INDICAZIONI INAIL CIRCA RESPONSABILITA’ SOLIDALE CONTRATTO APPALTO

 Il comma 2 dell’art.29 del dec.legvo n.276-03  ,che prevedeva ” 2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limitedi due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.’,dal 10 febbraio risulta sostituito da un nuovo testo ,previsto dall’art.21 del decreto legge n.5/2012 ,all’esame del Parlamento per la conversione in legge.

Il nuovo testo  è il seguente:

“2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e’  obbligato  in   solido   con
l’appaltatore, nonche’ con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell’appalto,  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche’   i   contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile dell’inadempimento.”.
In relazione a quanto premesso si richiama l’attenzione sulla   circolare n 1275 del 21 febraio 2012  con cui l’Inail ribadisce la previsione della suddetta disposizione    secondo cui la responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore, oltre ai contributi previdenziali è espressamente estesa anche ai premi assicurativi Inail ,mentre la responsabilità solidale, dal 10 febbraio 2012   è esclusa per le sanzioni civili,  di cui  risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Con l’occasione ,si tiene di evidenziare che sulla legittimita’ della disposizione di cui sopra ,nel testo precedente alla modifica apportata  dall’art.21 del d.l. n.5/2012 ,  il Tribunale di SAN REMO  con ordinanza del 21.01.2012 ha richiesto  l’intervento della Corte Costituzionale,ritenendo non manifestamente infondato il dubbio che il legislatore,  disponendo quanto  previsto nella   stessa  ,  abbia travalicato  i limiti della  legge delega n.30/03.

Lascia un commento