Il testo dell’art.47 della legge n.428/90 , che regolamenta il trasferimento d’azienda , nel 2009 e nel 2012 ha subito modifiche ed integrazioni .
Anzitutto , variazioni sono state introdotte dall’art.19 quater della legge 20.11.2009 ,n.166,di conversione del dec.legge n.135 del 25.9.09 ed hanno escluso dalla lista delle situazioni che consentono di disapplicare l’articolo 2112 il riferimento alle aziende o unità produttive delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale,esclusione ,però ,ha avuto una portata solo parziale, nel senso che il legislatore del 2009, ha stabilito che nei casi di crisi dell’impresa è comunque possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l’articolo 2112.c c
Nuove variazioni ,poi ,risultano apportate ,a decorrere dal 12.8.2012 , dall’art.47 bis della legge n.134/12 ,di conversione del dec.legge n.83/12 che consentono ,come per le imprese caratterizzate dalla cigs,di stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l’articolo 2112. c.c. , anche ai casi di impresa interessata da una dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e d’impresa caratterizzata dall’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
Premesso quanto sopra, si riporta il testo dell’art.47 attualmente vigente , a seguito delle modifiche ed integrazioni prima evidenziate :
Articolo 47
Trasferimenti d’azienda
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati piu’ di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d’azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita’ produttive interessate, nonche’ ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente piu’ rappresentativi e puo’ essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare:
a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d’azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. (1)
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. (2)
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (3)
4. Gli obblighi d’informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest’ultima delle informazioni necessarie non giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi. (4)
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività. (5)
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; (7)
b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. (7)
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attivita` non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo` altresi` prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante. (6)
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall’acquirente, dall’affittuario subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’ articolo 2112 del codice civile.
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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
“1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati piu` di quindici lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita` produttive interessate, nonche` alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo` essere effettuata per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.”
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
“2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l’alienante e l’acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell’acquirente o dell’alienante, dell’obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.”
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
“3. I primi 3 commi dell’articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
“In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo` consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L’acquirente e` tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente”.”
(4) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:
“4. Ferma restando la facolta` dell’alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se` motivo di licenziamento.”
(5) Il presente comma è stato inserito dall’art. 19-quater D.L. 25.09.2009, n. 135 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 20.11.2009, n. 166 (G.U. 24.11.2009, n. 274 – S.O. n. 215) con decorrenza dal 25.11.2009.
(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 19-quater D.L. 25.09.2009, n. 135 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 20.11.2009, n. 166 (G.U. 24.11.2009, n. 274 – S.O. n. 215) con decorrenza dal 25.11.2009. Si riporta di seguito il testo previgente:
“5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unita` produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attivita` non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo` altresi` prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante. ”
(7) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 46-bis, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012.