Archive for agosto 2016

DIVERSA DECORRENZA CIGS PER RIORGANIZZAZIONE, E CRISI AZIENDALE RISPETTO CONTRATTI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI

31/08/2016

In base alla disciplina della cigs  introdotta dal 25 settembre 2015 dal decreto legvo n.148/2015, la decorrenza del trattamento previdenziale  in questione varia in riferimento alle  causali   del medesimo,  rispetto  alle quali  l’art.21 del provvedimento citato  distingue le seguenti

  1. a) riorganizzazione aziendale;
  2. b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°  gennaio2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
  3. c) contratto di solidarieta’.

A sua volta ,il successivo art.25 ,al comma 2  recita:”La sospensione o la riduzione dell’orario, cosi’ come concordata tra le parti nelle procedure di  cui  all’articolo  24,  decorre  non prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione della domanda di cui al comma 1.”

Vale a dire che la disposizione sopra citata fa esplicito ed esclusivo richiamo  e  riferimento” alle procedure di cui all’art.24″ , il cui comma 1  concerne specificamente  “il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo  21,  comma 1, lettere a) (riorganizzazione aziendale) , e b)(crisi aziendale , con  esclusione, a decorrere  dal  1°  gennaio2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa) .

Pertanto, ,poiche’ la disposizione di cui al comma 2 dell’art.25 citato non fa menzione della causale “contratto di solidarieta’” ,   la cigs relativa a  detta  causale potra’ avere decorrenza , non gia’ “non prima del trentesimo giorno successivo alla  data  di  presentazione della domanda”,bensi’ dalla data prevista nell’accordo collettivo sottoscritto tra  impresa  e rappresentanti sindacali per la riduzione dell’orario aziendale , e,quindi,secondo l’intesa raggiunta in proposito.

 

 

 

MLPS:NUOVI STANDARD TECNICI COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

31/08/2016

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota direttoriale prot. n. 4665 dell’11 agosto 2016, con la quale comunica l’aggiornamento degli standard del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie (COT), che comprende tutti i modelli in uso (UNI-Lav, UNI-Somm, ecc.), del sistema nazionale per l’incontro domanda e offerta di lavoro e al programma Garanzia Giovani.

Questo il dettaglio degli aggiornamenti apportati agli standard tecnici:

  • Modifica della descrizione della tipologia di contratto A.03.08 in: APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE;
  • Attivazione di una tipologia di trasformazione del rapporto di lavoro DP – TRASFORMAZIONE DA CONTRATTO DI APPRENDISTATO A CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.
  • Previsto nuovo controllo sulla tipologia contrattuale ammessa in caso di trasformazione DP – TRASFORMAZIONE DA CONTRATTO DI APPRENDISTATO A CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE;
  • Aggiornamento della tabella classificazioni standard “Comuni e Stati esteri”;
  • Aggiornamento della tabella classificazioni standard “Cittadinanza”;
  • Possibilità di dichiarare in una comunicazione congiunta in agricoltura (UNILAV_Cong), il datore di lavoro che assolve all’adempimento (referente unico) anche tra i co-datori.

Gli aggiornamenti entreranno in vigore il prossimo 30 settembre 2016.

Con una successiva nota il Ministero del Lavoro comunicherà gli orari e le modalità tecniche per la disponibilità del sistema di collaudo e la messa in esercizio.

Fonte: Ministero del Lavoro

 

INAIL:CERTIFICATI MEDICI TELEMATICI

31/08/2016

L’INAIL ha dato notizia sul proprio portale che dal 30 agosto 2016 è disponibile la nuova applicazione, rivisitata, dei “Certificati medici di infortunio telematici”.

Il servizio in questione consente a strutture ospedaliere e medici privati o di ospedale di inviare all’Istituto il certificato medico che attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.

ENPAIA:SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

31/08/2016

L’ENPAIA, con comunicato del 26 agosto ha reso noto che provvederà a sospendere gli obblighi dichiarativi e contributivi, per i soggetti residenti nei comuni colpiti dall’evento sismico del 24 agosto 2016, con le scadenze fino al 31 dicembre 2016

F. S. C. L. : CIRCOLARE SU CAMBIO APPALTO

31/08/2016

I rapporti di lavoro in caso di cambio di appalto, alla luce delle novità previste dalla legge n. 122 del 7 luglio 2016 (Legge europea), sono al centro dell’ultima circolare, la n. 11 del 2016, della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

Le modifiche nascono dalla segnalazione da parte della Commissione dell’Unione Europea della non conformità delle precedenti norme con le Direttive comunitarie.

Il cambio appalto

Le nuove regole sono in vigore dal 23 luglio 2016 e ritoccano il c.d. “cambio appalto”: la successione di un imprenditore ad un altro nella gestione, con propria organizzazione, di uno specifico servizio in affidamento. In tal caso, se c’è continuità tra la struttura organizzativa e operativa di chi subentra e di chi lascia, la successione tra vecchio e nuovo appaltatore configura un trasferimento d’azienda.

 Allegati

INPS:PRESENTAZIONE DOMANDE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA-S.I.A.

31/08/2016

L’Inps ha emanato il messaggio n. 3451 del 30 agosto 2016, con il quale precisa le modalità d’invio delle domande all’Inps, da parte dei Comuni, della SIA (sostegno all’inclusione attiva).

 

Modalità di trasmissione delle domande all’INPS

Il sistema informatico Inps per il SIA prevede i seguenti canali alternativi per l’invio delle domande da parte dei Comuni:

  • invio tramite file in formato xml, secondo la struttura (schema xsd) già pubblicata in allegato al messaggio n. 3275. L’invio va effettuato in modalità https, collegandosi online alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)” resa disponibile nella sezione “Servizi Online” – “Enti pubblici e previdenziali” del portale dell’Istituto;
  • acquisizione manuale online, collegandosi alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva)” resa disponibile nella sezione “Servizi Online” – “Enti pubblici e previdenziali” del portale Inps;
  • invio in cooperazione applicativa, dalla porta di dominio o sistema dell’Ente in grado di colloquiare con la porta di dominio Inps secondo le regole del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), vale a dire con un formato basato sulla busta e-Gov e le medesime specifiche relative al formato xml di cui al citato messaggio Inps 3275;
  • invio attraverso la piattaforma SGAte. In quest’ultimo caso l’acquisizione delle domande può avvenire da parte degli Enti regolarmente accreditati e delegati dai Comuni su SGAte.

Ai fini dell’invio delle domande secondo le modalità di cui ai primi due punti, l’accesso al servizio SIA sul portale dell’Istituto avviene con PIN Inps (o CNS, Carta Nazionale dei Servizi).

Si ricordano le fasi previste per la richiesta ed il rilascio del PIN:

  • il modulo “Richiesta PIN individuale.pdf” (allegato 1) andrà completato in ogni sua parte, firmato da ogni operatore richiedente e, per approvazione, dal Legale Rappresentate dell’Ente o da un suo facente funzioni o dall’Amministratore Utenze, se precedentemente nominato;
  • ad ognuno di tali moduli andrà allegata la fotocopia del documento d’identità dei relativi sottoscrittori;
  • presentazione all’Agenzia INPS di competenza della richiesta debitamente sottoscritta allegando copia dei documenti di identità;
  • il funzionario INPS, dopo aver identificato il latore della richiesta, registrerà le informazioni presenti sui moduli di richiesta ed assegnerà ad ogni nominativo una busta chiusa numerata contenente il PIN;
  • il funzionario INPS annoterà il nome dell’operatore sulla relativa busta PIN assegnata e, nel consegnarle al richiedente, farà sottoscrivere “per ricevuta” i relativi moduli di richiesta;
  • il latore della richiesta garantirà la consegna della busta chiusa contenente il PIN ad ogni rispettivo richiedente.

Agli operatori che avessero già un PIN dispositivo per altre finalità non ne verrà assegnato uno nuovo, ma verrà esteso il profilo autorizzativo di quello già in possesso con l’aggiunta della specifica autorizzazione.

Al fine di agevolare l’iter autorizzativo degli operatori già in possesso di un PIN dispositivo è possibile recapitare i moduli e i documenti sopra richiesti alla sede INPS di competenza anche via PEC (non con email ordinaria). La sede INPS provvederà ad estendere il profilo autorizzativo degli operatori e a darne conferma all’Ente richiedente. Non è possibile richiedere e attribuire nuovi PIN tramite PEC ma solo estendere il profilo di PIN già in possesso degli interessati.

Il caso di richiesta di autorizzazione al servizio di una CNS ricade nella fattispecie di estensione di un PIN già in possesso dell’operatore.

L’accesso tramite il sistema SGAte di ANCI avviene secondo le medesime modalità già previste per le domande di agevolazione per il bonus elettrico e gas.

Il cittadino che ha presentato domanda potrà visualizzare lo stato della lavorazione accedendo con il PIN personale al portale Inps.

Sarà infine reso disponibile a breve, per le strutture INPS, un servizio in ambiente intranet per la visualizzazione degli stati delle domande e degli esiti delle elaborazioni.

 

Fonte: Inps

MLPS:ELENCO SEDI SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE ESAMI CONSULENTI LAVORO

31/08/2016

Si allega l’Avviso, predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le sedi dove si svolgeranno gli esami di stato per consulente del lavoro per l’anno 2016.

Resta stabilito che le  date degli esami sono fissate al    6 e 7 settembre 2016.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

CASSAZIONE:SENTENZA RIGUARDANTE RECUPERO RATEI INDENNITA’ MOBILITA’

31/08/2016

G. B. chiese al Tribunale di Lodi che l’Inps fosse condannato a pagargli l’indennità di mobilità dal 1° gennaio 2006, ingiustamente negatagli in sede amministrativa.

Il Tribunale ritenne la domanda fondata solo in parte, a far tempo dal 10 aprile 2006, sul rilievo che il ricorrente aveva presentato la domanda oltre il termine di legge, così incorrendo nella decadenza la quale tuttavia non involgeva il diritto alla prestazione ma solo quello al pagamento dei ratei maturati dalla data del licenziamento fino alla domanda.

 La sentenza fu impugnata dall’Inps e, in via incidentale, anche dal B. e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza dei 5 luglio 2010, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, – dopo aver rigettato l’eccezione di improcedibilità dell’appello per il mancato rispetto del termine di dieci previsto dall’art. 435, comma secondo, c.p.c. per la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione – , ha riconosciuto il diritto dei lavoratore di percepire, così come richiesto, l’indennità di mobilità dal 1/1/2006 e ha condannato l’Inps al pagamento dei ratei arretrati, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo.

  A fondamento del dedsum – e per quanto qui ancora rileva – la Corte territoriale ha ritenuto che la decorrenza del termine per proporre la domanda di corresponsione dell’indennità di disoccupazione (dì sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione indennizzabile, ovvero dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto) dovesse ritenersi differita alla fine dello stato di malattia del lavoratore, comprovato in giudizio dalla documentazione sanitaria, stato che aveva impedito al lavoratore di provvedere ai propri interessi, impedendo altresì il decorso della decadenza, con la conseguenza che la domanda amministrativa proposta il 10 aprile 2006 doveva ritenersi tempestiva.

 Avverso l’anzidetta sentenza, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato da memoria.,deciso dalla Corte Suprema con la .che prevede quanto segue

 La decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 9 giugno 2005, n. 12163): essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile. La nozione di “forza maggiore”, desumibile dall’art. 45 cod. pen., rimane invero integrata allorché ricorra una forza esterna ostativa in modo assoluto (Cass., 24 ottobre 2008, n. 25737), caratterizzata dall’imprevedibilità ed inevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine (Cass., 29 aprile 2010, n. 10343).

 La Corte territoriale, avendo accertato che la mancata presentazione della domanda è dipesa da una “difficoltà” che ha determinato l’impedimento del lavoratore a provvedere ai suoi interessi, e avendo ritenuto tale difficoltà sufficiente ad impedire il decorso del termine di decadenza, ha violato le norme citate in rubrica e disatteso II concetto normativo di “forza maggiore”.

 Sintomatico del vizio di violazione di legge è il fatto che l’accertamento del giudice del merito non è stato condotto sugli elementi tipici della forza maggiore come sopra evidenziati, in particolare sull’assolutezza dell’impedimento e sulla sua incidenza sulla capacità decisionale del lavoratore, tale da escludere in toto la possibilità di presentare la domanda. Altrettanto sintomatico è il rilievo che nella sentenza non vi è alcun accenno al concetto di “forza maggiore”, discorrendosi invece solo di “difficoltà”.

 L’assunto del controricorrente, secondo cui l’accertamento della forza maggiore contenuto nella sentenza Impugnata sarebbe passato in giudicato in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione da parte dell’Inps, è smentito proprio dal tenore del ricorso per cassazione, in cui attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge e la formulazione, quantunque non richiesta, del relativo quesito di diritto si contesta che le cattive condizioni di salute dell’assicurato, quali condizioni meramente soggettive, possano costituire fatto impeditivo della decadenza. Con ciò sostanzialmente negando che esse possono aver operato nel caso in esame come forza maggiore.

MLPS:ISTRUZIONI OPERATIVE COMPETENZA TERRITORIALE ATTIVITA’ VIGILANZA

30/08/2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota protocollo n. 14773 del 26 luglio 2016, con la quale ha fornito, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti operativi circa l’individuazione dell’ufficio competente ad effettuare accertamenti nel caso in cui la sede dell’azienda, presso la quale il rapporto di lavoro si è svolto, non risulti essere più attiva.

In particolare, il ministero evidenzia l’opportunità che le attività di accertamento siano svolte a cura della sede territoriale presso la quale sia stata presentata la denuncia e dove si è svolto il rapporto di lavoro anche laddove risulti essere cessata o non più attiva la sede operativa.

In tali casi, analogamente a quanto già usualmente accade in tutte le ipotesi in cui ai fini della definizione degli accertamenti talune verifiche debbano essere compiute da altra Direzione del lavoro, l’eventuale acquisizione di ulteriori elementi probatori potrà essere effettuata, sui richiesta della DTL che ha in carico la pratica, dall’ufficio nel cui ambito territoriale sia ubicata la sede legale dell’impresa.

E’ appena il caso di sottolineare che, in tali circostanze, l’ufficio inverstito della richiesta di accertamenti dovrà provvedere ad effettuarli e trasmetterli con la tempistica compatibile con il rispetto di quanto previsto dall’art. 14 della Legge 689/1981 (90 giorni).

Sarà poi cura dell’ufficio richiedemte, una volta ricevuti gli atti corredati da apposita relazione, provvedere a redigere e notificare il verbale unico.

Fonte: Ministero del Lavoro

 

PILLOLE GIURISPRUDENZA CASSAZIONE

30/08/2016

1)PROCEDURA MOBILITA’ ILLEGITTIMA E REINTEGRAZIONE

Con sentenza depositata il 1° aprile 2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del reclamo ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del 12.11.13, condannando la E. s.p.a. (incorporante la S. s.p.a.), al pagamento dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva  , oltre accessori dalla maturazione del credito al saldo; condannava il C. a restituire alla società reclamante il maggior importo percepito in base alla sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento.

Per la cassazione di tale sentenza risulta   proposto  dalla E. s.p.a.,che la Cassazione con la Sentenza 25 agosto 2016, n. 17329  ha dichiarato  è inammissibile, per le seguenti, assorbenti, considerazioni.

La sentenza impugnata ha infatti fondato la sua decisione, oltre che sulla mancata rituale prova della comunicazione in questione (ex art. 4, comma 9, L. n. 223\91), anche sulla incompletezza comunque di detta comunicazione, e della stessa comunicazione ex art. 4, comma 2, L. n. 223\91, in particolare (ex art. 4, comma 3) quanto alla indicazione delle modalità di applicazione del criteri di scelta dei lavoratori licenziandi, nonché della platea dei lavoratori all’interno dei quali procedere a tale scelta (pagg. 4 e 5 sentenza impugnata), concludendo che “pertanto si deve escludere che la detta comunicazione contenesse elementi sufficienti ai fini dell’individuazione delle posizioni o profili professionali in esubero, non bastando di certo la mera indicazione di impiegati amministrativi, che erano almeno 11 nello stabilimento di Roma cui era adibito il ricorrente” (pagg.5-6 sentenza impugnata).

Deve allora considerarsi che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza, Cass. n. 3386 del 11/02/2011, Cass. sez. un, n. 7931 del 29/03/2013, Cass. n. 4293 del 04/03/2016.

2)Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Riduzione di personale – Processo di riorganizzazione – lndennità di mancato preavviso e del trattamento di fine rapporto

 La Corte territoriale ha fondato la decisione sulla dimostrata sussistenza della dedotta crisi aziendale e la conseguente necessità di riduzione dei costi mediante un processo di riorganizzazione, quest’ultimo ritenuto non sindacabile perché espressione della libertà di iniziativa economica. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per il repechage e per l’accertamento dell’esistenza di un unico centro d’imputazione, pur in presenza di una pluralità di imprese, in ragione del dedotto collegamento societario. Ha dichiarato inammissibili le domande subordinate proposte dallo S. al fine di ottenere la corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell’indennità per mancato preavviso.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo S., decisa dalla Corte Suprema che con la Sentenza 12 agosto 2016, n. 17091 ,che tra l’altro prevede quanto segue

Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 1, c. 48, legge 28 giugno 2012 n.92 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Rileva che la Corte d’appello ha confermato la statuizione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile le domande di pagamento dell’indennità di mancato preavviso e del trattamento di fine rapporto, ritenendo che non avessero come presupposto una pronuncia di illegittimità del recesso. Osserva che, ai sensi dell’art. 1, c. 48 della I. 92 del 28 giugno 2012, la circostanza che il lavoratore impugni giudizialmente il licenziamento domandando in via principale l’accertamento della illegittimità del recesso, con ogni conseguente statuizione, non può escludere il diritto del medesimo lavoratore di chiedere contestualmente, in via subordinata e per il caso di rigetto della domanda principale, il pagamento del trattamento di fine rapporto o dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso, trattandosi di crediti il cui fatto costitutivo è da ravvisare nel licenziamento e, quindi, nella medesima circostanza allegata a fondamento della domanda principale.

La censura involge l’interpretazione dell’art. 1 c. 48 della I. n. 92 del 2012. La norma prevede testualmente che “con li ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi”.

 Dall’intero sistema, quindi, provengono segnali che contrastano con l’interpretazione strettamente letterale dell’art. 1 c. 48 della I. n. 92 del 2012 cui si è attenuta la Corte nella sentenza impugnata. Ed allora, in conclusione, ritiene il collegio che, tra le possibili soluzioni interpretative della norma in esame, debba privilegiarsi quella che, compatibile con una esegesi letterale e sistematica, nonché con la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, discostandosi dal precedente enunciato di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 16662 del 10/08/2015, Rv. 636735), eviti il frazionamento dei processi e le pronunce in mero rito, consentendo che un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro dia luogo a un unico processo, senza eccessivo aggravio di attività e ritardo per il soggetto che chieda l’attuazione dei diritti sorti a seguito di quell’unica vicenda.

 In base alle svolte argomentazioni va accolto l’ultimo motivo di ricorso e la sentenza va cassata sul punto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese, al giudice del merito che, nell’esaminare le domande subordinate proposte dal lavoratore, si atterrà si principi enunciati.

3)Lavoro subordinato – Licenziamento – Illegittimità – Lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza – Equiparazione alla comunicazione o notificazione della sentenza – Non sussiste.

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 129 del 2015, dichiarava inammissibile il reclamo promosso ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. n. 92 del 2012 dal C.L. AR s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato il 18/2/2013 a S.M., per essere stato proposto oltre i 30 giorni dalla data dell’udienza in cui il Tribunale aveva dato lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza. La decisione poggiava sull’assunto che tale lettura equivalga a comunicazione del provvedimento alle parti costituite, per il principio desumibile dall’art. 176 comma secondo c.p.c., riferibile a tutti i provvedimenti pronunciati in udienza.

Per la cassazione della sentenza il C.L. AR s.r.l. ha proposto ricorso,  ,che la Corte Suprema ha definito con la Sentenza 19 agosto 2016, n. 17211 , che ha stabilito quanto segue.

 Secondo l’art. 1, comma 57 della citata disciplina speciale, nella fase di opposizione, “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione”, e non è richiamata, almeno espressamente, la possibilità di definire il giudizio con la c.d. “sentenza contestuale” di cui all’art. 429, 1° comma, c.p.c.. Ne consegue che, equiparando a fini di decorrenza del termine decadenziale la lettura in udienza della sentenza alla comunicazione, se ne introdurrebbe un meccanismo operativo non previsto.

 Nel caso di specie, la Corte d’ appello, disattendendo i principi che regolano il rito speciale, al fine di valutare la tempestività del reclamo non ha verificato se e quando fossero state effettuate la comunicazione alle parti (a cura della cancelleria) o la notificazione (ad opera della controparte) della sentenza pronunciata dal Tribunale, né, in caso di eventuale difetto delle stesse, ha applicato il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., espressamente richiamato dal comma 61 dell’art. 1 della legge n. 92.

 Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che valuterà la fattispecie in applicazione degli esposti principi e regolerà anche le spese del presente giudizio