Archive for marzo 2018

LA DENUNCIA DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI IN AGRICOLTURA

15/03/2018

di Gabriele D’Intino [*]

 

Nel settore agricolo diversi adempimenti in materia di lavoro presentano profili di specialità, in considerazione della stagionalità e dell’esposizione agli eventi atmosferici.

Anche a livello previdenziale sono presenti situazioni particolari, soprattutto in relazione alla posizione degli operai agricoli[1].

Infatti, i datori di lavoro di detto comparto, riguardo al personale operaio occupato, ai fini della denuncia contributiva, sono tenuti a presentare trimestralmente la dichiarazione della manodopera occupata (mod. DMAG UNICO).

Nella dichiarazione da inviare, in via telematica, alla sede provinciale INPS competente per territorio, entro il mese successivo al trimestre di riferimento[2], occorre indicare, per ogni singolo lavoratore, le giornate lavorate e le retribuzioni mensili da assoggettare a contribuzione, distintamente per ciascun mese del trimestre precedente.

L’istituto previdenziale, in passato, è intervenuto con vari chiarimenti: in ordine alle modalità di adempimento dell’obbligo per il datore di lavoro proprietario di più fondi agricoli dislocati in diversi comuni della stessa provincia (circ. INPS 4 marzo 1999, n. 55); nel caso delle agenzie di somministrazione legate al regime contributivo dell’azienda utilizzatrice (circ. INPS 8 febbraio 2005 n. 23); per annullare e sostituire le dichiarazioni trimestrali già trasmesse o per presentare denunce di variazione (circ. INPS 21 settembre 2000 n. 157).

A seguito delle denunce, l’INPS provvede alle operazioni di calcolo ed invia al datore di lavoro dichiarante il relativo modello F 24 precompilato, con l’indicazione dell’ammontare dei contributi da versare, sulla base delle aliquote in vigore[3].

Giova ricordare che la gestione del rapporto assicurativo è tutta in capo all’INPS, che accerta e riscuote i contributi, riversando, successivamente, all’INAIL, la quota parte contributiva relativa all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Fatta questa doverosa premessa in ordine alle peculiarità di natura previdenziale che fanno capo al datore di lavoro agricolo, va detto che, negli ultimi anni, si è assistito ad uno sforzo del legislatore per cercare di adeguare il regime normativo del comparto agricolo alla disciplina degli altri settori. Si pensi alla determinazione dell’imponibile previdenziale attraverso l’abolizione del salario medio convenzionale per gli operai agricoli e il passaggio al minimale di legge, alle semplificazioni introdotte con il D.L. n. 112/2008, che hanno portato alla definitiva abrogazione del registro d’impresa e all’introduzione del libro unico del lavoro anche per il settore agricolo, al graduale allineamento dell’aliquota contributiva IVS dei lavoratori agricoli rispetto a quella prevista per gli altri settori produttivi, mediante un incremento annuale dello 0,20 % per la generalità delle aziende agricole, fino al raggiungimento dell’aliquota contributiva del 32,30 % (art. 3, comma 1, D. Lgs. 146/97) nonché  all’adeguamento dei trattamenti economici dei lavoratori agricoli mediante accordi provinciali di riallineamento retributivo che possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento anche agli accordi aziendali (art. 10, comma 1, L. n. 199/2016).

In questa ottica,  proprio la L. n. 199/2016 (c.d. legge per il contrasto al caporalato ed allo sfruttamento del lavoro), ha previsto, all’art. 8, comma 2, ai fini del pagamento dei contributi INPS, il passaggio dalle denunce trimestrali dei contributi agricoli unificati (Mod. DMAG UNICO) alle denuncia contributiva mensile, attraverso la procedura telematica “UniEmens”, come in uso negli altri settori merceologici (denominato “UniEmens PosAgri” per il settore agricolo). Peraltro, recentemente, l’INPS aveva fornito indicazioni riguardo alla nuova modalità di denuncia contributiva, che secondo la precitata norma prevedeva l’adattamento del sistema UniEmens al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, senza intervenire sul vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, sulla compilazione e pubblicazione telematica degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, l’attivazione del servizio di tariffazione da parte dell’INPS e le scadenze di pagamento.

Inizialmente l’INPS aveva previsto una “fase transitoria” relativamente al 1° Trimestre 2018; in tale arco di tempo i datori di lavoro agricoli potevano optare per la denuncia contributiva “ordinaria” col sistema DMAG ovvero con il nuovo sistema UniEmens. Tale opzione (facoltativa) era alternativa e, una volta prescelta, era obbligatoria per tutto il periodo transitorio.

Inoltre, l’Istituto previdenziale aveva precisato che la denuncia mensile (UniEmens PosAgri) poteva essere presentata entro la fine del mese successivo a quello di interesse (ad es. entro la fine di febbraio la denuncia relativa al mese di gennaio). Erano stati forniti chiarimenti anche in ordine alla possibilità di sostituire la denuncia mensile con una nuova denuncia entro il termine di presentazione del DMAG nel trimestre di riferimento (ad es. la denuncia relativa al mese di gennaio doveva essere presentata entro febbraio e poteva essere sostituita entro aprile). Quindi, era possibile trasmettere, nel rispetto dei termini innanzi indicati, una nuova denuncia relativa al medesimo mese che sostituiva la precedente, senza presentazione di denuncia di variazione. Allo spirare dei termini di cui sopra, era necessario presentare una nuova denuncia di variazione e non era più possibile effettuare una semplice sostituzione della denuncia. Tuttavia, la denuncia di variazione poteva essere inoltrata solo quando questa  determinava l’aumento della retribuzione imponibile e, quindi, dei contributi agricoli unificati  da pagare.

L’INPS è intervenuto sullo stesso argomento, con messaggio n. 4921 del 07/12/2017, al fine di chiarire le nuove procedure per la profilazione dei soggetti abilitati ad operare le denunce mensili delle retribuzioni nel settore agricolo, in qualità di datori di lavoro o intermediari, autorizzati ai sensi dell’articolo 1, della Legge n. 12/1979, o iscritti all’Albo dei periti agrari o agrotecnici.

A tal fine, è stato implementato il sistema di “Gestione deleghe”, comprese le modalità di trasmissione e validazione delle varie tipologie, attraverso la totale integrazione dei suddetti soggetti riferiti al settore agricolo e sono state previste le seguenti metodologie operative.

1.La delega diretta: quando il titolare dell’azienda o, per la persona giuridica, il rappresentante legale effettuano gli adempimenti contributivi per proprio conto; ai fini degli adempimenti contributivi di cui si tratta, i titolari di azienda e/o i loro rappresentanti legali devono essere in possesso di un PIN aziende, non essendo sufficiente la profilazione con il solo PIN “cittadino”. All’uopo, il soggetto interessato dovrà recarsi presso la sede INPS territorialmente competente, precompilando il modulo SC65 per i titolari/rappresentanti legali/altri responsabili o il modulo SC62 per i subdelegati.

2.La delega indiretta: nell’ipotesi in cui i titolari d’azienda e/o loro legali rappresentanti effettuano gli adempimenti contributivi attraverso un intermediario abilitato dalla legge. Per intermediari abilitati si intendono tutti i soggetti di cui alla Legge n. 12/1979 e i soggetti iscritti agli Albi dei Periti Agrari e Agrotecnici.

Gli intermediari abilitati sono i seguenti professionisti:

– Periti Agrari e Periti Agrari Laureati;

– Avvocati;

– Agrotecnici ed Agrotecnici laureati;

– Consulenti del lavoro;

– Dottori commercialisti;

– Ragionieri e Periti commerciali;

– Dottori Agronomi.

Il messaggio INPS precisa che i “Periti Agrari”, i “Periti Agrari Laureati”, gli “Agrotecnici” e gli  “Agrotecnici laureati”, i “Dottori Agronomi” e i “Dottori Forestali” potranno acquisire deleghe, esclusivamente, su posizioni contributive che appartengono alla gestione agricola e, per poter operare quali intermediari nei confronti dell’INPS, dovranno far pervenire apposita documentazione comprovante l’iscrizione presso il rispettivo ordine professionale alla seguente casella postale: posagri.deleghe@inps.it.

3.Delega ad associazioni di categoria: qualora i titolari d’azienda e/o i loro rappresentanti legali effettuano gli adempimenti contributivi avvalendosi delle associazioni di categoria alle quali hanno conferito mandato. Per tutte le associazioni di categoria in agricoltura, di cui all’articolo 9 bis, comma 6, della Legge n. 608/96, non si procederà ad alcuna migrazione dei dati nel sistema di “Gestione deleghe”; le stesse associazioni provvederanno ad un censimento, ex novo, delle proprie strutture sul territorio, comprensivo delle eventuali dipendenze gerarchiche, le cui risultanze saranno comunicate all’Istituto.

Infine, nelle “note finali” il messaggio INPS precisa che “non sono autorizzati alla gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali i centri di elaborazione dati (CED), in quanto gli stessi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della Legge n. 12/1979, possono effettuare esclusivamente attività esecutive e di servizio; alla medesima disciplina sono soggetti i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori contabili che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. Pertanto, le citate tipologie di professionisti non potranno fare richiesta di profilazione”.

 

A fronte delle indicazioni operative fornite dall’Istituto previdenziale, proprio a pochi giorni dall’introduzione dei flussi UniEmens anche per la contribuzione agricola unificata, l’art. 1, comma 1154, della L. 27 dicembre 2017, n.205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 62 alla G.U. n.302 del 29/12/2017 (entrata in vigore dall’1/1/2018), andando a modificare il testo dell’articolo  8,  comma  2,  della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha espressamente prorogato al primo gennaio 2019 l’entrata in vigore dell’obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di introdurre il sistema di denunce mensili in vigore nella generalità degli altri settori (UniEmens).

Proprio in questi giorni, con il messaggio n. 892 del 27 febbraio 2018, l’INPS ha recepito la suddetta proroga al primo gennaio 2019, disposta dalla legge di Bilancio 2018.

Pertanto, nell’anno corrente, i datori di lavoro agricoli, i professionisti abilitati e le associazioni di categoria continueranno ad effettuare le dovute denunce contributive nel settore agricolo mediante la dichiarazione trimestrale della manodopera agricola occupata (DMAG UNICO), così come a suo tempo introdotta dall’art. 6 del D. Lgs. 375/93 e s.m.i..

Viene da pensare che se da un lato il Legislatore ha recepito le raccomandazioni delle organizzazioni professionali agricole, che avevano rappresentato problemi operativi ed applicativi sia per i datori di lavoro che per gli operatori del settore con il passaggio al nuovo sistema di denuncia delle retribuzioni, dall’altro ha creato sconcerto tra coloro che si erano impegnati all’interno dell’Istituto previdenziale per portare a compimento questa innovazione, con la messa a punto dei tracciati, delle regole e dei controlli nonché delle procedure operative. Infatti, i vertici dell’INPS ritengono che la “mensilizzazione” delle denunce, così come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, fornirà in modo più aggiornato e tempestivo le informazioni sui rapporti di lavoro agricolo, consentendo, in tal modo, una più efficace attività di vigilanza e, più in generale, di contrasto al caporalato, al lavoro nero e all’elusione contributiva (in tale direzione il Presidente Tito Boeri in audizione in sede di Commissioni riunite Lavoro e Agricoltura della Camera dei Deputati).

Nel frattempo è auspicabile che sia data la possibilità ai datori di lavoro del settore e alle società di software di optare, in maniera alternativa, all’invio dei flussi UniEmens rispetto alle denunce trimestrali, in modo da trasformare il 2018 in un anno di concreta sperimentazione sul campo.

     

 

 

[*] Ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara, sede di Chieti.

 

 

Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegnano, in alcun modo, l’amministrazione di appartenenza.

[1] Sotto il profilo previdenziale ed assicurativo gli operai agricoli, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 375/93, sono classificati: in operai a tempo indeterminato (OTI), compreso coloro che nei 12 mesi precedenti all’assunzione hanno svolto almeno 180 gg. effettive di lavoro con diritto alla trasformazione a tempo indeterminato; operai a tempo determinato (OTD), assunti per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o saltuari, oppure per fasi lavorative o per la sostituzione di operai assenti con diritto alla conservazione del posto.

[2] Con circolare del 19 ottobre 2006, n. 115, l’INPS, nel fornire le istruzioni operative per l’invio della dichiarazione trimestrale, ha precisato anche le relative scadenze:

-per il I trimestre, entro il 30 aprile;

-per il II trimestre, entro il 31 luglio;

-per il III trimestre, entro il 31 ottobre;

-per il IV trimestre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello solare di riferimento.

[3]Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 16 settembre ed il 16 dicembre, rispettivamente per il primo e secondo trimestre; entro il 16 marzo e il 16 giugno dell’anno successivo per il terzo e il quarto trimestre (Circ. INPS 18 dicembre 1998 n. 259).