Archive for novembre 2013

INPS :NOVITA ‘ PAGAMENTI CON RID

28/11/2013

Si richiama l’attenzione sul sottostante  comunicato con cui l’Inps informa sull’argomento  specificato nel titolo

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Comunicato 19 novembre 2013

Dal 1° febbraio 2014 le deleghe RID per il pagamento di riscatti, ricongiunzioni e rendite vitalizie saranno valide solo se accompagnate dalla sottoscrizione della clausola dell’importo fisso predeterminato predeterminato.

Già dal 21 ottobre scorso, l’Inps richiede, in caso di attivazione di nuove deleghe, la sottoscrizione di questa clausola.

Per quanto riguarda le deleghe attive prive della clausola, i pagamenti saranno accettati fino a novembre 2013. Tuttavia, sarà possibile impedire l’interruzione dei pagamenti modificando queste deleghe mediante la sottoscrizione della clausola, recandosi presso la propria banca dal 9 al 19 dicembre.

In caso contrario, la trattenuta tramite RID sarà interrotta e i pagamenti dovranno essere effettuati con le altre modalità in uso all’Istituto (MAV, on line, circuito Reti Amiche, ecc.). Il pagamento tramite RID potrà comunque essere riattivato in futuro.

A tutti gli interessati è stata inviata una comunicazione sui passaggi necessari per la nuova delega RID a importo prefissato.

DECISIONI CONSIGLIO MINISTRI DEL 27 NOV. 2013

28/11/2013

Si richiama  l’attenzione sulle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.11.2013 in ordine a:

-seconda rata imu 2013

-ires

-alienazioni immobili pubblici

-Banca d’Italia

Di seguito  si riporta il relativo comunicato:

La Presidenza del Consiglio comunica che:

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 16.20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del presidente del Consiglio, Enrico Letta e dei Ministri dell’Interno, Angelino Alfano, e dell’Economia e Finanze, Fabrizio Saccomanni, un decreto legge che ha come oggetto l’abolizione della seconda rata dell’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

Seconda rata IMU

Si abolisce la seconda rata dell’IMU 2013 sull’abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l’IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata.

Lo Stato rinuncia così a un gettito previsto di circa 2.150 mln.

Il mancato gettito viene compensato tramite acconti e aumenti d’imposta a carico del settore finanziario e assicurativo.

In dettaglio, la copertura del provvedimento è così composta:

Per 1,5 mld circa: aumento al 130% dell’acconto IRES e IRAP dovuto per l’anno d’imposta 2013 dalle società del settore finanziario e assicurativo. Per questi stessi soggetti l’aliquota IRES viene elevata per il solo anno d’imposta 2013 al 36%.

Per 650 mln circa: anticipo a carico degli intermediari finanziari sulle ritenute relative al risparmio amministrato (conto titoli).

Per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell’importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l’altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi.

Il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013.

Alienazioni immobili pubblici

Sono inoltre state varate norme che facilitano il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in particolare è stata estesa anche alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di cedere beni immobili a Cassa Depositi e Prestiti.

Banca d’Italia

Al fine di assicurare alla Banca d’Italia un modello di governance che ne rafforzi l’autonomia e l’indipendenza, nel rispetto dei Trattati Europei, il decreto legge stabilisce nuove norme riguardanti il capitale e gli organi dell’istituto.

La Banca d’Italia viene quindi autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie sino a euro 7,5 miliardi.

La Banca potrà distribuire dividendi annuali per un importo non superiore al 6% del capitale.

Ciascun partecipante al capitale non potrà possedere – direttamente o indirettamente – una quota di capitale superiore al 5%. Per favorire il rispetto di tale limite, la Banca d’Italia potrà acquistare temporaneamente le quote di partecipazione in possesso di altri soggetti.

Il decreto amplia il novero dei soggetti italiani ed europei che possono detenere quote del capitale della Banca d’Italia. I soggetti autorizzati saranno quindi: banche, fondazioni, assicurazioni, enti ed istituti di previdenza, inclusi fondi pensione.

SENTENZA CASSAZIONE CIRCA DIRITTI E DOVERI PARTI RAPPORTO LAVORO

28/11/2013

L’argomento di cui al titolo risulta esaminato e definityo nella sottostante sentenza della Cassazione.,che si sofferma in particolare su  mansioni  e  demansionamento.

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Sentenza 27 novembre 2013, n. 26516

Lavoro subordinato – Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Mansioni – Demansionamento

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’8/2 – 18/2/08 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato l’impugnazione proposta da A.F. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Locri che gli aveva respinto la domanda diretta alla condanna della ASL n. 9 di Locri al risarcimento dei danni professionali e patrimoniali conseguenti al lamentato demansionamento consistito nell’allontanamento, da parte dell’azienda, dalla divisione di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Siderno, in cui aveva operato fino al 1997, e nella sua successiva nomina a dirigente del Dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva, ove di fatto veniva lasciato inoperoso.

La Corte territoriale ha spiegato il rigetto del gravame nei seguenti termini: – L’azienda sanitaria non aveva fatto altro che attuare la delibera n. 9348 del 30/12/96 della Giunta regionale calabrese nel momento in cui, anche in ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 1, della legge 23-12-96 n. 662 sulla soglia minima del tasso di occupazione, aveva soppresso la divisione esistente presso l’ospedale di Siderno per aggregare nella struttura di Locri le due specialità omologhe di ostetricia e ginecologia, operanti in precedenza in distinti ospedali distanti tra loro solo tre chilometri; a decorrere dal 10/9/97 era stato affidato al ricorrente, in qualità di perdente il posto di primario di unità organica soppressa, l’incarico a tempo pieno di dirigente dell’istituito dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva al fine di evitare di attribuirgli qualche altro incarico che avrebbe potuto comportare un suo demansionamento, non essendo possibile impiegarlo in altre divisioni già coperte e richiedenti una diversa professionalità, né tanto meno assegnargli compiti in sottordine; l’istituzione di un modulo di chirurgia vaginale presso il suddetto dipartimento di nuova istituzione, così come richiesta dal ricorrente, avrebbe rappresentato una inutile superfetazione, mentre il fatto che nel dicembre del 2000 si fosse reso vacante il posto di primario presso la divisione di ostetricia e ginecologia dello stesso ospedale dì Locri non legittimava il ricorrente ad essere automaticamente chiamato a ricoprire quell’incarico, data la necessità di provvedervi con un bando di concorso, come di fatto avvenuto, o con la procedura di cui all’art. 15 del d.lgs n. 502/1992.

In definitiva, secondo la Corte di merito, l’inadempimento aziendale lamentato dal lavoratore derivava da causa non imputabile alla parte datoriale, posto che il mancato espletamento dell’attività chirurgica nel settore ostetrico e ginecologico era dovuto all’inevitabile concorso dei suddetti fattori non dipesi dalla volontà della parte obbligata.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.F., il quale affida l’impugnazione a cinque motivi di censura.

Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri che deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2108 cod. civ., del d.lgs. 20/12/1992 n. 502, relativo al riordino della disciplina sanitaria, nonché dell’art. 27, n. 4, del C.C.N.L. 1998/2001 per la dirigenza medica. Ritiene il ricorrente che in ipotesi di accertato demansionamento, come quello da lui lamentato, non è legittimo escludere, come ha invece fatto la Corte territoriale, la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo alla parte datoriale in assoluta mancanza di prova che l’inadempimento derivi da causa a quest’ultima non imputabile. Aggiunge il ricorrente che in caso di riorganizzazione dell’ASL ai sensi dell’art. 15 del d.lgs n, 502/1992, in cui è previsto che debbano trovare collocazione tutte le professionalità esistenti, non è legittimamente ipotizzabile un licenziamento per un sanitario dirigente di ll° livello perdente posto, dal momento che agli ex dirigenti di tale livello sono riservate le strutture complesse, secondo quanto stabilito anche dall’art. 27, n. 4, del ccnl della dirigenza medica, e per la stessa ragione non è sostenibile quanto ritenuto dai giudici d’appello in ordine ai fatto che in una siffatta ipotesi non poteva esservi altra alternativa alla contestata soluzione adottata.

Il motivo è infondato.

Invero, il quesito di diritto, nel quale sono compendiate le ragioni di doglianza attraverso le quali è stato sviluppato il primo motivo di censura, è formulato in maniera tale da presupporre con certezza un inadempimento dell’azienda sanitaria nell’osservanza degli obblighi datoriali di rispetto della professionalità acquisita del dipendente, mentre i giudici d’appello hanno spiegato chiaramente, con adeguata motivazione immune da rilievi di natura logico-giuridica, che il conferimento al ricorrente di un incarico dirigenziale diverso ed appositamente costituito era dipeso esclusivamente da fattori non riconducibili alla volontà della parte datoriale.

Si è, infatti, posto in rilievo che l’azienda sanitaria aveva dato corso alla delibera n. 9348 del 30/12/96 della Giunta regionale calabrese nel momento in cui, anche in ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 1, della legge 23-12-96 n. 662 sulla soglia minima del tasso di occupazione, aveva dovuto sopprimere la divisione esistente presso l’ospedale di Siderno per aggregare nella struttura di Locri le due specialità omologhe di ostetricia e ginecologia, operanti in precedenza in distinti ospedali distanti tra loro solo tre chilometri, con la conseguenza che l’incarico conferito al ricorrente di dirigere il dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva, in luogo della soppressa unità organica dal medesimo diretta in precedenza, era atto a garantirgli il mantenimento del livello dirigenziale, non essendo possibile il suo reimpiego in altre divisioni già coperte e richiedenti una diversa professionalità.

Il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, confutare tale ricostruzione giuridica dell’inadempimento non imputabile alla parte obbligata, così come affermato nei suddetti termini dalla Corte di merito, e non limitarsi semplicemente a contrapporre al suddetto convincimento giudiziale la propria tesi incentrata sul presupposto non dimostrato di un colpevole inadempimento della controparte.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 17 del d.lgs, n. 517/1999 e dell’art. 97 della Costituzione, il ricorrente, dopo aver premesso che quanto argomentato in sentenza è in contrasto con le risultanze istruttorie e con la prova documentale dalle quali era emersa la completa inefficienza della ASL di Locri, adduce che a seguito della riorganizzazione delle aziende sanitarie l’organizzazione dipartimentale, a sua volta articolata in strutture complesse, rappresentava il modello ordinario di gestione operativa dì tutte le attività delle aziende stesse e che le predette strutture erano riservate ai dirigenti del precedente 2  livello, per cui le funzioni che questi ultimi avrebbero dovuto esercitare non avrebbero potuto essere sminuite, non essendo legittima a tal riguardo una diversa scelta discrezionale dell’ente datore di lavoro.

Il motivo è infondato.

Invero, nel porre in evidenza le caratteristiche della struttura ordinamentale dell’azienda sanitaria con particolare riferimento alla posizione dirigenziale che lo riguardava, il ricorrente introduce valutazioni di tipo tecnico-amministrativo che non rilevano ai fini della decisione, congruamente motivata ed immune da rilievi di carattere logico-giuridico, sull’accertata insussistenza dì una causa di inadempimento imputabile alla parte datoriale nell’operazione di assegnazione al medesimo appellante di un diverso incarico dirigenziale non corrispondente, per contenuto di mansioni, a quello precedentemente ricoperto.

3. Col terzo motivo, formulato per vizio della motivazione, si adduce che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che le richieste avanzate dal ricorrente in via amministrativa non fossero da accogliere e che in maniera altrettanto erronea aveva escluso che il demansionamento e la privazione delle funzioni del ricorrente potessero essere dipese da causa imputabile all’Azienda.

Il motivo è inammissibile.

Anzitutto, non può sfuggire che attraverso la presente censura il ricorrente esegue una rivisitazione del merito istruttorio, non consentita nella sede di legittimità, che riguarda la decisione dell’azienda sanitaria di non accogliere determinate istanze da lui avanzate in sede amministrativa, accertamento di merito, questo, già eseguito in maniera adeguata dalla Corte territoriale che ha escluso che tali iniziative potessero aver rilievo ai finì dell’imputabilità della causa dell’inadempimento alla parte datoriale.

Manca, in ogni caso, un momento di sintesi omologo del quesito di diritto.

Non va, infatti, dimenticato che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 20603 dell’1/10/2007) hanno già avuto modo di statuire che ” in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi {omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.”

4. Col quarto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 15-ter, commi 2° e 3°, del d.lgs n. 502/1992, il ricorrente sostiene l’erroneità dell’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, per la quale egli si sarebbe dovuto sottoporre a concorso per poter occupare l’incarico di Primario nella divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Locri, attesa la vacanza del posto. Aggiunge il ricorrente che, in ogni caso, il conferimento dell’incarico per l’occupazione del posto resosi vacante avrebbe potuto essere disposto in suo favore in via provvisoria, essendo egli in possesso dei titoli per ricoprirlo.

Il motivo è infondato in quanto inconferente ai fini della validità della “ratio decidendi” che sorregge l’impugnata sentenza.

Invero, la Corte ha spiegato che l’assegnazione del posto di primario resosi vacante tre anni dopo richiedeva, quanto meno, il ricorso alla procedura di cui all’art. 15 del d.lgs n. 502/1992, cioè la stessa procedura ora indicata dal ricorrente, aggiungendo, però, che, in ogni caso, l’assegnazione non poteva avvenire in maniera automatica, come infondatamente preteso dal dipendente, e che di fatto il posto era stato ricoperto tramite apposito concorso al quale A.F. non aveva, comunque, partecipato.

Né può sottacersi che nel corso di quei tre anni il ricorrente aveva di fatto mostrato acquiescenza all’assegnazione conferitagli, manifestando, in tal modo, una mancanza di interesse immediato al conseguimento dell’incarico da lui gradito, così come emerge dalla parte della motivazione dell’impugnata sentenza in cui si pone in rilievo che l’appellante non aveva affatto contestato le ragioni organizzative dettate dall’esigenza dell’azienda sanitaria di dare attuazione alla programmazione imposta dalla Regione in ordine alla soppressione del dipartimento in precedenza diretto dal medesimo A..

5. Col quinto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, il ricorrente contesta che la sua assegnazione ad un posto inoperoso rispondesse ai principi di efficienza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il motivo è infondato.

Invero, la ragione sulla quale è basata la decisione è rappresentata dalla constatazione che l’incarico conferito all’appellante di dirigente del diverso dipartimento per la prevenzione e l’età evolutiva rappresentava in quel determinato periodo l’unico modo per evitare di assegnare il dipendente ad incarichi in sottordine, stante l’impossibilità di adibirlo ad altri incarichi dirigenziali già ricoperti e che presupponevano una specifica professionalità diversa da quella posseduta dal ricorrente, il tutto nel quadro di una situazione venutasi a creare per cause assolutamente indipendenti dalla volontà datoriale che aveva dovuto attuare il programma di riorganizzazione dell’azienda previsto dalla delibera n. 9348 del 30/12/1996 della Giunta Regionale, per cui non è ravvisabile alcuna violazione del suddetto precetto costituzionale.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

SENATO APPROVA IN PRIMA LETTURA LEGGE STABILITA’ 2014

27/11/2013

Di seguito si evidenziano le novita’ significative  introdrotte  al testo originario del ddl  di stabilita’ per l’anno 20124 ,che risulta approvato  in prima lettura dal Senato nells sefuta del 26.11.2013

Cuneo fiscale

Sul cuneo fiscale  . il Senato si è fermato  alla soglia di 35mila euro lordi, con il risultato che chi si trova nella fascia tra i 15mila e i 18mila euro potrà avere uno sgravio medio di 225 euro annui.  L’altro fronte di taglio al cuneo favorevole ai datori di lavoro  prevede la defiscalizzazione Irap sulle nuove assunzioni.

Premi e contributi Inail

Per quanto concerne l’intervento sui premi e i contributi obbligatori Inail  ,si stabilisce la   riduzione dei premi ,che sarà determinata con un decreto del ministro del Lavoro, da varare di concerto con l’Economia e su proposta dell’Inail, dice il testo della Stabilità. In prima applicazione la norma dovrebbe determinare un taglio per le aziende pari al 14% il primo anno, del 15,5% nel 2015 e del 17% nel 2016.

Cartelle esattoriali senza interessi

Stabilita la  possibilità di pagare le cartelle esattoriali senza interessi (ma imposte e sanzioni si pagheranno al 100%).  . Entro il 30 maggio 2014 gli agenti della riscossione informeranno i debitori attraverso posta ordinaria che entro in 30 giugno 2014 potranno decidere di aderire versando almeno il 50% della somma dovuta. Il restante importo dovrà essere versato entro il 16 settembre 2014

Deducibilita’  per svalutazioni e perdite su crediti verso clientela e trassferimento senza costi  conto corrente

Per banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari torna la deducibilità in cinque anni per le svalutazioni e le perdite sui crediti verso la clientela in quote costanti dall’esercizio in corso in cui sono iscritti a bilancio e nei quattro successivi ,con indubbio  vantaggio per le banche e le assicurazioni che a fronte di un credito non esigibile subiscono immediatamente la perdita in bilancio.

In arrivo  anche la possibilità per i risparmiatori di trasferire, senza costi aggiuntivi, a un nuovo conto corrente presso un’altra banca i servizi di pagamento di cui usufruiscono con il conto corrente.

Infrastrutture

Per  il settore delle infrastrutture, dell’edilizia e della casa  risultano destinati  altri 150 milioni   per gli investimenti Anas, per la sola manutenzione alla realizzazione di alcune opere mirate, 600 milioni al Fondo di garanzia per la prima casa e 130 milioni per la terza corsia della Venezia-Trieste. Per il Mose sono sottratti 49 milioni dallo stanziamento 2014 per spostare le risorse al 2017.

Inoltre ,e’ stato deciso di rinviare ogni decisione  sulla realizzazione degli stadi ,  restando ferma la norma originaria di rifinanziamento di 45 milioni in tre anni del fondo per gli impianti sportivi

Infine  sull’Expo ,onde  per evitare che vadano disperse risorse, risulta costituito  un fondo unico,su cui confluiscono  tutti i finanziamenti relativi alle opere del cosiddetto “tavolo Lombardia”  , iscritto nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture ,così che le risorse stesse  potranno essere reimpiegate in tempi rapidi.

Ecobonus

Nessuna modifica alla norma che ha prorogato per il 2014 gli sgravi fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico rispettivamente al 50% e al 65%.essendo stato rilevato che   le due misure costituiscono effettivamente uno strumento decisivo per la crescita in edilizia con una stima degli investimenti annui di 1,9 miliardi .

Partecipate

Risulta cancella la norma che prevedeva le vendite obbligatorie per le aziende dei Comuni fino a 50mila abitanti (a partire dal 2010 e poi rinviate da una serie di proroghe) e niente privatizzazione delle società strumentali, cioè quelle che lavorano quasi solo con la Pa controllante  ,inoltre e’ previsto  un giro di vite sui bilanci in rosso e la licenziabilita’ dei manager    per giusta causa costituita da cattiva gestione  di due anni
Infine , si stabilisce  un taglio del 30% ai compensi dei manager delle società controllate e titolari di affidamento in house che chiudono in perdita per tre anni consecutivi

Election day votazioni sino alle ore 23

Se il ddl  di stabilita’ prevedeva già che dal 2014 le consultazioni elettorali e referendarie si svolgessero nella sola giornata di domenica (e non più anche il lunedì fino alle 15), il maxi emendamento allunga i tempi fissando l’apertura dei seggi dalle 7 alle 23.

Inoltre ,in caso  di annullamento delle elezioni comunali non si prevede più che il rinnovo delle consultazioni avvenga entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento diventa definitiva, ma si rinvia al «primo turno elettorale utile».

Le schede elettorali  diventano più piccole con una collocazione più razionale dei simboli delle liste ammesse ,mentre altri tagli di spesa arriveranno grazie allo sfoltimento di alcuni adempimenti burocratici nell’ambito del procedimento elettorale. e subiscono una riduzione  anche gli spazi gratuiti messi a disposizione dai comuni ai partiti per i manifesti elettorali: della metà nei comuni tra i 10mila e i 500mila abitanti, di un terzo in quelli con più di 500mila abitanti.

IMU Imprese

Circa la  tassazione immobiliare  è da dire  che  la stessa esce più rimaneggiata  dal primo passaggio parlamentare al Senato.Infatti  non solo c’e’  il cambio di denominazione della futura imposta unica comunale – Iuc anziché Trise – e per la precisazione che al suo interno sarà compresa anche l’Imu (pari a zero però sulla prima casa),  ma sono anche previsti    nuovi sconti fiscali a vantaggio delle imprese e delle famiglie: le prime vedono crescere per il periodo d’imposta 2013 dal 20 al 30% la deducibilità da Ires e Irpef dell’Imu versata sui capannoni.,Invece per   ai nuclei familiari   e’  prevista   la possibilità per i comuni di disporre delle detrazioni sulla Tasi grazie a uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni, rispetto ai 943 previsti dalla versione originaria del disegno di legge.

Indicizzazione pensioni

Nessuna modifivca risulta apportata in materia d’indicuzzazione delle pensioni.

Pertanto ,salvo modifiche nel corso dell’iter parlamentare di approc’vazione,Per il prossimo triennio,   e’ confermato che la rivalutazione piena dei trattamenti pensionistici vale solo fino a tre volte l’importo minimo (1.443 euro lordi al mese) mentre sarà limitata al 90% per gli assegni di importo superiore a tre volte ma inferiore o pari a quattro volte l’assegno Inps. L’adeguamento al costo della vita sarà limitato al 75% per gli importi superiori a 4 volte ma inferiori o pari a 5 volte il minimo. Le pensioni di importo superiore a 2.405 euro (valore Inps 2013) subiranno una rivalutazione dimezzata poiché è previsto un adeguamento al 50% dell’indice  . Infine nel  prossimo anno resta la stretta per gli importi superiori a sei volte il trattamento minimo (oggi 2.886 euro) poiché i beneficiari non si vedranno attribuire alcun beneficio.

Reddito minimo ,sussiodi e prelievo pensiooni d’oro

Al programma sperimentale di diffusione della Nuova carta acquisti ai nuclei in difficoltà (fino a 400 euro a famiglia sulla base dell’Isee) si aggiungono 40 milioni l’anno per il prossimo triennio. La dote complessiva sale così a 290 milioni, cui si aggiungono i 168 per l’estensione del programma al Mezzogiorno e ai 50 già stanziati per le 12 città maggiori. Il piano verrà esteso al Centro-Nord e sulla base dei risultati raggiunti servirà per l’avvio del Sia, il sostegno l’inclusione attiva: non solo un trasferimento monetario a chi è in difficoltà ma anche presa in carico, patto con la famiglia povera, avvio di programmi di attivazione sociale rivolti anche ai minori. Una parte delle risorse arriva dal prelievo di solidarietà sulle pensioni d’oro: 6% per la parte eccedente le 14 volte il minimo (90mila euro lordi l’anno), 12% per la parte eccedente le 20 volte il minino, e 18% sulla parte eccedente le 30 volte.

Ammortizzatori sociali in deroga

Per gli ammortizzatori in deroga (cassa integrazione e mobilità) confermata la dote di 600 milioni per il 2014, che si vanno ad aggiungere al miliardo già previsto dalla legge 92/2012.

Pubblico impiego

Per il pubblico impiego, il primo passaggio parlamentare della stabilità conferma un nuovo blocco della contrattazione fino a tutto il 2014 con estensione alle amministrazioni dell’elenco Istat, quindi anche a diverse società in house ed enti. Mentre l’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2013-14 andrà perduta. Prorogato fino al 2018, ma con maglie più larghe rispetto alla legislazione previgente, anche lo stop al turn over, che seguirà il seguente décalage: assunzioni al 40% dei ritiri per l’anno 2015, al 60% per l’anno 2016, all’ 80% per l’anno 2017. Viene poi vincolato il pagamento degli straordinari al solo personale presente in amministrazione ed applicato dal gennaio prossimo per tutte le amministrazioni il tetto massimo dei trattamenti economici parametrato a quello del primo presidente della Cassazione. Il tetto vale anche per le società controllate e i membri dei consigli di amministrazione.

Ricostruzione zone colpite da terremoti ed alluvioni

Saranno 68 milioni, “ricavati” dai risparmi ottenuti dalla riduzione del finanziamento pubblico ai partiti, a finanziare parte della ricostruzione e della messa in sicurezza nelle regioni danneggiate dalle calamità naturali (Abruzzo, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise, Calabria e Basilicata dal terremoto; Marche, Liguria e Toscana dall’alluvione).   Si distingue da  da una parte l’istituzione di un fondo da 26,5 milioni nel 2014; dall’altra – è il caso dell’Aquila e dei comuni colpiti dal sisma del 2012 – sono previsti allentamenti del patto di stabilità.Destinataria di stanziamenty o a parte  e’ la    Sardegna è esclusa perché destinataria di uno stanziamento ad hoc.

Prodotti finanziari

Si dstabilisce  un aumento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari. Il bollo passa dall’1,5 per mille previsto per il 2013 al 2 per mille a partire dal 2014. Il Viene dunque ritoccato  l’importo del bollo per le comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
Un’altra mini patrimoniale  si azpplica  anche ai depositi finanziari detenuti oltre confine da contribuenti italiani. In sostanza viene previsto l’aumento dall’1,5 per mille al 2 per mille dell’Ivafe, ovvero dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero introdotta dal Governo Monti con il decreto salva-Italia.

STRETTA SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

27/11/2013

L’art.3 ,comma 2 ,del decreto legge n.54/13 dispone :

 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto
degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli
ammortizzatori in deroga  alla  normativa  vigente,  con  particolare
riguardo ai termini di presentazione,  a  pena  di  decadenza,  delle
relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata  e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla  continuazione
rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie
di  datori  di  lavoro  e  lavoratori  beneficiari.  Allo  scopo   di
verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti  di
concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali e dalle regioni,  effettua  un  monitoraggio  anche
preventivo della  spesa,  rendendolo  disponibile  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  ed  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal  presente  comma
l'Inps provvede con  le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.

La previsione di cui sopra sta per trovare concreta attuazione ,nensenso che risulta predisposto il provvedimento interministeriale che  ,dando   al via nuovi limiti temporali ,  condurra’ l’istituto verso la definitiva scomparsa.

Dopo il balletto di questi mesi sulle cifre necessarie a finanziarla, infatti, sembra proprio giunta la decisione, da parte dell’attuale esecutivo, di porre un deciso giro di vite a un ammortizzatore sociale che si è rivelato fondamentale, nel corso degli anni, per affrontare il dramma della crisi economica e occupazionale nel nostro Paese.

Vale a dire che nel pomeriggio del 27 novembre corrente   il sottosegretario al Lavoro, Carlo Dell’Aringa, presentail testo del decreto interministeriale sui nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni, che si propone proprio di  omoggeneizzare  i limiti temporali della Cig in deroga su tutto il territorio nazionale,  eliminando  così le disparità presenti in proposito  tra le regioni italiane

Le anticipazioni  di stampa danno per certo che  dal 2014 il limite massimo di durata sarà di 12 mesi in un biennio (non solare) e precisamente: 8 mesi per il 2014, ridotti a 6 mesi per il 2015 e anche per il 2016 (anno in cui la Cig in deroga,  , andrà definitivamente in soffitta per far posto a nuovi ammortizzatori sociali come i Fondi di solidarietà o l’Aspi e mini Aspi).

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA LICENZIAMENTO PER ATTIVITA’ LAVORATIVA EXTRA DIPENDENTE IN MALATTIA

27/11/2013

La sentenza sotto riportata riguarda il caso di un dipendente assente dal lavoro per malattia ,scoperto ,attraverso lev  ripres effettuata dal detcive incaricato dall ‘azienda di appasrtenenza ,a prestare attivita’ lavorativa extra,dopo aver ricevuto altre contestazioni e subito specifiche sanzioni disciplinari

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Sentenza 25 novembre 2013, n. 26290

Lavoro – Licenziamento per giusta causa – Assenza per malattia – Attività extralavorativa – Riprese dalla videocamera del detective – Confutazione del rapporto fiduciario con il datore

Svolgimento del processo

La Corte di appello, giudice del lavoro, di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che aveva rigettato la domanda proposta da G.R. nei confronti della S. S.p.A. (già L.V.S.M. S.p.A.) intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 9/6/2006 con la conseguente condanna della società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Riteneva la Corte territoriale sussistente la giusta causa del licenziamento valutando, a tal fine, corretta la ricostruzione in fatto compiuta nella sentenza di primo grado ed in particolare riteneva che fosse risultato provato che il R., nei giorni in cui era stato assente per malattia cd infortunio, aveva svolto altra attività lavorativa come attestato da riprese filmate effettuate da una agenzia investigativa privata all’esterno del pubblico esercizio (birreria-pizzeria) ove lavorava sua moglie.

Per la cassazione di tale sentenza G.R. propone ricorso affidato ad un unico motivo articolato in più violazioni di legge ed in un vizio motivazionale.

Resiste con controricorso la A. S.p.A. (già S. S.p.A. e già L.V.S.M. S.p.A.).

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106 cod. civ. ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione al disposto dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 604/66 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria in ordina alla giusta causa di licenziamento”. Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto che il R. non aveva mai svolto, nel periodo di malattia, attività lavorativa a favore di terzi e che egli si era limitato a dare un aiuto alla moglie in compiti come versare la spazzatura nei cassonetti o raccogliere i mozziconi di sigaretta dal piazzale esterno con la scopa e la paletta che non potevano considerarsi come una “attività lavorativa” e non avevano comportato alcuno sforzo fisico pregiudizievole per la salute. Si duole anche del giudizio di proporzionalità espresso dalla Corte di merito evidenziando che non poteva trattarsi di un fatto tanto grave da giustificare la massima sanzione espulsiva essendo lo stesso, al più, ascrivibile a mera impudenza.

2. Il motivo non è fondato.

Si osserva preliminarmente che non ha formato oggetto di censura il punto della sentenza impugnata relativo alla ripartizione dell’onere probatorio ed al riguardo va ribadito che il lavoratore al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malattia ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto (così Cass. 19 dicembre 2000, n. 15916 ed in senso conforme Cass. 13 aprile 1999, n. 3647).

Deve pure osservarsi che non può ritenersi estraneo al giudizio vertente sul corretto adempimento dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul lavoratore un comportamento che, inerente ad attività extralavorativa, denoti l’inosservanza di doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa (ctr. Cass. 21 aprile 2009, n. 9474, con cui è stata cassata la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non contrastante con i doveri del dipendente nel periodo malattia la condotta di un lavoratore che, pendente un ciclo riabilitativo per l’insorgenza di coxoartrosi, guidava una moto di grossa cilindrata, prendeva bagni di mare e prestava attività di direttore sanitario presso altro presidio sanitario).

Tanto precisato, va osservato che, nella specie, il ricorrente ha incentrato le proprie doglianze sulla sussumibilità (negata) dei compiti dal medesimo svolti presso il locale pizzeria (consistiti, secondo quanto appurato dai giudici di merito, nel versare la spazzatura nei cassonetti, pulire il piazzale esterno utilizzando una scopa o una paletta, caricare sull’autovettura contenitori di rifiuti nonché nella pulizia anche all’interno del locale – dato, quest’ultimo desunto, con accertamento presuntivo, dall’indizio ritenuto significativo dell’utilizzo da parte del R. di guanti) nell’ambito di una vera e propria attività lavorativa mentre non è stata interessata dalla presente impugnazione la ragione di fatto costituente .1 nucleo centrale della decisione impugnata costituita dalla probabilità, assunta con giudizio di verosimiglianza causale, che il comportamento del R., caratterizzato da un impegno fisico interessante particolarmente gli arti superiori, possa avere avuto un’incidenza peggiorativa sulla malattia (trauma distensivo della spalla destra) per la quale egli si era assentato dal lavoro. Sul punto, infatti, la Corte territoriale ha significativamente evidenziato che lo svolgimento delle attività suddette era avvenuto nei giorni 29 aprile, 1, 18, 20 e 21 maggio del 2006 in cui il R. era stato assente dal lavoro per malattia ed infortunio e che tale assenza si era protratta “fino al 31 maggio per il permanere di dolore alla spalla infortunata.

Del resto, questa Corte ha già tempo precisato che anche il mero pericolo di aggravamento delle condizioni di salute o di ritardo nella guarigione del lavoratore medesimo, può configurare un grave inadempimento comportante un serio pregiudizio all’interesse del datore di lavoro, risultando violati gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro allorché la natura dell’infermità sia stata giudicata, con valutazione ex ante, incompatibile con la condotta tenuta dal dipendente – cfr. in tal senso Cass. 19 dicembre 2006, n. 27104. Il suddetto principio rende tanto più corretto un giudizio espresso sulla base del prolungamento dell’assenza oltre la iniziale prognosi della certificazione medica.

In sostanza, nel comportamento del R. il quale avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi condotta che potesse pregiudicare le sue prospettive di guarigione, era effettivamente ravvisabile un colpevole inadempimento, di gravità tale da inficiare radicalmente il rapporto fiduciario.

Dunque, nella corretta prospettiva della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, il giudice del merito, ai fini della valutazione di proporzionalità, ha esattamente tenuto conto della “prova positiva” della incompatibilità tra l’attività svolta dal R. e la malattia derivante dall’infortunio.

Ne invero, emerge che, in punto di fatto, il R. abbia contestato, in sede di ricorso in appello come già in primo grado, la ricostruzione della società relativa all’esistenza di precedenti disciplinari (si veda la debita riproduzione da parte dell’odierna controricorrente del contenuto della memoria di costituzione del giudizio di primo grado e la puntuale elencazione dei documenti dimostrativi delle contestazioni e delle sanzioni disciplinari che avevano caratterizzato il rapporto di lavoro del R. alle dipendenze della società L.V.) integrante il contesto nel quale la massima sanzione espulsiva per cui è causa si è indiscutibilmente inserita.

3. Il ricorso va, pertanto, respinto.

4. Infine il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 50,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

ULTERIORI CHIARIMENTI INPS SALVAGUARDATI LEGGE 135/12

27/11/2013

 Si richiama l’attenzione sul sottostante Messaggio con cui l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti a proposito  della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012.

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Messaggio 26 novembre 2013, n. 19202

Con il messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013 è stato fatto presente che risultano esclusi dal beneficio della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del 2012, i lavoratori che nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito perfezionano i requisiti pensionistici introdotti dalla legge 214 del 2011 (Riforma Monti Fornero).

Al riguardo, si precisa che tale esclusione opera soltanto nei confronti dei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l’applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata, di cui all’ art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 come convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Si applicano, invece, le misure di salvaguardia richiamate in oggetto qualora nei confronti dei lavoratori in argomento operi l’applicazione delle penalizzazioni di cui al richiamato comma 10 dell’ articolo 24 sopra menzionato.

RISOLUZIONE MEF REQUISITI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’ VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE

26/11/2013

Si richiama l’attenzione sulla sottoriportata Risoluzione con cui il MEF ha ritenuto  inidoneo, per autorizzare    lo svolgimento  dell’attivita di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di bevande  il diploma del liceo scierntifico ad indirizzo  sperimentale biologico.

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Risoluzione 11 novembre 2013, n. 183341

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale biologico

Codesto Comune chiede se, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il diploma di maturità scientifica con indirizzo sperimentale biologico, possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Si evidenzia, comunque, che la scrivente Direzione non ha ritenuto di dover includere i licei, considerato che nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

non Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite riguardanti le materie presenti nel piano didattico quinquennale, la scrivente Direzione riconosce valido il titolo di studio in discorso.

Non è possibile, infatti, per la scrivente Direzione, stante quanto espressamente precisato in premessa alla circolare 3642/C e nonostante le tabelle di confluenza allegate ai D.P.R. di riferimento, prescindere dalla presenza di materie e percorsi di studio che consentono il riconoscimento della qualificazione richiesta.

ISCRIZIONE NUOVI REVISORI: PRESENTATO NUOVO EMENDAMENTO DEC.LEGGE 126/2013

26/11/2013

Mentre i nuovi  soggetti  interessati ad ottenere l’iscrizione nel registro revisori.  attendono che sia convertito in legge il decreto n.126/13  ,nel quale  dovrebbe trpovare postpo  l’emendamento secondo cu le istruttorie in corso per  cui  il Ministero dell’Economia non ha ancora emanato alcun provvedimento, né positivo né negativo, saranno definite tenendo conto della nuova disposizione di legge ,si ha notizia che sul medesimo provvedimento risulta presentato  un altro importante emendamento  in Commissione bilancio del Senato ,che  fissa  l’equipollenza tra l’esame da dottore co,mercialistas e quello di revisore legale.

REVOCA RICONOSCIMENTO UNCI APPARTENENZA ASSOCIAZIONI RAPPRESENTANZA E TUTELA ENTI COOPERATIVI

26/11/2013

Di seguito ,si riporta il provvedimento del Mef riguardante l’argomento  indicato nel  titolo,pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.275 del 23 nov.2013

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577; 
  Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
18 luglio 1975, pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 211 dell'8 agosto  1975,  con  il  quale
l'Unione  nazionale  cooperative   italiane   (U.N.C.I.)   e'   stata
riconosciuta   quale   associazione   nazionale   di   rappresentanza
assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947,  e  ne  e'  stato  altresi'
approvato il relativo statuto; 
  Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  con  i  quali  si
attribuiscono al Ministero delle attivita' produttive le funzioni  ed
i compiti gia'  di  competenza  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in materia di cooperazione; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed  in  particolare
l'articolo 1,  comma  12,  il  quale  dispone  che  la  denominazione
«Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni  effetto  e
ovunque  presente,  la  denominazione  «Ministero   delle   attivita'
produttive»  in  relazione  alle  funzioni  gia'  conferite  a   tale
Dicastero; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
procedimenti di riconoscimento di persone  giuridiche  private  e  di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ed
in particolare il comma 7, in  forza  del  quale  il  Ministro  delle
attivita'   produttive   puo'   revocare   il   riconoscimento   alle
Associazioni  nazionali  che  non  sono   in   grado   di   assolvere
efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Vista la relazione del Direttore  Generale  per  le  piccole  medie
imprese e gli enti cooperativi, allegata alla nota prot. n. 121080 in
data 17 luglio 2013, con la quale  sono  state  segnalate  perduranti
problematiche   ed   inefficienze   nell'attivita'    di    vigilanza
dell'U.N.C.I. nei confronti delle cooperative  associate,  stante  il
persistere di una conflittualita' interna circa il soggetto  titolato
all'effettiva  rappresentanza  dell'associazione,  manifestata  dalla
nomina di rappresentanti legali eletti in adunanze separate,  indette
di  volta  in  volta  da  organi  oggetto   di   contestazione,   con
deliberazioni impugnate in sede giurisdizionale che hanno determinato
pronunce difformi e non definitive, rese in sede cautelare; 
  Vista la relazione dei Sindaci dell'U.N.C.I. i quali  nel  mese  di
dicembre 2010 avevano segnalato un perdurante  stato  di  immobilita'
dell'attivita' amministrativa dell'Associazione di rappresentanza,  a
seguito del conflitto insorto in seno ai relativi  organi  statutari,
il  quale  non  consentiva  un  andamento  ordinato  della   gestione
amministrativa e associativa, con  conseguente  mancata  approvazione
del bilancio consuntivo 2009 e del bilancio preventivo  2010  nonche'
delle quote associative per l'anno 2010, atti indispensabili  per  il
corretto svolgimento della vita associativa; 
  Viste  le  risultanze  dell'attivita'  di  vigilanza   svolta   dal
Ministero nei confronti  dell'Associazione  nell'anno  2011,  che  ha
confermato  irregolarita'  gestionali   consistenti   nella   mancata
approvazione di bilanci, nelle intervenute  modifiche  statutarie  in
contrasto con le indicazioni ministeriali, nelle  ricorrenti  carenze
nella redazione dei  verbali  di  revisione  da  parte  dei  revisori
incaricati dall'U.N.C.I.; 
  Viste  le  diffide  rivolte  all'U.N.C.I.  a   disporre   specifici
correttivi   nell'organizzazione   dell'attivita'   revisionale,   da
attuarsi  mediante  programmazione  e  realizzazione   di   attivita'
formativa e di aggiornamento dei revisori, in esito alle  quali  sono
pervenute   risposte   contrastanti   dai   diversi   soggetti    che
rivendicavano, contemporaneamente ed in conflitto  tra  di  loro,  la
titolarita'    della    qualita'     di     legale     rappresentante
dell'Associazione; 
  Preso atto della corrispondenza intercorsa  con  la  Prefettura  di
Roma  -  Ufficio  territoriale  del  Governo,  la  quale  attesta  il
perpetuarsi  della  situazione  di  forte  conflitto,   dovuto   alle
contrapposte richieste di iscrizione,  quale  rappresentante  legale,
nel registro  prefettizio  delle  persone  giuridiche,  da  parte  di
soggetti diversi, legittimati a seguito di successive  pronunce,  non
definitive e non univoche, rese dal  Tribunale  Civile  di  Roma.  In
particolare,  nel  solo  ultimo  anno  risulta  che  sulla  base   di
successive  assemblee  congressuali  e  di   distinti   provvedimenti
giudiziali la Prefettura di Roma  ha  proceduto  ad  iscrivere  quale
presidente legale rappresentante prima il Cav. Pasquale Amico, poi il
Sig. Cosimo Mignogna, successivamente il Cav. Pasquale  Amico  e,  da
ultimo, in data 29 settembre 2013, il Sig. Cosimo Mignogna; 
  Vista la nota del  Sindacato  FE.S.I.C.A.,  pervenuta  in  data  13
settembre 2012, con la quale si segnala  al  Ministero  l'assenza  di
certezze circa l'effettiva titolarita'  della  rappresentanza  legale
dell'U.N.C.I., ribadita con successiva nota  dello  stesso  Sindacato
del  15  marzo  2013,  con  la  quale  si  rinnova  la  richiesta  di
chiarimenti sul soggetto titolato a rappresentare  l'Associazione  in
giudizio,  nel  procedimento  di  opposizione  al  licenziamento   di
dipendenti in servizio presso la sede nazionale di U.N.C.I.; 
  Tenuto conto delle segnalazioni e richieste di chiarimenti  rivolte
al Ministero, provenienti da enti di natura pubblica e privata presso
i  quali  l'U.N.C.I.  ha  designato  propri   rappresentanti,   circa
l'effettivita'    della    carica    di     rappresentante     legale
dell'Associazione  medesima,  stanti  le  contrastanti   affermazioni
provenienti da soggetti che assumono di essere titolati; 
  Preso atto delle numerose pronunce  rese  dal  Tribunale  di  Roma,
dalle  quali  emerge  un  insanabile  conflitto  e  la  non   univoca
individuazione  del  rappresentante  legale   dell'U.N.C.I.   ed   in
particolare: 
  - ordinanza 27  aprile  2012,  la  quale  rinvia  alla  inevitabile
convocazione  dell'assemblea   degli   associati   l'adozione   delle
decisioni necessarie per risolvere le  problematiche  verificatesi  e
ripristinare un regolare sistema amministrativo; 
  - ordinanza  collegiale  19  giugno  2012  la  quale  riconosce  la
validita' della costituzione in giudizio dell'UNCI nella persona  del
rappresentante legale p.t. Pasquale Amico; 
  - ordinanza 27 luglio 2012,  giudice  dott.ssa  Buonocore,  con  la
quale e' stato ingiunto al prof. Paolo Galligioni di "immettere Amico
Pasquale,  quale  neo   nominato   presidente   dell'U.N.C.I.   nella
disponibilita' della documentazione e dei beni  di  pertinenza  della
predetta associazione e di consentire allo stesso il  libero  accesso
alla sede dell'Ente, per l'espletamento delle funzioni di pertinenza;
astenersi dal compimento di atti ed attivita' riservate, per legge  o
per statuto, al Presidente dell'U.N.C.I. o ad  altro  diverso  organo
dell'Associazione;  astenersi  dalla  spendita  della   qualita'   di
presidente dell'U.N.C.I. nei rapporti con gli associati ed i terzi"; 
  - ordinanza 16 novembre 2012, giudice dott. Scerrato, con la  quale
e'  stata  rigettata  l'istanza   di   sospensione   della   delibera
congressuale del 24  marzo  2012  che  ha  eletto  il  Cav.  Amico  a
Presidente  dell'U.N.C.I.,  confermata   con   successiva   ordinanza
collegiale del 6 febbraio 2013; 
  - ordinanza del 10 gennaio 2013, giudice dott.ssa Dell'Orfano,  che
ha dichiarato la piena regolarita' di tutti gli  atti  prodromici  al
congresso del 24 marzo 2012, riguardante l'elezione del Cav. Pasquale
Amico quale presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.; 
  - sentenza n. 16217 dell'11 giugno  2013,  depositata  in  data  22
luglio 2013, con la quale il Tribunale di Roma - III Sezione  Civile,
ha accertato che lo statuto dell'U.N.C.I. da applicare e' quello  del
2000, dichiarando  altresi'  nulla  la  deliberazione  del  Consiglio
Generale U.N.C.I. del  23  giugno  2010  con  cui  venne  fissata  la
convocazione del Congresso nazionale straordinario  dell'Associazione
ed approvato il relativo  regolamento  congressuale.  Sulla  base  di
detto provvedimento giudiziale e del congresso straordinario  del  15
luglio 2013, la Prefettura di Roma ha  provveduto  ad  iscrivere  nel
registro delle persone giuridiche il  signor  Mignogna  Cosimo  quale
presidente e legale rappresentante dell'U.N.C.I.; 
  - ordinanza del Tribunale Civile  di  Roma,  Sezione  III,  giudice
dott.ssa Libri, del 29 luglio 2013 con  la  quale  e'  stata  in  via
preliminare rilevata l'infondatezza della  eccezione  di  difetto  di
legittimazione passiva dell'U.N.C.I., rappresentata dal  Cav.  Amico,
sul presupposto della spettanza a costui della carica  di  presidente
dell'U.N.C.I., a seguito dell'elezione del 24 marzo 2012; 
  Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca di cui
alla nota prot. n. 145274 in data 6 settembre 2013; 
  Valutate  le  argomentazioni   formulate   mediante   deposito   di
documentazione prodotta nel corso  della  accordata  audizione  delle
parti controinteressate svoltasi in data 18 settembre 2013; 
  Vista la successiva nota prot. n. 161545 in data 3 ottobre 2013 con
la quale l'Amministrazione ha comunicato la  sospensione  per  trenta
giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 del termine finale del procedimento di revoca; 
  Preso atto altresi' che, successivamente alla comunicazione  del  3
ottobre  2013,  inerente  la  sospensione  del  termine  finale   del
procedimento di revoca, in data  18  ottobre  2013  veniva  richiesto
all'U.N.C.I.  un  aggiornamento  di  notizie  circa  l'attivita'   di
vigilanza svolta; 
  Preso  atto  che  nel  corso  del  procedimento  di  verifica   dei
presupposti per la revoca,  il  Cav.  Amico  ha  ribadito  l'avvenuta
assegnazione di 3.403 incarichi di  revisione  cooperativa  nell'anno
2013, con la conclusione di solo 296 di essi, ed il Sig. Mignogna  ha
dichiarato di aver autonomamente disposto  l'effettuazione  di  circa
1.500  revisioni  cooperative  dietro   segnalazione   degli   uffici
regionali dell'Associazione, restando dunque  acclarata  l'incertezza
sulla  individuazione  della  carica  di  presidente  e  di  soggetto
legittimato all'attribuzione degli incarichi di revisione; 
  Ritenuto che la  predetta  incertezza  sulla  individuazione  della
carica di presidente e di soggetto legittimato all'attribuzione degli
incarichi di revisione incide sul corretto svolgimento dell'attivita'
revisionale con possibili ripercussioni sugli esiti della stessa; 
  Valutate le dichiarazioni e le osservazioni che le due parti  hanno
reso negli incontri  tenuti  presso  la  Direzione  generale  per  le
piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, attraverso  le  quali
e' stata ribadita  da  un  lato  l'impossibilita'  di  una  soluzione
stragiudiziale del perdurante conflitto, dall'altra la riproposizione
dello sdoppiamento delle strutture sociali ed  amministrative,  fatti
questi che rappresentano un evidente ostacolo alla corretta e  serena
gestione del rapporto associativo e revisionale  con  le  cooperative
aderenti; 
  Considerato che tale perdurante incertezza nella titolarita'  della
"governance"  associativa  ostacola  l'efficace   svolgimento   della
attivita' revisionale nei confronti degli enti cooperativi  associati
e le relazioni con i soggetti istituzionali che  hanno  rapporti  con
l'U.N.C.I.; 
  Preso atto che a causa della  conflittualita'  interna  sono  state
fissate due distinte sedi sociali, ubicate  in  luoghi  diversi,  con
conseguente indeterminatezza ai fini delle comunicazioni, notifiche e
rapporti istituzionali; 
  Considerato che la revoca del  riconoscimento  costituisce  l'unico
provvedimento previsto dalla legge come  adottabile  da  parte  della
Amministrazione,  in  presenza   di   presupposti   incidenti   sullo
svolgimento corretto ed efficiente della  attivita'  revisionale  nei
confronti delle societa' cooperative aderenti; 
  Ritenuto che sussistono i presupposti di fatto  e  di  diritto  per
l'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma   7,   del   decreto
legislativo 2 agosto 2002 n. 220, del  provvedimento  di  revoca  del
riconoscimento dell'associazione U.N.C.I.,  atteso  che  la  medesima
Associazione  non  risulta  essere  piu'  in   grado   di   assolvere
efficacemente alle  funzioni  di  vigilanza  sugli  enti  cooperativi
associati, ad essa demandate; 
  Considerato che  il  suddetto  riconoscimento  e'  intervenuto  con
decreto ministeriale 18 luglio 1975, adottato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli  4  e  5  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,  rilevando  dunque
sia ai fini della legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza sia ai fini dell'acquisto della personalita' giuridica; 
  Considerate le sopravvenute modifiche  normative  (articolo  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,  n.  361,
recante  norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti   di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione  delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello  statuto  e  articolo  3  del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220) le quali circoscrivono  il
riconoscimento da parte di questo Ministero alla sola  legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza; 
  Considerato che il presente provvedimento di revoca incide su di un
riconoscimento, avvenuto in epoca antecedente alle suddette modifiche
normative, che  ha  rivestito  la  duplice  inscindibile  valenza  di
legittimazione allo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  e  di
acquisto della personalita' giuridica, e dunque deve valere per  ogni
effetto conseguente allo stesso riconoscimento; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992,  n.  59,
il quale prevede che le  associazioni  nazionali  di  rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai  sensi
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del  Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,  e
quelle riconosciute in base a leggi  emanate  da  regioni  a  statuto
speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, i quali  possono  essere  gestiti  senza
scopo di lucro da societa'  per  azioni  o  da  associazioni  e  sono
alimentati ed incrementati ai sensi dei commi  4  e  5  del  medesimo
articolo 11; 
  Considerato che l'U.N.C.I.  ha  costituito  un  fondo  mutualistico
gestito da Fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione -
Promocoop S.p.A.; 
  Ritenuto di dover disporre circa gli  aspetti  conseguenziali  alla
revoca del riconoscimento dell'U.N.C.I.; 

                               Decreta 

                               Art. 1 

  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7,  del  decreto  legislativo  2
agosto 2002, n. 220, e' revocato ad ogni  effetto  il  riconoscimento
dell'Unione  nazionale   cooperative   italiane   (U.N.C.I.),   quale
associazione nazionale  di  rappresentanza  e  tutela  del  movimento
cooperativo, di cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 18 luglio 1975, adottato ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577. 

                               Art. 2 

  1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto,  l'U.N.C.I.
non  e'  piu'  legittimato  a  ricevere  alcun  versamento   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato n. 1577 del  1947,  a  titolo  di  contributo  per  l'attivita'
revisionale da parte delle cooperative  e  degli  enti  mutualistici,
quali individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n.
220 del 2002. 
  2.  A  far  data  dalla  suddetta  pubblicazione,  all'associazione
U.N.C.I. e' fatto  divieto  di  accettare  versamenti  relativi  alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita'  configurabili
alla stregua della normativa vigente. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  criteri   e
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  pendenti  e  per   la
individuazione delle risorse  residue,  acquisite  per  le  attivita'
revisionali, da versare al Bilancio entrata dello Stato, Capo  XVIII,
Capitolo 3592. 

Art. 3 

  1. A far data dalla pubblicazione del presente  decreto,  cessa  la
legittimazione della societa' Fondo per la promozione e  lo  sviluppo
della  cooperazione  -  Promocoop  S.p.A.,  che  gestisce  il   fondo
mutualistico costituito dall'U.N.C.I. ai sensi dell'articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad accettare versamenti  e  devoluzioni
di cui al medesimo  articolo  11,  commi  4  e  5,  rivenienti  dalle
societa' cooperative e dagli enti mutualistici quali  individuati  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2002. 
  2. A far data dalla suddetta pubblicazione, alla societa' Fondo per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Promocoop S.p.A.  e'
fatto divieto di accettare versamenti  e  devoluzioni  relativi  alle
fattispecie di cui al comma 1, pena le responsabilita'  configurabili
alla stregua della normativa vigente. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  criteri   e
modalita'  per  la  definizione  dei  rapporti  pendenti  e  per   la
individuazione delle risorse residue, acquisite per le  finalita'  di
cui al citato articolo 11,  da  versare  al  Bilancio  entrata  dello
Stato, Capo XVIII, Capitolo 3592. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento  e'  ammesso,  entro  60  giorni,
ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio ovvero,  entro  120  giorni,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1199 del 1971. 
    Roma, 22 novembre 2013 

                                                Il Ministro: Zanonato