Archive for settembre 2009

IN ARRIVO NUOVE ISTRUZIONI MINISTERIALI SU ISPEZIONI LAVORO

30/09/2009

La stampa specializzata informa essere imminente una nuova circolare del Ministero del Lavoro sulla semplificazione ed incentivazione delle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale di competenza del personale delle Direzioni del Lavoro ,con particolare riferimento all’impegno del suddetto nel contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed alla relativa pianificazione della vigilanza sul territorio.
Le disposizioni del provvedimento atteso a breve scadenza,secondo quanto riportato dai mass media ,oltre a costituire una prima verifica rispetto alla direttiva del Ministro Sacconi di un anno fa sull’uniformità e trasparenza delle funzioni ispettive,dovrebbe prevedere alcune interessanti novità,tra cui emergono le seguenti:
1) per verificare la regolarità contributiva delle imprese, la gli ispettori del lavoro avranno la possibilità di accedere agli archivi degli istituti previdenziali ;
2) per favorire un dialogo più intenso e fattivo tra gli ispettori ed i professionisti che assistono per delega i datori di lavoro ,saranno realizzati almeno due volte all’anno incontri in sede centrale tra il Responsabile della Direzione Generale Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ,i direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro ed i delegati delle strutture regionali dei Consulenti del lavoro.
Al medesimo fine si svolgeranno almeno tre riunioni all’anno a livello regionale tra i Responsabili delle Direzioni del Lavoro ed i Presidenti dei Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed al termine di ciascuno di tali incontri saranno redatti appositi documenti circa le questione dibattute,le valutazioni espresse e le proposte emerse, da trasmettere per le valutazioni e determinazioni del caso alla Direzione Generale Attività Ispettiva ed al Consiglio Naziona le Ordine Consulenti del Lavoro;
3) per favorire modalità e tempistica improntate ad una razionalizzazione capace anche di assicurare un migliore esercizio del ruolo di assistenza tecnica del consulente del lavoro durante l’ispezione,gli ispettori del lavoro,oltre alla possibilità di richiedere la rimessa in via telematica della documentazione aziendale in possesso di detto professionista, cureranno di privilegiare l’esame della documentazione presso gli studi professionali,in special modo quando la stessa risulta quantativamente rilevante ;
4) in conformità alla previsione della Convenzione OIL C81/1947 sull’ispezione del lavoro ,nonchè del codice di comportamento,il personale ispettivo nel procedere all verifiche di competenza ,soprattutto con riferimento ai pubblici esercizi,avrà cura di garantire la minor turbativa possibile all’attività produttiva,assicurando altresì il rispetto degli interessi dei soggetti terzi presenti sul luogo dell’ispezione;
5) per verificare le corrette modalità di tenuta del Libro Unico da parte dei soggetti abilitati e per contrastare l’esercizio abusivo delle attività professionali , pure su segnalazione dei Consigli Provinciali dell’Ordine Consulenti del Lavoro, da parte della Direzione Generale Attività Ispettiva verranno programmati ed attivati specifici interventi di vigilanza.

PILLOLE…DI GIURISPRUDENZA

29/09/2009

Si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni:

-Sentenza Corte di Cassazione n.20270/09:a) la contestazione degli addebiti non può reputarsi tardiva quando i fatti contestati emergano dopo un controllo informativo comportante la necessità d’incrociare numerosi dati e che ,quindi richiedono indagini elaborate per il loro accertamento ; b):il principio di tassatività dell’inserimento degli illeciti i nel codice disciplinare non ha carattere assoluto,dovendosi distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni riguardanti l’organizzazione aziendale e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell’impresa,che giustificano il recesso anche senza essere menzionati nel codice disciplinare perchè contrari alla legge.

– Sentenza Corte di Cassazione n.19496/09 :il fatto che il lavoratore abbia violato una regola di condotta -e quindi versi in una situazione di colpa -non esclude di per sè l’indennizzablità dell’infortunio in itinere,che copre anche le condotte negligenti del lavoratore.Rimane però fuori dalla copertura ssicurativa il comportamento abnorme del lavoratore che interrompe ed esclude il nesso di occasionalità dell’infortunio con il rapporto di lavoro e si ricollega invece ad una scelta del lavoratore di correre rischi estranei alla necessità di raggiungere il posto di lavoro.

– Sentenza Corte di Cassazione n.19956/09 : la nozione di retribuzione globale di fatto-a cui va commisurato il risarcimento del danno spettante al lavoratore licenziato illegittimamente- deve essere intesa come complesso delle somme che risultino dovute ,anche in via non continuativa ,purchè non occasionale ,in dipendenza del rapporto lavoro ed in correlazione ai contenuti ed alle modalità di esecuzone della prestazione lavorativa,così da costituire il trattamento economico normale,che sarebbe stato effettivamente goduto se non vi fosse stata estromissione dall’azienda.

-Sentenza Corte di Cassazione n.35880/09 : in aula sono lecite le arringhe animate e a tratti offensive che servono al legale per condurre la propria strategia difensiva ,anche se non siano proprio attinenti con la caua.Per il riconoscimento della così detta immunità giudiziale di cui all’art.598 c.p.,è necessaria l’esistenza di nesso logico tra le offese e l’oggetto della causa , donde solo gli insulti del tutto estranei a detto oggetto vengono ad integrare i reati d’ingiuria o di diffamazione.

– Sentenza Consiglio di Stato n.5145/09 : il solo punteggio numerico non adempie sufficientemente all’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico,che peraltro appare inevitabile quando la valutazione tecnica riguarda nozioni di particolare complessità ,nelle quali l’aderenza ai criteri preventivamente costituiti si riveli determinante per valutare l’idoneità di cndidati destinati a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l’amministrazione.

– Sentenza Consiglio di Stto n.5410/09 : i prevvedimenti della commssione esaminatrice vanno considerati di per sè adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici attribuiti in base ai criteri che essa ha predeterminato,senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

-Sentenza Consiglio di Stato n. 5447/09 : nel concorso per titoli, il punteggio espresso in termini solo numerici non è idoneo ad esternare la ragione della valutazione discrezionale dell’amministrazione,in assenza di una griglia che ne scomponga l’entità in relazione ai numerosi aspetti della carriera del dipendente interessato che formano oggetto di contestuale considerazione.Pertanto proprio la mancanza di precisi parametri di riferimento ,ai quali raccordare il punteggio assegnato,impone la necessità della motivazione.

– Sentenza Consiglio di Stato n. 5175/09 : è legittima l’esclusione da un concorso pubblio del candidato che ha utilizzato il bianchetto per cancellare alcune parole dell’elaborato manoscritto,perchè tale forma di correzione rappresenta un mezzo di rioconoscimeno che contraddice alla regola dell’anonimato delle prove scritte.

NUOVE MODALITA’ISCRIZIONE INAIL NUOVE IMPRESE

29/09/2009

Di seguito si riportano gli aspetti significativi e rilevanti della circolare n. 52 del 28 settembre 2009 con cui l’Inail fornisce istruzioni sulle nuove modalità di iscrizione attraverso la comunicazione unica al Registro delle imprese, a decorrere dal 1° ottobre 2009 ,riportandosi :
– all’art.9 comma 7 del dec.legge n.7/07;
– al dec.legge n.79/09;
– alla precedente circolare n.8/08;
– al D. M. 2.11.07 relativo al modello di comunicazione unica;
– al Dpcm 6.5.09 contenente le regole tecnica per la presentazione della comunicazione unica.

Sulla scorta di tali disposizioni, si deve ritenere conclusa la sperimentazione in produzione della Comunicazione unica, con la collaborazione di gruppi di utenti “pilota” per ciascuna provincia,così che dal 1° ottobre 2009 la suddetta trova completa e generale attuazione in via telematica per l’iscrizione delle nuove imprese all’Inail e per l’immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.
A norma di legge ,la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali , assistenziali e fiscali , nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Pertanto viene detto che la stessa è una importante semplificazione per le imprese, che – qualora ne ricorrano i presupposti – con una sola comunicazione telematica al Registro delle imprese possono assolvere agli obblighi connessi all’inizio dell’attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali.

Le imprese, inoltre, hanno il vantaggio di poter iniziare subito l’attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall’ufficio del Registro delle imprese “costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge

Attraverso la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa è consentito effettuare:

• la dichiarazione di inizio attività a fini IVA, da presentare all’Agenzia delle Entrate nonchè di ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti;

• la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, da presentare alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

• la denuncia di iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, da presentare all’INAIL (denuncia di esercizio);

• la domanda di iscrizione all’INPS;

• la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane.

Invece per quanto riguarda l’iscrizione delle imprese artigiane al relativo albo, l’operatività della Comunicazione unica è definita di intesa con le singole Region .

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della Comunicazione unica i datori di lavoro pubblici.

La legge ha previsto che la Comunicazione unica si applichi anche in caso di modifiche o cessazione dell’attività d’impresa, pertanto anche queste denunce saranno gestite con lo stesso sistema.

In proposito, come già illustrato nella circolare n. 8/2008, l’Inail precisa che rientrano nell’ambito applicativo di Comunicazione unica le denunce riguardanti:

• le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale, ecc.);

• le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati;

• la cessazione del codice ditta per cessazione dell’attività.

Invece sono escluse tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell’applicazione delle vigenti Tariffe dei premi, nonché i dati retributivi (variazioni dei dati classificativi del rapporto assicurativo).
La circolare in esame peraltro chiarisce che mentre la disciplina della Comunicazione unica si applica dal 1° ottobre 2009, per la nascita dell’impresa, il servizio per le variazioni e cessazioni sarà attivo in un secondo momento,dovendosi sottolineare tuttavia che il comma 9 del citato art. 9, ha previsto un periodo transitorio di sei mesi – decorrente sempre dal 1° ottobre 2009 – durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli adempimenti “con le modalità previgenti”, previste dalle norme oggetto di abrogazione.
Per quanto riguarda l’INAIL,viene chiarito che nella modulistica per la Comunicazione unica è presente la denuncia di esercizio, da compilare con gli stessi identici dati del modello cartaceo e del servizio on line già in uso sul sito dell’Istituto in Punto Cliente eche la denuncia di iscrizione all’INAIL tramite Comunicazione unica è ammessa se contestualmente l’utente inoltra al Registro delle imprese:

• la domanda di iscrizione con immediato inizio dell’attività;

• la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.

Infine si evidenzia che le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell’iscrizione di un’impresa all’INAIL sono pubblicate sul sito http://www.inail.it.unitamente alla “Guida alla compilazione della Comunicazione unica d’impresa”, che contiene tutte le informazioni utili per gli utenti.

IN VIGORE DECRETO LEGGE PRECARI SCUOLA

28/09/2009

Inizialmente inserito in un altro provvedimento,da cui poi è stato stralciato e reso autonomo , risulta entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 scorso il Decreto Legge n.134 /09 ,composto da due soli articoli ,che contiene le disposizioni d’intervento per il personale docente ,amministrativo,tecnico ed ausiliario con incarico annuale che dal 1° settembre è rimasto senza contratto.
Le disposizioni approvate prevedono quanto segue :
– accesso preferenziale nell’anno scolastio 2009/2010 alle supplenze brevi ed a progetti i speciali (sostegno agli studenti in difficoltà, lotta alla dispersione scolastica) ;
– possibilità di essere inseriti in iniziative integrative organizzate dalle singole Regioni ,
-interverto dell’indennità di disoccupazione ordinaria ( per 8 mesi o per 12 se il lavoratore è ultracinquantenne), che si interrompe in presenza di supplenze brevi , il cui rifiuto senza motivazioni valide comporta la perdita del trattamento previdenziale.
Inoltre è prevista la realizzazione, in collaborazione con le Regioni,di progetti della durata di 3 mesi, prorogabili a 8 mesi, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione. che vedrà l’impiego “in via prioritaria” dei suddetti i precari della scuola percettori dell’indennità di disoccupazione,che potrebbero ricevere un’integrazione economica da parte regionale ,con riconoscimento della la valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie permanenti.

E’ da notare che le disposizioni in parola specificano con chiarezza che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze non possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell’immissione in ruolo.
La pubblicazione del provvedimento,che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni,dovrebbe consenire ai competenti organi ministeriali di emanare a scadenza ravvicinata apposite istruzioni per la pratica attuazione delle disposizioni dello stesso
.

COMUNICATI INPS

28/09/2009

Si dà conto di due comunicati emessi dall’Inps nei giorni scorsi su argomenti che interessano i lavoratori pensionati.
Con il primo ,contenuto nel messaggio n.21394 del 25 scorso, l’Istituto ,in conformità all’indirizzo fornito dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Ecomia, sciogliendo la riserva di cui alla circolare n.108/08,esplicita che dal 1° gennaio,come stabilito dall’art.19 della legge n.133/08, tutte le pensioni di vecchiaia contributive si cumulano con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Ciò significa in particolare quanto segue.

1) La regola circa la cumulabilità delle pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo con i redditi da lavoro vale oltre che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contribuzione, anche per quelle raggiunte con 58 anni di età e 35 di contribuzione per i lavoratori dipendenti, 59 di età e 35 di contributi, per gli autonomi. Questo fino al 30 giugno 2009.Infatti a partire dal 1° luglio la pensione si consegue con il il sistema della quote: quota 95 per i lavoratori dipendenti (cioè età minima 59 anni e 36 di contributi) e quota 96 per i lavoratori autonomi (60 anni di età e 36 di contributi).

2) Il divieto di cumulo risulta venuto meno anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo raggiunte con 35 anni di contribuzione e l’età prevista per le pensioni calcolate con il sistema retributivo ed inoltre il cumulo si applica alle
pensioni liquidate ai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a quelli che hanno un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo, 60 anni se donna.)

3)Restano le limitazioni stabiliti dalla previgente vecchia normativa per:
• gli assegni di invalidità
• le pensioni ai superstiti
• le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente
• gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
• i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale .

Peraltro e’da tener presente che , i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2008,i soggetti – per tale anno – al divieto di cumulo parziale con la pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro la fine del mese in corso i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel corso dell’anno 2008 ,utilizzando in cui sono il modello 503 AUT allegato al messaggio 16380 del 20 luglio 2009. in cui sono riportate le necessarie informazioni per una corretta dichiarazione ,mentre i titolari di pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi di lavoro autonomo a preventivo per l’anno 2009.

Con il secondo comunicato,l’ente previdenziale informa che sarà possibile la consegna dei modelli Red fino alle ore 24 del 30 ottobre prossimo,in accoglimento del numerose richieste formulate in tal senso dai patronati e dagli intermediari abilitati,in modo da agevolare gli adempimenti a carico dei pensionati.
Con l’occasione si ricorda che la comunicazione tramite il Red dal 2009 e’ il presupposto per il diritto alle prestazioni legate a redditi e pertanto trascurare tale adempimento comporterebbe la decurtazione della prestazione in godimento relativa a :integrazione al minimo,pensione o assegno sociale,maggiorazione sociale ,somma ggiuntiva,14^ mensilità,tutte le prestazioni ad invalidi civili,iechi ivili e sordomuti.

CHIARIMENTI MINISTERO INTERNO SU REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI

27/09/2009

Ricordato che le domande di sanatoria di cui al titolo devono essere prodotte all’Inps o allo Sportelo Unico Immigrazione della Prefettura inderogabilmente entro il 30 c.m.,si segnalanodi alcuni chiarimenti che il Ministeo dell’Interno ha fornito di recente,rispondendo a corrispondenti quesiti posti dall’utenza.
In primo luogo risulta precisato che ,in relazione al diritto ad usufruire di permessi per ferie,malattia,visite mediche,ecc.,che non interrompono il rapporto di lavoro,è consenita la regolarizzazione di badanti e colf straniere che da tempo presenti sul territorio nazionale abbiano raggiunto per un breve periodo i propri familiari nel Paese di origine.
In secondo luogo i chiarimenti ministeriali hanno stabilito che il figlio non convivente con i genitore può richiedere la regolarizzazione di una colf che presta servizio presso i suddetti genitori,se disponga dei limiti di reddito stabiliti in generale,senza cumulare al proprio reddito con quello dei genitori interessati.
La terza risposta fornita ai quesiti posti esclude la domanda di sanatoria per un lavoratore irregolare impiegato presso una pluralità di datori di lavoro per un numero di ore settimanali che cumulativamente supera il monte ore pevisto,mentre per ogni singolo datore di lavoro non si raggiungone le 20 ore settimanali di prestazione.
L’ultimo chiarimento del Ministero ritiene consentito presentare la domanda di regolarizzazione per una colf o una badante con cui esiste un rapporto di coniugio o parentela,purchè il rapporto sia provato dal datore ed in presenza della relativa retribuzione,restando precisato che ,ad esempio ,si giustifica la regolarizzazione della coniuge come badante quando il marito ha menomazioni tali che lo rendono non autosufficiente con riconoscimeno dell’indennità di accompagnamento.

ACCORDO CONFCOMMERCIO- OO.SS. SU FORMAZIONE AZIENDALE PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

27/09/2009

L’Accordo di cui al titolo risulta sottoscritto in attuazione dell’ art.23 comma 2 della legge n.133/09 di conversione del dec.legge n.112/09 ,che ha aggiunto il comma 5 ter all’art.49 del dec.legislativo n.276/03 ,stabilendo che “in caso i formazione esclusivamente aziendale ,i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale ,territoriale o aziendale da associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale ovvero agli nti bilaterali.I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano ,per ciascun profilo formativo ,la durata e le modalità di erogazione della formazione,le modaltà di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nl libretto formativo”.
Di seguito si riassumono gli aspetti rilevanti trattati dal documento sottoscritto tra le parti sociali,il cui testo integrale è consultabile sul sito della Confcommercio .
In primo luogo si fa riferimento alla definizione di “formazione esclusivamente aziendale”,intesa come quella gestita integralmente dall’azienda ,all’interno e/o all’esterno della stessa ,senza ricorso a finanziamenti pubblici corrisposti a tale titolo,salvo specifiche disponibilità regionali in tal senso.
Il secondo aspetto da evidenziare concerne la durata ed i contenuti formativi,prevedendosi tra l’altro che il percorso formativo dell’apprendista va definito in relazione alla qualifia professionale ed al livello d’inquadramento previsto dal CCNL Terziario che l’apprenista dovrà raggiungere entro i limiti di durata massima del contratto e i tal senso i requisiti minimi di tale formazione in termini quantitativi e di suddivisione tra formazione di base e professionalizzante sono quelli indicati nell’allegato 1 Tabella A.
Il terzo aspetto da evidenziare riguarda le modalita’ di erogazione della formazione ed il referente per l’apprenistato.
In ordine alle prime si evidenzia che si prevedono molteplicità di forme e tipologie (in aula,sul lavoro, a distanza,con strumenti e-learning),fermo restando che nel caso di formazione realizzata in azienda ,la stessa deve esere idonea a fornire formazione e disporre di risorse materiali idonee ed umane capaci di trasferire conoscenze e competenze.
Sul referente per l’apprendistato ,che potrebbe essere lo stesso titolare dell’impresa,un socio ovvero un familiare coadiuvante , l’accordo stabilisce che se risulta essere un soggetto diverso ,comunque dovrà possedere competenze adeguate ed un livello d’inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà.
Nella parte conclusiva il documento in esame s’interessa del riconoscimento della qualifica , della registrazione nel libretto formativo attraverso la comunicazione al Centro Impiego competente entro 5 giorni dell’intervenuta ovvero mancata qualificazione dell’apprendista ed infine dell’abrogazione per effetto di quanto stabilito nell’Accordo di alcuni articoli del vigente CCNL Terziaio.

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

27/09/2009

Si segnalano di seguito le aziende della regione Abruzzo per cui il Ministero del Lavoro ha disposto l’intervento dela cassa integrazione guadagni straodinaria nel periodo dall’8 al 23 settembre 2009 :

– TECNOLOGIE PORCELLANE MEDITERRANEE S.r.l.
con sede in : RAPINO – CH
Causale di intervento : concordato preventivo
Unita’ aziendali di :
RAPINO – CH
Decreto del 11/09/2009 n. 47033
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 30/11/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 30/11/2009
Con autorizzazione al pagamento diretto

– VECO FONDERIA SMALTERIA S.p.a.
con sede in : MARTINSICURO – TE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita’ aziendali di :
MARTINSICURO – TE
Decreto del 21/09/2009 n. 47134
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010

DENUNCIA INAIL ON LINE PER LAVORO ACCESSORIO

24/09/2009

Con la nota n.60010.22/09/2009.0008625 ,gli organi centrali dell’Inail hanno diramato alle proprie strutture e all’utenza interessata istruzioni operative sulla denuncia preventiva on line tramite Contact Center per la DNA sul lavoro occasionale accessorio, ,la cui utilizzazione nei tempi recenti ha registrato un notevole incrento,soprattutto per le attività agricole stagionali.

. La nota richiamata ,dopo aver ricordato che dal 7 settembre 2009 è attiva sul portale http://www.inail.it (sezione punto Cliente) una procedura online che consente ai committenti di effettuare la comunicazione preventiva all’INAIL e le eventuali successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio ,sottolinea che in relazione all’esigenza di potenziare i canali di comunicazione delle denunce (online, Call Center integrato, fax) nell’ottica della semplificazione degli adempimenti per i committenti, è stata attivata un’applicazione telematica che permette agli operatori del Contact Center di accedere alla procedura relativa alla comunicazione preventiva ed alle eventuali, successive variazioni.

Quanto sopra,prosegue la nota dell’Istituto ,consentirà ai committenti di lavoro occasionale accessorio, a decorrere dal 23 settembre 2009, di rivolgersi direttamente agli operatori del Contact Center Integrato INPS-INAIL, raggiungibile al numero 803.164 nei consueti orari di servizio, al fine di effettuare, per il loro tramite, la comunicazione preventiva e le successive variazioni dei dati relativi alle prestazioni occasionali accessorie.

Infine ,evidenziato che quella introdotta costituisce una modalità innovativa nel rapporto fra l’Istituto e gli utenti per l’accesso ai servizi, si rivolge la raccomandazione alle Strutture destintarie della nota circa la massima diffusione sul territorio del contenuto delle istruzioni in parola.

PIANO AZIONE OCCUPABILITA’ GIOVANI

24/09/2009

iL 23 scorso ,a Palazzo Chigi,i Ministri del Lavoro e della Pubblica Istruzione hanno presentato il cosi detto Piano di azione ”Italia 2020” per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro
Il suddetto individua ed espone le linee di azione comuni ai due Ministeri, che si intende perseguire attraverso una ”cabina di pilotaggio” condivisa, al fine di costruire un rapporto nuovo e più integrato tra sistema formativo e mondo del lavoro con l’obbiettivo di realizzare la piena occupabilità dei giovani.
Il Piano si caratterizza per le seguenti priorità individuate:

-facilitare la transizione dalla scuola al lavoro, affrontando le principli questioni legate ai tempi ed ai modi della transizione;

– rilanciare l’istruzione tecnico-professionale,che costituice un grave limite nella competizione internazionale ,stante la mancanza nel nostro Paese dei profili tecnici e professionali intermedi e superiori;
– rilanciare il contratto di apprendistato,cosi’ da utilizzare in maniera confacente uno strumento che permete ai giovani un rapido e stabile ingresso nel mondo del lavoro;
-ripensare il ruolo dei tirocini formativi ,promuovendo le esperienze di lavoro nel corso degli studi e costruendo dalla scuola e dall’università la tutela previdenziale ;

– ripensare il ruolo della formazione universitaria ;

– aprire i dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro.

Sulle linee di azione sarà convocato un tavolo con le parti sociali e le associazioni di categoria,confidando di ottere utili suggerimenti e confacenti collaborazioni ,onde garantire speditezza e concretezza operativa rispetto al percorso da realizza ed ai risultati da perseguire.