1)PROCEDURA MOBILITA’ ILLEGITTIMA E REINTEGRAZIONE
Con sentenza depositata il 1° aprile 2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del reclamo ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del 12.11.13, condannando la E. s.p.a. (incorporante la S. s.p.a.), al pagamento dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva , oltre accessori dalla maturazione del credito al saldo; condannava il C. a restituire alla società reclamante il maggior importo percepito in base alla sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento.
Per la cassazione di tale sentenza risulta proposto dalla E. s.p.a.,che la Cassazione con la Sentenza 25 agosto 2016, n. 17329 ha dichiarato è inammissibile, per le seguenti, assorbenti, considerazioni.
La sentenza impugnata ha infatti fondato la sua decisione, oltre che sulla mancata rituale prova della comunicazione in questione (ex art. 4, comma 9, L. n. 223\91), anche sulla incompletezza comunque di detta comunicazione, e della stessa comunicazione ex art. 4, comma 2, L. n. 223\91, in particolare (ex art. 4, comma 3) quanto alla indicazione delle modalità di applicazione del criteri di scelta dei lavoratori licenziandi, nonché della platea dei lavoratori all’interno dei quali procedere a tale scelta (pagg. 4 e 5 sentenza impugnata), concludendo che “pertanto si deve escludere che la detta comunicazione contenesse elementi sufficienti ai fini dell’individuazione delle posizioni o profili professionali in esubero, non bastando di certo la mera indicazione di impiegati amministrativi, che erano almeno 11 nello stabilimento di Roma cui era adibito il ricorrente” (pagg.5-6 sentenza impugnata).
Deve allora considerarsi che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza, Cass. n. 3386 del 11/02/2011, Cass. sez. un, n. 7931 del 29/03/2013, Cass. n. 4293 del 04/03/2016.
2)Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Riduzione di personale – Processo di riorganizzazione – lndennità di mancato preavviso e del trattamento di fine rapporto
La Corte territoriale ha fondato la decisione sulla dimostrata sussistenza della dedotta crisi aziendale e la conseguente necessità di riduzione dei costi mediante un processo di riorganizzazione, quest’ultimo ritenuto non sindacabile perché espressione della libertà di iniziativa economica. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per il repechage e per l’accertamento dell’esistenza di un unico centro d’imputazione, pur in presenza di una pluralità di imprese, in ragione del dedotto collegamento societario. Ha dichiarato inammissibili le domande subordinate proposte dallo S. al fine di ottenere la corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell’indennità per mancato preavviso.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo S., decisa dalla Corte Suprema che con la Sentenza 12 agosto 2016, n. 17091 ,che tra l’altro prevede quanto segue
Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 1, c. 48, legge 28 giugno 2012 n.92 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Rileva che la Corte d’appello ha confermato la statuizione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile le domande di pagamento dell’indennità di mancato preavviso e del trattamento di fine rapporto, ritenendo che non avessero come presupposto una pronuncia di illegittimità del recesso. Osserva che, ai sensi dell’art. 1, c. 48 della I. 92 del 28 giugno 2012, la circostanza che il lavoratore impugni giudizialmente il licenziamento domandando in via principale l’accertamento della illegittimità del recesso, con ogni conseguente statuizione, non può escludere il diritto del medesimo lavoratore di chiedere contestualmente, in via subordinata e per il caso di rigetto della domanda principale, il pagamento del trattamento di fine rapporto o dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso, trattandosi di crediti il cui fatto costitutivo è da ravvisare nel licenziamento e, quindi, nella medesima circostanza allegata a fondamento della domanda principale.
La censura involge l’interpretazione dell’art. 1 c. 48 della I. n. 92 del 2012. La norma prevede testualmente che “con li ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi”.
Dall’intero sistema, quindi, provengono segnali che contrastano con l’interpretazione strettamente letterale dell’art. 1 c. 48 della I. n. 92 del 2012 cui si è attenuta la Corte nella sentenza impugnata. Ed allora, in conclusione, ritiene il collegio che, tra le possibili soluzioni interpretative della norma in esame, debba privilegiarsi quella che, compatibile con una esegesi letterale e sistematica, nonché con la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, discostandosi dal precedente enunciato di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 16662 del 10/08/2015, Rv. 636735), eviti il frazionamento dei processi e le pronunce in mero rito, consentendo che un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro dia luogo a un unico processo, senza eccessivo aggravio di attività e ritardo per il soggetto che chieda l’attuazione dei diritti sorti a seguito di quell’unica vicenda.
In base alle svolte argomentazioni va accolto l’ultimo motivo di ricorso e la sentenza va cassata sul punto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese, al giudice del merito che, nell’esaminare le domande subordinate proposte dal lavoratore, si atterrà si principi enunciati.
3)Lavoro subordinato – Licenziamento – Illegittimità – Lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza – Equiparazione alla comunicazione o notificazione della sentenza – Non sussiste.
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 129 del 2015, dichiarava inammissibile il reclamo promosso ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. n. 92 del 2012 dal C.L. AR s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato il 18/2/2013 a S.M., per essere stato proposto oltre i 30 giorni dalla data dell’udienza in cui il Tribunale aveva dato lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza. La decisione poggiava sull’assunto che tale lettura equivalga a comunicazione del provvedimento alle parti costituite, per il principio desumibile dall’art. 176 comma secondo c.p.c., riferibile a tutti i provvedimenti pronunciati in udienza.
Per la cassazione della sentenza il C.L. AR s.r.l. ha proposto ricorso, ,che la Corte Suprema ha definito con la Sentenza 19 agosto 2016, n. 17211 , che ha stabilito quanto segue.
Secondo l’art. 1, comma 57 della citata disciplina speciale, nella fase di opposizione, “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione”, e non è richiamata, almeno espressamente, la possibilità di definire il giudizio con la c.d. “sentenza contestuale” di cui all’art. 429, 1° comma, c.p.c.. Ne consegue che, equiparando a fini di decorrenza del termine decadenziale la lettura in udienza della sentenza alla comunicazione, se ne introdurrebbe un meccanismo operativo non previsto.
Nel caso di specie, la Corte d’ appello, disattendendo i principi che regolano il rito speciale, al fine di valutare la tempestività del reclamo non ha verificato se e quando fossero state effettuate la comunicazione alle parti (a cura della cancelleria) o la notificazione (ad opera della controparte) della sentenza pronunciata dal Tribunale, né, in caso di eventuale difetto delle stesse, ha applicato il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., espressamente richiamato dal comma 61 dell’art. 1 della legge n. 92.
Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che valuterà la fattispecie in applicazione degli esposti principi e regolerà anche le spese del presente giudizio