Archive for novembre 2011

INPS:VERBALE INFORMATICO VISITE DOMICILIARI CONTROLLO

30/11/2011

Si segnala la circolare Inps n.150 del 28.11.2011 contenente indicazioni ed istruzioni per la compilazione   e trasmissione del verbale informatico relativo alle  visite domiciliari  di controllo  ai lavoratori assenti per malattia ,il cui testo si riporta di seguito:

  1. Nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche domiciliari.

 L’Istituto, come è noto, ha da tempo intrapreso un complesso e dinamico processo orientato alla progressiva telematizzazione dei flussi procedurali rivolti all’utenza fino a rendere esclusiva questa modalità di colloquio, anche in ossequio alle recenti disposizioni normative di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 In particolare, per quanto attiene al flusso relativo alla certificazione di malattia, tale processo, dopo averne interessato la fase iniziale – rappresentata dal certificato telematico – consente attualmente anche la conoscenza in tempo reale dell’esito del controllo disposto sullo stato di malattia sia su iniziativa dell’Istituto che del datore di lavoro.

 Sui certificati di malattia opera il sistema Data Mining per l’individuazione di quelli che suggeriscono l’invio di visita medica di controllo domiciliare; tale sistema è in grado di recepire anche le visite mediche di controllo domiciliare richieste tramite Portale.

 Al termine della visita, i medici di controllo, attraverso l’utilizzo di personal computer portatili, di cui saranno dotati dall’INPS, redigeranno presso il domicilio del lavoratore l’apposito “verbale informatico” che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell’Istituto.

 In tal modo,  l’esito della visita risulterà immediatamente disponibile per le attività di competenza dell’INPS e reso contestualmente accessibile dal datore di lavoro che l’abbia eventualmente richiesta.

I medici saranno dotati anche di un’apposita stampante portatile per fornire al lavoratore le previste copie del verbale.

 Le nuove modalità di redazione e comunicazione dei verbali relativi alle visite mediche di controllo domiciliari consentiranno così un netto miglioramento di rapporto con l’utenza globalmente intesa.

 2. Istruzioni operative

 Le nuove modalità prevedono un’interazione telematica tra il medico ed i sistemi informatici dell’Istituto, consentendo un più efficiente ed efficace svolgimento delle visite mediche di controllo.

 Al fine di rendere possibile la nuova modalità di lavoro, ai medici di controllo convenzionati per la verifica dello stato di salute dei lavoratori in malattia saranno fornite, in comodato d’uso, le seguenti dotazioni:

  • un personal computer portatile di classe “netbook”;
  • una stampante portatile per la produzione di documenti in formato A4 su carta termica;
  • un mouse esterno;

 – un dispositivo sim-card per la connessione alla rete dell’Istituto integrato nel “netbook”.

 Il netbook è configurato (software di base e dispositivi di sicurezza) per l’uso esclusivo dell’apposita applicazione per la gestione delle visite mediche di controllo.

 Il medico di controllo, collegandosi ai sistemi centrali Inps attraverso il netbook, riceverà giornalmente on line la notifica delle visite domiciliari di propria competenza da effettuare.

 Le liste delle visite da effettuare in fascia mattutina ed in fascia pomeridiana saranno definite rispettivamente entro le 9.30 ed entro le ore 16.00.

 Il medico di controllo, attraverso l’applicazione presente sul netbook, per ognuna delle visite assegnate, dovrà comunicare la relativa accettazione o il rifiuto: in tale ultimo caso dovrà dichiararne la motivazione. Per le visite prese in carico, svolgerà poi, come di consueto, la visita medica annotandone le risultanze nel “verbale informatico” aperto a nome del lavoratore in malattia.

Il verbale ed il relativo esito sono trasmessi in tempo reale e registrati sugli archivi gestionali dell’Istituto, a disposizione per le attività:

  • delle Unità Operative Complesse/Unità Operative Semplici Territoriali;
  • del datore di lavoro, solo nell’ipotesi in cui abbia richiesto la visita, per la consultazione del relativo esito sul Portale INPS;
  • dell’operatore amministrativo PSR, per quanto di propria competenza.

 Le attività successive alla ricezione degli esiti dei verbali telematici, da effettuare a cura degli operatori INPS, dovranno essere gestite tramite la nuova applicazione intranet “Visite mediche di controllo domiciliari”, raggiungibile su Intranet usando il percorso: “Direzione generale – Coordinamento Generale Medico Legale – Visite mediche di controllo domiciliari”.

Il manuale dell’applicazione è reso disponibile in Intranet usando il percorso: “Utilità – Manuali, software e documentazione – Prestazioni non pensionistiche – Visite mediche di controllo domiciliari”.

 Nella citata applicazione sono disponibili funzioni gestionali e di consultazione.

 Le funzioni gestionali previste, per le attività delle UOC/UOST, ai fini della liquidazione delle competenze ai medici di controllo, sono:

  • visione dei verbali telematici per consentire agli infermieri, nei casi in cui vengano riscontrate incongruenze, di sottoporli al Medico Legale;
  • validazione da parte dei medici Inps dei verbali telematici, ai fini della liquidazione delle competenze ai medici di controllo;
  • verifica del corretto chilometraggio sulla base delle distanze percorse per effettuare le visite, necessaria sia per la liquidazione delle competenze ai medici di controllo che per l’eventuale emissione delle fatture per i datori di lavoro.

 Le funzioni di consultazione consentono di:

      . elencare le visite ambulatoriali previste per la giornata, in seguito ad invito lasciato dal medico di controllo in caso di assenza alla visita domiciliare o in caso di contestazione dell’esito della visita effettuata;

  • elencare le visite rifiutate o comunque non effettuate da parte dei medici di controllo;
  • monitorare le attività, sia da parte del Coordinamento Provinciale con funzioni di coordinamento Regionale che del Coordinamento Generale.

 E’ stata prevista una fase di sperimentazione del nuovo sistema, per la quale sono stati individuati 100 professionisti medici convenzionati su alcune UOC/UOST del territorio nazionale, che utilizzeranno le nuove modalità per quindici giorni.

 Successivamente a tale sperimentazione, il sistema verrà esteso a tutti i medici di controllo per l’applicazione definitiva.

 Sulla Intranet dell’Istituto, nella sezione “Assistenza Sistemistica” della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, sarà disponibile la documentazione relativa alla gestione delle apparecchiature.

 Per eventuali problematiche tecniche relative alla gestione degli strumenti informatici è possibile fare riferimento via mail all’indirizzo supportovmc@inps.it.

 Le apparecchiature sopra indicate, destinate ai medici di controllo, sono in via di distribuzione presso le strutture sul territorio (cfr. Messaggio N. 016359 del 12/08/2011) e dovranno essere prese in carico dai Direttori delle Strutture di competenza e registrate nella procedura Gestione Beni.

  Il Direttore Generale

RATIFICATO ACCORDO RINNOVO CCNL STUDI PROFESSIONALI

30/11/2011

 Il  29 NOVEMBRE 2011 , i rappresentanti di  Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil e Confprofessioni hanno firmato definitivamente il rinnovo del contratto nazionale degli studi professionali siglato il 27 settembre scorso.

L’intesa troverà applicazione  con decorrenza dal 1° ottobre del 2010 ed interesserà anche i praticanti/stagisti del comparto,   per i quali è stato introdotto il criterio del giusto compenso che verrà successivamente individuato dalle parti.

I firmatari   che già aveva espresso soddisfazione per una intesa che recepisce integralmente la riforma del modello contrattuale in ordine alla durata triennale ed all’avvio della contrattazione decentrata con l’introduzione di un elemento economico di garanzia, commentano  positivamente l’approvazione definitiva del contratto nazionale che definisce un aumento economico   quantificato in 87,50 euro al 3° livello ,da riparametrare per gli altri livelli.

Le principali novità riguardano :

-il recepimento della normativa sull’apprendistato che nel contratto definisce anche i tempi, la durata e le retribuzioni delle diverse tipologie dell’istituto. 

-la  rivisitazione della normativa esistente sul Welfare  esistente con particolare riferimento all’aumento del contributo a carico del datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria integrativa Cadiprof ed all’estensione delle norme anche alle figure professionali cosiddette non regolamentate. 

-il  consolidamento del sistema della bilateralità 

-l’attenzione  al ruolo della formazione continua attraverso la valorizzazione dell’attività del fondo interprofessionale per i dipendenti degli studi professionali e delle aziende collegate Fondoprofessioni.

BANDO ITALIA LAVORO INCENTIVI ASSUNZIONI CON APPRENDISTATO

30/11/2011
 Si richiama l’attenzione sul comunicato sottoi riportato di Italia Lavoro   riguardante il bando  che prevede incentivi ai datori di lavoro che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di apprendistato
 
OPPORTUNITÀ PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE –  AMVA: Avviso pubblico a sportello rivolto alle imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato
 
Data Apertura: 30 novembre 2011 – Data Chiusura: 31 dicembre 2012
 
 

Italia Lavoro, in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è soggetto attuatore del Programma AMVA – “Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale”  la cui finalità è, tra le altre, la promozione del contratto di apprendistato, attraverso un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione. Il programma è promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro, e attuato da Italia Lavoro con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”.

Tipologia di contributi

Fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la data di chiusura dell’Avviso fissata al 31/12/2012, verrà riconosciuto alle imprese:

  • Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno;
  • Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno;

 

Risorse finanziarie

Le risorse previste per il presente avviso sono pari sono pari a € 78.150.700

Termini e modalità della domanda di partecipazione

La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it/ (sito attivo a partire dal 30 novembre 2011, ore 10:00 am). Il termine per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2012.

Informazioni
La versione integrale dell’avviso e la relativa modulistica sono reperibili oltre che su questo portale all’interno dei seguenti siti: www.servizilavoro.it/amva, http://www.lavoro.gov.it/ e su www.cliclavoro.gov.it .

Consulta la documentazione

 
Riferimento: AMVA
 

PREAVVISO E CIGS

29/11/2011

 Sono i Contratti Collettivi Nazionali che definiscono, per ogni livello di inquadramento, un periodo di preavviso che datore e dipendente devono osservare prima di recedere  dal contratto.

Il periodo da osservare è indicato nel contratto e può essere aumentato dalla trattativa individuale in sede di assunzione. se non specificato nel contratto, il riferimento è il CCNL di categoria.

 Il    datore che licenzia deve  dare alla controparte un preavviso durante il quale resta in vigore il rapporto di lavoro ed    il licenziamento  è  effettivo   ed il rapporto di lavoro  si estingue   al termine di questo periodo.

Il preavviso serve al lavoratore ad avere un tempo idoneo a trovarsi un’altra occupazione, e al datore ad assumere un’altra persona con un eventuale periodo di affiancamento e travaso di conoscenza.

Diversamente il datore licenziante devono corrispondere alla controparte un’indennità di mancato preavviso, pari alle mensilità previste (es.: preavviso di un mese, una mensilità da pagare).

 Nel codice civile  il preavviso è disciplinato dalll’art.2118  .

Premesso quanto sopra  ,si pone la questione del rapporto tra il  preavviso   e  la situazione  d’intervento della cigs.

In particolare si pone  l’interrogativo se sia lecito   licenziare  con preavviso   lavoratori sottoposti a C.I.G.S. in forza ad un’azienda  ,nel senso di sapere se i  predetti hanno  diritto a percepire l’intera retribuzione o  l’integrazione corrisposta a titolo di CIGS possa essere sostitutiva dell’indennità di preavviso .

 Per  rispondere  a detto quesito, occorre preliminarmente   tener presente che  per  i  licenziamenti da parte delle imprese ammesse al beneficio della CIGS  necessita riportarsi all’  art 4 della legge 223/1991 ,secondo cui l’ impresa    che ritiene di non essere in grado di richiamare al   lavoro tutti o una parte dei   lavoratori  in cigs 

 e  che intende procedere alla collocazione in mobilità del proprio personale dipendente   ,anche per il tramite dell’associazione datoriale a cui aderisce o conferisce mandato , deve darne comunicazione scritta ai rappresentanti sindacali aziendali ed alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale , precisando :
– motivi che determinano la situazione di eccedenza;
– motivi tecnici, organizzativi, produttivi per i quali l’azienda ritiene di non dover ricorrere a misure alternative per evitare in tutto o in parte la dichiarazione di eccedenza di personale;
– numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente;
– tempi di attuazione del programma di mobilità :
– eventuali misure individuate per far fronte sul piano sociale alle conseguenze derivanti dal licenziamento .

 .

Il successivo comma 5, art. 4 della legge in parola stabilisce che entro 7 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione le R.S.A. e le OO.SS. di categoria chiedono un esame congiunto della situazione e solo nel caso non sia possibile evitare la riduzione di personale, anche attraverso il ricorso a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la ricollocazione, la riqualificazione o la riconversione dei lavoratori licenziati l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità i lavoratori.

La consultazione con le OO.SS. deve esaurirsi entro 45 giorni.  Si tenga conto che ai sensi  del comma 3, art. 3 della L. 223/1991, quando  la continuazione dell’attività dell’impresa non è possibile o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente il termine di cui sopra  è ridotto a trenta giorni.

In caso di mancato accordo, l l’istituzione pubblca competente ,  convoca le parti al fine di esperire un esame della situazione e pervenire ad un’intesa fra le parti e  tale procedimento deve esaurirsi entro ulteriori 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’impresa dell’eventuale esito negativo dell’esame congiunto.  

Solo a seguito di questa procedura,per scadenza dei termini previsti ovvero per raggiungimento di un accordo  l’azienda , può collocare i lavoratori in mobilità rispettando i termini del preavviso.  Se gli esiti dell’esame congiunto terminano con l’accertamento dell’impossibilità di continuare l’attività dell’impresa e la messa in mobilità riguarda la totalità dei lavoratori, la comunicazione di recesso essendo intervenuta in costanza del rapporto di lavoro svolge la funzione di preavviso di licenziamento come le altre fattispecie di recesso disciplinate dall’art. 2118 del codice civile.

 A conferma di questo orientamento   c’è sia  la sentenza n. 5570/1997 della Corte di  Cassazione., che    le   due   pronunce precedenti (n.11569/1997 e n.1289/1997) , in base alle quali ,nel caso di lavoratori in CIGS,  è ritenuto irragionevole la ripresa in servizio del personale al solo  fine del preavviso secondo l’art. 2118 cc ,prevedendosi  l’esonero dal pagamento dall’indennità di preavviso se il recesso è comunicato “nel rispetto dei termini del preavviso”.

In    sostanza il periodo di cassa è riconoscibile come periodo virtualmente lavorato ai fini del preavviso
 e  quindi,  secondo tali pronunce se il recesso è comunicato con congruo anticipo , anche se il lavoratore non rientra a prestare effettivamente il proprio lavoro ,non è necessario riconoscere la relativa indennità di preavviso.

 Infine sull’argomento  si  richiama il  messaggio  Inps del 12 maggio 1981, n.9366 avente ad oggetto: “Cumulabilità fra indennità sostitutiva del preavviso e trattamento straordinario di integrazione salariale” ,nel quale viene   affermato che non si può dar luogo alla corresponsione delle integrazioni salariali straordinarie nel caso di percezione, da parte dei lavoratori, dell’indennità sostitutiva del preavviso imputabile ad un periodo ricompreso nell’ambito di quello per il quale sussiste l’intervento straordinario della C.i.g.

 

 

RAPPORTO TRA DURC E INTEGRAZIONE SALARIALE

29/11/2011

 Il  Durc – Documento unico di regolarità contributiva  – è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell’edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento .

Secondo la previsione dell’art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro  del 24  ottobre 2007   , il Durc , e’ richiesto    :

1) ai datori lavoro ed ai lavoratori autonomi  nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia  ;

2) ai datori di lavoro  ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonche’ ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

Il Documento unico di regolarità contributiva viene rilasciato da:
a) INPS;
b) INAIL;
c) le Casse Edili (nel settore edile);
d) gli altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (es: ENPALS o IPSEMA), previa convenzione con INPS e INAIL;
e) gli enti bilaterali, in via sperimentale e per un periodo di 24 mesi successivi all’emanazione del Decreto Ministeriale del 14.10.2007, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, limitatamente, in questo caso, ai soli datori di lavoro che vi aderiscono.

Il Documento unico di regolarità contributiva può essere richiesto da:
a) l’impresa interessata, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (c.d. intermediari);
b) le pubbliche amministrazioni appaltanti;
c) gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
d) le SOA

 In  virtù del principio della tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, deve essere accertata la regolarità contributiva anche degli Enti pubblici appaltatori.
In questi casi, per acquisire d’ufficio il DURC, la stazione appaltante potrà rivolgersi all’INPDAP.

Secondo l’articolo 4 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 il DURC deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento

La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale e’ scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Nel settore degli appalti pubblici, il DURC ha validità trimestrale.
Nella determinazione n. 1/2010   l’Avcp-Autorita’ Vigilanza Contratti Pubblici- ha effettuato nuove valutazioni sull’efficacia del Durc ed aderendo all’orientamento del Tar Puglia-Lecce (sezione III, sentenza 2304/2009)  ,ha modificatpo   il proprio parere 31/2009, nel quale riconosceva al Durc validità mensile  in un’ottica di semplificazione delle procedure di gara.

L’obbligo di acquisizione del DURC riguarda anche i beni, i servizi e i lavori eseguiti in economia o di modesta entità.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 ha inoltre chiarito che anche in questo caso il documento avrà validità trimestrale con riferimento al contratto specifico.
Il Durc non deve essere acquisito nel caso di ricorso all’Amministrazione diretta, ovvero per lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all’appalto.

Non sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali

Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti  , a condizione che abbiano l’obbligo di assicurarsi sia presso l’INAL, che presso l’INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all’INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore.

Le conseguenze che discendono dall’accertamento della irregolarità contributiva sono:
a) esclusione dalla procedura di affidamento nell’ambito della quale è stata accertata l’irregolarità contributiva o revoca dell’aggiudicazione;
b) mancato incasso dei SAL o delle liquidazioni finali;
c) mancata attestazione da parte delle SOA;
d) decadenza dai benefici normativi e contributivi.

L’articolo 9 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 stabilisce che la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato.

Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC la presenza di:
a) crediti dell’Istituto previdenziale già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
b) crediti dell’Istituto previdenziale non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza);
c) aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato e ai soli fini della partecipazione a gare di appalti.
d) uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”;
e) o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC

Per  “pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo”, quale condizione affinché la sussistenza di crediti dell’Istituto previdenziale non osti al rilascio del DURC regolare è necessario che sia stato presentato ricorso, in sede giurisdizionale o amministrativa, sul quale si attende una decisione (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007). Non è sufficiente ai fini del rilascio del DURC regolare che l’operatore economico abbia manifestato, sia pure in modo serio e circostanziato, la volontà di proporre ricorso o di opporsi alla notifica di pagamento.

 Nel caso di ricorso in via amministrativa, il decorso dei termini previsti per la sua definizione è da considerare quale decisione implicita di rigetto del ricorso (silenzio-rigetto, articolo 6 del DPR n. 1199/1971).
In questo caso si versa in una delle situazioni che non consentono di certificare la regolarità contributiva, poiché è previsto che “in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso” (articolo 8, comma 2, lett. a, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007).

   del DURC? ( circolare del ministero del Lavoro 35/2010)
Il periodo di validità del Durc costituisce l’arco di tempo entro il quale l’impresa può far valere il DURC ed in proposito    l’Autorità vigilanza contratti pubblici con determinazionen.1/2010  ha precisato che negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale e decorre dalla data di rilascio, e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
Oltre tale termine, non vi è più alcuna possibilità di considerare il documento  

Il periodo di copertura rappresenta, invece, il periodo per il quale gli enti previdenziali abbiano accertato la regolarità contributiva (si veda anche la circolare dell’INAIL n. 5/2008).
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. IV, del 26 febbraio 2009 n. 1141, ha chiarito che il periodo di validità del DURC non coincide con l’arco temporale che costituisce l’oggetto effettivo della certificazione.
Infatti, anche se il DURC ha validità trimestrale, attesta una situazione di regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di presentazione della relativa dichiarazione, con la conseguente incapacità di coprire la regolarità dei versamenti per il periodo effettivamente richiesto.

 
 Si evidenzia che le irregolarita’ inmateria di sicurezza   ,mentre  escludono dai benefici normativi e contributivi,   non bloccano l’attività di impresa (comunque in regola con gli obblighi contributivi).
Tale sanzione, però, non può essere estesa al DURC rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati, ma unicamente a quello richiesto al solo fine della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi.

Come gia’  precisato sopra, il Durc è richiesto anche  ai fini dei benefici contributivi e normativi   , ricordando che oltre tutto  riguardo agli  stessi opera l’art.1 comma1175 della legge n.296/2006  ,secondo cui :”1175. A decorrere dal 1o luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita’ contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale ”

 Tali benefici   sono stati identificati dal Ministero del Lavoro nella circolare n.5/2008,prevedendo quanto segue  :

A) Benefici contributivi .

 Sono  da individuare in quelli sgravi colegati alla costituzione e gestione del rapporto di lsvoro ,che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo,deroga che però non configura  un’ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costituito come “abbattimento”di una aliquota piu’ onerosa  ,calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali,ma rappresenta la “regola2 per un  determinato settore o categoria di lavoratori.

Di conseguenza non rientrano nella nozione in esame quei regimi di sotocomntribuzione che caratterizzano interi settori( agricoltura,navvigazione maritima,ecc),torritori zone montane,zone a declino u8industriale,ecc.ovvero specifiche tipologie contrattuali((apprendiststo) con una speciale aliuota contributiva prevista  dalla legge ,ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduione dell’onere econonmico-patrimoniale   nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria ,in quant l’inervento a carico del bilancio statale,dettato da ragioni di carattere politico conomico ,prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario.

Detta categoria di benefici è stata dunque individuata ,sia pure a titolo esemplificativo e nobn esaustivo ,nella tabella allegata ala circolare ministeriale n.5/08,a cui si fa riferimento e rinvio.

 B) Benefici normativi,

 Gli stessi si possono identificare in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano iverso da quello della contribuzione prvideniale ,m sempre di natura patrimoniale e comunqu sempre in “materiadi lvoo e legislazione sociale”.
In tale nozione pertano sembrano rientrare quelle agevolazionidi carattere fiscale nonchè i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale,regionale a da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro(ad es.cuneofiscale ,credito d’imposta per nuove asunzioni rffettuate in ambito territoriale o settoriali determinati.

Si tratta ora di veriicare se , tra i benefici di cui sopra,per i quali è richiesta la disponibilita’  del Durc,rientrano pure l’integrazione salariale,ricordando  peraltro che essistono  le sehuenti tipologie di tale intervento previdenzuiale :

-cassa integrazione guadagni ordinaria -cigo

-cassaintegrazione guadagni straordinaria ,che interessa anche i contrati di solidarieta’ ex legge n.863/84

-cassa integrazione in deroga

Rispetto a tali tipologie la questione  dell’esigenza di disorre del Durc risulta sinora posta e risolta soltano per la cigo.

 Infatti ,in relazione   alla disposizione introdotta dall’art.1  comma 1175  della legge n.296/06    ,   a far data  dal  01 .12,2007 ,  i     benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (il Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi. 

In relazione a quanto precede ,il Ministero del lavoro con la nota n.5089/2011,rispondendo a corrispondente quesito dell’ANCE,ha precisato che la Cig non è beneficio normativo e contributivo e pertanto non può essere subordinata al rilascio del Durc

Il dubbio dell’Ance è sorto a seguito dell’operato di alcune commissioni provinciali dell’Inps (gli uffici deputati ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti d’integrazione salariale), le quali piuttosto ritengono la Cigo «un beneficio normativo ai sensi del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006».

Il ministero ha chiarito  che la Cigo non può farsi rientrare nell’ambito dei cosiddetti benefici normativi e contributivi ,i quali, ai sensi della predetta legge n. 296/2006 ,sono subordinati (anche) al rilascio del Durc .

 Nel richiamare   quanto già sostenuto nella circolare n. 5/2007 per definire il campo di applicazione del Durc nelle ipotesi della fruizioni di benefici, il ministero ha  evidenziato  il rapporto fra «regola ed eccezione», spiegando che in questo rapporto l’eccezione va a rappresentare un «beneficio». Da tale assunto, quindi, ne ha fatto scaturire il principio per cui i benefici contributivi soggetti al Durc sono da individuare negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro in quanto rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo; i benefici «normativi» in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale. Tra questi, i contributi e le sovvenzioni statali, regionali o da atti a valenza normativa connessi alla costituzione e alla gestione di rapporti di lavoro (per esempio cuneo fiscale, credito d’imposta per nuove assunzioni).

Per certezza operativa sarebbe opportuno che il Ministero del Lavoro intervenga in proposito e si pronunci pure sulla necessita’ del Durc per la cigs ,i contratti di solidarieta’ e la cig in deroga  ,pur  propendendosi per la sua esclusione ,in  con riferimento  alla riscontrata  analogia tra i trattamenti previdenziali interessati e soprstutto ,perche’ in effetti dagli organi istituzionaili competenti(Ministero   Lavoro ed Inps) non è stato mai sollevata negli enti di applicazione della integrazione salariale straordinaria ed in deroga  .

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MAGGIORE FLESSIBILITA’ PER LAVORO PART TIME

28/11/2011

Tra le disposizioni   della legge di stabilita’ n.183/2011,che prevedono  modifiche ed integrazioni  in materia di lavoro ,figura l’art.22 , comma 4 ,cheintroduce  una maggiore flessibilita’ circa la disciplina dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

Infatti , dalla predetta norma  viene  che, al   fine di incentivare l’uso del contratto  di  lavoro  a  tempo
parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo parziale di  cui  all’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,  nel testo recato dall’articolo 46 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276.

All’articolo 5, comma 1, secondo periodo,  del  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato  dalla direzione provinciale del lavoro  competente  per  territorio,»  sono soppresse.

  L’aplicazione di quanto  sopra disposto comporta che dal  1° GENNAIO 2012 .

a)sono abrogate le  lettere a) e b) del comma 44 dell’art .1 legge n.247/07 ,ricordando che le stesse rispettivamente stabiliscono  :

–  lett.a)   che : all’articolo 3, comma 7 (del dec.legvo n.61/00) :
            1) nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,» e la parola: «concordare» è sostituita dalla seguente: «stabilire»;
            2) nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino alla parola: «stabiliscono:» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti contratti collettivi stabiliscono:»;
 – lette.b)   che :  all’articolo 3,(del dec.legvo n.61/00)  il comma 8 è sostituito dal seguente:
    «8. L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonchè di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3» .

Pertanto .a seguito della suddetta abrogazione,  dell’inizio del nuovo anno, tornano ad applicarsi  le disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo parziale di  cui  all’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,  nel testo recato dall’articolo 46 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276. e quindi nel   testo precedente alle modifiche apportate dalla legge n.247/07 .

In proposito  si ritiene confacente  riportare di seguito   il testo dei commi predetti ,che  tornano ad essere applicabili :  

 -comma 7.

 Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,possono  concordare clausole   flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, stabiliscono  :
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. 

   
-comma 8.

 L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3. 

Infine si segnala che  risulta pure disposto il venir meno ,sempre   dall’inizio del 2012  ,dell’obbligo della  convalida da parte della Direzione del Lavoro della trasformazione dal rapporto da tempo   pieno a tempo parziale, secondo quanto stabilito   dall’art.5 coma 1 dec .leg.vo n.61/oo. e di conseguenza le parti possono provvedere   direttamente a formalizzare in apposito documento detta trasformazione .Pertanto con il venir mebo del provvedimento di convalida dell’accordo di trasformazione alla Direzione del Lavoro territorialmente competente,cessa la prassi di convocazione presso la stessa del/la lavoratrice interessato/o ,affinche’ ,previa dichiarazione di essersi determinato/a alla trasformazione del rapporto a full  a part time in modo autonomo  e libero   ,provveda alla sottoscrizione  dell’attestazione di convalida.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER COMUNICAZIONI ASSUNZIONI LAVORATORI NON COMUNITARI

28/11/2011

La nota del Ministero del Lavoro del 28.11,2011 n. 4773, prevede procedure semplificate circa le Comunicazioni obbligatorie per l’assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
 
Infatti,a  decorrere dal dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.
 
 La richiamata   nota ministeriale   identifica anche gli ambiti di applicazione più specifici di tale semplificazione, quali i rapporti di lavoro domestico e tutti quei rapporti “speciali” per il quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione di assunzione.

 Per approfondimenti e per la modulistica vai al servizio delle Comunicazioni obbligatorie su  sito lavoro .gov.it –Clic lavoro e cerca nota 28 novembre 2011, n.4773

ABOLITA PER LOCAZIONI DENUNCIA AUTORITA’ P.S.

28/11/2011

Come è noto ,l’art.12 del Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 stabilisce  quanto segue:
“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo
superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna  dell’immobile  la sua esatta
ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente
deve richiedere al cessionario 
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o
privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di
un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,
ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome
proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante
legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere
obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il
modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità,
neppure l’eventuale conoscenza personale.
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza
dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non
del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve
avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità
al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque
uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in
costruzione.
d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica
Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sanzioni: per l’omissione o la presentazione in ritardo della comunicazione è prevista la sanzione
amministrativa pari a € 206,58.

A frante di quanto sopra ,si segnala l’art.3,comma 3 del dec.legvo n.23/2011 relativo alla disciplina della cedolare secca,secondo cui:
  “3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei
redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli
ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto
dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di
omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si
applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.”

Da qui discende che se  interviene la registrazione non risultane cessario effettuare la comunicazione alla questura in ogni caso di locazione abitativa,che si opti o meno per la cedolare secca.

Si aggiunge   che il riferimento all’art.3, comma 3 ,della legge n.191/78  risulta a titolo esemplificativo ,il che comporta  per conseguenza che va ritenuto assorbito ogni altro obbligo di comunicazione previsto dalla normtiva vigente nel’ipote di fitto di un immobile ,tra cui ad esempio quella riguardante la cessione di immobili a cittadini di stati extracomunitari

PRIME ISTRUZIONI MINISTERO LAVORO COMPILAZONE MODELLO LAV.US.

28/11/2011

Si richiama il  provvedimento  del Ministro del Lavoro e del Ministro dell’Econ0mia del 15.9.2011,relativo al pensionamento per gli addetti i lavori usurantidi cui  sul blog si è data   comunicazione  con post publicato il 27 scorso ,per evidenziare che con la nota n.39/000474  del 28.11.2011  la Direzione Generale Politiche Servizi Lavoro (gia’ Dir.Gen.Mercato Lavoro) del Ministero del lavoro  fornisce le prime istruzioni operative per la compilazione del Modello LAV.US. ,a seguito delle novita’  riportate dal sopra citato decreto.

Si ricorda che il modello LAV_US ,che i datori di lavoro  devono  compilare per adempiere all’obbligo comunicazione è disponibile on line sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro. Il sistema metterà poi i modelli compilati a disposizione delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.

Per ulteriori informazioni  si può andare  alla sezione dedicata del sito Cliclavoro ,mentre  di seguito si riporta  il testo della  nota   ministeriale in questione  

Con circolare n. 15 del 20 giugno 2011, in attesa della definizione del D.M. 20 settembre 2011 citato in oggetto, sono state anticipate le modalità di comunicazione disciplinate dall’articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, predisponendo il modello “LAV-US” pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (. i t).

Tale modello ha permesso ai datori di lavoro interessati di inviare in un unico punto di accesso le informazioni richieste e indicate nell’allegato n. 1 della citata circolare, lasciando a questo Ministero il compito di mettere a disposizione la comunicazione alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio nonché agli Istituti previdenziali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 67/2011.

Con la presente nota si forniscono i primi indirizzi operativi per la compilazione del modello “LAV-US”, alla luce delle novità introdotte dal citato D.M. 20 settembre 2011.

Soggetti obbligati

Le comunicazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a) e b), del D.M. 20 settembre 2011… riguardano tutti i datori di lavoro che – a partire dall’anno 2011 – svolgono le lavorazioni faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. da a) a d), del decreto legislativo n. 67/2011.

Tali comunicazioni possono essere effettuate direttamente dai datori di lavoro o, “anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12”.

Si reputa utile, pertanto, identificare i soggetti che, allo stato della normativa, rientrano nella categoria di coloro che possono inviare la comunicazione in oggetto, unitamente ai pre-requisiti per poter legittimamente essere abilitati ad operare tramite il modello messo a disposizione on-line da questo Ministero.

Essi sono:

a) i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a  mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;

b) le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori “somministrati”, impegnati nel “lavoro a catena” e nel “lavoro notturno”;

c) i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente;

d) gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici  e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione, secondo quanto chiarito dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva con nota 6 maggio 2011 prot 25/11/0007234

Per la compilazione del modello on-line e gli adempimenti previsti dall’articolo 6 del D.M. 20 settembre 2011, i datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati dalla legge ad agire in nome e per conto devono accreditarsi al sistema, con le modalità indicate dal questo Ministero nell’apposita sezione del portale cliclavoro, raggiungibile attraverso il seguente link: .

Al momento dell’accreditamento gli stessi devono autocertificare il possesso dei prerequisiti, fatte salve le verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato da parte dell’Amministrazione.

In un apposito Quadro denominato “DATI INVIO”, presente nel modello “LAV_US”, il soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, deve indicare la categoria di appartenenza tra quelle sopra indicate, nonché il proprio codice fiscale.

Tipologia e tempi di comunicazione

Secondo l’art. 6 del D.M. 20 settembre 2011, con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica, attraverso la compilazione del modello LAV-US:

a) ai fini del monitoraggio (articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 67/2011) dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni cd. usuranti, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo (lavori di cui al D.M. 19 maggio 1999, lavoro notturno, lavoro “a catena”, conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo).In caso di svolgimento di lavoro notturno, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla sottostante lettera b), numero 1. In assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore, si ritiene di individuare, quale termine massimo per l’effettuazione degli adempimenti appena descritti il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;

b) ai fini di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 67/2011:

1) con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l’analogo adempimento previsto alla precedente lettera a), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti;

2) entro trenta giorni dall’inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo (cd. lavoro “a catena”).

Si sottolinea che, a norma dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 67/2011, in caso di omissione delle comunicazioni di cui alla lettera b), si applicano le sanzioni amministrative da euro 500 ad euro 1500, previa diffida ad adempiere.

Un volta compilato il modello LAV_US, attraverso la cooperazione applicativa e/o le caselle di posta elettronica certificata, il Ministero del lavoro metterà a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro e delle sedi previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro (o dagli altri soggetti abilitati ad agire in loro nome e per conto).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DM 20 settembre 2011, modalità diverse di esecuzione degli adempimenti sopra descritti potranno essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e gli Enti previdenziali interessati.

Compilazione Modello “LAV_US”

Come sopra ricordato, il modello permette di effettuare tutte le comunicazioni previste dall’articolo 6 del D.M. 20 settembre 2011.. Pertanto, saranno previste cinque tipologie di comunicazione::

– “Inizio lavoro a catena (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 67/2011);

– “Lavoro usurante D.M. 1999” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011);

– “Lavoro usurante notturno” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011 e art. 5, comma 1, d.lgs.67/2011);

– “Lavoro usurante a catena” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011);

– “Lavoro usurante autisti” (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 67/2011).

La Sezione – Datore di lavoro permette di indicare i riferimenti dell’azienda che effettua le attività. Per riempire i campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco *) relativi all’indirizzo della sede legale, è necessario compilare il campo Comune sede legale, ricercandolo e selezionandolo tramite l’apposito tasto.

Le successive tre Sezioni consentono di inserire i dati con i quali le aziende sono iscritte agli enti previdenziali. In particolare:

– Nella Sezione – INPS il datore di lavoro deve inserire la o le matricole INPS e i codici relativi all’inquadramento assegnati dall’INPS all’azienda all’atto di iscrizione.

– Nella Sezione – INAIL il datore di lavoro deve inserire il codice cliente attribuito dall’INAIL al momento dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

– Nella Sezione – Altri enti il datore di lavoro deve indicare l’ente previdenziale al quale l’azienda risulta iscritta e il rispettivo codice ad esso attribuito. Nella medesima sezione occorre inoltre indicare il numero di iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo delle imprese artigiane, indicando altresì il settore di attività con il quale l’azienda risulta iscritta, secondo la classificazione Ateco 2007.

La Sezione – Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività consente di inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività oggetto della comunicazione.

Il modello va compilato indicando, per ciascuna unità produttiva, tutti i dati richiesti.

Per ciascuna unità produttiva indicata, è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati nelle attività oggetto di comunicazione.

Tra di essi si segnala la necessità di inserire i dati identificativi (Nome, Cognome e codice fiscale -facoltativi nel caso di comunicazione di inizio lavoro a catena) oltre a:

– la data in/zio attività in caso di tipologia modulo “Inizio lavoro a catena”

– il N. giorni di effettivo svolgimento di lavoro usurante/intero anno lavorativo nelle altre casistiche di tipologia.

Il sistema permette di salvare le informazioni e l’inserimento verrà confermato da un riepilogo dei dati sotto forma di tabella riassuntiva. In caso di errore, sarà possibile eliminare i dati erroneamente inseriti.

Purtuttavia, nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, il soggetto che ha effettuato la comunicazione potrà inviare un nuovo modulo (che sostituisce l’invio precedente) esclusivamente entro la data di scadenza indicata per ciascuna tipologia di comunicazione. Si sottolinea che non sarà possibile inviare l’annullamento di modelli già inviati né tantomento inviare tardivamente gli stessi.

La Sezione Dati di invio, compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti in fase di accreditamento, consente di individuare il soggetto che ha effettuato la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, e la tipologia di comunicazione tra quelle previste dalla legge e disciplinate dall’articolo 6 del più volte citato decreto ministeriale.

Per completare la procedura di invio occorre cliccare su “invia modulo”. Tutti i modelli saranno archiviati e saranno consultabili nella pagina personale di accesso.

Servizio di assistenza

Ogni richiesta di chiarimento può essere inoltrata al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro raggiungibile all’indirizzo .

RINVIATA SCADENZA COMUNICAZIONE SOCIETA’ PEC

27/11/2011

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con  la circolare n.0224402  del 25 novembre, ha  disposto  che  non sono da sanzionare le società che comunicheranno il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro delle Imprese, quantomeno entro il 1° gennaio prossimo.

 Come è noto,il 29 novembre prossimo, in base a normativa del 2008, scadeva infatti l’obbligo della comunicazioned  per le società iscritte al Registro Imprese alla medesima data del 2008.

Varie circostanze hanno portato ad una situazione per cui,  in data imminente rispetto alla scadenza, solo una bassa percentuale di società, sia a livello provinciale che nazionale, abbiano ottemperato a tale obbligo.

Tale adempimento infatti probabilmente non era in questo periodo la prima preoccupazione per le aziende ed ora, con una massiccia concentrazione  delle richieste di attivazione degli indirizzi di posta elettronica certificata ai vari provider abilitati, si sono create situazioni di sovraccarico che inevitabilmente rallentano i tempi.

 E’ da osservare che  il Ministero dello Sviluppo Economico, con una circolare del 3 novembre, in modo tardivo aveva sancito la sanzionabilità del mancato adempimento in capo ai rappresentanti legali delle società.

Con  la nuova  circolare si pone rimedio alla situazione critica, che avrebbe penalizzato le imprese in modo pesante.

Si evidenzia che nella circolare n.3645/c/2011 il MSE ha precisato le societa’ tenute a comunicare la Pece cioe’le seguenti:

-societa’ di capitali

-societa’ di persone

-societa’ di cooperative

-societa’ in liquidazione

-societa’ estere con sede in Italia

-societa’ in concordato

 -Per  le societa’ fallite la comunicazione della Pec è facoltativa

Infine il Ministero ha evidenziato che all’adempimento  deve provvedere il rappresentantelegale dellasocieta’ ,pure tramite incarico ad un professionista a norma dell’art.31 ,comma 2 quinquies ,dellalegga n.340/2000