Archive for Maggio 2010

ISTRUZIONI INPS PER FRUIZIONE PERMESSI LEGGE N104/92

31/05/2010

 L’INPS  con il Messaggio 28 maggio 2010, n. 14480 fornisce chiarimenti in ordine alla   fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 per accompagnamento a visite mediche del portatore di handicap grave ricoverato a tempo pieno   , riportandosi  alle  corrispondenti indicazioni formulate   dal  Ministero del Lavoro sull’argomento con la nota n. 13, prot. n. 25/I/0002602del 20 febbraio 2009 di risposta ad un interpello,  che ammettono  la  concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.

 Ad avviso del Ministero la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.  

Tuttavia  la suddetta nota ministeriale prevede che nelle fattispecie in oggetto “l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate”.

Questo significa, sul piano procedurale, che non può essere disposta un’autorizzazione illimitata nel tempo a far data dal momento di presentazione della domanda. Tuttavia, non è possibile denegare la fruizione del beneficio in quelle ben circoscritte situazioni così come previste nella citata nota del Ministero.

Pertanto, il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi. L’operatore, una volta accertata la sussistenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti, acquisirà la domanda nella procedura di gestione delle prestazioni di malattia, maternità e L. 104/92 immettendo i dati previsti, il periodo richiesto e il codice “S” sia nel campo “requisiti” sia in quello “in attesa di documenti”. Il codice, in quest’ultimo campo, verrà rimosso alla presentazione sia della documentazione probante l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie sia della dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure.

Ciò in quanto, per ogni mese in cui si sia presentata l’esigenza sanitaria del familiare/affine portatore di handicap in situazione di gravità, l’interessato dovrà produrre la documentazione sopra indicata – in busta chiusa con la dicitura “ contiene documenti di natura sensibile da visionarsi a cura del Centro Medico Legale” – che sarà inoltrata al Centro Medico Legale di riferimento per la sua specificata trattazione. Quest’ultimo si esprimerà sulla correttezza formale e sostanziale apponendo un visto di congruità sul periodo richiesto. Successivamente, l’ufficio competente potrà rilasciare apposita autorizzazione per il datore di lavoro delimitata ai periodi in cui l’accesso /gli accessi sono avvenuti.

PILLOLE DI … GIURISPRUDENZA

31/05/2010

Si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni della Corte di Cassazione relative a questioni di lavoro e legislazione sociale :

Sentenza n.11254/2010: In caso di cigs per un programma di ristrutturazione  ,riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale ,il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo se il datore di lavoro omette di comunicare alle oo.ss.gli specifici criteri ,eventualmente diverse dalla rotazione,d’individuazione dei lavoatori coinvolti.Di conseguenza ,in assenza di un chiarimento preventivo,il dipendente sospeso può ottenere il ripristino del rapporto ed il pagamento dell retribuzione pienae non integrata.

– Sentenza n. 12342/2010 : I farmacisti ,che sono fuori dall’assicurazione commercianti,devono versare i contributi per i familiari non farmacisti che collaborano nell’attività.Una loro eventuale esclusione ,nonostante le mansioni svote all’interno di un’impresa commer ciale con caratteristiche previste ai fini assicurativi ,contrasterebbe con i principi costituzionali di uguaglianza e di garanzia di un’adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori .

Sentenza n.12738/2010 :Appare legittimo il rifiuto del lavoratori di firmare il registro di presenza quando la stessa è rilevata tramite badge.Infatti la previsione di un doppio sistema si giustifica soltanto durante la fase transitoria di passaggio dal metodo cartaceo a quelloelettronico .Superata detta fase ogni imposizione di firma diventa illegittima e può essere disattesa dal lavoratore .

Sentenza n.11250/2010 : L’affissione del codice disciplinare costituisce requisito essenziale pr la valodità del licenziamento soltanto quando questo costituisca la sanzione  per l’infrazione ad unadisposizione corispondente ad una esigenza peculiare dell’azienda,non quando l’infrazione riguardi doveri previsti dalla legge o comunque appartenenti al patrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta,ovvero dei doveri imposti al prestatore diòlavoro dalle disposizioni di cararattere  generale proprie del rapporto di lavoro subordinato.Ne consegue che da questa forma di pubblicità si può  prescindere allorchè il lavoratore si sia reso auore di comportamenti rispetto ai quali la fonte del recesso datoriale è direttamente reperibile nella legge ovvero allorchè l’illiceità della violazione ,per l’evidente contrasto conla coscienza comune e con le regole fondamentali del vivere civile,possa essere conosciuta ed apprezzata dal lavoratore senza bisogno di previo avviso . 

Sentenza n. 11262/2010: Il carattere risarcitorio dell’erogazione corrisposta per compensare le ferie non godute dal dipendente non è di ostacolo all’assoggettamento a contribuzione della predetta erogazione,trattandosi in ogni caso di compenso corrispopsto in dipendenza del rapporto di lavoro ed in relazione ad una prestazion lavorativa non dovuta,ma comunque effettuata dal lavoratore,sicchè la stessa è comunqua riconducibile nell’ambito di applicazione dell’art.12 della legge n.153/1969,secondo cui:”Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”

Sentenza n. 13179/2010: Il  rapporto di associazione ha quale indefettibile elemento essenziale, che ne connota la causa, il sinallagma tra partecipazione al rischio dell’impresa gestita dall’associante e conferimento dell’apporto lavorativo dell’associato, intendendosi peraltro in tal caso che l’associato lavoratore deve partecipare sia agli utili che alle perdite, ai sensi dell’art. 2554 c.c. non essendo ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite; lo stesso art. 2554 c.c. richiama, infatti, quanto alla sola partecipazione agli utili attribuita al prestatore di lavoro, l’art. 2102 c.c. il quale fa riferimento “agli utili netti dell’impresa”, mostrando così di escludere l’ammissibilità di un tale contratto di mera cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite allorché l’apporto dell’associato consista in una prestazione lavorativa.

Sul punto questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, per la configurabilità del contratto di associazione in partecipazione, la pattuizione in favore dell’associato comporta una partecipazione agli utili dell’impresa, e non agli incassi, posto che questi ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività dell’impresa (Cass. sez. lav., 4.2.2002, n. 1420); e nel caso di specie la provvigione in favore dell'(…) si basava sul fatturato di vendita dei prodotti cui si riferiva l’apporto fornito dallo stesso, non prevedendo quindi alcuna partecipazione alle perdite.

RIDUZIONE PREMI INAIL 2010 IMPRESE AUTOTRASPORTO

30/05/2010

 Si richiama l’attenzione sulla nota dell’INAIL-  Direzione Centrale Rischi  Ufficio Entrate  Prot. n. 4245 del 27/05/2010 contenente le istruzioni  per l’attuazione delle   riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi e differimento del termine di versamento al 16 giugno 2010.
 Interessate sono appunto le imprese   anche artigiane del settore dell’autotrasporto merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123., per le quali la riduzione contributiva già disposta per il 2009 dall’art. 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge n. 207/2008 viene confermata dalla legge finanziaria 2010 ,mentre con Con DPCM del 19 marzo 2010  è stato determinato l’ammontare delle risorse economiche nell’identica misura prevista per il 2009, sia per la riduzione dei tassi medi di tariffa che per i premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane.

In attuazione di tali disposizioni, il Presidente – Commissario straordinario dell’Istituto con deliberazione n. 98 del 25 maggio 2010 ha approvato per l’anno 2010 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario nonché la riduzione del 14,50 % dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°) ed è stato avviato l’iter per l’adozione del relativo decreto interministeriale da parte dei dicasteri competenti.

Infine, si evidenzia che l’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 72/2010 ha fissato al 16 giugno 2010 il termine per il versamento del premio per l’Autoliquidazione 2009/2010 da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, già differito al 16 aprile 2010 dall’art. 5, comma 7-septies, del decreto legge n. 195/2009 .

  In relazione a  quanto sopra sono stati rielaborati i tassi 2010 ed è in corso di spedizione alle imprese interessate il modello 20 SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l’anno in corso.

 

RIVALUTATO ASSEGNO D’INCOLLOCABILITA’

30/05/2010

Prima di trattare specificamente dell’argomento del titolo,si ritiene confacente riassumere la disciplina  sull’assegno  d’incollabilità ,alla luce del decreto del Ministro del Lavoro27 gennaio 1987, n. 137, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 1987, n. 86 ,adottato a norma dell’art.180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  , nonche’ visti   l’art. 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze a favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale e l’art. 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha trasferito dall’ANMIL all’INAIL la competenza a gestire l’assegno di cui sopra, con decorrenza 1° aprile 1979 .

  L’assegno d ‘ incollocabilità spetta agli invalidi  del lavoro  nella   in possesso dei seguenti requisiti :

1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%;

2) età non superiore a quella massima prevista per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria  ;

3) impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria o per la perdita di ogni capacità lavorativa o se, per la natura ed il grado dell’invalidità, possono essere di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

 La richiesta di erogazione dell’assegno di incollocabilità deve essere compilata su apposito modulo da rimettere  alla    sede territorialmente  INAIL competente.   allegando i seguenti documenti:

1) certificato medico rilasciato dal sanitario della  A.S.L. competente che specifichi per quale causa tra quelle indicate sopra l’interessato non può fruire del collocamento obbligatorio ; 

2) dichiarazione di incollocabilità rilasciata dal competente servizio impiego della Provincia ;

3) certificato di nascita ovvero autodichiarazione

  L’erogazione dell’assegno è disposta dal direttore della sede Inail competente e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di concessione.

Art. 4

Comunicazioni agli interessati

 Il pagamento dell’assegno è fatto mensilmente secondo le modalità delle norme vigenti relative al pagamento delle rendite INAIL.

 Il venir meno anche di uno solo dei requisiti  previsti determina la cessazione del diritto all’assegno di incollocabilità il cui relativo importo non è corrisposto a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata la decadenza. In caso di morte del beneficiario l’assegno è corrisposto agli aventi diritto per l’intero mese nel quale si è verificato il decesso.

 Contro il diniego della prestazione, l’invalido, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può far conoscere «alla competente sede» con lettera raccomandata le ragioni per le quali ritiene di opporsi al provvedimento di reiezione della richiesta L’INAIL comunica all’interessato gli opportuni chiarimenti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.E’ facoltà dell’INAIL procedere alla verifica della permanenza delle condizioni che hanno determinato la concessione dell’assegno di incollocabilità.

FAC-SIMILE DI DOMANDA

per la concessione dell’assegno di incollocabilità

+-

¦ Cod. Sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¦ Gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¦ Rendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riservato < ——— n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

alla sede ¦ Pensione

¦ Anno inf.

¦ ——— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¦ M.P.

+- Alla sede provinciale INAIL di . . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . nato a. . . . . . . . . .

il . . . . . . . . .residente a. . . . . . . . . . c.a.p . . . .

rendita via. . . . . . . . . . . . . . .n. . . titolare della ———

pensione n. . . . . . . . . . . . erogata da. . . . . . . . . . . . . . .

con grado di inabilità del . . .% chiede la concessione dell’assegno di incollocabilità ai sensi dell’art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Fa presente che desidera riscuotere l’assegno mediante:

assegno circolare non trasferibile al domicilio [1];

presso lo sportello bancario [1];

assegno c/c postale localizzato presso l’U.P. di [1]. . . .

. . . . . . . . . . numero di frazionario. . . . . . . . . .

Delega a riscuotere in sua vece nella forma sopraindicata il sign. . . . . . . . . . . . . . . grado di parentela o affinità

. . . . . . . . . . . . nato a. . . . . . . . . il . . . . . . .

residente a . . . . . . . . . . . . . . . . c.a.p. . . . . . . .

via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . .

Si allegano i seguenti documenti in carta libera:

1) certificato medico dell’U.S.L. competente;

2) certificato dell’ufficio provinciale del lavoro;

3) certificato di nascita.

Data, . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . .

———-

 Premessoquanto precede.si evidenzia che l’INAIL con delibera 21/05/2010, n. 96 ha rivalutato l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2010 ,che   è stabilito nella misura di euro 235,51, salva ’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La rivalutazione tiene conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2008 ed il 2009 pari allo 0,75%, calcolata secondo i criteri di rivalutazione adottati nei precedenti anni sulla base degli indici ISTAT.

 

RIPARTIZIONE REGIONI FONDI ANNO 2009 PER APPRENDISTATO

30/05/2010

 Si richiama l’attenzione su l decreto del Ministero del Lavoro datato 23.04.2010,pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n.122 del 27 scorso ,con cui ,a norma dell’art.9 della legge n.236/93,si è provveduto alla ripartizione fra le Regioni delle disponibilità  finanziarie dell’anno 2009 destinate all’apprendistato   .

Come previsto dal decreto ministeriale n. 4/cont/I/2009 dell’8 maggio 2009 e successive variazioni, con riferimento all’annualita’ 2009, sono destinati, ai sensi dell’art. 2, comma 518 della legge 28 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni, euro 80.000.000,00 al finanziamento delle attivita’ di formazione nell’esercizio dell’apprendistato previste dalla normativa vigente,     Sono trasferiti, a titolo di anticipo, euro 40.000.000,00 pari al 50% delle risorse  che  vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, in quota proporzionale al riparto del decreto direttoriale n. 29/cont/II/2009 del 4 giugno 2009, art. 1,  Le risorse assegnate, a titolo di anticipo, a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate  in apposita tabella tabella ,precisando che all’Abbruzzo risultano  antici pati euro 674,697,00 sul totale di 40 milioni di euro

 A partire dal giorno successivo alla data del  decreto in questione  e
previa  trasmissione  di  copia  dello  stesso  alle  Amministrazioni
interessate, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
procede al trasferimento delle risorse  anticipate .
 Entro 12 mesi dalla data del   decreto, le regioni  e  le
province  autonome  comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali estremi ed importi degli impegni assunti  con  atti
amministrativi  giuridicamente  vincolanti  riferiti   alle   risorse
trasferite. 
  Infine si prevede che allo   scopo  di  monitorare  l’avanzamento  delle  attivita’  perl’apprendistato, ciascuna regione e provincia predispone un rapporto annuale di  attuazione  finanziario  (impegni –  pagamenti),fisico e procedurale, elaborato secondo le linee  guida  fissate  dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione  con l’ISFOL, nell’ambito del sistema di monitoraggio  previsto  dall’art.17, comma 6 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  dainviare  allo  stesso  Ministero  entro  il  30   giugno   2010.  

La trasmissione   dei   rapporti   dovra’,   preferibilmente,   avvenire
attraverso posta  elettronica  ai  sensi  dell’art.  47  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ,con l’avvertenza che la  trasmissione  dei  rapporti  di  monitoraggio  di  cui   al
precedente comma, secondo  i  termini  e  i  criteri  previsti,  puo’
costituire  condizione  ai  fini  dei  successivi  trasferimenti   di
risorse. 
    Qualora entro 12 mesi dalla data del   decreto non  venga
comunicato   l’avvenuto impegno  giuridicamente  vincolante  delle  risorse,   non   verranno trasferite risorse a valere  sui  successivi  decreti,  che  potranno essere successivamente reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d’intesa con il Coordinamento tecnico delle regioni e delle  province autonome.

ACCORDO DIFFUSIONE SERVIZI WEB SUPPORTO RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO

27/05/2010

 Con la  nota  26 maggio 2010, n. 9558,il Ministero del Lavoro dà notizia dell’Acordo  intervenuto tra la Direzione Generale Attività Ispettiva ed Equitalia per la diffusione dei servizi web a supporto della riscossione a mezzo ruolo ,il cui testo si riporta di seguito:

 Art. 1  Oggetto dell’accordo

 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Il presente Accordo sostituisce, a tutti gli effetti, le convenzioni già stipulate a livello locale tra le Direzioni Provinciali del Lavoro e gli Agenti per la Riscossione sul territorio del Gruppo Equitalia. Equitalia spa si impegna a mettere a disposizione gratuita del Ministero e delle sue organizzazioni territoriali i servizi web indicati nell’allegato.

Al fine di un corretto utilizzo dei suddetti servizi, è garantita la consultazione on line da parte dei soggetti accreditati di tutta la necessaria documentazione (manuali d’uso).

Per l’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo nessun onere graverà sul bilancio del Ministero. Resta a carico del Ministero e delle sue organizzazioni territoriali unicamente il costo del collegamento internet per l’accesso ai servizi stessi.

 

 Art 2  Diffusione e formazione

 La diffusione e la formazione sui servizi avverrà in maniera concordata tra il Ministero ed Equitalia, prevedendo quattro incontri della durata di tre giornate l’uno, da tenersi presso le sedi Equitalia di Milano e Roma in date da concordare. Equitalia si impegna, anche attraverso le sue società partecipate, ad erogare gratuitamente tali interventi formativi.

 

  Art. 3  Riservatezza e Trattamento dei dati personali

 Equitalia spa si obbliga a non divulgare le informazioni di cui sia venuta a conoscenza in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente accordo, in modo lecito e secondo correttezza e con strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali D.Lgs. 30/6/2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.).

II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per conto delle proprie Direzioni Provinciali del Lavoro, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna:

a) ad utilizzare i servizi esclusivamente per le finalità proprie;

b) ad astenersi da ogni uso improprio e da modalità operative diverse da quelle indicate nell’Allegato;

c) ad astenersi dall’utilizzo dei dati eventualmente conosciuti con l’uso dei detti servizi, per finalità diverse da quelle istituzionali, in conformità alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

d) a non cedere, anche a titolo gratuito a terzi, l’uso dei servizi, ovvero consentirne l’uso ad Uffici diversi da quelli segnalati, senza la preventiva autorizzazione in forma scritta da parte di Equitalia;

e) a non consentire l’uso dei detti servizi a soggetti diversi da quelli accreditati;

f) a non intervenire, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione sul servizio modificandolo, ovvero abusandone in violazione della vigente disciplina in materia di protezione della proprietà intellettuale.

Per il testo dell’Allegato all’Accordo si rinvia al sito  www.lavoro.gov.it -Notizie

 

 

RIVALUTAZIONE LIVELLI REDDITI FAMILIARI PER CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI

27/05/2010

 Si richiamal’attenzione sulla circolare  Inps n.69 del 26 scorso relativa all’argomento precisato nel titolo ,da valere per il periodo 1° luglio 2010-30 giugno 2011

 Preliminarmente la circolare ricorda che la legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente prece dente .

 Rispetto ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2008 e l’anno 2009 è risultata pari allo 0,7 %. e pertanto   sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010 con il predetto indice.da applicare dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

 Si rinvia alle singole tabelle allegate alla circolare citata per gli importi dei redditi rivalutati

  

 

   
      
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

 

     

14^ MENSILITA’ PENSIONATI INPDAP

26/05/2010
     Scade il  28  c.m.il termine fissato  per comunicare i redditi relativi allo scorso anno da parte dei pensionati Inpdap che nel 2009 hanno ricevuto la somma aggiuntiva a integrazione della loro pensione base e hanno  le condizioni ed i requisiti per riscuotere il contributo anche quest’anno.
 La dichiarazione sul modello che l’Istituto previdenziale ha inviato a casa degli interessati, va consegnata alla sede Inpdap di competenza,mentre è programmato che  la somma  extra  pervenga con la pensione di luglio.

 La predetta scadenza vale  anche per chi acquisisce il requisito anagrafico (64 anni compiuti) entro il 30 giugno. In tale ipotesi, nell’autocertificazione andranno indicati i redditi presunti per l’anno 2010.

Non perde l’opportunità di ricevere la “quattordicesima mensilità” (introdotta dall’articolo 5 del decreto legge 81/2007) chi  compie il    64°compleanno    di età nel secondo semestre  di quest’anno ,nel senso che  basterà inviare la dichiarazione reddituale presuntiva appena maturato il requisito anagrafico e il pagamento avverrà con la prima rata utile.

Si riorda che spetta la   corresponsione del contributo ai cittadini con 64 anni di età, titolari di pensioni basse e con reddito complessivo non superiore a 8.988,92 euro (pari a 691,46 euro mensili) ,mentre chi supera il tetto per effetto della somma aggiuntiva, il bonus è corrisposto fino a concorrenza del limite stesso.

 Infine si precisa che  l’importo  della somma spettante  è calcolata sulla base dell’anzianità contributiva posseduta e va da un minimo di 336 euro (15 anni di contributi) a un massimo di 504 euro (25 anni di contributi).

La somma aggiuntiva è irrilevante sia per il fisco sia per l’ottenimento di prestazioni previdenziali e assistenziali

 

 

FONDI PER LA SICUREZZA

26/05/2010

 Di seguito si riporta il contenuto del decreto del Ministero del Lavoro 23.12.09,pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile scorso ,con cui vengono indicati i criteri per il conseguimento dei fondi  previsti    dal l’art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazion,  a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in  genere.

 Il provvedimento premette che ,ai    sensi del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2009, i contributi di cui all’art. 197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:

a) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore siderurgico o nel settore dei trasporti;

b) predisposizione e sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nelle piccole e medie imprese;

c) progettazione e sperimentazione di modelli statistico-economici di valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda;

d) analisi delle misure di contrasto agli infortuni in itinere in Europa, ai fini della loro possibile applicazione in Italia;

e) elaborazione e sperimentazione di sistemi di certificazione dei modelli contrattuali e dei modelli di organizzazione e gestione, ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli appalti e ai contratti di lavoro non standard, nell’ottica dei sistemi di qualificazione delle imprese;

f) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione del rischio da differenze di genere.

 Inoltre avverte che.

1)  I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all’80% del costo dello studio o ricerca proposta

 2)  e’  disponibile la somma di €. 2.266.700,00   ,che potrà essere incrementata con le eventuali ulteriori disponibilita’ dell’esercizio finanziario 2010.

 3) Sono ammessi a presentare programmi progettuali soggetti pubblici o privati con comprovate pregresse esperienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta.

 4) Possono, inoltre, presentare proposte progettuali le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati, costituendi o costituiti ai sensi della vigente normativa in materia.

 5) Non potranno beneficiare dei contributi le imprese che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare.

 6) E’ vietato il subappalto totale e/o parziale dello studio o ricerca cofinanziato. La delega a soggetti terzi di parte dell’attivita’ e’ ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo e non sostitutivo e secondo le modalita’ previste dalla vigente normativa di riferimento.

 7)  La domanda di ammissione alla contribuzione dovra’ essere spedita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Divisione III – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ,ossia entro il 28 giugno p.v.

 .

 8) La domanda di ammissione dovra’ essere redatta utilizzando il modello allegato al presente decreto (allegato A) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo «www.lavoro.gov.it», nel quale dovranno essere indicati gli elementi previsti  .

 .

9)  Alla    domanda dovra’ essere corredata della seguente documentazione:

a) una copia cartacea del progetto di studio o ricerca che ne illustri l’oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;

b) un dettagliato preventivo di spesa;

c) quattro CD-ROM contenenti ciascuno:

1) il progetto di studio o ricerca;

2) il preventivo di spesa;

3) il curriculum del responsabile scientifico con l’indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto dello studio o ricerca proposta;

4) i curricula di eventuali collaboratori o consulenti;

5) l’indicazione dei nominativi del gruppo di lavoro incaricato;

6) l’indicazione dei nominativi del personale dipendente della societa’ o ente richiedente, con l’indicazione delle mansioni attribuite nell’ambito dell’attivita’ di studio o ricerca;

7) l’indicazione delle precedenti esperienze della societa’ o ente proponente nel settore oggetto dello studio o della ricerca.

 10)  Il preventivo dovra’ contenere, pena l’irricevibilita’ della richiesta, l’indicazione del nominativo e del compenso spettante a ciascun soggetto fisico o giuridico coinvolto nella realizzazione dello studio o ricerca, l’indicazione e il costo unitario dell’acquisizione di eventuali beni inventariabili e di ogni ulteriore spesa non ricompresa nelle precedenti. Inoltre il preventivo dovra’ essere redatto in due sezioni sulla base dei sottoindicati criteri:

sezione 1: dovranno essere indicati i costi a carico del contributo richiesto (in misura pari all’80% del costo dello studio o ricerca proposta) con le seguenti limitazioni:

a) e’ possibile imputare la quota parte dei costi per l’acquisizione, esclusivamente mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta, delle attrezzature scientifiche e dei beni in misura non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potra’ essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;

b) e’ possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5%;

sezione 2: dovranno essere indicati i costi che rimarranno a carico del soggetto richiedente nella misura pari al 20% dell’importo complessivo dello studio o ricerca proposta.

 11) Le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell’aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente.

 12)   In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto o ricerca il Ministero del lavoro e delle politiche sociali formera’ una graduatoria di merito con l’indicazione della valutazione complessiva ,che  sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo «www.lavoro.gov.it ed in base alle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla contribuzione i progetti proposti fino alla concorrenza delle somme  disponibili   ,con l’erogazione dei contributi  in due quote nella misura rispettivamente del 40%, a seguito della  stipula della convenzione,e 60% dell’importo complessivo

 13)   Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facolta’ di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di studio o ricerca approvata.

 14)  I risultati conclusivi degli studi o interventi ammessi e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell’apposita convenzione, pena la riduzione dei contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo ,avvertendo che i  risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML o equivalente.

ALLEGATO A ) MODELLO DOMANDA

 Riservato all’Ufficio 2009-
2010
00192 ROMA
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dir. Gen. della tutela delle condizioni di lavoro
Divisione III^ – Via Fornovo, 8
OGGETTO Richiesta di contrib to ai sensi del D D 23 dicembre 2009
Ente proponente Ragione sociale
OGGETTO: contributo D.D. Sede legale Indirizzo Città CAP Telefono Fax
Sede Operativa Indirizzo Città CAP Telefono Fax
Codice fiscale
Titolo della Ricerca
(massimo 250 caratteri)
Partita Iva
Indirizzo posta elettronica (E-MAIL)
Responsabile scientifico:
Nome, Cognome, Recapito telefonico, E-MAIL del Responsabile Amministrativo del progetto:
Durata prevista mesi:
Costo totale €.:
 Contributo richiesto €.:
Indicare la tematica dello studio o ricerca proposta

a) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore siderurgico o nel settore dei trasporti
b) predisposizione e sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nelle piccole e medie imprese
c) progettazione e sperimentazione di modelli statistico-economici di valutazione dei costi della mancata
organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda
d) analisi delle misure di contrasto agli infortuni in itinere in Europa, ai fini della loro possibile applicazione in Italia
e) elaborazione e sperimentazione di sistemi di certificazione dei modelli contrattuali e dei modelli di organizzazione e / o gestione ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli appalti e ai contratti di
lavoro non standard, nell’ottica dei sistemi di qualificazione delle imprese
f) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione del rischio da differenze di genere
Firma del legale rappresentante Ente o  Società proponente

COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO PER ASSENZE MALATTIA DIPENDENTI PUBBLICI

25/05/2010

 La questione di cui al titolo risulta affrontata e definita dal TAR della Toscana con la sentenza n.949  pronunciata il 7 aprile scorso ,a seguito  del ricorso di un insegnante avverso un provvedimento del dirigente scolastico che disponeva la trattenuta in relazione ad alcune assenze per malattia.

E’ da premettere che,il ricorrente si era rivolto al TAR  conformandosi  all’indicazione in tali termini   esplicitata  dal provvedimento dirigenziale in applicazione della   legge n.241/90, che appunto impone   all’atto dell’emanazione dei provvedimenti  di precisare l’autorità a cui eventualmente ricorrere .

 Per un’informazione esauriente sulla vicenda ,si ritiene confacente  riportare di seguito  il testo integrale della  decisione emessa  dal  giudice amministrativo ,erroneamente  adito in luogo di quello ordinario competente:

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 433 del 2010, proposto da: 
  rappresentato e difeso dall’avv.   con domicilio eletto presso    in Firenze, via  ;
contro

 il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura presso cui é domiciliato per legge in Firenze ;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale di Arezzo, prot. n. 547 emesso il 14/01/10 notificato in data 22/01/10 con il quale è disposto che debba procedersi al recupero del credito erariale di euro 41.840,80 mediante una ritenuta cautelativa sullo stipendio di euro 348,67 a decorrere dal mese di gennaio 2010 per 120 mensilità, nonchè di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente.

 Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e Finanze;

 Visti tutti gli atti della causa;

 Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Premesso che con il presente ricorso viene contestata una ritenuta operata sullo stipendio del ricorrente, insegnante di scuola superiore, relativamente ad alcuni periodi di assenza dal servizio per malattia;

 Considerato che le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 69, d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165, sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e la presente fattispecie non rientra nelle esclusioni di cui al comma 4 della medesima norma;

Ritenuto pertanto di dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario nella causa in esame, con gli effetti di cui all’art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, e di compensare le spese di causa sussistendone giuste ragioni in quanto lo stesso provvedimento gravato indica quello amministrativo come giudice competente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione.

 Spese compensate.