Archive for gennaio 2011

MONITORAGGIO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ABRUZZO

31/01/2011

   In occasione della riunione del  28 gennaio 2011  tenuta dal CICAS  presso la sede della Regione Abruzzo ,sono stati esposti i dati relativi all’utilizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga assegnati dal Ministero del Lavoro alla regione Abruzzo , a seguito del monitoraggio  sugli stessi operato   dall’Inps e da  Italia Lavoro.

Di seguito si precisano quelli  che appaiono   più rilevanti e significativi.

Per quanto riguarda la cig in deroga, risulta evidenzia che nel periodo 1.10.2010/24.1,2011  sono state 116 le imprese  che l’hanno utilizzata ,  i lavoratori beneficiari sono stati 1.439, con un monte ore di trattamento previdenziale pari a 1.662.708  ,che ha comportato un impegno di risorse di circa 11.867,562,00 euro

Per quanto concerne l’indennità di mobilità in deroga,nell’anno 2010 la stessarisulta utilizzatada da 3820 lavoratori  espulsi dal processo  produttivo aziendali e privi di redito,mentre ha comportato un impegno di spesa di 32.339.603,00 euro,

Infine si riferisce che sono tuttora  disponibili complessivaente 66 milioni di euro,di cui 30 milioni per i territori abruzzesi colpiti al sisma   .

PRONTO SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO LAVORI USURANTI

31/01/2011

 La legge   n.183/2010 ,tra le deleghe al governo,all’art.1 contiene  quella  per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti ,che,già prevista dalla legge n.247/07,mira ad ottenere che entro tre mesi il Governo emani uno o più decreti legislativi per fissare i criteri per l’attribuzione dei benefici in favore dei lavoratori interessati.
 In merito si  ricorda che,a decorrere dal 1° gennaio 2008 ,a domanda è prevista ,la riduzione di tre anni sull’età minima per il pensionamento di anzianità,senza però scendere al di sotto dei 57 anni ,disponendo di almeno 35 anni di contribuzione versata.
Inoltre si evidenzia che risulta necessaria una permanenza effettiva nelle attività ritenute usuranti di almeno sette anni nel periodo 2008/2017 ovvero per almeno metà della vita lavorativa dal 2018 in poi.
Si aggiunge che il comma 2 dell’art.1 integra i principi fissati nella legge n. 247/2007 con una clausola disalvaguardia finalizzata a garantire priorità nella decorrenza del trattamento pensionistico, qualora vi siano scostamenti tra la copertura finanziaria ed il numero delle domande presentate ,nel senso che ,a parità di maturazione dei requisiti, vale la data di presentazione dell’istanza.

  Rispetto a  quanto sopra ,si segnala che  il Consiglio dei Ministri  nella riunione del  28.1.2011 ha compiuto un primo esame sullo schema del decreto legislativo in questione, predisposto giusta la prevista  delega prima citata  , che dovra’ trovare attuazione  entro  il 24 febbraio prossimo .

 . Nel  decreto  sono  identificati  quali  sono i casi in cui i lavoratori che svolgendo     attività usuranti avranno diritto a benefici pensionistici ed   anzitutto definisce come usurante il lavoro notturno prestato per almeno sei ore, comprensive dell` arco  di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 notti l`anno.ed inoltre anche l`impiego per almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino rientrerebbe tra le attività “faticose” se prestato tutte le notti.

 Peraltro  ,per quanti maturano i requisti “scontati” dal 1° luglio 2009 sono previsti benefici  anche per chi lavora “solo” 64 notti l`anno .  .

La platea dei  possibili beneficiari   arriva a c irca 9oomila soggetti  complessivi  , con circa 5 mila richieste di anticipo della pensione previste per ogni anno.

 I lavoratori interessati  sono quelli del decreto Salvi del   19.5.1999 (che aveva definito alcune attività usuranti come quelle nella lavorazione degli elettrodomestici, nei prodotti dolciari, nelle calzature e nelle resine sintetiche), coloro che fanno abitualmente lavoro notturno (come già detto almeno 64 notti l`anno), gli operai impegnati su catena di montaggio e i conducenti di veicoli adibiti a trasporto collettivo con almeno 9 posti (quindi i guidatori di autobus e metro ,ma anche quelli impegnati negli scuolabus, autobus turistici, eccetera).

Dalle OO.SS.si chiede l’integrazione dell’elenco delle attività usuranti  ,inserendone delle nuove ,tra cui  le attività   degli infermieri che fanno le notti e le attivita’  particolarmente pesanti e disagiate dell’edilizia. Non è comunque solo la  tipologia del lavoro a determinare l`usura del lavoratore o del dipendente ,ma  anche la durata. 

Per completezza informativa ed in attesa dell’approvazione definitiva del provvedimento in parola da parte del Governo,che lo sottoporra’ ai sindacati ed alle commissioni parlamentare,si ritiene di riportare il testo  degli artt 2 e 3 del sopra menzionato decreto Salvi:

Articolo 2

  1. Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano anche sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:
  •  
    • “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;  
    • lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
    •  

 

 
 
 

  • lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  •  
     
     

  • “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  •  
     
     

  • “lavori svolti dai palombari”;
  •  
     
     

  • “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^ fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  •  
     
     

  • “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  •  
     
     

  • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  •  
     
     

  • “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
  • Articolo 3

    1. Per la declaratoria delle mansioni espletate sono utilizzati gli elementi che emergono dalla busta paga, quelli in possesso degli istituti previdenziali assicuratori ovvero quelli accertati tramite attività ispettive condotte dai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

     

    CASSAZIONE RITIENE INCOSTITUZIONALE ART.32 COMMI 5 E 6 COLLEGATO LAVORO

    30/01/2011

      I commi 5 e 6 dell’art.32 della legge n.183/2010  prevedono   che:

    5 Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

     6 – In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà. 

    Sin  dall’entrata in vigore delle predette disposizioni   dell’art.32    sull’indennità risarcitoria si è aperta la discussione  circa la natura della stessa con   la  richiesta di precisi chiarimenti tesi a definire se sia da ritenere:

      a) sostitutiva della conversione del rapporto a tempo indeterminato;

     b) alternativa rispetto alla retribuzione persa dal lavoratore sino  alla  riassunzione in servizio;

     c) aggiuntiva  tanto alla trasformazione del rapporto lavorativo quanto alla retribuzione persa dal lavoratore.

    Secondo la maggioranza  della dottrina , la somma prevista dall’art.32  va a sostituire l’ordinaria tutela risarcitoria che tiene conto del periodo intercorso tra cessazione del rapporto e riammissione in servizio.e nella stessa direzione si sono poste le sentenze emesse il 29 novembre 2010 da due diversi giudice del lavoro del Tribunale di Milano.

     Di diverso tenore risulta invece , la decisione emessa dal giudice  del lavoro del Tibunale di Busto Arstizio, che, con la sentenza n.528 sempre del 29.novembre 2010 , nell’ affermare la nulllità del termine del rapporto oggetto del l ricorso  per l’assoluta assenza delle  ragioni tecniche,organizzative e produttive di cui all’art.1 del dec.legvo n.368/01,non si è limitato ad ordinare,oltre alla conversione del contratto a tempo indeterminato ,soltanto  il  pagamento dell’indennità risarcitoria  a norma dell’art.32 della legge n.183/2010,  , ma anche la liquidazione da parte del datore di lavoro  delle retribuzioni mturate sino alla sentenza.

    A complicare il  cammino e l’applicazione delle disposizioni sopra riportate è intervenuta l’Ordinanza n.2112 del 28 gennaio 2011 della Corte di Cassazione  che ha ritenuto in contrasto con la Costituzione  l’indennita’ risarcitoria di cui  all’art..32 commi 5 e 6 della legge n.183/2010 

    Secondo i Giudici  della Cassazione  “il danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa dell’illegittima apposizione del termine al contratto è pari almeno alle retribuzioni perdute dal momento dell’inutile offerta delle proprie prestazioni fino al momento dell’effettiva riammissione in servizio. Fino a questo momento, spesso futuro e incerto durante lo svolgimento del processo e non certo neppure quando viene emessa la sentenza di condanna, il danno aumenta col decorso del tempo ed appare di dimensioni anch’esse non esattamente prevedibili”.

     I predetti  hanno precisato altresì  che l’indennità prevista dall’art. 32 sopra cit. non può essere paragonata a quella prevista dall’art. 8 L. 15.07.1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), perchè il diritto all’indennità esclude il diritto al mantenimento del rapporto; di conseguenza, la norma non è riferibile al risarcimento di un danno che deriva dall’attuazione di un rapporto di durata – il cui ammontare aumenta con il trascorrere del tempo -.

     Peraltro  nell’ordinanza   si legge che un’indennità non proporzionata rispetto all’ammontare del danno può indurre il datore di lavoro a persistere nell’inadempimento (prolungando il processo oppure sottraendosi all’esecuzione della sentenza di condanna). Pertanto, a parere della Suprema Corte “risulta vanificato il diritto del cittadino al lavoro (art. 4 Cost.) e nuoce all’effettività della tutela giurisdizionale, con danno che aumenta con la durata del processo, in contrasto con il principio affermato da qualsiasi secolare dottrina processualista, oggi espresso dagli artt. 24 e 111, secondo comma, cost., e che esige l’esatta, per quanto materialmente possibile, corrispondenza tra la perdita conseguita alla lesione del diritto soggettivo ed il rimedio ottenibile in sede giudiziale“.

    Infine, Corte di Cassazione ha ravvisato un contrasto con l’art. 117, 1^ comma, Cost. perchè vi sarebbe un’illegittima intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influire sulla decisione di una singola controversia, in violazione dell’art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che tutela il diritto di ogni persona al giusto processo (ratificata dall’Italia con la sottoscrizione della Convenzione medesima).

    Per questi motivi, la Suprema Corte ha sospeso il processo in corso e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.

     Ora si tratta  di attendere la decisione di quest’ultima.

    PROROGA CONTRATTI SERVIZI PULIZIA SCUOLE

    27/01/2011
    Il 20 gennaio si è tenuto al MIUR il preannunciato incontro  con i sindacati di categoria per affrontare i temi relativi alla proroga e al rinnovo degli appalti scolastici “storici”per i servizi di pulizia nelle scuole.

    Come si evince dal verbale  sotto  allegato, gli appalti sono stati prorogati al 30 giugno e sono stati assicurati i finanziamenti pregressi ,mentre i rappresentanti ministeriali    hanno fornito assicurazioni  i che, a seguito della   richiesta dei sindacari , sarà convocato, al più presto, anche l’incontro con i sindacati scuola.

      verbale-incontro-appalti-di-pulizia-20-gennaio-2011  

    IN VIGORE NUOVO CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE-C.A.D.

    27/01/2011

     Dal 25 gennaio 2011 è    in vigore il nuovo CAD-Codice dell’Amministrazione Digitale-  previsto dal Decreto legislativo n. 235/2010 ,pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n.6 del 10 gennaio 2011, n. 6, ,che rinnova il quadro normativ in materia  che era stato definito  dal  dec.leg.vo n.82 del 2005,che. ha richiesto un nuovo provvedimento
    riformatore anche alla luce dei progressi rapidissimi dell´innovazione tecnologica in questo settore. ,introducendo  nuovi principi guida  , ispirati alla necessità di rendere effettivi i contatti diretti con le pubbliche amministrazioni facendo viaggiare le informazioni e non le persone

     Il nuovo CAD rappresenta il secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione avviato con l’approvazione del Decreto legislativo n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) che ha introdotto nella PA principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti.

    Di seguito si riportano alcuni degli aspetti del CAD illustrati  dal Ministro della Funzione Pubblica in apposita Conferenza stampa:

    1) Entro tre mesi le PP.AA utilizzeranno la Peco altre soluzioni teconologich equivalenti per tutte le comunicazioni che richiedano una ricevuta di ritornoai soggetti che preventivamente hanno dichiarato il proprio indizzo di posta elettronica

    2)Entro sei mesi  i bandi di concorso dovrannoessere pubblicati dalle pubbliche amministrazioni centrali sui propri siti

    3) Entro quatto mesi le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individure un unico  ufficio responsabile delle attivita’  informatiche

    4)Entro  il 2012 saranno emanate regole tecniche che consentiranno di dare piena validitàalle copie cartacee e soprattutto a quelle digitali dei documenti  informatici ed i particolre le pp.aa. non potranno richiedere l’uso  di moduli e formulari non pubblicati sui rispettivi siti istituzionali

    5)I citadini forniranno una sola volta  i propri dati alle pp.aa. e sarà onere delle   amministrazioni in possesso dei dati,tramite convenzioni  ,assicurare l’accessibilità  delle informazioni alle altre

    6)Entro  15 mesi le pp.aa.predisporranno appositi piani di emergenza idonei adassicurare ,in caso di eventi disastrosi,la continuita’ delle operazioni indispensabili  

    2)

    NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI LAVORO DOMESTICO

    27/01/2011

       Presso   il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  la Commissione Nazionale prevista dall’art. 43 CCNL lavoro domestico, composta dai rapresentanti di     FIDALDO,   DOMINA,  FEDERCOLF,  FILCAMS-CGIL,  FISASCAT-CISL ed  UILTUCS-UIL, il 21 gennaio 2011,ha sottoscritto  l’accordo economico per determinare i nuovi minimi retributivi per il lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita ,in otemperanza allaprevisione dell’art.36 del vigente ccnl  del 16.02.2007

     Di seguito si  riportano i prospetti dei minimi retributivi contrattuali aggiornati  con effetto dall’1.1.2011

    TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI 

    TABELLA  A – Lavoratori conviventi

    LIVELLI VALORI MENSILI INDENNITÀ
    A 580,50  
    AS 686,05  
    B 738,82  
    BS 791,59  
    C 844,37  
    CS 897,14  
    D 1.055,46 156,07
    DS 1.108,23 156,07

    TABELLA B

    LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO. (VALORI MENSILI)
    B 527,73
    BS 554,11
    C 612,16

    TABELLA C

    LAVORATORI NON CONVIVENTI (VALORI ORARI)
    A 4,22
    AS 4,97
    B 5,28
    BS 5,60
    C 5,91
    CS 6,21
    D 7,18
    DS 7,49

    TABELLA D

    Assistenza notturna (valori mensili)

      AUTOSUFF. NON AUTOSUFF.
    BS 910,33  
    CS   1.031,71
    DS   1.274,47

    TABELLA E

    PRESENZA NOTTURNA (VALORI MENSILI)
    Liv. unico 609,54

    TABELLA F

    INDENNITÀ (VALORI GIORNALIERI)
    Pranzo e/o colazione 1,75
    Cena 1,75
    Alloggio 1,52
    Totale 5,02

    .

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    PRECISAZIONI OPERATIVE INPS FRUIZIONE PERMESSI LEGGE 104/92 DOPO MODIFICHE COLLEGATO LAVORO

    26/01/2011

    Facendo seguito alla circolare n.155/2010 contenente le istruzioni  per l’applicazione  dell’sart.24 della legge n.183/04 in materia di diritto alla fruizioni dei pemessi previdsti dallper alegge n.104/92 per l’assistenza ai familiari disabili in condizione di gravità  ,l’Inps con il messaggio n.1740 del 25 gennaio 2011 fornisce alcune precisazioni operative al riguardo alle proprie strutture territoriali ,che di seguito si evidenziano.

       

     .

     
     In primo luogo  ,richiando il  paragrafo 2 della citata circolare , nella parte in cui si fa riferimento alle patologie invalidanti, si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.
     
    Inoltre ,rispetto   al paragrafo 7, si ribadisce che gli uffici dovranno riesaminare, alla luce del nuovo disposto normativo, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonchè quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.
     
    Pertanto viene disposto che gli operatori, devono sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24.11.2010) ed inviare agli interessati lettere specifiche, prodotte dalla procedura di gestione delle domande secondo i  testi allegati allegati al messaggio Con queste lettere verrà richiesto agli interessati di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti – previsti dalle nuove disposizioni normative – per la fruizione dei permessi in oggetto.
     
    Peraltro si precisa che se    le predette dichiarazioni non perverranno alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio (nel caso di pagamento a conguaglio della prestazione) ovvero di reiezione (nel caso di pagamento diretto della prestazione) con effetto dal 24 novembre 2010.
     
    Conclusivamente il messaggio prevede che gli  uffici avranno cura di inviare agli interessati, nel più breve tempo possibile, le lettere emesse dalla procedura secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la rapida definizione dei casi e per limitare l’eventuale possibile contenzioso.
     

    PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

    26/01/2011

    Si segnalano i provvedimenti di cigs emessi in favore di aziende operanti in Abruzzo dal Ministero del Laoro nel periodo dal 24.12.2010 al 23.1.2011:

    Denominazione Azienda :    EFORM
    con sede in :   ROSETO DEGLI ABRUZZI Prov :    TE
    Causale di Intervento :    Crisi aziendale
    Unità di :    ROSETO DEGLI ABRUZZI Prov :    TE  
    Settore:    Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte, scale e cancelli metallici    
    Decreto del  29/12/2010 n.  56254        
    Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   06/09/2010   al   05/09/2011        
    Con autorizzazione al pagamento diretto        
    *********************

    Denominazione Azienda :    Gruppo Maha in a.s.
    con sede in :   NOLA Prov :    NA
    Causale di Intervento :    Amministrazione straordinaria
    Unità di :    CHIETI Prov :    CH  
    Settore:    Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima    
    Decreto del  30/12/2010 n.  56299        
    Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   26/05/2010   al   24/11/2010        
    Con autorizzazione al pagamento diretto        
    *********************

    Denominazione Azienda :    PARMALAT DISTRIBUZIONE ALIMENTI
    con sede in :   COLLECCHIO Prov :    PR
    Causale di Intervento :    Crisi aziendale
    Decreto del  19/01/2011 n.  56453        
    Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/01/2011   al   02/05/2011        
     Unità produttiva di TORREVECCHIA TEATINA (Chieti)

     

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    Denominazione Azienda :    VECO FONDERIA SMALTERIA SPA
    con sede in :   MARTINSICURO Prov :    TE
    Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta
    Unità di :    MARTINSICURO Prov :    TE  
    Settore:    Fusione di ghisa    
    Decreto del  17/01/2011 n.  56423        
    Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   20/07/2010   al   19/07/2011        
    *********************

    PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

    25/01/2011

    In relazione alla specificità delle questioni trattate si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni della Corte di Cassazione.

    – Sentenza n. 22329/2010

     I  motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale nell’ambito delle procedure di mobilità devono trovare riferimento all’intero complesso aziendale. Legittimi i licenziamenti su settori individuati solo se sono caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità.

    –   Sentenza n. 23227/2010 

     E’  possibile licenziare un lavoratore in prova, senza l’obbligo di motivazione asserendo che, a norma dell’art 2096 c.c. e dell’art 10 L. 604/96 ( norme sui licenziamenti individuali), “il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore, alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso.”. Inoltre, tale discrezionalità “non è assoluta ma, deve essere coerente con la causa del patto di prova sicché, il lavoratore che non dimostri il positivo superamento della prova o, la imputabilità del recesso a cause estranee alla prova stessa, non può eccepire ne dedurre in sede giurisdizionale, la nullità del licenziamento”.

     -Senenza n.41472/2010

     Commette reato di truffa il soggetto che continua a percepire l’assegno familiare INPS, malgrado la variazione della composizione del nucleo familiare. I Giudici hanno specificato che ai fini della contestabilità del reato non è necessario un comportamento attivo, essendo rilevante quello di mancata comunicazione, come prova della presunta volontarietà di perseguire un indebito arricchimento

    Sentenza n.256/2011

    E peculato usare il telefono di servizio per finiprivati .Ilreato tuttavia non sussiste se il pubblico ufficiale utilizzando la linea telefonica dell’ente presso cui presta la sua attività lavorativa ,abbia arrecato all’amministrazion un danno economico irrilevante.

    Sentenza n.685/2011 

    ” Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. mobbing) possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente nel caso in cui il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente […] assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra i detti soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell’altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia”. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte pone l’accento sulla mancanza nel nostro codice penale – nonostante una delibera del Consiglio d’Europa del 2000 che vincolava tutti gli Stati membri a dotarsi di una normativa corrispondente – di una specifica figura incriminatrice per contrastare il mobbing. I Giudici di legittimità, rigettando il ricorso di un’operaia, precisano però come in caso di mobbing è certamente percorribile la strada del procedimento civile, costituendo il mobbing titolo per il risarcimento del danno eventualmente patito dal lavoratore in conseguenza di condotte e atteggiamenti persecutori del datore di lavoro o del preposto. “Il legittimo esercizio del potere imprenditoriale, infatti, deve trovare un limite invalicabile nell’inviolabilità di tali diritti e nella imprescindibile esigenza di impedire comunque l’insorgenza o l’aggravamento di situazioni patologiche pregiudizievoli per la salute del lavoratore, assicurando allo stesso serenità e rispetto nella dinamica del rapporto lavorativo, anche di fronte a situazioni che impongano l’eventuale esercizio nei suoi confronti del potere direttivo o addirittura di quello disciplinare.”

    -Sentenza n.1074/2011

    Costituendo il licenziamento la più grave delle sanzioni, in ragione dei suoi effetti, è necessario tener conto della gravità della condotta addebitata al dipendente, “da valutare non soltanto nella sua oggettività ma anche con riferimento all’elemento soggettivo che può assumere i connotati del dolo o della colpa, al fine di parametrare la singola sanzione al grado di illiceità della infrazione alla stregua del principio di proporzionalità, essendo possibile solo all’esito di tale iter conoscitivo decidere sulla configurabilità della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e quindi sulla legittimità o meno dello stesso”. Sulla base di questo principio    risulta   sancita  la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato ad un dipendente cui erano stati contestati addebiti disciplinari per non aver effettuato correttamente il proprio lavoro e per avere suggerito ad alcuni colleghi di compiere atti di sabotaggio nei confronti dell’azienda.    Nel  caso di specie, viene precisato che i giudici di merito hanno correttamente proceduto alla verifica della gravità dei fatti contestati al dipendente, in relazione sia alla portata oggettiva che soggettiva, rilevando come “la condotta del lavoratore presentava di per sé una gravità tale da legittimare il licenziamento in tronco, atteso che riguardava un aspetto molto delicato dell’organizzazione produttiva, e segnatamente quello del controllo della qualità del prodotto, ed era stata posta in essere – a riprova dell’intensità dell’elemento psicologico – in maniera surrettizia ed ingannevole, essendo stata la detta condotta seguita dalla falsa attestazione dell’avvenuto controllo. E sono pertanto giunti alla conclusione che la condotta in questione determinava la completa perdita di affidabilità da parte della società datoriale e rendeva proporzionata la sanzione espulsiva adottata, pur in assenza di precedenti disciplinari”

     

    AUMENTA INCENTIVO INAIL OSCILLAZIONE ANNO 2011

    25/01/2011

      Come è noto  ,dal  2000 l’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia 

    Detta oscillazione   riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL   in misura fissa pari al:

    • 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500);
    • 10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).

     
     A domanda ,le   Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti posso godere dell’oscillazione in parola  ,fermo restando  che in   aggiunta  l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi  tra quelli indicati  nelle Sezioni restanti   del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore dell’informazione dei  lavoratori.
    Per conseguire l’intervento  L’Azienda deve presentare o spedire ,anche  on line all’INAIL, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello disponibile presso le sedi Inail  insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. 

     
    La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto

     Per il 2011,lo sconto per l’oscillazione sale dal 10 al 30 per cento  per l aziende sino a  10 dipendenti,per scendere gradualmente sino al 7% per le aziende vcon più di 500 dipendenti annui  ,mentre ora è al 5%

    Per quest’anno il termine per richiede l’oscillazione risulta prorogato dal 31 gennaio al 28 febbraio