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MODIFICHE SISTEMA PENSIONISTICO APPORTATE DA MANOVRA SALVA ITALIA PUBBLICATA IN G.U.

29/12/2011

Sul Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale –   n. 284 del  27  dicembre 2011 risulta pubblicato il  testo  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 ,recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici” ,composto da 50 articoli ed 1 allegato  .

In questa sede si esaminano le modifiche che il provvedimento in questione ha apportato al sistema pensionistico italiano .S

1.SISTEMA CALCOLO DELLA PENSIONE

  Come recitano le  istruzioni Inps , sino al 31.12.2011, il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.,mentre la pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo ,pur se  continuano a convivere anche i sistemi retributivo e misto

Il Sistema contributivo  

  Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa. Ai fini del calcolo occorre: <ul> <li>individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;</li> <li>calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata ;

 -determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall’Istat ;

-applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione ;

Ilsistema retributivo  

Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi: 

-anzianità contributiva è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;

– retribuzione/reddito pensionabile  è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno  ;

-aliquota di rendimento ,è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2009 di 42.111 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all’80% . L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:  Quota A  determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni  degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi ;Quota B determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi. 

 Il Sistema misto

 Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 (peraltro per la quota B sulla base della media delle retribuzioni/redditi degli ultimi anni antecedenti la decorrenza della pensione il cui numero varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992) , in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Se però si possiede un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l’opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. L’opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo.  La manovra finanziaria Monti ha esteso   il pro rata   del contributivo anche ai lavoratori che all’1.1.1996 avevano più di 18 anni di contributi,,così che per costoro dal 2012 la pensione sarta’ calcolata con il contributivo,fatti salvi gli anni precedenti per cui  la pensione si calcolera’ secondo il retributivo. Rispetto alla misura della pensione,è da prevedere che l’estensione del contributivo a tutti i lavoratori,non comportera’ significative  conseguenze per i lavoratori che sinora hanno visto applicato il retributivo,infatti per questi l’importo dellapensione non si discostera’ piuù di tanto dall’80% della retribuzione che avrebero percepito permanendo il precedente sistema di calcolo. Diversa appare la prospettiva per i lavoratori cui si è applicato sinora ilcontributivo e il misto,in quanto si valuta che malgrado la maggior permanenza al lavoro,la misura della pensione si attestera’ al 60% della retribuzione con punte nettamente inferiori per i lavoratori autonomi,che dispongono di minori contributi versati.

  2.DECORRENZA DELLA PENSIONE  

In presenza del sistema delle quote,la normativa ha previsto che, pur maturando i requisiti  di pensione ,per la decorreza della stessa i lavoratori dovevano aspettare 12 mesi  (dipendenti) ovvero 18 mesi (autonomi). Con  l’entrata in vigore del nuovo sistema pensionistico,caratterizzato dal superamento delle quote ,si torna al passato ,nel senso che l’assegno  comincia  decorrere dal mese successivo alla cessazione dell’attivita’ lavorativa ,mente per il personale della scuola  ,fermo restando il decreto del Miur che fissa le modalita’ ed i terminiperpresentare le domande,la cessazione dal servizio e l ‘assegno  decorrono dall’1 settembre senza il differimento di 12 mesi ai fini del trattamento penionistico.

3.PENSIONE DI  VECCHIAIA

 Questa pensione risulta  disciplinata come segue :

  -per i dipendenti e autonomi maschi pubblici e privati dal 2012 il requisito d’eta’  sale da 65 a 66 ;

  -per le dipendenti  donne del settore privato   il limite d’eta’ è stabilito nel 2012  a 62 anni,nel 2014 a 63,5 anni,nel 2016 a 65 anni e nel 2018 a 66 anni  ;

– per le  dipendenti pubbliche i 66 anni scattano dal 2012 ;

-per le lavoratrici autonome  il limite d’eta’ è fissato a 63,5 anni nel 2012,a 64,5 nel 2014, a 65,5 nel 2016 ed a 66 nel 2018 .  

4. PENSIONE DI ANZIANITA ‘

 Risultano abolite le quote e si  potra’   richiedere la pensione anticipatata ,indipendentemente dall’eta’ ,come segue:

 – dai lavoratori con 42 anni ed 1 mese di contributi nel 2012,con 42 anni e 2 mesi di contributi nel 2013,con 42 e 3 mesi di contributi nel 2014 ;

-dalle lavoratrici con 41 ani ed 1mese di contributi  nel 2012 ,con 41 anni e 2 mesi di contributi nel 2013 ,con 41 anni e 3 mesi di contributi nel 2014.  

 5.PENALIZZAZIONI PENSIONE ANZIANITA’

  La  manovra finanziaria in esame ha previsto delle penalizzazioni  a carico della  pensione di anzianita’ collegate all’eta’ posseduta dai  beneficiari ‘al momento del pensionamento ,vale a dire che  .come dispone il coma 10 dell’art.14 della legge n.214/2011 ,” sulla   quota di trattamento  relativa alle anzianita’ contributive maturate antecedentemente il 1o  gennaio 2012,<em><strong>  e’ applicata  una  riduzione  percentuale  pari  a  1  punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso  al  pensionamento rispetto all’eta’ di 62 anni; tale percentuale annua e’ elevata  a  2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a  due anni    Nel caso in cui l’eta’ al pensionamento non  sia  intera  la riduzione percentuale e’ proporzionale al numero di mesi .In pratica ,se si chiedera’ la pensione sotto i 62 annid’eta’ ,l’assegno erogato per la quota retributiva sara’ decurtato dell’1% annuo per l ‘anticipo della pensione a 61 ed   a 60 anni ,mentre per l’anticipo  ad  eta’ inferiori a 60 anni la decurtazione sara’ del 2% annuo.

 6..PENSIONAMENTO PER CHI HA INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 1996

 Questi lavoratori sono agevolati   dalla legge n.214/2011.Infatti    per i lavoratori più giovani del sistema contributivo, la pensione anticipata si potrà chiedere a 63 anni, a patto di aver versato almeno 20 anni di contributi e solo se l’importo della pensione sarà pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale (attualmente questa quota è a 1.300 euro ),così da  garantire più equità tra le generazioni. ).

7 PENSIONE  PER NATI NEL 1952     

Onde   non penalizzare troppo i lavoratori dipendenti   vicini alla pensione di anzianità con il vecchio sistema delle quote ,per gli appartenenti alla cosidetta  generazione del 1952 ,il comma 15 bis dell’art.24 dellalegge n214/2011 stabilisce quanto segue:In via  eccezionale  per  i  lavoratori  dipendenti  del settore  privato  le   cui   pensioni   sono   liquidate   a   carico dell’assicurazione generale obbligatoria e  delle  forme  sostitutive della medesima:  
      a)  i   lavoratori   che   abbiano   maturato   un’anzianita’
contributiva di almeno 35 anni entro il  31  dicembre  2012  i  quali
avrebbero  maturato,  prima  dell’entrata  in  vigore  del   presente
decreto, i requisiti per il trattamento  pensionistico  entro  il  31
dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23  agosto
2004, n. 243,  e  successive  modificazioni,  possono  conseguire  il
trattamento della pensione  anticipata  al  compimento  di  un’  eta’
anagrafica non inferiore a 64 anni; ))

    ((  b)  le  lavoratrici  possono  conseguire  il  trattamento  di
vecchiaia oltre che, se  piu’  favorevole,  ai  sensi  del  comma  6,
lettera a),(secondo cui a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l’accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito
indicati: a. 62 anni per le  lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e’
liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e’ fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016  e  66
anni a decorrere dal 1o gennaio 2018.), con un’ eta’ anagrafica non inferiore a 64  anni  qualora
maturino entro il 31  dicembre  2012  un’anzianita’  contributiva  di
almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’eta’ anagrafica  di
almeno 60 anni di eta’. 

  Quanto sopra significa che in  via  eccezionale i  lavoratori  dipendenti  del
settore  privato   possono  accedere    alla pensione a 64 anni ,purche’ entro il 2012 :

– se uomini     maturano almeno 60 anni di età e 35 di contributi  ,disponendo comunque  della  quota 96 tra anni d’ eta’ e di contribuzione ;

-se    donne   conseguonono    i due requisiti   di   20 anni di contributi e di 60 anni di età.  

8.ADEGUAMENTO REQUISITI PENSIONE ALLA SPERANZA DI VITA  

Tutti  i requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata saranno negli anni adeguati in base alla speranza di vita Istat.  Pertanto , in base agli scenari base dell’Istat, per gli uomini il requisito dei 66 anni  per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni tra 10 anni, e a quasi 70 anni nel 2050. E’ da dire altresi’ che  pure  i requisiti d’accesso alla pensione anticipata saliranno, passando da 42 anni e 1 mese per i lavoratori dipendenti e autonomi del 2012, fino a 43 anni nel 2022 ,per poi superare i 45 anni nel 2050. Per le donne le stime indicano un incremento di circa 4 anni da qui al 2050, quando si potrà arrivare a 45 anni.    

9.DEROGHE AL NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO

La disciplina in materia di deroghe è contenuta  nei commi   14e 15  dell’art.24 della legge n.214/11 in esame ,  in cui si  dispone quanto segue: comma 14: Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del presente decreto continuano ad applicarsi :

 1) ai soggetti che maturano  i requisiti entro il 31 dicembre 2011 ;

 2)  ai soggetti di cui  all’articolo 1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive modificazioni e integrazioni , che prevede la possibilità entro il 2015 di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.  ,che comporta  una perdita sull’importo della pensione  tra il  20 ed il 25%. 

3)   nonche’  nei  limiti  delle  risorse stabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivi disciplinata   ancorche’ maturino  i  requisiti  per  l’accesso  al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:  

   a) ai lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,sulla base di accordi  sindacali  stipulati  anteriormente  al   4 dicembre 2011  e che maturano  i  requisiti  per  il  pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennita’  di  mobilita’  di  cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;   

  b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita’   lunga   ai   sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi collettivi stipulati entro il   4  dicembre 2011  

 c) ai lavoratori che, alla data del< 4 dicembre 2011   sono titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di solidarieta’ di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,(bancari,telefoni,elettrici,piloti,ecc.)   ,  nonche’ ai lavoratori per  i  quali  sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti  Fondi  di  solidarieta’;  in  tale secondo caso gli interessati restano  tuttavia  a  carico  dei  Fondi medesimi fino al compimento di almeno  59  anni  di  eta’,  ancorche’ maturino prima del compimento della predetta  eta’  i  requisiti  pel’accesso al pensionamento previsti prima della data  di  entrata  in vigore del presente decreto  ;

 d) ai lavoratori   che, antecedentemente alla data del     4 dicembre  2011   siano  stati   autorizzati   alla   prosecuzione volontaria della contribuzione;    

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.  133;  ai  fini  della presente lettera l’istituto dell’esonero si considera,  comunque,  in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo  72  del  citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare  applicazione per i lavoratori di cui  alla  presente  lettera  e).  Sono  altresi’ disapplicate le disposizioni contenute  in  leggi  regionali  recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal  servizio Rispetto a quanto sopra  , si ritiene  confacente di ricordare che nei commi da 1 a 6    dell’art.72 del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.  133 ,  è previsto  quanto segue:

 1. Per gli anni 2009, 2010 e 20118 (nonchè negli anni 2012,2013 e 2014, secondo quanto stabilito  della legge n.10 del 26.2.2011,pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26.2.2011,che ha convertito il decreto legge milleproroghe n.225 del 29.12.2010 ), il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universita’, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche’ gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo’ chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianita’ massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l’anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita’ contributivo richiesto e non e’ revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. E’ data facolta’ all’amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita’ al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e’ prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita’ di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e’ elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita’.

4. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta’ il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e’ cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa’ e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e’ consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.

 6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di eta’ del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.”

Si ricorda altresi’ che la sopra citata legge n.10/2011 ha aggiunto  nell’art.72,dopo il comma 1,   il seguente: «1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali puo’ essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1».

Comma 15– Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze  da adottarsi entro tre  mesi  dall’entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del  presente  decreto  sono  definite  le  modalita’  di attuazione del comma 14 ivi compresa  la  determinazione  del  limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione del  benefici  di  cui  al  comma  14  nel   limite   delle   risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per  l’anno  2015,  1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni  di  euro  per  l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di  euro  per l’anno 2019. Gli Enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria provvedono al montaggio, sulla base  della  data  di  cessazione  del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di  cui  alla lettera e) del comma 14, delle domande  di  pensionamento  presentate dai lavoratori di  cui  al  comma  14  che  intendono  avvalersi  dei requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Qualora  dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite  numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo  del presente comma, i predetti Enti non prenderanno  in  esame  ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici previsti dalla disposizione di  cui  al  comma  14.  Nell’ambito  del predetto limite numerico  vanno  computati  anche  i  lavoratori  che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e requisiti, congiuntamente del beneficio di  cui  al  comma  14  e  di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  per  il  quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente  il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai  soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  del presente articolo.  , secondo cui : A tutti i requisiti anagrafici previsti  dal  presente  decreto per l’accesso  attraverso  le  diverse  modalita’  ivi  stabilite  al pensionamento, nonche’ al requisito contributivo di cui al comma  10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive modificazioni   e   integrazioni .

Pertanto  si osserva che ,mentre  nel decreto legge n.201/2011 si   stabiliva   un numero limite di lavoratori destinatari della deroga al nuovo sistema pensionistico pari a 50 mila unita’ ,che, sembrava  potesse  essere  portato  in sede di conversione in legge a 65 mila unita’, nel testo della legge n.214/2011 non risulta prefissato alcun limite numerico dei beneficiari ,ma soltanto  quello delle risorse finanziatrie annualmente  utilizzabili a te scopo ,prevedendo che  il limite in questione sara’stabilito da apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, entro  tre mesi . 

10 PENSIONAMENTO ADDETTI  LAVORI  USURANTI

La legge in esame ha  modificato anche  il  sistema pensionistico relativo ai  lavoratori addetti alle attivita’ usuranti ,di cui al dec.legislativo n.67/2011,secondo quanto risulta disposto dai commi 17 e 17 bis dell’art.24,che rispettivamente recitano :Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata,  ferma restando la possibilita’ di conseguire la stessa ai sensi  dei  commi 10 e 11 del presente  articolo,  per  gli  addetti  alle  lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell’articolo  1  della legge  4  novembre  2010,  n.  183,  all’articolo  1,   del   decreto legislativo 21  aprile  2011,  n.  67,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:    

   – al  comma  5,  le  parole  «2008-2012»  sono  sostituite  dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera  d)  del  medesimo  comma  5  le parole «per gli anni 2011 e 2012»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «per l’anno 2011»;    

 – al comma 4, la parola  «2013»  e’  sostituita  dalla  seguente: «2012» e le parole: «con un’eta’ anagrafica ridotta di  tre  anni  ed una somma di eta’ anagrafica e anzianita’ contributiva ridotta di tre unita’  rispetto  ai  requisiti  previsti  dalla  Tabella   B»   sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti  previsti  dalla  Tabella B»;   

  – al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi  4  e  5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o  luglio  2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;   

  – dopo il comma 6 e’ inserito il seguente comma:   «6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita’ di cui  al  comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni  lavorativi  annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l’accesso  anticipato dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:   

  a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unita’ per coloro che svolgono le predette attivita’ per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;   

  b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unita’ per coloro che svolgono  le  predette  attivita’  lavorative  per  un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.»     – al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle  seguenti: «commi 6 e 6-bis».    <strong>comma 17-bis

Per i lavoratori di cui al comma  17  non  si  applicano  le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  il pensionamento dal  1 ° gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decreto legislativo n. 67 del 2011, come  modificato <em>dal  comma  17  del presente articolo,   le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive modificazioni e integrazioni. ”

 In pratica ,per effetto dei commi 17 e 17 bis   nei confronti dei  lavoratori applicati alle attivita’ usuranti accade che:

1) viene ridotto agli anni 2008.2011,invece che agli anni 2008-2012 ,il periodo transitorio ,così che dal 1° gennaio 2012 e non dal 1° gennaio 2013 entra in vigore ladisciplina a regime;

 2) risulta abolita la generalizzata riduzione di tre anni a regime per i requisiti di pensionamento ,significando che dal 2012 il pensionamento per i lavoratori in parola avviene secondo il sistema delle quote prevista dalla tabella B  allegata alla legge n.247/07,senza lo sconto dei tre anni;

 3) per i lavoratori turnisti ,che abbiano  prestato lavoro notturno, mentre l’originaria disciplina prevedeva una riduzione massima dell’età di uno o due anni rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all’anno ovvero da 72 a 78 giorni all’anno ,la riforma Monti precisa che tale previsione resta valida solo per gli anni 2009-2011,mentre   dal 1° gennaio 2012, viene previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle «quote» previste dalla predetta tabella B, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all’anno, e di un anno e una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all’anno.  4)   infine ,oltre ai nuovi requisiti  ,è aggiunta l’applicazione del regime delle decorrenze, (la  cosiddetta finestra  mobile ),significando che   per l’effettivo pensionamento  si devono   attendere altri 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. 

11.RAPPORTO TRA MODIFICHE RIFORMA MONTI E DISPOSIZIONI ART.72 LEGGE N.133/08

 Tale aspetto è disciplinato nel primo periodo del  comma 20 dell’art.24 della legge n.214/2011 ,che recita: “Resta  fermo  che  l’attuazione  delle  disposizioni  di   cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o  gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.”

 12..EFFETTI RIFORMA MONTI  SU   COLLOCAMENTO PENSIONE PER LIMITI ETA’ GIA’ ADOTTATI ENTRO 31.12.2011

Di questo aspetto si  occupa il secondo periodo del comma 20 dell’art.24 della legge n.214/2011,secondo cui appunto:”Al  fine  diagevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta’  gia’ adottati, prima della data di  entrata  in  vigore  del   presente decreto    nei   confronti   dei   dipendenti   delle   pubbliche amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  se   aventi   effetto successivamente al 1o gennaio 2012.

 13.INDICIZZAZIONE PENSIONI ALL’INFLAZIONE  

I trattamentidi  d’importo fino a tre volte il minimo Inps (euro 1.405 per il 2012 ed euro 1.442 per il 2013) otterranno il 100% dell’adeguamento al costo della vita Istat (2,6% per il 2012 e 1,9% per il 2013).

 Lo prevede il comma 25 dell’art.24    della legge di conversione del dl n. 201/2011   .Inizialmente il decreto legge n.201/2011 prevedeva   il blocco dell’indicizzazione all’inflazione per il biennio 2012-2013, con esclusione dei soli trattamenti d’importo pari al doppio del minimo Inps (936 euro mensili). In sede  di conversione ,   il limite è stato  elevato  a 1.405 euro (tre volte il minimo) e il miglioramento opererà sia per il 2012 che per il 2013. In altre parole, nel 2012 gli assegni di importo (alla data del 31 dicembre 2011) pari a 1.405 euro al mese continueranno a beneficiare del 100% dell’indice Istat; mentre quelle di importo superiore non vedranno alcun aumento. Nel 2013, parimenti, beneficeranno dell’adeguamento all’inflazione solo i trattamenti di importo (alla data del 31 dicembre 2012) inferiore a 1443 euro al mese.  In breve  si puo’ dire che  che l’anno prossimo, sulla base del valore di inflazione provvisorio per l’adeguamento 2012 pari al 2,6% (come da decreto ministeriale in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), le pensioni protette dall’inflazione godranno di un aumento di circa 23 euro. Mentre, chi al 31 dicembre del 2011 è titolare di una pensione di 1.500 euro (lordo Irpef) non avrà alcun aumento. 

14.CONTRIBUTO SOLIDARIETA ‘  PENSIONI PIU ‘ RICCHE

L’ argomento è disciplinato dal comma 21 dell’art.24 dellalegge n.214/2011 ,che prevede quanto segue:

 A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre  2017  e’
istituito un contributo di solidarieta’ a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di
volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo  e’  definita
dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge
ed e’ determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente
l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu’  favorevoli
rispetto al regime  dell’assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono
escluse dall’assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e
gli assegni di invalidita’  e  le  pensioni  di  inabilita’.  Per  le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo
dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l’imponibile   di
riferimento e’ al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al
momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione  del  predetto
contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento
pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta’
complessivo  non  puo’  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il
trattamento minimo.Di seguito si riporta 

 Allegato 1

               TABELLA  A – Contributo di solidarieta’
   

———————————————————————
Anzianita’    | da 5 a fino a 15  |   oltre 15 fino a 25 |  Oltre 25
contributive  |        anni       |           anni       |    anni
al 31/12/1995 |                   |                      |
————–|——————-|———————-|———–
Pensionati    |                   |                      |
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo      |                   |                      |
trasporti     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo      |                   |                      |
elettrici     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo      |                   |                      |
telefonici    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Inpdai     |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
————–|——————-|———————-|———–
Fondo volo    |        0,3%       |          0,6%        |   1,0%
————–|——————-|———————-|———–
Lavoratori    |                   |                      |
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo      |                   |                      |
trasporti     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo      |                   |                      |
elettrici     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo      |                   |                      |
telefonici    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Inpdai     |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
————–|——————-|———————-|———–
Fondo volo    |       0,5%        |          0,5%        |   0,5%
———————————————————————

15.AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE PENSIONAMENTO FONDI LAVORATORI AUTONOMI

In merito dispongono i commi 22 e 23 dell’art.24 della legge in esame ,che rispettivamente stabiliscono che :

comma 22. Con effetto  dal  1o  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle
gestioni  autonome  dell’INPS  sono  incrementate  di    1,3  punti
percentuali  dall’anno  2012  e   successivamente   di   0,45   punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per  cento
 
  comma 23. Con effetto  dal  1o  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa
gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.

16.DISPOSIZIONI RELATIVI AGLI ENTI PRIVATIZZATI

24. In  considerazione  dell’esigenza  di  assicurare  l’equilibrio
finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita’   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme
gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell’esercizio  della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il   30 giugno 2012

  misure volte ad assicurare l’equilibrio tra  entrate  contributive  e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in  materia  sono
sottoposte  all’approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le
disposizioni di cui ai predetti decreti essi si esprimono   in
modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del (( 30 giugno  2012  ))  senza  l’adozione  dei
previsti provvedimenti,  ovvero  nel  caso  di  parere  negativo  dei
Ministeri vigilanti, si applicano,  con  decorrenza  dal  1o  gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente  articolo
sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;
b) un contributo di solidarieta’, per gli anni 2012 e 2013, a  carico
dei pensionati nella misura dell’1 per cento.

 
ELENCO DEGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE  trasformate  IN
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.

Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)

17.DISPOSIZIONE PER PROFESSIONISTI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA

Nel comma 26 dell’art.24 si legge quantoi segue:”A decorrere dal 1o gennaio  2012,  ai  professionisti  iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui
all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296″

18.ESTENSIONE   ULTERIORI FORME GRADUALITA’ ACCESSO PENSIONAMENTO CON METODO CONTRIBUTIVO  

Il comma 28 ,in merito all’argomento del tiyolo recita:”28. Il (( Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  )),  di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  costituisce,
senza oneri aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  una  Commissione
composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonche’ di Autorita’ di vigilanza operanti  nel  settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel
rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle
compatibilita’ finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita’ nell’accesso  al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle
dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del
principio   dell’adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita’
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali
forme  di   decontribuzione   parziale   dell’aliquota   contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita’ di vigilanza operanti  nel
settore della previdenza.”

19.CONTRIBUTO PEREQUAZIONE PENSIONI ELEVATE

Il comma 31 bis dell’art.24 prevede l’integrazione del testo del comma 22 bis dell’art.18 della legge n.111/2011 relativo alla previsione di un ulteriore contributo di prequazionedel 15% a carico  per le pensioni per la parte eccedente l’importo di 200 mila euro.Di conseguenza iltesto del predetto comma22 bis risulta essere il seguente 

22-bis. In considerazione della eccezionalita’ della situazione economica internazionale e tenuto
conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal
1 º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui,
sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche’ pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000
euro  e al 15  per  cento  per  la  parte  eccedente
200.000 euro  .A seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo’ essere
comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti
erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione
del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, nonche’ i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche’ le gestioni di previdenza
obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale gia’ addetto alle esattorie e alle ricevitorie
delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e’ applicata, in via
preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione
di ciascun rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta e’ preso a riferimento il
trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e’ tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i
necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo
modalita’ proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro
il quindicesimo giorno dalla data in cui e’ erogato il trattamento su cui e’ effettuata la trattenuta,
all’entrata del bilancio dello Stato. (2)

DISAPPLICATO DA MANOVRA MONTI ISTITUTO ESONERO DIPENDENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

29/12/2011

L’istituto di cui al titolo risulta introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale dall’art.72 commi da 1 a 6 del decreto legge n.112/2008,converito in legge n.133/08  con previsione di utilizzazione inizialmente    per il triennio 2009-2011,ma che poi è stato confermato anche per il triennio 2012.2014   dalla legge n.10 del 26.2.2011,pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26.2.2011,che ha convertito il decreto legge milleproroghe n.225 del 29.12.2010  .

 In base alle sopra citate disposizioni negli anni dal 20009 al 2014  , al  personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche’ gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  è  previsto di richiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal    va    presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l’anno solare gli stessi  raggiungano   il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non   è   revocabile ,restando precisato che tale facolta’  non riguarda    il personale della Scuola.

 Le Amministrazioni  interessate  a  discrezione   ,, in base alle proprie esigenze funzionali, decidono di accogliere la richiesta ,dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali  si prevede   una riduzione di organico.

 Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta   un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolgeva in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative  operanti  nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo  viene  ’ elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non   poissono   essere utilizzati per nuove finalità.

  All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e’ cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e’ consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartieneza

 In fine è da  sottolineare che  la legge n.10/2011  ha introdotto all’art.72 comma 1 il seguente:
«1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono
reintegrabili negli anni nei quali puo’ essere presentata la
richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma
1».

Detto questo ,si segnala che la manovra finanziaria del Governo Monti,definitivamente approvata con la legge n.214/2011, ha introdotto importati novita’ circa l’istituto dell’esonero dei pubblici dipendenti  ,prevedendo al comma 14 lettera e) dell’art.24 quanto segue:

a)  le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del  decreto legge n.201/2011 continuano ad applicarsi, tra gli altri,  ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.  133; 

b)  ai  fini  della  precedente lettera a)  l’istituto dell’esonero si considera,  comunque,  in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;

c)  dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto ( 6.12.2011) sono  disapplicati  i commi da 1 a 6 dell’articolo  72  del  citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare  applicazione per i lavoratori di cui  alla   precedente   lettera  a). 

d)  sono   altresi’ disapplicate le disposizioni contenute  in  leggi  regionali  recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal  servizio .

In pratica ,l’istituto dell’esonero dal  6.12.2011  non risulta  piu’ utilizzabile  , tranne che   dai  dipendenti  nei cui confronti le  amministrazioni di appartenenza.   l’abbiano  gia’    disposto alla data del 4.12 2011,restando precisato inoltre che detti dipendenti ,in materia di pensionamento, continueranno  a fare riferimento alle disposizioni circa i  requisiti di accesso e di  regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del  decreto legge n.201/2011.

MINISTERO LAVORO:RISPOSTE AD INTERPELLI

29/12/2011

 Si evidenzia  che con note del 28.12.2011 la DGAI del Ministero  del Lavoro ,in applicazione dell’art.9 del dec.legvo n.124/04,ha fornito risposta a tre interpelli riguardanti significative questioni in materia di lavoro e leggislazione sociale ,che di seguito si riportano.

INTERPELLO N.50/2011 -assunzioni ex L. n. 68/1999  base di computo.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Agenzia del Territorio hanno formulato istanza di
interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione
delle disposizioni di cui alla L. n. 68/1999, concernenti le modalità di assunzione del personale
appartenente alle categorie protette e la corretta individuazione della base di computo di cui all’art.
4 della predetta Legge.
Più in particolare il CNR e l’Agenzia chiedono se sia o meno obbligatoria l’iscrizione alle
liste di collocamento del personale da assumere qualora siano svolte procedure concorsuali. Inoltre
il CNR chiede anche se dal computo di calcolo su cui conteggiare il contingente annuale da
assumere vadano esclusi, oltre i dirigenti amministrativi, anche i dirigenti di ricerca e i dirigenti
tecnologi.
 
Quanto al primo quesito il Ministero osserva che  l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio della  della L. n. 68/1999 costituisce presupposto per accedere alla riserva dei posti nelle procedure
selettive e condizione per la chiamata numerica e nominativa (resta ferma la preferenza a parità di
merito e a parità di titoli di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994).
Sul punto va tuttavia chiarito che, ai soli fini della procedura di partecipazione alle
procedure selettive, l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio non costituisce
condizione necessaria. In altri termini, la selezione attraverso concorso pubblico, è utile alla
individuazione dei soggetti con i quali l’Amministrazione potrà utilmente sottoscrivere un contratto
di lavoro; a seguito di tale selezione ed ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro occorrerà
tuttavia che il soggetto disabile sia iscritto alle liste di collocamento.
Quanto al secondo quesito – nel ricordare che l’art. 4 della L. n. 68/1999 prevede che, agli
effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i
dipendenti, fra gli altri, “i dirigenti” – si evidenzia che dall’esame dell’art. 12 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione, relativo ai ricercatori e tecnologi, tali categorie sono da iscriversi
nell’area del personale non dirigente. In effetti dette figure professionali, per quanto “non
gerarchicamente subordinate alla dirigenza” perché dotate di autonomia gestionale, non rientrano
organicamente nella stessa, con la conseguenza che non possono essere scomputate ai fini del
calcolo della percentuale d’obbligo di cui alla L. n. 68/1999.
Resta ferma tuttavia l’esclusione di tali soggetti nelle ipotesi affrontate dalla risposta ad
interpello n. 24/2009 cui si fa rinvio.

INTERPELLO N.  49/ 2011   assunzioni agevolate – art. 8, comma 9, L. n. 407/1990.


Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello
per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art.
8, comma 9, L. n. 407/1990, ai fini dell’individuazione della modalità di computo dei trentasei mesi
per fruire dello sgravio contributivo totale, concesso nelle ipotesi di assunzioni effettuate da aziende
operanti nel Mezzogiorno. In particolare, l’interpellante chiede precisazioni in ordine al dies a quo
relativo alla decorrenza del termine dei trentasei mesi sopra citato.
 La suddetta disposizione normativa, nell’ultima parte, stabilisce che, in caso di assunzioni con
contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal
lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a
quello suddetto, poste in essere da “imprese operanti nei territori del Mezzogiorno (…), non sono
dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi”.
Si sottolinea, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 1991 alle imprese del Meridione, ivi
comprese quelle artigiane, è concesso uno sgravio contributivo totale triennale – con esclusione
della quota a carico dei lavoratori – nelle sole ipotesi di assunzioni effettuate secondo le condizioni
richieste dal dettato normativo.
Si precisa, inoltre, che “L  ’esonero totale (…) riguarda anche le contribuzioni
di natura mutualistica ed assistenziale: i contributi per le prestazioni economiche di malattia e di
maternità e il contributo a garanzia per il TFR” (cfr. INPS circ. n. 188/1999).
 Con riferimento alle modalità di computo, ai fini della decorrenza dei trentasei mesi di
fruizione dello sgravio totale dei contributi, sembra possibile adottare una interpretazione letterale
della norma citata, facendo pertanto decorrere dies a quo del suindicato triennio dalla data
dall’assunzione “agevolata”.
Ciò, peraltro, risulta in linea con quanto espresso dall’INPS con la predetta circolare n.
188/1999, laddove l’Istituto evidenzia che il beneficio concerne lo sgravio totale dei contributi
gravanti sul datore di lavoro “per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo
lavoratore”.
In concreto, quindi, nelle situazioni rappresentate in sede di istanza, è doveroso ritenere che
il beneficio sia fruibile esattamente dal giorno della data di assunzione del lavoratore fino al giorno
antecedente la medesima data di tre anni dopo (nell’esempio dell’istante, il beneficio compete per il
periodo 31 maggio 2011 – 30 maggio 2014).
 
INTERPELLO N.48/2011 -effetti conseguenti all’utilizzo della CIG in deroga in
rapporto all’eventuale attivazione di altre e diverse forme di ammortizzatori sociali.
La Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria ha avanzato istanza di interpello
per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ai presupposti per l’attivazione delle
procedure di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in rapporto alla fruizione di altre tipologie di
ammortizzatori sociali.
In particolare, l’istante chiede di chiarire se, al termine di un periodo di godimento di CIG
“in deroga” alla L. n. 223/1991, sia comunque necessaria la sussistenza del requisito occupazionale
previsto dalla medesima Legge, per fruire successivamente dell’ammortizzatore sociale di cui alla
CIGS.
Nello specifico, la problematica sollevata si articola in un triplice ordine di quesiti.
In primo luogo, si chiede se un periodo di trattamento di CIG in deroga possa considerarsi
quale periodo “ponte” tra l’avvicendamento di due distinti periodi di fruizione di CIGS concessi ex
art. 1, L. n. 223/1991.
Si pone, altresì, in dubbio se le aziende sottoposte a procedure concorsuali possano
beneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga, al termine del periodo di fruizione di
CIGS, disposta ex art. 3 della citata Legge, al fine di fronteggiare il protrarsi della situazione di
dissesto economico-finanziario.
Si richiedono, da ultimo, precisazioni in ordine alla compatibilità del ricorso alla procedura
di mobilità di cui agli artt. 4 e ss., L. n. 223/1991, nel corso dell’intervento della cassa in deroga.

 
In via preliminare, appare opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. n.
223/1991, il requisito occupazionale necessario al fine di attivare l’intervento straordinario di
integrazione salariale (CIGS) è pari, mediamente, ad un numero di 15 lavoratori, impiegati nel
semestre precedente la data della richiesta dell’intervento suddetto, salvo le particolari ipotesi
contemplate dalla legislazione di settore e da specifici decreti ministeriali.
Si precisa, inoltre, che sono ricompresi nel computo anche gli apprendisti, i dirigenti, i
lavoratori a domicilio, nonchè il personale occupato con contratto di inserimento. Le suindicate
categorie risultano, tuttavia, escluse dall’accesso ai benefici in esame, fatta eccezione per i
lavoratori con contratto di inserimento.
In linea con le suddette premesse ed in risposta alla prima questione, si rappresenta che il
requisito occupazionale, stabilito dalla disposizione normativa, costituisce presupposto
indefettibile ai fini della presentazione della domanda per CIGS, anche se l’azienda abbia già
goduto di un precedente periodo di CIG in deroga.
Con riferimento al secondo quesito, afferente alla possibilità di fruizione di un periodo
“ponte” di cassa in deroga tra una CIGS e l’altra, si evidenzia che, in linea generale, non si
rinvengono esplicite preclusioni normative al verificarsi di tale eventualità, purché nella fattispecie
concreta si riscontrino i presupposti necessari, dettati dalle fonti sopra menzionate, per essere
ammessi al trattamento.
Pertanto, si ritiene ammissibile che un’azienda, terminato un periodo di integrazione
salariale straordinaria, sorretta da una delle causali di cui all’art. 1, L. n. 223/1991 (ovvero
ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, conversione aziendale, ecc.), possa richiedere e fruire della
cassa in deroga, anche senza soluzione di continuità, nonchè avanzare una successiva domanda per
CIGS, compatibilmente con le specifiche disposizione di legge.
Sul punto va peraltro ricordato quanto prevede l’art. 1 comma 5, L. n. 223/1991, secondo il
quale “la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una
nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un
periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione”. Si ammette, dunque, la
possibilità di ricorrere nuovamente alla CIGS, anche in ragione della medesima causale, nel
rigoroso rispetto del termine prescritto dalla citata disposizione.
Per quanto concerne, invece, la problematica relativa alla possibilità per le aziende
sottoposte a procedure concorsuali di fruire di ammortizzatori sociali in deroga occorre riferirsi
all’art. 3 della stessa L. n. 223/1991.
 
Tale disposizione sancisce che il trattamento straordinario di integrazione salariale viene
erogato mediante decreto ministeriale ai lavoratori di aziende, rientranti nell’ambito di applicazione
della CIGS, nelle ipotesi “di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività
non sia stata disposta o sia cessata”.
Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, appare opportuno richiamare la
ratio che ispira la concessione dei benefici di cui agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente
normativa (L. n. 223/1991). In proposito, si ricorda che la disciplina degli ammortizzatori sociali in
deroga trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della L. n. 203/2008, nell’art. 19 L. n.
2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008 e nell’art. 7 ter della L. n. 33/2009.
I trattamenti in esame, mediante i quali il Legislatore ha voluto ampliare la platea dei
destinatari aventi diritto ai suddetti benefici, vengono erogati, nei limiti delle risorse finanziarie
stanziate annualmente, nei confronti di categorie di lavoratori subordinati normalmente esclusi dal
campo di applicazione delle misure di sostegno del reddito, a causa della tipologia di contratto di
cui sono titolari, dell’appartenenza settoriale dell’azienda di cui sono dipendenti o della dimensione
aziendale.
Appare utile ricordare, altresì, che la L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) all’art. 1
comma 30, non contempla alcuna specifica causale di intervento per l’erogazione di tali strumenti
di sostegno, limitandosi a richiedere la stipulazione di “accordi governativi e con riferimento a
periodi non superiori a dodici mesi per la concessione, anche senza soluzione di continuità, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”.
Si rappresenta, inoltre, che l’Intesa Stato Regioni 2011 – 2012 sugli ammortizzatori sociali in
deroga e su politiche attive stabilisce al punto 14), lettera d) “che per le imprese cessate o sottoposte
a procedure concorsuali qualora si valuti indispensabile il ricorso alla CIG in deroga, la richiesta
dovrà essere accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongono
particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso le altre imprese del territorio e
con eventuali processi di riqualificazione delle competenze”.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, nell’ipotesi in cui l’azienda abbia già fruito di un
periodo di CIGS concesso ex art. 3, L. n. 223/1991, potrà richiedere successivamente i benefici di
cui agli ammortizzatori in deroga, anche in assenza dei presupposti sanciti dal Legislatore nel
comma 2 del medesimo art. 3, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in
materia di ammortizzatori sociali in deroga.

Da ultimo, in ordine all’ammissibilità di un eventuale ricorso alla procedura di mobilità,
durante un periodo di fruizione di trattamenti integrativi di cassa in deroga, occorre riferirsi all’art.
4, L. n. 223/1991.
In forza della suddetta norma l’azienda, infatti, ha la facoltà di avviare le procedure di
mobilità soltanto qualora, ammessa al trattamento di cui alla CIGS ex art. 1 della richiamata Legge,
nel corso di attuazione del programma ritenga di non riuscire a reimpiegare tutti i lavoratori sospesi
e di non poter utilizzare strumenti alternativi.
Sebbene il dettato normativo di cui sopra non sembrerebbe lasciare ampi margini, si ritiene
che, in linea generale, non sia preclusa ad un’impresa in CIG in deroga la possibilità di avviare
azioni di gestione non traumatica degli esuberi strutturali, tenendo comunque in considerazione
quanto disposto dagli artt. 4 e 24, L. n. 223/91

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

29/12/2011

Si riporto l’elenco delle aziende operanti in  Abruzxzo per cui ,nel perio dallì8 aò 23 dicembre 2011 ,risultano emeanati i decreti del Ministeto  del Lavoro pet l’intervento della CIGS:

Denominazione Azienda :    CANTINA MIGLIANICO SOC. COOP. AGRICOLA
con sede in :   MIGLIANICO Prov :    CH
Causale di Intervento :    Ristrutturazione aziendale
Unità di :    MIGLIANICO Prov :    CH  
Settore:    INDUSTRIA DELLE BEVANDE    
Decreto del  12/12/2011 n.  63271        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/06/2011   al   31/05/2012Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/06/2011   al   30/11/2011        

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Denominazione Azienda :    Società Immobiliare Agricola Industriale
con sede in :   ROSETO DEGLI ABRUZZI Prov :    TE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    PETACCIATO Prov :    CB  
Settore:    FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L’EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI    
Unità di :    ROSETO DEGLI ABRUZZI Prov :    TE  
Settore:    FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L’EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI    
Decreto del  12/12/2011 n.  63246        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   07/11/2011   al   06/11/2012        

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Denominazione Azienda :    ATR AEROSPACE
con sede in :   COLONNELLA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Amministrazione straordinaria
Unità di :    COLONNELLA Prov :    TE  
Settore:    COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI, COMPRESA L’ATTIVITA’ DI IMPIANTISTICA    
Decreto del  22/12/2011 n.  63547        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   11/11/2011   al   15/12/2011        
Con autorizzazione al pagamento diretto        

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Denominazione Azienda :    ATR COMPOSITES
con sede in :   COLONNELLA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Amministrazione straordinaria
Unità di :    COLONNELLA Prov :    TE  
Settore:    FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI    
Decreto del  22/12/2011 n.  63545        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   11/11/2011   al   15/12/2011        
Con autorizzazione al pagamento diretto        

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Denominazione Azienda :    ATR TOOLS
con sede in :   COLONNELLA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Amministrazione straordinaria
Unità di :    COLONNELLA Prov :    TE  
Settore:    FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI, COMPRESI PARTI ED ACCESSORI    
Decreto del  22/12/2011 n.  63544        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   11/11/2011   al   15/12/2011        
Con autorizzazione al pagamento diretto        

*********************

 

Unità di :    GIULIANOVA Prov :    TE  
Settore:    COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI    
Unità di :    MONTESILVANO Prov :    PE  
Settore:    COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI    
Unità di :    TERAMO Prov :    TE  
Settore:    COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI    
Decreto del  22/12/2011 n.  63550        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   01/12/2010   al   31/01/2011        

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Denominazione Azienda :    SELEXELSAG
con sede in :   GENOVA Prov :    GE
Causale di Intervento :    Riorganizzazione, Conversione aziendale
Unità di :    L’AQUILA Prov :    AQ
Settore:    Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l’installazione da parte di imprese non produttrici  
Unità di :    CHIETI
Settore:    Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l’installazione da parte di imprese non produttrici

Decreto del  19/12/2011 n.  63383        
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   04/07/2011   al   03/07/2013Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   04/07/2011   al   03/01/2012        

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Denominazione Azienda :    TELESPAZIO SPA
con sede in :   ROMA Prov :    RM
Causale di Intervento :    Riorganizzazione, Conversione aziendale

Unità di :    ORTUCCHIO Prov :    AQ  
Settore:    Altre attivita’ connesse alle telecomunicazioni n.c.a.    
Decreto del  19/12/2011 n.  63365
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   04/07/2011   al   03/01/2013Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   04/07/2011   al   03/01/2012

AUGURI

22/12/2011

Nell’imminenza delle festivita’ di fine d’anno,si comunica che  per qualche giorno il blog  non verra’ aggiornato.

Con l’occasione si porgono a tutti gli affezionati lettori  fervidi,sinceri e sentiti  auguri di buon natale e  sereno  anno nuovo.

CAMBIANO TERMINI PER IMPUGNARE LICENZIAMENTI

22/12/2011

 Come è noto, di  decadenze  per impugnare il licenziamento s’interessano i primi quattro commi dell’art.32 della legge n.183/2010(Collegato Lavoro)  che dispongono quanto  di seguito  si espone 

  Il primo  comma prevede la sostituzione   dei commi 1 e 2  dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,  i  cui nuovi   testi   pertanto sono  i  seguenti:

_« Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.

-”L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di   270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato,ferma restando la possibilità di   produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso   . Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo ».

Il comma secondo invece stabilisce che   le  disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1  , si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

Il comma terzo , a sua volta, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1  , si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

 Il comma quarto  infine  stabilisce   che le   disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1  , si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

 b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Per coloro che hanno  avuto un rapporto -co co co ovvero a termine-concluso prima del 24 novembre 2010,data d’entrata in vigore della legge n.183/2010,il primo termine di 60 giorni per l’impugmazione è scaduto il 23 gennaio 2011.

Premesso quanto sopra, si  segnala che l’art.2 comma 54 della legge 26.2.2011 n.10 ,che ha convertito il decreto   legge n.225 del 29.122010 (c.d.Milleproroghe)  e che risulta pubblicata sul  Supplemento Ordinario n.53 della GazzettaUfficiale n.47 del 26.2011, ha inserito   una disposizione finalizzata a spostare al 31 dicembre 2011 la scadenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione  dei cococo e  rapporti  a termine ritenuti irregolari ,così che la decadenza,inizialmente fissata  a 60 giorni dalla data d’entrata in vigore della legge n.183/2010 e quindi  al 23.1.2010, è rinviata a 60 giorni successivi al 31.12.2011  .

Riguardo a quanto sopra si ritiene di segnalare pure che  per superare l’incertezza  determinatasi   anche  per effetto della frettolosa approvazione dellp’art.54 legge n.10/2011  , si rese   necessario approvare un Ordine del Giorno alla Camera, recante alcune precisazioni in ordine alla portata delle novità appena introdotte, con impegno per il Governo a emanare disposizioni dirette ad esplicitare la permanenza dell’obbligo di impugnare, entro i termini di decadenza previsti, nelle fattispecie di cui all’articolo 32, commi 3 e 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cioè con riferimento ai rapporti flessibili). Si legge, infatti, nell’ordine del giorno che:

 “l’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, introduce disposizioni in materia di contratti di lavoro;

– la ratio delle disposizioni dell’articolo 32 è quella di garantire la certezza del diritto e la speditezza dei processi mediante l’introduzione di termini di decadenza riferiti anche a fattispecie in precedenza non assoggettate a tali termini;

– l’effetto del comma 1-bis del citato articolo 32, introdotto dal Senato con il comma 54 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame, è quello di differire, al 31 dicembre 2011, l’efficacia delle disposizioni limitatamente alla fattispecie di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604;

– a ragione del differimento rimangono temporaneamente in vigore le norme in materia di impugnazione non richiamate da tale ultima disposizione citata;

– l’interpretazione sistematica del comma 1-bis non comporta, altresì, il differimento dell’applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste ai successivi commi 3 e 4.”.

NUOVE DETERMINAZIONI CICAS PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

21/12/2011

Si pubblica il verbale della riunione tenuta dal CICAS  il 21.12.2011 decidendo nuove determinazioni sugli ammortizzatori sociali in deroga per  i lavoratori delle aziende operanti in Abruzzo.

Regione Abruzzo

Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore (C.I.C.A.S.)

 

VERBALE di RIUNIONE

 

Del 21 Dicembre 2011

______________

 

Il giorno 21 del mese di Dicembre, dell’anno 2011, con inizio alle ore 10,30, presso la sede della Giunta Regionale, sita in Pescara, Viale Bovio n. 425, piano terra, sala gialla, su conforme convocazione disposta dall’ Assessore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con nota prot. n. 1386/Segr. del 13.12.2011, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l’esame dei seguenti argomenti all’o.d.g.:

  1. Monitoraggio azione/verifica della spesa;
  2. Ulteriori misure ammortizzatori in deroga;
  3. Varie ed eventuali.

Alla riunione, presieduta dall’Assessore al Lavoro, Avv.Paolo Gatti, assistito dalDott.Giuseppe Sciullo, Dirigente Regionale del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro, partecipano, come da foglio di presenza allegato, i rappresentanti di:

 Regione Abruzzo;

Amministrazioni Provinciali;

Direzione Regionale I.N.P.S.;

 Direzione Regionale Lavoro;

Associazioni dei datori di lavoro;

 Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

 Italia Lavoro;

 Abruzzo Lavoro.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, in seconda convocazione, apre la seduta e procede all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno:

I° PUNTO O.D.G. – Monitoraggio azione/verifica della spesa”

Il Presidente, in via preliminare,  porta a conoscenza del Comitato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 0012441 del 12.12.2011, visto l’art. 33, comma 21 della L. 183 del 12/11/2011, ha comunicato la possibilità di continuare ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori in deroga, per l’anno 2012, nel rispetto del citato articolo 33, comma 21 e dell’intesa Stato-Regioni e Province Autonome sancita in data 20 aprile 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

Successivamente comunica altresì che, in data 10 novembre 2011, è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo, con il quale è stato convenuto di destinare al nostro territorio ulteriori 20 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.

  Di seguito, introducendo i risultati dell’attività di monitoraggio realizzata da Italia Lavoro-UT Abruzzo con la collaborazione dell’INPS e della DRL, porta a conoscenza dei presenti che le politiche di ammortizzatori in deroga poste in essere dal CICAS, nell’anno 2011,  hanno già interessato, sul territorio regionale,  perla CIG, n. 5.505 lavoratori, per complessive ore 2.630.585 e determinato una spesa di € 25.779.733,00. La mobilità in deroga ha interessato n. 2.300 lavoratori e determinato una spesa di € 46.920.000,00. Nell’area Sisma la CIGin deroga ha interessato n. 1.200 lavoratori, determinando una spesa complessiva di € 7.077.912,50. La mobilità in deroga ha interessato n. 184 lavoratori e determinato una spesa di € 3.753.600.

Nell’anno 2011, le risorse complessivamente attribuite a sostegno dei lavoratori interessati da problematiche occupazionali, sospesi o licenziati, risultano essere pari  ad € 83.531.245,20.

In merito  alle risorse finanziarie disponibili, si rappresenta, per il territorio regionale, al netto dei 20 milioni di € di cui all’accordo del 10/11/2011,  un importo residuo di € 5.040.129,00;  per l’Area Sisma residuano risorse pari a  € 30.709.221,87.

Per una illustrazione specifica sui risultati delle singole azioni e sull’andamento della spesa, il Presidente cede la parola al Dr. Salvatore Ermes per Italia Lavoro, affinché, illustri i risultati del monitoraggio compiuto sulle domande presentate, sulle risorse finanziarie spese/impegnate e sulla situazione occupazionale in Abruzzo.

Il Dr. Salvatore Ermes,  espone il contenuto delle tavole sinottiche allegate al presente verbale. I dati confermano quanto anticipato dal Presidente.

Il Comitato prendendo atto di quanto suesposto, apprezza il lavoro svolto   dall’Assessorato Regionale al Lavoro, dall’INPS e da  Italia Lavoro, ribadendo che le misure di CIG e di mobilità in deroga rappresentano un valido strumento di sostegno ai lavoratori sospesi o espulsi dal posto di lavoro.

Il Presidente rappresenta inoltre che da parte delle Amministrazioni Provinciali sono state poste in essere azioni di politiche attive in favore di lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga, in attuazione degli interventi di cui al “Patto delle Politiche Attive del Lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi percettori di ammortizzatori sociali in deroga”.  

Gli interventi di politica attiva posti in essere prima del Patto hanno interessato n. 6.300 lavoratori, con una spesa a copertura delle politiche attive e del relativo contributo connesso alla partecipazione pari ad € 3.707.044,52.

Gli interventi di politica attiva posti in essere in costanza del  Patto hanno interessato n. 1.842 lavoratori, con una spesa a copertura delle politiche attive e del relativo contributo connesso alla partecipazione pari ad € 3.224.810,60.

Visto l’accordo Stato-Regioni del 20 Aprile 2011 che ha confermato e prorogato, anche per l’anno 2012, l’accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga, si comunica che con Determina Direttoriale DL/111 del 19/12/2011 il “Patto delle Politiche Attive del Lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi percettori di ammortizzatori sociali in deroga” è stato prorogato anche  per l’annualità 2012.

La CGILriconosce il lavoro posto in essere dalle  rispettive Amministrazioni Provinciali e sollecita le stesse sulle attività di Politica Attiva, chiedendo altresì di coinvolgere nelle attività del Patto almeno il 50% dei lavoratori che, mensilmente, risultano percettori  degli ammortizzatori sociali in deroga.

 Il Dr. Sciullo rappresenta  che, in attuazione dell’accordo Stato/Regioni del 20/04/2011, il trattamento di  sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito. Il predetto contributo viene posto a carico del FSE – POR con conseguente possibilità di certificazione della relativa spesa solo in presenza di corrispondenti percorsi di politica attiva.

Le Amministrazioni Provinciali, condividendo l’importanza per i lavoratori ad essere interessati dalle misure di politica attiva previste nel Patto, nonché le esigenze collegate alla certificazione ed ammissibilità della spesa a carico del FSE, restano impegnate  a coinvolgere nelle attività di politica attiva  almeno il 50%  dei lavoratori che mensilmente sono percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e, comunque, un numero di lavoratori sufficiente a garantire la certificazione della quota di contributo erogata con risorse del FSE.

 

II° PUNTO O.D.G. – Il Presidente, introduce l’argomento posto al secondo punto dell’ordine del giorno, ossia: “Ulteriori misure ammortizzatori in deroga”.

Premesso che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regione, collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica che continua a protrarsi, esprime la necessità di confermare, anche per il primo trimestre dell’anno 2012, le strategie adottate con successo nel corso dell’anno 2011 e, contestualmente, di dare ulteriore impulso alle misure di politica attiva di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga”, approvato  con DGR 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo.

Preliminarmente, con specifico riferimento all’intervento della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997, già destinatari di detto trattamento a seguito della disposizione di cui al punto 2 della lettera “i”  e punto 3 lettera “l”, del verbale CICAS del 25.07.2011  e precedenti, facendo seguito a quanto emerso in occasione del CICAS del 28/10/2011, preso atto delle numerose istanze pervenute dagli Enti utilizzatori, tenuto conto della peculiarità dell’intervento di che trattasi, anche in considerazione delle particolari esigenze più volte rappresentate dagli Enti che utilizzano i lavoratori in mansioni necessarie ed indispensabili per garantire servizi essenziali per le Amministrazioni Pubbliche e per i cittadini,  l’Ass. Gatti porta  l’argomento all’attenzione del tavolo.

Dopo ampia discussione, il Presidente ed i componenti del CICAS avendo raccolto la sollecitazione fondata sulla particolarità del momento, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali già annunciata dal Ministro del Lavoro, tenuto in debita considerazione il particolare utilizzo dei lavoratori di che trattasi, all’unanimità, decidono di riconoscere  un ultimo periodo di proroga ai lavoratori in ASU sino al 30.06.2012. Durante tale periodola Regionesi fa carico di promuovere un tavolo con gli enti interessati e le OO.SS., per la verifica e definizione dei percorsi finalizzati alla stabilizzazione di detti lavoratori. Tutti i componenti del tavolo si impegnano a non tornare più sul’argomento  dopo il 30.06.2012.

Il  Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore, ai sensi della normativa vigente, conferma, anche per il primo trimestre dell’anno 2011, l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga a beneficio delle imprese e dei lavoratori.

Il  C.I.C.A.S., richiamato:

– l’accordo quadro del 28/04/2010  che, sulla base delle esigenze del territorio, così come verificate e condivise, ha individuato  i lavoratori destinatari dei trattamenti di ammortizzatori in deroga, nonché l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi;

– l’art. 33, comma 21 della L.  n. 183, del 12/11/2011,

– l’Intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011;

– nota del MLPS,  prot. n. 0012441 del 12.12.2011,

– le premesse di cui sopra;

– la disponibilità  finanziaria residua;

all’unanimità,   decide quanto segue:

  1. 1.      Il presente accordo integra l’accordo quadro del 28/04/2010 e successive modifiche.

Si ribadisce che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui:

–  alla lettera  “a” dei punti 2 e 3 del verbale CICAS del 05/11/2010;

–  alla lettera “g” del punto 3 ed alla lettera “i” del punto 4  del verbale CICAS del 28/04/2010 ;

– al punto “6”del verbale CICAS del 28/04/2010;

– alla lettera “i” del punto 2 del verbale CICAS del 25/07/2011;

– alla lettera “l” del punto 3 del verbale CICAS del 25/07/2011;

  1. 2.                       In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori  che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, per i quali si rinvia al successivo punto 3, stabilisce che le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:

 

CIG IN DEROGA

INTERVENTI

a)            Concessione di un periodo residuo di cassa integrazione in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 35 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, per la quale, nell’anno 2011 è venuta a scadere l’indennità di cassa integrazione guadagni in deroga e che, in ragione del termine finale fissato al  31.12.2011, non hanno potuto beneficiare  dell’intero periodo di 35 settimane.

b)            Proroga, sino alla data del 31.03.2012, della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa;  nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe.

c)            Proroga, sino al 31.03.2012, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi dal lavoro e ad orario ridotto per carenza di attività  già beneficiari del provvedimento di cui alla lettera “b”,  del verbale del 28.10.2011.

MOBILITA’ IN DEROGA

INTERVENTI

d)            Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell’anno 2011 è venuta a scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al  31.12.2011, non hanno potuto beneficiare  dell’intero periodo di 26 settimane.

e)            Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell’anno 2011 è venuta a scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa  dopo la mobilità  ex lege 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al  31.12.2011, non hanno potuto beneficiare  dell’intero periodo di 26 settimane.

f)             Concessione, fino ad un  massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012 risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

g)            Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91.

h)            Concessione di un periodo  residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91,  che non abbiano maturato i requisiti a percepire   l’indennità di disoccupazione  o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che, in ragione del termine finale fissato al  31.12.2011, non hanno potuto beneficiare  dell’intero periodo di 26 settimane.  Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.  

i)                      Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane della misura già concessa  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91, che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nell’anno 2011, è venuta a scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, concessa in forza del punto 2 lettera “e” dei verbali CICAS del 25.07.2011  e del 28/10/2011 e che, in ragione del termine finale fissato al  31.12.2011, non hanno potuto beneficiare  dell’intero periodo di 26 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

j)              Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione  o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009.

k)           Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga  concessa in forza delle punto 2 lettera “e” del verbale CICAS del 28.10.2011. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

l)              Proroga della mobilità in deroga sino al 30.11.2012 in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui all’Avviso pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l’accesso a percorsi integrati per l’utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d’Appello de L’Aquila, già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri intervanti di mobilità in deroga disponibili.  Il beneficio della misura è subordinato alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato Avviso e cessa con la sua fuoriuscita.

m)           Proroga,  anche per l’anno 2012, delle mobilità in deroga,  per un periodo pari al precedente, ove persistano i requisiti soggettivi di durata ex lege 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4) del verbale CICAS del 14/10/2008 ed all’ultimo capoverso di pagina 4 del verbale CICAS del 24/09/2007 (DGR 1233/07 e DGR 986/08);

n)            Proroga sino al 30.06.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997, già destinatari di detto trattamento a seguito della disposizione di cui al punto 2 della lettera “g” del verbale CICAS del 28.01.2011 ed assimilate. La proroga è concessa a condizione che l’Ente che utilizza il lavoratore in ASU ex art. 7 del D. Lgs 468/1997, debba impiegarlo per un monte ore tale da colmare almeno l’abbattimento della prestazione prevista dal comma 21, Art. 33, L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), con conseguenti oneri a suo carico;

  • o)             Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori  dello IAL  CISL Abruzzo, assunti con contratto di collaborazione, già interessati da provvedimento di concessione di cui alla lettera “j”, punto 2, del verbale CICAS del 28/01/2011.

p)            Concessione/Proroga della mobilità in deroga sino al 30/03/2012,  in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali,  nel periodo dal 01.12.2011 al 30.03.2012,  viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

 

 

 

 

 

  1. 3.                       In favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto 2, le misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive sono:

 

CIG IN DEROGA

INTERVENTI

 

a)                  Concessione di un periodo residuo di cassa integrazione in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 35 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività, e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, per la quale, nell’anno 2011 è venuta a scadere l’indennità di cassa integrazione guadagni in deroga e che, in ragione del termine finale fissato al  31.12.2011, non hanno potuto beneficiare  dell’intero periodo di 35 settimane.

b)                  Proroga, fino alla data del 31/03/2012 della cassa integrazione guadagni in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  sospesi o a orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di cassa in deroga di cui alla lettera a) del verbale CICAS del 28/04/2010 e del 05/11/2010, e successive proroghe;

c)                  Proroga, fino al 31/03/2012, della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori degli organismi formativi con sedi operative accreditate ai sensi della normativa regionale vigente, che risultano sospesi  dal lavoro, o ad orario ridotto per carenza di attività, già beneficiari del  provvedimento di cui alla lettera  “ c ” del verbale CICAS del 28.10.2011.

 

MOBILITA’ IN DEROGA

INTERVENTI

 

d)                   Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro  titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali,  nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012,  viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione.

e)                  Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 28.01.2011, delle lettere b) e c) del verbale CICAS del 20.04.2011 e delle lettere d) ed e) del verbale CICAS del 25.07.2011, delle lettere d) e e) del verbale CICAS del 28.10.2011, nei confronti dei quali, alla data del  31.12.2011, venga a scadere la mobilità in deroga,  sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione.

f)                   Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell’anno 2011 è venuta a scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al  31.12.2011, non hanno potuto beneficiare  dell’intero periodo di 26 settimane.

g)                  Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga, sino a concorrenza della durata massima di 26 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nell’anno 2011 è venuta a scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa  dopo la mobilità  ex lege 223/91 e che, in ragione del termine finale fissato al  31.12.2011, non hanno potuto beneficiare  dell’intero periodo di 26 settimane.

h)                  Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91.

i)                     Proroga sino ad un massimo di 26 settimane e comunque non oltre il 31.12.2011, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa allo scadere della mobilità  ex lege 223/91.

j)                     Concessione di un periodo  residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane, della misura già concessa in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91,  che non abbiano maturato i requisiti a percepire   l’indennità di disoccupazione  o altra tipologia di ammortizzatore sociale e che, in ragione del termine finale fissato al  31.12.2011, non hanno potuto beneficiare  dell’intero periodo di 13 settimane.  Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009. 

k)                 Concessione di un periodo residuo di mobilità in deroga sino a concorrenza della durata massima di 13 settimane della misura già concessa  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91, che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nell’anno 2011, è venuta a scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane, concessa in forza del punto 2 lettera “e” dei verbali CICAS del 25.07.2011  e del 28/10/2011 e che, in ragione del termine finale fissato al  31.12.2011, non hanno potuto beneficiare  dell’intero periodo di 13 settimane. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

l)                     Concessione sino ad un massimo di 13 settimane e della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.01.2012 al  31.03.2012, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire   l’indennità di disoccupazione  o altra tipologia di ammortizzatore sociale. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

m)                  Proroga sino ad un massimo di 13 settimane della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali nel periodo dal 01.01.2012 al 31.03.2012 risulti scadere la mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lett. j) del presente verbale CICAS. Fermo restando il possesso del requisito di anzianità aziendale ex art. 16 comma 1 legge 223/1991, come richiamato dall’ art. 7-ter, comma 6, legge n. 33/2009;

n)                  Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, il 31.12.2011 sia scaduta l’indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi della lettera j) punto 3 del verbale CICAS del 28.10.2011 ed equivalenti, che non coincide con quella relativa agli interventi di cui alle lettere b) e c) del 28/01/2011 e del 20.04.2011 e delle lettere d) ed e) punto 3 del verbale CICAS del 25.07.2011, delle lettere f) e g) punto 3 verbale CICAS del 28.10.2011.

  • o)                  Proroga della mobilità in deroga sino al 30.11.2012 in favore dei lavoratori avviati nei percorsi di cui all’Avviso pubblico per la raccolta di candidature da parte di lavoratori in mobilità per l’accesso a percorsi integrati per l’utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Corte d’Appello de L’Aquila, già titolari di mobilità in deroga scaduta o in scadenza. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero può essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri intervanti di mobilità in deroga disponibili.  Il beneficio della misura è subordinato alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato Avviso e cessa con la sua fuoriuscita.

p)                  Proroga,  anche per l’anno 2012, delle mobilità in deroga,  per un periodo pari al precedente, ove persistano i requisiti soggettivi di durata ex lege 223/91, in favore dei lavoratori appartenenti al settore formazione di cui al punto 4) del verbale CICAS del 14/10/2008 ed all’ultimo capoverso di pagina 4 del verbale CICAS del 24/09/2007 (DGR 1233/07 e DGR 986/08);  

q)                  Proroga sino al 30.06.2012, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, del D. Lgs. 468/1997, già destinatari di detto trattamento a seguito della disposizione di cui al punto 2 della lettera “g” del verbale CICAS del 28.01.2011 ed assimilate. La proroga è concessa a condizione che l’Ente che utilizza il lavoratore in ASU ex art. 7 del D. Lgs 468/1997, debba impiegarlo per un monte ore tale da colmare almeno l’abbattimento della prestazione prevista dal comma 21, Art. 33, L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), con conseguenti oneri a suo carico;

r)                   Concessione/Proroga della mobilità in deroga sino al 30/03/2012,  in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali,  nel periodo dal 01.12.2011 al 30.03.2012,  viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria o l’indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

 

  1. 4.                       I componenti del CICAS all’unanimità tornano a ribadire che l’impresa e/o i lavoratori vanno tenuti indenni da qualsiasi onere relativo alla definizione del verbale di accordo sindacale funzionale alla richiesta dell’indennità di cassa in deroga.
  2. 5.                       Le Amministrazioni Provinciali, anche per l’anno 2012, confermano l’impegno a porre in essere le azioni di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato  con DGR 1034 del 29/12/2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nei tempi di utilizzo delle risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga, coinvolgendo nelle attività di politica  attiva di cui al Patto almeno il 50%  dei lavoratori che mensilmente sono percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e, comunque, un numero di lavoratori  sufficiente a garantire la certificazione della quota del 40% di contributo erogata a carico del FSE.
  3. 6.                       Si conferma che al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie, perla CIG in deroga va utilizzato esclusivamente il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell’INPS, tanto anche in considerazione delle nuove disposizioni dell’Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di  sostegno al reddito in deroga.
  1. 7.                       Alla  Conferenza dei Servizi, presieduta dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro, è demandata la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica per accedere all’utilizzo delle disposizioni di cui al presente verbale.
  1. 8.                       L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, conseguenti ai provvedimenti decisi nell’odierna riunione, è subordinata alle disponibilità finanziarie, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

III°  PUNTO O.D.G. – Il Presidente introduce l’argomento posto al terzo punto dell’ordine del giorno: “Varie ed Eventuali”:

Il Presidente cede la parola  al rappresentante della Prov di Teramo, Ass Eva Guardiani.

Prende la parola  l’Ass. Guardiani per evidenziare che i lavoratori residenti in Abruzzo, licenziati da aziende con sede di lavoro fuori dalla ns. territorio, al termine della mobilità ex lege 223/91 non hanno la possibilità di accedere ai benefici della proroga di cui alla mobilità in deroga,   con ogni aggravio della situazione di disagio che i lavoratori espulsi dal posto di lavoro sono già costretti a subire, specie in  questo momento di pesante crisi.

L’Ass. Gatti, preso atto, condivide quanto rappresentato e, anche per favorire il reinserimento dei lavoratori nel sistema produttivo  attraverso percorsi di politica attiva, propone di riconoscere la concessione/proroga della mobilità in deroga, successiva alla mobilità ex lege 223/91, ai lavoratori, residenti in regione abruzzo   anche al momento della fine del rapporto di lavoro, che prestavano la loro opera presso aziende ubicate fuori dal nostro territorio. Il riconoscimento è subordinato al trasferimento dell’iscrizione in una lista di mobilità del territorio Abruzzese.

Il CICAS all’unanimità condivide ed approva.

 La validità del presente verbale decorre dalla data della sua sottoscrizione.

Alle ore 12,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

 

SENTENZA CASSAZIONE SU CUMULABILITA ‘ PENSIONE E RETRIBUZIONE RAPPORTO LAVORO PART TIME

21/12/2011

Si richiama l’attenzione sulla sottoriportata Sentenza della Corte di Cassazione  15 dicembre 2011, n. 27041,che concerne l’argomento della cumulabilità della  pensione e dellla retribuzione  da rapporto part-time.

Svolgimento del processo

Con distinte sentenze il Tribunale di Milano accoglieva le domande proposte nei confronti dell’INPS da RR e GZ accertandone il diritto alla piena cumulabilità tra la pensione e la retribuzione per il rapporto part time che avevano in corso con la p.a. a decorrere dal compimento del loro 60° anno d’età, con conseguente condanna dell’istituto previdenziale al pagamento degli importi loro trattenuti sulla pensione.

Analoga domanda proposta da era, invece, respinta da altra sentenza del Tribunale di Milano.

Riuniti i gravami contro dette pronunce, con sentenza 22.2 – 28.3.07 la Corte d’Appello di Milano confermava le situazioni di prime cure emesse a favore della R. e della Z. salvo che per una correzione dell’esatto ammontare dell’importo di pensione trattenuto quanto alla R. e una correzione sulla decorrenza del diritto al pagamento della parte di pensione non erogata quanto alla Z., mentre – in totale riforma della pronuncia emessa nei riguardi della M. ne riconosceva il diritto al cumulo fra pensione e reddito da lavoro con condanna dell’INPS a restituirle gli importi di pensione indebitamente trattenuti.

Riteneva la Corte territoriale che l’art. 72 legge n. 338/2000, stabilendo la totale cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro senza distinguere tra rapporti di lavoro già in atto al momento del pensionamento e rapporti successivamente instaurati, avesse superato la difforme disciplina contenuta nell’art. 1 legge n. 662/96 e la relativa norma regolamentare di attuazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPS affidandosi a due motivi poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

Resistono con unico controricorso la R., la Z. e la M.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui la Corte territoriale ha dato prevalenza all’art. 72 legge n. 388/2000 (che stabilisce la totale cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro) ritenendo che abbia implicitamente abrogato la anteriore disciplina, di carattere speciale, contenuta nei commi 185 e 187 dell’art. I legge n. 662/96 e nelle norme regolamentari di cui al d.m. 29.7.97 n. 331. Ad avviso dell’INPS l’art. 72 presuppone che al regime di cumulo in egrale possa accedere chi era sottoposto a un divieto totale o parziale di cumulo, ma non chi – come le odierne controricorrenti -aveva conseguito un trattamento pensionistico senza cessare dall’attività lavorativa. ma solo trasformando il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In sintesi – prosegue l’istituto previdenziale – l’art. 72 cit. si rivolge al lavoratore che abbia maturato il diritto alla pensione e che, cessato il proprio rapporto di lavoro, abbia iniziato altra attività lavorativa, ma non certo al lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro da full time a part time por conseguire il trattamento pensionistico. In altre parole – ad avviso del ricorrente – nel caso dell’art. 72 cit. pensione e retribuzione configurano situazioni autonome che vengono in rilievo nel momento del cumulo, prima vietato e poi consentito invece, nell’ipotesi disciplinata dai summenzionati commi 185 e 187 dell’art. 1 legge n. 662/96 il cumulo traeva origine da un’opzione novativa esercitata sul rapporto di lavoro, cui il legislatore riconduceva il vantaggio dell’accesso al regime pensionistico, altrimenti non consentito se non con la cessazione dal servizio.

Con il secondo motivo di ricorso l’INPS deduce violazione dell’art. 15 disp. prel. cc, oltre che dell’art. 1 co. 7° d.lgs. n. 503/92 e dei commi 185 e 187 dell’art. 1 legge n. 662/96, laddove l’impugnata sentenza ha considerato come non speciale tale disciplina, in quanto tale prevalente su quella posteriore generale la specialità della normativa a suo tempo utilizzata dalle controricorrenti si evince dal rilievo che consentiva di proseguire il rapporto di pubblico impiego – previa sua trasformazione in part time – in deroga al regime generale secondo cui è ancora necessario risolvere il rapporto di lavoro in atto e dal fatto che permetteva il cumulo parziale di pensione e reddito lavorativo in deroga al regime generale (allora vigente) di non cumulabilità. Aggiunge il ricorrente che la riduzione del trattamento pensionistico (il cui cumulo con il reddito lavorativo non poteva superare il tetto della retribuzione full time) sofferta dalle controricorrenti era però controbilanciato dal significativo vantaggio di conservare il proprio status di pubblico impiegato (sia pur contrattualizzato) senza dover cercare una nuova occupazione, come invece avrebbero dovuto fare se si fossero pensionate nel vigore della nuova disciplina.

2- I due motivi – da trattarsi congiuntamente perché intimamente connessi – sono fondati.

Fin dalla formulazione dell’art. 22 legge n. 153/1969 per la pensione di anzianità dei dipendenti privati è stato previsto il regime della non cumulabilità per l’intero con il reddito da lavoro dipendente e detta non cumulabilità piena con il reddito da lavoro subordinato è rimasta inalterata (art. 10, 1° e 2° comma d.lgs. n. 503/92), dovendo il lavoratore subordinato risolvere il rapporto di lavoro (art. 10, comma 6° d.lgs. n. 503/92) per potere godere della prestazione pensionistica.

Un’ulteriore tappa del processo evolutivo riguarda la fase di regime della riforma del 1995, per le pensioni da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo una volta soppressa la distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Tale riforma aveva previsto la vigenza, fino al compimento da parte dell’interessato dell’età di 62 anni, del regime di non cumulabilità con il reddito da lavoro dipendente, nella sua interezza, e con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo; invece, dall’età di 63 anni in poi, era previsto il regime di non cumulabilità della pensione con i redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo nella misura del 50% della parte eccedente l’importo del trattamento minimo (art. 1. commi 21 e 22 legge n. 335/95). Detti limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro sono ormai sostanzialmente superati ed attualmente le pensioni di anzianità sono intermente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente, purché il lavoratore abbia una determinata anzianità contributiva (art. 72 della legge n. 388 del 2000 e art. 44 della legge n. 289/2002). La legge n. 243/2004 aveva delegato il Governo ad adottare uno più decreti legislativi contenenti norme intese – tra l’altro – ad eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro (art. 1 comma lett. b), ma la delega non è stata attuata: tuttavia, successivamente alla “liberalizzazione” ha provveduto l’art. 19 legge n. 133/2008.

Tale essendo l’evoluzione normativa in tema di disciplina dei limiti al concorso del reddito da lavoro con il trattamento pensionistico di anzianità, deve rilevarsi che è stato ritenuto che la nuova disciplina non si estenda anche al pubblico impiego, per il quale continua ad operare il regime di non cumulabilità già fissato dall’art. 4 d.p.r. n. 758 del 1965.

Pur ove si ritenga, tuttavia, che il regime di liberalizzazione sia ormai operante per tutti i settori, ai fini del caso in esame deve preliminarmente individuarsi la natura della norma contenuta nell’art. 1 comma 185 l. 662/96 (nata come eccezione di favore in deroga al vecchio regime generale), per valutare se la stessa sia resistente o meno al processo di evoluzione nel senso della liberalizzazione sopra delineata.

A norma dell’art. 15 disp. prel. cc, infatti, l’abrogazione tacita si realizza sia quando le disposizioni della nuova legge siano incompatibili con quelle della legge anteriore sia quando la nuova legge regoli l’intera materia già regolata dalla legge anteriore, non potendo ovviamente coesistere, in quest’ultimo caso, due leggi che regolino per intero la medesima materia. Tuttavia, la regola dell’abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva, invece, generale, ritenendosi che la disciplina generale – salvo espressa volontà contraria del legislatore – non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente.

Le norme speciali sono nonne dettate per specifici settori o per specifiche materie, che derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell’ambito disciplinato ed obbediscono all’esigenza legislativa di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse.

Le norme eccezionali, invece, sono definite dall’art. 14 disp. prel. c.c.. come norme contrarie a regole generali. E’ ovvio che tanto le norme speciali quanto le norme eccezionali si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, perché finalizzate o a “calibrare” certi istituti alle particolarità specifiche di un determinato settore o perché sono gli stessi presupposti di fatto che impongono un intervento legislativo derogatorio delle regole vigenti. Ne consegue che in nessun caso ne è ammessa l’applicazione analogica, altrimenti frustrandosi la natura speciale o eccezionale che le caratterizzano.

Orbene, la norma di cui si discute deve, in relazione alla summenzionata distinzione, indubbiamente qualificarsi come eccezionale, avendo portata derogatoria, nel sistema in vigore all’epoca della sua emanazione, rispetto ai principi generali in tema di non cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro e prevedendo la possibilità di cumulo, sia pure limitato, nel senso che l’importo della pensione viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orano normale di lavoro (riduzione comunque non superiore al 50%) e che la somma della pensione e della retribuzione non può in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Per il pubblico impiego, con il dm. 29.7.1997 n. 331, è stato emanato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1 comma 187 della legge n. 662/96 il regolamento concernente i criteri e le modalità da applicare ai pubblici dipendenti di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 29/1993, per usufruire della possibilità di cumulare, ai sensi dell’art. 1, commi da 185 a 189, della legge citata, l’importo della pensione di anzianità con l’ammontare della retribuzione conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, prevedendosi determinate condizioni per l’operatività della trasformazione con diritto al cumulo parziale, tra cui quella dell’insussistenza di situazioni di esubero nella qualifica funzionale di appartenenza.

Ma il carattere di eccezionalità della normativa, che non consente a quella susseguente di carattere generale di incidere in senso ampliativo sulla misura del cumulo parziale, deve essere collegato anche alla circostanza che il conseguimento del trattamento pensionistico, sia pure ridotto, non è subordinato, dalla legge 662/96, alla cessazione dell’attività lavorativa.

Ed invero, il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), legge n. 153”1969, matura in capo al lavoratore interessato alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell’anzianità contributiva e dalla cessazione dell’attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda.

Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503/1992, il legislatore ha ribadito che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente (art. 10. comma 6), estender.;io tale requisito anche alla pensione dì vecchiaia (art. 1. comma 7). Per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una “presunzione di bisogno” che giustifica l’erogazione della prestazione sociale ai sensi dell’art. 38 Cost. Secondo questa S.C., infatti, “la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro – dopo il perfezionamento dei requisiti – esclude lo stato di bisogno del lavoratore (…) e, quindi, anche l’esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell’art. 38, comma 2. della Costituzione) mezzi adeguati alle esigenze di vita”. Per tali motivi, il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. n. 17530/2005).

È stato altresì chiarito che la “cessazione” del rapporto di lavoro” – che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia – è diversa (arg. dal d.lgs. n. 503/92, art. 10, cit., in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo) rispetto al cumulo tra la pensione medesima – una volta che questa sia stata conseguita – e i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che – dalla comparazione delle discipline rispettive – non può risultare, in nessun caso, la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), attesa la non omogeneità tra le situazioni prospettate (cfr. Cass. 16.6.2006 n. 13933).

L’interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare, come sopra ricordato, la cessazione dell’attività lavorativa, al pari dell’anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l’insorgenza del diritto alla pensione di anzianità (Cass. n. 6571/2002), ritiene momento fondante quello dì presentazione della domanda (Cass. n. 14132/2004).

Dalle premesse svolte si desume, quindi, che alla data di presentazione della domanda di pensione non deve sussistere alcun rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, essendo in ogni caso necessaria una soluzione di continuità per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. Ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.

In definitiva, sia in caso di medesimo che di diverso datore di lavoro, risulta comunque necessaria una soluzione di continuità fra i successivi rapporti al momento della richiesta della pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa.

L’eccezionalità della norma deve, penante, ravvisarsi, alla luce dei principi appena richiamati, nella peculiarità della fattispecie prevista, che consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente – per quanto part time – ed il contemporaneo conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità in costanza di rapporto, sia pure trasformato, con lo stesso datore di lavoro.

Da tali considerazioni discende l’intangibilità di una disciplina eccezionale -derogatoria rispetto ai principi in materia pensionistica quanto al conseguimento del diritto alla prestazione – da parte di normativa generale successiva che abolisce il divieto di cumulo, ma che comunque mantiene fermo il principio della necessità di interruzione del rapporto lavorativo.

Ciò si desume anche da quanto previsto testualmente dal 2° comma, parte seconda, dell’art. 44 legge 27.12.2002 n. 289. laddove è previsto che la disposizione si applica – oltre che agli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1 dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziali o totale di cumulo (art. 44 comma 2. I parte 1. citata) – anche agli iscritti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, abbiano interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002.

Alla luce delle svolte considerazioni non trova spazio censura alcuna, sul piano costituzionale, per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico, essendo la normativa generale successiva, per quanto detto, non applicabile alle ipotesi dei particolare pensionamento anticipato, rappresentata dal caso di coloro che, una volta acquisito il diritto alla pensione di anzianità, sono passati al regime pari lime, senza interruzione del rapporto lavorativo, continuando, dunque, a lavorare percependo una parte di pensione ed una di stipendio, con esplicita previsione che la somma dell’ammontare della pensione e della retribuzione dei d per.”enti pari lime non possa in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e decisa nel mento sulla base del principio di diritto enunciato (senza che siano necessari, all’uopo, accertamenti di fatto), per l’effetto rigettandosi la domanda delle controncorrenti.

La peculiarità della questione trattata e l’esistenza d’un difforme diffuso orientamento giurisprudenziale di merito costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda delle controricorrenti.

Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.

CONSIGLIO MINISTRI APPROVA DECRETO LEGGE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

21/12/2011

 Il provvedimento  di cui al titolo risulta    approvato dal  Governo  nella seduta del 17 scorso ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale .

Gli aspetti principali disciplinati  dal nuovo provvedimemnto in questione sono i seguenti:

-autodifesa davanti al giudice di pace soltanto per cause sino a mille euro

-in caso di soccombenza ,rimborso  a controparte delle spese legali fino a un importo pari al valore della lite

-s’intervento sulle small claims e introduzione di  una procedura di esdebitamento per piccole imprese e consumatori 

-incentivazione della mediazione civile su invito del giudice, 

-proga magistratoi onorari in scadenza

-agevolazione rottamazione delle liti civili ultratriennali

Si riporta il testo integrale del decreto legge

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 12.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio  liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto esclusivamente all’inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

Art. 2.

(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini  e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Art. 3.

(Contenuto dell’accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;

b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 4.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della legge 14 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all’originale.

Art. 5.

(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l’avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, nonché, nel caso in cui il proponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 6.

(Raggiungimento dell’accordo)

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 7, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell’omologazione è sufficiente che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.

3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L’accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 7.

(Omologazione dell’accordo)

1. Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, allegando il testo dell’accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l’accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all’articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l’accordo produce gli effetti di cui all’articolo 5, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L’accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo.

Art. 8.

(Esecuzione dell’accordo)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall’accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

2. L’organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli.

Art. 9.

(Impugnazione e risoluzione dell’accordo)

1. L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza rilevabile d’ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.

4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 10.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo, e all’esecuzione dello stesso.

7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell’articolo 7, comma 1.

8. L’organismo esegue la pubblicità della proposta e dell’accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

Art. 11.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente decreto, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli organismi di cui all’articolo 10 possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell’avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all’attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della metà.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina della mediazione)

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a)        all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia.”;

b)        all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,».

Art. 14.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»;

b) all’articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».  

Art. 15.

(Modifiche all’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

1. All’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

c) al comma 3, le parole: «nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

Art. 16.

(Proroga dei magistrati onorari)

1.  Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2.  I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’ articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina delle società di capitali)

1. All’articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati».

2. All’articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco».

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

INPS:VARIAZIONE TASSO INTERESSE,DILAZIONE E SANZIONI CIVILI

20/12/2011

Si segnala e si riporta la circolare Inps 16 dicembre 2011, n. 158, relativa alla variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)   dell’interesse di dilazione, di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Premessa

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria dell’8 dicembre2011 ha ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, a decorrere dal 14 dicembre 2011, è fissato nella misura dell’1,00%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1) Interesse di Dilazione e di Differimento

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 7,00% (NOTA 1).

Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 14 dicembre 2011.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso pari al 7,00% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2011.

2) Sanzioni Civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 14 dicembre 2011, la riduzione del TUR nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al 6,50% in ragione d’anno (NOTA 2).

La medesima misura del 6,50% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8 (NOTA 3).

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 6,50% annuo (NOTA 4).

3) Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali (NOTA 5) le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR.

Nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti.

Con la predetta deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (NOTA 6), che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.

Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dal 14 dicembre 2011, il tasso del TUR è inferiore alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2011 (NOTA 7) , nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (1,50% annuo).

Diversamente nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al TUR (1,00 % annuo) maggiorato di due punti (3,00 % annuo).

Note:

1) Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono: legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni.

2) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: omissis a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

3) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388:

b) omissis. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

4) Art. 116, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388:

Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

5) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002, punto 5.

6) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 220:

Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

7) Circolare n. 6 del 14 gennaio 2011.