Il comma 2 dell’art.29 del dec.legvo n.276-03 ,che prevedeva ” 2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limitedi due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.’,dal 10 febbraio risulta sostituito da un nuovo testo ,previsto dall’art.21 del decreto legge n.5/2012 ,all’esame del Parlamento per la conversione in legge.
Il nuovo testo è il seguente:
“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con
l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le
quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”.
In relazione a quanto premesso si richiama l’attenzione sulla circolare n 1275 del 21 febraio 2012 con cui l’Inail ribadisce la previsione della suddetta disposizione secondo cui la responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore, oltre ai contributi previdenziali è espressamente estesa anche ai premi assicurativi Inail ,mentre la responsabilità solidale, dal 10 febbraio 2012 è esclusa per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Con l’occasione ,si tiene di evidenziare che sulla legittimita’ della disposizione di cui sopra ,nel testo precedente alla modifica apportata dall’art.21 del d.l. n.5/2012 , il Tribunale di SAN REMO con ordinanza del 21.01.2012 ha richiesto l’intervento della Corte Costituzionale,ritenendo non manifestamente infondato il dubbio che il legislatore, disponendo quanto previsto nella stessa , abbia travalicato i limiti della legge delega n.30/03.
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