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RIFORMA APPRENDISTATO : DETERMINAZIONI ISTITUZIONI E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER CONFORMARE REGOLAMENTAZIONE APPRENDISTATO PREVISIONI T:U:

29/04/2012

Come è noto  ,dal   25  ottobre  2011   è  in vigore il dec.legvo n.167/2011 ,contenente  la disciplina del nuovo  Testo Unico  sull’apprendistato, che ,tuttavia,   ha previsto,  per essere effettivamente  operativa  ,  l’approvazione  ,  entro il 25 aprile 2012 , di alcuni specifici provvedimenti da parte delle istituzioni (Stato e Regioni)  e della contrattazione collettiva,che di seguito si evidenziano.

In primo luogo, nell’art. 2, comma 1 ,del provvedimento   risulta stabilito    che :” La disciplina del  contratto  di  apprendistato  e’  rimessa  ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti  collettivi  di lavoro stipulati a livello nazionale da  associazioni  dei  datori  e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul  piano nazionale nel rispetto dei  …principi”   precisati  nelle successive lettere da a) ad m)”.

In secondo luogo,dall’art.3 comma 2 del decreto legvo 167/11 è  previsto   :” La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e’ rimessa alle regioni e alle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previo  accordo  in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite  le  associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel  rispetto  dei  seguenti criteri e principi direttivi:
      a) definizione della qualifica o diploma professionale  ai  sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
      b) previsione di un monte ore di formazione, esterna  od  interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del  diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma  1  e  secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del  decreto  legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
      c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati  a  livello nazionale, territoriale o aziendale  da  associazioni  dei  datori   e prestatori di lavoro comparativamente  piu’  rappresentative  per  la determinazione,  anche  all’interno  degli  enti  bilaterali,   delle modalita’ di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni”.

Pertanto   ,  la  mancanza della regolamentazione     delle Regioni o delle Province autonome     dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ,rende inoperativa la disciplina del T.U.  dedicata a  tale tipologia  di apprendistato  .

In terzo luogo , l’art.4 ,.comma 2, del  nuovo T.U. ,   circa  l’apprendistato professionalizzante o di mestiere ,recita  :” Gli  accordi  interconfederali   e   i   contratti   collettivi stabiliscono, in ragione dell’eta’ dell’apprendista  e  del  tipo  di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e  le  modalita’ di erogazione della formazione per  l’acquisizione  delle  competenze tecnico-professionali  e  specialistiche  in  funzione  dei   profili professionali   stabiliti   nei   sistemi   di   classificazione    e inquadramento del personale, nonche’ la  durata,  anche  minima,  del contratto che, per la sua componente  formativa,  non  puo’  comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato  individuate  dalla  contrattazione  collettiva   di riferimento “,significando che ,in  carenza di disciplina    sull’argomento  degli accordi interconfederali e dei contratti colettivi vigenti  nei varii settori produttivi   ,transitoriamente era impedita   la  costituzione e gestione del contratto di apprendistato professionalizzante   secondo le disposizioni del testo unico.

Si aggiunge  che l’inapplicabilita’ transitoria della disciplina del dec.legvo n.167/11  concerne anche:

a) i  contratti di apprendistato per le attivita’ stagionali,stante il disposto dell’art.4 ,comma 5,secondo cui:” Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita’ incicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavorocomparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale possonoprevedere specifiche modalita’ di svolgimento del contratto di  apprendistato, anche a tempo determinato.”;

b) il  contratto di apprendistato di alta formazione,  in ordine a  cui  i commi 2 e 3 dell’art.5 del T.U. stabiliscono:

“2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attivita’ di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e’ rimessa alle Regioni, per i  soli  profili  che attengono  alla  formazione,   in   accordo   con   le   associazioni territoriali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro comparativamente  piu’  rappresentative  sul  piano   nazionale,   le universita’, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di  riconoscimento istituzionale di  rilevanza  nazionale  o  regionale  e  aventi  come oggetto la promozione delle attivita’  imprenditoriali,  del  lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3.  In  assenza   di   regolamentazioni   regionali   l’attivazione dell’apprendistato  di  alta  formazione  o  ricerca  e’  rimessa  ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro  o  dalle loro  associazioni  con  le  Universita’,  gli  istituti  tecnici   e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.”

Quindi , senza le regolamentazioni regionali ovvero le convenzioni   ,non  si può  attivare nei corrispondenti ambiti territoriali  l’apprendistato   doi alta formazione    conforme   alla  nuova disciplina dell’istituto.

Infine  si rimarca che  altrettanto  condizionanti  ,rispetto alla possibilia’  di fare ricorso alle tipologie dell’apprendistato stabilite dal   decreto legislativo n.167/2011, sono le   precisaqzioni  contenute nell’art.6,   relastive al  repertorio delle professioni ,che compete al Ministero del Lavoro realizzare ,nonchè  gli  standard professionali, gli standard  formativi  e  la certificazione  delle competenze , la cui disciplina ,se mancante in  qualche   Regione  e/o in determinati contratti collettivi,secondo il T.U.,  deve essere stabilita  nella consapevolezza che altrimenti non  è praticabiole tale tipologia  d’apprendistato.

Per  consentire  alle  istituzioni coinvolte e alle parti sociali  di aver  modo e tempo    di adeguare le regolamentazioni di   competenza   alle previsioni del nuovo  T.U.   con riferimento agli  aspetti sopra  puntualizzati ,   il  decreto legislativo  n.167/11 nei  commi  6 e 7 dell’art.7 ha inserito specifiche disposizioni.

Infatti, per i  contratti di apprendistato gia’ costituiti ed ancora vigenti alla data del 25 ottobre 2011, ha stabilito che per gli stesssi,malgrado l’abrogazione di alcune norme legislative -(legge n.25/55 ,art.16 legge 196/97 ,art.21 e 22 della legge n.56/87  ed artt,da 47 a 53 del dec.lgvo n.276/03),   ha  continuato  va ad applicarsi     la   regolazione dell’apprendistato  previgente.

Il comma 7 ,  a sua volta,  ha previsto  che per le   Regioni ed i settori ove la disciplina di cui al   decreto n.167/2011 non  poteva   essere   immediatamente operativa, mancando la  conformita’ tra  disciplina contrattuale e TU ,parimenti    hanno   trovato   applicazione  per non oltre  sei mesi dalla data di entrata in  vigore del suddetto  provvedimento  , vale a diore   sino al   25 aprile 2012,   le  regolamentazioni   precedenti.

In considerazione  che   il  predetto  periodo transitorio sè concluso alla data stabilita   ,  appare     confacente  verificare  se ed in che modo nel frattempo le regolamentazioni istuzionali e    contrattuali    sull’ apprendistasto  siano state adeguate   alla previsione  del T.U.

Per  quanto si riferisce alla contrattazione collettiva ,giova sottolineare che  le parti sociali hanno  fornito la risposta di loro competenza   ,  nel senso che  hanno sottoscritto accordi e intese  con cui hanno recepito    la riforma del 2011 , soprattutto per l’apprendistato professionalizzante per i segueti settori produttivi:

a) studi professionali  -29 novembre 2011,

b) cooperative del settore socio sanitario, assistenziale, educativo-16 dicembre 2011

c) terziario e turismo -24 marzo, 28 marzo e 17 aprile  2012   (  Confcommercio-Imprese per l’Italia, Confesercenti , Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti)

d) agenzie lavoro in somministrazione (Assolavoro)- 5 aprile 2012

e) industria-Confindiustria -18 aprile  2012

f) cooperazione in generale-19-4-2012

g) settore autotrasporto,logistica e spedizioni .24.4.20122

h) pmi Confapi -24.4.2012

i) Federlegno-Arredo –   19.4.2012

l) Alimentari 24.4.2912

m) Revisori contabili   -20.4.2012

n) Artigianato  4.5.2012

p) Crerdito Cooperativo .4.5.2012

r) Agenzie Marittime-23.4,2912

mentre sono in fase avanzata le trattative per il  settore  del  Credito

Inoltre  ,si precisa che   in  materia di   apprendistato per la qualifica ed  il diploma professionale ,rispettivamente  in data 22.2.2012 la Conferenza delle Regioni ha approvato uno schema di accordo nazionale per la regolamentazione dei profili   formativi ed in data 15.3.2012  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni ha ratificato tale accordo  (con la pubblicazione nella G.U. n.77 del 31.3.2012),  in cui si  disciplinano   i profili formativi ,  consentendo così il ricorso a tale ulteriore forma di contratto di apprendistato, una volta che da parte delle sinmgole Regioni sarranno stasti approvati i rispettivi profili formativi .

Infine   è da notare    che allo stato attuale  :

A) la Regione Lazio ha redatto una proposta di legge per le tre nuove tipologie di apprendistato,    su cui   è    ancora necessario  l’esame e l’approvazione    da parte  del Consiglio regionale

B) la Giunta della Regione Puglia ha esaminato con parere favolevo il diosegno di legge sull’apprendistato ,da sottoèporre all’approvazione del Consiglio;

C) la Giunta della Regione Lombadia in data 25.1,2012 ha definito     sentite le Parti Sociali, gli    standard minimi per la formazione finalizzata all’acquisizione delle    competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di    apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto    dall’articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 167/2011 “Testo Unico    dell’Apprendistato”

D) La Regione Veneto in data 23.4.2012 ha sottoscritto l’Accordo con le parti sociali sull’offerta formativa pubblica  per l’apprendistsato professionalizzante

 mentre nel resto dell’Italia l’iter è ancora alle fasi iniziali o, addirittura, non è stato  nemmeno avviato.

In base alla situazione  riassunta    risulta che dal 26 aprile  2012    nei settori  in cui la disciplina  colllettiva non  ha recepito la normativa del nuovo T.U., il contratto di apprendistato potrebbe   trovare ‘ significative limitazione ed evidenti  condizionamenti ad  essere utilizzato  con    ripercussioni negative a carico dell’occupazione dei giovani lavoratori, in attesa  che sia  superata   la  disomogeneità dell’azione regolamentativa regionale sull’istituto    .

Restando inteso   che:

1) i contratti di apprendistato in essere  alla data del   25.4.2012 continueranno sino alla conclusione ad essere disciplinati  ai sensi dell’art.7 comma 7 del T.U.,    nonche’ auspicando  un  tempestivo e provvido   intervento di chiarimento ed indirizzo operativo da parte  del Ministero del Lavoro  ,con cui  siano precisate  le modalita’ e le disposizioni da rispettare  per  i contratti  di apprendistasto  da attivare    dal 26.4.2012 in poi  ,

2) dal 26.4.2012 opera l’sabrogaszione previosta dall’art.7 comma 6 del T.U. :della legge 19 gennaio 1955, n. 25,  degli  articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  dell’articolo  16  della legge 24 giugno 1997, n. 196 e degli articoli da 47 a  53  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3) dal  da 26 aprile 2012 l’apprendistato c.d. di 1° livello  (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale), previsto  dall’articolo 3 Decreto Legislativo n. 167/2011 , sarà operativo unicamente  nelle Regioni e nelle Province autonome che hanno  regolamentato i profili  formativi, così come disciplinato dal 2° comma dell’articolo 3.Testo Unico ;

si  rinvia    alla consultazione  della   documentazione   di cui ai files e link  sottosegnati  :

circ_MLPS  n.29-2011

AccordoTurismo Apprendistato 2012

Accordo-Apprend-Industria

accordo apprendistato confcommercio   terziario.

– Accordo apprendistato studi professionali è consultabile al seguente link:

http://www.fisascat.it/Pages/Page.aspx?h=38&n=187

– Rinnovo CCNL CoopSociali_2010_2012 contenente disciplina apprendistato

-Accordo_05_04_2012 apprendistato  agenzie lavoro somministrato

ACCORDO  APPRENDISTATO    COOPERAZIONE   19 APRILE 2012

 -Accordo apprendistato professionalizzante AUTOTRASPORTO 24.4.2012

-Accordo apprendidstato Federlergno-Arredo è consultabile al seguente link:

http://www.filca.cisl.it/online/wp-content/uploads/2012/04/accordo-apprendistato-Federlegno-19-aprile-2012.pdf

Accordo apprendistato  pmi Confapi è consultabile sul seguente link:

http://www.adnkronos.com/IGN/Speciali/Piccola_e_Media_Impresa/?id=3.1.3238210864

Accordo apprendistato industrie gomma e plastica.-Gli aspetti principali Accordo consultabili al seguente sito:testo+accordo+apprendistato+industrie+gomma+e+plastica&aq=

Accordo apprendistato industrie Alimentari consultabile sul seguente link:

http://www.dplmodena.it/AlimentariAccordoApprendistato24_4_2012.pdf

Accordo apprendistato Revisori contabili :consultabili i punti rilevanti al seguente link:

http://www.ateneoweb.com/aw/news/revisori-contabili-siglato-il-protocollo-d-intesa-per-l-apprendistato-professionalizzante,22254-4-1.html

Accordo interconfederale apprendistato Artigianato è consultabile sul seguente Link:http://www.dplmodena.it/04-05-12ArtigAppr.html

Deliberrazione Regione Lombardia offerta formativa pubblica apprendistato professionalizzante 26-04-12_DGR,

-Accordo   della  Regione Veneto con le parti sociali offerta formazione pubblica apprendiustato professionaliuzzante  , consultabil al seguente link:http://www.dplmodena.it/Accordo%20Apprendistato%20Obbligo%20diritto%20dovere%20minori%20Veneto%2023%204%202012.pdf

http:AccordoApprCreditCoop.html

http:/AccordoApprAgenzMarittime.html

conferenza-stato-regioni-accordo-del-27-luglio-2011

 schema-di-accordo-conf-stato-regione-19-gennaio-2012 

Decreto-di-recepimento-11-novembre-2011-in-GU n.77/2011

 

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE E TRASSMISSIONE MODELLO 730/2012

29/04/2012

Con il Dpcm 26 aprile 2012 sottoriportato risulta disposta la proroga dei termini d’invio delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2012 e della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni riguardanti l’anno d’imposta 2011

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Articolo 1

(Termini per la presentazione e la trasmissione della dichiarazioni dei redditi modello 730/2012)

1. I possessori dei redditi indicati all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l’apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

a) entro il 16 maggio 2012 al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare assistenza fiscale;

b) entro il 20 giugno 2012 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.

3. I CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:

a) consegnare al contribuente, entro il 2 luglio 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

b) comunicare, entro il 12 luglio 2012, il risultato finale delle dichiarazioni;

c) effettuare, entro il 12 luglio 2012, la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Articolo 2

(Termini per la presentazione della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni)

Il termine del 31 maggio, indicato nell’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, per la presentazione del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, è prorogato, limitatamente all’anno in corso, al 2 luglio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DALL’1 MAGGIO 2012 ESCLUSO PAGAMENTO PENSIONI CONTANTI 1000 EURO O SUPERIORI

29/04/2012

Il Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 3 comma 3) ha previsto la proroga al 1° maggio 2012 per i limiti al pagamento in contanti. Di conseguenza a partire da tale data non sarà più possibile riscuotere le pensioni pari o superiori a 1000 euro.

Le pensioni superiori a tale importo saranno accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.

Pertanto i pensionati che percepiscono una pensione in contanti, dovranno comunicare immediatamente le coordinate bancarie (codice Iban). Il modello di richiesta è disponibile su questo sito (vedi Sezioni di riferimento) o presso l’ufficio relazioni con il pubblico della sede. Per l’accredito invece su un conto corrente o su un libretto postale la variazione delle modalità di accredito della pensione sarà comunicata direttamente da Poste italiane all’Istituto.

Si precisa inoltre che anche i pensionati che percepiscono una rata mensile di pensione inferiore a 1000 euro, potrebbero superare il limite consentito per il pagamento in contanti nel caso di somme aggiuntive, competenze arretrate, tredicesima o eventuali rimborsi. Per questo motivo si invitano tutti i pensionati che riscuotono la pensione in contanti a comunicare nel più breve tempo possibile il codice Iban.

VISITA FISCALE ASSENZA LAVORO PER INFORTUNIO

29/04/2012

In riferimento a corrispondente richiesta di chiarimenti  se durante un assenza dal lavoro per  infortunio o malattia professionale   si effettua la  visita fiscale domiciliare,si espone quanto segue

In caso  di infortunio e malattia professionale con relativa denunciat all’INAIL, non è competenza  di tale Istituto assicuratore  attivare il medico legale INAIL per la visita fiscale.

In proposito ,si evidenmzia che  la  Corte Cassazione con la sentenza  n. 15773/2002 ha determinato da tempo  l’’INPS  ad attivare un servizio a domanda,  per  eseguire visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.

Il datore di lavoro può rivolgersi, quindi, all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e  sino  a guarigione clinica.

Pertanto appare  evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro.

ISTRUZIONI INPS PAGAMENTO IN CONTANTI O CON ASSEGNI

26/04/2012

Si richiama l’attenzione sul Messaggio 24 aprile 2012, n. 7073  con cui l’Inps fornisce precisazioni sull’ Art. 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5  ,relativo al divieto di pagamenti all’Istituto in contanti o con assegni

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L’art. 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha stabilito che, “…a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Questa disposizione ha la finalità di “favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni” e si pone in linea con le altre emanate dal Governo in quest’ultimo periodo per il contrasto all’uso del contante e degli assegni circolari dal lato dei pagamenti dalle pubbliche amministrazioni.

Come é noto, le riscossioni dell’Istituto sono effettuate, in virtù di leggi, regolamenti, deliberazioni consiliari o determinazioni presidenziali, su specifici canali di incasso (F24, MAV, RID, POS virtuale, Reti amiche).

Vi sono, tuttavia, fattispecie (a titolo esemplificativo: le somme dovute dalla controparte soccombente in sede giudiziale ovvero le somme versate dalle curatele fallimentari) in cui i pagamenti all’Istituto sono effettuati dagli interessati anche mediante assegni.

In base alla disposizione predetta, a decorrere dal 1° maggio 2012, i pagamenti all’INPS, non canalizzati su specifici canali di riscossione, potranno essere effettuati esclusivamente o tramite bonifico su c/c bancario o postale della sede ovvero utilizzando il bollettino postale relativo al conto riscossioni varie.

È ovviamente del tutto esclusa la possibilità di ricevere somme in contanti per qualsiasi importo e a qualsiasi titolo dovute.

In tutte queste ipotesi, pertanto, si chiede alle Sedi regionali di segnalare alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali qualsiasi difformità di comportamento o anomalie nell’applicazione della norma in questione.

DIRETTIVA MINISTERO INTERNO ATTRIBUZIONE PREFETTURE CITTADINANZA PER MATRIMONIO

26/04/2012

Saranno le Prefetture ad  istruire e definire le richieste degli stranieri  di attribuzione della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio

Le relative istruzioni sono contenute nella  sottostante Direttiva del Ministero Interno del 7 marzo 2012

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Ai sigg.ri prefetti

Al sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento

Al sig. Commissario del Governo per la  provincia autonoma di Bolzano

Al sig. Presidente della Regione autonoma Valle D’Aosta

Il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell’interno, a motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarità degli adempimenti istruttori.

E’ ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno tornerà a crescere, atteso che gli indicatori demografici e socio-economici relativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale prefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari all’acquisto della cittadinanza italiana.

In altri termini, sono in aumento sia i nuclei familiari interamente composti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore età dopo un periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.

Al fine di migliorare l’efficacia della azione amministrativa, è giocoforza per l’Amministrazione dell’interno continuare a percorrere la strada della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione e dei massicci investimenti sulla tecnologia informatica e telematica, senza trascurare ogni altra innovazione possibile sotto il profilo organizzativo e delle procedure.

Nel quadro delle misure da attivare nell’immediato, sono da considerare oramai maturi i tempi perché la competenza ad emanare i provvedimenti in questione, finora concentrata nell’autorità politica, transiti alla dirigenza, in conformità alle disposizioni che regolano la separazione tra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.

Nessuna variazione di competenza è ipotizzabile in ordine ai decreti di concessione di cui all’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunità che implica l’accertamento di un interesse pubblico accanto al riconoscimento dell’interesse privato del richiedente allo status civitatis. A tal punto il legislatore ha ravvisato in questo tipo di atti un’espressione della funzione politico-amministrativa da inserirli nel ristretto novero di quelli che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, debbono assumere la forma del decreto del Presidente della Repubblica.

Nulla osta, invece, a che i provvedimenti di acquisto o di diniego della cittadinanza iure matrimonii di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 91 siano trasferiti alla competenza della dirigenza amministrativa, trattandosi, con l’eccezione di cui si dirà in seguito, di atti privi di valutazione discrezionale e tanto più di valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza o meno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 91) e l’assenza o meno di determinati pregiudizi penali (art. 6, lettera a) e b), della medesima legge).

La competenza rimarrà in capo al Ministro dell’interno nella sola ipotesi in cui, durante l’istruttoria, vengano in considerazione ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lettera c), della legge n. 91).

E ciò innanzitutto perché, nella fattispecie, la preclusione all’acquisto della cittadinanza non è ancorata all’oggettività di una sentenza di condanna, come avviene per le altre cause preclusive della cittadinanza iure matrimonii, ma ad un giudizio latamente discrezionale circa la compatibilità di atti, comportamenti ecc. dell’aspirante cittadino con interessi vitali della Nazione.

In secondo luogo perché durante l’istruttoria occorre chiamare in causa il Consiglio di Stato in sede consultiva. Come noto, a termini di legge, il parere dell’Alto Consesso deve essere richiesto dal Ministro dell’interno, ragion per cui il provvedimento finale, non importa se di accoglimento o di diniego, non può che ricadere nella sfera del Ministro medesimo. Sarebbe improprio, infatti, che fosse il dirigente ad adottare l’atto finale, quando nella fase istruttoria è intervenuto il Ministro con atto rientrante nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Tale orientamento è conforme alle posizioni già espresse dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria e confermate in sede consultiva; lo si ritiene valido anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009 all’art. 5 della legge n. 91.

Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva:

A) sono attribuiti alla competenza del Prefetto l’accoglimento dell’istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6 della legge n. 91/1992.

Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero, l’organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è, invece, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

Il nuovo assetto di competenze opererà a decorrere dal 1° giugno 2012, in modo da dare il tempo alle SS.LL. e al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione di apportare le necessarie rimodulazioni all’organizzazione degli uffici e alle procedure in uso;

B) con riferimento alle medesime istanze di cui al punto A), resta ferma la competenza del Ministro dell’interno a denegare l’acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi della lettera c) dell’art. 6 della legge n. 91 o ad accogliere l’istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non sussistono;

C) il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione sovraintenderà alla fase di transizione al nuovo assetto di competenze e costituirà il referente delle SS.LL. per qualsiasi esigenza. In tale veste, emanerà le necessarie disposizioni attuative della presente direttiva e fornirà, anche attraverso incontri sul territorio o in sede centrale, tutta la necessaria collaborazione per l’aggiornamento del personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

La presente direttiva ha come ratio l’ulteriore snellimento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimonii attraverso l’accorpamento nel Prefetto della responsabilità procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi.

Sotto un altro angolo visuale, essa costituisce parte sostanziale delle politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso il vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, con ciò assumendo l’impegno al rispetto, all’adesione e alla promozione dei valori posti a fondamento della Repubblica italiana.

In tal senso, rafforzare la responsabilità complessiva del Prefetto nei procedimenti in questione è circostanza che qualifica ulteriormente tale figura e il suo ruolo di rappresentante dello Stato sul territorio.

Si confida, quindi, che le SS.LL. dedichino particolare cura alla puntuale applicazione della direttiva e alla sua diffusione ai sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale di competenza.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 aprile 2012, n. 96.

ASSEGNAZIONE CODICE FISCALE RESIDENTI ESTERO

26/04/2012

Rispetto all’argomento in oggetto ,si segnala che tra Inps ed Agenzia delle Entrate è stata sottoscritta apposita convenzione ,di cui da’ notizia l’Istituto con il sottostante messaggio 24 aprile 2012, n. 7047

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Si comunica che, in data 27 marzo 2012, le Direzioni Regionali dell’ INPS e dell’Agenzia delle Entrate del Lazio hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per lo scambio, attraverso l’uso di strumenti informatici, di dati relativi ai codici fiscali da attribuire ai cittadini residenti all’estero.

L’intesa favorirà la più celere definizione delle istanze presentate dai cittadini residenti all’estero titolari di prestazioni a carattere continuativo erogate dall’ INPS, come meglio precisato con Messaggio n. 024530 del 28/12/2011.

L’accordo individua un unico punto richiedente presso la Direzione Regionale dell’INPS e l’utilizzo di caselle di posta elettronica dedicate, ai fini della salvaguardia della riservatezza dei dati oggetto di scambio di informazioni.

Ciascuna struttura della Regione Lazio dovrà inoltrare alla casella assicuratopensionato.lazio le richieste di attribuzione dei codici fiscali ai soggetti residenti all’estero cui deve essere erogata una prestazione con carattere di continuità.

Per ciascun nominativo dovrà essere trasmesso il modello standard dell’Agenzia delle Entrate AA4/7 allegato, opportunamente adattato all’uso interno agli uffici e contenente la dichiarazione di corrispondenza dei dati anagrafici con quelli registrati negli archivi dell’INPS.

La Direzione regionale dell’INPS, dalla casella assicuratopensionato.lazio, invierà la richiesta di attribuzione del codice fiscale, corredata del mod. AA4/7 scansionato, alla Agenzia delle Entrate.

La Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate provvederà a rilasciare il codice fiscale per i nominativi richiesti, trasmettendolo alla Direzione regionale INPS richiedente.

La Direzione regionale dell’INPS, a norma dell’art. 4 dell’accordo, provvederà a sua volta alla comunicazione del codice fiscale al cittadino e alla sede territoriale INPS che ha in carico la richiesta di prestazione, e alle comunicazioni di eventuali successive variazioni dei dati anagrafici alla Agenzia delle Entrate.

PROVVEDIMENTIO CIGS AZIENDE ABRUZZO

25/04/2012

Si elencano le aziende operanti in Abruzzo per cui ,nel periodo 16/23 aprile 2012 ,il Ministero del Lavoro ha  autorizzato  l’intervento della CIGS.

Denominazione Azienda :    ATR COMPOSITES SPA   IN AS
con sede in :   COLONNELLA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Amministrazione   straordinaria
Unità di :    COLONNELLA Prov :    TE
Settore:    FABBRICAZIONE DI PARTI ED   ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI   AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
Decreto del  23/04/2012 n.  65500
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   16/12/2011     al   22/02/2012
Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda :    CA.MA ITALIA
con sede in :   SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA Prov :    TE
Causale di Intervento :    Crisi aziendale
Unità di :    SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA Prov :    TE
Settore:    Confezione in serie di   abbigliamento esterno, escluso l’abbigliamento in pelle e pelliccia
Decreto del  19/04/2012 n.  65433
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   02/01/2012     al   01/01/2013
Con autorizzazione al pagamento diretto

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MODALITA’ ISCRIZIONE ALBO INFORMATICO AGENZIE LAVORO

25/04/2012

Con la nota del 23 aprile 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni alle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico di cui al Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2004 ai fini della presentazione delle istanze di autorizzazione e di aggiornamento dei dati e alla luce delle novità introdotte in materia di semplificazione e sviluppo dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012. In particolare, nella nota in oggetto, si precisa che sono disponibili sul portale Cliclavoro di questo Ministero sia l’elenco della documentazione richiesta per il procedimento relativo all’autorizzazione all’esercizio delle attività sia i moduli e i formulari validi a ogni effetto di legge anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Nella nota, inoltre, si invitano le Agenzie a prestare la massima cura nell’aggiornamento delle informazioni relative alle proprie sedi e filiali al fine di consentire agli utenti del mercato del lavoro la migliore interlocuzione, nonché trasparenza e rintracciabilità.
20120423_Nt

CHIARIMENTI CERTIFICAZIONI RELATIVE IMMIGRAZIONE

25/04/2012

La    circolare congiunta n. 3 del 17 aprile 2012  dei i Ministeri della Funzione Pubblica e dell’Interno   fornisce   chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione, in particolare con riferimento ai certificati necessari nell’ambito dei procedimenti regolati dalla disciplina sull’immigrazione e quelli relativi alla cittadinanza (in applicazione dell’articolo 15, Legge 183 del 2011). ,

Tale articolo ,modificando la previsione dell’art.40 del  dpr  n.445/00 ,ha stabilito quanto segue:

“Le    certificazioni    rilasciate    dalla    pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita’ personali  e  fatti  sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e  i  gestori  di  pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.       02. Sulle certificazioni da produrre  ai  soggetti  privati  e’ apposta, a pena di nullita’, la dicitura:  “Il  presente  certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”»

Tuttavia ,la previsione di cui sopra non trova applicazione in materia di immigrazione ,per cui continua ad essere necessario la presentazione delle previste certtificaziopone da èparte dei lavoratori extracomunitari ,nel presupposto  che vanno fatte salve sono fatte salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».

Stando cosi’ le cose ,i citasti dicasteri hanno  ritenuto confacente fissare delle indicazioni opertive a cui  riportarsi  in materia di certificazioni per le  prastiche riguardanti l’immigrazione,emanando la circolare congiunta di cui al seguente filecirc_n.3_del_17_04_2012_m.int-dfp_certificazione,che tratta anche di cittadinanza e di ricongiunzione familiare,oltre a prevedere che al posto della dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»,  venga apposta la seguente  :«certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione.