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TESTO VIGENTE ART.47 LEGGE N.428/90 RELATIVO TRASFERIMENTO AZIENDA DOPO LEGGE N.134/12

31/01/2013

 Il  testo dell’art.47 della legge n.428/90 , che    regolamenta   il  trasferimento d’azienda , nel 2009 e nel  2012 ha subito modifiche ed integrazioni    .

 Anzitutto , variazioni sono state introdotte dall’art.19 quater della legge 20.11.2009 ,n.166,di conversione del dec.legge n.135 del 25.9.09 ed hanno  escluso  dalla lista delle situazioni che consentono di disapplicare  l’articolo 2112 il riferimento alle aziende o unità produttive delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale,esclusione ,però ,ha avuto   una portata solo parziale, nel senso che il legislatore del 2009,   ha stabilito che nei casi di crisi dell’impresa è comunque possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l’articolo 2112.c c

  Nuove  variazioni  ,poi ,risultano apportate  ,a decorrere  dal 12.8.2012 ,   dall’art.47 bis della  legge  n.134/12 ,di conversione del dec.legge n.83/12   che   consentono ,come per le imprese caratterizzate dalla cigs,di stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l’articolo 2112. c.c. , anche ai  casi di  impresa interessata da una dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e d’impresa caratterizzata dall’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
Premesso quanto sopra, si riporta  il testo  dell’art.47 attualmente vigente  , a seguito  delle modifiche ed  integrazioni  prima  evidenziate :

Articolo 47
Trasferimenti d’azienda

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati piu’ di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d’azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita’ produttive interessate, nonche’ ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l’obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente piu’ rappresentativi e puo’ essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare:

a) la data o la data proposta del trasferimento;

b) i motivi del programmato trasferimento d’azienda;

c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;

d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. (1)

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. (2)

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. (3)

4. Gli obblighi d’informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa   controllante.   La   mancata   trasmissione   da parte di quest’ultima   delle   informazioni   necessarie   non   giustifica l’inadempimento dei predetti obblighi. (4)

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività. (5)

b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; (7)

b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. (7)

5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attivita` non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo` altresi` prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante. (6)

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell’acquirente, dell’affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall’acquirente, dall’affittuario subentrante in un momento successivo al trasferimento d’azienda, non trova applicazione l’ articolo 2112 del codice civile.
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(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati piu` di quindici lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita` produttive interessate, nonche` alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo` essere effettuata per il tramite dell’associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L’informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d’azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.”

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l’alienante e l’acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell’acquirente o dell’alienante, dell’obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.”

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“3. I primi 3 commi dell’articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

“In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo` consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L’acquirente e` tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente”.”

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 18.02.2001, n. 18, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica:

“4. Ferma restando la facolta` dell’alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per se` motivo di licenziamento.”

(5) Il presente comma è stato inserito dall’art. 19-quater D.L. 25.09.2009, n. 135 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 20.11.2009, n. 166 (G.U. 24.11.2009, n. 274 – S.O. n. 215) con decorrenza dal 25.11.2009.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 19-quater  D.L. 25.09.2009, n. 135 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 20.11.2009, n. 166 (G.U. 24.11.2009, n. 274 – S.O. n. 215) con decorrenza dal 25.11.2009. Si riporta di seguito il testo previgente:

“5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unita` produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attivita` non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’ articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo` altresi` prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante. ”

(7) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 46-bis, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012.

 

TAR CALABRIA RICHIEDE PRONUNCIA CORTE COSTITUZIONALE SU NORMA LEGISLATIVA ESCLUDENTE AFFINI TERZO GRADO BENEFICIARI CONGEDO STRAORDINARIO ASSISTENZA FAMILIARI CONDIZIONI GRAVITA’

31/01/2013

Si riporta la sttostante ordinanza del TAR   della  Calabria relativa all’orgomento in oggetto_, secondo cui ,ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per violazione degli aricoli 2, 3, 29, 32, 118, comma 4, nonché 4 e 35 della Costituzione, dispone la ospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CALABRIA – Ordinanza 07 novembre 2012

Disabile – Affine entro il terzo grado convivente – Diritto al congedo straordinario per l’assistenza – Mancata previsione – Violazione di diritto fondamentale della persona – Lesione del diritto al lavoro, del principio di uguaglianza, di tutela della famiglia, tutela della salute e tutela del lavoratore – Lesione del principio di sussidiarietà. – Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 42, comma 5. – Costituzione, artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, comma quarto.

1. Con ricorso notificato in data 29 febbraio 2012 e depositato in data 21 marzo 2012 F. U., assistente capo di Polizia penitenziaria, in servizio presso la Casa circondariale di Palmi, impugnava sia il provvedimento prot. n. 652 del 19 gennaio 2012 di rigetto dell’istanza del 25 ottobre 2011, con la quale aveva chiesto di essere trasferito ai sensi della legge n. 104/1992 per poter assistere il proprio zio e protutore A. S., che il decreto n. 2/2012 con il quale in data 3 febbraio 2012 l’Ufficio dell’organizzazione, delle relazioni, del personale e della formazione del Ministero della giustizia aveva annullato ex tunc i provvedimenti n. 64/2011 e n. 92/2011, rispettivamente del 21 giugno 2011 e 9 agosto 2011, con i quali il ricorrente era stato collocato in congedo straordinario per assistenza a disabile in situazione di gravità per un totale di centoventi giorni (decorrenti rispettivamente dal 1° luglio 2011 per giorni sessanta e dal 30 agosto 2011 per ulteriori giorni sessanta).

Con lo stesso decreto n. 2/2012 era stata disposta nei confronti del F. la contestuale decadenza da ogni trattamento economico.

La domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 652 del 19 gennaio 2012 è stata definita con sentenza parziale.

Quanto alla restante parte del gravame, a sostegno del decreto n. 2/2012 il Direttore dell’ufficio evidenziava che, a seguito del riesame della documentazione prodotta dal dipendente, era emerso che il congiunto S. A. al quale era fornita l’assistenza, non era il padre, come dichiarato dallo stesso F. nella domanda di congedo, ma lo zio materno, nominato protutore con decreto del giudice tutelare del 5 settembre 1985, quando il dipendente era minorenne. Rilevava, dunque, sia la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa dall’interessato che la circostanza che lo zio non rientrava nel novero dei congiunti disabili per i quali l’art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede il beneficio del congedo straordinario a favore del lavoratore che con lui convive.

2. Avverso il predetto annullamento in autotutela insorgeva il dipendente, denunciandone l’illegittimità per errore di fatto, travisamento, eccesso di potere, difetto di motivazione, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

Evidenziava il ricorrente di aver perso il padre nel 1977, quando aveva solo quattro anni, e di aver conosciuto come unico padre il sig. S., marito della sorella della propria madre. Aggiungeva che poi, all’età di dodici anni, allorché era rimasto orfano anche della madre, la zia (poi deceduta, nel 1990) e lo zio erano stati nominati rispettivamente tutore e protutore, suo e di sua sorella, e che da allora gli zii avevano provveduto al mantenimento dei due nipoti, facendoli vivere nella loro casa (vd. certificazioni di famiglia in atti). Poi, dopo l’aggravarsi delle condizioni fisiche e l’accertamento della situazione di handicap, il sig. S. era andato a risiedere (nuovamente) col F. (nel frattempo coniugato con prole), nella sua abitazione di San Vito dei Normanni (Brindisi), anche per intervenute difficoltà nel rapporto con la nipote, con la quale aveva fino a quel momento vissuto.

Sulla base di tali circostanze di fatto egli sosteneva di non aver inteso dichiarare il falso, quanto piuttosto di aver utilizzato l’appellativo di «padre» e non di «zio» per un’abitudine basata su un reale e solido legame affettivo. D’altronde la diversità dei cognomi rendeva chiara la circostanza che l’ascendenza non fosse diretta e, quindi, non poteva esserci alcun intento di indurre in errore l’amministrazione.

Quanto al novero dei soggetti che possono usufruire del congedo straordinario, rilevava il ricorrente che la particolare figura di zio – padre, qui destinatario dell’assistenza, potrebbe farsi rientrare nell’ambito dei soggetti già individuati dall’art. 42, nel testo che risulta a seguito dei plurimi interventi additivi della Corte costituzionale. Peraltro, come segnalato dai servizi sociali nella relazione prot. n. 933/SS del 19 settembre 2011, egli «risulta essere l’unico referente familiare in grado di poter farsi carico dell’assistenza all’anziano zio». In subordine, eccepiva l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per violazione degli articoli 2, 3, 29 e 32 Cost.

3. Premesso che gli elementi evidenziati in ricorso inducono a propendere non per un falso, ma per un involontario errore materiale, indotto dalle particolari vicissitudini di vita del e (perdita del padre in tenerissima in età cd instaurazione di un rapporto filiale e di convivenza con la famiglia dello zio), il Tribunale ritiene che non meriti adesione la tesi del ricorrente, secondo cui dovrebbe essere accolta un’interpretazione estensiva della disposizione richiamata, tale da ricomprendere tra i soggetti che possono fruire del beneficio in questione, in assenza dei parenti o affini espressamente inclusi nel testo del citato comma 5, anche i nipoti conviventi (nella specie, affini di terzo grado in via collaterale).

Trattandosi, infatti, di un beneficio, che, seppure strettamente funzionale alla tutela della salute e della famiglia, determina una deroga rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro, le ipotesi contemplate dalla legge (incluse quelle riconosciute con pronunce additive dalla Corte costituzionale) devono considerarsi tassative, con la conseguenza che non si può *sic et simpliciter, attraverso una mera interpretazione estensiva, ammettere detto beneficio nei confronti di un ulteriore soggetto non previsto ex

lege.

4. Tuttavia ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per dubitare della legittimità costituzionale della norma in esame.

4.1. Segnatamente, si ravvisa la rilevanza, per il presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui si lamenta la violazione, ossia dell’art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 26 marzo 2001, n. 151, in quanto, come sopra rimarcato, la pretesa azionata dal ricorrente non può che essere esaminata in riferimento alla disposizione censurata che, così come è formulata e stante l’impossibilità di attribuirle un significato diverso e più lato, non gli consentirebbe di conseguire (rectius mantenere) il congedo parentale retribuito, espressamente previsto solo per il genitore, il fratello, il figlio ed il coniuge convivente, laddove il provvedimento impugnato si regge proprio sulla mancata inclusione del nipote (affine di terzo grado in via collaterale) nel novero dei lavoratori legittimati.

Occorre sin da subito precisare che la norma applicata al allorché sono stati accordati i periodi di congedo è formalmente diversa da quella in vigore al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.

Con decreto legislativo n. 18 luglio 2011, n. 119 (nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2011, n. 173) il comma 5 dell’art. 42, decreto legislativo n. 26 marzo 2001, n. 151, è stato, infatti, modificato e sono stati inseriti i commi 5-bis, ter, quater e quinquies.

A seguito di tali modifiche, il testo attuale del comma 5 è il seguente: «Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi».

Tuttavia, con riguardo ai soggetti legittimati a richiedere il congedo non sono state introdotte modificazioni rilevanti, essendosi il legislatore delegato limitato a recepire, riordinandoli, gli interventi additivi della Corte costituzionale sull’originario comma 5.

In presenza di tale quadro normativo, il ricorso, allo stato, dovrebbe essere rigettato, dal che consegue la rilevanza della prospettata questione di costituzionalità.

4.2. Ad avviso di questo giudice, sussiste, altresì, la non manifesta infondatezza della questione, in relazione agli articoli 2, 3, 4, 29, 32 e 35 Cost.

Come già riconosciuto dalla Corte costituzionale nella prima sentenza additiva sull’art. 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, «la tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno» (Corte costituzionale, 16 giugno 2005, n. 233), come quella in cui il disabile non può contare sull’assistenza dei parenti più prossimi.

Ancora più incisiva la lettura fornita nel 2007 dalla Corte che, riprendendo il precedente intervento correttivo, ha sottolineato che «il congedo straordinario retribuito si iscrive negli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell’assistenza della persona diversamente abile, evidenziando il rapporto di stretta c diretta correlazione di detto istituto con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia. Risulta, pertanto, evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione – ancorché sistematicamente collocata nell’ambito di un corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità – è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito» (Corte costituzionale, 8 maggio 2007, n. 158).

Da ultimo, la Corte, nel correggere ulteriormente il contenuto della disposizione, ha ribadito che la ratio dell’istituto «consiste essenzialmente nel favorire l’assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell’assicurare continuità nelle cure e nell’assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall’età e dalla condizione di figlio di quest’ultimo» (Corte costituzionale, 30 gennaio 2009, n. 19).

5. Tuttavia, la norma censurata, che pure ha sempre riconosciuto e valorizzato il ruolo sociale della famiglia, quale momento di collegamento fra la comunità più ampia e l’individuo, che così può mantenere e sviluppare la propria personalità, omette di considerare, in violazione degli articoli 2, 3, 29 e 32 Cost., altre situazioni che impediscono l’effettività dell’assistenza e dell’integrazione del disabile nell’ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze solidaristiche che l’istituto in questione è deputato a soddisfare.

5.1. In particolare, l’art. 32 Cost. fa assurgere il diritto alla salute, di cui si assume la tutela, a fondamentale diritto dell’individuo.

Detta tutela va intesa anche in senso propositivo ed attivo, quale approntamento di tutti gli strumenti possibili per consentire che la salute sia effettivamente protetta, sia a livello preventivo, per impedire che la stessa ne sia pregiudicata, sia in via successiva, quando sono insorte malattie, per rendere possibili le relative cure e l’assistenza più opportuna.

Quest’ultima, che nella specie assume puntuale rilievo, espressione dell’inderogabile dovere solidaristico scaturente dall’art. 2 Cost., costituisce un’importante forma di protezione e tutela, la quale deve essere garantita in modo diretto e, per quanto qui interessa, altresì in via indiretta, attraverso la rimozione degli ostacoli che altrimenti vi si frapporrebbero.

In tale ottica si muove proprio la disposizione primaria in esame che, mediante la concessione del congedo retribuito, rende possibile l’assistenza di persone affette da handicap gravi, debitamente accertati e certificati, da parte di altre, legate da un vincolo familiare, specificamente e tassativamente individuate, che svolgano attività lavorativa e che, in assenza dei congedi, non potrebbero invece provvedervi.

5.2. L’assistenza rappresenta anche una forma di tutela della famiglia, la cui rilevanza è pure di livello costituzionale, essendone riconosciuti i relativi diritti dall’art. 29 Cost., quale «società naturale».

nfatti, i soggetti ammessi a fruire del congedo sono tutti in rapporto di parentela o coniugati con la persona affetta da patologia grave ed inoltre tale assistenza permette al soggetto bisognoso di cure ed assistenza la sua più piena e duratura integrazione nell’ambito del nucleo familiare.

Dalla lettura combinata degli articoli 2, 29 e 32 Cost., ora passati in rassegna, emerge una legittimazione della famiglia nel suo insieme a divenire strumento di assistenza del disabile, legittimazione che deriva tanto dal dovere di solidarietà, che vincola comunitariamente ogni congiunto, quanto dal corrispondente diritto del singolo di provvedere all’assistenza materiale e morale degli altri membri, ed in particolare di quelli più deboli e non autosufficienti, secondo le proprie infungibili capacità.

L’art. 42, comma 5, decreto legislativo n. n. 151 del 2001, delimitando in modo rigido la sfera soggettiva d’intervento a favore del componente debole della famiglia, appare in contrasto con i menzionati articoli della Costituzione.

Esso, infatti, include attualmente nel novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito solo il coniuge, i genitori, il fratello ed il figlio convivente, ma non tiene conto di situazioni più variegate, nelle quali è pur sempre presente tanto la convivenza quanto un significativo vincolo familiare, dipendente da rapporti di grado meno intenso, come nel caso dell’affine di terzo grado in linea collaterale, situazioni ugualmente espressive di un legame atto a garantire al disabile l’assistenza di cui necessita ed a rinsaldare la funzione protettiva della famiglia nei confronti dell’individuo che vi appartiene.

5.3. Sussiste, inoltre, ad avviso del Collegio, la violazione dell’art. 118, comma 4, Cost.

La disposizione, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, aspira a potenziare il ruolo e l’attività dei sodalizi sociali, tra cui può senz’altro includersi la famiglia, che in presenza di determinate condizioni ed esigenze concrete, deve

operare, quale corpo intermedio, tra lo Stato e l’individuo.

Una lettura combinata dell’art. 29 con l’art. 118, comma 4, Cost., di più recente formulazione, deve indurre a valorizzare la famiglia non più soltanto in sé, come gruppo ristretto e isolatamente considerato (c.d. famiglia nucleare), ma come nucleo sociale, che si relaziona all’esterno, anche con le istituzioni pubbliche, e diviene strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l’assistenza sociale.

L’attuale stesura dell’art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fissando in modo rigoroso e restrittivo i soggetti lavoratori che possono fruire del congedo straordinario, frustra la prospettiva sussidiaria e dinamica, nella quale, con la modifica del Titolo V della Carta, si è andata inserendo a pieno titolo anche la famiglia.

5.4. Appaiono, altresì, violati, ad avviso del Tribunale, gli articoli 4 e 35 Cost., in quanto il congiunto del soggetto disabile, per poter garantire cure ed assistenza, è costretto a rinunciare alla propria attività lavorativa o a ridurne il numero di ore, o a sceglierne una diversa, che sia maggiormente compatibile.

5.5. Di fronte ad una posizione sostanzialmente identica di un congiunto convivente rispetto a quella degli altri soggetti già previsti dalla norma e ad una pari esigenza di tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave e di promozione della sua integrazione nella famiglia, la mancata inclusione di ulteriori ipotesi appare ingiustamente discriminatoria, in violazione dell’art. 3 Cost.

6. Per completezza, va ricordato che analoghi rilievi erano stati svolti dal Tribunale di Palermo con ordinanza 30 maggio 2008 in un caso assai simile, ove si cumulava un rapporto di affinità con un rapporto parafamiliare (si trattava di rapporto di affinità di terzo grado in via diretta ed il lavoratore era anche il tutore del minore disabile), ma la questione è stata dichiarata dalla Corte manifestamente inammissibile, perché prospettata con un petitum indeterminato e con la formulazione di questioni in termini di alternativa irrisolta e, dunque, in forma ancipite, senza operare una scelta tra le due soluzioni prospettate (Corte costituzionale, 2 aprile 2009, n. 98).

7. In conclusione il Tribunale ritiene che la norma vada emendata con la previsione di un principio, di chiusura, operante in via residuale, per il quale, in mancanza dei parenti e degli affini già annoverati nel testo, si consenta ad altro parente o affine convivente di fruire del congedo straordinario.

In via subordinata, si solleva la questione di costituzionalità limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio del congedo straordinario agli affini di terzo grado conviventi (ai quali peraltro è, invece, consentito fruire dei permessi ex art. 33, legge n. 104/1992).

Ciò premesso, questo Tribunale sospende il presente giudizio e solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 26 marzo 2001, n. 151, per violazione degli articoli 2, 3, 29, 32, 118, comma 4, nonché 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario; solo in via subordinata, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l’affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, debitamente accertata.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria;

Visto l’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per violazione degli aricoli 2, 3, 29, 32, 118, comma 4, nonché 4 e 35 della Costituzione, dispone la ospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e sulle spese di lite all’esito del promosso giudizio incidentale.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Provvedimento pubblicato nella G.U. della Corte Costituzionale 30 gennaio 2013, n. 5.

CHIARIMENTI INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2012/13 INCENTIVI ASSUNZIONI DISABILI

31/01/2013

.Si riporta il comunicato dell’INAIL n.699.13  del  30 gennaio 2013,  relativo  all’argomento di cui al titolo.

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Si fa seguito alla nota prot. 301 del 15 gennaio u.s.(NOTA 1), nella quale sono state fornite indicazioni in ordine alle riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2012/2013, per specificare, relativamente agli incentivi per l’inserimento lavorativo dei disabili, che la riduzione del 50% (codice 106) è fruibile solo in sede di regolazione 2012, mentre la riduzione del 100% (codice 108) è applicabile sia alla regolazione 2012 che alla rata 2013.

Infatti, fermo restando il requisito della stipula della convenzione tra il datore di lavoro ed il competente ufficio del lavoro entro il 31 dicembre 2007 (NOTA 2), la fiscalizzazione parziale è cessata al 31 dicembre 2012 per la conclusione del quinquennio agevolativo, mentre per quella totale il beneficio potrà essere fruito sino al 31 dicembre 2015 (NOTA 3).

Note:

1- Nota prot. 301 del 15/01/2013 della Direzione Centrale Rischi e della Direzione Centrale Settore Navigazione avente ad oggetto “Autoliquidazione 2012/2013. Riduzioni contributive, misura dell’addizionale fondo amianto, tasso di rateazione” pubblicata sul sito dell’Istituto (www.inail.it – Normativa ed atti ufficiali – Banca dati normativa – Istruzioni operative 2013).

2- Articolo 11 della legge 23/3/1999, n. 68.

3- L’articolo 13 della legge 23/3/1999, n. 68, nel testo previgente alla modifica operata dall’articolo 1, comma 37, della legge 24/12/2007, n. 247, prevedeva la riduzione contributiva nella misura del 100% per la durata massima di otto anni e nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni.

RISULTATI 2012 E PROGRAMMI 2013 ATTIVITA’ VIGILANZA MINISTERO LAVORO

31/01/2013

 Il ministero del Lavoro  ha presentato il Rapporto dell’attività 2012 e la programmazione per l’anno 2013  sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale, redatto ai sensi dell’art. 20 della Convenzione OIL C81 dell’11 luglio 1947.

Obiettivo del rapporto è fornire una rappresentazione dell’attività di vigilanza svolta nel 2012 dal personale ispettivo del Ministero e – relativamente ai risultati complessivi – dal personale dell’INPS e dell’INAIL, cercando di evidenziare come questi ultimi siano strettamente correlati con la realtà economico sociale che contraddistingue il territorio nazionale, anche in considerazione della perdurante crisi economica e del conseguente rallentamento dell’attività imprenditoriale, che hanno reso indispensabile perseguire la scelta, già compiuta negli anni precedenti, di investire su un’azione di vigilanza fortemente selettiva e qualitativa, mirata al contrasto ai fenomeni di irregolarità sostanziale allo scopo di realizzare un’effettiva tutela delle condizioni dei lavoratori.

Nel corso della riunione della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, che si è svolta il 23 gennaio alla presenza del Ministro Fornero, sono stati esaminati i dati del Rapporto 2012 ed è stata definita la programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno 2013.

Rapporto annuale attività di vigilanza 2012  linkhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E45EFA51-8217-4CBD-B52B-D0A77E9F8F76/0/Rapporto_annuale_vigilanza_2012.pdf
Documento di programmazione dell’attività di vigilanza – anno 2013  linkhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7A0A7C2A-0B66-4B91-A4AB-3308CBD3556D/0/Documento_programmazione_vigilanza_2013.pdf

SENTENZA CASSAZIONE :RAPPORTO TRA LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA E PROCEDIENTO PENALE FUORI AMBITO LAVORATIVO SRIVO

31/01/2013

Si richiama l’attenzione sulla sottostante sentenza 30 gennaio 2013, n. 2168 con cui la Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa senza preavviso – in relazione al procedimento penale al di fuori dell’ambito lavorativo a carico di un dipendente

Svolgimento del processo

Di D. A. ha impugnato il licenziamento senza preavviso intimatogli in data 16.5.03 da Poste Italiane in base alla contestazione con cui gli era stato ascritto di essere stato riconosciuto colpevole, con sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato del delitto continuato di cui agli artt. 609 bis e 609 septies, comma 4 n. 2, c.p.perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, abusando della qualità di responsabile della comunità religiosa della Chiesa cattolica “Santa Maria del Buon Cammino” e comunque con violenza consistita in azioni rapide e insidiose tale da superare la contraria volontà delle parti lese, costringeva le predette a subire atti sessuali…”, fatti per i quali era state condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. I medesimi fatti, aventi rilevanza non solo penale ma anche disciplinare, riflettendosi indirettamente sul rapporto di lavoro, integravano gravissima violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2015 c.c., espressamente richiamati dall’art. 51 c.c.n.l. dell’11.1.2001.

Il lavoratore aveva dedotto l’illegittimità del provvedimento espulsivo in primo luogo perché ì fatti oggetto del procedimento penale non potevano considerarsi provati in quanto l’accusa si basava solo sulle dichiarazioni rese dalle due presunte parti lese, non suffragate da alcun elemento di prova e di scarsa attendibilità in considerazione del contesto di abbandono e di degrado socio-culturale in cui vivevano i due dichiaranti, né tali fatti potevano considerarsi accertati in sede penale, in quanto il relativo procedimento era stato definito con sentenza di patteggiamento, la quale non implicava alcuna affermazione di responsabilità; in secondo luogo, perché non poteva affermarsi che i fatti addebitati rivestissero quel carattere di grave negazione degli elementi del rapporto o integrassero una giusta causa di recesso, considerato che le mansioni espletate – dì coordinatore di una squadra di circa 27 portalettere – non implicavano contatti con terzi e con il pubblico e venivano espletate esclusivamente all’interno dell’azienda, né avevano alcuna relazione con l’episodio oggetto del procedimento penale, il quale aveva comunque carattere isolato, sicché dal medesimo non poteva desumersi una “mancanza di rettitudine” o una inaffidabilità definitiva all’espletamento delle mansioni ovvero una lesione dell’immagine dell’azienda postale, i cui equilibri interni non potevano essere stati turbati dalla particolare vicenda; infine, perché la sanzione comminata era sproporzionata rispetto ai fatti addebitati, tenuto conto dell’assenza di precedenti disciplinari e del carattere eccezionale dell’episodio, avvenuto al di fuori dell’ambito lavorativo.

La domanda veniva respinta sia in primo grado che in appello.

La sentenza emessa il 1° luglio 2008 dalla Corte di appello di Napoli, è ora impugnata dal D. che ne chiede la cassazione articolando cinque motivi, accompagnati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., cui resiste con controricorso la società Poste Italiane, che ha anch’essa depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione dei principi di diritto contenuti negli artt. 1 e 6, comma 1 e 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché degli artt. 2,3,24 e 111 Cost. per erronea e falsa applicazione degli artt. 101, 115 e 116 cod., proc. civ. e dell’art. 2797 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Il ricorrente formula quesito di diritto con cui chiede a questa Corte se le sommarie informazioni testimoniali raccolte riassuntivamente a verbale nella fase preliminare di un processo penale senza alcun contraddittorio e in assenza del difensore di un imputato che ha ripetutamente negato i fatti, articolando anche una prova del contrario, possano essere da sole assunte in sede civile, senza violare il diritto di difesa e le regole del giusto processo, come prove del commesso reato, per il solo fatto che l’imputato abbia patteggiato la pena o se ciò violi i principi espressi dagli artt. 1 e 6, commi 1 e 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali nonché art. 2,3 e 24 della Carta costituzionale e le disposizioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2729 ce. anche in relazione al mancato prudente apprezzamento del giudice, con conseguente nullità della sentenza. Si chiede, inoltre, se il giudice civile, vincolato al sistema normativo delle prove in forza di quanto disposte dall’art. Ili della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, allorché debba procedere ad un autonomo accertamento con pienezza di cognizione, possa limitarsi, a tale scopo, al semplice riesame del materiale indiziario raccolto in altro processo o se non sia invece obbligato, oltre allo specifico interrogatorio della parte sui fatti contestati, ad ammettere in ordine agli stessi fatti una prova con le garanzie del contraddittorio, in mancanza del quale la sentenza deve ritenersi nulla.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1 e 6 della C.e.d.u. e artt. 2,3,24 e 111 Cost., in connessione agli artt. 101 cod. proc. civ., 445 cod. proc. pen., chiedendo a questa Corte se la richiesta di patteggiamento e la conseguente sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. implicano sempre per l’imputato un riconoscimento di responsabilità per i fatti contestatigli, tale che essa sentenza possa essere assunta come indiscutibile elemento di prova, da equiparare a confessione di responsabilità dei fatti stessi, nel conseguente processo civile o se invece non debba essere equiparata a un semplice indizio che richiede ulteriori accertamenti probatori in sede civile, ove i fatti contestati non siano stati assunti nel processo penale con le garanzie di legge e nel rispetto del contraddittorio, essendo rimasto integro il suo diritto di difesa e nel rispetto, per quanto attiene alle ipotesi di licenziamento per giusta causa e/c giustificato motivo soggettivo, alle regole sulla prova fissate dalla legge n. 604/66.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge per erronea interpretazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., oltre che vizio logico di motivazione. Il relativo quesito di diritto chiede di stabilire se integri la violazione del combinato disposto di tali norme l’ipotesi in cui il giudice, fondando la sentenza su dichiarazioni rese da partì lese minorenni, non abbia provveduto alla disamina delle dette dichiarazioni ponendo in essere un controllo particolarmente rigoroso, più severo rispetto ad un generico vaglio di credibilità dei testimoni, previa ricostruzione della personalità e della psicologia dei minori e dell’ambiente sociale nel quale sono maturate le accuse e dopo avere condotto un accurato esame, motivando circa 1’insussistenza di ogni possibile nei limiti del ragionevole – ipotesi contraria alla credibilità delle affermazioni svolgendo; altresì tutte le necessarie indagini al fine di accertarne la veridicità. Si chiede ulteriormente a questa Corte se, in funzione del prudente apprezzamento cui il giudice è tenuto, in ipotesi di minore imputato per abuso sessuale su altro – minore, debba considerarsi logicamente sospetta di credibilità, perché effettuata a tutela di un proprio interesse, la dichiarazione del minore di avere recentemente subito a sua volta violenza sessuale che lo abbia indotto al comportamento di cui è stato imputato, allorché risulti che lo stesso ha subito molestie in famiglia fin dalla più tenera età e se in caso di difforme valutazione non sia venuta meno per il giudice la possibilità di giudicare tra diverse possibili scelte decisionali.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 54 del c.c.n.l. di categoria, nonché degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366, 1371 e 1374 cod. civ. e art. 445 cod. proc. civ., chiedendo a questa Corte se, in mancanza di un positivo accertamento della veridicità del fatto reato che ha portato alla sentenza di patteggiamento, l’art. 54 del contratto collettivo di categoria dell’11 gennaio 2001 possa essere interpretato nel senso che consenta sempre il licenziamento del dipendente per il solo fatto che egli abbia patteggiato la pena o se, invece, una tale interpretazione non sia in contrasto, per effetto di quanto previste dall’art. 1374 cod. civ., con il disposto imperativo dell’art. 445 cod. proc. civ.

Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 2119 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., chiedendo se possono essere assunti a fondamento di una giusta causa di licenziamento i comportamenti costituenti oggetto di indagine preliminare in un processo conclusosi con sentenza di patteggiamento, senza che gli stessi siano stati prima accertati e confermati in sede civile. Il ricorso è destituito dì fondamento.

Nella sentenza 18 dicembre 2009 n. 336 la Corte Costituzionale ha affermato che la circostanza che l’imputato, nello stipulare l’accordo sul rito e sul merito della regiudicanda penale, accetti una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità. Nel richiamare la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 29 novembre 2005, n. 17781/06, ha osservato che con tale pronuncia, all’esito di una diffusa analisi delle mutazioni subite dall’istituto del patteggiamento, le S.U. sono “pervenute alla conclusione di ritenere che, pur non potendosi affermare che quei mutamenti abbiano condotto ad un «processo di vera e propria identificazione tra i due tipi dì pronuncia», gli stessi stanno comunque «univocamente a significare che il regime della equiparazione, …, non consente di rifuggire dall’applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse». Spetta dunque al legislatore, in questa prospettiva, prescegliere, nei confini che contraddistinguono il normale esercizio della discrezionalità legislativa, quali siano gli effetti che – in deroga al principio “dì sistema” che parifica le due sentenze diversificano, fra loro, la sentenza di condanna pronunciata all’esito del patteggiamento rispetto alla condanna pronunciata all’esito del giudizio ordinario”, la Corte costituzionale ha quindi evidenziato l’erroneità della tesi di chi voglia “ritenere che gli effetti del patteggiamento debbano “ontologicamente” differenziarsi da quelli della sentenza ordinaria, salvo le deroghe – espressamente previste – che “assimilino” le conseguenze derivanti dai due tipi di pronunce” (sent. cit.). Ha pure affermato, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. che “la scelta del patteggiamento, rappresenta un diritto per l’imputato – espressivo, esso stesso del più generale diritto di difesa (…) -, al quale si accompagna la naturale accettazione di tutti gli effetti – evidentemente, sia favorevoli che sfavorevoli – che il legislatore ha tassativamente tracciato come elementi coessenziali all’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero ed assentito dalla positiva valutazione del giudice. (….) La circostanza, invero, che l’imputato, nello stipulare l’accordo sul rito e sul merito della regiudicanda, “accetti” una determinata condanna penale, chiedendone o consentendone l’applicazione, sta infatti univocamente a significare che l’imputato medesimo ha ritenuto, a quei fini, di non contestare “il fatto” e la propria “responsabilità”” (sent. cit.).

Deve dunque affermarsi che anche la scelta del patteggiamento costituisca essa stessa esercizio del diritto di difesa, da cui consegue che è radicalmente da escludersi che le conseguenze di ordine processuale e sostanziale indotte da tale scelta costituiscano al contempo lesione del diritto di difesa.

Quanto alla valenza probatoria della sentenza di patteggiamento nel giudizio disciplinare, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (v. tra le più recenti, Cass. n.15889 del 2011). Detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio dì responsabilità in sede civile (Cass. civ., 21 marzo 2003, n. 4193; nello stesso senso, 10 novembre 1998, n. 11301; 24 febbraio 2001, n. 2724; 19 dicembre 2003, n. 19505; 5 maggio 2005, n. 9358; 30 settembre 2005, n. 19251; 26 ottobre 2005, n. 20765).

Benché la sentenza pronunciata a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., non sia tecnicamente configurabile come una sentenza di condanna, anche se è a questa equiparata a determinati fini, tuttavia, nell’ipotesi in cui una disposizione di un contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato, ben può il giudice di merito, nell’interpretare la volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nell’usare l’espressione “sentenza di condanna”, si siano ispirati al comune sentire che a questa associa la sentenza c.d. “di patteggiamento” ex art. 444 cod. proc. pen., atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l’accusa dell’onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena (Cass. n.9458 del 2010; Cass. n. 7866 del 2008).

Qualora il contratto collettivo di lavoro preveda l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento nell’ipotesi di “condanna” del dipendente, l’irrogazione della sanzione medesima non è preclusa dall’assenza di una sentenza penale passata in cosa giudicata, ed è per converse sufficiente che nei confronti del dipendente sia stata pronunciata sentenza che disciplina l’applicazione della pena su richiesta delle parti (ed. patteggiamento), ex art. 444 cod. proc. pen. (v. Cass. n. 4060 del 2011, emessa in fattispecie in cui era stata applicata la sanzione espulsiva ai sensi dell’art. 54 del c.c.n.l., di un impiegato postale che aveva “patteggiato” la pena; cfr. pure Cass. n. 12804 del 1999, n. 10318 del 2002) .

Alla stregua di tali principi, le censure che involgono questioni di diritto circa la prova del fatti ascritti, sono del tutto infondate, potendosi così riassumere i principi qui espressi.

In sede civile può legittimamente attribuirsi piena efficacia probatoria alla sentenza di patteggiamento, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l’applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità, dovendo invece il giudice civile – nel caso in cui non intenda attribuire tale efficacia alla sentenza di patteggiamento – spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.

Quando, come nel caso dell’art. 54 del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di Poste Italiane dell’11 gennaio 2001, le parti collettive abbiano previsto 1 ‘ applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento nell’ipotesi di “condanna” del dipendente, è sufficiente che nei confronti del lavoratore sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., dovendo ritenersi che le parti contrattuali abbiano voluto – con tale previsione – dare rilievo anche al caso in cui l’imputato non nega la propria responsabilità ed esonera l’accusa dall’onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena.

La questione posta con i quesiti riguardanti la possibilità di assumere come elementi di prova nel giudizio civile le sommarie informazioni assunte in sede di indagini preliminari è anch’essa infondata.

Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come è avvenuto nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. n. 22020 del 2007) . Nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il sue convincimento sulle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento ove il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 132 del 2008).

Si evince dalla sentenza impugnata che il materiale probatorio raccolto nel procedimento penale era state – ritualmente acquisito” nel giudizio civile per effetto del provvedimento adottato dal Tribunale, “non oggetto di contestazione alcuna ad opera delle parti” le quali ebbero la “facoltà di esaminare la relativa documentazione e di estrarne copia”. Il giudice di appello ha dunque affermato che era stato “pienamente garantito il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio” con riguardo alla acquisizione agli atti di tali elementi di prova né specifica il ricorrente quali e in che occasione fossero state da lui richieste nel giudizio civile le prove di cui lamenta la mancata ammissione, conseguendone la inammissibilità della relativa censura in ragione del principio di autosufficienza che con nota il ricorso per cassazione il quale deve consentire alla corte di valutare la decisività delle prove in questione sulla sola base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. N. 17915 del 2010, n. 6023 del 2009, n. 13085 del 2007).

La censura secondo cui la Corte di appello avrebbe violato i principi di diritto di cui agli artt. 115, 116 cod. proc. Civ. e art. 2697 cod. Civ. Non è fondata, atteso che gli elementi di prova utilizzati dal giudice per la formazione del proprio convincimento – tutti legittimamente acquisiti al giudizio civile – sono stati motivatamente valutati e raccordati tra loro secondo un ordine logico nemmeno specificamente censurato dal ricorrente.

Il giudice del merito ha esaminato in dettaglio le risultanze delle indagini preliminari ed ha altresì ritenuto non plausibile la spiegazione data dal D. alla sua rinuncia a contestare i fatti ascrittigli in sede penale; ha ritenuto rilevanti le dichiarazioni dei testi sentiti nel corso delle indagini ed è giunto così alla conclusione che gli elementi raccolti fossero sufficientemente precisi e concordanti, univocamente convergenti nella dimostrazione dei gravi fatti oggetto dell’ imputazione; ha osservato che tutte questo comportava la violazione dei doveri fondamentali scaturenti dal rapporto di lavoro e legittimava il recesso senza preavviso.

Il giudice di merito ha dunque coordinato e valutato tutti gli elementi ritualmente acquisiti al processo per concludere che i fatti, per il “forte disvalore sociale” che li connotava, erano “indubbiamente idonei ad avere negativi riflessi sull’immagine dell’Azienda, tra l’altro titolare di un servizio pubblico capillarmente diffuso e sulla fiducia della clientela nella correttezza dei suoi dipendenti, tante più ove si consideri il notevole rilievo dato alla vicenda dagli organi di stampa, taluni dei quali anche a diffusione nazionale, i cui articoli hanno dato particolare risalto alla qualità di dipendente delle Poste del Di D.”. Ha osservato che il Di D., in quanto coordinatore di circa trenta unità addette al recapito, aveva una posizione di responsabilità e preminenza rispetto ai componenti della squadra e proprio in relazione a tali funzioni assumeva rilievo il fatto che le condotte poste in essere fossero connotate da un “abuso delle funzioni di guida e responsabilità connesse alla veste di capo della comunità religiosa”.

In tema dì valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 14267 del 2006; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004 n. 2707).

Nell’iter logico suddetto non si evidenza alcuna aporia, né incongruenza; la sentenza, ampiamente e logicamente argomentata, risulta immune da qualsiasi vizio motivazionale.

L’ultimo motivo di impugnazione è inammissibile in quanto, contestando apparentemente la definizione della giusta causa prospetta una questione che, ancora una volta, concerne la valutazione e l’apprezzamento delle prove, contestandosi che i fatti la cui conoscenza sia stata acquisita in sede di indagine preliminare possano essere assunti a fondamento di una giusta causa di licenziamento.

Il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

INDICAZIONI INPS SU INDENNITA’ MATERNITA ‘ LAVORATRICI/TORI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA PER ADOZIONE ED AFFIDAMENTO

31/01/2013

-Il sottoriportato  Messaggio 30 gennaio 2013, n. 1785 dell’Inps concerne l’estensione per le lavoratrici/lavoratori iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995, del periodo di spettanza dell’indennità di maternità/paternità da tre a cinque mesi nei casi di adozione ed affidamento preadottivo, in forza di sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012 e pubblicata in G.U. 22 novembre 2012.

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In data 19.11.2012 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 257 allegata al presente messaggio, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi”.

Pertanto, a seguito di questa sentenza, alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n. 23484 del 4 aprile 2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.

Tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Le istruzioni contenute nel presente messaggio vanno ad integrare il contenuto della circolare 137 del 21 dicembre 2007, relativa al congedo di maternità in caso di adozione ed affidamento preadottivo, con riferimento alla durata del periodo indennizzabile.

IMPORTI MASSIMI ANNO 2013 PER AMMORTIZZATORI SOCIALI ED ASSEGNO LSU

30/01/2013

L’argomento di cui al titolo è previsto dalla circolasre Inps n.14 del 30.gennaio 2013 ,in cui appunto sono riportati gli importi massimi da erogare  ai lavorartori cje nel corso del 2013 cominciano a benerficiare  dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI / Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili.

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  1. Premessa

L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

 

  2. Trattamenti di integrazione salariale.

 Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451 e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

 

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento:

 

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21 Basso 959,22 903,20
Superiore a 2.075,21 Alto 1.152,90 1.085,57

 

 Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

 

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21 Basso 1.151,06 1.083,84
Superiore a 2075,21 Alto 1.383,48    1.302,68

 

 

3. Indennità di mobilità

 Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

 Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

 

Indennità di mobilità
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21 Basso 959,22 903,20
Superiore a 2.075,21 Alto 1.152,90 1.085,57

 

4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3,  della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

 Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale  di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2013, in: euro 627,17 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 590,54.

 5. Indennità di disoccupazione  ASpI e mini-ASpI e mini-ASpI 2012

 L’ importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n.41 del 1986, è pari, per il 2013, ad euro 1.152,90.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n.92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento, come già indicato nella circolare n.142 del 18/12/2012, è pari, per il 2013, ad euro 1.180,00.

 Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”, da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 del 8/2/2012 (euro 931,28 ed euro 1.119,32).

 6. Indennità di disoccupazione agricola

 Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali,  da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2012, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 dell’ 8/2/2012 (pari ad euro 931,28 ed euro 1.119,32).

 7. Assegno per attività socialmente utili

 L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, ad euro 572,68. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.

 Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tali prestazioni non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

Il Direttore Generale

SCHEDA CONOSCITIVA DPCM INCREMENTO PRODUTTIVITA E DETASSAZIONE ANNO 2013

30/01/2013

Di seguito si evidenziano gli elementi conoscitivi ed operativi riguardanti il DPCM del 22 gennaio 2013  relativo all’incremento della produttivita’ aziendale ed alla detassazione del  reddito .

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 1, comma 481, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante proroga per il 2013 delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.,secondo cui:”  … la proroga, nel periodo dal  1°  gennaio  al  31  dicembre2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del
lavoro,  …    trova applicazione nel limite massimo  di  onere di 950 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400 milioni di  euro  per l’anno 2014.

  MISURA AGEVOLAZIONE

Nel  limite delle risorse disponibili  ,   le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività,sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

DISCIPLINA  COLLETTIVA  APPLICABILE

In materia di produttivita’ si dara’ attuazione alla previsione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ( ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda

SETTORE E REDDITO   DESTINATARI    AGEVOLAZIONE

L’imposta sostitutiva  del 10 %  trovera’  applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

LIMITE RETRIBUZIONE BENEFICIARE AGEVOLAZIONE

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che  potra’  beneficiare dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1. non  deve essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi.

NOZIONE RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA’

Ai fini dell’applicazione  della tassazione agevolata del 10 %, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane,nonche’  piano per lo   smaltimento  di quelle  arretrate ;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

 DEPOSITO CONTRATTI PRESSO DTL

Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui  al dpcm  e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione ( si ritiene trattarsi di termine non perentorio) , con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del   decreto.

RACCOLTA E MONITORAGGIO CONTRATTI

II Ministero del lavoro -Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro. provvedera’  alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati ai sensi del presente articolo.

CONFRONTO GOVERNO CON PARTI  SOCIALI

Entro il 30 novembre 2013 il Governo procede, anche sulla scorta di elementi risultanti dal monitoraggio di cui  sopra, a un confronto con le parti sociali, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all’applicazione dei contratti e all’effettiva idoneità delle previsioni   indicate  a conseguire gli obiettivi di incremento della produttività, anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia.

ORDINANZA TRIBUNALE ROMA RICORSO FIOM PROCEDURA MOBILITA’FIAT

30/01/2013

Si riporta il testo dell’Ordinanza del 22 gennaio 2013 con cui il tribunale di Roma  ha respinto il ricorso prodotto dalla FIOM  per attivita’ antisindacale avverso la procedura di mobilita’ attivata da Fabbrica Italia

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RILEVA quanto segue.

In ordine alla competenza, parte ricorrente agisce ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, il quale recita: “1 Le controversie in materia di discriminazione di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione art. 702 bis, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E’ competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.”

Trattasi di controversia avente ad oggetto una questione attinente ai rapporti di lavoro, questioni demandate – ex artt. 414 e 409 c.p.c. – al giudice del lavoro; deve, infatti, ritenersi che il rito (speciale) del lavoro si associ con il procedimento dettato dall’art. 702 bis c.p.c.

Considerato che il procedimento esperito ha carattere sommario, non appaiono applicabili le decadenze previste dall’art. 420 c.p.c. per spiegare intervento volontario.

Parte ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 4 bis del decreto legislativo n. 216 del 2003 (la cui rubrica è Protezione delle vittime) il quale recita: “La tutela giurisdizionale di cui all’articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento”.

Tale articolo corrisponde all’art. 11 della direttiva 78/2000/CE (recepita nell’ordinamento proprio attraverso il decreto legislativo n. 216) il quale prevede che “Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all’impresa o a un’azione legale volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento”.

Considerato che il provvedimento datoriale censurato da parte ricorrente (ossia l’avvio della procedura di consultazione ex legge n. 223 del 1991) è temporalmente ravvicinato e collegato all’azione giudiziale svolta, dalla medesima parte ricorrente, a favore dei propri iscritti in sede di assunzione presso la società convenuta, appare sussistere l’interesse ad agire del sindacato ricorrente a fronte di un comportamento datoriale che si presenta, astrattamente, quale reazione all’attività del sindacato ricorrente diretta a ripristinare una situazione di parità di trattamento. Appare, infatti, sussistere l’interesse delle parti a verificare l’esistenza di un comportamento pregiudizievole a danno dei soggetti discriminati ovvero di altre persone con conseguente sua rimozione dei suoi effetti giuridici.

In ordine alla legittimazione attiva – questione trattata da parte convenuta dopo il profilo della carenza di interesse ad agire – deve ritenersi che l’esegesi lessicale e sistematica degli artt. 4, 4 bis e 5 del decreto legislativo n. 216 consenta di riconoscere alle organizzazioni sindacali il potere di proporre la domanda così come prospettata.

Invero, va notato che l’art. 5 (che amplia la cerchia dei soggetti titolari del potere di agire per far accertare una discriminazione) – al pari dell’art. 4 bis – rinvia all’art. 4, consentendo di individuare in senso parallelo (cioè sia per le discriminazioni che per le successive reazioni illegittime) i medesimi soggetti legittimati a proporre tali azioni. Insomma, sia l’art. 5 che l’art. 4 bis rinviano e si innestano sul procedimento regolato dall’art. 4 che, cosi integrato, rappresenta il canovaccio al quale fare riferimento per gli atti discriminatori tutelati dal decreto legislativo in oggetto e per le successive ritorsioni.

A conforto di tale ricostruzione esegetica va notato, da una parte, che l’art. 4 bis è stato aggiunto al corpo normativo originario (si tratta, infatti, di novella legislativa del 2008 e appare pertanto corrispondente a corretta tecnica normativa il rinvio agli articoli già inseriti in tale corpo) e, dall’altra, che la negazione di una legittimazione attiva al sindacato in caso di ritorsione lascerebbe un vuoto di tutela (non rinvenendosi, nell’attuale ordinamento, seppur assai farraginoso in materia di discriminazioni, uno strumento analogo che consenta alle organizzazioni sindacali di sottoporre al giudice la valutazione di ritorsioni successive ad accertate discriminazioni).

Deve, pertanto, riconoscersi la legittimazione attiva del sindacato ricorrente ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 216 essendo stata prospettata una discriminazione collettiva diretta nei confronti di lavoratori non individuabili in modo diretto ed immediato.

Per converso, non appare ricorrere il medesimo presupposto nei confronti dei lavoratori intervenienti, non essendo essi i destinatari della comunicazione (di avvio della procedura ex legge n. 223 del 1991) dedotta dal sindacato ricorrente quale reazione illegittima alla (giudizialmente) accertata discriminazione compiuta a loro danno. Come, infatti, previsto dal combinato disposto degli artt 4 bis e 5 del decreto legislativo n. 216, la legittimazione attiva spetta o ai destinatari del denunciato comportamento pregiudizievole ovvero alle organizzazioni sindacali (in sostituzione o a sostegno della persona lesa, ex art. 5, comma 1, ovvero, come invocato da parte ricorrente, in caso di reazione diretta a soggetti non individuabili, ex art. 5, comma 2).

Nel merito, va preliminarmente osservato che nelle “convinzioni personali” con riguardo alle quali non sono ammesse né discriminazioni né ritorsioni rientra, altresì, l’affiliazione sindacale. L’ampio riferimento contenuto negli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 216 consente, infatti, di ricomprendere anche la discriminazione sindacale e quella politica, che testualmente non appaiono richiamate nell’elencazione fornita dall’art. 1. Può, invero, ritenersi che l’art. 4 del decreto legislativo n. 216 (come l’articolo simmetrico del decreto legislativo n. 215 del 2003) segni il punto più avanzato dello sviluppo normativo in materia di repressione di atti di discriminazione sì da consentire di ritenere che, in materia di lavoro, rappresenti la fattispecie generale di procedimento rispetto alle ulteriori fattispecie relative alla discriminazione di genere e alla discriminazione sindacale che ridondi in condotta antisindacale (di cui alla legge n. 300 del 1979).

Ebbene, dalla documentazione acquisita emerge che:

in data 29.12.2010 è stato stipulato un accordo tra FIAT s.p.a. e FIM CISL, UILM UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici (non sottoscritto da FIOM CGIL) per l’assunzione graduale del personale FIAT (pari a 4367 dipendenti) presso la nuova società Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a. (impegno ribadito nel contratto collettivo di 2° livello stipulato il 17.2.2011);

in data 16.6.2011 la FIAT avviava una procedura di CIGS per la preventiva cessazione dell’intera attività svolta presso lo stabilimento di Pomigliano, della durata di 24 mesi, con previsione, per la società convenuta, del “riassorbimento del personale eccedente, in relazione alla salita produttiva del modello Nuova Panda e all’andamento del mercato e comunque in misura di almeno il 40% nel periodo dal 15.7.2011 al 14.7.2012”;

sin dal mese di marzo 2011 sono iniziate le assunzioni presso la società convenuta, arrivate al numero di 2.071 (ossia al 40%) all’inizio di giugno 2011, ossia prima del termine finale previsto per luglio 2012 dagli accordi conclusi dalle parti sociali;

il 21 giugno 2012 il Tribunale di Roma ha rinvenuto una discriminazione commessa a carico dei dipendenti iscritti alla FIOM all’atto delle assunzioni presso la società convenuta ed ha ordinato alla stessa società di assumere 145 lavoratori iscritti alla FIOM (mantenendo, per le assunzioni future, la percentuale dell’8,75% a favore di tali iscritti);

il 9 ottobre 2012 la Corte di appello di Roma, in sede di impugnazione dell’ordinanza innanzi indicata, ha ordinato alla società convenuta di assumere, entro 180 giorni, 126 lavoratori affiliati alla FIOM (da individuarsi in base all’elenco nominativo da far pervenire entro 30 giorni alla società) nonché 19 lavoratori nominativamente individuati quali affiliati FIOM e parti in causa;

il 31 ottobre 2012 la società ha inviato comunicazione di avvio del procedimento per licenziamento collettivo di 19 dipendenti, illustrando i motivi a base della determinazione datoriale;

il 27 novembre 2012 la società ha assunto i 19 dipendenti individuati nominalmente dall’ordinanza della Corte di appello;

la società ha acceduto, per 48 giorni con decorrenza dalla fine di agosto 2012 a dicembre dello stesso anno, alla CIGO (cfr. comunicazioni in atti).

In particolare, la comunicazione datoriale del 31 ottobre 2012 espone che:

– l’organico della società è pari a 2146 dipendenti, di cui 1945 operai, organizzati su due turni giornalieri per cinque giorni a settimana; “la pesante perdurante crisi del mercato europeo e italiano degli autoveicoli, documentata in modo ufficiale dai dati relativi alle immatricolazioni dei veicoli nuovi ampiamente diffusi dalle notizie stampa ( che nei primi nove mesi del 2012 ha registrato nel mercato italiano un calo di oltre il 20% e nel mercato europeo un calo di oltre il 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e che potranno essere ulteriormente illustrati in sede di esame congiunto previsto dalla presente procedura, ha condotto la società esponente a valutare come idoneo e più che adeguato alle esigenze di impresa, conseguenti all’attuale andamento negativo del mercato, l’organico raggiunto per effetto delle assunzioni operate sino a giugno 2012”;

– a conforto della correttezza delle valutazioni effettuate dalla società esponente depone il fatto che la stessa, a partire dall’agosto del corrente anno, per far fronte a un calo temporaneo della domanda conseguente alla congiuntura economica recessiva, si è trovata e si trova nella necessità di richiedere periodicamente l’intervento della CIGO come strumento per adeguare i flussi produttivi dello stabilimento alla riduzione dei volumi normalmente realizzabili con l’attuale organico;

– per effetto dell’esecuzione dell’ordine giudiziale ordinanza della Corte di appello si determinerà quindi entro il 28.11.2012 un incremento di organico che, in considerazione della complessiva situazione come sopra descritta, implicherà a tale momento, rispetto alle effettive esigenze di lavoro e di attività, una sopravvenuta eccedenza strutturale di un corrispondente numero di dipendenti inquadrati nella categoria operaia di 5° Gruppo professionale e di 4° Gruppo professionale-seconda fascia ai sensi del CCSL applicato”;

– “lo stabilimento ha raggiunto un assetto stabile a 2 turni; tale assetto determina l’impossibilità di un ulteriore aumento di presenze in turno per saturazione tecnologica ed organizzativa delle linee di lavorazione; peraltro l’attuale struttura organizzativa risulta già parzialmente sovradimensionata rispetto all’attuale andamento di mercato, fortemente recessivo, come dimostrato dal citato ricorso alla CIGO;

– non sono presenti in azienda rapporti di lavoro in regime di somministrazione o a tempo determinato;

– il modello industriale attuato attraverso il contratto di rete 2.3.2011 individua in modo specifico le frasi produttive rimesse alla competenza della società esponente e dunque non vi sono margini per incrementare attività e servizi;

– la già evidenziata fase di recessione del mercato veicolistico rende dunque inevitabile il ricorso alla riduzione del personale e neppure consente di ridimensionare quantitativamente l’eccedenza strutturale, pena la venerazione dei principi di legge che presiedono all’intervento, e quindi alla concedibilità, del trattamento di CIGO, avuto riguardo alla causa integrabile”; – il personale eccedente è, pertanto, individuabile in 18 dipendenti del 5° Gruppo professionale (Gruppo composto complessivamente da 1583 lavoratori) e in 1 dipendente del 4° Gruppo professionale-seconda fascia (composto da 143 lavoratori).

Il 14 gennaio 2013 si è conclusa la procedura di consultazione ex artt. 24 (4 e 5) legge n. 223 del 1991 con tutte le organizzazioni sindacali (FIM CISL, UILM UIL, FISMIC, UGL METALMECCANICI) e le rappresentanze sindacali aziendali.

In particolare, il verbale redatto in sede amministrativa, rileva che è stato registrato un “andamento consuntivo della domanda di mercato decisamente ridotto rispetto alle previsioni e una prospettiva di ripresa dello stesso che non è ipotizzabile prima del 2014” nonché da atto che: “All’esito dell’odierno incontro: le OO.SS. e le RSA alla luce dell’obiettivo previsto nell’accordo del 6 luglio 2011 in ordine alla completa ricollocazione di tutti i dipendenti in forza in FGA, riconoscono, in questa fase temporale in base agli attuali livelli produttivi, l’oggettiva sussistenza delle eccedenze di personale rappresentate da parte aziendale nell’ambito della procedura in argomento; le OO.SS. e le RSA, ribadendo la validità ed efficacia degli accordi di cui in premessa /in particolare 6.7.2011 relativo all’attuazione del piano industriale presentato il 30.3.2010 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che prevedeva investimenti complessivi per 800 milioni di euro per la realizzazione e l’avvio della produzione del modello di autovettura Nuova Panda] in ordine al completo riassorbimento del personale attualmente in CIGS, tenuto conto che l’eventuale applicazione dei criteri di scelta legali comporterebbero l’individuazione, quali soggetti da licenziare, dei dipendenti con minore anzianità di servizio presso Fabbrica Italia Pomigliano s.p.a. e considerato che la limitata anzianità di servizio determinerebbe per i suddetti lavoratori l’impossibilità di accedere all’indennità di mobilità conseguente al licenziamento, o ad altro ammortizzatore sociale, esprimono per questi motivi parere negativo alle risoluzioni del rapporto di lavoro; stante quanto sopra, le OO.SS. e le RSA chiedono all’azienda di individuare soluzioni alternative che consentano la gestione condivisa delle eccedenze di personale.

Nel medesimo giorno si è concluso il parallelo e distinto tavolo di trattazione tenuto dalla società convenuta con la FIOM CGIL.

Ebbene, come emerge dalla sintetica disamina degli accordi sindacali stipulati tra la società convenuta e tutte le OO.SS. (esclusa la FIOM) nonché dalla illustrazione degli eventi descritti, la società convenuta si era impegnata ad assumere almeno il 40% del personale ex FIAT entro luglio 2012, organico ritenuto – dalle parti sociali – adeguato al processo produttivo da avviare presso lo stabilimento (ossia la produzione della Nuova Panda), salvo successivi ed auspicabili incrementi dell’organico in base all’andamento del mercato automobilistico.

La società ha onorato gli impegni presi, procedendo ad assunzioni sino a tutto giugno 2012.

I provvedimenti giudiziali del Tribunale di Roma e della Corte di appello di Roma hanno ordinato alla società di assumere 145 unità (19 da assumere entro la metà di novembre 2012 e 126 entro metà aprile 2013) ritenendo violato il principio di parità di trattamento a danno dei lavoratori iscritti al sindacato FIOM.

Le comunicazioni di inizio del procedimento sindacale per licenziamento collettivo sono state inviate il 31 ottobre 2012 e i 19 dipendenti (di cui all’ordinanza della Corte di appello) sono stati assunti circa un mese dopo.

II 14 gennaio 2013 si è conclusa la procedura ex artt. 24 (4 e 5) legge n. 223 del 1991.

Allo stato la società convenuta non ha assunto alcun provvedimento.

Ebbene, deve preliminarmente rilevarsi che la comunicazione di avvio della procedura ex legge n. 223 del 1991 rappresenta una determinazione datoriale che consegue all’obbligo di adeguamento (percentuale) dell’organico aziendale rispettoso delle affiliazioni sindacali imposto dall’autorità giudiziaria.

Per vero, la stessa comunicazione della società rende palese tale collegamento temporale nella misura in cui rileva che l’incremento di organico determinato dall’esecuzione del provvedimento giudiziale collide con l’organizzazione strutturale ritenuta (anche a seguito di specifici accordi collettivi) congrua per il tipo di produzione avviata nello stabilimento.

Deve, peraltro, accertarsi se tale conseguenza integri gli estremi del “comportamento pregiudizievole” quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento (art. 4 bis decreto legislativo n. 216 del 2003).

Va, infatti, ritenuto che l’art. 4 bis non impedisca l’adozione di qualsiasi determinazione datoriale che si collochi in data successiva ad una accertata discriminazione bensì che colpisca quelle determinazioni che risultino collegate a tale discriminazione e che si presentino sprovviste di valide ed effettive ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. Se, infatti, si dovesse interpretare nel primo senso la norma in esame, risulterebbero precluse tutte le determinazioni datoriali che traggano origine, anche solo occasionale, dall’accentata discriminazione, costringendosi l’impresa ad una impasse assoluta sul versante della gestione organizzativa e del personale.

Ma, in ogni caso (ciò assume aspetto determinante nel caso di specie), deve trattarsi di provvedimento datoriale di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti e non di mero annuncio dell’intenzione di assumere determinate decisioni. Ciò è reso palese dal testo dell’art. 11 della direttiva 78/2000/CE ove si parla di “licenziamento” o altro trattamento sfavorevole, quindi di effettivo esercizio dei poteri del datore di lavoro. Insomma la normativa europea (alla quale bisogna, comunque, far riferimento per interpretare la disposizione di recepimento dello Stato membro) mira a vietare atti, che siano concreti ed attuali, di gestione del personale che si presentino quale ritorsione a precedenti azioni dirette ad affermare il principio di parità di trattamento.

Nel caso, pertanto, di atto a formazione progressiva, come deve ritenersi il provvedimento di licenziamento collettivo (come è noto, sottoposto all’articolato procedimento di consultazione dettato dagli artt. 4 e 5 legge n. 223 del 1991), è necessario attendere il provvedimento finale che rappresenta l’esito (neppure vincolato) di una sequenza di fasi a valenza interna. La valutazione del pregiudizio richiede, pertanto, che il momento perfezionativo dell’atto si sia compiuto.

Va notato che la società illustra, nella comunicazione ex legge n. 223, i motivi che determinano l’eccedenza di personale, motivi che sono collegati all’andamento complessivo del mercato automobilistico, i quali consentono -allo stato – di mantenere solamente determinati livelli numerici di organico aziendale.

Parte ricorrente evince la qualificazione illegittima del comportamento datoriale dalla vicinanza temporale della comunicazione di avvio della procedura ex legge n. 223 con l’azione giudiziale della FIOM per ottenere la parità di trattamento nelle assunzioni.

Questo elemento non appare, peraltro, da solo sufficiente ad integrare la fattispecie normativa, a fronte sia della mancanza di alcun provvedimento (espulsivo) adottato dall’azienda sia delle astratte ragioni che appaiono sorreggere l’avvio di un procedimento ex legge n. 223 del 1991.

Va certamente rilevato che – secondo quanto accertato nei gradi di giudizio già svolti – l’impresa ha adottato un comportamento discriminatorio e, conseguentemente, illegittimo nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato FIOM. Il giudice ha, pertanto, ordinato all’impresa di ripristinare una (violata) situazione di parità. Da tale ordine non appare, peraltro, conseguire l’obbligo per l’impresa di mantenere un determinato numero di lavoratori nell’organico aziendale (ossia 2.146 + 19 + 126), considerato altresì che la consistenza dell’organico ha rappresentato un elemento concordato con le organizzazioni sindacali mediante un piano di assunzioni, vincolato per una determinata percentuale (il 40%) e collegato all’andamento del mercato, per l’ulteriore percentuale di assorbimento dei dipendenti ex FIAT. Gli elementi informativi, attinenti all’andamento della produzione, forniti dalla società nella lettera di comunicazione (che andranno verificati all’esito dei provvedimenti espulsivi – eventualmente – assunti dalla società) consentono di escludere la valenza di comportamento ritorsivo al (mero) annuncio di mantenere l’organico nelle dimensioni (di 2.146) raggiunte a fine giugno 2012, intenzione manifestata, fra l’altro, nel rispetto dell’onere di procedimentalizzazione imposto dal legislatore del 1991 (con conseguente confronto con le organizzazioni sindacali).

Diverso è l’obbligo di mantenere una determinata percentuale di iscritti alla FIOM nell’ambito dell’organico complessivo, obbligo specificamente individuato dal Tribunale di Roma e dalla Corte di appello di Roma, sul quale – in questa sede – non è, peraltro, sorto alcun contrasto (allo stato, non ipotizzabile, non essendo ancora scaduto il termine per l’assunzione dei 126 lavoratori iscritti alla FIOM e non avendo, la società, adottato alcun licenziamento).

Insomma, il solo elemento temporale dedotto da parte ricorrente non appare integrare gli elementi necessari per qualificare l’avvio del procedimento per licenziamento collettivo come ritorsione, cioè come comportamento pregiudizievole volto a punire le persone lese dalla discriminazione o qualunque altra persona.

D’altra parte, la tempestività nell’avvio del procedimento ex legge n.223 appare elemento causalmente concorrente con le ragioni di carattere produttivo dedotte dalla società, non giustificandosi – allora si – l’adozione di un procedimento di eliminazione di eccedenze di personale una volta inseriti, per un apprezzabile lasso di tempo, nuove unità (nella specie 19) nel ciclo produttivo.

Insomma, considerato che, allo stato, nessun provvedimento è stato adottato dall’impresa ed a fronte della esposizione di ragioni di carattere produttivo volte al contenimento dell’organico aziendale (confermate dall’esame congiunto tenuto con le organizzazioni sindacali, vedi verbale del 14.1.2013) non appare profilarsi alcun comportamento pregiudizievole, né nei confronti di alcuno dei 19 dipendenti assunti in esecuzione dell’ordinanza della Corte di appello né nei confronti di altro lavoratore dipendente.

Le spese di lite possono ritenersi compensate integralmente tra tutte le parti, considerato, per quanto riguarda gli intervenienti, un indiretto interesse alla questione e, per quanto riguarda la società convenuta, che la mancata conclusione dell’Iter volto all’adozione di ipotetici licenziamenti non ha consentito al giudice di apprezzare l’attualità e l’effettività del pregiudizio.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione attiva degli intervenienti. Respinge il ricorso. Spese integralmente compensate tra le parti.

LAVORO IN PILLOLE

30/01/2013

 Di   seguito  si fornisce riscontro   a corrispondenti  richieste di chiarimenti , precisazioni e  semplici informazioni su aspetti pratici in materia di lavoro

 Mancata lettera di assunzione

 Pur mancando un contratto sottoscritto tra le parti, di regola  si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e senza prova  ,ricordando che il documento contenente le modalita,e le condizioni del rappporto di lavoro risulta necessario per la  tutela del datore di lavoro, tanto che  in mancanza non si costui non puo’ far valere il periodo di prova  il periodo di prova, ne’  durata del contratto, che si intende a tempo indeterminato

Sottoscrizione lavoratore  per accettazione

La firma apposta dal lavorastore sotto   una lettera di assunzione recante una  data iniziale del   rapporto  posteriare rispetto a  a quella, effettiva , oppure che indica  periodo di prova superiore alla durata massima prevista dal contratto collettivo ovvero  con una retribuzione inferiore a quella minima prevista dal contratto stesso, non impedira’ al predetto   comunque  di fasr valere  i suoi diritti  a prescindere dalla sottoscrizione  effettuata a margine della lettera di assunzione

 Periodi temporali indicati in giorni

 La mancata indicazione  nella  legge o  nel ccnl di un    periodo specificato  in giorni, senza  ulteriore specioficazione,,fa intendere che   gli styessi sono di calendario,  e cquindi comprendono  anche le  domeniche,  le  festività ed   i riposi infrasettimanali.
A riprova si richiama la nota del Ministero del Lavoro n.4746/07     sulla comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro ,da rimettere  entro 5 giorni:se l’ultimo degli stessi cade in giorno festivo ,il termine ,ha detto il Ministero ,si sposta al primo giorno successivo feriale

 A proposito di retribuzione lorda e netta

Per evitare controversia ,si precisache in ,mancanza di differente e specifica iondicazione  ,gli importi   retributivi indicati in un accordo individuale o collettivo deve intendersi al lordo di ritenute previdenziali e fiscali,cosi’ come comprovano   i minimi tabellari  riportati nei contratti collettivi

 Liquidazione della retribuzione

 Anche se il codice civile prevede il psgamento in comntsanti ,per varie ragioni ,ormai  avviene in altre forme, quali ad esempio il bonifico o l’assegno bancario con il consenso del lavoratore.
   Raccomandata a.r . non ritirata

L’ rticolo 1335. c.c prevede che la  proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilit di averne notizia,fermo restando l’onere di provare l’arrivo a destinazione della raccomandata.Questo vale anche  se il destinatario  ha cambiato domiciolio  ma ha omesso di comunicarlo,ad esmpio al datore di lavoro

 Efficacia vincolante ‘ dei contratti collettivi di lavoro
Il datore di lavoro, anche se non risulta  iscritto ad una associazione sindacale firmataria  ,è vincolato dall’ efficaci di un ccnl  sia a seguito dell’adesione  espressa adesione allo stesso,  sia  quando ha tenuto un comportamento concludente, consistente nella spontanea, costante e uniforme applicazione delle relative clausole.

 Parentela

 I gradi di parentela ed asffiniota sono così fissati dal codice civile
  • parenti di primo grado: genitori, figli;
  • parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
  • parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
  • affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero;
  • affini di secondo grado: cognati;
  • affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

 Anno civile e anno solare

Relativamente alla definizione temporale di anno solare, giova segnalare agli Uffici in indirizzo che per anno solare deve essere inteso il periodo nel quale ricade l’autorizzazione al lavoro (ovvero i 12 mesi successivi all’ingresso del lavoratore a seguito del rilascio dell’autorizzazione). In merito è stato concordato con le Parti sociali l’utilità di far riferimento alla Circolare n. 10/2000 della Divisione V° della D.G. dei Rapporti di Lavoro, che con l’espressione “anno solare” designa “quel periodo mobile intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno successivo. Pertanto il termine anno solare i distingue dall’anno civile che, diversamente, intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. (Circ.Mlps n.69 del 12 luglio 2001  prot.n.3601)

 Scelta ccnl da applicare

La sentenza n. 27610/2006 della Corte di Cassazione ha sancito che il datore di lavoro ed i propri dipendenti possono manifestare, sia con la lettera di assunzione che con l’applicazione  protratta nel tempo, la volontà di adottare un Contratto Collettivo di Lavoro diverso da quello relativo al settore di attività in cui essi operano.

La sentenza precisa che il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro è fissato dall’art. 2070 cc   al solo fine di individuare la retribuzione minima in mancanza dell’applicazione di alcun Contratto Collettivo oppure se accertata una retribuzione inadeguata rispetto all’attività lavorativa esercitata.

 Foglio paga

 il Ministero del Lavoro  nell’interpello n 1 / 08 ha precisato  la  piena validità del  prospetto di paga trasmesso tramite posta elettronica non certificata o messo a disposizione del lavoratore nell’area riservata di un sito web, purché:

  1. Il prospetto di paga risulti stampabile da parte del lavoratore;
  2. Vengano messi in atto gli accorgimenti necessari per garantire la privacy del lavoratore;
  3.  In caso di trasmissione tramite sito web, nello stesso risulti traccia della  collocazione mensile del cedolino.

  Trasmissione on line e scadenza termine

 L’ ordinanza n. 13432/2012drl la Corte di Cassazione ha  stabiilitto  che, nel caso  di una comunicazione onn line  nei minuti immediatamente precedenti le ore 24,00 del giorno di scadenza, tale scadenza si intende rispettata anche se il sistema informatico del destinatario riceve la comunicazione nei minuti successivi alle ore 24,00.