funzioni dirigenziali o di quadro; inammissibili poi in quanto intese a sollecitare l’attribuzione di un significato probatorio differente rispetto a quello della decisione, risultano poi le deduzioni relative alla valutazione di gravità e allarme sociale che le notizie diffuse dal C. erano state ritenute idonee a procurare, quelle relative alla effettività della chiusura e successivo spostamento dello stabilimento di Colombano a Sassuolo e quelle attinenti alla mancata valorizzazione della deposizione del teste L. rispetto ad altre testimonianze che si assumono più sfavorevoli.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2119 cod. civ. e artt. 1 e 3 L. n. 604 del 1966 e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla ritenuta lesione dell’elemento fiduciario sulla base di circostanze che si assumono non veritiere . Secondo parte ricorrente il giudice avrebbe formulato la propria valutazione con riferimento alla giusta causa rilevante ex art. 2119 cod. civ. , laddove il licenziamento risultava intimato in relazione al giustificato motivo soggettivo e quindi per un fatto che già la parte datoriale aveva ritenuto connotato da minore gravità. Lamenta inoltre la valorizzazione della risonanza esterna che avrebbero avuto le false notizie circostanza questa estranea alla condotta oggetto di contestazione e l’omessa considerazione dell’assoluta mancanza di danno.

Il motivo non è fondato. In primo luogo è da evidenziare la carenza di interesse del C. a censurare la decisione per avere condotto la verifica di legittimità del licenziamento con riferimento al parametro della “giusta causa” anziché del “giustificato motivo soggettivo” ; invero la giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. esige nel fatto addebitato profili di gravità oggettiva e soggettiva maggiori rispetto a quelli richiesti in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per cui il C. non può dolersi che la condotta contestata sia stata valutata sulla base di tale più rigoroso parametro normativo. Le ulteriori deduzioni svolte ad illustrazione del motivo nel contestare la valutazione di proporzionalità operata dalla Corte di appello, riproducono in parte le censure già svolte con il primo motivo di ricorso in ordine alla mancanza di riscontri fattuali di talune affermazioni contenute in sentenza ed alla inadeguata valutazione del materiale probatorio per cui le stesse vanno respinte per le ragioni indicate nell’esame del primo motivo di ricorso. Le residue censure che concernono la valutazione di proporzionalità del recesso datoriale , in quanto intese a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili. Infine non assume la formulazione e consistenza del motivo di ricorso per cassazione esimendo questa Corte dal relativo esame, la “riproposizione dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado” effettuata da parte ricorrente ” per quanto occorra” ai fini dell’accoglimento delle proprie ragioni. Consegue l’integrale rigetto del ricorso. Le spese sono liquidate secondo soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cui € 50,00 per esborsi e € 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori.

INAIL :INCENTIVI IMPRESE PER INTERVENTI SICUREZZA ANNO 2013

28/02/2013

Di seguito si riporta l’estratto del bando relativo a quanto specificato nel titolo,mentre per il tesro integrale del Manuale cliccare  il manuale

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ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 2012 PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. OBIETTIVO

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto.

Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000  è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento.

3. DESTINATARI

Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

4. RISORSE

Le risorse Per l’anno 2012 l’INAIL sono 155,352 milioni di euro ripartiti in budget regionali, di cui:

  • 9,102 milioni di euro per i finanziamenti di cui all’art. 11, comma 1 lett.a) D. Lgs. 81/2008 (le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) destinati ai progetti relativi all’adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza
  • 146,250 milioni di euro per i finanziamenti INAIL di cui all’art.11 comma 5 D. Lgs. 81/2008 (le risorse INAIL) destinati:
    • ai progetti di investimento (strutturali e macchine)
    • ai progetti relativi a:
      • Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
      • Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

5. MODALITA’ E TEMPI

5.1. Compilazione e salvataggio online della domanda  –  15 gennaio – 14 marzo  2013

Nel periodo dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 sul sito www.inail.it – Punto Cliente, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia). E’ possibile, pertanto, effettuare modifiche della domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 del 14 marzo 2013.

5.2. Download del codice identificativo  –  18 marzo 2013

A partire dal 18 marzo 2013 le imprese la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

5.3. Pubblicazione della data di invio della domanda online  –  8 aprile 2013

Le domande inserite, alle quali è stato  attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l’ora di apertura e di chiusura  dello sportello informatico per l’inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dall’8 aprile 2013.

Gli elenchi  in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio online, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all’erogazione del contributo.

AVVISI PUBBLICI
Abruzzo Alto Adige Basilicata
Calabria Campania Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria
Lombardia Marche Molise
Piemonte Puglia Sardegna
Sicilia Toscana Trentino
Umbria Valle d’Aosta Veneto

Dal giorno successivo, le imprese avranno a disposizione 30 giorni  per trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.

ISI 2012  –  RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER REGIONE
Regione Ripartizione
%
Stanziamento INAIL
(art.11 comma 5 D. Lgs. 81/2008)
(EURO)
Stanziamento Ministero
Del Lavoro e Politiche Sociali
art. 11, comma 1 lett.a) D. Lgs. 81/2008
(EURO)
Stanziamento totale
(EURO)
Abruzzo 1,96 2.865.728 178.357 3.044.085
Basilicata 1,12 1.643.484 102.287 1.745.771
Bolzano 0,90 1.311.694 81.637 1.393.331
Calabria 2,78 4.061.471 252.778 4.314.249
Campania 9,04 13.216.454 822.566 14.039.020
Emilia Romagna 7,40 10.826.460 673.818 11.500.278
Friuli 1,57 2.293.797 142.761 2.436.558
Lazio 12,76 18.655.402 1.161.076 19.816.478
Liguria 2,49 3.648.124 227.052 3.875.176
Lombardia 17,48 25.568.315 1.591.322 27.159.637
Marche 2,66 3.888.130 241.990 4.130.120
Molise 0,53 772.464 48.077 820.541
Piemonte 6,53 9.550.353 594.395 10.144.748
Puglia 3,54 5.178.088 322.274 5.500.362
Sardegna 2,94 4.306.387 268.021 4.574.408
Sicilia 7,82 11.436.963 711.814 12.148.777
Toscana 8,20 11.986.756 746.032 12.732.788
Trento 1,03 1.511.253 94.057 1.605.310
Umbria 1,76 2.580.237 160.589 2.740.826
Valle d’Aosta 0,37 537.811 33.472 571.283
Veneto 7,12 10.410.630 647.937 11.058.567
Totale Italia 100,00 146.250.000 9.102.313 155.352.313

CHIARIMENTI INPS TERMINI PER RICORSI AMMINISTRATIVI PRESTAZIONI TEMPORANEE

27/02/2013

I chiarimenti di cui al titolo sono stati forniti dall’Inps con il  sottostante

Messaggio 15 febbraio 2013, n. 2939  e riguardano 

le Integrazioni salariali ordinarie (CIGO, CIG ed., CISOA) ed  il   termine di presentazione dei ricorsi amministrativi al Comitato Amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

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Continuano a pervenire richieste di chiarimenti da parte delle Direzioni Provinciali e Regionali circa il termine di scadenza per la presentazione, da parte delle aziende, dei ricorsi avverso la negata concessione delle integrazioni salariali ordinarie da parte delle locali Commissioni Provinciali e della eventuale irricevibilità degli stessi qualora presentati fuori termine.

Gli articoli 9 della L. 164/75 (CIGO), 4 della L. 427/75 (CIG edilizia) e 18 della L. 457/72 (CISOA), stabiliscono che avverso i provvedimenti delle Commissioni Provinciali è ammesso ricorso al Comitato di cui all’art. 7 del D. Lgs. Lgt. N. 788/1945, entro 30 giorni dalla notifica, (art. 47, c.3, legge n. 88 del 9 marzo 1989; circ. n. 125 del 5.6.1993), o, nel caso della CISOA, decorsi 60 giorni senza che la domanda sia stata esaminata.

Essendo il termine di cui sopra ordinatorio e non perentorio, sono pervenuti ricorsi presentati anche a notevole distanza di tempo dalla notifica della reiezione.

A tal proposito è necessario chiarire che i ricorsi sono ricevibili e vengono esaminati anche se pervenuti oltre il suddetto termine di 30 giorni, purché non sia prescritto il diritto all’azione giudiziaria. Infatti, secondo quanto già disposto all’art. 5 del “regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi” – delibera n. 13 del 21.5.1993 trasmessa con circ. n. 125/93 – «i ricorsi sono ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di legge per proporre l’azione giudiziaria.»

In via giudiziaria, per quanto riguarda la CIGO e la CIG edilizia, è possibile esperire ricorso al TAR territorialmente competente entro il termine perentorio di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (art. 21 L. 1034/71).

Discorso a parte merita la CISOA. Infatti, «il trattamento sostitutivo della retribuzione, introdotto dall’art. 8 l. 8 agosto 1972 n. 457 in favore dei lavoratori agricoli sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o agli stessi lavoratori, costituisce un particolare istituto di integrazione salariale a vantaggio esclusivo e diretto dei lavoratori, da erogare in presenza dell’obiettivo verificarsi di determinati fatti (intemperie, altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori) con la conseguenza che – a differenza delle altre forme di intervento della cassa integrazione guadagni (l. 20 maggio 1975 n. 164 per il settore dell’industria, e l. 6 agosto 1975 n. 427 per il settore dell’edilizia) – la posizione di diritto soggettivo è configurabile anche prima del provvedimento amministrativo di autorizzazione.

L’azione avanti l’autorità giudiziaria prevista dall’art. 18 comma 2 della stessa l. n. 457 del 1972 non può che essere esperita davanti al giudice ordinario.

(…) La circostanza che il ricorso in primo grado sia stato proposto dal datore di lavoro non muta la conclusione, essendo la sua posizione pur sempre di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.» (Cons. di Stato, 29-4-2008 n. 1912, che richiama la sent. Cass. S.U. n. 6/1993).

In tali casi quindi, il termine di prescrizione del diritto all’azione giudiziaria è quello relativo alle azioni da esperire davanti al giudice ordinario.

Tutto ciò premesso, si informa che sarà comunque il Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti a deliberare circa la ricevibilità dei ricorsi amministrativi pervenuti oltre i suindicati termini di scadenza delle azioni giudiziarie, in quanto Organo competente a decidere.

SENTENZA CASSAZIONE LICENZIAMENTO MOTIVO OGGETTIVO E POSSIBILITA’ REIMPIEGO DIPENDENTE

27/02/2013

 

Si richiama l’attenzione sulla  sottoriportata Sentenza  25 febbraio 2013 ,n.4653, in cui la Corte di Cassazione  ha affrontato una fsattispecie di  licenziamento -per  giustificato motivo oggettivo  ,nonche’ la possibilità di reimpiego del dipendente con relativo  onere della prova  costituito in capo al datore ,che è stato riconosciuto sussistente  .

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Napoli, i ricorrenti di cui all’epigrafe esponevano che, quali operai specializzati, iniziarono a lavorare per l’ARIN, anche se formalmente prima alle dipendenze della D. Costruzioni s.p.a., dal 15 novembre 1999 sino al settembre 2000, e successivamente della Coop. S. a r.l., soggetti appaltatori dei lavori edili relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché al potenziamento della rete idrica Arin; che i lavori furono effettuati utilizzando prevalentemente materiali ed apparecchiature fornite dall’ARIN, il cui personale era all’epoca assolutamente carente.

Deducevano di aver ricevuto direttive unicamente dai dipendenti ARIN, limitandosi le ditte appaltatici a fornire manodopoera nonché minime attrezzature. Che la D. Costruzioni li aveva licenziati per cessazione dell’attività, sicché chiedevano, previa declaratoria dell’interposizione fittizia di manodopera ex lege n. 1369\60 e comunque l’illegittimità del licenziamento, la susssitenza dell’esistenza di un rapporto di lavo subordinato con la ARIN dal 15 novembre 1999, con ordine di reintegra ex art. 18 S.L, e condanna di quest’ultima al pagamento delle relative differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, od in subordine dichiararsi l’Arin solidalmente responsabile, ai sensi dell’art. 3 L n. 1369\60, al pagamento di un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai dipendenti ARIN.

Il Tribunale, esperita attività istruttoria, rigettava le domande. Avverso tale sentenza proponevano appello i lavoratori. Si costituivano l’ARIN s.p.a. e la D. Costruzioni s.p.a. resistendo al gravame.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’I 1 febbraio 2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, per quanto qui interessa, accoglieva il gravame, dichiarando l’illegittimità dei licenziamenti intimati, ordinando alla società D. Costruzioni l’immediata reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro, con le conseguenze economiche di cui all’art. 18 L. n. 300\70, ponendo a carico di quest’ultima il pagamento della metà delle spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Costruzioni, affidato a due motivi.

Resistono i lavoratori con controricorso, poi illustrato con memoria.

 

Motivi della decisione

 

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia una omessa valutazione dei documenti acquisiti agli atti; immotivata prevalenza della prova testimoniale su quella documentale proveniente da ente pubblico; travisamento dei fatti e vizio di motivazione relativo agli stessi; violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.

Lamenta che la Corte territoriale decise di dare prevalenza alle deposizioni testimoniali raccolte (talune, peraltro, in altri processi), di cui riportava taluni brani, rispetto al “certificato di ultimazione lavori” che, ove valutato unitamente ad altre circostanze (non avere ad esempio i ricorrenti affermato che le lavorazioni cui erano addetti erano ancora in corso al momento dei licenziamenti, affermando in modo generico solo che “la società D. risultava impegnata in favore dell’ARIN”), avrebbe dovuto condurre al rigetto delle domande.

Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se possano essere sufficienti ai fini del decidere prove testimoniali assunte in altro processo con diverso petitum, in contrasto con la prova documentale offerta e con le presunzioni che da essa ne derivand'”

Chiarito che l’ordinamento non prevede alcuna gerarchia delle fonti di prova (ex multis, Cass. 18 aprile 2007 n. 9245, Cass. 12 settembre 2011 n. 18644), il motivo è inammissibile, chiedendo sostanzialmente alla Corte un riesame ed una diversa valutazione delle risultanze di causa.

Conviene al riguardo rammentare che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Del resto, il citato art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Ancor più precisamente questa Corte ha già affermato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

A ciò va aggiunto che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione (o quanto meno all’indicazione della loro esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di causa, specificandone il contenuto, Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915), mentre nella specie la ricorrente non produce né specifica chiaramente dove il “certificato di ultimazione lavori”, che la Corte di merito non menziona e che i controricorrenti deducono non essere stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio, sia esattamente ubicato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 604\66, conseguente all’errata valutazione, ex art. 116 c.p.c, dei documenti esibiti e di cui al primo motivo. Contraddittorietà della decisione.

Lamenta che la Corte di merito ritenne contraddittoriamente che la società non avrebbe dimostrato l’impossibilità di utilizzare i ricorrenti in mansioni equivalenti, laddove gli stessi avevano chiesto di essere reintegrati presso l’ARIN; che sussisteva un onere dei lavoratori di indicare in quali altre mansioni avrebbero potuto essere utilmente collocati.

Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, in mancanza di allegazione da parte del lavoratore, che impugni il licenziamento, dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali poter essere utilmente ricollocato, sussista un onere del datore di lavoro di provare in assoluto la non utilizzabilità del lavoratore nell’ambito aziendale”.

Il motivo risulta in parte inammissibile e per il resto infondato.

Inammissibile per le stesse considerazioni svolte in ordine alla prima censura (mancata od erronea valutazione delle risultanze istruttorie).

Inammissibile ancora non essendo neppure chiarita la causale dei licenziamenti in questione.

Infondato posto che ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo di licenziamento, l’onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore nell’ambito della organizzazione aziendale – concernendo un fatto negativo -deve essere assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi. Detto onere può considerarsi assolto mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva o indiziaria, con l’ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non essendo gravato dalla relativa incombenza probatoria, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego (Cass. 8 febbraio 2011 n. 3040; Cass. 18 marzo 2010 n. 6559; Cass. 19 febbraio 2008 n. 4068). La ricorrente, che nulla lamenta di aver dedotto circa la possibilità di impiegare diversamente i lavoratori all’interno dell’impresa, di cui parimenti, in violazione del principio di autosufficienza, non è stata fornita alcuna specifica indicazione circa la consistenza ed articolazione, pretende semplicemente di invertire gli oneri probatori, addossandoli unicamente, ed erroneamente, ai lavoratori.

Parimenti infondato è l’argomento logico secondo cui non avrebbe avuto alcun senso argomentare circa la possibilità di adibire i lavoratori in mansioni equivalenti laddove gli stessi avrebbero potuto continuare a lavorare per l’ARIN, così come avevano richiesto.

La Corte territoriale, infatti, non ha accolto la relativa domanda, fondata sull’art. 1 della L. n. 1369\60, bensì ritenuto illegittimi i licenziamenti intimati dalla attuale ricorrente, risultando così irrilevante la circostanza della cessazione dell’appalto con l’ARIN, dovendosi di contro valutare se la società D. Costruzioni s.p.a. avesse o meno la possibilità di impiegare i quattro lavoratori in altro modo o presso altri cantieri, così come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.

La deduzione, infine, circa la legittimità di un preteso, ma indimostrato, licenziamento collettivo, risulta nuova, né la ricorrente chiarisce in quale sede ed in quali termini la questione venne sottoposta al giudice di merito.

3. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la socccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antecipante.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad €.50,00 per esborsi ed €. 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. B.M.

ISTRUZIONI OPERATIVE INPS LIQUIDAZIONE PENSIONE PROVVISORIA 65 MILA SALVAGUARDATI

27/02/2013

Le istruzioni di cui al titolo spono previste dal Messaggio Inps sottoriportato 26 febbraio 2013, n. 3423

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Come preannunciato al punto 2 del messaggio n. 2526 dell’8 febbraio 2013 si comunica che la procedura di liquidazione delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria è stata implementata per consentire la liquidazione in via provvisoria delle pensioni in favore dei lavoratori salvaguardati ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15 della legge n. 214/2011.

L’aggiornamento della procedura di calcolo delle pensioni dei Fondi Speciali sarà oggetto di ulteriore specifico messaggio.

Si forniscono, di seguito, le relative istruzioni operative.

 

1. Invio della comunicazione con l’indicazione della decorrenza della pensione

Come chiarito al punto 2 del citato messaggio n. 2526 dell’8 febbraio 2013, ai soggetti salvaguardati che hanno ricevuto la prima comunicazione e per i quali la decorrenza di pensione si colloca fino a maggio 2013 compreso, è stata inviata la lettera con l’indicazione della decorrenza (allegato 1).

 

2. Categorie interessate

La liquidazione in via provvisoria è per il momento ammessa per le pensioni di categoria VO, VR, VOART, VOCOM, VDAI, VOBANC.

La definizione in via provvisoria è consentita esclusivamente per le domande di pensione correlate agli appositi prodotti Webdom, illustrati con il messaggio n. 1500 del 24 gennaio 2013, istituito per la liquidazione della pensione in applicazione della salvaguardia in oggetto.

La prima decorrenza utile in applicazione del beneficio è febbraio 2013.

 

3. Procedura IVS74 – prima liquidazione

La procedura IVS74 effettua automaticamente la chiamata alla procedura FELPE per verificare che, per il nominativo in trattazione, risulti memorizzata l’informazione “Soggetto salvaguardato – lettera inviata” .

Si rammenta che, come segnalato al punto 2 del citato messaggio n. 2526 dell’8 febbraio 2013, l’informazione viene memorizzata a seguito dell’invio della comunicazione con l’indicazione della decorrenza della pensione.

Non è pertanto possibile procedere alla liquidazione in argomento nel caso in cui in FELPE sia memorizzata la dicitura “Soggetto salvaguardato – lettera generica inviata”.

Per la tipologia delle domande Automatiche (AAS e VAS), i dati assicurativi dovranno essere acquisiti dall’operatore con le stesse modalità previste per la tipologia delle Manuali (AMS e VMS).

 

Pannello MNLAN20

La procedura provvederà automaticamente ad impostare la liquidazione in via provvisoria.

 

Pannello MNLAN30

E’ stato introdotto il nuovo campo, denominato:

 

Deroga L. 214/2011

Il campo sarà automaticamente compilato con SI e NON modificabile se il campo “Tipologia” della domanda è valorizzato con AAS, AMS, VAS, VMS.

I dati anche per la tipologia delle domande Automatiche (AAS e VAS), dovranno essere acquisiti dall’operatore con le stesse modalità previste per la tipologia delle Manuali (AMS e VMS).

 

4. Memorizzazione dell’informazione nel database delle pensioni

Nel database delle pensioni viene memorizzato:

– nel campo GP1AJ11 il valore 6= SALVAGUARDIA L. 214/2011;

– nel campo GP1AZ11E l’indicazione della provvisorietà della liquidazione

 

5. Modello TE08

Per le pensioni in questione, sul modello TE08 viene riportata, oltre all’indicazione della provvisorietà, la seguente dicitura:

” La pensione è stata liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori salvaguardati (art. 24, commi 14 e 15 della legge 214/2011)”.

 

Allegato 1

 

Gentile Signore/a,

con riferimento alla comunicazione che Le abbiamo inviato il giorno __/__/___, La informiamo che potrà accedere alla pensione a decorrere dal__/__/___

Potrà quindi presentare la domanda di pensione entro il mese precedente alla data di decorrenza sopra indicata.

Le ricordiamo che la presentazione della domanda in un momento successivo potrebbe comportare un differimento di tale decorrenza.

La informiamo inoltre che alla data di decorrenza della pensione è richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

 

Le ricordiamo infine che tutte le domande di prestazioni e servizi dell’Inps possono essere presentate esclusivamente online:

direttamente dal sito http://www.inps.it, nella sezione Servizi online;

rivolgendosi agli intermediari dell’Istituto (Patronati, consulenti ecc.);

attraverso il Contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.

CIRCOLARE INPS NUOVE MODALITA’ RILASCIO DURC

27/02/2013

Si richiama l’attenzione sulla sottostante circolare Inps 26 febbraio 2013, n. 32 ,relativa alle  nuove modalità di rilascio del CUD

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SOMMARIO:

1. Premessa

2. Fornitura telematica del CUD

3. Modalità alternative per ottenere il CUD:

– Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto

– Postazioni informatiche self service

– Posta elettronica

– Centri di assistenza Fiscale

– Uffici Postali

– Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero

– Spedizione del CUD al domicilio del titolare

4. Modalità di rilascio CUD a chi non è titolare

5. Campagna informativa

 

1. Premessa

 

L’Inps nei primi mesi di ogni anno effettua operazioni massive di invio postale della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati ai soggetti per i quali assolve alla funzione di sostituto d’imposta.

In ossequio alle recenti disposizioni legislative previste sia per la riduzione della spesa pubblica che per la telematizzazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, a decorrere dal 2013, l’Istituto rilascerà i suddetti certificati, di norma, attraverso il canale telematico.

Pertanto, relativamente all’obbligo di trasmissione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) entro il 28 febbraio dell’anno d’imposta successivo a quello cui i redditi si riferiscono, è utile precisare che l’Istituto, conformemente a quanto stabilito dal comma 114 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal corrente anno, assolverà allo stesso rendendo disponibile il CUD, entro la suddetta data, in modalità telematica.

Il comma citato prevede, altresì, che rimanga nella facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea e che dall’attuazione dello stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutto quanto ciò premesso, con la presente circolare vengono illustrate le istruzioni operative e le modalità attuative relative alla trasmissione telematica del CUD.

 

2. Fornitura telematica del CUD

 

Il modello CUD, sarà reso disponibile entro il mese di febbraio, nella sezione Servizi al cittadino del sito istituzionale http://www.inps.it.

Il certificato potrà essere visualizzato e stampato dall’utente, previa identificazione tramite PIN.

Inoltre, ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, il CUD verrà anche recapitato alla casella PEC corrispondente. Si ricorda a tale scopo che, in base all’art. 16-bis del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge del 28 gennaio 2009, n. 2 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di Posta Elettronica Certificata, tutti i cittadini possono ottenere gratuitamente l’attribuzione di una casella di posta certificata CEC-PAC dal gestore PostaCertificat@, attraverso i servizi disponibili sul sito https://www.postacertificata.gov.it.

I cittadini che hanno specificato un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) all’atto della richiesta del PIN, saranno informati via email della disponibilità del CUD sul sito dell’Istituto.

 

3. Modalità alternative per ottenere CUD

 

Come indicato in premessa, le recenti disposizioni di legge in merito alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni, tendono ad escludere l’utilizzo del canale postale per l’invio delle comunicazioni e delle certificazioni, con l’evidente scopo di abbattere i conseguenti tempi e costi di consegna.

Per coniugare tali obiettivi di efficientamento dei processi di produzione, con l’esigenza di mantenere un canale fisico di accesso alla certificazione in questione, nell’interesse di quel significativo segmento di utenza che non possiede le dotazioni e le competenze necessarie per la piena fruizione dei servizi on line, l’Istituto ha approntato adeguate modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo.

Sarà, pertanto, possibile richiedere ed ottenere in tempo reale la consegna del suddetto certificato utilizzando i seguenti canali di accesso:

 

– Sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto

Tutte le Agenzie (interne, complesse e territoriali) dell’Istituto potenzieranno per l’intero primo trimestre dell’anno il front office di Sede, dedicando almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD.

Inoltre, al fine di assicurare la massima capillarità territoriale, tutte le strutture territoriali, ivi comprese quelle dei soppressi Inpdap ed Enpals, rilasceranno, ove richieste dall’utente, le certificazioni in argomento senza distinzione di gestione previdenziale.

 

– Postazioni informatiche self service

Con la circolare n. 113 del 2011, presso tutte le Strutture territoriali dell’Istituto sono state istituite postazioni informatiche self service, presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono direttamente procedere alla presentazione on line delle domande di servizio, ovvero effettuare tutte quelle interazioni con gli archivi informatici dell’Istituto alle quali risultano abilitati, in un contesto connotato da affidabilità e sicurezza non soltanto tecnologica.

Presso tali postazioni gli utenti potranno procedere alla stampa dei certificati reddituali in argomento, ricorrendo anche, ove necessario, all’assistenza da parte del personale dell’URP.

Con messaggio n. 020761 del 17.12.2012, sono state comunicate alle Sedi le modalità di accesso facilitato ai servizi in argomento da parte dell’utenza, mediante l’utilizzo della Tessera sanitaria (TS) ovvero della Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

 

– Posta elettronica

Come indicato al precedente punto 2, ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC noto all’Istituto, il CUD verrà anche recapitato alla casella PEC corrispondente.

Inoltre, viene messo a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC il seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it per l’invio di richieste di trasmissione del CUD, potendo ben ipotizzarsi che la disponibilità della casella di posta elettronica certificata da parte dell’utente (ovvero la conoscenza di tale condizione da parte dell’Istituto) sia avvenuta successivamente all’invio massivo degli stessi documenti agli altri titolari di PEC.

 

– Centri di assistenza fiscale

Il cittadino potrà avvalersi per l’acquisizione del CUD, di un Centro di assistenza fiscale cui abbia conferito specifico mandato.

Il mandato conferito dal cittadino, unitamente ad una copia del documento di identità dello stesso, dovrà essere conservato dal CAF mandatario ed esibito a richiesta dell’INPS.

 

– Uffici postali

Sarà possibile ottenere il CUD presso gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”.

Poste Italiane, infatti, ha istituito una particolare rete di uffici postali, denominata appunto “Sportello Amico”, in adesione ad un progetto “Reti Amiche”, promosso nel 2008 dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, al fine di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione e di ridurre i tempi delle procedure burocratiche.

E’ attualmente in vigore una Convenzione tra l’Inps e Poste Italiane, in virtù della quale tali sportelli rilasciano, dietro un corrispettivo a carico dell’utente pari a 2,70 euro più IVA, alcuni certificati per conto dell’Istituto, tra cui il CUD pensionati e il CUD Assicurati.

Ad oggi gli sportelli aderenti al progetto “Reti Amiche” sono 5.741, razionalmente distribuiti sul territorio.

L’elenco degli uffici postali dove è presente lo Sportello Amico, sarà a disposizione on line sul sito internet dell’Istituto e sull’intranet nella sezione dedicata alla D.C. Pensioni.

 

– Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni e pensionati residenti all’estero A favore di alcune categorie di utenti particolarmente disagiati, in considerazione dell’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’Istituto, con messaggio n. 2451 del 7 febbraio 2013 è stato attivato un servizio dedicato, denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali, tra i quali la certificazione in argomento.

Attraverso lo Sportello Mobile gli utenti appartenenti alle categorie sopra citate (in una prima fase l’iniziativa riguarderà gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione) possono contattare un operatore della Sede INPS territorialmente competente per la fornitura di diversi servizi.

In tale contesto, gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione e i pensionati residenti all’estero, che dichiarino di essere impossibilitati ad acquisire la disponibilità della certificazione attraverso i canali fisici e telematici indicati nella presente circolare, possono richiedere telefonicamente all’operatore dello Sportello Mobile della Struttura INPS territorialmente competente, l’invio della certificazione al proprio domicilio.

Per quanto riguarda, esclusivamente, i pensionati residenti all’estero, gli stessi, per il medesimo servizio, potranno anche fare diretto riferimento, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702, con orario 8.00 – 19,00 (ora italiana).

 

– Spedizione del CUD al domicilio del titolare

Come indicato in premessa, il comma 114 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che dal corrente anno gli enti previdenziali rendano disponibile il CUD in modalità telematica ma, altresì, che rimanga nella facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea, senza che per questo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al fine di contemperare gli obiettivi di efficienza ed efficacia declinati con chiarezza dalla suddetta norma, con oggettive situazioni di difficoltà rappresentate dall’utenza, l’Istituto provvederà, attraverso la propria articolazione territoriale ed il contact center multicanale, all’invio del CUD al domicilio del relativo titolare, su espressa richiesta dell’interessato, nei casi di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, direttamente o delegando altro soggetto, mediante i servizi sopra elencati.

A tale scopo sono in corso di predisposizione specifici applicativi gestionali che consentiranno sia l’invio facilitato e guidato del CUD da parte del personale di Sede, che la trasmissione automatica da parte del CCM (in modalità self service e senza intervento dell’operatore).

Si fa riserva, a tale ultimo riguardo, di comunicarne alle Sedi l’avvenuto rilascio con specifico messaggio.

 

4. Modalità di rilascio CUD a chi non è titolare

 

Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare; in questo caso la richiesta, presentata dalla persona delegata, deve essere corredata della delega o del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l’INPS a riceverla ed a rilasciare la certificazione richiesta; tali atti devono essere accompagnati dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato e la persona delegata dovrà, a sua volta, esibire proprio documento di riconoscimento.

L’allegazione della copia del documento di riconoscimento del delegato non è necessaria nei casi di richiesta di CUD trasmessa dall’indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC dello stesso.

 

5. Campagna informativa

 

Delle nuove modalità sopradescritte sarà data massima diffusione attraverso una campagna informativa, predisposta in modo tale da illustrare chiaramente al cittadino tutte le modalità messe a sua disposizione per ottenere le certificazioni in oggetto. Per lo scopo si utilizzeranno tutti i canali di comunicazione esistenti e disponibili (dagli sms agli indirizzi e-mail eventualmente disponibili, agli uffici di Sede, fino alle residue comunicazioni postali di altra natura emesse fino a tutto il mese di febbraio). Parallelamente si opererà un rafforzamento della campagna di promozione del Pin – condizione preliminare per ottenere i certificati in modalità telematica – presso i cittadini utenti, direttamente, per corrispondenza e per il tramite delle Sedi, con apposito materiale informativo.

LINEE GUIDA RICHIESTA CONTRIBUTO STATALE ANNO 2013 ASSOCIAZIONI PTROMOZIONE SOCIALE

27/02/2013

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il  Terzo Settore e le Formazioni Sociali – ha emanato le Linee Guida del 25 febbraio 2013, che disciplinano, per l’annualità 2013,  la richiesta di concessione del contributo statale in favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della Legge n. 476 del 19 novembre 1987 e della Legge n. 438 del 15 dicembre 1998.

Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande per il riconoscimento, in favore degli enti ed associazioni di promozione sociale, di svolgere attività di evidente funzione sociale è scaduto il 31 gennaio 2013. I criteri e le modalità per il rilascio degli attestati in oggetto sono disciplinati, a partire dall’anno 2011, dalla Circolare n. 6 del 18 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per ulteriori informazioni e la documentazione vai alla Sezione dedicata

ISTRUZIONI DOMANDE PENSIONE DAL PRIMO SETTEMBRE 2013 PERSONALE SCUOLA

26/02/2013

Le istruzioni di cui al titolo sono previste nel messaggio inps sottoriportato  n.3295 del 25.2.2013

OGGETTO: Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2013 – trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.

1. Procedura di trasferimento dati

I dati necessari per la liquidazione ed il pagamento del trattamento pensionistico del personale del comparto scuola, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico – pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2013, perverranno anche quest’anno, alle sedi periferiche della gestione ex Inpdap con la consueta trasmissione dei relativi flussi informatici.

La liquidazione delle pensioni è effettuata tramite l’applicativo Pensioni SIN, salvi i casi particolari individuati al paragrafo 2 e tenendo conto del criterio di competenza esplicitato al paragrafo 3 del presente messaggio.

Le domande di pensione, devono essere presentate da parte degli iscritti entro il 30 giugno avvalendosi anche dell’assistenza gratuita delle organizzazioni di Patronato che dovranno trasmetterle all’Istituto utilizzando il canale telematico ad essi dedicato, oppure compilando e trasmettendo direttamente la domanda di pensione on-line previa autenticazione che sarà possibile effettuare accedendo all’apposita sezione del sito www.inpdap.it.

Per il personale della scuola, che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2013, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) provvederanno ad inviare i dati con appositi flussi informatici secondo le scadenze di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:

  • 9 maggio;
  • 23 maggio;
  • 6 giugno;
  • 20  giugno;
  • 4 luglio;

Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare alle rispettive sedi territoriali della gestione ex Inpdap, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.

Il flusso conterrà anche i dati del personale che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del DM n. 331/1997; per questi soggetti la lavorazione nel sistema sarà possibile solo dopo aver ricevuto il cartaceo con l’indicazione della percentuale di part-time da applicare. Tale percentuale dovrà essere indicata in fase di acquisizione della domanda.

2. Utilizzo della procedura S7 web – Casi particolari

La procedura S7 web continuerà, altresì, ad essere utilizzata nei casi in cui, a favore di un pensionando scuola con cessazione 2013, risulti in pagamento su GPP-web una partita di pensione diretta riconducibile ad una partita di DM 331/97, per la quale si sta operando una cessazione definitiva; a tal fine verrà fornito, ad ogni nuovo flusso inviato dal MIUR, un elenco di nominativi esclusi dalla lavorazione in Sin in quanto già presenti a sistema.

Otre alle casistiche sopra illustrate, si potrebbe verificare l’ipotesi in cui un soggetto ricompreso tra il personale A.T.A. o tra gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P), provenienti dagli Enti locali, chieda la liquidazione del trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato con le regole della Cassa Stato (CTPS) e quello determinato con le regole della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL); nell’ipotesi in cui risulti più favorevole il calcolo con le regole della CPDEL, la liquidazione della pensione dovrà necessariamente avvenire tramite l’applicativo pensioni S7 web.

3. Applicazione del criterio di competenza per la lavorazione delle pensioni scuola 2013

La competenza alla lavorazione della pratica è attribuita alla sede provinciale dove è ubicata l’ultima sede di lavoro del pensionando. Pertanto, al fine di consentire l’individuazione dell’ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato dall’Istituto.

Nei casi residuali ed eccezionali in cui il MIUR non possa fornire il dato relativo all’ultima scuola di riferimento, provvederà ad indicare l’USP (Ex CSA – Provveditorato provinciale) di riferimento. Di conseguenza queste pratiche saranno indirizzate verso la Sede provinciale competente per la gestione degli USP (nella fattispecie delle province su cui insistono più sedi territoriali, il flusso verrà indirizzato a Roma 1, Milano 1, Napoli 2 e Torino1).

Le sedi territoriali, che nel frattempo hanno ricevuto correttamente il cartaceo, potranno farsi assegnare la competenza del flusso inviando a DCSI ASSISTENZA UTENTI una mail con oggetto “TRASFERIMENTO COMPETENZA PENSIONI MIUR 2013”, con l’elenco dei nominativi e relativi codici fiscali dei pensionandi per i quali viene chiesta l’assegnazione della competenza sul SIN.

Ovviamente per i casi particolari indicati al paragrafo 2 e/o comunque per quelle pratiche che continueranno ad essere gestite su S7 Web, l’eventuale reindirizzamento delle pratiche tra sedi avverrà con le solite modalità previste per S7 Web, così come avvenuto negli anni precedenti.

Il presente messaggio è diramato d’intesa con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico.

Il Direttore Generale