Peraltro e’ da rimarcare che il testo originario di alcune disposizioni relative all’ASPI e Mini Aspi e’ stato modificato ed integrato dal comma 250 dell’art.1 della legge n.228/12
Con decorrenza 1 gennaio 2013, sono istituite due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati ,che abbiano perduto involontariamente l’occupazione ,denominate ASpi e mini-ASpI , che si prevede sostituiranno nel tempo a tutti gli effetti le prestazioni di:
Destinatari dell’Aspi sono tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.
E’ altresì destinatario della nuova prestazione il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
Rispetto ai lavoratori con la qualifica di apprendista, l’indennità di disoccupazione sostituisce la precedente tutela di cui all’art. 19, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, abrogato dall’art. 2, comma 55 della legge di riforma.
Per i soci lavoratori di cooperativa, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge di riforma, hanno diritto alla tutela in argomento anche i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 e di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sempreché abbiano instaurato, con la propria adesione o successivamente all’istaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.
Con riferimento al personale artistico, la tutela ASpi viene estesa per effetto del combinato disposto dell’art. 2, commi 2 e 69, lett. c), della legge di riforma ,posto che la disposizione da ultimo richiamata ha previsto c l’abrogazione dell’art. 40 del Regio Decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che aveva escluso questa categoria di lavoratori dall’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria e quindi dalla relativa tutela di sostegno al reddito. In questo senso deve, pertanto, essere ritenuto superato il contenuto interpretativo disposto dall’Inps con la circolare 105 del 5 agosto 2011 e la circolare 22 del 13 febbraio 2012.
-
i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
-
gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa come modificata dalla stessa legge di riforma. Infatti per questi lavoratori ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge di riforma trovano esclusivamente applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
-
i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.
2.2 – Requisiti
L’indennità è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 2.1 che siano in possesso dei seguenti requisiti :
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Come stabilito dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, lo stato di disoccupazione dev’essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo; l’interessato deve rendere una dichiarazione, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Su tale aspetto si rimanda al punto n.2.6 ,relativo domande per l’indennia’
b) lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In merito, si chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano:
- durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
- per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
-
dal mancato pagamento della retribuzione;
-
dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
-
dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
-
dal c.d. mobbing;
-
dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
-
dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
-
dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta:
- per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (circolare 108 del 10 ottobre 2006);
- nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore la tutela del sostegno al reddito con l’erogazione della nuova indennità di disoccupazione.
c) possano far valere almeno due anni di assicurazione.
Per i soggetti aspiranti all’indennita’ devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione restando precisato che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
Esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2012; il primo giorno da disoccupato è il 14 gennaio 2012; il biennio andrà calcolato a ritroso dal 14 gennaio 2012 (fino, quindi, al 14 gennaio 2010) e a tale data (14 gennaio 2010) o antecedentemente deve essere presente almeno un contributo di DS (contributo Ds anche per un solo giorno che comunque si considera come una settimana coperta da contribuzione DS);
d) possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Si ricorda, infine, che, per le nuove tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l’anzianità assicurativa e il requisito contributivo; l’eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione alla nuova indennità di disoccupazione. A titolo esemplificativo un lavoratore appartenente alle nuove categorie, quale un socio dipendente dal 1 gennaio 2013 di una cooperativa, per il quale risultasse dovuto il contributo contro la disoccupazione derivante da precedenti rapporti di lavoro, può farlo valere per la verifica dei requisiti richiesti necessaria per ottenere una eventuale nuova tutela di disoccupazione.
2.3 – Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
La precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è considerata valida ai fini dell’indennità di disoccupazione ASpI e della mini-ASpI.
Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti, si considerano utili:
-
i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
-
i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
-
i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
-
l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Si precisa che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione agricola o della indennità di disoccupazione ASpI. L’erogazione di una o dell’altra indennità di disoccupazione è determinata dall’Istituto mediante il criterio della prevalenza. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.
Parimenti, non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
-
malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;
-
cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
-
assenze per permessi e congedi per assistenza fruiti dai soggetti abilitati dalla legge a soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi, non considerati utili, deve essere neutralizzata, in quanto ininfluente, con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.
2.4 – Base di calcolo e misura
L’indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in uni-emens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Si precisa che ai fini di detto calcolo saranno considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite (in uni-emens settimane di tipo “X” o “2”). La retribuzione delle settimane di tipo 2 sarà integrata, a cura della procedura DS Web, al valore pieno con l’utilizzo dell’ informazione “Sett./Diff. Accredito” presente in uni-emens.
L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così determinata, ed è pari al 75 per cento nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell’anno precedente; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo l’importo così ottenuto per il divisore 30.
L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo di cui all’articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni; tale importo è comunque comunicato annualmente con apposita circolare.
All’indennità non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.
All’indennità si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Si fa presente che ai sensi dell’art. 2, comma 27, della legge di riforma per quei lavoratori per i quali non trovavano applicazione i contributi di cui agli artt. 12, comma 6 e 28, comma 1 della legge 2 giugno 1975, n. 160, ed in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il trattamento dell’indennità di disoccupazione ASpI sarà determinato, anno per anno, in funzione dell’aliquota effettiva di contribuzione fino al completo allineamento contributivo, che avverrà, in base alle previsioni legislative, nell’arco di 5 anni. A tal fine l’esatta misura sarà determinata annualmente con specifico decreto ministeriale. Si evidenzia che l’art. 2, comma 27, della legge di riforma ha previsto una disciplina di specie per l’ipotesi in cui il decreto annuale non venga adottato.
2.4 bis-. Aspetti di carattere contributivo.
In materia si richiama la circolare Inps n.149/2012 ,che prevede quanto segue
Contribuzione di finanziamento.
Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, la legge n. 92/2012 dispone l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:
- ordinario (art. 2, co. 25-27 e co. 36);
- addizionale (art. 2 co. 28-30);
- contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35).
Di seguito, si illustrano le disposizioni relative ai predetti contributi.
Contributo ordinario.
L’art. 2, co. 25, della legge n. 92/2012 stabilisce che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova assicurazione concorrono i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge n. 160/75.
Tali norme determinavano, rispettivamente, l’aliquota del contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonché la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01% della retribuzione imponibile).
Di conseguenza, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI e mini ASpI, posto a carico dei datori di lavoro, è pari all’1,31% della retribuzione imponibile.
Tenuto conto della formulazione testuale dell’art. 2, co. 25, nonché dello specifico riferimento contenuto nel successivo comma 27, l’aliquota contributiva dell’1,31% deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30%, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 845/78 il quale, come noto, è destinato – per le aziende che vi aderiscono – al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia (2/3) e del Lavoro (1/3).
Per effetto dell’insieme delle disposizioni citate, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile.
Riduzioni del contributo ordinario.
L’art. 2, co. 26, dispone che sui contributi di cui al precedente comma 25 (1,31%), continuano a trovare applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000 ed all’art. 1, co. 361, della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria. In applicazione delle disposizioni testualmente richiamate al co. 26, il contributo ordinario ASpI, (così come il preesistente contributo DS) viene ridotto per i settori e nelle misure di seguito indicate:
Settore |
Riduzioni leggi n. 388/2000 e 266/2005 |
Aliquota ASpI dovuta (*) |
Artigianato |
0,91% |
0,40% |
Imprese radiotelevisive e spettacolo, settore commercio con C.U.A.F. ridotta |
0,91% |
0,40% |
Agricoltura |
0,94% |
0,37% |
Commercio e pubblici esercizi con C.U.A.F. ridotta |
1,13% |
0,18% |
Partiti politici e sindacati non soggetti a C.U.A.F. |
1,16% |
0,15% |
(*) il contributo va incrementato dell’aliquota dello 0,30% di cui all’articolo 25 della legge n. 845/78.
Il successivo comma 27, estende le citate riduzioni del costo del lavoro (leggi n. 388/2000 e n. 266/2005) ai lavoratori nei cui confronti non erano dovuti i contributi di cui al precedente co. 25. Trattasi dei lavoratori esclusi dall’ambito di applicazione della preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria quali – ad esempio – soci delle cooperative D.P.R. n. 602/70, soci delle cooperative di cui alla legge n. 250/58, nonché categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Si propone l’esempio che segue
INDUSTRIA DELLA PESCA – Cooperative ex lege n. 250/1958 CSC 11901 |
|
|
Contributo |
Riduzione art. 120 legge 388/2000 |
Riduzione commi 361 e 362 legge 266/2005 |
|
ASpI |
|
|
|
Dal |
ASPI |
Add. ASpI |
L. 845/78ASPI totaleCuafASpITotaleCuafASpITotale SOCI 01/01/2013–0,300,300,010,400,41 0,900,90
Allineamento graduale dell’aliquota contributiva
La disposizione di cui al secondo periodo dell’art. 2, co. 27, prevede che, laddove risultino già interamente applicate le citate quote di riduzione contributiva per i lavoratori in argomento, potrà essere disposto, subordinatamente all’adozione annuale di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un allineamento graduale all’aliquota contributiva dell’1,31%, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al 2016 e di 0,27 punti percentuali per l’anno 2017.
Analogamente, potrà disporsi un graduale allineamento del contributo dello 0,30% ex art. 25, legge n. 845/78, con incrementi annuali pari allo 0,06 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2017.
Contr. 1,31% |
Contr. 0,30% |
Anni |
% |
Anni |
% |
2013 |
0,26 |
2013 |
0,06 |
2014 |
0,26 |
2014 |
0,06 |
2015 |
0,26 |
2015 |
0,06 |
2016 |
0,26 |
2016 |
0,06 |
2017 |
0,27 |
2017 |
0,06 |
Si propone l’esempio che segue
Settore Industria con esclusione dalla CIG per l’attività svolta, iscritte nell’albo informatico. CSC 1.XX.XX CA 3A, 4A Contributo
ASpI
Riduzione art. 120 legge 388/2000Riduzione commi 361 e 362 legge 266/2005DalASPIAdd. ASPI Art. 25
L. 845/78ASPI totaleCuafMaternitàDSTotaleMaternitàDSMalattiaASPITotaleDIRIGENTI SOCI 01/01/20130,370,300,670,280,40-0,680,06–0,941,00OPERAI SOCI 01/01/20130,260,060,320,280,40-0,680,06-0,94-1,00IMPIEGATI SOCI 01/01/20130,370,300,670,280,40-0,680,06–0,941,00
Scorrendo la tabella, è possibile notare come – nel medesimo contesto aziendale – insistono categorie di lavoratori per i quali opera la diminuzione di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, con conseguente riduzione dell’aliquota ASpI, e categorie di lavoratori per i quali, invece, trova applicazione l’allineamento graduale della medesima aliquota, come stabilito dall’articolo 2, c. 27 della legge n. 92/2012.
Al fine di agevolare l’interpretazione della norma, con riguardo ai casi in cui si realizza la riduzione del contributo ASpI rispetto a quelli in cui è possibile avvalersi del graduale allineamento si riportano – in allegato – le più ricorrenti situazioni che si determineranno da “gennaio 2013”, con riferimento ai soggetti destinatari della nuova assicurazione ma in precedenza esclusi dalla contribuzione contro la disoccupazione involontaria.
Per completezza si fa presente che durante il riallineamento dell’aliquota contributiva ordinaria ASpI, nel decreto interministeriale annuale, saranno rideterminate anche le prestazioni in funzione della contribuzione versata.
Alla data di pubblicazione della presente circolare, il previsto decreto ministeriale non è ancora stato pubblicato sulla GU. Nelle more della relativa definizione, le aziende interessate dal riallineamento graduale, potranno versare l’aliquota ASpI nella percentuale prevista per il 2013 (0,26% + 0,06%).
Resta salva la possibilità per l’Istituto di richiedere la contribuzione piena laddove il provvedimento ministeriale non venisse emanato.
Apprendisti.
In relazione all’estensione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego al personale apprendista, l’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nel modificare l’art. 2, comma 2, del T.U. di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, introduce – con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 – a carico del datore di lavoro, un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani.
Tenuto conto dell’impianto normativo dell’art. 2 nel suo complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute nell’articolo 3 della legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l‘aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978; conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.
La norma in argomento dispone altresì che su tale contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall’art.22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (v. punti 2.1 e 8 della circolare n. 128/2012).
Si precisa, infine, che – stante la tecnica legislativa utilizzata – sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, previste dal co. 26 (v. prec. punto 3). Potranno, invece, continuare ad operare – ove spettanti – le misure compensative ex art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005.
Contributo addizionale.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 introduce un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
Per effetto di tale disposizione, la contribuzione complessivamente dovuta per l’Aspi si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo di cui al comma 25 (1,31%).
Stante la formulazione della norma, il contributo addizionale riguarderà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato (ad eccezione delle situazioni illustrate al successivo punto 4.1) in essere al 1 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima data.
Esclusioni
Il successivo co.29 indica i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.
Tale contributo non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché – per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
c) apprendisti;
d) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
Restituzione del contributo addizionale.
L’art. 2, co. 30, della legge di riforma disciplina i casi di restituzione, nel limite massimo di sei mensilità, del contributo addizionale in argomento.
Al fine, infatti, di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, la norma prevede che il contributo dell’1,40% potrà essere recuperato (superato il periodo di prova) dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato.
In tal caso, tuttavia, opererà una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.
In sintesi, quindi, la restituzione piena (sei mensilità) ricorrerà solamente nei casi di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a indeterminato nonché nell’ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine.
Nei casi di stabilizzazione successiva, opererà la contrazione prevista dalla norma.
Es. Lavoratore a tempo determinato (1/1-31/12/2013) al quale, negli ultimi 6 mesi di contratto, sono state corrisposte le somme indicate e per il quale è stato versato il contributo dell’1,40%
Mesi |
Retrib.ne |
1,40% |
luglio |
€ 2.500 |
€ 35,00 |
agosto |
€ 2.100 |
€ 29,00 |
settembre |
€ 2.000 |
€ 28,00 |
ottobre |
€ 2.000 |
€ 28,00 |
novembre |
€ 2.100 |
€ 29,00 |
dicembre |
€ 3.900 |
€ 55,00 |
|
€ 14.600 |
€ 204,00 |
Il lavoratore viene stabilizzato (assunzione a tempo indeterminato) ad aprile 2014.
Importo spettante = 3 mensilità (€204,00/6) X 3 pari a € 102,00.
Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.
l comma 250 dell’unico articolo di cui si compone la legge n. 228/2012, alla lettera f), riformula il comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012, che reca la relativa disciplina.
Il nuovo testo così recita: « Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30».
La nuova articolazione del comma 31 è volta a chiarire e semplificare il dettato normativo.
La legge, infatti, introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Restano, quindi, escluse dall’obbligo contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa[2] o intervenute durante il periodo tutelato di maternità[3]);
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici [4];
- decesso del lavoratore.
Per una più completa identificazione delle situazioni che danno luogo al riconoscimento dell’indennità, si rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 142/2012.
Misura del contributo.
Al fine di rendere più semplice e snello il meccanismo di versamento del contributo, la norma ha sostituito, inoltre, il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile.
Il riferimento legislativo va inteso come un richiamo alla somma limite di cui all’articolo 2, c. 7 della legge n.92/2012 che, per l’anno 2013, è stabilita in € 1.180,00.
Detto valore – utilizzato dal legislatore come soglia per determinare l’importo della prestazione mensile spettante al lavoratore – è, peraltro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Ne consegue che, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%).
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).
Stante il nuovo impianto della norma, si precisa che:
- il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);
- per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi [5], il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio, l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16 [6];
- nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40% [7]. Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;
- la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
Si ricorda, poi, che ai sensi dell’art. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.
Come già precisato al precedente punto 1), il contributo di cui all’art. 2, co. 31, è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.
Inoltre, come anticipato, la contribuzione deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L. secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604/1966 come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore l’erogazione della nuova indennità ASpI.
L’articolo 2, c. 35 stabilisce – infine – che, a far tempo da 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, c.9, della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.
Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo.
L’art. 2, co. 33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, dispone l’esclusione dal versamento del predetto contributo, fino al 31 dicembre 2016, dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91.
Inoltre, si richiama la disposizione di cui al successivo co. 34, secondo cui il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Infine, in forza della previsione contenuta all’art. 34, comma 54, lettera b) della legge n. 221/2012 [8], restano escluse dal contributo in questione le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.
Si precisa che tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012.
4) Modalità operative.
La legge non si sofferma sulle modalità di assolvimento della contribuzione di cui trattasi. Ai fini della individuazione del momento impositivo, l’Istituto – d’intesa con il Ministero del Lavoro – ha ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).
Stante la valenza “contributiva” assegnata alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
In sede di prima applicazione della norma, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, il versamento del contributo ex articolo 2, c. 31 della legge 92/2012 potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare [9].
Per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>di <DenunciaAziendale>, la nuova causale “M401” avente il significato di” Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012, nell’elemento <NumDip> il numero di lavoratori pePremesso quanto sopra ,si affrontano i seguenti quesiti formulati sulll’obbligo di versamento del contributo in questione.
Quesito n.1
Il contributo è dovuto anche in caso di decesso del lavoratore ?
Risposta
La nuova formulazione del comma 31 dell’art.1 ha risolto il dubbio in proposito discendente dal testo originario del medesimo .Pertanto, ,ora risulta viene escluso che il contributo di cessazione del rapporto di lavoro sia dovuto anche nel caso di decesso del lavoratore .
Quesito n.2
Per il calcolo del contributo si deve tener conto anche della frazione di 12 mesi?
Risposta
Nel testo legislativo non si fa alcun riferimento in merito ,posto che sta scritto che esso corrisponde ad una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.L’interpretazione letterale porta as calcolare il contributo con riferimento ai soli 12 mesi compresi nell’ultimo triennio del rapporto di lavoro ,senza tener conto di periodi residui inferiori (Es.l’anzianita’ di 15 mesi comporta il contributo soltanto per 12 mesi,mentre non concorrono pro rata gli altri 3 mesi ).Tuttavia ,prudenza suggerisce di attendere le istruzioni in merito che saranno fornite dagli organi istituzionali competenti (Ministero Lavoro ed Inps),la cui mancanza rende non operativa la disposizione in esame ed impedisce il versamento del contributo in parola.
Quesito n.3
Anche l’interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni senza giusta causa determina l’obbligo del contributo.
Risposta
No,soltanto quella conseguente a licenziamento e dimissione per giusta causa,sottolineando che il testo vigente del comma 31 richiede casi di interruzione,intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, che ,al pari di quanto stabilito,per l’indennita’ di disoccupazione ordinaria ,non spetta ai dimissionari senza giusta causa.
Quesito n.4
Il contributo in esame è dovuto pure per l’interruzione del rapporto di lavoro domestrico a tempo indeterminato.
Risposta
In proposito si rinvia alla circolasre Inps n.25/2013 ,secondo cui: “ relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo.
2.5 – Durata della prestazione
Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell’arco di tre anni.
Nel periodo transitorio la durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2013:
- otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2014:
- otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;
- quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell’anno 2015:
- dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
- sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.
A regime, dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data:
-
per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione;
-
per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico della prestazione.
Si precisa che nelle ipotesi sopra descritte che abbiano una previsione di durata della prestazione superiore ai dodici mesi, per determinare la durata stessa della prestazione nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, così come già precedentemente illustrato per il diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
2.6 – Presentazione della domanda
Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine( perentorio)di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.La nuova norma richiama esplicitamente il termine di due mesi e pertanto si dovrà far riferimento per l’individuazione del termine di presentazione della domanda allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio – 15 marzo; 2 luglio – 2 settembre).
Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:
-
ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
-
data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
-
data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
-
ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
-
ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
-
trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa
In aggiunta a quanto sopra ,si richiama il contenuto della circolare inps n.154/2013 ,riguardante la
presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità nell’ambito della domanda di disoccupazione ASpI e Mini ASpI
Come noto, lo stato di disoccupazione involontaria, comporta per il lavoratore l’obbligo di presentarsi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per rendere la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’art. 1, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 181 del 2000.
Al fine di semplificare l’erogazione della indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, il legislatore con la previsione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI.
E’ stato, quindi, affidato all’Istituto il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.
Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI (SR134) e Mini-ASpI (SR133) pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.it) ed allegata alla presente circolare, implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.
I Centri per l’Impiego accedono già alla Banca dati Percettori di cui all’art. 19, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e ss.ii.mm., per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all’Istituto, ai sensi della normativa vigente, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei centri medesimi.
L’INPS ha provveduto ad integrare nella suddetta Banca dati le funzionalità necessarie ai Centri per l’Impiego per ricevere le dichiarazioni in argomento al fine degli adempimenti di loro competenza.
Con messaggio n.18702 del 19.11.2013 ,l’Inps ha fornito ulteriori precisazioni sulla presentazione delle domande d’indennita’,specificando che ,facendo seguito a quanto previsto nella circolare n.154/13, stati rilasciati gli aggiornamenti necessari per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, contestualmente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI.
A questo fine sono state aggiornate le procedure di presentazione delle suddette domande a disposizione del cittadino, degli Enti di Patronato e degli operatori di contact center.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal dettato normativo (art. 4 comma 38 legge n. 92/2012), nell’ambito del Sistema informativo dei percettori delle prestazioni a sostegno del reddito, sono state rilasciate e rese disponibili le nuove funzionalità ad uso dei Centri per l’impiego, per la consultazione delle dichiarazioni di competenza presentate online. Per le modalità operative si fa rimando a quanto indicato nella circolare n. 154/2013.
A breve sarà possibile l’accesso ai dati delle Dichiarazioni pervenute anche mediante servizi di cooperazione applicativa per le Istituzioni autorizzate che intendano avvalersi di detta modalità di fruizione di questo servizio
E’ stato completato anche l’aggiornamento della procedura DsWeb, integrata con la nuova base dati che riporta l’esito del censimento dei Centri per l’impiego effettuato dall’Istituto.
Pertanto, a partire dal 18 novembre 2013, le domande di prestazioni a sostegno del reddito potranno fare riferimento ai soli Centri per l’impiego censiti. Si segnala che, qualora si ravvisi la mancanza in detta base dati di un Centro per l’impiego, è possibile, per gli operatori delle Strutture INPS territoriali autorizzati, inserirlo nel catalogo in questione, accedendo ai servizi disponibili in intranet – Processi – Prestazioni a sostegno del reddito – Banca dati percettori – sezione CPI.
L’istruttoria procedurale delle domande ASpI e miniASpI, inoltre, è stata adeguata nel rispetto di quanto indicato in circolare n.154 del 2013 relativamente alla sospensione del termine di presentazione delle domande in fase di prima applicazione delle nuove funzionalità per consentire il pieno utilizzo della procedura aggiornata.
Con l’occasione si fa presente che i relativi moduli di domanda ASpI (SR 134) e Mini ASpI (SR 133) , opportunamente revisionati, sono stati pubblicati nella Banca dati “Modulistica on line” disponibile nel sito istituzionale (www.inps.it).
2.7 – Decorrenza dell’indennita’
L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità;
- dalle date di cui alle lettere c); d); e); f) del precedente punto 2.6 qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
Si precisa che nel caso previsto invece alla lettera b) dello stesso punto la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.
2.8 – Nuova attività lavorativa in corso di prestazione
2.8.a – Nuovo contratto di lavoro subordinato
La fruizione dell’indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione.In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine, come già previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Pertanto non è più obbligatorio l’utilizzo del modello DS56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione che comunque sarà mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa.
La legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di indennità ASpI e mini-ASpI.
Si precisa che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.
2.8.b – Lavoro accessorio
La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi rivalutati annualmente. Si richiama comunque, sul lavoro accessorio, quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 18 del 2012.
L’articolo 46 bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 ha poi previsto che per l’anno 2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Ha previsto inoltre che l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
2.8.c – Lavoro autonomo
In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
La procedura provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma da presentare all’Istituto.
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.
2.9 – Decadenza dall’indennità
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:
-
perdita dello stato di disoccupazione;
-
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi;
-
inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all’art.2, comma 17, della legge n. 92 del 2012;
-
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
-
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 26 ottobre 2011.
Dal combinato disposto dall’art 2, comma 40 e comma 41, e dall’articolo 4, commi 41 e 42, della legge di riforma sono considerate ipotesi di decadenza anche:
f) il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non la regolare partecipazione;
g) la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui si ha diritto.
Le ipotesi f) e g) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Si precisa che la riforma ha espressamente abrogato l’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che disciplinava la decadenza dalle prestazioni a sostegno del reddito nel caso di rifiuto di unaofferta di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo.
2.10 – Anticipazione dell’indennità
In data 8 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 133 il Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 (all. 1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze,che da’ attuazione alle disposizioni di cui all’art.2 comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 il quale – in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Con la circolare INPS N.145 del 9 ottobre 2013 sono state fornite si forniscono pertanto le istruzioni relative al decreto in argomento.
a) Ambito di applicazione.
Ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto 29 marzo 2013 n. 73380 sono destinatari dell’intervento i lavoratori beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:
- intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
- avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa;
- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
- sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;
- intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro – che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
Al fine di fornire chiarimenti in merito alle suddette attività che possono costituire presupposto per la richiesta di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI, si forniscono alcune precisazioni.
Per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Per l’attività di auto impresa o di micro impresa, si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 (all.n.2).
Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti.
Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10 bis della legge 92/2012, introdotto dall’art.7 comma 5 lett.b) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99 che ad ogni buon conto si riporta:
“ Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefi ci economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.
b) Istruzioni operative, aspetti procedurali e contabili
La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità ASpI o mini-ASpI spettante ma non ancora percepita.
b.1 Domanda
I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o mini ASpI devono inoltrare all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.
Ai fini della presentazione della domanda di anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, si richiama l’attenzione sul disposto di cui all’art. 2, comma 17 delle legge n. 92 del 2012 e sulle relative istruzioni fornite con la circolare INPS n. 142 del 18/12/2012.
In particolare si ricorda che, ai sensi del sopra richiamato art. 2 comma 17, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS – a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI – entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
Posto quanto sopra, qualora l’attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l’associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI.
Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del termine previsto a pena di decadenza dal sopra citato art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012.
Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI ed abbiano altresì – alla data di pubblicazione della presente circolare – già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Si precisa, altresì, che laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma di cui al comma 17 del richiamato art. 2, la prestazione verrà erogata in misura intera.
Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di anticipazione delle predette prestazioni, si fa presente che detta domanda, recante la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:
- via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto,
- tramite Patronato/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.
Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:
– ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
– ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o mini ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI; effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.
Come di consueto, all’istanza è attribuito un numero di protocollo informatico. Nel caso di specie esso si impone anche ai fini del rispetto del limite di spesa, citato in premessa, di cui all’ultimo periodo dell’art. 2 del Decreto in argomento.
b.2 Documentazione
Secondo quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, come modificato ed integrato dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità per il 2012), nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del predetto decreto.
Posto quanto sopra, ai fini che qui interessano, l’istanza intesa ad ottenere l’anticipazione della prestazione di ASpI o mini ASpI dovrà, pertanto, contenere quanto di seguito indicato.
Nei casi in cui, per l’esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica.
Più in particolare, in attuazione delle norme citate, per quanto concerne le attività maggiormente ricorrenti si riportano di seguito – a mero titolo esemplificativo – le modalità attraverso cui è possibile certificare l’avvio di attività lavorativa in forma autonoma:
– per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;
– per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nel Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).
– per l’attività artigiana, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato, che operano presso le Camere di Commercio;
– per le attività professionali, è possibile fare riferimento all’iscrizione all’albo, comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione;
– per l’attività di lavoro associato in cooperativa, è possibile produrre gli estremi dell’ iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché dell’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, lo stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata.
Per le attività per le quali non esista l’albo o non sia obbligatoria l’iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione (numero di partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc. iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 1, co. 26 della legge n. 335 del 1995) ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto interministeriale n.73380 del 2013.
Laddove per l’esercizio dell’attività denunciata sia prescritta autorizzazione amministrativa del Comune o dell’Autorità di P.S., è possibile fare riferimento alla richiesta dell’autorizzazione o, se già conseguita, agli estremi dell’autorizzazione medesima.
b.3 Erogazione della prestazione
Ai fini dell’erogazione della prestazione le Strutture dell’Istituto dovranno accertare preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI.
Accertata la sussistenza dell’indennità oppure riconosciuto il diritto all’indennità, le Strutture dovranno accertare – basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta – se i richiedenti abbiano titolo ad ottenere l’anticipazione. In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o miniASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.
Le Strutture territoriali, quindi, dovranno procedere alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento, secondo le istruzioni riportate nel paragrafo 2.6 della presente circolare.
L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI potrà avvenire:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.
Si sottolinea che per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè ANF e contribuzione figurativa.
Si precisa, infine, che in tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
b.4 Restituzione della prestazione anticipata in caso di rioccupazione
Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l’indennità anticipata dovrà essere restituita. Al riguardo, stante le disposizioni di cui all’art.9, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2013 convertito in legge n. 99 del 2013, la struttura territoriale procederà ad effettuare i controlli, tramite UNILAV, sulla instaurazione di rapporti di lavoro subordinati.
b.5 Istruzioni contabili
omissis
b.6 Procedura di liquidazione
omidssis
c. Monitoraggio
omissis
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
2.11 – Trattamento degli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti prima del 2013
Alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all’articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
3 – Disciplina mini-ASpI
La mini-ASpI è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013.
Infatti l’art. 2, comma 69, lett. b) della legge di riforma prevede, con la medesima decorrenza dell’avvio della nuova assicurazione (1 gennaio 2013), l’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160, norma che istituiva l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in favore di tutti i lavoratori.
Sono destinatari della prestazione tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro in forma subordinata come individuati al paragrafo 2.1 della presente circolare e che involontariamente abbiano perduto tale occupazione
All’indennità di disoccupazione mini-ASpI si applica la stessa disciplina dell’indennità di disoccupazione ASpI per quanto attiene a:
-
destinatari;
-
stato di disoccupazione;
-
retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione;
-
misura della prestazione;
-
decorrenza della prestazione;
-
modalità e tempi di presentazione della domanda;
-
svolgimento di attività di lavoro autonomo e di lavoro accessorio durante la percezione della prestazione;
-
decadenza dall’indennità (si specifica che per la mini-ASpI, nell’ipotesi della lettera b) del paragrafo 2.9, la durata del nuovo contratto di lavoro subordinato deve essere superiore a cinque giorni);
-
anticipazione dell’indennità.
Si precisa che per il combinato disposto dell’articolo 2, commi 3 e 69, lettera b) con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non trovano applicazione le disposizioni relative all’indennità di disoccupazione mini-ASpI.
Sono invece specificatamente disciplinati gli aspetti riportati ai successivi punti.
3.1 – Requisiti
L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
-
possano far valere lo status di disoccupato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
-
possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Si chiarisce che non è richiesto il requisito dell’anzianità assicurativa.
Per la verifica del requisito contributivo per la prestazione in esame quanto già precisato al precedente punto 2.3.
3.2 – Durata della prestazione
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
Si precisa che per determinare la durata della prestazione, così come già prima illustrato per il diritto, sono utili tutte le settimane di contribuzione, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989). La disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
3.3 – Sospensione della prestazione
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità di Mini Aspi è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Si precisa che la sospensione dell’indennità, sempre nel periodo massimo di 5 giorni, e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato in uno stato estero, come già indicato al precedente punto 2.8.a in tema ASpI.
4 – Definizione del trattamento da porre in pagamento
Si precisa che, in presenza di una domanda di indennità di disoccupazione ASpI per la quale non risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, a fronte di esplicita indicazione da parte del lavoratore richiedente da esprimersi secondo le modalità riportate nella domanda telematica, saranno verificati, in alternativa, i presupposti per la concessione ed il pagamento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI.
5 – Revoca giudiziale delle prestazioni
Si coglie l’occasione di rammentare che ai sensi dell’art 2, commi dal 58 al 62, della legge di riforma con la sentenza di condanna per i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazione di stampo mafioso, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca di alcune prestazioni tra cui l’indennità di disoccupazione.
Questi provvedimenti sono comunicati dall’Autorità Giudiziaria entro 15 giorni dall’adozione dei medesimi agli enti previdenziali al fine della loro immediata esecuzione.
Le prestazioni di ASpI e mini-ASpI soggiacciono a tali disposizione e pertanto le sedi territoriali Inps daranno attuazione a tali provvedimenti,con riserva comunque , qualora necessario, di ulteriori istruzioni. in materia da parte degli organi centrali dell’Istituto
6 – Prestazioni accessorie
Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per le due indennità.
Per le prestazioni in oggetto in corso di pagamento durante la settimana natalizia non è previsto il pagamento della relativa gratifica.
7 – Ricorsi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
- online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito http://www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
- tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Trova altresì conferma l’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si ricorda decorre in alternativa:
- dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
- dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
- dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
8 – Regime fiscale
Le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, essendo sostitutive di retribuzione, sono assoggettate a imposizione come redditi di lavoro dipendente.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta (Dlgs 2 settembre 1997, n. 314), opererà sulle somme erogate a titolo di indennità ASpI e mini-ASpI le ritenute IRPEF rilasciando la prescritta documentazione fiscale (CUD).
L’Istituto, inoltre, provvederà qualora richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo.
9 – Istituti in vigore
Alle prestazioni oggetto della presente circolare si applicano, per quanto non previsto espressamente dalla legge di riforma e in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.