Archive for luglio 2015

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO :DECRETO CREDITO IMPOSTA PROGETTI RICERCA

30/07/2015

 Il Mise ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015, il Decreto 27 maggio 2015 di attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosi’ come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita’ l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili,   senza   che   siano   previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca   industriale,   ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla   definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e   servizi;   tali   attività   possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché’ dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Fonte: MEF

SENTENZA CORTE CASSAZIONE SOMMINISTRAZIONE ABUSIVA MANODOPERA

30/07/2015

La sentenza sotto riportata riguarda una Agenzia  ,che priva di  iscrizione all’Albo ministeriale  ,in modo abusivo somministrava manodopera ,risultando per questo condannata    alla pena dell’ammenda, per il reato di cui agli artt. 4 e 18 del d.lgs. n. 266 del 2003 (ndr: d.lgs. n. 276 del 2003) per avene fornito, nella sua qualità di amministratore unico della L. s.r.l., undici lavoratori per un totale di 2764 giornate alla S. s.p.a., senza  autorizzazione del Mlps.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 luglio 2015, n. 32697

SENATO :APPROVATA CONVERSIONE DECRETO ENTI LOCALI

30/07/2015

Il Senato il 28 scorso ha votato la fiducia   per la conversione del    decreto legge n.78/15  sugli enti locali ,che e’ stato approvato con diversi emendamenti  .

Comunque bisogna aspettare la conversione definitiva in legge ,la poubblicazione in gazzetta ufficiale e quindi l’entrata in vigore del predetto emendamento

Queste le principali misure contenute nel provvedimento,
TAGLIO DA 2,3 MLD ALLA SANITÀ: viene recepita l’intesa siglata il 2 luglio scorso dal Governo e dalle Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla spesa sanitaria e sulla revisione del patto triennale per la salute 2014-2016, che prevede una riduzione del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 2.352 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015. Si introducono, inoltre, interventi sulla spesa per l’acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, per dispositivi medici e per farmaci e si punta a una rinegoziazione da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale dei contratti in essere con i fornitori dei beni e servizi, con la possibilità, in caso di esito negativo della rinegoziazione, di risolvere il contratto in essere. L’obiettivo è una riduzione, su base annua, del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere.

530 MILIONI AI COMUNI PER IMU E TASI: stanziamento di 530 milioni di europer i bilanci dei Comuni come fondo di perequazione per l’Imu e la Tasi. La cifra sarà ripartita per 472,5 milioni di euro in proporzione a quanto elargito a ogni Comune lo scorso anno. La restante parte sarà legata al gettito dell’Imu agricola la cui prima rata (scaduta lo scorso 16 giugno), prevede un’altra norma, potrà essere pagata entro il 30 ottobre prossimo senza interessi e sanzioni.

90 MILIONI A REGIONI PER SERVIZI IMPIEGO: sale da 70 a 90 milioni di euro il fondo destinato alle Regioni per sostenere il funzionamento dei servizi per l’impiego.

STRADE SICURE: Il decreto assorbe il testo del dl “Strade Sicure”, che proroga fino alla fine del 2015 il piano di impiego del contingente di militari, appartenenti alle Forze armate, nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

COMUNI POTRANNO ASSUMERE MAESTRE ASILI NIDO: stop al blocco delle assunzioni per il personale dei servizi educativi e scolastici comunali conseguente alla riforma delle Province. I Comuni potranno così indire i concorsi per assumere le professionalità necessarie al funzionamento di nidi e scuole d’infanzia.

ASSUNZIONI PER FUNZIONI POLIZIA LOCALE  ,si dispone che    per le funzioni di polizia locale da parte del personale della polizia provinciale :
a)detto personale transitera’ nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento dele funzioni di polizia municipale;
b)fino al completo riassorbimento del personale predetto ,i comuni non èpotranno assumere personale poer svolgere funzioni di polizia locale,ad eccezione delle assunzioni per coprire esigenze stagionali e comunque per periodi non superipori a cinque mesi nell’anno solare (ad esempio dall’1.8.2015 al 31 luglio 2016) ,non prorogabili

500 MILIONI PER LA REGIONE SICILIA: vengono stanziati 500 milioni di euro a favore della Regione Sicilia: 200 milioni come riconoscimento delle mancate entrate Irpef; 100 milioni collegati all’attuazione dell’art. 37 dello Statuto che riguarda l’attribuzione delle quote Irpef alla regione da parte delle imprese con impianti in Sicilia; 150 milioni derivanti dalla possibilità di spalmare in 7 anni, anzichè in 3, il disavanzo globale maturato a fine 2014; 50 milioni da ulteriori efficienze sul bilancio.

5 MILIONI PER ZONA FRANCA ALLUVIONE SARDEGNA: autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna interessati dagli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013.

TERREMOTO L’AQUILA: il decreto introduce un pacchetto di misure per agevolare la ricostruzione post terremoto in Abruzzo.

SISMA EMILIA ROMAGNA: Viene prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato d’emergenza nei comuni dell’Emilia colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

PROROGA AL 2016 CONCESSIONI DEMANIO: Sono prorogate al 31 dicembre 2016 le concessioni per l’utilizzazione delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013.

MULTE A MEDICI PER PRESCRIZIONI SUPERFLUE: Il decreto introduce le multe per i medici che prescrivono esami superflui e inutili.

POLIZZA DA 50 EURO PER PELLEGRINI GIUBILEO: I pellegrini che arriveranno in Italia in occasione del Giubileo dovranno pagare un contributo volontario di 50 euro per poter accedere alle prestazioni sanitarie del nostro paese. Il provvedimento, inoltre, prevede un contributo di 33,5 milioni di euro alla Regione Lazio per l’adeguamento della rete ospedaliera e di emergenza in vista del Giubileo.

241 ASSUNZIONI ALL’AIFA: Fino al 2018 sono previste 241 assunzioni (per un massimo di 80 l’anno) a tempo indeterminato all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

2500 ASSUNZIONI FORZE POLIZIA: Sempre in vista del Giubileo, assunzione straordinaria di 2.500 unità delle forze di polizia. Il provvedimento prevede 1.050 unità nella Polizia e altrettanti nei Carabinieri e 400 nella Guardia di finanza e di 250 agenti dei Vigili del fuoco.

LSU CALABRIA: La norma, inserita nel maxiemendamento del Governo, permette alla Regione Calabria di risolvere la vertenza in atto con i lavoratori socialmente utili, che coinvolge circa 5mila lavoratori.

NORMA “SALVA GP DI MONZA”: viene salvato il Gran premio automobilistico d’Italia. Con la norma, infatti, vengono garantiti all’Autodromo di Monza gli investimenti necessari per mantenere in vita la manifestazione automobilistica del Gran Premio d’Italia di Formula 1.

MLPS:RISULTATI ATTIVITA’ ISPETTIVA PRIMO SEMESTRE 2015

29/07/2015

La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, rende noti i risultati dell’attività di vigilanza svolta dagli ispettori del lavoro delle Strutture territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel I° semestre 2015.

L’esame dei dati evidenzia che l’azione degli ispettori del Ministero è proseguita, nel periodo in questione, coerentemente con la quantificazione degli obiettivi e con l’individuazione delle linee prioritarie di intervento definite nel Documento di programmazione della vigilanza per l’anno 2015, presentato in occasione della Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza presieduta dal Ministro.

I risultati conseguiti nel I° semestre confermano, infatti, una costante ed incisiva azione ispettiva, che sull’intero territorio nazionale ha registrato 75.890 accessi ispettivi, cui vanno aggiunti 3.882 accertamenti in materia di Cassa Integrazione Straordinaria, di Cassa Integrazione in deroga, di Contratti di Solidarietà e di Patronati.

Con specifico riferimento all’attività di vigilanza, l’esito delle verifiche definite nel periodo in discussione ha fatto registrare la contestazione di illeciti a carico di 40.449 aziende, con un tasso di irregolarità di circa il 59% delle imprese ispezionate, con un sensibile aumento rispetto al primo semestre dell’anno precedente.

Tale ultimo dato conferma, pertanto, l’efficacia della attività di intelligence svolta dagli organi di coordinamento, mirata alla individuazione di obiettivi e settori particolarmente nevralgici nei confronti dei quali orientare la vigilanza.

Più nel dettaglio, in occasione delle verifiche ispettive è stato contestato l’impiego di 18.215 lavoratori “in nero” e sono state sospese 3.873 aziende per l’utilizzo di personale non dichiarato in misura pari o superiore al 20% di quello presente al momento dell’accesso.

Altre rilevanti violazioni riscontrate nel periodo da gennaio a giugno 2015 hanno riguardato l’accertamento di fenomeni interpositori e appalti illeciti (3.416 lavoratori) e comportato la riqualificazione di rapporti di lavoro fittizi (3.834).

Inoltre, sono state contestate numerose infrazioni in materia di orario di lavoro (4.499), con un sensibile aumento, rispetto al corrispondente semestre dell’anno 2014 e in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con 13.330 violazioni prevenzionistiche riscontrate.

Si segnala, altresì, il notevole incremento delle irregolarità, di natura penale, relative alla tutela delle lavoratrici madri e all’impiego di lavoratori extracomunitari clandestini.

 

 

Vigilanza INPS/INAIL

Per quanto concerne l’attività degli Istituti, l’INPS registra, nei primi sei mesi dell’anno, 20.718 imprese ispezionate, di cui 17.268 irregolari.

L’Istituto ha inoltre accertato la presenza di 9.481 lavoratori “in nero” ed una contribuzione non versata pari ad euro 484.323.372.

L’INAIL ha invece effettuato 10.241 ispezioni, di cui 9.019 hanno evidenziato delle irregolarità. I lavoratori “in nero” accertati sono stati 3.698 mentre i premi non versati ammontano ad euro 45.477.238.

Seppure, rispetto ad alcuni dati del 2014, l’attività degli Istituti, in particolare dell’INPS, registri in termini assoluti una leggera contrazione, rimane alto il rapporto tra accessi ispettivi e imprese irregolari, a testimonianza della efficacia dell’azione di vigilanza.

 

Vigilanze straordinarie

Con l’occasione si segnala che, per il periodo estivo, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha predisposto un potenziamento dell’attività di vigilanza nei luoghi di maggior concentrazione turistica – tra i quali si segnalano la riviera romagnola, ligure, il Salento, il Cilento e la Costa Smeralda – al fine di garantire un adeguato livello di tutele nei confronti dei lavoratori impiegati in attività stagionali e di scongiurare possibili fenomeni di dumping.

Resta inoltre massima l’attenzione del personale ispettivo su specifici comportamenti elusivi della disciplina in materia di somministrazione transnazionale di lavoro (i cosiddetti “contratti romeni”) e di ricorso all’esonero contributivo previsto dalla L. n. 190/2014 (legge di stabilità, che prevede l’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che attivano nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015). Sul punto la Direzione generale per l’Attività Ispettiva aveva infatti già fornito indicazioni al personale ispettivo, rispettivamente, con circ. n. 14/2015 e lettera circolare del 17 giugno 2015.
Fonte: Ministero del Lavoro

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA INFORTUNIO LAVORO E RICHIESTA INDENNIZZO PER DANNO BIOLOGICO

29/07/2015

La Suprema Corte   con la   sentenza   sotto indicata:

1) respinge l’appello proposto da D.L.V. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2224 del 2006, di rigetto della domanda del L.V. volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione, da parte dell’INAlL, dell’indennizzo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, per il danno biologico patito in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorsogli il 12 ottobre 2001; 2) in conseguenza della manifesta infondatezza e della temerarietà del ricorso in appello, condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 42, comma 11, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicabile nella specie ratione temporis.

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 luglio 2015, n. 14963

LAVORO ACCESSORIO DOPO DECRETO DELEGATO REVISIONE TIPOLOGIE CONTRATTI

29/07/2015

AVVISO

 IL PRESENTE POST ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI ALTRO  PUBBLICATO NEL BLOG  IN MATERIA DI  LAVORO ACCESSORIO

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Dal 25 giugno 2015,  il  DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81, relativo alla Disciplina organica dei contratti di lavoro     ,ha  introdotto  nuove disposizioni ,previsti dagli artt da 48 a 50,  di modifica alla   regolamentazione del lavoro accessorio,con la contestuale abrogazione ,ad opera dell’art.55 ,comma .lett.d) del citato provvedimento ,degli artt.dal 70 al 73 del d.lvo n.276/03

Di seguito si   precisano  le predette modificazioni

 

1.Definizione e campo di applicazione del lavoro accessorio

La definizione ,che , nel    dec.legvo 276/03  era  contenuta nell’art. 70 ,nel decreto delegato è prevista all’art.48 , il cui esame consente di riscontrare  la sussistenza della seguernti      disposizioni di  regolamentazione  del lavoro accessorio :

a)si conferma    che per prestazioni del lavoro accessorio s’intendono attivita’ lavorative senza ulteriore specificazione , ;

b) le prestazioni di lavoro accessorio non  devono dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (  5.000 dec.legvo 276/03) rivalutabili annualment

c) i  7.000 euro dei compensi si riferiscono all’anno civile ,che come è noto va da gennaio a dicembre ,mentre nel dec.legvo 276/03 si fa riferimento all’anno solare (ossia 365 giorni , a   decorrere dal primo giorno di prestazione) ,fermo restando che , nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualment

d) per gli   enti pubblici ,il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio e` consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita` interno.

e ) si  ripristina la possibilita’  , non piu’ consentita dopo il 31 .12.2014,  di prestazioni di lavoro    accessorio  , in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali ,nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno  civile  ,rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

f)si dispone  il divieto del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione di appalti ,fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,sentite le parti sociali,da adottare entro sei mesidall’entrata in vigore del decreto.delegato .

Pertanto,di regola ed in attesa del citato decreto ministeriale ,ora le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite soltanto se rese in favore diretto del  committente(es.prestazioni domestiche in famare della famiglia,attivita’ di giardinaggio in favore del condominio), mentre  devono considerarsi illegittimi i provvedimenti sanzionatori disposti ,su conforme indicazione fornita dal Mlps e dall’Inps in via amministrativa (ved.circolari n.88/-09, n.17-/10 e n.4./13),che hanno escluso espressamente il ricorso ai buoni in questione  nel caso di appalto e somministrazione,divieto che pero’ prima del decreto n.81/15   non era sancito  dalla legge,.Pertanto e’ da ritenere che interverra’ l’ archiviazione delle situazioni  che ,in contrasto con il principio di legalita’,sono state contestate alle aziende  e tuttora non sono state    definite.

2)Limiti Buoni lavoro

I limiti (nell’anno civile -gennaio /dicembre)  sono intesi come ricavo effettivo del lavoratore ,ossia   al netto del 25% di oneri destinati ad Inps (13%) (Inail (7%)  e concesionario (5%)

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Per i vecchi buoni (entro 31.12.2015)

Limite nominale                                 limite effettivo

euro netti 5060                                   euro netti 6076

euro netti 2020                                    euro netti 2693

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Buoni nuovi (dal 25 -06-2o15)

Limite nominale                                 limite effettivo

euro netti  7000                                   euro netti 9333

euro netti   2000                                   euro netti 2667

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3) Disciplina lavoro accessorio

Nel  comma 1 dell’art. 49 risultano le seguenti novita’  rispetto alla disciplina del dec.legvo n.276/0

a) i committenti imprenditori o professionisti devono acquistare i buoni lavoro soltanto on line ,mentre ai restanti committenti è consentito di rivolgersi ai rivenditori autorizzat

b) il valore  nominale  del buono sara’ fissato con decreto del Ministro del lavoro ,  tenendo conto      della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti social

c) in attesa della emanazione del decreto  di cui sopra   , il valore nominale del buono orario è fissato  in   10 euro e nel settore agricolo è pari all’ importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle    associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazional

d) i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla   Direzione    territoriale del lavoro competente(e non piu’ all’Inps e all’Inail) con modalità telematiche le generalita’ ed il codice fiscale del prestatore,indicando il luogo della prestazione nel limite di 30 giorni di durata.

Peraltro al riguardo si precisa  che la  Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 3337 del 25 giugno 2015pdf_icon, con la quale chiarisce che al fine di approfondire l’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio, prevista dall’articolo 49, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015, in capo alle Direzioni territoriali del lavoro, sarà effettuata agli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure

4.Soggetti utilizzabili con lavoro accessorio

Fatta eccezione per le attività dell’agricoltura ( di cui si parla al n.4 successivo),il decreto n.81/2015 non contiene specifica indicazione in ordine ai soggetti utilizzabili con il lavoro accesorio ,il che lascia ritenere che non sussistano ,tranne che  per agricoltura,  specifiche preclusioni ed esclusioni   ,pur se sono  da evidenziare  le indicazioni   fornite dall’Inps circa i pensionati e gli studenti  ,  riportate di seguito   ,in attesa che gli organi competenti  si pronuncino  sulla  loro persistente   validita’  ,  anche  in vigenza della nuova disciplina del lavoro accessorio ,stante il  carattere oggettivamente pertinente  delle  medesime :

a)PENSIONATI:   a suo tempo   dall’ Inps  venne  precisato che possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità , assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che siano compatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Resta quindi escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale il titolare di trattamenti per i quali è stata accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità (Inps, circ. 29.3.2013, n. 49).

b)STUDENTI: per l’Inps , nel rispetto dell’obbligo scolastico, l’impiego degli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado è consentito durante i periodi di vacanza che sono così determinati:

a) “vacanze natalizie”: ossia il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali”: ossia il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive”: ossia il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.

Inoltre, gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possono essere impiegati il sabato e la domenica; gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di 25 anni di età possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno (Inps,circ. 29.3.2013, n. 49).

DISOCCUPATI E INOCCUPATI: l’Inps ha confermato che l’utilizzatore del buono può essere, indifferentemente, un inoccupato o un disoccupato (Inps, circ. 29.3.2013, n. 49)

5)Lavoro accessorio in attivita’ agricole e soggetti utilizzabili

Le disposizioni sul lavoro accessorio si applicano in agricoltura:

1) alle attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito

delle attivita’ agricole di carattere stagionale effettuate da

pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta’ se

regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto

scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli

impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo   dell’anno   se

regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita’;

2) alle attivita’ agricole svolte a favore di soggetti di cui

all’articolo 34, comma 6(*), del  dpr 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da

soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

(*)I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici,

 

6) Coordinamento informativo a fini previdenziali, abrogazioni e regime transitorio

E’ confermata la   regolamentazione dell’art.73 del dec.legvo 276/03 sull’argomento  , integrata  dalla seguente disposizione :”Resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, e fino al 31 dicembre2015, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decretou

PER FERIE 2013 NON CONSUMATE OBBLIGO VERSAMENTO CONTRIBUZIONE

29/07/2015

L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, fermo restando il principio secondo cui il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane (da intendersi relativamente ad un lavoro con contratto a tempo pieno, a tempo determinato o indeterminato, della durata di un anno). Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto:

– per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e,

– per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Pertanto, stante la normativa vigente, le ferie dell’anno solare 2013  dovevano esere essere tassativamente godute entro il  30 giugno scorso e,quindi , superati i 18 mesi, le ferie non potranno più essere utilizzate, né pagate   ,salvo caso del  il lavoratore  che ha diritto a chiedere la monetizzazione delle giornate di ferie non godute purche sussistano vi siano i requisiti, in genere legati alla risoluzione del contratto di lavoro (quindi, alle dimissioni, al licenziamento o al termine del contratto) oppure, in base a specifiche decisioni assunte in accordo con il proprio datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha il compito di verificare che il monte ore ferie sia stato effettivamente esaurito dai suoi dipendenti. Nel caso ciò non avvenga, dovrà provvedere:

– versare all’INPS i contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute, oltre ai contributi previsti per la retribuzione del mese successivo, ossia insieme ai contributi dovuti per Luglio 2015;
– effettuare il versamento descritto sopra entro il prossimo 20  Agosto 2015;

Il datore tuttavia, oltre ai suddetti impegni burocratici, è soggetto a sanzioni pecuniarie secondo il seguente schema:

– fino a 4 lavoratori, l’importo è compreso tra i 100 euro e i 600 euro;
– da 5 a 9 lavoratori, l’importo è compreso tra i 400 euro e i 1500 euro;
– oltre i 10,  l’importo è compreso tra 800 euro e 1500 euro.

A differenza delle ferie, i Permessi o “ROL” ed “Ex Festività” non goduti devono essere pagati, secondo la retribuzione del livello, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza. Pertanto in mancanza di accordi individuali e/o aziendali, il diritto al godimento del permesso Rol e di Ex festività o in alternativa la loro monetizzazione, sono diritti che il dipendente non perde in alcun caso. Come per le Ferie, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, Permessi non goduti sino a quel momento devono essere monetizzati.

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ESAME BOZZA DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA SERVIZI PER LAVORO E POLITICHE ATTIVE

28/07/2015

Il titolo di cui sopra riguarda  la bozza di uno dei tre provvedimenti  con cui si da’  attuazione alla legge delega n.183/2014 sul Job Act, che ,  approvati in via provvisoria dal Consiglio dei Ministri dell’ 11.6.201 e  rimessi a Camera e Senato per il parere obbligatorio ,ma non vincolante , da esprimere  entro 30 giorni,  ricevera’ l’approvazione definitiva , con conseguente promulgazione ed entrata in vigore dal giorno sucessivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il  provvedimento in questione  ,composto da 39 articoli complessivi ,è così suddiviso :

-TITOLO I : RETE DEI SERVIZI PER POLITICHE DEL LAVORO (ARTT.. 1- 17)

-TITOLO II : PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARTT. 18-28)

-TITOLO III: RIORDINO INCENTIVI OCCUPAZIONE (ARTT.29-32)

-TITOLO IV: DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI (ARTT.33-34)

Di seguito si procede all’analisi delle disposizioni contenute nei rispettivi titoli ed articoli

 

A) TITOLO I :RETE DEI SERVIZI PER POLITICHE DEL LAVORO (ARTT.. 1- 17)

Competenze MLPS ,Regioni e Province autonome

L’articolo 1 stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e Province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, comprese le attività legate al collocamento dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68).

Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

La Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro quale utile strumento di governance per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. Ciò si pone in linea con il principio di delega di cui all’art. 1, comma 3 della legge 183/2014, in materia di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Tale rete ha il compito di promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all’elevazione professionale previsti dagli artt. 1, 4, 35 e 37 della Carta costituzionale. Si intende, inoltre, promuovere il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all’art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, che assicurino ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro, mediante l’attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate.

La predetta Rete  è costituita dai seguenti soggetti

-l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – (ANPAL)

-le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro

-l’Inps, in relazione alle competenze in materia di strumenti a sostegno del reddito

-l’lnail, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro

-le Agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione

-i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

-i fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;

– l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) e, in via provvisoria fino al suo programmato scioglimento, la Società Italia Lavoro S.p.A.;

L’ANPAL esercita il ruolo di coordinamento gestionale della rete dei servizi per le politiche del lavoro, dato il primario interesse all’esercizio unitario delle funzioni amministrative collegate alla fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva.

Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro

L’articolo 2 prevede i suddetti    indirizzi ,disponendo in   particolare  che  con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, vengono fissate le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive – con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio e alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro – nonché la specificazione dei livelli minimi delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, stante la competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a verificare e controllare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 4 lett. t) della legge 183/2014.

Con il predetto decreto, possono inoltre essere determinati i tempi entro cui debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati e inoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte delle Regioni e Province autonome.

 

Competenze  MLPS in materia dì politiche del lavoro

 

All’articolo 3 sono indicate le predette   politiche del lavoro,  in aggiunta a quelle di indirizzo politico già stabilite all’articolo 1.

In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

1) ha la competenza a verificare e controllare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, a cui si aggiungono il potere di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Tali competenze rispondono ai principi di delega individuati all’art. 1 comma 4 lett. c), t) della legge 183/2014.

2) esprime parere preventivo sui seguenti atti dell’ANPAL: le circolari e gli altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento; modalità operative e ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione, ai sensi dell’art. 23 del decreto di cui trattasi; atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall’ANPAL in qualità di autorità di gestione.

3)adotta, anche su proposta dell’ANPAL,  gli   atti relativi a: definizione del concetto di congrua offerta di lavoro, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione; definizione dei criteri per l’accreditamento degli enti di formazione; definizione delle linee di indirizzo per l’attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per l’impiego, ivi compreso il collocamento della gente di mare, inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri e collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; indirizzo sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

 

ANPAL-‘Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

 

L’ articolo 4 disciplina I’ istituzione  ,a decorrere dall’1.1.2016 ,dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),  vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Per quanto non specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

All’ANPAL    è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.ed è   posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ,che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie,  ed è, inoltre, sottoposta al controllo della Corte dei  Conti

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, adotta il regolamento interno di contabilità ed il regolamento interno di organizzazione. La dotazione organica dell’ANPAL, non superiore a 395 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con successivi, da emanarsi nel termine di 45 giorni, secondo quanto indicato nello stesso articolo. Nell’ambito della predetta dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, ivi incluse quelle trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell’ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell’Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri, in linea con quanto richiesto dall’art. 1 comma 4 lett. i) della legge 183/2014, che prevede l’individuazione del comparto contrattuale del personale dell’Agenzia con modalità tali da garantire l’invarianza di oneri per la finanza pubblica”.

Entro il termine di 45 giorni,con i predetti decreti  sono conseguentemente determinate le dotazioni organiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’lsfol.

Si precisa, inoltre, che in merito al trasferimento di funzioni all’ANPAL, I’ attuale Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, costituita con D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121, è soppressa e che i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all’ANPAL. Sono altresì trasferiti all’ANPAL due ulteriori uffici dirigenziali di livello non generale rispettivamente dalla Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione, nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa e bilancio -ufficio procedimenti disciplinari

Agli oneri derivanti dalle posizioni dirigenziali non trasferite, si fa fronte mediante blocco delle assunzioni in relazione alle posizioni rimaste vacanti a seguito di cessazione del personale delle aree funzionali intervenute nella soppressa Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione nell’anno 2015 e nell’lsfol negli anni 2015 e 2016. In altri termini, cosi come previsto dalla norma, l’ANPAL, nell’anno 2016, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni, avvenute nell’anno 2015, del personale delle aree funzionali già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, soppressa ai sensi del comma 5. L’ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni, avvenute negli anni 2015 e 2016, del personale delle aree funzionali in servizio presso il medesimo Istituto. I risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell’ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento.

In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dall’isfol, sono trasferite al bilancio dell’ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione.

L’ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti coinvolti nella riorganizzazione, utilizza le sedi già in uso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’lsfol.

Entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e dall’isfol all’ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell’ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell’ente di provenienza. I dipendenti trasferiti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza. Tali decreti sono adottati in modo da garantire l’invarianza di spesa della finanza pubblica, in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 4 lett. c), f), h), i) I) della legge 183/2014.

Fatte salve le previsioni relative alla razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, di cui all’articolo 1, comma 7 lettera I), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sono apportate le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui trovano applicazione le disposizioni relative alia riduzione delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione, di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreti del presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono nominati il presidente e il direttore generale dell’ANPAL.

Il presidente dell’ANPAL assume il ruolo di commissario straordinario della società per azioni Italia Lavoro S.p.A.. Contestualmente il consiglio di amministrazione (componenti e presidente) di Italia Lavoro S.p.A. decade, senza applicazione dell’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e il commissario straordinario ne svolge le relative funzioni. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze sono determinati il compenso e la durata dell’incarico del commissario straordinario, nonché le iniziative che lo stesso, nell’ambito dell’incarico, dovrà attuare in un’ottica di convergenza, anche societario, con le finalità e le funzioni dell’ANPAL.

Nella fase di commissariamento Italia Lavoro S.p.A., mediante convenzione, fornisce ad ANPAL assistenza tecnica sui progetti di rafforzamento delle politiche attive. Sulla base di specifiche direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, l’ANPAL può avocare a sé la gestione dei progetti di rafforzamento delle politiche attive gestiti da Italia Lavoro S.p.A. e, in tal caso, l’ANPAL subentra nei rapporti attivi e passivi relativi al progetto, limitatamente, per quanto riguarda il personale, ai soli rapporti di lavoro non a tempo indeterminato. In tal modo, si procede alla razionalizzazione degli enti strumentali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, a norma dell’art. 1 comma 4, lett. f) della legge 183/2014. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a concorso dall’ANPALsono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione, per un periodo non inferiore a un anno.

In relazione alle attività di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’ANPAL si avvale dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Infine, l’ANPAL stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con

1)l’Ispettorato nazionale del lavoro in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo, nonché in merito alle possibili sinergie logistiche

2)l’Inps, allo scopo di realizzare le necessarie sinergie con l’Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi, nonché in merito alle possibili sinergie logistiche

3)l’Inail, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, realizzando sinergie logistiche e informative.

Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell’ANPAL, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Risorse finanziarie ANPAL

L‘art. 5 prevede la disciplina delle risorse finanziarie dell’ANPAL, che sono costituite:

-dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell’Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

-dal Fondo per le Politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

-dal fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236

-dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.

A decorrere dal 2016, le entrate del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 s.m.i., relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50% al predetto fondo di rotazione e per il restante 50% al fondo sociale fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, sono, inoltre, assegnate all’ANPAL quote di risorse relative

-alla quota parte del fondo per l’occupazione alimentata con parte del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 s.m.i., come sopra specificato;

-all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144;

– alle somme già destinate al piano gestionale per il finanziamento delle politiche attive, di cui al successivo articolo 29.

Con il medesimo decreto, può essere individuata una quota non superiore al 20% delle entrate annue del fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l’incremento della dotazione organica.

Organi dell’ANPAL

 

L’articolo 6 definisce e disciplina gli organi dell’ANPAL, quali il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di vigilanza e il Collegio dei revisori, nel rispetto di quanto previsto dalla legge delega, in termini sia di partecipazione da Stato, regioni e province autonome sia di coinvolgimento delle parti sociali, a norma dell’art. 1 comma 4 lett. c), d) della legge 183/2014.

Il Presidente, scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, è nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il trattamento economico del Presidente è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due membri, di cui uno nominato su proposta della Conferenza delle Regioni e Province autonome, e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento economico dei consiglieri di amministrazione è determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Consiglio di vigilanza, composto da 10 membri scelti tra esperti con comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designate dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. I membri del Consiglio cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del Consiglio non percepiscono emolumenti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 o tra persone in possesso di specifica professionalità. Ai componenti del Collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’onere per gli organi dell’ANPAL si fa fronte mediante i risparmi di spesa di cui all’articolo 4, comma 6 e all’articolo 10, comma 1.

Attribuzione organi ANPAL

L’ articolo 7 definisce le attribuzioni degli organi dell’ANPAL, come di seguito riportate:

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e ne definisce l’ordine del giorno, può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza. Il Presidente è interlocutore unico del Governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni.

Il Consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell’azione in materia di politiche attive, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d’impiego dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione. Esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell’ANPAL.

Il Consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici, vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio di amministrazione.

 Direttore Generale Anpal

L’articolo 8 stabilisce la disciplina del Direttore generale dell’ANPAL. In particolare, il Direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero l’inosservanza delle direttive comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell’incarico da parte del Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale predispone il bilancio, coordina l’organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo; può assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione su invito dello stesso; formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore generale resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta. L’articolo 9 individua i compiti e le funzioni dell’ANPAL, di seguito riportati

a) coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, dei servizi pubblici per l’impiego, del collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro

b)definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all’articolo 18 del presente decreto

c)determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell’articolo 12;

 

d)coordinamento dell’attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 n. 733, che attua il Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 201

e)definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, nonché dei costi standard applicabili ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro

f)promozione e coordinamento, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi co-finanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo

g)sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l’interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti in materi

h) accreditamento degli organismi privati che possono essere chiamati a svolgere funzioni di servizio per l’impiego e gestione degli albi nazionali dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e attività di formazione professionale, nonché di quello di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 27

i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dal Fondi comunitari

I) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali; in tali casi l’ANPAL supporta le Regioni ove non siano stati assicurati i livelli essenziali delle prestazioni, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavor

m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territorial

n) controllo e vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276

o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83

p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l’adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro

q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione.

In aggiunta ai predetti compiti, all’ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni, in materia di gestione diretta dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro ,secondo i  principi di delega  indicati all’art. 1, comma 4, lett. e), r), z) della legge 183/2014.

Compiti ISFOL

L’articolo 10 disciplina le funzioni e i compiti dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), secondo il principio di delega di cui all’art. 1 comma 4 lett. f) della legge 183/2014.

II primo comma prevede che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede al rinnovo degli organi dell’lsfol, con riduzione del Consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tra cui il Presidente, ed uno dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell’Istituto. In ragione di tale riduzione, il contributo istituzionale per l’isfol è ridotto di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2016 e viene trasferito all’ANPAL

Il secondo comma stabilisce che entro il termine di successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell’lsfol cui sono assegnate le seguenti funzioni

a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione contìnua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro

b)studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l’impiego, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione; studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro

c)gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.

L’INPS garantisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’ANPAL e all’ISFOL l’accesso ai dati dei propri archivi utili per l’attività di monitoraggio di rispettiva competenza.

 

Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle province autonome,

 

L’articolo 11 definisce l’organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle province autonome, al fine di  rispondere alle esigenze di creare un raccordo tra Stato e Regioni per una gestione più efficiente ed efficace dei servizi per il lavoro, nel rispetto delle competenze e dei principi individuati nella legge delega, per garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa.

In particolare, mediante stipula di una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e Province autonome, sono regolati i rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servìzi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro del territorio regionale o della provincia autonoma, nel rispetto dei seguenti principi

a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle Province autonome, che garantiscono l’esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l’impiego

b)individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione o Provincia autonoma, secondo quanto previsto nel decreto

c)disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza

d)attribuzione alle strutture amministrative regionali delle funzioni e dei compiti in materia di politica attiva del lavoro, nonché dei seguenti compiti:

 

Alle Regioni e Province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, secondo quanto indicato nell’art. 1, comma 4, lett. u) della legge 183/2014, che prevede il “mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di polìtiche attive del lavoro”. In particolare:

1)identificazione della strategia regionale per l’occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell’articolo 2 del presente decret

2)accreditamento degli enti di formazione, nell’ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, nel definire l’offerta formativa, le Regioni e Province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l’impiego.

 

Accreditamento dei servizi per l’impiego privati

 

L’articolo 12 disciplina l’accreditamento dei servizi per l’impiego privati, prevedendo I’ istituzione, presso l’ANPAL, dell’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, al fine di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il principio di delega collegato è individuato dall’art. 1, comma 4, lett. n) della legge 183/2014, per la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell’istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo currìculare dei soggetti inoccupati e disoccupati, alfine di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego”.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, è definito il regolamento per l‘accreditamento, sulla base dei seguenti principi e criteri

a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276

b)definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere

c)obbligo di interconnessione con il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché l’invio all’ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro

d)raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione

e)definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione.

In fase di prima applicazione, e fino alla definizione dell’albo nazionale, restano valide le procedure di accreditamento predisposte dalle Regioni e Province autonome. Le normative regionali possono, altresì, definire specifici regimi di accreditamento su base regionale.

E’, infine, prevista una modifica all’art. 6 del d.lgs. 276/2003, finalizzata a consentire l’automatica iscrizione nella sezione delle agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale anche da parte dei soggetti autorizzati all’intermediazione, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 276/2003, comma 1 lettere c), d), e), f), e f-bis) e comma 2. Così  si armonizza la disciplina prevista per le agenzie, ai sensi dell’art. 4, comma 6, parte seconda d.lgs. 276/2003, con quella dei soggetti in regime particolare di autorizzazione {art. 6 d.lgs. 276/2003), con l’intento di favorire e implementare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Disciplina del sistema informativo unico delle politiche del lavoro

L’articolo 13 prevede la disciplina del sistema informativo unico delle politiche del lavoro. Nel pieno rispetto del principio di delega di cui all’art. 1, comma 4 lett. z) della legge 183/2014, disciplina la valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6 lett. i)”. Si richiama, inoltre, il principio di delega di cui all’art. 1, comma 4, lett. m) sul rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi”.

In particolare, l’ANPAL realizza, in cooperazione con l’Inps e l’isfol ed anche valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle Regioni e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Social», il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Costituiscono elementi del sistema informativo unico dei servizi per l’impiego

1)il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all’articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92

2)l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 29

3)i dati relativi alla gestione dei servizi per l’impiego e della politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale

4)il sistema informativo della formazione professionale.

Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall’ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l’impiego ed il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, in linea con l’art. 1 comma 5 della legge 183/2014, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all’ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l’impiego, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’lnps, dell’lnail e dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l’ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute ad altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, mentre allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l’ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

Infine, si precisa che il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

L’articolo 14. stabilisce che le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’lnps, dell’lnail, dell’lsfol, delle Regioni e Province autonome, nonché dei centri per l’impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono inoltre la base informativa per la formazione ed il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

 

Anpal  E Sistan

 

L’ANPAL, inoltre, partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di cui al Decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.

 

Comitato interconnessione banche dati

 

Fatto salvo quanto disposto in tema di banca dati dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, come previsto dalle disposizioni emanate in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 lett. c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso la citata Agenzia, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dalla medesima Agenzia.

Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito

-il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che Io presiede

-il Direttore generale dell’ANPAL o un suo delegato

-il Direttore generale dell’INPS o un suo delegato;

-il Direttore generale dell’INAlL o un suo delegato

il Presidente dell’lSFOL

-un rappresentante dell’AGID;

Su indicazione del citato comitato gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

 

Albo nazionale  enti accreditati a svolgere attività   formazione professionale

 

L’articolo 15 disciplina, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, l’Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale, iscrizione telematica ai corsi di formazione e sistema informativo della formazione professionale. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, l’ANPAL gestisce l’albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle Regioni e Province Autonome, definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle Regioni e Province autonome e provvedendo, nell’ambito della propria dotazione finanziaria, a definire le modalità comuni per l’iscrizione telematica ai corsi dì formazione professionale finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. Il principio di delega di riferimento è previsto all’ art. 1, comma 4 lett. z), e comma 6 lett. i) della legge 183/2014.

I soggetti che, a qualsiasi titolo, beneficino di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di formazione, ivi compresi i finanziamenti da parte degli fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono tenuti a conferire, con le modalità definite dall’ANPAL, sentite la Conferenza Stato Regioni e Province autonome, i seguenti dati:

  1. con riferimento ai corsi di formazione aperti ad una pluralità di soggetti ed esclusione di quelli destinati ad una platea predeterminata di soggetti, le informazioni relative ai corsi di formazione con un anticipo di almeno un mese dalla data di chiusura delle iscrizioni;
  2. con cadenza mensile ì dati individuali relativi alle attività formative avviate e realizzate ed ai soggetti coinvolti.

Inoltre, a decorrere dalla messa a disposizione del sistema, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche, ai fondi interprofessionali per la formazione continua ed ai fondi bilaterali di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di conferire attività ovvero effettuare pagamenti o finanziamenti di alcun tipo in relazione ad attività formativa effettuata da soggetti non iscritti all’albo nazionale degli enti di formazione accreditati ovvero in mancanza del conferimento dei dati richiesti. I funzionari ed amministratori responsabili che violino tale divieto sono responsabili individualmente del danno arrecato ai sensi della L. 20/1994.

Le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle Regioni e Province autonome.

Infine, le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all’interno del libretto formativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del lavoratore qui disciplinato.

 

Monitoraggio e la valutazione delle politiche attive e servizi per l’impiego

 

L’articolo 16 disciplina il monitoraggio e la valutazione delle politiche attive e servizi per l’impiego.

In particolare, l’ANPAL svolge attività di monitoraggio sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l’impiego nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui sopra.

Ai fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall’ANPAL e per le medesime finalità, l’ANPAL mette i dati in parola a disposizione dell’lsfol, che svolge attività di analisi, monitoraggio e valutazione delle specifiche misure di politica del lavoro, nonché del complesso degli interventi.

L’ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione sono desunti elementi per l’implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell’evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.

Inoltre, sempre ai fini di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l’Inps garantisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’ANPAL ed all’lsfol il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l’ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l’utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati all’ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’attuazione di quanto sopra non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Con il presente articolo, pertanto, si persegue, più in generale, l’obiettivo di rafforzare le funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. I principi di delega di riferimento sono individuati all’art. 1 comma 4 lett. m), r), z) della legge 183/2014.

L‘articolo 17 riformula i primi due periodi dell’articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel modo seguente: L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall’ANPAL istituita ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

 

TITOLO II : PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARTT. 18-28)

 

Servizi e misure di politica attivo del lavoro”

 

L’articolo 18  stabilisce che allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le Regioni e Province autonome costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l’impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività: orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;

  1. ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
  2. orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all’adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
  3. orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa;
  4. avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;
  5. accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo della dote individuale di ricollocazione;
  6. promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
  7.  gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo;
  8. gestione di incentivi alla mobilità territoriale; gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
  9.      promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Le Regioni e le Province Autonome svolgono le attività di cui sopra direttamente o mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di quasi mercato e sulla base dei costi standard definiti dall’ANPAL.

Si precisa, infine, che le norme del Titolo II non si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.L

I principi di delega di riferimento sono individuati all’art. 1 comma 4, lett. u), z), aa), bb) della legge 183/2014.

 

Stato di disoccupazione

L’articolo 19  considera  disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l’impiego.

Si chiarisce che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, si intendono riferiti alla definizione data dall’articolo 19 in parola.

La durata della disoccupazione è sospesa in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Viene, altresì, prevista la definizione dei “disoccupati parziali” che sono:

a) i lavoratori dipendenti o autonomi il cui reddito annuo prevedibile in relazione all’attività esercitata sia inferiore al minimo esente da imposizione fiscale, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l’impiego;

b)i lavoratori a tempo parziale, con orario di lavoro inferiore al 70 per cento dell’orario normale di lavoro, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di formazione e riqualificazione concordate con il servizio per l’impiego;

c) i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà, sia superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolata in un periodo di dodici mesi.

Lavoratori a rischio disoccupazione

Al comma cinque, viene data la definizione dei lavoratori “a rischio di disoccupazione”, che possono effettuare la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Ciò al fine di accelerare la presa in carico degli stessi.

 

Classe di profilazione automatizzata

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, le persone registrate come disoccupate, disoccupate parziali o “a rischio di disoccupazione” vengono assegnate ad una classe di profilazione automatizzata, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni 90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio.

Ciò si pone in linea con il principio di delega di cui all’art. 1, comma 4, lett. v) della legge 183/2014, che prevede l’adozione di strumenti di “segmentazione dell’utenza”, al fine di attivare il soggetto che cerca lavoro.

Infine, allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionino prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni, l’ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

 

 

Patto di servizio personalizzato

L‘articolo 20 disciplina il “Patto di servizio personalizzato”, che i soggetti disoccupati, disoccupati parziali e a rischio dì disoccupazione sono tenuti a stipulare, allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione. Tali lavoratori vengono convocati, entro 60 giorni dalla registrazione, per la stipula del patto di servizio personalizzato, che contiene i seguenti elementi:

  1. l’individuazione di un responsabile delle attività;
  2. la definizione del profilo personale di occupabilità;
  3. la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; d} la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
  4. e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività. Nel patto deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
  5. partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
  6. partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  7. c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite dal decreto.

In tal modo si realizza il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, di attivazione del soggetto che cerca lavoro, di principi di politica attiva del lavoro per la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito e misure volte all’inserimento nel tessuto produttivo, secondo quanto previsto nella legge delega.

 

Meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni beneficiari sostegno collegato stato disoccupazione

 

L’articolo 21 disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito. I principi di delega di riferimento sono indicati all’art. 1 comma 1, 2 e comma 4 lett. v) della legge 183/2014.

Il comma 1 chiarisce che la domanda di ASpI, NASpI o l’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unico delle politiche attive.

Il comma 2 stabilisce che i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, che non abbiano già riottenuto una occupazione, devono essere convocati dalla sede competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla data di decorrenza della prestazione, per stipulare il patto di servizio personalizzato.

Il comma tre prevede che anche ai fini della concessione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal competente servizio per l’impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato, nei tempi ivi previsti, fermo restando i seguenti obblighi e sanzioni.

In particolare, oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l’impiego con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.

 

Sanzioni con riferimento a  ASpI, NASpI e DIS-COLL

 

Con riferimento all’ASpI, NASpI e DIS-COLL si applicano le seguenti sanzioni:

–  la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni, ai colloqui o alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) comporta:

–  la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione comporta:

–  la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, comporta la decadenza dalla prestazione.

Con riferimento all’Assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, si applicano le seguenti sanzioni:

–  la mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3, comporta:

–  la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), comporta:

 

in caso di decadenza dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

Comunicazione provvedimenti sospensione o decadenza  prestazione e stato disoccupazione

La struttura regionale o delta Provincia autonoma competente dispone i provvedimenti di sospensione e decadenza, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo unico, all’lnps, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

La mancata emanazione dei provvedimenti di decurtazione, sospensione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Infine, si prevede che l’Inps provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza per l’50 per cento alle strutture regionali e delle Province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

 

Meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni beneficiari sostegno  in costanza rapporto lavoro-Sanzioni disoccupati parziali

L’articolo 22 disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ne) rispetto del principio di delega individuato all’art. 1, comma 2, lett. d) della legge 183/2014 che prevede l’adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi ed uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali.

In particolare, i “disoccupati parziali” come sopra definiti, beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, devono essere convocati in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dalla sede competente per territorio tenuto conto della situazione operativa dei centri per l’impiego, per stipulare il patto di servizio personalizzato.

Allo scopo di mantenere o sviluppare le proprie competenze, ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il disoccupato parziale può essere avviato alle attività di cui all’articolo 20, comma 3, ovvero alle attività socialmente utili.

In merito alle sanzioni per i “disoccupati parziali” si prevede quanto segue:

a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti per i colloqui e mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), in assenza di giustificato motivo, si applica:

Infine, l’Inps provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti dì sospensione o decadenza per il 50 per cento al fondo per le politiche attive di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle Province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

 

Assegno di ricollocazione

L’artìcolo 23 disciplina l’assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati la cui durata di disoccupazione ecceda i sei mesi, nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o provincia autonoma di residenza. La relativa somma, denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, è spendibile presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto.

Il principio di delega di riferimento è individuato all’art. 1 comma 4, lett. n), p), della legge 183/2014, sulla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati e sull’introduzione di principi di politica attiva del lavoro, che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. Rileva, inoltre, anche la previsione di cui all’art. 1 comma 4, lett. q), che prevede l’introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale”.

L’assegno di ricollocazione non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Lo stesso è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati. Il servizio può essere richiesto dal disoccupato entro due mesi dal riconoscimento dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.

Il servizio per il quale è utilizzato l’assegno di ricollocazione deve prevedere:

  1. l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
  2. l programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa
  3. l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor
  4. l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare la proposta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione;
  5. l’obbligo per il tutor di comunicare al centro per l’impiego competente l’eventuale rifiuto ingiustificato da parte della persona interessata di svolgimento di una delle attività di cui alla lettera e), o di una occasione di lavoro congrua,   Ricevuta la comunicazione, il centro per l’impiego provvede ad attivare i meccanismi di condizionalità di cui all’art. 2
  6. la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

 

In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l’impiego presso il quale il disoccupato ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato, che di conseguenza provvede ad aggiornare il patto di servizio.

Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione sono definite con delibera Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei seguenti principi

a) riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;

b} definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l’economicità dell’attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale

c)graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità

d)obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 5 (soggetto privato accreditato), di fornire un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore

e)obbligo, per il soggetto privato accreditato erogatore del servizio, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto

f)obbligo, per il soggetto privato accreditato erogatore del servizio, di comunicare all’ANPAL, le situazioni di cui all’articolo 21, commi 7 e 8, ai fini dell’emanazione dei relativi provvedimenti.

Infine, è previsto che l’ANPAL realizzi il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l’ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l’impiego. L’ANPAL segnala agli operatori gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l’ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione.

Finanziamento assegno ricollocazione

L’articolo 24 disciplina il finanziamento dell’assegno di ricollocazione, di cui al precedente articolo 23.

In particolare, al finanziamento dell’assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:

a)il fondo di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

b)risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.

Il secondo comma, difatti, prevede che allo scopo di garantire il finanziamento dell’assegno di ricollocazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con intesa in Conferenza Stato-Regioni, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di fondi strutturali.

Nei casi di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (assunzione, senza esservi tenuto, da parte di un datore di lavoro, di lavoratori che usufruiscono dell’ASpI a tempo pieno e indeterminato), l’Inps versa all’ANPAL una somma pari al 30 per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. All’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole “cinquanta per cento”, quindi, sono sostituite dalle seguenti “venti per cento” e, pertanto, il contributo mensile concesso al datore di lavoro diventa pari al trenta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Definizione offerta congrua di lavoro

L’articolo 25 disciplina la definizione dell’offerta congrua di lavoro, a cui provvede il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – su proposta dell’ANPAL – nell’ambito della sua competenza in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, a norma dell’art. 1, comma 4, lett. t) della legge 183/2014.

I principi a cui attenersi per la definizione dell’offerta congrua sono:

  1. coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
  2. distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  3. durata della disoccupazione;
  4. retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui all’articolo 3, comma 11, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

I fondi di solidarietà, di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all’articolo 3, comma 11, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una congrua offerta di lavoro, nella misura massima della differenza tra l’indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.

 

Partecipazione servizi per collettiva’ e pubblica utilita’  beneficiari sostegno reddito

L’articolo 26 disciplina l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari strumenti di sostegno dei reddito, i quali possono essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti delle collettività, in linea con il principio di delega individuato all’art. 1, comma 2, lett. d) della legge 183/2014.

Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori in corso di fruizione di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio delia comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 decreto legislativo 165/2001, nel territorio del comune ove siano residenti.

Allo scopo di attivare tali attività, le Regioni e Province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall’ANPAL.

L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività in parola non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e deve essere delineata in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato ai netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento.

Le convenzioni di cui sopra possono prevedere l’adibizione alle attività di pubblica utilità, da parte di lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. 1 lavoratori interessati non possono eccedere l’orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all’assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall’INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall’lNPS a cura dell’ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.

All’assegno per i lavori socialmente utili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Lo stesso è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al precedente periodo. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui sopra, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di pubblica utilità idonee coperture assicurative presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l’assegno.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell’assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell’assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l’assegno per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’INAlL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l’assegno, trova applicazione il riconoscimento d’ufficio di cui al comma 9 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Infine, gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 si applicano ai soli progetti di attività e lavori socialmente utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Disciplina collocamento gente di mare

L‘articolo 27 disciplina il collocamento della gente di mare, a cui si applicano le norme del presente decreto, in linea con i principi della riforma delle politiche attive e della semplificazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, di cui alla legge delega 183/2014.

L’articolo in parola prevede che le Capitanerie di porto possano svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in raccordo con le strutture regionali e con l’ANPAL.

Inoltre, sulla base di specifiche convenzioni tra l’ANPAL e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere le attività di intermediazione di cui sopra, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

 

Livelli essenziali prestazioni

L’articolo 28 prevede l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, affinché gli stessi siano riconosciuti e garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, in conformità sia con i principi di delega, di cui all’art. 1, comma 4, lett. n), t) della legge 183/2014, sia con il dettato costituzionale (art. 117 Costv comma 2 lett. m)).

In particolare, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto: articolo 11, comma 1, lettere da a) a e); articolo 18; articolo 21; articolo 20; articolo 26, commi 1 e 2.

 

 

 -TITOLO III: RIORDINO INCENTIVI OCCUPAZIONE (ARTT.29-32)

 

 

Negli  artt .da  29  a  32 è disciplinato  il riordino degli incentivi all’occupazione, nel rispetto del principio di delega individuato all’art. 1, comma 4, lett. a) delia legge 183/2014 “razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto”.

Abrogazione disposizioni  e  confluenza risparmi spesa

Larticolo 29 prevede l’abrogazione di alcune disposizioni incentivanti e la confluenza dei relativi risparmi di spesa in un apposito piano gestionale nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti risorse:

  1. le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 99, relative agli anni 2015 e 2016;
  2. le risorse di cui all’articolo 32, comma 5.

Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione presso l’ANPAL

Con l’artìcolo 30 si istituisce il Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione presso l’ANPAL, contenente in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:

  1. categorie di lavoratori interessati ;
  2. categorie di datori di lavoro interessati;
  3. modalità di corresponsione dell’incentivo;
  4. importo e durata dell’incentivo;
  5. ambito territoriale interessato;
  6. 6conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.

Ai fini del presente decreto, costituiscono incentivi all’occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzione di specifiche categorie di lavoratori.

Le Regioni e Province autonome che intendano introdurre un incentivo all’occupazione ne danno comunicazione all’ANPAL. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all’occupazione sono riconosciuti, di regola, mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

L’articolo 31 definisce i principi generali di fruizione degli incentivi, al fine di garantire un’omogenea applicazione degli stessi ed in linea con il principio di delega indicato all’art. 1, comma 4, lett. a) della legge 183/2014. In particolare:

  1. gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  2. gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  3. gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
  4. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.
  5. con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore; in caso di incentivo soggetto al regime de minimis il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;
  6. nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

 

 

 Riordino e la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione per il contratto di apprendistato

L’articolo 32 prevede il riordino e la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e di alta formazione e ricerca. Il principio di delega di riferimento è l’art. 1, comma 4, lett. a), nonché comma 7 lett. a), d) della legge 183/2014.

A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:

a)non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b)l’aliquota contributiva del 10 per cento di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta al 5 per cento

c)è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento dell’ASpI di cui all’articolo 42, comma 6, lettera f), del decreto legislativo attuativo di cui alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni ed il contributo dello 0,30 per cento, previsto dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Ai predetti incentivi non si applica la previsione di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.,secondo cu” In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.”

 

Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo attuativo di cui alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse di cui di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

All’articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole da “di cui il 50 per cento” fino alla fine del comma sono abrogate e ciò implica l’abrogazione della riserva del 50% delle risorse per il finanziamento della formazione in apprendistato di secondo livello, al fine di incentivare il ricorso all’apprendistato di primo e terzo livello, in linea con le previsioni dello schema di decreto legislativo sulle tipologie contrattuali.

All’articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 è abrogato. Le relative risorse, pari a € 14.993.706,97 annui, sono mantenute in capo al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui all’articolo 29.

Agli oneri di cui all’ articolo 32:

  1. pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3;
  2. valutati in 0,5 milioni di euro per l’anno 2015, 6,2 milioni di euro per l’anno 2016, 10, 7 milioni di euro per l’anno 2017 , 10,7 milioni di euro per il 2018, 5,4milioni di euro per il 2019, 0,1 milioni di euro per il 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2 .

si fa fronte a valere sui seguenti interventi:

  1. quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  2. quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  3. quanto a 7,5 milioni di euro per l’anno 2015,13,2 milioni di euro per l’anno 2016, 10,7 milioni di euro per l’anno 2017,10,7 milioni di euro per l’anno 2018, 5,4 milioni di euro per l’anno 2019 e 0,1 milioni di euro per l’anno 2020 mediante riduzione corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all’articolo 29, comma 3.

Al comma 7 è inserita la clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della Iegge3l dicembre 2009, n.196, secondo cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell’Economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.

 

 

-TITOLO IV: DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI (ARTT.33-34)

L’articolo 33 prevede l’abrogazione delle disposizioni che si pongono in contrasto con l’emananda normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive .

L’articolo 34 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

 

 

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SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA RICORSO AVVERSO SANZIONE DISCIPLINARE SOSPENSIONE SERVIZIO

28/07/2015

Con la sotto stante sentenza la Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia del Tribunale e della Corte di appello  di accoglimento del ricorso del dipendente contro la sospensione dal servizio per asserita mancanza disciplinare ,in relazione alla non affissione del codice disciplinare.

Nella decisione ,tra l’altro ,e’ riportato quanto segue:

“Occorre premettere che giurisprudenza di questa Corte, anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative – e non per le sole sanzioni espulsive – ha ritenuto che, in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare, in quanto il lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceità della propria condotta (vedi ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2011 n. 1926).

Da quanto esposto emerge, tuttavia, che quando la condotta contestata al lavoratore appaia violatrice non di generali obblighi di legge ma di puntuali regole comportamentali negozialmente previste e funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l’affissione si presenta necessaria.

Orbene, in linea con tale orientamento, la Corte territoriale, muovendo dalla constatazione che, nella specie, la contestazione riguardava illeciti consistenti nella violazione di prescrizioni strettamente attinenti alla organizzazione aziendale, ha ritenuto la essenzialità della affissione del codice disciplinare.

Va inoltre, considerato che, in tema di procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici, la disposizione di cui all’art. 25, n.10, del c.c.n.l. del 6 luglio 1995 per il personale degli enti locali- prevede che al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. La particolare disciplina contenuta nel CCNL di settore – di natura pubblicistica e quindi oggetto di accertamento ed interpretazione diretta da parte della Corte di Cassazione – prevede che al codice disciplinare deve essere data una particolare forma di pubblicità, che è tassativa e non può essere sostituita con altre (vedi, in tali sensi, Cass. 23 marzo 2010 n. 6976).”

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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2015, n. 15218

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INPS:MESSAGGIO RELATIVO PAGAMENTO RIVALUTAZIONE PENSIONI ANNI 2012-15

28/07/2015

Con il Messaggio sotto richiamato l’Inps fornisce indicazioni e chiarimenti in ordine al pagamento di cui al titolo-

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INPS – Messaggio 27 luglio 2015, n. 4993

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