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CONVERTITO E PUBBLICATO DECRETO MILLEPROGHE 2012

29/02/2012

La Camera, in seconda lettura, ha definitivamente  convertito in legge    24 febbraio 2012, n. 14 il decreto-legge  n.216/2011 , recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ”

Precisato che il testo coordinato dei predetti provvedimenti legislativi risulta pubblicato sul Supplemento Ordinario n.36  alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27.2.2012 , si evidenziano di seguito  gli argomenti inerenti il lavoro , così come  risultano disciplinati nel testo medesimo ,avvertendo che le modifiche ed integrazioni apportate sono in vigore dalla data di pubblicazione.

Art. 1               Proroga termini in materia di assunzioni  

I commi 1,2 e 3, non  avendo  subito variazioni,     continuano ad applicarsi nel testo   testo originario  di seguito riportato :

1. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi  523,  527  e  643,  della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2012.   2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2009  e nell’anno 2010, di cui all’articolo 3,  comma  102,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all’articolo  66, commi 9-bis, 13 e 14, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e successive modificazioni, e’ prorogato  al  31  dicembre  2012  e  le relative autorizzazioni ad assumere,  ove  previste,  possono  essere concesse entro il 31 luglio 2012.   3. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «Per  il   triennio 2009-2011»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per  il  quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma e’ soppresso il sesto periodo.

Molteplici e rilevanti appaiono le modifiche ed integrazioni apportate   al   comma 4 ,come  evidenzia il seguente testo dello  stesso  ,secondo cui:”. L’efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per assunzioni  a  tempo  indeterminato,  relative  alle  amministrazioni pubbliche  soggette  a  limitazioni   delle   assunzioni,   approvate successivamente al (( 30 settembre 2003 )), e’ prorogata fino  al  31 dicembre 2012, (( compresa la Presidenza del Consiglio  dei  ministri )). La disposizione di cui all’articolo 1,  comma  346,  lettera  e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  continua  ad  applicarsi,  nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Del tutto nuovo è il comma   (( 4-bis ,che dispone :”L’efficacia delle graduatorie di merito per  l’ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in  data  16  ottobre  2009, relative alla selezione pubblica per l’assunzione di  825  funzionari per  attivita’  amministrativo-tributaria  presso   l’Agenzia   delle entrate, di cui all’avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª serie speciale, n. 101 del 30  dicembre  2008,  e’  prorogata  al  31 dicembre 2012. In ottemperanza  ai  principi  di  buon  andamento  ed economicita’ della pubblica amministrazione, l’Agenzia delle  dogane, l’Agenzia del territorio e l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalita’ di  potenziamento  dell’azione  di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, prima  di  reclutare nuovo      personale      con      qualifica      di      funzionario amministrativo-tributario,  attingono,  fino   alla   loro   completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei  candidati  che  hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel  rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente. ))

E’ stato cponfermato nel testo  originario il comma 5 ,nel quale si prevede:”. Il termine per procedere alle assunzioni relative all’anno 2011, previste dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n. 240, e’ prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, e’ considerato  il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente al 31 dicembre 2010.”

Risulta soppresso il comma    6. ,che prevedeva: ” . I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a  tempo indeterminato relative alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del  31  marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012″

Infine risultno a aggiunti i seguenti tre  nuovi  commi  :

– ((  6-bis.  Le  disposizioni  dell’articolo  9,   comma   28,   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico  degli enti locali,  nonche’  di  personale  destinato  all’esercizio  delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma  3,  lettera  b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente  utili coinvolti in  percorsi  di  stabilizzazione  gia’  avviati  ai  sensi dell’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, nei limiti  delle  risorse  gia’ disponibili nel bilancio degli enti locali a tal  fine  destinate,  a decorrere dall’anno 2013. 

  6-ter. Con riferimento  al  personale  soprannumerario,  l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di  avvalersi  delle proroghe di cui ai commi  1,  2  e  4  del  presente  articolo,  deve procedere  al   riassetto   organizzativo   e   funzionale   previsto dall’articolo 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214; a tal  fine  il  termine  previsto  dall’articolo  1,  comma  3,  del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  per  l’INPS  e’  prorogato all’atto  del   riassetto   organizzativo   e   funzionale   previsto dall’articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214.   6-quater.  Per  le  esigenze  funzionali  di   cui   al   comma   2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248, la possibilita’ di utilizzo temporaneo del contingente  di  personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalita’ del comma 3 del medesimo articolo, e’ consentita fino al 31 dicembre 2015.   6-quinquies.  Al  fine  di  prorogare   gli   interventi   di   cui all’articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, alle finalita’ dell’elenco 3 di cui all’articolo  33,  comma  1, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e’  aggiunta  la  seguente: «Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 9, comma 15-bis, del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». ))

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 Per chiarimento  circa la previsione dei   sopra esposti  commi dell’art.1   si rinvia ai seguenti riferimenti normativi:

1) Si  riporta  il  testo  dei  commi  523,  527   e   643           dell’articolo 1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296           (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007):

«523. Per l’anno 2008 le amministrazioni  dello  Stato,           anche ad ordinamento autonomo,  ivi  compresi  i  Corpi  di           polizia ed il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le           agenzie, incluse le agenzie fiscali di  cui  agli  articoli           62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,           e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici           e gli enti pubblici di cui all’articolo 70,  comma  4,  del           decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive           modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno,  ad           assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di           un contingente di personale complessivamente corrispondente           ad una spesa pari al 20 per cento di quella  relativa  alle           cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite di  cui           al presente comma si  applica  anche  alle  assunzioni  del           personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo  30           marzo  2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni.   Le           limitazioni di cui al presente comma non si applicano  alle           assunzioni  di  personale   appartenente   alle   categorie           protette e a quelle connesse con  la  professionalizzazione           delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre  2000,  n.           331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed  alla           legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo  quanto  previsto           dall’articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.”

 “527. Per l’anno 2008  le  amministrazioni  di  cui  al           comma 523 possono  procedere  ad  ulteriori  assunzioni  di           personale   a   tempo   indeterminato,   previo   effettivo           svolgimento delle procedure di mobilita’, nel limite di  un           contingente complessivo di personale corrispondente ad  una           spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal           fine  e’  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato   di           previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari           a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed  a  75  milioni  di           euro a  decorrere  dall’anno  2009.  Le  autorizzazioni  ad           assumere  sono  concesse  secondo  le  modalita’   di   cui           all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,           n. 449, e successive modificazioni.”

     “643. Per gli anni 2008 e  2009  gli  enti  di  ricerca           pubblici possono procedere ad assunzioni di  personale  con           rapporto di lavoro a tempo indeterminato  entro  il  limite           dell’80  per   cento   delle   proprie   entrate   correnti           complessive,  come  risultanti  dal   bilancio   consuntivo           dell’anno precedente, purche’ entro il limite delle risorse           relative alla cessazione dei rapporti  di  lavoro  a  tempo           indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente           anno.”.

2)  Si riporta il testo dell’articolo 66 del  decreto-legge       25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo           sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita’,           la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione           tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6   agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:

“Art. 66. Turn over

1. Le  amministrazioni  di  cui  al  presente  articolo           provvedono, entro il 31 dicembre 2008  a  rideterminare  la           programmazione triennale del  fabbisogno  di  personale  in           relazione alle misure di  razionalizzazione,  di  riduzione           delle  dotazioni  organiche   e   di   contenimento   delle           assunzioni previste dal presente decreto.

2. All’articolo 1, comma 523, della legge  27  dicembre           2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono           sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e le parole  «per           ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo           anno».

3.  Per  l’anno  2009   le   amministrazioni   di   cui           all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.           296 possono procedere, previo effettivo  svolgimento  delle           procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale a  tempo           indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale           complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per           cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno           precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita’   di           personale da  assumere  non  puo’  eccedere,  per  ciascuna           amministrazione, il  10  per  cento  delle  unita’  cessate           nell’anno precedente.

4. All’articolo 1, comma 526, della legge  27  dicembre           2006, n. 296 le parole «per gli  anni  2008  e  2009»  sono           sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2008».

5.  Per  l’anno  2009   le   amministrazioni   di   cui           all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.           296 possono procedere alla stabilizzazione di personale  in           possesso dei requisiti ivi  richiamati  nel  limite  di  un           contingente di personale complessivamente corrispondente ad           una spesa pari al 10 per  cento  di  quella  relativa  alle           cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni  caso  il           numero delle unita’ di personale da stabilizzare  non  puo’           eccedere, per ciascuna amministrazione,  il  10  per  cento           delle unita’ cessate nell’anno precedente.

6. L’articolo 1, comma 527,  della  legge  27  dicembre           2006, n. 296 e’ sostituito dal seguente: «Per  l’anno  2008           le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad           ulteriori assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato,           previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita’,           nel limite  di  un  contingente  complessivo  di  personale           corrispondente ad una spesa annua lorda pari a  75  milioni           di euro a regime. A tal fine e’ istituito un apposito fondo           nello stato di previsione  del  Ministero  dell’economia  e           delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008  ed           a 75  milioni  di  euro  a  decorrere  dall’anno  2009.  Le           autorizzazioni  ad  assumere  sono  concesse   secondo   le           modalita’ di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della  legge           27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre           2007, n. 244, e’ sostituito dal  seguente:  «Per  gli  anni           2010 e 2011, le  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,           comma 523, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  possono           procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento           delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale  a           tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di           personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari           al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato           nell’anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita’           di personale da assumere non  puo’  eccedere,  per  ciascun           anno, il  20  per  cento  delle  unita’  cessate  nell’anno           precedente.

8. Sono abrogati i commi 103  e  104  dell’articolo  3,   della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9.  Per  l’anno  2014,  le   amministrazioni   di   cui    all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  ad  eccezione  dei  Corpi  di  polizia  e  del  Corpo    nazionale dei vigili del fuoco, possono  procedere,  previo   effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita’,  ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di   un contingente di personale complessivamente corrispondente           ad una spesa pari al 50 per cento  di  quella  relativa  al    personale cessato nell’anno precedente.  In  ogni  caso  il    numero delle unita’  di  personale  da  assumere  non  puo’           eccedere il 50 per cento  delle  unita’  cessate  nell’anno    precedente.

9-bis. A decorrere dall’anno 2010 i Corpi di polizia  e    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,   secondo le modalita’ di cui al comma 10, ad  assunzioni  di   personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un  contingente di personale complessivamente corrispondente  a  una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal  servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero  di           unita’ non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel    ììcorso dell’anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono  autorizzate secondo le modalita’ di  cui  all’articolo  35,   comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e           successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle           amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica           dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell’anno           precedente    e    delle     conseguenti     economie     e           dall’individuazione  delle  unita’  da   assumere   e   dei           correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di           controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3,  7  e  9  si  applicano           anche alle assunzioni del personale di cui  all’articolo  3           del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive           modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9  non           si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle           categorie   protette   e   a   quelle   connesse   con   la           professionalizzazione delle forze armate cui si applica  la           specifica disciplina di settore.

12. All’articolo 1, comma 103 della legge  30  dicembre           2004, n. 311, come modificato da  ultimo  dall’articolo  3,           comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A           decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle  parole  «A           decorrere dall’anno 2013».

13.  Per  il  quadriennio  2009-2012,  le   universita’           statali, fermi restando i limiti  di  cui  all’articolo  1,           comma 105, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  possono           procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel           limite di un contingente corrispondente ad una  spesa  pari           al cinquanta per cento di quella relativa  al  personale  a           tempo indeterminato complessivamente cessato  dal  servizio           nell’anno precedente.  Ciascuna  universita’  destina  tale           somma  per  una  quota  non  inferiore  al  50  per   cento           all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore           al 20 per  cento  all’assunzione  di  professori  ordinari.  Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le           quote di cui al periodo precedente non  si  applicano  agli           Istituti  di  istruzione   universitaria   ad   ordinamento           speciale. Sono fatte salve le  assunzioni  dei  ricercatori           per i concorsi di cui  all’articolo  1,  comma  648,  della           legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei  limiti  delle  risorse           residue previste dal predetto articolo 1,  comma  650.  Nei           limiti previsti dal presente comma e’ compreso, per  l’anno           2009,  anche  il  personale   oggetto   di   procedure   di           stabilizzazione  in  possesso  degli  specifici   requisiti           previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui  al           presente  comma  non  si  applicano  alle   assunzioni   di           personale  appartenente   alle   categorie   protette.   In           relazione   a   quanto   previsto   dal   presente   comma,           l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo  5,  comma           1, lettera  a)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,           concernente il fondo per il finanziamento  ordinario  delle           universita’, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per  l’anno           2009, di 190 milioni  di  euro  per  l’anno  2010,  di  316           milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per           l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere  dall’anno           2013.               14.  Per  l’anno  2010  gli  enti  di  ricerca  possono           procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di           mobilita’, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato           nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27           dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013  gli  enti           di ricerca possono  procedere,  per  ciascun  anno,  previo           effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita’,  ad           assunzioni di personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo           indeterminato entro  il  limite  dell’80  per  cento  delle           proprie entrate correnti complessive, come  risultanti  dal           bilancio consuntivo dell’anno precedente, purche’ entro  il           limite  del  20  per  cento  delle  risorse  relative  alla           cessazione dei rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato           intervenute  nell’anno  precedente.  La  predetta  facolta’           assunzionale e’ fissata nella misura del 50 per  cento  per    l’anno 2014 e del  100  per  cento  a  decorrere  dall’anno           2015.”

3)  Si riporta il testo del comma 102 dell’articolo 3 della           legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni      (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e           pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):     “3.102.    Per    il    quadriennio    2010-2013,    le   amministrazioni di cui  all’articolo  1,  comma  523  della           legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei  Corpi  di           polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono    procedere, per ciascun anno, previo  effettivo  svolgimento           delle procedure di mobilita’, ad assunzioni di personale  a      tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente   di     personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari           al 20 per cento di quella  relativa  al  personale  cessato           nell’anno precedente. In ogni caso il numero  delle  unita’           di personale da assumere non  puo’  eccedere,  per  ciascun           anno, il  20  per  cento  delle  unita’  cessate  nell’anno           precedente.”

4)    Si riporta il testo del comma 346 dell’articolo 1 della    citata legge n. 244 del 2007:

   “346.  Anche  in  deroga  ai  limiti  stabiliti   dalle           disposizioni vigenti e al fine di potenziare  le  attivita’           di accertamento, ispettive e di contrasto  alle  frodi,  di           soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo  di  altre           amministrazioni statali, nonche’ al  fine  di  ridurre  gli           oneri derivanti  dall’applicazione  della  legge  24  marzo           2001, n. 89, a  valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti dalle disposizioni dei commi da 345  a  357  nonche’  della           presente legge, e’ autorizzata la spesa per  assunzioni  di           personale, anche di qualifica dirigenziale:     a)  nella  sola  qualifica  di  vigile  del   fuoco   e           attraverso le procedure selettive previste dai commi 519  e           526 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,           per 7 milioni di euro per l’anno 2008, 16 milioni  di  euro           per l’anno 2009 e 26 milioni  di  euro  annui  a  decorrere           dall’anno 2010;               b) nell’amministrazione penitenziaria, per 1,5  milioni           di euro per l’anno 2008, 5 milioni di euro per l’anno  2009           e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;               c) nel Corpo forestale dello Stato  per  1  milione  di           euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno  2009  e           16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010,  anche           nei ruoli iniziali  nel  limite  delle  vacanze  dei  ruoli           superiori e con successivo riassorbimento  al  passaggio  a           tali ruoli, con possibilita’ di utilizzare  le  graduatorie           di idonei dei concorsi gia’ banditi o conclusi, nonche’ per           compensare gli  effetti  finanziari  dell’eventuale  deroga           all’articolo 5, comma 5,  ultimo  periodo,  della  legge  6           febbraio 2004, n. 36;               d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1  milione           di euro per l’anno 2008, 8 milioni di euro per l’anno  2009           e 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010;               e)   nell’Agenzia   delle    dogane,    che    utilizza           prioritariamente  le  graduatorie  formate  a  seguito   di           procedure selettive gia’ espletate e per le quali il limite           di eta’ anagrafica vigente per i contratti di formazione  e           lavoro dei soggetti risultati idonei e’ riferito alla  data           di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla           mobilita’, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della           legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di  euro  per  l’anno 2008, 46 milioni di euro per l’anno 2009 e  62  milioni  di   euro annui a  decorrere  dall’anno  2010.  L’Agenzia  delle  dogane e’ autorizzata a stipulare contratti di formazione e           lavoro,  anche  in  deroga  all’articolo  36  del   decreto    legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   come   sostituito           dall’articolo  3,  comma  79,  della  presente  legge,   in           particolare,  con  soggetti  risultati   idonei,   con   un           punteggio  minimo  finale  non  inferiore   a   46,   nelle           graduatorie  formate  a  seguito  delle  procedure  indette           dall’Agenzia  delle  entrate  con  bandi  pubblicati  nella           Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre   2005 e n. 28 del 6  aprile  2007,  per  la  selezione,  con   contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di  1.500  e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per  attivita’           amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati  idonei           nelle  graduatorie  formate  a  seguito   delle   procedure           selettive indette dall’Agenzia delle  dogane  in  data  non           anteriore al 1° settembre 2005,  rispettivamente,  per  150   posti di collaboratore tributario, terza  area  funzionale,    F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per   20  posti  di  collaboratore   di   sistema,   terza   area           funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici,   terza area funzionale, F1. Nei limiti delle  autorizzazioni  di spesa stabilite dalla presente lettera, l’Agenzia  delle           dogane puo’ stipulare ulteriori contratti di  formazione  e   lavoro  anche  con   soggetti   risultati   idonei,   nelle   graduatorie  formate  a  seguito  delle  procedure  indette  dall’Agenzia  delle  entrate  con  bandi  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre   2005 e n. 28 del 6 aprile 2007,  con  un  punteggio  finale           inferiore a 46; in ogni caso l’utilizzo di tali graduatorie           da parte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti di  cui  al           quarto periodo  del  comma  345,  e’  prioritario  rispetto           all’utilizzo   delle   medesime   graduatorie   da    parte           dell’Agenzia delle dogane.”.

5)  Si riporta il testo del comma 9 dell’articolo 29 della           legge 30  dicembre  2010,  n.  240  (Norme  in  materia  di           organizzazione delle universita’, di personale accademico e           reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare  la           qualita’ e l’efficienza del sistema universitario):               “9. A valere sulle  risorse  previste  dalla  legge  di           stabilita’ per il 2011 per il fondo  per  il  finanziamento           ordinario delle universita’, e’  riservata  una  quota  non           superiore a 13 milioni di euro per l’anno 2011, 93  milioni           di euro per l’anno 2012 e  173  milioni  di  euro  annui  a           decorrere dall’anno 2013, per la chiamata di professori  di           seconda fascia, secondo le procedure di cui  agli  articoli           18 e 24, comma 6, della presente  legge.  L’utilizzo  delle           predette risorse e’  disposto  con  decreto  del  Ministro,           adottato di concerto con il Ministro dell’economia e  delle           finanze,   previo   parere   conforme   delle   Commissioni           parlamentari competenti.”.

6)   Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 51  della           legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la           stabilizzazione della finanza pubblica):               “4. Le spese fisse e obbligatorie per il  personale  di           ruolo delle universita’ statali non possono eccedere il  90           per cento  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per  il           finanziamento ordinario. Nel  caso  dell’Universita’  degli           studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti  per           il funzionamento erogati ai sensi  della  legge  14  agosto           1982, n. 590. Le universita’ nelle quali la  spesa  per  il           personale di ruolo abbia ecceduto nel  1997  e  negli  anni           successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni           di personale di ruolo il cui  costo  non  superi,  su  base           annua, il 35 per cento delle  risorse  finanziarie  che  si           rendano disponibili per le cessazioni dal  ruolo  dell’anno           di riferimento.  Tale  disposizione  non  si  applica  alle           assunzioni derivanti  dall’espletamento  di  concorsi  gia’           banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane  operativa           sino a che la spesa per il personale  di  ruolo  ecceda  il           limite previsto dal presente comma.”.               Si riporta il testo del comma 28  dell’articolo  9  del           decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in           materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita’           economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30           luglio 2010, n. 122:               “28. A decorrere  dall’anno  2011,  le  amministrazioni           dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,           incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64           del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e           successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,           le universita’ e gli enti pubblici di cui all’articolo  70,           comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e           successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di           commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo           quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto           legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di           personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con           contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel           limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse           finalita’ nell’anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni           la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di           formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla           somministrazione di lavoro, nonche’ al lavoro accessorio di           cui all’articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto           legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive           modificazioni ed integrazioni, non puo’ essere superiore al           50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive           finalita’  nell’anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al           presente comma costituiscono principi generali ai fini  del           coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano           le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli           enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Per  il  comparto           scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e           specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione           le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto           previsto  dall’articolo  1,  comma  188,  della  legge   23           dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,           altresi’, quanto previsto dal  comma  187  dell’articolo  1           della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive           modificazioni. Alle minori economie pari a  27  milioni  di           euro a decorrere dall’anno 2011  derivanti  dall’esclusione           degli enti di ricerca dall’applicazione delle  disposizioni           del presente comma, si provvede mediante utilizzo di  quota           parte delle maggiori entrate derivanti dall’  articolo  38,           commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica           alla struttura di missione di cui all’art.  163,  comma  3,           lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.           Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma           costituisce    illecito    disciplinare     e     determina           responsabilita’  erariale.  Per  le   amministrazioni   che           nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita’           previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al           primo periodo  e’  computato  con  riferimento  alla  media           sostenuta per le stesse finalita’ nel triennio 2007-2009.”.            

7) Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 21  della   legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di           federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119  della           Costituzione):               “3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da           considerare ai  fini  del  comma  2  sono  provvisoriamente           individuate nelle seguenti:               a) funzioni generali di amministrazione, di gestione  e           di controllo, nella misura complessiva  del  70  per  cento           delle spese come certificate dall’ultimo conto del bilancio           disponibile alla data di entrata in vigore  della  presente           legge;               b) funzioni di polizia locale;               c) funzioni di  istruzione  pubblica,  ivi  compresi  i           servizi  per  gli  asili  nido  e  quelli   di   assistenza           scolastica e refezione, nonche’ l’edilizia scolastica;               d) funzioni nel campo della viabilita’ e dei trasporti;               e) funzioni riguardanti la gestione  del  territorio  e           dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di  edilizia           residenziale pubblica e locale e piani di edilizia  nonche’           per il servizio idrico integrato;               f) funzioni del settore sociale.”.             

8)  Si riporta il testo  del  comma  1156  dell’articolo  1           della citata legge n. 296 del 2006:               “1156. A carico del  Fondo  per  l’occupazione  di  cui           all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,           n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19           luglio 1993, n. 236, si provvede  ai  seguenti  interventi,           nei  limiti  degli  importi  rispettivamente  indicati,  da           stabilire in via definitiva con il decreto di cui al  comma           1159 del presente articolo:               a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della           presente legge, il Ministro del lavoro e  della  previdenza           sociale,  con  proprio  decreto,  sentite   la   Conferenza           unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo  28           agosto  1997,  n.  281,  e  le   organizzazioni   nazionali           comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e  dei           datori  di  lavoro,  adotta  un   programma   speciale   di           interventi e costituisce una cabina di regia  nazionale  di           coordinamento  che  concorre  allo   sviluppo   dei   piani           territoriali di emersione e di  promozione  di  occupazione           regolare nonche’ alla valorizzazione dei  comitati  per  il           lavoro e l’emersione del sommerso (CLES).  Entro  sei  mesi           dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  e’           istituito, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della           previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro           dell’economia  e  delle  finanze,  un  apposito  Fondo  per           l’emersione del  lavoro  irregolare  (FELI),  destinato  al           finanziamento, d’intesa con le regioni e  gli  enti  locali           interessati, di servizi di  supporto  allo  sviluppo  delle           imprese che attivino i processi  di  emersione  di  cui  ai           commi da 1192 a 1201. Ai fini  della  presente  lettera  si           provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008,  nei  limiti           di 10 milioni di euro annui;               b) sono destinati 25 milioni di euro  per  l’anno  2007           alla  finalita’  di  cui  all’articolo  1,  comma  1,   del           decreto-legge 5  ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con           modificazioni, dalla legge  3  dicembre  2004,  n.  291,  e           successive modificazioni;               c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali           e comunque non oltre il 31 dicembre  2007,  possono  essere           concessi  trattamenti  di   cassa   integrazione   guadagni           straordinaria e di mobilita’ ai  dipendenti  delle  imprese           esercenti  attivita’  commerciali  con  piu’  di  cinquanta           dipendenti, delle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi           gli operatori turistici, con piu’ di cinquanta dipendenti e           delle imprese di vigilanza con piu’ di quindici  dipendenti           nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;               d)  in  attesa  della  riforma   degli   ammortizzatori           sociali,  al   fine   di   sostenere   programmi   per   la           riqualificazione   professionale   ed   il    reinserimento           occupazionale  di  collaboratori  a  progetto,  che   hanno           prestato la propria opera  presso  aziende  interessate  da           situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro  e           della previdenza sociale, da emanare entro due  mesi  dalla           data di entrata in vigore della presente legge, sentita  la           Conferenza unificata di  cui  all’articolo  8  del  decreto           legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e           modalita’ inerenti alle disposizioni di cui  alla  presente           lettera.  Agli  oneri  di  cui  alla  presente  lettera  si           provvede nel limite di 15  milioni  di  euro  per  ciascuno           degli anni 2007 e 2008;               e) il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale           e’ autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo           complessivo di 1 milione di euro per  l’anno  2007,  previa           intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra           lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di           Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di  attivita’           socialmente utili e per l’attuazione di misure di  politica           attiva  del  lavoro  riferite  a  lavoratori  impegnati  in           attivita’ socialmente utili, nella disponibilita’ da almeno           sette anni di comuni con  popolazione  inferiore  a  50.000           abitanti  (518) ;               f) in deroga a quanto disposto dall’articolo 12,  comma           4, del decreto legislativo 1°  dicembre  1997,  n.  468,  e           limitatamente all’anno 2007, i comuni  con  meno  di  5.000           abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente           alle qualifiche di  cui  all’articolo  16  della  legge  28           febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere           ad  assunzioni   di   soggetti   collocati   in   attivita’           socialmente utili nel limite massimo complessivo  di  2.450           unita’. Alle misure di cui alla presente lettera e’  esteso           l’incentivo di cui all’articolo 7,  comma  6,  del  decreto           legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli  oneri  relativi,           nel  limite  di  23  milioni  di  euro  annui  a  decorrere           dall’anno  2007,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo   per           l’occupazione  di  cui  all’articolo  1,   comma   7,   del           decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con           modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  che  a           tal fine e’ integrato del predetto importo;               f-bis) al  fine  di  favorire  la  stabilizzazione  dei           lavoratori di cui all’articolo  2,  comma  1,  del  decreto           legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui  all’articolo           3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  280,           in favore della regione Calabria e della  regione  Campania           e’ concesso un contributo per l’anno  2007  rispettivamente           di 60 e 10 milioni di euro da  ripartire  con  decreto  del           Ministero dell’economia e delle finanze previa  stipula  di           apposita convenzione con il Ministero del  lavoro  e  della           previdenza sociale, a valere sul Fondo per l’occupazione di           cui all’articolo 1, comma 7, del  decreto-legge  20  maggio           1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19           luglio 1993, n. 236, che  a  tale  fine  e’  integrato  del           predetto importo  per  l’anno  2007.  Ai  soli  fini  della           presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati           nelle attivita’ di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto           legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella  regione  Calabria           sono equiparati ai lavoratori di cui all’articolo 2,  comma           1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.               g) il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,           con proprio decreto, dispone annualmente di una  quota  del           Fondo  per  l’occupazione,   nei   limiti   delle   risorse           disponibili del Fondo medesimo, per interventi  strutturali           ed  innovativi  volti  a  migliorare  e  riqualificare   la           capacita’ di  azione  istituzionale  e  l’informazione  dei           lavoratori e delle  lavoratrici  in  materia  di  lotta  al           lavoro  sommerso  ed  irregolare,   promozione   di   nuova           occupazione, tutela della  salute  e  della  sicurezza  dei           lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale  ed           in ogni altro  settore  di  competenza  del  Ministero  del           lavoro e della previdenza sociale;               g-bis) a decorrere dall’esercizio finanziario 2008,  e’           disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo  di  50           milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori           socialmente  utili  e  per  le  iniziative  connesse   alle           politiche attive per il lavoro in favore delle regioni  che           rientrano  negli  obiettivi  di   convergenza   dei   fondi           strutturali dell’Unione europea attraverso  la  stipula  di           un’apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della           previdenza sociale a valere sul Fondo di  cui  al  presente           comma.”.

 9)  Si riporta il testo del comma 7  dell’articolo  21  del           decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti           per la crescita, l’equita’ e il  consolidamento  dei  conti           pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22           dicembre 2011, n. 214:               “7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti  di  cui           al comma 2, l’Inps provvede al  riassetto  organizzativo  e           funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di  cui           al    comma    1     operando     una     razionalizzazione           dell’organizzazione e delle procedure.”.               Si riporta il testo del comma  3  dell’articolo  1  del           decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure           urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo           sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14           settembre 2011, n. 148:               “3. Le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma           1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,           con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e           successive modificazioni, all’esito della  riduzione  degli           assetti organizzativi prevista dal predetto articolo  74  e           dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre           2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26           febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita’           indicate nell’articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30           dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla           legge 27 febbraio 2009, n. 14:               a) ad apportare, entro il 31 marzo  2012,  un’ulteriore           riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non           generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura           non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a           seguito dell’applicazione del predetto  articolo  2,  comma           8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;               b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del           personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli           enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non           inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa           al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale           risultante  a  seguito   dell’applicazione   del   predetto           articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  194  del           2009.”.               Si riporta il testo  dei  commi  2  e  3  dell’articolo           10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203  (Misure           di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in           materia  tributaria   e   finanziaria),   convertito,   con           modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:               “2.  Al  fine  di  garantire  il  rafforzamento   delle           attivita’ di semplificazione delle norme e delle  procedure           amministrative e di monitoraggio  dei  servizi  resi  dalla           pubblica  amministrazione  alle  imprese  e  ai  cittadini,           nonche’  delle  attivita’  connesse   alla   gestione   del           personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del           decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive           modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  –           Dipartimento della funzione  pubblica  si  avvale,  per  un           periodo non superiore a quattro anni, di un contingente  di           personale di 30 unita’.               3.  Alla  copertura   del   contingente   si   provvede           attraverso l’utilizzo temporaneo dei segretari  comunali  e           provinciali di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge  28           maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,  dalla           legge  27  luglio  2004,  n.  186,  gia’  in  posizione  di           disponibilita’ ai sensi dell’articolo 101 del  testo  unico           di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  alla           data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del           presente decreto e con invarianza del trattamento economico           complessivo.  L’utilizzo  temporaneo  cessa  nel  caso   di           conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune           o di una provincia.”.               Si riporta il testo del comma  15-bis  dell’articolo  9           del citato decreto-legge n. 78 del 2010:               “15-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’           e  della  ricerca,  anche  attraverso   i   propri   uffici           periferici, nei limiti di spesa  previsti  dall’  elenco  1           allegato  alla  legge  23  dicembre  2009,   n.   191,   e’           autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,           attivati dagli uffici scolastici  provinciali  e  prorogati           ininterrottamente,   per   l’espletamento    di    funzioni           corrispondenti ai collaboratori scolastici, a  seguito  del           subentro dello Stato ai sensi dell’ articolo 8 della  legge           3 maggio 1999, n. 124, nonche’  del  decreto  del  Ministro           della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato  nella           Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000,  nei  compiti           degli enti locali.”.               Si riporta l’elenco 3 di cui all’articolo 33, comma  1,           della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni  per  la           formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello           Stato-Legge di  stabilita’  2012),  come  modificato  dalla           presente legge:               “Elenco 3               (articolo 33, comma 1)               FINALITA’               – Fondo per le politiche giovanili               – Investimenti Gruppo Ferrovie               – Contratto di programma con RFI               –  Professionalizzazione  Forze   armate   –   per   il           rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui           agli articoli 582 e 583 del decreto  legislativo  15  marzo           2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»               –   Partecipazione   italiana   a   Banche   e    Fondi           internazionali               – Esigenze connesse alla celebrazione della  ricorrenza           del 4 novembre               – Provvidenze alle vittime dell’uranio impoverito               – Ulteriori esigenze dei Ministeri               – Interventi per assicurare la gratuita’  parziale  dei           libri di testo scolastici di cui all’articolo 27, comma  1,           della legge 23 dicembre 1998, n. 448               – Unione italiana ciechi               – Interventi di carattere sociale di cui all’  articolo           3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con           modificazioni, dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e           successive modificazioni;  stipula  di  convenzioni  con  i           comuni  interessati  alla  stabilizzazione  dei  lavoratori           socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale,           di cui all’ articolo 2, comma 552, della legge 24  dicembre           2007, n. 244;               – Interventi di sostegno all’editoria e  al  pluralismo           dell’informazione           -Interventi di carattere sociale  di  cui  all’articolo  9,           comma 15-bis, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,           convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,           n. 122.”.

  Art. 6               Proroga dei termini in materia di lavoro  

Non risultano apportate variazioni al testo del comma1 ,che pertanto resta il seguente :”1. All’articolo 19 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:     a) al comma 1, lettera c), le parole: «per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni»;     b) al comma 1-ter, le parole «biennio 2009-2010» sono  sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2009-2012»;     c) al comma  2,  le  parole:  «per  il  biennio  2010-2011»  sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012  nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni».

Si precisa che le  disposiioni  citate nel comma 1 concernono alcuni specifici ammortizzatori sociali inderoga ed in particolare stabiliscono che viene  prorogata      l’applicazione   dell’art..19 comma 1 ter dec.legge n.185/08 ,convertito in legge n.2/09 ,gia’ vigente nel  triennio 2009/2011 , di conseguenza  per l’anno  2012 nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, , sono preordinate le somme  nei limiti delle quali e’ riconosciuto l’accesso, secondo le modalita’ e i criteri di priorita’ stabiliti con il decreto del ministro del lavoro e dell’economia   ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare :

-l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’ di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

– l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’ di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

– in via sperimentale  e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennita’ ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

,e’ riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione pari al  20 per cento del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;

c) con riferimento all’anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita’ non inferiore a tre;

d) non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le  predette    risorse  sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8 ,che recita :”Fermo restando il limite del tetto massimo nonche’ l’uniformita’ dell’ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito “con  quelle degli ammortizzatori sociali in deroga.

Variazioni di carattere formale registra il testo originario del comma  2  ,che quindi ora  recita:” 2. I termini di cui all’articolo 70, commi 1,  secondo  periodo,  e 1-bis,  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e successive modificazioni, come prorogati ai  sensi  dell’articolo  1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  e  dal  (( decreto del Presidente del Consiglio dei ministri )) 25  marzo  2011, (( recante ulteriore proroga di termini  relativa  al  Ministero  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ))  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

In virtu’ di quanto sopra disposto, anche nell’anno 2012  prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (L. 33/2009)

Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.         Inoltre si  riporta il testo dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 del           decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di  termini           previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi           urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e           alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla  legge           26 febbraio 2011, n. 10:               “Art. 1 Proroghe non onerose di termini in scadenza               1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine  di  scadenza           dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1           allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.               2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del  Consiglio           dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il  Ministro           dell’economia  e  delle  finanze,  puo’   essere   disposta           l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre  2011  del  termine           del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga  fino           al 31  dicembre  2011  degli  ulteriori  termini  e  regimi           giuridici indicati nella tabella 1 allegata.”

E’ stato aggiunto  il comma 2bis .il  cui contenuto risulta il seguente:   ((  2-bis.  La  scadenza  dell’articolo   1-bis,   comma   1,   del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti  adottati  ai  sensi del medesimo articolo 1-bis e’ fissata al 31 dicembre 2012. 

   Si   riporta   il   testo   dell’articolo   1-bis   del           decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti           anticrisi, nonche’ proroga  di  termini),  convertito,  con           modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:               “Art.  1-bis  Disposizioni  urgenti   in   materia   di           ammortizzatori  per  i  settori  non  coperti  dalla  cassa           integrazione guadagni               1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore           della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con           decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  del           lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto           con il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  possono           essere eccezionalmente emanate, per il  biennio  2009-2010,           norme in deroga  a  singole  disposizioni  dei  regolamenti           previsti  dall’  articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del           Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27  novembre           1997, n. 477. Dall’attuazione del presente comma non devono           derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.”.

E’stato anche aggiunto il seguente comma 2 ter:

 ” 2-ter. Il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di  cui all’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e’ prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e  con  le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi  tra  i  soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui  al  comma  14  del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche  i  lavoratori  il  cui rapporto di lavoro si sia risolto  entro  il  31  dicembre  2011,  in ragione di accordi individuali  sottoscritti  anche  ai  sensi  degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura  civile,  o  in applicazione di accordi collettivi di incentivo  all’esodo  stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a  livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli  ispettorati  del lavoro o  ad  altri  soggetti  equipollenti,  indicati  nel  medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in  base  alla  previgente  disciplina pensionistica, avrebbero comportato  la  decorrenza  del  trattamento medesimo entro un periodo non superiore  a  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.  

    Si riporta il testo del comma 15 dell’articolo  24  del    citato decreto-legge n. 201 del 2011:      “15. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle           politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro           dell’economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi           dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione           del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita’   di           attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del           limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini           della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel           limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di  euro           per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040           milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro  per           l’anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l’anno  2017,  610           milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di  euro  per           l’anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza           obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della           data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del           periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,           delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di           cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di           accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della           data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal           predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite           numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del           primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non           prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento           finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla           disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito  del  predetto           limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che           intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari           presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di           cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo           al regime delle decorrenze disciplinato dall’ articolo  12,           comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,           convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,           n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano           comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al           predetto articolo  12,  comma  5,  afferente  al  beneficio           concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in           ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che           maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012  trovano  comunque           applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del           presente articolo.”. 

 Sono stati aggiunti   altresì  i commi da 2 quater a 2 undicies che di seguito  vengono  riportati :             

” 2-quater. All’articolo 24, comma 14, lettera c), del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di eta’» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  almeno  60  anni  di   eta’».   Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,  del citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  in  materia  di  riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano  applicazione, limitatamente ai soggetti  che  maturano  il  previsto  requisito  di anzianita’  contributiva  entro  il  31  dicembre  2017,  qualora  la predetta anzianita’ contributiva ivi prevista  derivi  esclusivamente da  prestazione  effettiva  di  lavoro,  includendo  i   periodi   di astensione obbligatoria  per  maternita’,  per  l’assolvimento  degli obblighi  di  leva,  per  infortunio,  per  malattia   e   di   cassa integrazione guadagni ordinaria.   2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,  comma 3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  il  Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  propone al Ministro dell’economia e delle  finanze  di  disporre  con  propri decreti,  annualmente,  tenuto  anche  conto  dei  provvedimenti   di variazione delle tariffe  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico  dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento  dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e successive modificazioni,  nella  misura  necessaria  alla  copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui  ai commi 2-quater e 2-decies del presente articolo  e  all’articolo  15, comma 8-bis, del presente decreto.  L’attuazione  delle  disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non  inferiore a 7,5 milioni di euro per l’anno 2012, 15 milioni di euro per  l’anno 2013 e nel limite massimo di 140 milioni di euro  annui  a  decorrere dall’anno 2014. 

  2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale  deroga  all’articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n. 118, le regioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili. 

  2-septies. All’articolo 24 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:   a) al comma 14, dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:   «e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre  2011  risultano essere in congedo per assistere figli con disabilita’ grave ai  sensi dell’articolo 42,  comma  5,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  i  quali   maturino,   entro ventiquattro mesi dalla data  di  inizio  del  predetto  congedo,  il requisito    contributivo    per    l’accesso    al     pensionamento indipendentemente dall’eta’ anagrafica di cui all’articolo  1,  comma 6, lettera a), della legge 23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive modificazioni»;   b) al comma 15, primo periodo, le parole: «in 240 milioni  di  euro per  l’anno  2013,  630  milioni  di  euro  per  l’anno  2014,»  sono sostituite dalle seguenti: «in 245 milioni di euro per  l’anno  2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014,». 

  2-octies. Agli oneri  derivanti  dal  comma  2-septies,  pari  a  5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  e  2014,  si  provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,  per  i  medesimi anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,  nell’ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e delle finanze per l’anno 2012, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali.  

 2-novies. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’  autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio.   2-decies.  All’articolo  2,  comma  16-ter,  del  decreto-legge  29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «Fino  al  31  dicembre  2011»  sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».  

 2-undecies. All’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio  2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n. 33, dopo il comma 14 e’ inserito il seguente:   «14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma  14,  primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti  pensionistici erogati  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in  questione decadono,  con  obbligo  di  integrale   restituzione   delle   somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad  atti costituenti  reato,  accertati  con  sentenza  definitiva.  All’onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per  gli  anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per  gli  anni dal 2015 al 2020  e  42.000  euro  a  decorrere  dall’anno  2021,  si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e  formazione  di cui all’articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2». ))


In riferimento a quest’ultimi commi    ,si rinvia ai seguenti riferimenti normativi:

1)       comma 14 dell’articolo 24  del           citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla           presente legge  :  “14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso           e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di           entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad           applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31           dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1,  comma  9           della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive           modificazioni e  integrazioni,  nonche’  nei  limiti  delle           risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della           procedura ivi disciplinata, ancorche’ maturino i  requisiti           per  l’accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31           dicembre 2011:                 a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita’  ai  sensi           degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e           successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali           stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i           requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di           fruizione dell’indennita’ di mobilita’ di cui  all’articolo           7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;                 b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita’  lunga  ai           sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio           1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,           per effetto di accordi  collettivi  stipulati  entro  il  4           dicembre 2011;                 c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,           sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei           fondi di solidarieta’ di settore  di  cui  all’articolo  2,           comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’  ai           lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi           collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di           accesso ai predetti fondi di solidarieta’; in tale  secondo           caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi           medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta’,           ancorche’ maturino prima del compimento della predetta eta’           i requisiti per l’accesso al pensionamento  previsti  prima           della data di entrata in vigore del presente decreto;                 d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data  del           4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione           volontaria della contribuzione;                 e) ai lavoratori che alla data del  4  dicembre  2011           hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di  cui           all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,           n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto           2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l’istituto           dell’esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il           provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4           dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente           decreto sono abrogati i commi da 1 a 6  dell’  articolo  72           del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano  a           trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente           lettera.  Sono  altresi’   disapplicate   le   disposizioni           contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a           quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio.”.              2) Si   2) articoli 410, 411  e  412-ter           del codice di procedura civile:               “Art. 410.Tentativo di conciliazione               Chi intende proporre in giudizio una  domanda  relativa           ai rapporti previsti  dall’articolo  409  puo’  promuovere,           anche tramite l’associazione sindacale alla quale  aderisce           o conferisce mandato, un previo tentativo di  conciliazione           presso la commissione di conciliazione individuata  secondo           i criteri di cui all’articolo 413.               La comunicazione della richiesta  di  espletamento  del           tentativo di conciliazione  interrompe  la  prescrizione  e           sospende, per la durata del tentativo  di  conciliazione  e           per i venti giorni  successivi  alla  sua  conclusione,  il           decorso di ogni termine di decadenza.               Le commissioni di conciliazione sono  istituite  presso           la Direzione provinciale  del  lavoro.  La  commissione  e’           composta dal direttore dell’ufficio  stesso  o  da  un  suo           delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita’           di presidente, da quattro  rappresentanti  effettivi  e  da           quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro           rappresentanti  effettivi  e  da  quattro   supplenti   dei           lavoratori,  designati  dalle   rispettive   organizzazioni           sindacali   maggiormente    rappresentative    a    livello           territoriale.               Le commissioni, quando se  ne  ravvisi  la  necessita’,           affidano  il   tentativo   di   conciliazione   a   proprie           sottocommissioni, presiedute dal direttore della  Direzione           provinciale  del  lavoro  o  da  un   suo   delegato,   che           rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.  In           ogni caso per la validita’ della riunione e’ necessaria  la           presenza del Presidente e di almeno un  rappresentante  dei           datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.               La   richiesta   del   tentativo   di    conciliazione,           sottoscritta dall’istante, e’ consegnata o spedita mediante           raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.   Copia   della           richiesta  del  tentativo  di  conciliazione  deve   essere           consegnata o  spedita  con  raccomandata  con  ricevuta  di           ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.               La richiesta deve precisare:               1)  nome,  cognome  e  residenza  dell’istante  e   del           convenuto; se l’istante o il  convenuto  sono  una  persona           giuridica, un’associazione non riconosciuta o un  comitato,           l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche’           la sede;               2) il luogo dove e’ sorto il rapporto  ovvero  dove  si           trova l’azienda o sua dipendenza alla quale e’  addetto  il           lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera  al           momento della fine del rapporto;               3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante           le comunicazioni inerenti alla procedura;               4) l’esposizione dei fatti  e  delle  ragioni  posti  a           fondamento della pretesa.               Se la controparte intende  accettare  la  procedura  di           conciliazione,   deposita   presso   la   commissione    di           conciliazione, entro venti  giorni  dal  ricevimento  della           copia della richiesta, una memoria contenente le  difese  e           le eccezioni in fatto e in diritto,  nonche’  le  eventuali           domande in  via  riconvenzionale.  Ove  cio’  non  avvenga,           ciascuna  delle  parti  e’  libera  di  adire   l’autorita’           giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi  al  deposito,           la commissione fissa la comparizione  delle  parti  per  il           tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro  i           successivi  trenta  giorni.  Dinanzi  alla  commissione  il           lavoratore puo’ farsi assistere anche da  un’organizzazione           cui aderisce o conferisce mandato.               La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta           la pubblica amministrazione, anche in  sede  giudiziale  ai           sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo,  non           puo’ dar luogo a responsabilita’, salvi i casi  di  dolo  e           colpa grave.”               “Art. 411.  Processo verbale di conciliazione.               Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410           riesce, anche limitatamente ad  una  parte  della  domanda,           viene redatto separato processo verbale sottoscritto  dalle           parti e dai componenti della commissione di  conciliazione.           Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara           esecutivo con decreto.               Se  non  si  raggiunge  l’accordo  tra  le  parti,   la           commissione di conciliazione deve  formulare  una  proposta           per  la  bonaria  definizione  della  controversia.  Se  la           proposta non e’ accettata, i termini di essa sono riassunti           nel verbale  con  indicazione  delle  valutazioni  espresse           dalle parti.  Delle  risultanze  della  proposta  formulata           dalla  commissione   e   non   accettata   senza   adeguata           motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.               Ove il tentativo di conciliazione sia  stato  richiesto           dalle parti, al ricorso depositato ai  sensi  dell’articolo           415  devono  essere  allegati  i  verbali  e   le   memorie           concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.  Se           il  tentativo  di  conciliazione  si  e’  svolto  in   sede           sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di  cui           all’articolo  410.  Il   processo   verbale   di   avvenuta           conciliazione e’ depositato presso la Direzione provinciale           del lavoro a cura di una delle parti o per  il  tramite  di           un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,           accertatane l’autenticita’, provvede  a  depositarlo  nella           cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e’ stato           redatto. Il giudice, su istanza  della  parte  interessata,           accertata   la   regolarita’   formale   del   verbale   di           conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.”               “Art.  412-ter.  Altre  modalita’  di  conciliazione  e           arbitrato previste dalla contrattazione collettiva.               La conciliazione e l’arbitrato, nelle  materie  di  cui           all’articolo 409, possono essere svolti altresi’ presso  le           sedi e con le modalita’ previste dai  contratti  collettivi           sottoscritti  dalle  associazioni  sindacali   maggiormente           rappresentative.”.

3)     comma 10 dell’articolo  24  del           citato decreto-legge n. 201 del 2011:               “10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento           ai soggetti la cui pensione e’ liquidata a carico  dell’AGO           e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,           nonche’ della gestione  separata  di  cui  all’articolo  2,           comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i           requisiti a partire  dalla  medesima  data  l’accesso  alla           pensione  anticipata  ad  eta’   inferiori   ai   requisiti           anagrafici di cui al comma 6 e’  consentito  esclusivamente           se risulta maturata un’anzianita’ contributiva di 42 anni e           1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con           riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell’anno           2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un           ulteriore mese per l’anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a           decorrere  dall’anno  2014.  Sulla  quota  di   trattamento           relativa    alle    anzianita’    contributive     maturate           antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e’  applicata  una           riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni           anno di anticipo  nell’accesso  al  pensionamento  rispetto           all’eta’ di 62 anni; tale percentuale annua e’ elevata a  2           punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo           rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l’eta’   al           pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e’           proporzionale al numero di mesi.”.

(( Art. 6 bis          Clausola di salvaguardia  

  Questo articolo risulta inserito dalla legge di comnversione e recita:

 1.  Qualora,  in  seguito  all’inclusione  dei  lavoratori  di  cui all’articolo  6,  comma  2-ter,  tra  i  soggetti  interessati   alla concessione del beneficio risultasse sulla base del  monitoraggio  di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai  soggetti  inclusi  tra  i beneficiari  dal  predetto  comma  2-ter  potranno  essere  prese  in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto  previsto dal medesimo comma  15,  solo  a  condizione  che,  con  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze, sia stabilito  un  incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico  di  tutti  i datori di lavoro del settore privato  dovute  alla  gestione  di  cui all’articolo 24  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  considerando prioritariamente i contributi  per  disoccupazione  e  in  ogni  caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il  trattamento  di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29  maggio  1982,  n. 297,  e  successive  modificazioni,  nonche’  il  contributo  di  cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.  845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi  oneri. ))


Art. 15     Proroga di termini in materia di amministrazione dell’interno  comma 1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge  29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio 2011, n. 10, e’ prorogato sino  al  30  giugno  2012,  fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907  ((per  l’anno  2012)),  si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo  33,  comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte  destinata al Ministero dell’interno. In nordine a quanto sopra stabilito,  si riporta il testo del comma  6  dell’articolo  2  del           citato decreto-legge n. 225 del 2010:               “6. Per garantire l’operativita’ degli sportelli  unici           per   l’immigrazione   nei   compiti   di   accoglienza   e           integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel           completamento  delle  procedure  di  emersione  del  lavoro           irregolare,  il  Ministero  dell’interno,  in  deroga  alla           normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno i           contratti  di  lavoro  di  cui  all’articolo  1,  comma  1,           dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29           marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente  comma  non           si applica quanto stabilito  dall’articolo  5  del  decreto           legislativo 6 settembre  2001,  n.  368,  dall’articolo  1,           comma  519,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296   e           dall’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.           244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  19,1           milioni di euro per  l’anno  2011,  si  provvede  ai  sensi           dell’articolo 3.”.


comma ((2-bis.  E’  prorogato  al  31  dicembre  2013  il  termine  della validita’ della graduatoria adottata in attuazione  dell’articolo  1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.)) comma  3.  ((E’  prorogata,  per   l’anno   2012,   l’applicazione   delle disposizioni)) di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del  decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla  legge 1o marzo 2005, n. 26.cpomma   ((3-bis. All’articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2010, n. 26, le parole:  «per  l’anno  2010»  sono  sostituite  dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012».  comma  3-ter. All’onere di cui al comma 3-bis, pari  a  250.000  euro  per l’anno 2012, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per  l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  comma  3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’  autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni occorrenti.

  In merioto a quanto sopra disèposto si riporta il testo del comma 6-septies dell’articolo 1           del citato decreto-legge n. 300 del 2006,  come  modificato           dalla presente legge:               “6-septies. Fino al 31 dicembre 2012, nei limiti  delle           risorse finanziarie disponibili al  personale  appartenente           al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  collocato  in           posizione di  comando  o  fuori  ruolo  presso  gli  organi           costituzionali, presso gli uffici di cui  all’articolo  14,           comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e           successive modificazioni, nonche’ presso gli  uffici  della           Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   continua   ad           applicarsi la disposizione di cui all’articolo 57 del testo           unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10           gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo           personale, e fino alla predetta  data,  non  si  applicano,           altresi’, il limite di cui all’ultimo periodo del  comma  1           dell’articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,           n. 217, e la disposizione di cui al comma  3  del  medesimo           articolo 133.”.               Si riporta il testo del comma 526 dell’articolo 1 della           citata legge n. 296 del 2006:               “526. Le amministrazioni di cui al  comma  523  possono           altresi’ procedere, per  l’anno  2008,  nel  limite  di  un           contingente di personale non dirigenziale  complessivamente           corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di  quella           relativa alle  cessazioni  avvenute  nell’anno  precedente,           alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del  personale,           in possesso dei requisiti di cui al comma 519.  Nel  limite           del predetto contingente, per avviare anche  per  il  Corpo           nazionale  dei  vigili  del  fuoco  la  trasformazione   in           rapporti   a   tempo   indeterminato   delle    forme    di           organizzazione precaria  del  lavoro,  e’  autorizzata  una           stabilizzazione  del  personale  volontario,  di  cui  agli           articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.           139, che, alla data del 1° gennaio 2007,  risulti  iscritto           negli appositi elenchi di cui al predetto  articolo  6  del           decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  da  almeno  tre           anni ed abbia effettuato non meno di centoventi  giorni  di           servizio. Con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  fermo           restando il possesso dei requisiti ordinari  per  l’accesso           alla qualifica di vigile del fuoco previsti  dalle  vigenti           disposizioni, sono  stabiliti  i  criteri,  il  sistema  di           selezione, nonche’ modalita’ abbreviate  per  il  corso  di           formazione.”.

Art. 16 Proroga in  materia  di  investimenti  degli  enti  previdenziali  in                                Abruzzo

Tale articolo non ha subito significative variazioni in sede di conversionee pertanto lo dstesso contiunua a prevedere quanto segue:  1. Allo scopo di assicurare  maggiore  rapidita’  ed  efficacia  al programma  di  ricostruzione  in  Abruzzo,  gli  enti   previdenziali proseguono per l’anno 2012 gli  investimenti  previsti  dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli  autorizzativi  e  ((sulla base di verifiche)) di compatibilita’  con  i  saldi  strutturali  di finanza pubblica di cui all’articolo 8, comma 15,  del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell’ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del  settore  sanitario  e  del  settore cultura, vengono individuati  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

((Art. 18 bis     Funzionalita’ degli organi degli enti previdenziali soppressi 

Trattasi di un nuovo articolo aggiunto in sede di conversione , stabilendo che:

:  1. All’articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:   «4. Gli  organi  di  cui  all’articolo  3,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai  sensi  del  comma  1  possono  compiere  solo  gli adempimenti connessi alla  definizione  dei  bilanci  di  chiusura  e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non  oltre il 1° aprile 2012».))

Art. 21                Proroga di termini nel settore postale 

Questo articolo  ha subito modifiche ed integraszioni nel comma  2  in sede di conversione

  1.  Sono  prorogati  fino  alla  conclusione  delle  procedure   di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane  S.p.A.  che  non  sia  stato ancora inquadrato, ai sensi dell’articolo 3, comma 112,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, ((e successive modificazioni,))  nei  ruoli delle Amministrazioni presso cui  presta  servizio  in  posizione  di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1,  comma  2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis  del  predetto decreto.

2.  Il  termine  di  cui  al  comma  1-bis  ((dell’articolo  2  del decreto-legge)) 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010, n. 163,  e’  prorogato  al  31  dicembre 2013.   ((3. Adecorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e fino al termine di cui  al  comma  2,  le  tariffe  per  la spedizione  postale  individuate  con  decreto  del  Ministro   dello sviluppo  economico  21  ottobre  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale n. 274 del  23  novembre  2010,  si  applicano  anche  alle spedizioni di prodotti  editoriali  da  parte  delle  associazioni  e organizzazioni senza  fini  di  lucro  iscritte  nel  Registro  degli operatori di comunicazione (ROC), individuate dall’articolo 1,  comma 3, del decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  353,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,  n.  46,  e  successive modificazioni, e delle associazioni d’arma  e  combattentistiche.  In tal caso si prescinde dal possesso del requisito di cui  all’articolo 2, comma 1, letterab), del citato  decreto-legge  n.  353  del  2003, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.   46   del   2004. Dall’attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.))


           Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 112, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): "Art. 3. (Omissis). 112. Per l'anno 2010, il personale appartenente a Poste italiane Spa, gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, gia' dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni e' stato gia' prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, puo' essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. (Omissis)." Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche": "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica." "Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sara' assegnato sulla base della professionalita' in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilita', anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto." "Art. 33. Eccedenze di personale e mobilita' collettiva 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. endono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.". Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria): "Art. 2. Disposizioni in materia finanziaria (Omissis). 1-bis. In considerazione della specificita' del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (Omissis).". Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, reca "Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.". Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2del citato decreto-legge n. 353 del 2003: "Art. 1. Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. 2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli enti ecclesiastici, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca oncologica e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati. 3-bis. " "Art. 2. Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni 1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1: a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua; b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti; c) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi; e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza; f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorche' editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento; i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74; m) i prodotti editoriali pornografici.". 

SIGNIFICATIVA SENTENZA CIRCA ESISTENZA REATO PER OMISSIONE FISCALE

29/02/2012

Si richiama l’attenzione sulla sentenza sottoripotata della Corte di Cassazione  del  28 febbraio 2012, n. 7739 relativa all’elusione fiscale penalmente rilevante quando il contribuente viola le norme contenute nell’art. 37 bis del D.p.r. 600/1973.

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Svolgimento dsl processo

Il G.U.P. del Tribunale di Milano, con sentenza in data 1° aprile 2011, dichiarava ex art. 425 c.p.p. non luogo a procedere nei confronti di G. S., D. A., D. D., R. C., M. G. E. C., P. L., A. N., in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640, comma 2, c.p. e nei confronti di G. e D. D. anche in ordine al reato di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2 000, con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Secondo l’imputazione, tutti i predetti con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in quanto tutte le condotte e omissioni sono parti di un’unica operazione negoziale, R. e M. gestendo di fatto la società lussemburghese G. S.a.r.l. dall’Italia attraverso ordini impartiti via email a dipendenti di volta in volta inviati in Lussemburgo e dando disposizioni sulle attività da svolgere e sulla contrattualistica commerciale e societaria; D. A. assumendo la veste formale di amministratore della società G. S.a.r.l; P. predisponendo la struttura societaria e dandole formalmente una veste estera nonché svolgendo tutta l’attività necessaria con l’autorità fiscale lussemburghese diretta ad ottenere un accordo (ruling) per il pagamento di una imposta sul reddito pari al 4%; D. D. e G. S. cedendo formalmente i marchi, di cui erano titolari personalmente, alla società lussemburghese G. S.a.r.l. ad un prezzo inferiore a quello di mercato ma continuando ad essere i beneficiari effettivi dei marchi stessi – e quindi percettori delle royalties – attraverso la società D&G s.r.l. che possiede all’80% la D.&G. Luxembourg S.a.r.l. proprietaria a sua volta della G. S.a.r.l. proprietaria dei marchi, con artifici e raggiri consistiti, tra l’altro:

– nel costituire in Lussemburgo il 4 marzo 2004 la società G. S.a.r.l. interamente posseduta dalla “D. & G. Luxembourg s.a.r.l.” anch’essa costituita in Lussemburgo nel marzo del 2004 ed interamente posseduta dalla D&G s.r.l.”;

– nel fare acquistare simulatamente dalla G. S.a.r.l. il 29 marzo 2004 dai precedenti titolari, D. D. e S. G., i marchi di cui è divenuta proprietaria, tra i quali “D. & G.” e “D&G D. e G.”, peraltro al prezzo di euro 360.000.000, notevolmente inferiore a quello di mercato, stimato in euro 1.193.712.000;

– nel concludere il 31.7.2004 un contratto di licenza dei marchi con il quale la G. S.a.r.l. concedeva a D. £ G. s.r.l. in esclusiva ed a fronte del pagamento di royalties, il diritto allo sfruttamento dei marchi stessi, con facoltà da parte del licenziatario di stipulare appositi contratti di sub-licenza;

– nel costituire una sede fittizia della società G. S.a.r.l. in Lussemburgo, presso la Alter Domus, società lussemburghese di domiciliazione societaria, ove si avvicendavano dipendenti della società con funzioni di meri segretari;

– nel predisporre ed organizzare consigli di amministrazione apparentemente tenutisi in Lussemburgo;

– nel frapporre così uno schermo territoriale estero, per impedire l’applicazione delle imposte italiane su una manifestazione reddituale in realtà determinatasi nel territorio dello Stato, in quanto la reale titolarità dei marchi, attraverso la catena societaria, risale alle persone fisiche apparentemente cedenti e residenti in Italia; inducendo così in errore l’ente pubblico Amministrazione delle Entrate sulla natura estera del soggetto giuridico titolare dei marchi, e quindi sull’insussistenza dell’obbligo di corrispondere le imposte allo Stato Italiano; si procuravano un ingiusto profitto, con relativo danno per l’Amministrazione delle Entrate, sottraendosi all’obbligo del pagamento delle imposte nella misura di milioni di euro, come precisati nella imputazione stessa, per gli anni 2004 e 2005, a titolo di IRAP, IRES, IVA e Addizionale regionale.

Inoltre, D. D. e G. S. sono accusati anche del reato di cui all’art. 4 D.L.vo 74/00 perché al fine di evadere l’imposta sui redditi, nella dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta del 2004 indicavano elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, evadendo IRE e Addizionale regionale per gli importi precisati in imputazione.

Il G.U.P. del Tribunale di Milano, premesso che il fatto storico è compiutamente accertato e sostanzialmente non controverso tra le parti, ritiene di basare le sue argomentazioni in diritto su due presupposti.

Secondo il primo presupposto l’operazione di cessione dei marchi è reale, effettiva e non simulata, in quanto corrispondente ad esigenze legittime consistenti, in particolare, nella circostanza che fino al mese di marzo 2004 il controllo del gruppo D. & G. si esercitava attraverso la società holding D&G s. r.l. interamente posseduta con quote paritarie dai due stilisti personalmente e tale situazione era giudicata un elemento di debolezza dal sistema bancario, che temeva le ripercussioni legate agli eventuali dissidi che sarebbero potuti insorgere tra i due stilisti, inoltre il gruppo mirava ad ampliare la propria posizione soprattutto sul mercato estero.

Il secondo presupposto sul quale si basa la sentenza impugnata è che il valore di cessione dei marchi aveva ricevuto in questo procedimento svariate valutazioni tra i 360 milioni di euro della società di consulenza PriceWaterhouseCoopers utilizzata dai contraenti e i 2.200 milioni di euro della Interbrand s.r.l., mentre la Guardia di Finanza indica la cifra di 550 milioni di euro, sicché il giudice ritiene superfluo disporre una perizia estimativa, che non avrebbe fatto altro che “introdurre inutilmente l’ennesima cifra”. Con riferimento al contestato delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 legge n. 74 del 2000, la sentenza impugnata afferma, da un lato, che il corrispettivo della cessione è stato determinato dal legittimo esercizio della libertà contrattuale delle parti, dall’altro lato, che il principio dell’ abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza tributaria, soprattutto quando concerne ristrutturazioni societarie, deve tenere conto della sussistenza di ragioni extrafiscali, che, nel caso di specie, devono essere individuate nella finalità di collocare i marchi all’interno del gruppo in un contesto internazionale e di porli al riparo da rischi derivanti dalle imprevedibili vicende personali delle persone fisiche titolari della comunione paritaria. La stessa sentenza ritiene, inoltre, inammissibile, quanto meno in sede penale, la rivalutazione del reddito imponibile sulla base del criterio presuntivo legale del valore normale, utilizzando in modo improprio l’art. 9 del d.p.r. n. 917 del 1986 (ed. TUIR), in quanto la cessione di un bene immateriale è un caso estraneo a quella disposizione, perché rientrante nella categoria dei “redditi diversi” di cui agli artt. 67 e seguenti del TUIR, a cui rinvia l’art. 9, comma 1. La presunzione de qua, pertanto, non sarebbe applicabile in campo tributario, ma soprattutto deve essere respinta come tale nel processo penale, in quanto occorre la prova del nascondimento dei corrispettivi e non è sufficiente che il prezzo dichiarato non sia quello determinato presuntivamente dalla legge. Nel caso in esame, la sentenza impugnata afferma che «nulla dice – e nulla dirà mai – che D. D. e S. G. hanno effettivamente percepito dall’ acquirente G. S.a.r.l. (e poi occultato) un corrispettivo superiore a quello dichiarato di 360 milioni di euro, in violazione dell’art. 4 D.Lvo 74/2000 […] Al contrario, tutto lascia deporre per l’effettività di quel prezzo, atteso che la stessa Agenzia delle Entrate contesta agli imputati la correlazione della misura delle rate da pagare con gli introiti delle royaltles attese, che confermano la stima di 360 milioni di euro, poiché la società lussemburghese non aveva proprie disponibilità finanziarie, né risulta che abbia fatto accesso al credito».

Con riferimento alla truffa aggravata ascritta a tutti gli imputati, la sentenza impugnata esclude la sussistenza degli artifici contestati, in quanto, come già detto, la cessione dei marchi non è stata simulata e il prezzo di cessione non può ritenersi incongruo. Per quanto concerne, poi, la esterovestizione della società G. s.a.r.l., apparentemente lussemburghese, in realtà italiana, il G.U.P. afferma che gli imputati e le loro società hanno seguito un percorso conforme ad una libertà e a un diritto riconosciuti in sede europea e che la stessa Corte di Giustizia della UE ha negato il carattere abusivo della collocazione di una società in uno Stato membro, solo perché ivi è prevista una regolamentazione giuridica più favorevole, anche se non vi è svolta alcuna attività d’impresa. Con riferimento, poi, al caso di specie, lo stesso G.I.P. osserva che non bisogna confondere l’attività del gruppo D.&G. con la G. s.a.r.l., che è una società costituita in Lussemburgo per svolgere esclusivamente l’attività inerente alla proprietà dei marchi, mentre l’attività creativa, le decisioni del management, la produzione e la commercializzazione sono rimaste in Italia. Per quanto concerne il materiale probatorio costituito dalle e-mail acquisite dalla Guardia di Finanza, la sentenza impugnata afferma che esse hanno un valore “poco più che neutro” e certamente insuscettibile di ulteriore arricchimento in dibattimento. Infine, la stessa sentenza osserva che non sussiste una situazione qualificabile come “errore” in capo alla Agenzia delle Entrate e che manca un atto di disposizione patrimoniale, in quanto la condotta del presunto deceptus, neppure è omissiva, è del tutto assente. La sentenza impugnata passa, successivamente, ad esaminare la configurabilità di diverse fattispecie penalmente rilevanti ex artt. 4 o 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, escludendo, da in lato, che la semplice elusione fiscale possa integrare una fattispecie penale tributaria, perché confliggente con i principi di tipicità e determinatezza della fattispecie penale e priva del dolo specifico di evasione richiesta dalle fattispecie penali tributarie; affermando, dall’altro lato, che i criteri di collegamento che dovrebbero svelare la esterovestizione sono criteri presuntivi che non sono trasferibili nel processo penale. Propongono ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e la parte civile Agenzia delle Entrate.

Il Procuratore dalla Repubblica presso il Tribunale di Milano deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento a tutti i capi di imputazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento specifico ai capi B) e C}, relativi al reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000.

Il P.M. osserva che l’elemento centrale delle imputazioni è la individuazione del carattere simulato o meno del prezzo di cessione dei marchi e il G.U.P., rilevando come i marchi abbiano ricevuto svariate valutazioni, formula una valutazione di superfluità dell’esercizio dell’azione penale in presenza quanto meno di un ventaglio di prospettive suscettibili di approfondimento nel dibattimento anche attraverso lo strumento della perizia che proprio al giudice del dibattimento sarebbe spettato disporre. Con riferimento specifico alla valutazione dei marchi fornita dalla PriceWaterhouseCoopers nell’interesse del gruppo D.&G., il ricorrente osserva che tale valutazione era stata elaborata avuto riguardo ad una cessione tra operatori italiani (non, come in concreto è avvenuto, tra italiani e lussemburghesi) e la diversa aliquota fiscale lussemburghese non è neutra rispetto alla determinazione del valore dei marchi. Lo stesso giudice ha preso atto di tale circostanza, ma non ne ha tratto alcuna conclusione, incorrendo in un vistoso vizio logico nella interpretazione delle risultanze di indagine. Inoltre, la sentenza impugnata, nel punto in cui trae un argomento di prova della effettività del prezzo dalla misura delle rate da pagare con gli introiti delle royalties attese, incorre in un errore grossolano, con travisamento della prova, non considerando che il pagamento del prezzo di cessione dei marchi, come da contratto, viene pianificato nell’arco di sette anni, mentre il valore dei marchi è stato calcolato dalla società PWC su un arco temporale di vita pari a 15 anni. Manifestamente illogica sarebbe la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte in cui svaluta il contributo probatorio della Agenzia delle Entrate nella determinazione del prezzo di cessione dei marchi, mentre viene di contro valorizzata la posizione della parte privata in quanto espressione di libertà contrattuale, non tenendo conto della circostanza che la valutazione della Agenzia delle Entrate coincide sostanzialmente con quella della Guardia di Finanza.

Il P.M. ricorrente lamenta che il giudice non abbia sollecitato le parti ad interloquire sul tema della qualificazione giuridica dei fatti; osserva che tale tema è stato affrontato in sentenza, così evidenziandosi che non vi erano i presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 425 c.p.p. in quanto le soluzioni erano palesemente aperte; censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui svaluta il materiale probatorio, tralasciando tutti gli elementi di prova a sostegno della esterovestizione della G., peraltro suscettibili di ulteriori arricchimenti attraverso l’audizione dei testi, e non tenendo in considerazione la circostanza che, all’ indomani della verifica sulla società G. da parte della Guardia di Finanza, la stessa è stata trasferita in Italia e sono state pagate le sanzioni e gli interessi connessi alla contestazione di omessa dichiarazione per l’importo di 4 0 milioni di euro circa.

Con riferimento specifico ai capi B) e C) delle imputazioni, il P.M. ricorrente osserva che erroneamente la sentenza impugnata fa riferimento alla fattispecie di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 parlando di “percezione” di un reddito effettivo superiore a quello dichiarato, perché in realtà la suddetta fattispecie criminosa non parla di “reddito percepito” ma di “elementi attivi indicati per un ammontare inferiore a quello effettivo”. Nel caso di specie, l’operazione non può semplicemente qualificarsi come cessione di beni immateriali verso corrispettivo di un prezzo, poiché accanto al prezzo convenuto vi è un provento “in natura” costituito dal maggior valore delle quote societarie, che deve concorrere alla formazione della base imponibile dei due imputati; pertanto, l’ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione deve essere determinato alla stregua dell’art. 1 lett. b) d.lgs. n. 74 del 2000 e degli artt. 1 e 9 d.p.r. n. 917 del 1986, avuto riguardo, cioè, al “valore normale” dei beni oggetto della transazione, non anche al valore di scambio come determinato sul piano negoziale dalle parti ed al relativo corrispettivo monetario percepito.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di legge con riferimento all’art. 5 D.Lgs. 74/2000 in relazione all’art. 73 del T.U.I.R.

La ricorrente Avvocatura dello Stato osserva che, al fine di stabilire la residenza fiscale nel territorio dello Stato l’art. 73, comma 1, del T.U.I.R. tende a privilegiare l’aspetto sostanziale legato all’effettivo svolgimento dell’attività di direzione, di controllo e di impulso della molteplice e complessa attività economica della società. Anche la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Lussemburgo (ratificata con legge 14/08/1982, n. 747), richiede, quale elemento determinante al fine di stabilire la residenza fiscale di una società di capitali ed il conseguente regime di tassazione, l’individuazione della sede di direzione effettiva. Pertanto, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto ritenere che la G. fosse comunque obbligata a dichiarare in Italia i redditi derivanti dallo sfruttamento dei marchi, con la conseguenza che l’omessa dichiarazione di tali redditi costituisce, se non altre, il reato di omessa dichiarazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 74/2000.

2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell’ art. 425 c.p.p. L’Avvocatura ricorrente elenca quelli che ritiene rilevanti ed incontrovertibili elementi probatori, che integrerebbero la prova dei presupposti richiesti dall’ art. 73 T.U.I.R. per fondare la tassazione in Italia dei redditi prodotti dalla G., affermando, quindi, che è manifestamente illogica e contraddittoria la sentenza impugnata che definisce il materiale probatorio “poco più che neutro”. Né sarebbe logico e conforme a legge far discendere l’insussistenza del reato dalle argomentazioni in merito alla “libertà di stabilimento”, giacché non è in discussione la scelta di stabilire la sede in Lussemburgo, quanto piuttosto quella di creare una struttura meramente formale al fine di trarre in inganno l’Amministrazione finanziaria sulla reale operatività in Italia della G..

3) violazione di legge in relazione ai rapporti fra il reato fiscale (art. 5 d.Igs. 74/2000) e la truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, c.p) .

L’Avvocatura ricorrente afferma che i fatti contestati nel capo A) integrano con certezza quanto meno gli estremi del reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000. Tuttavia il P.M., avendo rilevato gli ulteriori elementi integranti il più grave reato di truffa ai danni dello Stato, avrebbe correttamente contestato tale reato, poiché il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 1235 del 2011), secondo il quale i reati in materia fiscale di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello Stato, non può estendersi a tutte le fattispecie penali tributarie, ma solo a quelle che prevedono quali elementi costitutivi condotte fraudolente o artificiose e, quindi, non si applicherebbe al reato di cui all’art. 5 cit., poiché non dichiarare le imposte è diverso dal porre in essere artifici volte a trarre in errore l’Amministrazione ostacolando l’accertamento dell’evasione. 4) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza degli elementi essenziali del reato di cui all’art. 640 c.p. Ad avviso dell’Avvocatura ricorrente sarebbe illogica l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale non sussisterebbero gli artifici contestati poiché “l’intera operazione si è realizzata alla luce del sole”, in quanto l’oggetto dell’accusa è proprio l’esterovestizione volta a trarre in inganno l’Amministrazione finanziaria sull’effettivo trasferimento dell’ attività sociale. Inoltre, l’atto di disposizione patrimoniale richiesta quale elemento costitutivo della truffa può consistere anche in qualsiasi comportamento omissivo della vittima, quale nella fattispecie l’omesso accertamento immediato dell’ evasione dell’imposta da parte della G..

5) violazione di legge in relazione all’art. 425 c.p.p.

Il G.U.P. non avrebbe potuto in ogni caso pronunciare sentenza ex art. 425 c.p.p., poiché sussisterebbero tutti gli estremi per riqualificare il fatto, così come contestato, quale reato ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

6) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge, con riferimento ai reati contestati ai capi B) e C).

L’Avvocatura ricorrente afferma la contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata, nel punto in cui ritiene non provata l’inadeguatezza del valore di 360.000 euro attribuito al marchio, che, invece, emergerebbe sia dalla mancata valutazione nella consulenza della PriceWaterhouseCoopers di molteplice elementi rilevanti {analiticamente specificati dal ricorrente) sia dagli studi della società R&S, di ricerche e studi di Mediobanca, e della Interbrand s.r.l. Illogica sarebbe anche la motivazione della sentenza impugnata che ritiene inutilizzabile la stima operata dall’Agenzia delle Entrate parte civile, in quanto dovrebbe giungersi al paradosso di ritenere inefficace qualsiasi attività di rideterminazione di redditi o valori da parte dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza.

7) violazione di legge con riferimento all’ art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’art. 9 del T.U.I.R.

Secondo l’Avvocatura ricorrente la circostanza che la cessione sia avvenuta tra “parti correlate” non legittima a derogare alla norma di cui all’ art. 9 T.U.I.R. che impone la tassazione sulla base del “valore normale” dei beni ceduti, poiché altrimenti si aggancerebbe la tassazione non già al valore reale dei beni ceduti, ma a quel valore che sia consentito di volta in volta dichiarare in base a favorevoli circostanze specifiche al fine di minimizzare la tassazione. A tal fine si richiama il disposto dell’ art. 37 bis del d.p.r. n. 600 del 1973, sulla base del quale deve affermarsi che il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’ utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dall’aspettativa del risparmio fiscale. La prova di tale aspettativa sussisterebbe nel caso di specie e, quindi, essendo superate le soglie, si configurerebbe il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74 del 2000 così come contestato.

Hanno presentato memorie i difensori di S. G., D. D., L. P. e A. N..

I difensori di D. e G. chiedono che i ricorsi siano dichiarati inammissibili ed osservano quanto segue per quanto concerne il ricorso del pubblico ministero:

1) con riferimento al delitto di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, i due stilisti, in quanto persone fisiche non esercenti attività di impresa, non avevano alcun obbligo di vendere i marchi al valore di mercato; l’operazione deve inquadrarsi quale contratto di compravendita il cui corrispettivo è stato determinato dalla libertà contrattuale delle parti, pertanto, alla luce dell’art. 85, comma 2, T.U.I.R. all’ epoca vigente e delle istruzioni pubblicate dalla Agenzia delle Entrate, la doglianza dei ricorrenti per cui il diritto tributario avrebbe imposto parametri diversi nel verificare la fedeltà della dichiarazione dei redditi rispetto a quello della effettività di quanto percepito sarebbe manifestamente infondata. I difensori degli imputati aggiungono che l’art. 9, comma 2, T.U.I.R-, richiamato dai ricorrenti fa riferimento ad operazioni del tutto diverse da quella in esame, riguardando conferimenti e cessioni il cui corrispettivo sia determinato in natura. Non potrebbe accedersi alla tesi dei ricorrenti, i quali hanno ipotizzato come corrispettivo in natura l’incremento di valore delle quote di spettanza degli imputati, in primo luogo, perché l’ipotetico valore delle non meglio specificate quote non può definirsi un corrispettivo in natura, trattandosi di aumento di valore economico di beni immateriali già esistenti nel patrimonio dei due stilisti, in secondo luogo, perché il valore delle quote societarie non costituisce di per sé reddito e non concorre alla determinazione della base imponibile, assumendo rilevanza ai fini delle imposte dirette solo allorché vengano vendute e determinino una plusvalenza oppure siano fonte di reddito, cioè quando vengono distribuiti gli utili.

2) le altre argomentazioni dei ricorrenti concernenti il valore di mercato dei marchi e la mancata disposizione di una perizia sul punto o sono irrilevanti o costituiscono censure in fatte inammissibili.

3) per quanto concerne la contestazione di truffa, i difensori degli imputati osservano che i ricorrenti pubblici ministeri hanno impugnato solo la parte della motivazione che ha escluso l’artificio relativo alla esterovestizione della società G., ma nulla hanno osservato in merito all’acclarata insussistenza sia della induzione in errore sia dell’atto di disposizione patrimoniale sia dell’ ingiusto danno per lo Stato sia del rapporto di causalità; pertanto, operando il principio di preclusione in relazione ai punti non impugnati, la dichiarata insussistenza degli altri elementi costitutivi del reato di truffa sarebbe intangibile. Comunque, i difensori osservano che tutte le doglianze relative al contenuto e al significato del materiale probatorio costituito dalle e-mail sono doglianze di merito e, quindi, inammissibili.

Per quanto concerne il ricorso della parte civile, gli stessi difensori osservano quanto segue:

1) il ricorso della parte civile è inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare, poiché, ai sensi dell’art. 428, comma 2, c.p.p., il gravame di legittimità può essere presentato soltanto dalla parte civile costituita che, in relazione ai reati contestati, sia anche persona offesa e non semplicemente persona danneggiata; i reati tributari mirano a tutelare il patrimonio dell’Amministrazione finanziaria e la persona offesa deve essere individuata, non nella Agenzia delle Entrate, che, quale ente strumentale, potrebbe assumere le vesti di persona danneggiata, ma nel Ministro pro tempore dell’ Economia e della Finanze; lo stesso discorso vale per il delitto di truffa aggravata, anch’esso finalizzato alla tutela del patrimonio dello Stato.

2) fermo restando il difetto di legittimazione, in ogni caso, le doglianze sarebbero inammissibili per le ragioni già espresse con riferimento al ricorso del P.M.. In particolare, con riferimento alla truffa, i difensori degli imputati, dopo avere osservato che le censure prospettate concernono il merito del processo, comunque puntualizzano, con riferimento agli artifici e raggiri, che la ricorrente confonde i due concetti di proprietà e gestione dei marchi e che la G. era semplicemente proprietaria degli stessi; con riferimento all’induzione in errore, che la ricorrente non chiarisce quando l’ipotetica falsa rappresentazione della realtà si sarebbe effettivamente concretizzata posto che l’ordinamento tributario si fonda sul principio di autotassazione senza iniziativa impositiva dell’Amministrazione finanziaria, così che paradossalmente l’induzione in errore sarebbe successiva al momento in cui si sarebbe verificato l’ingiusto vantaggio patrimoniale; con riferimento all’ atto di disposizione patrimoniale, che questo non può che essere compiuto da una persona fisica che agisca in nome e per conto dell’ ente e che non è stata in alcun modo indicata. In definitiva, l’essersi artificiosamente sottratto ad una pretesa economica dello Stato non è sufficiente per integrare gli estremi della truffa, essendo il depauperamento patrimoniale dell’ente pubblico derivato da un mero inadempimento del soggetto attivo e non essendovi stata alcuna cooperazione artificiosa da parte della vittima.

3) con riferimento alla ipotizzata violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 7 4 del 2000, i difensori degli imputati osservano che si tratta di fattispecie non contestata e che, comunque, la ricorrente pretende una inammissibile rivisitazione nel merito degli accertamenti sul fatto.

I difensori di L. P. osservano quanto segue:

1) il valore dei marchi ceduti, che, nella prospettiva accusatoria assume rilievo non solo in relazione al reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 contestato agli stilisti, ma anche con riferimento all’ipotizzato delitto di truffa, in realtà sarebbe del tutto ininfluente ai fini della legge penale, non essendo stata mai revocato in dubbio l’effettività del prezzo corrisposto e non potendosi ammettere una rivalutazione presuntiva del valore della transazione.

2) i motivi di ricorso chiedono una inammissibile rivalutazione del merito sia per quanto concerne la contestata truffa sia con riferimento all’asserita violazione dell’ art. 73, comma 1, T.U.I.R., rilevante ai fini del non contestato art. 5 d.lgs. n. 7 4 del 2000. I difensori ripercorrono, a tal fine, gli sviluppi argomentativi del G.U.P. per rilevarne la incensurabilità.

3) la sentenza delle Sezioni Unite n. 1235 del 2001 avrebbe fissato un principio generale di specialità del sistema penal-tributario, che esclude in radice la configorabilità del delitto di truffa; comunque, nel caso di specie, non sussisterebbero gli elementi costitutivi della truffa, come argomentato dalla sentenza impugnata analiticamente esaminata e confortata dalla memoria depositata.

Il difensore di A. N. osserva quanto segue:

1) le doglianze proposte dalla Procura e dalla parte civile attengono a questioni di fatto e di merito e nessuna delle censure riuscirebbe ad intaccare la solida coerenza logico-giuridica del percorso motivazionale del G.D-P.

2) per quanto concerne la truffa, unico reato contestato all’imputata, nel caso di specie non sarebbero ravvisabili artifici, poiché l’istituto della esterovestizione è fondato su indici presuntivi il cui trasferimento acritico nell’ambito penale non può stravolgere principi e garanzie di rango costituzionale; comunque, dal compendio probatorio dovrebbe desumersi l’effettiva natura lussemburghese della società G.. Con riferimento all’imputata, non sarebbero stati indicati gli specifici raggiri posti in essere dalla medesima, ma neppure in cosa sia consistito il suo apporto casualmente rilevante alla consumazione della contestata truffa, soprattutto riguardo alla circostanza che ella veniva nominata amministratrice della società G. in un arco temporale neppure oggetto di attenzione e contestazione nel capo di imputazione, quando cioè la presunta truffa sarebbe già stata consumata.

3) neppure sarebbe ravvisabile un’induzione in errore, poiché la situazione di non conoscenza differisce dall’errore derivante da una condotta tipicamente dissimulatoria.

4) anche l’atto di disposizione patrimoniale sarebbe assente, non essendo esso ravvisabile nel fatto che gli organi di controllo, indotti in errore, non contestino l’evasione tributaria; mancherebbe, quindi, la necessaria cooperazione della vittima.

5) la richiesta dei ricorrenti di audizione di soggetti già sentiti a s.i.t. e di una perizia che calcoli il “valore normale” dei marchi pretende una diversa lettura degli atti di indagine e non sarebbe idonea ad eliminare il dato reale rappresentato dal prezzo stabilito in regime di autonomia contrattuale, che non potrebbe essere modificato sulla base di una presunzione tributaria.

6) la configurabilità di una truffa ai danni dello Stato sarebbe contraria ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1235 del 2011, né sarebbe corretto, alla luce della motivazione della sentenza del G.U.P., riqualificare i fatti sotto il profilo dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Motivi della decisione

1.Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione formulata dai difensori di D. e G. di difetto di legittimazione ad impugnare della Agenzia delle Entrate.

1.1. Il collegio condivide, pur in presenza di orientamenti difformi (Sez. 4, n. 11960 del 25.10.2006, dep. 22.3.2007, Martinelli, Rv. 236248; Sez. 5, n. 12902 del 22.2.2008, De Simone, Rv. 239385), il principio espresso dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa (Sez. 5, n. 5698 del 15/01/2007, Reggiano, Rv. 235863; Sez. 5, n. 37114 del 16/04/2009, De Rosa, Rv. 244 601; Sez. 6, n. 16528 del 21/01/2010, Mazza, Rv. 246997; Sez. 2, n. 12028 del 19/02/2010, Caletti, Rv. 246728).

Prima della modifica introdotta dalla legge 2 0 febbraio 2 00 6, n. 4 6, l’art. 428 c.p.p. ammetteva, contro la sentenza di non luogo a procedere, l’impugnazione della persona offesa solo nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7. A sua volta l’art. 576, comma 1, c.p.p., dettato nell’ambito della disciplina generale delle impugnazioni, consentiva alla parte civile di impugnare, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. L’unica eccezione era costituita dall’art. 57 7 c.p.p., che ammetteva che le persone offese dai delitti di ingiuria e diffamazione, ove costituite parti civili, impugnassero anche agli effetti penali le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate in giudizio. La legge n. 4 6 del 20 0 6, oltre ad abrogare l’art. 577 c.p.p., ha innovato il regime di impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, riconoscendo alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione non solo per violazione dell’art. 419, comma 7, c.p.p., ma anche per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p. quando la persona offesa sia costituita parte civile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che tale impugnazione è esclusivamente agli effetti penali, tanto che in caso di annullamento con rinvio deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il G.U.P. che ha emesso la sentenza impugnata (Sez. U, n. 25695 del 29.5.2008, D’Eramo, Rv. 239701). L’affermazione che si tratti di impugnazione agli effetti penali trova riscontro nella natura della sentenza emessa all’esito dell’udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia. Sicché deve ritenersi che il riferimento dell’art. 428, comma 2, c.p.p. alla persona offesa escluda il danneggiato, pur costituito parte civile, dalla legittimazione a ricorrere per cassazione, trattandosi di un’impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.

Del resto la distinzione tra persona offesa e danneggiato è ben chiara nella terminologia del codice (si vedano gli artt. 11, 36, 77, 404 e 652 c.p.p.); e non è ragionevole che da una tale distinzione si prescinda nell’ambito di una disposizione che alla persona offesa riconosca una più limitata legittimazione ad impugnare anche quando sia costituita parte civile.

1.2 Ciò premesso, devono, però, individuarsi i rapporti della Agenzia delle Entrate con l’Amministrazione finanziaria, così come sono stati configurati dal legislatore. Sul punto soccorrono le Sezioni Unite civili di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 3116 del 14/02/2006, Rv. 587608), le quali hanno chiarito che a seguito della istituzione della suddetta Agenzia, costituita con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e divenuta operativa il 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia, che costituisce una figura organizzatola autonoma, alla quale sono affidate funzioni originariamente statali al di fuori dello schema del rapporto organico, e ciò sulla base di un atto normativo primario (è questa la caratteristica del caso di specie), anche se il destinatario del gettito fiscale – senza intermediazione alcuna – rimane sempre lo Stato. Pertanto, «la gestione del contenzioso nelle fasi di merito […] viene assunta in via esclusiva dall’Agenzia delle Entrate, la quale […] esercita tutti i poteri processuali relativi all’ attività impositiva e di riscossione secondo la propria competenza, potendo giungere a disporre del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e del rapporto processuale, per esempio attraverso atti di autotutela».

E’ evidente, pertanto, che la legge affida alla Agenzia delle Entrate la tutela dell’ interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione del tributo. Neppure trova applicazione, nel caso di costituzione di parte civile dell’Agenzia delle Entrate, la L. 3 gennaio 1991, n. 3, art. 1, comma 4, che prevede che la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Sez. 2, n. 43302 del 24/11/2010). Si deve aggiungere che lo stesso D.Lgs. n, 300 del 1999 all’ art. 56 individua quelle che sono le funzioni “statali”, ma tra queste non vi è «alcun potere degli organi statali centrali di emettere atti che condizionino la validità o l’esecuzione» delle determinazioni dell’Agenzia delle Entrate circa la concreta strategia difensiva adottata -Pertanto, alla luce di tale ricostruzione sistematica, l’Agenzia delle Entrate, quale “parte esclusiva” nel processo tributario deve essere considerata la sola legittimata a costituirsi parte civile in relazione all’adempimento di obbligazioni tributarie, sicché non può configurarsi l’ipotesi di un’Amministrazione finanziaria persona offesa che si sia anche costituita parte civile per la tutela specifica di situazioni giuridiche dipendenti dall’obbligazione tributaria – salva la ravvisabilità della tutela di ulteriori e diverse situazioni giuridiche lese -, posto che, come hanno chiarito le Sezioni Unite civili, l’Agenzia delle Entrate ha il potere di disporre del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e del rapporto processuale.

In altri termini, o all’Agenzia delle Entrate viene riconosciuta una particolare legittimazione, anche ai sensi della seconda parte del comma 2 dell’ art. 428 c.p.p., con riferimento alle violazioni delle norme in materia tributaria, in conformità alla sua natura giuridica e alle sue funzioni, come legislativamente previste, oppure dovrebbe escludersi la stessa legittimazione a costituirsi parte civile, posto che nessun danno sarebbe ravvisabile a suo carico, in quanto, come hanno chiarito le citate Sezioni unite «le risorse finanziarie acquisite mediante l’attività impositiva esercitata in via esclusiva dall’Agenzia affluiscono direttamente al bilancio dello Stato, senza transitare da quello dell’Agenzia». Ma quest’ultima opzione interpretativa non è sostenuta neppure dalla difesa degli imputati ed è esclusa dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte {Sez. 3, n. 354 5 6 del 14/0 7/2010, Lazzarone, Rv. 248492; Sez. 3, n. 35456 del 14/07/2010).

Allo stesso risultato interpretativo si potrebbe giungere anche con un più semplice, ma non difforme, percorso argomentativo, nel senso che non solo l’Amministrazione finanziaria, ma anche l’Agenzia delle Entrate è persona offesa dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto ente al quale è stata affidata la tutela dell’ interesse al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria e che può utilizzare molteplici strumenti, non esclusi quelli di carattere penale, per rimuovere gli ostacoli al perseguimento dell’interesse affidatogli per legge. In senso negativo non potrebbe argomentarsi dall’art. 20 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dal quale si fa discendere il principio della reciproca indipendenza tra il procedimento penale e il processo tributario. Della rilevanza di tale principio si parlerà più avanti, ma, nell’ambito della specifica questione in esame, si consideri, in particolare, che l’art. 36 d.p.r. n. 600 del 1973, novellato dall’art. 37, comma 31, d.l. n. 223 del 2006 ha ampliato i soggetti tenuti a comunicare alla Guardia di Finanza i fatti appresi nell’esercizio delle loro funzioni e configurabili come violazioni tributarie. In precedenza si trattava solo dei soggetti pubblici istituzionalmente incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza ovvero degli organi giudiziari civili e amministrativi; con la modifica normativa si sono aggiunti gli organi requirenti e giudicanti, anche penali, nonché, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria. Si può, pertanto, affermare che il processo penale è considerato, per scelta legislativa, un veicolo privilegiato di notizie di rilevanza fiscale. Si aggiunga che la prevalente giurisprudenza della Cassazione civile, in materia tributaria, ritiene che «la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento» (Sez. Trib., n. 2724 del 24/02/2001, Rv. 54 4167; Sez. 5, n. 19505 del 19/12/2003, Rv. 569081; Sez. Trib., n. 24587 del 03/12/2010, Rv. 615119).

Ancor più rilevante sul punto in esame sono i disposti del terzo comma dell’art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del terzo comma dell’art. 57 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – commi inseriti dai commi 24 e 25 dell’art, 37 del D.L. 4 luglio 2006/ n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 – che raddoppiano i termini per l’accertamento in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; normativa ritenuta conforme alla Costituzione dalla Corte costituzionale con sentenza n. 247 del 2011. La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 223 del 2 006, indica tra le finalità delle suddette disposizioni quella di «garantire all’Amministrazione l’utilizzo degli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall’ autorità giudiziaria per un periodo più ampio rispetto a quello previsto per l’accertamento», pertanto, si avrà il raddoppio dei termini sia in caso di violazioni denunciate dall’Amministrazione che nel caso di iniziativa da parte del pubblico ministero.

2.. Ciò premesso i ricorsi proposti devono ritenersi fondati nei limiti di cui alla presente motivazione.

3.. In primo luogo, deve escludersi la fondatezza dei ricorsi medesimi nel punto in cui ritengono la configurabilità nel caso di specie del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato.

3.1 Occorre partire dai principi fissati dalle Sezioni Unite n. 1235 del 28/10/2 010, dep. 19/01/2011, Giordano, che hanno ritenuto configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. ) , interpretando il criterio di specialità (art. 15 cod. pen.) nel senso che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza di un rapporta di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle.

Nella stessa sentenza si afferma che il sistema legislativo, quale risulta dai più recenti interventi del legislatore, dimostra che «il sistema sanzionatorio in materia fiscale ha una spiccata specialità che lo caratterizza come un sistema chiuso e autosufficiente, all’interno del quale si esauriscono tutti i profili degli interventi repressivi, dettando tutte le sanzioni penali necessarie a reprimere condotte lesive o potenzialmente lesive dell’interesse erariale alla corretta percezione delle entrate fiscali». La sentenza impugnata e i difensori degli imputati che escludono la configurabilità del delitto di truffa aggravata prendono tale affermazione a sostegno della loro tesi, mentre coloro che sostengono la contraria interpretazione sottolineano che si tratta di un obiter dictum, poiché le Sezioni Unite si sono limitate a decidere sulla esistenza di un rapporto di specialità tra la truffa aggravata e le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale.

Deve premettersi che di obiter dictum può correttamente parlarsi solo quando il principio giuridico affermato dalla Suprema Corte sia stato solo occasionato dalla decisione in merito ad altra questione giuridica, sia pure connessa, non certo, quando, come nel caso di specie, la soluzione della questione giuridica specifica dipende e scaturisce dalla soluzione di più ampie questioni di diritto che ne costituiscono il presupposto. Piuttosto, deve osservarsi che la suddetta affermazione di principio trova, da un lato, specificazione e, dall’altro lato, limitazione in altre parti della sentenza medesima.

La limitazione è contenuta nell’altra affermazione di principio secondo la quale qualora dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale è possibile ilconcorso anche fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa e «non sussiste alcun problema di rapporto di specialità tra norme, perché una stessa condotta viene utilizzata per finalità diverse e viola diverse disposizioni di legge e non si esaurisce nell’ambito del quadro sanzionatorio delineato dalle norme fiscali, con la conseguenza della concorrente punibilità di più finalità diverse compresenti nell’azione criminosa». In quest’ottica, ad esempio, non può considerarsi in contrasto con la suddetta pronuncia delle Sezioni Unite la sentenza (peraltro precedente) della Sez. 2, n. 12910 del 26/02/2007, Consorte, la quale ha ritenuto che «la previsione del reato di false attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro delle attività detenute, alla data indicata dalla legge, fuori dal territorio dello Stato (art. 19 D.L. 25 settembre 2001, n.350, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409), non esclude l’applicazione della norma incriminatrice della truffa aggravata in danno dello Stato, ove la condotta si arricchisca in concreto di artifici diretti ad ottenere i consistenti vantaggi fiscali e le altre agevolazioni previste dalla legge» (Rv. 236459); proprio queste “altre agevolazioni” costituiscono quelle ulteriori finalità che non consistono in benefici fiscali e che consentono di far ricorso ad una fattispecie criminosa di carattere generale quale la truffa.

La specificazione del principio affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite deve ravvisarsi nella considerazione che, alla luce del sistema legislativo, soprattutto dopo le innovazioni della legge n. 74 del 2000, «non è ovviamente consentita l’utilizzazione strumentale di un’ipotesi delittuosa comune contro il patrimonio quale la truffa aggravata ai danni dello Stato (eventualmente anche sub specie di tentativo) per alterare, se non stravolgere, il sistema di repressione penale dell’evasione disegnato dalla legge».

Alla base di tale affermazione vi è il fondamentale principio di legalità, che si specifica nei principi di determinatezza e tassatività, così come inteso e sviluppato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia della Unione Europea – citata nella suddetta sentenza delle Sezioni Unite – che comporta «una applicazione del principio di specialità, secondo un approccio strutturale, che non trascuri l’utilizzo dei normali criteri di interpretazione concernenti la ratio delle norme, le loro finalità e il loro inserimento sistematico, al fine di ottenere che il risultato interpretativo sia conforme ad una ragionevole prevedibilità».

3.2 Pertanto, al fine di ritenere configurabile il delitto di truffa aggravata, non è sufficiente accertare se nel sistema tributario sussista una fattispecie connotata da un profilo di frode che abbia i caratteri di specialità, ma occorre anche verificare se le condotte realizzate rientrino in una specifica disposizione fiscale penalmente sanzionata.

I meccanismi della repressione penal-tributaria e i connessi incentivi al “ravvedimento”, in particolare la esclusione della rilevanza del tentativo ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. n. 274 del 2000, escludono che possano ascriversi anche a titolo di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che previste e sanzionate nel D.Lgs. n. 274 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l’evasione o l’elusione della obbligazione tributaria.

4. A questo punto deve verificarsi se nella condotta attribuita agli imputati possa ravvisarsi in ipotesi un reato previsto e punito ex D.Lgs. n. 74 del 2000.

4.1 Nel caso di specie, la condotta attribuita agli imputati costituisce un fenomeno noto come “esterovestizione”, che trova specifico riconoscimento nella legislazione di settore. La eventuale riqualificazione in Italia della residenza fiscale di società ed enti esteri è prevista dal comma 3 dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, il quale dispone : «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato». Il nostro ordinamento guarda, dunque, oltre a dati formali, quali appunto la sede legale o la sede dell’ amministrazione, anche a dati sostanziali, quale l’oggetto principale dell’ attività. L’art. 73, comma 4, del citato D.P.R. definisce l’oggetto principale nella attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’ atto costitutivo o dallo statuto.

In tal modo, l’Italia si è adeguata ai criteri di individuazione dell’effective place of management and control elaborati in ambito internazionale dall’ art. 4 del Modello OCSE – che rappresenta il modello seguito dall’Italia per la stipula delle Convenzioni – il quale stabilisce che qualora un soggetto diverso da una persona fisica sia residente in entrambi gli Stati contraenti, sarà considerato residente solo nello Stato in cui è posto il luogo di gestione effettiva. Anche se non vi è una perfetta sovrapposizione di concetti rispetto alla normativa italiana, in quanto il requisito di effettività – che impone una ricerca del luogo di residenza in concreto – nelle due norme si riferisce ad aspetti diversi: nell’art. 73 T.U.I.R. si riferisce alla attività esercitata, mentre nell’art. 4 del Modello OCSE, si riferisce al luogo di gestione effettiva (piace of effective management) , cioè, come si legge al par. 24 del Commentario OCSE – il luogo in cui sono prese in sostanza le decisioni importanti di gestione (key management) e quelle commerciali, necessarie per l’andamento dell’ente commerciale nel suo complesso.

Il comma 5 bis dello stesso T.U.I.R., introdotto dall’ art. 35, comma 13, del D.L. 4 luglio 200 6, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ad integrazione dei criteri sostanziali di collegamento delle società costituite all’estero alla residenza fiscale in Italia, inserisce una presunzione relativa, che determina l’inversione dell’ onere della prova a carico delle società estere, che detengono partecipazioni di controllo in società italiane, gestite ovvero controllate, anche indirettamente, da parte di soggetti di imposta italiani. La rubrica del citato art. 35 riporta significativamente «Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale».

4.2 La prima norma antielusiva nell’ordinamento italiano è considerata quella dell’art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, che autorizzava l’Amministrazione finanziaria a disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante alcune operazioni, tassativamente indicate, poste in essere «senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta». A tale disposizione ha fatto seguito l’attuale art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 7 D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358,” intitolato «disposizioni antielusive», il quale dispone: «1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione». Tale disposizione elimina il riferimento ad operazioni poste in essere “fraudolentemente”, ma continua ad elencare tassativamente le operazioni alle quali è collegato il disconoscimento dei vantaggi fiscali, elenco che il legislatore nel tempo ha ampliato, ogni volta che dalla prassi emergevano nuovi e non previsti meccanismi elusivi.

Le Sezioni Unite Civili di questa Suprema Corte (nn. 30055 e 30057 del 23/12/2008) hanno, invece, individuato un generale principio antielusivo, affermando che «l’esistenza nel sistema tributario di specifiche norme antielusive non contrasta con l’individuazione di un generale principio antielusione, ma è piuttosto mero sintomo dell’ esistenza di una regola generale». Tale principio «preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici : tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.) e di progressività dell’imposizione (art. 53, secondo comma, Cost.), e non contrasta con il principio della riserva di legge (art. 23 Cost.), non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali. Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere da 1l’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione» (massima RV, 605850). La successiva giurisprudenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha precisato che «il carattere abusivo di un”operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda» (Sez. 5, n. 1372 del 21/01/2011, Rv. 616371).

4.3 La giurisprudenza della Suprema Corte si pone in linea con quella europea. Infatti, è principio generale di diritto dell’Unione Europea quello secondo il quale l’abuso del diritto è vietato: «l’applicazione delle norme di tale diritto non può essere estesa sino a comprendere pratiche abusive, ossia operazioni effettuate non nell’ambito di normali transazioni commerciali, ma unicamente allo scope di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti da detto diritto», in particolare, quando lo scopo delle operazioni controverse è essenzialmente l’ottenimento di un vantaggio fiscale (cosi, da ultimo, Corte di Giustizia UE 10 novembre 2011, causa C-126/10, Foggia; nonché: 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros; 21 febbraio 2006, causa C-255/02 Halifax; 5 luglio 2007, causa C-321/05, Kofoed; 21 febbraio 2008, causa C-42 5/06, Part Service) . Un ulteriore pronuncia della Corte di giustizia sull’abuso del diritto in materia fiscale si attende all’esito del ricorso pregiudiziale sollevato dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con ordinanza n. 18055 del 4 agosto 2010, al fine di chiarire «1) se il principio del contrasto all’abuso del diritto in materia fiscale, così come definito nelle sentenze in cause C – 255/02 e C – 425/06, Halifax e Part Service, costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l’imposizione ha per oggetto fatti economici transnazionali, quale l’acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altro Stato membro o in uno Stato terzo; 2) a prescindere dalla risposta al precedente quesito, se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all’elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se a tale interesse osti una non applicazione – nell’ambito di una misura di condono – del principio dell’abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e se in tal caso ricorra una violazione dei principi ricavabili dall’art. 4, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea».

In generale, l’abuso del diritto trova un espresso riconoscimento nell’art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, che in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2 dicembre 2009} ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati. L’art. 54 citato riproduce il contenuto dell’ art. 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

4.4 Sulla questione della rilevanza penale dell’elusione in materia fiscale non può dirsi che la giurisprudenza penale della Corte di Cassazione si sia espressa compiutamente.

Contrarie alla rilevanza penale dei comportamenti elusivi si trovano affermazioni non motivate, secondo le quali «la violazione delle norme antielusive, in linea di principio, non comporta conseguenze di ordine penale» (Sez. 5, n. 23730 del 18/05/2006, Romanazzi, non massimata sul punto), oppure richiami alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea [sentenza 9.3.1999, C-212/97, Centros), secondo la quale «la scelta della sede di una società di uno Stato membro – soltanto per usufruire di una normativa più favorevole – non costituisce esercizio abusivo del diritto di stabilimento di cui agli artt. 43 e ss. del Trattato CE» (Sez, 3, Sentenza n. 14486 del 26/11/2008 – 02/04/2009, Rusca, Rv. 244071, dalla quale è stato tratto, peraltro, un principio attinente alla esclusione de valore probatorio delle presunzioni tributarie, così massimato: «In tema di reati finanziari e tributari, la figura del cosiddetto abuso del diritto, qualificata dall’ adozione (al fine di ottenere un vantaggio fiscale) di una forma giuridica non corrispondente alla realtà economica, non ha valore probatorio perché implica una presunzione incompatibile con l’accertamento penale, ed è invece utilizzabile in campo tributario come strumento di accertamento semplificato nel contrasto all’evasione fiscale». In senso favorevole alla configurabilità di un illecito penale si sono espresse:

– Sez. 3, n. 26723 del 18/03/2011, Ledda, Rv. 250958: Il reato di cui ali ‘art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è configurabile anche in presenza di una condotta elusiva rientrante tra quelle previste dall’art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando tale condotta, risolvendosi in atti e negozi non opponibili all’Amministrazione finanziaria, comporti una dichiarazione infedele per la mancata esposizione degli elementi attivi nel loro effettivo ammontare. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo per equivalente in cui la Corte ha precisato che il reato di dichiarazione infedele, a differenza di quello di dichiarazione fraudolenta, non richiede alcuna attitudine ingannatoria nei confronti del Fisco).

– Sez. 3, n. 29724 del 2 6/05/2010, Catagnara, Rv. 24 8109: L’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte di società avente residenza fiscale all’estero sussiste se questa ha stabile organizzazione in Italia, che ricorre anche quando la società straniera abbia affidato, anche di fatto, la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura munita o meno di personalità giuridica, prescindendosi dalla fittizietà o meno dell’attività svolta all’estero dalla società medesima. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni facenti capo a società avente residenza fiscale localizzata in territorio diverso dall’Italia, cosiddetta esterovestizione della residenza fiscale) . Nel caso di specie era stato contestato il reato di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000 (omessa dichiarazione IVA) con riferimento ad una società avente residenza fiscale all’estero, ma che non possedeva un legame con il territorio di quello Stato, essendo priva di un’organizzazione di uomini e mezzi idonea ad operare in loco in piena autonomia gestionale ed aveva affidato la cura dei propri affari in territorio italiano ad altra struttura e ciò a prescindere dalla fittizietà o meno dell’ attività svolta all’ estero dalla società medesima.

4.5 Dalla giurisprudenza penale sopra citata si può dedurre che i reati ipotizzabili con riferimento a condotte elusive sono quelli ex artt. 4, dichiarazione infedele, e 5, omessa dichiarazione, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui è chiamato a rispondere colui che rivestiva all’interno della società esterovestita le qualifiche funzionali che in sede tributaria lo obbligavano alla presentazione della dichiarazione stessa o della dichiarazione fedele, con la partecipazione a titolo di concorso nel reato di eventuali altri soggetti.

4.5 A sostegno della rilevanza penale della condotta elusiva deve osservarsi, in primo luogo, che l’art. 1, lett. f) , D.Lgs. n. 74 del 2000, fornisce una definizione molto ampia dell’ imposta evasa: «la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine», definizione idonea a ricomprendere l’imposta elusa, che è, appunto, il risultato della differenza tra un imposta effettivamente dovuta, cioè quella della operazione che è stata elusa, e l’imposta dichiarata, cioè quella autoliquidata sull’operazione elusiva.

4.6 Deve, poi, rilevarsi che il sistema tributario prevede istanze di interpello preventivo: l’interpello ordinario previsto dall’art. 11 della legge 21 luglio 2000, n. 212, che si riferisce a «obiettive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione di una norma», peraltro con riferimento a «casi concreti e personali» (la circolare n. 9/E del 13 febbraio 2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, richiamata e modificata dalla circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, ha espressamente ammesso i soggetti esteri alla presentazione di istanze di interpello e ne ha disciplinato le modalità, anche con riferimento all’ufficio competente a ricevere dette istanze, indicato nell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.); l’interpello antielusivo di cui all’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; l’interpello disapplicativo di cui all’art. 37 bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973; quello relativo alle società controllate estere di cui all’art. 167 del TUIR; quello di ruling internazionale (art. 8 del D.L. n. 269 del 2003). In tale contesto assume particolare rilevanza l’art. 16 D.Lgs. n. 74 del 2000 l’Adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive) , il quale dispone che «Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall’articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell’istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso». Nonostante la relazione al decreto legislativo precisi che tale disposizione non può essere letta come «diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse alla preventiva valutazione dell’organo consultivo», sembra evidente che detta disposizione induca proprio a ritenere che l’elusione, fuori dal procedimento di interpello, possa avere rilevanza penale e ciò è confermato dal contesto in cui è inserito il citato art. 16 che è quello del Titolo III «Disposizioni comuni» concernenti proprio la materia penale (pene accessorie, circostanze attenuanti, prescrizione) e, in particolare, subito dopo l’art. 15 che concerne le «violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie». D’altro canto, non vi sarebbe necessità di una esimente speciale per la tutela dell’affidamento se l’elusione fosse irrilevante dal punto di vista penale, mentre nessun elemento né testuale né sistematico consente di ritenere che tale norma si riferisca, come da alcuni ritenuto, a casi di evasione in senso stretto e non di elusione.

Piuttosto deve osservarsi che il suddetto parere è relativo alla «applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», cioè alle specifiche fattispecie elusive dai suddetti articoli previste. E ciò può dare un senso anche alle precisazioni contenute nella citata relazione al decreto legislativo n. 7 4 del 2000. Infatti, deve affermarsi il principio che non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde ad una specifica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge. In tal caso, infatti, si richiede al contribuente di tenere conto, nel momento in cui redige la dichiarazione, del complessivo sistema normativo tributario, che assume carattere precettivo nelle specifiche disposizioni antielusive. In altri termini, nel campo penale non può affermarsi l’esistenza di una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme antielusive, così come, invece, ritenuto dalle citate Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrino in una specifica disposizione fiscale antielusiva.

4.7 Ad avvalorare la tesi della rilevanza penale dei comportamenti elusivi specificamente previsti dalla normativa di settore è la stessa linea di politica criminale adottata dal legislatore, nell’ambito delle scelte discrezionali che gli competono, in occasione della riforma introdotta con il d. lgs. n. 74 del 2000, che sono state ampiamente delineate dalle Sezioni Unite di questa Corte {Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, imp. Di Mauro; n. 1235 del 28/10/2010 – 19/01/2011, Giordano) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 49 del 2002} . Sia le Sezioni Unite che la Corte Costituzionale sottolineano che il legislatore, in occasione della riforma introdotta con il d.lgs. n. 74 del 2000, con una scelta di radicale alternatività rispetto al pregresso modello di legislazione penale tributaria, ha inteso abbandonare il «modello del ed. “reato prodromico”, caratteristico della precedente disciplina di cui al d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 – modello che attestava la linea d’intervento repressivo sulla fase meramente “preparatoria” dell’evasione d’imposta – a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria del momento dell’offesa degli interessi dell’erario. Questa strategia – come si legge nella relazione ministeriale – ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale, quale atto che «realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo e definitivo dell’evasione, negando rilevanza penale autonoma alle violazioni “a monte” della dichiarazione stessa» (Corte Cost. cit.) .

Pertanto, se le fattispecie criminose sono incentrate sul momento della dichiarazione fiscale e si concretizzano nell’infedeltà dichiarativa, il comportamento elusivo non può essere considerato tout court penalmente irrilevante. Se il bene tutelato dal nuovo regime fiscale è la corretta percezione del tributo, l’ambito di applicazione delle norme incriminatrici può ben coinvolgere quelle condotte che siano idonee a determinare una riduzione o una esclusione della base imponibile.

4.8 Per quanto concerne la compatibilità all’ordinamento comunitario della interpretazione che conduce ad attribuire, nei limiti indicati, rilevanza penale ai comportamenti elusivi in materia fiscale, nella sentenza impugnata si fa riferimento alla affermazione contenuta nella sentenza Halifax (21 febbraio 2006, C-255/02, paragrafo 93) secondo la quale la contestazione di un comportamento abusivo «non deve condurre ad una sanzione, per la quale sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro ed univoco, bensì e semplicemente a un obbligo di rimborso di parte o di tutte le indebite detrazioni dell’ IVA assolta a monte». Ma la portata di tale affermazione non può avere carattere generale, valevole per tutte le contestazioni facenti leva sul carattere abusivo dei comportamenti del contribuente, deve, invece, essere letta come la semplice specificazione nel caso concreto all’esame della Corte di giustizia UE delle obiettive condizioni di incertezza derivanti dall’ innovativa applicazione nel settore fiscale del divieto comunitario di abuso del diritto, come regola generale che prescinde dalla individuazione di specifiche e tassative fattispecie. Non pertinente, poi, è il richiamo, anch’ esso contenuto nella sentenza impugnata, alla libertà di stabilimento delle sedi delle società in ambito comunitario riconosciuto dalla Corte di giustizia UE, poiché le sentenze citate (28.01.1986 C-270/83 Commissione c. Francia; 9.3.199 C-212/97, Centros) o riguardano il diverso caso di trattamenti fiscali discriminatori (la prima delle citate sentenze riguarda le succursali e le agenzie in Francia di imprese assicuratrici aventi sede in altri stati membri, che subirebbero dalla legislazione francese un trattamento discriminatorio rispetto alle società che hanno sede in Francia) oppure non escludono interventi sanzionatori sull’operazione abusiva. Il caso Centros è particolarmente significativo poiché esso riguarda uno Stato membro che neghi la registrazione di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un altro Stato membro nel quale essa ha la propria sede senza svolgervi attività commerciali: la sentenza nell’affermare che tale diniego di registrazione è contrario alla libertà di stabilimento osserva che «il fatto che uno Stato membro non possa negare la registrazione di una succursale di una società costituita conformemente alla normativa di un altro Stato membro nel quale essa ha la sede non esclude che questo primo Stato possa adottare tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi, sia nei confronti della stessa società, eventualmente in cooperazione con lo Stato membro nel quale essa è costituita, sia nei confronti dei soci rispetto ai quali sia dimostrato che essi intendono in realtà, mediante la costituzione di una società, eludere le loro obbligazioni nei confronti dei creditori privati o pubblici stabiliti nel territorio dello Stato membro interessato. In ogni caso, la lotta alle frodi non può giustificare una prassi di diniego della registrazione di una succursale di società che ha la propria sede in un altro Stato membro»; la stessa sentenza, ancora più significativamente, richiama la giurisprudenza della Corte, la quale afferma «che uno Stato membro ha il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi all’ impero delle leggi nazionali, e che gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario».

4.9 La affermazione della rilevanza penale delle condotte elusive in materia fiscale, nei limiti sopra specificati, non contrasta con il principio di legalità, inteso nel senso sopra precisato, poiché se tale principio non consente la configurabilità della generale fattispecie di truffa, in presenza di una espressa previsione nel sistema tributario di una specifica condotta elusiva/ non è, invece, ostativo alla configurabilità della rilevanza penale della medesima condotta, trattandosi di un risultato interpretativo «conforme ad una ragionevole prevedibilità», tenuto conto della ratio delle norme, delle loro finalità e del loro inserimento sistematico. Se il principio di legalità venisse diversamente applicato nella materia di cui si parla si chiuderebbero gli spazi non solo della normativa penale generale, ma anche di quella speciale di settore: la plurima invocazione del principio di specialità trasformerebbe questo in principio di impunità, pur in presenza di una descrizione della fattispecie elusiva provvista dei necessari caratteri di determinatezza.

5. Ovviamente rimangono intatti i criteri che presiedono alla indipendenza valutativa del giudice in ordine alla ricostruzione in fatto della fattispecie criminosa.

5.1. In primo luogo compete al giudice penale valutare se la società sia da considerarsi, ai soli fini fiscali, residente in Italia oppure all’estero, senza essere vincolato alle ricostruzioni compiute in sede tributaria dall’Amministrazione finanziaria, nel quadro della regola generale della non automatica trasferibilità in sede penale delle presunzioni tributarie, compresa quella concernente la residenza delle persone fisiche e giuridiche di cui, rispettivamente, all’ art. 2, commi 1 e 2-bis e 73, commi 3, 5-bis e 5-quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel processo penale i principi fondamentali in materia di prove sono quelli del libero convincimento del giudice {art. 192, comma 1, c.p.p.), della libertà della prova (art. 189 c.p.p.), della inesistenza di limiti legali alla prova (art. 193 c.p.p.), della valenza probatoria degli indizi soltanto se “gravi, precisi e concordanti” (art. 192, comma 2, c.p.p.); è evidente, pertanto, che le presunzioni tributarie, seppure possano dar luogo ad una notizia di reato, non possono, poi, assumere, di per sé, valore di prova nel giudizio penale, nel quale vengono meno l’inversione dell’onere della prova e le limitazioni alla prova poste dalla legge tributaria. La non automatica trasferibilità in sede penale delle presunzioni tributarie, non esclude, però, che esse possa acquistare il valore degli indizi, come tali valutabili dal giudice penale; per meglio dire, gli elementi evidenziati nella presunzione tributaria possono essere ripresi dal giudice con specifica ed autonoma valutazione, comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde. E’ certo, comunque, che una responsabilità penale può conseguire non al fallimento della prova contraria offerta dal contribuente, ma solo alla positiva ricostruzione da parte del giudice penale di tutti gli elementi della fattispecie di reato, anche discostandosi dalle risultanze e dalle conclusioni dell’ accertamento tributario, dando prevalenza al dato fattuale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento tributario.

5.2 Ciò vale anche per quanto riguarda l’elemento psicologico del reato, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che deve poter essere positivamente riscontrato dal giudice. Peraltro, una strada tracciata dal sistema tributario per poter sostenere la buona fede e, quindi, l’insussistenza del reato per mancanza del dolo, è quella di richiedere l’applicazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 74 del 2000, il quale dispone che «Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’articolo 41, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione». E ciò può verificarsi, ad esempio, quando l’Amministrazione finanziaria abbia dato luogo con atti (ad esempio circolari) o comportamenti (ad esempio casi analoghi in cui non è stata contestata la esterovestizione} a condizioni reali di incertezza nell’applicazione della norma.

5.3 In ogni caso per aversi la realizzazione del reato in esame occorre che sia raggiunta la relativa soglia quantitativa minima di punibilità per l’imposta evasa. La determinazione della soglia quantitativa compete esclusivamente al giudice penale, che potrebbe arrivare a conclusioni diverse da quelle alle quali è pervenuta l’Amministrazione finanziaria. Infatti, «spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario» (Sez. 3, n. 21213 del 26/02/2008, De Cicco, Rv. 239984). Il fenomeno di differenti decisioni giurisdizionali potenzialmente in contrasto tra loro, del resto, è ben conosciuto anche con riferimento alla costituzione di parte civile nel processo penale (Sez. 2, n. 897 del 24/10/2003 – 16/01/2004, Rv. 227966).

5.4 In definitiva, la valutazione del giudice penale può non coincidere con quella effettuata in sede tributaria, in conseguenza del principio della reciproca indipendenza (ed. doppio binario) che caratterizza i rapporti tra accertamento e contenzioso fiscale da una parte e processo penale dall’altra (art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000 e art. 64 c.p.p.).

6. Circa la possibilità di ravvisare nei fatti contestati una diversa ipotesi di reato, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, rientra nei poteri del giudice dell’udienza preliminare la riqualificazione del fatto imputato, in quanto l’esatta attribuzione del nomen juris è connaturale all’esercizio della giurisdizione (Sez. 3, n. 1803 del 01/12/2010 – dep. 20/01/2011, Alain Rv. 249334; Sez. 2, n. 43348 del 12/10/2005, Sechi, Rv. 232599; Sez. 6, n. 3503 del 11/11/1998 – dep. 27/01/1999, Manno, Rv. 212213). Anche la giurisprudenza costituzionale – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 423, comma 1, cod. proc. pen., censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l’obbligo del giudice dell’udienza preliminare di disporre la notificazione all’imputato contumace del verbale di udienza che recepisce la modifica dell’imputazione – ha precisato che tale modifica non è un evento imprevedibile, a maggior ragione quando il mutamento si basi su elementi già desumibili dagli atti di indagine sent. n. 384 del 2006). Nello stesso senso anche la sent. n. 103 del 2010, che dichiara inammissibile una questione di legittimità costituzionale con la quale si proponeva, con riferimento all’ udienza preliminare, una soluzione tendente ad ottenere la parificazione di situazioni processuali tra loro non omogenee, quali l’accertamento che un fatto debba essere diversamente qualificato e la constatazione che il fatto è differente da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio.

Deve aggiungersi che la regola espressa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all’imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, non rileva quando il mutamento non sia effettuato dal giudice “a sorpresa”, ma sia conseguenza proprio di un ampio contraddittorio sul tema tra accusa e difesa.

7. Per quanto concerne le ulteriori censure formulate dai ricorrenti con riferimento a vizi di motivazione e alla mancanza di presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 425 c.p.p., occorre ricordare che, secondo giurisprudenza pacifica (per tutte: Sez. U, n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222602), a seguito delle modifiche operate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l’udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della qualità e quantità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, cui ha corrisposto, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti; sicché la medesima udienza si qualifica ormai come momento di giudizio, di natura non meramente processuale. Ciò non vale, però, ad elidere le marcate differenze contenutistiche rispetto alla fase dibattimentale [Corte costituzionale sentenze n. 335 del 2002, n. 224 del 2001, n. 384 del 2006; ordinanze n. 20 e n. 90 del 2004; n. 269 e n. 271 del 2003; n. 367 e n. 490 del 2002): se anche, infatti, i poteri istruttori del giudice dell’udienza preliminare risultano significativamente accresciuti rispetto al passato, la piattaforma cognitiva della sua decisione non attinge però certamente alla pienezza dell’istruttoria dibattimentale. Soprattutto, detta decisione resta calibrata – in chiave di «prognosi sulla … possibilità di successo» dell’accusa «nella fase dibattimentale» (sentenza n. 335 del 2 002) – sull’alternativa fra il proscioglimento ed il rinvio a giudizio, con esclusione della possibilità di condanna.

Il G. U. P. nel caso di specie, non solo non ha applicato i principi di diritto sopra evidenziati, ma ha anche esorbitato dal suo ambito di valutazione, allorquando, da un lato, ha ritenuto “superfluo” disporre una perizia estimativa con l’affermazione che essa avrebbe introdotto “inutilmente l’ennesima cifra”, in tal modo disconoscendo illogicamente l’utilizzo di un accertamento connotato dall’imparzialità; dall’altro lato, ha svilito il materiale investigativo in atti considerandolo “poco più che neutro”, senza considerare la necessità, anche in sede prognostica, di una rigorosa applicazione del principio della valutazione unitaria della prova, che impone al giudice di non limitarsi ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori e di prendere in considerazione tutti e ciascuno degli elementi emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante.

8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano, che farà applicazione dei principi di diritto come sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.

DOMANDE PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI USURANTI ANNO 2012

29/02/2012

In merito all’argomento  del titolo ,si segnala il messaggio inps  n.3435 del 28.2.2012 sotto riportato

5
OGGETTO: Presentazione domande di riconoscimento dello   svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2012 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. Decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214 del 2011.

1.  Premessa

Nel supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

Tale legge, all’art. 24, reca disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

I commi 17 e 17 bis del citato articolo 24 hanno modificato, in parte,  quanto stabilito dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 inmateria di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Con messaggi n. 12693 del 10.06.2011 e n. 16762 del 25 agosto 2011 sono stati illustrati i contenuti del citato decreto legislativo n. 67 con riferimento, tra l’altro, alle tipologie di lavori particolarmente faticosi e pesanti, al periodo minimo di svolgimento delle suddette lavorazioni richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione, alla misura del beneficio pensionistico, alle modalità di presentazione della domanda ed alla relativa documentazione.

Con messaggio n. 22647 del 30 novembre 2011, diramato a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale 20 settembre 2011, emanato dal Ministro del Lavoro e  delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, sono stati forniti ulteriori chiarimenti condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 28 novembre 2011, con particolare riguardo al riconoscimento del beneficio per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2011.

Tra le novità normative introdotte dal succitato comma 17 dell’art. 24, si evidenzia la modifica della durata del periodo transitorio previsto dal comma 5 dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Il quadriennio 2008-2012 è stato infatti sostituito dal triennio 2008-2011. Inoltre il medesimo comma17 hamodificato, a partire dall’anno 2012, i requisiti di accesso al beneficio, che verranno illustrati nel presente messaggio.

Nel far rinvio ai chiarimenti forniti con i richiamati messaggi, si forniscono, di seguito, ulteriori indicazioni per la trattazione delle domande presentate entro il 1° marzo del2012da coloro che perfezionano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012, tenendo conto delle modifiche introdotte dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011.

Si rammenta che, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

In tali casi, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge n. 247 del 2007 per i lavoratori autonomi.

2- Beneficio

2.1 – Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

L’art. 24, comma 17, della legge n. 214 del2011 hamodificato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011  prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori di cui al presente punto addetti a svolgere le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007.

Pertanto, i lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo la tabella che segue.

REQUISITI GENERALI PER LAVORI FATICOSI E PESANTI
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
ETA’ ANAGRAFICA QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICAE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ETA’ ANAGRAFICA QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICAE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA) 
Dal 01.01.2012al 31.12.2012 60  96 61 97

2.2 – Lavoratori notturni

2.2.1- Lavoratori a turni

Il decreto legislativo n. 67 del 2011, all’art. 1 comma 1 lettera b) numero 1), prevede il beneficio dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato  per coloro che prestano la loro attività per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un numero minimo di giorni all’anno.

I soggetti che svolgono attività lavorativa nell’orario notturno suindicato per un numero di giorni lavorativi all’anno pari o superiore a 78, a decorrere dal 1° gennaio 2012 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui alla legge n. 247 del 2007.

Il comma 17 dell’art. 24 haintrodotto all’art. 1 del decreto legislativo in esame il comma 6 bis, nel quale è prevista una disciplina differenziata, in ragione dei turni, per i lavoratori che prestano le suddette attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012. Per questi lavoratori il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 247 del 2007 sono incrementati rispettivamente di:

  1.     due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
  2.     un anno e di una unità per coloro che svolgono  le  predette  attività  lavorative  per  un numero di giorni lavorativi all’anno da 72  a 77.

Pertanto, i lavoratori notturni che maturano i requisiti nel corso del 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico secondo quanto indicato nelle tabelle che seguono.

1)        REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78 (Si applicano le regole previste per la generalità dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, come si evince dall’art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 67 del 2011).

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
ETA’ ANAGRAFICA QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICAE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ETA’ ANAGRAFICA QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICAE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA) 
Dal 01.01.2012al 31.12.2012 60  96 61 97

2)      REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
ETA’ ANAGRAFICA QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICAE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ETA’ ANAGRAFICA QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICAE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA) 
Dal 01.01.2012al 31.12.2012 62  98 63 99

3)      REQUISITI PER LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
ETA’ ANAGRAFICA QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICAE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ETA’ ANAGRAFICA QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICAE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA) 
Dal 01.01.2012al 31.12.2012 61  97 62 98

2.2.2- Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Il decreto legislativo n. 67 del 2011all’art. 1 comma 1 lettera b) numero 2) contempla, tra i soggetti destinatari del beneficio in esame, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti di cui alla Tabella B della legge n. 247 del 2007.

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
ETA’ ANAGRAFICA QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICAE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ETA’ ANAGRAFICA QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICAE ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA) 
Dal 01.01.2012al 31.12.2012 60  96 61 97

2.2.3- Precisazioni relative ai lavoratori notturni.

Il comma 7 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede che, per i lavoratori che prestano attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da64 a71 sia da72 a77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo dei 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Il medesimo comma 7 disciplina, altresì, i casi in cui il lavoratore notturno che presta attività in turni per un numero di giorni inferiori a 78 l’anno, abbia svolto anche una o più delle seguenti attività:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
  • lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78;
  • lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

In quest’ultimo caso si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

3- Regime delle decorrenze

Il comma 17 bis dell’art. 24 della citata legge n. 214 del 2011 dispone che, ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili” di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:

  • trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni lavoratori dipendenti;
  • trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale lavoratori autonomi.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo 2012 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

  1.     un mese, per un ritardo della  presentazione  compreso  in  un mese;
  2.     due mesi, per un ritardo della presentazione compreso  tra  un mese e due mesi;
  3.     tre mesi per un ritardo della presentazione  di  tre  mesi  ed oltre.

4- Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° marzo 2012 e relativa documentazione

La domanda di accesso al beneficio di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli) e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’istituto entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Pertanto, i lavoratori che maturano i requisiti agevolati nel corso dell’anno 2012 devono presentare la domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo 2012.

Si richiamano anche le indicazioni di cui all’ultimo capoverso della premessa del presente messaggio.

Si ribadisce che la documentazione elencata nella Tabella A del decreto interministeriale del 20 settembre 2011 (allegata al messaggio n. 16762 del 25.08.2011), prodotta dal soggetto interessato a corredo della domanda, deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività faticose e pesanti. Conseguentemente, non sono valide le dichiarazioni “ora per allora” rese dal datore di lavoro privato.

4.1 – Presentazione della domanda da parte degli iscritti agli enti soppressi Inpdap e Enpals

Come è noto la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, all’art. 21, comma1, hadisposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS dal 1° gennaio 2012, con attribuzione delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

In attesa di successive indicazioni che saranno diramate a seguito dell’emanazione dei decreti interministeriali di natura non regolamentare previsti dal comma 2 del citato art. 21, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate, secondo le consuete modalità, dagli iscritti degli enti soppressi presso le rispettive strutture territoriali.

5 – Procedimento accertativo

Ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, la sede dell’Istituto territorialmente competente ad istruire la domanda deve accertare, in base all’esame della documentazione minima di cui alla citata  Tabella A, che il soggetto interessato abbia svolto lavoro faticoso e pesante nel periodo indicato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011 pari, per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2012, ad almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa.

Nel caso in cui l’interessato presenti domanda entro il 1° marzo 2012, senza aver ancora perfezionato i requisiti prescritti dal decreto legislativo n. 67 del 2011, ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2012, l’Istituto entro il 30 ottobre 2012 comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva. L’efficacia del provvedimento di accoglimento resta infatti subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2012.

6 – Comunicazione dell’ente previdenziale al soggetto interessato

Come previsto dall’art. 4, comma 1, del citato decreto interministeriale del 20 settembre2011, inesito alla domanda di accesso al beneficio di cui al decreto legislativo n. 67 del2011, l’ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2012:

  1. l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
  2. l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all’art. 3 del citato decreto interministeriale (sul monitoraggio, v. punto 7 del messaggio n. 022647 del 30.11.2011);
  3. il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

7 – Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio

L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2012.

A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione ad integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.

Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

Il Direttore Generale
Nori

DISPONIBILITA’ UFFICI POSTALI TERRITORIO NAZIONALE VOUCER LAVORO ACCESSORIO

28/02/2012

Si riporta di  seguito il comunicato  contenuto nel messaggio dell’Inps n.3319 del 27.2.2012,  che rende nota la disponibilita’ dei voucher per il lavoro accessorio occasionale in tutti gli uffici postali d’Italia

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ACCORDO INPS E POSTE ITALIANE: I BUONI LAVORO SI ACQUISTANO IN TUTTI I 14MILA UFFICI POSTALI

I voucher sono in vendita nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e in carnet da 25 pezzi.

Da oggi sarà possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro, i cosiddetti “voucher”, presso tutti i 14mila uffici postali d’Italia. Poste Italiane e Inps hanno così esteso la fase sperimentale a tutto il territorio nazionale.

I voucher sono uno strumento innovativo che facilita la prestazione regolare di lavoratori impegnati per un periodo di tempo limitato (lavoro occasionale e accessorio). Sono in vendita negli uffici postali nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e disponibili anche in carnet da 25 pezzi. Nella cifra sono previste la copertura assicurativa attraverso l’Inail e quella previdenziale attraverso l’Inps, di conseguenza i periodi di lavoro sono pienamente riconosciuti a fini pensionistici.

Il datore di lavoro può acquistare i voucher in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale o comunicando la partita IVA. E’ previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 euro lordi. Dal giorno successivo all’acquisto, e prima dell’inizio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione. I buoni lavoro sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale.

La comunicazione deve essere effettuata chiamando il Contact Center Inps-Inail al numero 803164, o collegandosi con il sito http://www.inps.it e attivando la connessione alla pagina Lavoro occasionale o recandosi presso una sede Inps.

Per accedere, il committente deve indicare il proprio codice fiscale e digitare come password il codice identificativo (16 caratteri) di uno dei buoni lavoro acquistati o il Pin assegnato dall’Inps.

I buoni lavoro potranno essere incassati presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale. Per riscuotere il lavoratore deve presentarsi con la propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale.

I prestatori potranno riscuotere i buoni lavoro entro due anni dal giorno dell’emissione. Il committente che non utilizza i buoni lavoro acquistati potrà chiederne il rimborso presso le sedi dell’Inps.

INDICAZIONI INPS ASSUNZIONE LAVORATORI RUMENI E BULGARI

28/02/2012

Si richiama l’attenzione sul messaggio Inps n.3338 del 27.2.2012, concernente la regolamentazione comunitaria, a seguito della cessazione del periodo di proroga del regime transitorio per i lavoratori romeni e bulgari, a decorrere dal 1° gennaio scorso ,che di seguito viene ripportato

Lo Stato italiano, con legge 9 gennaio 2006, n. 16, ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Trattato, Bulgaria e Romania sono diventati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, membri dell’Unione europea.

Per quanto concerne l’accesso al lavoro subordinato, il Governo decise di avvalersi di un regime transitorio fissato inizialmente per il periodo di un anno, il 2007, prevedendo l’immediata apertura solo per talune tipologie di lavoro: agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti), edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato (ex art. 27 Testo unico sull’immigrazione), lavoro stagionale e settore marittimo.

L’ Istituto ha emanato le relative disposizioni in particolare con messaggio n. 1552 del 16 gennaio 2007, con circolare n. 35 del 7 febbraio 2007 e con messaggio n. 9695 del 16 aprile 2007.

L’adozione del regime transitorio si è prorogata nel corso degli anni, infatti:

– allo scadere del primo periodo di transizione, il Governo decise di protrarlo per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2008, in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato (messaggio n. 001107 del 14 gennaio 2008);

– con circolare congiunta n. 1 del 14 gennaio 2009 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, il periodo transitorio fu esteso fino al 31 dicembre 2009 (messaggio n. 1750 del 26 gennaio 2009);

– con circolare n. 7881 del 3 dicembre 2009 del Ministero dell’Interno, il regime transitorio fu prorogato fino al 31 dicembre 2010 (messaggio n. 30236 del 29 dicembre 2009);

– con circolare congiunta n. 707 del 31 gennaio 2011 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il regime transitorio fu prorogato fino al 31 dicembre 2011 (messaggio n. 3434 del 10 febbraio 2011);

– con circolare congiunta n. 728 del 3 febbraio 2012 del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato comunicato che l’Italia ha deciso di non prorogare, oltre la scadenza del 31 dicembre 2011, il regime transitorio, relativamente alle limitazione per l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati di Romania e Bulgaria.

Pertanto, dal 1° gennaio 2012, per effetto del meccanismo automatico previsto dal Trattato di adesione all’Unione Europea dei predetti Stati, le limitazioni all’accesso al lavoro nei settori produttivi per i quali operava la restrizione devono ritenersi decadute.

Di conseguenza, anche per le iscrizioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori bulgari e romeni relativi ai settori che fino al 31 dicembre 2011 non erano stati liberalizzati, ai fini della copertura previdenziale e assistenziale, non è più necessaria, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’esibizione del nulla osta al lavoro, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Si ricorda, altresì, che i lavoratori autonomi provenienti da Bulgaria e Romania hanno avuto libero accesso al mercato del lavoro italiano già a decorrere dal 1° gennaio 2007.

INTERESSANTE SENTENZA TENTATIVO OBBLIGATORIO CONCILIAZIONE DOPO COLLEGATO LAVORO

28/02/2012

Si  segnala   la  Sentenza 26 gennaio 2012, n. 406,pronunciata dal Tribunale di Milano  nel giudizio instaurato da un lavoratore  avverso l’impiego in  un contratto di appalto ritenuto fittizio ,malgrado il rapporto  fosse stato certificato dalla competente Commissione di certificazione   non preceduto dal  tentativo obbligatorio di conciliazione,che  ,a seguito della legge n.183/2010 ,che , abrogando l’articolo 412 cpc, ha trasformato   il tentativo obbligatorio da condizione di procedibilità a condizione dell’azione.

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Premesso

che P. ha convenuto in giudizio (…) Soc. Coop. a rl e (…) Srl chiedendo che fosse accertata, in via principale, previa declaratoria della sussistenza di un appalto illecito ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato tra il ricorrente e (…) Srl e che fosse quindi quest’ultima società condannata a reintegrarlo nel precedente posto di lavoro.

Solo in via subordinata, il ricorrente chiedeva che le medesime statuizioni (accertamento della natura subordinata del rapporto e reintegrazione) fossero rivolte nei confronti della (…) Soc. Coop. a r.l. con la quale era in corso un contratto a progetto,- da ritenersi “fittizio” nonostante l’avvenuta certificazione dalla competente commissione;

che la (…) si costituiva eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda per aver il ricorrente omesso nei suoi confronti il tentativo obbligatorio di conciliazione, rivolto solamente alla (…) Soc. Coop.;

Rilevato

che, a seguito delle modifiche apportate dal cd. collegato lavoro, solo il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è rimasto obbligatorio;

che, pertanto, in forza di tale norma, “chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile”;

che, nella, specie, la domanda proposta in via principale nei confronti di (…) non e stata oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione sebbene, da un punto di vista logico e giuridico, implicasse l’erronea qualificazione della natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la cooperativa “somministrante” mano d’opera. Presupposto, infatti, del fenomeno dell’intermediazione illecita di manodopera è l’esistenza di un rapporto avente natura subordinata. Poiché, quindi, la certificazione è vincolante anche nei confronti dei terzi, non può concepirsi una somministrazione illecita di manodopera caratterizzata dalla natura autonoma delle prestazioni lavorative;

che il tentativo obbligatorio di conciliazione può dirsi ritualmente esperito solo se vi sia completa corrispondenza fra le domande poste in sede di tentativo e quelle poste in ricorso;

che l’art. 31, c. 16, del collegato lavoro ha disposto l’abrogazione dell’art. 412 -bis c.p.c, trasformando così il tentativo obbligatorio da condizione di procedibilità a condizione dell’azione.

Conseguentemente, in assenza dell’esperimento del TOC, il ricorso dovrà essere dichiarato improcedibile.

Attesa la particolare complessità delle questioni trattate, pare equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara il ricorso improcedibile e compensa tra le parti le spese processuali.

COMUNICATO PRESIDENZA CONSIGLIO DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONE FISCALE

27/02/2012

     I  temi previsti dal    decreto legge sulle semplificazioni fiscali ,presentato in Parlamento per la conversione in legge,sono stati indicati dalla Presidenza del onsiglio Ministri con il comunicato del 24.02.2012 ,che si riporta di seguito .

1. SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Il Governo, con l’approvazione del decreto legge sulla semplificazione fiscale, ha introdotto alcune novità che renderanno ancora più marcata l’azione nel campo della semplificazione della normativa tributaria e della lotta all’evasione. Nei 13 articoli del provvedimento, predisposto dal Ministrero dell’economia e delle finanze, sono annunciate diverse misure che permetteranno ulteriori passi avanti verso equità e controllo mirato degli illeciti.

In particolare, tra le semplificazioni in materia tributaria, si segnala quella sulla rateizzazione dei debiti tributari, ovvero la dilazione dei pagamenti in caso di scadenza dal termine ultimo di pagamento. Con il nuovo provvedimento il contribuente, qualora decadesse la rateazione accordata, potrà comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla rateazione per momentanea difficoltà economica. In proposito, il decreto prevede la Rateazione flessibile. Si interviene sulla rateazione per momentanea difficoltà economica proponendo tre soluzioni:

a) piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;

b) esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;

c) divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.

Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti.

Fino a ieri, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente.

Comunicazioni e adempimenti formali

Oggi è possibile accedere a regimi fiscali speciali o fruire di particolari benefici tributari su presentazione di un’apposita comunicazione, oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (per esempio, la tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali).

Con l’odierno provvedimento si eviterà che l’inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge.

Al contribuente viene consentita la presentazione della comunicazione ovvero l’assolvimento del particolare adempimento previsto, anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento. Il contribuente pagherà peraltro una sanzione minima di 258 euro. In questo modo si salvaguarda il contribuente in buona fede e vengono sanati quei soli comportamenti che non pregiudicano l’interesse erariale, né l’attività di accertamento.

Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi

Ci sarà una sola comunicazione per ciascun cliente al mese e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione. Fino a ieri vigeva l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.000 euro. Dal 1° gennaio di quest’anno, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.

Comunicazione operazioni black-list – Introduzione soglia

Le imprese tenute ad osservare la disciplina black list devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a euro 500.

Facilitazioni per imprese e contribuenti

Deroga alle norme sulla limitazione del contante per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano. La disposizione prevede che per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera non trovano applicazione le disposizioni che pongono il divieto del contante al di sopra della soglia di 1.000 euro, con particolari garanzie anti-riciclaggio.

Case all’estero, modifiche Imu

L’imposta non è dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro. Innovativamente, per valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, si assume non più solo il valore di mercato ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti. Inoltre per gli italiani che lavorano all’estero per lo Stato (es. diplomatici) si prevede la riduzione dell’aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all’estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l’immobile è adibito ad abitazione principale.

Tracciabilità

Viene differito al 1° maggio 2012 il pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.

Crediti tributari di modesta entità

Viene portata a 30 euro la soglia al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali; finora la soglia era di euro 16,53. Per evitare elusioni/abusi, il nuovo limite (valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d’imposta) non vale in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Pubblicità dei provvedimenti AAMS

Anche l’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato deve pubblicare i provvedimenti nel proprio sito internet. Tali provvedimenti, come già avviene per le altre Agenzie fiscali, avranno valore legale e non necessiteranno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Attività estimative svolte dall’Agenzia del Territorio

Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in materia di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane.

La norma prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall’Agenzia del territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.

Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

Parere del Consiglio di Stato su bandi di gara

Per una migliore garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, la norma propone di acquisire sempre il parere del Consiglio di Stato su bandi di gara relativi ad alcune gare (p.es.: giochi ed assegnazione di alcune licenze).

Misure di contrasto all’evasione

Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.

La proposta parte dall’esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali.

Viene introdotta la possibilità per la Guardia di finanza di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere le proposte all’Agenzia delle entrate per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.

Estensione dell’obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante alla Guardia di finanza

La disposizione prevede l’obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all’Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Partite IVA inattive

L’attuale formulazione prevede la revoca della partita IVA se non si è svolta attività di impresa, arti o professioni o non si sia presentata la dichiarazione annuale per le ultime tre annualità. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al contribuente che può impugnarlo davanti alle Commissioni tributarie.

La norma prevede l’invio in modo automatico, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA ed all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

Il pagamento dell’imposta di bollo delle attività scudate viene prorogato dal 16 febbraio al 16 maggio del corrente anno.

In conseguenza, fino all’entrata in vigore dell’odierno provvedimento, non si configurano violazioni in materia di versamenti.

2. PROVINCE

Prosegue l’azione di contenimento dei costi della burocrazia, attraverso una delle misure annunciate nei mesi scorsi: la razionalizzazione delle spese di gestione degli enti territoriali provinciali. Il disegno di legge del Governo, esaminato su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’interno, interviene sulla definizione delle nuove modalità di elezione dei Consiglieri provinciali e dei Presidenti delle Province. Al sistema elettorale attuale, basato sull’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale, si sostituisce un sistema proporzionale, fra liste concorrenti. La riforma non prevede nuovi oneri a carico della spesa pubblica. Il risparmio presunto per lo svolgimento delle elezioni è di circa 118 mila euro per lo Stato e di circa 120 mila euro per le Province.

Gli aspetti essenziali sono quattro:

1) Si riduce il numero massimo di consiglieri provinciali. Per le province con più di 700.000 abitanti saranno 16, per quelle con popolazione compresa tra i 300.000 e i 700.000 saranno 12, mentre per quelle con meno di 300.000 abitanti il numero massimo di consiglieri previsto è di 10 unità. I nuovi limiti sono stati pensati per consentire l’accesso in Consiglio di tutto l’arco di forze politiche, garantendo la rappresentatività di tutte le opinioni e la tutela delle minoranze.

2) I candidati al seggio di consigliere provinciale potranno essere solo i sindaci e i consiglieri comunali della provincia interessata. Le “elezioni di secondo grado” riducono i costi. Gli eletti, infatti, mantengono la carica di sindaco o consigliere comunale per tutta la durata del quinquennio provinciale di carica. Le elezioni, inoltre, si svolgeranno in un solo giorno (una domenica che verrà fissata con decreto dal Ministro dell’interno in una data diversa da quella del turno primaverile delle elezioni comunali).

3) Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dal corpo elettorale composto dai Consiglieri comunali per abbinamento di lista.

4) Per preservare l’equità di genere tra gli eletti, si prevede la presenza necessaria di candidati di entrambi i sessi in ciascuna lista, nel rispetto del principio di pari opportunità.

Il testo sarà ora esaminato dalla Conferenza unificata alfine della definitiva approvazione da parte del consiglio dei Ministri.

3. LAVORO INTERINALE

Parità di trattamento, più facile accesso all’occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall’impresa in cui si presta il servizio.

Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2008/104/CE, le agenzie di somministrazione italiane cambiano volto.

Il provvedimento, declinato in otto articoli, serve a dotare il nostro mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l’inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori. Il decreto, infatti, modificando le disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 (“decreto Biagi”), aggiorna le norme in materia di lavoro interinale.

In particolare, viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell’agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.

Viene regolamentato anche l’orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione. Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall’albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall’agenzia di lavoro siano informati dall’impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.

Sono introdotte infine norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati, individuate anche ai sensi del Regolamento comunitario n. 800/2008.

4. MODIFICHE ALLO STATO CIVILE

Su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri della pubblica amministrazione e semplificazione, dell’interno e della giustizia, vengono introdotte nuove modifiche allo stato civile. Se in passato le domande dei cittadini venivano presentate alle Prefetture, ma poi il provvedimento finale era adottato dal Ministero dell’interno, da oggi il Prefetto diventa l’unica autorità decisionale. Si prevedono risparmi consistenti in termini di tempo (per i cittadini) e incrementi di efficienza (per l’amministrazione).

I cambiamenti riguardano in particolare il cambio di cognome. Le tipologie previste sono tre:

1. Chiunque potrà chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno. Il numero di questo tipo di domande è in costante aumento (oltre 400 all’anno).

2. Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli.

3. Infine, per coloro che hanno ricevuto la cittadinanza italiana sarà possibile mantenere il cognome con il quale erano identificato all’estero.

5. ESTERI

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sono stati approvati due provvedimenti. Il primo riguarda la Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore. Il protocollo è finalizzato a evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

Singapore fa parte della lista, stilata dal Ministero dell’economia e delle finanze, dei Paesi a fiscalità privilegiata. A seguito dell’adeguamento di Singapore ai parametri OCSE in termini di trasparenza e scambio di informazioni fiscali, il 24 maggio 2011 è stato firmato il Protocollo aggiuntivo all’Accordo del 1977. Dal Protocollo – negoziato dall’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze con la controparte di Singapore – si attendono effetti positivi per il nostro erario. Inoltre, una volta entrato in vigore, il Protocollo allevierà le nostre aziende da aggravi burocratici e conseguenti costi aggiuntivi, favorendo così l’incremento dell’interscambio fra Italia e Singapore (che nel 2011 è stato di oltre 1,7 miliardi di euro) ed allo stesso tempo permetterà l’uscita di Singapore dalla lista OCSE, obiettivo prioritario per quel Paese. Si tratta di risultati particolarmente importanti, anche alla luce dell’impegno italiano volto ad intensificare a tutti i livelli le relazioni bilaterali, che culminerà con la visita che il Ministro Terzi effettuerà a Singapore proprio fra pochi giorni, il 1° marzo.

Il secondo provvedimento è la Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

La ratifica dell’accordo per evitare la doppia imposizione con la Mongolia è ulteriore segno dell’approfondimento in corso dei rapporti bilaterali italo-mongoli. Sebbene l’interscambio sia ancora al di sotto delle potenzialità (48 milioni di euro nel 2010, dato comunque significativo, con un incremento del 76% rispetto all’ anno precedente), la ricchezza di materie prime, le stime di crescita del PIL a doppia cifra (10% per il 2011-15), lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie e l’intensificazione dell’attività estrattiva costituiscono un grande interesse potenziale per le nostre industrie. L’Italia è il terzo partner commerciale UE della Mongolia ed il provvedimento odierno contribuirà a consolidare le relazioni bilaterali, anche alla luce del grande interesse con il quale la Mongolia guarda al rafforzamento dei suoi rapporti con l’Italia.

6. SALUTE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è intervenuto anche sul tema della sanità, recependo due direttive comunitarie, entrambe del 2006, essenziali per attuare la normativa europea in tema di tessuti e cellule umani (cornee, tessuto osseo e tendini, valvole cardiache, gameti ed embrioni, cellule staminali emopoietiche). Dettano infatti prescrizioni inerenti soprattutto i vincoli sanitari per un corretto approvvigionamento dei tessuti, per la selezione dei donatori, per gli esami di laboratorio, per la rintracciabilità.

7. CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato due nuove misure per il contenimento della spesa pubblica. La prima riguarda la soppressione dell’Agenzia del Terzo settore, le cui competenze saranno esercitate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In un successivo decreto della Presidenza del Consiglio si definiranno tutti gli aspetti relativi alla successione nei rapporti attivi e passivi dell’Agenzia.

La seconda misura interessa la prossima tornata elettorale, prevista per il 6 maggio 2012. Per evitare l’apertura degli uffici comunali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, è previsto che la presentazione delle liste avvenga in anticipo (dalle ore 8 del 34° giorno alle ore 12 del 33° giorno antecedenti la data di votazione), con risparmi per la finanza pubblica.

Al fine di completare gli interventi straordinari di ammodernamento del tratto autostradale A3 fra Bagnara Calabra e Reggio Calabria, il Consiglio ha prorogato il relativo stato d’emergenza già dichiarato, in base al quale sono garantite adeguate misure di sicurezza per gli automobilisti.

INDICAZIONI INAIL CIRCA RESPONSABILITA’ SOLIDALE CONTRATTO APPALTO

27/02/2012

 Il comma 2 dell’art.29 del dec.legvo n.276-03  ,che prevedeva ” 2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limitedi due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.’,dal 10 febbraio risulta sostituito da un nuovo testo ,previsto dall’art.21 del decreto legge n.5/2012 ,all’esame del Parlamento per la conversione in legge.

Il nuovo testo  è il seguente:

“2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e’  obbligato  in   solido   con
l’appaltatore, nonche’ con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell’appalto,  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche’   i   contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile dell’inadempimento.”.
In relazione a quanto premesso si richiama l’attenzione sulla   circolare n 1275 del 21 febraio 2012  con cui l’Inail ribadisce la previsione della suddetta disposizione    secondo cui la responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore, oltre ai contributi previdenziali è espressamente estesa anche ai premi assicurativi Inail ,mentre la responsabilità solidale, dal 10 febbraio 2012   è esclusa per le sanzioni civili,  di cui  risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Con l’occasione ,si tiene di evidenziare che sulla legittimita’ della disposizione di cui sopra ,nel testo precedente alla modifica apportata  dall’art.21 del d.l. n.5/2012 ,  il Tribunale di SAN REMO  con ordinanza del 21.01.2012 ha richiesto  l’intervento della Corte Costituzionale,ritenendo non manifestamente infondato il dubbio che il legislatore,  disponendo quanto  previsto nella   stessa  ,  abbia travalicato  i limiti della  legge delega n.30/03.

PROROGA SCADENZA TERMINE COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC E ABROGAZIONE DOCUMENTO SICUREZZA PRIVACY

27/02/2012

Gli argomenti di cui al titolo,disciplinati  dal  decreto n.5/2012 sulle liberalizzazioni ,in corso di conversione in Parlamento ,sono oggetto di apposita informativa  tramessa dall’IRDCEC -Istituto Ricerca Dottori Commercialisti onla nota 24 febbraio 2012, n. 13,,il cui testo si  riporta.

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1 PREMESSA

Il DL 9.2.2012 n. 5 (c.d. “Semplifica Italia”), entrato in vigore il 10.2.2012 e in corso di conversione in legge, contiene numerose misure di semplificazione per i cittadini e le imprese e per favorire la crescita economica.

Di seguito si analizzano le novità riguardanti:

– il rinvio al 30.6.2012 del termine per la comunicazione al Registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da parte delle imprese costituite in forma societaria;

– l’abrogazione del Documento programmatico sulla sicurezza (DPS), previsto dalla normativa di tutela della privacy.

2. RINVIO AL 30.6.2012 DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Tutte le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a:

– dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse;

– comunicarlo al Registro delle imprese, per la relativa iscrizione.

Per effetto dell’art. 37 del DL 5/2012, le società già costituite al 29.11.2008 che, alla data del 10.2.2012, non hanno ancora effettuato la suddetta comunicazione, devono provvedervi entro il 30.6.2012.

2.1 PRECEDENTE SCADENZA

Si ricorda che, in seguito alle segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC di non riuscire a far fronte alle numerose richieste di nuovi indirizzi PEC concentratesi in prossimità dell’originaria scadenza del 29.11.2011, il Ministero dello Sviluppo economico aveva “invitato” le Camere di Commercio a non applicare nessuna sanzione in caso di ritardo nella comunicazione della PEC, almeno fino all’inizio del 2012 (lettera circolare 25.11.2011 n. 224402).

2.2 SANZIONI APPLICABILI

In caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC al Registro delle imprese si applica, in capom al legale rappresentante dell’impresa, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.2630 c.c. per le omesse comunicazioni, nei termini prescritti, al Registro delle imprese (circ. Min.Sviluppo economico 3.11.2011 n. 3645/C).

Nello specifico:

– tale sanzione è prevista nella misura da 103,00 a 1.032,00 euro;

– se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

2.2.1 Società di nuova costituzione

Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che, per quanto riguarda le società di nuova costituzione, l’obbligo di comunicazione della PEC va adempiuto immediatamente mediante l’inserimento di tale indirizzo nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese (parere 18.1.2012 n. 9880).

L’omessa indicazione dell’indirizzo PEC costituisce un’ipotesi di “incompletezza” della domanda.

Pertanto, l’ufficio del Registro delle imprese:

– prima dell’iscrizione può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione, assegnando un congruo termine;

– trascorso tale termine, rifiuta l’iscrizione con provvedimento motivato.

In tale ipotesi, si applica comunque la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni.

2.2.2 Variazione dell’indirizzo PEC

In caso di variazione dell’indirizzo PEC, il Ministero dello Sviluppo economico, con il suddetto parere, ha anche precisato che occorre procedere all’adempimento pubblicitario entro 30 giorni dalla variazione dell’indirizzo stesso.

Per l’omissione o il ritardo della suddetta comunicazione, la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. va applicata:

–  nell’ipotesi di omissione del dato (nuovo indirizzo PEC) nell’ambito di una domanda relativa ad un altro adempimento principale (ad esempio, la modifica dell’atto costitutivo), in capo al soggetto tenuto all’adempimento;

– nell’ipotesi di adempimento riguardante solo la comunicazione della variazione dell’indirizzo PEC, in capo al legale rappresentante della società.

3. ABROGAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA PREVISTO DALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

L’art. 45 del DL 5/2012 ha abrogato l’obbligo di predisporre e aggiornare il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) prescritto dal Codice della privacy, nonché l’eventuale autocertificazione sostitutiva, che costituiva una misura “minima” di sicurezza prevista in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali.

Tale obbligo, infatti, è stato considerato un adempimento superfluo che, peraltro, non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici.

Al riguardo, si ricorda che:

– il soggetto obbligato alla redazione e all’aggiornamento del DPS era il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato;

– il DPS andava redatto o aggiornato entro il termine annuale del 31 marzo;

– il DPS non andava inviato al Garante della privacy, ma doveva essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo;

– nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, il titolare doveva riferire dell’avvenuta redazione o aggiornamento del DPS.

Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice della privacy prevedeva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.

3.1 DECORRENZA

Il DL 5/2012, entrato in vigore il 10.2.2012, non prevede disposizioni di decorrenza in relazione all’abrogazione dell’obbligo di redigere o aggiornare il DPS.

Pertanto, deve ritenersi che tale abrogazione sia immediatamente operativa dalla suddetta data del 10.2.2012, con la conseguenza che, salvo eventuali modifiche che dovessero essere apportate in sede di conversione in legge del DL 5/2012 o di mancata conversione dello stesso:

– entro il 31.3.2012 non si debba più procedere ad alcuna redazione o aggiornamento del DPS o della relativa autocertificazione sostitutiva;

– nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio 2011, non sia più necessario effettuare alcuna indicazione al riguardo.

3.2 ALTRE MISURE DI SICUREZZA

Restano fermi gli obblighi relativi alle altre misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali e le relative sanzioni amministrative e penali.

COMUNICATO PRESIDENZA CONSIGLIO ESENZIONE ICI/IMU ATTIVITA’ NONCOMMERCIALI

27/02/2012

LaPresidenza del Consiglio dei Ministri  , riguardo all’ argomento riportato nel titolo , ha pubblicato il seguente comunicato del 24.02.2012 :

Il Presidente del Consiglio e Ministro dell’economia e delle finanze, Mario Monti, ha informato il Consiglio dei Ministri di aver presentato al Senato un emendamento al Decreto Legge n. 1 del 2012, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” in merito all’esenzione dall’imposta ICI/IMU di cui beneficiano gli enti non commerciali. In considerazione della stretta attinenza ai temi della concorrenza, della competitività e della conformità al diritto comunitario, che sono alla base del DL 1/2012, l’emendamento, presentato direttamente al Parlamento, in sede di conversione di decreto legge già emanato, intende garantire la massima tempestività nell’attuazione degli auspici della Commissione europea.

Il 15 febbraio, infatti, il Presidente del Consiglio e Ministro dell’economia e delle finanze Mario Monti aveva già comunicato al Vice Presidente della Commissione europea e Commissario alla concorrenza, Joaquin Almunia, la sua intenzione di presentare al Parlamento un emendamento per chiarire ulteriormente e in modo definitivo la questione. I criteri seguiti prevedono:

– l’esenzione per gli immobili nei quali si svolge in modo esclusivo un’attività non commerciale;

– l’abrogazione immediata delle norme che prevedono l’esenzione per immobili dove l’attività non commerciale non sia esclusiva, ma solo prevalente;

– l’esenzione limitata alla sola frazione di unità nella quale si svolga l’attività di natura non commerciale;

– l’introduzione di un meccanismo di dichiarazione vincolata a direttive rigorose stabilite dal Ministro dell’economia e delle finanze circa l’individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate all’interno di uno stesso immobile.

Nella relazione di accompagnamento, si precisa che l’emendamento, improntato a criteri di rigore e trasparenza, non pregiudica comunque gli attuali accertamenti in corso e l’irrogazione di eventuali sanzioni da parte delle Autorità italiane, laddove se ne ravvisassero gli estremi, escludendo pertanto alla radice ogni eventuale forma diretta o indiretta di sanatoria.

Si sottolinea infine che l’emendamento determina effetti positivi sul gettito, anche alla luce del più efficace contrasto di fenomeni elusivi ed abusi che ne deriva. Tuttavia, in coerenza con il comportamento tenuto da questo Governo in casi analoghi, non si ritiene opportuno procedere ad una quantificazione preventiva delle maggiori entrate. Queste ultime saranno accertate a consuntivo e potranno essere destinate, per la quota di spettanza statale, all’alleggerimento della pressione fiscale.

In ogni caso vengono riconosciute e salvaguardate le attività non commerciali realizzate dagli enti sopra citati, tanto più meritevoli di considerazione nell’attuale congiuntura economica che impone misure di consolidamento fiscale.

L’approvazione dell’emendamento consentirà alla Commissione europea di esaminare compiutamente la questione per dare soluzione alla procedura di infrazione aperta nell’ottobre 2010.