Archive for ottobre 2014

IN SCADENZA OPZIONE PENSIONE ANTICIPATA DONNE

30/10/2014

L’opzione contributiva  (legge 243/2004, articolo 1, comma 9) consente alle donne con 35 anni di contributi versati di andare in pensione anticipata a 57 anni e tre mesi di età se dipendenti e a 58 anni se autonome, rinunciando alla parte retributiva dell’assegno previdenziale (decurtazione media del 25-30%). Dopo i drammatici effetti della Riforma Fornero, le lavoratrici hanno scelto in massa questa possibilità pur di salvare il salvabile: aspettare la pensione di vecchiaia significa infatti lavorare anni in più e magari vedersi cambiare per l’ennesima volta le regole retroattivamente, con tanto di crisi alimenta che l’incertezza economica e lavorativa

In teoria questo diritto è previsto fino al 31 dicembre 2015 ma nella pratica la situazione è più complessa.  Perchè? Il motivo è contenuto nella Circolare 35/2012 dell’INPS, secondo la cui interpretazione della norma la data va intesa come scadenza per l’accesso alla pensione tenendo conto della finestra mobile. Quindi, contando 18 mesi + 1, per le autonome il termine è comunque scaduto ma per le dipendenti private (12 mesi + 1) si arriva a novembre e per quelle pubbliche a fine dicembre.

 

Con l’avvicinarsi della scadenza, molte lavoratrici riunitesi nel Comitato Opzione Donne hanno annunciato battaglia al’INPS tramite una serie di ricorsi.  Intanto, in Parlamento sono approdate diverse proposte per ammorbidire l’interpretazione INPS o prorogare la misura di qualche anno. C’è stata in passato anche un’apertura in questo senso del Ministero del Lavoro, in base a quanto riferito dal sottosegretario Teresa Bellanova in commissione Lavoro alla Camera nel giugno scorso. Ma per ora le regole restano quelle sopra descritte. La norma del 2004 era stata introdotta in via sperimentale e di conseguenza si può ipotizzare che, prima di agire, si faranno tutti i calcoli del caso, anche per capire quanto l’opzione pesa sui conti pubblici.

MLPS:ERRATA CORRIGE DECRETO INTERMINISTERIALE AMMORTIZZATORI IN DEROGA

30/10/2014

Il Mlps ha comunicato che è intervenuta un’errata corrioge all’art.6 ,punto 3 ,del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014,inerente i criteri per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga negli anni 2014 e 2015.

Per un utile ed opportuno raffronto ,si pubblicano  i testi del punto 3 dell’art.6 del D.I.in questione prima e dopo l’errata corrige

Prima 

 3.Al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal presente decreto le Regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale  , anche in deroga ai criteri di cui  agli articoli2 e 3, esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione dell’ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.

 

Dopo

3.Al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal presente decreto le Regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita ‘, anche in deroga ai criteri di cui  agli articoli2 e 3, esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione dell’ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.

 

 

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA RICHIESTA RICONOSCIMENTO CARATTERE SUBORDINATO E NON AUTONOMO RAPPORTO INTERCORSO

30/10/2014

Con la sottostante sentenza la Corte Suprema ,ritenendo insussitenti   validi  elementi atti a comprovare la natura subordinata al rapporto intercorso  ,ha respinto il ricorso del lavoratore confermando il carattere autonomo delle prestazioni rese dallo stesso.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 ottobre 2014, n. 23021

CASSAZIONE: REINTEGRA COMPORTA PAGAMENTO SANZIONI CIVILI

30/10/2014

In caso di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro, qualora il licenziamento sia dichiarato nullo od inefficace, è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva, mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva.
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Sentenza n. 19665 del 18/09/2014 – Corte di Cassazione 

 

 

 

NUOVO DM RIVISITA DISCIPLINA BONUS PER ASILO

30/10/2014

La regolamentazione del bonus di cui al titolo ,previsto dalla legge Fornero,  a breve scadenza subira’ una significativa rivitazione rispetto a quanto previsto sinora ,che ha fortemente condizionato una larga utilizzazione ,tanto che ,a fronte di 20 milioni di euro annui   disponibili allo scopo ,  ne sono stati utilizzati   soltanto 5 ,destinati ad  appena 4 mila madri.

Le novita’ attese    sono le seguenti:

a) l’importo del bonus sara’ portato da 300  fino a 600 euro

b) la domanda di accesso potra’ essere presentata in qualsiasi momento dell’anno

c) si allargano i beneficiari ,perché  ,spettera’   non solo alle  occupate del comparto pubblico ,ma anche a quelle   private , per far fronte agli oneri della rete pubblica per l’infanzia o dei servizi privati accreditati da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio per la maternita’ ,per  un  massimo di sei mesi

d) sono previste risorse pari a 15 milioni di euro  per il 2015 e 40 milioni di euro per il biennio 2015/16

 

a

INPS:ISTRUZIONI RECUPERO SGRAVIO PER CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 2013

30/10/2014

Con il messaggio n. 7978 del 24 ottobre 2014web, l’Inps   fornisce le  istruzioni circa le modalità operative  per  i datori di lavoro  interessati a  fruire concretamente del beneficio contributivo dello sgravio contributivo sui premi di risultato per l’anno 2013 (ex lege n. 247/2007).

Le imprese beneficiarie devono individuare l’esatto ammontare del premio (nei limiti delle somme autorizzate) e recuperarlo inserendolo nel flusso Uniemens attraverso l’utilizzo dei nuovi codici predisposti dall’istituto.

Potranno fruire dello sgravio anche le imprese che nel frattempo hanno cessato l’attività; in questo caso, però, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (uniemens/vig).

Le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate sino al 16 gennaio 2015 (flusso uniemens di competenza del mese di dicembre 2014).

Lo sgravio sugli importi previsti dalla contrattazione non potrà superare il 2,25% della retribuzione annuale del lavoratore

LEGGE STABILITA’ 2015:AUMENTO IVA ED ALTRE TASSE

29/10/2014

La clausola di salvaguardia confermata nella Legge di Stabilità 2015 (con slittamento di un anno)  all’art.45 prevede un aumento IVA per le aliquote 10% e 22% in assenza di nuovi interventi di Spending Review. ,mentre  sono previste sono “nascoste” anche altre tasse, che comporteranno un aggravio d’imposta per i contribuenti italiani e ovviamente  maggiori entrate per lo Stato.

Aumento IVA

  • aliquota IVA 10% aumento di due punti nel 2016 (12%) e di un altro punto nel 2017 (13%);
  • aliquota IVA 22% aumento a 24% nel 2016, al 25% nel 2017 e al 25,5% nel 2018.

 

Tasse nascoste

Maggiori entrate sono attese dal Governo anche grazie ad altre misure  come la proroga della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, che se da una parte costerà all’Erario 259 milioni di euro all’anno dall’altra comporterà maggiori incassi IVA e delle imposte dirette connesse agli interventi. Effetti che verranno avvertiti subito, a differenza delle detrazioni fiscali che invece vengono spalmate in 10 anni, portando nelle Casse dello Stato +3,2 milioni di euro. Il Bonus Mobili invece, secondo le stime del MEF, porterà a maggiori entrate per 1 miliardo di euro.

Interventi Tributari

Son i seguenti:

  • tassazione sui fondi pensione dall’11% al 20% (340 milioni di euro in più l’anno);
  • rivalutazione del TFR dall’11% al 17% (140 mln di euro in più l’anno);
  • rivalutazione costo fiscale d’acquisto di quote e terreni detenuti da persone fisiche (200 mln di euro);
  • aumento prelievo su componente finanziaria delle polizze vita (150 mln di euro);
  • stretta sulle auto d’epoca con il ripristino del bollo per le auto storiche con anzianità comprese tra 20 e 29 anni (78,5 mln di euro).

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Testo art.45

(Ulteriori misure di copertura)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l’anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l’anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l’anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale è ridotta di 331,533 milioni di euro per l’anno 2015, 18,533 milioni di euro a decorre dall’anno 2016.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 e fatti salvi i provvedimenti normativi di cui al comma 4:

a) l’aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di ulteriori un punto percentuale dal 1° gennaio 2017;

b) l’aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. Le misure di cui al comma 3 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nei medesimi commi ove, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

5. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 35 milioni di euro per il 2015.

6. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni le parole “383 milioni di euro a decorrere dal 2013” sono sostituite dalle seguenti: “383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015”. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.

7. Con effetto dall’anno 2015 è disposto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’Inps, di 20.000.000 euro per l’anno 2015 e di 120.000.000 euro a decorrere dall’anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall’anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

4. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell’anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. Per l’esercizio finanziario 2015, in attuazione dell’autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell’approvazione, con risoluzione, dell’apposita Relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite massimo indicato nella medesima Relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

7. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASSAZIONE :ELEMENTI DISTINTIVI COCOPRO E LAVORO SUBORDINATO

29/10/2014

L’argomento di cui al titolo ha formato oggetto di ricorso, deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza sottostante  ,secondo cui per stabilire se il rapporto di lavoro sia di natura subordinata o parasubordinata deve ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni ecc.

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n.22289 de 21 ottobre2014

 

ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE RIPOSO GIORNALIERO E SETTIMANALE

29/10/2014

Si richiama l’attenzione sulla sotto riportata Ordinanza con cui la Corte Costituziale  , in materia di sanzioni amministrative per violazione del riposo settimanale e giornaliero, dispone   l’pplicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge successiva più favorevole.

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CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza 28 ottobre 2014, n. 247

 

PRECISAZIONI MINISTERI LAVORO E INTERNO SU EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE

29/10/2014

Con circolare congiunta del 24 ottobre 2014,sottoindicata ,il Ministero del lavoro ed il Ministero dell’interno  forniscono precisazioni in ordine alla procedura di emersione da lavoro irregolare ex art. 5 D.Lgs. 16 Luglio 2012, n. 109, al fine di definire le ultime domande secondo una omogenea valutazione sull’intero territorio nazionale.

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 Circolare Congiunta 4096/14 Ministero Interno e Ministero Lavoro