In base alla disciplina della cigs introdotta dal 25 settembre 2015 dal decreto legvo n.148/2015, la decorrenza del trattamento previdenziale in questione varia in riferimento alle causali del medesimo, rispetto alle quali l’art.21 del provvedimento citato distingue le seguenti
- a) riorganizzazione aziendale;
- b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
- c) contratto di solidarieta’.
A sua volta ,il successivo art.25 ,al comma 2 recita:”La sospensione o la riduzione dell’orario, cosi’ come concordata tra le parti nelle procedure di cui all’articolo 24, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1.”
Vale a dire che la disposizione sopra citata fa esplicito ed esclusivo richiamo e riferimento” alle procedure di cui all’art.24″ , il cui comma 1 concerne specificamente “il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) (riorganizzazione aziendale) , e b)(crisi aziendale , con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio2016, dei casi di cessazione dell’attivita’ produttiva dell’azienda o di un ramo di essa) .
Pertanto, ,poiche’ la disposizione di cui al comma 2 dell’art.25 citato non fa menzione della causale “contratto di solidarieta’” , la cigs relativa a detta causale potra’ avere decorrenza , non gia’ “non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”,bensi’ dalla data prevista nell’accordo collettivo sottoscritto tra impresa e rappresentanti sindacali per la riduzione dell’orario aziendale , e,quindi,secondo l’intesa raggiunta in proposito.
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