Le disposizioni integrative e modificative che lo job acts ha introdotto nella disciplina del collocamento obbligatorio di cui alla legge n.68/99 sono previste dai decreti legvi n.81/15 e n.151/15 .
A)DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DEC:LEGVO n.81/15
Il primo provvedimento risulta aver dedicato alla materia il secondo periodo del comma 3 dell’art.34 ,secondo cui: ” In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato e’ computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68″. Volendo soffermare l’attenzione su tale disposizione ,appare confacente rimarcare alcuni aspetti meritevoli di particolare considerazioneIl primo aspetto si riferisce ai “lavoratori disabili”,che gli artt.1 e 2 della legge n.68/99 individuano come segue:
a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità
b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti
c) persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni
d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni nonché alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
f) non vedenti ,ossia coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
g) sordomuti,ossiai coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
Il secondo aspetto concerne la durata della “missione”,che puo’ essere anche a tempo determinato , ma comunque giammai inferiore a 12 mesi .
Il terzo aspetto coinvolge l’utilizzatore del lavoratore somministrato,nel senso che egli ,se soggetto alla normativa del collocamento obbligatorio,ha la facolta di computare detto lavoratore se disabile nella quota di riserva spettante e da coprire .
Preso atto che ‘ la norma di riferimento nulla dice circa le modalita’ da seguire affinche’ il computo di tali soggetti disabili venga riconosciuto nei riguardi del datore di lavoro interessato da parte del servizio impiego competente,si ritiene confacente soffermarsi su tale aspetto, esprimendo in merito opinioni suggerite dalle conoscenze ed esperienze in materia ,ma che,in ogni caso , attendono di essere avallate da conformi indicazioni da parte degli organi istituzionali,che ,ad esempio ,potrebbero rinvenirsi dalle nuove linee guida per la legge 68/99 , che l’art.1 del Dlgs 151/15 prevede doversi emanare da emanare entro Aprile 2016.
Si aggiunge che , mancando al momento un’esplicita indicazione operativa da parte degli organi istituzionali competenti , in attesa,come detto, delle linee guida da emanare entro aprile 2016, trattandosi di assunzione ex art 34 ,comma 3 dec.legvo n.81/15,
di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi,per cui il lavoratore somministrato e’ computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, occorre che per il lavoratpore coinvolto ricorrano anche le seguenti specifiche condizioni per il lavoratore :
– appartenere alle categorie dei soggetti disabili protette secondo la legge 68/99,
– avere almeno 15 anni d’eta’ e 10 anni di frequenza scolastica
-trovarsi in stato di disoccupazione o , pur occupati, conservare lo stato di disoccupazione.
-essere scritti al collocamento ordinario e nelle liste del collocamento obbligatorio
-aver ottenuto il rilascio della valutazione del Comitatio tecnico circa l’idoneità lavorativa
Inoltre , mancando al momento un’esplicita diversa indicazione operativa da parte degli organi istituzionali competenti , nel rispetto della previsione del decreto 81/15,l’assunzione dei lavoratori in questione si ritiene debba avvenire secondo le previsioni normative del collocamento ordinario ,ossia mediante la comunicazione obbligatoria UniSomm e la comunicazione prevista dall’art.21 ,comma 3 ,del dec.legvo n.276/03 da parte dell’Agenzia rispettivamente ai servizi impiego competenti ed al prestatore .
.
B ) DIPOSIZIONI CONTENUTE NEL DEC.LEGVO N. 151/2015
Piu’ numerose e significative appaiono le disposizioni del decreto leg.vo di cui al titolo ,dedicato alle intergrazioni e modifiche alla disciplina della legge n.68/99 sul collocamento obbligastorio ,che di seguito vengono evidenziate distintamente, in relazione ai singoli aspetti coinvolti.
1) Linee guida per collocamento obbligatorio mirato
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con uno o piu’ decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita’ sulla base dei principi precisati nelle lettere da a) ad f)
2) Estensione normativa collocamento obbligatorio titolari assegno invalidita’
Si estende l’applicazione della normativa del collocamento mirato di cui all’art.1 comma 1,lettera a) legge 68/99 ,ai titolari di assegno d’invalidita’,di cui alla Legge 12 giugno 1984 n. 222,secondo cui :“1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”
3) Collocameto oìbbligatorio datori lavoro da 15 a 35 dipendenti
L’art.3 del decreto legvo in esame dispone la soppressione dall’1.1.2017,dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui :Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
4)Assunzioni obbligatorie partiti politici .oo.ss.ed organizzazioni senza scopo di lucro
Al testo dell’art. 3, comma 3, della legge n. 68/99 ,dall’1.1.2017 le parole «e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» sono soppresse .Pertanto ,da tale data il predetto comma assumera’ il seguente testo ” Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative ”
5) Computo in quota riserva lavoratori gia’ invalidi assunti tramite collocamento ordinario
All’art.4 della legge n.68/99 risulta inserito .dopo il comma 3 ,il comma 3 bis , secondo cui i lavoratori, gia’ disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 a condizioone che;
a )abbiano una riduzione della capacita’lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unicodelle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
b)registrano una riduzione della capacita’lavorativa superiore al 45% per una disabilita’ intellettiva e psichica, accertata dagli organi competenti
6) Sostituzione procedura esonero con autocertificazione
All’art.5 della legge 68/99 ,risulta aggiunto, dopo il comma 3 ,omma 3bis ,secondo cui ,fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art.5 legge 68/99 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista è sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo e sonom inoltre tenuti a versare aòl Fondio per il dititto al lavoro dei disabili di cui all’art.13 un ciontributo esonerativo pari a 30.64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita’ non occupato-
7) Autorizzazione datori lavoro pubblici assumere in numero superiore per collocamento obbligatorio in una unita’ produttiva
Nell’art.5 ,dopo il testo del comma 8ter e’ sostituito da un nuobvo testo il comma 8 ter che consente ai datori di lavoro pubblici di possono assumere in una unita’produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze acompenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita’produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facolta’ trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6.
8)Facolta’ assunzione con richiesta nominativa o convenzione per datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
Tale aspetto è disciplinato dall’articolo 7 legge 68/99 1999, n. 68, che al testo precedente hja apportato le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3,
i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i
lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici
competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui
all’articolo 11. La richiesta nominativa puo’ essere preceduta dalla
richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle
persone con disabilita’ iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8
che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle
qualifiche e secondo le modalita’ concordate dagli uffici con il
datore di lavoro.»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito i seguenti:
«1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita’ di cui
al comma 1 entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, gli
uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di
graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente
concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche
disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con
avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono
alla specifica occasione di lavoro.
1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua
uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al
comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilita’ e
miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale
monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
Contestualmente ,si prevede l’abrogazione dei commi 2 e 5 dell’art.9 della legge n.68/99,sostituiti dalle disposizioni sopra evidenziate ,ricordando chjhe i commi suddeti abriogati stabilivano quanto segue:
“Art. 9.
(Richieste di avviamento).
” 2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall’articolo 12.”
“5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.”
9) Modifiche riguardanti l’iscrizione dei lavoratori aspiranti al collocameno obbligatorie ,le graduatorie e l’istituzione del Comitato tecnico preso i servizi impiego
Le modifichi di cui sopra interessano l’art.8 della legge 68/99 e concernono i seguenti aspetti
- a) per l’iscrizione nell’elenco degli aspiranti al collocamento si stabilisce che la stessa avvenga nella struttura nel cui ambito territoriale sitrova la residenza dell’interessato,con facolta’ per il medesimo di iscriversi nel’elenco di altro servizio nel territorio dello statpo ,previa cancellazione dall’elenco precedente;
- b) per ogni persona ,il comitato tecnico di cui alla sottostante lettera c) ,annnota in apposita scheda le capacita’ lavorative ,le abilita’ ,le competenzxe e le inclinazioni ,nonche la natiura ed il grado della disabilita e analizza le e delle prestazioni atti caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili,favorendo l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro
- c) presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico senza alcun compenso ,indennita’ ,gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato ,composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico legale , con particolare riferimento alla materia delle disabilita’,con compiti di valutazione d delle condizioni di disabilita’elle capacita’ lavorativer ,di definizione degli strumenti e della prestazioni atti all’insrimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza
10)Istituzione Banca dati del collocamento mirato
Nell’Art.9 della legge 68/99 ,dopo il comma 6, e’ inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati
disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti,
di rafforzare i controlli, nonche’ di migliorare il monitoraggio e la
valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca
dati politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e’ istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione
denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le
informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati
obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa
gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione
della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui
all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile
assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti
comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui
all’articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all’articolo
5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e
nonche’ a quelle di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi’ le
informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento
obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli
avviamenti effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le
informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro
beneficia ai sensi dell’articolo 13. L’INAIL alimenta la Banca dati
con le informazioni relative agli interventi in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con
disabilita’ da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli
incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle
persone con disabilita’ erogate sulla base di disposizioni regionali,
nonche’ ai sensi dell’articolo 14. Le informazioni della Banca dati
del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili
del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito
territoriale di competenza, nonche’ all’INAIL ai fini della
realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento
e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita’ da lavoro.
Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le
amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici,
di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati
del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del
Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del codice fiscale.
Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese
anonime.».
1.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da
trasmettere nonche’ le altre modalita’ attuative del comma 1, lettera
b), ferme restando le modalita’ di trasmissione di cui all’articolo
8, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.
11)Modifiche alla disciplina degli incentivi per l’assunzione delle persone invalide
All’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni
a) viene sostituito il testo del comma comma 1 che in precedenza recitava :
“1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all’assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate: a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a); c) in ogni caso l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore; d) per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.
Esso viene sostituito dal 24.9.2015 dai seguenti:
«1. Nel rispetto dell’articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e’ concesso:
-a) su domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesia) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una
riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una
riduzione della capacita’ lavorativa compresa tra il 67 per cento e
il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L’incentivo di cui al comma 1 e’ altresi’ concesso, nella
misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile
ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilita’
intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita’
lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in
caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la
durata del contratto.
1-ter. L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e’ corrisposto al
datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive
mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo e’ trasmessa,
attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede,
entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica
in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita’ di risorse
per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore
del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare
previsto dell’incentivo spettante e al richiedente e’ assegnato un
termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del
contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo. Entro il termine
perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha
l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta
procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo
all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L’incentivo di cui
al presente articolo e’ riconosciuto dall’INPS in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito
l’effettiva stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo e, in
caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai
sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non
prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito internet
istituzionale. L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate
valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando
relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede
all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia’ disponibili a legislazione vigente.»;
b) viene abrogato il comma 2 ,che disponeva:
“. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo.”
c) e’ modificato il comma 3 ,che stabiliva:
“3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.
Il predetto dal 24.9.2015 acquisisce il seguente testo :”Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all’assunzione di disabili”. e ne fanno domanda con le modalita’ di cui alcomma 1-ter»;
d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra le regioni e
le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e
ritenute ammissibili secondo le modalita’ e i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 5» sono soppresse;
e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «A
valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti
del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate
sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con
disabilita’ da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»
f) e’ sostituito il comma 5 ,che recitava “ Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.“
Dal 24.9.2015 detto comma prevede::
«5. Con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, e’ definito l’ammontare delle
risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all’INPS a
decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione
dell’incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il
medesimo decreto e’ stabilito l’ammontare delle risorse attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita’ di
cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente
comma e’ aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che
affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei
contributi di cui all’articolo 5, comma 3-bis.»;
- g) i commi 8 e 9 sono abrogati,ricordando, che essi prevedevano quanto segue:
“8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.”
“9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste”.
12) Applicazione incentivi art.13 assunzioni realizzata dall’1.1,.2016
Si evidenzia che l’art.10 ,comma 1 del dec.legvo n.151/15 dispone : “L’incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 13 della
legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente
articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1°gennaio 2016″
13) Soppressione Albo centralinisti telefonici non vedenti
Detta soppressione e’ prevista dall’ art 12
14) Modifiche legge 113/85
Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguentimodificazioni:
a) all’articolo 1:
1) il comma 1 e’ abrogato ,ricordando che lo stesso recitava quanto segue:
” . Albo professionale. – 1. L’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell’albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l’albo professionale è istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
2) al comma 3, primo periodo, le parole «All’albo professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Nell’elenco di cui all’articolo 6,
comma 7, della presente legge»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole «all’albo» sono
sostituite dalle seguenti: «nell’elenco»;
4) al comma 4 le parole «all’albo professionale» sono sostituite
dalle seguenti: «nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della
presente legge» e le parole «da inoltrare tramite il competente
ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse
b) all’articolo 2:
1) al comma 1 le parole: «Ai fini dell’iscrizione nell’albo
professionale nazionale di cui all’articolo 1» sono soppresse;
2) al comma 12 le parole «per l’iscrizione all’albo professionale
nazionale e» sono soppresse;
c) all’articolo 3:
1) al comma 2 le parole: «all’albo professionale di cui
all’articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 7, della presente legge»;
2) al comma 3 le parole: «all’albo professionale disciplinato dalla
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell’elenco di cui
3)all’articolo 6, comma 7, della presente legge
1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione», «ufficio provinciale del lavoro»,
«ufficio provinciale», «ufficio del lavoro» sono sostituite dalle
seguenti: «servizio competente»;
2) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui
all’articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell’apposito
elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si
trova la residenza dell’interessato. Il servizio verifica il possesso
dell’abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia
apposita certificazione. L’interessato puo’ comunque iscriversi
nell’elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»;
3) al comma 8 le parole «all’albo professionale» sono
sostituite dalle seguenti «nell’elenco»;
- I privi della vista iscritti in piu’ di un elenco, oltre a
quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale
hanno la residenza, scelgono l’elenco presso cui mantenere
l’iscrizione entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della
presente disposizione.