Sul Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale – n. 284 del 27 dicembre 2011 risulta pubblicato il testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 ,recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici” ,composto da 50 articoli ed 1 allegato .
In questa sede si esaminano le modifiche che il provvedimento in questione ha apportato al sistema pensionistico italiano .S
1.SISTEMA CALCOLO DELLA PENSIONE
Come recitano le istruzioni Inps , sino al 31.12.2011, il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.,mentre la pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo ,pur se continuano a convivere anche i sistemi retributivo e misto
Il Sistema contributivo
Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa. Ai fini del calcolo occorre: <ul> <li>individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;</li> <li>calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata ;
-determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall’Istat ;
-applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione ;
Ilsistema retributivo
Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi:
-anzianità contributiva è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
– retribuzione/reddito pensionabile è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno ;
-aliquota di rendimento ,è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2009 di 42.111 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all’80% . L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: Quota A determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi ;Quota B determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.
Il Sistema misto
Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 (peraltro per la quota B sulla base della media delle retribuzioni/redditi degli ultimi anni antecedenti la decorrenza della pensione il cui numero varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992) , in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Se però si possiede un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l’opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. L’opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo. La manovra finanziaria Monti ha esteso il pro rata del contributivo anche ai lavoratori che all’1.1.1996 avevano più di 18 anni di contributi,,così che per costoro dal 2012 la pensione sarta’ calcolata con il contributivo,fatti salvi gli anni precedenti per cui la pensione si calcolera’ secondo il retributivo. Rispetto alla misura della pensione,è da prevedere che l’estensione del contributivo a tutti i lavoratori,non comportera’ significative conseguenze per i lavoratori che sinora hanno visto applicato il retributivo,infatti per questi l’importo dellapensione non si discostera’ piuù di tanto dall’80% della retribuzione che avrebero percepito permanendo il precedente sistema di calcolo. Diversa appare la prospettiva per i lavoratori cui si è applicato sinora ilcontributivo e il misto,in quanto si valuta che malgrado la maggior permanenza al lavoro,la misura della pensione si attestera’ al 60% della retribuzione con punte nettamente inferiori per i lavoratori autonomi,che dispongono di minori contributi versati.
2.DECORRENZA DELLA PENSIONE
In presenza del sistema delle quote,la normativa ha previsto che, pur maturando i requisiti di pensione ,per la decorreza della stessa i lavoratori dovevano aspettare 12 mesi (dipendenti) ovvero 18 mesi (autonomi). Con l’entrata in vigore del nuovo sistema pensionistico,caratterizzato dal superamento delle quote ,si torna al passato ,nel senso che l’assegno comincia decorrere dal mese successivo alla cessazione dell’attivita’ lavorativa ,mente per il personale della scuola ,fermo restando il decreto del Miur che fissa le modalita’ ed i terminiperpresentare le domande,la cessazione dal servizio e l ‘assegno decorrono dall’1 settembre senza il differimento di 12 mesi ai fini del trattamento penionistico.
3.PENSIONE DI VECCHIAIA
Questa pensione risulta disciplinata come segue :
-per i dipendenti e autonomi maschi pubblici e privati dal 2012 il requisito d’eta’ sale da 65 a 66 ;
-per le dipendenti donne del settore privato il limite d’eta’ è stabilito nel 2012 a 62 anni,nel 2014 a 63,5 anni,nel 2016 a 65 anni e nel 2018 a 66 anni ;
– per le dipendenti pubbliche i 66 anni scattano dal 2012 ;
-per le lavoratrici autonome il limite d’eta’ è fissato a 63,5 anni nel 2012,a 64,5 nel 2014, a 65,5 nel 2016 ed a 66 nel 2018 .
4. PENSIONE DI ANZIANITA ‘
Risultano abolite le quote e si potra’ richiedere la pensione anticipatata ,indipendentemente dall’eta’ ,come segue:
– dai lavoratori con 42 anni ed 1 mese di contributi nel 2012,con 42 anni e 2 mesi di contributi nel 2013,con 42 e 3 mesi di contributi nel 2014 ;
-dalle lavoratrici con 41 ani ed 1mese di contributi nel 2012 ,con 41 anni e 2 mesi di contributi nel 2013 ,con 41 anni e 3 mesi di contributi nel 2014.
5.PENALIZZAZIONI PENSIONE ANZIANITA’
La manovra finanziaria in esame ha previsto delle penalizzazioni a carico della pensione di anzianita’ collegate all’eta’ posseduta dai beneficiari ‘al momento del pensionamento ,vale a dire che .come dispone il coma 10 dell’art.14 della legge n.214/2011 ,” sulla quota di trattamento relativa alle anzianita’ contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012,<em><strong> e’ applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’eta’ di 62 anni; tale percentuale annua e’ elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni Nel caso in cui l’eta’ al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e’ proporzionale al numero di mesi .In pratica ,se si chiedera’ la pensione sotto i 62 annid’eta’ ,l’assegno erogato per la quota retributiva sara’ decurtato dell’1% annuo per l ‘anticipo della pensione a 61 ed a 60 anni ,mentre per l’anticipo ad eta’ inferiori a 60 anni la decurtazione sara’ del 2% annuo.
6..PENSIONAMENTO PER CHI HA INIZIATO A LAVORARE DOPO IL 1996
Questi lavoratori sono agevolati dalla legge n.214/2011.Infatti per i lavoratori più giovani del sistema contributivo, la pensione anticipata si potrà chiedere a 63 anni, a patto di aver versato almeno 20 anni di contributi e solo se l’importo della pensione sarà pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale (attualmente questa quota è a 1.300 euro ),così da garantire più equità tra le generazioni. ).
7 PENSIONE PER NATI NEL 1952
Onde non penalizzare troppo i lavoratori dipendenti vicini alla pensione di anzianità con il vecchio sistema delle quote ,per gli appartenenti alla cosidetta generazione del 1952 ,il comma 15 bis dell’art.24 dellalegge n214/2011 stabilisce quanto segue:In via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianita’
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali
avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente
decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31
dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il
trattamento della pensione anticipata al compimento di un’ eta’
anagrafica non inferiore a 64 anni; ))
(( b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu’ favorevole, ai sensi del comma 6,
lettera a),(secondo cui a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito
indicati: a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e’
liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e’ fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66
anni a decorrere dal 1o gennaio 2018.), con un’ eta’ anagrafica non inferiore a 64 anni qualora
maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianita’ contributiva di
almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’eta’ anagrafica di
almeno 60 anni di eta’.
Quanto sopra significa che in via eccezionale i lavoratori dipendenti del
settore privato possono accedere alla pensione a 64 anni ,purche’ entro il 2012 :
– se uomini maturano almeno 60 anni di età e 35 di contributi ,disponendo comunque della quota 96 tra anni d’ eta’ e di contribuzione ;
-se donne conseguonono i due requisiti di 20 anni di contributi e di 60 anni di età.
8.ADEGUAMENTO REQUISITI PENSIONE ALLA SPERANZA DI VITA
Tutti i requisiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata saranno negli anni adeguati in base alla speranza di vita Istat. Pertanto , in base agli scenari base dell’Istat, per gli uomini il requisito dei 66 anni per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni tra 10 anni, e a quasi 70 anni nel 2050. E’ da dire altresi’ che pure i requisiti d’accesso alla pensione anticipata saliranno, passando da 42 anni e 1 mese per i lavoratori dipendenti e autonomi del 2012, fino a 43 anni nel 2022 ,per poi superare i 45 anni nel 2050. Per le donne le stime indicano un incremento di circa 4 anni da qui al 2050, quando si potrà arrivare a 45 anni.
9.DEROGHE AL NUOVO SISTEMA PENSIONISTICO
La disciplina in materia di deroghe è contenuta nei commi 14e 15 dell’art.24 della legge n.214/11 in esame , in cui si dispone quanto segue: comma 14: Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi :
1) ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 ;
2) ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni , che prevede la possibilità entro il 2015 di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. ,che comporta una perdita sull’importo della pensione tra il 20 ed il 25%.
3) nonche’ nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata ancorche’ maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita’ ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita’ lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011
c) ai lavoratori che, alla data del< 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta’ di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,(bancari,telefoni,elettrici,piloti,ecc.) , nonche’ ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarieta’; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di eta’, ancorche’ maturino prima del compimento della predetta eta’ i requisiti pel’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto ;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresi’ disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio Rispetto a quanto sopra , si ritiene confacente di ricordare che nei commi da 1 a 6 dell’art.72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 , è previsto quanto segue:
1. Per gli anni 2009, 2010 e 20118 (nonchè negli anni 2012,2013 e 2014, secondo quanto stabilito della legge n.10 del 26.2.2011,pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.47 del 26.2.2011,che ha convertito il decreto legge milleproroghe n.225 del 29.12.2010 ), il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universita’, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche’ gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo’ chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianita’ massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l’anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita’ contributivo richiesto e non e’ revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. E’ data facolta’ all’amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorita’ al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali e’ prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita’ di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e’ elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalita’.
4. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta’ il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e’ cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa’ e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e’ consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di eta’ del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.”
Si ricorda altresi’ che la sopra citata legge n.10/2011 ha aggiunto nell’art.72,dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali puo’ essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1».
Comma 15– Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita’ di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. , secondo cui : A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l’accesso attraverso le diverse modalita’ ivi stabilite al pensionamento, nonche’ al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni .
Pertanto si osserva che ,mentre nel decreto legge n.201/2011 si stabiliva un numero limite di lavoratori destinatari della deroga al nuovo sistema pensionistico pari a 50 mila unita’ ,che, sembrava potesse essere portato in sede di conversione in legge a 65 mila unita’, nel testo della legge n.214/2011 non risulta prefissato alcun limite numerico dei beneficiari ,ma soltanto quello delle risorse finanziatrie annualmente utilizzabili a te scopo ,prevedendo che il limite in questione sara’stabilito da apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, entro tre mesi .
10 PENSIONAMENTO ADDETTI LAVORI USURANTI
La legge in esame ha modificato anche il sistema pensionistico relativo ai lavoratori addetti alle attivita’ usuranti ,di cui al dec.legislativo n.67/2011,secondo quanto risulta disposto dai commi 17 e 17 bis dell’art.24,che rispettivamente recitano :Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilita’ di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, all’articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
– al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2011»;
– al comma 4, la parola «2013» e’ sostituita dalla seguente: «2012» e le parole: «con un’eta’ anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di eta’ anagrafica e anzianita’ contributiva ridotta di tre unita’ rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti: «con i requisiti previsti dalla Tabella B»;
– al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o luglio 2009 al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»;
– dopo il comma 6 e’ inserito il seguente comma: «6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita’ di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita’ per coloro che svolgono le predette attivita’ per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita’ per coloro che svolgono le predette attivita’ lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.» – al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis». <strong>comma 17-bis
Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1 ° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, come modificato <em>dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. ”
In pratica ,per effetto dei commi 17 e 17 bis nei confronti dei lavoratori applicati alle attivita’ usuranti accade che:
1) viene ridotto agli anni 2008.2011,invece che agli anni 2008-2012 ,il periodo transitorio ,così che dal 1° gennaio 2012 e non dal 1° gennaio 2013 entra in vigore ladisciplina a regime;
2) risulta abolita la generalizzata riduzione di tre anni a regime per i requisiti di pensionamento ,significando che dal 2012 il pensionamento per i lavoratori in parola avviene secondo il sistema delle quote prevista dalla tabella B allegata alla legge n.247/07,senza lo sconto dei tre anni;
3) per i lavoratori turnisti ,che abbiano prestato lavoro notturno, mentre l’originaria disciplina prevedeva una riduzione massima dell’età di uno o due anni rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all’anno ovvero da 72 a 78 giorni all’anno ,la riforma Monti precisa che tale previsione resta valida solo per gli anni 2009-2011,mentre dal 1° gennaio 2012, viene previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle «quote» previste dalla predetta tabella B, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all’anno, e di un anno e una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all’anno. 4) infine ,oltre ai nuovi requisiti ,è aggiunta l’applicazione del regime delle decorrenze, (la cosiddetta finestra mobile ),significando che per l’effettivo pensionamento si devono attendere altri 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
11.RAPPORTO TRA MODIFICHE RIFORMA MONTI E DISPOSIZIONI ART.72 LEGGE N.133/08
Tale aspetto è disciplinato nel primo periodo del comma 20 dell’art.24 della legge n.214/2011 ,che recita: “Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.”
12..EFFETTI RIFORMA MONTI SU COLLOCAMENTO PENSIONE PER LIMITI ETA’ GIA’ ADOTTATI ENTRO 31.12.2011
Di questo aspetto si occupa il secondo periodo del comma 20 dell’art.24 della legge n.214/2011,secondo cui appunto:”Al fine diagevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta’ gia’ adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1o gennaio 2012.
13.INDICIZZAZIONE PENSIONI ALL’INFLAZIONE
I trattamentidi d’importo fino a tre volte il minimo Inps (euro 1.405 per il 2012 ed euro 1.442 per il 2013) otterranno il 100% dell’adeguamento al costo della vita Istat (2,6% per il 2012 e 1,9% per il 2013).
Lo prevede il comma 25 dell’art.24 della legge di conversione del dl n. 201/2011 .Inizialmente il decreto legge n.201/2011 prevedeva il blocco dell’indicizzazione all’inflazione per il biennio 2012-2013, con esclusione dei soli trattamenti d’importo pari al doppio del minimo Inps (936 euro mensili). In sede di conversione , il limite è stato elevato a 1.405 euro (tre volte il minimo) e il miglioramento opererà sia per il 2012 che per il 2013. In altre parole, nel 2012 gli assegni di importo (alla data del 31 dicembre 2011) pari a 1.405 euro al mese continueranno a beneficiare del 100% dell’indice Istat; mentre quelle di importo superiore non vedranno alcun aumento. Nel 2013, parimenti, beneficeranno dell’adeguamento all’inflazione solo i trattamenti di importo (alla data del 31 dicembre 2012) inferiore a 1443 euro al mese. In breve si puo’ dire che che l’anno prossimo, sulla base del valore di inflazione provvisorio per l’adeguamento 2012 pari al 2,6% (come da decreto ministeriale in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), le pensioni protette dall’inflazione godranno di un aumento di circa 23 euro. Mentre, chi al 31 dicembre del 2011 è titolare di una pensione di 1.500 euro (lordo Irpef) non avrà alcun aumento.
14.CONTRIBUTO SOLIDARIETA ‘ PENSIONI PIU ‘ RICCHE
L’ argomento è disciplinato dal comma 21 dell’art.24 dellalegge n.214/2011 ,che prevede quanto segue:
A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 e’
istituito un contributo di solidarieta’ a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo e’ definita
dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge
ed e’ determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri piu’ favorevoli
rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono
escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e
gli assegni di invalidita’ e le pensioni di inabilita’. Per le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di
riferimento e’ al lordo della quota di pensione capitalizzata al
momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarieta’
complessivo non puo’ essere comunque inferiore a 5 volte il
trattamento minimo.Di seguito si riporta
Allegato 1
TABELLA A – Contributo di solidarieta’
———————————————————————
Anzianita’ | da 5 a fino a 15 | oltre 15 fino a 25 | Oltre 25
contributive | anni | anni | anni
al 31/12/1995 | | |
————–|——————-|———————-|———–
Pensionati | | |
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo | | |
trasporti | 0,3% | 0,6% | 1,0%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo | | |
elettrici | 0,3% | 0,6% | 1,0%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo | | |
telefonici | 0,3% | 0,6% | 1,0%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Inpdai | 0,3% | 0,6% | 1,0%
————–|——————-|———————-|———–
Fondo volo | 0,3% | 0,6% | 1,0%
————–|——————-|———————-|———–
Lavoratori | | |
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo | | |
trasporti | 0,5% | 0,5% | 0,5%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo | | |
elettrici | 0,5% | 0,5% | 0,5%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Fondo | | |
telefonici | 0,5% | 0,5% | 0,5%
————–|——————-|———————-|———–
Ex Inpdai | 0,5% | 0,5% | 0,5%
————–|——————-|———————-|———–
Fondo volo | 0,5% | 0,5% | 0,5%
———————————————————————
15.AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE PENSIONAMENTO FONDI LAVORATORI AUTONOMI
In merito dispongono i commi 22 e 23 dell’art.24 della legge in esame ,che rispettivamente stabiliscono che :
comma 22. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti
percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento
comma 23. Con effetto dal 1o gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa
gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.
16.DISPOSIZIONI RELATIVI AGLI ENTI PRIVATIZZATI
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformita’ alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme
gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012
misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono
sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti essi si esprimono in
modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del (( 30 giugno 2012 )) senza l’adozione dei
previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei
Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1o gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta’, per gli anni 2012 e 2013, a carico
dei pensionati nella misura dell’1 per cento.
ELENCO DEGLI ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE trasformate IN
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti.
Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali.
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
17.DISPOSIZIONE PER PROFESSIONISTI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA
Nel comma 26 dell’art.24 si legge quantoi segue:”A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai professionisti iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui
all’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296″
18.ESTENSIONE ULTERIORI FORME GRADUALITA’ ACCESSO PENSIONAMENTO CON METODO CONTRIBUTIVO
Il comma 28 ,in merito all’argomento del tiyolo recita:”28. Il (( Ministro del lavoro e delle politiche sociali )), di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione
composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonche’ di Autorita’ di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle
compatibilita’ finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita’ nell’accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del
principio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilita’
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita’ di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.”
19.CONTRIBUTO PEREQUAZIONE PENSIONI ELEVATE
Il comma 31 bis dell’art.24 prevede l’integrazione del testo del comma 22 bis dell’art.18 della legge n.111/2011 relativo alla previsione di un ulteriore contributo di prequazionedel 15% a carico per le pensioni per la parte eccedente l’importo di 200 mila euro.Di conseguenza iltesto del predetto comma22 bis risulta essere il seguente
22-bis. In considerazione della eccezionalita’ della situazione economica internazionale e tenuto
conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal
1 º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui,
sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche’ pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000
euro e al 15 per cento per la parte eccedente
200.000 euro .A seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo’ essere
comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti
erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione
del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, nonche’ i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche’ le gestioni di previdenza
obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale gia’ addetto alle esattorie e alle ricevitorie
delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e’ applicata, in via
preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione
di ciascun rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta e’ preso a riferimento il
trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e’ tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i
necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo
modalita’ proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro
il quindicesimo giorno dalla data in cui e’ erogato il trattamento su cui e’ effettuata la trattenuta,
all’entrata del bilancio dello Stato. (2)