L’INPS con il Messaggio 28 maggio 2010, n. 14480 fornisce chiarimenti in ordine alla fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92 per accompagnamento a visite mediche del portatore di handicap grave ricoverato a tempo pieno , riportandosi alle corrispondenti indicazioni formulate dal Ministero del Lavoro sull’argomento con la nota n. 13, prot. n. 25/I/0002602del 20 febbraio 2009 di risposta ad un interpello, che ammettono la concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.
Ad avviso del Ministero la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
Tuttavia la suddetta nota ministeriale prevede che nelle fattispecie in oggetto “l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate”.
Questo significa, sul piano procedurale, che non può essere disposta un’autorizzazione illimitata nel tempo a far data dal momento di presentazione della domanda. Tuttavia, non è possibile denegare la fruizione del beneficio in quelle ben circoscritte situazioni così come previste nella citata nota del Ministero.
Pertanto, il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi. L’operatore, una volta accertata la sussistenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti, acquisirà la domanda nella procedura di gestione delle prestazioni di malattia, maternità e L. 104/92 immettendo i dati previsti, il periodo richiesto e il codice “S” sia nel campo “requisiti” sia in quello “in attesa di documenti”. Il codice, in quest’ultimo campo, verrà rimosso alla presentazione sia della documentazione probante l’avvenuto accesso alle strutture sanitarie sia della dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento del disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure.
Ciò in quanto, per ogni mese in cui si sia presentata l’esigenza sanitaria del familiare/affine portatore di handicap in situazione di gravità, l’interessato dovrà produrre la documentazione sopra indicata – in busta chiusa con la dicitura “ contiene documenti di natura sensibile da visionarsi a cura del Centro Medico Legale” – che sarà inoltrata al Centro Medico Legale di riferimento per la sua specificata trattazione. Quest’ultimo si esprimerà sulla correttezza formale e sostanziale apponendo un visto di congruità sul periodo richiesto. Successivamente, l’ufficio competente potrà rilasciare apposita autorizzazione per il datore di lavoro delimitata ai periodi in cui l’accesso /gli accessi sono avvenuti.