Come è noto ,dal 25 ottobre 2011 è in vigore il dec.legvo n.167/2011 ,contenente la disciplina del nuovo Testo Unico sull’apprendistato, che ,tuttavia, ha previsto, per essere effettivamente operativa , l’approvazione , entro il 25 aprile 2012 , di alcuni specifici provvedimenti da parte delle istituzioni (Stato e Regioni) e della contrattazione collettiva,che di seguito si evidenziano.
In primo luogo, nell’art. 2, comma 1 ,del provvedimento risulta stabilito che :” La disciplina del contratto di apprendistato e’ rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei …principi” precisati nelle successive lettere da a) ad m)”.
In secondo luogo,dall’art.3 comma 2 del decreto legvo 167/11 è previsto :” La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalita’ di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni”.
Pertanto , la mancanza della regolamentazione delle Regioni o delle Province autonome dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ,rende inoperativa la disciplina del T.U. dedicata a tale tipologia di apprendistato .
In terzo luogo , l’art.4 ,.comma 2, del nuovo T.U. , circa l’apprendistato professionalizzante o di mestiere ,recita :” Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’eta’ dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalita’ di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche’ la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non puo’ comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento “,significando che ,in carenza di disciplina sull’argomento degli accordi interconfederali e dei contratti colettivi vigenti nei varii settori produttivi ,transitoriamente era impedita la costituzione e gestione del contratto di apprendistato professionalizzante secondo le disposizioni del testo unico.
Si aggiunge che l’inapplicabilita’ transitoria della disciplina del dec.legvo n.167/11 concerne anche:
a) i contratti di apprendistato per le attivita’ stagionali,stante il disposto dell’art.4 ,comma 5,secondo cui:” Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita’ incicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possonoprevedere specifiche modalita’ di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.”;
b) il contratto di apprendistato di alta formazione, in ordine a cui i commi 2 e 3 dell’art.5 del T.U. stabiliscono:
“2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita’ di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, le universita’, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita’ imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
3. In assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione o ricerca e’ rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Universita’, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Quindi , senza le regolamentazioni regionali ovvero le convenzioni ,non si può attivare nei corrispondenti ambiti territoriali l’apprendistato doi alta formazione conforme alla nuova disciplina dell’istituto.
Infine si rimarca che altrettanto condizionanti ,rispetto alla possibilia’ di fare ricorso alle tipologie dell’apprendistato stabilite dal decreto legislativo n.167/2011, sono le precisaqzioni contenute nell’art.6, relastive al repertorio delle professioni ,che compete al Ministero del Lavoro realizzare ,nonchè gli standard professionali, gli standard formativi e la certificazione delle competenze , la cui disciplina ,se mancante in qualche Regione e/o in determinati contratti collettivi,secondo il T.U., deve essere stabilita nella consapevolezza che altrimenti non è praticabiole tale tipologia d’apprendistato.
Per consentire alle istituzioni coinvolte e alle parti sociali di aver modo e tempo di adeguare le regolamentazioni di competenza alle previsioni del nuovo T.U. con riferimento agli aspetti sopra puntualizzati , il decreto legislativo n.167/11 nei commi 6 e 7 dell’art.7 ha inserito specifiche disposizioni.
Infatti, per i contratti di apprendistato gia’ costituiti ed ancora vigenti alla data del 25 ottobre 2011, ha stabilito che per gli stesssi,malgrado l’abrogazione di alcune norme legislative -(legge n.25/55 ,art.16 legge 196/97 ,art.21 e 22 della legge n.56/87 ed artt,da 47 a 53 del dec.lgvo n.276/03), ha continuato va ad applicarsi la regolazione dell’apprendistato previgente.
Il comma 7 , a sua volta, ha previsto che per le Regioni ed i settori ove la disciplina di cui al decreto n.167/2011 non poteva essere immediatamente operativa, mancando la conformita’ tra disciplina contrattuale e TU ,parimenti hanno trovato applicazione per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento , vale a diore sino al 25 aprile 2012, le regolamentazioni precedenti.
In considerazione che il predetto periodo transitorio sè concluso alla data stabilita , appare confacente verificare se ed in che modo nel frattempo le regolamentazioni istuzionali e contrattuali sull’ apprendistasto siano state adeguate alla previsione del T.U.
Per quanto si riferisce alla contrattazione collettiva ,giova sottolineare che le parti sociali hanno fornito la risposta di loro competenza , nel senso che hanno sottoscritto accordi e intese con cui hanno recepito la riforma del 2011 , soprattutto per l’apprendistato professionalizzante per i segueti settori produttivi:
a) studi professionali -29 novembre 2011,
b) cooperative del settore socio sanitario, assistenziale, educativo-16 dicembre 2011
c) terziario e turismo -24 marzo, 28 marzo e 17 aprile 2012 ( Confcommercio-Imprese per l’Italia, Confesercenti , Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti)
d) agenzie lavoro in somministrazione (Assolavoro)- 5 aprile 2012
e) industria-Confindiustria -18 aprile 2012
f) cooperazione in generale-19-4-2012
g) settore autotrasporto,logistica e spedizioni .24.4.20122
h) pmi Confapi -24.4.2012
i) Federlegno-Arredo – 19.4.2012
l) Alimentari 24.4.2912
m) Revisori contabili -20.4.2012
n) Artigianato 4.5.2012
p) Crerdito Cooperativo .4.5.2012
r) Agenzie Marittime-23.4,2912
mentre sono in fase avanzata le trattative per il settore del Credito
Inoltre ,si precisa che in materia di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale ,rispettivamente in data 22.2.2012 la Conferenza delle Regioni ha approvato uno schema di accordo nazionale per la regolamentazione dei profili formativi ed in data 15.3.2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni ha ratificato tale accordo (con la pubblicazione nella G.U. n.77 del 31.3.2012), in cui si disciplinano i profili formativi , consentendo così il ricorso a tale ulteriore forma di contratto di apprendistato, una volta che da parte delle sinmgole Regioni sarranno stasti approvati i rispettivi profili formativi .
Infine è da notare che allo stato attuale :
A) la Regione Lazio ha redatto una proposta di legge per le tre nuove tipologie di apprendistato, su cui è ancora necessario l’esame e l’approvazione da parte del Consiglio regionale
B) la Giunta della Regione Puglia ha esaminato con parere favolevo il diosegno di legge sull’apprendistato ,da sottoèporre all’approvazione del Consiglio;
C) la Giunta della Regione Lombadia in data 25.1,2012 ha definito sentite le Parti Sociali, gli standard minimi per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 167/2011 “Testo Unico dell’Apprendistato”
D) La Regione Veneto in data 23.4.2012 ha sottoscritto l’Accordo con le parti sociali sull’offerta formativa pubblica per l’apprendistsato professionalizzante
mentre nel resto dell’Italia l’iter è ancora alle fasi iniziali o, addirittura, non è stato nemmeno avviato.
In base alla situazione riassunta risulta che dal 26 aprile 2012 nei settori in cui la disciplina colllettiva non ha recepito la normativa del nuovo T.U., il contratto di apprendistato potrebbe trovare ‘ significative limitazione ed evidenti condizionamenti ad essere utilizzato con ripercussioni negative a carico dell’occupazione dei giovani lavoratori, in attesa che sia superata la disomogeneità dell’azione regolamentativa regionale sull’istituto .
Restando inteso che:
1) i contratti di apprendistato in essere alla data del 25.4.2012 continueranno sino alla conclusione ad essere disciplinati ai sensi dell’art.7 comma 7 del T.U., nonche’ auspicando un tempestivo e provvido intervento di chiarimento ed indirizzo operativo da parte del Ministero del Lavoro ,con cui siano precisate le modalita’ e le disposizioni da rispettare per i contratti di apprendistasto da attivare dal 26.4.2012 in poi ,
2) dal 26.4.2012 opera l’sabrogaszione previosta dall’art.7 comma 6 del T.U. :della legge 19 gennaio 1955, n. 25, degli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dell’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e degli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3) dal da 26 aprile 2012 l’apprendistato c.d. di 1° livello (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale), previsto dall’articolo 3 Decreto Legislativo n. 167/2011 , sarà operativo unicamente nelle Regioni e nelle Province autonome che hanno regolamentato i profili formativi, così come disciplinato dal 2° comma dell’articolo 3.Testo Unico ;
si rinvia alla consultazione della documentazione di cui ai files e link sottosegnati :
–AccordoTurismo Apprendistato 2012
–accordo apprendistato confcommercio terziario.
– Accordo apprendistato studi professionali è consultabile al seguente link:
http://www.fisascat.it/Pages/Page.aspx?h=38&n=187
– Rinnovo CCNL CoopSociali_2010_2012 contenente disciplina apprendistato
-Accordo_05_04_2012 apprendistato agenzie lavoro somministrato
–ACCORDO APPRENDISTATO COOPERAZIONE 19 APRILE 2012
-Accordo apprendistato professionalizzante AUTOTRASPORTO 24.4.2012
-Accordo apprendidstato Federlergno-Arredo è consultabile al seguente link:
Accordo apprendistato pmi Confapi è consultabile sul seguente link:
http://www.adnkronos.com/IGN/Speciali/Piccola_e_Media_Impresa/?id=3.1.3238210864
Accordo apprendistato industrie gomma e plastica.-Gli aspetti principali Accordo consultabili al seguente sito:testo+accordo+apprendistato+industrie+gomma+e+plastica&aq=
Accordo apprendistato industrie Alimentari consultabile sul seguente link:
http://www.dplmodena.it/AlimentariAccordoApprendistato24_4_2012.pdf
Accordo apprendistato Revisori contabili :consultabili i punti rilevanti al seguente link:
Accordo interconfederale apprendistato Artigianato è consultabile sul seguente Link:http://www.dplmodena.it/04-05-12ArtigAppr.html
Deliberrazione Regione Lombardia offerta formativa pubblica apprendistato professionalizzante 26-04-12_DGR,
-Accordo della Regione Veneto con le parti sociali offerta formazione pubblica apprendiustato professionaliuzzante , consultabil al seguente link:http://www.dplmodena.it/Accordo%20Apprendistato%20Obbligo%20diritto%20dovere%20minori%20Veneto%2023%204%202012.pdf
http:AccordoApprCreditCoop.html
http:/AccordoApprAgenzMarittime.html
–conferenza-stato-regioni-accordo-del-27-luglio-2011
schema-di-accordo-conf-stato-regione-19-gennaio-2012