Archive for luglio 2009

REGISTRATI CENTOMILA ACCESSI AL BLOG

31/07/2009

Prendendo atto che in data odierna questo blog ha registrato il superamento di centomila accessi,si desidera esprimere un sincero compiacimento ed un sentito apprezzamento a coloro che per semplice curiosità e/o interesse professionale hanno ritenuto di dedicare attenzione ai 434 posts pubblicati sino ad oggi .
Il risultato raggiunto porta a ritenere che è stato rispettato lo scopo che fu prefissato quando un anno fa circa venne deciso di aprire il blog.
Infatti ricordo che allora si dichiaro’ di voler continuare a seguire da “pensionato” le materie di lavoro e legislazione sociale a cui per tanti anni e sino al 31 luglio 2008 erano state fornite dedizione e passione da funzionario e da dirigente delle strutture territoriali del Ministero del Lavoro, sperando di fare cosa gradita esprimendo impressioni, valutazioni, pareri a fronte di provvedimenti legislativi, disposizioni amministrative, regolamentazioni collettive, pronunce della giurisprudenza e trattazioni della dottrina più autorevole riguardanti argomenti su rapporti di lavoro pubblico e privato, l legislazione previdenziale ed assicurativa, riforma delle retribuzioni, l relazioni sindacali, sicurezza sul lavoro, l attività di vigilanza, mercato del lavoro, etc.
Quanto allora programmato e regolarmente realizzato nei decorsi mesi,ha ottenuto costante ospitalità ,incontrando gradimento crescente da parte dei lettori, ai quali viene spontaneo indirizzare un ringraziamento ed un saluto con viva cordialità,con l’assicurazione assicurando di voler continuare con grande piacere ed immutata disponibilità nell’impegno , confidando di veder confermata la considerazione sinora ottenuta,

Resta inteso che la trattazione dei predetti aspetti avverrà soprattutto con riferimento a quanto interessa il mondo del lavoro della regione abruzzese, pur senza trascurare ambiti più generali.

Confido di suscitare l’attenzione e l’interesse dei destinatari di questa nota, dai quali, a seguito di consultazione del “blog” del sottoscritto, attendo di ricevere, anche in contraddittorio, commenti, suggerimenti, proposte e richieste, così da sviluppare ed approfondire determinati e specifici argomenti ritenuti di particolare ed effettivo richiamo per la pubblica opinione interessata agli stessi.

In tale prospettiva, riporto di seguito l’indirizzo del mio blog:

SCHEDA CONOSCITIVA SULLA LEGGE SICUREZZA

30/07/2009

Di seguito ,si evidenziano gli aspetti particolarmente significativI della legge n.94/09,contenente disposizioni in materia di sicurezza pubblica ,che saranno in vigore dall’8 agosto prossimo,

1. Viene istituito il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ,stabilendo che chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
2 .Per l’acquisto della cittadinanza italiana si stabilisce che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la medesima quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto in merito, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi,pur prevedendosi che i termini di cui sopra sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi .

3.Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro,il cui
gettito è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .

5. in ordine all’ in ngresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato si prevede che ,salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

6.Il ricongiungimento famliare risulta subordinato,oltre possesso di un reddito adeguato alavoro o daaltre fonti lecite,anche dalla disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. (Questa disposizione ha efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge).
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

7. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento ,mentre nonè richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;
8. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal testo unico .

9. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000 .
9. il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca .

10. È istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

11. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

12. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g)dell’art.27 T.U.(ossia lavoratori altamente specializzati,professori universitari e addetti a particolari lavorazioni) , è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato . La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all’ingresso dello straniero regolamento di cui al decreto del e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
Le disposizioni di cui sopra si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria .

13 E’ consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito . Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore.

14.Premesso che . Ai fini di cui T.U. , si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società,entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore , ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona .

16. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
17 Nei casi previsti sopra è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».

18. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

19 E’ autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
Il personale addetto ai servizi di cui sopra è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui sopra 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall’attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo .
Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme predette e con quanto stabilito dall’emanando del decreto Ministro Interno . Il prefetto comunica l’avvenuta cancellazione all’addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco sopra citato , dandone preventiva comunicazione al prefetto.
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in parola sono iscritti nell’elenco daistituire qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale dell’Interno13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui sopra in difformità da quanto previsto dalle norme e dal decreto ministeriale da emanare è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività citate soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione sopra stabilita.

20. Chiunque sporca le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 .

21. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni .

22.Gli enti locali possono avvalersi della collaborazione di associazioni fra cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locali eventi che si presume arrechino danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio locale ,avvalendosi in via prioritaria di associazioni costituite da appartenenti in congedo alle forze dell’ordine,forze armate ed altri corpi dello Stato.Le associazioni saranno iscritte dal Prefetto in appositi registri,mentre i relativi requisiti che devono risultare posseduti saranno stabiliti con provvedimento del Ministro dell’Interno.
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23.Per chi si mette alla guida sotto l’effetto di stupefacenti scatta la revoca della patente e la sospensione del certificato di abilitazione per la guida di motoveicoli e del certificato d’idoneità alla guida di ciclomotori o il divieto di conseguirli per un periodo fino ad anni tre.

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PER PENSIONATI INPDAP PAGAMENTO IRPEF A RATE.

30/07/2009

E’ quanto previsto dalla circolare n.16/2009 dell’Inpdap,che cosi’ intende evitare che i pensionati subiscano l’azzeramento o quanto meno una eccessiva riduzione della rata di pensione, in conseguenza del recupero del debito Irpef discendente dalla presentazione del Modello 730 relativo ai redditi 2008.
La rateizzazione in parola decorrera’ dalla pensione di agosto e si protrarrà sino a quella di dicembre c.a.,con esclusione della tredicesima mensilità ,e sarà applicata una ritenuta di un quinto della pensione ,se il rateo è d’importo mensile inferiore a 1.150 euro,mentre in caso d’importo superiore la ritenuta risulterà di misura tale da consentire all’interessato l’ incasso mensile netto di 916,40 euro.
Nell’ipotesi che il debito non venga estinto entro dicembre p.v.,agli interessati sara’ data comunicazione dell’importo rimanente affinchè provvedano direttamente al versamento all’Agenzia entrate competente,utilizzando il mod f24 precompilato allegato.
I pensionati non interessati alla rateizzazione in parola devono darne comunicazione scritta alla sede Inpdap di riferimento ,precisando di voler estinguere il proprio debito in unica soluzione.

NOVITA’ PER CONTRATTI SOLIDARIETA’

30/07/2009

Uno degli argomenti affrontati dal decreto legge anticrisi n. 78/09,che per la conversione è attualmente all’esame del Parlamento,avendo già ottenuto l’approvazione della Camera , concerne i contratti di solidarietà difensivi disciplinati dall’art.1 della legge n.863/1984
Infatti detto provvedimento prevede in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’aumento dal 60 all’80 % della misura della cigs riservata ai lavoratori interessati da riduzione di orario di lavoro per detti contratti , disponendo per la relativa spesa di 40 milioni di euro nel primo anno e di 150 milioni di euro nel secondo anno , conformandosi alle modalità operative che spettera’ al Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia ,fissare, nonchè realizzando il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga,mentre risulta assegnato sempre all’Inps il compito di monitorare le spese .
I contratti di solidarietà “difensivi” sono così definiti perche’ comportano una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare il licenziamento del personale in azienda e si distinguono da quelli “espansivi”,che,senza aver registrato un significativo seguito, hanno tale denominazione in quanto sono caratterizzati dall’aumento dei lavoratori neo assunti a tempo indeterminato per compensare la riduzione dell’orario di lavoro al personale già in forza dell’azienda interessata.
Come accennato lo scopo precipuo dei contratti di solidarietà “difensivi”, nell’ambito di una situazione di crisi aziendale temporanea ,appare quello di concorrere alla difesa dei livelli di occupazione ,evitando dei licenziamenti , restando precisato precisando che gli stessi sono di due tipi, a seconda che le imprese interessate sono ovvero non sono destinatarie della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria.

La fonti normative principali sui contratti di solidarietà difensivi per le imprese soggette al regime d’integrazione salariale straordinaria sono costituite dalla leggi n .n.155/81, n.416/81,n.863/84, n.48/88, n.223/91 , n.236/93 , n.491/94, n.608/96 e dal Decreto Ministro del Lavoro n.31445 del 20.8.2002,che appunto prevedono la possibilità per le aziende rientranti nel campo di applicazione della cigs di fare ricorso al trattamento d’integrazione salariale straordinaria,a seguito della stipula di un accordo tra azienda ed OO SS finalizzato alla riduzione concordata dell’orario di lavoro per superare l’esigenza di licenziare i dipendenti considerati in esubero, e che agisce nei confronti di tutti i lavoratori, perchè si iscrive all’interno di una fattispecie complessa comprensiva,oltre che del contratto di solidarietà,anche del provvedimento ministeriale di ammissione all’integrazione salariale.

Aziende che possono far ricorso ai contratti di solidarietà difensivi con la cigs

Possono stipulare i contratti in parola tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione della cigs,comprese le imprese appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizie.

Conseguentemente il trattamento d’integrazione viene riconosciuto soltanto alle imprese occupanti in media più di 15 dipendenti ( compresi gli apprendisti) nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione ministeriale di cassa integrazione guadagni ,mentre il predetto requisito occupazionale non è richiesto per le imprese editrici di giornali quotidiani,le agenzie di stampa a diffusione nazionale,nonche’ editrici e/o stampatrici di giornali periodici .

Invece appaiono escluse dall’applicazione del contratto di solidarietà le imprese che hanno richiesto l’ ammissione alle procedure concorsuali di cui all’art.3 della legge n.223/91 ovvero che sono assoggettate alle stesse.

Infine la procedura dei contratti di solidarietà non trova applicazione nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.Pertanto le imprese del settore edile che intendono utilizzare il contratto di solidarietà difensivo devono riportare nella documentazione richiesta allo scopo i nominativi dei lavoratori inseriti in modo permanente nella struttura aziendale,distinguendoli dagli altri appartenenti ai casi di cui sopra esclusi.

Lavoratori interessati

Possono essere beneficiari di CDS i lavoratori operai,impiegati,quadri ed i soci di cooperative di produzione e lavoro,che di conseguenza risultano essere i destinatari del diritto alla cigs,purchè abbiano un’anzianità di lavoro presso l’impresa di almeno 90 giorni ,compresi i dipendenti a tempo determinato non stagionale e con contratto d’inserimento.

Invece sono esclusi dal CDS :

– .i lavoratori impiegati nei cantieri edili per fine lavoro o per fine fase lavorativa;

– i dirigenti,gli apprendisti,i lavoranti a domicilio;

– i lavoratori stagionali.

Se il CDS interessa i lavoratori con rapporto part time, necessita dimostrare il carattere strutturale del lavoro a tempo parziale nella preesistente organizzazione del lavoro in azienda.

Durata contratti solidarietà

Il CDS ha una durata tra i 12 ed i 24 mesi,prorogabili per ulteriori 24 mesi ovvero per 36 mesi perle imprese dei territori meridionali (regione Abruzzo compresa ),ricordando pertaltro che l’art.1 comma 9 della legge 223/91 fissa il limite della cigs,compresa l’integrazione ordinaria e quella dei contratti di solidarietà ,a 36 mesi nel quinquennio (la cui periodicita’ decorre dall’11.8. 1991 )e di conseguenza il ricorso ai contratti di solidarietà oltre i 24 mesi deve risultare compatibile con la suddetta norma e quindi dovrebbe svilupparsi a cavallo di due quinquenni per un’utilizzazione massima conforme al rispetto dei limiti temporali consentiti di 48 o 60 mesi. Si aggiunge che qualora venga raggiunta la durata massima consentita,l’impresa per ricorrere nuovamente al CDS per le medesime unità aziendali deve attendere almeno 12 mesi .Infine si osserva che la riduzione dell’0rario prevista dal CDS può essere provvisoria ,quanto duratura .

Modalità distribuzione minore orario di lavoro

Azienda e sindacati possono fissare liberamente nel CDS la distribuzione del minore orario di lavoro previsto,mentre per modificare la riduzione programmata sarà necessario un nuovo accordo ed una nuova istanza per la cigs,nonche’ avvertendo che la riduzione di orario lavorativo può essere differenziata tra i dipendenti coinvolti dal CDS ed anche riguardare una parte soltanto dei lavoratori in forza . Resta specificato altresì che : – i contratti stipulati dal 6.11.2003 devono riguardare un numero di dipendenti superiore a quelli ritenuti in esubero ;- si ammette la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero,settimanale e mensile ;-la contrazione dell’orario di lavoro del CDS non può risultare simbolica; -di regola non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i dipendenti in solidarietà oltre il tempo pieno previsto dal ccnl applicato in azienda.

Principio di congruita’ per la riduzione dell’ orario

Le disposizioni in materia di CDS prevedono che, al fine di risultare congruo, il cds deve contenere una percentuale di riduzione di orario concordata dall’impresa con le oo ss tale che il numero delle ore non lavorate da tutti i dipendenti coinvolti risulti esattamente pari al numero di quelle che sarebbero state lavorate da quelli considerati esuberanti ,risultando peraltro ammessa una variazione percentuale inferiore o superiore al 30 %.In ogni caso necessita tener conto che ,se la riduzione interessa più della metà dei dipendenti dell’organico ,la riduzione dell’orario di lavoro non può superare il 50 %.

Sembra il caso di evidenziare altresì che,se le modalità della modifica in aumento dell’orario indicato nel CDS risultano prefissate nel medesimo ,è consentito effettuare temporanei aumenti dell’orario di lavoro per importanti esigenze aziendali,rispettando i limiti del normale orario contrattuale e dando comunicazione della variazione alla DRL territorialmente competente per ogni valutazione e determinazione .

Trattamento economico

Ai lavoratori coinvolti nel CDS spetta un trattamento corrispondente al 60 % della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro,che ,in mancanza di diverse specifiche disposizioni , attraverso l’anticipazione per conto dell’Istituto da parte dell’ azienda,deve essere pagata a carico dell’ Inps secondo le regole della cigs , con successivo conguaglio per l’impresa con i contributi dovuti ovvero con la richiesta da parte della stessa di eventuale rimborso secondo le regole proprie della cigs ,avvertendo che in caso di inadempimento aziendale ( per cessazione attività o di procedure concorsuali ),lo stesso Inps dispone il pagamento diretto della cigs ai dipendenti interessati,mentre per le imprese artigiane il pagamento diretto è disposto dal Ministero del Lavoro.

Benefici contributivi

Alle imprese per tutta la durata del CDS e sino al massimo di 24 mesi spetta la seguente riduzione della contribuzione assistenziale e previdenziale (^):

Datori lavoro Riduzione orario lavoro contrattuale

Più del 20% Più del 30%

Centro Nord (^) 25% (^) 35%

Sud ed Aree declino ind.le (^) 30% (^) 40%

Il beneficio della riduzione contributiva di cui sopra risulta altenativo ad altre forme di riduzione contributiva con riferimento ai lavoratori interessati al CDS e non già a tutti i dipendenti dell’impresa interessata.

Procedura per la stipulazione del CDS

Stante il l silenzio della legge ,nella scelta dei lavoratori da inserire nel contratto di solidarietà si applicano gli stessi criteri previsti per la cigs,compresa la rotazione ove tecnicamente possibile.

Per l’ammisione al CDS è necessaria prima la stipulazione (non necessariamente presso una sede istituzionale pubblica-ved.circolare ministero lavoro n.64/2000- e senza il preventivo avvio della procedura di mobilità riguardante il personale esuberante )di un contratto collettivo aziendale da parte delle rasppresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,contenente: numero dei lavoratori in esubero,distribuzione della riduzione dell’0rario lavorativo,motivazioni e cause delle eccedenze con riferimento ai seguenti elementi : risultato d’impresa,fatturato,risultato operativo,indebitamento facendo riferimento ai dati relativi al biennio precedente ,che fanno emergere un andamento negativo ovvero involutivo per l’impresa.Il contratto sottoscritto vincola le parti e non può essere modificato dall’impresa in modo unilaterale.

La legge non indica quale sia l’efficacia dell’accordo sindacale,nè sussiste specifica previsione legislativa sulla necessità o meno che l’accordo sia stipulato da tutti i sindacati presenti in azienda o da tutti quelli maggiormente rappresentativi .In ogni caso l’accordo vincola tutti i lavoratori coinvolti,compresi i dissenzienti e in non aderenti ai sindacati sottoscrittori,fermo restando che i singoli lavoratori possono pero’,anche se iscritti,impugnare l’accordo e chiederne la disapplicazione qualora ritengono violati i principi di correttezza o di non discriminazione.

Per l’approvazione del CDS risulta necessaria apposita istanza da parte dell’impresa interessata al Ministero del Lavoro -Direzione Generale Ammortizzatori Sociali-Divisione III,utilizzando il modulo di domanda CIGS-SOLID- 1 e la scheda n. 8,scaricabili dal sito web lavoro.gov.it, cliccando alla voce “tematiche” e poi proseguendo su “ammortizzatori sociali”, “contratti solidarietà” e “modulistica”, curando di rispettare le indicazioni contenute nel foglio delle istruzioni e tenendo conto che ciascuna domanda iniziale ovvero di proroga non può avere una durata superiore a 12 mesi ,mentre il decreto ministeriale di cigs avrà validità annuale.

Gli effetti del CDS sul rapporto di lavoro

Il contratto di solidarietà produce determinati effetti su alcuni aspetti del contratto di lavoro e sulle indennità assistenziali erogate da INPS ed INAIL ,che di seguito di riassumono :

A) Ferie

Le predette maturano in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali trova applicazione il CDS.

B) Mensiltà aggiuntive

Nei periodi di orario ridotto maturano due quote di mensilità aggiuntive: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate ed a quelle di assenza tutelata (malattia e/o infortunio) ; la seconda ,riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione d’orario,beneficia della parziale integrazione salariale.

C) T F R

Le quote di trattamento di fine rapporto ,nella misura dell’intera retribuzione persa,sono accantonate con addebito all’Inps.

D) Maternità

-se il congedo per maternità è in corso al momento del CDS,la lavoratrice continua a percepire l’indennità di maternità a carico dell’Inps

-se al termine del congedo per maternità la lavoratrice rientra fra i lavoratori a cui si applica il CDS,percepisce il trattamento previsto a tal fine

-se il congedo di maternità inizia durante il CDS,alla lavoratrice viene corrisposto sia il trattamento previsto dal CDS per le ore di riduzione di orario,sia l’indennità in misura proporzionata alle ore considerate lavorative

E) Infortunio sul lavoro

Occorre tener distinta l’ipotesi dell’infortunio verificatosi prima, da quella intervenuta dopo quest’ultimo.

F) Cassa integrazione guadagni

Nel casi di cigo,la contemporanea presenza risulta consentita, mentre per la cigs occorre riportarsi alla previsione dell’arrt.4 , c.1, della legge n.451/ 94 .

G ) Contributi figurativi

Spettano al lavoratore e sono da accrteditarsi d’ufficio e gli stessi risultano validi ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita’.

H) Malattia

Se la riduzione di orario risulta essere orizzontale o verticale con retribuzione costante, l’integrazione salariale è cumulabile con la prestazione di malattia,riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore in conseguenza del nuovo orario ridotto.

In caso di riduzione di orario di lavoro verticale con retribuzione variabile, per la malattia che si colloca nel periodo di piena occupazione spetta la sola indennità di malattia ,mentre per quella che cade in periodi di sospensione totale dal lavoro spetta solo la cigs.

I) Collocamento obbligatorio

Per le imprese soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge n.68/99,dalla data di stipula del CDS e per la durata dello stesso,si determina la sospensione per l’ applicazione di tale normativa.

Si conclude ribadendo che per il biennio 2009/2010,secondo le determinzioni contenute nell’emanando decreto del Ministero del Lavoro e dell’Economia ,l’intervento della cigs per i contratti di solidarietà che trovano applicazione dalla data d’entrata in vigore del decreto legge n.78/09,ossia dal 1° luglio 09 , risulta aumentato del 20% e precisando che tale variazione non riguarda i contratti di solidarietà disciplinati dall’art.5 della legge n.236/1993 destinati ai datori di lavoro esclusi dall’integrazione salariale straordinaria.

INTEGRATE RISORSE PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ZONE TERREMOTATE

29/07/2009

In data 28.7.09 la Regione ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro un nuovo Accordo che ha consentito l’assegnazione di ulteriori 30 milioni di euro ,in aggiunta ai 30 del D.M. del 7.7.09,per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori operanti nei comuni dell’Abruzzo colpiti dal terremoto.
L’assegnazione dei nuovi fondi,a riscontro di corrispondente formale richiesta avanzata dalla Regione, consentirà tra l’altro di prolungare adeguatamente il periodo della cig in deroga,che il CICAS nella riunione del 10 scorso aveva potuto prorogare soltanto per cinque settimane a causa dell’esaurimento delle somme disponibili a tale titolo.
Con il nuovo Accordo salgono da trenta a sessanta i milioni di euro su cui la collettività produttiva e lavorativa delle zone terremotate può contare per fronteggiare più a lungo e meglio grazie all’intervento degli ammortizzatori sociali in deroga le difficoltà esistenti per la crisi economica e finanziaria.
Ora si tratta di attendere le determinazioni che saranno decise dal CICAS nella prossima riunioni.

INDICAZIONI MINISTERO LAVORO PER RINVIO REGISTRAZIONI SU LIBRO UNICO PER FERIE COLETIVE

29/07/2009

Si richiama quanto trattato in argomento su questo blog il 26 scorso,pr segnalare la lettera circolare n.10964 del 28.7.09 del Ministero del Lavoro che fa riferimento all’elaborazione del Libro Unico Lavoro relativo al mese di luglio in cui numerose aziende sospendono l’attività per le ferie collettive .
In tale situazione,il Ministero afferma che l’operazione,legata ad imprenscindibili esigenze aziendali, costituisce un elemento giustificatvo per ricorrere ad una sfasatura parziale delle registrazioni e di coneguenza consente di effettuare la valorizzazione delle presenze nel LUL di luglio in via presuntiva,effettuando i relativi conguagli in quello del successivo mese di asto,da elaborare entro il 16 settembre,previa annotazione deldifferimento nel cedolino di luglio.

LA CAMERA APPROVA MANOVRA ANTICRISI

29/07/2009

Alla Camera in prima lettura ha superato l’esame la conversione del decreto legge n.78/09 ,contenente le misure anticrisi,che passa al Senato per l’approvazione definitiva .
Di seguito si evidenziano gli argomenti del provvedimento in materia di lavoro che sono di particolare rilievo ed interesse.
A) in primo luogo si richiama l’attenzione sul c.d.premio di occupazione e sul potenziamento degli ammortizzatori sociali.
Per quanto riguarda il primo , il il provvedimento , per incentivare la conservazione e valorizzazione del personale dipendente,prevede in via sperimentale nel biennio 2009/2010 che i percettori di trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati dall’impresa di appartenenza a partecipare a progetti di formazione o riqualificazione,che possono includere attività produttiva finalizzata all’apprendimento.
A tale scopo sarà neccessario che le imprese interessate provvedano a stipulare uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con le medesime parti sociali con cui risulta sottoscritta l’intesa sul ricorso agli ammortizzatori sociali.
Ai partecipanti alle predette attività formative dalle imprese di appartenenza sarà liquidata a titolo retributivo la differenza tra l’ammortizzatore sociale e la retribuzione ,a condizione che abbiano in corso un rapporto di lavoro e siano interessati da sospensione lavorativa con l’intervento dell’integrazione salariale.
Per finanziare la spesa derivante dall’attuazione di quanto sopra ,è previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2009 e di 150 milioni di euro per l’anno successivo,mentre entro trenta giorni con decreto del Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia ,saranno definite le modalità sul procedimento per l’ accordo e sulle comunicazioni all’Inps anche ai fini del monitoraggio della spesa.
B) In ordine agli ammortizzatori sociali ,è da evidenziare che il provvedimento in esame disciplina la destinazione di 25 milioni di euro nel 2009 per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cigs per cessazione di attività da realizzare sulla base di specifici accordi in sede governativa comportanti la verifica che sia stato concretamente attuato il piano di gestione delle eccedenza.
Inoltre prevede in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’aumento dal 60 all’80 % della misura della cigs riservata ai lavoratori interessati da riduzione di orario di lavoro per i contratti di solidarietà difensivi di cui all’art.1 della legge n.863/84, disponendo per la relativa spesa di 40 milioni di euro nel primo anno e di 150 milioni di euro nel secondo anno , conformandosi alle modalità operative che spettera’ al Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia ,fissare, nonchè realizzando il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga,mentre risulta assegnato sempre all’Inps il compito di monitorare le spese da sostenere .
Infine nel decreto legge si stabilisce l’erogazione di un bonus per l’avvio di attività produttive, nel senso che:
a) i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito hanno la possibilità di mantenere le mensilità di trattamento non ancora fruite qualora ne fanno richiesta per intraprendere una nuova attività autonoma,un’auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa ,cumulando tale bonus con l’incentivo per il credito alla cooperazione ex lege n.49/1985 ,restando stabilito che se trattasi di beneficiario di cig in deroga ,il lavoratore per ottenere il bonus in parola deve prima dimettersi dall’impresa di appartenenza .Le modalita ‘ e le condizioni per dare attuazione a quanto sopra saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia;
b) in via sperimentale per il biennio 2009/2010 il percettore di cigs per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa,di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale , può richiedere, per intraprendere un’attività autonoma,per avviare un’auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa , le mensilità del trattamento d’integrazione salariale straordinaria deliberate ,ma non ancora fruite ed in aggiunta , se trattasi di soggetto rientrante nelle previsioni di cui all’art.16 della legge n.223/91, del trattamento di mobilità per numero di mesi pari a 12, a condizione che, dopo l’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo, il lavoratore si dimetta dall’impresa di appartenenza .
Anche in questo caso il predetto bonus è cumulabile con il beneficio previsto dalle norme sul credito alle cooperative contenute nella legge n.49/1985
D) Altro argomento di particolare interesse è la regolarizzazione di colf e badanti,da attuare nel rispetto di quanto segue:
1) la regolarizzazione potrà essere attuata dai datori di lavoro italiani, dell’UE ed extracomunitari in possesso della carta di soggiorno;
2) potrà essere regolarizzata l’occupazione non regolare di lavoratori italiani,comunitari o extracomunitari impegnati nell’assistenza del datore di lavoro o di componenti della famiglia dello stesso, con patologia o handicap che limitano l’ autossufficienza,nonchè in attivita di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
3)la regolarizzazione sara’ limitata ad un solo lavoratore per i domestici e a due lavoratori per le badanti
4) per essere regolarizzati i lavoratori devono risultare occupati da almeno tre mesi al 30.6.09 ed essere in forza all’atto di presentazione della domanda di regolarizzazione,che è esclusa per gli extracomunitari a carico dei quali risulta adottato provvedimento di espulsione,di segnalazione per la non ammissione sul territorio italiano ,di condanna ,anche se con sentenza non definitiva, per i reati di cui agli art.380 e 381 c.p.p. (arresto in flagranza di reato );
5) la domanda di sanatoria andrà presentata nel periodo 1/30 settembre p.v.all’Inps (Lavoratori nazionali o comunitari) o allo Sportello Unico Immigrazione (lavoratori extracomunitari) ;
6) la richiesta di regolarizzazzione( in modalità informatica) comporterà il pagamento di euro 500 di contributo per ogni lavoratore ed inoltre il versamento dei contributi e previdenziali ed assistenziali per il periodo di lavoro precedente al 30 giugno 2009 maggiorati degli interessi ;
7) l’emersione dal lavoro irregolare comporterà l’estinsione dei reati e degli illeciti amministrativi discendenti da violazioni di norme riguardanti l’ingresso ed il soggiorno in Italia,nonchè di quelle finanziarie,fiscali,previdenziali ed assistenziali sull’impiego dei lavoratori .
E) Di sicuro rilievo appaiono c alcune questioni in materia d’invalidità civile attribuite alla competenza dell’Inps.
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Infatti, , oltre alle misure di innovazione e semplificazione nel processo di presentazione e riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 gennaio 2010, risultano introdotte rilevanti modifiche , che sono immediatamente operative , riguardanti la soppressione sia della previsione della notifica degli atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità civile agli uffici dell’Avvocatura dello Stato, sia di quella che nei medesimi giudizi debba essere considerato litisconsorte necessario il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio c.a. l l’Inps è l’unico legittimato passivo nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità civile.
Inoltre disponendosi che nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore delle sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di procedura civile. Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS, all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS ,appare evidente che si individua nell’Istituto il centro di responsabilità per la gestione coordinata delle attività e delle informazioni gestionali ed economiche connesse al processo di riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
F) Non meno interessanti sono le novità contenute nel provvedimento approvato alla Camera in materia di pensioni.
Infatti in primo luogo èstato inserito un a modifica secondo cui si torna indietro in merito al pensionamento di anzianità dei dipendenti pubblici.Nel senso che torna ad applicarsi la disposizione introdotta dal decreto legge n.112/08 ,ma abrogata dalla legge n.15/09 , in virtù della quale per andare in pensione nella pubblica amministrazione non occorreranno 40 anni di contributi effettivi,ma conteranno anche l’eventuale contribuzione figurativa, come quella del riscatto della laurea o del periodo di leva.
Tale previsione sarà valida per il triennio 2009 /2010 e riguarderà tutto il personale pubblico ,dirigenti compresi,restando esclusi dalla disposizione in parola soltanto magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
Durante gli anni 2009, 2010 e 2011 i dipendenti pubblici,pertanto,potranno essere posti in pensione dall’ Amministrazione di appartenenza al maturare di 40 anni di contributi sia figurativi sia da riscatto con superamento della norma attualmente attualmente contenuta nella riforma Brunetta riguardante la sola contribuzione effettiva.
L’emendamento approvato sabilisce appunto che le amministrazioni pubbliche possono «a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente» risolvere «unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi ,fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici».
Spetterà poi ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri Criteri stabilire modalità applicative per i comparti sicurezza, difesa e affari esteri , da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo via libera del Cdm su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione di concerto con il Tesoro e altri ministeri competenti. Infine nella norma in esame si chiarisce che restano ferme tutte le cessazioni per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni decise dalle pubbliche amministrazioni e i preavvisi disposti dalle amministrazioni per il compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni che ne derivano.
A quanto sopra si aggiungono altre due novità per le pensioni.
La prima concerne le pensioni di vecchiaia e di anziatità per uomini e donne e prevede l’introduziopne di un meccanismo avente lo scopo di adeguare periodicamente i requisiti dell’età anagrafica per accedere alla pensione all’incremento della speranza di vita ,secondo quanto risulta stabilito da Istart ed Eurostat in riferimento al precedente quinquennio,che partirebbe da gennaio 2015 ,applicando le regole contenute in apposito regolamento da approvare entro il 2014 e che in ogni caso non dovrebbe comportare per il primo incremento una variazione superiore a tre mesi.
La seconda novità è legata all’esigenza di rispettare la sentenza della Corte di Giustizia Europa che ha richiamato il nostro il Paese per la differenza sul limite di età tra donne e uomini del pubblico impiego per il pensionamento di vecchiaia.
Secondo la previsione della normativa predisposta le pubbliche dipendenti dal 1° gennaio 2018 andrebbero in pensione a 65 anni d’età.
In particolare si prevede che l’età di pensionamento aumenti gradualmente , ossia che : dal 1 ° gennaio 2010 si andrebbe in pensione a 61 anni ,dal 1° gennaio 2012 a 62 anni,dal 1° gennaio 2014 a 63 anni,dal 1° gennaio 2016 a 64 anni ed infine dal 1° gennaio 2018 a 65 anni.
Tuttavia ,a salvaguardia dei diritti acquisiti , nella normativa citata , che competerà al Parlamento discutere ed approvare secondo il consueto iter , si stabilisce che :
– a) restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati ,nonche’ le disposizioni di cui all’art.2 dec.leg.vo n.166/1997,relativo al regime pensionistico iscritti Fondo pensioni sportivi professionisti istituito presso l’Enpals;
b) le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12.2009 i requisiti d’età e di anzianità contributiva privisti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia,conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
F) Da non trascurare è la previsione per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. della possibilità “eccezionale” da parte del ministero del Lavoro di emanare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione , disposizioni urgenti, anche, in deroga alle norme in materia di ammortizzatori .

G) In materia di precari della P. A. previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. si stabilisce un percorso di reclutamento speciale, per il triennio dal 2010 al 2012, fondato sul concorso pubblico, per il personale che pur avendo i requisiti previsti dalle citate leggi finanziarie non può beneficiare dei percorsi di stabilizzazione disciplinati essendo la vigenza degli stessi limitata al 31 dicembre 2009. E’ data possibilità, anche, alle amministrazioni di poter riservare ai precari una percentuale non superiore al 40% dei posti complessivi messi a concorso. Tale percentuale può salire al 50% per i comuni che si costituiscono in unione. Infine si stabilisce che le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

H) Al fini di sostenere nell’attuale periodo di forte l’export dei prodotti italiani all’estero, stabilita l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del direttore delle Entrate del 16 novembre 2007), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.
La norma in esame prevede che l’esclusione vale a decorrere dal periodo d’imposta 2010, ossia che l’agevolazione venga fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due annualità interessate (2009 e 2010), senza che essa incida sul calcolo e versamento degli acconti. Si chiarisce, quindi, che il beneficio si applica sugli investimenti indipendentemente dal realizzo dell’utile e l’agevolazione non rileva ai fini delle determinazione degli acconti d’imposta. Per quanto riguarda, poi, le attività industriali soggette a rischi di incidenti sul lavoro, si subordina la concessione degli incentivi al comprovato adempimento degli obblighi previsti sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Ai fini antielusivi, si prevede che l’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto. L’incentivo fiscale è revocato, pure, qualora i beni oggetto di investimento siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (See). Si introduce, poi, un regime di detassazione quinquennale in favore degli aumenti di capitale delle società fino a 500mila euro sottoscritte da persone fisiche: si presume un rendimento del 3% annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di aumento del capitale e per i 4 successivi. Infine, per aiutare le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Ministero Economia ed Abi si accorderanno per contenere gli oneri finanziari sulle citate piccole e medie aziende.
IN materia di visite fiscali nel settore pubblico,risulta stabilito che il pagamento delle stesse sono la carico delle ASL, che avranno per questo scopo un finanziamento ulteriore, considerato come gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Inoltre si torna , alla reperibilità a casa del personale pubblico malato di 4 ore : dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Infine si chiarisce che l’equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, al trattamento economico fondamentale, limitatamente alle assenze per malattia, avvenga a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anziché a decorrere dall’anno 2009.

OBBLIGO PUBBLICAZIONE DATI DIRIGENTI E PERSONALE PP.AA.

29/07/2009

Il Dipartimento della Funzione Pubblica,in attuazione di quanto stabilito dalla legge n.69/09,in vigore dal 4 luglio corrente,con circolare n.3 del17.7.09 fornisce direttive al fine di consentire a tutte le Amministrazioni Pubbliche omogeneità ed uniformità rispetto all’obbligo di pubblicità dei dati relativi alla dirigenza ed ai tassi di assenza e di maggiore presenza del personale.
In primo luogo le indicazioni ministeriali , in riferimento all’obbligo di pubblicare sul sito internet le retribuzioni annuali ,i curricula vitae,gli indirizzi di posta elettronica ed i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti, chiariscono che detta incombenza concerne tutti i dirigenti,anche di livello apicale ,delle Amministrazioni di cui all’art.1 ,comma 2,del d.leg.vo n.165/01 ,nonchè i segretari comunli e provinciali di livello A,B e C ed inoltre precisano gli elementi che devono risultare pubblicati per ciascuna voce prevista .
Successivamente la circolare si occupa della divulgazione dei dati relativi alle ass enze ed alle presenze del personale appartenenti agli uffici delle PP.AA. ,sottolineando che tale operazione che appare finlizzata a consentire il monitoraggio dei dati e a migliorare la produttività delle strutture.
Al riguardo la nota del Dipatimento della F.P. prevede che per ogni ufficio od unità produttiva di livello dirigenziale si deve provvedere a rendere noti con cadenza mensile sul sito i dati delle presenze e delle assenze ,rapportando per le prime il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento e per le seconde il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati dal personale ell’ufficio, , od unità organizzativa,dirigente compreso, al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento .
Infine la circolare, dopo aver fonito suggerimenti sulle modalità per rendere i dati facilmente reperibili ed accessibili sul sito, auspica che la pubblicazione dei dati in questione avvenga entro il corrente mese di luglio 2009 con relativa comunicazione degli stessi al Dipartimento a mezzo posta elettronica.

ISTRUZIONI OPERATIVE INPS E MODULISTICA PER CIG IN DEROGA

28/07/2009

Dopo quelle contenute nel messaggio n.13613 del15 giugno scoso,l’Inps con ilmessaggion.16358 del 20.7.09fornisce nuove istruzioni operative e la modulistica definitiva da utilizzare per la cig in deroga,tenendo distinta l’ipotesi di integrazione salariale in deroga per imprese localizzate in unica Regione,da qualla di imprese situate in piu Regioni.
Nel primo caso ,l’impresa dovra’ presentare la domanda alla Regione (ovvero nelle Regioni Liguria,Puglia,Marche , Abruzzo e Sardegna alla Direzione Regionale del Lavoro,nelle Province Autonome di Trento e Bolzano alle rispettive DirezioniProvinciali del Lavoro) e la Regione ,la DRL o la DPL deciderà sulle domande adottando un provvdimento di autorizzazione .
La domanda per la cig in deroga, distintamente per ogni unità produttiva interessata, va presentata utilizzando il modello IG15/Deroga, pubblicato sul sito Inps -Servizi on line-Modulistica-Ultimi 5 modelli – da compilare e trasmettere in via telematica ,previo accreditamento da conseguire seguendo le istruzioni presenti nell’Allegati nn 1,2 e del Messaggio sopracitato n.13613 del 15.06.09, ,che al punto 1.c descrive altresì la procedura per la trasmissione del provvedimento autorizzatorio della cig inderoga all’Inps.
Sulla base del provvedimeno di autorizzazione,gli operatore di sede dell’Istituto previdenziale procedono all’autorizzazione della prestazione mediante l’acquisizione del modello IG15/Deroga .
Per le domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2009 ,il decreto interministeriale n.46449/09 finanzierà il 70% dell’indennità con l’intera contribuzione figurativa,mentre,in connessione con la partecipazione a percorsi di politica attiva,il restante 30% dell’indennità erogata sarà invece posto a carico delle risorse del FSE di cui ai programmi operativi regionali (POR) .
Se si tratta di imprese interessate alla cig in deroga localizzate in più Regioni,la domanda d’intervento in deroga,previo accordo in sede governativa, deve essere presentata al Ministero del Lavoro -Direzione Ammortizzatori Sociali ed Incentivi all’Ocupazione-, che in caso di riscontro positivo determinerà un decreto interministeriale.Il modello di domanda di cigs in deroga è rinvenibile sul sito lavoro.gov.it, seguendo il seguente percorso:Aree tematiche-Ammortizzatori sociali-Concessioni in deroga-Modello domanda.
Anche a fronte di un decreto interministeriale unico,l’impresa dovra’ presentare all’Inps un IG15/Deroga per ogni unità produttiva interessata,indicando,qualora si chiede l’anticipazione ai sensi del’art.7 ter ,coma 3,del dec.legge n.5/09,il numero del decreto interministeriale di concessione dell’intervento.
Infine si evidenzia che il messaggio in esame prevede che allo scopo di coprire tutte le possibili tipologie di cig,comprese quelle a conguaglio,la dichiarazione di disponibilità dovrà essere resa dal lavoratore all’impresa utilizzando il modello DID-Cod .SR105,allegato al messaggio ,ma anche scaricabile sul sito Inps-Servizi o line-Modulistica-Ultimi modellipubblicati- L’impresa dovrà mantenere presso di sè i modelli firmati dai lavoratori e dichiarare tale situazione nell’ambito del modello IG15/Derogainviando contestualmente l’elnco dei beneficiari dell’integrazione salariale.
Il messaggio conclude sia rinviando al Servizio di assistenza amministrativa ,che può fornire risposta a quesiti inviati alla caselladi posta elettronca Help-CIG@inps.it ,sia richiamando l’attenzione dei referenti regionali degli mmortizzatori sociali dell’Inps per ogni utile intervnto per prevenire ituazioni di criticità a livello locale .

MODALITA’ RECUPERO CONTRIBUZIONE INAIL ZONE TERREMOTO ABRUZZO

28/07/2009

Con nota Prot. n. 7359 del 20.7.2009 l’Inail evidenzia alle strutture ed all’utenza che il decreto-legge 1 luglio 2009 n. 782 ha stabilito le modalità di recupero dei premi sospesi a seguito del sisma che ha colpito la regione Abruzzo ,disponendo all’ articolo 25, comma 3, i che “la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010”.

Pertanto, il versamento della prima rata deve avvenire entro il 16 gennaio 2010 e i successivi pagamenti rateali devono essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati .

l’Istituto ricorda altresì che il provvedimento interessa i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi (artigiani, soci di società non artigiane, ecc.) operanti alla data del 6 aprile 2009 nei territori individuati dal decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, per i quali l’OPCM n. 3754 ha sospeso i pagamenti dal 6 aprile al 30 novembre 2009.
A commento di quanto sopra si osserva che le indicazioni fornite dall’Inail circa il recupero della contribuzione dovranno essere modificate a seguito del comunicato del Ministro dell’Economia,pubblicizzato dai mezzi d’informazione in data odierna, circa il rinvio per quattro-cinque anni del pagamento delle tasse e dei contributi per i terremotati , che spetterà ad apposita Ordinanza della Protezione civile disporre.