Archive for agosto 2014

ISTAT: OCCUPATI E DISOCCUPATI LUGLIO 2014 (dati provvisori)

31/08/2014

A luglio 2014 gli occupati sono 22 milioni 360 mila, in diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente (-35 mila) e dello 0,3% su base annua (-71 mila).

Il tasso di occupazione, pari al 55,6%, diminuisce di 0,1 punti percentuali sia in termini congiunturali sia rispetto a dodici mesi prima.

Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 220 mila, aumenta del 2,2% rispetto al mese precedente (+69 mila) e del 4,6% su base annua (+143 mila).

Il tasso di disoccupazione è pari al 12,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 0,5 punti nei dodici mesi.

I disoccupati tra i 15 e i 24 anni sono 705 mila. L’incidenza dei disoccupati di 15-24 anni sulla popolazione in questa fascia di età è pari all’11,8%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 1,1 punti su base annua. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 42,9%, in diminuzione di 0,8 punti percentuali rispetto al mese precedente ma in aumento di 2,9 punti nel confronto tendenziale.

Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente (-28 mila) e dell’1,1% rispetto a dodici mesi prima (-159 mila). Il tasso di inattività si attesta al 36,3%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,3 punti su base annua.

INAIL: NUOVO MODULO CERTIFICAZIONE MALATTE PROFESSIONALI

31/08/2014

Sul sito dell’Inail  risulta pubblicato che dall’1.9.2014 cambia il modulo 5-SS-bis ,che serve a comunicare il sospoetto di una malattia profesionale ,ossia di origine lavorativa.

Il nuovo modello e’ predisposto in tre copie :la copia A per l’Inail,la copia B per il lavoratpore assicurato e la copia C per il datore di lavoro

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Per accedere al modulo in questione cliccare Il nuovo modulo – Inail

MSE:PARERE FAVOREVOLE NOTIFICA ON LINE SANZIONI CCIAA

31/08/2014

Per la   notificazione di sanzioni amministrative a imprese e professionisti via PEC ,il MSE ha espresso  il  parere  favorevole  ,  rispondendo  a corrispondente quesito della  alla CCIAA di Reggio Emilia, fornendo appositi chiarimenti  ,come risulta dal sotto riportato documento

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Parere n. 149353 del 28/8/2014

Con la nota 3 dicembre 2013 la Camera di Commercio di Reggio Emilia ha posto diversi quesiti relativi alla imputabilità degli oneri postali relativi alla trasmissione dei verbali di sanzione amministrativa ed alla possibilità di notificare i medesimi tramite PEC.
I quesiti sono pervenuti al Mise tramite il Ministero dell’economia e delle finanze.
Con riferimento alla seconda domanda posta, che rientra nelle competenze del Ministero dello Sviluppo Economico, il Mise rileva che il codice dell’amministrazione digitale (di seguito CAD), a seguito delle modifiche introdotte con il DL 179 del 2012, ha fissato i seguenti principi

L’art. 5– bis espressamente afferma che:

“ 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attua zione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.”
In attuazione della delega di cui al comma 2 fu emanato il DPCM 22 luglio 2012 che ribadisce: all’art. 1, comma 1. “ A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica”.
Al successivo art. 3, comma 2 “ A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c- bis), del Codice dell’amministrazione digitale.”
Ed infine l’art. 5 al comma 1,
“1. L’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In ogni caso, l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni del presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell’articolo 12, comma 1- ter), del Codice dell’amministrazione digitale, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti”.
Ove si parametrino dette disposizioni con quelle relative ai cittadini (art. 3- bis e ss. CAD), è evidente come il legislatore abbia ricostruito non in termini di facoltà, per il cittadino, ma di obbligo reciproco, per p.a. e impresa/professionista, l’utilizzo esclusivo della PEC.
Stante quanto precede, l’obbligo della p.a., deve correlarsi con l’onere di verifica dell’indirizzo PEC dell’impresa o del professionista riveniente non già dal registro delle imprese, ma dall’INI PEC, di cui al successivo art. 6– bis del CAD, istituito presso lo scrivente Ministero, che costituisce lo strumento unico necessario per acclarare l’esistenza e la veridicità dell’indirizzo PEC in questione.
A tal punto, effettuata tale verifica, troveranno applicazione le disposizioni ordinarie in materia di notifica, compiuta giacenza et similia.
Si deve rilevare, per completezza che Equitalia s.p.a., ha esteso dal 26 agosto 2014 anche alle imprese individuali la notifica delle cartelle di pagamento di propria competenza esclusivamente tramite posta elettronica certificata

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA

31/08/2014

Con sentenza n. 18425 del 28 agosto 2014 pdf_icon, la Corte di Cassazione ha affermato che il principio della onnicomprensività della retribuzione non impedisce alle parti di disporre diversamente per gli istituti indiretti attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, in particolar modo quando è assente una specifica norma legale.

Nello specifico, per sapere se durante le cosiddette “festività soppresse” spetti o meno la retribuzione aggiuntiva anche nei casi in cui il lavoratore non abbia effettuato la prestazione – per esempio perché in permesso sindacale o in ferie – bisogna fare riferimento proprio alla cotrattazione tra le parti.

Fonte: Guida al Diritto

CDM DEL 29.8.2014: RIFORMA GIUSTIZIA

31/08/2014

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Il Consiglio dei Ministri  ha approvato sette provvedimenti sulla giustizia, di cui uno in co-proponenza con il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano. Oltre ai provvedimenti per la giustizia civile, è stato approvato anche il disegno di legge su “Modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”.

PROCESSO CIVILE

Interventi in materia di degiurisdizionalizzazione e processo civile – decreto legge
Di seguito i punti principali del provvedimento:

  • Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense. Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).
  • Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita). Si vuole realizzare una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale.
  • Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio. Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  • Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall’ufficiale dello stato civile) Con ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  • Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione.
  • Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice. L’intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice, il passaggio d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario.
  • Dichiarazioni rese al difensore: l’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo. Con la finalità di accelerare e razionalizzare le procedure di assunzione delle prove (prospettiva che si assume complementare all’ampio spazio concesso nel presente intervento normativo alla risoluzione stragiudiziale delle controversie), si introduce una specifica norma mediante la quale si realizza la tipizzazione delle dichiarazioni scritte rese al difensore, quali fonti di prova che la parte può produrre in giudizio sui fatti rilevanti che ha l’onere di provare.
  • Dimezzamento dei termini di sospensione feriale dei procedimenti. È stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre).
  • Ritardo nei pagamenti: chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse) – e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato – andrà previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.
  • Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione. Spetta al creditore a trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto.
  • Modifiche alla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione. È previsto che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
  • Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei. La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario, colmando l’asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest’ultimo.
  • Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
  • Obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita
  • Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
  • Infruttuosità dell’esecuzione Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

PATRIMONI ILLECITI
Contrasto a criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti – disegno di legge

Lo schema di disegno di legge (co-proponente il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano) introduce modifiche al codice penale, di procedura penale ed in materia di misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illecitamente accumulati. L’articolato comprende una serie di disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione di contrasto alla criminalità organizzata ed alla costituzione di patrimoni illeciti, utilizzabili anche per la commissione di reati diversi, ad esempio contro la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il reato di cosiddetto “falso in bilancio” l’intervento tende a recuperare effettività repressiva.

RESPONSABILITA’ MAGISTRATI
Riforma della disciplina riguardante la responsabilità civile dei magistrati – disegno di legge

L’intervento normativo persegue le finalità esposte mediante: ampliamento dell’area di responsabilità, superamento del filtro, certezza della rivalsa nei confronti del magistrato, coordinamento con la responsabilità disciplinare.

PROCESSO CIVILE
Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile – disegno di legge

L’intervento normativo, in forma di disegno di legge-delega, persegue i seguenti obiettivi: migliorare efficienza e qualità della giustizia, in chiave di spinta economica, dando maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese consolidandone la specializzazione; rafforzare le garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia mediante l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona; realizzare un processo civile più lineare e comprensibile; speditezza del processo mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione. La prevedibilità deve riguardare, oltre che l’esito, anche la durata del processo.

MAGISTRATURA ONORARIA
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace – disegno di legge

La proposta normativa prevede, tra l’altro, la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all’interno del medesimo ufficio, rappresentato dall’attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace.

ESTRADIZIONE
Delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive – disegno di legge

Il disegno di legge intende valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all’autorità giudiziaria competente all’esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti. E’ previsto il superamento del preventivo vaglio della Corte di Cassazione sulla competenza, che provoca un ulteriore rallentamento delle relative procedure.

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CDM DEL 29-8-2014 : DECRETO SBLOCCA ITALIA

31/08/2014

Il Consiglio dei Ministri  ha approvato il decreto legge contenente misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

SBLOCCA INFRASTRUTTURE

Il decreto Sblocca Italia per quanto riguarda le opere infrastrutturali si ispira a quattro criteri:

  1. Semplificazione burocratica. Norme che sbloccano opere già finanziate in modo che i cantieri possano partire con largo anticipo rispetto alle previsioni. È il caso della AV/AC Napoli-Bari (valore 6 miliardi e 700 milioni) che aprirà i cantieri nel novembre 2015 invece che nel gennaio 2018 e del collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina (valore 5 miliardi e 200 milioni, apertura cantieri dicembre 2015). Con lo stesso criterio vengono sbloccati gli interventi sugli aeroporti (Malpensa, Venezia, Genova, Firenze, Fiumicino, Salerno per un valore complessivo di 4 miliardi e 600 milioni) e gli investimenti previsti nel contratto di programma con Rfi per la manutenzione straordinaria degli impianti (220 milioni). Rientra in questa fattispecie anche la defiscalizzazione degli investimenti privati per l’autostrada Orte-Mestre (10 miliardi 400 milioni).
  2. La cantierabilità delle opere. Vengono sbloccate opere già finanziate con immissione di nuove risorse a condizione che i cantieri (non l’approvazione del piano finanziario, non il progetto né la gara di appalto) di queste opere aprano entro date certe nell’arco di dieci mesi dall’approvazione del decreto. Questo pacchetto di interventi è finanziato con quasi 4 miliardi di euro (3 miliardi 890 milioni), di cui 841 milioni dal fondo revoche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 3 miliardi 48 milioni dal Fondo di coesione e sviluppo.
  3. L’aumento degli investimenti privati in infrastrutture autostradali attraverso la revisione e quindi l’eventuale allungamento delle concessioni (la proposta è stata notificata dal ministro Lupi alla Commissione europea) con la contestuale moderazione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali. Il valore delle opere realizzabili con questa norma, e sulle quali si sono impegnate le società concessionarie, è di 12 miliardi 200 milioni.

Semplificazione edilizia.

 – Ci saranno procedure semplificate per i ‘cantieri minori’ (tra 200mila e 1 milione di euro) all’elenco delle opere per cui non servirà più l’autorizzazione paesaggistica fino al superamento rapido degli stop ai lavori quando si scoprono sui cantieri reperti archeologici. Ci sarà il regolamento unico per l’edilizia, semplificazioni dei permessi per costruire con focus su riqualificazione e riduzione del consumo del suolo, così come nuove norme per le Siiq, le società immobiliari quotate.

A seguire alcuni tra i maggiori interventi in opere infrastrutturali (vedere elenco a parte) che sono articolati in:

  • Infrastrutture ferroviarie: Napoli-Bari, Palermo-Catania-Messina, Verona-Padova, Terzo Valico dei Giovi, Tunnel del Brennero, Lucca-Pistoia, soppressione dei passaggi a livello nel tratto pugliese della Bologna-Lecce;
  • Infrastrutture viarie: Trieste-Venezia, quadrilatero Umbria-Marche, statale 131 e 291 in Sardegna, pedemontana Piemontese, Statale internazionale 340 (Tremezzina), Statale Telesina e statale 212 in Campania, due lotti sulla Salerno-Reggio in Calabria, l’asse Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo;
  • Opere nelle grandi aree urbane: Torino (passante ferroviario e metropolitana), Firenze (tramvia), Roma (metropolitana), Napoli (metropolitana);
  • Aeroporti: Malpensa, Venezia, Genova, Firenze, Fiumicino, Salerno;
  • Amministrazioni locali. Proposte pervenute dalle amministrazioni locali alla presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite la consultazione on line entro il 30 giugno 2014. Dai Comuni sono arrivate al Presidente del Consiglio 1.617 richieste, che sono state catalogate in tre categorie: sblocco del patto di stabilità interno, richiesta di fondi per completamento di opere, richiesta di sblocco procedurale. Rispetto alle richieste ricevute verrà avviata una procedura per lo sblocco del patto e il finanziamento di piccole opere immediatamente completabili entro il 2014, nonché verranno convocate Conferenze di servizi per risolvere i nodi burocratici.

ISCRIZIONE IMMEDIATA AL REGISTRO IMPRESE

28/08/2014

Sul Supplemento Ordinario  n.72 alla GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014  ,risulta pubblicato il testo  del decreto legge n.91/14 coordinato con la legge di conversione n.116/14,che ,al comma 7 bios dell’art.20 ,disciplina quanto riportato nel titolo,prevedendo,l’ entrata  in vigore dal 1° settembre l’iscrizione immediata delle aziende e degli atti notarili al Registro Imprese  , a patto però che alla richiesta sia allegato un atto notarile (sia atto pubblico che scrittura privata autenticata).,in caso di richieste spedite per via telematica con allegato un atto notarile, con l’obiettivo di facilitare le procedure per l’avvio delle attività economiche.

Sono escluse da tale opportunità s le altre richieste delle società (nomina di amministratori o di esercizio della attività) e le iscrizioni delle imprese individuali e delle Spa. In tutti questi casi continua a valere il termine dei 5 giorni dall’arrivo della pratica. Diventano invece più veloci le procedure di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali e di persone.

La disposizione citata    va a modificare l’articolo 2189 del Codice civile nella parte in cui stabilisce che«prima di procedere alla iscLa novità consiste nel fatto che dal 1° settembre il conservatore del Registro non dovrà più effettuare tale controllo di legalità che verrà effettuato esclusivamente dal notaio, per questo l’iscrizione veloce al Registro viene limitata alle richieste che presentano in allegato un atto notarile. In ogni caso il giudice del Registro potrà eventualmente ordinare la cancellazione della richiesta, nel caso in cui su segnalazione del conservatore verifichi che il notaio non ha rispettato la legge.rizione, l’ufficio del Registro deve accertare (…) il concorso delle condizioni richiesta dalla legge per l’iscrizione».

 

INPS:AVVIO CAMPAGNA 2014 RED ITA E REDEST

28/08/2014

Con messaggio n. 6627 del 27 agosto 2014, l’Inps  ha avviato la  seconda fase della raccolta delle dichiarazioni reddituali e delle altre dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari delle prestazioni assistenziali per l’anno 2014 (Campagna Red Ita e Redest 2014, avviata con messaggio n. 3870/2014).

Messaggio n. 6627 del 27-08-2014

CASSAZIONE RISOLVE CONTRASTO APPLICAZIONE TUTELA REALE ART.18

28/08/2014

Si richiama l’attenzione sulla sentenza sotto  richiamata delle Sezioni Unite della Cassazione ,che rende meno rigida la tutela reale  sul licenziamento illegittimo. Nel momento in cui il lavoratore opta per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto si estingue. Di conseguenza, anche se ritarda il pagamento dell’indennità, il datore di lavoro è liberato dal dover corrispondere le retribuzioni per il periodo successivo all’opzione (e fino all’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva).  . La pronuncia mette fine al contrasto sull’applicazione della tutela reale ex art. 18 della legge n. 300/1970 (statuto lavoratori), nel testo previgente alla legge n. 92/2012 (riforma Fornero). Il nuovo principio è, però, confermato dalla riforma: se il datore di lavoro ritarda il pagamento dell’indennità sostitutiva, è tenuto esclusivamente a risarcire al lavoratore il danno derivante da tale ritardo (c.d. mora debendi).

 

 

CASSAZIONE: LIMITI RISARCIMENTO DANNO RAPPORTO SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

27/08/2014

La Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 20 agosto 2014,  ha affermato  il principio secondo cui, in caso di somministrazione irregolare e di conseguente conversione del rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatrice, riguardo al risarcimento del danno spettante al lavoratore si applica l’art. 32 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) e quindi il limite tra le 2,5 e le 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.