Archive for novembre 2010

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

30/11/2010

Si segnalano le seguenti decisioni della Corte di Cassazione in relazione alla particolarità delle questioni affrontate.

Sentenza n.24114/2010: 

 … nel ritenere assoggettata ad IRAP «qualsiasi attività di lavoro autonomo, vale a dire qualsiasi attività organizzata autonomamente, cioè autoorganizzata>, e nel ravvisare nel caso dovuta l’imposta in argomento in presenza di una organizzazione necessaria per svolgere l’attività di commercialista definita “modesta” (formale intestazione di uno studio; possesso di un’autovettura <<regolarmente ammortizzata>>; <<indicazione al RIGO re 7 di quote di ammortamento e spese di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 1.000,00», <<spese per utenze, rappresentanza, canoni di locazione, etc»>>) il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.Della medesima s’impone pertanto la cassazione.

CHIARIMENTI INPS SU RATEIZZAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI

30/11/2010

 I chiarimenti di cui al titolo sono stati  forniti dall’Inps con la circolare n.148 del 24 nov.2010 e sono scaturitia seguito della circolare n.106 del  3 agosto scorso ,nonche’  dalla constatazione   che possibilità di dilazionare le quote a carico dei lavoratori e l’esclusione per l’Istituto di concedere rateazioni dei crediti su cartella di pagamento hanno riflessi sulla gestione della contestazione degli illeciti di cui all’art. 2 della legge n. 638/1983 e sull’attività istruttoria richiesta ai fini del rilascio del DURC

 

L’Istituto anzitutto precisa che le modifiche alla disciplina delle rateazioni illustrate nella circolare 106/2010, come precisato al punto 7 della stessa circolare, si applicano alle domande presentate a partire dal 3 agosto 2010.
      .
     In relazione a ciò, viene precisato che il contribuente  già s ammesso al pagamento rateale anteriormente al 3 agosto 2010, qualora presenti, dopo tale data, una nuova istanza per debiti maturati nel corso della precedente rateazione, potrà, sussistendo il requisito della regolarità nei versamenti rateali già scaduti, ottenere l’accoglimento della nuova rateazione in quanto la stessa, essendo presentata successivamente alla predetta data, è da considerarsi come prima richiesta in relazione alle nuove disposizioni.
 In ordine ai .  crediti  in fase amministrativa e crediti iscritti a ruolo ,la circolare osserva che ai 
fini dell’istruttoria della domanda di dilazione amministrativa, dovrà essere accertata la circostanza che tutti i crediti ancora in fase amministrativa e quelli iscritti a ruolo ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento, siano inseriti nella stessa domanda.
     La presenza di eventuali ulteriori crediti iscritti a ruolo e notificati al contribuente dal competente Agente della Riscossione per i quali, in precedenza o contestualmente alla domanda in fase amministrativa, non risulti essere stata richiesta la rateazione presso Equitalia, non impedisce l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Istituto.

Il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, ha fissato all’art. 5 i requisiti in presenza dei quali deve essere attestata la regolarità contributiva mentre, al successivo art. 8, ha provveduto ad elencare le fattispecie che costituiscono cause non ostative al rilascio del DURC. Tali elencazioni in quanto tassative non consentono in sede applicativa alcuna modifica.
      Pertanto , laddove il datore di lavoro abbia ottenuto l’accoglimento di una domanda di rateazione (amministrativa o su cartella) relativa all’intero ammontare dei contributi dovuti, comprensivi anche delle quote a carico dei lavoratori, la sussistenza delle condizioni che obbligano l’Istituto a denunciare all’Autorità giudiziaria la fattispecie di cui all’art. 2 della legge 638/83 non può essere considerata, sussistendo le condizioni previste dal D.M. 24 ottobre 2007, causa ostativa al rilascio del DURC, restando l’ipotesi in esame esclusa dalla specifica normativa di riferimento.
 Per l’ Attestazione di regolarità contributiva in presenza di domanda di dilazione presentata all’Agente della Riscossione ,nellacircolare si rimarca che il 
      Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, ha disciplinato in maniera uniforme le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), per la concessione di agevolazioni “normative e contributive”, per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche, per i lavori privati dell’edilizia, nonché per la fruizione di benefici contributivi.
     L’art. 5 del citato Decreto, nel dettare i requisiti richiesti per l’attestazione della regolarità contributiva, che si rammenta riguarda l’intera posizione contributiva anche se riferita a posizioni operanti presso più sedi dell’Istituto, ha provveduto a disciplinare l’ipotesi di rilascio del DURC in presenza di pagamento rateale.
     In particolare, il comma 2, lett.a) del predetto articolo, ha stabilito che la regolarità contributiva deve essere attestata in caso di richiesta “di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia emesso parere favorevole” .
     A seguito dell’emanazione della circolare n. 106/2010 che ha escluso, a decorrere dalla data di emanazione, la possibilità per il contribuente di presentare all’Istituto domanda di dilazione per i crediti su cartella di pagamento, si rende necessario ribadire le modalità di comportamento che le sedi dovranno seguire per il rilascio del DURC, in caso di domanda di rateazione presentata all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
602/73 come modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 46/1999.
     Tenuto conto di quanto sopra, nell’ipotesi di dilazione di crediti iscritti a ruolo, il requisito di cui all’ art. 5, comma 2, lett. a), del D. M. 24 ottobre 2007, ricorre solo quando l’Agente della Riscossione competente a ricevere e ad istruire la domanda di dilazione disponga l’accoglimento della stessa.
     In relazione a ciò, in presenza di domande di rateazione che possono risultare correlate al rilascio del DURC, il contribuente dovrà fornire all’Agente competente copia del “certificato di attribuzione del codice identificativo della pratica (C.I.P.)”. In tal modo l’Agente potrà acquisire la notizia della data di presentazione della richiesta di DURC in corso di istruttoria.
     Al riguardo, Equitalia Spa ha già provveduto a fornire agli Agenti della Riscossione apposite direttive per indirizzare la definizione in via prioritaria di tali domande.
     Intervenuto l’accoglimento della rateazione da parte del competente Agente, in attesa di definire diverse modalità di trasferimento dell’informazione, il contribuente dovrà produrre alla sede Inps, per la successiva conclusione dell’attività istruttoria del DURC, copia del provvedimento di accoglimento della rateazione corredato del piano di ammortamento. L’acquisizione di tale documento, che riporta l’elenco delle cartelle di pagamento oggetto dell’istanza nonché l’importo della rata mensile da pagare, in assenza di ulteriori cause ostative al rilascio del DURC, consentirà l’emissione dell’attestazione di regolarità.
     In una logica di semplificazione, qualora in sede di successive richieste di DURC la posizione debitoria del contribuente non subisca variazioni con riferimento ai crediti iscritti a ruolo, ai fini del rilascio del documento, per tale aspetto, sarà sufficiente verificare la regolarità dei versamenti con riferimento alle scadenze fissate nel piano di ammortamento agli atti del fascicolo DURC.
     

 Riguardo alla  Fideiussione bancaria.prevista al     punto 5. della circolare 106/2010,    viene sottolineato  che ai fini dell’accoglimento è richiesto l’impegno formale da parte della banca o dell’assicurazione alla concessione della fideiussione sull’intero importo del debito. Pertanto, si tratta di un accoglimento sottoposto a condizione risolutiva qualora la fideiussione non venga prestata.
 Rispetto alla riproposizione di una successiva domanda di rateazione relativa alle stesse inadempienze,l’Istituto evidenzia che i comportamenti da tenere  sono dipendenti dalle ragioni per le quali alla prima domanda non aveva fatto seguito l’avvio del piano di ammortamento.
     Al riguardo, qualora la domanda di dilazione sia stata respinta per la mancanza di uno dei requisiti necessari all’accoglimento e, quindi, il piano di ammortamento non sia stato emesso, solo se il contribuente sia rientrato in possesso dei requisiti richiesti la seconda domanda di dilazione potrà essere accolta.
     Diversamente, laddove la reiezione sia intervenuta per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento emesso, la seconda domanda di dilazione dovrà, comunque, essere respinta. Tali crediti, tempestivamente affidati ad Equitalia, potranno essere oggetto di rateazione, nel rispetto delle condizioni previste, da parte del competente A.d.R.

 In merito alla   rateazione delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori. Riflessi ai fini dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638, e del rilascio del DURC.

la circolare illustra  gli effetti che si possono produrre per effetto delle novità introdotte con la citata circolare n. 106 del 2010 con riferimento all’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria e ai fini del rilascio del DURC.

– Obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 638/1983
     Come sopra specificato e previsto dalla disposizioni nel tempo emanate in materia, l’obbligo della contestazione o della notifica dell’ avvenuto accertamento della violazione viene meno qualora il datore di lavoro abbia provveduto ai versamenti delle ritenute a carico dei lavoratori prima della contestazione medesima, mentre vi è una causa di “non punibilità” se il pagamento delle medesime somme è effettuato entro tre mesi dalla contestazione.
     Tali versamenti per effetto delle novità in esame possono avvenire anche nel corso della rateazione ed è, quindi, necessario definire i comportamenti da tenere in relazione a quanto richiesto dal predetto articolo 2 della legge n. 638/1983.
     In particolare, ai fini della verifica dell’avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori, concorrono anche gli importi delle rate versate in conto della rateazione. Qualora, peraltro, nei termini assegnati dal comma 1-bis dell’art. 2 della legge n. 638/1983, il datore di lavoro non abbia ancora versato complessivamente un importo pari alle contribuzioni a carico dei lavoratori potrà regolarizzare la sua posizione corrispondendo anticipatamente il numero di rate del piano di ammortamento sottoscritto fino alla concorrenza dell’importo necessario per coprire l’intero ammontare delle quote a carico dovute.
     Tale previsione consente un coordinamento con la citata disposizione di cui al punto 1, lett. a) della circolare n. 106 definita anche nella logica di offrire al datore di lavoro che versa in una situazione di momentanea ed obiettiva difficoltà la possibilità di assolvere ai propri obblighi contributivi in forma rateale.
     Il datore di lavoro potrà sospendere il pagamento delle rate in scadenza dopo il versamento anticipato della “rata multipla” fino alla data di scadenza dell’ultima rata inclusa nel predetto pagamento anticipato.
     Tenuto conto che il mancato regolare versamento alle previste scadenze delle rate accordate comporta la decadenza dalla rateazione, i datori di lavoro che intendono avvalersi di tale soluzione dovranno essere autorizzati dalle competenti sedi che provvederanno anche a fissare il periodo di sospensione e la scadenza della prima rata che dovrà essere versata al termine del medesimo periodo.

SCHEDA CONOSCITIVA DISCIPLINA COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO VITTIME , CONGIUNTI ED EQUIPARATI TERRORISMO,CRIMINALITA’ ORGANIZZATA,DOVERE E LAVORO

29/11/2010

1.INTRODUZIONE

Quelli  indicati  nel titolo sono i  soggetti  per i quali  la collettività nazionale non può   non  nutrire sentimenti di gratitudine e di solidarietà ,che in concreto  si esplicitano  attraverso  l’emanazione di provvedimenti legislativi da parte dello Stato ,che oltre a precisare    gli elementi  utili alla loro individuazione, prevedono  specifici interventi  di sostegno morale ed economico in  favore degli stessi.

Nell’ambito pubblico ,soggetti destinatari della normativa in esame,e ,quindi tenuti, ad effettuare l’assunzione di appartenenti alla categoriadelle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, sono tutte le pubbliche amministrazioni cosi’ come specificatamente individuate dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Si sottolinea, inoltre, che l’art. 19 della citata legge n. 68/1999 ha fatte salve le competenze legislative, nelle materie disciplinatedalla legge medesima, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l’art. 20 successivo haprevisto norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni «si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, aifini dell’attuazione delle disposizioni» della legge stessa

2. FONTI NORMATIVE VIGENTI

Nel    corso degli anni  sono numerosi i provvedimenti normativi    adottati dal legislatore    per assicurare  diritti e prerogative nell’ambito  delle assunzioni obbligatorie a favore dei familiari e dei superstiti delle vittime del dovere,  della criminalità e del terrorismo ,nonchè ‘  da ultimo  delle vittime del lavoro .

Per le assunzioni protette  degli appartenenti alle vittime del dovere, la disposizione iniziale è  stato l’art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, che   riconosceva  il diritto all’assunzione obbligatoria, con precedenza su ogni altra categoria protetta, del coniuge superstite e dei figli ricadenti nelle categorie di cui alla  stessa  legge n. 466/1980 presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private,secondo quanto indicato dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge 1° gennaio 1977, n. 285  e successive modificazioni.

Successivamente  la legge 20 ottobre 1990, n. 302 “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata  ”  ha  disposto  con l’art.14    che il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni o delle operazioni di cui all’art. 1 della legge stessa, hanno ciascuno diritto  all’assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Tale articolo ha   ampliato    il  numero dei  beneficiari,includendo   i genitori , ed ha esteso  la previsione normativa anche ai casi di morte o invalidità a causa di reati compiuti dalla criminalità organizzata .

Un’’importante disposizione legislativa ,applicabile ai soli feriti ed ai familiari superstiti dei caduti delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, risulta costituita  dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”

Poi  , in materia di   disciplina generale sulle   assunzioni delle categorie protette, è intervenuta  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ,che ha  comportato   un  significativo    cambiamento  nella  legislazione  del collocamento obbligatorio  ,  stabilendo  peraltro   l’abrogazione  di alcuni  precedenti provedimenti legislativi e cioè:  della legge  n. 482/68, dell’art. 12 della legge n. 466/1980, nonché dell’art. 14 della legge n. 302/1990.

Tuttavia è da tener conto che  la legge n.68/99 non ha abrogato la normativa intervenuta con la legge  n.407//1998 , come risulta   confermato dalla circostanza che quest’ultima legge ha subito modifiche ad opera della legge 17.agosto 1999 ,n.288.

Infatti ,la legge n.  407/1998, prevedeva , nella versione originaria, che i soggetti individuati dall’art. 1 della legge n. 302/1990 e successive modificazioni, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l’assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un’attività lavorativa.

L’intervento dell’art.2 della legge n. 288/1999, ha modificato  l’articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1988,    attraverso la sostituzione del testo dell’ultimo periodo come segue: “Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del d.P.R. del 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico”.

La normativa  citata  prevede quindi due distinti regimi giuridici :   il primo ,comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente, B3, C1 e C2.

Si aggiunge che i   benefici della citata legge  407/1998 ,dall’art.82 della legge n.388 del 23.12,2000 sono stati estesi alle vittime della criminalità comune per  eventi intervenuti con decorrenza dal 1° gennaio 1990 .

Inoltre si  osserva  che  regolamento di esecuzione della  sopra citata  legge n. 68/1999, approvato con  D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, stabilisce al comma 2 dell’art. 1(Soggetti iscritti negli elenchi), che in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per le cosiddette categorie protette, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 dello stesso articolo, i soggetti individuati in base all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli previsti dalla legge n. 407/1998, come modificata dalla legge n. 288/1999, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.  

E’ da dire altresì che  legge n. 3/2003, all’art. 34 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale), ha prescritto, al comma 1, che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

Si ritiene confacente far presente anche che il   decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252″, ha reintrodoto  per i familiari ed i congiunti delle vittime del dovere e del servizio, una disciplina organica della materia di collocamento obbligatorio .

In particolare l’art. 132, comma 1, lett. b), prevede, in materia di assunzioni obbligatorie, la chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97, 108,  con le prerogative e le modalità di cui all’art. 1 comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall’art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288″.

   Proseguendo l’attività d’individuazione  della normativa  sul collocamento obbligatorio in favore  di particolari categorie di soggetti  ,si perviene  all’ ‘art. 3, comma 123, legge 24 dicembre 2007, n. 244 )  , che  prevede:

a)l’estensione delle disposizioni relative al collocamento obbligatorio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998 , e successive modificazioni, agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro .

b)  detti soggetti ,al pari di tutti quelli destinatari  dell’art.1 commi 1 e 2 della legge n.407/98,hanno diritto al  collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di cui agli art,1 e   18 della legge n.68/99 e con preferenza a parità di titoli ,anche se gli stessi non risultano in possesso dello stato di disoccupazione,avendo titolo però ,per espressa previsione dell’art 1 comm 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento  obbligatorio istituiti presso  i Servizi per l’Impiego ,prescindendo,se orfani ,dalla minore età al momento del decesso del genitore;

c) per “fatto di lavoro”deve intendersi l’evento dannoso ,quale l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale ,comportante il decesso del lavoratore ,occorso in un luogo di lavoro privato  ;

d)  prevedendo l’applicazione  nei confronti degli orfani e dei coniugi superstiti di deceduti per fatto di lavoro delle  medesime modalità del collocamento obbligatorio previste per i sogggetti di cui alla legge n.407/98,il legislatore della legge n.244/07 ha operato una loro sottrazione alla disciplina generale prevista dalla legge n.68/99 e dal dpr n.333/2000,cui ,invece ,continuano ad essere assoggettate le altre categorie protette enunciate dall’art.18 comma  2 della legge n.68/99 ,vale a dire :orfani e  coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa   di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,di lavoro  e di servizio e  e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763 ;

e) l’infermità che ha provocato il decesso del lavoratore può esere connessa anche a cause di lavoro usuranti o di ordine ambientale ,purchè le  stesse diano  luogo al trattamento di renita da infortunio  sul lavoro  di cui all’art.85 del dpr n.1124/65,così come sostituito dall’art.7 della legge 10/5 /82, n.251;

ef la pensione privilegiata non equivale alla rendita  da infortunio sul lavoro,in quanto il primo trattamento spetta,a sensi del dpr 29.12.73 n.1092,solamente ai dipendenti pubblici che rimangono esclusi dall’applicazione dell’art.3 comma 123 della legge n.244/07;

g) ai fini del collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all’art.3, comma 123, della legge n. 244/07,l’evento (decesso) che ammette a tale beneficio deve essersi verificato -cosi ‘ come è per le  vittime  e per i relativi congiunti della criminalità ,del terrorismo e del dovere -in relazione alla  esplicita previsione dell’art.82, commi 5  e 6,della legge n.388/2000,a decorrere dal 1° gennaio 1967,data   cui vanno ricondoti tutti i benefici previsti dalla legge n.407.

Infine  è da  riferire  che , con l’approvazione della  legge  n. 126  del 3 agosto 2010,  attraverso l’art.5 del  comma 7 , il legislatore ancora una  volta ha ritenuto d’intervenire    sui beneficiari della legge 407 /98 , introducendo  per loro la cancellazione del  limite della quota di riserva assuntiva introdotta dalla legge 68/99 ,  precisando  : “All’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.» ,significando che    dal 7 luglio 2010 per i familiari delle vittime del  terrorismo,della criminalità ,del dovere e del lavoro la riserva del collocamento obbligatorio non deve essere quella dell’1%(art.18 l.68/99),bensì quella dell’art.3 della stessa legge 68/99,concernente le categorie dei disabili ,in base al quale  : ” I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori   …nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”

In merito pero’ è da sottolineare che,sia pure   con riferimento  soltanto  alle Amministrazioni pubbliche, è intervenutauna norma di interpretazione autentica   fornita dalla Legge11 marzo 2011, n. 25

,secondo cui  dal 9 aprile 2011 :

"Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo  1  della  legge  23
novembre 1998, n. 407,  introdotto  dall'articolo  5,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta  nel  senso  che  il
superamento della quota di riserva di cui all'articolo 18,  comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in  ogni  caso
avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto  dei  limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa  vigente  per  l'anno  di
riferimento  e  che  resta  comunque   ferma   l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.  68,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni  obbligatorie  e
quote di riserva in quanto  ad  esclusivo  beneficio  dei  lavoratori
disabili".
Quanto sopra   ,con riferimento alle pp.aa.,significa che :
1)anche le assunzione dei soggetti destinatari della legge n.407/98,devono avvenire 
 rispetando i limiti delle assunzioni consenbtite dalla normativa vigente 
per l'anno    di riferimento;
2)alle assunzioni dei soggetti destinastsari della legge n.407/98 si applica la quota 
di cui all'art.18 della legge n.68/99 ,pari all'1% e non quelle riservate 
alle categorie invalide

3.SOGGETTI APPARTENENTI  ALLE  CATEGORIE  PROTETTE IN ESAME

Premesso che i benefici previsti dalla legge n. 407/1998 ,si   applicano, per esplicita previsione dell’art. 5, «agli eventi
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969» ,data  che l’art. 82
della legge 23 dicembre 2000, n. 338, commi 5 e 6, ha poi anticipato
al 1° gennaio 1967, i soggetti rientranti nelle  categorie protette    in
esame sono di due tipologie, enunciate, rispettivamente, dall’art. 1
della legge n. 302/1990 e dall’art. 1 della legge n. 407/1998, cosi’
come modificato dall’art. 2 della legge n. 288/1999.
Il primo di detti articoli prevede i benefici, purche’ non
ricorrano le fattispecie di concorso o connessione ad altri reati, in
favore dei seguenti soggetti:
A) «chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia
concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a
questi connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura
penale»;
B)«chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il
perseguimento delle finalita’ delle associazioni» di tipo mafioso
(art. 416-bis del codice penale), purche’ si realizzino le condizioni
precisate alle lettere a) e b) dell’art. 1 della richiamata legge n.
302/1990 (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneita’ ad
ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.);
C) «chiunque subisca un’invalidita’ permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei
fatti delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che
il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita’ criminose
oggetto delle operazioni medesime»;
D)chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente, «subisca
un’invalidita’ permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate
in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per
iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di
prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria o ad autorita’, ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente
articolo, svoltesi nel territorio dello Stato».

Il secondo dei predetti articoli prevede inoltre l’estensione dei
benefici ai seguenti soggetti:
E ) il coniuge e i figli superstiti dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui
al primo articolo;
F) in alternativa con il punto precedente, i fratelli conviventi e a
carico, qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o
resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di
cui al primo articolo.

Si soggiunge che, secondo quanto prescritto dall’art. 34, comma 1,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i benefici in parola sono stati estesi:
G )  «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai
fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o
divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o
lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita’
operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi».

Si evidenzia altresì che ai soggetti riportati nelle precedenti lettere,

l’art.3 comma 123 della legge n.244/’07 ha aggiunto:

H) gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro .

Infine, si ritiene di sottolineare ,ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998,n. 407, i benefici del collocamento   sono applicabili a tutti i soggetti prima elencati  in   possesso dei  requisiti richiesti, compresi «coloro che svolgono gia’un’attivita’ lavorativa»

In ordine ai familiari superstiti delle vittime del lavoro,di cui alla precedente lettera H) ,appare confacente riportare   i seguenti aspetti  evidenziati dal Ministero del Lavoro nella  nota rimessa all’AMNIL n.10543 del 30 luglio 2009:

a)  detti soggetti ,al pari di tutti quelli destinatari  dell’art.1 commi 1 e 2 della legge n.407/98,hanno diritto al  collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria prevista    dagli  artt 1 e 18 della legge n.68/99 e con preferenza a parità di titoli ,anche se gli stessi non risultano in possesso dello stato di disocupazione,avendo titolo però ,per espressa previsione dell’art 1 comm 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento  obbligatorio istituiti presso   i Servizi per l’Impiego ,prescindendo,se orfani ,dalla minore età al momento del decess odel genitore;

EQUIPARATI VITTIME DOVERE

Nella categoria dei soggetti equiparati

alla vittima del dovere sono ricompresi coloro i
quali, in attività di servizio o nell’espleta
mento delle funzioni di istituto, abbiano
contratto infermità permanenti invalidanti o a
lle quali consegua il decesso, in occasione
o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori
dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa
di servizio per le particolari condizioniambientali od operative (articolo 1,
comma 564, della legge n. 266 del 2005).
 Infine, i familiari ed i superstiti
delle vittime sono i soggetti, diversi dalle vittime,
destinatari dei benefici individuati, di volta in
volta, dalle singole disposizioni. Infatti, la
normativa vigente, a seconda della provvidenza, identifica espressamente una platea più
o meno vasta (coniuge, figli, ascendenti, fratel
li e sorelle) e tale categoria deve essere analizzata per singolo beneficio

. Allo stato ,  alle  vittime del dovere ,  agli   equiparati  ed ai  superstiti

delle une e    degli altri ,  oltre ad ulteriori    benefici ,è riconosciuto il diritto al  .
collocamento obbligatorio
(art. 4, comma 1 lettera b) punto 2), del d.P.R. n. 243 del 2006,
attuativo dell’articolo 1, comma
565, della legge n. 266 del 2005; articolo 4 della legge n.

407 del 1998, legge n. 68 del 1999 e art.1 dpr n.333/2000)

Si tratta di un beneficio già previsto da tempo per le vittime della criminalità e del
terrorismo che, finalmente, che è stato esteso anche alle
vittime del dovere in quanto previsto dall’art.
4 del DPR 243/2006 che riconosce, alle vittime del
dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti,
in relazione allalegge 23 novembre 1998, n. 407, i benefici in
materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all’articolo 1, comma 2,
come modificato dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.
La legge n. 407/1998, art. 1, commi 1 e 2, stabilisce anche per le pubbliche
Amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla
categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata e del lavoro  o loro congiunti,
con precedenza assoluta rispettoalle altre categorie protette
, anche nell’ipotesi in cui già svolgano un’attività lavorativa e,
quindi, in alternativa a quest’ultima.
Considerato che il DPR 10 ottobre
2000, n. 333 – art.1, comma 2, regola l’iscrizione delle
suddette vittime, negli elenchi del collocamento
obbligatorio e prevede testualmente: ”In attesa
di una disciplina organica del diritto al lavoro
per tali categorie, possono essere iscritti negli
elenchi di cui al comma 1 i s
oggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999,
nonché quelli di cui alla legge 23 novembre
1998, n. 407, recante: “Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organi
zzata”, come modificata
dalla legge 17 agosto1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso
dello stato di disoccupazione. .

Infine si evidenzia che l’art.1,comma 3 ,del dpr n.333/2000 recita :

" 3.  Gli  orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli
elenchi  del  collocamento  obbligatorio se minori di eta' al momento
della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso
della  prima  categoria  di  cui  alle tabelle annesse al testo unico
delle  norme  in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre  1978,  n. 915. Agli
effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli
di  eta'  non  superiore  a  21  anni,  se  studenti  di scuola media
superiore, e a 26 anni, se studenti universitari"
 Però   la disposizione di cui sopra, relativa alla minore eta' 
al momento della morte del genitore dante causa o 
del riconoscimento allo stesso della  prima  categoria d'invalidita'  
ed all 'eta'  non  superiore  a  21  anni,
 se  studenti  di scuola media superiore, e a 26 anni, se 
studenti universitari ,trova  applicazione soltanto ai soggetti 
espressamente individuati dalla medesima  ,ossia agli orfani ed 
ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi  per causa di guerra e di servizio ,
mentre    si prescinde dalla stessa per gli orfani delle vittime e  
degli equiparati a causa di  terrorismo ,  dovere, di attentati 
delle organizzazioni malavitose e di lavoro.
Infatti ,mentre gli orfani per servizio e a causa di guerra sono
 destinatari del collocamento obbligatorio ,secondo la
 disciplina dell'art.18 della legge n.68/99 ,che richiede lo stato 
di disoccupazione e la minore eta' ,gli altri soggetti prima
 citati   ,essendo ricompresi  tra i destibìnatari     
 della legge n.407/98 ,possono iscriversi nelle liste del colloca
mento obbligatorio anche se occupati e maggiorenni all'atto della
 morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso
della  prima  categoria  di  cui  alle tabelle annesse al testo unico
delle  norme  in materia di pensioni di guerra .

 

4.DATORI DI LAVORO   TENUTI ALLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Considerato che la legge n.407/98  riconosce alle vittime del terrorismo,della criminalità,del dovere e del lavoro,nonchè   al coniuge,ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico che siano gli unici superstiti delle predette il godimento del collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,costituite attualmente  da quelle contenute nella leggen. 68/99 , ,si può ritenere   che le assunzioni obbligatorie per le categorie in questione riguardano  i datori di lavoro pubblici e privati cosi’ come individuati dalla predetta legge , le cui disposizioni , in quanto compatibili ,trovano  di norma applicazione   ,tenendo presente  che anche per le assunzioni in parola agli enti pubblici economici si applica la disciplina dei datori di lavoro privati .

Nell’ambito pubblico ,soggetti destinatari della normativa in esame,tenuti ad effettuare l’assunzione di appartenenti alla categoriadelle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, sono tutte le pubbliche amministrazioni cosi’ come specificatamenteindividuate dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165,sottolineando inoltre, che l’art. 19 della citata legge n. 68/1999 ha fatte salve le competenze legislative, nelle materie disciplinate dalla legge medesima, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l’art. 20 successivo ha previsto norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni «si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni» della legge stessa.

Peraltro ci si chiede : i datori di lavoro pubblici e privati devono disporre di un organico di personale dipendente minimo per essere soggetti alle assunzioni obbligatorie in parola?

Si propende a dare risposta affermativa a tale domanda  ,salvo diverso avviso degli organi istituzionali  competenti (Ministeo Lavoro e Dipartimento Funzione Pubblica) , dovendo fare  riferimento all’art.18 ,comma 2 ,della legge n.68/99,che, come è noto, indica i  ”  datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti”,e che continua ad essere applicabile ,malgrado l’art.5 comma 7 del decreto legge n.102/2010,convertito in legge n.126/2010,che ,come  risulta   meglio specificato  nell’argomento trattato al successivo n .5 di questa scheda ,ha escluso l’applicazione della quota di riserva pari all’1% sul numero dei dipendenti  per le assunzioni dei familiari delle vittime del terrorismo ,della criminalità,del dovere e del lavoro.

5. QUOTE DI RISERVA PER  LE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Sull’argomento si evidenzia preliminarmente che nella nota, già prima citata  ,n.10543 del 30 luglio 2009 rimessa all’ANMIL il Ministero del Lavoro ebbe  a precisare che l’obbligo di assunzione dei soggetti normodotati di cui all’art.3 comma 123 della legge n.244/07,ossia  dei superstiti  delle vittime del lavoro ,da assolvere nella   misura dell’ 1 %,a copertura dell’obbligo previsto dall’art.18 comm2 della legge n.68/99 ,insorge nei confronti dei datori di la voro publici e privati che occupano un numero di dipendenti ,costituente base di computo ,superiore  a  50 unità.

Si deve osservare però che quanto sopra riportato è stato affermato   dal Ministero del Lavoro prima che:

a)  l’art.5 ,comma 7 ,del decreto legge n.102/2010,convertito in legge n.126/2010,a407/98  aggiungendo al secondo comma dellart.1 della legge n.407/98 il seguente  ultimo periodo   :” alle assunzioni di cui al presente comma  non si applica la quota di riserva di cui all’art.18 comma 2 dellalegge n.68/99″,che  , in base all’  orientamento maggioritario degli  autori,viene    recepito nel senso  che dal 7 luglio 2010 i familari superstiti delle vittime non solo del lavoro,ma  anche del terrorismo ,della criminalità e del dovere non devono aver dirito al collocamento obbligatorio nell’ambito della riserva  dell’1%  del numero dei dipendenti ,bensì  facendo riferimento  all’art..3 della medesima legge relativo  alla categoria  dei soggetti disabili , ma limitatamente  alla parte del   comma 1 in cui si prevede  la riserva del 7% dei lavoratori occupati.

b)Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Infatti ,confermando  ,come gia’ detto al precedente n.4, che  anche dopo l’art.5 ,comma 7, della legge n.102/2010 convertito in legge  n.126/2010,le assunzioni obbligatorie  dei    soggetti previsti dagli art.1 e 2 della legge n.407/98,in conformità all’art.18 comma 1della legge n.68/99 ,rimasto in vigore, trovano applicazione soltanto  ai datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti, si sottolinea che l’art3 comma 1 ,lettera  a),della richiamata legge n.68/99    riserva agli stessi l’aliquota  del 7%,che pero’ non si applica alle pubbliche aministrazioni

Invece continueranno ad essere avviati senza diritto di precedenza ed a condizione che sussista     lo stato  di disoccupazione  e  la minore età dei figli ( pur considerando minori anche gli studenti di scuola superiore fino a 21 anni e gli studenti universitari sino a 26 ann),i superstiti  delle vittime di servizio e di  di guerra  nell’ambito della quota di riserva dell’1%,come  riconosciuta   dall’art.18 c .2  della legge n.68/99.

Si ribadisce che quanto sopra riportato in ordine all’applicazione alle categorie cui si riferisce la presente scheda della quasta di riserva del 7% e non dell’1%  è stato ritenuto applicabile sino all’8  aprile 2011,ossia sino  al guiorno precedente alla     data  d’  entrata in vigore della legge n.25 dell’11.3.2011  ,pubblicata  che sulla Gazzetta  Ufficiale n.69 del 25 marzo 2011  , ,che contiene  l”Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”,   ,il cui testo si riporta di seguito 

“IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo  1  della  legge  23
novembre 1998, n. 407,  introdotto  dall’articolo  5,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta  nel  senso  che  il
superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18,  comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in  ogni  caso
avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto  dei  limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa  vigente  per  l’anno  di
riferimento  e  che  resta  comunque   ferma   l’applicazione   delle
disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.  68,
e successive modificazioni, in materia di assunzioni  obbligatorie  e
quote di riserva in quanto  ad  esclusivo  beneficio  dei  lavoratori
disabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.”

  Prima di commentare la   legge  di cui  sopra ,per completezza informativa e conoscitiva , si ritiene opportuno  anzitutto riportare  il testo   delle seguenti  disposizioni ,  che risultano  richiamate dalla legge n.25/2011 :

A) comma 2  dell’ art.1   della legge n.407/1998,come modificato dalla legge n.288/99    ed integrato  con l’aggiunta dell ‘ultimo   periodo dall’art.5 comma 7 della dalla legge n.126 /2010:

“2. I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.   Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo ,le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.Alle  assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 “

 

B ) Art.3 comma 1 della legge n.68/99 :

” 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.”

 C) Art.18 comma 2 legge n.68/99:


 2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione .

Inoltre  ,  apparendo  pertinente in riferimento   sia alla  legge n. 407/1998 ,che   alla legge  d’interpretazione n.25/2011,si riporta il testo  dell’art.3 comma 123 della legge n.244/2007  :

“123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.”

 Infine ,  sembra confacente  elencare i  destinatari del collocamento obbligatorio  di cui alla   legge n.407/1998 :

 a) Art 1 legge n.302/90- Norme a favore vittime terrorismo  e criminalità organizzata


1.Chiunque subisca un’invalidita’ permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territori0 dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questiconnessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale,  .
2.Chiunque subisca un’invalidita’permanente   per effetto di ferite o lesioniriportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi peril perseguimento delle finalita’ delle associazioni di cui all’art. 416-bis del codice penale, a condizione che:
a)  il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero
di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura
penale;
b)   il soggetto leso risulti essere, al tempo dell’evento, del tutto estraneo ad ambienti e
rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l’accidentalita’ del suo coinvolgimento passivo
nell’azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell’evento, si era gia’
dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui
partecipava.
3. Chiunque subisca un’invalidita’ permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione
dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo
alle attivita’ criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. Chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un’invalidita’ permanente    per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell’assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita’, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

 b)legge  23 dicembre 2005 n. 266    articolo 1, comma 563–564

Contenenti isposizioni per le vittime del dovere  :

ed in genere tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Inoltre, sono equiparati ai soggetti di cui sopra coloro che abbiano contratto infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative

c) Art.2 comm2   legge n.407/98 ,come modificato dalle  leggi   n.288/99 : 

   Il  coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi  di cui all’art.1 della legge n.302/90(vittime terrorismo e criminalità organizzata)

 d) Art.3 comma 123 legge n.244/07:

   Orfani o, in alternativa,  coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

e) Art.34  comma 1 legge n. 3/2003 (Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale :

  Coniuge e   figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

f )   Art 122  comma 1 lett.b) decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ” Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252″ :

Coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al CNVVF deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio

Peraltro si ribadisce che:

a)In  ordine all  ‘assunzione con precedenza disciplinatadalla legge n.407/98 ,è da dire  che la stessa  riguarda anche i soggetti che già svolgono un’attività lavorativa e che trova applicazione    sia ai datori di lavoro privati -compresi gli enti pubblici economici -,che alle pubbliche amministrazioni  di cui all’art,1 comma 2 del dec.legvo n.165/01 , ritenendo  peraltro che ,in ordine all’organico di personale da tener presente affinchè sorga l’obbligo per gli uni e le altre, occorre   far rifermento, se l’assunzione riguarda le “vittime ”  all’art.3 dellal egge n.68/99 ,a quello previsto dalla stessa norma ,  mentre, se riguarda i superstiti delle stesse ,bisogna riportatarsi all’art.18 della citata legge n.68/99

b)  I   destinatari dell’assunzione ex legge n.407/98 sono anche  quelli che    non risultano in possesso dello stato di disoccupazione,   pur essendo tenuti   ,per espressa previsione dell’art 1 comm 2 del dpr n.333/2000 ,all’iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento  obbligatorio presso  i Servizi per l’Impiego ,prescindendo, nel caso degli orfani delle   vittime o equiparati ,dalla minore età al momento del decesso del genitore o dell’evento riguardante il medesimo che   comporta  l’equiparazione.Infatti   il citato art.1 al comma  3 stabilisce che  , agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non   superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari  .

c)  Per   “fatto di lavoro”deve intendersi l’evento dannoso ,quale l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale ,comportante il decesso del lavoratore ,occorso in un luogo di lavoro privato .

d) Presso  i datori di lavoro privati, le assunzioni in questione   devono   avvenire secondo le   disposizioni generali   della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,  vigendo   per le assunzioni obbligatorie    il sistema del nullaosta rilasciato dai Servizi Impiego,previa richiesta   dei datori di lavoro,che può essere nominativa ovvero numerica,secondo la disciplina dell’art.7 della legge n.68/99 ,che  stabilisce   le richieste nominative per:
le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c- il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti richieste ,fermo restando  che  i Servizi Impiego sono tenuti ad evadere le stesse avviando con precedenza o con preferenza a parità di titoli ,i soggetti appartenenti alle categorie delle vittime e superstiti  del terrorismo,della criminalità ,del dovere o del lavoro, regolarmente   iscritti negli elenchi delle strutture interessate ed in possesso dei requisiti professionali indicati nelle richieste pervenute , avviando    dalle  graduatorie   formate sulla base dei criteri generali indicati dall’art.9 comma 3 del dpr n.333/2000  ,ma ferma restando la facolta’ delle Regioni d’individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali.

d)   Resta  inteso peraltro che le richieste di avviamento nel  settore  privato  possono riguardare i quadri,gli impiegati  (d’ordine,di concetto ,direttivi,amministrativi e tecnici),nonche’ gli operai (generici,qualificati e specializzati) ed anche gli intermedi.

e) Per quanto riguarda la procedura  delle  assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni  , ci si riporta alla previsione  della circolare n.2/03 del Dipartimento Funzione Pubblica,che   dispone quanto segue.

f)Per le pubbliche amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla  categoria delle vittime  del terrorismo  , della criminalita’ organizzata,del dovere e del lavoro  o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell’ipotesi in cui gia’ svolgano un’attivita’ lavorativa     , la normativa   prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo,comune a tutte le amministrazioni pubbliche, che riguarda    le assunzioni concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, relativo ai   livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente  B3, C1 e C2:
f) In ordine alle assunzioni    per i profili professionali sino al quinto livello retributivo, è da dire che le stesse  possono essere effettuate tramite  chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell’eventualita’ in cui non risultino presentate domande, l’amministrazione dovra’ rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative liste ,applicando l’art.32 del dec.leg.vo n.487 94.mentre  in riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche aquelle previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, iviincluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzion secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte.
g)Le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo  della criminalita’  ,del dovere e del lavoro  secondo quanto prescritto dall’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate nell’ambito del sistema della programmazione delle assunzioni. ed in  conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione disoggetti appartenenti alle categorie protette,  (comprese quelle relative ai soggetti di cui alla legge n.407/98) deve attenersi   alle seguenti fasi procedurali:
1) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette;
2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita’ previste dall’art. 32 deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ,come modificato dal dec.legvo n.246/97 in caso di assunzioni corrispondenti alle posizioni economiche B 2,avvertendo che tali  prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzateall’accertamento di specifiche capacita’ e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto;
3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche conriferimento all’ordine di convocazione degli interessati ai fini dell’espletamento delle prove di idoneita’.
h)Per quanto riguarda in particolare la possibilita’, limitatamente al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, la circolare prima citata ritiene opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie vacanze di organico, diano la piu’ ampia e capillare pubblicita’dell’avvio di tali procedure di assunzione ,al fine di garantire a tutti gli eventuali interessati la possibilita’ di usufruire dei benefici.

i)Nel   caso in cui una pubblica amministrazione,  abbia  verificata ed individuata  l’effettiva carenza in organico del personale da assumere  , può  riservare sino al  10% dei posti da coprire  agli appartenenti alla categoria delle  “vittime”   di  terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro e/o ai rispettivi superstiti  inseriti nelle graduatorie formate a seguito dei  bandi pubblici  ,fermo restando che probabilmente le assunzioni    vanno   autorizzate i dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nel rispetto  dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  ,applicando ,come gia’ detto ,la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487ì/94  per posti di posizione economica sino a B2 ovvero quella del concorso oubblico  o della pubblica selezione. , tenendo conto     dei posti di  posizione economica superiore,riservando la nomina  con preceden  agli inseriti in graduatoria appartenenti alla categoria delle “vittime” e/o dei superstiti delle stesse.

Premesso quanto sopra esposto e   venendo alla  disposizione aggiunta dall’art 3 comma 123 della legge n.244 /07    ,si fa notare che  la stessa prevede    che  alle assunzioni  obbligatorie delle vittime e relativi   superstiti non si applica la quota di riserva prevista dall’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999,fissata   per le  aziende private ed amministrazioni pubbliche  con più di 50 dipendenti   all’1% , bensì , stando  al tenore letterale  della  richiamata disposizione  , quella del 7%   stabilita per le categorie del invalidi in caso di datori di  lavoro  con un organico di personale  superiore a 50 unità.

 Ma  l’inserimento  sia degli appartenenti alla categoria delle  ”vittime”  ,che   quella  dei superstiti delle stesse all’interno della disciplina specifica per i disabili ,operata dalla norma prima citata,ha  comportato  molteplici  perplessita’  interpretative e conseguenti incertezze operative .
Pertanto,le associazioni dei lavoratori disabili , ritenendo che ,a seguito di detta norma ,  la categoria rappresentata   risultava    eccessivamente  penalizzata   nella  ricerca e  conseguimento di confacente sistemazione lavorativa   attraverso  il collocamento obbligatorio  , hanno   attivato  corrispondenti iniziative    che ha portato  il     Parlamento ad approvare appunto la    legge d’interpretazione n.25 dell’11.3.2011,sopra citata    ,che, ripristinando la previsione del 7% dei posti di lavoro riservati soltanto ai lavoratori portatori di   disabilità  a caricvo   dei    datori di lavoro  pubblici privati , se  realizza   la tutela dei diritti  acquisiti dalla categoria  degli  invalidi , limita, invece,  lo sbocco lavorativo per i  familiari superstiti  delle vittime della criminalità,del terrorismo ,del dovere e del lavoro decedute o  divenute grandi invalidi
 ,  perche’ dispone  di nuovo l’applicazione  della percentuale dell’1%  prevista   dall’art.18 della legge n.68/99 per le pp.aa.

In definitiva ,in  base ad  una interpretazione letteraria del testo  della  legge in questione , risulta che      la volontà  del legislatore   appare quella  di contenere  il beneficio riconosciuto  ai familiari delle “vittime ” nei limiti della quota del 1% previsto dall’art.18 della legge 68/99  , ripristinando  per le pp.aa, la situazione normativa   preesistente  alla legge  n. 126/2010 , pur  rimanendo  confermato   che la percentuale riservata  ai portatori  di  handicap dall’art.3 della legge n.68/99 trova applicazione anche alle vittime del terrorismo ,criminalità , dovere  e lavoro   rimasti permanentemente invalidi  nonche ‘ ai superstiti  delle stesse per le assunzioni presso datori di lavoro privati

Inoltre  ,sempre in base all’interpretazione letterale della legge n.25/2011  , rispetto alle   pubbliche amminitrazioni, le assunzioni  relative ai profili professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3,C1 e C2 , riguardanti  i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998,  appartenenti al personale contrattualizzato del comparto Ministeri,   non possono superare l’aliquota del 10% del numero di vacanze in organico.

In   attesa che  (cosa  sinora non avvenuto ),gli organi istituzionali competenti forniscano le istruzioni    del caso  rispetto  all’applicazione conforme ed uniforme della legge n.25/2011 in esame,  secondo l’interpretazione letterale della stessa  è da ritenere  in sintesi che detta legge stabilisce:

a)   la precedenza concessa   agli appartenenti alla categoria delle  “vittime”   di lavoro,dovere,criminalità e terrorismo  è confermata ,ma  dovrebbe    valere esclusivamente nei confronti delle altre categorie ricomprese nell’art. 18 della legge n.68/99 ;

b)  tale precedenza  sembra esclusa nel collocamento obbligatorio  presso i datori di lavoro privati,   che   pertanto  dovrebbe avvenire secondo le   disposizioni generali   della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,

.c) il “superamento” della percentuale dell’1% potrebbe essere effettuato soltanto  nel caso in cui una pubblica amministrazione,   verificata ed individuata  l’effettiva carenza in organico del personale da assumere  ,  stabilisca la  riserva del   10%  agli appartenenti alla categoria delle  “vittime” e superstiti  di  terrorismo ,criminalità ,dovere e lavoro nei bandi di concorso  ,che probabilmente   vanno   autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nel rispetto  dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  ,applicando ,come gia detto, la procedura dell’art.32 del dec.legvo n.487 /94  per posti di posizione economica sino a B2 ovvero quella del concorso  o della pubblica selezione.  per  posti di  posizione economica superiore

d) al di fuori dell’ipotesi considerata nella precedente lettera c) ,di norma  alle “vittime ” essendo  invalide,si applicherebbero le aliquote  previste  dell’art.3 della legge n.68/99,mentre   ai superstiti ed equiparati delle stesse si applicherebbe quella dell’1% di cui all’art.18  della  predetta leggecon riferimento alle assunzioni presso le pp.aa. ,mentre per quelle  a caricvo dei  datori di lavoro privati,resterebbe l’applicazione della petrcentuale stabilita dall’art.3 della legge n.68/99 ,come previsto dall’art .art.5 ,comma 7, della legge n.102/2010 convertito in legge  n.126/2010.
6.ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBLIGATORIO

Il sistema del collocamento obbligatorio registra significative differenze rispetto a quello del collocamento ordinario  ,una delle quali s’individua  proprio nell’iscrizione dei lavoratori negli elenchi tenuti dai Servizi dell’Impiego,che per il collocamento obbligatorio continua a risultare  condizione indispensabile ,invece è divenuto     mentre   facoltativo per quello ordinario  ,tanto che , diversamente da quanto prescriveva la normativa previgente, non trova ormai più applicazione la  sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che  impiegavano manodopera non iscritta nelle liste del collocamento.

Pertanto ,considerato che per aspirare al collocamento obbligatorio    , a norma dela legge n.68/99, occorre l’iscrizione negli elenchi dei Servizi dell’Impiego,che a sua volta presuppone lo stato di disoccupazione,la legge n.407/98 ,al fine di rendere comunque operativo    il beneficio dell’assunzione obbligatoria con precedenza assoluta o con preferenza a parità di titoli  in favore delle     vittime del terrorismo,della criminalità ,del dovere e del lavoro,nonche’  dei  familiari superstiti delle  stesse,ha introdoto  un’ eccezione , non già alla regola dell’obbligo d’iscrizione  ,ma a quella  che impone  a tal fine   lo stato di  disoccupazione,prevedendo che l’assunzione obbligatoria  , ricorrendo i  requisiti stabiliti,spetta anche ai  soggetti gia’ occupati,  mentre l’art.1 comma2 del dpr n.333/2000   espressamente ammette l’iscrizione  negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio per i  soggetti  destinatari della legge n.407/98   pure se  non dispongano  dello stato di disoccupazione.

Per  aspirare fondatamente al collocamento obbligatorio, anche se  occupati,  i   soggetti di cui qui si parla devono provvedere all’iscrizione  negli elenchi  degli aspiranti al collocamento  obbligatorio  tenuti  dalle  strutture competenti dei Servizi impiego,compilando la modulistica in  uso  ,nonchè fornendo le autodichiarazioni previste nelle forme di legge    ovvero esibendo  la documentazione attestante il possesso dello status di beneficiario della legge n.407/98.Per esempio ,i superstiti delle vittime del lavoro devono presentare apposita certificazione rilasciata dall’Inail ,come previsto dall’art.1 comma 5 della legge n.68/99 e dal dpr n,1124/65.

7.MODALITA’ OPERATIVE PER LE ASSUNZIONI

Per i datori di lavoro privati  trovano applicazione le disposizioni generali in materia,  della legge n.68/99 e del dpr n.333/2000,nel senso che ,a differenza della normativa  del collocamento  ordinario in cui si prevede l ‘assunzione diretta nominativa generalizzata, previa la comunicazione obbligatoria, da effetuare on line  almeno il giorno prima ai Centri Impiego territorialmente competenti,per le assunzioni obbligatoria vige tuttora il sistema del nullaosta rilasciato dai Servizi Impiego,previa richiesta da parte dei datori di lavoro,che può essere nominativa ovvero numerica,secondo la disciplina dell’art.7 della legge n.68/99 ,che  consente il 60% di richieste nominative  ai datori di lavoro privati con piu ‘ di 50 dipendenti  .

Resta inteso che,aprescindere  che le richiestepresentate siano nominative o numeriche,occorre tener presente che ,giusta revisione della legge n.407/98,i Servizi Impiego sono tenuti ad evadere le stesse avviando con precedenza o con preferenza a parità di titoli ,i soggetti appartenenti alle categorie delle vittime del terrorismo,della criminalità ,del dovere o del lavoro, regolarmente   iscritti negli elenchi delle strutture interessate ed in possesso dei requisiti professionali indicati nelle richieste pervenute ,mentre in caso di formazione di graduatorie di avviamento  ,le stesse devono essere formate sulla base dei criteri generali indicati dall’art.9 comma 3 del dpr n.333/2000  ,ferma restando la facolta’ delle Regioni d’individuare ulteriori criteri in base alle singole esigenze locali.

Infine resta inteso che le richieste di avviamento possono riguardare i quadri,gli impiegati  (d’ordine,di concetto ,direttivi,amministrativi e tecnici),nonche’ gli operai (generici,qualificati e specializzati) ed anche gli intermedi.

Per quanto riguarda la procedura  delle  assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni  ,pare confacente riportarsi alla previsione  della circolare n.2/03 del Dipartimento Funzione Pubblica,che in merito dispone quanto segue.

Anche per le pubbliche amministrazioni l’obbligo delle assunzioni degli
appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo  , della
criminalita’ organizzata,del dovere e del lavoro  o loro congiunti, con precedenza assolutarispetto alle altre categorie protette, anche nell’ipotesi in cui gia’ svolgano un’attivita’ lavorativa e, quindi, in alternativa aquest’ultima.
Con riferimento ai principi ed alle procedure finalizzate
all’assunzione degli aventi diritto a tali benefici, la normativa in
argomento prevede due distinti regimi giuridici, di cui il primo,
comune a tutte le amministrazioni pubbliche, per le assunzioni
concernenti i profili professionali fino al quinto livello retributivo, ed il secondo, riferito esclusivamente al personale contrattualizzato del comparto Ministeri, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo, ora corrispondenti alle posizioni economiche, rispettivamente, B3, C1 e C2:
In ordine alle assunzioni    per i profili professionali sino al quinto livello
retributivo è da dire che le stesse  possono essere effettuate tramite  chiamata diretta, a seguito di domanda che gli interessati possono presentare alle amministrazioni pubbliche. Nell’eventualita’ in cui non risultino presentate domande, l’amministrazione dovra’ rivolgersi ai competenti uffici di collocamento per attingere alle relative
liste.
Per le assunzioni  relative ai profili professionali dal sesto all’ottavo
livello retributivo, ora corrispondenti alle posizioni economiche B3,
C1 e C2 ,si sottolinea che a  differenza dalle altre categorie protette, i soggetti di cui
all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998, limitatamente al
reclutamento di personale contrattualizzato del comparto Ministeri,
hanno altresi’ diritto all’assunzione per chiamata diretta anche per l’accesso alle posizioni economiche B3, C1 e C2. In tal caso, pero’, dette assunzioni, secondo quanto previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 1 della legge n. 407/1998, non possono superare l’aliquota del 10% del numero di vacanze in organico.
Con riferimento al settore della scuola, le riserve di posti previste dalla legge n. 68/1999 si applicano, oltre che alle procedure concorsuali relative al personale docente e ATA, anche aquelle previste dall’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi
incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzion secondaria, nei licei artistici e negli istituti d’arte.
Le assunzioni dei soggetti vittime del terrorismo  della criminalita’  ,del dovere e del lavoro  secondo quanto prescritto dall’art. 39 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni, devono essere effettuate nell’ambito del sistema della programmazione delle assunzioni.
Di conseguenza ogni amministrazione, ai fini dell’assunzione di
soggetti appartenenti alle categorie protette,  (comprese quelle relative ai soggetti di cui allalegge n.407/98) deve attenersi alel seguenti fasi procedurali:
1) determinare, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, la consistenza numerica dei soggetti da assumere, appartenenti alle categorie protette;
2) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita’ previste dall’art. 32 deldecreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ,come modificato dal dec.legvo n.246/97.

Tali prove, che non comportano valutazioni comparative, sono finalizzate
all’accertamento di specifiche capacita’ e conoscenze correlate sia alla tipologia di lavoro da svolgere sia al livello di titolo di studio per esso richiesto;
3) determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri anche con
riferimento all’ordine di convocazione degli interessati ai fini
dell’espletamento delle prove di idoneita’.
Per quanto riguarda in particolare la possibilita’, limitatamente
al comparto Ministeri, di accesso per chiamata diretta ai profili
professionali dal sesto all’ottavo livello retributivo, si ritiene
opportuno che i Dicasteri, presso cui sussistano le necessarie
vacanze di organico, diano la piu’ ampia e capillare pubblicita’
dell’avvio di tali procedure di assunzione al fine di garantire a
tutti gli eventuali interessati la possibilita’ di usufruire dei
benefici.
La  circolare n.2/03 della Funzione Pubblica ,,il cui contenuto risulta esposto sopra,dopo aver affermato che i soggetti previsti dalla legge n.407/98 hanno diritto di essere  assunti direttamente dalle PP.AA. a domanda , prevede in realta  una serie di limitazioni e condizionamenti  a carico delle stesse  circa le procedure di assunzione   derivanti  dall’obbligo di rispettare la programmazione delle assunzioni  degli appartenenti alle categorie protette ,di adottare citeri di pubblicità dell’avvio di procedure di assunzione ,di formare graduatorie  degli aspiranti riportandosi alla normativa del collocamento,infine di fare riferimento a preventivi,oggettivi e pubblici criteri per le prove di idoneità ed ai fini  della convocazione degli interessati alle  prove stesse  e ciò vale anche in presenza  di domande presentate direttamente  alle Amministrazioni dai  singoli  destinatari dei benefici di cui alla legge n.407/98 .

Soltanto al completamento del predetto percorso per  l’individuazione del/i  lavoratore /i meritevole/i di esssere assunto/i  ,che in effetti l’Amministrazione può provvedere all’assunzione diretta nominativa ,di cui si parla nella legge n.407/98

La conferma di quanto sopra esposto viene dall’art.35 del dec.legvo n.165/01,di cui di seguito  si riportano   i primi quattro commi:

1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalita’ richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita’.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita’ della invalidita’ con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonche’ delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita’ della selezione e modalita’ di svolgimento che garantiscano l’imparzialita’ e assicurino economicita’ e celerita’ di espletamento, ricorrendo, ove e’ opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita’ tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l’avvio delle procedure e’ subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

8.CONCLUSIONE

La complessità e delicatezza dell’  argomento trattato   ,che tra l’altro ha suscitato osservazioni e riserve da parte delle Associazioni dei lavoratori inabili,preoccupate di veder  sottratta   ai propri associati una parte consistente  di assunzioni obbligatorie presso i datori di lavotro privati  ,da destinare con precedenza ai soggetti di cui alla legge n.407/98, , induce ad  auspicare  non soltanto  nell’immediato un intervento del Ministero del Lavoro ,affinche’ con apposita circolare provveda all’armonizzazione  delle  diverse disposizioni e situazioni ,ma anche e soprattutto nel fututro prossimo quello del legisltore ,che  ponga mano alla realizzazione di  una disciplina unica ed omogenea  in  materia di collocamento obbligatorio,soprattutto con riferimento ai  soggetti  di cui   in questa sede si è  parlato.

DELIBERAZIONE CORTE CONTI TOSCANA SU USO AUTOMEZZO PROPRIO PER SERVIZIO ESTERNO DIPENDENTE PUBBLICO

28/11/2010

   Si registra  un nuovo capitolo nella travagliata  applicazione dell’art.6 comma 12 del dec.legge n.78/2010 convertito in legge n.102/2010 ,nel senso che la Corte dei Conti   della Toscana ,pronunciandosi sull’argomento con la deliberazione n.170/2010,ha esposto un orientamento non conforme a quello della Corte dei conti della Lombardia  (deliberazione n.949/2010)   ,riguardante la  possibilità o meno del dipendente di   utilizzare il mezzo proprio nell’espletamento di un compito d’istituto ed il    conseguente  rimborso delle spese da questi sostenute

Infatti l’organo di controllo toscano ha  dichiarato che la pubblica amministrazione può autorizzare il dipendente all’utilizzo del mezzo proprio, in particolare quando tale soluzione sia più conveniente per la stessa amministrazione . L’amministrazione dovrà farsi carico di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali sinistri occorsi al dipendente (ovvero a mantenere quella in essere), ma i costi relativi al carburante devono restare esclusivamente a carico dello stesso dipendente autorizzato.

 Questo  in  relazione  alla volontà dei legislatore,  intervenuto con la manovra correttiva dei conti pubblici del maggio 2010, che sul punto non è stata quella di abrogare la possibilità di utilizzare il mezzo del dipendente, bensì quella di ridurre la spesa che ne consegue. 

Peraltro   la magistratura contabile toscana,preso atto delle differenti posizioni  emersi sulla questione ,  ha richiesto  un intervento risolutore delle sezioni riunite 

In dettaglio, la Corte ha rilevato che l’articolo 9 della legge n.417/78 è »tuttora in vigore», anche dopo l’intervento del legislatore con il predetto dl n.78/2010. Pertanto,  , la Corte rileva che l’amministrazione (tra cui anche gli enti locali, in virtù dell’espresso richiamo del predetto articolo 6, comma 12 a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico Istat ) potrà concedere l’uso del mezzo proprio, ove tale soluzione sia ad essa più conveniente (ad esempio, rispetto al trascorrere del dipendente di una notte in albergo, con onere a carico dell’ente ovvero ad utilizzare un’auto di servizio nella disponibilità dell’ente stesso), «ma non potrà procedere al rimborso della spesa del carburante che resta a carico del dipendente. I

nfine, l’ente dovrà mantenere in essere l’assicurazione “Kasko” correlata all’autorizzazione del mezzo proprio, ovvero a stipularne una nuova qualora necessario, visto anche quanto riportato dalla circolare della Ragioneria generale dello stato n. 36/2010. •

ISTRUZIONI MINISTERO LAVORO DISCIPLINA CONCILIAZIONI CONTROVERSIE IN COLLEGATO LAVORO

28/11/2010

  Si richiama l’attenzione sulla nota del Ministero del Lavoro  25 novembre 2010, n. 3428 con cui vengono fornite istruzioni operative  all’utenza ed alle strutture territoriali sull’art.31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 riguardante le  conciliazioni delle controversie di lavoro  presso le Direzioni provinciali del lavoro ,con  riferimento anche alla fase transitoria ,che di seguito si riassumono.

 Con  la legge   n. 183 (cd. Collegato Lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010, si conclude  dopo poco più di un decennio l’esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, avviato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e pertanto il  tentativo di conciliazione torna ad essere facoltativo ,mentre permane la obbligatorietà dello stesso    unicamente in relazione ai contratti certificati in base al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  citato.

In tali casi, peraltro, il tentativo di conciliazione dovrà essere svolto – nelle modalità descritte dall’art. 410 c.p.c. come novellato dal Collegato lavoro ed in conformità ai regolamenti delle commissioni di certificazione – presso la sede medesima che ha emanato il provvedimento di certificazione.

 Si deve ricordare, a tale riguardo, come, in questi casi, il tentativo sia obbligatorio non solo nei confronti delle parti che hanno sottoscritto il contratto certificato, ma anche – in ragione della efficacia giuridica della certificazione ai sensi dell’art. 79 d.lgs. n. 276/2003 – nei confronti dei terzi interessati (ad esempio gli enti amministrativi) che intendano agire in giudizio contro l’atto di certificazione.

Inoltre  secondo    la nuova formulazione dell’art. 75 del d.lgs. n. 276/2003 la certificazione si estende non solo ai contratti di lavoro e di appalto (art. 84 d.lgs. n. 276/2003), bensì a tutti i contratti in cui sia dedotta – direttamente o indirettamente – una prestazione di lavoro. A titolo esemplificativo, potrà quindi essere certificato il contratto di somministrazione, vale a dire il contratto tra una agenzia per il lavoro e un utilizzatore, in quanto oggetto di questo contratto è la fornitura di forza lavoro .

Il testo dell’art. 410 c.p.c. in vigore dal 24 novembre 2010 introduce per il nuovo tentativo facoltativo di conciliazione, valido sia per il settore privato che per quello pubblico, numerose innovazioni per il ruolo delle Direzione provinciali del lavoro, presso le quali seguita a trovare sede la Commissione di provinciale di conciliazione.

Commissione e sottocommissioni

Anzitutto  è da evidenziare che  rispetto alla   composizione della Commissione provinciale di conciliazione plenaria (di norma composta dal Direttore o da altro funzionario della Direzione provinciale del lavoro che la presiede, nonché da quattro rappresentanti dei lavoratori e altrettanti dei datori di lavoro) e, conseguentemente, delle sottocommissioni (ridotte a tre membri, il presidente più un rappresentante per i lavoratori e uno per i datori di lavoro , con riferimento alle parti sociali, componenti di diritto, infatti, la rappresentatività delle organizzazioni titolari a nominare i commissari non è più da verificarsi su base nazionale, ma a livello territoriale e di conseguenza ora si dovrà procedere alla costituzione delle nuove Commissioni e sottocommissioni e che quelle esistenti secondo la vecchia composizione potranno operare in regime di prorogatio , provvedendo ala trattazione delle  istanze già presentate e incardinate presso la Commissione o le sottocommissioni  .

Nelcontempo  le  Direzioni provinciali del lavoro dovranno procedere nel più breve tempo possibile a richiedere alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale – temporaneamente individuate secondo i criteri già forniti da questo Ministero con Circolare n. 14 dell’11 gennaio 1995 a proposito della ricostituzione dei Comitati provinciali Inps ,la designazione dei propri rappresentanti, un componente effettivo e uno supplente, che saranno chiamati a formare la Commissione e le sottocommissioni, provvedendo conseguentemente, entro e non oltre l’8 gennaio 2011 (quarantacinquesimo giorno dal 24 novembre 2010), ad adottare il Decreto Direttoriale di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione.

Nuova procedura per attivare il tentativo

   La procedura per l’attivazione del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione risulta profondamente modificata.

Infatti , la richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificata alla DPL. Inoltre essa deve essere, in copia, consegnata a mano ovvero spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo e-mail certificata alla controparte.

Tuttavia   , allorquando le parti hanno già preventivamente raggiunto una intesa, la richiesta potrà essere presentata congiuntamente nelle stesse modalità anzidette.

Comunque resta sempre  escluso rinvio a mezzo fax, non  espressamente previsto dal  Legislatore.

Si  precisa peraltro che, in   riferimento alla rappresentanza (del ricorrente e del convenuto) ,nulla cambia per la delega a conciliare e transigere che seguiterà ad essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione provinciale del lavoro con piena validità, mentre risulterà non ammissibile la autentica rilasciata dall’addetto del Comune o dall’Avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente.

La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

 In merito al contenuto della  richiesta di conciliazione  ,si sottolinea che la stessa deve contenere (art. 410, comma 6): le generalità di entrambe le parti; l’indicazione del luogo della conciliazione (quello dove è sorto il rapporto, quello dove ha sede l’azienda o la sua dipendenza cui è addetto il lavoratore, quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto); l’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni; l’esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.

La nota ministeriale in esame  prevede che compete ai  funzionari della Direzione provinciale del lavoro di verificare che la richiesta possegga i contenuti essenziali richiesti, affinché gli stessi vengano eventualmente integrati, qualora siano parzialmente omessi, mentre la totale mancanza degli elementi indicati rende la richiesta improcedibile, salvo che la controparte si costituisca, presentando le proprie memorie, in tal caso l’Ufficio territoriale informerà il ricorrente affinché proceda ad integrare la propria richiesta.

Svolgimento del tentativo

 La  richiesta di conciliazione regolarmente inviata o presentata a far data dal 24 novembre 2010  attiva una procedura fortemente cadenzata:

– entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l’eventuale deposito della memoria di controparte contenente le rispettive controdeduzioni;

– entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione;

– entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione (art. 410, comma 7).

La nota ministeriale in commento peraltro fa presente che ,malgrado   la cadenza temporale   molto netta, non sembrano esservi ragioni perché, con il consenso del ricorrente, il tentativo di conciliazione possa avere luogo anche se l’intervento del convenuto sia giunto dopo il termine dei 20 giorni. Mentre, all’opposto, è chiaro che la mancata adesione della controparte, allo scadere dei 20 giorni, determina la possibilità di attivare il ricorso giudiziario e, in ipotesi di impugnativa del licenziamento o di tutti gli altri casi nei quali trova applicazione il novellato art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (1) ,decorrono i 60 giorni per la presentazione del ricorso in Tribunale (a pena di decadenza e inefficacia dell”impugnazione). La mancata adesione della controparte non comporterà alcun obbligo per la Direzione provinciale di qualsivoglia comunicazione al ricorrente.

Espletato il tentativo, se la conciliazione riesce, anche parzialmente, si redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commissione (o sottocommissione) nel suo complesso. Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale. Se non si raggiunge l’accordo, la Commissione (o sottocommissione) formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da ambo le parti (art. 411, comma 2). Il giudice nel successivo giudizio terrà conto del comportamento tenuto dalle parti qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza una adeguata motivazione.

Fase transitoria

In assenza di esplicite disposizioni di carattere transitorio nella legge n. 183/2010, la nota ministeriale  ritiene di fornire le seguenti indicazioni per quanto attiene alle istanze già presentate presso le Direzioni provinciali del lavoro e giacenti alla data di entrata in vigore del “Collegato Lavoro”, alle quali si applicano le procedure previste dalla disciplina vigente prima del 24 novembre.

Per quanto attiene alle istanze che siano state proposte prima del 24 novembre (che saranno state presentate, ovviamente, secondo la previgente formulazione dell’articolo 410 c.p.c.) le commissioni, sia nel caso in cui abbiano già convocato le parti prima del 24 novembre, sia nell’ipotesi in cui non abbiano ancora fissato la data di convocazione, dovranno informare le parti sulla intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portare a termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una transazione che avrà, in ogni caso, l’efficacia di cui all’ultimo comma dell’art. 2113 cc.

 In ordine ai   tentativi di conciliazione del settore pubblico, in considerazione dell’abrogazione degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero avverte che si prospettano , le seguenti soluzioni in relazione alle differenti fattispecie:

a) per quanto riguarda i collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre: il presidente dovrà comunicare agli altri arbitri ed alle parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alla previgente normativa che, per effetto dell’abrogazione dell’art. 66 del d.lgs. n. 165/2001, il collegio cessa la propria attività “ope legis” di conseguenza, se le parti intendono continuare l’esame della controversia (il tentativo è facoltativo), la stessa è trasferita avanti alla Commissione provinciale di conciliazione (ovvero alla sottocommissione), previa acquisizione del consenso di entrambi i soggetti interessati;

b) controversie del pubblico impiego non ancora portate all’esame del collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri sono stati nominati (o in corso di nomina) alla data del 24 novembre: va comunicato che non è possibile attuare la vecchia procedura e che il tentativo facoltativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte manifesti espressa volontà di procedere;

c) controversie del pubblico impiego richieste, ma per le quali non è terminata la fase prodromica alla costituzione del collegio (perché, ad esempio, manca la nomina dell’arbitro di parte pubblica) alla data del 24 novembre: occorrerà scrivere agli interessati che la procedura è cambiata e che, qualora le parti manifestino la volontà di procedere, il tentativo sarà svolto avanti alla commissione provinciale di conciliazione;

d) richieste di costituzione del collegio arbitrale ex artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 165/2001, relative alle controversie del pubblico impiego presentate dopo il 24 novembre 2010: esse saranno necessariamente archiviate, avvertendo l’istante della necessità, ove voglia avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, di presentare la domanda seguendo il nuovo rito.

Si ricorda, infine che. a norma dell’ultimo comma dell’art. 410 c.p.c. novellato, chi rappresenta dinanzi alla Commissione di conciliazione la P.A. può incorrere in responsabilità amministrativa o contabile solo nei casi di dolo o di colpa grave, e tale disposizione deve estendersi al Direttore della Direzione provinciale del lavoro ovvero al funzionario dallo stesso delegato che presiede la Commissione (o sottocommissione).

Un ulteriore profilo problematico che potrebbe insorgere in relazione al periodo transitorio riguarda le eventuali controversie proposte in sede giudiziale prima del 24 novembre e per le quali il Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 412 bis c.p.c. vigente al momento del deposito del ricorso, abbia sospeso il giudizio in ragione del principio tempus regit actum. In tali casi, il tentativo (obbligatorio) di conciliazione si dovrà svolgere – indipendentemente dalla composizione della commissione o della sottocommissione (per cui varrà quanto sopra detto) – nelle modalità previste dall’articolo 410 c.p.c. come vigente al momento della proposizione del ricorso giudiziale. Pertanto, se il ricorso in giudizio è stato depositato prima del 24 novembre 2010 ed il giudice – in applicazione dell’art. 412 bis c.p.c. vigente al momento del deposito – sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio per la promozione del tentativo di conciliazione, la Commissione non dovrà ritenere improcedibile il tentativo di conciliazione promosso nelle modalità di cui al “nuovo” articolo 410 c.p.c., bensì dovrà applicare la disciplina previgente.

Fino all’8 gennaio 2011, la Commissione e le sottocommissioni di conciliazione seguiteranno ad operare nella trattazione delle istanze già presentate alla data del 24 novembre 2010 secondo le modalità sopra riportate.Infine la nota ministeriale fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla attivazione e allo svolgimento delle procedure di arbitrato irrituale presso le Commissioni di conciliazione delle Direzioni provinciali del lavoro e relativamente alla costituzione delle nuove Commissioni e sottocommissioni.

(1) Ai sensi dell’art. 32, commi 2, 3 e 4, della legge n. 183/2010 le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 604/1966, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo, si applicano anche:

– a tutti i casi di invalidità del licenziamento;

– ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o alla legittimità del termine apposto al contratto;

– al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;

– al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 cc, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

– all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 6 settembre 2001. n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo;

– ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 368/2001, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

– ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. n. 368/2001, già conclusi alla data del 24 novembre 2010, con decorrenza da tale data;

– alla cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 cc. con termine decorrente dalla data del trasferimento;

– in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o  l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

INTERVENTO CORTE COSTITUZIONALE SU LEGGE REGIONE ABRUZZO APPRENDISTATO

25/11/2010

Si richiamal’attenzione sulla sentenza n.334 del 15 novembre 2010 con cui la Corte Costituzionale,su  ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri,ha dichiarato  illegittimi gli articoli 25 , commi 1 e 2 ,e 28, comma 1 ,della legge della Regione Abruzzo n.30 del 4 .12.2009 contenente la disciplina dell’apprendistato.

Di seguito si riporta il testo della decisione della Consulta:

“Ad avviso del ricorrente, l’art. 25, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2009, nel prevedere che l’apprendistato qualificante, mediante «formazione formale esterna» all’azienda, possa essere svolto da chi abbia compiuto il quindicesimo anno di età e non sia in possesso di una qualifica professionale, avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione.

L’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nell’estendere a dieci anni l’obbligo di istruzione, da assolvere nel percorso liceale o in quello di istruzione e formazione professionale, ha portato da quindici a sedici anni l’età per l’accesso al lavoro. In tal modo, il legislatore statale, seguendo l’esperienza di altri paesi europei, ha inteso elevare il livello di istruzione dei cittadini.

Da ciò deriva che si può accedere all’apprendistato qualificante soltanto dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, cioè, dopo aver assolto l’obbligo di istruzione. La disposizione impugnata, dunque, fissando in quindici anni l’età minima per accedere all’apprendistato, è in contrasto con la su richiamata disciplina statale sull’obbligo di istruzione, che rientra tra le norme generali sull’istruzione (sentenza n. 309 del 2010). Ne discende la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

La  suddetta questione è fondata.

 Ad avviso del ricorrente, gli artt. 25, comma 2, e 28, comma 1, della legge regionale abruzzese, nel prevedere che la Giunta regionale possa disciplinare in via autonoma i profili formativi dell’apprendistato, violerebbero la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e quella concorrente relativa ai principi fondamentali dell’istruzione e della tutela e sicurezza del lavoro, nonché il principio di leale collaborazione. In particolare, le disposizioni impugnate contrasterebbero con gli artt. 48, comma 4, e 49, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003, che richiedono l’intesa tra la Regione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le disposizioni censurate violano, in effetti, il principio di leale collaborazione, in quanto dispongono che la Regione possa provvedere unilateralmente a regolare la materia, anziché codeterminare i profili formativi dell’apprendistato per il tramite dello strumento (l’intesa) appositamente contemplato dalla legislazione statale. “

SISMA ABRUZZO: COMUNICATO AGENZIA ENTRATE RIPRESA VERSAMENTI

25/11/2010

  L’agenzia delle Entrate con il   Comunicato del 24 novembre 2010 ha definito ,in relazione al sisma in Abruzzo del 6.4.2009 , le modalità per la ripresa degli adempimenti  tributari  ed i   versamenti    dei  contribuenti che  hanno beneficiato della sospensione degli obblighi fiscali  ,così come stabilito dall’art. 39, del Dl 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

La stessa norma ha previsto che i contribuenti con residenza o sede legale nei Comuni del “cratere” dovranno eseguire gli adempimenti fiscali entro il mese di gennaio 2011.

Dallo stesso mese inizieranno i versamenti che possono essere dilazionati in un numero massimo di 120 rate mensili, senza l’applicazione di sanzioni ed  interessi.

 

 Al provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia sono interessati:

 – I soggetti per i quali la sospensione è scaduta il 30 giugno 2010. Trattasi delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari superiore a 200 mila euro, dei sostituti d’imposta,

 – I soggetti i cui termini di sospensione scadono il 20 dicembre 2010. Trattasi delle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200 mila euro.

 

Per agevolare la ripresa degli adempimenti, i contribuenti che posseggono soltanto il modello Cud non dovranno presentare la dichiarazione e potranno effettuare i versamenti delle ritenute basandosi sulle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dai sostituti d’imposta. Inoltre, nel caso in cui i dipendenti o i pensionati vogliano usufruire della rateazione, possono richiedere di effettuare i versamenti tramite il proprio sostituto d’imposta.

Per consentire a dipendenti e pensionati di effettuare i versamenti a partire da gennaio 2011, i sostituti d’imposta comunicheranno entro il prossimo dicembre le ritenute sospese relative al 2010. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che qualora l’importo complessivo da versare in una rata sia inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di questo limite.

 

 

NUOVE MODALITA’ POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS AGENZIE SOMMINISTRAZIONE

25/11/2010

Con la circolare n.149 del 24.11.2010 l’Inps fornisce indicazioni e chiarimenti per l’attribuzione e la gestione delle posizioni contributive delle Agenzie di somministrazione.

Dopo aver precisato le tipologie delle Agenzie di somministrazioni esistenti e ricordato che risulta ripristinata la disciplina del   lavoro somministrato a tempo indeterminata,sia pure limitata aspecifiche attività,la circolare  precisa che

 la  disciplina previdenziale in materia di somministrazione è quella dettata dall’articolo 25 del del D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni ,che dispone quanto segue:

 gli   oneri   contributivi,   previdenziali,  assicurativi  ed assistenziali –  previsti dalle vigenti disposizioni legislative per la tutela dei lavoratori somministrati – sono a carico delle imprese di somministrazione;

l’aliquota contributiva per il finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori somministrati è pari a 1,31% 

 Inoltre ,sottolineata la    centralità nel nuovo sistema delle imprese di somministrazione ,viene affermato  che risulta indispensabile   l’ottimizzazione delle relative attività gestionali, anche per quanto riguarda gli aspetti di carattere contributivo-previdenziale.

Pertanto  a partire dal periodo di paga “gennaio 2011, le agenzie di somministrazione di lavoro, dovranno utilizzare due distinte posizioni:

a)   per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori somministrati;

b)   per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura.

 Per  lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice  continuerà  ad essere utilizzata  la posizione contributiva in essere, contraddistinta dal  csc 7.07.08 e dal c.a 9A (che assumerà anche  il significato di posizione per il solo personale somministrato) e con tutti gli altri codici di autorizzazione eventualmente in essere.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens,  i lavoratori somministrati dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i vari codici tipo contribuzione agevolata eventualmente utilizzabili (es. TC 75; 76; 77; ecc…).

Conseguentemente, non dovranno più essere adoperati – nell’elemento <TipoContribuzione>  –  i codici “83” e “97”, che non saranno più in uso ,mentre per  l’esposizione dell’indennità di disponibilità riferita ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato, dovrà continuare ad essere validato  l’elemento <DispSomministrati> del flusso UniEmens.

 In merito all’esposizione dei dati retributivi e contributivi dei lavoratori domestici somministrati, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 131/2010.

 Invece per i lavoratori assunti per il funzionamento della struttura. le Sedi – dandone tempestiva comunicazione alle agenzie – provvederanno all’attribuzione in automatico di una nuova posizione contributiva, contraddistinta dal csc 7.07.08 e priva del c.a. 9A.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i lavoratori assunti per il funzionamento della struttura dovranno essere  indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i vari codici tipo contribuzione agevolata eventualmente utilizzabili (es. TC 58; 75; 76; 77; ecc…), così come avveniva  in precedenza.

Infine risulta segnalato che l’aliquota contributiva dovuta sarà quella del settore terziario 38,17% (con DS 1,61% – 1,31% più 0,30% contributo integrativo dovuto al Fondo di rotazione ovvero al Fondo interprofessionale per la formazione continua, per le imprese che vi aderiscono).

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

24/11/2010

 Si riporta l’elenco delle aziende operanti in Abruzzo per cui nel periodo 8/23 novembre 2010 sono intervenuti i provvedimenti del Ministero del Lavoro per l’intervento della cigs.

Denominazione Azienda :    ELMAN
con sede in :   NERETO Prov :    TE
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta
Unità di :    NERETO Prov :    TE  
Settore:    FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI    
Unità di :    CORROPOLI Prov :    TE  
Settore:    FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI    
Decreto del  10/11/2010 n.  55245        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   18/05/2010   al   17/05/2011        
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Denominazione Azienda :    Blockbuster Italia S.p.A. Società con socio unico
con sede in :   MILANO Prov :    MI
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    L’AQUILA
Settore:    Noleggio di supporti registrati audio e video, compresi i videogiochi
Decreto del  19/11/2010 n.  55395        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   17/05/2010   al   16/05/2011        
 
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Denominazione Azienda :    CE.I.A.S.
con sede in :   BARI Prov :    BA
Causale di Intervento :    Amministrazione straordinaria
Settore:    COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO, COMPRESA L’ATTIVITA’ DI IMPIANTISTICA
Unità di :    PESCARA
Settore:    COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO, COMPRESA L’ATTIVITA’ DI IMPIANTISTICA
Unità di :    L’AQUILA
Settore:    COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO, COMPRESA L’ATTIVITA’ DI IMPIANTISTICA
 

Decreto del  22/11/2010 n.  55488        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   02/07/2009   al   01/07/2010        
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Denominazione Azienda :    PATRICELLI LOMBARDO
con sede in :   FRANCAVILLA AL MARE Prov :    CH
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    FRANCAVILLA AL MARE Prov :    CH  
Settore:    FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L’EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI    
Decreto del  16/11/2010 n.  55301        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   05/11/2009   al   04/11/2010        
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Denominazione Azienda :    SIDER VASTO
con sede in :   VASTO Prov :    CH
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta
Unità di :    VASTO Prov :    CH  
Settore:    Fabbricazione di tubi e raccordi di acciaio    
Decreto del  16/11/2010 n.  55328        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   31/05/2010   al   29/05/2011        
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Denominazione Azienda :    VALENTI NASTRI SRL
con sede in :   AVEZZANO
Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta
Unità di :    AVEZZANO
Settore:    Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, etichette, passamanerie di fibre tessili
 
 
Decreto del  19/11/2010 n.  55464
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   08/09/2010   al   10/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

PILLOLE DI … GIURISPRUDENZA

24/11/2010

Si segnalano le seguenti decisioni della Corte di Cassazione in  relazione alla particolarità  delle questioni  trattate.

  Sentenza n. 23489 /2010 : I crediti da lavoro dipendente possono essere fatti valere dall’appaltatore nei confronti del committente esclusivamente per l’importo relativo all’opera oggetto di appalto,restando   sottolineato che il lavoratore non potrà far valere ulteriori crediti, relativi al suo rapporto di lavoro con l’appaltatore, in capo al committente stesso.
 – Sentenza n. 22873  / 2010 : L’illegittimo licenziamento del dipendente di un’organizzazione di tendenza, non esclude a priori l’applicabilità del principio della tutela reale, qualora il datore di lavoro svolga un’attività a carattere imprenditoriale.
Nello specifico  risulta affermato che il disposto normativo della Legge n. 108/1966, il quale riserva alle organizzazioni di tendenza l’applicabilità della sola tutela obbligatoria in caso di illegittimo licenziamento, non risulta ammissibile qualora ci si trovi in presenza di attività con carattere lucrativo.
Sentenza n.23590/2010 : Il diritto del conuge separato di ottenere dall’altro coniuge  l’assegno per il mantenimento  del figlio maggiorenne convivente  è da escludere quando quest’ultimo ,ancorchè allo stato non  autosuficiente  economicamente,abbia  in passato iniziato  ad espltare un ‘ attività lavorativa.
-Sentenza n.41136/2010 : In caso di bancarotta ,la responsabilità  dell’amministratore privo di deleghe passa dalla dimostrazione che il predetto era informato di ciò che stava accadendo nella gestionedell’impresa . L’elemento psicologico della bancarotta fraudolenta è il dolo generico ,pertanto è necessario dimostrare vhe l’imputato sia pienamente consapevole delle azioni dolose chesi stanno compiendo sul patrimonio sociale.

 Sentenza  n. 23684/2010 :Secondo il condiviso orientamento  della  Corte di Cassazione , in caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro, vietata (ricorrendone. i presupposti) dall’art. 1 legge n. 1369/60, l’interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, si sostituisce all’interposto nel rapporto di lavoro, cosicché l’eventuale licenziamento intimato da quest’ultimo è inesistente giuridicamente (efr, ex plurimis, Cass., SU, n. 2517/97; Cass., nn. 5152/98; 5995/98; 10318/00; 6926/00). La possibilità di ratificare il licenziamento ricorre laddove la-volontà della parte datoriale sia stata manifestata da una persona o da un organo della società datrice di lavoro non abilitati a compiere atti dispositivi, del relativo diritto (cfr, .ex plurimis, Cass., n. 9493/2003), e non già qualora, come nel caso di specie, il licenziamento sia giuridicamente inesistente perché proveniente da un soggetto che non sia parte del rapporto lavorativo.

 Sentenza n. 23727/2010 :In  relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.  la  CTR avrebbe erroneamente annullato la sanzione ritenendo non sufficiente, ai fini probatori, la mancata presenza, in sede, dei libri matricola.La censura è infondata. Il ricorso muove dal presupposto che, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 1224/1965, l’assenza di scritture obbligatorie sul luogo di lavoro pone una presunzione assoluta (e insuperabile) di assunzione di lavoratori in nero; presunzione che la disposizione, tutta via, non rivela.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 novembre 2010, n. 23727

Tributi – Accertamento – Accessi, ispezioni e verifiche – Assenza di scritture contabili, in particolare del libro matricola – Presunzione di assunzione di lavoratori in nero – Non sussiste.

[1] Svolgimento del processo

Il presidente ha fissato l’udienza del 14/10/2010 per l’adunanza della corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

[2] Motivi della decisione

, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La CTR avrebbe erroneamente annullato la sanzione ritenendo non sufficiente, ai fini probatori, la mancata presenza, in sede, dei libri matricola.

La censura è infondata. Il ricorso muove dal presupposto che, ai sensi dell’art. 20 del d.p.r. 1224/1965, l’assenza di scritture obbligatorie sul luogo di lavoro pone una presunzione assoluta (e insuperabile) di assunzione di lavoratori in nero; presunzione che la disposizione, tutta via, non rivela.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.