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NUOVA RIUNIONE CICAS PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

28/06/2012

Il   27.6.2012 si è nuovamente riunito il Comitato operante presso la regione Abruzzo per la gestione delle situazioni di crisi produttive e lavorative ,deliberando in materia di ammortizzatori sociali in deroga ,come da sottostante verbale.

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Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore

(C.I.C.A.S.)

 

VERBALE RIUNIONE  27/06/2012

 

Il giorno 27 del mese di giugno dell’anno 2012, con inizio alle ore 10.30, presso la sede della Giunta Regionale, sita in Pescara, Viale Bovio n. 425, piano terra, sala gialla, su conforme convocazione disposta dall’ Assessore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con nota n. 536/Segr. del 18.06.2012, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l’esame dei seguenti argomenti all’o.d.g.:

  1. monitoraggio      azione/verifica della spesa;
  2. ulteriori      misure ammortizzatori in deroga;
  1. varie ed eventuali.

Alla riunione, presieduta dall’Assessore, Avv.Paolo Gatti, assistito dal Dott.Giuseppe Sciullo, Dirigente Regionale del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro, partecipano i rappresentanti di:

  • Regione      Abruzzo;
  • Amministrazioni      Provinciali;
  • Direzione      Regionale I.N.P.S.;
  • Direzione      Regionale Lavoro;
  • Associazioni      dei datori di lavoro;
  • Organizzazioni      Sindacali dei lavoratori;
  • Italia      Lavoro.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta e procede all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno:

 

I PUNTO O.D.G.

– Monitoraggio azione/verifica della spesa –

Il Presidente introduce l’argomento al primo punto dell’ordine del giorno e porta all’attenzione del Comitato che l’attuazione dell’Accordo Quadro sulle misure anticrisi sottoscritto il 28.3.2012 e s.m.i. per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, conferma che le misure di CIG e di mobilità in deroga, rappresentano un valido strumento di sostegno al reddito ai lavoratori sospesi o espulsi dal posto di lavoro, rappresentando, insieme con le Politiche Attive poste in essere dalla Direzione Lavoro, un valido contrasto agli aspetti negativi collegati alle crisi industriali/occupazionali che si manifestano nella Regione Abruzzo.

Il Presidente rappresenta che nel primo semestre del 2012, gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga hanno interessato circa 6.700 lavoratori nell’intero territorio regionale, con una spesa totale stimata ad oggi rilevata di circa € 21.152.000,00:

C.I.G. in deroga

– Regione Abruzzo: € 8.852.000,00;

– Area Sisma: € 1.900.000,00

Mobilità in deroga

– Regione Abruzzo: € 6.500.000,00;

– Area Sisma: € 3.900.000,00.

In conseguenza della spesa sostenuta le risorse residue da utilizzare per gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere stimati in:

– Regione Abruzzo: € 16.000.000,00;

– Area Sisma: € 35.000.000,00

Il Presidente  cede la parola al Dott. Domenico De Fazio della Direzione Regionale I.N.P.S., al Dott. Attilio Toriello per Italia Lavoro affinché, per quanto di rispettiva competenza, rappresentino al C.I.C.A.S. i risultati del monitoraggio sulle azioni poste in essere e sulle risorse finanziarie spese/impegnate.

Per quanto riguarda gli ammortizzatori in deroga nel resto della regione passa la parola al Dott. Toriello di Italia Lavoro, il quale riporta i risultati delle attività di monitoraggio che confermano quanto già rappresentato dal Presidente.

A seguire il Presidente richiama l’attenzione  del tavolo sul fatto che, come da accordo Stato-Regioni del 20.04.2011,  il 40% delle risorse utilizzate per gli ammortizzatori in deroga è imputato sul PO FSE e che l’ammissibilità di tale spesa è subordinata alla possibilità di certificare corrispondenti importi di politiche attive.

Da un esame delle attività poste in essere dalle Province relativamente al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato con D.G.R. 1034 del 29/12/2010, si rileva che quanto realizzato non  risulta sufficiente per certificare la quota delle mensilità di sostegno al reddito imputata a carico della Regione Abruzzo.

Il Presidente, richiamando gli obiettivi assunti dalla Regione Abruzzo per l’utilizzo delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga, ribadisce che il “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” rappresenta il presupposto operativo sul quale costruire percorsi personalizzati per il sostegno ed il rafforzamento delle competenze dei lavoratori.

In considerazione di ciò, il Presidente, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal C.I.C.A.S., continuare a garantire l’erogazione delle indennità di cassa integrazione e mobilità in deroga, nonché  scongiurare anche l’eventuale disimpegno delle risorse FSE assegnate, così come già rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza dello scorso 21 giugno,  sollecita i colleghi Assessori al Lavoro delle quattro Province, affinché venga dato maggior impulso alle attività previste dal “Patto” e garantite adeguate attività di Politiche Attive necessarie per la certificazione del 40% delle risorse di sostegno al reddito imputate al FSE.

Gli Assessori Provinciali concordano con quanto rappresentato dall’Ass. Gatti e, nel prendere atto della necessità di dare immediato impulso alle attività di Politica Attiva, si impegnano a porre in essere le azioni di cui al “Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga” approvato  con D.G.R. 1034 del 29.12.2010 e successivo Protocollo d’intesa sottoscritto con le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nei tempi di utilizzo delle risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga, coinvolgendo, nelle attività di politica  attiva di cui al Patto, la totalità dei lavoratori in mobilità,  almeno il 50% del totale dei lavoratori che mensilmente sono percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e, comunque, un numero di lavoratori  sufficiente a garantire la certificazione della quota del 40% di contributo erogata a carico del FSE.

Il Presidente, tenuto conto della particolare necessità,  propone di utilizzare le risorse ancora disponibili per interventi urgenti a sostegno dell’occupazione, di cui alla L. 236/93, per interventi a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi e, in particolare, propone di imputare tali risorse a copertura della percentuale di sostegno al reddito posta a carico  della Regione Abruzzo. Il Comitato e le parti sociali, all’unanimità, concordano con l’utilizzo delle risorse così come proposto.

Il Tavolo, ritiene di proseguire con le misure di sostegno al reddito collegate a valide azioni di politiche attive del lavoro, necessarie al sostegno dell’occupazione ed a consentire una più facile  ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi.

 

II PUNTO O.D.G.

– ulteriori misure ammortizzatori in deroga  –

Il Presidente, introduce, quindi,  gli argomenti posti al secondo punto dell’ordine del giorno, ossia: “ulteriori misure ammortizzatori in deroga”.

Il  Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.):

VISTO il comma 21, dell’art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), “In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell’intesa Stato regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l’anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sull’andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga”;

VISTO l’art. 19 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, conla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 7-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, conla L. 9 aprile 2009, n. 33;

            VISTO l’accordo del 12 febbraio 2009, con il quale  Governo e Regioni concordano che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all’eccezionalità dell’attuale situazione economica e definiscono inoltre gli interventi a sostegno del reddito, le competenze e le risorse;

            VISTO l’accordo Stato, Regioni e Province Autonome 2011/2012, del 20 aprile 2010, con il quale viene prorogato per il biennio 2011/2012 l’accordo sugli AA.SS. in deroga;

VISTI gli accordi governativi raggiunti presso il MLPS in data 19.4.2011 e 10.11.2011;

VISTO l’accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Abruzzo del 14 aprile 2010, il quale al punto 6 prevede che “i lavoratori destinatari dei trattamenti, l’utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d’intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie”;

RITENUTO che le imprese che rientrano nell’ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime continueranno ad utilizzare gli istituti previsti, comprese le aziende industriali con meno di 15 dipendenti che, ove necessario, possono utilizzare l’istituto della CIGO utilizzando il concetto di “evento improvviso ed imprevisto”, richiamato dall’art. 1, comma 1 – lettera e), del D.M. 31826 del 18.12.2002, con pagamento diretto da parte dell’INPS;

RICHIAMATO l’Accordo Quadro del 28/03/2012 e s.m.e i. dell’11/04/2012, che di questo si intendono parte integrante;

RIBADITO che le misure di CIG e mobilità in deroga, giusto quanto disposto dal comma 21, dell’art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012), dovranno essere contenute entro il 31 dicembre 2012;

 

all’unanimità

si conviene quanto segue: 

 

  1. 1.     Il presente accordo integra l’accordo quadro del 28/03/2012 e s.m. e i. dell’11/04/2012;

 

  1. 2.     Interventi – intero territorio regionale  con esclusione  area sisma

 

C.I.G. IN DEROGA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori  che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009 per i quali si rinvia al successivo punto “3”.

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla lett. c) del punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del  28.03.2012, dispone:

a)   Concessione fino ad un massimo di 26 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto  a decorrere dall’01.07.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa;

b)   Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di concessione di CIG in deroga di cui alla lett. a) dei verbali C.I.C.A.S. del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe, nonché punto 3, lett. a), del verbale C.I.C.A.S.  del 28/03/2012;

 

MOBILITA’ IN DEROGA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti nella Regione Abruzzo da almeno 6 mesi, fatta espressa eccezione per i lavoratori  che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009 per i quali si rinvia al successivo punto “3”.

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle lett. k) ed l) del punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:

c)    Concessione, fino ad un  massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012 risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91;

d)   Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

e)    Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno  il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

f)    Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;

g)   Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 3 lettera “g” del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;

h)   Proroga, fino ad un  massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 3 lettera “h” del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;

i)     Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91, e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera “i” del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012.

 

 

  1. 3.     Interventi – territorio interessato dal sisma del 06/04/2009

 

C.I.G. IN DEROGA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto “2”.

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla lett. c) del punto 4 del verbale C.I.C.A.S.  del 28.03.2012, dispone:

a)      Concessione fino ad un massimo di 26 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto  a decorrere dall’01.07.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella  disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale  e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa;

b)     Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa, già beneficiari della misura di concessione di CIG in deroga di cui alla lett. a) dei verbali C.I.C.A.S. del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe, nonché punto 3, lett. a), del verbale C.I.C.A.S. del 28/03/2012;

 

 

 

MOBILITA’ IN DEROGA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti da almeno 6 mesi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto “2”.

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle lett. m) ed n) del punto 4 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:

c)    Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali,  nel periodo compreso tra il 01.07.2012 al 30.09.2012, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione;

d)   Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 4 lettere d) ed  e) del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012 nei confronti dei quali entro il  30.09.2012, venga a scadere la mobilità in deroga,  sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione;

e)    Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane,  della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

f)    Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane,  concessa allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

g)   Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane,  concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

h)   Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato,  licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;

i)     Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 4 lettera “i” del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;

j)     Proroga, fino ad un  massimo di 26 settimane,  della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati,  soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga  concessa in forza del punto 4 lettera “j” del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;

k)   Proroga,  fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, sia scaduta l’indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 4 lett. l) del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, e in favore dei lavoratori di cui al punto 3 lett. q) del verbale del 21.12.2011.

4. Disponibilità finanziarie

Resta confermato e si ribadisce che l’erogazione dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga, conseguenti ai provvedimenti decisi nell’odierna riunione, è subordinata alle disponibilità finanziarie, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

III PUNTO O.D.G.

Il Presidente introduce l’argomento posto al terzo punto dell’ordine del giorno:

– “Varie ed Eventuali”-

III.1) Lavoratori utilizzati in ASU ex art. 7, D. Lgs 468/97, giusto provvedimento C.I.C.A.S.  del 21/12/2011, punto 2, lett. “n” e punto 3 lett “q”.

Il Presidente,  con riferimento ai lavoratori di che trattasi, rappresenta in primo luogo che, a mente del verbale CICAS del 21.12.2012, tutti i componenti del Tavolo si sono impegnati a non tornare più sull’argomento. Per mero dovere istituzionale  segnala che sono pervenute, da parte dei Comuni utilizzatori,  diverse richieste di proroga,  nonché la possibilità di esternalizzare i servizi con affidamento a ditte, società o cooperative che assumerebbero i lavoratori oggi utilizzati in ASU.

Ribadita l’impossibilità di procedere a successive ulteriori proroghe, anche in considerazione di quanto stabilito dall’accordo stato regioni del 20.04.2011,  in merito alla durata massima della mobilità in deroga, rappresenta che l’Assessorato assicura la massima disponibilità nel porre in essere ed attuare iniziative di supporto alle assunzioni.

Il C.I.C.A.S., dopo ampia discussione, all’unanimità e, in via del tutto eccezionale, ha deciso di riaffrontare la questione degli ASU per ribadire che l’esperienza è da considerarsi conclusa al 30.06.2012. Prendendo atto dei forti ritardi accumulati dagli Enti utilizzatori, nell’esclusivo interesse dei lavoratori, si da la possibilità a tali Enti di far pervenire, entro e non oltre il 04.07.2012, regolare atto deliberativo con il quale l’Ente definisca i percorsi di ricollocazione e/o stabilizzazione dei predetti lavoratori in maniera dettagliata e coerente, con apposito cronoprogramma. Solo a tale scopo, e con riferimento ai lavoratori di tali Enti si concede un periodo di mobilità in deroga, dal 01.07.2012 al 31.07.2012, senza possibilità alcuna di proroga o prosecuzione della misura.

III.2) Richiesta CIG in deroga della BILLA A.G. dell’Aquila (Nota prot. n. RA/147441/DL23 del 25.06.2012).

Il Presidente cede la parola all’Assessore al Lavoro della Provincia de L’Aquila che relaziona in merito.

L’Assessore, riportandosi a quanto dedotto nella circostanziata documentazione agli atti, rappresenta brevemente la complessa e delicata situazione che interessa la filiale della Billa A.G. filiale de L’Aquila.

Il Comune dell’Aquila, a seguito del sisma del 06.04.2009, si è tempestivamente attivato per rendere agibile la zona ove è collocato il punto vendita, sia per il carico delle merci, sia per il parcheggio sia per la clientela. L’impegno dell’Amministrazione Comunale, avrebbe permesso la ripresa  delle attività con piena agibilità dei locali, fermo restando comunque la necessità di un riavvio più completo del centro storico dell’Aquila ove è ubicato il punto vendita che richiederà ancora alcuni mesi di lavoro.

Nel momento in cui la società Billa A.G. era in fase riorganizzazione del punto vendita,  a livello nazionale, vi è stata una cessione di ramo di azienda da Billa A.G a Conad, che non ha ritenuto di dover acquisire l’attività dell’Aquila.

Per queste motivazioni la società ha dovuto rivedere e riformulare le intese raggiunte presso il Comune dell’Aquila, impegnando il Sindaco e l’Assessore al Commercio a verificare l’intenzione di altre società interessate a rilevare le attività della Billa A.G dell’Aquila, con l’impegno da parte della Società di sostenere  la riapertura del punto vendita anche con cessione presso società diverse. Tale  impegno è stato  assunto  anche in occasione di un coordinamento nazionale alla presenza di tutte le strutture sindacali.

I  ritardi che si sono succeduti non sono imputabili alla volontà delle parti e, pertanto, risulta  assolutamente necessario un ulteriore periodo di proroga a favore dei 18 lavoratori,  della durata massima di 35 settimane,  per consentire alla società, d’intesa con il Comune dell’Aquila e con le Organizzazione Sindacali, di individuare concrete soluzioni alla problematica industriale/occupazionale, essendo tutti fortemente interessati ad un riavvio dell’attività ed alla ricollocazione di tutti i  lavoratori della filiale dell’Aquila,

Il Comitato, sentito l’Assessore del Lavoro della Provincia de L’Aquila, vista la documentazione agli atti, considerato che un periodo di cassa in deroga richiesta risulta funzionale alla definizione di un positivo, nonché virtuoso percorso di riavvio dell’attività, con percorsi di politica attiva a favore dei 18, all’unanimità, autorizza un’ulteriore proroga della durata di 35 settimane, senza soluzione di continuità con la precedente, in  favore dei lavoratori  della Billa A.G dell’Aquila.

III.3) Richiesta CIG in deroga  in favore del settore bieticolo saccarifero (Nota del 03/05/2012 a firma del Presidente dell’ABM – Associazione Bieticoltori Marsicani).

Il Presidente rappresenta al tavolo che i lavoratori interessati sono in numero di cinque. Il MPLS, con nota prot. n. 40/0010893, del 28.03.2012, ha comunicato che, causa la mancanza di risorse, l’INPS non è autorizzata a proseguire nell’erogazione per il 2012 degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori del settore del saccarifero.

Tenuto conto dell’eccezionalità della problematica di che trattasi, il C.I.C.A.S., all’unanimità, autorizza un’ulteriore periodo di Cassa in deroga  per l’anno 2012, per numero cinque lavoratori  dell’ABM, senza soluzione di continuità con la precedente.

III.4) Il dott. De Paulis, Direttore della DRL, rappresenta al tavolo il considerevole numero di istanze di CIG in deroga  che i suoi Uffici devono decretare. In considerazione di ciò, evidenzia come gli accordi di CIG in deroga,  redatti presso le Province ola Regione,  permettono di istruire con maggior facilità le successive autorizzazioni, in quanto risultano esaustivi e completi di tutti gli elementi necessari, a differenza di quelli presentati direttamente dai datori di lavoro/società.

A tal fine auspica l’opportunità di esperire l’esame congiunto presso le sedi istituzionali, Province o Regione, secondo le competenze attribuite dagli artt. 2 e 3 della L.R.  76/1998, anche per le richieste e proroghe di CIG in deroga di durata inferiore ai 24 mesi.

Il C.I.C.A.S. prende atto delle affermazioni del Direttore della DRL, pur condividendone le motivazioni, ritiene di limitare l’obbligo della definizione  degli esami congiunti in sede istituzionale solo per gli interventi di durata superiore ai 24 mesi. Auspica che le Istituzioni, qualora interessate,  intervengano per problematiche industriali/occupazionali di particolare rilevanza, anche per interventi inferiori ai 24 mesi.

III.5)La FEMCA CISL di Teramo, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori residenti nell’area sisma, rappresenta l’opportunità di estendere il requisito della residenza previsto nel punto 4 del verbale C.I.C.A.S. Accordo Quadro del 28.03.2012 e s.m. e i., per le analoghe misure, a far data dall’01.01.2012.

Il C.I.C.A.S., all’unanimità, autorizza.

Alle ore 13.40 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

 

IN VIGORE DECRETO LEGGE EFFICIENTAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE

28/06/2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 27.6.2012 risulta pubblicato il decreto legge n.87/2012  contenente misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria,

Precisato che il  predetto ha  efficacia dallo stesso giorno di pubblicazione ,di seguito si evidenziano  le seguenti disposizioni,ritenute di particolare rilevanza ed attinenza ,a fronte delle problematiche e difficolta’ che attualmente caratterizzano  l’economia nazionale:

Art. 1 Dismissione e razionalizzazione di  partecipazioni  societarie  dello  Stato

  1)  Nella prospettiva di   razionalizzazione  e    riassetto  industriale nell’ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, e’  attribuito a Cassa Depositi e Prestiti  Societa’  per  azioni  (CDP  S.p.A.)  il diritto di opzione  per  l’acquisto  delle  partecipazioni  azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest  S.p.A.  ,da esercitare   ,  anche  disgiuntamente ,entro 120 giorni dall’entrata in vigore del   decreto-legge,mentre entro    10  giorni  dall’eventuale  esercizio  dell’opzione,  CDP S.p.A. provvede al  pagamento  al  Ministero  dell’economia  e  delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 percento del  valore del  patrimonio  netto  contabile  come  risultante   dal   bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa’ per le quali ha esercitato l’opzione     .  

Fintecna S.p.A.,  Sace  S.p.A.  e  Simest  S.p.A.  continuano  a svolgere le attivita’ loro gia’ affidate sulla base di  provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  del presente  decreto-legge.  La  Simest  S.p.A.,  nella  gestione  degli interventi di  sostegno  finanziario  all’internazionalizzazione  del sistema produttivo, continua  ad  osservare  le  convenzioni  con  il Ministero dello sviluppo economico gia’ sottoscritte o  che  verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento.    . 

Art.2-  Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici 

 Allo  scopo  di  conseguire  la  riduzione  del  debito pubblico il Ministro dell’economia e  delle  finanze,    promuove  la  costituzione  di  uno  o   piu’   fondi   comuni d’investimento immobiliare,   immobili  di proprieta’ dello Stato non utilizzati  per  finalita’  istituzionali, nonche’ diritti reali immobiliari.       Le risorse derivanti dalla cessione delle quote  del  Ministero dell’economia e delle finanze sono versate all’entrata  del  bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo  per  l’ammortamento  dei titoli di Stato, e destinati al        Le societa’ controllate  direttamente  o  indirettamente  dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il  conferimento  a  tali fondi di immobili di proprieta’.

Possono altresi’ essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i  beni  valorizzabili,  suscettibili  di trasferimento ai sensi dell’articolo 5,  comma  1,  lettera  e),  del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  individuati  dall’Agenzia del demanio e a seguito di  apposita  manifestazione,  da  parte  dei competenti  organi  degli  Enti  interessati,   della   volonta’   di valorizzazione , nonche’ l’attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei  fondi,  .

. La totalita’ delle risorse  rinvenienti  dalla valorizzazione ed alienazione  degli  immobili  di  proprieta’  delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di  cui  al  presente comma, e’ destinata alla riduzione del debito dell’Ente  e,  solo  in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente  eccedente, a spese di investimento.   

     Per le medesime finalita’    il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, altresi’,  uno o piu’ fondi comuni di  investimento  immobiliare  a  cui sono apportati o conferiti,    gli  immobili  di proprieta’ dello Stato non piu’ utilizzati dal Ministero della difesa per finalita’ istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche’ diritti reali immobiliari. C

Con uno o piu’ decreti del Ministero della difesa, sentita l’Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro  60 giorni dall’entrata  in  vigore  delle  presenti  disposizioni,  sono individuati tutti i beni di proprieta’ statale assegnati al  medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita’  istituzionali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle  finanze, su indicazione dell’Agenzia del demanio,  sono  assegnate  una  parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali  interessati  dalle procedure di cui al presente  comma;  le  risorse  rinvenienti  dalla cessione delle  stesse  sono  destinate  alla  riduzione  del  debito dell’Ente e, solo in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte eventualmente  eccedente,  a  spese  di  investimento. 

 Art. 3- Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato  e   dell’Agenzia del territorio  e  soppressione  dell’Agenzia  per  lo   sviluppo del settore ippico  

  L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’Agenzia del territorio  sono  incorporate,  rispettivamente,  nell’Agenzia  delle dogane e nell’Agenzia delle entrate  a  decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto e  i  relativi  organi  decadono .

   Le funzioni attribuite  agli  enti  di  cui   sopra   dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,  con  le  inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna    procedura    di    liquidazione,    neppure     giudiziale, rispettivamente,   dall’Agenzia   delle   dogane,   che   assume   la denominazione di «Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli»,  e  dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di  cui  al  precedente periodo inerenti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita’ di determinazione delle dotazioni da  assegnare  alla medesima Agenzia ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della  legge  23 dicembre 2005, n. 266.      Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali  e  finanziarie degli enti incorporati. Fino all’adozione dei predetti  decreti,  per garantire  la  continuita’  dei  rapporti  gia’  in   capo   all’ente incorporato,  l’Agenzia  incorporante  puo’  delegare  uno   o   piu’ dirigenti  per  lo   svolgimento   delle   attivita’   di   ordinaria amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia’  intestati  all’ente incorporato che rimangono aperti fino alla  data  di  emanazione  dei decreti medesimi.   

 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di cessazione dell’ente, corredati della relazione  redatta  dall’organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione  dell’ente medesimo e trasmessi per l’approvazione al Ministero dell’economia  e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui  in precedenza, i compensi, indennita’ o altri emolumenti  comunque  denominati  ad essi spettanti sono corrisposti fino  alla  data  di  adozione  della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre  novanta giorni dalla data di incorporazione.

I  comitati  di  gestione  delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.  

A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate  di  un  numero  pari alle unita’ di personale di ruolo trasferite, in servizio presso  gli enti incorporati. Detto  personale  e’  inquadrato  nei  ruoli  delle Agenzie   incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono l’inquadramento  previdenziale  di  provenienza  ed  il   trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso  in cui tale trattamento risulti piu’ elevato rispetto a quello  previsto per il personale dell’amministrazione incorporante, e’ attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.   6. Per i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie  incorporanti subentrano  nella  titolarita’  del  rapporto  fino   alla   naturale scadenza.  

Le Agenzie incorporanti  esercitano  i  compiti  e  le  funzioni facenti   capo   agli   enti   incorporati   con   le   articolazioni amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell’ambito di  dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di  prima fascia,   l’Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di vicedirettore, di cui uno,  per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni riconducibili all’area  di  attivita’  dell’Agenzia  del  territorio; l’Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  istituisce  due  posti  di vicedirettore, di cui uno, per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni riconducibili all’area di attivita’ dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia’ devoluti  all’Amministrazione  autonoma  dei   Monopoli   di   Stato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula  apposite  convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l’agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita’ delle attivita’ gia’ facenti capo agli enti di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del processo di riorganizzazione indicato, l’attivita’  facente  capo  ai predetti enti  continua  ad  essere  esercitata  dalle  articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia’ a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all’Agenzia  del territorio ed all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  si intendono riferite, rispettivamente,  all’Agenzia  delle  entrate  ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.   

 Le risorse finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi  titolo,  sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del  presente  articolo  sono riassegnate, a  far  data  dall’anno  contabile  2013,  alle  Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita’ nella  prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati,  la  gestione  contabile delle risorse finanziarie per l’anno in  corso,  gia’  di  competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  proseguono  in capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporati.   .

L’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi -e’ soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti  nercessari  i decreti di natura non regolamentare  sono  adottati   dal  Ministro  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro dell’economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono  ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad  ASSI dalla  normativa  vigente,  nonche’  le   relative   risorse   umane, finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti  giuridici attivi  e  passivi,  senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di liquidazione di  ASSI,  neppure  giudiziale.  Fino  all’adozione  dei predetti decreti, per garantire la continuita’ dei rapporti  gia’  in capo  all’ente  soppresso,  il  Ministro  delle  politiche   agricole alimentari e forestali puo’ delegare uno  o  piu’  dirigenti  per  lo svolgimento  delle  attivita’  di  ordinaria   amministrazione,   ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti correnti gia’ intestati all’ente soppresso che rimangono aperti  fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione  i commi da 4 a 8, intendendosi  per  Amministrazione  incorporante,  ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche  agricole alimentari e forestali.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da adottare  di  concerto  con  il  Ministero dell’economia e delle finanze entro sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, e’ approvata  la  tabella  di corrispondenza per l’inquadramento del  personale  trasferito.  Resta comunque  ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente normativa, la  validita’  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici espletati dall’Assi e dall’Unire.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro dell’economia  e  delle  finanze,  sono  rideterminate  le  dotazioni organiche  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e forestali, con l’istituzione di un posto  di  dirigente  generale  di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla  quota  parte  delle risorse trasferite ai sensi del secondo periodo del  presente  comma, ferma  in  ogni   caso   l’assegnazione   delle   residue   posizioni dirigenziali  generali  di  ASSI  all’Agenzia  delle  dogane  e   dei monopoli; con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell’articolo  4  del decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive modificazioni, e’ rideterminato l’assetto organizzativo del  predetto Ministero  in  conseguenza  dell’attuazione  delle  disposizioni  de previste

 A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, al decreto legislativo n.  300  del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  all’articolo  57,  comma  1,  le   parole:   «l’agenzia   del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;     b) all’articolo 62, comma 1, in fine,  e’  aggiunto  il  seguente periodo: «L’agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all’articolo 64.»;     c) all’articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le  parole: «delle dogane», sono inserite le  seguenti:  «e  dei  monopoli»;  nel medesimo comma e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L’agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia’ di competenza  dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.»;     d) all’articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:       1) nella rubrica, le parole:  «Agenzia  del  territorio»,  sono sostituite dalle seguenti:  «Ulteriori  funzioni  dell’agenzia  delle entrate»;       2) al comma 1, le parole «del territorio  e’»  sono  sostituite dalle seguenti: «delle entrate e’, inoltre»;       3) al comma 3-bis, sono soppresse le parole: «del territorio»;       4) il comma 4 e’ abrogato;   11. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   12. Il Ministro dell’economia e delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

 Art. 4 -Riduzione delle dotazioni organiche e riordino  delle  strutture  del   Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali  

1. Il Ministero dell’economia  e  delle  finanze,   , e le agenzie fiscali provvedono, 

 a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali  di  livello  generale  e  di  livello  non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:       1) per il Ministero, non inferiore al 20 per  cento  di  quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto  articolo  1  del decreto-legge n. 138 del 2011;       2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto  tra  personale dirigenziale di livello non generale e personale  non  dirigente  sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l’Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l’Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli.  

 Per   assicurare   la funzionalita’ del nuovo assetto operativo conseguente alla  riduzione dell’organico  dirigenziale,  possono   essere   previste   posizioni organizzative di livello non dirigenziale,  in  numero  comunque  non superiore ai posti dirigenziali coperti  alla  data  dei  entrata  in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da  affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell’area  stessa;  l’attribuzione  di  tali posizioni  e’  disposta  secondo  criteri  di  valorizzazione   delle capacita’ e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni e’ attribuita  un’indennita’  di posizione graduata secondo il livello di  responsabilita’  ricoperto, in misura comunque non superiore al cinquanta  per  cento  di  quella corrisposta al dirigente di seconda  fascia  di  livello  retributivo piu’ basso; la  valutazione  annuale  positiva  dell’incarico  svolto comporta una retribuzione di risultato non  superiore  al  venti  per cento  della  retribuzione  di  posizione.  All’onere   connesso   al conferimento delle posizioni organizzative di cui al  presente  punto si provvede con il risparmio  di  spesa  conseguente  alla  riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al primo  periodo,  detratta  una quota  non  inferiore  al  venti  per  cento.  ;.     b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti  di organico di tale personale risultante  a  seguito  dell’applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del  decreto-legge  n.  138 del 2011 e, per le agenzie, dell’articolo 3 del presente decreto.   2. Alle amministrazioni di cui  sopra  che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro  il  31  ottobre  2012  e’ fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi contratto. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui  sopra   le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura  pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita’  nonche’  di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.  

Restano esclusi dall’applicazione dei commi 1 e 2  le  dotazioni organiche  relative  al  personale  amministrativo  di  livello   non dirigenziale  operante  presso  le   segreterie   delle   commissioni tributarie ed  ai  giudici  tributari.   

. La riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle  finanze e delle Agenzie fiscali e’ effettuata, in base alle disposizioni  dei rispettivi  ordinamenti,  con  l’osservanza,  in   particolare,   dei seguenti principi:     a)  nei  casi  in  cui  si  ritenga   indispensabile,   ai   fini dell’efficace svolgimento di compiti e funzioni  dell’amministrazione centrale, l’articolazione delle  strutture  organizzative  in  uffici territoriali, si procede comunque alla  riduzione  del  numero  degli stessi. Gli uffici  da  chiudere  sono  individuati  avendo  riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unita’, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;     b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;     c)  con  riferimento  alle  strutture  che  operano   a   livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le  competenze  sono riviste in modo tale che, di norma:       1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale  generale non hanno mai competenza infraregionale;       2) gli incaricati  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso  in cui gli uffici abbiano sede in comuni citta’ metropolitane;       3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari. 

  . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione  comunicazione istituzionale della  fiscalita’  sono  trasferite,  con  il  relativo assetto  organizzativo  e  gli  attuali  titolari,  al   dipartimento dell’amministrazione  generale  del  personale  e  dei  servizi.   La direzione comunicazione  istituzionale  della  fiscalita’  assume  la denominazione di direzione comunicazione  istituzionale  e  svolge  i propri compiti con riferimento a tutti i  compiti  istituzionali  del Ministero. Il  dipartimento  delle  finanze,  direzione  legislazione tributaria,  esercita  le  competenze  in   materia   di   normativa, monitoraggio  e  analisi  del  contenzioso  tributario;  il  predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in  materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale.   

  Le  attivita’  in  materia   informatica   a   supporto   delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a.  ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione  di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgera’ tali attivita’ attraverso una specifica divisione interna che assicuri  la  prosecuzione  delle attivita’  secondo  il  precedente  modello  di  relazione   con   il Ministero. All’acquisto dell’efficacia della suddetta  operazione  di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a.  le attivita’ oggetto di trasferimento  si  intendono  riferite  a  Sogei S.p.a. 

  Le attivita’ di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli  acquisti,  di  centrale  di  committenza  e  di  e-procurement continuano ad  essere  svolte  dalla  Consip  s.p.a.,  che  svolge  i predetti compiti anche per la Sogei s.p.a.   

 I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei  s.p.a. e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono  dalla  data  di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione  dell’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in  carica  sino  alla data dell’assemblea da convocare, entro 30  giorni,  per  il  rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell’economia  e  delle  finanze, nell’esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo  la  composizione  degli  stessi  con  tre membri,    di     cui     due     dipendenti     dell’amministrazione economico-finanziaria  e  il  terzo  con  funzioni  di  presidente  e amministratore delegato.    Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esercizio  dei propri diritti di azionista,  assicura  la  tempestiva  realizzazione delle necessarie operazioni societarie  e  le  conseguenti  modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle  suddette societa’.

 

 

      

 

 

      

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DECRETO LEGGE SVILUPPO 2012

28/06/2012

Pubblicato nella G.U.  del  26 giugno 2012, il DL n. 83/2012   è entrato ufficialmente in vigore  con tutte le novità che porta per il rilancio dell’economia del nostro Paese ,di cui si evidenziano quelle è particolarmente interessanti ed importanti.

Art. 11 -Detrazioni per interventi di ristrutturazione     e di efficientamento energetico

   1. Per le spese documentate, sostenute dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013,  relative  agli interventi di cui  all’articolo  16-bis,  comma  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  spetta  una detrazione dall’imposta lorda pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per unita’ immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.   2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, dopo il  primo  periodo  e’  aggiunto  il  seguente:  «Per  le  spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno  2013,  fermi  restando  i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al  50  per cento delle spese stesse».   3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, l’ultimo periodo  e’  soppresso;  la  presente  disposizione  si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 12  –  Piano nazionale per le citta’  

 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone  un piano nazionale per le citta’, dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate.  A  tal  fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la Cabina di  regia  del  piano,  composta  da  due  rappresentanti  del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  cui  uno  con funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza  delle Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  del   Ministero   dello   sviluppo economico, del Ministero dell’istruzione,  dell’universita’  e  della ricerca, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio  e del mare, del Ministero per i beni  e  le  attivita’  culturali,  del Ministero  dell’interno,  dei  Dipartimenti  della   Presidenza   del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione  economica,  per la cooperazione internazionale e l’integrazione  e  per  la  coesione territoriale,  dell’Agenzia  del  demanio,  della  Cassa  depositi  e prestiti, dell’Associazione nazionale comuni italiani e, in veste  di osservatori,  da  un  rappresentante  del  Fondo   Investimenti   per l’Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da  un  rappresentante  dei Fondi di  investimento  istituiti  dalla  societa’  di  gestione  del risparmio del Ministero dell’economia e delle finanze  costituita  ai sensi dell’articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita’ di  funzionamento della Cabina di regia.

Art. 13 –   Semplificazioni in materia di autorizzazioni     e pareri per l’esercizio dell’attivita’ edilizia  

 1. All’articolo 19 della legge 7  agosto  1990  n.  241,  il  terzo periodo del comma 1 e’ sostituito dal seguente: «Nei casi in  cui  la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque  sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le verifiche   successive   degli   organi   e   delle   amministrazioni competenti.».

 Art. 16 -Disposizioni urgenti per la continuita’  dei servizi di trasporto  

1. Al fine di garantire la continuita’  del  servizio  pubblico  di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e  di  Como,  alla  Gestione governativa navigazione  laghi  sono  attribuite,  per  l’anno  2012, risorse pari a euro 6.000.000,00.  Le  maggiori  risorse  di  cui  al presente  comma  sono  destinate  al  finanziamento  delle  spese  di esercizio per la gestione dei  servizi  di  navigazione  lacuale.  E’ comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4,  quarto  comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614.   2. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell’autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus,  e’  autorizzata, per l’anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00.   3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l’anno 2012,  per l’esercizio della  Funivia  Savona-San  Giuseppe,  in  concessione  a Funivie S.p.A, e’ autorizzata, per l’anno  2012,  la  spesa  di  euro 5.000.000,00.   4. Al fine di  consentire  l’attivazione  delle  procedure  per  il trasferimento della proprieta’ sociale  dello  Stato  delle  Ferrovie della  Calabria  s.r.l.  e  delle  Ferrovie  del  Sud-Est  e  Servizi Automobilistici  s.r.l.,  rispettivamente  alle  Regioni  Calabria  e Puglia, nonche’ per  garantire  il  raggiungimento  di  obiettivi  di efficientamento e  razionalizzazione  della  gestione  aziendale,  e’ autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a  condizione che entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto siano sottoscritti  con  le  regioni  interessate  i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012.

Art. 18 – Amministrazione aperta

  1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed  ausili finanziari alle imprese e  l’attribuzione  dei  corrispettivi  e  dei compensi  a  persone,  professionisti,  imprese  ed  enti  privati  e comunque  di  vantaggi  economici  di   qualunque   genere   di   cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici  e privati, sono soggetti alla pubblicita’ sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilita’ totale di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n. 150.   2. Nei casi di cui  al  comma  1  ed  in  deroga  ad  ogni  diversa disposizione di legge o  regolamento,  nel  sito  internet  dell’ente obbligato sono indicati: a) il nome  dell’impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma  o  il titolo a base dell’attribuzione; d)  l’ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;  e) la modalita’ seguita per l’individuazione  del  beneficiario;  f)  il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato, nonche’ al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o servizio.   3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con  link  ben visibile nella homepage del sito, nell’ambito dei dati della  sezione «Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e  il riuso ai sensi dell’articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196.   4. Le disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  diretta attuazione dei principi di legalita’, buon andamento e  imparzialita’ sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, e ad esse si  conformano entro il 31 dicembre 2012,  ai  sensi  dell’articolo  117,  comma  2, lettere g), h), l), m), r) della  Costituzione,  tutte  le  pubbliche amministrazioni centrali, regionali  e  locali,  i  concessionari  di servizi  pubblici  e  le  societa’  a  prevalente  partecipazione   o controllo pubblico. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il  medesimo  termine  secondo  le  previsioni  dei  rispettivi Statuti.   5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di  vantaggi economici   successivi   all’entrata   in   vigore    del    presente decreto-legge,  la  pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo costituisce condizione legale di efficacia  del  titolo  legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore  a mille euro nel corso dell’anno solare previste dal comma 1, e la  sua eventuale omissione  o  incompletezza  e’  rilevata  d’ufficio  dagli organi  dirigenziali  e  di  controllo,  sotto  la  propria   diretta responsabilita’  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per l’indebita concessione o attribuzione  del  beneficio  economico.  La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e’ altresi’  rilevabile dal destinatario della  prevista  concessione  o  attribuzione  e  da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini  del  risarcimento  del danno  da   ritardo   da   parte   dell’amministrazione,   ai   sensi dell’articolo 30 del codice del processo  amministrativo  di  cui  al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 19  -Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale  

1. E’ istituita l’Agenzia per l’Italia  Digitale,  sottoposta  alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui  delegato,  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  del Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  del Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. 

  2.  L’Agenzia  opera  sulla   base   di   principi   di   autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale,  di  trasparenza  e  di economicita’.  Per  quanto  non   previsto   dal   presente   decreto all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 22 Soppressione  di  DigitPa,  dell’Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie  per   l’innovazione,   successione   dei   rapporti   e   individuazione delle effettive risorse umane e strumentali  

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, DigitPA  e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per  l’innovazione  sono soppressi.   2. Al fine di garantire la continuita’ dei  rapporti  facenti  capo agli enti soppressi, gli organi in carica alla data  di  approvazione del presente decreto continuano a  svolgere  le  rispettive  funzioni fino alla nomina del  Direttore  generale  e  deliberano  altresi’  i bilanci di chiusura degli enti  soppressi  alla  data  di  cessazione degli enti stessi,  corredati  della  relazione  redatta  dall’organo interno di controllo in carica alla medesima  data  e  trasmessi  per l’approvazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al Ministero  dell’economia  e  delle  finanze.  Il  Direttore  Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento di cui all’articolo 20,  comma  2,  in  qualita’  di commissario  straordinario  fino  alla  nomina  degli  altri   organi dell’Agenzia.   3. Sono trasferite all’Agenzia per l’Italia digitale  il  personale di ruolo delle amministrazioni di cui all’articolo 20,  comma  2,  le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo articolo  20,  comma  2,  compresi  i  connessi  rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita  alcuna  procedura di liquidazione, neppure giudiziale. E’ fatto  salvo  il  diritto  di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso  il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l’Agenzia subentra  nella titolarita’ del rapporto fino alla naturale scadenza.   4. Il personale attualmente in servizio  in  posizione  di  comando presso le amministrazioni di  cui  all’articolo  20,  comma  2,  puo’ optare per il transito alle dipendenze dell’Agenzia. Il  transito  e’ effettuato, previo  interpello,  con  valutazione  comparativa  della qualificazione  professionale   posseduta   nonche’   dell’esperienza maturata nel settore dell’innovazione tecnologica, dell’anzianita’ di servizio nelle amministrazioni di cui all’articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non  transitato  all’Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.   5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione,  ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, al  personale  dell’Agenzia  si  applica  il  contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.   6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo economico, con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e  della ricerca, con il Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del  Direttore generale dell’Agenzia, e’  determinata  l’effettiva  dotazione  delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito  ai sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione  delle  dotazioni organiche delle amministrazioni  di  provenienza,  fissata  entro  un tetto  massimo  150  unita’,  nonche’  la  dotazione  delle   risorse finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell’Agenzia stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e funzioni dell’Agenzia, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e’   definita   la   tabella   di equiparazione del  personale  trasferito  con  quello  del  personale appartenente  al  comparto   Ministeri.   I   dipendenti   trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza,  nonche’  il trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui risulti piu’ elevato rispetto a quello  del  comparto Ministeri il personale percepisce per la  differenza  un  assegno  ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.   7.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi  entro  quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore generale dell’Agenzia e  non  oltre la data di adozione del decreto di cui al comma  4  6,  le  strutture della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  adeguate   in considerazione del trasferimento delle funzioni di  cui  all’articolo 20, comma 2.

Art 23 –  Fondo per la crescita sostenibile  

1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione  nel  rispetto  delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica  e  di  equita’ sociale, in un quadro di sviluppo di  nuova  imprenditorialita’,  con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media  impresa  e  di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le  diverse aree territoriali del Paese.   2. Il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il  Ministero  dello  sviluppo economico  assume  la  denominazione  di  «Fondo  per   la   crescita sostenibile» (di seguito Fondo).   Il  Fondo  e’  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e  priorita’ periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito nazionale  sulla   competitivita’   dell’apparato   produttivo,   con particolare riguardo alle seguenti finalita’:   a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita’ del sistema produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;   b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare  del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e  il  rilancio  di aree che versano  in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;   c) la promozione della  presenza  internazionale  delle  imprese  e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche in  raccordo  con  le azioni che saranno attivate dall’ICE  –  Agenzia  per  la  promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Art. 24-  Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto-legge, a tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico  in  cui operano, nonche’  dal  regime  contabile  adottato,  e’  concesso  un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35%,  con  un  limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa,  del  costo  aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:   a) personale in possesso di un dottorato di  ricerca  universitario conseguito presso una universita’ italiana o estera  se  riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;   b) personale in possesso di  laurea  magistrale  in  discipline  di ambito tecnico o scientifico,  di  cui  all’Allegato  2  al  presente decreto,  impiegato  in  attivita’  di  Ricerca  e   Sviluppo,   come specificato al comma 3.   Il credito d’imposta e’ riservato alle assunzioni di  personale  in possesso dei titoli accademici previsti alle  lettere  a)  e  b)  del presente comma.   2. Il credito d’imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del  credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi  d’imposta  nei quali lo stesso e’ utilizzato e non e’ soggetto al limite annuale  di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244. Esso  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  ne’  della  base imponibile dell’imposta regionale  sulle  attivita’  produttive,  non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ed   e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell’articolo 17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive modificazioni.   3. Il credito d’imposta, di cui alla lettera b)  del  comma  1,  e’ concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita’:   a) lavori sperimentali o teorici svolti,  aventi  quale  principale finalita’  l’acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;   b) ricerca pianificata o indagini  critiche  miranti  ad  acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti, processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);   c) acquisizione,  combinazione,  strutturazione  e  utilizzo  delle conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo’ trattarsi  anche  di  altre  attivita’  destinate  alla   definizione concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita’   possono comprendere  l’elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra documentazione, purche’  non  siano  destinati  ad  uso  commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici  o  commerciali, quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per  poterlo  usare soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi’ generati dai costi ammissibili.   4. Il diritto a fruire del contributo decade:   a) se il numero complessivo dei dipendenti e’ inferiore  o  pari  a quello indicato  nel  bilancio  presentato  nel  periodo  di  imposta precedente all’applicazione del presente beneficio fiscale;   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per  un  periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;   c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale  che  a  quella  contributiva  in materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche’ nei casi  in  cui  siano  emanati provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di lavoro per condotta antisindacale.   5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il Ministero dell’economia e delle finanze, potra’ avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa’ in house ovvero  di  societa’  o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e  di terzieta’  scelti,  sulla  base  di  un’apposita  gara,  secondo   le modalita’ e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163.   6. Per fruire del  contributo  le  imprese  presentano  un’istanza, secondo le modalita’ che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che  concede  il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al  comma 12.   7. Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale,  del contributo per il verificarsi del mancato rispetto  delle  condizioni previste dalle presenti disposizioni,  il  Ministero  dello  sviluppo economico  procede,  ai  sensi  dell’articolo   1,   comma   6,   del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo  importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.   8. I controlli avvengono  sulla  base  di  apposita  documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al  registro  dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale  certificazione  va allegata al bilancio.   9. Le imprese non soggette a revisione  contabile  del  bilancio  e prive di  un  collegio  sindacale  devono  comunque  avvalersi  della certificazione di un  revisore  dei  conti  o  di  un  professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto,  nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con  l’impresa  stessa.  Le  spese  sostenute  per   l’attivita’   di certificazione contabile di cui al presente  comma  sono  considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.   10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono  richiesti  per  il  rilascio della  certificazione  di  cui  ai  commi  8  e  9  si  applicano  le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.   11. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico, di concerto con  il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

Art. 25    -Monitoraggio, controlli, attivita’ ispettiva

   1. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni di  cui  al  presente  decreto-legge,  il  Ministero  dello  sviluppo economico  puo’  avvalersi  del  Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica  e Repressione Frodi Comunitarie della  Guardia  di  Finanza,  il  quale svolge,  anche  d’iniziativa,  analisi,  ispezioni  e  controlli  sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal  fine,  il Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d’intesa con il Comandante della Guardia di Finanza.

Art. 33   Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita’ aziendale 

  1. Al regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) all’articolo 67,  terzo  comma,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:       1) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:     «d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su  beni  del debitore purche’ posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo  a  consentire  il  risanamento  della  esposizione  debitoria dell’impresa e ad assicurare il  riequilibrio  della  sua  situazione finanziaria; un professionista indipendente designato  dal  debitore, iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali  ed  in  possesso  dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b)  deve  attestare la veridicita’ dei dati aziendali e la  fattibilita’  del  piano;  il professionista e’ indipendente quando non e’ legato all’impresa  e  a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da  rapporti di  natura  personale  o   professionale   tali   da   comprometterne l’indipendenza di giudizio; in  ogni  caso,  il  professionista  deve essere in possesso dei  requisiti  previsti  dall’articolo  2399  del codice civile e non deve, neanche per il tramite di  soggetti  con  i quali e’ unito in associazione professionale,  avere  prestato  negli ultimi cinque anni attivita’ di  lavoro  subordinato  o  autonomo  in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo’ essere pubblicato  nel  registro  delle imprese su richiesta del debitore;»;       2) alla lettera e): dopo le parole «dell’articolo 182-bis» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ gli atti, i pagamenti e le  garanzie legalmente posti in essere  dopo  il  deposito  del  ricorso  di  cui all’articolo 161;»;     b) all’articolo 161 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al secondo  comma,  dopo  la  lettera  d),  e’  aggiunta  la seguente:     «e) un piano contenente la descrizione analitica delle  modalita’ e dei tempi di adempimento della proposta.»;       2) al terzo comma sono apportate le seguenti modificazioni:   a) dopo la  parola  «professionista»  sono  aggiunte  le  seguenti: «,designato dal debitore,»;   b) dopo il  primo  periodo  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente: «Analoga relazione deve  essere  presentata  nel  caso  di  modifiche sostanziali della proposta o del piano.»;   3) al quinto  comma,  dopo  le  parole  «pubblico  ministero»  sono aggiunte le seguenti: «ed e’ pubblicata, a cura del cancelliere,  nel registro delle imprese entro il  giorno  successivo  al  deposito  in cancelleria»;   4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:   «L’imprenditore puo’ depositare il ricorso contenente la domanda di concordato riservandosi di presentare la  proposta,  il  piano  e  la documentazione di cui ai commi  secondo  e  terzo  entro  un  termine fissato dal giudice compreso fra sessanta  e  cento  venti  giorni  e prorogabile,  in  presenza  di  giustificati  motivi,  di  non  oltre sessanta  giorni.  Nello  stesso  termine,  in  alternativa   e   con conservazione  sino  all’omologazione  degli  effetti  prodotti   dal ricorso, il debitore puo’ depositare domanda ai  sensi  dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo  162,  commi secondo e terzo.   Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui  all’articolo 163 il debitore puo’  compiere  gli  atti  urgenti  di  straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale,  il  quale  puo’ assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo  e  a  decorrere dallo stesso termine il debitore puo’ altresi’ compiere gli  atti  di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto  degli   atti   legalmente   compiuti   dal   debitore   sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.»;     c) all’articolo 168 sono apportate le seguenti modificazioni:       1) al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:   a) le parole «presentazione  del  ricorso»  sono  sostituite  dalle seguenti: «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese»;   b) dopo  la  parola  «esecutive»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e cautelari»;   c) dopo le parole «creditori  per  titolo  o  causa  anteriore»  la parola «decreto» e’ soppressa;       2) al terzo comma e’ aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo: «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono  la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese  sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.»;     d) dopo l’articolo 169 e’ aggiunto il seguente articolo:   «Articolo 169-bis (Contratti in corso di esecuzione). – Il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 puo’ chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice  delegato  lo  autorizzi  a sciogliersi dai contratti in corso  di  esecuzione  alla  data  della presentazione del ricorso. Su  richiesta  del  debitore  puo’  essere autorizzata la sospensione del contratto per  non  piu’  di  sessanta giorni, prorogabili una sola volta.   In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al  mancato  adempimento.  Tale credito e’ soddisfatto come credito anteriore al concordato.   Lo  scioglimento  del  contratto  non  si  estende  alla   clausola compromissoria in esso contenuta.   Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti  di lavoro subordinato nonche’ ai contratti  di  cui  agli  articoli  72, ottavo comma, e 80 primo comma.»;     e) all’articolo 182-bis sono apportate le seguenti modificazioni:       1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:   «L’imprenditore in stato di crisi puo’  domandare,  depositando  la documentazione di cui all’ articolo 161, l’omologazione di un accordo di  ristrutturazione   dei   debiti   stipulato   con   i   creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei  crediti,  unitamente ad  una  relazione  redatta  da  un  professionista,  designato   dal debitore, in possesso dei requisiti di  cui  all’articolo  67,  terzo comma,  lettera  d)  sulla   veridicita’   dei   dati   aziendali   e sull’attuabilita’ dell’accordo  stesso  con  particolare  riferimento alla sua idoneita’ ad assicurare l’integrale pagamento dei  creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini:   a) entro cento venti giorni dall’omologazione, in caso  di  crediti gia’ scaduti a quella data;   b) entro cento venti giorni dalla scadenza, in caso di crediti  non ancora scaduti alla data dell’omologazione.»;   2) al terzo comma, primo periodo, dopo la  parole  «patrimonio  del debitore», sono aggiunte le seguenti:  «,  ne’  acquisire  titoli  di prelazione se non concordati»;   3) al sesto  comma,  primo  periodo,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:   a) dopo le parole «all’articolo 161, primo e  secondo  comma»  sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b), c) e d)»;   b)  le  parole  «il  regolare»  sono  sostituite  dalle   seguenti: «l’integrale»;   4) al settimo comma, secondo periodo, le parole «il regolare»  sono sostituite dalle seguenti: «l’integrale»;   5) l’ottavo comma e’ sostituito dal seguente:   «A seguito del deposito  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei debiti nei termini assegnati dal tribunale  trovano  applicazione  le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se  nel medesimo termine e’ depositata una domanda di concordato  preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»;     f) dopo l’articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli:   «Articolo 182-quinquies (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuita’ aziendale nel concordato preventivo e  negli  accordi  di ristrutturazione dei debiti). – Il debitore che  presenta,  anche  ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, una  domanda  di  ammissione  al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo  di ristrutturazione dei debiti ai sensi  dell’articolo  182  bis,  primo comma, o una proposta di accordo  ai  sensi  dell’articolo  182  bis, sesto comma,  puo’  chiedere  al  tribunale  di  essere  autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili  ai  sensi  dell’articolo  111,  se  un  professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui  all’articolo 67, terzo comma, lettera d),  verificato  il  complessivo  fabbisogno finanziario dell’impresa  sino  all’omologazione,  attesta  che  tali finanziamenti  sono  funzionali  alla  migliore   soddisfazione   dei creditori.   L’autorizzazione di  cui  al  primo  comma  puo’  riguardare  anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed  entita’,  e  non ancora oggetto di trattative.   Il tribunale puo’ autorizzare  il  debitore  a  concedere  pegno  o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti.   Il debitore  che  presenta  domanda  di  ammissione  al  concordato preventivo con continuita’ aziendale, anche  ai  sensi  dell’articolo 161 sesto comma, puo’ chiedere al tribunale  di  essere  autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista  in  possesso dei requisiti di  cui  all’articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d), attesta che tali prestazioni  sono  essenziali  per  la  prosecuzione della attivita’ di impresa e funzionali  ad  assicurare  la  migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non e’ necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore  senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.   Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un  accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis,  primo comma, o una proposta di  accordo  ai  sensi  dell’articolo  182-bis, sesto comma, puo’ chiedere al Tribunale  di  essere  autorizzato,  in presenza dei presupposti di cui al quarto  comma,  a  pagare  crediti anche anteriori per prestazioni di beni o  servizi.  In  tal  caso  i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione revocatoria di  cui all’articolo 67.   Articolo  182-sexies  (Riduzione  o  perdita  del  capitale   della societa’ in crisi). – Dalla  data  del  deposito  della  domanda  per l’ammissione al concordato preventivo, anche  a  norma  dell’articolo 161, sesto comma, della domanda per  l’omologazione  dell’accordo  di ristrutturazione di cui all’articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a  norma  del  sesto  comma  dello  stesso  articolo  e  sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo  e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e  2482-ter  del codice  civile.  Per  lo  stesso  periodo  non  opera  la  causa   di scioglimento della societa’ per  riduzione  o  perdita  del  capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del  codice civile.   Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle  domande  e della proposta di cui al primo  comma,  l’applicazione  dell’articolo 2486 del codice civile.»;   g) all’articolo 184, primo comma,  primo  periodo,  le  parole  «al decreto di apertura della procedura di  concordato»  sono  sostituite dalle seguenti: «alla pubblicazione nel registro  delle  imprese  del ricorso di cui all’articolo 161»;   h) dopo l’articolo 186 e’ aggiunto il seguente articolo:   «Articolo 186-bis (Concordato con continuita’ aziendale). –  Quando il piano di  concordato  di  cui  all’articolo  161,  secondo  comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attivita’ di impresa da parte del  debitore,la  cessione  dell’azienda  in  esercizio   ovvero   il conferimento dell’azienda in esercizio in una o piu’ societa’,  anche di nuova costituzione, si  applicano  le  disposizioni  del  presente articolo, nonche’ gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano puo’ prevedere anche la liquidazione di beni non  funzionali all’esercizio dell’impresa.   Nei casi previsti dal presente articolo:   a) il piano di cui all’articolo 161,  secondo  comma,  lettera  e), deve contenere anche un’analitica indicazione dei costi e dei  ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attivita’ d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle  relative modalita’ di copertura;   b) la relazione del professionista di cui all’articolo  161,  terzo comma, deve attestare che la  prosecuzione  dell’attivita’  d’impresa prevista  dal  piano  di  concordato   e’   funzionale   al   miglior soddisfacimento dei creditori;   c)  Il  piano  puo’  prevedere  una  moratoria  fino  a   un   anno dall’omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.   Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti  in  corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati  con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della  procedura.   Sono   inefficaci   eventuali   patti   contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la  continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore  di cui all’articolo 67  ha  attestato  la  conformita’  al  piano  e  la ragionevole capacita’ di  adempimento.  Di  tale  continuazione  puo’ beneficiare, in presenza dei requisiti di legge,  anche  la  societa’ cessionaria o conferitaria  d’azienda  o  di  rami  d’azienda  cui  i contratti siano  trasferiti.  Il  giudice  delegato,  all’atto  della cessione  o  del  conferimento,  dispone   la   cancellazione   delle iscrizioni e trascrizioni.   L’ammissione   al   concordato   preventivo   non   impedisce    la partecipazione a procedure di  assegnazione  di  contratti  pubblici, quando l’impresa presenta in gara:   a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti  di cui all’articolo 67, lettera d) che attesta la conformita’ al piano e la ragionevole capacita’ di adempimento del contratto;   b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale,  di  capacita’  finanziaria,  tecnica,  economica nonche’ di certificazione, richiesti per l’affidamento  dell’appalto, il quale si e’  impegnato  nei  confronti  del  concorrente  e  della stazione appaltante a mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del contratto, le risorse  necessarie  all’esecuzione  dell’appalto  e  a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca  nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione  del  contratto,  ovvero non sia  per  qualsiasi  ragione  piu’  in  grado  di  dare  regolare esecuzione  all’appalto.  Si  applica  l’articolo  49   del   decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.   Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato puo’  concorrere  anche  riunita  in  raggruppamento  temporaneo   di imprese, purche’ non rivesta la qualita’ di mandataria e  sempre  che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la  dichiarazione  di  cui  al precedente comma, lettera b), puo’ provenire anche  da  un  operatore facente parte del raggruppamento.   Se nel corso di  una  procedura  iniziata  ai  sensi  del  presente articolo  l’esercizio  dell’attivita’  d’impresa  cessa   o   risulta manifestamente dannosa per i  creditori,  il  tribunale  provvede  ai sensi dell’articolo 173. Resta salva  la  facolta’  del  debitore  di modificare la proposta di concordato.»;     i) la rubrica del capo terzo del titolo sesto e’ sostituita dalla seguente:   «Capo III.  –  Disposizioni  applicabili  nel  caso  di  concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa»;     l) dopo l’articolo 236 e’ inserito il seguente:   «Articolo  236-bis  (Falso  in  attestazioni  e  relazioni).  –  Il professionista  che  nelle  relazioni  o  attestazioni  di  cui  agli articoli 67, terzo comma, lettera  d),  161,  terzo  comma,  182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false  ovvero  omette  di riferire informazioni rilevanti, e’ punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.   Se il fatto e’ commesso al fine di conseguire un ingiusto  profitto per se’ o per altri, la pena e’ aumentata.   Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e’ aumentata fino alla meta’».   2.  All’articolo  38,  primo  comma,  lettera   a),   del   decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  dopo  le  parole  «concordato preventivo» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,salvo  il  caso  di  cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».   3. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  ai procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione di accordi di ristrutturazione  dei  debiti  introdotti  dal  trentesimo  giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto, nonche’ ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al predetto termine.   4. Il comma 4 dell’articolo 88 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e’ sostituito dal seguente:   «4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa’ e agli enti di cui all’articolo 73, comma  1,  lettere  a)  e  b),  dai propri soci e la rinuncia  dei  soci  ai  crediti,  ne’  gli  apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni,  ne’  la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato  fallimentare o preventivo o per effetto  della  partecipazione  delle  perdite  da parte  dell’associato  in  partecipazione.  In  caso  di  accordo  di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182  bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato  ai sensi dell’articolo 67, lettera d) regio decreto 16  marzo  1942,  n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione  dei  debiti dell’impresa non costituisce non sopravvenienza attiva per  la  parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo,  di  cui  all’articolo 84.».   5. Il comma 5 dell’articolo 101 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e’ sostituito dal seguente:   «5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo  non ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti  sono  deducibili  se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite su crediti, se il debitore e’ assoggettato a procedure concorsuali  o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai sensi dell’articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n.  267.  Ai fini del presente comma, il  debitore  si  considera  assoggettato  a procedura concorsuale dalla  data  della  sentenza  dichiarativa  del fallimento o del provvedimento  che  ordina  la  liquidazione  coatta amministrativa  o  del  decreto  di  ammissione  alla  procedura   di concordato preventivo o del  decreto  che  dispone  la  procedura  di amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in  crisi;  ai medesimi fini si considera concluso un  accordo  di  ristrutturazione dei debiti dalla data  del  decreto  del  Tribunale  di  omologazione dell’accordo medesimo.».
Art. 43   Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy  

 1. Dopo il comma 49-ter dell’articolo 4  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, e’ aggiunto il seguente:   «49-quater.  Le  Camere  di  commercio  industria  artigianato   ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto  di  cui all’articolo 17 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ai  fini dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di  cui  al precedente comma 49-bis.».
Art. 44 Societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto  ù

 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice  civile, la societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che abbiano  compiuto  i  trentacinque  anni  di  eta’  alla  data  della costituzione.   2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e  deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo  2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto  costitutivo l’amministrazione della societa’ puo’ essere affidata a  una  o  piu’ persone fisiche anche diverse dai soci.   3. La  denominazione  di  societa’  a  responsabilita’  limitata  a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa  e’  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella corrispondenza della societa’ e nello  spazio  elettronico  destinato alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso pubblico.   4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si  applicano  alla societa’  a  responsabilita’   limitata   a   capitale   ridotto   le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.

Art. 46 -Adeguamento del sistema sanzionatorio    delle cooperative  

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi:   «5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono  all’attivita’  di vigilanza  o  risultano  irreperibili  al  momento  delle   verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa  da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo  in  corso  alla  data  di riscontro  del  comportamento  elusivo  da  parte  dell’autorita’  di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla  cessazione dell’irreperibilita’. La stessa norma si applica  alle  irregolarita’ previste dall’articolo 10 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in sostituzione della sanzione  della  sospensione  semestrale  di  ogni attivita’.»

Art. 52     Disposizioni in materia di tracciabilita’ dei rifiuti  

1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e  21-quinques  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle  ulteriori   verifiche amministrative  e  funzionali  del   Sistema   di   controllo   della Tracciabilita’ dei Rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all’articolo  188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152  del  2006  resesi necessarie anche a seguito delle attivita’ poste in essere  ai  sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138, convertito  con  modificazioni  in  legge  14  settembre,  n.  148  e successive modifiche  ed  integrazioni,  il  termine  di  entrata  in operativita’ del Sistema SISTRI, gia’ fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato,  da  ultimo, con l’articolo 6, comma  2,  del  gia’  richiamato  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138  e  con  l’articolo  13,  comma  3  e  3-bis  del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e’ sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre  il  30  giugno  2013, unitamente ad ogni adempimento  informatico  relativo  al  SISTRI  da parte  dei  soggetti  di  cui  all’articolo   188-ter   del   decreto legislativo n. 152/2006, fermo  restando,  in  ogni  caso,  che  essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  ed  all’osservanza della   relativa    disciplina,    anche    sanzionatoria,    vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del  3 dicembre 2010, n. 205.   2. Con decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare e’ fissato il nuovo termine per l’entrata in di operativita’ del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono  sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data  14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre  2010  e  sono  conseguentemente  inesigibili  le relative prestazioni; e’ altresi’ sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012. 

 

 Art. 57  –  Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile  nel settore della green economy  

 1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e’ abrogato l’articolo 1, comma 1112, della legge 27  dicembre  2006  n. 296, e a valere sul Fondo di cui all’articolo 1,  comma  1110,  della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:   a)  protezione   del   territorio   e   prevenzione   del   rischio idrogeologico e sismico;   b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti  di  «seconda  e terza generazione»;   c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie  nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;   d) incremento dell’efficienza negli  usi  finali  dell’energia  nei settori  civile  e  terziario,  compresi  gli  interventi  di  social housing.   2. Per accedere ai finanziamenti di cui al primo comma, i  progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al primo  comma  devono  prevedere  occupazione  aggiuntiva  a  tempo indeterminato di giovani con eta’ non superiore a 35 anni  alla  data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita’,  almeno un terzo dei posti e’ riservato  a  giovani  laureati  con  eta’  non superiore a 28  anni.  Per  singola  impresa  richiedente,  le  nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale  degli addetti degli ultimi 12 mesi. I  finanziamenti  di  cui  al  presente articolo  sono  erogabili  ai  progetti  di   investimento   sino   a concorrenza della disponibilita’ del Fondo. A tal fine, al  Fondo  di cui al  primo  comma  affluiscono  anche  le  rate  di  rimborso  dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.   3.  Sono  fatte  salve  le  domande  di   finanziamento   agevolato presentate ai sensi del  decreto  ministeriale  25  novembre  2008  e successiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse  assegnate  con il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  norma  possono  essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori  di cui al primo comma.   4. Con decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, i settori di cui al primo comma possono essere integrati o modificati.   5. Le modalita’ di presentazione delle domande e  le  modalita’  di erogazione dei finanziamenti  sono  disciplinate  nei  modi  previsti dall’articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.   6. Ai progetti di  investimento  presentati  dalle  societa’  ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilita’  stipulati  ai  sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche’  dalle societa’ a responsabilita’ limitata semplificata costituite ai  sensi dell’articolo 2463 bis del codice civile, si applica la riduzione del 50%  del  tasso  di  interesse  di  cui  al  decreto   del   Ministro dell’economia e delle finanze 17 novembre 2009.   7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori  di  cui al primo comma, hanno durata non superiore  a  settantadue  mesi,  ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al  precedente  comma 6, per i quali la durata non puo’ essere superiore a centoventi mesi.

 Art. 59  Disposizioni urgenti per il settore agricolo 

14 Al  fine  di  fornire  una  piu’  dettagliata  informazione  al consumatore ed incrementare lo sviluppo  concorrenziale  del  mercato ittico, i soggetti che  effettuano  la  vendita  al  dettaglio  e  la somministrazione dei prodotti della pesca  possono  utilizzare  nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per  iscritto  al consumatore, la dicitura  «prodotto  italiano»  o  altra  indicazione relativa all’origine italiana o alla zona di cattura piu’ precisa  di quella  obbligatoriamente  prevista  dalle  disposizioni  vigenti  in materia.   15.  La  facolta’  di  cui  al  precedente  comma  15  puo’  essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati  direttamente  da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori  o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare  l’esattezza delle  informazioni  relative  all’origine  del  prodotto   con   gli strumenti previsti dal Regolamento 1224/09/CE e relativo  Regolamento di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento.   16. Con successivo decreto del Ministero delle  politiche  agricole alimentari e forestali vengono definiti i dettagli applicativi  delle disposizioni di cui ai  precedenti  commi  15  e  16  ai  fini  della definizione dell’attestazione di origine,  anche  in  relazione  alla identificazione delle zone di cattura  e/o  di  allevamento,  nonche’ alla conformita’ alle disposizioni del Regolamento 2065/01/CE.   17. Gli operatori economici di  cui  al  comma  15  sono  tenuti  a conservare la  documentazione  relativa  all’acquisto  del  prodotto, comprensiva dell’attestazione di origine, per almeno un anno.   18.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  15  che,  avvalendosi  anche alternativamente, delle facolta’ di cui al  comma  1,  forniscano  ai consumatori un’informazione non corretta  si  applicano  le  sanzioni previste dall’articolo 18, comma 1, decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 109.   19. Ai soggetti di cui al comma 16 che forniscano informazioni  non corrette si applicano le sanzioni previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio

ALLEGATO 2 – articolo 24
|===================================================================| |        Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico          | |                         o scientifico                             | |===================================================================| |LM-12 Design                                                       | |——————————————————————-| |LM-13 Farmacia e farmacia industriale                              | |——————————————————————-| |LM-17 Fisica                                                       | |——————————————————————-| |LM-18 Informatica                                                  | |——————————————————————-| |LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica                       | |——————————————————————-| |LM-21 Ingegneria biomedica                                         | |——————————————————————-| |LM-22 Ingegneria chimica                                           | |——————————————————————-| |LM-23 Ingegneria civile                                            | |——————————————————————-| |LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi                               | |——————————————————————-| |LM-25 Ingegneria dell’automazione                                  | |——————————————————————-| |LM-26 Ingegneria della sicurezza                                   | |——————————————————————-| |LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni                           | |——————————————————————-| |LM-28 Ingegneria elettrica                                         | |——————————————————————-| |LM-29 Ingegneria elettronica                                       | |——————————————————————-| |LM-30 Ingegneria energetica e nucleare                             | |——————————————————————-| |LM-31 Ingegneria gestionale                                        | |——————————————————————-| |LM-32 Ingegneria informatica                                       | |——————————————————————-| |LM-33 Ingegneria meccanica                                         | |——————————————————————-| |LM-34 Ingegneria navale                                            | |——————————————————————-| |LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio                    | |——————————————————————-| |LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura                | |——————————————————————-| |LM-40 Matematica                                                   | |——————————————————————-| |LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria              | |——————————————————————-| |LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali                           | |——————————————————————-| |LM-54 Scienze chimiche                                             | |——————————————————————-| |LM-6 Biologia                                                      | |——————————————————————-| |LM-60 Scienze della natura                                         | |——————————————————————-| |LM-61 Scienze della nutrizione umana                               | |——————————————————————-| |LM-66 Sicurezza informatica                                        | |——————————————————————-| |LM-69 Scienze e tecnologie agrarie                                 | |——————————————————————-| |LM-7 Biotecnologie agrarie                                         | |——————————————————————-| |LM-70 Scienze e tecnologie alimentari                              | |——————————————————————-| |LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale               | |——————————————————————-| |LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione                       | |——————————————————————-| |LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali                 | |——————————————————————-| |LM-74 Scienze e tecnologie geologiche                              | |——————————————————————-| |LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio          | |——————————————————————-| |LM-79 Scienze geofisiche                                           | |——————————————————————-| |LM-8 Biotecnologie industriali                                     | |——————————————————————-| |LM-82 Scienze statistiche                                          | |——————————————————————-| |LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali                     | |——————————————————————-| |LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche            | |——————————————————————-| |LM-91 Tecniche e metodi per la societa’ dell’informazione          | |===================================================================|

 

         2012, n. 4.

 

 

 

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PP. AA. ESCLUSE SOSPENSIONI PREVISTE PER TERRITORI SISMA

28/06/2012

In tali termini si e’ espresso l’Inps nel messaggio sottostante n. 10726  del 26.6.2012.

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Messaggio n. 10726
 del 26.6.2012
OGGETTO: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Individuazione dei soggetti  iscritti alla Gestione ex Inpdap beneficiari della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi.

Con circolare n. 85 del 15 giugno 2012 sono state indicate le istruzioni contabili in relazione alle sospensioni contributive disposte fino al 30 settembre 2012 dall’art. 8, comma 1, punto 1) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 per i soggetti iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 20 maggio 2012 nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, di cui all’allegato 1 della circolare stessa.

In merito all’applicabilità  della sospensione temporanea dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi ai datori di lavoro iscritti alla Gestione ex INPDAP,  si precisa che le Amministrazioni Pubbliche, come elencate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono escluse dal   beneficio.

Ciò in conformità a quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contemplata dall’art. 6, comma 1 bis, del decreto legge del 9 ottobre 2006, n. 263, convertito nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, che riserva ai datori di lavoro privati, aventi sede legale ed operativa nei Comuni individuati da ordinanze di protezione civile, il beneficio della sospensione contributiva.

Per le Amministrazioni Pubbliche, come sopra evidenziate, restano pertanto vigenti i termini relativi agli adempimenti dichiarativi ed ai versamenti connessi alla contribuzione previdenziale e assistenziale.

Il beneficio della sospensione contributiva è, invece, applicabile ai datori di lavoro con natura giuridica privata iscritti alla stessa Gestione ex Inpdap, per le cui modalità si rinvia a quanto disposto dalla medesima circolare 15 giugno 2012, n. 85.

REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO EMILIA ROMAGNA

26/06/2012
Richiamando le previsioni del dec.leg.vo n.167/2011 ,che affida alle Regioni la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato   ,si segnala che la Regione Emilia-Romagna con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 GIUGNO 2012, N. 775ha dato  attuazione  alle norme sull’apprendistato di cui al D.L.gs. 14 settembre 2011, n. 167 ‘Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1, c. 30, della L. 24/12/2007, n. 247’,come da testo  sottostante con relativi Allegati

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.”;

– la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, in particolare:

  • l’art. 5, comma 1, che sancisce che “Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle conseguenze acquisite”;
  • l’art. 14, “Assegni formativi” con il quale “La Regione e le Province favoriscono l’accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all’obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.”;
  • l’art. 28 “Finalità”;
  • l’art. 36 “Formazione degli apprendisti”;

– la Legge regionale n. 17 del 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro”, in particolare:

  • l’art. 27, comma 2, che prevede che “La Giunta regionale, d’intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all’articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell’apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l’identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati”;
  • l’art. 31 “Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato;

– il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo d’istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della Legge 28 marzo 2003, n. n. 53”;

– la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 – 624, 628 e 634 “Legge finanziaria 2007”, che in particolare ha regolamentato in maniera innovativa le modalità di attuazione dell’obbligo di istruzione;

– il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 ”Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”, e in particolare l’art. 1, commi 1 e 3;

– le “Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM 29 novembre 2007 (MPI/MLPS)”, previste dall’art. 5 del sopracitato Regolamento in materia di obbligo di istruzione, approvate dalla Conferenze delle Regioni e Province Autonome del 14 febbraio 2008;

– il Regolamento approvato il 15 marzo 2010 e pubblicato sulla G.U. il 15 giugno 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

– la Legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;

Richiamati:

– le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa:

  • n. 30 del 06/12/2010 “Integrazione alla deliberazione della Assemblea legislativa n. 183/2008 recante “Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12”. (Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre 2010, n. 1867)”;
  • n. 38 del 29/03/2011 “Linee di programmazione e Indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013” (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2010, n.296)”;

– il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” siglato dalla Regione Emilia-Romagna con le Parti Sociali il 30 novembre 2011, in cui le parti hanno condiviso che:

  • il contratto di apprendistato rappresenta il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani.”;
  • l’investimento principale riguarda l’Università, la Scuola e la Formazione,
  • si tratta di investire in politiche educative che, innalzando le conoscenze e le competenze di tutti, garantiscano la piena fruizione dei diritti di cittadinanza e la partecipazione attiva e responsabile allo sviluppo di una economia sempre più basata sulla conoscenza,
  • è indispensabile raggiungere i traguardi europei in termini di giovani laureati e di riduzione degli abbandoni scolastici; fondamentale sarà sostenere la cultura tecnica e i percorsi professionalizzanti, il miglioramento delle capacità e competenze, il miglioramento della occupabilità, l’integrazione fra formazione e lavoro e la riduzione dei tempi di transizione al lavoro;

– gli Accordi tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

  • del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011 e integrato dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
  • del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
  • del 15 marzo 2012 che definisce i criteri a cui le Regioni e le Province Autonome dovranno attenersi nella regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ed in particolare che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011, sono quelle di cui all’art. 18 comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 226/2005, così come definite nel sopra richiamato Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
  • del 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale a norma dell’art. 6 del D.Lgs 167/2011;

Richiamati inoltre:

– la Raccomandazione Europea sulla costituzione del Quadro europeo delle “Qualificazioni” per l’apprendimento permanente – European Qualifications Framework – EQF, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea il 23 aprile 2008 e pubblicata su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2008/C 111/01 del 6/5/2008;

– la Raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, approvata dal Parlamento Europeo e del Consiglio il 18 dicembre 2006, (2006/962/CE);

– il D.M. del 27 gennaio 2010, n. 9, relativo al modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

– n. 936 del 17 maggio 2004,”Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche”;

– n. 1434 del 12 settembre 2005 “ Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;

– n. 236 del 27/02/2006 “Attuazione delle norme sull’apprendistato di cui alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17.”;

– n. 237 del 27/2/2006 “Disposizione per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti, la validazione dell’offerta formativa e l’approvazione di un catalogo regionale relativo all’offerta.”;

– n. 530 del 19 aprile 2006 “Il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”;

– n. 881 del 26 giugno 2006 “Approvazione dell’offerta formativa per l’apprendistato – Avvio del relativo catalogo in attuazione alla propria delibera n. 237/2006.”;

– n. 2049/2010 “Approvazione dei requisiti e modalità di selezione degli enti di formazione professionale e degli istituti professionali per l’attuazione dell’offerta dei percorsi triennali di IeFP”;

– n. 151/2011 “Ricognizione degli esiti delle procedure di selezione espletate dalle Amministrazioni Provinciali in attuazione di quanto previsto dalla DGR 2049/2010 – elenco dei soggetti selezionati e della relativa offerta formativa di istruzione e formazione professionale”;

– n. 909 del 29/06/2009, “Adeguamento degli standard formativi delle qualifiche acquisibili nei percorsi di formazione professionale nell’ambito del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione di cui al D.M. 139/2007”;

– n. 105 del 1/02/2010, “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008, n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005, n. 265”;

– n. 1695 del 15/11/2010, “Approvazione del documento di correlazione del Sistema regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle Qualifiche (EQF)”, nel quale si identifica il 3° livello per le Qualifiche Professionali di accesso al lavoro del SRQ;

– n. 1776 del 22/11/2010, “Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010”;

– n. 63 del 24 gennaio 2011 “Approvazione modalità di acquisizione dell’offerta formativa di Master universitario di 1° livello in apprendistato in alta formazione ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm. e art. 30 L.R. 17/2005”;

– n. 298 del 07/03/2011 “Approvazione delle disposizioni per la realizzazione dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale dall’a.s. 2011/2012;

– n. 338 del 14 marzo 2011 “Approvazione modalità di acquisizione dell’offerta formativa di Master universitario di 2° livello in apprendistato in alta formazione ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm. e art. 30 L.R. 17/2005”;

– n. 1287 del 12/09/2011 “Modifiche e integrazioni alla DGR n. 1776/2010, Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema di istruzione e formazione professionale e le figure nazionali di cui all’accordo in Conferenza stato regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto interministeriale del 15 giugno 2010”;

– n. 1428 del 10 ottobre 2011 “Approvazione avviso e modalità di acquisizione dell’offerta formativa per l’acquisizione del titolo di Dottore di ricerca in apprendistato in alta formazione ai sensi dell’art.50 del D.Lgs.276/2003 e ss.mm. e art. 30 L.R.17/2005 e modalità erogazione, assegnazione assegni formativi (voucher)”;

– n. 413 del 10 aprile 2012 “Piano di sostegno per l’accesso dei giovani al lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa in attuazione del ‘Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del 30 novembre 2011’ – Approvazione di un piano di intervento e dei dispositivi di prima attuazione.”, ed in particolare l’Allegato 1) “Piano per l’accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione di fare impresa”, in cui al punto 2 si prevede il riconoscimento alle imprese un incentivo legato alla formazione e valorizzato in funzione della durata prevista dal percorso formativo;

Visto l’Accordo del 25/01/2012 tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna in attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi IeFP, ai sensi dell’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, siglato il 08/03/2011;

Considerato che l’intervento in materia di apprendistato rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione Emilia-Romagna dà concretezza alle strategie e agli obiettivi di crescita e occupazione di recente definiti nel Patto del 30 novembre 2011 sopra richiamato, anche attraverso l’individuazione degli incentivi alle imprese di cui alla propria deliberazione n. 413/2012 sopra richiamata;

Tenuto conto che il contratto di apprendistato è uno strumento fondamentale per favorire l’occupazione dei giovani, sviluppa competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi e affida un ruolo di primo piano alle imprese, leggendone i bisogni e valorizzandone il ruolo formativo ed in particolare che:

– l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale rappresenta una opportunità per gli adolescenti ed i giovani che hanno abbandonano la scuola, di poter assolvere l’obbligo anche di istruzione, attraverso l’acquisizione di un titolo professionale riconosciuto a livello nazionale;

– l’apprendistato di alta formazione e di ricerca è finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca

– la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è rimessa alle Regioni ed alle Province Autonome sulla base di accordi con le associazioni datoriali e dei lavoratori, le Università ed altri Enti ed Istituzioni di studio e di ricerca;

Valutata l’opportunità di:

– promuovere l’apprendistato quale canale per un accesso qualificante dei giovani al lavoro,

– sostenere la realizzazione di un’offerta formativa centrata sull’apprendista e finalizzata a sviluppare competenze, in particolare tecnico professionali, utili all’occupazione e alla crescita,

– accompagnare e supportare le imprese attraverso un’offerta di formazione e di servizi orientata a dare risposte alle richieste delle stesse,

– sostenere finanziariamente la dimensione formativa dell’apprendistato e la diffusione di tale istituto contrattuale;

– Ritenuto opportuno quindi di:

– approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

  • allegato 1: “L’Apprendistato dell’Emilia-Romagna per conoscere e crescere”,
  • allegato 2: gli schemi di Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale, master di primo e di secondo livello e dottorato di ricerca, nell’ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,
  • allegato 3 “Incentivi all’assunzione per apprendistato di alta formazione e di ricerca e apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale“;

– definire, in prima attuazione, che i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011 per gli apprendisti di età non superiore ai 18 anni, corrispondono alle qualifiche professionali regionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, già correlate, con propria deliberazione n. 1776/2010 sopra citata, con le Figure nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010”;

– rinviare a propri successivi atti l’individuazione delle disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori di attività formative rivolte agli apprendisti e l’approvazione dell’offerta formativa per l’apprendistato:

  • per la qualifica e per il diploma professionale per gli apprendisti che abbiano compiuto diciotto anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età,
  • professionalizzante e di mestiere,
  • di alta formazione e ricerca;

– prorogare, al fine di dare continuità all’offerta formativa regionale destinata agli apprendisti in Alta formazione e ricerca e fino a quando non sarà resa disponibile una nuova offerta formativa regionale, la validità dell’offerta formativa costituita ai sensi delle deliberazioni n. 63/2011, 338/2011, e 1428/2011, in quanto conforme alla disciplina di cui all’art. 5 del D.Lgs. 167/2011;

– Ravvisata la necessità di disporre che:

– il dirigente regionale competente per materia provvederà con propri atti ad implementare il catalogo regionale per l’offerta formativa di cui alla propria deliberazione n. 237/2006, con le offerte formative pervenute entro e non oltre la data di pubblicazione sul BURERT della presente deliberazione,

– l’offerta formativa di cui al punto che precede, è destinata esclusivamente agli apprendisti assunti entro il 25 aprile 2012 con contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto ad essi continua ad applicarsi la disciplina previgente, così come disposto dall’art. 7, comma 7 del richiamato D.lgs. 167/2011;

Informata la Conferenza Regionale per il Sistema Formativo in data 23/04/2012;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Tripartita del 1 giugno 2012;

Dato atto altresì del parere favorevole espresso dalla V Commissione assembleare, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 5/11, nella seduta del 5 giugno 2012;

Informato inoltre il Comitato di Coordinamento Interistituzionale in data 5 giugno 2012;

Viste le Leggi regionali:

– L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm;

– Richiamate le proprie deliberazioni:

– n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;

– n. 1663/2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

– n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

– n. 1377 del 20/09/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”,così come rettifica dalla deliberazione di G.R. n. 1950/2010;

– n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;

– n. 1222/2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

– n. 1642 14/11/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale “;

– n. 221 del 27/02/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. approvare l’allegato 1 “L’Apprendistato dell’Emilia-Romagna per conoscere e crescere”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. approvare l’allegato 2 “Schemi di protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale, master di primo e di secondo livello e dottorato di ricerca, nell’ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 167/2011”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. approvare l’allegato 3 “Incentivi all’assunzione per apprendistato di alta formazione e di ricerca e apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale“ parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. definire, in prima attuazione, che i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011 per gli apprendisti di età non superiore ai 18 anni, corrispondono alle qualifiche professionali regionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, già correlate, con propria deliberazione n. 1776/2010 sopra citata, con le Figure nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010”;

5. rinviare a propri atti successivi atti l’individuazione delle disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori di attività formative rivolte agli apprendisti e l’approvazione dell’offerta formativa per l’apprendistato:

– per la qualifica e per il diploma professionale per gli apprendisti che abbiano compiuto diciotto anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età,

– professionalizzante e di mestiere,

– di alta formazione e ricerca;

6. prorogare la validità dell’ offerta formativa regionale, di cui alle deliberazioni n. 63/2011, 338/2011 e 1428/2011, fino a quando non sarà resa disponibile l’offerta formativa regionale di cui al punto 5) che precede;

7. disporre che:

– il dirigente regionale competente per materia provvederà ad implementare il catalogo regionale per l’offerta formativa di cui alla propria deliberazione n. 237/2006, con le offerte formative pervenute entro la data di pubblicazione nel BURERT della presente deliberazione;

– l’offerta formativa così come sopra costituita è destinata esclusivamente agli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante entro la data del 25 aprile 2012;

8. pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ISTRUZIONI INPS CONTRIBUZIONE VOLONTARIA LAVORATORI AGRICOLI

26/06/2012

Le istruzioni di cui all’argomento indicato nel titolo sono contenute nella sottostante circolare INPS

Roma, 25/06/2012
Circolare n. 87
Allegati n.1
OGGETTO: versamenti volontari del settore agricolo – Anno 2012
SOMMARIO: 1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri,  coloni e imprenditori agricoli professionali;

3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971:

a) Operai agricoli a tempo determinato;

b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari;

4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o:

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997;

b) Contribuenti  autorizzati dal 12 luglio 1997.

PREMESSA

Si illustrano di seguito le modalità  di calcolo, per l’anno 2012, dei contributi volontari relativi  alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

1. Lavoratori agricoli dipendenti

Nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31/12/1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole,  l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 27,70%.

Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2012, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 27,70%.

Aliquote e Coefficienti di riparto

Decorrenza 1 gennaio 2012

Autorizzati  entro il30 dicembre 1995

Coefficienti di riparto

Aliquota Base0,11%

0,003971

Quota Pensione27,59%

0,996029

Totale IVS27,70%

1,000000

Autorizzati dopo il 30 dicembre 1995Coefficienti di riparto 0,11%0,003971 27,59%0,996029 27,70%1,000000

2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali

Per effetto dell’art.10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.

Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua del 2,7% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria

Decorrenza 1 gennaio 2012

Classi Classi di reddito settimanale Redditosettimanale

medio imponibile

QuotaPensione

19,60% RM

AddizionaleLegge 233/90

2,00%RM

AddizionaleLegge 160/75

(€ 0,63 x 3)

ContributoTotale
Fino a€ 215,07 € 215,07 € 42,16 € 4,31 € 1,89 €48,36 (a)
Oltre € 215,07Fino a

€ 286,76

€ 250,92 € 49,19 € 5,02 € 1,89 €56,10 (a)
Oltre€ 286,76

Fino a

€ 358,45

€ 322,61 € 63,24 € 6,46 € 1,89 €    71,59
Oltre€ 358,45 € 394,30 € 77,29 € 7,89 € 1,89 €    87,07

(a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a :

– € 53,62 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata    accordata entro il 31 dicembre 1995;

– € 61,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata    accordatadopo il 31 dicembre 1995.

3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971

a) Operai agricoli a tempo determinato

Come é noto, in conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va  applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2012, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 27,59% più quota base 0,11% (cfr. circolare n.49 del 29 marzo 2012).

Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4 del D.lgs 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

b) Piccoli  coloni e compartecipanti familiari.

Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.

Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con  Decreto Direttoriale del 7 giugno 2012 e valevoli per l’anno 2012, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.

Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2012.

Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente  che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).

4. Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria

Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o a partire dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.

a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997

Si riportano, in allegato, gli importi dei contributi volontari per l’anno 2012, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

Come é noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita (allegato 2).

b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997

Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2012, si devono utilizzare le seguenti modalità:

Contributo integrativo

E’ costituito dalla somma:

  • dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a :  € 18,31;
  • dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297).

Contributo base

Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle  retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

Base IVS 0,005755
Quota Pensione 0,994245
Totale 1,000000
Il Direttore Generale

Allegato N.1Allegato 1

Tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2012

Provincia Retribuzione in euro Contributo giornaliero in euro Contributo base in euro
AGRIGENTO 60,71 16,75 0,07
ALESSANDRIA 69,26 19,11 0,08
ANCONA 64,91 17,91 0,07
AOSTA 63,09 17,41 0,07
AREZZO 63,56 17,54 0,07
ASCOLI PICENO 61,97 17,10 0,07
ASTI 66,07 18,23 0,07
AVELLINO 62,57 17,26 0,07
BARI 61,44 16,95 0,07
BELLUNO 67,71 18,68 0,07
BENEVENTO 61,91 17,08 0,07
BERGAMO 69,14 19,08 0,08
BIELLA 66,52 18,35 0,07
BOLOGNA 65,90 18,18 0,07
BOLZANO 66,94 18,47 0,07
BRESCIA 66,55 18,36 0,07
BRINDISI 63,78 17,60 0,07
CAGLIARI 62,62 17,28 0,07
CALTANISSETTA 62,58 17,27 0,07
CAMPOBASSO 56,39 15,56 0,06
CASERTA 58,27 16,08 0,06
CATANIA 62,63 17,28 0,07
CATANZARO 58,18 16,05 0,06
CHIETI 61,52 16,97 0,07
COMO 68,23 18,82 0,08
COSENZA 59,94 16,54 0,07
CREMONA 67,84 18,72 0,07
CROTONE 52,88 14,59 0,06
CUNEO 66,21 18,27 0,07
ENNA 63,99 17,65 0,07
FERRARA 66,24 18,28 0,07
FIRENZE 66,13 18,25 0,07
FOGGIA 68,26 18,83 0,08
FORLÌ CESENA 66,03 18,22 0,07
FROSINONE 54,12 14,93 0,06
GENOVA 65,12 17,97 0,07
GORIZIA 64,19 17,71 0,07
GROSSETO 65,71 18,13 0,07
IMPERIA 61,57 16,99 0,07
ISERNIA 59,38 16,38 0,07
LA SPEZIA 63,44 17,50 0,07
L’AQUILA 65,98 18,20 0,07
LATINA 64,34 17,75 0,07
LECCE 59,49 16,41 0,07
LECCO 68,23 18,82 0,08
LIVORNO 64,64 17,83 0,07
LODI 66,32 18,30 0,07
LUCCA 65,04 17,94 0,07
MACERATA 63,75 17,59 0,07
MANTOVA 71,58 19,75 0,08
MASSA CARRARA 59,54 16,43 0,07
MATERA 63,25 17,45 0,07
MESSINA 63,99 17,65 0,07
MILANO 65,36 18,03 0,07
MODENA 68,43 18,88 0,08
MONZA BRIANZA 65,36 18,03 0,07
NAPOLI 61,36 16,93 0,07
NOVARA 66,99 18,48 0,07
NUORO 66,44 18,33 0,07
ORISTANO 68,59 18,92 0,08
PADOVA 68,18 18,81 0,07
PALERMO 63,40 17,49 0,07
PARMA 69,38 19,14 0,08
PAVIA 68,18 18,81 0,07
PERUGIA 65,09 17,96 0,07
PESARO URBINO 62,84 17,34 0,07
PESCARA 62,40 17,22 0,07
PIACENZA 69,07 19,06 0,08
PISA 65,53 18,08 0,07
PISTOIA 69,85 19,27 0,08
PORDENONE 64,39 17,77 0,07
POTENZA 54,48 15,03 0,06
PRATO 65,88 18,18 0,07
RAGUSA 60,73 16,76 0,07
RAVENNA 64,64 17,83 0,07
REGGIO CALABRIA 57,93 15,98 0,06
REGGIO EMILIA 70,25 19,38 0,08
RIETI 62,30 17,19 0,07
RIMINI 65,92 18,19 0,07
ROMA 74,25 20,49 0,08
ROVIGO 64,74 17,86 0,07
SALERNO 63,87 17,62 0,07
SASSARI 60,82 16,78 0,07
SAVONA 62,30 17,19 0,07
SIENA 67,57 18,64 0,07
SIRACUSA 64,42 17,77 0,07
SONDRIO 64,55 17,81 0,07
TARANTO 62,14 17,14 0,07
TERAMO 63,43 17,50 0,07
TERNI 62,37 17,21 0,07
TORINO 68,19 18,81 0,08
TRAPANI 62,72 17,30 0,07
TRENTO 73,85 20,38 0,08
TREVISO 69,30 19,12 0,08
TRIESTE 63,84 17,61 0,07
UDINE 62,86 17,34 0,07
VARESE 67,41 18,60 0,07
VENEZIA 67,28 18,56 0,07
VERB. C. OSSOLA 69,71 19,23 0,08
VERCELLI 67,76 18,69 0,07
VERONA 66,70 18,40 0,07
VIBO VALENTIA 57,65 15,91 0,06
VICENZA 67,48 18,62 0,07
VITERBO 62,84 17,34 0,07

Allegato 2

Importi dei contributi volontari per l’anno 2012, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.

Classi di contribu Retr.Settimanale Retribuzione Base IVS Contributi Totale
zione settimanale integrativi
media imponibile
Oltre Fino a in euro In euro in euro
18 192,47 192,40 0,21 36,28 36,49
19 192,47 205,22 198,96 0,22 36,91 37,13
20 205,22 218,98 212,21 0,23 38,13 38,36
21 218,98 234,18 226,68 0,25 39,48 39,73
22 234,18 251,48 242,70 0,26 40,98 41,24
23 251,48 270,14 260,65 0,28 42,66 42,94
24 270,14 288,74 279,47 0,30 44,42 44,72
25 288,74 310,20 299,46 0,32 46,29 46,61
26 310,20 335,07 322,83 0,35 48,47 48,82
27 335,07 360,08 347,75 0,38 50,79 51,17
28 360,08 384,68 372,56 0,41 53,11 53,52
29 384,68 409,82 397,47 0,44 55,44 55,88
30 409,82 434,12 422,17 0,46 57,74 58,20
31 434,12 461,99 448,39 0,49 60,20 60,69
32 461,99 489,68 476,02 0,52 62,77 63,29
33 489,68 517,29 503,47 0,55 65,34 65,89
34 517,29 545,07 531,15 0,58 67,92 68,50
35 545,07 572,61 558,69 0,04 70,49 70,54
36 572,61 600,10 586,43 0,64 73,09 73,73
37 600,10 627,58 613,90 0,67 75,65 76,32
38 627,58 655,42 641,60 0,70 78,24 78,94
39 655,42 683,29 669,16 0,73 80,81 81,54
40 683,29 710,52 696,89 0,77 83,41 84,18
41 710,52 738,27 724,43 0,80 85,97 86,77
42 738,27 766,19 752,31 0,83 88,58 89,41
43 766,19 794,01 779,97 0,86 91,16 92,02
44 794,01 821,87 807,85 0,90 93,76 94,66
45 821,87 849,62 835,67 0,92 96,36 97,28
46 849,62 850,08 0,94 97,71 98,65

QUATTORDICESIMA PENSIONATI ANNO 2012

26/06/2012

In ordine a quanto riportato nel titolo ,si segnala il  Messaggio 22 giugno 2012, n. 10575 dell’INPS , vche contienme precisazioni e istruzioni circa la crresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2012 (c.d. quattordicesima – articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127).

Detto articolo 5  prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Come di consueto, anche per l’anno 2012 la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2012, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2012 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.

Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

L’importo aggiuntivo non spetta alle pensioni di categoria:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 066 (FONDO CLERO).

L’importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.

L’aumento infine non è stata attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione, da parte delle sedi (messaggio n. 009380 del 23 aprile 2008).

Leggi il messaggio completo

RESPINTO RICORSO FIOM ULTRATTIVITA’ CCNL 2008

26/06/2012

Il ricorso di cui al titolo è il n.427/2012 RG ed e’stato deciso dal Tribunale di Trieste con sentenza del 25-6-2012 .

L’oggetto del ricorso prodotto dalla Fiom riguardava l’applicazione dell’art.28 dello statuto dei lavoratori con riconoscimento di comportamento antisindascale da parte dell’azienda metalmeccanica locale  Wartsila  del gruppo Fat  a ,che  non aveva consentito alla predetta  organizzazione sindacale di  svolgere un’assemblea dei lavoratori nello stabilimento ,in quanto la stessa non aveva sottoscritto il nuovo contratto del 15.10.2009, firmato da Federmeccanica con Fim ed Uilm,  reclamando  la reiterazione del contratto del 2008.

Per il testo della sentenza in questione si rinvia al seguente linkhttp://www.dplmodena.it/TribTS_FiatFiom25-6-2012.pdf.

Con l’occasione si ricorda l’esito dei ricorsi sinora presentati da Fiom contro il ccnl di cui sopra:

Anno 2012

Trib Trieste del 25.6.    Respinto

Trib.Roma  del 21.6       Accolto

Trib.Lecce  del 12.4      Respinto

Trib.Bologna  del 24.3   Accolto

Trib. Torino del 16.2      Respinto

Trib. Torino  del 22.1      Accolto

Anno 2011

Trib. Torino  del 14.9      Respinto

Trib.Reggio E.del 3.6       Accolto

Trib.Ivrea    del 1.6            Respinto

Trib.Torino  del 20.5          Accolto

Trib.Tolmezzo del 17.5        Respinto

Trib.Torino   del 2,5             Respinto

Trib.Torino del 26.4              Accolto

Trib.Modena del 22.4            Accolto

Trib. Torino del 18.4               Acc

Trib.  Torino  del 14.9      Respinto

In termini calcistici si registra che, su 15 ricorsi  FIOM decisi a tutt’oggi ,8 sono stati asccolti e 7 respinti

MINISTERO GIUSTIZIA E ANCI SOTTOSCRIVONO PROTOCOLLO LSU DETENUTI

25/06/2012

Il 20 scorso il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con l’ANCI un Procollo per   impiegare in lavori socialmente utili i detenuti.

Le prestazioni che saranno affidate ai  detenuti concernono molteplici  attivita’ e vanno vanno dalla manutenzione alla pulizia delle strade e degli spazi verdi, mentre l’intesa scommette sul recupero dei detenuti e  fa dichiarare al Ministro di Giustizia che ”se ogni Comune decidesse di coinvolgere in lavori esterni dieci detenuti – ha detto Severino – avremmo di colpo  alcune migliaia  reclusi occupati in lavori utili”.

Spettera’ al  magistrato di sorveglianza. valutare i  requisiti necessari ai detenuti per entrare a far parte del progetto , che dà  corpo e consistenza ad una   sperimentazione gia’ in corso ”a macchia di leopardo”  sottolineando che si tratta di ”una iniziativa istituzionale realizzata su basi concrete che potra’ quindi migliorare in generale il livello di detenuti al lavoro”.
L’accordo sottoscritto sara’ operativo da subito ed ogni Comune potra’  suggerire  proposte   da avviare   merito , a partire da quelli che  risultano gia’ esistenti   nelle  carceri all’interno del proprio territorio,  che il  Dipartimento di amministrazione penitenziaria  verifichera’ e convalidera’

Per i detenuti,  è stato rilevato dai rappresentanti istuzionali  sottoscrittori del Protocollo,  non e’ prevista  alcuna  forma di remunerazione ,mentre il progetto sara’ finanziato al 50% dal Dap e al 50% dai Comuni,confidando che
l’inserimento dei detenuti in lavori utili nelle comunita’ locali non susciti perplessita’ o dubbi tra i cittadini ,posto che  :

a) il detenuto che va a lavorare   nutre la speranza di riprendere una vita normale

b) i detenuti andranno a svolgere compiti che generalmente vengono rifiutati da altri

c) il recupero del condannato attraverso  l’impegno lsvorativo è previsto dall’articolo 27 della Costituzione .

ACCORDO REGOLAMENTAZIONE APPRENDISTATO IMPRESE DISTRIBUZIONE COOPERATIVA

25/06/2012

L’Accordo nazionale di cui al titolo, in conformita’ alle previsioni del dec.legvo n.167/2011 ,risulta sottoscritto il 13.6.2012 tra
-’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori ANCC Coop

(Lega Nazionale Cooperative e Mutue );

– Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione –Confcooperative  ;

– Associazione Nazionale Cooperative di Consumo :

e

–  Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Turismo e Servizi FILCAMS_CGIL  ;

 -Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo FISASCAT- CISL ;

 -Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS UIL;

 quale   parte integrante del CCNL dellaDistribuzione Cooperativa sottoscritto in data 22 dicembre 2012.

Per il testo integrale dell’Acccordo in questione  consulta il seguente  linkhttp://www.dplmodena.it/21-06-12AccordoApprDistribCoop.html