Prima di esporre in merito all’argomento previsto dal titolo,si ritiene opportuno intrattenersi brevemente sulla nozione di “societa’ a partecipazione pubblica” e sulla definizione di “servizio pubblico”.
Per quanto riguarda la prima,si afferma che trattasi di societa’, costituite nelle forme previste dal codice civile ,al cui capitale partecipano in misura totale ovvero per quote rilevanti soggetti pubblici.
Con la società a partecipazione pubblica si provvede tanto all’esercizio di attività economiche,quanto all’assolvimento di funzioni amministrative.
Di recente, le Regioni e gli Enti locali con particolare interesse e sollecitudine hanno guardato a dette società ed hanno fatto ricorso alle stesse per garantire una gestione di tipo imprenditoriale e più in generale ritenendole funzionali per sottrarsi a determinati vincoli opertivi che di norma caratterizzano le amministrazioni tradizionali.
In base al capitale detenuto dagli enti pubblici,si distinguono società a capitale pubblico totalitario,maggioritario e minoritario,fermo restando che le società in parola restano pur sempre dei soggetti di diritto privato e come tali sono tenute ad osservare le norme ordinarie.
In merito alla definizione del “servizio pubblico “,che risulta tutt’altro che univoca anche volendosi riportare al T.U. 267/2000 sulla regolamentazione dell”organizzazione e delle funzioni degli enti locali ,la giurisprudenza amministrativa più autorevole ritiene tale “qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunita’ locale,e non solo in termini di promozione sociale,purchè risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi” ( Consiglio di Stato n.2605/ 2003) ed ancora “qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale non solo in termini economici,ma a fini di promozione sociale” ( Consiglio di Stato n.2024/2003.
Premesso quanto sopra , si viene al tema indicato nella richiesta di chiarimenti, riportandosi all’art.18 del dec.legge n.112/08 convertito in legge n.133/08,in ottempertanza del quale, a far data dal 21 ottobre 2008 ,le società gestrici di servizi pubbli locali a totale partecipazione pubblica adottano con propri regolamenti criteri e modalità per procedere al reclutamento del personale e al conferimento degli incariche ,riportandosi ai seguenti principi contenuti nel decreto legislativo n.165/01 , sull’impiego pubblico:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità ed assicurino economocità e celerità di espletamento,ricorrendo ,se opportuno,all’ausilio di sistemi automatizzati,diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti ,idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedurte di reclutamento ;
e) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza negli argomenti del concorso o della prova selettiva ,scelti tra funzionari dell’amministrazione di riferimento,docenti e soggetti estranei alla medesima , che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o non vengano designati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali.
E’ da aggiungere che, secondo il comma 2 del menzionato art.18 ( che però non indica una scadenza precisa ,il che potrebbe significare che la stessa coincide con quella d’entrata in vigore del decreto legge n.112/08 ovvero che decorre dal 21.10.08 oppure che deve avere una decorrenza successiva, ma che resta indeterminata), anche le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo devono adottare propri provvedimenti per definire criteri e modalità sul reclutamento del personale e sul conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,anche di derivazione comunitaria, su trasparenza,pubblicità ed imparzialità.
Secondo l’0pinione prevalente,si sostiene che in ossequio alle disposizioni prima richiamate,ormai le società pubbliche locali procedono alle assunzioni di personale con rapporto di lavoro dipendente solo a condizione che risultino approvati appositi provvedimenti formali contenenti i criteri di reclutamento rispettosi dei principi di imparzialità ,trasparenza e pubblicita’ analoghi a quelli stabiliti per il reclutamento del personale subordinato delle pubbliche amministrtazioni.
Rispetto al conferimento degli incarichi a soggetti nonsubordinati,invece,le società pubbliche,in mancanza nella norma da applicare di un esplicito richiamo in merito ,pur ispirandosi a criteri di trasparenza,imparzialità e pubblicità,non sembra siano impegnate a rispettare dettagliatamente la previsione contenuta nell’art.7 comma 6 del dec.leg. n.165/01,considerato che le medesime , malgrado siano coinvolte dalla legge in criteri di carattere pubbli cistico in conseguenza del Trattato UE in materia di gestione del personale ,rimangono soggetti di diritto privato con l’ applicazione del decreto legislativo n.276/03 e di tutte le nome che regolamentano il rapporto di lavoro privato.
Pertanto, da parte di dette società,mentre non risulta applicabile la disciplina del contratto di formazione e lavoro,che, come è noto , attualmente è riservato esclusivamente alle pubbliche amministrazioni,sono utilizzabili i contratti di lavoro atipici propri del mercato del lavoro privato ( apprendistato,contratto d’inserimento,lavoro a chiamata,lavoro tripartito,lavoro accessorio),nonche’ il lavoro somministrato . il part time ed il lavoro a tempo determinato ,sottolineando, rispetto a quest’ultimo , tra le disposizioni del dec.legislativo n.368/01 , che comunque andranno rispettate anche in presenza ed operativita’ delle regolamentazioni stabilitye dall’ art.18 legge n.133/08, quelle dei commi 4 quater , 4 quinquies e 4 sexies riguardanti :a) il diritto di precedenza riconosciuto ai lavoratori utilizzati a termine per un periodo superiore a sei mesi nei confronti del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi con riferimento alle stesse mansioni già espletate, che va esercitato entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto a tempo determinato attraverso conforme comunicazione al datore di lavoro e con relativa estinzione entro un anno ; b) il diritto di precedenza dei lavoratori utilizzati a termine in attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine nelle medesime attività stagionali,da esercitare con relativa comunicazione al datore di lavoro entro tre mesi dalla cessazione del precedente lavoro stagionale e che parimenti viene meno dopo 12 mesi .
In ordine agli incarichi di collaborazione è da dire che si applica per le società in parola la disciplina degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n.276/03 sulle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto.
Invece ,non trova applicazione , a meno di spontanea e libera autolimitazione delle socità pubbliche,la previsione dell’art.7 comma 6 del dec.leg.vo n.165/01 relativa alle specializzazioni anche universitarie che deve riscontrarsi negli esperti esterni da incaricare,trattandosi di regola speciale e di dettaglio vincolante soltanto per le pubbliche amministrazioni.
Al contrario anche le società pubbliche di cui si parla per gli incarichi devono rispettare il principio della particolare competenza posseduta dagli incaricandi e della stretta correlazione fra fabbisogno lavorativo e qualità dell’esperienza in possesso delle persone da nominare.
Infine,tra i principi che le società pubbliche devono osservare in materia di affidamento di incarichi a soggetti non dipendenti si pone anche quello relativo alla procedura comparativa tra più soggetti candidati, evidenziando che trattasi di regola che corrisponde ai pricipi della Costituzione e della Comunità Europea, in quanto discendente da parametri come quelli della trasparenza ,pubblicità ed imparzialità sempre e comunque da applicare nelle procedure contrattuali che si riportano a risorse finaziarie di provenienza pubblica,che in quanto tali necessitano di affidarsi a principi di prudenza e di sana gestione onde evitare l’ appesantimento delle spese da sostenere per gli incarichi.
Pervenendo alla conclusione di quanto esposto ,si ritiene confacente sottolineare che qualcuno, riportandosi al testo della relazione illustrativa al disegno di legge n.1386 presentato alla Camera dei deputati e che ha portato alla legge n.133/08 di conversione del decreto legge n.112/08,in cui si legge che “l’art.18 …consente alle società gestiscono servizi pubblici locali…” fa notare che l’uso del verbo “consentire” potrebbe significare non già un vero e prioprio obbligo ,bensì una mera facolta’ per le società pubbliche di adottare con propri regolamenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e l’attribuzione degli incarichi.
In relazione a queste osservazioni , appare indispensabile che pervenga a conclusione la mancanza d’istruzioni ufficiali sulla disposizione normativa esaminata da parte degli organi istituzionali competenti , che sinora per l’assenza di confacenti precisazioni sulla portata della norma , favorendo le perplessità forse ha condizionato gli operatori interessati , inducendoli a non attivare il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi ed ha consentito che gli stessi forniscano un contributo per quanto limitato a limitare le attuali difficoltà del mercato del lavoro .