Per la notificazione di sanzioni amministrative a imprese e professionisti via PEC ,il MSE ha espresso il parere favorevole , rispondendo a corrispondente quesito della alla CCIAA di Reggio Emilia, fornendo appositi chiarimenti ,come risulta dal sotto riportato documento
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Parere n. 149353 del 28/8/2014
Con la nota 3 dicembre 2013 la Camera di Commercio di Reggio Emilia ha posto diversi quesiti relativi alla imputabilità degli oneri postali relativi alla trasmissione dei verbali di sanzione amministrativa ed alla possibilità di notificare i medesimi tramite PEC.
I quesiti sono pervenuti al Mise tramite il Ministero dell’economia e delle finanze.
Con riferimento alla seconda domanda posta, che rientra nelle competenze del Ministero dello Sviluppo Economico,
il Mise rileva che il
codice dell’amministrazione digitale (di seguito CAD), a seguito delle modifiche introdotte con il
DL 179 del 2012, ha fissato i seguenti principi
L’art. 5– bis espressamente afferma che:
“ 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attua zione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.”
In attuazione della delega di cui al comma 2 fu emanato il DPCM 22 luglio 2012 che ribadisce: all’art. 1, comma 1. “ A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica”.
Al successivo art. 3, comma 2 “ A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c- bis), del Codice dell’amministrazione digitale.”
Ed infine l’art. 5 al comma 1,
“1. L’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In ogni caso, l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni del presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell’articolo 12, comma 1- ter), del Codice dell’amministrazione digitale, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti”.
Ove si parametrino dette disposizioni con quelle relative ai cittadini (art. 3- bis e ss. CAD), è evidente come il legislatore abbia ricostruito non in termini di facoltà, per il cittadino, ma di obbligo reciproco, per p.a. e impresa/professionista, l’utilizzo esclusivo della PEC.
Stante quanto precede, l’obbligo della p.a., deve correlarsi con l’onere di verifica dell’indirizzo PEC dell’impresa o del professionista riveniente non già dal registro delle imprese, ma dall’INI PEC, di cui al successivo art. 6– bis del CAD, istituito presso lo scrivente Ministero, che costituisce lo strumento unico necessario per acclarare l’esistenza e la veridicità dell’indirizzo PEC in questione.
A tal punto, effettuata tale verifica, troveranno applicazione le disposizioni ordinarie in materia di notifica, compiuta giacenza et similia.
Si deve rilevare, per completezza che Equitalia s.p.a., ha esteso dal 26 agosto 2014 anche alle imprese individuali la notifica delle cartelle di pagamento di propria competenza esclusivamente tramite posta elettronica certificata