Archive for Maggio 2012

SENATO APPROVA RIFORMA LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI

31/05/2012

Su  un pacchetto di quattro emendamenti che racchiudono l’intero testo, con qualche modifica rispetto al provvedimento varato dalla commissione Lavoro ,il Governo ha chiesto la fiducia ,che  ,dopo il voto di  ieri  sui   primi due dei quattro   maxiemendamenti ,  e’ stata  completata in data odierna con   la terza e la quarta chiama per  i rimanenti due  .

I quattro emendamenti su cui  il Governo ha posto la fiducia,che è stata accordata,   concernono :

Flessibilità in entrata

Flessibilità in uscita

Ammortizzatori sociali

Formazione

I testi degli emendamenti sono consultabili sul seguente link:

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-30/ecco-nuovo-testo-riforma-164718.shtml?uuid=AbhAZrkF

DICHIARATO STATO EMERGENZA TERRITORI COLPITI SISMA MAGGIO 2012

31/05/2012

La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI con  la sottostante Delibera 30 maggio 2012 ha provveduto alla  Dichiarazione  dello stato di emergenza in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012

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Art. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo in conseguenza dei ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012.

2. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze – emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile – acquisita l’intesa delle Regioni interessate, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi finalizzati all’organizzazione ed al coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, nonché agli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite dai predetti eventi, nonché al successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate in misura tale da garantire l’operatività del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future possibili emergenze.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, provvedono, ciascuna per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all’evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 maggio 2012, n. 125

PRIMI CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE REGIME FISCALE IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’

31/05/2012

Sul  regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ,  l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti con la circolare n.17/E del 30.5.2012 ,che risulta  consultabile nel sottostante link   ,evidenziando che il  Sommario prevede:

PREMESSA

2 DURATA DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO, REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

2.2 I nuovi requisiti per l’accesso al regime fiscale

2.2.1. Requisito comma 2, lettera a): mancato esercizio nei tre anni precedenti di un’attività artistica, professionale ovvero di impresa anche in forma associata o

familiare

2.2.2. Requisito comma 2, lettera b): prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo

2.2.3. Requisito comma 2, lettera c): condizioni per il proseguimento di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto.

2.3 I requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge n. 244 del 2007

2.4 Soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011: principi generali e disposizioni transitorie

3 INGRESSO NEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

3.1 Adempimenti per accedere al regime fiscale di vantaggio

3.1.1. Soggetti che iniziano l’attività dal 1° gennaio 2012

3.1.2. soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e transitano nel regime dal 1° gennaio 2012

4 DISAPPLICAZIONE O USCITA DAL REGIME

4.1 Opzione per il regime ordinario, per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo di cui all’art. 13 della legge n. 388 del 2000 ovvero per il regime contabile agevolato

5. CARATTERISTICHE DEL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

5.1 Determinazione del reddito assoggettato all’imposta sostitutiva

5.2 Semplificazioni ed adempimenti contabili e fiscali

5.3 Ulteriori caratteristiche del regime disciplinate dalla legge n. 244 del 2007

5.3.1. Divieto di rivalsa e di detrazione dell’IVA sugli acquisti

5.3.2. Rettifica dell’IVA ex articolo 19-bis2 del dPR n. 633 del 1972

6.1. Casi particolari concernenti i requisiti di accesso e permanenza nel regime fiscale di vantaggio

6.1.1. Conseguimento di un ammontare di ricavi non superiore a 30.000 euro per accedere o permanere nel regime.

6.1.2 Prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal collaboratore dell’impresa familiare

6.1.3 Acquisto nel triennio precedente di beni strumentali per un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro

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http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?cls=3&tip=ul&doc=SE234230.DOC&DocHits=

ANCHE NEL 2012 CONSENTITO AZIENDE ATTIVITA’ FORMATIVE SUL LAVORO BENEFICIARI AMMORTIZZATORI SOCIALI

31/05/2012

Si ricorda che    la legge n.183 dell’11 novembre 2011   ha disposto la proroga sino al  31.12.2012   dell’’intervento a carattere sperimentale, previsto per gli anni 2009 e 2010 ,di cui  all’articolo  1,comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,  convertito  con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  gia’  prorogato  per l’anno 2011 nel limite  di  50  milioni  di  euro .dal comma 33 -secondo periodo- dell’art.1 della legge di   n.220/2010

Pertanto ,al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese,anche nel  2012    , i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita’ produttiva connessa all’apprendimento.

L’inserimento del lavoratore nelle attivita’ del progetto puo’ avvenire sulla base di uno specifico accordo   in sede di Ministero del lavoro  stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali    .

Al lavoratore spetta ,a titolo retributivo, da parte dei datori di lavoro, la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione .

Per le modalità   di   svolgimento della  formazione  di cui sopra si fa riferimento, in attesa di eventuali nuove istruzioni per il 2012, al  Decreto Interministeriale n.49287/20o9, rispetto a  cui sono intervenute le  precisazioni operative  dell’Inps contenute nel messaggio n.20232 del 2.8.2010 ,che  vengono riportate di seguito.

I lavoratopri che possono  essere  impegnati nella formazione sul lavoro  sono i seguenti:

a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975 e ss. mm.ii.;

b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991 e ss. mm. ii..;

c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 L. 863/1984 e ss. mm.ii.;

d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;

e) lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni (circolari nn. 39 e 73 del 2009).

Ai fini dell’inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale tutela condizioni di lavoro   con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

Sulla base di apposita delega del direttore generale, i suddetti accordi possono essere stipulati presso le direzioni regionali (  se sono interessate unita’ aziendali operanti in diverse province della medesima regione) o  territoriali  ( se trattasi di unita’ aziendale/i operante/i in una sola provincia )del Ministero del lavoro, nelle quali hanno/ha  sedi/e le/a unità produttive/a interessate/a dal progetto di formazione o riqualificazione.

Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito e nelle competenze  di cui all’Accordo del 12.2.09  tra Stato, regioni e province autonome, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o provincia autonoma e, al fine della coniugazione dei progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al  prima citato  accordo  , deve specificare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti delle regioni o province autonome e delle imprese di appartenenza dei lavoratori.

Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento.

A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti coinvolti negli accordi, un’informativa relativa all’avvenuta realizzazione del progetto formativo, all’elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento.

Entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ed in ogni caso prima dell’inizio della formazione, il datore di lavoro, utilizzando il modello allegato, deve comunicare all’ufficio INPS che eroga/autorizza la prestazione di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti di formazione.  .

Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria.

Il trattamento di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, contratti di solidarietà ex art. 1 L. 863/84, trattamenti ex art. 19, comma 1, L. 2/09 e ss. mm.) continuerà ad essere erogato al lavoratore secondo le modalità in essere alla data dell’accordo attuativo dei piani di formazione.

L’incentivo corrisposto dal datore di lavoro, essendo riconosciuto a titolo retributivo, è assoggettato a contribuzione ordinaria.

L’INPS provvede, inoltre, ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

Premesso quanto sopra ,si rappresente che per agevolare le aziende interessate all’argomento in questione ,vengono proposti i sotto riportati documenti  (Allegati 1,2 ,3) riguardanti  rispettivamente : il verbale d’accordo,lo schema del progetto formativo e la richiesta  al Ministero del Lavoro  per la  delega alla DTL o DRL .

_________________________

Allegato 1

DIREZIONE REGIONALE / TERRITORIALE   LAVORO DI ……………………………..

VERBALE DI ACCORDO

In data………..presso la sede della DTL /DRL di…..,rappresentata da…………………………….,assistito da…………………,si incontrano per l’esame della situazione produttiva e lavorativa della Società…………………….di………………. i seguenti rappresentanti aziendali e sindacali:

Azienda:……………

Associazione datoriale:………………

OO.SS …………………………

RSU…………………………….

Premesso   che per le persistenti difficolta’ ,che caratterizzano  il  settore di appartenenza della Società………….,la stessa è stata costretta alla contrazione dell’attività produttiva e  far ricorso a…………………per il periodo dal………….al……………….. per n……………dipendenti

Considerato che, tra le iniziative individuate dalla Società per rilanciare la produttivita’ delle lavorazioni e la competività   dei prodotti  realizzati ,si pone quella di incrementare le conoscenze professionali  ed operative dei dipendenti .,attivando uno specifico programma formativo     per  fornire le necessarie conoscenze e competenze al personale coinvolto,in applicazione dell’art.1 comma 1 del  dec.leg.vo n.78/09 convertito in legge n.102/09 ,prorogato per l’anno 2012  daklle legge n.183/2011,secondo le indicazioni del decreto interministeriale n.49281 del 18.12.09

Sottolineato che ,rispetto al perdurare della crisi ,i rappresentanti aziendali  e sindacali ritengono che la formazione possa costituire una leva confacente per sviluppare ed integrare le competenze  dei lavoratori ,risultando l’aggiornamento e l’arricchimento professionale un elemento idoneo per il miglioramento dell’occupabilità dei dipendenti ,avendo come obiettivo la finalità di consolidare ,nell’ambito delle diverse fasi del processo di produzione   e    di supporto, il know how tecnico,le procedure ,l’impiego della strumentazione in  un sistema che attualmente risulta posto sotto la pressione di un flusso   del tutto incostante.

Evidenziato che ,a seguito di corrispondente richiesta ,il    Ministero del Lavoro-Direzione Generale Tutela Condizioni Lavoro  ha delegato  con il D.D. n…. del…. la DTL/DRL  di…., a tenere la riunione  per la stipulazione dell’Accordo di cui all’art.1 comma1 del Dec..legge n.78/09,convertito in legge n.102/09 ,prorogato per il 2011 dall’art.1, comma33 ,della legge n.220/2010. e per il 2012 dalla legge n.183/11

Tenuto conto che la società……….nel corso della riunione ha illustrato     i/il    progetto/i …  di formazione e riqualificazione   professionale e gli obiettivi perseguiti,come da documentazione allegata al presente verbale ,come parte integrante dello stesso,precisando  che gli stessi sono destinati ai lavoratori che    non  conseguono i requisiti     per il pensionamento , a breve scadenza ,rimarcando che attraverso la formazione si tende    a perseguire  un inserimento dei lavoratori  interessati  nel nuovo contesto aziendale, previa riqualificazione  ,almeno parziale ,tesa a determinare e/o sviluppare nuove professionalità necessarie al contesto  produttivo aziendale .

Si registra il parere favorevole dei rappresentanti sindacali  circa l’attivazione  della citata attivita’  formativa   .e pertanto tra le parti resta convenuto quanto segue  :

1.Le premesse  e la documentazione relativa alla formazione costituiscono parte integrante del presente accordo

2.La Formazione troverà attuazione secondo programmi  a carattere teorico e pratico in aula ed on the job,secondo l’art.1 co.1 legge n.102e dec.interm. n.49281/09 ,in conormita’ al/ai  progetto/i allegati a favore di n….unita’ lavorative coinvolte  nell’intervento di…..

3.La formazione avra’   attuazione  per n….ore  complessive  per ciascun partecipante di cui n… ore in aula e n… on the job  e si articolera’ secondo il calendario seguente.

In aula                                                                                                                            On the job

Giorno…………….. dalle ore ….alle ore ….                                                                Giorno……………    dalle ore………. alle ore……….

Giorno…………….   Dalle ore…..  alle ore …                                                              Giorno ……………     dalle ore…..       alle ore….

:

4.La formazione mira ad accrescere ed affinare le competenze operative dei lavoratori ,nonché a snellire i processi aziendali  ,così da adeguare l’impegno del personale alle esigenze derivanti dalle innovazioni t tecnologiche insite nelle linee   delle lavorazioni.

5. al programma saranno interessati tutti i lavoratori dello stabilimento ovvero quelli della linea A  ovvero del settore  X ovvero gli impiegati ovvero gli operai  e gli stessi saranno individuati secondo i criteri concorrenti dell’idoneita’ allo svolgimento della mansione ,delle attitudini personali e del bisogno formativo correlato alle potenziali aree di qualificazione o riqualificazione

6.I lavoratori saranno indirizzati a formarsi  seguendo percorsi idonei a colmare il deficit di competenze specifiche dell’area di collocazione e/o ricollocazione     , attuando    formazione on the job per le seguenti tematiche   di tipo pratico da effettuare in sede aziendale con l’ausilio dei  macchinari ed attrezzature idonee ,nonché mediante affiancamento dei lavoratori a tutors e referenti formativi  in possesso di requisiti professionali e di esperienze confacenti i cui nominativi e rispettive posizioni professionali  saranno di volta in volta preventivamente indicati alle istituzioni,alle rappresentanze sindacali ed ai lavoratori con appositi e tempestivi comunicati. Pertanto come da previsione normativa i moduli di formazione in questione si svolgeranno con applicazione diretta nelle  attività  produtive aziendali

A………………………

B……………………….

C…………………………….

D……………………………

E………………………………

Le  ore di formazione teorica da realizzare in aula della sede aziendale  ovvero della sede di……, utilizzando personale esperto anche esterno e la stessa  riguarderà le seguenti tematiche.

A……………..

B…………………

C…………….

D………………….

7.La societa’………..è impegnata   a comunicare alle sedi istituzionali competenti l’elenco nominativo dei lavoratori interessati ai percorsi oi formativi entro i termini previsti dalle disposizioni

amministrative e comunque  all’atto di avvio dell’ attività ’  formativa  prevista ,conformandosi tra l’altro alle previsioni del messaggio Inps n20810 del 6.8.2010

Tra le parti si conviene che le attivita’ di produzione in cui saranno impiegati i lavoratori destinatari del percorso di formazione sono funzionali all’apprendimento costituendo parte integrante della  formazione programmata.

8. La Societa’…. è impegnata a conformarsi alla previsione dell’art.3 comma  2 del D.I n.49281 del 18.12.20°0 ,favorendo  altresì  eventuali verifiche tese ad accertare l’effettiva realizzazione delle attività   concordate.

9 La società…… è impegnata   ad erogare ,alle  normali scadenze di paga,l’incentivo di cui all’art.1 comma 1legge n.102/09 ai lavoratori partecipanti al percorso formativo  per le ore di formazione  realizzate in ciascun mese da ogni dipendente.

10. Le parti convengono  di realizzare ,a rispettiva  richiesta  ,periodici  incontri e comunque prima della conclusione delle attivita’ formative concordate per verificare l’andamento dei processi d’integrazione professionale e dei risultati scaturiti ,fermo restando che ,come da previsione normativa ,ai dipendenti  che avranno partecipato regolarmente e con profitto  alla  formazione sarà rilasciata   apposita attestazione indicante le competenze acquisite..

11.Con la sottoscrizione del presente verbale ,le Parti si danno reciprocamente atto di aver concluso l’accordo presso la DPL di…ai sensi e per gli effetti    di cui all’art.1 c,1 legge n.102/09 ,art 1 comma 33 legge   n.220/2010  e D.I. n. 49281 del 18.12.2009.e legge n.183/2011

Del che è verbale ,letto ,confermato e sottoscritto

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Allegato 2

SCHEMA PER PROGETTO FORMATIVO DIPENDENTI SOCIETA’……………DI……………che si trovano in……….dal ….al…..

1 Nominativi , data nasciota e cod,fiscale Lavoratori  Partecipanti ……………………….

2.Qualifiche  , livelli  e mansioni di ciascun lavoratore o gruppi omogenei di lavoratori  ……………………………………………………

3..Reparti di rispettiva assegnazione lavorativa per ciascun lavoratori o gruppi omogenei di lavoratori

4.Competenza attuale rispettiva …per ciascun lavoratore o gruppi omogenei di lavoratori ……………………………………

5.Da formare on the job   ciascuno rispettivamente su……………………………..

6.Formatori e  relative  posizioni   professionali  …per ciascun  lavoratore o gruppi omogenei  di lavoratori ……………………..

7.Contenuto percorso formativo on the job per ciacun lavoratore o gruppi omogenei di lavoratori ………………………..

8.Obiettivi perseguiti con la formazione…per ciascun lavoratore o gruppi omogenei di lavoratori …………………..

9.Numero partecipanti  medesimo  percorso  formativo ………………

10 Numero    ore formazione per ciascun lavoratore o gruppi omogenei di lavoratori   : totale n…….  ,di cui in aula  n….., on the job n…..

11.Modalità formative on the job per ciascun lavoratore o gruppi omogenei  di lavoratori  ……………………

12.Argomenti formazione in aula e rispettive ore…………………………

13.Data inizio e termine formazione…per ciascun lavoratore o gruppi omogenei di lavoraori…………………….

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Allegato 3

AL MINISTERO LAVORO E PREVIDENZASOCIALE  DIREZ.GENER.TUTELA CONDIZIONI LAVORO –SEGRETERIA .DIRETTORE GENERAE  ROMA

PER IL CORTESE TRAMITE DELLA DTL O DRL DI……

OGGETTO.: ART.1 COMMA1 LEGGE N.102/09-E DEC.INT.N.49281/09 -RICHIESTA DELEGA ALLA DPL OVVERO ALLA DRL DI…. PER RIUNIONE  CONSULTAZIONE SINDACALE  RELATIVA ATTIVITA’ FORMATIVA.

La sottoscritta  Societa’…………………..con sede legale a…………ed unità produttiva a……………..,interessata a realizzare l’attività formativa di cui alla normativa in oggetto per i dipendenti ,che risultano posti in …. per il periodo dal….al…chiede  a codesto Ministero di voler disporre la delega  alla DTL ovvero DRL di….per la prevista riunione ta rappresentanti aziendali e sindacali.

Confidando nell’esito   positivo e cortesemente sollecito  della presente richiesta ,al fine di dare avvio al progetto   formativo ,previsto per il giorno…..,si ringrazia con distinti saluti.

Data e sottoscrizione

N.B.Da trasmettere per posta ,fax o email direttamente ovvero tramite l’Associazione Datoriale  d’appartenenza  o delegata

INAIL: RINVIO SCADENZA DATA AUTOLIQUIDAZIONE

30/05/2012

In merito all’argomento di cui a titolo ,si  richiama l’attenzione sulla sottostante nota dell’INAIL.

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Direzione Centrale Rischi Ufficio Entrate

Prot. INAIL.60010.24/05/2012.0003341

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Autoliquidazione in scadenza al 18 giugno 2012. Rilascio servizi telematici.

In relazione all’autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 18 giugno 2012, si comunica che dal 25 maggio al 18 giugno 2012 saranno disponibili sul portale Inail, all’indirizzo www.inail.it – Punto Cliente, i servizi telematici:

  • Invio telematico dichiarazione salari
  • AL.P.I. Online

In via del tutto eccezionale, in sede di prima applicazione dell’obbligo telematico1, i datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio delle dichiarazioni entro il 17 marzo possono inviarle entro il 18 giugno, fermo restando che la mancata presentazione della dichiarazione delle retribuzioni entro il suddetto termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, ove ne sussistano i presupposti.

Gestione delle dichiarazioni tardive

L’invio telematico delle dichiarazioni delle retribuzioni oltre il termine del 17 marzo u.s., può dare luogo alle seguenti situazioni in GRA Web:

  1. per il codice ditta risultano già acquisite in archivio le dichiarazioni retributive con importi diversi da quelli indicati con il secondo invio, in tal caso il premio 902012 è stato già calcolato sulla base delle retribuzioni inviate entro il 17 marzo o acquisite in cartaceo successivamente;
  2. per il codice ditta non risultano precedenti dichiarazioni, quindi il premio 902012 è stato già liquidato d’ufficio ai sensi dell’art. 28, 8° comma, T.U. 1124/65.

In entrambe le ipotesi il premio 902012 è stato già elaborato, pertanto, la procedura GRA Web colloca le dichiarazioni retributive nella lista “Scarti trattazione”, consultabile nella sezione Autoliquidazione, Liste Scarti/evidenze, selezionando la voce “Cliente già autoliquidato”nel menù a tendina “Descrizione Errore”.

Detta lista deve essere interamente lavorata dalle Sedi per modificare le retribuzioni presenti sul classificativo di regolazione 2011 e di rata 2012, attraverso l’apposita funzione “variazione retribuzione e sconti”.

Si ricorda che al fine di aggiornare detta lista è necessario al termine delle variazioni dei classificativi, effettuare la cancellazione dello “scarto” utilizzando l’apposita funzione “Cancella”.

CIRCOLARE MINISTRO P.A.NOVITA’ CIRCA CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

30/05/2012

Con   circolare n. 3/2012 in data 17 aprile 2012, che si unisce in copia, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell’Interno hanno fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione, con particolare riferimento ai certificati relativi ai procedimenti regolati dalla disciplina sull’immigrazione, al procedimento relativo alla cittadinanza, nonché all’attestato di idoneità abitativa di cui all’art.29 del d.lgs.n. 286/1998.

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Allegato

Presidenza consiglio dei ministri – Circolare 17 aprile 2012, n. 3

Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art. 15,L. 183 del 2011 in materia di certificazione.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall’art. 15,l. 12 novembre 2011, n. 183 -che ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all’art. 40 – in particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza.

1. Sino all’1 gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero» è esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio è affermato dall’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 (prima della novella introdotta con efficacia dall’1 gennaio 2013, dalla legge di conversione del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5) secondo cui «i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».

Inoltre, l’art 2, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino al 31 dicembre 2012, le disposizioni del testo unico o dello stesso regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti.

L’art 15,l. n. 183 del 2011, che ha novellato il d.P.R. n. 445 del 2000, non è intervenuto sull’ambito di applicazione, nel settore dell’immigrazione, della disciplina in materia di documentazione amministrativa in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall’applicazione del comma 02 dell’art 40, d.P.R. n. 445 del 2000, sono pertanto fatte salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero». Da tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un lato, ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi dell’immigrazione, approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; dall’altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura «certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione».

La direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 22 dicembre 2011 precisa che «per quanto non espressamente previsto nella direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia del testo unico sulla documentazione amministrativa». La direttiva fa quindi salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».

La legge di conversione del d.l. n. 5 del 2012 ha soppresso, con efficacia dall’1 gennaio 2013, dall’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 le parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero», con la conseguenza che, a decorrere da tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000.

2. Quanto all’attestato di idoneità abitativa, l’art 29, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3 prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità, tra l’altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa.

Si richiede che l’alloggio sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato. Tale idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico. Dunque, al di là del nomen juris utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l’idoneità abitativa rappresenta un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi natura di certificato e non può pertanto essere sostituita da un’autocertificazione.

Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall’art 40, comma 02, del cit. d.P.R. a 445 del 2000: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

3. Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l’art 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000.

Ciò in quanto la disposizione dettata dall’art 9 bis, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall’art 1, l. 15 luglio 2009, n. 94, ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza non può essere considerata speciale rispetto alla disciplina dettata dall’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000. Tale norma, infatti, non ha carattere di specialità per quanto attiene al procedimento, con la conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico e giuridico che possano giustificare la non applicabilità della disciplina dettata dal cit d.P.R. n. 445 del 2000.

Sul punto può osservarsi che: a) il procedimento per ottenere la cittadinanza non rientra nella previsione contenuta nell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, che esclude dal campo di applicazione della semplificazione della documentazione amministrativa i soli procedimenti relativi alla condizione dello straniero e all’immigrazione. Trattandosi di deroga ad un principio generale non è estensibile in via analogica ad ipotesi non espressamente previste. E che il procedimento relativo alla cittadinanza non sia assimilabile a quello relativo alla condizione dello straniero e all’immigrazione è dimostrato anche dalla circostanza che lo stesso art. 9 bis fa espressamente riferimento all’elezione, all’acquisto, al riacquisto, alla rinuncia o alla concessione della cittadinanza. È indubbio, quindi, che il legislatore del 2009, modificando la l. n. 91 del 1992, ha voluto prevedere l’allegazione dei certificati non solo per gli stranieri, ma anche per coloro che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta. Sono, queste, ipotesi che coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero; b) il legislatore del 2009 non ha inteso dettare una disciplina specifica relativamente all’acquisizione della documentazione utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che si possono ritenere applicabili i principi generali dettati dal D.P.R. n. 445 del 2000; c) i criteri dettati dal d.P.R, n. 445 del 2000 non possono ritenersi in contrasto con interessi e valori costituzionali, sui quali è costruita la sovranità e la democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di rango costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che l’amministrazione non può chiedere documentazione che può acquisire d’ufficio da altra Pubblica amministrazione.

Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le diposizioni dettate dal d.P.R. n. 445 del 2000 in tema di acquisizione d’ufficio della documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall’art 40, comma 02, del rit d.P.R. n. 445 del 2000: «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Resta fermo che i cittadini non appartenenti all’Unione europea possono, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei termini di legge.

Si pregano le SS.LL di comunicare quanto sopra ai Sigg.Sindaci al fine di assicurare la corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Allegato

Presidenza consiglio dei ministri – Circolare 17 aprile 2012, n. 3

Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art. 15,L. 183 del 2011 in materia di certificazione.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall’art. 15,l. 12 novembre 2011, n. 183 -che ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all’art. 40 – in particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza.

1. Sino all’1 gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero» è esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio è affermato dall’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 (prima della novella introdotta con efficacia dall’1 gennaio 2013, dalla legge di conversione del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5) secondo cui «i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».

Inoltre, l’art 2, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino al 31 dicembre 2012, le disposizioni del testo unico o dello stesso regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti.

L’art 15,l. n. 183 del 2011, che ha novellato il d.P.R. n. 445 del 2000, non è intervenuto sull’ambito di applicazione, nel settore dell’immigrazione, della disciplina in materia di documentazione amministrativa in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall’applicazione del comma 02 dell’art 40, d.P.R. n. 445 del 2000, sono pertanto fatte salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero». Da tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un lato, ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi dell’immigrazione, approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394; dall’altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura «certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione».

La direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 22 dicembre 2011 precisa che «per quanto non espressamente previsto nella direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia del testo unico sulla documentazione amministrativa». La direttiva fa quindi salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».

La legge di conversione del d.l. n. 5 del 2012 ha soppresso, con efficacia dall’1 gennaio 2013, dall’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 le parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero», con la conseguenza che, a decorrere da tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000.

2. Quanto all’attestato di idoneità abitativa, l’art 29, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3 prevede che lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità, tra l’altro, di un alloggio conforme ai requisiti igienico – sanitari, nonché di idoneità abitativa.

Si richiede che l’alloggio sia idoneo ad ospitare il nucleo familiare integrato. Tale idoneità è attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico. Dunque, al di là del nomen juris utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneità abitativa), l’idoneità abitativa rappresenta un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi natura di certificato e non può pertanto essere sostituita da un’autocertificazione.

Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall’art 40, comma 02, del cit. d.P.R. a 445 del 2000: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

3. Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l’art 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000.

Ciò in quanto la disposizione dettata dall’art 9 bis, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall’art 1, l. 15 luglio 2009, n. 94, ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza non può essere considerata speciale rispetto alla disciplina dettata dall’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000. Tale norma, infatti, non ha carattere di specialità per quanto attiene al procedimento, con la conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico e giuridico che possano giustificare la non applicabilità della disciplina dettata dal cit d.P.R. n. 445 del 2000.

Sul punto può osservarsi che: a) il procedimento per ottenere la cittadinanza non rientra nella previsione contenuta nell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, che esclude dal campo di applicazione della semplificazione della documentazione amministrativa i soli procedimenti relativi alla condizione dello straniero e all’immigrazione. Trattandosi di deroga ad un principio generale non è estensibile in via analogica ad ipotesi non espressamente previste. E che il procedimento relativo alla cittadinanza non sia assimilabile a quello relativo alla condizione dello straniero e all’immigrazione è dimostrato anche dalla circostanza che lo stesso art. 9 bis fa espressamente riferimento all’elezione, all’acquisto, al riacquisto, alla rinuncia o alla concessione della cittadinanza. È indubbio, quindi, che il legislatore del 2009, modificando la l. n. 91 del 1992, ha voluto prevedere l’allegazione dei certificati non solo per gli stranieri, ma anche per coloro che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta. Sono, queste, ipotesi che coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero; b) il legislatore del 2009 non ha inteso dettare una disciplina specifica relativamente all’acquisizione della documentazione utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che si possono ritenere applicabili i principi generali dettati dal D.P.R. n. 445 del 2000; c) i criteri dettati dal d.P.R, n. 445 del 2000 non possono ritenersi in contrasto con interessi e valori costituzionali, sui quali è costruita la sovranità e la democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di rango costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che l’amministrazione non può chiedere documentazione che può acquisire d’ufficio da altra Pubblica amministrazione.

Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le diposizioni dettate dal d.P.R. n. 445 del 2000 in tema di acquisizione d’ufficio della documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista dall’art 40, comma 02, del rit d.P.R. n. 445 del 2000: «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Resta fermo che i cittadini non appartenenti all’Unione europea possono, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei termini di legge.

INPS:INDENNITA’ FREQUENZA MINORI INVALIDI

29/05/2012

L’art.1 della legge n 289 /90 ,al comma 1 stabilisce :     . Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all’assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell’indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. 3. L’indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. (1) 4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L’indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell’assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesmo sistema di perequazione automatica

In relazione alla previsione della disposizione  di cui sopra ,si richiama l’attenzione sul Messaggio 25 maggio 2012, n. 9043,con cui l’Inps fornisce chiarimenti sull’argomento  ,tenendo conto delle modifiche legislative intervenute nella regolamentazione in materia.ù

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Messaggio 25 maggio 2012, n. 9043

Indennità mensile di frequenza ex art. 2 della Legge 11 ottobre 1990, n. 289, come modificato dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

L’art. 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, prevede che la concessione dell’indennità mensile in oggetto:

– sia limitata alla reale durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di formazione o di addestramento professionale frequentato dal minore;

– decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o del trattamento stesso;

– abbia termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

L’indennità può essere revocata in ogni momento, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

Peraltro, occorre tener presente che il n. 3) della lett. d-bis) del comma 2 dell’art. 6, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato l’art. 2, comma 3, della legge n. 289/1990, prevedendo che: “Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell’eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici”.

Pertanto, qualora l’indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell’eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici.

Al riguardo, si precisa che per “durata dell’obbligo formativo scolastico” deve intendersi, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche, l’istruzione obbligatoria impartita per almeno dieci anni e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

In tutti gli altri casi di erogazione dell’indennità, continua invece a sussistere l’obbligo di dichiarazione della frequenza.

Pertanto, l’innovazione di cui sopra non trova applicazione:

1. per l’indennità di frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;

2. per l’indennità di frequenza dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, pubblica o privata;

3. per l’indennità di frequenza dei centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale;

4. per l’indennità di frequenza del corso scolastico frequentato una volta adempiuto l’obbligo “formativo scolastico” come sopra precisato.

Tutto ciò premesso, si fa presente che la recente legge 12 novembre 2011, n. 183, con le disposizioni contenute nell’art. 15 ha modificato alcune norme In particolare, sono stati aggiunti i commi 1 e 2 all’art. 40, è stato abrogato il comma 2 dell’art. 41, è stato sostituito il comma 1 dell’art. 43, è stato introdotto l’art. 44-bis, è stato sostituito l’art. 72, all’articolo 74, comma 2 la lettera a) è sostituita ed è stata aggiunta la lettera c-bis. del D.P.R. n. 445/2000, semplificando e riducendo gli oneri a carico dei cittadini in materia di documentazione amministrativa da presentare alla Pubblica Amministrazione. In particolare, le menzionate innovazioni prevedono il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non solo di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli. E, ai sensi del novellato art. 43 D.P.R. n. 445/2000: “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.”

Per effetto delle suindicate modifiche normative alla domanda per ottenere la menzionata indennità occorrerà allegare:

– nei casi di frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445\2000 da cui risulti l’iscrizione al corso scolastico del minore ;

– nei casi segnalati ai punti 1), 2), 3) e 4), annualmente, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445\2000 da cui risulti l’iscrizione e la frequenza del minore.

In virtù delle innovazioni sopra evidenziate, si forniscono le seguenti istruzioni.

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Nuove domande

Per l’erogazione dell’indennità per la frequenza di scuole, il richiedente dovrà fornire tutti gli elementi indispensabili concernenti l’iscrizione alle scuole pubbliche e private che impartiscono l’istruzione ovvero deve produrre autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante i fatti predetti.

La dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, in seguito alla semplificazione disposta con la ricordata legge n.106/2011, avrà valore per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico, senza che si renda più necessario alcun rinnovo annuale successivo; resta fermo che con la predetta dichiarazione il rappresentante legale del minore si obbliga a comunicare alla sede competente ogni variazione (ad es. cambio scuola) degli elementi attestanti la frequenza, nonché a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale cessazione della partecipazione ai corsi scolastici.

Particolare attenzione deve essere prestata dalla Sede nel controllo – sulla sussistenza dei predetti elementi – che dovrà essere effettuato annualmente presso tutte le strutture scolastiche autocertificate.

L’attività di controllo sarà sottoposta a costante monitoraggio a cura della DC Pensioni.

2. Procedure di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni INVCIV.

Ai fini dell’applicazione della normativa di cui alla legge n. 106/2011, le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione sono state aggiornate e prevedono, per le INVCIV di fascia “47”, “49” ovvero “50”, l’acquisizione del periodo di scolarità per i soggetti di età pari o superiore a 6 anni.

Le date inserite (nella forma MM/AAA) verranno memorizzate nel data base pensioni nei campi:

GP2BACCZ: che per le pensioni di categoria 044 assume il valore inizio scolarità.

GP2BACFZ: che per le pensioni di categoria 044 assume il valore fine scolarità.

3. Controlli previsti in Input per i nuovi campi:

– L’acquisizione del periodo di scolarità è possibile solo per le prestazioni di fascia 47, 49 o 50;

– L’inizio della scolarità non può essere inferiore alla data di compimento del sesto anno di età e comunque non precedente alla decorrenza della pensione;

– La fine scolarità non può essere superiore alla data di compimento del 16° anno di età.

Eventuali variazioni relative all’anticipo della data di inizio o al posticipo della data di conclusione del ciclo scolastico obbligatorio, dovranno essere tempestivamente segnalate alla casella gruppocontrollopensioni@inps.it inserendo nell’oggetto della mail “richiesta variazione periodo scolarità”.

4. Scadenziario Indennità di Frequenza

La procedura Scadenziario Indennità di Frequenza, utilizzata per la predisposizione delle richieste di certificazione da spedirsi a cura della sede, è stata modificata e ” non ” prevede più l’emissione della lettera durante il periodo di obbligo scolastico.

L’informazione viene rilevata dal data base pensioni se presenti valori significativi nei campi GP2BACCZ e GP2BACFZ.

INPS:MODALITA’ GESTIONE PIGNORAMENTI CONTO TERZI PRESTAZIONI SOSTEGNO REDDITO

29/05/2012

L.’art. 15, comma 2, del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 102/2009, ha modificato l’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n.449, stabilendo che “le disposizioni in materia di ritenute alla fonte […] devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali […] deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta […] devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20% […]”.

Premesso quanto sopra ,si richiama l’attenzione sul Messaggio   25 maggio 2012, n. 9030,con cui l’Inps fornisce istruzioni operative   alle struttture ed all’utenza argomento.

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L’art. 15, comma 2, del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 102/2009, ha modificato l’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n.449, stabilendo che “le disposizioni in materia di ritenute alla fonte […] devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali […] deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta […] devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta d’acconto nella misura del 20% […]”.

Con il messaggio n. 10770 del 13/05/2011 la Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, ha fornito le prime indicazioni operative in attuazione della norma citata, del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 34755/2010 e della circolare esplicativa dell’Agenzia dell’Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011.

Le procedure di gestione delle prestazioni a sostegno del reddito verranno a breve implementate per consentire la trattenuta per pignoramento, la rilevazione contabile della somma e i successivi adempimenti in obbligo all’INPS in qualità di terzo pignorato e sostituto d’imposta.

Nel frattempo, per garantire la massima conformità dell’operato dell’Istituto al dettato normativo, si forniscono di seguito le istruzioni operative per applicare la ritenuta d’acconto nel caso di pignoramento su prestazioni a sostegno del reddito.

Adempimenti a carico del terzo erogatore (inps)

Adempimenti operativi

A. Trattenuta sulla prestazione

La somma individuata dal giudice nel provvedimento di assegnazione(NOTA 1) in favore del creditore pignoratizio deve essere trattenuta sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, beneficiario della prestazione a sostegno del reddito, dopo che sulla stessa sia stata effettuata l’imposizione fiscale ordinaria (trattenuta IRPEF corrente).

Affinché ciò sia possibile, in considerazione che non tutte le procedure di liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito consentono di effettuare trattenute sugli importi netti, si distinguono le due possibilità:

1. Prestazioni per le quali è possibile effettuare la trattenuta al netto dell’IRPEF

Si dovrà in primo luogo procedere al calcolo simulato della prestazione: questo evidenzierà l’importo lordo della prestazione e l’importo dell’IRPEF, consentendo di ricavare il netto della prestazione.

Sul netto ricavato dovrà essere calcolato l’ammontare della trattenuta, a seconda di quanto disposto nel provvedimento giudiziario (1/3, 1/5 o l’intero ammontare). Ad esempio, se il giudice ha stabilito il pignoramento di una somma di 3.000 € con trattenuta di un quinto sulla prestazione dovuta al debitore pignorato, e la prestazione al netto IRPEF, ricavata con il procedimento sopra indicato, è pari a 1.500 €, la trattenuta da operare per pignoramento sarà pari a 300 €(NOTA 2).

Si può procedere, quindi, con il calcolo definitivo della prestazione acquisendo, prima dell’elaborazione finale, l’importo da trattenere per il pignoramento, quantificato nel modo precedentemente indicato, ed imputato al conto GPA10099 aprendo contestualmente specifica partita.

2. Prestazioni per le quali è possibile effettuare la trattenuta solo sull’imponibile IRPEF

Anche in questo caso dovrà procedersi con il calcolo simulato della prestazione per stabilirne l’importo lordo.

Su questo dovrà essere calcolato manualmente l’ammontare dell’IRPEF per ricavare, successivamente, l’importo netto sul quale calcolare la trattenuta secondo le indicazioni del provvedimento del giudice. Stabiliti sia gli importi della prestazione, al lordo e al netto dell’IRPEF, sia l’entità della trattenuta da operare, si dovrà procedere al calcolo della prestazione applicando un recupero totale dell’importo, di modo che non vengano emessi pagamenti da parte della procedura di liquidazione.

B. Pagamento al debitore pignorato

L’indennità che risulterà alla fine spettante (al netto delle ritenute IRPEF e della trattenuta per somma pignorata), per le prestazioni di cui al punto 1. del paragrafo precedente, verrà calcolata ed elaborata tramite la procedura di gestione della prestazione, mentre per quelle di cui al punto 2. dovrà essere posta in pagamento utilizzando la procedura “Pagamenti vari” “, previa istituzione di una apposita collezione denominata PIGNOR.DP.xx dove xx = 00 per la sede, 01, 02, ….. per i centri operativi, le cui specifiche sono dettagliate all’allegato 1. La quota spettante al beneficiario debitore pignorato andrà imputata al conto di gestione della prestazione e la somma da trattenere per pignoramento dovrà essere accantonata con imputazione al conto GPA10099, con intestazione contestuale di apposita partita.

C. Pagamento al creditore pignoratizio e applicazione della ritenuta d’acconto

La somma oggetto di pignoramento, trattenuta con le modalità indicate al punto A, deve essere posta in pagamento al creditore pignoratizio utilizzando la procedura “Pagamenti Vari”, previa istituzione di una apposita collezione denominata PIGNOR.CP.xx dove xx = 00 per la sede, 01, 02, ….. per i centri operativi, le cui specifiche sono dettagliate all’allegato 1.

Sulla somma di cui sopra, al momento del pagamento in favore del creditore, deve essere effettuata, secondo le disposizioni normative in premessa, una ritenuta d’acconto nella misura del 20%, salvo che il credito sia riferito a somme non assoggettabili a ritenute alla fonte. Riprendendo l’esempio già fatto, se la somma trattenuta per pignoramento è pari a € 300, la ritenuta d’acconto sarà di € 60 ed il pagamento netto al creditore di € 240.

La ritenuta d’acconto dovrà essere imputata al conto GPA25291.

La citata circolare dell’Agenzia dell’Entrate non pone obblighi in capo al terzo erogatore rispetto all’accertamento circa l’assoggettabilità delle somme a ritenuta d’acconto: è onere, invece, del creditore dimostrare che tali somme non debbano esservi assoggettate, anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà (all. 2) da rendere prima del pagamento. Pertanto, in assenza di tale dichiarazione, le Strutture territoriali dovranno operare sempre la ritenuta d’acconto, a meno che:

o il pignoramento non riguardi somme trattenute in conseguenza della procedura esecutiva contemplata nel diritto di famiglia (credito periodico di mantenimento per il coniuge e/o i figli);

o il creditore pignoratizio sia soggetto diverso da persone fisiche e società di persone (es: Enti e Società di capitali).

Obblighi di comunicazione, certificazione e dichiarazione

In ottemperanza alla norma, all’INPS, in qualità di esecutore del provvedimento di assegnazione, spettano anche adempimenti di comunicazione, certificazione e dichiarazione nei confronti dei soggetti cointeressati nel procedimento di pignoramento (debitore, creditore, fisco).

· Al debitore esecutato, beneficiario della prestazione a sostegno del reddito, deve essere rilasciata una comunicazione annuale contenente l’ammontare delle somme trattenute che sono state erogate nel corso dell’anno al creditore pignoratizio. Nel caso di morte del debitore la comunicazione deve essere inviata agli eredi. Le Strutture territoriali interessate dovranno provvedere manualmente utilizzando il fac-simile in allegato 3.

· Al creditore pignoratizio deve essere rilasciata una certificazione annuale contenente l’ammontare delle somme corrisposte che sono state trattenute nel corso dell’anno al debitore esecutato e delle ritenute operate. Tale certificazione deve essere rilasciata entro il 28 febbraio dell’anno successivo al fine di consentire al destinatario l’assolvimento dei propri obblighi fiscali. La certificazione (all. 4) dovrà essere rilasciata direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente.

· Essendo l’INPS sostituto d’imposta nei confronti del debitore pignorato, nel modello 770, quadro SY, sezione I, devono essere dichiarati i codici fiscali del debitore e del creditore, le somme erogate e le ritenute operate. L’adempimento, che non è ancora automatizzato, deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute.

ISTRUZIONI CONTABILI

La ritenuta d’acconto sulle prestazioni temporanee deve essere contabilizzata nella sezione Avere del conto GPA 25291 di nuova istituzione.

L’importo delle ritenute d’acconto effettuate deve essere indicato in Procedura IRPEF al codice 18 con codice tributo 112 E.

Per il dettaglio della variazione al piano dei conti vedi l’allegato 5.

Note:

1) Trasmesso all’Unità dei servizi all’Utenza delle Prestazioni a sostegno del reddito dal competente Ufficio Legale INPS

2) Nell’esempio richiamato, il pignoramento dovrà coinvolgere più pagamenti ricorrenti della stessa prestazione o, se possibile, altre prestazioni di cui risultasse beneficiario il debitore pignorato..

Allegato 1

Specifiche della collezione di pagamento

ISTRUZIONI PROCEDURALI PER IL PAGAMENTO AI DEBITORI PIGNORATI E AI CREDITORI PIGNORATIZI TRAMITE LA PROCEDURA “PAGAMENTI VARI”

Pagamento al debitore pignorato

Per il pagamento dell’indennità spettante al debitore pignorato (al netto delle ritenute IRPEF e della trattenuta per somma pignorata) deve essere utilizzata una specifica collezione nella procedura “Pagamenti Vari” e le operazioni da eseguire sono:

– creare una collezione di pagamenti denominata “PIGNOR.DP.xx”, dove xx = 00 per la sede e 01, 02, …… per i centri operativi, che verrà inizializzata automaticamente con i seguenti elementi:

causale “PIGNORAMENTI CONTO T ERZI SU PSR – PAGAME NTO DEB. PIGNORATO”

campi “nomi/conti” impostati con le sigle:

INDENAC, IRPEFAC, REC.NETTO, GPA10099.

– accedere al pannello di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) inserendo nel pannello di ricerca il codice fiscale o i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita) la posizione deve essere presente in ARCA con il codice fiscale validato al fisco.

I dati prelevati da ARCA precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;

– acquisire l’importo dell’indennità nel campo “Importo”;

– indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta dal beneficiario.;

– Inserire nella sezione “nomi/conti” nel campo

INDENAC l’importo lordo della presrazione,

IRPEFAC l’importo della ritenuta fiscale calcolata,

REC.NETTO l’importo della somma pignorata.

GPA10099 l’importo della somma pignorata.

– Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.

Pagamento al creditore pignoratizio

Per il pagamento al creditore pignoratizio della somma pignorata deve essere utilizzata una specifica collezione nella procedura “Pagamenti Vari” e le operazioni da eseguire sono:

– creare una collezione di pagamenti denominata “PIGNOR.CP.xx”, dove xx = 00 per la sede e 01, 02, …… per i centri operativi, che verrà inizializzata automaticamente con i seguenti elementi:

causale “PIGNORAMENTI CONTO T ERZI SU PSR – PAGAMENTO CRED.PIGNORATIZ.”

campi “nomi/conti” impostati con le sigle:

IMP.PIGN, GPA25291.

– accedere al pannello di acquisizione del pagamento (Opz 5/1);

– prelevare i dati anagrafici che andranno a precompilare il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;

– acquisire l’importo in pagamento al creditore pignoratizio nel campo “Importo”;

– indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta dal beneficiario.;

– Inserire nella sezione “nomi/conti” nel campo

IMP.PIGN l’importo della somma pignorata,

GPA25291 l’importo della eventuale ritenuta d’acconto.

– Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.

Allegato 2

Dichiarazione di responsabilità del creditore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000 e successive modificazioni e integrazioni

__l__ sottoscritt___ _____________________________ nat__ il ______________ a ____________________________ (PR ___) C.F. _______________________ domiciliat__ nel comune ________________________________ (PR _____) Via/Piazza ___________________________________ n. ______ CAP ________

CREDITORE PIGNORATIZIO per la somma di € ____________________ nei confronti del sig. ____________________________, C.F. _______________________, presso il TERZO EROGATORE Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in base all’ordinanza di assegnazione del _______________________________________, consapevole delle conseguenze civili e penali a carico di chi rende false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

per le finalità di cui all’art. 15 comma 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. N. 34755 del 3 marzo 2010, che il credito vantato è relativo a somme:

– (1) non soggette a ritenute alla fonte

– (2) totalmente soggette a ritenuta alla fonte, ai sensi del titolo III del D.P.R. n.600/73 o dell’articolo 11, commi 5, 6 e 7, della L. 413/1991 o dell’articolo 33, comma 4 , del D.P.R. 42/1988

– (3) parzialmente soggette a ritenuta alla fonte, ai sensi del titolo III del D.P.R. n.600/73 o dell’articolo 11, commi 5, 6 e 7, della L. 413/1991 o dell’articolo 33, comma 4 , del D.P.R. 42/1988. La ritenuta deve essere operata sulla somma di €________________________________ .

Alle somme eventualmente corrisposte a titolo di interessi deve essere applicato il regime fiscale di cui al punto (____)

Allegato 3

Comunicazione al debitore

Comunicazione ai sensi dell’art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009, e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.34755/2010.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in qualità di terzo erogatore di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi,

COMUNICA

di aver trattenuto sulle somme a Lei erogate a titolo di ________________________ nell’anno ______:

€ ____________, per pignoramento da parte di _________________________ (C.F.___________________) in base all’ordinanza di assegnazione del __________;

€ ____________, per pignoramento da parte di _________________________ (C.F.___________________) in base all’ordinanza di assegnazione del __________;

€ ____________, per pignoramento da parte di _________________________ (C.F.___________________) in base all’ordinanza di assegnazione del __________;

Allegato 4

Dichiarazione al creditore

Dichiarazione ai sensi dell’art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009, e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.34755/2010.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in qualità di terzo erogatore di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi,

DICHIARA

di aver corrisposto in Suo favore nell’anno ______ le seguenti somme:

€ _________________ (dati debitore) per pignoramento di _________________________________ (C.F. ________________________) in base all’ordinanza di assegnazione del _____________ e di aver operato su tale importo la ritenuta d’acconto del 20% pari ad €__________________.

€ _________________ (dati debitore) per pignoramento di _________________________________ (C.F. ________________________) in base all’ordinanza di assegnazione del _____________ e di aver operato su tale importo la ritenuta d’acconto del 20% pari ad €__________________.

Allegato 5

Variazione al piano dei conti

Tipo variazione I
Codice conto GPA 25291
Denominazione completa Ritenute erariali a titolo di acconto su somme erogate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di quote di prestazioni economiche temporanee
Denominazione abbreviata RIT.ERAR.ACCON.PIGNOR.PREST.TEMP.

DIRETTIVE PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI MODIFICHE DISCIPLINA CERTIFICAZIONI

29/05/2012

Sull’argomento  del titolo ,si riporta il testo della Circolare P.C .M.  23 maggio 2012, n. 5,concernente l’ambito    di applicazione dell’art 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000.

———————————————————————

Al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione l’art. 15, L. 12 novembre 2011, n. 183 ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all’art. 40. Tale norma, per evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell’acquisizione d’ufficio dei certificati, ha previsto che sul certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Tale essendo la ratio sottesa alla riforma del 2011 è evidente che Pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, dovendo apporre sullo stesso la dicitura prevista dal comma 02 dell’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000.

In ordine alla corretta applicazione della novella introdotta dall’art. 15, L. n. 183 del 2011 sono pervenute numerose richieste di chiarimenti.

1. Certificati rilasciati per l’estero.

Dubbi sono sorti innanzitutto sull’obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 02 dell’art 40, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati rilasciati per l’estero.

In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011 e non essendo il d.P.R. n. 445 del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto di depositare ad un’Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano.

Segue da ciò che ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad un’Amministrazione di un Paese diverso dall’Italia la dicitura prevista dall’art 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta.

In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana — e sia quindi nullo — deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell’art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero».

2. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie

Richieste di chiarimenti sono pervenute anche in ordine all’applicazione delle disposizioni dettate dall’art 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. E’ stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero di rilasciare al privato i certificati sull’assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un’autocertificazione.

Al riguardo si precisa che la novella introdotta dall’art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 – secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» – si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all’art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale. Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’auto certificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l’autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria responsabilità attestare la verità di fatti a sé favorevoli, ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell’onere della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703).

INPS AMMETTE DUPLICAZIONE CONTRIBUZIONE AGEVOLATA ASSUNZIONE TERMINE LAVORATORI IN MOBILITA’

28/05/2012

L’occasione di  intrattenersi sull’argomento    riportato nel titolo  viene offerta  dalla   decisione n.1075 del 25.5.2012 con cui il Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Inps  ha accolto il ricorso di un impresa  avverso il verbale di illecito notificato  dal personale ispettivo  di una  sede provinciale dell’Istituto.

In detto verbale ,si afferma  che dalla verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Inps e dell’Agenzia del Lavoro di  …, nonché sulla base delle dichiarazioni raccolte al momento dell’accesso ispettivo, oltre che dall’esame della documentazione aziendale esibita dal consulente, è emerso che l’azienda, per precedenti assunzioni dei medesimi lavoratori, aveva già usufruito delle agevolazioni contributive previste dalla Legge 223/91, come si evidenzia nell’allegato prospetto Bl, che è parte integrante del presente verbale.

Al riguardo si precisa che la predetta legge contiene esplicite disposizioni che attengono espressamente il contratto a termine, il contratto a termine trasformato ed il contratto a tempo indeterminato.

A.    Il contratto a termine non può avere una durata superiore a dodici mesi (art.8 comma 2); è possibile la proroga del contratto, se costituito inizialmente per un periodo inferiore a dodici mesi e qualora il rapporto non superi, nel complesso, questo periodo stesso. E escluso, tuttavia, che la stessa azienda possa procedere a successive assunzioni dello stesso lavoratore in mobilità, se è già esaurito il periodo di dodici mesi (Circ. Inps 50/1997 e 109/2005).

B.     Con circolare 260/91 è stato precisato che il legislatore ha espressamente previsto la concessione di ulteriori benefici, per un periodo di altri dodici mesi, solo nel caso che il contratto a termine venga trasformato nel corso del suo svolgimento: non possono pertanto essere concesse ulteriori agevolazioni se il contratto a termine viene trasformato a tempo indeterminato dopo la scadenza.

C.    Le aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono fruire delle agevolazioni contributive per un periodo di 18 mesi (art.25, comma 9).

All’interno della Legge 223/91 ognuna di queste tre fattispecie ha la sua disciplina e le sue proprie e specifiche agevolazioni, in quanto il legislatore ha inteso mantenere separati l’alveo dei benefici previsti in caso di assunzione a termine, ed eventuale trasformazione (art. 8, comma 2), da quello dei benefici concessi per assunzioni “ab origine” a tempo indeterminato (art.25, comma 9). In capo allo stesso lavoratore, pertanto, le agevolazioni contributive di cui all’art. 8 comma 2, e all’art.25 comma 9 devono intendersi in rapporto di alternatività, nel senso che il datore di lavoro che ha usufruito del beneficio di cui all’art. 8 comma 2 a seguito dell’assunzione a tempo determinato di un dipendente, nell’ipotesi di una sua riassunzione a tempo indeterminato, successiva alla conclusione del rapporto di lavoro a termine, non può beneficiare anche dell’agevolazione prevista dall’art.25, comma 9 (msg. Inps 10.11.2000 n.199).

Pertanto  e’ stato concluso    che alla luce di quanto sopra, le agevolazioni contributive di cui l’azienda ha beneficiato per l’assunzione dei summenzionati lavoratori a decorrere dal mese di aprile 2009 fino a settembre 2010 e per il mese di aprile 2011, relativamente alla lavoratrice  …., sono indebite e, di conseguenza, con il presente verbale si quantificano e si addebitano per complessivi €  …., come da allegati modelli DM10/V (All. da 1 a 16 e 23) con codice CQ92, determinandole sulla base delle retribuzioni corrisposte ai predetti lavoratori come da allegati prospetti B2, B3 e B4.”

Avverso le asserzioni del verbale ispettivo in questione l’azienda interessata   ha   prodotto ricorso amministrativo ,a norma degli artt.25 e 26 della legge n.88/89 al Comitato Amministratore  F. P.L.D. , esponendo quanto segue.

Il verbale di accertamento Inps, contro cui si ricorre a codesto Comitato, asserisce che l’attribuzione dell’agevolazione contributiva riguardante le unità elencate  deve considerarsi non dovuta in quanto acquisita in contrasto con la legge e disposizioni contenute nelle  richiamate  circolari dell’Inps, nel senso che l’abbattimento della contribuzione per assunzione a termine deve essere consentita sino a 12 mesi una sola volta per il medesimo datore di lavoro interessato , anche in caso di riassunzione dello stesso lavoratore.

Ma tale asserzione del verbale ispettivo non risulta condivisibile per le ragioni che di seguito si espongono.

Pare consono prendere le mosse dalle disposizioni legislative ed amministrative vigenti, cominciando dalla legge n.223/91 e proseguendo con le indicazioni del Ministero del Lavoro e dell’Inps.

L’art.8 comma 2 della legge citata sopra stabilisce che:”I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni”.

Il Ministero del Lavoro nella nota n.1564 del 13.7.06, rispondendo ad apposito interpello, ha affermato la possibilità per l’azienda che ha posto in mobilità i dipendenti di riassumerli usufruendo dei benefici contributivi ed economici previsti dalla legge n.223/91 una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento.

L’Inps con la circolare n.50 del 5 marzo 1997 ha precisato quanto segue.:

-Con la circolare n. 197 del 30 luglio 1992 è stato reso noto il contenuto della circolare n. 55/92 del 23.4.1992, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che il legislatore con la norma di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 ha inteso configurare una fattispecie ulteriore, di apposizione lecita di un termine finale al contratto di lavoro, per ampliare la possibilità di assunzioni a tempo determinato dei lavoratori in mobilità, al fine di incentivarne il reimpiego sia pure in occasioni temporanee, e di agevolare la successiva trasformazione di tali contratti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con la previsione di ulteriori agevolazioni contributive in favore  del datore di lavoro.

La legge n. 223/1991 detta la seguente disciplina:

–       il contratto a termine non può avere una durata superiore a dodici mesi (art. 8, comma 2);

–       durante il periodo di occupazione il trattamento di  mobilità è sospeso, ma il lavoratore conserva l’iscrizione nella lista (art. 8, comma 6) a condizione che effettui una preventiva comunicazione all’Inps ( art. 9, comma 1, lett. d);

–       tale possibilità non è “ad libitum” ( art. 8, comma 7):  trova il proprio limite nel periodo complessivo di spettanza del trattamento, che è individualizzato con riferimento all’età anagrafica del lavoratore, all’anzianità aziendale ed alle zone economico-territoriali nelle quali era occupato; conseguentemente il lavoratore può stipulare anche vari contratti a termine con diversi datori di lavoro, a tale proposito è stato ritenuto che la formulazione dell’art. 8, comma 7, non impedirebbe che si stipulino anche con la medesima azienda;

–       l’apposizione del termine è priva di effetto, se non risulta da atto scritto;

–       proroga eccezionale del termine, con il consenso del lavoratore, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale nell’ambito sempre della durata massima di dodici mesi (art. 8, comma 2, legge n. 223/1991);

–       possibilità di reiterazione, nell’ambito della capienza complessiva del trattamento spettante al lavoratore (art. 8, comma 7, legge n. 223/1991), purchè sia passato un periodo di 10 ovvero di 20 giorni dalla data di scadenza di un precedente contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che” il limite massimo di dodici mesi previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 per la stipula del contratto a termine ha la sua ragion di essere proprio nella tipologia soggettiva introdotta dalla norma, indipendentemente dalla ricorrenza di particolari esigenze produttive, per cui:

–       è possibile la proroga del contratto, se inizialmente costituito per un periodo inferiore a dodici mesi e qualora il rapporto non superi, nel complesso, questo periodo stesso;

–       non è esclusa la ipotesi della riassunzione decorso il termine di dieci o venti giorni previsto dall’art. 2,  comma 2, legge n. 230/1962, ferma restando la durata complessiva sopra specificata e la sua accertabilità  nella fase di assunzione;

–       è però escluso che la stessa azienda possa procedere a successive assunzioni dello stesso lavoratore in mobilità, se è già esaurito il periodo di dodici mesi e sia pure in presenza di situazioni di mobilità lunga.”

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha quindi escluso che lo stesso lavoratore possa procedere alla stipula con la stessa azienda di più di un contratto a termine, oltre il periodo massimo di dodici mesi,aggiungendo che pertanto non potranno essere concesse le agevolazioni contributive per gli avviamenti al lavoro effettuati dopo l’emanazione della presente circolare sulla base di contratti a termine stipulati dal lavoratore con la stessa azienda, oltre il periodo massimo di dodici mesi.

Nel successivo messaggio Inps n.32661 del 27 dicembre 2010 si evidenziano i seguenti aspetti.

“Anzitutto si chiarisce che le assunzioni previste dal messaggio citato risultano essere quelle dell’art.8 c.2 della legge n.223/91, che testualmente afferma:“i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi”, con la conseguente applicazione – per il corrispondente periodo appunto non superiore a 12 mesi – dell’agevolazione contributiva riconosciuta all’apprendistato.

La norma predetta (applicabile anche agli iscritti in lista di mobilità senza indennità ed ai beneficiari dell’indennità in deroga) secondo l’Inps ha una duplice valenza, nel senso che: da un lato introduce nell’ordinamento italiano una particolare deroga, di carattere soggettivo, alle disposizioni che limitano l’apposizione del termine finale al rapporto di lavoro subordinato e dall’altro lato prevede un’agevolazione contributiva.”

Proseguendo il messaggio prevede che, “in conseguenza di quanto sopra, il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l’apposizione del termine in base all’art. 1 del D.lvo 368/2001, ma in tal caso, tuttavia, il rapporto dovrà avere una durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) di 12 mesi con analoga durata dell’agevolazione contributiva.”

Peraltro, osserva ancora l’Istituto,” può accadere che l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia alla base una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste dall’art. 1 del d.l.vo 368/2001. In tali casi il rapporto di lavoro potrà avere – conformemente alla disciplina contenuta nel decreto legislativo citato – durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi, però in ogni caso, l’agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi.

Ad esempio, nel caso in cui si stipuli, per ragioni produttive, un contratto di durata di 16 mesi, spetta l’agevolazione per i primi 12 mesi; se, per ragioni produttive, si stipuli un contratto di 6 mesi e poi – ricorrendo sempre le ragioni produttive – si proroghi il rapporto per ulteriori 10 mesi, spetterà l’agevolazione contributiva per i complessivi primi 12 mesi del rapporto.”

A fronte delle disposizioni esposte in precedenza, non può che prendersi atto che lo stesso datore di lavoro (compreso quello che ha posto in mobilità oltre i sei mesi precedenti il lavoratore da assumere ) interessato a conseguire il beneficio della riduzione della contribuzione a carico ,così come fissata per gli apprendisti, attraverso l’assunzione a termine di lavoratori in lista di mobilità, può ottenerlo limitatamente ad un periodo non superiore a 12 mesi e per una volta soltanto, in quanto in tal senso si sono espressi chiaramente sia il Ministero del Lavoro che l’Inps.

Invece si esprime   riserva sulla circostanza che sia altrettanto  stabilito  che il limite del beneficio in questione per il massimo di 12 mesi, conseguibile da un medesimo datore di lavoro soltanto per una volta, debba  valere anche nell’ipotesi relativa a datore di lavoro che per due volte,  soprattutto se  intervallate da un  significativo   arco temporale    l’una dall’altra, procede all’assunzione a termine di 12 mesi del medesimo lavoratore, che, a distanza di alcuni anni abbia  subito un doppio licenziamento collettivo  ,risultando così  iscritto in lista di mobilità con distinti e successivi provvedimenti  della  competente idstituzione (Provincia o Regione)

Non si può fare a meno di sottolineare che la fattispecie in esame appare fondamentalmente  diversa da quella prefigurata e disciplinata nell’art.8 comma 2 della legge n.223/91, e che ha formato oggetto d’interpretazione e d’indicazioni operative da parte del Ministero del Lavoro e dell’Inps.

Infatti il caso in esame fa riferimento  a  lavoratori   posti  in mobilità a seguito di licenziamento collettivo non una, ma due volte, a distanza di un consistente periodo temporale tra l’una e l’altra ed al riguardo l’applicazione dell’art.8 c.2 della legge n.223/91 in maniera rigida e limitativa se è appropriasta per   l’ipotesi dell’assunzione  del  lavoratore andato in mobilità una sola volta, appare restrittiva ed anche caratterizzata da disparità di trattamento, in quanto, se si stabilisce che  per la seconda iscrizione  va  impedito ciò che invece è   consentito per la prima iscrizione in lista di mobilità,in concreto si nega al lavoratore interessato una chance, costituita dall’agevolazione contributiva, destinata a favorirne la rioccupazione inizialmente a termine, ma con la probabilità di trasformazione a tempo indeterminato .

In merito, si richiama l’affermazione contenuta nella circolare inps n.50/1997, secondo cui “tale possibilità non e’ “ad libitum”, ma trova il proprio limite nel periodo complessivo di spettanza del trattamento, che e’ individualizzato con riferimento all’età anagrafica del lavoratore, all’anzianità aziendale ed alle zone economico-territoriali nelle quali era occupato”.

Si  sostiene che detta affermazione appare adeguata anche per l’art.8 comma 2 della legge n.223/91, così che di conseguenza, nell’ambito del limite massimo previsto da ,ciascun periodo di iscrizione nella lista, al lavoratore  deve essere consentito di giocare le proprie chances, rendendo possibile e legittimo che nei suoi confronti siano utilizzabili tutti gli strumenti previsti dalle norme per abbandonare la condizione di disoccupato .

In definitiva, pur concordando sull’affermazione istituzionale che ,nei confronti dello stesso datore di lavoro, l’agevolazione prevista dal comma 2 dell’ art. 8 della legge n.223/91 appare utilizzabile una sola volta nel limite massimo di 12 mesi,  osservando  tuttavia che  la stessa deve trovare applicazione nell’ambito di ciascun periodo d’iscrizione in lista di mobilità del lavoratore interessato all’assunzione a termine,  allorche’  egli   sia stato destinatario per più di una volta di provvedimenti di licenziamento collettivo ovvero individuale per riduzione di personale .

Infatti  non risulterebbe   legittimo applicare la medesima unica regolamentazione a fattispecie non identiche, come sono quelle esaminate, che per la Società  … riguardano proprio lavoratori posti due volte in mobilità da  altrettanti distinti datori di lavoro e a distanza di notevole lasso di tempo.

Il ricorso azienale ,come detto ,risulta accolto dal Comitato ,   evidenziando  che in presenza di una nuova iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilitaì’ e nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge,non puo’ ostare alla concessione del beneficio il solo fatto che i lavoratori asssunti ai sensi dell’art.8,comma 2,della legge n.223/91 fossero gia stati alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato.,qualora l’iscrizione  successiva nelle predette liste  sia avvenuta per un dioverso titolo.Nella decisione del ricorso in esame è opportuno tener conto di quanto precisato dal Ministero del Lavoro con risposta ad interpello n.25/I/ 0001606 del 27 giugno 2006.Alla luce di quanto sopra esposto …deve ritenersi che la seconda assunzione dei lavoratori da parte della …srl soddisfi le condizioni  di legge.Resta in ogni caso confermata l’impossibilita’ per la medesima azienda di procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilita’ ,se è gia esaurito l’arco temporale di agevolazione previsto dal piu’ volte richiamato art.8 legge n.223/91,qualora il lavoratore  abbia mantenuto l’iscrizione nelle liste di mobilita’ di una medesima azienda.