Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 35 del 28 dicembre 2015 con la quale vengono fornite alcune precisazioni circa la disciplina attualmente applicabile ai lavoratori socialmente utili del c.d. bacino nazionale a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.ù
Pur essendo i chiarimenti della circolare in questione espressamenbte diretti ai progetti Lsu di cui all’art.2 ,comma 1 ,del dec.legvo n.81/2000,che peraltro cnon riguardano la regione Abruzzo ,si ritiene che per analogia gli stessi siano applicabili anche ai lavorio socialmente utili oggetto delle nuove disposizioni di cui all’art.26 del dec.legvo n,150/15 e ss.mm.ii. con specifico riferimento alle conseguenze a carico dei lavoratori che rifiutino o frequentino in modo irregolare le attivita’ di pubblica utilita’ svolte dalle pp.aa. cui risultino assegnati.
Intanto ,la circolare nell’ultimo periodo dichiara espressamente che per i lavoratori destinati ai progetti previsti e realizzati ex art.2,comma 1,dec.legvo n.81/2000 ,in caso di mancata o irregolare frequenza degli stessi ,s’intendono superate le previsioni di cui all’art.9 del dec,.legvo n.468/97 ,ma le norme contenute negli art.7(condizionabilita’) ed 11 (decadenza)del dec.legvo n,22/15 ,inerenti i beneficiari della Naspi.
Detto questo, si ritiene che le suddette previsioni si potrebbero applicare in via analogia anche ai lavoratori avviati alle attività di pubblica utilita’ previsti dall’art.7 ed 8 dec.legvo n.468-97,la cui proroga e’ stata disposta trasnsitoriamente in attesa della convenzione con le regione da parte dell’Anpal.
Si usa il condizionale tenendo conto che , tuttavia,per essere applicabili le previsioni contenute nei richiamati artt .7 ed 11 necessitano del decreto MLPS stabilito dal comma 3 dell’art.7 ,secondo cui:”3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalita’ per l’attuazione della presente disposizione nonche’ le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.”
Per cui ,occorre attendere l’emanazione del predetto provvedimento ministeriale ,