Il Durc – Documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell’edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento .
Secondo la previsione dell’art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro del 24 ottobre 2007 , il Durc , e’ richiesto :
1) ai datori lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia ;
2) ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonche’ ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Il Documento unico di regolarità contributiva viene rilasciato da:
a) INPS;
b) INAIL;
c) le Casse Edili (nel settore edile);
d) gli altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (es: ENPALS o IPSEMA), previa convenzione con INPS e INAIL;
e) gli enti bilaterali, in via sperimentale e per un periodo di 24 mesi successivi all’emanazione del Decreto Ministeriale del 14.10.2007, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, limitatamente, in questo caso, ai soli datori di lavoro che vi aderiscono.
Il Documento unico di regolarità contributiva può essere richiesto da:
a) l’impresa interessata, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (c.d. intermediari);
b) le pubbliche amministrazioni appaltanti;
c) gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
d) le SOA
In virtù del principio della tendenziale parificazione dei soggetti privati e pubblici, deve essere accertata la regolarità contributiva anche degli Enti pubblici appaltatori.
In questi casi, per acquisire d’ufficio il DURC, la stazione appaltante potrà rivolgersi all’INPDAP.
Secondo l’articolo 4 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 il DURC deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento
La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale e’ scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
Nel settore degli appalti pubblici, il DURC ha validità trimestrale.
Nella determinazione n. 1/2010 l’Avcp-Autorita’ Vigilanza Contratti Pubblici- ha effettuato nuove valutazioni sull’efficacia del Durc ed aderendo all’orientamento del Tar Puglia-Lecce (sezione III, sentenza 2304/2009) ,ha modificatpo il proprio parere 31/2009, nel quale riconosceva al Durc validità mensile in un’ottica di semplificazione delle procedure di gara.
L’obbligo di acquisizione del DURC riguarda anche i beni, i servizi e i lavori eseguiti in economia o di modesta entità.
La circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 ha inoltre chiarito che anche in questo caso il documento avrà validità trimestrale con riferimento al contratto specifico.
Il Durc non deve essere acquisito nel caso di ricorso all’Amministrazione diretta, ovvero per lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all’appalto.
Non sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC per gli acquisti al dettaglio o per le forniture e i servizi non incardinati in procedure negoziali
Il DURC deve essere richiesto anche per le società che non hanno dipendenti , a condizione che abbiano l’obbligo di assicurarsi sia presso l’INAL, che presso l’INPS. Ad esempio, le società non artigiane senza dipendenti devono assicurare i soci all’INAIL se ricorrono i presupposti previsti dalle leggi in vigore.
Le conseguenze che discendono dall’accertamento della irregolarità contributiva sono:
a) esclusione dalla procedura di affidamento nell’ambito della quale è stata accertata l’irregolarità contributiva o revoca dell’aggiudicazione;
b) mancato incasso dei SAL o delle liquidazioni finali;
c) mancata attestazione da parte delle SOA;
d) decadenza dai benefici normativi e contributivi.
L’articolo 9 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 stabilisce che la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato.
Non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC la presenza di:
a) crediti dell’Istituto previdenziale già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;
b) crediti dell’Istituto previdenziale non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza);
c) aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato e ai soli fini della partecipazione a gare di appalti.
d) uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”;
e) o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC
Per “pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo”, quale condizione affinché la sussistenza di crediti dell’Istituto previdenziale non osti al rilascio del DURC regolare è necessario che sia stato presentato ricorso, in sede giurisdizionale o amministrativa, sul quale si attende una decisione (Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007). Non è sufficiente ai fini del rilascio del DURC regolare che l’operatore economico abbia manifestato, sia pure in modo serio e circostanziato, la volontà di proporre ricorso o di opporsi alla notifica di pagamento.
Nel caso di ricorso in via amministrativa, il decorso dei termini previsti per la sua definizione è da considerare quale decisione implicita di rigetto del ricorso (silenzio-rigetto, articolo 6 del DPR n. 1199/1971).
In questo caso si versa in una delle situazioni che non consentono di certificare la regolarità contributiva, poiché è previsto che “in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso” (articolo 8, comma 2, lett. a, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007).
del DURC? ( circolare del ministero del Lavoro 35/2010)
Il periodo di validità del Durc costituisce l’arco di tempo entro il quale l’impresa può far valere il DURC ed in proposito l’Autorità vigilanza contratti pubblici con determinazionen.1/2010 ha precisato che negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale e decorre dalla data di rilascio, e non già da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
Oltre tale termine, non vi è più alcuna possibilità di considerare il documento
Il periodo di copertura rappresenta, invece, il periodo per il quale gli enti previdenziali abbiano accertato la regolarità contributiva (si veda anche la circolare dell’INAIL n. 5/2008).
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. IV, del 26 febbraio 2009 n. 1141, ha chiarito che il periodo di validità del DURC non coincide con l’arco temporale che costituisce l’oggetto effettivo della certificazione.
Infatti, anche se il DURC ha validità trimestrale, attesta una situazione di regolarità riferibile ad una data antecedente a quella di presentazione della relativa dichiarazione, con la conseguente incapacità di coprire la regolarità dei versamenti per il periodo effettivamente richiesto.
Si evidenzia che le irregolarita’ inmateria di sicurezza ,mentre escludono dai benefici normativi e contributivi, non bloccano l’attività di impresa (comunque in regola con gli obblighi contributivi).
Tale sanzione, però, non può essere estesa al DURC rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati, ma unicamente a quello richiesto al solo fine della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi.
Come gia’ precisato sopra, il Durc è richiesto anche ai fini dei benefici contributivi e normativi , ricordando che oltre tutto riguardo agli stessi opera l’art.1 comma1175 della legge n.296/2006 ,secondo cui :”1175. A decorrere dal 1o luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita’ contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale ”
Tali benefici sono stati identificati dal Ministero del Lavoro nella circolare n.5/2008,prevedendo quanto segue :
A) Benefici contributivi .
Sono da individuare in quelli sgravi colegati alla costituzione e gestione del rapporto di lsvoro ,che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo,deroga che però non configura un’ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costituito come “abbattimento”di una aliquota piu’ onerosa ,calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali,ma rappresenta la “regola2 per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Di conseguenza non rientrano nella nozione in esame quei regimi di sotocomntribuzione che caratterizzano interi settori( agricoltura,navvigazione maritima,ecc),torritori zone montane,zone a declino u8industriale,ecc.ovvero specifiche tipologie contrattuali((apprendiststo) con una speciale aliuota contributiva prevista dalla legge ,ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduione dell’onere econonmico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria ,in quant l’inervento a carico del bilancio statale,dettato da ragioni di carattere politico conomico ,prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario.
Detta categoria di benefici è stata dunque individuata ,sia pure a titolo esemplificativo e nobn esaustivo ,nella tabella allegata ala circolare ministeriale n.5/08,a cui si fa riferimento e rinvio.
B) Benefici normativi,
Gli stessi si possono identificare in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano iverso da quello della contribuzione prvideniale ,m sempre di natura patrimoniale e comunqu sempre in “materiadi lvoo e legislazione sociale”.
In tale nozione pertano sembrano rientrare quelle agevolazionidi carattere fiscale nonchè i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale,regionale a da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro(ad es.cuneofiscale ,credito d’imposta per nuove asunzioni rffettuate in ambito territoriale o settoriali determinati.
Si tratta ora di veriicare se , tra i benefici di cui sopra,per i quali è richiesta la disponibilita’ del Durc,rientrano pure l’integrazione salariale,ricordando peraltro che essistono le sehuenti tipologie di tale intervento previdenzuiale :
-cassa integrazione guadagni ordinaria -cigo
-cassaintegrazione guadagni straordinaria ,che interessa anche i contrati di solidarieta’ ex legge n.863/84
-cassa integrazione in deroga
Rispetto a tali tipologie la questione dell’esigenza di disorre del Durc risulta sinora posta e risolta soltano per la cigo.
Infatti ,in relazione alla disposizione introdotta dall’art.1 comma 1175 della legge n.296/06 , a far data dal 01 .12,2007 , i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (il Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi.
In relazione a quanto precede ,il Ministero del lavoro con la nota n.5089/2011,rispondendo a corrispondente quesito dell’ANCE,ha precisato che la Cig non è beneficio normativo e contributivo e pertanto non può essere subordinata al rilascio del Durc
Il dubbio dell’Ance è sorto a seguito dell’operato di alcune commissioni provinciali dell’Inps (gli uffici deputati ad autorizzare l’erogazione dei trattamenti d’integrazione salariale), le quali piuttosto ritengono la Cigo «un beneficio normativo ai sensi del comma 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006».
Il ministero ha chiarito che la Cigo non può farsi rientrare nell’ambito dei cosiddetti benefici normativi e contributivi ,i quali, ai sensi della predetta legge n. 296/2006 ,sono subordinati (anche) al rilascio del Durc .
Nel richiamare quanto già sostenuto nella circolare n. 5/2007 per definire il campo di applicazione del Durc nelle ipotesi della fruizioni di benefici, il ministero ha evidenziato il rapporto fra «regola ed eccezione», spiegando che in questo rapporto l’eccezione va a rappresentare un «beneficio». Da tale assunto, quindi, ne ha fatto scaturire il principio per cui i benefici contributivi soggetti al Durc sono da individuare negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro in quanto rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo; i benefici «normativi» in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale. Tra questi, i contributi e le sovvenzioni statali, regionali o da atti a valenza normativa connessi alla costituzione e alla gestione di rapporti di lavoro (per esempio cuneo fiscale, credito d’imposta per nuove assunzioni).
Per certezza operativa sarebbe opportuno che il Ministero del Lavoro intervenga in proposito e si pronunci pure sulla necessita’ del Durc per la cigs ,i contratti di solidarieta’ e la cig in deroga ,pur propendendosi per la sua esclusione ,in con riferimento alla riscontrata analogia tra i trattamenti previdenziali interessati e soprstutto ,perche’ in effetti dagli organi istituzionaili competenti(Ministero Lavoro ed Inps) non è stato mai sollevata negli enti di applicazione della integrazione salariale straordinaria ed in deroga .
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