Archive for dicembre 2008

PUBBLICATA LA LEGGE FINANZIARIA ANNO 2009

31/12/2008

 La legge  finanziaria    n.203 del 22.12.08 risulta pubblicata sul Supplemento Ordinario n.285 /L  della Gazzetta Ufficiale n.303 del 30.12.08:

Si ricorda che l ‘esame degli aspetti della legge predetta      riguardanti il mondo  del lavoro è pubblicato su questo blog  il 29  scorso.

IDENTIFICAZIONE AREE TERRITORIALI OCCUPAZIONE FEMMINILE PER CONTRATTI INSERIMENTO ANNO 2008

30/12/2008

 Tra le categorie di persone con cui è  consentita la stipula   del contratto d’inserimento,l’art. 54, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 276/03  annovera  le donne di qualsiasi età residenti in un’area  geografica in cui il tasso  di occupazione femminile determinato con  decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell’economia  sia inferiore almeno del 20 % di quello maschile o in cui il tasso di  disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.08 risulta pubblicato il  decreto 13 novembre 2008, che appunto identifica per l’anno 2008 le aree geografiche ai fini di cui sopra per il contratto d’inserimento,stabilendo che :

a) le aree territoriali di cui all’art.54 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n.276/03 sono identificate in tutte le regioni e province autonome;

b)le aree territoriali di cui all’art.2 lettera f) del regolanmento (CE) n.2204/2002 della Commissione del 12 .12.02,che disciplina le condizioni per gli incentivi per le assunzioni, sono identificate  nelle regioni Molise,Campania,Puglia ,Basilicata ,Sicilia e Sardegna;

c) gli incentivi economici previsti dall’art.59 comma 3 del dec.leg.vo n.276/03 si applicano  soltanto ai contratti stipulati    con lavoratrici residenti  nei territori precisati nella lettera b).

 Pertanto, in relazione alla previsione del  pprovvedimento ministeriale,l’assunzione delle donne residenti in Abruzzo da parte dei locali datori lavoro con il contratto d’inserimento non determina a vantaggio degli stessi gli incentivi di cui all’art.59 comma 3 del dec.leg.vo n.276/03 ,ossia quelli previsti dalla disciplina sul cfl,in misura superiore al 25%.

Per ulteriori ed analitiche informazioni sull’argomento si rinvia  alle circolari del Ministero del Lvoro n.31 del 21.4.04 e dell’Inps n.74 del 19.5.06 consultabili nei testi integrali sui rispettivi siti  lavoro.gov.it e Inps.it 

COMUNICAZIONE TENUTA DOCUMENTAZIONE DI LAVORO

30/12/2008

   E’ noto che la legislazione vigente   consente  che i documenti dei datori di lavoro,compreso il libro unico  ,  siano  tenuti presso i  consulenti del lavoro o  gli altri professionisti abilitati,nonchè i servizi ed i centri di assistenza delle associazioni di categoria, prevedendo al riguardo che i datori di lavoro  procedano alla preventiva comunicazione scritta alla DPL territorialmente competente  delle generalità del soggetto  a cui è stato affidato l’incarico e del   luogo di reperibilita’ di detta documentazione.

A fronte d’incertezze  ,perplessità  e richieste di chiarimenti  sull’argomento  ,  la DGAI del Ministero del Lavoro con la  nota n.25/1/001863 ha precisato che il termine per  effettuare la comunicazione in parola  deve intendersi fssato al 16 gennaio 2009,salvo ulteriori indicazioni .

Pertanto sarà utile ed opportuno che si provveda in conformità da parte dei soggetti interessati,così da evitare in caso di controllo  l’applicazione delle sanzioni  amministrative previste   per l’ omessa  esibizione .

LA LEGGE FINANZIARIA 2009

29/12/2008

 Con il  voto favorevole della Camera  del  19 scorso,risulta definitivamente  approvata la legge finanziaria per l’anno 2009,di cui,  in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta   Ufficiale e l’entrata in vigore dall’1.1.09 ,si evidenziano alcuni aspetti  che appaiono particolarmente rilevanti per  la materia del   lavoro,non senza aver  sottolineato preliminarmente che   :

– la legge si compone  soltanto di  4 articoli ;

–molti degli argomenti che di regola trovano disciplina nella legge finanziaria  sono stati     inseriti  in provvedimenti   da tempo  vigenti(decreto legge n.112/08 convertito in legge n.113/08  ) ovvero in attesa di conversione in legge ( decreto legge n.185/08 in discussione in Parlamento ) ovvero ancora sul punto di venire approvati   ( ddl n.1167, all’esame del Senato dopo il via libera conseguito alla Camera ,che disciplina tra l ‘altro le assenze per l’assistenza ai portatori di handicap,le certificazioni di malattia,le modifiche su pubbliche  amministrtazioni ,  orario di lavoro,licenziamento,conciliazioni ed arbitrato,ammortizzatori sociali elavoro nero , di cui  vi è stata ampia trattazione su questo blog  sia nei nei giorni 26 ,28,29,e 30 novembre scorso ,che l’1.12.08 .

GENTE DI MARE

Per salvaguardare l’occupazione della gente di mare,alle imprese che esercitano   la pesca costiera ed a quelle  che svolgono att ività di pesca nelle acque interne e lagunari ,a decorrere dal 2009 sono estesi nel limite dell’80% i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del dec.legge n.457/1997 convertito in legge n.30/1998  .

DOCENTI SCUOLE

  Si riconosce per l’anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado , anche se non di ruolo con incarico annuale,una detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche fino alla capienza                  della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente a carico pari ad un importo massimo  delle stesse di 500 euro  per l’autoaggiornamento e per la formazione.

 

 DETRAZIONI PER SPESE RELATIVE ABBONAMENTI SERVIZI TRASPORO PUBBLICO LOCALE

 E’  prorogata sino al 31.12.09 in favore dei lavoratori la detrazione  del 19%delle spese per un importo non superiore a 250 euro per l’ acquisto di   abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,regionale ed interregionale  .

PROPRIETA’ CONTADINA

E’     prorogata al 31.12.09 il termine concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina,di cui al comma 173 art.1 legge n.244/2007.

AUTOTRASPORTO

Proroga  per l’anno 2009 delle agevolazioni,dalla deduzione forfettaria al bonus per le spese di trasferta o delle missioni fuori dal territorio comunale  effettuate nel medesimo anno ,dal credito d’imposta per la tassa automobilistica,agli incentivi per favorire  l’aggregazione d’imprese.

PUBBLICI DIPENDENTI

 Sono  introdotte  disposizioni per i  rinnov i contrattuali dei dipendenti statali,nel senso che: a )viene fissato al 3,2 %,compresi Irap ed oneri previdenziali,il tetto degli aumenti; b)  sono stanziati i fondi integrativiper i rinnovi contrattuali; c) si stabilisce che il trattamento accessorio va finalizzato al conseguimento di migliori risultati in termini di qualità,produttività   e capacità innovativa del lavoro prestato  ; d) a seguito d’intesa con le  rappresentaze   sindacali si potra ‘riconoscere  durante le trattativew  per i rinnovi contrattuali   l’indennità di vacanza contrattuale .

AGRICOLTURA

  Viene  confermata in via definitiva l’aliquota agevolata per l’Irap .

 SCUOLA

 Sono   stanziati 120 milioni di euro che il Ministro per l’Istruzione ,di concerto con quelli  dell’Economia e degli Affari Regionali ,dovrà stabilire come ripartire .

SICUREZZA

Risultano assegnati     565 milioni di euro per la sicurezza ,18 milioni di euro per le carceri e 300  mila euro per la giustizia minorile.

ASILI NIDO

Si   conferma la detrazione per le  spese riguardanti le rette per gli asili nido .

AMMORTIZZATORI SOCIALI  IN DEROGA

 In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ,nell’anno 2009 il Ministro del lavoro  di concerto con il Ministro Economia ,utilizzando la disponibilità  di  600 milioni di euro  di euro, può  disporre ,in deroga alla normativa vigente  la concessione , pure senza soluzione di continuità ,trattamenti di  cigs,indennità di mobilità  e disoccupazione speciale ,nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,anche con riferimento a settori produttivi  e ad aeree regionali,definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il20.5.09 e recepite in accordi in sede governativa entro  il 15.6.09.

Inoltre a decorrere dall’1.1.09,nel limite complessivo di 20 milioni di euro a carico del Fondo occupazione,,il Ministro del Lavoro può concedere ,in deroga alla normativa vigente,sulla base di specifici accordi in sede governativa,intervenuti entro il  15.6.09,che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del Lavoro entro il 2o.5.09,i trattamenti di cigs per la durata di 24 mesi e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate . A  decorrere dalla medesima data ,le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cigs e di mobilità .

RECUPERATA LA VIGENZA DELLA LEGGE SUL RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

29/12/2008

 Nel decreto legge n.200 del 22 .12.08,pubblicato  sul Supplemento Ordinario n. 282 alla Gazzetta Ufficiale n.298  di pari data, si prevede   :

 1)  la definizione di una banca dati normativa unica,pubblica e gratuita della legislazione statale vigente;

 2)   la sottrazione   all’effetto abrogativo previsto dall’art.24 del decreto legge n.112/08,convertito in legge n.133/08 di alcune dispopsizione da mantenere in vigore;

 In ordine al punto 1 ),il  decreto legge richiamato prevede che entro 180 giorni dalla data d’entrata in vigore della legge di conversione siano emanati specifici provvedimenti per l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente,così da facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita,favorendo la convergenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti in materia in corso di realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni .

In merito a quanto riportato nel predetto n.2,   si stabilisce non soltanto  l’ abrogazione, a far data dal sessantesimo giorno successivo dalla data d’entrata invigore della legge di conversione del decreto  legge n.200/08, di  tutte le  disposizioni elencate nell’Allegato 1 ,che appaiono ormai superate o  svuotate   dalla legislazioner sopravvenuta nel corso degli anni  , ma anche  il  recupero e la vigenza   di  alcune disposizioni elencate nell’Allegato 2 ,  abrogate  con il decreto legge n.112/08,,tra cui in materia di lavoro  si  segnala   la  legge 22.2.1934 n.340  contenente la disciplina del riposo domenicale e settimanale.

REGOLAMENTO ISTITUTI DI PATRONATO

29/12/2008

 Sulla  Gazzetta Ufficiale n . 288 del 10 .12.08 risulta  pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro n.193  dfel 10.10.08  contenente   il regolamento per gli Istituti di Patronato composto da 17 articoli  , che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009 con la   conseguente abrogazione di quello precedente  approvato con D M 13 .12.1994 , n.764.

L’esame dell’articolato evidenzia   che:

a) la corresponsione dei finanziamenti agli Istituti di Patronato  in  base  alla  valutazione della loro attività ,  organizzazione ed efficienza dei servizi offerti;

b) la ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del  Ministero del  Lavoro,a decorrere dall’esercizio 2009,avviene in base a specifiche percentuale che fanno riferimento  all’attività svolta ed al controllo delle sedi all’estero;

c) ai fini della ripartizione del finanziamento vengono considerate le varie tipologie d’intervento di patrocinio e l’att ività  svolta  in nome e per conto degli emigrati;

d) viene disciplinata la procedura  relativa al rilascio del mandato ai Patronati agli effetti della tutela amministrativa;

e) sono previste due fasi di trattazione dall’attività di patrocinio,ossia quella   amministrativa originata  da domanda o denuncia e  quella di contenzioso amministrativo ovvero amministrativo medico -legale;

f) il provvedimento è integrato dalle tabelle  da A  a D relative agli interventi di tutela (da considerare ai fini della ripartizione e successiva erogazione del finanziamento), ai quali,ove definiti positivamente ,è attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato ;

g) l’articolazione dei Patronati  trova organizzazione attraverso    sedi centrali, provinciali  ed eventuali  sedi regionali e zonali ,per cui sono stabiliti  le competenze e funzioni,nonche’ i requisiti per  l’organizzazione ed il personale operatore  addetto  presso le stesse;

h) l’organizzazione delle sedi  si valuta  con   relativa attribuzione  di punteggi, mentre spetta  alle dd pp ll  la verifica suull’organizzazione e funzionamento delle sedi riportando i risultati delle veriche  elementi nei verbali di visita ispettiva;

i) sono previsti gli adempimenti che gli Istituti di Patronato devono attivare verso le dd pp ll circa  la consisteza degli operatori delle varie sedi  ,il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato costituito con gli stessi ed il  rispettivo orario giornaliero e settimanale di lavoro svolto, mentre a dette  istituzioni compete  di comunicare le corrispondenti informazioni  al Ministero del Lavoro,nonchè per le sedi estere  alle autorità consolari  e diplomatiche  ;

l)  in attuazione di    indirizzi  direttive  e  criteri  del  Ministero del  Lavoro , la vigilanza presso gli Istituti di Patronato  deve essere  svolta dai servizi ispettivi delle dd pp ll per le sedi  presenti in Italia  e dal Ministero del Lavoro con proprio personale avente particolare competenza in materia per le sedi operanti all’estero, restando fissate nell’art.10 del  decreto in esame  specifiche linee guida  a disposizione degli    Istituti   per eventuali controdeduzioni e richieste di rettifiche sui verbali ispesttivi;

m ) l’articolo 11 del provvedimento contiene  l’elenco della documentazione per la rilevazione dell’attività e dell’ organizzazione dei  Patronati ,da conservare per cinque anni   in  modalità cartacea o digitale e  presentare per i controlli;

n) le modalità di erogazione del finanziamento ai Patronati sono riportate nell’art. 13 ,che prevede anche la tempistica circa gli    adempimenti da effettuare in proposito;

 o) si prevede la costituzione presso il Ministero del Lavoro di una Commissione ,presieduta dal Dirigente Generale delle politiche previdenziali , con il compito di formulare proposte,esprimere pareri  ,individuare interventi e pronunciare valutazioni sull’attuazione del regolamento ;

p)  nell’art.15  sono disciplinati gli obblighi in caso di scioglimento  dei  Patronati ;

q) nell’art.16 sono stabilite le registrazioni da tenere,le relazioni da effettuare,le comunicazioni da  tendere,i comportamenti da svolgere in caso  d’ispezione ,gli atti da conservare e presentare da parte dei Patronati.

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

29/12/2008

Si riassumono le seguenti decisioni della Corte di Cassazione:

– sentenza n.28715 del 3.12.08  : si afferma il diritto del lavoratore  ad essere retribuito   con la  maggiorazione    stabilita per lo straordinario in caso di prestazione eccedente l’orario concordato tra le parti o pre visto dal vigente ccnl e ciò anche nell’ipotesi che l’attività resa rimane nell’ambito della misura legale di cui al dec.leg.vo n.66/03;

– sentenza n.28887 del 9.12.08: si sostiene che il risarcimento del danno subito  dal lavoratore per mobbing conseguente a demansionamento  risulta esente da tributo;

-sentenza n.29009 del 10.12.08 :si conferma ,sia pure per una fattispecie riguardante  la legge n.482/1968,la legittimità del rifiuto dell’assunzione di portatore di handicap avviato per il collocamento obbligatorio,quando sussiste impossibilità di adibire l’invalido ad attività pregiudizievole per se stesso, gli impianti ed   i compagni di lavoro ovvero se la minorazione   rende il predetto incollocabile in qualunque settore  aziendale.

RISPOSTE AD INTERPELLI

29/12/2008

 Nell’esercizio della corrispondente competenza attribuita dall’art.9 del   dec.legislativo n.124/04,la DGAI del Ministero del   Lavoro con note del 19 .12.08   risponde  ad alcuni interpelli su  questioni  di lavoro e legislazione sociale , i cui termini che si riassumono di seguito :

1) con la nota n.25/1/0018453,su richiesta della Confcommercio ,si afferma la legittimità della consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico, non essendo prevista dalla normativa in materia alcuna specifica formalità per detta consegna;

2) con la nota n.25/1/0018454 ,a riscontro  di richiesta di Confitarma,Fedarlinea e Federpesca,si ritiene che i datori di lavoro marittimi,stante il richiamo ai libri obbligtori di  lavoro o ai libri di matricola e paga operato dall’art.7 comma 2 del DM 9.7.08 ,sono tenuti, con riferimento   al personale componente l’equipaggio della nave,unicamente all’istituzione e tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati paga di bordo;

3) con la nota n.25/1/0018455 , su  interessamento della Confartigianato in ordine al diniego espresso da una Cassa Edile industriale appartenente al circ uito ANCE,alla richiesta di rilascio del Durc da parte d  impresa artigiana applicante ai dipendenti il solo CCNL edilizia  artigiana, mancando sul territorio di competenza un qualche contratto integrativo territoriale sottoscritto da organizzazione datoriale artigiana per l’edilizia,cui l’imprenditore  interessato  abbia aderito o conferito mandato,si sostiene che un’impresa  aderente o conferente  mandato ad un’associazione datopriale firmatario di un dato CCNL,ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale,non sembra  ritenersi obbligata all ‘applicazione di tali disposizioni collettive di secondo livello,a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.Peraltro nella risposta ministeriale  si aggiunge che per  la soluzione del   caso prospettato resta ferma anche la possibilità da parte della contrattazione collettiva e  delle Casse Edili di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle  stesse Casse;

4) con la nota n.25/1/0018456 ,in relazione ad istanza presentata dal Consiglio Nazionale dellìOrdine dei Consulenti del Lavoro  sui benefici contributivi per cfl ex art.8 legge n.407/1990 ,si  evidenzia che il decreto del Ministro del Lavoro del 14.1.2003 ,che individua le aree geografiche in cui trovano  applicazione i benefici predetti,riferendosi all’anno 2002 ed essendo l’ultimo emanato in materia,essendo successivamente venuta meno l’attività di rilevazione statistica in ambito nazionale  che si  riportava al numero degli iscritti alla prima classe del collocamento ed al rapporto fra questi e la  popolazione  residente in età da lavoro  nel medesimo ambito territoriale, realizza una conditio sine qua non  per il riconoscimento  delle agevolazioni contributive disciplinate dall’art.8 della legge n.407 / 90,fermo restando che le stesse qualora riconosciute   operano per  l’interta durata  del cfl costituito.

 

3)

IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

28/12/2008

Prima di   esporre in merito  all’argomento previsto dal    titolo,si ritiene opportuno intrattenersi  brevemente    sulla  nozione di “societa’ a partecipazione pubblica” e sulla definizione di “servizio pubblico”.

Per quanto riguarda la prima,si afferma che trattasi di societa’, costituite nelle forme previste dal codice civile ,al cui capitale partecipano in misura totale ovvero per quote rilevanti  soggetti pubblici.

 Con la società a partecipazione pubblica  si provvede tanto all’esercizio di attività economiche,quanto all’assolvimento di funzioni amministrative.

Di recente, le Regioni e gli Enti locali  con particolare interesse e sollecitudine hanno   guardato a dette società  ed hanno  fatto ricorso  alle stesse per  garantire una gestione di tipo imprenditoriale e più in generale  ritenendole funzionali    per    sottrarsi  a determinati vincoli opertivi che di norma  caratterizzano  le amministrazioni tradizionali.

In base al  capitale detenuto dagli enti pubblici,si distinguono società a capitale pubblico  totalitario,maggioritario e minoritario,fermo restando che le società in parola    restano  pur  sempre dei soggetti di diritto privato e come tali sono tenute ad osservare le norme ordinarie.

In merito alla definizione  del “servizio pubblico “,che risulta tutt’altro che univoca  anche volendosi   riportare    al T.U.  267/2000   sulla regolamentazione  dell”organizzazione e delle funzioni  degli enti locali ,la giurisprudenza amministrativa  più autorevole    ritiene tale  “qualsiasi attività che si concretizzi   nella produzione di beni  o servizi in funzione di un’utilità per la comunita’ locale,e non solo in termini di promozione sociale,purchè risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi” ( Consiglio di Stato n.2605/ 2003) ed   ancora “qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale non solo in termini economici,ma a fini di promozione  sociale” ( Consiglio di Stato n.2024/2003. 

Premesso quanto sopra  , si viene al tema   indicato nella  richiesta di chiarimenti, riportandosi  all’art.18   del dec.legge n.112/08 convertito in legge n.133/08,in ottempertanza del quale, a far data dal 21 ottobre 2008 ,le società gestrici di servizi pubbli locali a totale partecipazione pubblica    adottano    con propri regolamenti  criteri e modalità per procedere al reclutamento del personale e al conferimento degli incariche ,riportandosi ai seguenti principi contenuti nel decreto  legislativo n.165/01 , sull’impiego pubblico:

 a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di  svolgimento che garantiscano l’imparzialità ed assicurino economocità e  celerità di espletamento,ricorrendo ,se opportuno,all’ausilio di sistemi automatizzati,diretti anche  a realizzare  forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti ,idonei a verificare il possesso dei  requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici   e lavoratori;

d) decentramento delle procedurte di reclutamento ;

 e) composizione delle commissioni   con  esperti di provata competenza negli argomenti del concorso o della prova selettiva ,scelti tra funzionari dell’amministrazione di riferimento,docenti  e soggetti estranei alla medesima , che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali  o non  vengano designati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali.

 E’ da aggiungere che,  secondo  il  comma 2 del menzionato art.18   (  che  però   non  indica       una scadenza precisa ,il che potrebbe significare che la stessa coincide     con quella   d’entrata  in vigore del decreto legge n.112/08   ovvero che   decorre    dal  21.10.08  oppure  che  deve avere  una decorrenza successiva, ma  che resta indeterminata), anche le altre società  a partecipazione  pubblica totale   o di controllo devono adottare     propri provvedimenti  per definire criteri e modalità  sul reclutamento del personale e  sul  conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,anche di derivazione comunitaria,  su  trasparenza,pubblicità ed imparzialità.

Secondo l’0pinione prevalente,si sostiene che in ossequio  alle disposizioni prima richiamate,ormai le società pubbliche locali      procedono   alle assunzioni di personale con rapporto di  lavoro dipendente solo  a condizione   che  risultino   approvati      appositi provvedimenti formali    contenenti i criteri di reclutamento  rispettosi dei    principi di  imparzialità ,trasparenza e pubblicita’ analoghi   a quelli stabiliti per il  reclutamento del personale subordinato  delle pubbliche  amministrtazioni.

Rispetto al conferimento degli incarichi a  soggetti  nonsubordinati,invece,le società pubbliche,in mancanza  nella norma da applicare di  un esplicito richiamo  in merito ,pur ispirandosi a criteri di trasparenza,imparzialità e pubblicità,non sembra siano impegnate a rispettare dettagliatamente la previsione contenuta nell’art.7 comma 6 del dec.leg. n.165/01,considerato che le medesime , malgrado siano coinvolte dalla legge in criteri di carattere pubbli cistico in conseguenza del  Trattato UE in materia di gestione del personale ,rimangono soggetti di diritto privato con l’ applicazione del decreto legislativo n.276/03 e di  tutte le nome  che regolamentano il rapporto di lavoro privato.

Pertanto, da  parte di dette società,mentre non risulta applicabile  la disciplina del contratto di formazione e lavoro,che, come è noto , attualmente   è  riservato esclusivamente alle pubbliche  amministrazioni,sono utilizzabili i contratti di lavoro atipici propri del  mercato del lavoro privato  ( apprendistato,contratto d’inserimento,lavoro a chiamata,lavoro tripartito,lavoro accessorio),nonche’  il lavoro  somministrato . il part time ed il  lavoro  a tempo determinato  ,sottolineando, rispetto  a quest’ultimo , tra le  disposizioni    del    dec.legislativo n.368/01  , che  comunque   andranno  rispettate anche in presenza  ed operativita’ delle regolamentazioni stabilitye dall’    art.18 legge n.133/08, quelle  dei commi 4 quater  , 4  quinquies e 4 sexies riguardanti :a) il   diritto di precedenza riconosciuto ai lavoratori utilizzati a termine  per un periodo superiore a sei mesi   nei confronti  del datore di lavoro  per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi con riferimento alle stesse mansioni già espletate, che va esercitato entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto a tempo determinato attraverso conforme comunicazione al datore di lavoro e  con relativa   estinzione   entro un anno   ; b) il diritto di precedenza dei lavoratori  utilizzati a termine  in attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine nelle medesime attività  stagionali,da esercitare con relativa comunicazione al datore di lavoro entro tre mesi dalla cessazione del precedente   lavoro stagionale   e che  parimenti viene meno    dopo 12 mesi .

In   ordine agli incarichi di collaborazione  è da dire che si applica per le società  in parola la disciplina degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n.276/03 sulle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità  a progetto.

 Invece ,non trova applicazione , a meno di  spontanea e libera autolimitazione delle socità pubbliche,la previsione dell’art.7 comma 6 del dec.leg.vo n.165/01 relativa alle specializzazioni anche universitarie che deve riscontrarsi negli    esperti esterni da incaricare,trattandosi  di regola speciale e di   dettaglio vincolante  soltanto per le pubbliche amministrazioni. 

Al contrario anche le società pubbliche di cui si parla  per gli incarichi devono   rispettare il     principio della  particolare competenza posseduta dagli incaricandi e della stretta correlazione fra fabbisogno lavorativo e qualità dell’esperienza  in possesso   delle persone  da nominare.

Infine,tra i principi che le società pubbliche devono osservare in materia di affidamento di incarichi   a soggetti non dipendenti  si pone anche quello relativo alla  procedura comparativa tra più soggetti  candidati, evidenziando che trattasi  di regola  che corrisponde ai pricipi della Costituzione e della Comunità      Europea, in quanto discendente  da parametri come quelli della   trasparenza ,pubblicità ed imparzialità  sempre e comunque  da applicare nelle procedure contrattuali che si riportano   a  risorse finaziarie   di   provenienza pubblica,che in quanto tali necessitano   di affidarsi a principi di prudenza e di sana gestione  onde evitare l’ appesantimento delle spese  da sostenere per gli incarichi.

 Pervenendo alla  conclusione  di quanto esposto ,si ritiene confacente  sottolineare che qualcuno, riportandosi al testo della relazione illustrativa al disegno di legge n.1386 presentato alla Camera dei deputati   e che ha portato alla legge n.133/08 di conversione del decreto legge n.112/08,in cui si legge che “l’art.18 …consente alle società   gestiscono servizi pubblici locali…” fa notare che l’uso del verbo “consentire” potrebbe significare non già un vero e prioprio  obbligo ,bensì una mera facolta’ per le società pubbliche di adottare con propri regolamenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e l’attribuzione degli incarichi.

 In relazione a queste osservazioni , appare indispensabile  che pervenga a conclusione   la   mancanza  d’istruzioni  ufficiali sulla  disposizione normativa esaminata da parte  degli organi istituzionali  competenti , che sinora per l’assenza di confacenti precisazioni sulla portata della  norma , favorendo  le perplessità   forse ha condizionato gli  operatori interessati   ,    inducendoli  a non attivare   il reclutamento  del personale ed il conferimento degli incarichi   ed ha   consentito che  gli stessi     forniscano un contributo per quanto limitato  a limitare le attuali  difficoltà del mercato del lavoro .

CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE LAVORATORI INVALIDI PSICHICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

26/12/2008

Per corrispondere alla richiesta  di chiarimenti sull’argomento precisato nel titolo si ritiene confacente   riportarsi alle    fonti  normative  che disciplinano la  materia del collocamento obbligatorio degli invalidi.

In proposito si fa riferimento  anzitutto  alla legge n.68/99  ed  al dpr n.333/2000 ,  contenenti  i principi generali e fondamentali  applicabili  alle assunzioni delle categorie protette   ,che   ,    rispetto ai       beneficiari   delle   medesime ,citano  espressamente le   persone affette da minorazioni    sia  fisiche che psichiche o sensorariali  ed   i portatori di handicap intellettivo ,  con     una riduzione della capacità lavorativa superiore alla percentuale di legge ,accertata  dalle competenti commissioni e definita  dal comitato tecnico di cui al dec.leg.vo n.469/97  attraverso  la valutazione delle residue capacità lavorative  e  la definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento .

  Inoltre occorre tener conto del dec.legislativo n.165/01 ,secondo cui le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni relative  alla legge n.68/99 avvengono   ,      previa verifica della compatibilità dell’invalidità  con le    mansioni da svolgere ,per  posti per  cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’0bbligo   attraverso chiamata numerica degli iscritti nelle liste del collocamento (  fatta eccezione per i familiari del personale militare vittime del dovere  ,del terrorismo e della criminalità organizzata   per cui è conszentita la  chiamata diretta nominativa) ,  mentre è salva  l’applicazione delle convenzioni dell’art.11    .Invece  nelle assunzioni attraverso il concorso   è prevista  la riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti  stabiliti nel bando di concorso. 

Infine da non trascurare risulta il dpr n.487/1994,come modificato dal dpr n . 246/1997,contenente il regolamento  sulle   modalità   da seguire  nelle operazioni delle   assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici.

Per i disabili psichici  è dettata una disciplina speciale,infatti   l’art.9 comma 4 della legge n.68/99 prevede testualmente  che : ” i disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante la convenzione di cui all’art.11…”  . Con tale norma,che come avanti sarà chiarito si riferisce ai datori di lavoro  privati  ,  risulta superata  la previsione dell’art.19 della legge n.104/02, che, per sormontare  l’illegittimità  pronunciata dalla Corte  Costituzionale con sentenza n. 50/ 1990    dell’art.20 della legge n.482/1968  nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non prevedeva anche i minorati psichici,aveva transitoriamente stabilito l’ applicazione del  collocamento obbligatorio anche  ai portatori di handicap   psichico purchè ” in possesso di capacità lavorativa che ne consentisse l’impiego in mansioni compatibili”.

Peraltro   si osserva che la richiesta  nominativa  prevista dall’art.9 comma 4 della legge n.68799  deve inevitabilmente provenire dal datore di lavoro all’ufficio competente      per gli invalidi psichici  ,aggiungendo    che senza la  convenzione prevista dall’art .11 non sussiste il diritto del datore di lavoro alla scelta nominativa   di quel determinato lavoratore invalido psichico.

   Occorre altresì    dire che per chiarire  la portata della scelta del legislatore contenuta nell’art.9 comma 4, bisogna  spostare  l’attenzione  anche sul successivo art.13  ,secondo  cui la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per una durata massima di otto anni viene attribuita pure in caso di assunzione con le convenzioni di  lavoratori con handicap psichico ed intellettivo,a prescindere dalle percentuali d’invalidità    ,   sottolineando tuttavia  che lo strumento scelto dal legislatore per incentivare le assunzioni degli invalidi psichici  appare precluso   alle pp.aa.,  rimanendo riservate       esclusivamente ai datori  di lavoro privati le agevolazioni contributive e previdenziali.

Pertanto,tenuto conto della finalita’ perseguite    dalla  legge     sul collocamento obbligatorio per le categorie protette senza fare  differenza di trattamento tra datori di lavoro privati e pubblici,che    sarebbe sospettata  d’incostituzionalità e come tale soggetta ad un nuovo giudizio   davanti alla Corte Costituzionale,  viene da   evidenziare   che l’ art.  7 del dec.leg.vo n.333/2000,dopo aver  previsto in aderenza al comma 4 dell’art.9 della   legge n.68/99 la possibilità    per i  datori di lavoro pubblici    di  effettuare    le assunzioni nominative di ( tutti ) i  soggetti disabili    solo   nell’ambito delle convenzioni stipulabili    ai sensi dell’art .11,   nel successivo comma 5 precisa  , specifica e chiarisce   :” I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta   nominativa devono stipulare la convenzione  … “.  

 In definitiva,         in virtù delle disposizioni   da ultime  citate  in  materia  di collocamento obbligatorio degli  invalidi psichici  discendono le seguenti  regole  :

-1) sul piano costituzionale non sono ammissibili esclusioni e limitazioni  volte a discriminare   detti lavoratori,che  hanno  pieno diritto ad inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro privato e pubblico;

-2) i datori di lavoro  privati per    assumere con scelta nominativa detti lavoratori sono  obbligati a stipulare     le convenzioni   di cui all’art.11 della legge n.68/99  ( che altrimenti, al pari delle       richieste nominative    consentite   dall art .7 comm 1,costituiscono una semplice opzione   allorchè  si vuole effettuare la scelta  degli invalidi non psichici)  ;

-3) le pubbliche amministrtazioni    ,   quando  non esercitano  la facoltà di   attivare  le       convenzioni  nel cui ambito   hanno  facolta’ di scelta, che  di norma  è preclusa  al settore pubblico e che ,se esercitata ,deve comunque     garantire   il  buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa   , provvedono di regola  alle assunzioni obbligatorie di tutti gli invalidi( e quindi anche di quelli   psichici)  mediante  la richiesta numerica di avviamento a selezione  ex art.35 dec.leg.vo n.165/01  e  seguendo le    modaltà fissate dagli art.31 e 32 del dpr n.487 / 94,come modificati dal  dpr n.246/97 ;

-4) non si vede perchè ,alle richieste numeriche dei bandi delle       pubbliche amministrazioni per l’avviamento a selezione di lavoratori iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio ,  non possono   partecipare anche gli invalidi psichici ,la cui dichiarata  disponibilità invece   va   presa in considerazione    previa verifica del      possesso della qualifica prevista dal bando,  della posizione occupata in  graduatoria   ,nonchè   della compatibilità  dell’invalidità con le mansioni da svolgere  .E ciò  perchè    l’obbligo dell’assunzione nominativa  degli invalidi psichici  tramite la convenzione è previsto     per i datori di lavoro privati  tanto dall’art..4,  comma 9 , primo periodo ,della legge n.68/99   (e la conferma   viene dal  secondo periodo della stessa  norma  che    riconosce    le  agevolazioni di cui all’art.13     a  detti datori di  lavoro  privati  e non   a quelli pubblici ) , quanto   in forma esplicita   dall’   art. 7  comma 5 del DPR  n . 333/2000 .

   Si ritiene di aggiungere che   l’esame   della legge n.68/99 e del dpr n.333/00         permette non solo di  verificare  l’assenza di     una disposizione che impone  alle   pp.aa.  di  avvalersi sempre  e comunque delle   convenzioni   per assumere gli invalidi,ma  anche   di affermare che l’obbligo  a carico delle suddette di far ricorso alle convenzioni   matura  se e quando intendano   scegliere  nominativamente   tutti gli invalidi,compresi quelli psichici,che pertanto si ribadisce, partecipando legittimamente ,al pari degli  altri invalidi ,   ai bandi di selezione   attivati  da richieste numeriche delle pp.aa. ,vanno presi in considerazione   secondo la   graduatoria in cui sono inseriti.

Per quanto attiene  alle modalità  che le pp aa devono rispettare     per  le convenzioni di cui all’art.11 della legge n.68 /99,caratterizzate da richieste  nominative ,che come prima detto costituiscono   l’ alternativa alle assunzioni obbligatorie  degli appartenenti a categorie protette   con  chiamata numerica degli  iscritti nelle liste di collocamento   con le relative    graduatorie  formate dal servizio impiego competente ,si ritiene confacente  riportarsi alla   risposta  fornita,  a seguito  della nota  n.0149200 del 10.11.2004 di    un ente locale  , dall’UPPA -Sevizio programmazione assunzioni e reclutamento – , secondo cui   la  procedura dovrebbe necessariamente comprendere in ordine temporale le seguenti fasi :

a ) preventiva stipula della convenzione in cui siano descritti:  1) il programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali nei confronti dei disabili; 2) le esigenze specifiche e motivate dell’ente quale datore di lavoro obbligato; 3)     i requisiti specifici  che devono  essere posseduti dai disabili da assumere,formulati in applicazione del  criterio della  trasparenza;

 b) scelta nominativa dei disabili iscritti alle liste del collocamento mirato fra coloro che sono  in possesso dei requisiti esplicitati nella convezione   rispettando la   graduatoria formata dal  servizio   impiego competente;

c) assunzione dei disabili selezionati.

Si concludono le presenti indicazioni accennando brevemente  al regolamento di cui al dec.leg.vo n.487/94, in cui  è possibile  individuare  le seguenti operazioni :

– formazione delle graduatorie da parte dei servizi impiego  competenti   ;

– presentazione delle richieste di avviamento da parte delle pp.aa. ai servizi impiego competenti della sede presso cui il lavoratore da assumere dovrà prestare servizio;

-avviamento a selezione da  parte   dei servizi impiego competenti in  conformità alla disciplina dell’art.16 della legge n.56/87  dei soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni  secondo l’ordine di graduatoria in misura pari ai posti da ricoprire;

-svolgimento  delle prove  selettive senza valutazione comparativa ed al solo fine di accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo di assunzione da parte della P P.  AA . interessate  entro 45 giorni dalla data di  avviamento a selezione con relativa comunicazione dell’esito  delle stesse  ai  servizi  impiego competenti;

– effettuazione delle  visite di controllo della permanenza dello stato invalidante,che va richiesta direttamente dalel  pubbliche   amministrazioni  interessate  prima di procedere all’assunzione a prescindere dal tipo  e grado d’invalità ,il cui esito  deve essere comunicato entro 30 giorni  ai servizi  impiego  competenti .