Archive for marzo 2016

MLPS:FIRMATO DECRETO TASSAZIONE AGEVOLATA PREMI RISULTATO ED UTILI IMPRESA

31/03/2016

Si avvia verso la concreta applicazione la norma, contenuta nella legge di stabilità 2016, che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila Euro.

Il Ministro del lavoro e il Ministro dell’economia e delle finanze , hanno infatti firmato il decreto -redatto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio- che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il decreto disciplina, inoltre, gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e l’erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.).

Il decreto sarà trasmesso a breve alla Corte dei Conti per la relativa registrazione.

 

I criteri di misurazione per i premi di risultato

Il decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

 

La partecipazione agli utili dell’impresa

Il decreto chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile e che l’applicazione dell’imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

 

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori

Il decreto stabilisce che l’incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al fine dell’incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

 

Deposito e monitoraggio dei contratti

L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto.

Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016

 

 

MLPS:FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

31/03/2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016, il decreto del 25 marzo 2016 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, comunica la nuova denominazione e l’adeguamento del Fondo di solidarietà residuale, già istituito presso l’INPS con decreto Interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

Detto fondo assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

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DECRETO 3 febbraio 2016

Fondo di integrazione salariale. (Decreto n. 94343). (16A02458) (GU Serie Generale n.74 del 30-3-2016

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

MPLS:SOSTEGNO REDDITO LAVORATORI CALL-CENTER

31/03/2016

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 15 del 29 marzo 2016,  con la quale fornisce i chiarimenti in merito alla durata del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore call-center, previsto dal Decreto InterMinisteriale n. 22763 del 12 novembre 2015, in attuazione del comma 7 dell’art. 44 del D.Lvo n. 148/2015.

In particolare, la normativa richiamata prevede la possibilità di concedere il trattamento – sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale – per periodi non superiori a 12 mesi, nel limite massimo di euro 5.286.187, per l’anno 2015, e di euro 5.510.658, per il 2016.

In considerazione della specialità della normativa, la circolare chiarisce inoltre che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016 – con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento – è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga.

 

Fonte: Ministero

CASSAZIONE:LEGITTIMO LICENZIAMENTO DIPENDENTE CHE PARTECIPA BATTUTA CACCIA DURANTE ASSENZA MALATTIA E CONGEDO PARENTALE

31/03/2016

La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un
lavoratore che durante una malattia, giustificata da un regolare certificato medico ,al quale aveva aggiunto la fruizione di congedi parentali, aveva partecipato ad una battuta di caccia all’estero.

La Suprema Corte ha riconosciuto legittimo il comportamento datoriale in quanto il lavoratore deve astenersi da condotte che possono ritardare la guarigione ed, inoltre, lo stesso non può utilizzare i congedi parentali per un uso improprio non previsto dal Legislatore.

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(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 6054/16 

INAIL:SEMPRE INDENNIZZABILE INFORTUNIO IN ITINERE PER USO BICICLETTA

31/03/2016

Nei termini di cui al titolo si e’ espresso l’Inail  riassumendo  brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere che resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede, salva la novità introdotta dalla predetta disposizione normativa   illustrata  dalla sottostante circolare,secondo cui ,”grazie all’art.5 della legge n.221/15,l’uso della bicicletta e’ equiparato a queòllo del mezzo pubblico ovvero al percorso a piedi”

 

 

 

TAR CAMPANIA:PER INSTALLARE ASCENSORE IN CONDOMINIO NON NECESSARI TUTTI CONSENSI

31/03/2016

Si richiama l’attenzione sulla sotto evidenziata sentenza del TAR Campania -Sede di Salerno ,relativa alla ricorso di un proprietario  di un appartamento , in cui si  esponeva che per accedere a detto appartamento bisognava superare un dislivello di circa mt. 10,80, con alzate di ogni scalino mediamente di circa cm. 22,50, rendendo per tal via pressoché impossibile alla propria moglie, affetta da “dispnea da sforzo in soggetto con insufficienza respiratoria operata di lobectomia polmonare per adenocarcinoma”, l’accesso alla abitazione.

Superato l’ostacolo frapposto dal diniego della Soprintendenza per i B.A.P.P.S.A.D. di Salerno ed Avellino,, il ricorrente si era, nondimeno, visto sollecitare la produzione di nuova documentazione integrativa, intesa, fra l’altro, a conseguire l’assenso di tutti i proprietari del cortile e, quindi, di tutti coloro i quali avevano diritto alla servitù di passaggio e di tutti i proprietari delle abitazioni prospicienti, oltre alla verifica della sussistenza delle distanze stabilite dal codice civile.

Faceva seguito, all’esito di ulteriore interlocuzione endoprocedimentale, il provvedimento impugnato, con il quale il Responsabile del’U.T.C. ribadiva l’asserita necessità dell’assenso di tutti i proprietari delle unità abitative di altri fabbricati che si affacciavano nella corte, oltre al rispetto delle distanze e, in difetto, rigettava l’articolata istanza.

Avverso tale lesiva determinazione insorgeva il ricorrente, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimo profilo.

Nella resistenza dell’Amministrazione comunale intimata, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2015,  , la causa veniva riservata per la decisione  ,che è risultata favorevole al proprietario dell’appartamento  nei cui confronti il Tar ha riconosciuto essere ricorso  fondato e meritevole  di essere accolto.

È noto che l’art. 2 l. 9 gennaio 1989 n. 13, recante norme per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ha previsto la possibilità per l’assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell’art. 1136, 2 e 3 comma, c.c., così derogando all’art. 1120, 1 comma, che richiama il 5 comma dell’art. 1136 e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate: cfr., fra le tante, Cass., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12930

 Sotto distinto profilo, è altresì noto che l’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute (cfr. Cass.., sez. II, 16 maggio 2014, n. 10852).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ha accolto accoglie  annullando  per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

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  201600561 (SALERNO, SEZIONE 2)             

JOB ACTS E DISCIPLINA COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

30/03/2016

Le disposizioni integrative e modificative  che lo  job acts  ha introdotto  nella disciplina del  collocamento obbligatorio  di cui alla legge n.68/99 sono previste dai  decreti legvi n.81/15 e n.151/15  .

A)DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DEC:LEGVO n.81/15

Il primo provvedimento risulta aver  dedicato alla materia il secondo periodo del comma 3 dell’art.34 ,secondo cui: ” In  caso  di somministrazione di lavoratori disabili per missioni  di  durata  non inferiore a dodici mesi, il  lavoratore  somministrato  e’  computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3  della  legge  12  marzo 1999, n. 68″. Volendo soffermare l’attenzione su tale disposizione ,appare confacente rimarcare alcuni aspetti meritevoli di particolare considerazioneIl primo aspetto si riferisce ai “lavoratori disabili”,che gli artt.1 e 2 della legge n.68/99 individuano  come segue:

a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità

b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti

c) persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni

d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni nonché alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.

f) non vedenti  ,ossia coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

g)  sordomuti,ossiai coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.

Il secondo aspetto concerne la durata della “missione”,che puo’ essere anche a tempo determinato , ma comunque giammai inferiore a 12 mesi  .

Il terzo aspetto coinvolge l’utilizzatore del lavoratore somministrato,nel senso che egli ,se soggetto alla normativa del collocamento obbligatorio,ha la facolta di computare detto lavoratore se disabile nella quota di riserva  spettante e da coprire  .

Preso atto che  ‘ la norma di riferimento nulla dice  circa le modalita’ da  seguire affinche’ il computo  di tali soggetti disabili venga  riconosciuto nei riguardi    del datore di lavoro interessato da parte del servizio impiego competente,si ritiene  confacente  soffermarsi  su tale aspetto, esprimendo   in merito  opinioni  suggerite dalle conoscenze ed esperienze  in materia ,ma che,in ogni caso , attendono di essere   avallate da conformi indicazioni  da parte  degli organi istituzionali,che ,ad esempio ,potrebbero rinvenirsi  dalle  nuove linee guida per la legge 68/99 , che l’art.1 del  Dlgs 151/15 prevede doversi emanare da emanare entro Aprile  2016.

Si aggiunge che , mancando al momento  un’esplicita indicazione operativa da parte degli organi istituzionali competenti , in attesa,come detto, delle linee guida da emanare entro aprile 2016,  trattandosi di assunzione ex art 34 ,comma 3 dec.legvo n.81/15,
di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi,per cui  il lavoratore somministrato e’ computato nella quota di riserva di cui all’articolo   3,  della legge 12 marzo 1999, n. 68,  occorre che per il lavoratpore coinvolto    ricorrano  anche   le seguenti  specifiche condizioni per il lavoratore :
– appartenere alle categorie dei   soggetti disabili  protette   secondo la legge 68/99,
– avere almeno 15 anni d’eta’  e 10 anni di frequenza scolastica
-trovarsi  in stato di disoccupazione o  , pur occupati, conservare  lo stato di disoccupazione.
-essere scritti al collocamento ordinario e nelle liste del collocamento obbligatorio
-aver ottenuto il rilascio della valutazione del Comitatio tecnico circa l’idoneità lavorativa
Inoltre  , mancando al momento  un’esplicita diversa indicazione operativa da parte degli organi istituzionali competenti ,  nel rispetto della  previsione del decreto 81/15,l’assunzione dei lavoratori   in questione si ritiene  debba  avvenire secondo le previsioni normative del collocamento ordinario ,ossia mediante la comunicazione obbligatoria  UniSomm   e la  comunicazione prevista dall’art.21 ,comma 3 ,del dec.legvo n.276/03 da parte dell’Agenzia rispettivamente ai servizi impiego competenti  ed   al prestatore .
 .
B ) DIPOSIZIONI CONTENUTE NEL DEC.LEGVO N. 151/2015

 

Piu’ numerose  e significative  appaiono  le disposizioni del decreto leg.vo di cui al titolo ,dedicato alle intergrazioni e modifiche  alla disciplina della legge n.68/99 sul collocamento obbligastorio ,che di seguito   vengono evidenziate distintamente, in relazione ai singoli aspetti coinvolti.

1) Linee guida per collocamento obbligatorio mirato

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del   decreto legislativo, con uno o piu’ decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita’ sulla base dei    principi  precisati nelle lettere da a) ad f)

2) Estensione normativa collocamento obbligatorio titolari assegno invalidita’

Si  estende l’applicazione della normativa del collocamento mirato di cui all’art.1 comma 1,lettera a) legge 68/99 ,ai titolari di assegno d’invalidita’,di cui alla Legge 12 giugno 1984 n. 222,secondo cui :“1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”

3) Collocameto oìbbligatorio datori lavoro  da 15 a 35 dipendenti

L’art.3 del decreto legvo in esame   dispone la soppressione dall’1.1.2017,dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68  secondo cui :Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

 

4)Assunzioni obbligatorie partiti politici .oo.ss.ed organizzazioni senza scopo di lucro   

Al testo dell’art.  3, comma 3, della legge  n. 68/99 ,dall’1.1.2017 le parole  «e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» sono soppresse  .Pertanto ,da tale data  il predetto comma assumera’ il seguente testo ”  Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative ”

5)  Computo  in quota riserva lavoratori gia’ invalidi assunti  tramite collocamento ordinario

All’art.4 della legge n.68/99 risulta  inserito  .dopo il comma 3    ,il comma 3 bis , secondo cui i lavoratori, gia’ disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di   riserva   di   cui all’articolo 3 a condizioone che;

a )abbiano una riduzione della capacita’lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unicodelle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,

b)registrano una  riduzione della capacita’lavorativa superiore al 45% per una disabilita’ intellettiva e psichica,   accertata dagli   organi competenti

 

6) Sostituzione procedura esonero con autocertificazione

 

All’art.5 della legge 68/99 ,risulta aggiunto, dopo il comma 3 ,omma 3bis ,secondo cui ,fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art.5 legge 68/99 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo e sonom inoltre tenuti a versare aòl Fondio per il dititto al lavoro dei disabili di cui all’art.13 un ciontributo esonerativo pari a 30.64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita’ non occupato-

 

7) Autorizzazione datori lavoro pubblici assumere in numero superiore per collocamento obbligatorio in una unita’ produttiva

 

Nell’art.5 ,dopo il testo del comma 8ter   e’ sostituito da un nuobvo testo il comma 8 ter che consente ai datori di lavoro pubblici di possono assumere in una unita’produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze acompenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita’produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facolta’ trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6.

 

8)Facolta’ assunzione con   richiesta nominativa o convenzione per datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici

 Tale aspetto è disciplinato dall’articolo 7 legge 68/99 1999, n. 68, che al  testo precedente  hja apportato le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3,

i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i

lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici

competenti o mediante la stipula   delle   convenzioni   di   cui

all’articolo 11. La richiesta nominativa puo’ essere preceduta dalla

richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle

persone con disabilita’ iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8

che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle

qualifiche e secondo le modalita’ concordate dagli uffici con il

datore di lavoro.»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito i seguenti:

«1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita’ di cui

al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli

uffici competenti avviano i   lavoratori   secondo   l’ordine   di

graduatoria per la qualifica richiesta o altra   specificamente

concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche

disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con

avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono

alla specifica occasione di lavoro.

1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua

uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al

comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilita’ e

miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale

monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.».

 Contestualmente ,si prevede l’abrogazione dei commi 2 e 5 dell’art.9 della legge n.68/99,sostituiti dalle disposizioni sopra evidenziate ,ricordando chjhe i commi suddeti abriogati stabilivano quanto segue:

“Art. 9.
(Richieste di avviamento).

” 2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall’articolo 12.”

“5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.”

 

9) Modifiche riguardanti l’iscrizione dei lavoratori aspiranti al collocameno obbligatorie ,le graduatorie e l’istituzione del Comitato tecnico preso i servizi impiego

 

Le modifichi di cui sopra interessano l’art.8 della legge 68/99 e concernono i seguenti aspetti

  1. a) per l’iscrizione nell’elenco degli aspiranti al collocamento si stabilisce  che la stessa avvenga nella struttura nel cui ambito territoriale sitrova la residenza dell’interessato,con facolta’ per il medesimo di iscriversi nel’elenco di altro servizio nel territorio dello statpo ,previa cancellazione dall’elenco precedente;
  2. b) per ogni persona ,il comitato tecnico di cui alla sottostante lettera c) ,annnota in apposita scheda le capacita’ lavorative ,le abilita’ ,le competenzxe e le inclinazioni ,nonche la natiura ed il grado della disabilita e analizza le e delle prestazioni atti caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili,favorendo l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro
  3. c) presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico senza alcun compenso ,indennita’ ,gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato ,composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico legale , con particolare riferimento alla materia delle disabilita’,con compiti di valutazione d delle condizioni di disabilita’elle capacita’ lavorativer ,di definizione degli strumenti e della prestazioni atti all’insrimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza

10)Istituzione Banca dati del collocamento mirato

   Nell’Art.9 della legge 68/99 ,dopo il comma 6, e’ inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati

disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti,

di rafforzare i controlli, nonche’ di migliorare il monitoraggio e la

valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca

dati politiche attive e passive di cui   all’articolo   8   del

decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e’ istituita, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione

denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie  le

informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati

obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono

alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa

gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione

della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui

all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,

sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile

assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici   competenti

comunicano le informazioni relative alle   sospensioni   di   cui

all’articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all’articolo

5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e

nonche’ a quelle di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi’ le

informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento

obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli

avviamenti effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati   con   le

informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro

beneficia ai sensi dell’articolo 13. L’INAIL alimenta la Banca dati

con le informazioni relative agli interventi   in   materia   di

reinserimento e di integrazione lavorativa delle   persone   con

disabilita’ da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli

incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle

persone con disabilita’ erogate sulla base di disposizioni regionali,

nonche’ ai sensi dell’articolo 14. Le informazioni della Banca dati

del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province

autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili

del collocamento mirato   con   riferimento   al   proprio   ambito

territoriale di competenza,  nonche’ all’INAIL   ai   fini   della

realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento

e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita’ da lavoro.

Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le

amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici,

di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati

del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del

Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del codice   fiscale.

Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese

anonime.».

1.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da

trasmettere nonche’ le altre modalita’ attuative del comma 1, lettera

b), ferme restando le modalita’ di trasmissione di cui all’articolo

8, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

 

 

 11)Modifiche alla disciplina degli incentivi per l’assunzione delle persone invalide

All’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni

a) viene sostituito il testo del comma   comma 1 che in precedenza recitava :

“1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all’assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate: a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a); c) in ogni caso l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore; d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.

Esso viene sostituito dal 24.9.2015 dai seguenti:

«1. Nel rispetto dell’articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014

della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e’ concesso:

-a) su  domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesia) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda

imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,

assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una

riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79 per cento o

minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle

tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

  1. b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda

imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,

assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una

riduzione della capacita’ lavorativa compresa tra il 67 per cento e

il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta

categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 e’ altresi’ concesso, nella

misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile

ai fini previdenziali, per   ogni   lavoratore   con   disabilita’

intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita’

lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in

caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo

determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la

durata del contratto.

1-ter. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e’ corrisposto al

datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive

mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo e’ trasmessa,

attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede,

entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica

in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita’ di risorse

per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore

del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare

previsto dell’incentivo spettante e al richiedente e’ assegnato un

termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del

contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo. Entro il termine

perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha

l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta

procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo

all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di

cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di

somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a

disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui

al presente articolo e’ riconosciuto dall’INPS in base all’ordine

cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito

l’effettiva stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo e, in

caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai

sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base

pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non

prende in considerazione ulteriori domande   fornendo   immediata

comunicazione   anche   attraverso   il   proprio   sito   internet

istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate

valutate con riferimento alla durata   dell’incentivo,   inviando

relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede

all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e

finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente.»;

b) viene abrogato il comma 2 ,che disponeva:

. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo.”

c) e’ modificato il comma 3 ,che stabiliva:

“3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

Il predetto dal 24.9.2015 acquisisce il seguente testo :”Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all’assunzione di disabili”. e ne fanno domanda con le modalita’ di cui alcomma 1-ter»;

d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra le regioni e

le province autonome proporzionalmente alle richieste  presentate e

ritenute ammissibili secondo le modalita’ e i criteri definiti nel

decreto di cui al comma 5» sono soppresse;

e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «A

valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti

del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate

sperimentazioni di   inclusione   lavorativa   delle   persone   con

disabilita’ da parte del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee

guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

f) e’ sostituito il comma 5 ,che recitava “ Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.

Dal 24.9.2015 detto comma prevede::

«5. Con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, e’ definito l’ammontare delle

risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all’INPS a

decorrere dal 2016 e rese disponibili per   la   corresponsione

dell’incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il

medesimo decreto e’ stabilito l’ammontare delle risorse attribuite al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita’ di

cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente

comma e’ aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che

affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei

contributi di cui all’articolo 5, comma 3-bis.»;

  1. g) i commi 8 e 9 sono abrogati,ricordando, che essi prevedevano quanto segue:

“8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.”

“9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste”.

12) Applicazione incentivi art.13 assunzioni realizzata dall’1.1,.2016

Si evidenzia che l’art.10 ,comma 1 del dec.legvo n.151/15 dispone : “L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 13 della

legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente

articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1°gennaio 2016″

13) Soppressione Albo centralinisti telefonici non vedenti

Detta soppressione e’ prevista dall’ art 12  

14) Modifiche legge 113/85

     Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 1:

1) il comma 1 e’ abrogato ,ricordando che lo stesso recitava quanto segue:

. Albo professionale. – 1. L’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell’albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l’albo professionale è istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

2) al comma 3, primo periodo, le parole «All’albo professionale»

sono sostituite dalle seguenti: «Nell’elenco di cui all’articolo 6,

comma 7, della presente legge»;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole «all’albo»   sono

sostituite dalle seguenti: «nell’elenco»;

4) al comma 4 le parole «all’albo professionale» sono sostituite

dalle seguenti: «nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della

presente legge» e le parole «da inoltrare tramite il competente

ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse

b) all’articolo 2:

1) al comma 1 le parole: «Ai fini dell’iscrizione nell’albo

professionale nazionale di cui all’articolo 1» sono soppresse;

  2) al comma 12 le parole «per l’iscrizione all’albo professionale

nazionale e» sono soppresse;

c) all’articolo 3:

1) al comma 2 le parole: «all’albo   professionale   di   cui

all’articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:

«nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge»;

2) al comma 3 le parole: «all’albo professionale disciplinato dalla

presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco di cui

3)all’articolo 6, comma 7, della presente legge

1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del lavoro e

della massima occupazione», «ufficio provinciale   del   lavoro»,

«ufficio provinciale», «ufficio del lavoro» sono sostituite dalle

seguenti: «servizio competente»;

2) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

«7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui

all’articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell’apposito

elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si

trova la residenza dell’interessato. Il servizio verifica il possesso

dell’abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia

apposita certificazione. L’interessato puo’ comunque   iscriversi

nell’elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»;

3) al comma 8 le parole «all’albo   professionale»   sono

sostituite dalle seguenti «nell’elenco»;

  1. I privi della vista iscritti in piu’ di un elenco, oltre a

quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale

hanno la residenza, scelgono   l’elenco   presso   cui   mantenere

l’iscrizione entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della

presente disposizione.

 

 

POSIZIONE TITOLARI DI PENSIONE RIGUARDO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

30/03/2016

L’occasione per trattare l’argomento di cui al titolo   risulta fornita  da un quesito posto in proposito  da un visitatore del Blog ,  con cui ,  appunto, ha domandato  se ai titolari di pensione  sia o meno consentito iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio per  aspirare alle assunzioni  obbligatorie riservate alle categorie protette invalide e   non invalide  .

Si risponde di seguito alla richiesta ,precisando ,anzitutto ,che per partecipare al collocamento obbligatorio i soggetti interessati ,non solo devono appartenere ad una delle categorie di disabili di cui agli articoli 1 e 2  della legge n.68/99  ,e l’art.1 dpr 3333/2000,cioe’:

  1. a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità
  2. b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti
  3. c) persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni
  4. d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni nonché alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5. f) non vedenti ,ossia coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
  6. g) sordomuti ,ossia coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata

ovvero delle categorie di cui all’art.18 della medesima legge ,cioe’

-orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

ma altresì devono sussistere le seguenti condizioni:

a)avere almeno 15 anni d’eta’  e 10 anni di frequenza scolastica, se minore;

  1. b) non aver raggiunto,se disabile , l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.

c)trovarsi  in stato di disoccupazione o  , pur occupato ,aver titolo a conservare  lo stato di disoccupazione;.

d)essere scritto al collocamento ordinario e nelle liste del collocamento obbligatorio; –

-e)aver ottenuto il rilascio della valutazione del Comitatio tecnico circa l’idoneità lavorativa

Alla condizione di cui alla lettera c)(stato di disoccupazione)  deroga l’art.1 del dpr n.333/2000 ,secondo cui : possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante: “”Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.”, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l’iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all’iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile”.

Pertanto ,aie il titolo fini di valutare se per i titolari di pensione sussiste il titolo per iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio ed aspirare alle asunzioni riservate alle categiorie protette in particolare che non ostino due ostacoli ,ossia l’impossibilita’ di dichiarare e conservare lo stato di disoccupazione e di aver raggiunto,se disabile , l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.

Mentre   per il secondo aspetto non si ritiene determinante    condurre specifici  approfondimenti.invece   significativo appare intrattenersi sul secondo aspetto

A tal fine ,si richiama il decreto legvo n.181/2000 ,come modificato dal dec,.legvo n.297/2002.che:

-all’art1 lett.c )dispone: “stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo dilavoro, che  sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita’ lavorativa secondo modalita’ definite con i servizi competenti;

-all’art4 prevede  :, 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l’adozione da parte dei servizi competentidi procedure  uniformi  in  materia  di  accertamento dello stato didisoccupazione sulla base dei seguenti principi :    a) conservazione  dello  stato  di  disoccupazione  a  seguito disvolgimento di  attivita’  lavorativa  tale da assicurare un redditoannuale   non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso  daimposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cuiall’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,n. 468;    b) perdita  dello  stato  di  disoccupazione  in  caso di mancatapresentazione   senza   giustificato  motivo  alla  convocazione  delservizio competente  nell’ambito  delle misure di prevenzione di cuiall’articolo 3;    c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senzagiustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno edindeterminato o  determinato  o  di lavoro temporaneo ai sensi dellalegge 24  giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almenoa otto  mesi,  ovvero  a  quattro  mesi  se  si  tratta  di giovani,nell’ambito dei  bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasportocon mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;    d) sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  in  caso  diaccettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavorotemporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi sesi tratta di giovani.”.In spplucazione delle disposizioni sioopra riportate ,dunque,lo ststo di disoccupazione non puo’ essere rinosciouto ovvero si puo perdere quando l’interesato consegue  un reddito da lavoro un reddito annuo superiore a qiuello esente da imposizione fiscale,che attualmente e’ fidssato ad euro 8000 per il lavoro dipendente o parasubordinato ed a 4500 euro per quello autonomo .

Inoltre si richiama l’art.49 del TUIR ,secondo cui:

“1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e’ considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

  1. Costituiscono, altresi’, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.”

Combinando le disposizioni di cui sopra ,si perviene alla conclusione per cui  , quando i titolari  di pensione percepiscono  un assegno,  d’importo superiore al   limite di 8.000 euro annui,agli stessi  è precluso di rendere la dichiarazione  circa lo stato di disoccupazione ovvero,  non riuscendo a conservare  lo stato di disoccupazione ,non possono  iscriversi al collocamento odinario  ne’ a quello obbligatorio .e ,dunque, restano esclusi ,tranne  che per la deroga di cui all’art.1 dpr n.333/2000  , dalla  partecipazione alle assunzioni riservate alle categorie protette valide ed invalide, per cui risulta indispensabile tale condizione.ex legge 68/99.

 

 

 

 

 

CORTE CONTI LAZIO:PARERE ASSUNZIONE VIGILI SINO A 5 MESI ANNO

29/03/2016

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 43/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 marzo, hanno evidenziato che in relazione al personale di polizia municipale opera l’eccezione di cui all’articolo 5, comma 6, del d.l. 78/2015, che consente forme di reclutamento a condizione che si tratti di personale stagionale, assunto a tempo determinato e per un periodo di durata non superiore a cinque mesi, non prorogabili nell’anno solare, ma ripetibili, con nuovo contratto stagionale, negli anni a venire.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la clausola di garanzia della non prorogabilità dei cinque mesi del lavoro stagionale è diretta ad evitare forme di aggiramento del divieto di assunzione, “con qualsiasi altra forma contrattuale”, fino al completamento del personale di polizia provinciale.

Pertanto, il divieto di proroga non attiene alla prorogabilità intesa come ripetibilità del contratto stagionale negli anni a venire, bensì alla ripetizione del contratto di polizia municipale di cinque mesi in cinque mesi nel medesimo anno.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lazio del. n. 43-16

MLPS CONFERMA VALIDITA’ ELENCO ATTIVITA’ DISCONTINUE R.D. n. 2657/ 1923

29/03/2016

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 10 del 21 marzo 2016 pdf_icon, ha risposto ad un quesito di Federalberghi, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente.
In particolare l’istante chiede se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all’art. 55, comma 3 – ai sensi del quale “sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” – sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.

 

La risposta in sintesi del Ministero

“….Al fine di rispondere al quesito avanzato, occorre anzitutto ricordare che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente – ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il Legislatore stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

Il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

Tale Decreto, al fine di rispondere alla richiesta di chiarimenti oggetto del presente interpello, è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall’interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa Amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 28/2012; n. 7/2014 ecc.).”

Fonte: Ministero del Lavoro