Uno degli argomenti affrontati dal decreto legge anticrisi n. 78/09,che per la conversione è attualmente all’esame del Parlamento,avendo già ottenuto l’approvazione della Camera , concerne i contratti di solidarietà difensivi disciplinati dall’art.1 della legge n.863/1984
Infatti detto provvedimento prevede in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’aumento dal 60 all’80 % della misura della cigs riservata ai lavoratori interessati da riduzione di orario di lavoro per detti contratti , disponendo per la relativa spesa di 40 milioni di euro nel primo anno e di 150 milioni di euro nel secondo anno , conformandosi alle modalità operative che spettera’ al Ministro del Lavoro,di concerto con quello dell’Economia ,fissare, nonchè realizzando il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga,mentre risulta assegnato sempre all’Inps il compito di monitorare le spese .
I contratti di solidarietà “difensivi” sono così definiti perche’ comportano una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare il licenziamento del personale in azienda e si distinguono da quelli “espansivi”,che,senza aver registrato un significativo seguito, hanno tale denominazione in quanto sono caratterizzati dall’aumento dei lavoratori neo assunti a tempo indeterminato per compensare la riduzione dell’orario di lavoro al personale già in forza dell’azienda interessata.
Come accennato lo scopo precipuo dei contratti di solidarietà “difensivi”, nell’ambito di una situazione di crisi aziendale temporanea ,appare quello di concorrere alla difesa dei livelli di occupazione ,evitando dei licenziamenti , restando precisato precisando che gli stessi sono di due tipi, a seconda che le imprese interessate sono ovvero non sono destinatarie della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria.
La fonti normative principali sui contratti di solidarietà difensivi per le imprese soggette al regime d’integrazione salariale straordinaria sono costituite dalla leggi n .n.155/81, n.416/81,n.863/84, n.48/88, n.223/91 , n.236/93 , n.491/94, n.608/96 e dal Decreto Ministro del Lavoro n.31445 del 20.8.2002,che appunto prevedono la possibilità per le aziende rientranti nel campo di applicazione della cigs di fare ricorso al trattamento d’integrazione salariale straordinaria,a seguito della stipula di un accordo tra azienda ed OO SS finalizzato alla riduzione concordata dell’orario di lavoro per superare l’esigenza di licenziare i dipendenti considerati in esubero, e che agisce nei confronti di tutti i lavoratori, perchè si iscrive all’interno di una fattispecie complessa comprensiva,oltre che del contratto di solidarietà,anche del provvedimento ministeriale di ammissione all’integrazione salariale.
Aziende che possono far ricorso ai contratti di solidarietà difensivi con la cigs
Possono stipulare i contratti in parola tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione della cigs,comprese le imprese appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizie.
Conseguentemente il trattamento d’integrazione viene riconosciuto soltanto alle imprese occupanti in media più di 15 dipendenti ( compresi gli apprendisti) nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione ministeriale di cassa integrazione guadagni ,mentre il predetto requisito occupazionale non è richiesto per le imprese editrici di giornali quotidiani,le agenzie di stampa a diffusione nazionale,nonche’ editrici e/o stampatrici di giornali periodici .
Invece appaiono escluse dall’applicazione del contratto di solidarietà le imprese che hanno richiesto l’ ammissione alle procedure concorsuali di cui all’art.3 della legge n.223/91 ovvero che sono assoggettate alle stesse.
Infine la procedura dei contratti di solidarietà non trova applicazione nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.Pertanto le imprese del settore edile che intendono utilizzare il contratto di solidarietà difensivo devono riportare nella documentazione richiesta allo scopo i nominativi dei lavoratori inseriti in modo permanente nella struttura aziendale,distinguendoli dagli altri appartenenti ai casi di cui sopra esclusi.
Lavoratori interessati
Possono essere beneficiari di CDS i lavoratori operai,impiegati,quadri ed i soci di cooperative di produzione e lavoro,che di conseguenza risultano essere i destinatari del diritto alla cigs,purchè abbiano un’anzianità di lavoro presso l’impresa di almeno 90 giorni ,compresi i dipendenti a tempo determinato non stagionale e con contratto d’inserimento.
Invece sono esclusi dal CDS :
– .i lavoratori impiegati nei cantieri edili per fine lavoro o per fine fase lavorativa;
– i dirigenti,gli apprendisti,i lavoranti a domicilio;
– i lavoratori stagionali.
Se il CDS interessa i lavoratori con rapporto part time, necessita dimostrare il carattere strutturale del lavoro a tempo parziale nella preesistente organizzazione del lavoro in azienda.
Durata contratti solidarietà
Il CDS ha una durata tra i 12 ed i 24 mesi,prorogabili per ulteriori 24 mesi ovvero per 36 mesi perle imprese dei territori meridionali (regione Abruzzo compresa ),ricordando pertaltro che l’art.1 comma 9 della legge 223/91 fissa il limite della cigs,compresa l’integrazione ordinaria e quella dei contratti di solidarietà ,a 36 mesi nel quinquennio (la cui periodicita’ decorre dall’11.8. 1991 )e di conseguenza il ricorso ai contratti di solidarietà oltre i 24 mesi deve risultare compatibile con la suddetta norma e quindi dovrebbe svilupparsi a cavallo di due quinquenni per un’utilizzazione massima conforme al rispetto dei limiti temporali consentiti di 48 o 60 mesi. Si aggiunge che qualora venga raggiunta la durata massima consentita,l’impresa per ricorrere nuovamente al CDS per le medesime unità aziendali deve attendere almeno 12 mesi .Infine si osserva che la riduzione dell’0rario prevista dal CDS può essere provvisoria ,quanto duratura .
Modalità distribuzione minore orario di lavoro
Azienda e sindacati possono fissare liberamente nel CDS la distribuzione del minore orario di lavoro previsto,mentre per modificare la riduzione programmata sarà necessario un nuovo accordo ed una nuova istanza per la cigs,nonche’ avvertendo che la riduzione di orario lavorativo può essere differenziata tra i dipendenti coinvolti dal CDS ed anche riguardare una parte soltanto dei lavoratori in forza . Resta specificato altresì che : – i contratti stipulati dal 6.11.2003 devono riguardare un numero di dipendenti superiore a quelli ritenuti in esubero ;- si ammette la riduzione dell’orario di lavoro giornaliero,settimanale e mensile ;-la contrazione dell’orario di lavoro del CDS non può risultare simbolica; -di regola non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i dipendenti in solidarietà oltre il tempo pieno previsto dal ccnl applicato in azienda.
Principio di congruita’ per la riduzione dell’ orario
Le disposizioni in materia di CDS prevedono che, al fine di risultare congruo, il cds deve contenere una percentuale di riduzione di orario concordata dall’impresa con le oo ss tale che il numero delle ore non lavorate da tutti i dipendenti coinvolti risulti esattamente pari al numero di quelle che sarebbero state lavorate da quelli considerati esuberanti ,risultando peraltro ammessa una variazione percentuale inferiore o superiore al 30 %.In ogni caso necessita tener conto che ,se la riduzione interessa più della metà dei dipendenti dell’organico ,la riduzione dell’orario di lavoro non può superare il 50 %.
Sembra il caso di evidenziare altresì che,se le modalità della modifica in aumento dell’orario indicato nel CDS risultano prefissate nel medesimo ,è consentito effettuare temporanei aumenti dell’orario di lavoro per importanti esigenze aziendali,rispettando i limiti del normale orario contrattuale e dando comunicazione della variazione alla DRL territorialmente competente per ogni valutazione e determinazione .
Trattamento economico
Ai lavoratori coinvolti nel CDS spetta un trattamento corrispondente al 60 % della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro,che ,in mancanza di diverse specifiche disposizioni , attraverso l’anticipazione per conto dell’Istituto da parte dell’ azienda,deve essere pagata a carico dell’ Inps secondo le regole della cigs , con successivo conguaglio per l’impresa con i contributi dovuti ovvero con la richiesta da parte della stessa di eventuale rimborso secondo le regole proprie della cigs ,avvertendo che in caso di inadempimento aziendale ( per cessazione attività o di procedure concorsuali ),lo stesso Inps dispone il pagamento diretto della cigs ai dipendenti interessati,mentre per le imprese artigiane il pagamento diretto è disposto dal Ministero del Lavoro.
Benefici contributivi
Alle imprese per tutta la durata del CDS e sino al massimo di 24 mesi spetta la seguente riduzione della contribuzione assistenziale e previdenziale (^):
Datori lavoro Riduzione orario lavoro contrattuale
Più del 20% Più del 30%
Centro Nord (^) 25% (^) 35%
Sud ed Aree declino ind.le (^) 30% (^) 40%
Il beneficio della riduzione contributiva di cui sopra risulta altenativo ad altre forme di riduzione contributiva con riferimento ai lavoratori interessati al CDS e non già a tutti i dipendenti dell’impresa interessata.
Procedura per la stipulazione del CDS
Stante il l silenzio della legge ,nella scelta dei lavoratori da inserire nel contratto di solidarietà si applicano gli stessi criteri previsti per la cigs,compresa la rotazione ove tecnicamente possibile.
Per l’ammisione al CDS è necessaria prima la stipulazione (non necessariamente presso una sede istituzionale pubblica-ved.circolare ministero lavoro n.64/2000- e senza il preventivo avvio della procedura di mobilità riguardante il personale esuberante )di un contratto collettivo aziendale da parte delle rasppresentanze sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,contenente: numero dei lavoratori in esubero,distribuzione della riduzione dell’0rario lavorativo,motivazioni e cause delle eccedenze con riferimento ai seguenti elementi : risultato d’impresa,fatturato,risultato operativo,indebitamento facendo riferimento ai dati relativi al biennio precedente ,che fanno emergere un andamento negativo ovvero involutivo per l’impresa.Il contratto sottoscritto vincola le parti e non può essere modificato dall’impresa in modo unilaterale.
La legge non indica quale sia l’efficacia dell’accordo sindacale,nè sussiste specifica previsione legislativa sulla necessità o meno che l’accordo sia stipulato da tutti i sindacati presenti in azienda o da tutti quelli maggiormente rappresentativi .In ogni caso l’accordo vincola tutti i lavoratori coinvolti,compresi i dissenzienti e in non aderenti ai sindacati sottoscrittori,fermo restando che i singoli lavoratori possono pero’,anche se iscritti,impugnare l’accordo e chiederne la disapplicazione qualora ritengono violati i principi di correttezza o di non discriminazione.
Per l’approvazione del CDS risulta necessaria apposita istanza da parte dell’impresa interessata al Ministero del Lavoro -Direzione Generale Ammortizzatori Sociali-Divisione III,utilizzando il modulo di domanda CIGS-SOLID- 1 e la scheda n. 8,scaricabili dal sito web lavoro.gov.it, cliccando alla voce “tematiche” e poi proseguendo su “ammortizzatori sociali”, “contratti solidarietà” e “modulistica”, curando di rispettare le indicazioni contenute nel foglio delle istruzioni e tenendo conto che ciascuna domanda iniziale ovvero di proroga non può avere una durata superiore a 12 mesi ,mentre il decreto ministeriale di cigs avrà validità annuale.
Gli effetti del CDS sul rapporto di lavoro
Il contratto di solidarietà produce determinati effetti su alcuni aspetti del contratto di lavoro e sulle indennità assistenziali erogate da INPS ed INAIL ,che di seguito di riassumono :
A) Ferie
Le predette maturano in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali trova applicazione il CDS.
B) Mensiltà aggiuntive
Nei periodi di orario ridotto maturano due quote di mensilità aggiuntive: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate ed a quelle di assenza tutelata (malattia e/o infortunio) ; la seconda ,riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione d’orario,beneficia della parziale integrazione salariale.
C) T F R
Le quote di trattamento di fine rapporto ,nella misura dell’intera retribuzione persa,sono accantonate con addebito all’Inps.
D) Maternità
-se il congedo per maternità è in corso al momento del CDS,la lavoratrice continua a percepire l’indennità di maternità a carico dell’Inps
-se al termine del congedo per maternità la lavoratrice rientra fra i lavoratori a cui si applica il CDS,percepisce il trattamento previsto a tal fine
-se il congedo di maternità inizia durante il CDS,alla lavoratrice viene corrisposto sia il trattamento previsto dal CDS per le ore di riduzione di orario,sia l’indennità in misura proporzionata alle ore considerate lavorative
E) Infortunio sul lavoro
Occorre tener distinta l’ipotesi dell’infortunio verificatosi prima, da quella intervenuta dopo quest’ultimo.
F) Cassa integrazione guadagni
Nel casi di cigo,la contemporanea presenza risulta consentita, mentre per la cigs occorre riportarsi alla previsione dell’arrt.4 , c.1, della legge n.451/ 94 .
G ) Contributi figurativi
Spettano al lavoratore e sono da accrteditarsi d’ufficio e gli stessi risultano validi ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita’.
H) Malattia
Se la riduzione di orario risulta essere orizzontale o verticale con retribuzione costante, l’integrazione salariale è cumulabile con la prestazione di malattia,riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore in conseguenza del nuovo orario ridotto.
In caso di riduzione di orario di lavoro verticale con retribuzione variabile, per la malattia che si colloca nel periodo di piena occupazione spetta la sola indennità di malattia ,mentre per quella che cade in periodi di sospensione totale dal lavoro spetta solo la cigs.
I) Collocamento obbligatorio
Per le imprese soggette al collocamento obbligatorio di cui alla legge n.68/99,dalla data di stipula del CDS e per la durata dello stesso,si determina la sospensione per l’ applicazione di tale normativa.
Si conclude ribadendo che per il biennio 2009/2010,secondo le determinzioni contenute nell’emanando decreto del Ministero del Lavoro e dell’Economia ,l’intervento della cigs per i contratti di solidarietà che trovano applicazione dalla data d’entrata in vigore del decreto legge n.78/09,ossia dal 1° luglio 09 , risulta aumentato del 20% e precisando che tale variazione non riguarda i contratti di solidarietà disciplinati dall’art.5 della legge n.236/1993 destinati ai datori di lavoro esclusi dall’integrazione salariale straordinaria.