La Camera, in seconda lettura, ha definitivamente convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 il decreto-legge n.216/2011 , recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ”
Precisato che il testo coordinato dei predetti provvedimenti legislativi risulta pubblicato sul Supplemento Ordinario n.36 alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27.2.2012 , si evidenziano di seguito gli argomenti inerenti il lavoro , così come risultano disciplinati nel testo medesimo ,avvertendo che le modifiche ed integrazioni apportate sono in vigore dalla data di pubblicazione.
Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni
I commi 1,2 e 3, non avendo subito variazioni, continuano ad applicarsi nel testo testo originario di seguito riportato :
1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012. 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009 e nell’anno 2010, di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012. 3. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma e’ soppresso il sesto periodo.
Molteplici e rilevanti appaiono le modifiche ed integrazioni apportate al comma 4 ,come evidenzia il seguente testo dello stesso ,secondo cui:”. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al (( 30 settembre 2003 )), e’ prorogata fino al 31 dicembre 2012, (( compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri )). La disposizione di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Del tutto nuovo è il comma (( 4-bis ,che dispone :”L’efficacia delle graduatorie di merito per l’ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l’assunzione di 825 funzionari per attivita’ amministrativo-tributaria presso l’Agenzia delle entrate, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e’ prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicita’ della pubblica amministrazione, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia del territorio e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalita’ di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente. ))
E’ stato cponfermato nel testo originario il comma 5 ,nel quale si prevede:”. Il termine per procedere alle assunzioni relative all’anno 2011, previste dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e’ prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e’ considerato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente al 31 dicembre 2010.”
Risulta soppresso il comma 6. ,che prevedeva: ” . I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012″
Infine risultno a aggiunti i seguenti tre nuovi commi :
– (( 6-bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche’ di personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia’ avviati ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia’ disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall’anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l’INPS e’ prorogato all’atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilita’ di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita’ del comma 3 del medesimo articolo, e’ consentita fino al 31 dicembre 2015. 6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle finalita’ dell’elenco 3 di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e’ aggiunta la seguente: «Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». ))
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Per chiarimento circa la previsione dei sopra esposti commi dell’art.1 si rinvia ai seguenti riferimenti normativi:
1) Si riporta il testo dei commi 523, 527 e 643 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007):
«523. Per l’anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.”
“527. Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita’ di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.”
“643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purche’ entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.”.
2) Si riporta il testo dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
“Art. 66. Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente.
4. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2008».
5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da stabilizzare non puo’ eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente.
6. L’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e’ sostituito dal seguente: «Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita’ di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l’anno 2014, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere il 50 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente.
9-bis. A decorrere dall’anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita’ di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unita’ non superiore a quelle cessate dal servizio nel ììcorso dell’anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unita’ da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All’articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall’anno 2013».
13. Per il quadriennio 2009-2012, le universita’ statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna universita’ destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all’assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma e’ compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. 14. Per l’anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purche’ entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facolta’ assunzionale e’ fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.”
3) Si riporta il testo del comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): “3.102. Per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unita’ di personale da assumere non puo’ eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita’ cessate nell’anno precedente.”
4) Si riporta il testo del comma 346 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007:
– “346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attivita’ di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonche’ al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonche’ della presente legge, e’ autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale: a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni di euro per l’anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010; b) nell’amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 5 milioni di euro per l’anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010; c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilita’ di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi gia’ banditi o conclusi, nonche’ per compensare gli effetti finanziari dell’eventuale deroga all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36; d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010; e) nell’Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia’ espletate e per le quali il limite di eta’ anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei e’ riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilita’, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l’anno 2008, 46 milioni di euro per l’anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. L’Agenzia delle dogane e’ autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attivita’ amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall’Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l’Agenzia delle dogane puo’ stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l’utilizzo di tali graduatorie da parte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, e’ prioritario rispetto all’utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell’Agenzia delle dogane.”.
5) Si riporta il testo del comma 9 dell’articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario): “9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilita’ per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, e’ riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l’anno 2011, 93 milioni di euro per l’anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L’utilizzo delle predette risorse e’ disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.”.
6) Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): “4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita’ statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell’Universita’ degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le universita’ nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell’anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall’espletamento di concorsi gia’ banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.”. Si riporta il testo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: “28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita’ e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita’ nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche’ al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo’ essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita’ nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi’, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’ articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita’ erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita’ previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e’ computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita’ nel triennio 2007-2009.”.
7) Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione): “3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonche’ l’edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilita’ e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonche’ per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale.”.
8) Si riporta il testo del comma 1156 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: “1156. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo: a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche’ alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui; b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni; c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita’ ai dipendenti delle imprese esercenti attivita’ commerciali con piu’ di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu’ di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro; d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalita’ inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e’ autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita’ socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita’ socialmente utili, nella disponibilita’ da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (518) ; f) in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attivita’ socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita’. Alle misure di cui alla presente lettera e’ esteso l’incentivo di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e’ integrato del predetto importo; f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della regione Campania e’ concesso un contributo per l’anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e’ integrato del predetto importo per l’anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attivita’ di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacita’ di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g-bis) a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, e’ disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea attraverso la stipula di un’apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma.”.
9) Si riporta il testo del comma 7 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: “7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.”. Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148: “3. Le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita’ indicate nell’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.”. Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: “2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attivita’ di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonche’ delle attivita’ connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unita’. 3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia’ in posizione di disponibilita’ ai sensi dell’articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L’utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.”. Si riporta il testo del comma 15-bis dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: “15-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’ elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e’ autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell’ articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche’ del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.”. Si riporta l’elenco 3 di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilita’ 2012), come modificato dalla presente legge: “Elenco 3 (articolo 33, comma 1) FINALITA’ – Fondo per le politiche giovanili – Investimenti Gruppo Ferrovie – Contratto di programma con RFI – Professionalizzazione Forze armate – per il rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare» – Partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali – Esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre – Provvidenze alle vittime dell’uranio impoverito – Ulteriori esigenze dei Ministeri – Interventi per assicurare la gratuita’ parziale dei libri di testo scolastici di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Unione italiana ciechi – Interventi di carattere sociale di cui all’ articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all’ articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; – Interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione -Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.
Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro
Non risultano apportate variazioni al testo del comma1 ,che pertanto resta il seguente :”1. All’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera c), le parole: «per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni»; b) al comma 1-ter, le parole «biennio 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2009-2012»; c) al comma 2, le parole: «per il biennio 2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni».
Si precisa che le disposiioni citate nel comma 1 concernono alcuni specifici ammortizzatori sociali inderoga ed in particolare stabiliscono che viene prorogata l’applicazione dell’art..19 comma 1 ter dec.legge n.185/08 ,convertito in legge n.2/09 ,gia’ vigente nel triennio 2009/2011 , di conseguenza per l’anno 2012 nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, , sono preordinate le somme nei limiti delle quali e’ riconosciuto l’accesso, secondo le modalita’ e i criteri di priorita’ stabiliti con il decreto del ministro del lavoro e dell’economia ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare :
-l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’ di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
– l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’ di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
– in via sperimentale e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennita’ ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.
– ,e’ riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 20 per cento del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;
c) con riferimento all’anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;
d) non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le predette risorse sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8 ,che recita :”Fermo restando il limite del tetto massimo nonche’ l’uniformita’ dell’ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito “con quelle degli ammortizzatori sociali in deroga.
Variazioni di carattere formale registra il testo originario del comma 2 ,che quindi ora recita:” 2. I termini di cui all’articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal (( decreto del Presidente del Consiglio dei ministri )) 25 marzo 2011, (( recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, )) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.
In virtu’ di quanto sopra disposto, anche nell’anno 2012 prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (L. 33/2009)
Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio. Inoltre si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: “Art. 1 Proroghe non onerose di termini in scadenza 1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. 2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.”
E’ stato aggiunto il comma 2bis .il cui contenuto risulta il seguente: (( 2-bis. La scadenza dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis e’ fissata al 31 dicembre 2012.
Si riporta il testo dell’articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: “Art. 1-bis Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’ articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.
E’stato anche aggiunto il seguente comma 2 ter:
” 2-ter. Il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e’ prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Si riporta il testo del comma 15 dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011: “15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita’ di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’ articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.”.
Sono stati aggiunti altresì i commi da 2 quater a 2 undicies che di seguito vengono riportati :
” 2-quater. All’articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di eta’» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di eta’». Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita’ contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianita’ contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita’, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. 2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell’economia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-decies del presente articolo e all’articolo 15, comma 8-bis, del presente decreto. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per l’anno 2012, 15 milioni di euro per l’anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.
2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all’articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili.
2-septies. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 14, dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente: «e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita’ grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’eta’ anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni»; b) al comma 15, primo periodo, le parole: «in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «in 245 milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014,».
2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-novies. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-decies. All’articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
2-undecies. All’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 e’ inserito il seguente: «14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». ))
In riferimento a quest’ultimi commi ,si rinvia ai seguenti riferimenti normativi:
1) comma 14 dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla presente legge : “14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche’ maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita’ lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta’ di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarieta’; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta’, ancorche’ maturino prima del compimento della predetta eta’ i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’ articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresi’ disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio.”. 2) Si 2) articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile: “Art. 410.Tentativo di conciliazione Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 puo’ promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione e’ composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita’ di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita’, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validita’ della riunione e’ necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, e’ consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. La richiesta deve precisare: 1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche’ la sede; 2) il luogo dove e’ sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale e’ addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche’ le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove cio’ non avvenga, ciascuna delle parti e’ libera di adire l’autorita’ giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore puo’ farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non puo’ dar luogo a responsabilita’, salvi i casi di dolo e colpa grave.” “Art. 411. Processo verbale di conciliazione. Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non e’ accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si e’ svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione e’ depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticita’, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e’ stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita’ formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.” “Art. 412-ter. Altre modalita’ di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva. La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresi’ presso le sedi e con le modalita’ previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.”.
3) comma 10 dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e’ liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata ad eta’ inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e’ consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianita’ contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita’ contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, e’ applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’eta’ di 62 anni; tale percentuale annua e’ elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’eta’ al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e’ proporzionale al numero di mesi.”.
(( Art. 6 bis Clausola di salvaguardia
Questo articolo risulta inserito dalla legge di comnversione e recita:
1. Qualora, in seguito all’inclusione dei lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio risultasse sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonche’ il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri. ))
Art. 15 Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno comma 1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e’ prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 ((per l’anno 2012)), si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell’interno. In nordine a quanto sopra stabilito, si riporta il testo del comma 6 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010: “6. Per garantire l’operativita’ degli sportelli unici per l’immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.”.
comma ((2-bis. E’ prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validita’ della graduatoria adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.)) comma 3. ((E’ prorogata, per l’anno 2012, l’applicazione delle disposizioni)) di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.cpomma ((3-bis. All’articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012». comma 3-ter. All’onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. comma 3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti.
In merioto a quanto sopra disèposto si riporta il testo del comma 6-septies dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 300 del 2006, come modificato dalla presente legge: “6-septies. Fino al 31 dicembre 2012, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche’ presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresi’, il limite di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133.”. Si riporta il testo del comma 526 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: “526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi’ procedere, per l’anno 2008, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e’ autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche’ modalita’ abbreviate per il corso di formazione.”.
Art. 16 Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo
Tale articolo non ha subito significative variazioni in sede di conversionee pertanto lo dstesso contiunua a prevedere quanto segue: 1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidita’ ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l’anno 2012 gli investimenti previsti dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e ((sulla base di verifiche)) di compatibilita’ con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell’ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
((Art. 18 bis Funzionalita’ degli organi degli enti previdenziali soppressi
Trattasi di un nuovo articolo aggiunto in sede di conversione , stabilendo che:
: 1. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012».))
Art. 21 Proroga di termini nel settore postale
Questo articolo ha subito modifiche ed integraszioni nel comma 2 in sede di conversione
1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell’articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ((e successive modificazioni,)) nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto.
2. Il termine di cui al comma 1-bis ((dell’articolo 2 del decreto-legge)) 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163, e’ prorogato al 31 dicembre 2013. ((3. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle associazioni d’arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, letterab), del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 112, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): "Art. 3. (Omissis). 112. Per l'anno 2010, il personale appartenente a Poste italiane Spa, gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, gia' dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni e' stato gia' prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, puo' essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. (Omissis)." Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche": "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica." "Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sara' assegnato sulla base della professionalita' in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilita', anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto." "Art. 33. Eccedenze di personale e mobilita' collettiva 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. endono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.". Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria): "Art. 2. Disposizioni in materia finanziaria (Omissis). 1-bis. In considerazione della specificita' del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (Omissis).". Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, reca "Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.". Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2del citato decreto-legge n. 353 del 2003: "Art. 1. Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. 2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati. 3-bis. " "Art. 2. Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni 1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1: a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua; b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti; c) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi; e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza; f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorche' editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento; i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74; m) i prodotti editoriali pornografici.".