1.INTRODUZIONE
Quelli indicati nel titolo sono i soggetti per i quali la collettività nazionale non può non nutrire sentimenti di gratitudine e di solidarietà ,che in concreto si esplicitano attraverso l’emanazione di provvedimenti legislativi da parte dello Stato ,che oltre a precisare gli elementi utili alla loro individuazione, prevedono specifici interventi di sostegno morale ed economico in favore degli stessi.
Nell’ambito pubblico ,soggetti destinatari della normativa in esame,e ,quindi tenuti, ad effettuare l’assunzione di appartenenti alla categoriadelle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, sono tutte le pubbliche amministrazioni cosi’ come specificatamente individuate dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Si sottolinea, inoltre, che l’art. 19 della citata legge n. 68/1999 ha fatte salve le competenze legislative, nelle materie disciplinatedalla legge medesima, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l’art. 20 successivo haprevisto norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni «si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, aifini dell’attuazione delle disposizioni» della legge stessa
2. FONTI NORMATIVE VIGENTI
Nel corso degli anni sono numerosi i provvedimenti normativi adottati dal legislatore per assicurare diritti e prerogative nell’ambito delle assunzioni obbligatorie a favore dei familiari e dei superstiti delle vittime del dovere, della criminalità e del terrorismo ,nonchè ‘ da ultimo delle vittime del lavoro .
Per le assunzioni protette degli appartenenti alle vittime del dovere, la disposizione iniziale è stato l’art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, che riconosceva il diritto all’assunzione obbligatoria, con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli ricadenti nelle categorie di cui alla stessa legge n. 466/1980 presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private,secondo quanto indicato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 1° gennaio 1977, n. 285 e successive modificazioni.
Successivamente la legge 20 ottobre 1990, n. 302 “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ” ha disposto con l’art.14 che il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni o delle operazioni di cui all’art. 1 della legge stessa, hanno ciascuno diritto all’assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.
Tale articolo ha ampliato il numero dei beneficiari,includendo i genitori , ed ha esteso la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidità a causa di reati compiuti dalla criminalità organizzata .
Un’’importante disposizione legislativa ,applicabile ai soli feriti ed ai familiari superstiti dei caduti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, risulta costituita dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”
Poi , in materia di disciplina generale sulle assunzioni delle categorie protette, è intervenuta la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ,che ha comportato un significativo cambiamento nella legislazione del collocamento obbligatorio , stabilendo peraltro l’abrogazione di alcuni precedenti provedimenti legislativi e cioè: della legge n. 482/68, dell’art. 12 della legge n. 466/1980, nonché dell’art. 14 della legge n. 302/1990.
Tuttavia è da tener conto che la legge n.68/99 non ha abrogato la normativa intervenuta con la legge n.407//1998 , come risulta confermato dalla circostanza che quest’ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17.agosto 1999 ,n.288.
Infatti ,la legge n. 407/1998, prevedeva , nella versione originaria, che i soggetti individuati dall’art. 1 della legge n. 302/1990 e successive modificazioni, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l’assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un’attività lavorativa.
L’intervento dell’art.2 della legge n. 288/1999, ha modificato l’articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1988, attraverso la sostituzione del testo dell’ultimo periodo come segue: “Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del d.P.R. del 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico”.
La normativa citata prevede quindi due distinti regimi giuridici : il primo ,comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente, B3, C1 e C2.
Si aggiunge che i benefici della citata legge 407/1998 ,dall’art.82 della legge n.388 del 23.12,2000 sono stati estesi alle vittime della criminalità comune per eventi intervenuti con decorrenza dal 1° gennaio 1990 .
Inoltre si osserva che regolamento di esecuzione della sopra citata legge n. 68/1999, approvato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, stabilisce al comma 2 dell’art. 1(Soggetti iscritti negli elenchi), che in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per le cosiddette categorie protette, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 dello stesso articolo, i soggetti individuati in base all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli previsti dalla legge n. 407/1998, come modificata dalla legge n. 288/1999, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.
E’ da dire altresì che legge n. 3/2003, all’art. 34 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale), ha prescritto, al comma 1, che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
Si ritiene confacente far presente anche che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252″, ha reintrodoto per i familiari ed i congiunti delle vittime del dovere e del servizio, una disciplina organica della materia di collocamento obbligatorio .
In particolare l’art. 132, comma 1, lett. b), prevede, in materia di assunzioni obbligatorie, la chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97, 108, con le prerogative e le modalità di cui all’art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall’art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288″.
Proseguendo l’attività d’individuazione della normativa sul collocamento obbligatorio in favore di particolari categorie di soggetti ,si perviene all’ ‘art. 3, comma 123, legge 24 dicembre 2007, n. 244 ) , che prevede:
a)l’estensione delle disposizioni relative al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998 , e successive modificazioni, agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro .
b) detti soggetti ,al pari di tutti quelli destinatari dell’art.1 commi 1 e 2 della legge n.407/98,hanno diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di cui agli art,1 e 18 della legge n.68/99 e con preferenza a parità di titoli ,anche se gli stessi non risultano in possesso dello stato di disoccupazione,avendo titolo però ,per espressa previsione dell’art 1 comm 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio istituiti presso i Servizi per l’Impiego ,prescindendo,se orfani ,dalla minore età al momento del decesso del genitore;
c) per “fatto di lavoro”deve intendersi l’evento dannoso ,quale l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale ,comportante il decesso del lavoratore ,occorso in un luogo di lavoro privato ;
d) prevedendo l’applicazione nei confronti degli orfani e dei coniugi superstiti di deceduti per fatto di lavoro delle medesime modalità del collocamento obbligatorio previste per i sogggetti di cui alla legge n.407/98,il legislatore della legge n.244/07 ha operato una loro sottrazione alla disciplina generale prevista dalla legge n.68/99 e dal dpr n.333/2000,cui ,invece ,continuano ad essere assoggettate le altre categorie protette enunciate dall’art.18 comma 2 della legge n.68/99 ,vale a dire :orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,di lavoro e di servizio e e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 ;
e) l’infermità che ha provocato il decesso del lavoratore può esere connessa anche a cause di lavoro usuranti o di ordine ambientale ,purchè le stesse diano luogo al trattamento di renita da infortunio sul lavoro di cui all’art.85 del dpr n.1124/65,così come sostituito dall’art.7 della legge 10/5 /82, n.251;
ef la pensione privilegiata non equivale alla rendita da infortunio sul lavoro,in quanto il primo trattamento spetta,a sensi del dpr 29.12.73 n.1092,solamente ai dipendenti pubblici che rimangono esclusi dall’applicazione dell’art.3 comma 123 della legge n.244/07;
g) ai fini del collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all’art.3, comma 123, della legge n. 244/07,l’evento (decesso) che ammette a tale beneficio deve essersi verificato -cosi ‘ come è per le vittime e per i relativi congiunti della criminalità ,del terrorismo e del dovere -in relazione alla esplicita previsione dell’art.82, commi 5 e 6,della legge n.388/2000,a decorrere dal 1° gennaio 1967,data cui vanno ricondoti tutti i benefici previsti dalla legge n.407.
Infine è da riferire che , con l’approvazione della legge n. 126 del 3 agosto 2010, attraverso l’art.5 del comma 7 , il legislatore ancora una volta ha ritenuto d’intervenire sui beneficiari della legge 407 /98 , introducendo per loro la cancellazione del limite della quota di riserva assuntiva introdotta dalla legge 68/99 , precisando : “All’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.» ,significando che dal 7 luglio 2010 per i familiari delle vittime del terrorismo,della criminalità ,del dovere e del lavoro la riserva del collocamento obbligatorio non deve essere quella dell’1%(art.18 l.68/99),bensì quella dell’art.3 della stessa legge 68/99,concernente le categorie dei disabili ,in base al quale : ” I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori …nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”
In merito pero’ è da sottolineare che,sia pure con riferimento soltanto alle Amministrazioni pubbliche, è intervenutauna norma di interpretazione autentica fornita dalla Legge11 marzo 2011, n. 25
,secondo cui dal 9 aprile 2011 :
"Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il
superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso
avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di
riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e
quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori
disabili".
Quanto sopra ,con riferimento alle pp.aa.,significa che :
1)anche le assunzione dei soggetti destinatari della legge n.407/98,devono avvenire
rispetando i limiti delle assunzioni consenbtite dalla normativa vigente
per l'anno di riferimento;
2)alle assunzioni dei soggetti destinastsari della legge n.407/98 si applica la quota
di cui all'art.18 della legge n.68/99 ,pari all'1% e non quelle riservate
alle categorie invalide
3.SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE IN ESAME
Premesso che i benefici previsti dalla legge n. 407/1998 ,si applicano, per esplicita previsione dell’art. 5, «agli eventi
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969» ,data che l’art. 82
della legge 23 dicembre 2000, n. 338, commi 5 e 6, ha poi anticipato
al 1° gennaio 1967, i soggetti rientranti nelle categorie protette in
esame sono di due tipologie, enunciate, rispettivamente, dall’art. 1
della legge n. 302/1990 e dall’art. 1 della legge n. 407/1998, cosi’
come modificato dall’art. 2 della legge n. 288/1999.
Il primo di detti articoli prevede i benefici, purche’ non
ricorrano le fattispecie di concorso o connessione ad altri reati, in
favore dei seguenti soggetti:
A) «chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia
concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a
questi connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura
penale»;
B)«chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il
perseguimento delle finalita’ delle associazioni» di tipo mafioso
(art. 416-bis del codice penale), purche’ si realizzino le condizioni
precisate alle lettere a) e b) dell’art. 1 della richiamata legge n.
302/1990 (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneita’ ad
ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.);
C) «chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei
fatti delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che
il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita’ criminose
oggetto delle operazioni medesime»;
D)chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente, «subisca
un’invalidita’ permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate
in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per
iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di
prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria o ad autorita’, ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente
articolo, svoltesi nel territorio dello Stato».
Il secondo dei predetti articoli prevede inoltre l’estensione dei
benefici ai seguenti soggetti:
E ) il coniuge e i figli superstiti dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui
al primo articolo;
F) in alternativa con il punto precedente, i fratelli conviventi e a
carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o
resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di
cui al primo articolo.
Si soggiunge che, secondo quanto prescritto dall’art. 34, comma 1,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i benefici in parola sono stati estesi:
G ) «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai
fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o
divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o
lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita’
operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi».
Si evidenzia altresì che ai soggetti riportati nelle precedenti lettere,
l’art.3 comma 123 della legge n.244/’07 ha aggiunto:
H) gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro .
Infine, si ritiene di sottolineare ,ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998,n. 407, i benefici del collocamento sono applicabili a tutti i soggetti prima elencati in possesso dei requisiti richiesti, compresi «coloro che svolgono gia’un’attivita’ lavorativa»
In ordine ai familiari superstiti delle vittime del lavoro,di cui alla precedente lettera H) ,appare confacente riportare i seguenti aspetti evidenziati dal Ministero del Lavoro nella nota rimessa all’AMNIL n.10543 del 30 luglio 2009:
a) detti soggetti ,al pari di tutti quelli destinatari dell’art.1 commi 1 e 2 della legge n.407/98,hanno diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria prevista dagli artt 1 e 18 della legge n.68/99 e con preferenza a parità di titoli ,anche se gli stessi non risultano in possesso dello stato di disocupazione,avendo titolo però ,per espressa previsione dell’art 1 comm 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio istituiti presso i Servizi per l’Impiego ,prescindendo,se orfani ,dalla minore età al momento del decess odel genitore;
EQUIPARATI VITTIME DOVERE
Nella categoria dei soggetti equiparati
alla vittima del dovere sono ricompresi coloro i
quali, in attività di servizio o nell’espleta
mento delle funzioni di istituto, abbiano
contratto infermità permanenti invalidanti o a
lle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori
dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa
di servizio per le particolari condizioniambientali od operative (articolo 1,
comma 564, della legge n. 266 del 2005).
Infine, i familiari ed i superstiti
delle vittime sono i soggetti, diversi dalle vittime,
destinatari dei benefici individuati, di volta in
volta, dalle singole disposizioni. Infatti, la
normativa vigente, a seconda della provvidenza, identifica espressamente una platea più
o meno vasta (coniuge, figli, ascendenti, fratel
li e sorelle) e tale categoria deve essere analizzata per singolo beneficio
. Allo stato , alle vittime del dovere , agli equiparati ed ai superstiti
delle une e degli altri , oltre ad ulteriori benefici ,è riconosciuto il diritto al .
collocamento obbligatorio
(art. 4, comma 1 lettera b) punto 2), del d.P.R. n. 243 del 2006,
attuativo dell’articolo 1, comma
565, della legge n. 266 del 2005; articolo 4 della legge n.
407 del 1998, legge n. 68 del 1999 e art.1 dpr n.333/2000)
Si tratta di un beneficio già previsto da tempo per le vittime della criminalità e del
terrorismo che, finalmente, che è stato esteso anche alle
vittime del dovere in quanto previsto dall’art.
4 del DPR 243/2006 che riconosce, alle vittime del
dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti,
in relazione allalegge 23 novembre 1998, n. 407, i benefici in
materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all’articolo 1, comma 2,
come modificato dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.
La legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, stabilisce anche per le pubbliche
Amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla
categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata e del lavoro o loro congiunti,
con precedenza assoluta rispettoalle altre categorie protette
, anche nell’ipotesi in cui già svolgano un’attività lavorativa e,
quindi, in alternativa a quest’ultima.
Considerato che il DPR 10 ottobre
2000, n. 333 – art.1, comma 2, regola l’iscrizione delle
suddette vittime, negli elenchi del collocamento
obbligatorio e prevede testualmente: ”In attesa
di una disciplina organica del diritto al lavoro
per tali categorie, possono essere iscritti negli
elenchi di cui al comma 1 i s
oggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999,
nonché quelli di cui alla legge 23 novembre
1998, n. 407, recante: “Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organi
zzata”, come modificata
dalla legge 17 agosto1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso
dello stato di disoccupazione. .
Infine si evidenzia che l’art.1,comma 3 ,del dpr n.333/2000 recita :
" 3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli
elenchi del collocamento obbligatorio se minori di eta' al momento
della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso
della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli
effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli
di eta' non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media
superiore, e a 26 anni, se studenti universitari"
Però la disposizione di cui sopra, relativa alla minore eta'
al momento della morte del genitore dante causa o
del riconoscimento allo stesso della prima categoria d'invalidita'
ed all 'eta' non superiore a 21 anni,
se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se
studenti universitari ,trova applicazione soltanto ai soggetti
espressamente individuati dalla medesima ,ossia agli orfani ed
ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra e di servizio ,
mentre si prescinde dalla stessa per gli orfani delle vittime e
degli equiparati a causa di terrorismo , dovere, di attentati
delle organizzazioni malavitose e di lavoro.
Infatti ,mentre gli orfani per servizio e a causa di guerra sono
destinatari del collocamento obbligatorio ,secondo la
disciplina dell'art.18 della legge n.68/99 ,che richiede lo stato
di disoccupazione e la minore eta' ,gli altri soggetti prima
citati ,essendo ricompresi tra i destibìnatari
della legge n.407/98 ,possono iscriversi nelle liste del colloca
mento obbligatorio anche se occupati e maggiorenni all'atto della
morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso
della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra .
4.DATORI DI LAVORO TENUTI ALLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Considerato che la legge n.407/98 riconosce alle vittime del terrorismo,della criminalità,del dovere e del lavoro,nonchè al coniuge,ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico che siano gli unici superstiti delle predette il godimento del collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,costituite attualmente da quelle contenute nella leggen. 68/99 , ,si può ritenere che le assunzioni obbligatorie per le categorie in questione riguardano i datori di lavoro pubblici e privati cosi’ come individuati dalla predetta legge , le cui disposizioni , in quanto compatibili ,trovano di norma applicazione ,tenendo presente che anche per le assunzioni in parola agli enti pubblici economici si applica la disciplina dei datori di lavoro privati .
Nell’ambito pubblico ,soggetti destinatari della normativa in esame,tenuti ad effettuare l’assunzione di appartenenti alla categoriadelle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, sono tutte le pubbliche amministrazioni cosi’ come specificatamenteindividuate dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165,sottolineando inoltre, che l’art. 19 della citata legge n. 68/1999 ha fatte salve le competenze legislative, nelle materie disciplinate dalla legge medesima, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l’art. 20 successivo ha previsto norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni «si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni» della legge stessa.
Peraltro ci si chiede : i datori di lavoro pubblici e privati devono disporre di un organico di personale dipendente minimo per essere soggetti alle assunzioni obbligatorie in parola?
Si propende a dare risposta affermativa a tale domanda ,salvo diverso avviso degli organi istituzionali competenti (Ministeo Lavoro e Dipartimento Funzione Pubblica) , dovendo fare riferimento all’art.18 ,comma 2 ,della legge n.68/99,che, come è noto, indica i ” datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti”,e che continua ad essere applicabile ,malgrado l’art.5 comma 7 del decreto legge n.102/2010,convertito in legge n.126/2010,che ,come risulta meglio specificato nell’argomento trattato al successivo n .5 di questa scheda ,ha escluso l’applicazione della quota di riserva pari all’1% sul numero dei dipendenti per le assunzioni dei familiari delle vittime del terrorismo ,della criminalità,del dovere e del lavoro.
5. QUOTE DI RISERVA PER LE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Sull’argomento si evidenzia preliminarmente che nella nota, già prima citata ,n.10543 del 30 luglio 2009 rimessa all’ANMIL il Ministero del Lavoro ebbe a precisare che l’obbligo di assunzione dei soggetti normodotati di cui all’art.3 comma 123 della legge n.244/07,ossia dei superstiti delle vittime del lavoro ,da assolvere nella misura dell’ 1 %,a copertura dell’obbligo previsto dall’art.18 comm2 della legge n.68/99 ,insorge nei confronti dei datori di la voro publici e privati che occupano un numero di dipendenti ,costituente base di computo ,superiore a 50 unità.
Si deve osservare però che quanto sopra riportato è stato affermato dal Ministero del Lavoro prima che:
a) l’art.5 ,comma 7 ,del decreto legge n.102/2010,convertito in legge n.126/2010,a407/98 aggiungendo al secondo comma dellart.1 della legge n.407/98 il seguente ultimo periodo :” alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’art.18 comma 2 dellalegge n.68/99″,che , in base all’ orientamento maggioritario degli autori,viene recepito nel senso che dal 7 luglio 2010 i familari superstiti delle vittime non solo del lavoro,ma anche del terrorismo ,della criminalità e del dovere non devono aver dirito al collocamento obbligatorio nell’ambito della riserva dell’1% del numero dei dipendenti ,bensì facendo riferimento all’art..3 della medesima legge relativo alla categoria dei soggetti disabili , ma limitatamente alla parte del comma 1 in cui si prevede la riserva del 7% dei lavoratori occupati.
b)Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
Infatti ,confermando ,come gia’ detto al precedente n.4, che anche dopo l’art.5 ,comma 7, della legge n.102/2010 convertito in legge n.126/2010,le assunzioni obbligatorie dei soggetti previsti dagli art.1 e 2 della legge n.407/98,in conformità all’art.18 comma 1della legge n.68/99 ,rimasto in vigore, trovano applicazione soltanto ai datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti, si sottolinea che l’art3 comma 1 ,lettera a),della richiamata legge n.68/99 riserva agli stessi l’aliquota del 7%,che pero’ non si applica alle pubbliche aministrazioni
Invece continueranno ad essere avviati senza diritto di precedenza ed a condizione che sussista lo stato di disoccupazione e la minore età dei figli ( pur considerando minori anche gli studenti di scuola superiore fino a 21 anni e gli studenti universitari sino a 26 ann),i superstiti delle vittime di servizio e di di guerra nell’ambito della quota di riserva dell’1%,come riconosciuta dall’art.18 c .2 della legge n.68/99.
Si ribadisce che quanto sopra riportato in ordine all’applicazione alle categorie cui si riferisce la presente scheda della quasta di riserva del 7% e non dell’1% è stato ritenuto applicabile sino all’8 aprile 2011,ossia sino al guiorno precedente alla data d’ entrata in vigore della legge n.25 dell’11.3.2011 ,pubblicata che sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 25 marzo 2011 , ,che contiene l”Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”, ,il cui testo si riporta di seguito
“IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23
novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il
superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso
avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di
riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e
quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori
disabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.”
Prima di commentare la legge di cui sopra ,per completezza informativa e conoscitiva , si ritiene opportuno anzitutto riportare il testo delle seguenti disposizioni , che risultano richiamate dalla legge n.25/2011 :
A) comma 2 dell’ art.1 della legge n.407/1998,come modificato dalla legge n.288/99 ed integrato con l’aggiunta dell ‘ultimo periodo dall’art.5 comma 7 della dalla legge n.126 /2010:
“2. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo ,le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 “
B ) Art.3 comma 1 della legge n.68/99 :
” 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”
C) Art.18 comma 2 legge n.68/99:
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione .
Inoltre , apparendo pertinente in riferimento sia alla legge n. 407/1998 ,che alla legge d’interpretazione n.25/2011,si riporta il testo dell’art.3 comma 123 della legge n.244/2007 :
“123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.”
Infine , sembra confacente elencare i destinatari del collocamento obbligatorio di cui alla legge n.407/1998 :
a) Art 1 legge n.302/90- Norme a favore vittime terrorismo e criminalità organizzata
1.Chiunque subisca un’invalidita’ permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territori0 dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questiconnessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale, .
2.Chiunque subisca un’invalidita’permanente per effetto di ferite o lesioniriportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi peril perseguimento delle finalita’ delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero
di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura
penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell’evento, del tutto estraneo ad ambienti e
rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalita’ del suo coinvolgimento passivo
nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si era gia’
dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui
partecipava.
3. Chiunque subisca un’invalidita’ permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione
dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo
alle attivita’ criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. Chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un’invalidita’ permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
b)legge 23 dicembre 2005 n. 266 articolo 1, comma 563–564
Contenenti isposizioni per le vittime del dovere :
ed in genere tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Inoltre, sono equiparati ai soggetti di cui sopra coloro che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative
c) Art.2 comm2 legge n.407/98 ,come modificato dalle leggi n.288/99 :
Il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi di cui all’art.1 della legge n.302/90(vittime terrorismo e criminalità organizzata)
d) Art.3 comma 123 legge n.244/07:
Orfani o, in alternativa, coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
e) Art.34 comma 1 legge n. 3/2003 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale :
Coniuge e figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
f ) Art 122 comma 1 lett.b) decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252″ :
Coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio
Peraltro si ribadisce che:
a)In ordine all ‘assunzione con precedenza disciplinatadalla legge n.407/98 ,è da dire che la stessa riguarda anche i soggetti che già svolgono un’attività lavorativa e che trova applicazione sia ai datori di lavoro privati -compresi gli enti pubblici economici -,che alle pubbliche amministrazioni di cui all’art,1 comma 2 del dec.legvo n.165/01 , ritenendo peraltro che ,in ordine all’organico di personale da tener presente affinchè sorga l’obbligo per gli uni e le altre, occorre far rifermento, se l’assunzione riguarda le “vittime ” all’art.3 dellal egge n.68/99 ,a quello previsto dalla stessa norma , mentre, se riguarda i superstiti delle stesse ,bisogna riportatarsi all’art.18 della citata legge n.68/99
b) I destinatari dell’assunzione ex legge n.407/98 sono anche quelli che non risultano in possesso dello stato di disoccupazione, pur essendo tenuti ,per espressa previsione dell’art 1 comm 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio presso i Servizi per l’Impiego ,prescindendo, nel caso degli orfani delle vittime o equiparati ,dalla minore età al momento del decesso del genitore o dell’evento riguardante il medesimo che comporta l’equiparazione.Infatti il citato art.1 al comma 3 stabilisce che , agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari .
c) Per “fatto di lavoro”deve intendersi l’evento dannoso ,quale l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale ,comportante il decesso del lavoratore ,occorso in un luogo di lavoro privato .
d) Presso i datori di lavoro privati, le assunzioni in questione devono avvenire secondo le disposizioni generali della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000, vigendo per le assunzioni obbligatorie il sistema del nullaosta rilasciato dai Servizi Impiego,previa richiesta dei datori di lavoro,che può essere nominativa ovvero numerica,secondo la disciplina dell’art.7 della legge n.68/99 ,che stabilisce le richieste nominative per:
–le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
– il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c- il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti richieste ,fermo restando che i Servizi Impiego sono tenuti ad evadere le stesse avviando con precedenza o con preferenza a parità di titoli ,i soggetti appartenenti alle categorie delle vittime e superstiti del terrorismo,della criminalità ,del dovere o del lavoro, regolarmente iscritti negli elenchi delle strutture interessate ed in possesso dei requisiti professionali indicati nelle richieste pervenute , avviando dalle graduatorie formate sulla base dei criteri generali indicati dall’art.9 comma 3 del dpr n.333/2000 ,ma ferma restando la facolta’ delle Regioni d’individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali.
d) Resta inteso peraltro che le richieste di avviamento nel settore privato possono riguardare i quadri,gli impiegati (d’ordine,di concetto ,direttivi,amministrativi e tecnici),nonche’ gli operai (generici,qualificati e specializzati) ed anche gli intermedi.
e) Per quanto riguarda la procedura delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni , ci si riporta alla previsione della circolare n.2/03 del Dipartimento Funzione Pubblica,che dispone quanto segue.
f)Per le pubbliche amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo , della criminalita’ organizzata,del dovere e del lavoro o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell’ipotesi in cui gia’ svolgano un’attivita’ lavorativa , la normativa prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo,comune a tutte le amministrazioni pubbliche, che riguarda le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, relativo ai livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente B3, C1 e C2:
f) In ordine alle assunzioni per i profili professionali sino al quinto livello retributivo, è da dire che le stesse possono essere effettuate tramite chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell’eventualita’ in cui non risultino presentate domande, l’amministrazione dovra’ rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste ,applicando l’art.32 del dec.leg.vo n.487 94.mentre in riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche aquelle previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, iviincluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzion secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte.
g)Le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo della criminalita’ ,del dovere e del lavoro secondo quanto prescritto dall’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate nell’ambito del sistema della programmazione delle assunzioni. ed in conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione disoggetti appartenenti alle categorie protette, (comprese quelle relative ai soggetti di cui alla legge n.407/98) deve attenersi alle seguenti fasi procedurali:
1) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette;
2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita’ previste dall’art. 32 deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ,come modificato dal dec.legvo n.246/97 in caso di assunzioni corrispondenti alle posizioni economiche B 2,avvertendo che tali prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzateall’accertamento di specifiche capacita’ e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto;
3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche conriferimento all’ordine di convocazione degli interessati ai fini dell’espletamento delle prove di idoneita’.
h)Per quanto riguarda in particolare la possibilita’, limitatamente al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, la circolare prima citata ritiene opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie vacanze di organico, diano la piu’ ampia e capillare pubblicita’dell’avvio di tali procedure di assunzione ,al fine di garantire a tutti gli eventuali interessati la possibilita’ di usufruire dei benefici.
i)Nel caso in cui una pubblica amministrazione, abbia verificata ed individuata l’effettiva carenza in organico del personale da assumere , può riservare sino al 10% dei posti da coprire agli appartenenti alla categoria delle “vittime” di terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro e/o ai rispettivi superstiti inseriti nelle graduatorie formate a seguito dei bandi pubblici ,fermo restando che probabilmente le assunzioni vanno autorizzate i dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ,applicando ,come gia’ detto ,la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487ì/94 per posti di posizione economica sino a B2 ovvero quella del concorso oubblico o della pubblica selezione. , tenendo conto dei posti di posizione economica superiore,riservando la nomina con preceden agli inseriti in graduatoria appartenenti alla categoria delle “vittime” e/o dei superstiti delle stesse.
Premesso quanto sopra esposto e venendo alla disposizione aggiunta dall’art 3 comma 123 della legge n.244 /07 ,si fa notare che la stessa prevede che alle assunzioni obbligatorie delle vittime e relativi superstiti non si applica la quota di riserva prevista dall’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999,fissata per le aziende private ed amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti all’1% , bensì , stando al tenore letterale della richiamata disposizione , quella del 7% stabilita per le categorie del invalidi in caso di datori di lavoro con un organico di personale superiore a 50 unità.
Ma l’inserimento sia degli appartenenti alla categoria delle ”vittime” ,che quella dei superstiti delle stesse all’interno della disciplina specifica per i disabili ,operata dalla norma prima citata,ha comportato molteplici perplessita’ interpretative e conseguenti incertezze operative .
Pertanto,le associazioni dei lavoratori disabili , ritenendo che ,a seguito di detta norma , la categoria rappresentata risultava eccessivamente penalizzata nella ricerca e conseguimento di confacente sistemazione lavorativa attraverso il collocamento obbligatorio , hanno attivato corrispondenti iniziative che ha portato il Parlamento ad approvare appunto la legge d’interpretazione n.25 dell’11.3.2011,sopra citata ,che, ripristinando la previsione del 7% dei posti di lavoro riservati soltanto ai lavoratori portatori di disabilità a caricvo dei datori di lavoro pubblici privati , se realizza la tutela dei diritti acquisiti dalla categoria degli invalidi , limita, invece, lo sbocco lavorativo per i familiari superstiti delle vittime della criminalità,del terrorismo ,del dovere e del lavoro decedute o divenute grandi invalidi , perche’ dispone di nuovo l’applicazione della percentuale dell’1% prevista dall’art.18 della legge n.68/99 per le pp.aa.
In definitiva ,in base ad una interpretazione letteraria del testo della legge in questione , risulta che la volontà del legislatore appare quella di contenere il beneficio riconosciuto ai familiari delle “vittime ” nei limiti della quota del 1% previsto dall’art.18 della legge 68/99 , ripristinando per le pp.aa, la situazione normativa preesistente alla legge n. 126/2010 , pur rimanendo confermato che la percentuale riservata ai portatori di handicap dall’art.3 della legge n.68/99 trova applicazione anche alle vittime del terrorismo ,criminalità , dovere e lavoro rimasti permanentemente invalidi nonche ‘ ai superstiti delle stesse per le assunzioni presso datori di lavoro privati
Inoltre ,sempre in base all’interpretazione letterale della legge n.25/2011 , rispetto alle pubbliche amminitrazioni, le assunzioni relative ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3,C1 e C2 , riguardanti i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, appartenenti al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, non possono superare l’aliquota del 10% del numero di vacanze in organico.
In attesa che (cosa sinora non avvenuto ),gli organi istituzionali competenti forniscano le istruzioni del caso rispetto all’applicazione conforme ed uniforme della legge n.25/2011 in esame, secondo l’interpretazione letterale della stessa è da ritenere in sintesi che detta legge stabilisce:
a) la precedenza concessa agli appartenenti alla categoria delle “vittime” di lavoro,dovere,criminalità e terrorismo è confermata ,ma dovrebbe valere esclusivamente nei confronti delle altre categorie ricomprese nell’art. 18 della legge n.68/99 ;
b) tale precedenza sembra esclusa nel collocamento obbligatorio presso i datori di lavoro privati, che pertanto dovrebbe avvenire secondo le disposizioni generali della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,
.c) il “superamento” della percentuale dell’1% potrebbe essere effettuato soltanto nel caso in cui una pubblica amministrazione, verificata ed individuata l’effettiva carenza in organico del personale da assumere , stabilisca la riserva del 10% agli appartenenti alla categoria delle “vittime” e superstiti di terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro nei bandi di concorso ,che probabilmente vanno autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. ,applicando ,come gia detto, la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487 /94 per posti di posizione economica sino a B2 ovvero quella del concorso o della pubblica selezione. per posti di posizione economica superiore
d) al di fuori dell’ipotesi considerata nella precedente lettera c) ,di norma alle “vittime ” essendo invalide,si applicherebbero le aliquote previste dell’art.3 della legge n.68/99,mentre ai superstiti ed equiparati delle stesse si applicherebbe quella dell’1% di cui all’art.18 della predetta leggecon riferimento alle assunzioni presso le pp.aa. ,mentre per quelle a caricvo dei datori di lavoro privati,resterebbe l’applicazione della petrcentuale stabilita dall’art.3 della legge n.68/99 ,come previsto dall’art .art.5 ,comma 7, della legge n.102/2010 convertito in legge n.126/2010.
6.ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBLIGATORIO
Il sistema del collocamento obbligatorio registra significative differenze rispetto a quello del collocamento ordinario ,una delle quali s’individua proprio nell’iscrizione dei lavoratori negli elenchi tenuti dai Servizi dell’Impiego,che per il collocamento obbligatorio continua a risultare condizione indispensabile ,invece è divenuto mentre facoltativo per quello ordinario ,tanto che , diversamente da quanto prescriveva la normativa previgente, non trova ormai più applicazione la sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che impiegavano manodopera non iscritta nelle liste del collocamento.
Pertanto ,considerato che per aspirare al collocamento obbligatorio , a norma dela legge n.68/99, occorre l’iscrizione negli elenchi dei Servizi dell’Impiego,che a sua volta presuppone lo stato di disoccupazione,la legge n.407/98 ,al fine di rendere comunque operativo il beneficio dell’assunzione obbligatoria con precedenza assoluta o con preferenza a parità di titoli in favore delle vittime del terrorismo,della criminalità ,del dovere e del lavoro,nonche’ dei familiari superstiti delle stesse,ha introdoto un’ eccezione , non già alla regola dell’obbligo d’iscrizione ,ma a quella che impone a tal fine lo stato di disoccupazione,prevedendo che l’assunzione obbligatoria , ricorrendo i requisiti stabiliti,spetta anche ai soggetti gia’ occupati, mentre l’art.1 comma2 del dpr n.333/2000 espressamente ammette l’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio per i soggetti destinatari della legge n.407/98 pure se non dispongano dello stato di disoccupazione.
Per aspirare fondatamente al collocamento obbligatorio, anche se occupati, i soggetti di cui qui si parla devono provvedere all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio tenuti dalle strutture competenti dei Servizi impiego,compilando la modulistica in uso ,nonchè fornendo le autodichiarazioni previste nelle forme di legge ovvero esibendo la documentazione attestante il possesso dello status di beneficiario della legge n.407/98.Per esempio ,i superstiti delle vittime del lavoro devono presentare apposita certificazione rilasciata dall’Inail ,come previsto dall’art.1 comma 5 della legge n.68/99 e dal dpr n,1124/65.
7.MODALITA’ OPERATIVE PER LE ASSUNZIONI
Per i datori di lavoro privati trovano applicazione le disposizioni generali in materia, della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,nel senso che ,a differenza della normativa del collocamento ordinario in cui si prevede l ‘assunzione diretta nominativa generalizzata, previa la comunicazione obbligatoria, da effetuare on line almeno il giorno prima ai Centri Impiego territorialmente competenti,per le assunzioni obbligatoria vige tuttora il sistema del nullaosta rilasciato dai Servizi Impiego,previa richiesta da parte dei datori di lavoro,che può essere nominativa ovvero numerica,secondo la disciplina dell’art.7 della legge n.68/99 ,che consente il 60% di richieste nominative ai datori di lavoro privati con piu ‘ di 50 dipendenti .
Resta inteso che,aprescindere che le richiestepresentate siano nominative o numeriche,occorre tener presente che ,giusta revisione della legge n.407/98,i Servizi Impiego sono tenuti ad evadere le stesse avviando con precedenza o con preferenza a parità di titoli ,i soggetti appartenenti alle categorie delle vittime del terrorismo,della criminalità ,del dovere o del lavoro, regolarmente iscritti negli elenchi delle strutture interessate ed in possesso dei requisiti professionali indicati nelle richieste pervenute ,mentre in caso di formazione di graduatorie di avviamento ,le stesse devono essere formate sulla base dei criteri generali indicati dall’art.9 comma 3 del dpr n.333/2000 ,ferma restando la facolta’ delle Regioni d’individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali.
Infine resta inteso che le richieste di avviamento possono riguardare i quadri,gli impiegati (d’ordine,di concetto ,direttivi,amministrativi e tecnici),nonche’ gli operai (generici,qualificati e specializzati) ed anche gli intermedi.
Per quanto riguarda la procedura delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni ,pare confacente riportarsi alla previsione della circolare n.2/03 del Dipartimento Funzione Pubblica,che in merito dispone quanto segue.
Anche per le pubbliche amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli
appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo , della
criminalita’ organizzata,del dovere e del lavoro o loro congiunti, con precedenza assolutarispetto alle altre categorie protette, anche nell’ipotesi in cui gia’ svolgano un’attivita’ lavorativa e, quindi, in alternativa aquest’ultima.
Con riferimento ai principi ed alle procedure finalizzate
all’assunzione degli aventi diritto a tali benefici, la normativa in
argomento prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo,
comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni
concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente, B3, C1 e C2:
In ordine alle assunzioni per i profili professionali sino al quinto livello
retributivo è da dire che le stesse possono essere effettuate tramite chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell’eventualita’ in cui non risultino presentate domande, l’amministrazione dovra’ rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative
liste.
Per le assunzioni relative ai profili professionali dal sesto all’ottavo
livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3,
C1 e C2 ,si sottolinea che a differenza dalle altre categorie protette, i soggetti di cui
all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, limitatamente al
reclutamento di personale contrattualizzato del comparto Ministeri,
hanno altresi’ diritto all’assunzione per chiamata diretta anche per l’accesso alle posizioni economiche B3, C1 e C2. In tal caso, pero’, dette assunzioni, secondo quanto previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 1 della legge n. 407/1998, non possono superare l’aliquota del 10% del numero di vacanze in organico.
Con riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche aquelle previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi
incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzion secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte.
Le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo della criminalita’ ,del dovere e del lavoro secondo quanto prescritto dall’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate nell’ambito del sistema della programmazione delle assunzioni.
Di conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione di
soggetti appartenenti alle categorie protette, (comprese quelle relative ai soggetti di cui allalegge n.407/98) deve attenersi alel seguenti fasi procedurali:
1) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette;
2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita’ previste dall’art. 32 deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ,come modificato dal dec.legvo n.246/97.
Tali prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzate
all’accertamento di specifiche capacita’ e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto;
3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con
riferimento all’ordine di convocazione degli interessati ai fini
dell’espletamento delle prove di idoneita’.
Per quanto riguarda in particolare la possibilita’, limitatamente
al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili
professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, si ritiene
opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie
vacanze di organico, diano la piu’ ampia e capillare pubblicita’
dell’avvio di tali procedure di assunzione al fine di garantire a
tutti gli eventuali interessati la possibilita’ di usufruire dei
benefici.
La circolare n.2/03 della Funzione Pubblica ,,il cui contenuto risulta esposto sopra,dopo aver affermato che i soggetti previsti dalla legge n.407/98 hanno diritto di essere assunti direttamente dalle PP.AA. a domanda , prevede in realta una serie di limitazioni e condizionamenti a carico delle stesse circa le procedure di assunzione derivanti dall’obbligo di rispettare la programmazione delle assunzioni degli appartenenti alle categorie protette ,di adottare citeri di pubblicità dell’avvio di procedure di assunzione ,di formare graduatorie degli aspiranti riportandosi alla normativa del collocamento,infine di fare riferimento a preventivi,oggettivi e pubblici criteri per le prove di idoneità ed ai fini della convocazione degli interessati alle prove stesse e ciò vale anche in presenza di domande presentate direttamente alle Amministrazioni dai singoli destinatari dei benefici di cui alla legge n.407/98 .
Soltanto al completamento del predetto percorso per l’individuazione del/i lavoratore /i meritevole/i di esssere assunto/i ,che in effetti l’Amministrazione può provvedere all’assunzione diretta nominativa ,di cui si parla nella legge n.407/98
La conferma di quanto sopra esposto viene dall’art.35 del dec.legvo n.165/01,di cui di seguito si riportano i primi quattro commi:
1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalita’ richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita’.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita’ della invalidita’ con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonche’ delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita’ della selezione e modalita’ di svolgimento che garantiscano l’imparzialita’ e assicurino economicita’ e celerita’ di espletamento, ricorrendo, ove e’ opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’avvio delle procedure e’ subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
8.CONCLUSIONE
La complessità e delicatezza dell’ argomento trattato ,che tra l’altro ha suscitato osservazioni e riserve da parte delle Associazioni dei lavoratori inabili,preoccupate di veder sottratta ai propri associati una parte consistente di assunzioni obbligatorie presso i datori di lavotro privati ,da destinare con precedenza ai soggetti di cui alla legge n.407/98, , induce ad auspicare non soltanto nell’immediato un intervento del Ministero del Lavoro ,affinche’ con apposita circolare provveda all’armonizzazione delle diverse disposizioni e situazioni ,ma anche e soprattutto nel fututro prossimo quello del legisltore ,che ponga mano alla realizzazione di una disciplina unica ed omogenea in materia di collocamento obbligatorio,soprattutto con riferimento ai soggetti di cui in questa sede si è parlato.