Archive for novembre 2009

SIGNIFICATIVA SENTENZA SU TUTELA PATERNITA’

30/11/2009

   Si richiama l’attenzione sulla sentenza  n.1169 del 16.11.09 con cui il Tribunale di Firenze ha riconosciuto  il diritto di un padre lavoratore a vedersi retribuito l’intero periodo di astensione dal lavoro per la maternità della moglie, gravemente inferma, per un totale dunque di cinque mesi ,a norma dell’art.28 del Dec.Leg.vo n.151/01,che  recita :

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il padre lavoratore ha fatto causa all’Inps che si era limitato a riconoscere i tre mesi successivi al parto, con l’80% della retribuzione, chiedendo di poter usufruire dell’intero periodo.   

Nel ricorso introduttivo contro l’Inps , il ricorrente  esponeva di  essere coniuge di una  libera professionista e di essere lavoratore dipendente .

 Evidenziava altresì che per  la nascita  della loro figlia  la madre non aveva chiesto l’erogazione di alcuna indennità (art. 68 T.U.) ,atteso il suo cattivo stato di salute  ,mentre egli stesso aveva provveduto a chiedere al proprio datore di lavoro  il congedo di paternità.

Infine    lamentava   che l’INPS aveva   riconosciuto l’indennità soltanto per i tre mesi successivi al parto nell’importo dell’80% della retribuzione   ,ma non per il periodo di cinque mesi all’80% come da lui richiesto .di indennità di maternità per i due mesi antecedenti alla data del parto  .

L’Inps ribatteva che  in ogni caso, per tale periodo reclamato dal padre lavoratore non risultavano versati contributi nella gestione artigiani/commercianti e  quindi mancava il presupposto fondamentale per l’attribuzione dell’indennità in astratto alla madre e poiché il diritto del padre esisteva solo nei limiti in cui era attribuito alla madre non potevano essere riconosciuti periodi ulteriori rispetto a quello già a lui concessi. Concludeva quindi per il rigetto della domanda.

   Nel  corso della discussione della causa, dalTribunale  è stato   evidenziato  che:

–  la disposizione dell’art. 28 del T.U. alla luce dell’ordinanza n. 144 del 16/4/1987 della Corte Costituzionale,va letta   nel senso che deve essere riconosciuto al padre lavoratore un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità, a prescindere dal fatto che la madre sia o sia stata una lavoratrice, e dunque anche dal di lei diritto al trattamento connesso al regolare pagamento dei contributi nella gestione artigiani/commercianti ed  altrettanto occore fare riguardo  alla  duratadell’estensione del diritto del padre correlandolo a quello del periodo di astensione che sarebbe spettato alla madre ;

–  nei atti, l’INPS ha riconosciuto al ricorrente un’indennità per un periodo di tre mesi (da agosto a novembre 2007), pari all’80% della retribuzione maturata dal ricorrente nel mese antecedente al parto ,che non risulta corrispondere a quanto richiesto dal ricorrente  che ha domandato il riconoscimento  di  un’indennità dell’80% per un periodo di cinque mesi, equivalente a quello che la legge riconosce come congedo obbligatorio per maternità .

 In relazione a  quanto sopra, il Il Giudice  ha ritenuto che, ferma  l’esistenza di un diritto autonomo in capo al padre, la durata del congedo cui ha diritto deve essere riferita a quella del congedo di maternità cui entrambi i genitori hanno autonomamente diritto ,aggiungendo che nel caso in esame i genitori hanno diritto   pacificamente    a   cinque mesi per il periodo di congedo obbligatorio all’80% e pertanto  il  ricorso deve   essere accolto   con le  spese che seguono la soccombenza  .

 

ISTRUZIONI OPERATIVE MINISTERO LAVORO SU CONCILIAZIONE MONOCRATICA

30/11/2009

 Si richiama l’attenzione sulla   Circolare 26 novembre 2009, n. 36 con cui il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti ed istruzioni operative alle strutture territoriali ed all’utenza sull’istituto della Conciliazione monocratica disciplinato dall’ art. 11, D.Lgs. n. 124/2004 ,che risulta valorizzato dalla   Direttiva del Ministro del 18 settembre 2008 quale strumento finalizzato alla rapida definizione dei conflitti di lavoro ,ma  di cui  i dati statistici dimostrano ancora una insufficiente diffusione , con evidenti ricadute negative, sia sotto il profilo della concreta deflazione del contenzioso, che della tutela immediata degli interessi sostanziali dei lavoratori.

 Scopo della circolare  è soprattutto quello di contribuire  all’interpretazione dei corretti presupposti di attivazione dell’istituto ed alle modalità gestionali dello stesso, con l’obiettivo di assicurare anche una indispensabile uniformità di comportamento degli Uffici su tutto il territorio nazionale , superando  ogni chiarimento e indicazione forniti in precedenza ove non espressamente richiamati.

 Al riguardo  viene affermato che   l’Amministrazione è interessata a pervenire ad un significativo incremento della definizione delle richieste d’intervento attraverso l’istituto della conciliazione rnonocratica preventiva, rispetto a quelle definite a seguito di accertamenti ispettivi.

 In linea con le indicazioni della Direttiva, si premette che “fa semplice presentazione agli Uffici della richiesta d’intervento” non costituisce una istanza in senso tecnico, “riconducibile all’articolo 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990” e pertanto “non comporta per l’Amministrazione l’obbligo di dare necessariamente corso alla verifica ispettiva”.

 Pertanto viene sottolineato che le Direzioni del lavoro potranno prendere in considerazione soltanto le richeste d’ intervento che non appaiano  palesemente pretestuose ,oggettivamente inattendibili e prive di ogni fondamento,tenendo presente  il tentativo di conciliazione monocratica preventiva deve costituire la via assolutamente privilegiata di definizione della vicenda segnalata, mentre alla stessa    potrà seguire un intervento ispettivo solo laddove il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine.

Invece  risulta necessario procedere direttamente all’accesso ispettivo limitatamente alle richieste d’intervento caratterizzate dalla denuncia di irregolarità significativamente gravi e incisive, vale a dire quelle che:

 – rivestano diretta ed esclusiva rilevanza penale;

– interessino altri lavoratori oltre al denunciante ;

– riguardino fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento;

– abbiano ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.

Per esemplificare ,la circolare  in riferimento  alla prima  delle tipologie sopra elencate chiarisce  che il tentativo di conciliazione monocratica deve essere escluso solo laddove la richiesta di intervento riguardi direttamente fattispecie che integrino gli estremi di un reato (ad es. in caso di adibizione di lavoratrici madri a lavoro notturno, d’impiego di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno o di minori illegalmente immessi al lavoro ,mentre  ritiene del tutto corretto il ricorso allo strumento conciliativo nei diversi casi in cui la fattispecie rappresentata potrebbe avere solo eventualmente implicazioni sul piano penale (ad es. lavoro nero in relazione alla omessa sorveglianza sanitaria).

 Per quanto concerne la  seconda delle  ipotesi prima elencate,, ossia le richieste di intervento che interessano altri lavoratori oltre al denunciante,il Ministero afferma che   l’Ufficio dovrà privilegiare il ricorso alla conciliazione monocratica quando tale coinvolgimento sia solo eventuale o ipotetico. L’accesso ispettivo sarà viceversa preferibile laddove le irregolarità denunciate coinvolgano inequivocabilmente altri lavoratori e abbiano ad oggetto fenomeni di rilevante impatto sociale. Se, però, i lavoratori coinvolti sono tutti identificabili nominativamente si potrà procedere ad appositi tentativi di conciliazione monocratica attivati d’ufficio anche per i lavoratori indicali dall’unico denunciante .

 Soffermandosi sull’esperimentodel tentativo di conciliazione monocratica,la circolare ministeriale confida anzitutto nel  più ampio coinvolgimento del personale ispettivo nello svolgimento dell’attività conciliativa ,nel senso che pur potendo detta attività  continuare ad essere svolta anche dal personale amministrativo, l’obiettivo è tuttavia quello di coinvolgere – con la sola esclusione dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma dai Carabinieri – il numero più alto possibile di unità ispettive.

 Detto questo, le indicazioni del Ministero  si soffermano  sul    profilo strettamente procedurale,   osservando  quanto segue :

1)  ricevuta la   richiesta d’intervento, occorre  necessario informare il lavoratore denunciante  della possibilità di definire la controversia mediante conciliazione monocratica, segnalandogli la competenza territoriale della Direzione provinciale del lavoro titolare degli eventuali accertamenti ispettivi, nonché avvisandolo, così come disposto nell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004, della possibilità di “farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato” ;

 2)  l’eventuale dissenso preventivo comunicato dal lavoratore, in qualunque sede e con qualsiasi modalità esso venga manifestato (Ufficio dell’ispettore di turno, richiesta d’intervento inoltrata alla Direzione provinciale del lavoro, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali) non deve rappresentare  comunque un elemento preclusivo al tentativo di conciliazione monocratica ,risultando consentita anche    in tal caso    convocazione delle parti per tentare una soluzione conciliativa della controversia ;

 3)effettuata l’apposita convocazione ,alle   parti è data favcoltà di  presentarsi al tentativo di conciliazione monocratica personalmente, con o senza assistenza sindacale o professionale, oppure essere  rappresentate da persone munite di apposita e valida delega a transigere e conciliare ;

 4) per quanto  riguarda le  conseguenze del mancato accordo tra le parti, è necessario distinguere l’ipotesi in cui ciò derivi dal comportamento del lavoratore rispetto a quella in cui sia ascrivibile alla condotta del datore di lavoro:

 – nel primo caso, non consegue necessariamente l’attivazione dell’accertamento ispettivo, soprattutto in assenza di  elementi utili ad un possibile riscontro dei fatti denunciati;

– nel secondo, invece, a seguito della indisponibilità a conciliare del datore di lavoro, si ritiene necessario procedere all’accesso ispettivo nel più breve tempo possibile ;

5) Nel corso della procedura conciliativa il funzionario è tenuto ad illustrare alle parti, anche separatamente, le possibili conseguenze dell’avvio del procedimento ispettivo, sia in termini di effetti, sia in termini di tempistica in ordine alla definizione degli accertamenti evidenziando al :

 – lavoratore  i vantaggi che la soluzione conciliativa comporta in termini di celerità e di concreta soddisfazione delle pretese creditorie ,

 – al datore di lavoro  sia le conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo – ossia l’attivazione del procedimento ispettivo – sia, in particolare, i benefici che derivano dal raggiungimento dello stesso, tanto sul piano sanzionatorio quanto su quello contributivo ;

6)  viene  sottolineato che  , così come stabilito dall’art. 11. comma 4. del D.Lgs n. 124/2004. l’accordo conciliativo deve prevedere in ogni caso il riconoscimento di un periodo lavorativo intercorso tra le parti. Non potranno, quindi, concludersi conciliazioni monocratiche a carattere novativo, che si risolvano nella corresponsione di una somma di denaro da parte del datore di lavoro a mero titolo transattivo (cd. “a saldo e stralcio”) ;

 7)  inoltre viene ricordato    che il funzionario conciliatore può non sottoscrivere l’accordo raggiunto dalle parti qualora appaia manifestamente volto ad eludere l’applicazione della tutela pubblicistica prevista a favore dei lavoratori oppure a precostituire false posizioni previdenziali ,mentre  le dichiarazioni verbalizzate in sede di conciliazione monocratica  non possono, evidentemente, essere utilizzate a scopi diversi da quelli conciliativi ed in particolare per finalità connesse al procedimento ispettivo.

A proposito degli effetti dell’accordo,le indicazioni ministeriali prevedono che    :

a) l”estinzione del procedimento ispettivo, soggettivamente limitata alle parti dell’accordo, si realizza con il raggiungimento dell’accordo stesso, seguito dagli adempimenti di cui all’art. 11, comma 4. del D.Lgs. n. 124/2004 ;

 b) il    mancato adempimento all’obbligo del versamento degli importi contributivi, nella misura e nei modi concordati, segnalato  dagli Istituti creditori, determina l’immediata attivazione della procedura ispettiva ;

 c)la definizione della   conciliazione monocratica   con la previsione del versamento in misura differita o rateizzata delle somme di natura patrimoniale spettanti al lavoratore  comporta che il procedimento ispettivo si estingue, esclusivamente, con il pieno soddisfacimento del credito concordato e del    definitivo adempimento dovrà essere data comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. Pertanto, oltre alle ipotesi in cui il debito patrimoniale sia adempiuto contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, nei casi di differimento o di rateizzazione del pagamento, sarà onere del datore di lavoro fornire all’Ufficio territoriale competente la dimostrazione dell’avvenuto integrale adempimento, entro il termine ultimo stabilito nel verbale di accordo ;

d)  la mancata ottemperanza all’obbligo del versamento delle somme concordate in sede conciliativa sembra consentire, peraltro, al lavoratore l’attivazione della procedura esecutiva innanzi all’organo giudiziario, sulla base dell’accordo raggiunto. Va. infatti, evidenziato che il verbale di conciliazione, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. rientra tra “gli atti ricevuti (….) da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”.

Una specifica trattazione la circolare in esame dedica alla   conciliazione monocratica a seguito di diffida accertativa ,in ordine alla quale  si  precisa che :

-la conciliazione monocratica, che eventualmente segua la notificazione di un provvedimento di diffida accertativa ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, non produce alcuna efficacia estintiva del procedimento ispettivo che, in tali ipotesi, peraltro, è stato già preventivamente avviato ;

– l’eventuale credito patrimoniale concordato in sede di conciliazione non può modificare l’importo della contribuzione previdenziale dovuta, che deve essere comunque commisurato al credito indicalo nella diffida accertativa.

Circa le  sanzioni civili legate al mancato versamento contributivo,le istruzioni in commentoprevedono che  il riconoscimento del debito patrimoniale e contributivo (previdenziale ed assicurativo) effettuato nella sede conciliativa, non presuppone un”accertamento” da parte degli organi ispettivi, bensì costituisce un’ipotesi di spontanea denuncia, che prescinde da qualsiasi contestazione o richiesta da parte degli Enti impositori. Pertanto, in conformità alla risposta all’interpello del 26 ottobre 2006, prot. n. 25/1/0005222, la conciliazione monocratica rientra fra le fattispecie di cui all’art. 116, comma 8, lett. h), ultimo periodo, della L. n. 388/2000, assimilandosi ad una ipotesi di “omissione” e non di “evasione” contributiva.

L’ultimo aspetto affrontato dalle istruzioni ministeriali  concerne  la   conciliazione monocratica contestuale,in merito a cui viene ricordato che, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 124/2004, nel corso dell’attività di vigilanza, è altresì possibile attivare un tentativo di conciliazione monocratica contestuale qualora emergano “elementi per una soluzione conciliativa della controversia”, dandone immediata notizia al Direttore della Direzione provinciale del lavoro di appartenenza, mediante apposita relazione.

A tal proposito  si  evidenzia  che, anche in relazione alla conciliazione contestuale, valgono i medesimi presupposti delineati in precedenza ai fini sia della sua attivazione che degli esiti legati al raggiungimento o meno dell’accordo ,aggiungendo

 che, ai sensi dello stesso art. 11, comma 6. del D.Lgs. n. 124/2004, il personale ispettivo è tenuto ad acquisire “il consenso delle le parti”, mediante apposita verbalizzazione. anche successiva al verbale di primo accesso ispettivo. Tale consenso, peraltro, potrà essere reso separatamente, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, facendo espresso riferimento al verbale di primo accesso ispettivo.

 Fatte le predette premessse ,si afferma  che la conciliazione monocratica contestuale – in analogia con quanto previsto nella Direttiva del 18 settembre 2008 relativamente al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – possa trovare utile applicazione nel caso in cui l’azienda occupi un solo lavoratore (intendendosi per tale qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata) a meno che. in relazione agli elementi di prova acquisiti in occasione del primo accesso ispettivo ed alla loro capacità di “tenuta” in un eventuale contenzioso amministrativo o giudiziario, lo stesso non possa considerarsi “in nero”.

PERMESSO SOGGIORNO EXTRACOMUNITARI PER ATTESA OCCUPAZIONE

30/11/2009

 A causa degli effetti della crisi sull’occupazione in tutti i settori produttivi,anche i lavoratori extracomunitari  in misura crescente patiscono la perdita del posto di lavoro e rischiano di non poter restare in Italia.

 Tale   eventualità può essere  almeno temporaneamente evitata  a attraverso il   conseguimento da parte degli immigrati rimasti disoccupati del permesso di soggiorno per attesa rioccupazione,disciplinato dall’art.22 del T.U. immigrazione e dall’art.37  del Regolamento di Attuazione .

Infatti la prima norma ,al comma 11  ,prevede che ” La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari “.

 E’ da notare che    la sopra richiamata disposizione, pur  indicando  una   durata minima  delpermesso di soggiorno per attesa rioccupazione,non fissa quella  massima , che però è   precisata  dalcomma 5 della seconda  norma prima citata,in cui appunto si legge che :”Quando a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di  mobilità    ovvero di registrazione nell’elenco dei disoccupati “.

 Il lavoratore interessato  ,entro 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro non stagionale,munito delpermesso di soggiorno      , deve recarsi   al  Centro Impiego di riferimento  per richiedere l’iscrizione  nell’elenco dei disoccupati che  per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi gli consente di trattenersi  legittimamente  sul territorio italiano,previa dichiarazione di immediata disponibilità allo volgimento di attività lavorativa.

Se il permesso di soggiorno risulta scaduto ,il lavoratore dovrà attivarsi per ottenere dalla Questura competente  il permesso per attesa occupazione ,presentando la  domanda tramite l’invio del Kit postale,nochè esibendo il passaporto in corso di validità ,  la fotocopia dello stesso ,la copia dell’iscrizione nelle liste di collocamento  ed una marca da bollo  di 16,42 euro.

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione dura sino a sei mesi e non è rinnovabile,pertanto se entro il termine di validità del permesso in questione il citadino extracomunitario trova occupazione potra’ chiedere un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato ,se invece la nuova ocupazione non viene  conseguita entro sei mesi ,deve lasciare il territorio italiano  , ricordando  che la normativa vigente pone a carico dell’ultimo datore di lavoro il costo  del viaggio di rientro al paese di provenienza.

DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI SU SPESE VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI MALATI A CARICO ASL

29/11/2009

Con la deliberazione n.20/09 della Sezione Centrale delle autonomie della Corte dei Conti dovrebbe essere stata scritta la parola fine al dilemma se le  spese  per le visite fiscali ai dipendenti pubblici malati debbano essere a carico  delle pubbliche  di appartenenza degli stessi    ovvero del Servizio Sanitario Nazionale.

In prposito è da    ricordare    che la questione  hapreso corpo  particolarmente a seguito   di un nuovo orientamento della Corte di  Cassazione (sentenza n. 13992 del 31 marzo 2008), che ha condannato una istituzione scolastica al pagamento all’A.S.L. territoriale delle visite fiscali, nel presupposto della non configurabilità di una presunzione di gratuità della prestazione .

Peraltro   bisogna  evidenziare che, a fronte di detto orientamento  , è intervenuto il legislatore ,che con l’art. 17, comma 23, lettera e) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha ravvisato l’esigenza di in intervento organico nella materia, dettando due commi (5-bis e 5-ter) aggiunti all’art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nel primo di detti commi viene espressamente ribadito il principio che “gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”; nel secondo di essi si individua il criterio per la risoluzione del problema della copertura della spesa, disponendosi che “a decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori ……”.  

Si aggiunge che alcuni enti territoriali si sono rivolti alla  Sezione regionale delle Marche  chiedendo di conoscere   la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 23, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente proprio il regime relativo all’onere del pagamento delle visite fiscali disposte dalla Pubblica amministrazione nei confronti dei propri dipendenti

La Sezione Regionale dele Marche ha rimesso la richiesta di parere alla Sezione Centrale delle Autonomie della Corte dei Conti che con deliberazione n,20/09 nell’adunanza del 9.11.09 ha stabilito che la  nuova normativa introdotta dall’art.17 del  decreto legge n.78/09 ,convertito in legge n.102/09 ,  nel confermare il precedente assetto,   si configura pure come scelta discrezionale del legislatore che tende, tra l’altro, a riconsiderare l’attività del pubblico dipendente non alla semplice stregua di un rapporto di lavoro privato (in cui certamente assume rilievo primario il rapporto salario-produzione) bensì in relazione al suo concreto indirizzarsi al soddisfacimento di interessi propri delle pubbliche amministrazioni, diretti per ciò stesso al soddisfacimento di fabbisogni pubblici diffusi sul territorio e irrinunciabili come pure, del resto, hanno carattere pubblico in senso lato e sono altrettanto irrinunciabili le funzioni ed i compiti propri di tutti gli addetti del Servizio sanitario nazionale.

         In questo senso si deve riconoscere natura ricognitiva e valore di interpretazione autentica sostanziale alla normativa in esame e pertanto la sua applicabilità anche ai rapporti giuridici tuttora in corso o comunque non esauriti ,mentre  salve le situazioni definite.

 

AGGIORNAMENTO DATI SANATORIA COLF E BADANTI EXTRACOMUNITARIE

29/11/2009

  Si riportano i dati riguardanti la sanatoria  prevista dalla legge  102/09,  resi noti dal Ministero dell’Interno  con aggiornamento    al 23 scorso.

Nei primi due mesi le questure hanno controllato il 23,27  % delle domande  presentate agli Sportelli Unici Immigrazione per la regolarizzazione  del personale domestico    extracomunitario ,che sono state  complessivamente  n.294,742  .

La verifica delle questure sulla regolarità delle richieste ha dato il seguente esito:

–  n.67 .559  con riscontro positivo;

– n.1.029   con  responso negativo;

– 2.784 con  necessita’ di dati integrativi .

Infine   si segnala che  realizzate   da parte degli Sportelli Unici Immigrazione n. 35,744 convocazioni per il contratto di  soggiorno .

PRECISAZIONI INPS SU DIRITTO PADRE A RIPOSI GIORNALIERI PER FIGLIO IN CASO DI MADRE CASALINGA

29/11/2009

Premesso che:

– con  sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto che, anche ai fini del riconoscimento del diritto del padre ai riposi giornalieri per allattamento nell’ipotesi di cui alla lett. c dell’art. 40 del D.Lgs. 151/2001, la madre casalinga debba essere considerata alla stregua della madre lavoratrice ;

-in  attuazione dell’interpretazione estensiva emersa in seno al Consiglio di Stato ed avallata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con lettera circolare B/2009 del 12.05.2009 l’ Inps emanò circolare 112/2009 in cui prevedeva  la possibilità di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili) ;- il Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali con lettera circolare C/2009 del 16.11.2009 ha interpretato l’indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favor del ruolo genitoriale,  riconoscendo  il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del T.U. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino;

L’Inps torna sull’argomento con la circolare  n.118 del 25 scorso ,affermando che in caso di madre casalinga ,al padre spetta di fruire dei permessi in questione , nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001) , senza eccezioni ed   indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino,mentre per quanto non previsto  nella  circolare n.118 /09  resta fermo il disposto della circolare 112/2009.

 

REQUISITI IDONEITA’ ALLOGGI PER RICONGIUNGIMENTO IMMIGRATI

26/11/2009

 In relazione alle difficoltà interpretative  ed operative dei comuni   riguardo all’argomento di cui al titolo,il Ministero ha ritenuto di  intervenire con la circolare n.7170 del 18 scorso, precisando che gli  alloggi da considerare  idonei per il ricongiungimento familiare degli immigrati devono corrispondere «ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale”,sottolineando che   l’entrata in vigore delle nuove ‘disposizioni in materia di sicurezza pubblica‘ contenute nella legge 15 luglio 2009, n. 94  ha apportato talune modifiche al testo unico sull’immigrazione, sopprimendo il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, per la verifica dell’idoneità dell’alloggio. 

In sostanza ,per   evitare interpretazioni differenti, i comuni vengono ora invitati, nel rispetto della loro autonomia, a fare riferimento ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, anche per quanto attiene alla superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupant ,come  prescritti dal decreto del ministero della Sanità in data 5 luglio 1975, che  appaiono   coerenti con la direttiva Ue in materia di ricongiungimento familiare che assegna alla legge nazionale il compito «della verifica della disponibilità di un alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore».

ISTRUZIONI INPS PER CIGO

26/11/2009

 Si porta l’attenzione sulla circolare Inps n.117 del 24.11.9  concernente l’integrazione dei criteri  per le richieste di cigo da parte d’aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produione  ,come quella delle calzature.

La suddetta fa presente che i criteri  per la valutazione delle richieste  in parola , richiamati dalla circolare n. 249 del 28 novembre 1990,fino al 31 dicembre 2010, vanno valutati alla luce della lettera circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 5251 del 30 marzo 2009   ,che ha attualizzato il concetto di “evento improvviso ed imprevisto”   generante  la “crisi aziendale”, nel senso che questa non deve necessariamente ascriversi a fattispecie interne alla singola impresa ma a tutte le situazioni quali “riduzione delle commesse, perdita di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito” che – prolungandosi nel tempo – comportino ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali rientrando nelle previsioni dell’ art. 1, c. 5 l. 223/1991.

Tuttavia ,aggiunge  l’Istituto occorre tener conto del  fatto che nella valutazione  dei criteri in questione va data una particolare rilevanza al periodo dell’anno in cui si verifica la sospensione,così che  in tali casi occorrerà acquisire gli elementi che comprovano una reale mancanza di commesse  ,onde distinguere tali casi da quelli che sono riconducibili ad una ricorrente sosta stagionale per i quali si conferma l’applicabilità della  sopra citata  circolare n. 249/1990.

 

PILLOLE DI … GIURISPRUDENZA

26/11/2009

Si richiamal’attenzione sule seguenti decisioni della Corte di Cassazione  del 13 novembre 2009:

-Sentenza n. 24091/09 : nell’assunzione obbligatoria  dei lavoratori invalidi l’imprenditore non deve modificare o adeguare la propria organizzazione,sostenendo costi aggiuntivi,alle condizioni di salute del lavoratore protetto,nè creare per lui un nuovo posto di lavoro.Tuttavia è tenuto a reperire in azienda i posti compatibili  e,se necessario per salvare il posto dell’invalido ,il datore di lavoro deve redistribuire gli incarichi tra i lavoratori già in servizio ,procedendo al licenziamento soltato quando deta concreta possibilità si rivelaimpossibile.

-Sentenza n. 24092/09 : in tema di adeguamento della retribuzione (art.36 Costituzione),il giudice ,anche se il datore di lavoro non aderisce ad una dele organizzazioni sindacali firmatarie,puòassumere aparamtro il contratto colletttivo di settore,che rappresenta lo strumento piùadeguato per determinare il contenuto del diritto allaretribuzione ,con esclusione quindi dei compensi aggiuntivi ,degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima.

– Sentenzan. 24093: in tema di trasferimento d’azienda risulta vigente l’art.47 della lgge n.428 /90 che pone un obbligo d’informazione almeno 25  giorni prima alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali in capo al datoree di lavoro nella fase precedente il trasferimento   quano occupa più di 15 dipendenti .Il mancato adempimento di tale obbiga  costituisce comportamentpo contrario ai principi  di correttezzae buona fede ,il  cui inadempimento rileva come condotta antisindacale ,mentre i lavoratori ,avendo un interesse di fatto  al rispetto degli obblighi di comunicazione ,no sono legitimati  a far valere la carenza o falsità delle

-Senenza n. 24096: nel setore dello spettacolo ,affinche il rapporto di lavoro a termine possa ritenersi legittimo è necessario il concorso di una pluralità di requ siti ed  in particolare deve.

-fare riferimento ad un’esigenza di carattere temporaneo della programmazione televisiva o radiofonica;

– avere i caratteri dell’atipicità e singolarità rispetto adogni altro evento  organizzato dall’azienda;

-l’assunzione deve riguardare soggetti il cui apporto s’inserisce nello specifico programma o spettacolo con vincolo di necessità diretta. 

 – Sentenza n.24199/09 : il lavoratore licenziato illegitimamente che sceglie l’indennità sostitutiva al pòosto della reintegra  hadiitto a tuti gli stipendi fino all’effettivo pagamento dell’indenizzo.

CONTRASTO TRA MINISTERI LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO SU OPERATIVITA’ DURC PER COMMERCIANTI AMBULANTI

25/11/2009

L’art.11 bis della legge n.102 del 3.8.09,che ha convertito il decreto legge n.78/09,ha modificato gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n.114 del31 marzo 1998 ed è in vigore dal 5.8.09,prevede che i commercianti che operano su aree pubbliche (c.d. ambulanti) hanno l’obbligo di presentare il Durc al Comune all’atto della richiesta di autorizzazione dell’attività commerciale e che ,entro il 31 gennaio di ciascun anno,il Comune ha l’obbligo di acquisire il Durc per il rinnovo annuale dell’autorizzazione ,avvalendosi anche della collaborazione gratuita delleasssociazioni di categoria, ,restando inteso che la mancata presentazione iniziale ed annuale del predetto documento comporta la revoca dell’autorizzazione per il commercio ambulante.
 Intervenendo in merito     , il Ministero del Lavoro   con la nota della DGAI n.14909 del 12 ottobre  scorso ha chiarito che riguardando la disposizione di  cui al citato art . 11 bis materia riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni,occorre attendere l’emanazione delle leggi da parte delle stesse per l’operativita’ di detta disposizione,che pertanto ,secondo il parere ministeriale va considerata allo stato come norma d’indirizzo nei confronti della disciplina regionale.

Di parere  opposto risulta essere il  Ministero dello Sviluppo Economico ,che nellacircolare n.100166/09 dichiara di  ritenere  operativa la norma in questione, pure in  assenza di un’esplicita previsione normativa regionale   alla lu ce dei principi della Corte Costituzionale che in materia di professioni ha individuato come riservata allo Stato la competenza legislativa relativa all’accertamento dei requisiti, e di conseguenza  fornisce le relative istruzioni applicative   precisando  che:

-la nuova disciplina si applica per l’autorizzazione relativa al commercio sulle aree pubbliche svolto sui posteggi dati in concessione ed in caso di autorizzazione per l’esercizio in formaitinerante su qualiasiasi area pubblica che consente anche la partecipazione alle fiere  che si svolgo nella regione delcomune che l’ha ilasciata e in altre regioni ;

-l’obbligo del durc val per le nuove autorizzazioni richieste dal 5.8.09,mentre per quanti dispongono della autorizzazione la  verifica sulla regolarità contributiva avverrà in sede di presentazione annuale del documento,prevista entro il 31 gennaio prossimo;

-in mancanza di dipendenti  ,che rende tecnicamente non rilasciabile   il d urc,è possibile considerare valida la presentazione di  un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inps  insieme ad una dichiarazione attestante appunto l’impossibilità a presentare il durc .